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Autovalutazione aziendale per rischio stress e per uso sostanze stupefacenti

ID 1746 | | Visite: 6900 | Documenti Sicurezza Enti



Autovalutazione aziendale per rischio stress e per uso sostanze stupefacenti

Dalla Regione Lombardia, 2 Check list operative relative a:

1. Verifica della corretta applicazione della normativa sullo stress lavoro-correlato
2. Autovalutazione aziendale per accertamento sanitario per uso alcol e sostanze stupefacenti

La checklist rappresenta lo strumento utilizzato dagli operatori del Servizio PSAL durante le attività di vigilanza ed è messa a disposizione delle aziende per una autovalutazione sulla corretta ed efficace applicazione della normativa specifica

Regione Lombardia 
ASL Brescia

Cassazione Civile, Sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5893

ID 2476 | | Visite: 4214 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5893 - Decesso di un artigiano posatore di lastre contenenti amianto per mesotelioma pleurico. Gli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c. ricadono anche sui non dipendenti

l giudizio trae origine dal decesso di P.S., artigiano posatore di lastre contenenti amianto, avvenuto il 10 marzo 1996 per un mesotelioma pleurico.
Assumendo che la malattia fosse stata contratta a causa della sua attività professionale, la vedova L.M. ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, sia a titolo ereditario che in proprio, nei confronti di due imprese per conto delle quali il P.S. aveva eseguito lavorazioni, la Edilfibro S.p.A. e la Cielle Prefabbricati S.p.A..
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Voghera, che ha ritenuto non provata la responsabilità delle convenute.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione dì primo grado, la ha invece parzialmente accolta. Ha ritenuto sussistente la responsabilità di entrambe le società per la morte del P.S., ma insufficiente l'allegazione e la prova dei danni non patrimoniali subiti dalla vittima, e ha quindi liquidato in favore dell'attrice esclusivamente il danno non patrimoniale da questa subito in proprio. Ricorre Edilfibro S.p.A., sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso la L.M. e la Cielle Prefabbricati S.p.A., già in liquidazione e in concordato preventivo (e dichiarata fallita in corso di giudizio), la quale propone ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, ai quale resiste la L.M. con ulteriore controricorso.
La società ricorrente Edilfibro S.p.A. e la controricorrente L.M. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

La Corte:

- rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
- condanna sta la ricorrente principale che la ricorrente incidentale a pagare le spese del presente giudizio in favore della controricorrente L.M., liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 6.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 23 febbraio 2016.

Le norme antinfortunistiche sono dettate anche a tutela di terzi

ID 2465 | | Visite: 7316 | Cassazione Sicurezza lavoro

Le norme antinfortunistiche sono dettate anche a tutela di terzi

E' sufficiente ricordare che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.

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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2012, n. 23147 - Infortunio di un committente in proprio e norme antinfortunistiche dettate anche a tutela dei terzi

Responsabilità del rappresentante legale di una srl che, nell'esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il committente in proprio (Omissis), aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali, onde, durante le operazioni, la minipala condotta dallo stesso committente, in ragione delle irregolarità del terreno e della benna montata sulla minipala con particolare riferimento alla idoneità a svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava, travolgendo il committente, che riportava gravissime lesioni.

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700

ID 2447 | | Visite: 3463 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700 - Infortunio con la macchina perforatrice: non è stata la macchina in sé a determinare i danni ma gli accessori montati sulla stessa e la mancanza di separazione degli organi in movimento

1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, appellata dall'imputato T.W., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di lesioni colpose aggravate, n.q. di datore di lavoro, ai danni del dipendente C.S..

2. La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere privato. Si trattava, in particolare, di un giardino nel quale la ditta Erba Fondazioni s.r.l., della quale era titolare l'imputato, doveva realizzare una perforazione del terreno e l'impianto di alcuni pali finalizzati alla successiva installazione di una recinzione. Per effettuare il lavoro, era stata utilizzata una macchina perforatrice fornita da altra ditta che l'aveva noleggiata "a freddo", senza fornire né l'operatore, né gli accessori, né gli ulteriori attrezzi di completamento finalizzati allo scopo specifico.

Nella specie, la perforatrice era di limitate dimensioni, il cantiere di modesta grandezza e sullo stesso non vi era ampio spazio di manovra.
L'addetto alla perforazione era il dipendente C.S. il quale, per la profondità del foro e per il tipo di terreno, aveva utilizzato delle "prolunghe" e cioè degli strumenti di raccordo che erano stati ritenuti anomali da tutti i consulenti ascoltati, poiché il loro utilizzo aveva determinato la compresenza di due trascinatori, in luogo dell'unico normalmente utilizzato, con una duplicazione ritenuta non funzionale rispetto al lavoro da svolgere, rivelatasi poi determinante nella causazione dell'incidente che era avvenuto proprio a causa di quel meccanismo.

L'infortunio non avveniva, infatti, durante le fasi di lavorazione o manutenzione in senso proprio, ma successivamente, allorché il lavoratore, per evitare che i residui di terra presenti sul vicino muretto potessero nuovamente cadere all'interno dei fori già praticati con la perforatrice, decideva di ripulire il muretto con l'aria compressa, mentre l'utensile ruotante del macchinario era in azione, dando le spalle ad esso e spostandosi all'indietro.
Così facendo, il lavoratore non si era avveduto del fatto che il voluminoso braccio della giacca a vento indossata veniva agganciato dal trascinatore citato, così rimanendo a sua volta trascinato dalla macchina, riportando lesioni gravissime (tra cui, l'amputazione del braccio sinistro, a seguito delle trombosi createsi nonostante gli interventi chirurgici ai quali veniva sottoposto, e un danno permanente alla vista per una trombosi verificatasi in prossimità dell'occhio sinistro).

12° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

ID 2437 | | Visite: 5572 | Decreti Sicurezza lavoro


12° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

Marzo 2016

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 18 marzo 2016
Con il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato adottato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 22 settembre 2015.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2016

Fonte: MLPS

11° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

10° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche 

9° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

Formaldeide

ID 2428 | | Visite: 12366 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Formaldeide

Effetti sulla salute
La formaldeide causa irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo; soggetti suscettibili o immunologicamente sensibilizzati alla formaldeide possono avere però reazioni avverse anche a concentrazioni inferiori. Le concentrazioni di formaldeide rilevate nelle abitazioni possono essere dell'ordine di quelle che provocano irritazione delle vie aeree e delle mucose, particolarmente dopo interventi edilizi o installazioni di nuovi mobili o arredi. La formaldeide è fortemente sospettata di essere uno degli agenti maggiormente implicati nella Sindrome dell’edificio malato (Sick Building Syndrome), tanto da essere utilizzata come unità di riferimento per esprimere la contaminazione di un ambiente indoor da una miscela di sostanze non risolvibili. Nel 2004 la formaldeide è stata indicata dallo IARC tra i composti del gruppo I (cancerogeni certi). Essendo un agente con probabile azione cancerogena è raccomandabile un livello di concentrazione il più basso possibile. L’OMS ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/m3 (media su 30 minuti).

Che cosa è La formaldeide
è un composto organico in fase di vapore, caratterizzato da un odore pungente. Oltre a essere un prodotto della combustione (fumo di tabacco e altre fonti di combustione), è anche emesso da resine urea-formaldeide usate per l'isolamento (cosiddette UFFI) e da resine usate per truciolato e compensato di legno, per tappezzerie, moquette, tendaggi e altri tessili sottoposti a trattamenti antipiega e per altro materiale da arredamento. Nelle abitazioni i livelli sono generalmente compresi tra 0,01 e 0,05 mg/m3 . Anche per questo composto i livelli indoor sono generalmente superiori rispetto a quelli outdoor. Negli ambienti indoor i livelli sono generalmente compresi tra 10 e 50 μg/m3. Le maggiori concentrazioni si possono osservare in case prefabbricate, dopo interventi edilizi ed in locali con recente posa di mobili in truciolato, parquet o moquette.

Misure per ridurre l’esposizione
- Eliminare o limitare, dove possibile, l’impiego di materiali contenenti formaldeide (tappezzerie, moquette, mobili in truciolato etc..).
- Utilizzare prodotti a basso contenuto di formaldeide; ad esempio utilizzare prodotti a base di legno truciolare a minor emissione che contengono resine fenoliche, non a base di ureaformaldeide.
- Aumentare la ventilazione, particolarmente dopo aver introdotto nuove fonti di formaldeide nell'ambiente confinato.
- Utilizzare dispositivi di condizionamento dell’aria o deumidificatori per mantenere moderata la temperatura e ridurre i livelli di umidità (infatti il rilascio di formaldeide è tanto più elevato quanto più alte sono la temperature.

Normativa
Nella Circolare del Ministero della Sanità n. 57 del 22 giugno 1983 “Usi della formaldeide - Rischi connessi alle possibili modalità d’impiego”, viene riportato un limite massimo di esposizione di 0,1 ppm (124 μg/m3) negli ambienti di vita e di soggiorno in via sperimentale e provvisoria.
Orientamento confermato nel decreto del 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”.
Per quanto riguarda le metodiche da utilizzare per le misurazioni delle concentrazioni, il decreto del 2008 riporta i riferimenti dei metodi UNI ovvero:

- UNI EN 717-1:2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera;
- UNI EN 717-2: 1996 corretta nel 2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell’analisi dei gas.

Min. Salute 2015

Rischio Formaldeide: il 1° Gennaio l'aggiornamento del VR Chimico - Parere UOOML BG

Il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali - ReNaTuNS

ID 2413 | | Visite: 6646 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali - ReNaTuNS

I tumori maligni naso-sinusali (TuNS) rappresentano una neoplasia con un rischio di insorgenza nella popolazione molto basso, ma che diventa rilevante negli esposti agli agenti causali (principalmente polveri di legno e cuoio) presenti nei luoghi di lavoro.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 244 del d. lgs. 81/2008, presso l’Inail, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA), è attivo il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS).

Il volume riferisce dello stato dell’arte delle attività del ReNaTuNS, come sistema di ricerca attiva e di analisi standardizzata delle storie professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati.

INAIL 2016
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Allegato riservato Il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali ReNaTuNS.pdf
INAIL 2016
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D.M. 10 marzo 1998

ID 2398 | | Visite: 57711 | Prevenzione Incendi

DM 10 marzo 1998

D.M. 10 marzo 1998 / In allegato Testo coordinato VVF / Ottobre 2021

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 S.O. n. 64)

Abrogazione DM 10 Marzo 1998

Il Decreto 3 settembre 2021 "Decreto Minicodice", all. 4 c. 2 abroga il DM 10 Marzo 1998 dalla data della sua entrata in vigore il 29 Ottobre 2022.

Update 29.10.2021

Pubblicato il Decreto 3 settembre 2021 / Decreto Minicodice

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 del 29.10.2021)

Entrata in vigore: 29.10.2022

Update 04.10.2021

Pubblicato il Decreto 2 settembre 2021 / Nuovo Decreto Gestione sicurezza Antincendio (Decreto GSA)

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021)

Entrata in vigore: 04.10.2022

Update 27.09.2021

Il allegato o al link Testo coordinato VVF del DM 10 marzo 1998 - Settembre 2021, il testo coordinato del DM 10 marzo 1998 - Settembre 2021 VVF

Update 25.09.2021

Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controlli PI

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)

Entrata in vigore: 25.09.2022

______

- Testo coordinato con chiarimenti e modifiche successive (Decreto 8 settembre 1999).
- L’attuale riferimento è l’art. 46 comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
- L’attuale riferimento è l’art. 62 - Titolo II del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

In genere tutti i riferimenti presenti nel testo al - D.Lgs n. 626/1994 devono intendersi riferiti all’analogo argomento trattato nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

- L’attuale riferimento è il titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
- L’attuale riferimento è il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105
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Update 04.03.2021

Vedi Nuovo DM 10 marzo 1998: analisi dei tre decreti sostitutivi

Update 25.05.2019

Vedi Nuovo DM 10 Marzo 1998 | Bozza 2019

Collegati

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 marzo 2016, n. 4498

ID 2378 | | Visite: 6137 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 marzo 2016, n. 4498 - Infortunio durante la pulizia dei rulli del macchinario. Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

Con ricorso al Tribunale di Nicosia, depositato il 24.06.2008, D.E., premesso di avere lavorato dal 21.02.2001 alle dipendenze della D. s.r.l. (azienda produttrice di carta igienica, asciugatutto, tovaglioli ecc.), con la qualifica di operaio livello E del CCNL Carta e grafici piccola e media impresa; esponeva di essere stato addetto presso la macchina denominata "Linea Sincro 4.0" che veniva utilizzata per la produzione di carta igienica e carta asciugatutto, senza essere stato istruito circa il corretto e sicuro funzionamento della stessa; di essere rimasto vittima di un grave infortunio (amputazione traumatica della mano dx), allorché in data 27.03.2004 alle ore 10.30 circa, mentre eseguiva la manutenzione straordinaria del citato macchinario si trovava "nella zona denominata goffratore punta - punta, n.4920 per pulire i rulli che compongono il gruppo esterno, nell'eseguire tale intervento metteva la mano destra sulla macchina, consapevole dell'automatico bloccaggio del motore" che invece non si bloccava risucchiandogli la mano destra all'interno di alcuni ingranaggi; che l'Inail gli riconosceva un grado di menomazione dell'integrità psico-fìsica pari al 60%; che, a seguito dell'infortunio interrompeva la propria attività lavorativa per circa sei mesi per poi riprenderla nel settembre 2004 con le mansioni di carrellista addetto al carico e scarico merci; che, nell'aprile del 2005, l'azienda decideva di impiegarlo per circa dodici ore al giorno come guardiano - custode diurno e notturno, compreso i festivi fino all'agosto 2007 allorché veniva messo in mobilità; ritenuto che l'infortunio era ascrivibile alla mancata adozione nel luogo di lavoro di tutte le cautele necessarie ed opportune ai sensi dell'art. 2087 c.c., deduceva di avere diritto al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno biologico di natura permanente e temporanea, il danno morale, il danno da incidenza sulla specifica capacità lavorativa, il danno esistenziale; chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità "dei resistenti per i titoli e le causali di cui in premessa, nella causazione dell'infortunio occorso" con la condanna dei "medesimi in solido o alternativamente a risarcire i danni tutti di natura patrimoniale (anche per il futuro) e non patrimoniale, compresi il danno biologico di natura permanente e temporanea, il danno morale, il danno alla specifica capacità lavorativa, il danno estetico e i relativi importi determinati in corso di causa o secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

 

Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016 n. 32: lavoro marittimo

ID 2376 | | Visite: 9487 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016 n. 32

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Il decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, comprese le ispezioni, per assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.

Campo di applicazione
Il decreto si applica (art.3) a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione. 
Un prossimo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.32/2016 (ovvero dal 24 marzo)estenderà meccanismi di attuazione e di controllo previsti alle navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche.
L'articolo 4 disegna le funzioni dei vari autorità competenti: dall'autorità competente centrale (attua la normativa di ispezione e certificazione, esercita le attività di coordinamento e indirizzo sul lavoro marittimo) al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva.
Un prossimo decreto, sempre da adottare con la tempistica sopra prevista, individuerà le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive e l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi .

Ispettori e ispezioni
L'Art. 5 definisce poi le competenze degli ispettori, i cui requisiti vengono verificati da parte dell'autorità competente centrale d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, valutando anche il percorso formativo con frequenza triennale: nell'Allegato al D.Lgs. 32/2016 si dettagliano i requisiti professionali minimi degli ispettori.
L'Art. 6 si occupa invece delle ispezioni delle navi, fissando alcuni criteri per l'Autorità competente che deve procedere a 
a) ispezione iniziale per le navi nuove; 
b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT; 
c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti; 
d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti.
L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori devono osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione. 
L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo. 
L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla convenzione. 
L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. 

L'articolo 6 dettaglia poi le domande che l'ispettore deve porre, mentre l'Art. 7 indica le informazioni che l'Ispettore deve indicare al termine dell'ispezione, al comandante della nave nel rapporto di ispezione. 

Fermo della nave e riscontro delle condizioni minime di sicurezza
L'articolo 9 si concentra sul problema dei reclami e l'articolo 10 sull'accertamento di deficienze e sul possibile fermo della nave.
L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione. 
Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino a quando non si è posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano può essere attuato in modo rapido. 
L'autorità competente locale, a sua volta, informa immediatamente l'autorità competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui è stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi. 

(GU n.57 del 9-3-2016) 

Direttiva 2013/54/UE

http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/personale%20marittimo.aspx

Fornitura di calcestruzzo: chiarimenti su obbligo POS o DUVRI

ID 2352 | | Visite: 14501 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla fornitura di calcestruzzo

ID 2352 | News aggiornata 02.03.2016 / Lettera circolare INL dell'11 agosto 2020 prot. 1753

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 10 febbraio 2016, n. 2597 - Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo
 
Il Ministero torna a definire l'obbligo o meno per le imprese fornitrici di calcestruzzo di redigere e gestire un POS o un DUVRI per le singole attività di cantiere.

Dopo approfondita analisi dei contenuti dell'art. 26 e dell'art. 96, il ministero stabilisce che, qualora si tratti di una fornitura senza posa in opera (e senza nessuna partecipazione degli addetti alla consegna alle attività di cantiere), non sono dovuti nè POS nè DUVRI, fermo restando l'obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l’azienda esecutrice (che ha ordinato il calcestruzzo).

Viene riconosciuta la validità della procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con lettera circolare del Ministero del 10/02/2011.

MLPS 29 Febbraio 2016
 
 
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Allegato riservato Circolare MLPS 10 febbraio 2016 n. 2597.pdf
POS o DUVRI Fornitura calcestruzzo
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Incendio e/o esplosione caldaie in ambienti domestici

ID 2331 | | Visite: 9278 | Prevenzione Incendi


Incendio e/o esplosione caldaie ambienti domestici

Pubblicazione VVF sulle cause d’incendio e/o di esplosione nelle caldaie e generatori di calore in ambienti domestici.

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di rilevanza sociale per l'impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza. In Italia, su circa 60 milioni di abitanti, gli individui coinvolti in incidenti domestici in un anno sono circa 2,8 milioni, con un numero di incidenti pari a circa 3,3 milioni. Questi incidenti determinano un numero di vittime che varia, secondo le diverse stime disponibili, tra 4.500 e 8.000.

Il gruppo sociale più coinvolto è quello delle donne che lavorano tra le mura domestiche. Circa 900.000 incidenti domestici interessano i maschi, con una percentuale pari al 27,5%, ma ben 2.400.000 sono gli incidenti che vedono coinvolte le donne, con una percentuale del 72,5%.

Secondo la definizione data dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nelle indagini multiscopo, l'infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche:

- l'evento comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo; • l'evento è accidentale, si verifica cioè indipendentemente dalla volontà umana;
- l'evento si verifica in un' abitazione, intesa come l'insieme dell'appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, garage, cantina, scala, ecc).

Non è rilevante il fatto che l' abitazione sia di proprietà della famiglia stessa o appartenga ad altri.

L'incidenza del rischio è legata direttamente alla quantità di tempo trascorsa in casa. Secondo gli studi fatti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (INAIL), tra le cause della genesi e della gravità degli incidenti domestici ci sono il cambiamento della struttura sociale, la scarsa informazione dei cittadini, le carenze assistenziali e quelle strutturali di case e accessori.

Le conseguenze sulla salute, sono traumi di diversa gravità che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte. Tra i vari incidenti domestici particolare gravità caratterizzano quelli dovuti ad intossicazione da monossido di carbonio e ad incendio e/o esplosione a causa dell'uso di gas combustibile, distribuito attraverso reti o in bombole, o provocati da malfunzionamento dei camini e dei condotti fumari.

E' da questa rinnovata consapevolezza che è scaturita l'intenzione di fare una riflessione sulle cause e sulle azioni che si possono compiere per diminuire tali incidenti; è nata quindi l'idea di questa pubblicazione realizzata dal Nucleo Investigativo Antincendio e curata dal suo dirigente ing. Michele Mazzaro.

La pubblicazione fornisce alcuni dati tecnici sui gas più comuni utilizzati negli ambienti domestici e mostra, attraverso una serie di immagini commentate, numerose situazioni potenzialmente pericolose dovute ad errori di installazione o a cattive manutenzioni.

L'intento è quello di utilizzare l'esperienza operativa maturata nel diuturno servizio di soccorso svolto sul territorio dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per fornire informazioni tecniche utili ai cittadini nonché un ausilio al personale chiamato a svolgere l'attività investigativa tesa a rintracciare le cause di incendio e di esplosione in presenza di caldaie e generatori di calore in ambiente domestico, prediligendo un approccio sintetico e il più possibile orientato a fornire soluzioni pratiche.

Ed. 2016
VVF - Nucleo Investigativo Antincendi - Capannelle - ROMA

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VVF 2016
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4325

ID 2328 | | Visite: 5323 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4325 - Caduta del carico sull'apprendista. Mancanza di un idoneo strumento di sollevamento (anello unico). Responsabilità di datore e preposto

1. Con sentenza del 15\1\2015 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Z.G. e G.P. per il delitto di cui all'art. 590 c.p., per lesioni colpose in danno del lavoratore K.R. (acc. In Fossano -CN- il 28\4\2008).
In appello la pena veniva ridotta a mesi uno di reclusione per la Z.G. ed a mesi uno e giorni dieci per il G.P..
Agli imputati era stato addebitato di avere cagionato il fatto, cooperando tra loro, nelle rispettive qualità, Z.G., di datore di lavoro dell'Impresa "A.R. Costruzioni", impresa incaricata di realizzare strutture in cemento precompresso all'interno dell'insediamento produttivo della società "DUE Gl Prefabbricati" s.r.l., su appalto conferito da quest'ultima; G.P.e, di persona incaricata dal datore di lavoro delle verifiche sull'osservanza delle disposizioni contenute nell'allegato VI, § 3, al D.Lgs. 81/2008. In particolare agli imputati era stato contestato di avere provocato le lesioni per colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, ed inosservanza delle norme di prevenzione infortuni (cui agli artt. 2087 cod. civ., e dell'art. 71, comma 3°, D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (in relazione all’allegato VI, §§ 3.1.1 e 3.1.6), in quanto avevano omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa "A.R. Costruzioni" omettendo di scegliere una imbracatura ed i relativi accessori di sollevamento appropriati alla natura, alla forma ed al volume di una gabbia in ferro sagomato e barre in acciaio lunga metri 12 e del peso di kg. 1.633 agganciata per mezzo di catene ad una gru a ponte, dal momento che :

a) le catene erano più che dimensionate per sollevare il carico in rapporto all'angolo di apertura dei tiranti ed alla notevole forza applicata sui fianchi del gancio della gru;

b) mancava un collegamento ad anello per tiranti multipli, da posizionare entro il gancio della gru, onde evitare che le oscillazioni del carico trasferissero la rotazione direttamente al gancio; pertanto durante il lavoro K.R., dipendente della "A.R. Costruzioni", con mansioni di apprendista operaio edile, effettuando la movimentazione meccanizzata della gabbia in ferro ed acciaio sopra descritta per mezzo della gru a ponte, determinava l'oscillazione del carico che faceva ruotare il gancio che, non essendo svincolato dal carico, faceva quindi scivolare l'anello verso l'estremità del gancio con forza tale da determinare il cedimento del dispositivo di sicurezza applicato al gancio, ed il conseguente sfilamento del tirante, con conseguente caduta della gabbia da un'altezza di circa quattro metri che investiva il K.R., determinando lesioni personali gravi (ferita lacero contusa cuoio capelluto; pneumotorace traumatico ed emotorace bilaterale, fratture clavicola sinistra ed olecrano sinistri; frattura terzo medio radio sinistro scomposta; fratture braco-ileo-ischio-pubiche a sinistra; frattura scomposta terzo distale femore sinistro; fratture multiple del rachide), dalle quali derivavano una malattia di durata pari ad almeno centoventi giorni e l'indebolimento permanente degli organi della deambulazione (deambulazione con antibrachiali, lieve compenso in flessione anteriore e laterale destra del tronco durante l'appoggio sull'arto inferiore destro, e leggera zoppia, quando affaticato).

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209

ID 2311 | | Visite: 5107 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209 - Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando non vigili sul loro effettivo uso

"Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sui luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".

 

Decreto 3 febbraio 2016: Prevenzione Incendi depositi

ID 2295 | | Visite: 21013 | Prevenzione Incendi

Decreto 3 febbraio 2016: Prevenzione Incendi depositi gas naturale e biogas

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.

Le presenti norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 339, del 12 dicembre 1983, e successive modificazioni, quelle indicate nelle norme volontarie di settore, purche' non in contrasto con il presente decreto, e quelle nel seguito indicate.

Seveso III
Qualora il deposito rientri in attivita' a rischio di incidente rilevante, ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", (SEVESO III) si applica anche la normativa vigente in tale materia.

ATEX lavoro
Ai fini del presente decreto, per la protezione da atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ministero dell'Interno

(GU n.35 del  12 Febbraio 2016)

Decreto Ministero dell'Interno  213 del 13 Settembre 2018

Formazione personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale.

Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0, 8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016

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Decreti 1° aprile 2016: Addestramento obbligatorio personale marittimo

ID 2487 | | Visite: 8872 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreti 1° aprile 2016 Capitanerie di porto (MIT)

Sono 6 i Decreti per l'addestramento obbligatorio (base, avanzato, antincendio) del personale marittimo per il carico di navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi, prodotti chimici e gas liquefatti.

1. Addestramento di base - Personale marittimo
Con i primi 2 Decreti sono definiti i requisiti dell’addestramento di base per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di:

- prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
- gas liquefatti;

in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2 paragrafo 1 dell’annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del relativo codice STCW.

I Decreti prevedono che personale marittimo consegua un addestramento di base con esame delle competenze, prima di essere assegnato a specifici compiti assumendo responsabilità connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei relativi impianti a bordo di navi adibite al trasporto di tali prodotti.

Navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici

L’addestramento di base si consegue alternativamente mediante:

a) la frequenza di corso di addestramento;
b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di navigazione, nell’ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento.

Navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti

a) la frequenza di corso di addestramento;
b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all’art. 5 del presente decreto.

___________________

2. Addestramento avanzato -  Comandanti, Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo
Con altri 3 Decreti sono definiti i requisiti dell’addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di:

2.1 Prodotti chimici, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 5 dell’annesso alla Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.
2.2 Prodotti petroliferi (oil tanker), in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 3 dell’annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del relativo codice STCW.
2.3 Gas Liquefatti, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2, paragrafo 3 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.

I Decreti prevedono che per il conseguimento dell’addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

2.1.1 Navi cisterna adibite al trasporto Prodotti chimici

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

2.1.2 Navi cisterna adibite al trasporto di Prodotti petroliferi

a) essere in possesso della certificazione relativa all’addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a), almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo articolo 3 del presente decreto.

2.1.3 Navi cisterna adibite al trasporto di Gas Liquefatti

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno tre operazioni di caricazione e tre di discarica attestate dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

___________________

3. Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato

L'ultimo decreto definisce le modalità di aggiornamento del corso di addestramento antincendio avanzato di cui al decreto 4 aprile 1987 e successive modifiche ed
integrazioni, in conformità alla regola VI/3 dell’annesso della Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.

3.1 Modalità di rinnovo
Il corso di addestramento antincendio avanzato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:

a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW;
b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher training) di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e
c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo articolo 3 comma 4.

Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.

Decreto 1° Aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.


Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

DECRETO 1° aprile 2016
Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GU Serie generale - n. 84 del 11 aprile 2016
GU Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016
GU Serie generale - n. 85 del 13 aprile 2016

http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/personale%20marittimo.aspx

Rischio asfalfatori: indagine ATS Brescia, Bergamo, Milano

ID 2480 | | Visite: 5399 | Documenti Sicurezza ASL

Rischio asfalfatori: indagine ATS Brescia, Bergamo, Milano

Risultati dell'indagine sulla esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) durante le opere di asfaltatura

L’asfalto è un “conglomerato bituminoso”, ovvero una miscela (naturale o artificiale) di bitume ed elementi litici di varia granulometria (materiale inorganico inerte).

Uno dei principali fattori di rischio per i lavoratori addetti alle opere di asfaltatura è rappresentato dall’esposizione ad agenti chimici e cancerogeni, principalmente gli idrocarburi policiclici aromatici.

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono inquinanti ubiquitari ambientali che derivano da processi pirolitici ed includono numerose sostanze chimiche con due o più anelli benzenici (benzo[a]pirene, benzo[a]antracene, dibenzo[a,h]antracene, ecc.) (IARC, 1998; IARC, 2002; IARC 2010; IARC 2012).

Gli IPA sono contenuti anche nei fumi di bitume, un legante di origine naturale proveniente dalla lavorazione del petrolio, utilizzato, in miscela con materiali inerti, nella produzione di asfalto stradale (miscela di bitume, presente in percentuale variabile dal 4 al 10% in peso, ghiaia e sabbia).

Il tipo di greggio di partenza ed il processo lavorativo utilizzato possono influenzare notevolmente le caratteristiche del bitume e la sua composizione chimica, in particolare il contenuto in idrocarburi policiclici aromatici. La possibilità che gli IPA si formino in quantità consistente è alta quando il bitume stesso viene riscaldato a temperature troppo elevate (> 160°C): passando da 160°C a 250°C infatti, la quantità di fumi emessa è circa otto volte superiore.

La temperatura di riscaldamento del conglomerato bituminoso influenza anche la qualità dei fumi: temperature più basse, dell’ordine di 130-150°C, determinano la maggior formazione di IPA a 3- 4 anelli di carbonio mentre i fumi ottenuti a temperature più elevate hanno un contenuto superiore di IPA a 5 o più anelli (CONCAWE, 1992; Brandt et al., 1985; Lange et al., 2007). I fumi prodotti dal riscaldamento del bitume sono costituiti da vapori e particolato aeriforme. Una quantità importante degli IPA si trova inclusa proprio nel materiale particolato. L’esposizione a miscele di IPA si realizza sia per via inalatoria che transdermica e si può verificare sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo: dal fumo di tabacco, dall’aria degli ambienti urbani (in particolare in vicinanza di strade ad alta intensità di traffico o vicino a complessi industriali), dall’acqua e dall’assunzione di cibi, soprattutto cotti alla brace (Buckley and Lioy, 1992; IARC, 2015).

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha associato cancerogenicità certa alle emissioni degli autoveicoli con motori Diesel (Gruppo 1) e possibile per i motori a benzina (Gruppo 2B) (IARC, 1989). La cancerogenicità di alcune miscele di IPA è nota da decenni (IARC, 1987). La recente classificazione della IARC, relativa all'esposizione occupazionale durante i lavori di applicazione del bitume, ha inserito le emissioni da esso derivanti nel gruppo 2B (cancerogeno possibile per l'uomo), mentre l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) classifica il bitume nel gruppo A4 (non classificabile come cancerogeno per l’uomo).

Resta tuttavia critica la possibilità di definire in modo univoco la possibile relazione fra lo sviluppo di neoplasie nell’uomo e l’esposizione, professionale e non, a IPA. In campo occupazionale, gli aspetti critici riguardano soprattutto la difficoltà nel caratterizzare esattamente la composizione delle miscele di IPA, nel distinguere gli effetti determinanti del singolo composto e nel paragonare i risultati di diversi studi anche in medesimi settori industriali, per le differenze quali-quantitative dell’esposizione a IPA. L'esposizione a differenti cancerogeni nel particolato inalato negli ambienti di lavoro e la presenza ubiquitaria fanno sì che si riscontrino difficoltà anche nella comparazione fra lavoratori esposti e popolazione non esposta.

Tra gli organi bersaglio dell’esposizione agli IPA cancerogeni è da tempo segnalato l’apparato polmonare. Per quanto concerne il rischio di tumore polmonare, diversi studi epidemiologici hanno indagato la possibile relazione fra neoplasia ed esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, confermando tali aspetti critici (Burstyn et al., 2003; Butler et al., 2001; Chiazze et al., 1991; Partanen et al.,1994; Randem et al., 2004)

...segue

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro delle ATS di Brescia, Bergamo, Milano

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Allegato riservato Indagine Asfaltatori Relazione 2016.pdf
ATS Brescia, Bergamo, Milano - 2016
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 21 Marzo 2016

ID 2466 | | Visite: 6097 | Interpelli Sicurezza lavoro



Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 21 Marzo 2016

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovi Interpelli pubblicati il 21 Marzo 2016:

21/03/2016 - n. 01/2016 Destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito in merito all'art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008

21/03/2016 - n. 02/2016 Destinatario: Conferenza delle Regioni e Province autonome
Art. 12, D.Lgs 81/2008 e smei - risposta in merito al primo soccorso ferroviario

21/03/2016 - n. 03/2016 Destinatario: Federcoordinatori
Art. 12, D.Lgs 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo all'applicazione dell'Art. 28, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008

21/03/2016 - n. 04/2016 Destinatario: Assobiomedica
Art. 12, D.Lgs 81/2008 e smei - risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori

Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio

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Allegato riservato MLPS Raccolta Istanze Interpello 2013-2014-2015-2016.pdf
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Linee guida per la valutazione dei rischi: Sicurezza antincendio & datori di lavoro

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Linee guida per la valutazione dei rischi

Sicurezza antincendio & datori di lavoro

è il nuovo progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).

Si tratta del terzo progetto realizzato in sinergia fra i due Dipartimenti e si configura come la giusta conclusione di un percorso iniziato con il progetto "Casa Sicura" - dedicato alla sicurezza in casa e alla prevenzione dei più diffusi e pericolosi incidenti domestici - e seguito dal progetto "Sicurezza al lavoro" - dedicato alla sicurezza dei lavoratori. Quest'ultimo progetto, invece, è indirizzato ai datori di lavoro, in particolare ai nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. Come i precedenti, ha come target primario le popolazioni extracomunitarie ma ovviamente regole e consigli sono validi anche per le popolazioni comunitarie.

"Sicurezza antincendio & datori di lavoro" è fruibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) e diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo - un opuscolo di 76 pagine - ed uno multimediale.

L'applicazione è nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana. Associata al testo dell'opuscolo, è concepita per far verificare ai datori di lavoro la propria conoscenza degli adempimenti obbligatori.

Infatti, permette di testare l'apprendimento, in 14 tappe di gioco, delle attività che il DL deve svolgere ai fini della gestione della sicurezza.

Il "giocatore" individua, per ogni esercizio, la soluzione corretta che può consistere nell'individuazione di frasi o parole (mancanti, corrette, non coerenti ecc.) oppure di percorsi logici riferiti ai contenuti dell'opuscolo.

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Vigili del Fuoco

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Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede

ID 2445 | | Visite: 3865 | Circolari Sicurezza lavoro

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.

L’art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 prevede l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato”.

Con la presente circolare, si riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, salva la novità introdotta dalla predetta disposizione normativa che di seguito si illustra.

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Allegato riservato Circolare n. 14 del 25 Marzo 2016 INAIL.pdf
Linee guida infortuni in itinere velocipedi
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12228

ID 2431 | | Visite: 4689 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12228 - Infortunio durante la pulizia del macchinario. Delega inesistente

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G.F. avverso la sentenza emessa in data 19.5.2014 dalla Corte di appello di Firenze che confermava quella in data 12.3.2013 del Tribunale di Prato con cui il predetto era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2, 3 c.p. in relazione all'art. 583 c.p. per aver cagionato con colpa generica e violazione delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro, lesioni personali consistite nello schiacciamento del 3° e 4° dito della mano destra a C.A.M. (fatto del 19.2.2007).
In particolare, al G.F., quale consigliere delegato della ditta "Cotonificio L. s.r.l.", datore di lavoro di C.A.M., era contestato di aver, per colpa consistita nel non aver provvisto l'apparecchio di protezione amovibile degli organi lavoratori della macchina Carda tipo Marzoli di un dispositivo di blocco collegato con gli organi della messa in moto e di movimento della macchina tale da impedire di rimuovere il pannello di plexiglass quando la macchina è in moto (art. 72 d.P.R. n. 547/1955), cagionato al dipendente C.A.M. -il quale, mentre stava effettuando la pulizia della macchina Carda, mettendola in moto e aprendo lo sportello di plexiglass e soffiando con la canna dell'aria compressa, un pò di peluria gli arrivava negli occhi e, nel tentativo di pulirseli con la mano destra, veniva a contatto con la "botte" le cui punte dentate trascinavano la mano sotto la protezione- lesioni personali consistite in un "trauma da schiacciamento del 2°, 3° e 4° dito mano destra", da cui derivava una malattia di durata di oltre 40 giorni.

2. Deduce il vizio motivazionale:

2.1. laddove non era stata considerata la deposizione del teste F., dipendente della ASL 22 di Prato, giunto per il sopralluogo, che contraddiceva la versione dei fatti della persona offesa su cui si era basato il verdetto di responsabilità della Corte territoriale;

2.2. laddove era stata ritenuta acclarata l'amovibilità della protezione solo perché per presunta prassi, il dipendente avrebbe smontato i pezzi della macchina in occasione delle operazioni di pulizia, senza accertare se tale comportamento fosse consono alle disposizioni impartite dal titolare, sig. G.F.;

2.3. laddove non era stata riconosciuta l'esistenza di una valida delega in capo al sig. V., trascurando quanto aveva riferito sul punto l'imputato.

Valutazione esposizione professionale a silice libera cristallina

ID 2420 | | Visite: 8022 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La valutazione dell’esposizione professionale a silice libera cristallina
Network Italiano Silice.

La silice è un agente di rischio con livelli di esposizione che, ancora oggi, persistono elevati in molti settori produttivi.

Dal 2003 il Network Italiano Silice (NIS), di cui l’Inail è uno dei fondatori, è costantemente impegnato a stimolare e promuovere iniziative mirate al contenimento delle esposizioni, divulgando documenti tecnici utili a gestire tale rischio in tutti i suoi aspetti.
Il volume rappresenta la versione aggiornata al 2015 dei documenti tecnico-scientifici pubblicati dal NIS nel 2005 in tema di epidemiologia, normativa, sorveglianza sanitaria e metodi di campionamento e analisi.

Prefazione
Capitolo 1 - Considerazioni in tema di normativa
Capitolo 2 - Valutazione del rischio professionale
Capitolo 3 - Sorveglianza sanitaria ed accertamenti diagnostici sugli esposti a silice
Capitolo 4 - La caratterizzazione chimico-fisica delle fasi di lavorazione di materiali contenenti SLC in comparti produttivi italiani

INAIL 2015
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INAIL 2015
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Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721

ID 2406 | | Visite: 6390 | Cassazione Sicurezza lavoro

Il Datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza delle macchine fornite ai lavoratori

La Sentenza menzionata, mette in evidenza, come in altri casi, che, il datore di lavoro, è sempre responsabile della sicurezza delle macchine introdotte in azienda, oltre a concorrenti colpe di fabbricanti, noleggiatori o precedenti proprietari; quindi, deve, prima della messa a disposizione dei lavoratori, "controllare concretamente ed eventualmente adeguare le macchine", e non limitarsi ad avere una dichiarazione fornita da terzi; questo comporta che, anche per le macchine dichiarate conformi da fabbricanti, noleggiatori ecc, con Dichiarazioni CE di Conformità, altre Dichiarazioni o Perizie, il datore di lavoro deve effettuare sulle stesse, comunque, un riscontro tecnico che dia evidenza oggettiva di sicurezza.

La Sentenza conferma che la sicurezza delle macchine in azienda, non può essere affidata univocamente a dichiarazioni di terzi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721 - Schermo di protezione della macchina non idoneo: infortunio di una lavoratrice

"Il datore di lavoro è tra l'altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili ad altri [il fabbricante, il noleggiatore o, nel caso di specie, il precedente proprietario del macchinario] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone- senza avere appositamente accertato che il proprio dante causa [costruttore, precedente proprietario, ecc.], abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto "affidamento" sull'osservanza da parte di questi delle regole della migliore tecnica".

Prevenzione Incendi: Linee guida Beni culturali

ID 2397 | | Visite: 15408 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi: Linee guida Valutazione Progetti Beni culturali tutelati dallo Stato adibiti ad attività aperte al pubblico

Lettera Circolare del 15 marzo n.3181 - Allegato

Valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a con tenere attività dell' allegato 1 al D .P.R. 1 agosto 20 11, n. 151 (con l 'esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre)

Il decreto del Presidente della Repubblica, 1 agosto 2011, n. 151, ha definito l'assoggettabilità alla prevenzione incendi degli edifici tutelati dallo Stato, comprendendoli nell'attività n. 72, categoria C, dell'allegato 1.1.

Si tratta di: "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta (n.d.r.) nell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151."

Le attività ricadenti nel punto 72 sono soggette ai procedimenti di prevenzione incendi (riportati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 cit.), e in particolare a: 

- esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

- segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, prima dell'esercizio dell'attività; 

- controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Negli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 cit., in relazione alle destinazioni d'uso, dovranno osservarsi le regale tecniche di prevenzione incendi ovvero, per le attività non normate, si dovrà ricorrere ai criteri generali di prevenzione incendi.

Oltre alla sicurezza antincendio, vanno tenute in conto diverse problematiche quali la conservazione, la tutela, il restauro, ed anche gli aspetti di ordine strutturale, di uso, e di anticrimine. Si tratta di ambiti molto complessi, e tra loro anche molto diversi, che rischiano talvolta di entrare in contrasto, se non affrontati in maniera coordinata ed organica.

Diventa fondamentale garantire che l'obiettivo della "salvaguardia della vita umana" sia "integrato" con quello della "salvaguardia del patrimonio culturale".

Le attività svolte negli insediamenti culturali sono fortemente condizionate dalle finalità di fruizione, valorizzazione e tutela, costituzionalmente attribuite al patrimonio culturale.

lnoltre, quando si considerano insediamenti ed edifici realizzati in un arco temporale misurabile in secoli e, talvolta, difficile realizzare le soluzioni deterministiche delle regole tecniche. In alcuni casi, queste richiedono interventi invasivi sia dal punto di vista strutturale, sia impiantistico, interventi che, a causa dei vincoli derivanti dalle caratteristiche degli edifici o beni tutelati, non possono essere realizzati. I vincoli possono riguardare !'immobile, o i beni mobili in esso contenuti, e sono attestati attraverso il rilascio di dichiarazioni di esistenza o inesistenza di vincoli da parte della Soprintendenza competente per territorio e per settore.

Il vincolo impasto all'immobile comporta essenzialmente l'imprescindibile dovere di conservazione e l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte della Soprintendenza per ogni intervento sui manufatto, limitatamente agli aspetti che si riferiscono aile prescrizioni contenute nella dichiarazione di interesse culturale stessa.

Il vincolo può essere posto sull'immobile nella sua completezza, in una sua parte, sui suo contenuto ma anche sui suo aspetto esteriore. Rientrano in questa fattispecie il cosiddetto vincolo indiretto e quello pertinenziale, che rispondono alla necessita di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata Ia prospettiva o Ia luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Questi vincoli possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d'insieme.

Lettera Circolare del 15 marzo n.3181
Fonte: VVF

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VVF 2016
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Direttiva 2013/54/UE

ID 2377 | | Visite: 6939 | Decreti Sicurezza lavoro

Direttiva 2013/54/UE

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

GU L 329/1 del 10.12.2013

Attuata con:

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
(GU n.57 del 09-03-2016)

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2016, n. 7897

ID 2358 | | Visite: 6257 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2016, n. 7897 - Rischio di afferramento. Nessun comportamento abnorme del lavoratore

1. Con sentenza emessa in data 20.5.2013 il Tribunale di Massa condannava E.F. alla pena (sospesa) di mesi 8 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui agli articoli 113, 590, comma 3, c.p., perché, in cooperazione con altro, in qualità di socio della s.n.c. Eredi E.M., ed in qualità di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, per colpa generica e specifica consistita in imprudenza ed inosservanza di leggi segnatamente, per non avere fornito al lavoratore idonea formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in relazione alla sua mansione (art.18, lettera L, del D.Lgs 81/08) e per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, lettera D, del D.Lgs 81/08), per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati (artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08) con riguardo in particolare al rischio di afferramento nonché per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza in particolare un disco di taglio e l'asse di trasmissione del moto della macchina fresatrice non protetta da idoneo carter (art.71 D.l.vo 81/08), cagionato a B.E. che, durante la lavorazione di una lastra alla macchina fresatrice veniva afferrato negli abiti dall'asse di trasmissione, lesioni personali gravissime con esiti permanenti costituiti dalla "deformazione del padiglione auricolare sinistro" e da un "deficit acustico". Con l'aggravante di avere cagionato lesioni personali gravissime e di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Commesso il 7.4.2009.

MoVaRisCh - Valutazione Rischio chimico 2017

ID 2342 | | Visite: 12238 | Documenti Sicurezza ASL



MoVaRisCh - Valutazione Rischio chimico 2017

Update 2018

Aggiornato a Gennaio 2018 il Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese - Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08MoVaRisCh 2018

22 Gennaio 2016

Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese - Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08

Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico denominato con un semplice acronimo "MoVaRisCh" è stato  approvato  dai gruppi  tecnici delle  Regioni Emilia-Romagna, Toscana  e Lombardia in applicazione  alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), proposte dal Coordinamento Tecnico  per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.

E' una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori  secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08.

Nel  modello è infatti prevista l'identificazione e il peso da assegnare  ai parametri  indicati  dall'articolo di legge, e dai quali non è possibile prescindere,  per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi. 

Il modello, che va inteso come un percorso di "facilitazione", rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I  D.Lgs .81/08 per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori.

Compreso nel file zip, Autocertificazione della valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi, predisposta dal Datore di lavoro, prevista dall' Art. 223, comma 1. del Decreto legislativo n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in conformità all' Art. 29, comma 5. D.Lgs. 81/08.

Movarish 2017 del 22 Gennaio 2016
AUSL Modena

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Le manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo

ID 2330 | | Visite: 14758 | Prevenzione Incendi

Le manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo

Vedi nuova Edizione 2.1 2017

Indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza

Le norme tecniche ed i vari chiarimenti emessi nel corso del tempo hanno portato ad una definizione di “locale di pubblico spettacolo” non sempre univoca e di immediata identificazione e ad interpretazioni procedurali disomogenee, in particolare in occasione delle manifestazioni temporanee dove si riscontrano una gran varietà di situazioni diverse.

Si è pertanto ritenuto necessario realizzare il presente documento - in aggiornamento della precedente versione del 2012 - con lo scopo di rendere più chiara l’individuazione delle attività da considerarsi di pubblico spettacolo ed univoca l’interpretazione delle procedure, al fine di rendere uniforme l’attività di controllo da parte del personale del Comando dei Vigili del Fuoco, delle Commissioni Locali di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e delle Amministrazioni Comunali competenti tramite i propri organi (Polizia Locale, Uffici Commercio e Uffici Tecnici).

Sono stati identificati i locali e le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del TULPS.

E’ riportata una sintesi della normativa procedurale e tecnica aggiornata con i più recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno.

E’ elencata, suddivisa per tipologia di attività, la documentazione da presentare per l’esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione.

Sono stati inoltre realizzati degli schemi grafici esemplificativi al fine di rendere immediatamente comprensibili le caratteristiche che devono avere le installazioni temporanee.

Si è ritenuto utile, infine, riportare alcune linee guida per la realizzazione di allestimenti per feste paesane o attività similari dove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e per le quali non è previsto il controllo delle Commissioni di Vigilanza.

Si precisa che dal presente documento restano escluse norme ed indicazioni in materia sanitaria, di impatto acustico, di sicurezza e igiene sugli ambienti di lavoro, di viabilità, ecc, che sono in capo ai rispettivi Enti di competenza e Organi di controllo.

VVF 2016
Per. Ind. Paolo Muneretto - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia

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VVF 2016
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Guardare all’Europa - La prevenzione

ID 2326 | | Visite: 5801 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Guardare all’Europa - La prevenzione

Confronto tra i sistemi di prevenzione e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito

Nel 2014 si è tenuto - promosso dall’Inail e dall’Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale (Aiss) - un seminario su “Ricerca e prevenzione, riabilitazione e reinserimento”, per mettere a confronto forme di attività ed esperienze di Finlandia, Francia, Germania e Italia. Ne derivò un “reticolo virtuoso di interrelazioni” che ha delineato la possibilità di costruire efficienti schemi organizzativi e di definire profili istituzionali a alta potenzialità, per l’efficienza delle politiche di assicurazione sociale.

Le analisi e i dibattiti (documentati in uno de i quaderni del Civ1 ) hanno portato l’esigenza di approfondimenti tematici, da costruirsi mettendo in primo piano un termine - la “prevenzione” - nodo del reticolo, sempre comunque curando le interrelazioni. Questo quaderno raccoglie informazioni, considerazioni, scambi di opinioni registrate nel seminario “di approfondimento” su “La prevenzione nei luoghi di lavoro: un confronto tra esperienze europee”, promosso ancora dall’Inail e dall’Aiss.

Il seminario si è tenuto a Roma - nel “parlamentino” della sede dell’Inail di via IV Novembre - il 19 giugno 2015. Hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni di Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito. Anche questo secondo atto del confronto è stato organizzato con lo stile del “tavolo di lavoro”: relazioni introduttive (per dare contenuti, prospettive e limiti al dibattito); due tavole rotonde (interrelate); conclusioni nella prospettiva dell’azione internazionale dell’Aiss.

Come oramai consuetudine, la prima parte del quaderno è un “diario” dei temi proposti e discussi (in parte ri-elaborati); nell’appendice sono raccolti testi e documenti portati all’attenzione del “tavolo”.

INAIL 2015

Professionisti Antincendio: i nuovi corsi di formazione

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Emanate le nuove disposizioni sui contenuti dei corsi di formazione di prevenzione incendi per i professionisti

Con nota n.1284 del 2 febbraio 2016, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata aggiornata l’articolazione del programma del corso base di prevenzione incendi da effettuarsi ai sensi del D.M. 5 agosto 2011.

La nuova articolazione, che tiene conto dell’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi, non ultima l’emanazione della c.d. Regola tecnica orizzontale allegata al decreto 3 agosto 2015, è stata elaborata a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza Tecnica, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni interessate.

Con tale nota è stata altresì disposta l’eliminazione del vincolo relativo al numero massimo di discenti degli eventi formativi in materia di prevenzione incendi, ferma restando la necessità di assicurare, da parte del soggetto organizzatore, l’efficacia dell’attività formativa erogata e l’interazione tra discenti e docenti.

Nota prot. 1284 del 2 febbraio 2016

Fonte: VVF

Pubblicate le nuove Linee Guida ERC 2015 Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare

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Pubblicate le nuove Linee Guida ERC 2015

Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare

Sono state pubblicate le Linee Guida ERC (European Resuscitation Council) Edizione 2015, precedente edizione 2010, con le nuove indicazioni per la Rianimazione Cardiopolmonare.

Le Linee Guida ALS ERC del 2015 presentano un cambiamento nel rilievo dato ad alcune raccomandazioni, dettato dalla necessità di stimolare progressi nel trattamento e nell’implementazione delle linee guida stesse al fine di raggiungere un miglioramento in determinati e selezionati aspetti della prognosi dei pazienti. Le Linee Guida ALS ERC del 2015 non contengono sostanziali cambiamenti rispetto alle precedenti linee guida ERC pubblicate nel 2010.

In allegato il documento riassuntivo dei principali cambiamenti introdotti con le Linee Guida 2015 realizzato dall'Italian Resuscitation Council che affronta il supporto di base e avanzato delle funzioni vitali nell’adulto e utilizzo di defibrillatori esterni automatici.

I capitoli delle Linee Guida 2015 di ERC comprendono:

1. Riassunto esecutivo
2. Supporto di base delle funzioni vitali nell’adulto e utilizzo di defibrillatori esterni automatici
3. Supporto avanzato delle funzioni vitali nell’adulto
4. Arresto cardiaco in circostanze speciali
5. Trattamento post rianimazione
6. Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica
7. Rianimazione e transizione assistita dei neonati alla nascita
8. Trattamento iniziale delle sindromi coronariche acute
9. Primo soccorso
10. Principi di formazione in rianimazione
11. Etica della rianimazione e delle decisioni di fine vita 

ERC 2015

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