Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.137
/ Documenti scaricati: 33.501.141
/ Documenti scaricati: 33.501.141
Con ricorso al Tribunale di Nicosia, depositato il 24.06.2008, D.E., premesso di avere lavorato dal 21.02.2001 alle dipendenze della D. s.r.l. (azienda produttrice di carta igienica, asciugatutto, tovaglioli ecc.), con la qualifica di operaio livello E del CCNL Carta e grafici piccola e media impresa; esponeva di essere stato addetto presso la macchina denominata "Linea Sincro 4.0" che veniva utilizzata per la produzione di carta igienica e carta asciugatutto, senza essere stato istruito circa il corretto e sicuro funzionamento della stessa; di essere rimasto vittima di un grave infortunio (amputazione traumatica della mano dx), allorché in data 27.03.2004 alle ore 10.30 circa, mentre eseguiva la manutenzione straordinaria del citato macchinario si trovava "nella zona denominata goffratore punta - punta, n.4920 per pulire i rulli che compongono il gruppo esterno, nell'eseguire tale intervento metteva la mano destra sulla macchina, consapevole dell'automatico bloccaggio del motore" che invece non si bloccava risucchiandogli la mano destra all'interno di alcuni ingranaggi; che l'Inail gli riconosceva un grado di menomazione dell'integrità psico-fìsica pari al 60%; che, a seguito dell'infortunio interrompeva la propria attività lavorativa per circa sei mesi per poi riprenderla nel settembre 2004 con le mansioni di carrellista addetto al carico e scarico merci; che, nell'aprile del 2005, l'azienda decideva di impiegarlo per circa dodici ore al giorno come guardiano - custode diurno e notturno, compreso i festivi fino all'agosto 2007 allorché veniva messo in mobilità; ritenuto che l'infortunio era ascrivibile alla mancata adozione nel luogo di lavoro di tutte le cautele necessarie ed opportune ai sensi dell'art. 2087 c.c., deduceva di avere diritto al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno biologico di natura permanente e temporanea, il danno morale, il danno da incidenza sulla specifica capacità lavorativa, il danno esistenziale; chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità "dei resistenti per i titoli e le causali di cui in premessa, nella causazione dell'infortunio occorso" con la condanna dei "medesimi in solido o alternativamente a risarcire i danni tutti di natura patrimoniale (anche per il futuro) e non patrimoniale, compresi il danno biologico di natura permanente e temporanea, il danno morale, il danno alla specifica capacità lavorativa, il danno estetico e i relativi importi determinati in corso di causa o secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.
(GU n.214 del 6-8-1980)
Testo consolidato al 12.02.2020 con le modifiche apportate da:
10...

Pubblicato in G.U. n. 184 del 08 agosto 2017 con Decreto 13 Luglio 2017
Proroga organismi abilitati alle verifiche DPR 462/01
Il Decreto direttoriale 13 luglio 2017 abilit...

ID 20377 | 11.09.2023 / In allegato
Approvazione schema “Protocollo di intesa per la tutela d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024