Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501

ID 2284 | | Visite: 4905 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2284

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501 - Mano nell'impastatrice. Dove sono i dispositivi di arresto?

"Anche volendo ipotizzare che il T.M. abbia deliberatamente infilato la mano nello sportello per controllare manualmente l'impasto, rimanendo conseguentemente ferito, giammai tale ricostruzione esimerebbe da responsabilità il L.C. in ordine all'omessa predisposizione dei dispositivi di sicurezza oggetto di addebito, atteso che per integrare il nesso causale riferibile a detta condotta omissiva non è rilevante il motivo per il quale il dipendente mise la mano destra all'interno del macchinario mentre esso era funzionante, ma unicamente il fatto che ciò sia potuto accadere".

Si soggiunge che, sempre ipotizzando che il T.M. abbia voluto mettere la mano nello sportello per controllare l'impasto, tale condotta -sicuramente imprudente, come riconosce la Corte territoriale- non potrebbe dirsi abnorme o imprevedibile, atteso che, come si legge nella sentenza impugnata, altre fonti di prova (vds. testi LC.R. e F.F.) avevano riferito che spesso i lavoratori procedevano al controllo manuale dell'impasto inserendo le mani nell'impastatrice, senza spegnere la macchina, per espressa volontà del datore di lavoro, a causa del malfunzionamento delle sonde che avrebbero dovuto regolare umidità e densità dell'impasto stesso: dunque, trattavasi di prassi ben nota al L.C. e addirittura -secondo le dette fonti testimoniali- da lui stesso avallata.
A parte tale ultima considerazione, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (vds. la recente Cass. Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015 - dep. 28/05/2015, Palazzolo, Rv. 263497)."

"Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche."

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 4501 del 03 febbraio 2016.pdf)n. 4501 del 03 febbraio 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT256 kB1070

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 54

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 56

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 119

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 180

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 108

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 122

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza