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Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

ID 429 | | Visite: 99420 | Direttiva PED

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 189 del 27.6.2014)

__________

La direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito sostanziali modifiche. 

Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 97/23/CE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.

La presente direttiva disciplina le attrezzature a pressione e gli insiemi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire le attrezzature a pressione o gli insiemi completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

La presente direttiva si dovrebbe applicare alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non presentano rischi significativi connessi alla pressione; la loro libera circolazione nell’Unione non dovrebbe quindi essere ostacolata.

La presente direttiva si dovrebbe applicare anche agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. 

Entrata in vigore il: 17 Luglio 2014, sostituisce la Direttiva 97/23/CE dal 19 Luglio 2016.

Si applica a decorrere dal 1° giugno 2015 (Art. 13).

Collegati
[box-note]D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

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Allegato riservato PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2019 Ed. 3.0 2019.pdf
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RAPEX Report 41 del 16/10/2015 N.32 A12/1259/15 Germania

ID 1968 | | Visite: 6695 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 41 del 16/10/2015

N.9 A12/1259/15 Germania

Approfondimento tecnico: Auto giocattolo in legno

Il prodotto “Auto giocattolo in legno” della Die Spiegelburg è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme al Reg. 1907/2006 REACH.

La quantità di nichel rilasciata dai rivetti dei pneumatici della macchina è troppo alta (valore misurato fino a 4,82 mg/cm2/settimana). Il nichel potrebbe causare reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.

L’allegato XVII del Reg. 1907/2006 concernente le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, riporta al punto 27:

Nichel 
N. CAS 7440-02-0 
N. CE 231-111-4 e suoi composti

1. Non è consentito l’uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

RAPEX European Commission

Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002

ID 1966 | | Visite: 19599 | Direttiva emisione acustica macchine

DLgs 262 2002

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

GU n. 273 del 21 novembre 2002 (SO)

Testo in vigore dal: 6 Dicembre 2002
________

Aggiornamenti all'atto:

07/08/2006
DECRETO 24 luglio 2006 (in G.U. 07/08/2006, n.182)

04/04/2017
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41 (in G.U. 04/04/2017, n.79)

15/05/2020
DECRETO 20 febbraio 2020, n. 32 (in G.U. 15/05/2020, n.124)

Testo consolidato pdf/epub:

Emissione acustica macchine all'aperto (OND)

D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 (OND)

[box-info]Formazione in materia di acustica ambientale macchine

Decreto MATT 25 gennaio 2018 

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell’ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.
...

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
...

ALLEGATO IX (articolo 12)

PARTE A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2

I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:
...
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
....

(GU n.32 del 08-02-2018)[/box-info]


Collegati
[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
Decreto MATT 25 gennaio 2018
Chiarimento MATTM 0031366 del 21.12.2012
Chiarimento MATTM 7724 del 28.03.2013[/box-note]

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Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2009 Allegati C/D

ID 72 | | Visite: 38612 | Documenti Riservati Marcatura CE

Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2009 Allegati  C / D

ID 72 | Update news 13.09.2022 / (EN 61439-1:2009 Ed. 2.0)

[box-warning]Nuova CEI EN IEC 61439-1:2022

Pubblicata Marzo 2022 la CEI EN IEC 61439-1:2022 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali

Classificazione CEI: 121-25[/box-warning]

Allegato C: Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del QUADRO e l’utilizzatore
Questo Allegato facilita la consultazione della presente Norma ed è previsto come modello per l’applicazione delle specifiche Norme dei quadri.
In alcuni casi l’informazione fornita dal costruttore del QUADRO può sostituire l’accordo tra le parti.

Allegato D: Verifiche di progetto
_______

La norma EN 61439-1:2009 è armonizzata per la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e il il 01.11.2014 è la data di cessazione della Presunzione di Conformità norma della Norma che sostituisce EN 60439-1:1999.

EN 61439-1:2009
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 1: Regole generali 

Vedi nuovo Documento Nuova CEI EN IEC 61439-1:2022

Allegato C EN 61439 1 2022

Formato doc

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[box-note]Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2022 Allegati C e D
CEI EN IEC 61439-1:2022[/box-note]

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Allegato riservato Estratto EN 61439-1_2010 Accordo Costruttore Utilizzatore e Lista Verifiche progetto.doc
EN 61439-1:2009 Allegati C/D
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Allegato riservato Estratto CEI EN 61439-1_2010.pdf
Lista Verifiche progetto
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Guida alla disciplina delle macchine usate

ID 1521 | | Visite: 15885 | Documenti Marcatura CE ENTI

Guida alla disciplina delle macchine usate

ID 1521 | 07.07.2025 / Si ringrazia Federmacchine

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
In base al decreto legislativo 81/2008, l’acquisto, l’uso e la gestione delle macchine (attrezzature di lavoro), espone il datore di lavoro a numerosi obblighi e responsabilità, citiamo in particolare:
- la valutazione del rischio in merito alle attrezzature di lavoro ed individuazione delle misure di sicurezza e delle attrezzature di protezione individuale da adottare
- la messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, nonché conformi alle disposizioni legislative e regolamentari ad esse applicabili
- l’ adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature siano: corredate da apposite istruzioni per l'uso, installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, correttamente utilizzate (nelle istruzioni per l’uso viene appositamente sottolineato il divieto di uso improprio), oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza
- l’ aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica nell'ambito della prevenzione e della protezione antinfortunistica Il non rispetto dei suddetti requisiti espone il datore di lavoro a precise responsabilità penalmente e amministrativamente sanzionabili.

ACQUISTO DI MACCHINE USATE
Nel caso di acquisto di macchine usate si rammenta che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE deve attestare sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna all’Allegato V del DLgs 81/2008. La presenza di tale dichiarazione non esime comunque il datore di lavoro dagli obblighi sopra elencati e in particolare dalla valutazione del rischio e dalla necessità di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, nonché conformi alle disposizioni legislative e regolamentari ad esse applicabili, tenuto conto del grado di evoluzione della tecnica.

INTERVENTI SU MACCHINE USATE
Particolarmente critica appare la situazione in cui il datore di lavoro decida di acquistare macchine che hanno già subito interventi di modifica o voglia intervenire su macchine già in uso presso la sua azienda. Si rammenta che gli interventi di modifica costruttiva o le variazioni d’uso non previste dal costruttore originale, su macchine non marcate CE, comportano l’obbligo di applicare la procedura di marcatura CE.

LA VALENZA DEL COSTRUTTORE ORIGINARIO
Nel contesto sopra delineato gli aspetti contrattuali e la scelta dell'azienda fornitrice (della macchina o della prestazione di revisione) assumono un' importanza fondamentale. In entrambi i casi l'organizzazione dell'azienda fornitrice deve essere attentamente valutata, così come la qualità dei servizi offerti, la competenza tecnica e la capacità di sostenere l’utilizzatore nelle varie fasi del ciclo di vita della macchina. E’ importante sottolineare come la sicurezza deve partire dal rispetto delle regole e da una profonda conoscenza legislativa e tecnica e non può semplicemente tradursi nell’aggiunta di alcuni ripari o in un approccio superficiale, che si conclude con il rilascio di una attestazione di conformità ai sensi del DLgs 81/2008 o con l’apposizione di una marcatura CE senza alcun valore reale.


Indice
Prefazione
Responsabilità del datore di lavoro
Acquisto di macchine usate
Interventi su macchine usate
La valenza del costruttore originario
Premessa
Campo di applicazione e riferimenti legislativi
Macchina
Definizione
Macchina usata
Definizione
Legislazione applicabile
Ripartizione in categorie delle macchine usate, costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione (rif. Art. 71 e allegato v del dlgs 81/2008)
Evoluzione del ciclo di vita di una macchina usata non marcata CE
Compravendita di macchine usate non marcate ce e che non hanno subito modifiche sostanziali
Attestazione di conformità
I soggetti interessati
Tempi di emissione e modello di riferimento
Vendita di macchine usate
Aspetti contrattuali
Cenni
Interventi tecnici su macchine usate non marcate ce
Macchine soggette a modifiche sostanziali
Concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria
Concetto di modifica
I soggetti interessati
Criteri di valutazione nell'ambito del processo di modifica
Criteri per la gestione dei lavori di "aggiornamento tecnico" su macchine usate
Interventi tecnici su macchine usate già marcate ce
Valutazioni e osservazioni conclusive
Diagrammi di flusso e schede di percorso

FEDERMACCHINE 2011

Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello

ID 1943 | | Visite: 50044 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione UE di Conformità RoHS II

Rev. 2.0 2017

[box-warning]RoHS III
Con la Direttiva delegata (UE) 2015/863(si applica dal 22 luglio 2019) si è giunti alla III integrazione della restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS III).[/box-warning]

Vedi Modello RoHS III 2019

Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 13. Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VI ed è aggiornata.

Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura.

Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

3. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE alla presente direttiva.

Articolo 14. Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 15. Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile.
Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.

3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio della marcatura CE.
Gli Stati membri prevedono altresi' sanzioni in caso di infrazione, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi.

Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.

Rev. 2.0 2017 (Inserimento campo immagini | foto)

Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS
Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Dichiarazione UE di Conformità RoHS III - Modello[/box-note]

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Allegato riservato Dichiarazione UE conformità RoHS II - Rev. 2.0 2017.doc
Rev. 2.0 2017 - Modello doc
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Allegato riservato Dichiarazione UE conformità RoHS II - Rev. 1.0 2016.doc
Rev. 1.0 2016 - Modello doc
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EN 13478:2008 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione dal fuoco - Testo Requisiti

ID 1937 | | Visite: 14220 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 13478:2008 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione dal fuoco*

*Attenzione: sostituita da EN 19353:2016

Testo Requisiti

La norma specifica i metodi di identificazione del pericolo di incendio associato al macchinario e l'esecuzione di una corrispondente valutazione dei rischi.
La norma specifica i principi di base e la metodologia relativa alle misure tecniche per la prevenzione e la protezione dal fuoco, da adottare durante la progettazione e la costruzione del macchinario.

Allegato ZB
L'applicazione della Norma è Presunzione di Conformità al RESS 1.5.6 Fuoco della Direttiva macchine 2006/42/CE

ESEMPI DI SORGENTI DI ACCENSIONE

a) Energia termica

Questa categoria di sorgenti di accensione comprende per esempio:
- impianti di riscaldamento;
- motori a combustione interna;
- luci o fiamme scoperte;
- superfici calde;
- gocce di saldante;
- laser o altre fonti di radiazione intensa. 

b) Energia elettrica

Questa categoria di sorgenti di accensione comprende per esempio:
- dispositivi elettrici di illuminazione come lampade;
- radiazioni elettromagnetiche;
- cortocircuito;
- arco elettrico;
- guasto della messa a terra;
- guasto di un conduttore;
- fulmine;
- scariche di elettricità statica;
- contatto allentato;
- aumento eccessivo di temperatura dovuto a sovraccarico;
- riscaldamento per induzione;
- collegamento ad alimentazione elettrica non appropriata.

c) Energia meccanica

Questa categoria di sorgenti di accensione comprende per esempio:
- attrito (per esempio, surriscaldamento);
- ultrasuoni;
- urto;
- molatura;
- compressione (compresa la compressione adiabatica).

d) Energia chimica

Questa categoria di sorgenti di accensione comprende, per esempio:
- autoriscaldamento;
- autoaccensione come per i materiali piroforici;
- reazione esotermica incontrollata.

File CEM importabile in Certifico Macchine 4

Collegati

[box-note]EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari[/box-note]

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Allegato riservato EN 13478 Annex A.pdf
Annex A
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Allegato riservato EN 13478 Prevenzione e Protezione dal fuoco.PDF
Testo Requisiti
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RAPEX Report 39 del 02/10/2015 N.21 A12/1193/15 Italia

ID 1921 | | Visite: 7867 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 39 del 02/10/2015

N.21 A12/1193/15 Italia

Approfondimento tecnico: Inchiostro per tatuaggi

Il prodotto “inchiostro per tatuaggi” della Intenze è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Risoluzione ResAP(2008)1 del Consiglio Europeo ed al Codice del Consumo Italiano.

L’inchiostro contiene antimonio (valore misurato 3,2 mg/kg), arsenico (valore misurato 14,9 mg/kg), nichel (valore misurato 106 mg/kg), piombo (valore misurato 5,76 mg/kg).

L’antimonio può irritare la pelle ed a lungo tempo può avere degli effetti sul sistema respiratorio e cardiovascolare.

L’arsenico è cancerogeno, il piombo è neurotossico e può avere effetti sullo sviluppo, il nichel è irritante e può portare a delle allergie.

La risoluzione ResAP(2008)1 riporta le concentrazioni di impurezza massime consentite nei prodotti per tatuaggi e per il trucco permanente (PMU).

In Italia l’art. 105 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 Settembre 2005 n.206 ed s.m.i.) stabilisce che:

“in assenza di norme …, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, …., alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi”.

Questo articolo attribuisce cogenza alla ResAP2008(1): gli inchiostri devono essere conformi alla Risoluzione ai fini della commercializzazione, nei casi non conformi se ne può vietare la vendita e l’importazione e se ne può disporre il sequestro.

L’art. 107 costituisce uno strumento normativo che dà mandato di agire in base alla categoria di rischio del prodotto. Il Ministero della Salute può disporre verifiche ispettive sui prodotti, chiedere l’intervento dei NAS, al fine di acquisire informazioni e prelevare campioni da sottoporre ad accertamenti analitici.

NOTE IMMAGINE

Nota 1
La presenza di cromo (VI) nei prodotti per tatuaggi e PMU deve essere indicate sulla confezione insieme una avvertenza (per esempio: “Contiene Cromo. Può causare reazioni allergiche”).

Nota 2
Il rame solubile deve essere determinate dopo la estradizione in una soluzione acquosa con pH 5.5.

Nota 3
La presenza di trace di nickel in prodotti per tatuaggi e PMU deve essere indicate sulla confezione insieme ad un'avvertenza (ad esempio, “Contiene nickel. Può causare reazioni allergiche.”).

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Decreto MIT 31 luglio 2015 Equipaggiamento marittimo

ID 1901 | | Visite: 11556 | Direttiva MED

Decreto MIT 31 luglio 2015: Attuazione Direttiva MED

ID 1901 | 27.09.2015

Decreto 31 luglio 2015
Attuazione della direttiva 2014/93/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407

(GU n. 191 19.8.2015)

Entrata in vigore: 20 Agosto 2015

[box-warning]Abrogazione Direttiva 2014/93/UE

La Direttiva 2014/93/UE è abrogata dal 17/09/2016 dalla Direttiva 2014/90/UE (che abroga la Direttiva 96/98/CE e di conseguenza la Direttiva 2014/93/UE che la modifica), attutata con il D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239[/box-warning]

La nuova Direttiva 2014/93/UE ha sostituito la Direttiva 96/98/CE che è stata emanata nel dicembre del 1996 ed ha con lo scopo di armonizzare fra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, le procedure di valutazione della conformità relative all'equipaggiamento destinato ad essere sistemato a bordo delle navi comunitarie.
 
Si applica all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell’Unione nel momento in cui l’equipaggiamento è installato a bordo.

La conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti previsti è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità.

Fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione persegue l’elaborazione da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione di adeguate norme internazionali, comprese specifiche tecniche e norme di prova dettagliate, per l’equipaggiamento marittimo il cui uso o la cui installazione a bordo delle navi sono considerati necessari per migliorare la sicurezza marittima o prevenire l’inquinamento marino.
La Commissione monitora periodicamente tali sviluppi.

In assenza di una norma internazionale per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all'ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.
 
L’equipaggiamento da imbarcare a bordo di questi mezzi di trasporto e contemplato nell’allegato A.1 della Direttiva MED, deve riportare la cosiddetta Marcatura ‘Timoncino’.
 
...

Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo

Collegati
[box-note]D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS[/box-note]

Decisione 768/2008/CE

ID 1898 | | Visite: 21046 | Nuovo Approccio

Decisione 768 2008 CE

Decisione 768/2008/CE

Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio;

GU L 218/82 del 13.8.2008
_________

Allegato II PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ:

Modulo A - Controllo interno della produzione
Modulo A1 - Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo A2 - Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali
Modulo B - Esame CE di tipo
Modulo C - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo C2 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
Modulo D - Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
Modulo D1 - Garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto
Modulo E1 - Garanzia della qualità fornita dall’ispezione e dalla prova del prodotto finale
Modulo F - Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G - Conformità basata sulla verifica dell’unità
Modulo H - Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo H1 - Conformità basata sulla garanzia qualità totale e sull’esame del progetto

Collegati
[box-note]Nuovo quadro normativo (NQN)
Regolamento (CE) N. 764/2008
Regolamento (CE) N. 765/2008
Decisione 768/2008/CE
Regolamento (UE) 2019/515
[/box-note]

RAPEX Report 38 del 25/09/2015 N.21 A12/1165/15 Italia

ID 1893 | | Visite: 7921 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 38 del 25/09/2015

N.21 A12/1165/15 Italia

Approfondimento tecnico: Thermos

Il prodotto Thermos HOME Mod. “1 litre” è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché il rivestimento isolante a doppia parete contiene fibre di amianto.

La rottura del thermos potrebbe portare all’inazione della sostanza cancerogena da parte dell’utilizzatore.

Il prodotto non è risultato conforme al Regolamento 1907/2006 (REACH).

Le fibre di amianto fanno parte delle sostanze elencate all’Allegato XVII del Reg. 1907/2006, sostanze soggette a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso.

Allegato XVII P.6 Fibre d’amianto.
1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo.

Entro il 1 giugno 2011 gli Stati membri che si avvalessero di tale deroga devono fornire alla Commissione una relazione sulla disponibilità di sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati per sviluppare tali alternative, sulla tutela della salute dei lavoratori negli impianti, sull’origine e sulle quantità del crisotilo, sull’origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.
Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all’Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell’articolo 69 al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo.

2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietar o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.
Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 38 del 25_09_2015 N. 21 A12_1165_15 Italia.pdf
Approfondimento tecnico: thermos
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The proposed EU regulations for medical and in vitro diagnostic devices

ID 1871 | | Visite: 5764 | Documenti Marcatura CE ENTI

The proposed EU regulations for medical and in vitro diagnostic devices

An overview of the likely outcomes and the consequences for the market

The proposals for the new Medical Devices Regulations (MDR) and In Vitro Diagnostic Devices Regulations (IVDR) will provide a new regulatory framework for medical devices in the EU for the coming decades. The proposals were revised following a political move for more centralized and pre-market controls on higher risk medical devices.

The proposals for the new MDR and IVDR started out as a modest mid-life update to the existing directives.

However, they were significantly amended following an additional impact assessment related to several highly publicized issues with medical devices in the EU market that sparked a political wish for more centralized and pre-market controls on higher risk medical devices.

This white paper discusses the most important items in this revision as per the state of the legislative proposals in April 2014.

Although crucial elements of the regulations are still subject to political debate, one thing is clear: the regulations will cause important changes for all companies in the field.

Companies need to prepare to deal with these changes in a pro-active and timely manner to avoid having certificates suspended or revoked because they were unable to comply with the new legislation in time.

BSI 2015

Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council on medical devices

Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on in vitro diagnostic medical devices

Focus tecnico Direttiva macchine: Il metodo per la Valutazione dei Rischi

ID 538 | | Visite: 15341 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 538

Focus tecnico Direttiva macchine: Il metodo per la Valutazione dei Rischi

ID 538 | Update Rev. 2.0 del 23.04.2021 / Documento completo allegato

Il documento analizza il metodo corretto di analisi dei rischi derivante dall’applicazione della norma tecnica EN ISO 12100:2010. 

La norma specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario. Essa specifica i principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi principi si basano sulla conoscenza e l’esperienza della progettazione, dell’utilizzo, degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario.

[box-info]EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio”

Data entrata in vigore: 25 novembre 2010

Norma armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.[/box-info]

[panel]Update del 23.04.2021:

- aggiornamento descrizione metodo di valutazione;
- aggiornamento riferimenti normativi.[/panel]

Il documento risulta essere così strutturato:

[panel]Indice

0. Premessa
1. Valutazione del rischio e norme tecniche
2. Valutazione del rischio Direttiva 2006/42/CE
3. Considerazioni preliminari alla valutazione
4. Valutazione del rischio
5. Riduzione del rischio
6. Dettagli valutazione del rischio
7. Analisi del rischio
8. Esempio metodo per la stima del rischio | ISO/TR 14121-2:2012 Metodo Ibrido
9. Ponderazione del rischio
10. Documentazione valutazione del rischio
11. Riduzione del rischio[/panel]

Estratto

1. Valutazione del rischio e norme tecniche

Lo scopo primario della EN ISO 12100:2010 è fornire ai progettisti una struttura generale e linee guida per le decisioni durante lo sviluppo del macchinario per consentire loro di progettare macchine che siano sicure per l’uso previsto. Fornisce inoltre una strategia per chi sviluppa le norme e intende facilitare la preparazione di norme di tipo B e C coerenti ed appropriate.

Il concetto di sicurezza del macchinario considera la capacità di una macchina di eseguire la(e) sua(e) funzione(i) prevista(e) durante il suo ciclo di vita ove sia stato adeguatamente ridotto il rischio.

La EN ISO 12100:2010 è la base di una serie di norme che ha la seguente struttura:

[panel]- norme di tipo A (norme fondamentali di sicurezza) che forniscono concetti fondamentali, principi di progettazione e aspetti generali che possono essere applicati al macchinario;
- norme di tipo B (nome di sicurezza generiche) che trattano un aspetto di sicurezza o un tipo di mezzo di protezione che può essere utilizzato su un’ampia gamma di macchinari:
- - norme di tipo B1 su particolari aspetti della sicurezza (per esempio, distanze di sicurezza, temperatura superficiale, rumore);
- - norme di tipo B2 sui mezzi di protezione (per esempio, comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari);
- norme di tipo C (norme di sicurezza per categorie di macchine) che trattano dettagliati requisiti di sicurezza per una particolare macchina o gruppo di macchine.[/panel]

La EN ISO 12100:2010 è una norma di tipo A.

[...]

3. Considerazioni preliminari alla valutazione

Il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario richiede una serie di azioni preliminari alle fasi di valutazione del rischio e riduzione del rischio:

Figura 1

Fig. 1 - Azioni preliminari

[...]

5. Riduzione del rischio 

Riduzione del rischio

Note
a Il fornire informazioni per l’uso corrette fa parte del contributo del progettista alla riduzione del rischio, ma le relative misure di protezione sono efficaci solo quando implementate dall'utilizzatore.
b L’input dell’utilizzatore è costituito dalle informazioni che il progettista riceve sia dalla comunità degli utilizzatori, riguardanti l'uso previsto della macchina in generale, sia da un utilizzatore specifico.
c Non esiste una gerarchia tra le varie misure di protezione implementate dall’utilizzatore. Queste misure di protezione non rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma internazionale.
d Queste misure di protezione sono richieste da uno o più processi specifici che non sono contemplati nell’uso previsto della macchina o da condizioni specifiche di installazione che non possono essere controllate dal progettista

Fig. 3 - Processo di riduzione del rischio

[...]

11. Riduzione del rischio

Fase 1 - Misure di protezione integrate nella progettazione

Le misure di protezione integrate nella progettazione sono la prima e più importante fase del processo di riduzione del rischio. Questo perché le misure di protezione integrate nelle caratteristiche della macchina verosimilmente rimangono efficaci, mentre l’esperienza ha dimostrato che anche le protezioni ben progettate possono presentare un guasto o essere violate e le informazioni per l’uso potrebbero non essere seguite.

Le misure di protezione integrate nella progettazione sono ottenute evitando i pericoli o riducendo i rischi mediante una selezione idonea delle caratteristiche di progettazione della macchina stessa e/o l’interazione tra le persone esposte e la macchina.

Fase 2 - Protezioni e misure di protezione complementari

Devono essere utilizzati ripari e dispositivi di protezione per proteggere le persone ogni qualvolta una misura di protezione integrata nella progettazione non rende ragionevolmente possibile rimuovere i pericoli o ridurre sufficientemente i rischi. Potrebbe essere necessario implementare misure di protezione complementari che richiedano un'attrezzatura aggiuntiva (per esempio, attrezzatura di arresto di emergenza).

Le misure di protezione che non sono né misure di protezione integrate nella progettazione né protezioni (implementazione di ripari e/o dispositivi di protezione), né informazioni per l’uso potrebbero dover essere implementate come richiesto dall’uso previsto della macchina e dall’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Queste misure comprendono ad esempio:

- componenti ed elementi per ottenere la funzione di arresto di emergenza;
- misure per la fuga e il salvataggio di persone intrappolate;
- misure per l'isolamento e la dissipazione di energia;
- disposizioni per la movimentazione facile e sicura delle macchine e dei loro componenti pesanti;
- misure per l'accesso sicuro al macchinario.

[...] Segue in allegato

Fonti:
EN ISO 12100:2010
ISO/TR 14121-2:2012
Direttiva 2006/42/CE Macchine
Guida applicazione Direttiva 2006/42/CE Macchine European Commission Ed. 2.2 10/2019

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 / PDF
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 23.04.2021 Aggiornamento descrizione metodo di valutazione
Aggiornamento riferimenti normativi
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1.0 26.01.2014 -- Certifico Srl

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Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Tabelle raccordo Norme armonizzate B e RESS Conformi Appendice ZA/ZB
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda
Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda[/box-note]

Testo dello schema di decreto di attuazione della nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE

ID 1851 | | Visite: 7005 | Direttiva R&TTE

Testo dello schema di decreto di attuazione della nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE

Schema di decreto legislativo N. XXX del GG-MM-AAA recante attuazione della Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/CE

Documentazione Tecnica EN 795 Paletto

ID 495 | | Visite: 12700 | Documenti Riservati Marcatura CE


Documentazione Tecnica EN 795 Paletto

Paletto antinfortunistico - Dispositivo di ancoraggio

EN 795 Documentazione Tecnica

- Valutazione dei Rischi e modalità d'uso
- Analisi della norma UNI EN 795
- Attestazione di rispondenza alla norma tecnica UNI EN 795
- Istruzioni per l’installazione

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Ingegneria Industriale - Ing. R. Marsili
- Rapporto di prova secondo UNI EN 795
- Analisi delle prestazioni dinamiche di dispositivi di ancoraggio per la protezione delle cadute dall’alto

Coordinatore
Ing. M. Maccarelli
Anno 2006

……………

Il paletto antinfortunistico non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale DPI 89/686/CEE e di conseguenza non è prevista la marcatura CE in quanto non corrisponde alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3.

In particolare il testo dell’Art. 1 comma 3 recita:

Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

Il paletto antinfortunistico è considerabile in questo caso un dispositivo esterno.

Ad ulteriore conferma della non applicabilità della direttiva 89/686/CEE al prodotto in questione si è pronunciata la Commissione europea per chiarire l’incongruenza secondo cui la norma EN 795 è armonizzata secondo la direttiva DPI ma in realtà i dispositivi di cui tratta non sono DPI.

La decisione, il cui testo è riportata di seguito, tenendo conto che la norma EN 795 riguarda sia DPI corrispondenti alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3 che dispositivi non corrispondenti a questa definizione, risolve la questione imponendo una avvertenza di seguito al riferimento alla norma EN 795 nell’elenco delle norme armonizzate pubblicate dalla GUCE. L’avvertenza dichiara che la norma EN 795 non è armonizzata per i dispositivi di classe C, a cui il paletto è riconducibile e per essi non conferisce presunzione di conformità.

Il paletto antinfortunistico in ogni caso è stato progettato e costruito e testato per soddisfare i requisiti della norma EN 795 che costituisce un valido riferimento per realizzare ancoraggi a linea flessibile orizzontale sicuri e secondo la regola dell’arte.

UNI EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Si ringrazia Manini Prefabbricati S.p.A.
www.manini.it

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Allegato riservato Documentazione Tecnica Paletto antifortunistico UNI EN 795.pdf
Certifico Srl - 2006
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EN 60204-1: Test Report Equipaggiamenti elettrici

ID 760 | | Visite: 43584 | Documenti Riservati Marcatura CE

Test report EN 60204 1 2018

EN 60204-1: Test Report Equipaggiamenti elettrici / 10.2021

ID 760 | Rev. 2.0 del 06.10.2021 / Documento di lavoro in allegato

Modello Test Report CEI EN 60204-1 | Prove di verifica equipaggiamento elettrico

EN 60204-1:2018 "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali" - Ed. 6.0

Data pubblicazione CEI: 01 dicembre 2018

[box-warning]EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT/DM

Con la  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

Con la Decis. di es. (UE) 2020/480 la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva Macchine 2006/42/CE.[/box-warning]

[box-warning]N.B.

Questa edizione (Ed. 6.0) annulla e sostituisce la precedente CEI EN 60204-1:2006-09 (Ed. 5.0) che è rimasta in vigore fino al 14-09-2021 e ne costituisce una revisione tecnica[/box-warning]

La norma si applica agli equipaggiamenti e sistemi elettrici, elettronici e programmabili di macchine non portatili quando sono in moto, inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo coordinato. L'equipaggiamento considerato inizia dal punto di connessione dell'alimentazione all'equipaggiamento elettrico della macchina. La presente Norma si applica agli equipaggiamenti elettrici o a parti di equipaggiamenti elettrici alimentati con tensioni nominali non superiori a 1 000 V in corrente alternata o 1 500 V in corrente continua e con frequenze nominali non superiori a 200 Hz.

Essa non copre tutte le prescrizioni (per es. protezioni, interblocchi o comandi) necessarie o richieste da altre norme o regolamenti al fine di proteggere le persone da pericoli diversi da quelli elettrici. Questa edizione annulla e sostituisce la precedente CEI EN 60204-1:2006-09 che è rimasta in vigore fino al 14-09-2021 e ne costituisce una revisione tecnica.

[panel]Questa nuova edizione include le seguenti modifiche tecniche rispetto alla precedente:

- aggiunta di requisiti per affrontare le applicazioni che coinvolgono i Power Drive System (PDS);
- cambiamento nell’elenco delle differenze nazionali;
- chiarimenti sui dispositivi di sezionamento dell’alimentazione,
- revisione dei requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC);
- chiarimenti sui requisiti per la protezione contro le sovracorrenti;
- requisiti per calcolare la corrente nominale di cortocircuito;
- revisione dei requisiti dei collegamenti dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- riorganizzazione e revisione dell’articolo 9 relativo ai circuiti e funzioni di comando e controllo, compresi i requisiti relativi all’arresto del PDS all'arresto di emergenza e alla protezione del circuito dalle sovracorrenti; 
- revisione dei requisiti della documentazione tecnica;
- aggiornamento generale in relazione agli standard normativi e ai riferimenti bibliografici.[/panel]

Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina, secondo quanto prescritto dalla norma EN 60204-1:2018.

Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.

Prove:

a) Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica.
b) In caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, devono essere verificate le condizioni per la protezione mediante interruzione automatica.
c) Prove di resistenza dell’isolamento.
d) Prove di tensione.
e) Protezione contro le tensioni residue.
f) Prove funzionali.

Qualora non esistano norme di prodotto specifiche per la macchina che indichino quali prove effettuare, le verifiche devono sempre includere le voci a), b), e f), e possono includere una o più voci da c) a e).

EN 60204 1 Prova 2

[...] Segue in allegato

Fonti
EN 60204-1:2018

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 06.10.2021 Aggiornamento normativo EN 60204-1:2018
Aggiornamento format modello
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1.0 04.07.2019 Aggiornamento format modello
Aggiornamento riferimenti normativi
Certifico Srl
0.0 28.09.2014 -- Certifico Srl

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Collegati
[box-note]CEI EN 60204-1:2018 / IEC 60204-1:2016: Le verifiche previste dalla Ed. 6.0
IEC 60204-1 Nuova Ed. 6 2016: Novità e cambiamenti
IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine | File cem
IEC 60204-1:2016 Allegato I: Documentazione equipaggiamenti elettrici macchine
La nuova 6a edizione 2016 della norma iec 60204-1
Certifico Equipaggiamenti Elettrici EN 60204-1 Ed. 2018
IEC 60204-1:2016: le verifiche previste
IEC 60204-1:2016 Misure riduzione EMC (Annex H)
IEC 60204-1:2016 disponibile la versione 6.0
IEC 60204-1:2016 RLV Redline version
EN 60204-1 Ed. 6.0 2016 Annex B: Questionario informativo da fornire all'utilizzatore[/box-note]

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Application of the Construction Products Regulation to materials handling, lifting and storage equipment

ID 1830 | | Visite: 4986 | Documenti Marcatura CE ENTI

Application of the Construction Products Regulation to materials handling, lifting and storage equipment

FEM has issued a guidance document providing assistance in the interpretation and application of key principles of the Construction Products Regulation (305/2011/EU).

This document helps to assess whether this piece of legislation applies to potentially relevant equipment, since several types of materials handling, lifting and storage equipment are associated with construction works.

The Construction Products Regulation lays down harmonised conditions for the marketing of construction products, notably their performance and the use of CE marking on these products.

FEM

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Allegato riservato Guidance on the application CPR materials handling - FEM.pdf
FEM 2015
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Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

ID 1658 | | Visite: 22862 | Regolamento CPR



Regolamento CPR 305/2011: Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP 

Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.

Il modello di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 è adeguato al fine di essere rispondente ai progressi tecnici, di consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti da costruzione e fabbricanti, nonché per semplificare la dichiarazione di prestazione.

L'esperienza pratica derivata dall'attuazione dell'allegato III indica che i fabbricanti necessitano di ulteriori istruzioni per redigere dichiarazioni di prestazione in materia di prodotti da costruzione che siano coerenti con la legislazione vigente.

Rendere disponibili tali istruzioni garantirebbe altresì l'applicazione armonizzata e corretta dell'allegato III.

Ai fabbricanti andrebbe concessa una certa flessibilità nella redazione delle dichiarazioni di prestazione, a condizione che essi forniscano in modo chiaro e coerente le informazioni essenziali prescritte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Al fine di identificare univocamente il prodotto a cui si riferisce una dichiarazione di prestazione con i relativi livelli o classi di prestazione i fabbricanti dovrebbero porre ogni prodotto in relazione al rispettivo prodotto-tipo e ad un dato insieme di livelli o di classi di prestazione per mezzo del codice di identificazione unico, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 305/2011.

Lo scopo dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 è permettere l'identificazione e la rintracciabilità di ogni singolo prodotto da costruzione mediante l'indicazione a cura dei fabbricanti di un numero di tipo, di lotto o di serie. Non è questo lo scopo della dichiarazione di prestazione, destinata ad essere usata successivamente per tutti i prodotti corrispondenti al prodotto-tipo ivi definito. Ne consegue che per le informazioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 4, non dovrebbe esservi obbligo di inserimento nella dichiarazione di prestazione.

GU L 159/41 del 28.5.2014

Correllati:

Vedi il Modello DoP aggiornato

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Guida transizione direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE alla nuova direttiva 2014/35/UE - Draft

ID 1972 | | Visite: 36088 | Guide Nuovo Approccio

Guida alla transizione della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE alla nuova Direttiva 2014/35/UE - Draft

Vedi Linee Guida BT Ed. 2018

La nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE è il risultato dell'allineamento della precedente Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE per il "nuovo quadro normativo" (NQN), in
particolare della decisione n 768/2008/CE, nonché le disposizioni del Trattato relative alla Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona.

Essendo il risultato di un allineamento e una rifusione, le principali modifiche della nuova direttiva 2014/35/UE rispetto alla precedente direttiva 2006/95/CE, sono piuttosto limitati, e non riguardano le caratteristiche più rilevanti dell'atto che rimangono gli stessi: campo di applicazione, sicurezza degli obiettivi,procedure di valutazione della conformità.

Le principali modifiche sono le seguenti:
- Numero di riferimento: AAAA/No/UE
- Definizioni: integrazioni orizzontali del nuovo quadro normativo
- Gli operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) ei loro obblighi: descrizione più dettagliata del NQN
- Norme armonizzate e la presunzione di conformità: riferimento al regolamento (UE) n 1025/2012 su European Standardisation
- Marcatura CE: riferimento al regolamento (CE) n 765/2008
- Sorveglianza del mercato e procedura di salvaguardia: attività e nuove  procedure semplificate (anche in relazione al "pacchetto di sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato")
- Comitato Attrezzature elettrotecniche e atti di esecuzione: riferimento al regolamento (UE) No 182/2011 concernenti la Commissione di Implementazione delle Decisioni su obiezioni formali alle norme armonizzate e clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti
- Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati, e un modello, dal nuovo quadro normativo

La nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE è applicabile dal 20 aprile 2016.

Questo documento include un elenco di "domande e risposte frequenti" sulla transizione della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, che copre sia domande "orizzontali" e "verticali", quelle comuni a tutta la normativa comunitaria allineata al "Nuovo Quadro Normativo " e quelle proprie della direttiva 2014/35/UE.

Il documento riflette il risultato delle discussioni in corso, in particolare a workshop sulla transizione alla nuova LVD 2014/35/UE terrà il 27 ottobre 2014.

Va notato che questo documento è preliminare, in attesa della revisione della Guida Blu e degli orientamenti LVD.

Al completamento della Guida Blu revisione (prevista per fine 2015) e le Linee guida LVD (prevista per la metà del 2016) questi ultimi documenti devono essere considerati come i principali riferimenti per l'interpretazione delle questioni orizzontali relative al Nuovo Quadro legislativo e la LVD rispettivamente.

European Commission
2015

Vedi Linee Guida BT Ed. 2018

Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE

Nuovo Quadro Normativo (NQN)

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Allegato riservato Guidance document on the LOW VOLTAGE directive transition from 2006 95 CE to 2014 35 UE.pdf
Europea Commission October 2015
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Decreto 4 ottobre 2011

ID 1967 | | Visite: 6204 | Direttiva emisione acustica macchine

Decreto 4 ottobre 2011

“Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”

(GU n. 18 del 23 gennaio 2012)

[box-note]D.Lgs. 41/2017

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 41/2017 si è voluto colmare il vuoto normativo e garantire, nel contempo, una maggiore sicurezza all’utenza riguardo all’immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 262/2002 il cui fabbricante non è stabilito nell’Unione europea e non è stato individuato il mandatario.

In tale caso, infatti, è stato introdotto l’art. 2-bis al D.Lgs. 262/2002 che affida la responsabilità in materia a chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale. Il decreto, inoltre, ha modificato i requisiti richiesti agli organismi di certificazione per poter svolgere le valutazioni di conformità di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 262/2002. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica delle violazioni.[/box-note]

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione[/box-note]

Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine

ID 1965 | | Visite: 36456 | Direttiva emisione acustica macchine

Direttiva 2000 14 CE emissione acustica ambientale macchine

Direttiva 2000/14/CE - Emissione acustica ambientale macchine / Consolidato Maggio 2025

ID 1965 | Update 02.06.2025

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

GU L 162/1 del 3.7.2000

Entrata in vigore: 06 Dicembre 2002
________

[panel] Testo consolidato riportante le seguenti modifiche/rettifiche:

Modifiche:

DIRETTIVA 2005/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2005 (Testo consolidato 2019)
REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 (Testo consolidato 2019)
REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 (Testo consolidato 2019)
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 (GU L 2024/1208 del 2.5.2024)
DIRETTIVA (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (GU L 2024/2839 del 7.11.2024) (Testo consolidato 2025)
DIRETTIVA (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024) [...]

Rettifiche:

Rettifica, GU L 311, 12.12.2000, pag. 51 (2000/14/CE) (Testo consolidato 2019)
Rettifica, GU L 165, 17.6.2006, pag. 35 (2005/88/CE) (Testo consolidato 2019)
Rettifica, GU L 90290, 8.5.2024, pag.  1 ((UE) 2024/1208) (Testo consolidato 2025) 
[/panel]

[box-info]Attuazione

Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

GU n. 273 del 21 novembre 2002 (SO)[/box-info]

Vedi anche:

Collegati
[box-note]Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)
Decreto 4 ottobre 2011
[/box-note]

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Allegato riservato Direttiva 2000 14 CE Testo consolidato 2025.pdf
Testo consolidato 22.05.2025
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Allegato riservato Direttiva 2000 14 CE Testo consolidato 2019.pdf
Testo consolidato 26.07.2019
1319 kB 76
Allegato riservato Direttiva rumore macchine 200 14 CE Consolidato 2016.pdf
Certifico Srl - Testo consolidato Ed. 1.0 Settembre 2016
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Decisione (UE) 2015/1603 - Aiuti al galleggiamento

ID 1884 | | Visite: 8323 | Non Conformità CE

Decisione (UE) 2015/1603 della Commissione, del 13 agosto 2015

Decisione (UE) 2015/1603 della Commissione, del 13 agosto 2015, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e riguardante il ritiro dal mercato di un tipo di aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto

Le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri una misura di ritiro dal mercato relativa agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto tipo Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabbricati da Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Germania. Il prodotto recava il marchio CE, in conformità alla direttiva 89/686/CEE, essendo stato sottoposto a prove e a esami per la certificazione del tipo secondo la norma armonizzata EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto - parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare dall'organismo notificato tedesco TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197).
Il prodotto è considerato un dispositivo di protezione individuale classificato nella categoria II.

(2) La notifica è avvenuta a seguito di un'incidente: dopo una sessione di nuoto, quando i genitori stavano radunando i loro oggetti personali prima di tornare a casa, un bambino ha morso uno dei dischi, staccandone e ingerendone una piccola parte e rendendo necessarie assistenza medica e ospedalizzazione.

(3) Le autorità spagnole hanno chiesto il ritiro del prodotto dal mercato. La misura è stata motivata dalla scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5 della direttiva 89/686/CEE e in particolare della norma armonizzata EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto - parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare, clausola 5.4.2 Piccole parti, relative al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.2.1 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE, assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni».

RAPEX Report 40 del 09/10/2015 N.32 A12/1248/15 Cipro

ID 1949 | | Visite: 6492 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 40 del 09/10/2015

N.32 A12/1248/15 Cipro

Approfondimento tecnico: Passeggino giocattolo con bambola

Il prodotto “Baby Car” Mod. 2688-5A è stato sottoposto alla procedura di ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme con la Dir. 2009/48/CE Giocattoli e la norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il passeggino collassa facilmente perché ha un solo dispositivo di blocco, con conseguente rischio di lesioni per intrappolamento, soprattutto delle dita, tra le parti in movimento.

La norma tecnica EN 71-1 al paragrafo 4.10.1 stabilisce che i passeggini e le carrozzine giocattolo devono avere, oltre al dispositivo di blocco principale, un dispositivo di blocco secondario per la gestione del meccanismo di piegatura.

Almeno uno dei due meccanismi si deve attivare automaticamente in fase di apertura del passeggino o carrozzina.

La norma, inoltre, prevede che i prodotti siano testati in accordo a quanto previsto al paragrafo 8.18.2, per accertarsi che il giocattolo non collassi in caso di fallimento di uno dei due dispositivi di bloccaggio.

La prova prevede l’applicazione di un carico al telaio, con passeggino eretto e dispositivi di bloccaggio inseriti, nella condizione più onerosa rispetto alle parti di piegatura e per un tempo di 5 min.

Per quanto riguarda la Dir. 2009/48/CE:

Allegato II

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

La marcatura CE dei prodotti da costruzione passo a passo

ID 1576 | | Visite: 18225 | Guide Nuovo Approccio



La marcatura ce dei prodotti da costruzione passo a passo

STEP BY STEP

Una Guida sintetica al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011

Nella presente guida troverete una spiegazione dei diversi passi da seguire per apporre la marcatura CE a un nuovo prodotto da costruzione.
L’opuscolo indica anche cosa fare se il prodotto subisce modifiche (in relazione ai processi produttivi, alle materie prime, alle prove, ecc.): in tal caso occorre rivedere i documenti richiesti. Considerato che le regole in materia di marcatura CE sono cambiate a partire dal 1° luglio 2013 e che quindi potreste trovarvi a dover aggiornare la marcatura CE dei vostri prodotti questo opuscolo vi potrà essere utile.

1. Introduzione
1.1. Perché mi serve una marcatura CE?
1.2. Quand’è obbligatorio il marchio CE per un mio prodotto?
1.2.1. Marcatura CE Obbligatoria (percorso CEN)
1.2.2. Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA)
1.2.3. Esenzioni dalla marcatura CE
2. Adempimenti a carico del fabbricante
2.1. Processo di fabbricazione
2.1.1. Caratteristiche essenziali
2.1.2. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi VVCP)
2.1.3. Nessuna prestazione determinata 9
2.1.4. Requisiti addizionali allorché si segue il percorso EOTA
2.1.5. Procedure semplificate
2.1.6. Documentazione di contesto
2.1.7. Codice di identificazione unico
2.2. Quando dovete procedere ad una nuova valutazione?
2.2.1. Nuovi prodotti
2.2.2. Cambiamenti intervenuti nella produzione
2.3. Documenti da fornire ai vostri clienti
2.3.1. Dichiarazione di prestazione
2.3.2. Marcatura CE
2.3.3. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza
2.3.4. Informazioni REACH
3. Lista di controllo dei fabbricanti
Link e acronimi

European Commission
2015

Linee guida Fascicolo Tecnico Dispositivi medici a base di sostanze

ID 1918 | | Visite: 16366 | Documenti Marcatura CE ENTI

Linee guida Fascicolo Tecnico Dispositivi medici a base di sostanze

Un documento di Assobiomedica sul Fascicolo Tecnico in accordo con la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

Questo documento vuole dare delle indicazioni tecnico-operative per la creazione del Fascicolo Tecnico di un dispositivo medico a base di sostanze ed è stato redatto con l’intento di identificarne i punti principali dello sviluppo, al fine di garantirne l'appropriatezza della classificazione, la sicurezza e le prestazioni.

La Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici ha permesso di progettare, produrre e controllare fino ad oggi materiali e sostanze diverse secondo un approccio applicabile a dispositivi diversi, ma con le medesime garanzie di conformità.

Il dispositivo medico a base di sostanze permette uno sviluppo completo secondo il Nuovo Approccio e in conformità con la direttiva 93/42/CEE e le norme armonizzate ad essa connessa.

L’Allegato IV al presente documento riporta un approfondimento sulla loro denominazione e sul loro valore.

ASSOBIOMEDICA 
Settembre 2014

Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto

ID 1899 | | Visite: 22473 | Direttiva Imbarcazioni

Direttiva imbarcazioni da diporto

Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

GUUE L 354/90 del 28.12.2013

Entrata in vigore: 17.01.2014

Atto di recepimento IT:

Decreto Legislativo n. 5 dell'11 gennaio 2016
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
__________

La direttiva 94/25/CE è abrogata a decorrere dal 18 gennaio 2016. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Vedi il Codice della nautica da diporto

Codice Nautica Diporto

Vedi

Collegati
[box-note]Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Direttiva 2003/44/CE
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
[/box-note]

Regolamento (CE) N. 765/2008

ID 1897 | | Visite: 43912 | Nuovo Approccio

Regolamento  CE  N  765 2008

Regolamento (CE) N. 765/2008 / Consolidato Luglio 2021

Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

GU n. L 218/30 del 13.8.2008

[box-note]Update 25.06.2019

Il Regolamento (UE) 2019/1020 (GU L 169/1 del 25.06.2019) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 765/2008 dal 16/07/2021.[/box-note]

_________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità.

2. Il presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza pubblica.

3. Il presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi.

4. Il presente regolamento stabilisce i principi generali della marcatura CE

Collegati
[box-note]Nuovo quadro normativo (NQN)
Regolamento (CE) N. 764/2008
Decisione 768/2008/CE
Regolamento (UE) 2019/1020
Regolamento (UE) 2019/515[/box-note]

DT Pneumatica EN ISO 4414:2010 (UNI 2012)

ID 317 | | Visite: 28857 | Documenti Riservati Marcatura CE

 
Documento Tecnico Rev. 2.0.2014

Pneumatica EN ISO 4414:2010 (UNI 2012)

Info generali e Modulo raccolta dati per la conformità

1. Focus Tecnico Estratto Norma tecnica EN ISO 4414:2010 [pdf]
2. Modulo per la raccolta dei dati del sistema pneumatico e componenti per garantire la conformità a EN ISO 4414:2010 - Annex B [doc]
3. EN ISO 4414:2010 Traduzione Non Ufficiale punti 6-7-8 [pdf]
4. File CEM importabile CEM4 [cem]

EN ISO 4414:2010
Pneumatica
Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

Allegato ZA
Presunzione Conformità RESS pertinenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE ad eccezione di:
- 1.5.8 Rumore
- 1.7.4.2 u) Emissione di rumore aereo

La norma specifica le regole generali e i requisiti di sicurezza per i sistemi pneumatici e i loro componenti utilizzati sul macchinario come definito nella EN ISO 12100.
Essa tratta tutti i pericoli significativi associati ai sistemi pneumatici e specifica i principi da applicare al fine di evitare tali pericoli quando i sistemi sono installati per l’uso previsto.

(!) EN ISO 4414:2010 Punto. 8:

Dichiarazione di identificazione (riferimento alla presente norma internazionale)

Si raccomanda vivamente ai produttori che hanno scelto di adeguarsi a questo standard internazionale di inserire la seguente dichiarazione in prove, cataloghi e materiale informativo di vendita:

"I sistemi pneumatici e i loro componenti sono conformi alla norma ISO 4414:2010, Pneumatica - Regole generali e di sicurezza per i sistemi e i loro componenti”.

CEN: Approved on 6 November 2010
UE: Armonizzazione 30 Novembre 2011
UNI: Pubblicazione Febbraio 2012

Elaborazione Certifico Rev. 2.0 2014
pag. 20 + Modello dati doc

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE

File CEM importabile CEM4

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-4414-2012.html

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Allegato riservato Focus Tecnico Pneumatica EN ISO 4414_2010.zip
Documento Tecnico Certifico
712 kB 401

Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on in vitro diagnostic medical devices

ID 1872 | | Visite: 6190 | Direttiva DM diagnostici vitro

Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on in vitro diagnostic medical devices

The current EU regulatory framework for in vitro diagnostic medical devices ('IVDs') consists of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council ('the IVD Directive') IVDs cover a wide range of products that can be used for population screening and disease prevention, diagnosis, monitoring of prescribed treatments and assessment of medical interventions.

Like Council Directive 90/385/EEC on active implantable medical devices (AIMDD) and Council Directive 93/42/EEC on medical devices (MDD)3 the IVD Directive is based on the 'New Approach' and aims to ensure the smooth functioning of the internal market and a high level of protection of human health and safety. IVDs are not subject to any pre-market authorisation by a regulatory authority but to a conformity assessment which, for the majority of devices, is carried out under the sole responsibility of the manufacturer.

For the high-risk devices listed in Annex II and devices for self-testing, the conformity assessment involves an independent third party, known as 'notified body'. Notified bodies are designated and monitored by the Member States and act under the control of the national authorities. Once certified, devices bear the CE marking which allows them to circulate freely in the EU/EFTA countries and Turkey.

The existing regulatory framework for in vitro diagnostic medical devices has demonstrated its merits but has also come under criticism in recent years. In an internal market with 32 participating countries and subject to constant scientific and technological progress, substantial divergences in the interpretation and application of the rules have emerged, thus undermining the main objectives of the Directive, i.e. the safety and performance of IVDs and their free movement.

This revision aims to overcome these flaws and divergences and to further strengthen patient safety. A robust, transparent and sustainable regulatory framework for in vitro diagnostic medical devices that is 'fit for purpose' should be put in place. This framework should be supportive of innovation and the competitiveness of the in vitro diagnostic medical device industry and should allow rapid and cost-efficient market access for innovative IVDs to the benefit of patients and healthcare professionals.

This proposal is adopted alongside a proposal for a Regulation on medical devices that are currently covered by the AIMDD and the MDD. While the specific features of IVDs and of the IVD sector require the adoption of a specific legislation distinct from the legislation on other medical devices, the horizontal aspects common to both sectors have been aligned.

26.9.2012 (541) Final

RAPEX Report 37 del 18/09/2015 N.7 A12/1126/15 Lituania

ID 1865 | | Visite: 8542 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 37 del 18/09/2015

N.7 A12/1126/15 Lituania

Approfondimento tecnico: adattatore elettrico

 

Il prodotto “adattatore” Aoboer Mod. GZ1/3 è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme con la Dir. 2006/95/CE Bassa Tensione ed alla norma tecnica IEC 60884.

L’adattatore permette l’inserimento di un singolo polo della spina lasciando l’altro connettore attivo accessibile.

La norma tecnica IEC 60884, al cap.10.3, precisa che non deve essere possibile creare un contatto tra un connettore di una spina e il contatto attivo di una presa mentre l’altro connettore della spina è accessibile.

La verifica al punto della norma deve essere effettuata manualmente, mediante l’ausilio di un calibro.
Le tolleranze del calibro sono quelle riportate nella Tabella 2 della norma tecnica IEC 60884.

Per quanto riguarda la Dir. 2006/95/CE Bassa Tensione (Allegato I – Requisito Essenziale di Salute e Sicurezza 2), stabilisce che:

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Divieto di immissione sul mercato macchina per movimento terra multifunzione priva di FOPS: Sentenza

ID 1846 | | Visite: 8164 | Non Conformità CE



Divieto di immissione sul mercato macchina per movimento terra multifunzione priva di FOPS: Sentenza

Decisione 2013/173/UE della Commissione, dell’8 aprile 2013

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità danesi hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri, una misura relativa ad una macchina del tipo Multione S630 fabbricata da C.S.F. Srl., situata in via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Italia.

La macchina era munita della marcatura «CE» ed era accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, della direttiva 2004/108/CE della Commissione relativa alla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

La Multione S630 è una macchina per movimento terra multifunzione, che può essere dotata di numerosi accessori che le consentono di svolgere varie funzioni in diversi ambiti d’attività quali i lavori forestali e agricoli, la sistemazione di giardini, la cura del verde, la manutenzione e la costruzione stradale.

Il provvedimento danese era motivato dalla non conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 3.4.4, della direttiva 2006/42/CE, che stabiliscono che, quando per una macchina semovente con conducente esistono rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo tale da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Le autorità danesi hanno rilevato che, benché molte delle funzioni previste della macchina esponessero il conducente a rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali, la macchina era stata immessa sul mercato senza una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Esse hanno chiesto al fabbricante di adottare misure correttive.

Dal momento che tale richiesta non è stata soddisfatta, le autorità danesi hanno vietato l’immissione sul mercato delle macchine del tipo Multione S630 sprovviste di FOPS e hanno ingiunto al fabbricante di adottare misure correttive nei confronti di quelle già immesse sul mercato.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — CSF/Commissione (Causa T-337/13) (1)

C.S.F S.r.l. ha fatto domanda di annullamento della decisione 2013/173/UE della Commissione, dell’8 aprile 2013, relativa ad una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.

Il ricorso è respinto.

Foto: Archivio

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Allegato riservato Sentenza 2015C 302_61.pdf
Domanda di annullamento della decisione 2013/173/UE della Commissione del 8 aprile 2013
1128 kB 31
Allegato riservato Decisione 2013C 173_UE.pdf
Divieto immissione sul mercato macchina movimento terra multifunzione priva di FOPS
711 kB 36

RAPEX Report 36 del 11/09/2015 N.3 A12/1100/15 Cipro

ID 1829 | | Visite: 10191 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 11/09/2015

N.3 A12/1100/15 Cipro

Approfondimento tecnico: Luce per la notte 

 
Il prodotto “PATRULL” di IKEA (Mod. pink 002-461-15, orange 502-411-39, white 702-390-22, white GB 502-588-70, pink GB 702-588-69, orange GB 902-588-68) è stato richiamato dal mercato dal Fabbricante perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.

Durante la rimozione dalla presa di corrente, il bulbo in plastica colorata potrebbe staccarsi esponendo i componenti elettrici in tensione.

IKEA ha ricevuto la segnalazione di un caso in cui un bambino che, giocando con la luce PATRULL, ha cercato di estrarla dalla presa di corrente e il coperchio si è staccato. Il bambino ha preso la scossa, riportando evidenti lesioni sulla mano.

La Direttiva 2006/95/CE copre tutti i rischi derivanti dall'uso di apparecchiature elettriche, compresi non solo quelli elettrici, ma anche meccanici, chimici (ad esempio, in particolare, l'emissione di sostanze aggressive) e tutti gli altri rischi. La Direttiva copre anche gli aspetti sanitari del rumore e delle vibrazioni, e gli aspetti ergonomici, nella misura in cui detti requisiti ergonomici sono necessari per garantire la protezione dai rischi, nella logica della direttiva.

Il prodotto non è, pertanto, conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute della Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione (Rif. All.I):

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Il 1° Giugno è entrato in vigore l'Art. 13 della nuova Direttiva PED 2014/68/UE

ID 1621 | | Visite: 13127 | Direttiva PED



Dal 1° Giugno - Circolare MISE: Classificazione attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

Circolare MISE N. 0069094 15 Maggio 2015 - Classificazione Attrezzature a Pressione

Il 1° Giugno 2015 è entrato in vigore  l'art 13 della nuova Direttiva PED 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9 della Direttiva 97/23/CE.

IL Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare del 15 Maggio 2015 (allegata) informa tutti i soggetti interessati circa le prescrizioni derivanti dall'entrata in vigore, a partire dal primo giugno 2015, dell’Articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13 deriva dal fatto che sarà necessario riclassificare il fluido secondo le classi di pericolo espresse dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP)
 
Pertanto, ne deriva che, solo per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione.  
Per evitare di incorrere in errore, sarà sufficiente valutare attentamente la procedura di classificazione dell’attrezzatura a pressione, ai sensi dell’ Art. 13 della Direttiva 2014/68/UE.

Nel caso in cui dovesse verificarsi, per i prodotti presi in considerazione, una diversa categorizzazione, sarà necessario provvedere alla valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione.

Sino alla completa entrata in vigore della Direttiva 2014/68/UE la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura non subirà variazione alcuna, in cui resterà esplicitato il riferimento alla Direttiva 97/23/CE.

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a Pressione - PED”

RAPEX Report 35 del 04/09/2015 N.28 A12/1089/15 Malta

ID 1843 | | Visite: 5373 | RAPEX 2015

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 04/09/2015

N.18 A12/1089/15 Malta

Approfondimento tecnico: Montascale


Il prodotto “montascale” della Acorn, Mod: 120 Montascale Superglide, è stato sottoposto al richiamo dagli utenti finali perché non risulta conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine.

Il reggisella, infatti, potrebbe staccarsi dal supporto del sedile mentre il prodotto è in uso, causando la caduta dell’utilizzatore.

Sono stati segnalati due incidenti mortali.

La Direttiva 2006/42/CE Macchine, All.I RESS 1.3.2 (Requisito Essenziale di Salute e Sicurezza), stablisce che:

RESS 1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro, 
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.

Per rispettare i primi due punti del RESS 1.3.2, gli elementi della macchina devono essere costruiti in modo da resistere alla rottura durante il funzionamento grazie all’impiego di materiali adeguati e progettando e costruendo i componenti e gli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l’attività.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Check list Apparecchi sollevamento Istruzioni EN 12644-1 e 2

ID 288 | | Visite: 18782 | Documenti Riservati Marcatura CE



Check List Apparecchi di sollevamento

Istruzioni e Marcature

1. Come deve essere strutturato un Manuale di Istruzioni?
2. Quali sono le marcature previste?

Un aiuto importante per la risposta a queste domande è indicato nelle norme tecniche armonizzate EN 12644-1 e 2 che danno informazioni per l’impiego ed il collaudo in Presunzione di Conformità al RESS 1.7.4 della Direttiva macchine 2006/42/CE.

EN 12644-1:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego e il collaudo - Parte 1 Istruzioni

EN 12644-2:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego e il collaudo - Parte 2 Marcature

Download File CEM importabile in Certifico Macchine 4

Download File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu

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Certifico
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