Slide background
Slide background




RAPEX Report 38 del 25/09/2015 N.21 A12/1165/15 Italia

ID 1893 | | Visite: 7372 | RAPEX 2015Permalink: https://www.certifico.com/id/1893


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 38 del 25/09/2015

N.21 A12/1165/15 Italia

Approfondimento tecnico: Thermos

Il prodotto Thermos HOME Mod. “1 litre” è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché il rivestimento isolante a doppia parete contiene fibre di amianto.

La rottura del thermos potrebbe portare all’inazione della sostanza cancerogena da parte dell’utilizzatore.

Il prodotto non è risultato conforme al Regolamento 1907/2006 (REACH).

Le fibre di amianto fanno parte delle sostanze elencate all’Allegato XVII del Reg. 1907/2006, sostanze soggette a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso.

Allegato XVII P.6 Fibre d’amianto.
1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo.

Entro il 1 giugno 2011 gli Stati membri che si avvalessero di tale deroga devono fornire alla Commissione una relazione sulla disponibilità di sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati per sviluppare tali alternative, sulla tutela della salute dei lavoratori negli impianti, sull’origine e sulle quantità del crisotilo, sull’origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.
Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all’Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell’articolo 69 al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo.

2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietar o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.
Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 38 del 25_09_2015 N. 21 A12_1165_15 Italia.pdf
Approfondimento tecnico: thermos
310 kB 9

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 115

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 218

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2483

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117397

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto