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Decreto MIT 31 luglio 2015 Equipaggiamento marittimo

ID 1901 | | Visite: 10586 | Direttiva MEDPermalink: https://www.certifico.com/id/1901

Decreto MIT 31 luglio 2015: Attuazione Direttiva MED

Entrata in vigore: 20 Agosto 2015

Attuazione della direttiva 2014/93/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407

Abrogazione Direttiva 2014/93/UE

La Direttiva 2014/93/UE è abrogata dal 17/09/2016 dalla Direttiva 2014/90/UE, attutata con il D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239

La nuova Direttiva MED 2014/93/UE ha sostituito la Direttiva 96/98/CE che è stata emanata nel dicembre del 1996 ed ha con lo scopo di armonizzare fra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, le procedure di valutazione della conformità relative all'equipaggiamento destinato ad essere sistemato a bordo delle navi comunitarie.
 
Si applica all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell’Unione nel momento in cui l’equipaggiamento è installato a bordo.

La conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti previsti è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità.

Fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione persegue l’elaborazione da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione di adeguate norme internazionali, comprese specifiche tecniche e norme di prova dettagliate, per l’equipaggiamento marittimo il cui uso o la cui installazione a bordo delle navi sono considerati necessari per migliorare la sicurezza marittima o prevenire l’inquinamento marino.
La Commissione monitora periodicamente tali sviluppi.

In assenza di una norma internazionale per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all'ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.
 
L’equipaggiamento da imbarcare a bordo di questi mezzi di trasporto e contemplato nell’allegato A.1 della Direttiva MED, deve riportare la cosiddetta Marcatura ‘Timoncino’.
 
GU n. 191 19.8.2015

Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo

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Equipaggiamento marittimo
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Tags: Marcatura CE Direttiva MED

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