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RAPEX Report 03 del 19/01/2018 N.13 A12/0045/18 Germania

ID 5465 | | Visite: 3077 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 03 del 19/01/2018 N.13 A12/0045/18 Germania

Approfondimento tecnico: Veicolo

05 20180119

Il prodotto, di marca John Deere, modelli Gator XUV825, XUV825 S4, XUV855, XUV855 S4 Crossover è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

In alcuni casi la scatola dello sterzo potrebbe funzionare male e questo potrebbe rendere difficile il controllo del veicolo.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
3.3.1. Dispositivi di comando

Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funzionamento della macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in particolare, quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il conducente lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.

I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie antisdrucciolo ed essere facili da pulire.

Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi.

Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote  sterzanti.

Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è in movimento.

Il sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi, si applica unicamente in caso di retromarcia.

I dispositivi di comando che azionano i movimenti della macchina e altre funzioni pericolose devono, in generale, essere del tipo ad azione mantenuta con ritorno alla posizione neutra una volta rilasciati, per consentire all’operatore di arrestare immediatamente il movimento delle funzioni pericolose se necessario.

Qualora sia necessario mantenere un parametro come, ad esempio, la velocità di spostamento di una macchina a un valore costante per un lungo periodo, è possibile installare dei dispositivi di comando dotati di posizioni predeterminate, ad esempio, con talune macchine agricole o con le macchine per le costruzioni stradali. In tal caso, il dispositivo di comando deve essere progettato in modo che possa ritornare facilmente e rapidamente in posizione neutra in caso d’emergenza.

Il requisito di cui al quarto paragrafo del punto 3.3.1 mira a prevenire il rischio di perdita di controllo e le lesioni che potrebbero essere causate dall’ingrippamento del dispositivo di sterzo quando le ruote motrici colpiscono un ostacolo sul terreno. Per soddisfare questo requisito, lo sterzo deve essere dotato di un’adeguata capacità di ammortizzazione delle sollecitazioni a carico delle ruote di guida e degli organi di sterzo.

Alcune macchine mobili sono dotate di un differenziale di blocco per migliorare la trazione ed evitare il pattinamento delle ruote su fondi cedevoli, scivolosi o irregolari.

Il quinto paragrafo del punto 3.3.1 prevede che i comandi di blocco del differenziale consentano di sbloccarlo quando la macchina è in movimento, per permettere al conducente di recuperare la piena capacità di sterzo, se necessario. Se del caso, per soddisfare questo requisito si può installare un differenziale autobloccante per l’eventuale blocco e lo sblocco del dispositivo, senza che sia necessario l’azionamento da parte del conducente.

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RAPEX European Commission

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RAPEX Report 02 del 12/01/2018 N.9 A12/0009/18 Finlandia

ID 5400 | | Visite: 3310 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 02 del 12/01/2018 N.9 A12/0009/18 Finlandia

Approfondimento tecnico: Minimoto

02 20180112

Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 16029:2012 - Minimoto per trasporto di persone non su strada pubblica - Veicoli a due ruote in linea - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Il cavalletto della moto può toccare a terra durante la guida. Non ci sono dispositivi di limitazione della velocità ed il sistema di guida è inadeguato. Tutto ciò può far perdere il controllo della minimoto causando la caduta del motociclista.

Inoltre, sono presenti spigoli ed angoli vivi nei punti di fissaggio del cavalletto e dei poggiapiedi e delle superfici calde accessibili.

La norma tecnica EN 16029 stabilisce al punto 5.3.2.1 che in caso di un angolo di piega eccessivo la prima parte della moto a toccare il terreno deve essere il poggiapiedi e non il cavalletto.

In base alla categoria cui appartengono e che determina l’età del motociclista, le minimoto possono avere un dispositivo di limitazione della velocità. Se presente, non deve essere possibile regolarlo senza l’utilizzo di un attrezzo e durante la guida (punto 5.11.13 della norma tecnica EN 16029).

Il sistema di guida costituito da manubrio e freni deve rispondere ai requisiti della norma EN 16029, punto 5.11.14. In generale la progettazione del veicolo deve prevedere che non ci siano interferenze tra il sistema di guida e gli altri componenti e deve permettere la semplice ispezione dei punti critici, come ad esempio quelli con delle saldature.

Non devono essere presenti spigoli ed angoli vivi e superfici calde che possano essere pericolose per i motociclisti (rispettivamente punto 5.6 e 5.7 della norma EN 16029). 

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RAPEX 2018

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RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.

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RAPEX European Commission

RAPEX: Report annuale Certifico 2017

ID 5345 | | Visite: 3355 | RAPEX 2017

poster report 2017

RAPEX: Report annuale Certifico 2017

Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2017:

Vedi tutti Report Certifico 2017

https://www.facebook.com/certifico.rapex

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/

Resp.: Giuseppe Zappia

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

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RAPEX Report 51 del 22/12/2017 N.2 A12/1839/17 Ungheria

ID 5312 | | Visite: 3009 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 51 del 22/12/2017 N.2 A12/1839/17 Ungheria

Approfondimento tecnico: Girello per bambini

116 20171222

Il prodotto, di marca Chipolino, mod. Pramo 140, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 1273.

Il girello non ha nessuna protezione contro la caduta dalle rampe di scale e, di conseguenza, potrebbe causare delle lesioni al bambino.

La norma tecnica EN 1273 stabilisce (al punto 5.12) che il carrello deve essere sottoposto a prova in accordo al punto 6.6 della norma stessa.

La prova prevede l’utilizzo di una piattaforma con base di legno di conifera e prefinita con vernice al poliuretano collegata, tramite una fune ed una puleggia, ad un peso di massa pari a 3,6 kg. La massa di puleggia, frizione e fune devono essere trascurabili.

Il sistema serve a verificare che in qualunque posizione rivolgiamo il girello, dopo aver applicato la massa di prova, lo stesso si fermi sempre all’interno dei bordi della piattaforma ed abbia ancora la massa di prova applicata.

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Girello per bambini
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Rapporto apparecchiature sanitarie in Italia 2017

ID 5289 | | Visite: 5050 | Direttiva MD

Rapporto apparecchiature sanitarie Italia 2017

Rapporto sulla rilevazione delle apparecchiature sanitarie in Italia 2017

Ministero della Salute, 18 Dicembre 2017

L’Accordo Quadro tra Ministero della Salute e Regioni, stipulato in data 22 Febbraio 2001, ha dato avvio ad un piano d’azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), inteso quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale.

Il NSIS rappresenta oggi la più importante banca dati sanitaria a livello nazionale, sviluppata con il duplice obiettivo di consentire alle Regioni ed allo Stato di:

- disporre e condividere informazioni utili per il governo del SSN;
- effettuare benchmark a livello regionale per le misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo del SSN, nonché per le misure relative all'erogazione dei LEA.

In considerazione del fatto che le tecnologie sanitarie costituiscono un obiettivo di grande rilievo per il governo del SSN e rappresentano rilevanti voci di spesa per le aziende sanitarie, nell'ambito del NSIS sono attivi Flussi Informativi specifici per Medicinali, Dispositivi Medici e Apparecchiature Sanitarie, in linea con l’obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta.

Figura 1 Rapporto apparecchiature sanitarie Italia 2017

Nello sviluppo del NSIS, in molti contesti informativi, si è passati da rilevazioni di dati su base aggregata a rilevazioni di dettaglio.

Per le apparecchiature sanitarie il monitoraggio ha assunto particolare rilevanza in termini di razionalizzazione delle risorse e riduzione dei costi generati. Un’adeguata distribuzione di tecnologie sul territorio, oltre a garantire a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni sanitarie, consente infatti, di evitare sprechi legati a inutili ridondanze e di monitorare i costi di manutenzione sostenuti per le attrezzature più obsolete, fornendo le basi per eventuali analisi di finalizzate alla riduzione dei costi ed all’aumento dell’efficienza produttiva.

Il lavoro svolto dal Ministero della salute, dalle Regioni e da Agenas per il “Monitoraggio delle apparecchiature sanitarie” ha consentito di attivare un flusso informativo dedicato, ricco di informazioni utili per la costruzione dell’Inventario nazionale delle più rilevanti tecnologie. Il flusso informativo in questione è stato regolamentato dal decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie
in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”.

Questo secondo Rapporto costituisce uno strumento utile ad avviare un confronto pubblico sul patrimonio informativo disponibile tramite l’alimentazione del Flusso informativo e sulle corrette chiavi di lettura dei dati.

Fonte: Ministero della Salute

Linee guida Nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU | Dicembre 2017

ID 5251 | | Visite: 16318 | Guide Nuovo Approccio

Guidelines ATEX 2014 34 EU 2st Edition 12 2017

Linee guida Nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU

2nd Edition December 2017 

Guida alla applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione della legge degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Queste Linee Guida ATEX sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/34/UE, comunemente indicata come ATEX ("Atmosfere EXplosibles") direttiva di "prodotto", applicabile dal 20 aprile 2016, in sostituzione della precedente direttiva 94/9/CE applicabile dal 1 luglio 2003 fino al 19 aprile 2016.

L'Attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/34/UE, ed è la trasposizione nazionale pertinente del testo della direttiva che è giuridicamente vincolante.

Tuttavia, il documento rappresenta un punto di riferimento per garantire l'applicazione coerente della direttiva per tutte le parti interessate.

Le linee guida ATEX hanno lo scopo di contribuire a garantire la libera circolazione dei prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva ATEX nell'Unione europea tra gli esperti Stati membri e le altre parti interessate.

_________

Versioni:

2nd Edition - December 2017
1st Edition - April 2016
Draft 0.4 - September 2015

Fonte: Commissione Europea

Normativa di riferimento:
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]

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Allegato riservato ATEX 2014-34-EU Guidelines - 2nd Edition December 2017.pdf
2nd Edition December 2017
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Regolamento delegato (UE) 2017/2293

ID 5245 | | Visite: 4679 | Regolamento CPR

Regolamento 2293 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/2293

della Commissione del 3 agosto 2017 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. I prodotti in legno lamellare a strati incrociati e i prodotti in LVL sono prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.

(2) Le prove hanno dimostrato che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 offrono stabilità e prevedibilità di prestazione riguardo alla loro reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla forma del prodotto e alla sua installazione, nonché alla densità media e allo spessore medio.

(3) In presenza di dette condizioni si dovrebbe quindi ritenere che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 appartengano a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364, senza bisogno di prove,

ha adottato il presente regolamento:

[panel]

Articolo 1

Si ritiene che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato, appartengano alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso, senza prove.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.[/panel]

___________

Allegato

Tabella 1 Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pareti e soffitti

Prodotto (1)

Descrizione del prodotto

Densità media minima (2) (kg/m3)

Spessore globale minimo (mm)

Classe (3)

Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351

Spessore minimo dello strato di 18 mm

350

54

D-s2, d0 (4)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm

400

18

D-s2, d0 (4)

(1) Si applica a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto.

(2) Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

(3) Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

(4) Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.

Tabella 2 Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pavimentazione

Prodotto (1)

Descrizione del prodotto

Densità media minima (2) (kg/m3)

Spessore globale minimo (mm)

Classe (3)

Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351

Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino

400

54

DFL-s1 (4)

Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351

Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso

430

54

DFL-s1 (4)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino

480

15

DFL-s1 (4)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino

430

20

DFL-s1 (4)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 1437

Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso

400

15

DFL-s1 (4)

(1) Si applica anche ai gradini di scale.

(2) Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

(3) Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

(4) Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.

GUUE L 329/1 del 13.12.2017

Entrata in vigore: 02.01.2018

Normativa di riferimento:
[box-note]Regolamento Delegato (UE) 2016/364
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Norme armonizzate Regolamento CPR[/box-note]
Ebook:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2017[/box-note]

Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005

ID 5240 | | Visite: 11785 | Direttiva PED

Direttiva PED riparazioni

Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005

ISPESL Prot. n. AOO-09/ 0003878/05 del 6/12/2005

Oggetto: Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000 - Chiarimenti e precisazioni sulle “Riparazioni”

Considerando i problemi sorti nel corso della attuale applicazione del D.M. 329/04 e segnalati a questa Sede da parte delle strutture periferiche, si trasmettono i seguenti chiarimenti che si ritiene possano costituire una valida linea guida per la maggior parte dei quesiti pervenuti. Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione, in attesa della emanazione delle Specifiche tecniche a riguardo previste dall’art. 3 dello stesso D.M. 329/04.

Riparazioni
Per “riparazione” si intende un intervento da effettuare su una attrezzatura a pressione già dichiarata messa in servizio, e perciò già sotto la gestione di un Utente che propone (o delega opportunamente la proposta ad un riparatore) la riparazione ad un “Soggetto preposto”.

Tale “riparazione” si applica a tutte le attrezzature che rientrano nel D.M. 329/04.

Un intervento su parti di una attrezzatura a pressione che non rientra nel citato concetto di “riparazione” dovrà essere considerato una “modifica” (ai sensi dell’art. 14 del D.M. 329/04) e pertanto comporterà l’assoggettamento della attrezzatura da modificare ad una procedura di valutazione di conformità in accordo alla Direttiva PED (nuova analisi dei rischi, nuovo fascicolo tecnico, nuove istruzioni per l’uso, ecc.); tale procedura, che comporta la rivalutazione secondo PED dell’intera attrezzatura a pressione, dovrà essere valutata (se l’attrezzatura risulta superiore alla Categoria I) da un Organismo notificato per la Direttiva PED e dovrà essere certificata CE, qualunque sia stato il suo Codice di costruzione originario. Tale attrezzatura certificata CE dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione di messa in servizio.

La responsabilità della valutazione di un intervento tecnico come “riparazione” dovrà essere assunta (con motivazione tecnica) dall’Utente che assume comunque la figura giuridica di Riparatore (eventualmente delegando con delega valida un riparatore esterno), ma tale valutazione dovrà anche essere condivisa dal Soggetto preposto a cui sarà sottoposta (Soggetto che al momento è da identificarsi con l’Ispesl).

Dalla Linea-Guida europea 1/3 modificata dal WGP il 18/3/04 si deduce che una sostituzione di membratura o una modifica non importante e tale da non cambiare le originali caratteristiche di una attrezzatura (da valutare caso per caso) deve essere considerata una riparazione. Considerando anche il comma 1 dell’art. 14 del D.M. 329/04 si evince che:

- una riparazione con o senza saldatura e/o una sostituzione di parte di una attrezzatura, che non modificano il progetto originario, configurano una “riparazione”;
- un intervento tecnico (riparazione, sostituzione, modifica) che non cambia le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo, di una attrezzatura a pressione (dopo essere stata messa in servizio) configura ancora una “riparazione”.

Dalla stessa linea guida europea si deduce anche che se eventuali probabili riparazioni o modifiche non importanti sono già state previste dal fabbricante nel suo manuale di istruzioni operative, oppure in uno specifico documento tecnico tra fabbricante ed utente allegato ai documenti della Certificazione CE, in tal caso durante l’esercizio della attrezzatura tali riparazioni o modifiche non importanti devono essere considerate operazioni di manutenzione previste dal fabbricante ed effettuabili dall'utente senza ulteriori richieste di valutazione da parte dei Soggetti preposti.

Aspetti procedurali

Considerato quanto sopra, e con esclusione dei casi in cui il fabbricante ha lasciato precise disposizioni all'utente, se l’Utente si rivolge all’Ispesl per effettuare una riparazione, l’Ispesl può accettare richieste di riparazioni di attrezzature a pressione soltanto nei casi seguenti: 

- Attrezzatura certificata CE e già oggetto di dichiarazione di messa in servizio ad Ispesl ed ASL, 
- Attrezzatura non certificata CE ma collaudata con previgenti normative nazionali e già assoggettata a verifica di primo impianto (apparecchi Ispesl, SPVD, ecc.)
- Attrezzatura oggetto di precedenti sanatorie (apparecchi dall’estero, forni per oli mine-rali, ecc.) ed attualmente in esercizio.
In tal caso il Riparatore o l’Utente potrà fare domanda di riparazione seguendo le procedure previste dalla attuale normativa nazionale (art.14 D.M.329/04) e dalle procedure Ispesl per gli apparecchi già in esercizio.

Dovrà essere il Riparatore o l'Utente a proporre una procedura tecnica di riparazione che tenga conto della regolamentazione originaria di costruzione dell’apparecchio stesso assumendosi la responsabilità della procedura proposta ( eventualmente contattando il fabbricante della attrezzatura stessa). L’Ispesl valuterà tecnicamente la procedura proposta e seguirà la corretta applicazione della procedura di riparazione con opportuni sopralluoghi.

Dopo il buon esito della riparazione e le prove finali eventualmente previste dalla regolamentazione originaria ( prova idraulica, visita interna, ecc.), verrà rilasciato dall’Ispesl il nulla osta alla ripresa dell'esercizio della attrezzatura.

Individuazione di una riparazione

Se un intervento tecnico non comporta modifiche al progetto originario e/o alle caratteristiche originali, alla destinazione e al tipo, o solamente al tipo, di una attrezzatura a pressione (dopo essere stata messa in servizio), ciò deve essere in generale valutato caso per caso, in funzione dei risultati di una opportuna analisi dei rischi sulle conseguenze dell’intervento tecnico da effettuare. Il soggetto che effettua detta valutazione, con motivazione tecnica, è l’Utente che, prima dell’intervento tecnico, propone le operazioni da effettuare.

E’ possibile comunque individuare alcuni casi di interventi ricorrenti e facilmente analizzabili ai quali si può applicare “a priori” il concetto di “riparazione” e che vengono esposti di seguito:

A. Sostituzioni senza modifiche di membrature principali e secondarie saldate o imbullonate nei casi seguenti:

- i materiali sono identici e le dimensioni sono identiche, ed eventuali procedimenti di saldatura devono essere compresi fra quelli già qualificati nel progetto originario oppure devono essere nuovamente qualificati per i materiali da saldare;
- i materiali sono simili (appartenenti allo stesso gruppo di saldatura), aventi simili caratteristiche tecnologiche, e gli spessori non sono inferiori alle parti da sostituire, né superiori talmente da dover effettuare trattamenti termici non previsti originariamente; eventuali procedimenti di saldatura devono essere qualificati, e le sollecitazioni indotte sulla restante attrezzatura non devono essere superiori a quelle previste nel progetto originario;
- oltre a quanto sopra precisato, la sostituzione di membrature scambianti calore (fasci tubieri, evaporatori, surriscaldatori, tubi per forni, ecc.) non deve alterare in maniera significativa i previsti flussi termici originari della attrezzatura (a specifico giudizio del Riparatore), e non devono risultare modificate le temperature massime (e minime) di esercizio previste nel progetto originario.

B. Sostituzioni con modifiche non importanti nei seguenti casi:

- Tronchetti e bocchelli possono avere un diametro superiore a quello originario solo se il nuovo diametro (o la nuova posizione del bocchello) e la compensazione della nuova apertura (o di nuove aperture adiacenti) risultano già verificati nel progetto originario e se non varia la presenza o assenza di piastre di rinforzo. Se la nuova apertura (a causa del diametro e dello spessore modificati) comporta l’aggiunta di una piastra di rinforzo, in tal caso è necessario una valutazione “ad hoc” (caso per caso) per stabilire se si è in presenza di una riparazione o meno.
- I tubi di fasci tubieri possono avere tubi di materiale e spessore diversi, a condizione che:
-- le sollecitazioni indotte fra tubi e piastra e fra fascio tubiero e restante attrezzatura non siano superiori a quelle originarie risultanti dal progetto,
-- gli scambi termici non alterino in maniera significativa i previsti flussi termici originari della attrezzatura,
-- non risultino modificate le temperature massime (e minime) di esercizio previste nel progetto originario.
- Fondi piani imbullonati e flange cieche possono essere di dimensioni e materiali diversi, purchè compatibili con le sollecitazioni, le temperature ed i fluidi della attrezzatura originaria, e compatibili con le sollecitazioni massime sopportabili dalla flangia collegata, dalla guarnizione e dai bulloni previsti originariamente.
- Ancoraggi, supporti e parti non in pressione, purchè non venga modificata in peggio la distribuzione delle sollecitazioni localizzate indotte sulla attrezzatura a pressione, e purchè le saldature da effettuare siano compatibili con le parti in pressione interessate, in accordo al progetto originario.

C. Modifica non importante del fluido contenuto
Sostituzione del fluido contenuto con un altro simile e dello stesso grado di pericolosità, che non comporti rischi di corrosione, di instabilità ecc. aggiuntivi a quelli del fluido originario, e che sia comunque compatibile con i materiali della attrezzatura.
La natura del nuovo fluido non deve comportare il passaggio del fluido della attrezzatura da Gruppo 2 a Gruppo 1, né il passaggio della Categoria della attrezzatura ad una categoria superiore a quella originaria.

D. Modifiche importanti (che non vanno considerate come riparazioni)
- La modifica della pressione di esercizio che comporta una modifica della targa del costruttore ( = modifica dei dati di targa = declassamento) non può essere considerata una modifica non importante (es.: diminuzione di pressione per diminuzione di spessore dovuta a corrosione o altro).
- Modifiche delle temperature di esercizio che comportano una modifica della targa del costruttore (= modifica dei dati di targa = declassamento) non possono essere considerate modifiche non importanti.

E. Riparazioni da valutare “caso per caso”
In presenza di casi diversi o più complessi di quelli sopra riportati, è necessario effettuare delle valutazioni tecniche per dimostrare che non vengono cambiate le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo, ed il progetto, di una attrezzatura a pressione.
Per le caratteristiche originali, la destinazione ed il tipo, si ritiene che sia semplice poterne dimostrare la non variazione. Per la progettazione occorre individuare un elemento di riferimento preciso che possa permettere la valutazione della variazione o meno della progettazione.

Un criterio di valutazione potrebbe essere il seguente:
Poiché il fabbricante originario ha progettato e costruito la attrezzatura basandosi su coefficienti di sicurezza globali da lui determinati e rispettati, e per i quali ha ritenuto di poter assumere e garantire la responsabilità della costruzione stessa, se l’Utente (o il Riparatore all’uopo delegato) dimostra che la modifica apportata non ha comportato il peggioramento del coefficiente di sicurezza globale ed originario della membratura modificata ( e del resto della attrezzatura) in tal caso avrà dimostrato che si è in presenza di una modifica non importante, e perciò di una “riparazione”.

Per una membratura il coefficiente di sicurezza globale è dato dal rapporto fra la sollecitazione massima ammissibile del materiale (determinata dal fabbricante) nel punto più sollecitato e la sollecitazione totale effettiva (risultante dalla sommatoria delle sollecitazioni di varia natura determinate dal fabbricante stesso) nel punto stesso alla massima temperatura e pressione di esercizio. Per queste valutazioni “caso per caso”, il Dipartimento territoriale Ispesl dovrà acquisire il parere positivo del DOM prima della approvazione; è necessario infatti che le valutazioni particolari di riparazioni siano conosciute, recepite e divulgate dal DOM a tutti i Dipartimenti Ispesl per una omogenea valutazione dei casi.

Collaudo di materiali per le riparazioni.

Per riparazioni di apparecchi a pressione a suo tempo omologati dall’Ispesl, per la sostituzione dei materiali occorre applicare la Raccolta M.

E’ da tener presente che il D.M. 329/04 prevede per le riparazioni la applicazione della normativa tecnica usata per il collaudo iniziale dell’apparecchio, ma ciò deve essere inteso come Specifica tecnica e non come regolamentazione in generale. Le Raccolte Ispesl sono Specifiche tecniche del D.M. 21/11/72; i contenuti tecnici delle Raccolte costituiscono le “normative tecniche” citate dal D.M.329/04, mentre i contenuti del D.M. 21/11/72 relativi ai soggetti verificatori non sono più applicabili.

In particolare la presenza dell’Ispettore Ispesl al collaudo dei materiali era imposta dal D.M. 21/11/72 (e semplicemente riportata nelle Raccolte M ed S), e tale imposizione non è più prevista né dalla Direttiva PED né dal D.M. 329/04.

Attualmente la normativa sugli apparecchi a pressione lascia la responsabilità delle caratteristiche del materiale a chi certifica il materiale stesso ed a chi lo ordina per la costruzione o riparazione dei propri apparecchi, per cui non è più necessario il rilascio del certificato 3.1.A dei materiali ma è necessaria la corretta rintracciabilità e corretta certificazione del materiale stesso. A riprova di ciò è da rilevare che la norma EN 10204 che definiva i certificati di collaudo è stata aggiornata, e nella nuova versione non esiste più la possibilità di rilasciare certificati 3.1.A (prove in presenza dell’Ispettore governativo).

Per corretta certificazione del materiale deve intendersi un certificato specifico di prodotto (3.1.C o 3.2) per le membrature principali di una attrezzatura. Il certificato 3.1.B può essere accettato solo se il fabbricante del materiale ha un Sistema di Qualità certificato per la tipologia del materiale prodotto. In mancanza, è necessario che il Riparatore integri il certificato 3.1.B ripetendo le prove necessarie in sua presenza (o in presenza di soggetto delegato dal Riparatore). Se il soggetto delegato è l’Ispesl, sul certificato delle prove rilasciato deve essere chiaro che l’Ispesl ha operato su delega del Riparatore, e non deve essere effettuato alcun riporto punzone sul materiale oggetto delle prove integrative (lamiere, tubi, fucinati, ecc.), ma solo per l’eventuale prelievo di saggi.

Per materiali di membrature non principali (per le quali veniva concesso l’esonero dalle prove in presenza dell’Ispesl) è sufficiente la certificazione tipo 3.1.B. Si allega alla presente nota il Modulo per il rilascio del benestare alla proposta di riparazione

Ing. Mazzocchi ISPESL

Correlati

[box-note]D.M. 21 Novembre 1972
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

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Allegato riservato Lettera Circolare n. 14-05 del 06.12.2005.pdf
Chiarimenti Riparazioni PED
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RAPEX Report 49 del 08/12/2017 N.64 A11/0145/17 Lituania

ID 5207 | | Visite: 2672 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 49 del 08/12/2017 N.64 A11/0145/17 Lituania

Approfondimento tecnico: Sedia

Il prodotto, mod. JX-12F001, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla norma tecnica EN 12520:2016 - Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per sedute domestiche.

La sedia ha stabilità e resistenza insufficienti e potrebbe rompersi o ribaltarsi durante l’uso.

La sedia deve essere sottoposta alle prove descritte nella norma tecnica EN 1728:2012.

A seguito delle prove i requisiti di resistenza e durata sono soddisfatti quando:

a) non vi sono rotture in alcun elemento, giunto o componente;
b) non vi è allentamento dei giunti che devono essere rigidi;
c) la seduta svolge le sue funzioni dopo la rimozione dei carichi di prova;
d) la seduta soddisfa i requisiti di stabilità.

I requisiti di stabilità sono descritti nella norma EN 1022:2005. A seguito delle prove eseguite in accordo alla norma EN 1022:2005 deve essere redatto un resoconto contenente le seguenti informazioni:

a) riferimento alla norma EN 1022;
b) mobile sottoposto a prova (dati rilevanti);
c) risultati di prova, stabile o instabile;
d) dettagli su eventuali scostamenti dalla EN 1022;
e) nome ed indirizzo del laboratorio di prova;
f) data della prova.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 49 del 08_12_2017 N.64 A11_0145_17 Lituania.pdf
Sedia
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Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE

ID 5150 | | Visite: 21875 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione Conformita  2000 14 CE

Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE OND

Modello dichiarazione di Conformità Direttiva 2000/14/CE formato doc(*)

La Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto, e stata recepita in Italia con il D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262.

Una macchina soggetta a Direttiva OND, è, quindi, sicuramente una macchina che deve sottostare agli obblighi della direttiva macchine 2006/42/CE, più a tutti gli obblighi della Direttiva 2000/14/CE.

Nella Direttiva si fa riferimento a 57 tipi di macchine ed attrezzature definite in Allegato I (Parte A), per ognuna di esse se ne da:

 - Definizioni | Allegato I (Parte A)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica | Allegato I (Parte B) (Art. 10)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette solo alla marcatura | Allegato I (Parte C)
_______

[panel]D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 
...
Art. 8 (Dichiarazione CE di conformità)

1. Ciascun esemplare di cui all'Allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.

2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, e all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.

Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita'

La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;
- descrizione dell'attrezzatura:
- tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;
- tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.;
- potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati.
- procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:
- procedura di cui all'allegato V; 
- procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato;
- procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato; 
- procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato;
- livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita';
- livello di potenza sonora garantito per l'apparecchiatura;
- rinvio al presente decreto; 
- dichiarazione di conformita' ai requisiti della presente direttiva;
- all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate; 
- il luogo e la data della dichiarazione; 
- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita'.[/panel]

[panel]Direttiva 2000/14/CE

Direttiva 2000/14/CE
del parlamento europeo e del consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita'

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;
- descrizione dell’attrezzatura;
- procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell’organismo notificato che l’ha effettuata; 
- livello di potenza sonora misurato su un’apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità; 
- livello di potenza sonora garantita per l’apparecchiatura; 
- rinvio alla presente direttiva; 
- dichiarazione di conformità ai requisiti della presente direttiva; 
- all’occorrenza la/le dichiarazione/i di conformità e estremi delle altre direttive comunitarie applicate; 
- il luogo e la data della dichiarazione; 
- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità.[/panel]

(*) Modello elaborato in accordo con il D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 

Elaborato Certifico Srl | IT Rev. 00 2018

Collegati

[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine

Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002

Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]

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Allegato riservato Direttiva 2000 14 CE OND -Dichiarazione di Conformita' 2018.docx
Certifico Srl - Rev. 00 2018
43 kB 88

Direttiva EMC: Requisiti linguistici

ID 5133 | | Visite: 6792 | Documenti Marcatura CE UE

Requisiti linguistici EMC

Direttiva EMC 2014/30/EU: Requisiti linguistici

Update 1° dicembre 2017 dell'elenco dei requisiti linguisti direttiva EMC

In allegato, l'elenco dei requisiti linguistici nei diversi Stati Membri, ai sensi direttiva EMC, in ordine alla documentazione tecnica, ai punti contatto, alle informazioni d'uso delle apparecchiature ed alla dichiarazione di conformità UE.

Sebbene l'elenco sia aggiornato regolarmente, potrebbe non essere completo e non ha alcuna validità legale; solo le disposizioni nazionali in ogni stato membro danno effetto giuridico

Requisiti linguistici:

Documentazione tecnica (Art 7.2 e 7.9 o Art.9.8) o parti di essa che devono essere rese disponibili su richiesta

Articolo 7.2 e art 7.9 Obblighi dei fabbricanti

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II o all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 14.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.

Articolo 9.8 Obblighi degli importatori

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.

Punti di contatto (art 7.2 e art. 9.3)

Articolo 7.6 Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato

Articolo 9.3 Obblighi degli importatori

3. Gli importatori indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

Informazioni sull'uso (Art 7.7 e 18)

Articolo 7.7 Obblighi dei fabbricanti

7. I fabbricanti garantiscono che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Articolo 18 Informazioni sull’uso dell’apparecchio

1. L’apparecchio è accompagnato da informazioni sulle precauzioni specifiche eventualmente da adottare nell’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o l’uso dell’apparecchio affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui al punto 1 dell’allegato I.

Articolo 15.2 Dichiarazione di conformità UE

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’apparecchio è immesso o messo a disposizione sul mercato.

....

[panel]Estratto dell'elenco Stato Membro Italia:

Country

Technical Documentation (Art 7.2 & 7.9 or Art 9.8) or parts of it must be made available on request

Contact details (Art 7.6 & 9.3)

User information (Art 7.7 & 18)

EU declaration of conformity (Art 15.2)

Remarks

Italy

Italian or English

Italian or English

Italian

Italian or English

 

[/panel]

Fonte: Commissione Europea

Correlati:

[box-note]Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE[/box-note]

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Allegato riservato EMC-ADCO - Summary language requirements.pdf
Direttiva EMC - 2014/30/UE
308 kB 12

EU's evaluation roadmap of the LVD

ID 5118 | | Visite: 4157 | Documenti Marcatura CE UE

Evalutation Roadmap LVD

EU's evaluation roadmap of the LVD

Evaluation of the Low Voltage Directive 2014/35/EU

EC 30.10.2017

Purpose and Scope

The purpose of this evaluation is to assess if the Low Voltage Directive 2014/35/EU is fit for purpose in terms of effectiveness, efficiency, relevance, coherence, EU added value. On the basis of the conclusions on the performance of the Directive, the Commission will assess which next steps may be necessary to improve the performance of the Directive.

The analysis is also intended to collect evidence and information to point out if and where issues arise and what improvements could be envisaged and should identify potential difficulties in the implementation that may require regulatory or/and non-regulatory corrective measures, , also with a view to the properly functioning of the internal market.. At the same time, it must be checked whether the increased number of safeguard clauses and objections to harmonised standards raised by Member States indicate the need for a revision of the scope, the health and safety requirements and their links with the related conformity assessment procedures.

Finally, its interaction with other pieces of legislation, and in particular with the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU, the Electromagnetic Compatibility directive (EMC) 2014/30/EU, the Machinery Directive 2006/42/EC, with a view to the coherence in case of simultaneous applications and taking into account the technical development (including in areas such as energy efficiency and digitalisation), will be evaluated.

Consultation strategy

The consultation approach will include both public and targeted consultations. The public consultation will be open to general public. The more specific targeted consultations will involve main stakeholders and take place by means of interviews and surveys with, at least:

- the competent authorities in Member States responsible for the implementation of the Directive (including market surveillance authorities);
- representatives from Industry, European federations and SMEs;
- representatives from environmental NGOs;
- consumer associations and consumers;
- representatives of the European Standardisation Organisations (CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization) and the New Approach CENELEC consultants.

The different tools that will be used in the evaluation to reach stakeholders are:

- 12-week internet based open public consultation, in 24 languages, to be carried out through on-line consultation tools (EU Survey in order to ensure transparency and accountability and to give any interested party the possibility to contribute. This consultation will be available via the Commission's dedicated website: https://ec.europa.eu/info/consultations_en
- Targeted consultations and interviews with the representatives of the stakeholders mentioned above (3 languages).

Fonte: Commissione Europea

__________

Position paper Orgalime 27.11.2017

Orgalime answer to the European Commission’s evaluation roadmap of the Low Voltage Directive 2014/35/EU

[...]

We hereby address some points raised in the roadmap, specifically:

1 – The LVD is ready for the challenges that may arise from the digitalisation of electrical devices and household appliances and their coexistence with the Internet of Things.

2 – The LVD scope is fit for placing safe electric products on the market, incl. below 50 V

3 – Safeguard clauses and objections to harmonised standards are not a good reason to call for a revision of the LVD.

4 – The interface between LVD and other EU Directives does not raise any issue

Conclusion

The LVD has given the industry a stable and well-established way to demonstrate compliance with the law for the placing on the market of products attaining a high level of health and safety in the whole of the European Union territory. Our industry values the LVD for its legal stability and predictability and firmly believes that the Directive remains fit for purpose for at least the next decade. We clearly believe that identified legal or enforcement problems, if any, can and should therefore be addressed without revising the LVD.

Fonte: Orgalime

Correlati:

[box-note]Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines[/box-note]

DPI Calzature Panoramica requisiti EN ISO 20349-2:2017

ID 5084 | | Visite: 21925 | Documenti Riservati Marcatura CE

UNI EN ISO 20349 2 2021

EN ISO 20349-2:2017 (UNI 2021) DPI Calzature / Requisiti Protezione rischi saldatura / 2023

ID 5084 | Rev. 1.0 del  18.05.2023 / Documento completo allegato

Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI calzature in particolare in riferimento alla nuova norma per le calzature per la protezione dai rischi di saldatura EN ISO 20349-2:2017 (UNI 2021).

Oltre alle dotazioni di base minime, difatti, possono essere necessarie protezioni supplementari rispetto a rischi specifici, quali ad esempio il rischio elettrico o rischio termico.

 Esistono poi anche “protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti:

 - al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici”;

 - al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena”;

- agli incendi: “le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate con un pittogramma apposito e un simbolo (Hln) che indica il livello di protezione relativo all’isolamento dal caldo”

In particolare nell’ultima parte del presente focus vengono illustrati i Requisiti delle calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura, di cui alla norma UNI EN ISO 20319-2:2021.

UNI EN ISO 20349-2:2021
Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi.

La calzature conformi al presente documento offrono anche altre protezioni come definite nella ISO 20345.
_________

Attenzione: documento elaborato su norma norma ISO EN 20319-2:2017, possibili riferimenti ad altre norme riportate non più in vigore.

...

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (G.U. n. L 399 del 30/12/1989).

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (G.U. n. L 393 del 30/12/1989).

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (G.U. n. L 81/51 del 31/3/2016)

UNI EN ISO 20345:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza

UNI EN ISO 20346:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione

- UNI EN ISO 20347:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

- UNI EN ISO 20349-1:2021 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie

- UNI EN ISO 20349-2:2021 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi

Excursus

Requisiti di base DPI calzature

Le calzature antinfortunistiche si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo ed alle caratteristiche corrispondenti richieste.

La scelta del corretto DPI dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo.

Requisiti di base DPI calzature

Requisiti aggiuntivi per attività specifiche

Esistono poi protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti:

- al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena.

Figura3

al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici.

figura5

Requisiti calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura

Requisiti specifici

Altezza del tomaio

Quando viene testato in accordo alla ISO 20345:2011, 5.2.2, l’altezza del tomaio non deve essere minore del Disegno B. Se è presente una linguetta, deve avere almeno l’altezza del tomaio. Progetto del tomaio

Non ci devono essere caratteristiche della superficie esterna che possano trattenere il metallo fuso per circa i 2/3 anteriori della calzatura. Cinghie e fibbie sono consentite per 1/3 della calzatura. Le misurazioni sono effettuate sulla parte superiore dal punto più esterno posteriormente alla parte anteriore della punta (vedi Figura 6).

Non devono esserci cuciture rivolte verso l’alto nei 2/3 anteriori della calzatura. Le cuciture rivolte verso l’alto, ad esempio sono permesse solo per 1/3 nella parte posteriore della calzatura. Le misurazioni sono effettuate sulla parte superiore dal punto più esterno posteriormente alla parte anteriore della punta (vedi Figura 6).

La mascherina deve essere costituita da un unico pezzo.

Se c’è una linguetta dovrebbe essere completamente coperta da parti del tomaio. Se il materiale della calzatura è esposto in qualsiasi punto, deve essere trattato come il tomaio. 

Figura 6 – Progetto del tomaio

fi6

Legenda
l lunghezza totale della calzatura dalla punta al tacco
...

Indice
1. Premessa
2. Requisiti di base DPI calzature
3. Requisiti aggiuntivi
4. Marcatura e Nota Informativa
5. Requisiti aggiuntivi per attività specifiche
5.1 Requisiti calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura
5.1.1 Requisiti specifici
5.2 Prova con piccoli spruzzi di metallo fuso
5.3 Comportamento al fuoco
5.4 Innocuità
5.5 Marcatura
5.6 Informazioni fornite dal fabbricante
5.7 Proprietà elettriche
5.7.1 Calzature antistatiche
5.7.2 Calzature elettricamente isolanti
Fonti

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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1.0 18.02.2023 Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425 (Appendice ZA)
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Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2018
CEI EN 50321-1: Lavori sotto tensione - Calzature di protezione
EN ISO 20344 Calzature di sicurezza[/box-note]

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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185

ID 5041 | | Visite: 8396 | Regolamento Dispositivi medici

elenco codici MDR IVDR

Elenco codici MDR/IVDR 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185

della Commissione del 23 novembre 2017 relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dispositivi medicodiagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio

Estratto

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, e l'articolo 42, paragrafo 13, visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, e l'articolo 38, paragrafo 13, considerando quanto segue:

(1) La valutazione della conformità dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 può richiedere l'intervento di organismi di valutazione della conformità. Solo gli organismi di valutazione della conformità designati in conformità al regolamento (UE) 2017/745 o al regolamento (UE) 2017/746, possono effettuare tale valutazione e unicamente per le attività relative alle tipologie di dispositivi in questione. Per poter specificare lo scopo della designazione degli organismi di valutazione della conformità notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 o del regolamento (UE) 2017/746 è necessario redigere un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi.

[...]

(5) Dal 26 novembre 2017 gli organismi di valutazione della conformità potranno presentare una domanda di designazione quali organismi notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746. Al fine di consentire agli organismi di valutazione della conformità di utilizzare i codici stabiliti nel presente regolamento per la domanda di designazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

Articolo 1 Elenco dei codici

1. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2 Domanda di designazione

Nello specificare le tipologie di dispositivi nella domanda di designazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/746, gli organismi di valutazione della conformità si avvalgono degli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

____________

ALLEGATO I
Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745

I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO

A. Dispositivi attivi
B. Dispositivi non attivi 

II. CODICI ORIZZONTALI 

ALLEGATO II
Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746

I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO
II. CODICI ORIZZONTALI

GUUE L 309/7 del 24.11.2017

Entrata in vigore: 25.11.2017

_________

Note autore:

Con l’introduzione dei nuovi Regolamenti avrà luogo un processo di “ri-accreditamento” degli ON che presenteranno domanda in rispetto dei requisiti.

[box-info]Art. 39 co. 3 MDR Valutazione della domanda

3. Entro 14 giorni dalla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, di concerto con l'MDCG, incarica un gruppo di valutazione congiunta composto da tre esperti, salvo che le circostanze specifiche richiedano un numero diverso di esperti, scelti dall'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Uno degli esperti
è un rappresentante della Commissione e coordina le attività del gruppo di valutazione congiunta. Gli altri due esperti provengono da Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'organismo di valutazione della conformità che ha presentato la domanda.

Articolo 40 MDR Nomina di esperti per la valutazione congiunta delle domande di notifica

1. Gli Stati membri e la Commissione nominano esperti, qualificati nella valutazione degli organismi di valutazione della conformità nel campo dei dispositivi medici, affinché partecipino alle attività di cui agli articoli 39 e 48.
2. La Commissione tiene un elenco degli esperti nominati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, insieme alle informazioni sul loro settore specifico di competenza e conoscenza. L'elenco può essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 57.[/box-info]

Vedi il Documento di sintesi schematico

Era infatti attesa entro il 26 Novembre 2017, la redazione ad opera della Commissione Europea di un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi per specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati, a mezzo di atti di esecuzione ( di cui al presente regolamento, Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185).

La certificazione di prodotto secondo i Regolamenti prevedrà il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui agli Allegati I /MDR-IVDR.

Gli ON controllano la corretta applicazione delle Norme Tecniche di progettazione, produzione e processo, le quali, seppur di applicazione volontaria, sono indice di alta qualità ed affidabilità dell’organizzazione.

Timeline

I regolamenti europei per dispositivi medici 2017/745 e i regolamenti diagnostici in vitro 2017/746 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) il 5 maggio 2017.

L'entrata in vigore del MDR e del IVDR è avvenuta quindi il 26 maggio 2017.

La data di applicazione del MDR sarà il 26 maggio 2020.

[box-warning]26 maggio 2017: Entrata in vigore ufficiale di MDR 2017/745 e IVDR 2017/746
26 novembre 2017: Gli OO.NN. possono richiedere la designazione sotto MDR e IVDR
26 marzo 2020: Eudamed va in diretta
26 maggio 2020: data di applicazione MDR e IVDR
26 Maggio 2024: i certificati AIMD (dir. impiantabili attivi), MDD (dir. dispositivi medici) e IVDD (dir. medico diagnostici) sono inutilizzabili: non più disponibili sul mercato europeo dispositivi in virtù di questi certificati
26 maggio 2025: dopo questa data, non è possibile mettere in servizio dispositivi in ​Europa utilizzando certificati MDD, AIMD o IVDD[/box-warning]

Collegati:

[box-note] Valutazione congiunta Nuovi Regolamenti MDR/IVDR

Regolamento (UE) 2017/745

Regolamento (UE) 2017/746 [/box-note]

Direttiva (UE) 2017/2102

ID 5021 | | Visite: 14678 | Direttiva RoHS II

esenzioni direttiva RoHS II 2017

Direttiva (UE) 2017/2102

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[box-warning]Recepimento

Direttiva recepita con il D.Lgs. 12 maggio 2020 n. 42 (GU n.144 del 08-06-2020)[/box-warning]

Il Parlamento Europea e il Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue: 

[...]

(4) Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. Gli organi a canne dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili in termini di sostituzione del piombo.

(5) La direttiva 2011/65/UE non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che sono destinate a esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

(6) Per tutte le pertinenti categorie di AEE, di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE le condizioni per l'esenzione dei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da AEE dovrebbero essere chiaramente specificate. Analogamente, dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11[...].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/65/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«k) organi a canne.»;

2) all'articolo 3, il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28) “macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale”, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;

3) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
«e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;

4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;
b) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera:
«b bis) entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;»
c) al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

GUUE  L 305/8 del 21.11.2017

Entrata in vigore: 11.12.2017

Open scope dal 22 luglio 2019: vedi la news

Normativa di riferimento:

[box-note]Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42
Direttiva RoHS: Open Scope dal 22 luglio 2019
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato[/box-note]

RAPEX Report 46 del 17/11/2017 N.24 A12/1558/17 Polonia

ID 4997 | | Visite: 3098 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 46 del 17/11/2017 N.24 A12/1558/17 Polonia

Approfondimento tecnico: Trapano a percussione

Il prodotto, di marca Beck&Lorenz, mod. Z1J-C60-13, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 60745-2-1:2010 - Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione.

Le parti in tensione del motore sono facilmente accessibili ed il surriscaldamento dell’attrezzatura potrebbe causare delle ustioni agli utilizzatori.

Direttiva 2006/42/CE - Allegato I - RESS 1.5.1 Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.
Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.

Direttiva 2006/42/CE - Allegato I - RESS 1.5.5 Temperature estreme

Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.

Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.

Laddove possibile, il rischio dovuto al contatto o alla vicinanza con elementi della macchina o materiali utilizzati o prodotti dalla macchina a temperatura elevata o molto bassa deve essere ridotto evitando che la macchina raggiunga temperature pericolose. Nel caso non fosse possibile, si dovranno adottare le necessarie misure di protezione per evitare il contatto pericoloso o la vicinanza con i relativi settori, ubicandoli a una distanza sufficiente dalle posizioni normalmente raggiungibili dalle persone o applicando sulla macchina ripari o altre strutture dotate del necessario isolamento termico.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 46 del 17_11_2017 N.24 A12_1558_17 Polonia.pdf
Trapano a percussione
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Protection Public Exposure Indoors due to Radon

ID 5412 | | Visite: 4535 | Documenti Marcatura CE ENTI

IAEA Radon

Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation

Requirements for the protection of people from harmful consequences of exposure to ionizing radiation, for the safety of radiation sources and for protection of the environment are established in the IAEA Safety Requirements for Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3).

Safety Standards Series No. GSR Part 3 is jointly sponsored by the European Commission, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Atomic Energy Agency (IAEA), the International Labour Organization (ILO), the OECD Nuclear Energy Agency (OECD/NEA), the Pan American Health Organization (PAHO), the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Health Organization (WHO).

The present Safety Guide provides recommendations and guidance on meeting the requirements of GSR Part 3 for protection of the public against exposure indoors due to natural sources of ionizing radiation. Recommendations and guidance are provided on application of the requirements for justification and for optimization of protection by national authorities in considering the control of natural sources of radiation indoors, such as radon gas and radionuclides of natural origin in building materials. Recommendations and guidance are also provided on the establishment by States of national ‘radon action plans’ for the control of exposure of the public indoors due to radon.

This Safety Guide is jointly sponsored by the IAEA and the WHO.

The IAEA gratefully acknowledges the contribution of experts from several States and from the WHO to the drafting and review of the text.

IAEA 2015

Direttiva macchine: Stato dell'arte

ID 5375 | | Visite: 11633 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Direttiva macchine stato arte

Direttiva macchine: Stato dell’arte

Applicazione del concetto di "Stato dell'Arte" alla Direttiva macchine con riferimenti.

Con la Guida alla Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2.1 Luglio 2017, si precisa il concetto di "Stato dell’arte”, introdotto già con la Guida 2010, al momento della fabbricazione di una macchina, come requisito non assoluto, ma contestualizzato temporalmente e in modo realistico anche in base alle possibilità tecniche ed economiche del produttore.

....
STATO DELL’ARTE - CONSIDERANDO 14

Al momento della fabbricazione, il produttore è obbligato a dotare la macchina delle misure di sicurezza più adeguate in base anche allo stato dell’arte della tecnologia. La nuova direttiva specifica che lo “stato dell’arte” non può essere inteso come requisito assoluto, ma contestualizzato temporalmente e in modo realistico, anche in base alle possibilità tecniche ed economiche del produttore.

Direttiva macchine stato dell arte

L’approfondimento illustra quanto riportato in merito:

- dalla Guida alla Direttiva macchine 2010;
- dalla Guida alla Direttiva macchine 2017;
- dal Report EU - Methods of referencing standards in legislation with an emphasis on European legislation;
- dalla legislazione nazionale.

[box-info]Guide machinery Directive 2006/42/CE Ed. 2.1 July 2017

14) The essential health and safety requirements should be satisfied in order to ensure that machinery is safe; these requirements should be applied with discernment to take account of the state of the art at the time of construction and of technical and economic requirements. 

Re

§16 The state of the art 

Recital (14) introduces the concept of ‘the state of the art’ which shall be taken into account when applying the essential health and safety requirements (EHSRs) set out in Annex I.

This concept is very important as it means that the EHSRs are not absolute requirements irrespective of economic cost and technical possibilities available on the market for manufacturers – see §161 and §162: comments on General Principle 3, Annex I[/box-info]

segue

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018 

Collegati
[box-note]Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Carrelli semoventi a braccio telescopico: Stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi
Regola dell'arte: i riferimenti normativi[/box-note]

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Certifico Srl - Rev. 00 2018
385 kB 315

RAPEX Report 01 del 05/01/2018 N.13 A12/1857/17 Norvegia

ID 5357 | | Visite: 2858 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 01 del 05/01/2018 N.13 A12/1857/17 Norvegia

Approfondimento tecnico: Fascia da braccio portacellulare

01 20180105

Il prodotto, di marca Varde, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e s.m.i..

La plastica nera contiene paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato: 0,5 % in peso). I SCCP sono tossici per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si accumulano in natura e nell'uomo, presentando così un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

In accordo al Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione del 13 novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

Tutti i Report Rapex 2018

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 1 del 05_01_2018 N. 13 A12_1857_17 Norvegia.pdf
Fascia da braccio portacellulare
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Codice della Nautica da Diporto

ID 5350 | | Visite: 40448 | Documenti Riservati Marcatura CE

Codice Nautica Diporto

Codice della Nautica da Diporto / D.Lgs. 171/2005 | Consolidato Ed. 10.0 del 31 Dicembre 2023

ID 5350 | 31.12.2023 Ed. 10.0 Dicembre 2023

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
(GU n. 202 del 31.8.2005 - SO n. 148)

Il testo consolidato 2023 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della Nautica da Diporto", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2005 al 31 Dicembre 2023, in particolare il testo è aggiornato con l’atto normativo di revisione “Nuovo Codice della Nautica da Diporto 2018” Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229  Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in GU n.23 del 29.01.2018, con il Decreto Legislativo 12 Novembre 2020 n. 160 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in GU n.304 del 07.12.2020, con la Legge 17 maggio 2022 n. 60 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") in GU n. 134 del 10.06.2022, con il Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in GU n.139 del 16.06.2022, con il Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022, con la Legge 27 dicembre 2023 n. 206 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, in GU n. 300 del 27.12.2023 e la Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, in GU n.303 del 30.12.2023.

Disponibile il Codice della Nautica da Diporto | D.Lgs. 171/2005 Consolidato 2023, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.

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Ed. 10.0 Dicembre 2023

Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (GU n.303 del 30.12.2023)

Modifiche:

Art. 49-ter. Aggiunte note (N) e (N1)
Art. 49-quater. Aggiunte note (N), (N1) e (N2)

Ed. 9.0 Dicembre 2023

Legge 27 dicembre 2023 n. 206 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (GU n.300 del 27.12.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 11.01.2024

Modifiche:

Art. 58 comma 1-ter. Aggiunta Nota (N1)
Art. 27 comma 2. Aggiunta Nota (N)
Art. 27 comma 2-bis. Aggiunta Nota (N1)

Ed. 8.0 Febbraio 2023

Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022.

Modifiche:

Art. 49-quinquies, comma 1. Aggiunta Nota (N1)
Art. 49-quinquies, comma 1-bis. Aggiunta Nota (N2)
Art. 49-sexies, comma 2, lettera f). Aggiunta Nota (N1)

Ed. 7.0 Settembre 2022:

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022)

Modifiche:
Art. 17, comma 2 - Aggiunta Nota (N)
Art. 24, comma 2 - Aggiunta Nota (N)
Art. 58, comma 1 - Aggiunta Nota (N)

Ed. 6.0 Giugno 2022:

Legge 17 maggio 2022 n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022

Ed. 5.0 Dicembre 2020:

Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.304 del 07.12-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2020

Ed. 4.0 Giugno 2020:

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (in G.U. 31/12/2019, n.305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)

Ed. 3.0 Settembre 2019:

Decreto 2 maggio 2019
Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.
(G.U. 10/06/2019, n.134)
Legge 24 luglio 2019 n. 73
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.
(G.U. 02/08/2019, n.180)

Ed. 2.1 Agosto 2018:

Decreto 29 maggio 2018
Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto. (GU n.177 del 01-08-2018)

Ed. 2.0 Febbraio 2018:

Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.23 del 29-01-2018)
_________

Il testo nativo:

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
GU n. 202 del 31-8-2005 - SO n. 148

Modifiche e abrogazioni:

- Errata Corrige (in G.U. 09/09/2005, n.210)

Decreto - Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)

Decreto - Legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 3, comma 7)

Decreto - Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71),

Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (in SO n.177, relativo alla G.U. 30/08/2012, n.202)

Decreto - Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)

- Decreto Legislativo  11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)

- Decreto 10 luglio 2017, (in G.U. 16/08/2017, n.190)

Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018)

Decreto 29 maggio 2018 (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2018)

Decreto 2 maggio 2019 (G.U. 10/06/2019, n.134)

Legge 24 luglio 2019 n. 73  (G.U. 02/08/2019, n.180) 

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305)

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160 (GU n.304 del 07.12.2020) 

Legge 17 maggio 2022 n. 60 (GU n.134 del 10.06.2022)

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108 (GU n.139 del 16.06.2022)

...

Formato: pdf
Pagine: +130
Edizione: 10.0
Pubblicato: 31/12/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-89-0
Abbonati: Marcatura CE/3X/4X/Full/Full Plus

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Linee guida valutazione conformità Allegato II direttiva 2013/29/UE

ID 5329 | | Visite: 6466 | Documenti Riservati Marcatura CE

Linee guida valutazione conformit  articoli pirotecnici

Linee guida valutazione conformità Allegato II direttiva 2013/29/UE

Commissione Europea, 21 Dicembre 2017

Guideline for the practical application of the conformity assessment procedures (modules B, C2, D, E, G and H) according to Annex II of the Directive 2013/29/EU

Approved during the meeting in Vienna, 2017-11-22

This Document gives guidance on the practical application of the following conformity assessment procedures as set out in the Annex II of the Directive 2013/29/EU:

Module

Application on categories

B (EU-type examination)

F1-F4, T1-T2, P1-P2

C2 (conformity to type)

F1-F4, T1-T2, P1-P2

D (production quality assurance)

F1-F4, T1-T2, P1-P2

E (product quality assurance)

F1-F4, T1-T2, P1-P2

H (full quality assurance)

F4 only

Notified Bodies (NBs) under the Directive 2013/29/EU apply as a general guidance the harmonized principles as stated below.

Module granting order regarding modules B, C2, D, and E

As described in the relevant chapters of the Directive 2013/29/EU and the Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (“blue guide”; chapter 5.1), type examination according to module B is a precondition of the modules C2, D, and E.

For modules G and H separate procedures are defined (see below).

Module B: EU-type examination

Module C2: Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals

Module D: Production quality assurance - procedure

Module E: Product quality assurance - procedure

Module G: Conformity based on unit verification - procedure

Module H: Full quality assurance - procedure

Fonte: Commissione Europea

Normativa correlata:
[box-note]Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici[/box-note]

Ex-post evaluation of Regulation (EC) N° 765/2008

ID 5294 | | Visite: 4285 | Documenti Marcatura CE UE

765 2008

Ex-post evaluation of the application of the market surveillance provisions of Regulation (EC) N° 765/2008

Commissione Europea, 19 Dicembre 2017

Regulation (EC) N° 765/2008 (hereinafter also referred to as ‘the Regulation’) setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) N° 339/931 has been applicable since 1 January 2010. The Regulation has the strategic objectives of ‘strengthening the protection of public interests through the reduction of the number of non-compliant products on the EU Internal Market and ensuring a level playing field among economic operators’, providing a framework for market surveillance and product control.

The evaluation

The evaluation performed aimed at understanding to what extent the Regulation has achieved its original objectives in terms of effectiveness, efficiency, relevance, coherence, and EU added value. Moreover, it analysed the practical implementation of the Regulation in EU Member States and assessed the product market within the scope of the Regulation.

This evaluation also aimed to contribute to the identification of the relevant set of actions supporting this Regulation within the framework of the Single Market Strategy.

Effectiveness

The evaluation concluded that the Regulation is not fully effective.

In particular, although a plethora of coordination and communication mechanisms and tools for information exchange exist within and between the individual Member States and with third countries, these do not work efficiently or effectively enough (e.g. Market surveillance authorities (MSAs) rarely restrict the marketing of a product following the exchange of information on measures taken by other MSAs; and in the context of products manufactured outside the national territory, MSAs find it difficult to contact the economic operator even if it is based in another EU Member State) (see section 6.1.1 - Cooperation and coordination). Moreover, Member States have implemented the Regulation in many different iterations, with substantial variations in terms of organisational structures, level of resources deployed (financial, human and technical), market surveillance strategies and approaches, powers of inspection, and sanctions and penalties for product non-compliance (see section 6.1.1 - Uniform and sufficiently rigorous level of market surveillance). Finally, although Customs’ powers are perceived as adequate and procedures for border controls are clear and appropriate, checks on imported products are still considered inadequate in light of increasing import from third countries – particularly China – and online sales (see section 6.1.1 – Border controls of imported products). All these elements have had an impact on achieving uniform and sufficiently rigorous
controls. Thus, they have also had an impact on the effectiveness of the measure in achieving its objectives in terms of protecting public interests and the level playing field for EU businesses.

The Regulation’s effectiveness towards achieving its objectives is also thrown into question by the increasing number of non-compliant products included in its scope, as demonstrated by the rising number of RAPEX notifications and restrictive measures taken by MSAs. An important reason for product non-compliance in the internal market seems to relate in particular to a lack of knowledge among economic operators about the applicable legislative requirements.

Efficiency

The Regulation introduces costs for Member States and, to a more limited extent, for economic operators. The former are related to organisational, information, surveillance, and cooperation obligations; costs for economic operators relate to information obligations, as defined in Article 19 of the Regulation.

The budget allocated to MSAs in nominal terms varies considerably from one Member State to another. These differences might be related to the fact that Member States have different organisational models requiring different levels of financial resources. However, another possible explanation might be sought in the different approaches followed by MSAs in reporting data on the level of financial resources used and on activities performed.

The fact that Member States are free to define their own approaches to market surveillance created a significant variation in the way the different sectors are controlled and managed. Moreover, fragmentation of control activities throughout the internal market may interfere with timely action by the authorities and cause additional costs for businesses.

As regards costs for economic operators, information costs are not perceived as significant although some cross-border inconsistencies still remain and the current enforcement mechanism is unable to create a level playing field for those businesses marketing products in the internal market. This might reduce businesses' willingness to comply with the rules and discriminate against businesses that abide by the rules and those who do not.

The analysis of RAPEX database and of national reports highlighted that product noncompliance increased consistently from 2006-2009 to 2010-2015.

The limited cost effectiveness of the market surveillance provisions is confirmed by the fact that neither the average annual budgets allocated to MSA activities nor their variation during the period 2011-2013 correlate with the size of the market (i.e. number of enterprises active in the harmonised sectors).

Fonte: Commissione Europea

Correlati:
[box-note]Regolamento (CE) N. 765/2008[/box-note]

RAPEX Report 50 del 15/12/2017 N.15 A12/1802/17 Germania

ID 5263 | | Visite: 3140 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 15/12/2017 N.15 A12/1802/17 Germania

Approfondimento tecnico: Maschera facciale staccabile

115 20171215

Il prodotto, di marca “dm alverde”, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il prodotto contiene batteri aerobici mesofili (quantità misurata 3x105 cfu/ml) e Pseudomonas aeruginosa.

Se usato sulla della pelle con delle ferite o sugli occhi può causare infezioni o irritazioni.

Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I

3. Qualità microbiologica

Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico.

Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Tuttavia, un chiaro riferimento ai limiti raccomandati per le contaminazioni biologiche lo si può trovare nella guida ai test per i prodotti cosmetici della Commissione Europea (THE SCCS'S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION).

La guida definisce due categorie di prodotti cosmetici, in riferimento al controllo di qualità sui limiti microbiologici:

Categoria 1 - Prodotti destinati a bambini sotto i 3 anni, da usare vicino agli occhi o sulle mucose.

Categoria 2 - Altri prodotti.

Al fine di garantire la qualità del prodotto e la sicurezza del consumatore è necessario effettuare analisi microbiologiche per ogni lotto di prodotto destinato al mercato.

Il microrganismi aerobici mesofili non devono superare i 102 cfu/g o 102 cfu/ml per i prodotti in categoria 1 ed i 103 cfu/g o 103 cfu/ml per i prodotti in categoria 2.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 50 del 15_12_2017 N.15 A12_1802_17 Germania.pdf
Maschera facciale staccabile
262 kB 1

Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426

ID 5246 | | Visite: 5792 | Documenti Marcatura CE ENTI

Regulation EU 2016 426 GAR

Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426

As of 21 April 2018, the Gas Appliances Directive 2009/142/EC (GAD) will be fully replaced by the new Gas Appliances Regulation (EU)2016/46 (GAR) for all appliances burning gaseous fuels. Although the current Gas Appliances Directive is a fully ‘New Approach’ directive by virtue of which manufacturers placing their appliances on the market should meet the Essential

Requirements of Annex I, its implementation in the Member States showed that some amendments were necessary to clarify mainly the scope and the definitions laid down in the Directive. The new Regulation will be fully aligned with the New Legislative Framework, as has been the case for other internal market directives of interest to our members. The Regulation clarifies the requirements gas appliances and fittings will have to meet and introduces a common framework for the communication of gas supply conditions in the EU.

These clarifications will enable the safer design and construction of appliances and fittings with a view to ensuring that better performing products enter the EU gas market. It also brings clarity to the obligations of the various economic operators (manufacturers, importers, distributors), as well as those of the notified bodies and finally, it provides a harmonised approach to the conformity assessment procedures.

The final objective of these modifications is to improve the functioning of the internal market for gas appliances and fittings in the EU and be sure that these are operated in a safe manner.

The purpose of this Orgalime guide is to explain the main changes and obligations for all economic operators arising from this Regulation and to help Orgalime industries to be prepared to meet the requirements deriving from the application of the Regulation. This guide reflects the best knowledge of industry experts across Europe and the State of the Art at the moment of its application. The principles and explanations described in this guide are not legally binding.

A binding interpretation of Community legislation is the exclusive competence of the European Court of Justice.

November 2017

Collegati

[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas

Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas[/box-note]

Lettera Circolare del 8 Marzo 2010

ID 5243 | | Visite: 9989 | Direttiva PED

Procedure ISPESL riparazione temporanea

Lettera Circolare del 8 Marzo 2010 / Riparazione temporanea attrezzature a pressione e specifiche tecniche esercizio - Update Ottobre 2022

ID 5243 | 11.10.2022 / Documento completo allegato

Lettera Circolare del 8 Marzo 2010
(ISPESL DCC/DTS prot. A00-07/000321/10 del 8.03.2010)

Procedure ISPESL (INAIL) per la riparazione temporanea di attrezzature a pressione già in esercizio alla data del 12/2/2005 e comunque commercializzate fino al 29/05/2002 e/o certificate in conformità alla Direttiva 97/23 CE PED."

In allegato Elenco delle norme tecniche (appendice Z) che legano i requisiti delle stesse ai punti specifici del DM 329/2004 e quindi potrebbero conferirne presunzione di conformità nel caso di approvazione formale del MiSE.

Premessa
Nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del D.M. 329/04, la presente Lettera Circolare il cui testo è stato elaborato dal Consiglio Tecnico "Attrezzature e Insiemi PED" è approvato nella riunione del 4 marzo 2010 - descrive la procedura per la riparazione temporanea delle attrezzature in oggetto. La procedura si applica alle attrezzature solo se denunciate all''ISPESL in conformità agli artt. 6 o 16 del Decreto Ministeriale n.329/04 o se esse sono state omologate secondo le norme nazionali previgenti al decreto di cui sopra.

[box-info]D.M. 329/04
...
Art. 3. Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi


1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l’esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all’articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l’ISPESL e con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.[/box-info]

Campo di applicazione
La riparazione temporanea si applica agli impianti a ciclo continuo e/o a quelli che rivestono caratteristiche di pubblica utilità o servizio essenziale come, ad esempio, le seguenti tipologie:

- impianti antincendio;
- impianti di inertizzazione e attemperamento con ricircolazione di acqua libera,
- impianti con caratteristica di pubblica utilità al servizio della rete di distribuzione di gas o delle cabine elettriche,
- centrali termoelettriche;
- impianti di supporto a servizi essenziali di ospedali, case di riposo e assimilabili;
- sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento.

Riparazioni temporanee
Per gli impianti sopra indicati, in presenza di difetti che possono pregiudicare l'esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore possono essere effettuati interventi di riparazione temporanea (anche con attrezzatura in esercizio), finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla fermata successiva dell'unità/impianto o al limite temporale stabilito nell'analisi dei rischi, se inferiore.
La riparazione temporanea deve eseguirsi alle seguenti condizioni:

1. deve avere un limite temporale definito;
2. non deve interessare una riparazione temporanea già in essere e non deve essere eseguita in sostituzione di un altro intervento già effettuato;
3. deve essere giustificato il carattere di eccezionalità, necessità e indifferibilità.
La riparazione temporanea, da eseguirsi secondo una procedura preventivamente esaminata dall'ISPESL, si applica con le modalità descritte al punto a) per le tubazioni, e con le modalità descritte al punto b) per le rimanenti attrezzature.

La riparazione temporanea che prevede l'applicazione di metodi e tecniche emesse dal Licenziatario del metodo o dal Detentore della licenza/brevetto per l'esecuzione/applicazione dello specifico metodo, si applica a tutte le attrezzature a pressione in esercizio con le modalità di cui al successivo punto c).

Per l'esecuzione di riparazioni temporanee di cui ai punti a) e b) è facoltà dell'ISPESL indicare quali tra le norme tecniche internazionalmente riconosciute dovranno essere applicate da parte dell'Utilizzatore per richiedere l'esame e la valutazione secondo quanto indicato nella presente Lettera Circolare.

Le norme applicabili sono al momento quelle indicate nell'Appendice I.
Le procedure di riparazione temporanea di cui al punto c) sono da qualificarsi a cura del CTAIP dell'ISPESL.

Con successive Lettere Circolari ISPESL verranno rese disponibili ulteriori norme e, relativamente alle riparazioni descritte nel punto c), le metodologie o tecniche, conformemente alla procedura descritta nella stessa Appendice.

Qualora il Tecnico dell'ISPESL, durante le attività di verifica o controllo, riscontrasse il mancato rispetto delle procedure e/o delle scadenze previste per l'esecuzione delle riparazioni definitive, ne darà immediata comunicazione all'organo di vigilanza territoriale (ASL/ARPA) per le attività di competenza.
...
APPENDICE 1

1. Normative tecniche applicabili alle riparazioni temporanee di cui ai punti a) e b).

Le seguenti norme tecniche sono utilizzabili per la riparazione temporanea di attrezzature a pressione:

1. ASME PCC-2-2008, parte 1, scelta del metodo;
2. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.1;
3. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.4;
4. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.6;
5. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.10;
6. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.12.

A seguito di valutazione e successiva redazione di apposita procedura tecnico-applicativa, il Consiglio Tecnico CTAIP dell'ISPESL renderà disponibili all'uso ulteriori norme tecniche che risulteranno d'interesse generale o specifico. Sarà cura dei Dipartimenti Territoriali o degli Utilizzatori interessati proporre al CTAIP l'applicazione di una normativa internazionalmente riconosciuta e non ancora riportata nella presente Appendice.
La disponibilità all'uso verrà sancita mediante apposite Lettere Circolari a cura del DCC/DTS.

[panel]Dettaglio sulle specifiche tecniche art. 3 DM 329/2005 emanate

Update 2022

Serie UNI/TS 11325
Attrezzature a pressione
Messa in servizio ed  utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione

Stato di
avanzamento

art. 3
DM 329

UNI/TS - Parte 1:
Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d’integrità

2009

SI

UNI/TS - Parte 2:
Procedura di valutazione dell’idoneità all’ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggette a scorrimento viscoso

2013

SI

UNI/TS - Parte 3:
Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata

2018

NO

UNI/TS - Parte 4:
Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell’ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325 - 2

2013

SI

UNI/TS - Parte 5:
Interventi temporanei sulle attrezzature a pressione

2012

NO

UNI/TS - Parte 6:
Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione

2014

SI(*)

segue in allegato

--- ---

La colonna «art. 3 DM 329» indica se la norma contiene o meno un'appendice Z che lega i requisiti della stessa a punti specifici del DM 329 e quindi potrebbe conferirne presunzione di conformità nel caso di approvazione formale del MiSE.

(*) Vedi esempio:

Es:

UNI/TS 11325:2014 Parte 6
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione

La specifica tecnica definisce le procedure generali per la verifica di messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tale verifica ai sensi della legislazione vigente.

APPENDICE Z (informativa)

PUNTI DELLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA RIGUARDANTI l REQUISITI DEL ED.M. n. 329/2004

La presente specifica tecnica è stata elaborata nell'ambito di un incarico conferito all'UNI dal Ministero delle attività produttive ed è di supporto ai requisiti del Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

AVVERTENZA: Altri Decreti e altri documenti legislativi possono essere applicabili ai prodotti che rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente specifica tecnica.

Qualora la presente specifica tecnica sia approvata dalle autorità competenti, la conformità ai punti indicati nel prospetto Z.1 conferisce, entro i limiti del suo scopo e campo di applicazione, una presunzione di conformità ai requisiti specifici del D.M. n. 329/2004.

Prospetto z.1 Confronto tra il D.M. n. 329/2004 e la presente specifica tecnica

Punti della presente 
specifica tecnica
Contenuto Articoli del D.M. n.329/2004
4 Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 4

[/panel]
...

specifiche attrezzature insiemi APPENDICE Z

...
Segue in allegato

Collegati

[box-note]Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005
ASME PCC-2–2011 Repair Pressure Equipment and Piping
Direttiva 97/23/CE PED
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329[/box-note]

PED: Interventi su tubazioni esistenti - Casi studio

ID 5239 | | Visite: 29766 | Documenti Riservati Marcatura CE

Ripazione tubazioni PED

PED: Interventi su tubazioni esistenti - Casi studio

Modifiche non importanti (riparazioni) e modifiche importanti (nuova certificazione PED)

Nel Documento allegato, rielaborato su SAPAF 2016, si affrontano alcuni casi studio di interventi su tubazioni esistenti, sul piano tecnico e con rimandi legislativi, quali ad esempio l’inserimento di un “Tee In” per la connessione ad un nuovo tratto di tubazione o la sostituzione di un “Tee Aut” con una curva o un tratto retto per l’eliminazione di una diramazione di tubazione esistente non più necessaria al processo produttivo, che, in determinate condizioni, possono essere ricondotte a modifiche non importanti (riparazioni) oppure da trattare come modifiche importanti e quindi da sottoporre a certificazione PED.

Capita sempre più spesso che gli utilizzatori di impianti industriali realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della Direttiva PED (raffinerie, impianti chimici, centrali termoelettriche, ecc.), per adeguare gli stessi a nuove esigenze produttive e di sicurezza, chiedano alle U.O.T. dell’Inail la possibilità di effettuare interventi su tubazioni esistenti già denunciate ai sensi dell’art.16 del DM 329/04.

I casi studio proposti, di interventi su tubazioni esistenti, vengono affrontati prendendo in considerazione sia gli aspetti meccanico-strutturali che gli aspetti fluidodinamici di interazione tra fluido e tubazione, al fine di una completa analisi dei rischi.

Tubazioni PED

Caso studio n°1 nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso entrante
Caso studio n°2 nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente
Caso studio n°3 nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente
sfruttando un accoppiamento flangiato con flangia cieca esistente
Caso studio n°4 nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente
mediante l’inserimento di un nuovo pezzo a “T” forgiato
Caso studio n°5 nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso entrante
sfruttando un accoppiamento flangiato con cieca esistente

[box-info] DM 329/04
...
Art. 16 
Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

1. L’utilizzatore deve denunciare all’ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla riqualificazione periodica.

2. La denuncia all’ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.

3. A seguito della denuncia dell’utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l’utente un intervento di riqualificazione periodica sull’attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.[/box-info]

1. Introduzione

Nei casi studio trattati di inserimento di pezzi speciali e/o di nuovi tratti di tubazioni o di eliminazione di tratti di linee non più utili al processo produttivo, si è tenuto conto delle seguenti principali variabili:

-  direzione del flusso del fluido trasportato (flusso entrante o uscente);

-  variazioni di portata a valle dell’innesto della tubazione esistente che, a seguito dell’intervento, può risultare superiore o inferiore a quella originaria;

-  variazioni della velocità del fluido a valle dell’innesto che, a seguito dell’intervento, può risultare superiore (flusso entrante) o inferiore (flusso uscente), rispetto a quella originaria. In caso di aumento della velocità, si può verificare il passaggio del moto del fluido da laminare a turbolento, con conseguente aumento del rateo di abrasione/corrosione già dichiarato ai sensi dell’art.16 del DM 329/04 con una accelerazione di tale fenomeno;

-  aumento del rischio di sovra sollecitazioni causate da un gioco eccessivo (ad es. delle flange);

-  aumento del rischio sollecitazioni aggiuntive causate da un possibile sisma sia su tutti i componenti della tubazione stessa che sui relativi supporti e ancoraggi e, di conseguenza, sulla struttura rack;

-  aumento della formazione di condensa per fluidi gassosi all’interno dei tubi, fattore causa di eventuali corrosioni eccessive ma anche di possibile formazione di contropressioni che possono causare colpi d’ariete;

-  aumento del rischio fatica derivanti da vibrazioni;

- aumento del rischio dovuto a turbolenze.

Alla luce delle variabili sopra elencate si cercherà di fare una disamina qualitativa delle varie situazioni più ricorrenti e tecnicamente significative, cercando di prendere in considerazione sia gli aspetti meccanico-strutturale che gli aspetti di interazione tra fluido e tubazione che, a secondo dei casi, può portare ad una variazione della tipologia di moto del fluido (laminare o turbolento) all’interno della tubazione con possibili conseguenze legate all’aumento del rateo di abrasione/corrosione, aumento delle vibrazioni, ecc. .
Nella trattazione si prenderanno in considerazione tubazioni esistenti, già denunciate all’Inail ai sensi dell’art. 16 del DM 329/04, sulle quali si intendono eseguire gli interventi.

2. Caso studio n°1: nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso entrante

In questo caso studio l’intervento consiste nell’inserimento di un tratto di tubo, dotato di flangia terminale saldata, mediante innesto saldato senza piastra di rinforzo ad una tubazione esistente. Tale flangia verrà collegata, successivamente, ad una nuova tubazione costruita secondo la direttiva PED e la cui categoria (che può andare dalla III fino alla classificazione in art.3 comma 3 D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.) sarà inferiore o uguale a quella della linea esistente su cui si deve effettuare l’intervento e, di conseguenza, di diametro inferiore o uguale.

Si riporta nella Figura 1 lo schema di intervento.

Figura 1. Vista frontale e laterale dell’intervento con innesto saldato al tubo esistente senza piastra di rinforzo con flusso entrante

Si ipotizza che la nuova tubazione da costruire in PED, che si innesterà sulla tubazione esistente a 90°, permetterà il trasporto del fluido con flusso entrante sulla tubazione esistente prima considerata e a suo tempo denunciata all’ Inail ai sensi dell’art. 16 del DM 329/04.

In riferimento all’intervento ipotizzato si evidenziano alcune “criticità tecniche” che possono avere ricadute sulla sicurezza impiantistica.
Infatti dal punto di vista qualitativo, trattandosi di “flusso entrante”, nella sezione finale della nuova tubazione PED prima dell’immissione sulla tubazione esistente, il fluido deve avere una pressione maggiore di quella della tubazione esistente in corrispondenza del nodo di innesto. Una ulteriore conseguenza dell’intervento sarà che la portata a valle dell’innesto sulla tubazione esistente risulterà sicuramente superiore a quella originaria, portando a valle dell’innesto il fluido ad una velocità media maggiore di come lavorava in precedenza sulla tubazione esistente.

Considerando quindi la geometria dell’innesto della nuova tubazione una conseguenza della variazione di portata del fluido entrante determinerà, per un tratto più o meno lungo a valle del nodo di innesto, un moto prettamente turbolento e sicuramente si avrà una diversa distribuzione della velocità delle particelle in prossimità delle pareti interne del tubo esistente rispetto al precedente moto più regolare del fluido (prettamente laminare). Il tutto provocherà un aumento del rateo di abrasione/corrosione nella parete interna della tubazione esistente già dichiarata ai sensi dell’art. 16 DM 329/04, con una accelerazione di tale fenomeno.

Inoltre, in questi casi, l’intervento dovrebbe dettagliare:

-  il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze aggiuntive (ad es. della flangia). Tale rischio dovrebbe essere mitigato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, ecc. che devono essere in dettaglio evidenziati con uno studio specifico;

-  l’aumento del rischio sollecitazioni aggiuntive causate da un possibile sisma sia su tutti i componenti della tubazione stessa che sui relativi supporti e ancoraggi e, di conseguenza, sulla struttura rack;

-  l’eventuale inserimento di sistemi di drenaggio e di rimozione dei depositi delle zone basse onde evitare colpi d’ariete o corrosioni eccessive ove vi sia la possibilità che si formi condensa all’interno di tubi per fluidi gassosi;

-  il rischio di possibili danni dovuti a turbolenze e vortici ponendo in essere adeguati interventi di sicurezza (es. prevedendo l’uso di incamiciature o materiali di rivestimento, prevedendo la sostituzione delle parti maggiormente colpite, attirando l’attenzione nelle “Istruzioni Operative” di cui al punto 3.4 dell’Allegato I “Requisiti Essenziali di Sicurezza” del D.Lgs. 93/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/2016);

[box-info]D.Lgs. 93/2000 Allegato I
...
3.3. Marcatura e/o etichettatura

Oltre alla marcatura CE di cui agli articoli 18 e 19, e alle informazioni da fornire conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 8, paragrafo 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.

a) Per tutte le attrezzature a pressione: 

- anno di fabbricazione, 
- identificazione dell’attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione, 
- limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali: 

- volume V dell’attrezzatura a pressione espressa in L, 
- dimensione nominale della tubazione DN, 
- pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data, 
- pressione a cui è tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar, 
- potenza dell’attrezzatura in kW, 
- tensione d’alimentazione in V (volts), 
- uso previsto, 
- rapporto di riempimento in kg/L, 
- massa di riempimento massima in kg, 
- tara espressa in kg, 
- gruppo di fluidi.

c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all’attrezzatura a pressione si dovrà attirare l’attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall’esperienza.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) figurano sull’attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:

- se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme, 
- nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, dette informazioni possono essere riportate su un’etichetta apposta sull’attrezzatura in questione, 
- per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati, purché essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto.

3.4. Istruzioni operative

a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda: 

- il montaggio, compreso l’assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione, 
- la messa in servizio, 
- l’impiego, 
- la manutenzione e le ispezioni da parte dell’utilizzatore.

b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell’attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l’identificazione della serie, e deve essere corredato, all’occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.

c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l’attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3 (1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un’avvertenza adeguata che ne sconsigli l’uso scorretto), e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3 (Metodo di calcolo)[/box-info]

-  il rischio di fatica derivante da vibrazioni delle tubazioni ponendo in essere adeguati interventi di sicurezza.

-  l’eventuale inserimento di idonei intercetti al fine di isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1 (pericolosi).

In riferimento a quanto descritto tale caso studio non può, da un punto di vista tecnico, essere ricondotto a modifica non importante (riparazione) ma, poiché cambiano le condizioni originali di progetto quali pressione, velocità, rateo di corrosione, analisi dei rischi ecc., il tutto dovrebbe essere sottoposto a certificazione PED.

3. Caso studio n°2: nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente

In questo caso studio l’intervento consiste nell’inserimento di un tratto di tubo, dotato di flangia terminale saldata, mediante innesto saldato senza piastra di rinforzo ad una tubazione esistente. Tale flangia verrà collegata, successivamente, ad una nuova tubazione costruita secondo la direttiva PED e la cui categoria (che può andare dalla III fino alla classificazione in art.3 comma 3 D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.) sarà inferiore o uguale a quella della linea esistente su cui si deve effettuare l’intervento e, di conseguenza, di diametro inferiore o uguale.

[box-info]D.Lgs. 93/2000 Art. 3

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE di cui all’articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell’Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l’apposizione(1), sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

(1) Articolo 3, comma 3, dopo le parole: «marcatura CE» sono aggiunte le seguenti: «di cui all’articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell’Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l’apposizione» di cui all'Art. 1 lettera l del D. Lgs. 15 Febbraio 2016, n. 26[/box-info]

Si riporta nella Figura 2 lo schema di intervento.

Figura 2. Vista frontale e laterale dell’intervento con innesto saldato al tubo esistente senza piastra di rinforzo con flusso uscente

Si ipotizza che la nuova tubazione da costruire in PED, che si innesterà sulla tubazione esistente a 90°, permetterà il trasporto del fluido con flusso uscente sulla tubazione esistente prima considerata e a suo tempo denunciata all’ Inail ai sensi dell’art. 16 del DM 329/04.

In riferimento all’intervento ipotizzato si evidenziano alcune “criticità tecniche” che possono avere ricadute sulla sicurezza impiantistica.
Da un punto di vista qualitativo, trattandosi di “flusso uscente”, la proposta di intervento dovrebbe chiarire nel dettaglio le condizioni di esercizio a monte del nodo interessato dall’innesto dopo l’intervento. Infatti se esiste, a monte del nodo, un possibile aumento di portata del fluido, di velocità media del fluido, di pressione, ecc. nella tubazione esistente facendo passare il moto del fluido da regolare (laminare) ad un moto prettamente turbolento che avrebbe come conseguenza una diversa distribuzione della velocità delle particelle in prossimità delle pareti interne del tubo esistente, si ricade nel caso studio illustrato al paragrafo 2.

Quindi tale caso studio, da un punto di vista tecnico si può far rientrare come modifica non importante (riparazione) a condizione che a monte del nodo di inserimento le nuove condizioni fluidodinamiche non comportino variazioni alle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza.

4. Caso studio n°3: nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente sfruttando un accoppiamento flangiato con flangia cieca esistente.

In questo caso studio l’intervento ipotizzato consiste nell’inserimento di una linea sfruttando un accoppiamento flangiato con flangia cieca esistente. In questo caso non devono essere realizzate saldature ma basta scollegare la flangia cieca esistente ed eseguire il collegamento imbullonato alla flangia facente parte della nuova tubazione costruita secondo la direttiva PED e la cui categoria (che può andare dalla III fino alla classificazione in art.3 comma 3 D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.) sarà inferiore o uguale a quella della linea esistente su cui si deve effettuare l’intervento e, di conseguenza, di diametro inferiore o uguale.

Si riporta nella Figura 3 lo schema di intervento.

Figura 3. Inserimento di una nuova linea defluente (uscente) sfruttando un accoppiamento flangiato esistente sulla tubazione esistente

Si ipotizza che la nuova tubazione da costruire in PED, che si innesterà sulla tubazione esistente a 90°, permetterà il trasporto del fluido con “flusso uscente” sulla tubazione esistente prima considerata e a suo tempo denunciata all’ Inail ai sensi dell’art. 16 del DM 329/04.

In riferimento all’intervento ipotizzato si evidenziano alcune “criticità tecniche” che possono avere ricadute sulla sicurezza impiantistica.
Da un punto di vista qualitativo, trattandosi di “flusso uscente”, la proposta di intervento dovrebbe chiarire nel dettaglio le condizioni di esercizio a monte del nodo interessato dall’innesto dopo l’intervento. Infatti se esiste, a monte del nodo, un possibile aumento di portata del fluido, di velocità media del fluido, di pressione, ecc. nella tubazione esistente facendo passare il moto del fluido da regolare (laminare) ad un moto prettamente turbolento che avrebbe come conseguenza una diversa distribuzione della velocità delle particelle in prossimità delle pareti interne del tubo esistente, si ricade nel caso studio illustrato al paragrafo 2.

Quindi tale caso studio, da un punto di vista tecnico, si può far rientrare come modifica non importante (riparazione) a condizione che a monte del nodo di inserimento le nuove condizioni fluidodinamiche non comportino variazioni alle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza.

5. Caso studio n° 4: nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente mediante l’inserimento di un nuovo pezzo a “T” forgiato

In questo caso studio l’intervento ipotizzato consiste nell’inserimento di un nuovo pezzo a “T” forgiato e saldato alle due estremità alla tubazione esistente in sostituzione di un tratto di tubo di equivalente lunghezza.
Il tratto a “T” sarà dotato di flangia saldata testa a testa che consentirà l’inserimento, mediante un accoppiamento flangiato, ad una nuova tubazione che sarà costruita in PED. Tale flangia, quindi, verrà successivamente collegata alla flangia facente parte della nuova tubazione costruita secondo la direttiva PED e la cui categoria (che può andare dalla III fino alla classificazione in art.3 comma 3 D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.) sarà inferiore o uguale a quella della linea esistente su cui si deve effettuare l’intervento e, di conseguenza, di diametro inferiore o uguale.

Si riporta nella Figura 4 lo schema di intervento.

Tubazioni PED 04

Figura 4. Nuova tubazione in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso uscente mediante l’inserimento di un pezzo a “T” forgiato

Si ipotizza che la nuova tubazione da costruire in PED, che si innesterà sulla tubazione esistente a 90°, permetterà il trasporto del fluido con “flusso uscente” sulla tubazione esistente prima considerata e a suo tempo denunciata all’ Inail ai sensi dell’art. 16 del DM 329/04.

In riferimento all’intervento ipotizzato si evidenziano alcune “criticità tecniche” che possono avere ricadute sulla sicurezza impiantistica.
Da un punto di vista qualitativo, trattandosi di “flusso uscente”, la proposta di intervento dovrebbe chiarire nel dettaglio le condizioni di esercizio a monte del nodo interessato dall’innesto dopo l’intervento. Infatti se esiste, a monte del nodo, un possibile aumento di portata del fluido, di velocità media del fluido, di pressione, ecc. nella tubazione esistente facendo passare il moto del fluido da regolare (laminare) ad un moto prettamente turbolento che avrebbe come conseguenza una diversa distribuzione della velocità delle particelle in prossimità delle pareti interne del tubo esistente, si ricade nel caso studio illustrato al paragrafo 2.

Quindi tale caso studio da un punto di vista tecnico si può far rientrare come modifica non importante (riparazione) a condizione che a monte del nodo di inserimento le nuove condizioni fluidodinamiche non comportino variazioni alle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza.

6. Caso studio n°5: nuova tubazione da costruire in PED che si innesta sulla tubazione esistente a 90° con flusso entrante sfruttando un accoppiamento flangiato con cieca esistente

In questo caso studio l’intervento ipotizzato consiste nell’inserimento di una linea sfruttando un accoppiamento flangiato con flangia cieca esistente. In questo caso non devono essere realizzate saldature ma basta scollegare la flangia cieca esistente ed eseguire il collegamento imbullonato alla flangia facente parte della nuova tubazione costruita secondo la direttiva PED e la cui categoria (che può andare dalla III fino alla classificazione in art.3 comma 3 D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.) sarà inferiore o uguale a quella della linea esistente su cui si deve effettuare l’intervento e, di conseguenza, di diametro inferiore o uguale.

Si riporta nella Figura 5 lo schema di intervento.

Figura 5. Inserimento di una nuova linea affluente (entrante) sfruttando un accoppiamento flangiato con cieca esistente

Si ipotizza che la nuova tubazione da costruire in PED, che si innesterà sulla tubazione esistente a 90°, permetterà il trasporto del fluido con “flusso entrante” sulla tubazione esistente prima considerata e a suo tempo denunciata all’ Inail ai sensi dell’art. 16 del DM 329/04.

In riferimento all’intervento ipotizzato si evidenziano alcune “criticità tecniche” che possono avere ricadute sulla sicurezza impiantistica.
Infatti dal punto di vista qualitativo, trattandosi di “flusso entrante”, nella sezione finale della nuova tubazione PED prima dell’immissione sulla tubazione esistente, il fluido deve avere una pressione maggiore di quella della tubazione esistente in corrispondenza del nodo di innesto. Una ulteriore conseguenza dell’intervento sarà che la portata a valle dell’innesto sulla tubazione esistente risulterà sicuramente superiore a quella originaria, portando a valle dell’innesto il fluido ad una velocità media maggiore di come lavorava in precedenza sulla tubazione esistente.

Considerando quindi la geometria dell’innesto della nuova tubazione e la variazione di portata del fluido entrante, che sicuramente per un tratto più o meno lungo a valle del nodo di innesto avrà un moto prettamente turbolento, sicuramente si avrà una diversa distribuzione della velocità delle particelle in prossimità delle pareti interne del tubo esistente rispetto ad un moto più regolare del fluido (prettamente laminare).

Il tutto provocherà un aumento del rateo di abrasione/corrosione nella parete interna della tubazione esistente già dichiarata ai sensi dell’art. 16 DM 329/04, con una accelerazione di tale fenomeno.
Inoltre, in questi casi, l’intervento dovrebbe dettagliare:

-  il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze aggiuntive (ad es. della flangia). Tale rischio dovrebbe essere controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, ecc. che devono essere in dettaglio evidenziati con uno studio specifico;

-  l’eventuale inserimento di sistemi di drenaggio e di rimozione dei depositi delle zone basse onde evitare colpi d’ariete o corrosioni eccessive ove vi sia la possibilità che si formi condensa all’interno di tubi per fluidi gassosi;

-  il rischio di possibili danni dovuti a turbolenze e vortici ponendo in essere adeguati interventi di sicurezza (es. prevedendo l’uso di incamiciature o materiali di rivestimento, prevedendo la sostituzione delle parti maggiormente colpite, attirando l’attenzione nelle “Istruzioni Operative” di cui al punto 3.4 dell’Allegato I “Requisiti Essenziali di Sicurezza” del D.Lgs. 93/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/2016);

-  l’aumento del rischio sollecitazioni aggiuntive causate da un possibile sisma sia su tutti i componenti della tubazione stessa che sui relativi supporti e ancoraggi e, di conseguenza, sulla struttura rack;

-  il rischio di fatica derivante da vibrazioni delle tubazioni ponendo in essere adeguati interventi di sicurezza;

-  l’eventuale inserimento di idonei intercetti al fine di isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1 (pericolosi).

In riferimento a quanto descritto, tale caso studio non può, da un punto di vista tecnico, essere ricondotto a modifica non importante (riparazione) ma, poiché cambiano le condizioni originali di progetto quali pressione, velocità, rateo di corrosione, analisi dei rischi ecc., il tutto dovrebbe essere sottoposto a certificazione PED.

7. Conclusioni

Nella presente memoria si sono trattati cinque casi studio di interventi su tubazioni esistenti affrontando la problematica da un punto di vista strettamente tecnico ed evitando di entrare in interpretazioni legislative che spettano alle competenti autorità.

Molti degli interventi che nella vasta casistica della pratica tecnica realmente vengono prospettati, possono essere quasi sempre ricondotti ai casi studio rappresentati nel presente lavoro.

Infine si vuole sottolineare che, per affrontare una analisi dei rischi completa, gli interventi su tubazioni esistenti devono prendere in considerazione sia gli aspetti meccanico- strutturale delle tubazioni che gli aspetti fluidodinamici nella influenza reciproca tra fluido e tubazione.

[box-info]Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005 "Riparazioni"

ISPESL Prot. n. AOO-09/ 0003878/05 del 6/12/2005

Oggetto: Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000 - Chiarimenti e precisazioni sulle “Riparazioni” 

Considerando i problemi sorti nel corso della attuale applicazione del D.M.329/04 e segnalati a questa Sede da parte delle strutture periferiche, si trasmettono i seguenti chiarimenti che si ritiene possano costituire una valida linea guida per la maggior parte dei quesiti pervenuti. Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione, in attesa della emanazione delle Specifiche tecniche a riguardo previste dall’art. 3 dello stesso D.M 329/04

"Riparazioni"
Per “riparazione” si intende un intervento da effettuare su una attrezzatura a pressione già dichiarata messa in servizio, e perciò già sotto la gestione di un Utente che propone (o delega opportunamente la proposta ad un riparatore) la riparazione ad un “Soggetto preposto”.

Tale “riparazione” si applica a tutte le attrezzature che rientrano nel D.M. 329/04. 

Un intervento su parti di una attrezzatura a pressione che non rientra nel citato concetto di “riparazione” dovrà essere considerato una “modifica” (ai sensi dell’art. 14 del D.M. 329/04) e pertanto comporterà l’assoggettamento della attrezzatura da modificare ad una procedura di valutazione di conformità in accordo alla Direttiva PED (nuova analisi dei rischi, nuovo fascicolo tecnico, nuove istruzioni per l’uso, ecc.); tale procedura, che comporta la rivalutazione secondo PED dell’intera attrezzatura a pressione, dovrà essere valutata (se l’attrezzatura risulta superiore alla Categoria I) da un Organismo notificato per la Direttiva PED e dovrà essere certificata CE, qualunque sia stato il suo Codice di costruzione originario. Tale attrezzatura certificata CE dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione di messa in servizio. 

La responsabilità della valutazione di un intervento tecnico come “riparazione” dovrà essere assunta (con motivazione tecnica) dall’Utente che assume comunque la figura giuridica di Riparatore (eventualmente delegando con delega valida un riparatore esterno), ma tale valutazione dovrà anche essere condivisa dal Soggetto preposto a cui sarà sottoposta (Soggetto che al momento è da identificarsi con l’Ispesl). 
....[/box-info]

8. Fonti:

[1] Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di Attrezzature a Pressione” GU n 91 del 18/04/2000, SO N 62/L

[2] Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE in materia di Attrezzature a Pressione” GU n 53 del 04/03/2016

[3] Decreto Ministero Attività Produttive 1/12/2004 n 329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione art. 19 del D.Lgs. 93/2000”

[4] Circolare ISPESL n A00-09/0003878/05 del 6/12/2005

[5] SAPAF 2016

[6]  Lettera Circolare del 8 Marzo 2010

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Allegato riservato PED Interventi su tubazioni esistenti - Casi studio.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
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Regolamento (UE) 2016/425 DPI - Documento orientativo su disposizioni transitorie

ID 5194 | | Visite: 8419 | Regolamento DPI

PPE EC 2017

Regolamento (UE) 2016/425 DPI - Documento orientativo su disposizioni transitorie

Commissione Europea 07.12.207

Documento di orientamento sull'attuazione dell'articolo 47 sulle disposizioni transitorie per l'immissione sul mercato di DPI già marcati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE.

[panel]Regolamento (UE) 2016/425

...
Articolo 47 Disposizioni transitorie


1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
2. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.[/panel]
...

Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (herewith referred to as 'the Regulation') was published in the Official Journal of the European Union of 31 March 2016 and entered into force on the 20th day following this publication, i.e. on 20 April 2016.

However, the Regulation will be fully applicable from 21 April 2018, with the exception of Articles 20 to 36, on notification of conformity assessment bodies, and of Article 44, on Committee procedure, which apply from October 2016. In addition, Article 45 on penalties applies from 21 March 2018.

In addition to the entry into force and application, the Regulation makes provision for a transition period. Article 47 of the Regulation sets down that 'Member States shall not impede the making available on the market of products covered by Directive 89/686/EEC which are in conformity with that Directive and which were placed on the market before 21 April 2019.

Article 47  lays down that 'EC type-examination certificates and approval decisions issued under Directive 89/686/EEC shall remain valid until 21 April 2023 unless they expire before that date'.

The transitional period has raised a number of questions and doubts by market surveillance authorities of the Member States on how to practically implement those provisions, in particular with respect to the validity of EC type-examination certificates.

The following considerations, which have the support of the Member States and stakeholders that are represented in the PPE working group, are intended to guide a uniform practise throughout the Internal Market.

II. Questions relating to the implementation of Regulation (EU) 2016/425

II.1. Transitional period for PPE

II.2. Compliance of PPE with the new Regulation 

II.3. Validity of certificates

Fonte Commissione Europea

Correlati:

[box-note]Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

PPE Guidelines 24.08.2017 [/box-note]

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Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione

ID 5147 | | Visite: 25172 | Documenti Riservati Marcatura CE

Direttiva 200 14 CE

Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione

In allegato un Documento schematico sulla Direttiva 2000/14/CE,concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto.

Una macchina soggetta a Direttiva OND, è, quindi, sicuramente una macchina che deve sottostare agli obblighi della direttiva macchine 2006/42/CE, più a tutti gli obblighi della Direttiva 2000/14/CE.

Nella Direttiva si fa riferimento a 57 tipi di macchine ed attrezzature definite in Allegato I (Parte A), per ognuna di esse se ne da:

 - Definizioni Allegato I (Parte A)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica  Allegato I (Parte B) (Art. 10)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette solo alla marcatura Allegato I (Parte C)

In allegato III sono indicati i Metodi di misurazione del rumore aereo per ciascun tipo di  attrezzatura (Parte B)

Per tali macchine deve essere indicato il livello di potenza sonora (livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744 e EN ISO 3746)

[box-note]Norme di base OND

Le norme di acustica base per la OND sono infatti:

EN ISO 3744:2010

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente

EN ISO 3746:2011

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente[/box-note]
...
Rilevante è la disponibilità in Documentazione tecnica della relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni della Direttiva, i cui valori non devono superare i valori limiti previsti.

Le marcature per le macchine OND (Allegato IV) è costituita da:

- marcatura CE
- livello di potenza sonora garantito

Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11;
c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito

Le macchine soggette alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'Allegato V (Marcatura CE semplice) sono quelle di cui all'Allegato I, parte c) (Macchine soggette solo a marcatura).

Documentazione tecnica e Dichiarazione di Conformità integrano le pertinenti della Direttiva machine 2006/42/CE.

Il Documento è elaborato sul testo consolidato del D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 (OND) - Testo consolidato 2017 Attuazione Direttiva 2000/14/CE.

Excursus

Premessa

Le macchine soggette a Direttiva 2000/14/CE devono essere:

- Macchine rientranti nel campo di applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE semoventi o mobili (anche prive di motore)
- Macchine destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale.

Direttiva 2000/14/CE OND


Le macchine in OND possono essere suddivise in 2 gruppi distinti (Allegato I Parte B e C):

Direttiva 2000/14/CE OND

  1.   soggette a limiti di emissione acustica

  2.   soggette solo alla marcatura

Nel caso 1, non potrà essere superato il limite di emissione acustica stabilito per il tipo di macchina, nel caso 2 questo sarà possibile e il valore dovrà essere riportato sulla macchina/attrezzatura.
....

Art. 3 (Immissione in commercio e libera circolazione) 

1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature: 

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto; 

b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11; 

c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1. 

2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purché rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purché, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone. 

2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.

Cosa occorre fare i 6 passi (solo quello previsto da OND):

Direttiva 2000/14/CE OND
...

Art. 8 (Dichiarazione CE di conformità)

1. Ciascun esemplare di cui all'Allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.

2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, e all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.

Art. 9 (Marcatura)

1. Le macchine e le attrezzature di cui all'Allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'Allegato IV.

2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature.
Direttiva 2000/14/CE OND

Figura 2: Marchi da apporre
...
Allegato I (Articolo 1) Parte A 
Definizioni delle macchine ed attrezzature 

Allegato I (Articolo 1) Parte B
Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sotto elencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito dai valori limite All. I Parte B.

Direttiva 2000/14/CE OND
Figura 4: livello max di potenza sonora garantito compattatori

Allegato I (Articolo 1) Parte C
Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura

Direttiva 2000/14/CE OND
Figura 5: marcatura

Nella seguente Tabella sono riportate le macchine definite dalla Direttiva, suddivise per Gruppo B (appartenenti Tabella Allegato I - Parte B) e Gruppo C (appartenenti Tabella Allegato I - Parte C):

Direttiva 2000/14/CE OND
...
Tabella 1 - Elenco macchine suddivise per Gruppo B e Gruppo C
...
Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita'

La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi: 

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'; 
- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica; 
- descrizione dell'attrezzatura: 
- tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;
- tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.; 
- potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati. 
- procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente: 
- procedura di cui all'allegato V 
- procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato 
- procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato 
- procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato 
- livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita';
- livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura; 
- rinvio al presente decreto; 
- dichiarazione di conformita' ai requisiti del presente decreto; 
- all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate; 
- il luogo e la data della dichiarazione; 
- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita'.
Direttiva 2000 14 CE OND 07

Modello Dichiarazione di Conformità OND + Direttiva macchine
...

[box-info]Norme generali determinazione del livello di potenza sonora delle macchine OND
Per la determinazione del livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si possono generalmente applicare le norme di base sull'emissione acustica EN ISO 3744:1995 EN ISO 3746:1995[/box-info]

Art. 10 (Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica)

1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'Allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.

Art. 11 (Valutazione della conformità)

1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'Allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'Allegato VI;

b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'Allegato VII;

c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'Allegato VIII.

2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'Allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'Allegato V.

3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, ed all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.

Allegato I (Articolo 1) Parte A

Definizioni delle macchine ed attrezzature


1. PIATTAFORME DI ACCESSO AEREO CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
2. DECESPUGLIATORI
3. MONTACARICHI PER MATERIALI DA CANTIERE
...
51. FRESE DA NEVE ROTATIVE
52. VEICOLI PER L'ASPIRAZIONE DI REFLUI
53. GRU A TORRE
54. SCAVATRINCEE
55. AUTOBETONIERE
56. MOTOPOMPE
57. GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA

Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita'

La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;
- descrizione dell'attrezzatura:
- tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;
- tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.;
- potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati.
- procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:
- procedura di cui all'allegato V
- procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato
- procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato
- procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato
- livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita';
- livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura;
- rinvio al presente decreto;
- dichiarazione di conformita' ai requisiti del presente decreto;
- all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate;
- il luogo e la data della dichiarazione;
- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita


ALLEGATO III (articolo 2)

Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto Ambito di applicazione Il presente allegato stabilisce il metodo di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, disciplinate dal presente decreto ai fini delle procedure di valutazione di conformita' di cui al decreto stesso.

ALLEGATO IV (articolo 9) Modelli della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito

La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Marcatura CE Official
Figura 6: marcatura CE

In caso di ingrandimento o di riduzione della marcatura CE a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel grafico di cui sopra. I vari elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. L'indicazione del livello di potenza sonora garantito consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo LWA e in un pittogramma, espressi come segue:

Direttiva 2000/14/CE OND

Figura 7: Indicazione del livello di potenza sonora garantito

Se l'indicazione è ridotta o ingrandita a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra devono essere rispettate. La dimensione verticale dell'indicazione non dovrebbe, se possibile, essere inferiore ai 40 mm.

ALLEGATO V (articolo 11) Controllo interno di fabbricazione

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformita' e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformita' CE prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', puo' incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformita' CE.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' delle macchine o attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
- descrizione della macchina o attrezzatura;
- marca;
- denominazione commerciale;
- tipo, serie e numeri di identificazione;
- dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;
- rinvio al presente decreto;
- la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi del presente decreto;
- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilita' in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche', nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformita' delle macchine o attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto.

Direttiva 2000/14/CE OND
...

ALLEGATO VI (articolo 11)

Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici

...

Direttiva 2000/14/CE OND
...
Fonti

Direttiva 2000/14/CE del parlamento europeo e del consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
(GU n. L 162/1 del 3.7.2000)

D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 
(GU n.273 del 21.11.2002 - Suppl. Ordinario n. 214)

...

Emissione acustica macchine all'aperto (OND)

D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 (OND) - Testo consolidato 2017

Vedi il Testo consolidato

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018

Collegati
[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]

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RAPEX Report 48 del 01/12/2017 N.50 A12/1690/17 Paesi Bassi

ID 5132 | | Visite: 2885 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 48 del 01/12/2017 N.50 A12/1690/17 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Unità riciclaggio del solvente

Il prodotto, di marca Hamach, modelli URS600 e URS600SS, è stato sottoposto alla procedura di divieto temporaneo di immissione sul mercato e vendita perché non conforme alla Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ed alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Le istruzioni di sicurezza su dove posizionare e installare il prodotto non sono molto chiare. Pertanto, gli utilizzatori potrebbero non rispettare la distanza prevista dalle fonti di energia elettrica o da altri tipi di innesco. Inoltre, l'apparecchiatura potrebbe perdere solventi e vapori caldi. Se vicina ad un innesco, il rischio di esplosione è pertanto elevato e potrebbe provocare incendi e ustioni.

Direttiva 2014/34/UE
Allegato II
1.0.6 Istruzioni per l’uso

a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di istruzioni per l’uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:

- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di lotto o di serie (cfr. punto 1.0.5), eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la manutenzione (ad esempio: indirizzo del riparatore ecc.),
- le istruzioni per effettuare senza rischi:
- la messa in servizio,
- l’impiego,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la manutenzione (ordinaria o straordinaria),
- l’installazione,
- la regolazione,
- se necessario, l’indicazione delle zone pericolose situate in prossimità degli scarichi di pressione,
- se necessario, le istruzioni per la formazione,
- ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, se un apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa essere utilizzato senza pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti,
- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori limite,
- se necessario, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli errori d’uso rivelatisi più probabili in base all’esperienza,
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati sull’apparecchio o sul sistema di protezione;

b) Le istruzioni per l’uso devono contenere piani e schemi necessari alla messa in servizio, alla manutenzione, all’ispezione, alla verifica del corretto funzionamento e, eventualmente, alla riparazione dell’apparecchio o del sistema di protezione, nonché tutte le istruzioni utili, segnatamente in materia di sicurezza;

c) Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi documentazione relativa all’apparecchio o al sistema di protezione non deve essere in contraddizione con le istruzioni per l’uso.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.7.4.2 Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:

- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre.

Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina.

Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.

Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.

Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto;

v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.

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Unità riciclaggio del solvente
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Utilizzo cavi elettrici nelle gallerie stradali

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Utilizzo cavi CPR gallerie stradali

Utilizzo cavi elettrici nelle gallerie stradali

Nota R.U. 0013107 del 05.10.2017

Risposta del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ad una richiesta di chiarimenti di ANAS in merito all’utilizzo dei cavi elettrici nelle gallerie stradali.

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

All’ANAS S.p.A.
Al consiglio superiore dei lavori pubblici
Al Comitato Elettrotecnico Italiano

Oggetto: Utilizzo cavi elettrici nelle gallerie stradali

Con nota prot. n. 464994 del 18/9/2017 codesta Società ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo dei cavi elettrici nelle gallerie stradali.

Per riscontrare tale nota, è stata condotta un’analisi che si pone l’obiettivo di individuare te tipologie di cavi che possono essere installati nelle gallerie stradali alla luce dell’applicabilità, a far data dal 1/7/2017, del Regolamento 305/2011/UE ai “
cavi elettrici di controllo e di comunicazione“, destinati ad essere incorporati permanentemente nelle opere da costruzione.

Infatti, ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento, a partire dai 1/7/2017, i cavi messi a disposizione del mercato destinati ad essere incorporati in un’opera da costruzione devono soddisfare le caratteristiche essenziali di reazione al fuoco stabilite da specifiche tecniche armonizzate(1).

Ai fini dell’applicazioni di tali specifiche tecniche sono disponibili diverse norme di prodotto, quali ad esempio:

-  la serie EN 50525: Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
-  la serie EN 50117: Cavi coassiali per reti cablate di distribuzione;

(1) tra le specifiche tecniche armonizzate si annoverano:

UNI EN 135014 "Classificazione a fuoco dei prodotti da costruzione – Parte 6: Classificazione in base alle prove di reazione al fuoco sui cavi elettici”

CEI EN 50575:2014 (+A1-2016; Power control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements)

EN 50399: Materiali di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Misura dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma – Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

EN 60332-1-2- Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio – Parte 1-2. Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato – Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata

EN 60754-2: Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi – Parte 2 Determinazione dell’acidità e della conduttivita

EN 61034-2: Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite – Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni.

- la serie EN 50288: Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale.

Per l’impiego dei cavi all’interno di un’opera da costruzione è necessario fare riferimento ai criteri generali sulla commercializzazione ed impiego dei prodotti, richiamati in diverse regole tecniche di prevenzione incendi, dai quali emerge la possibilità di impiego, in aggiunta ai prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, di altri prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri, o in Turchia o in uno degli Stati EFTA, purché in grado di garantire il livello di protezione prescritto dalle regole tecniche.

Ciò premesso, si osserva che, per il soddisfacimento del principio della regola dell’arte applicato alla realizzazione degli impianti elettrici nelle gallerie stradali, può farsi utile riferimento alla norma CEI 64-20, avente per oggetto “Impianti elettrici nelle gallerie stradali” che:

-  al punto 1.2 (Campo di applicazione) non fa alcuna distinzione tra gallerie soggette/non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011;

-  al punto 6.1.1 prevede che “Tutti i cavi presenti in galleria. per quanto riguarda il comportamento al fuoco, devono essere del tipo non propagante l’incendio, senza alogeni e a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi secondo le Norme CEI EN 60332-3 Cal. C ( non propaganti l’incendio). CEI EN 61034 (bassissima emissione di fumi). CEI 20- 37/4-0 (gas tossici nocivi) e CEI EN 60754 (gas corrosivi), con esclusione delle pose indicate nell’articolo 751.04.2.6 (tipi di posa fai) della Norma CEI 64-8 e/o interrare (vedere Tabella 52C. riferimenti 61-62- 63. del Capitolo 52 della Norma CEI 64-8)”;

- al punto 6.1.4.2 prevede che i cavi per l’illuminazione di sicurezza, cosi come i cavi di alimentazione di tutti gli altri servizi di sicurezza, abbiano il comportamento al fuoco di cui al punto 6.1.1 e caratteristiche di resistenza al fuoco secondo le norme di prova EN 50200 e EN 50362, richiamate dall’art.6.1.2.

Per quanto sopra considerato, si ritiene che, in applicazione della norma volontaria CEI 64-20:

[panel]-  non sia possibile discriminare il comportamento al fuoco e la resistenza al fuoco dei cavi in funzione della lunghezza della galleria;

-  le prestazioni di resistenza al fuoco dei cavi secondo EN 50200 e EN 50362, peraltro non costituenti specifiche tecniche armonizzate ex art.3 reg. 305/2011, non sono sostitutive dei livelli di prestazione ai fini della reazione al fuoco; pertanto la loro installazione, in sostituzione dei cavi non propaganti l’incendio, senza alogeni e a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi non può essere considerata, in generale, come soluzione alternativa ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione richiesti al punto 6.1.1 della norma CEI 64-20;

-  i cavi disciplinati dall’art. 6.1.1 della norma possono continuare ad essere impiegati anche dopo la data del 1/7/2017, purché immessi sul mercato in data antecedente; laddove non più disponibili e nelle more che il competente Comitato Tecnico del CEI provveda all’aggiornamento della norma CEI 64-20, si ritiene che, in analogia a quanto previsto per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio dall’art.751.04.3a della Variante V4 della norma CEI 64-8, possa proporsi, come possibile soluzione, l’installazione di cavi conformi al regolamento 305/2011/UE con un livello di prestazione di reazione al fuoco Cca—s 1b, d1. a1 o superiore.[/panel]

Fonte: Ministero dell'Interno

Correlati:

[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Cavi Elettrici: Marcatura CE [/box-note]

RAPEX Report 47 del 24/11/2017 N.2 A12/1624/17 Ungheria

ID 5047 | | Visite: 2734 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 24/11/2017 N.2 A12/1624/17 Ungheria

Approfondimento tecnico: Bicicletta per bambini

Il prodotto, di marca Galaxy / Koliken, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN ISO 8098 - Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo.
Le ruote dello stabilizzatore possono piegarsi ed la sella si può staccare dal telaio. Inoltre, il copricatena non scherma interamente la catena.

La norma EN ISO 8098 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che stabilizzatori, sella e copricatena devono avere.
Gli stabilizzatori devono essere sottoposti ad una prova di carico verticale (forza applicata = 300 N) a seguito della quale l’eventuale flessione e deformazione permanente non devono superare, rispettivamente 25 mm e 15 mm. Inoltre, devono essere sottoposti ad una prova di carico longitudinale (forza applicata = 300 N) a seguito della quale la deformazione permanente non deve superare i 15 mm.

La sella deve essere sottoposta ad una prova di resistenza statica a seguito della quale lo chassis metallico non deve disinnestarsi dal coprisella e/o l’elemento stampato di plastica non deve disinnestarsi dallo chassis metallico e non deve verificarsi alcuna fessura o distorsione permanente.

Il copricatena deve schermare completamente la faccia esterna e il bordo della catena, della corona, del pignone posteriore e la faccia interna della corona e le giunzioni della catena e della corona.

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Bicicletta per bambini
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Methodology for Ecodesign of Energy‐related Products

ID 5025 | | Visite: 3876 | Direttiva Ecodesign

Report 2017 ecodesign metodo

Methodology for Ecodesign of Energy‐related Products

Commissione Europea 21 Novembre 2017

Methodology Report Part 1: Methods

Methodology Report Part 2: Environmental policies & data

The present report has been prepared by COWI Belgium in association with Van Holsteijn en Kemna (VHK), as member of the COWI Consortium, under the Multiple Framework Contract for Technical Assistance Activities in the field of energy and transport policy (TREN/R1/350‐2008 lot 3), and in response to the Terms of Reference included in the Contract No. SI2.581529 "Technical assistance for an update of the Methodology for the Ecodesign of Energy‐using Products (MEEuP)".

Sustainable industrial policy aims in particular at developing a policy to foster environmental and energy efficient products in the internal market. The Ecodesign Directive 2009/125/EC is the cornerstone of this approach. It establishes a framework for the setting of ecodesign requirements for energy‐related products with the aim of ensuring the free movement of those products within the internal market. Directive 2009/125/EC repealed the original Directive 2005/32/EC for the
setting of ecodesign requirements for energy‐using products.

The Methodology for the Ecodesign of Energy‐using Products (MEEuP)1 was developed in 2005 to contribute to the creation of a methodology allowing evaluating whether and to which extent various energy‐using products fulfil certain criteria that make them eligible for implementing measures under the Ecodesign Directive 2005/32/EC.

Against this background the objective of the underlying study  is twofold:

1.) To review the effectiveness and update, whenever necessary, the Ecodesign Methodology after having been applied for 5 years in ecodesign studies and contributed to the evaluation of
implementing measures on energy‐using products.

2.) To extend the Ecodesign Methodology to Energy‐related Products to evaluate whether and to which extent new energy‐related products fulfil certain criteria for implementing measures under the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

...

Methodology Report Part 1: Methods

CONTENTS
ACRONYMNS
INTRODUCTION
General   
Objective and scope of Ecodesign
Eligibility of products
Preparing draft measures, legal background
MEErP Structure
Reporting and highlights per task
1 TASK 1:  SCOPE
2 TASK 2: MARKETS
2.1 Introduction
2.2 Sales and Trade
2.3 Energy rates for private households
2.4 Energy rates for industry
2.5 Water rates
2.6 Interest and inflation rates
2.7 Tax rates
2.8 Acquisition costs
2.9 Summary EU averages
3 TASK 3: USERS
3.1 Extended product and systems approach
3.2 Extended ErP product scope
3.3 Method indirect ErP effect
3.4 Example shower head or water tap
3.5 Example: Building insulation materials
3.6 Example: Windows
3.7 Example: Detergents
4 TASK 4: TECHNOLOGIES
4.1 Technical product description (Task 4.1)
4.1.1 Capacity building
4.1.2 Base Case
4.1.3 Least Life Cycle Costs (LLCC)
4.1.4 Break‐even point (BE)
4.1.5 Best Available Technology (BAT)
4.1.6 Best Not (yet) Available Technology (BNAT)
4.2 Other subtasks
5 TASK 5/6: ENVIRONMENT
5.1 Introduction
5.2 LCI accounting rules
5.2.1 Introduction 92
MEErP 2011 METHODOLOGY PART 1 FINAL  
5.2.2 Accounting Unit and Auxiliary Parameters
5.2.3 System boundaries
5.2.4 Multi‐product processes and multi‐process products
5.2.5 Recycling
5.2.6 Role of product life and number of users
5.3 LCIA, impact indicators
5.4 ErP EcoReport Manual
6 TASK 5/6: ECONOMICS
6.1 Life Cycle Costs
6.1.1 Consumer Life Cycle Costs
6.1.2 Least Life Cycle Costs (ranking design options)
7 TASK 7: SCENARIOS

Methodology Report Part 2: Environmental policies & data

CONTENTS
PREFACE
ACRONYMNS
1 INTRODUCTION
2 RESOURCES
2.1 Materials
2.1.1 Steel
2.1.2 Plastics
2.1.3 Aluminium
2.2 Recycling
2.3 Energy
2.3.1 Energy policy
2.3.2 Energy statistics
2.3.3 Energy trends
2.3.4 Consumption by application
2.3.5 Efficiency of power generation and distribution
2.3.6 Security of energy supply
2.3.7 Accounting units
2.4 Water
2.5 Waste
3 EMISSIONS
3.1 Greenhouse gases (GHGs)
3.2 Air pollution in general
3.3 Acidification
3.4 Non‐Methane Volatile Organic Compounds (NMVOCs)
3.5 Persistent Organic Pollutants (POPs), including PAHs
3.6 Heavy Metals to air (HM air)
3.7 PAHs
3.8 Particulate Matter
3.9 Heavy Metals to Water (HMwater)
3.10 Eutrophication
4 OTHER IMPACTS
4.1.1 Noise
4.1.2 Other health‐related impacts
5 ECOREPORT 2011 LCA UNIT INDICATORS
5.1 Introduction
5.2 Table Unit Indicator
5.3 Notes per Policy Area
5.4 Notes per Unit Indicator
5.4.1 Plastics
5.4.2 Metals 121
MEErP 2011 METHODOLOGY PART 2 FINAL  
5.4.3 Coating/plating
5.4.4 Electronics
5.4.5 Miscellaneous
5.4.6 Final Assembly
5.4.7 Distribution & Retail
5.4.8 Energy use during product life
5.4.9 Consumables during product life
5.4.10 Maintenance, Repairs
5.4.11 Disposal: Environmental costs
5.4.12 Disposal: Environmental Benefit
6 CLIMATE, ENERGY & BUILDINGS
6.1 Introduction
6.2 Climate
6.3 Domestic water consumption (cold and hot)
6.4 Lighting
6.5 Residential buildings
6.5.1 Single family/duplex dwellings
6.5.2 Multi‐family dwellings
6.5.3 Miscellaneous residential building‐related characteristics (tables)
6.6 Commercial buildings
6.6.1 Distributive trade and personal services
6.6.2 Hotels & Restaurants
6.6.3 Business services, real estate and rental companies
6.6.4 Transportation and communication
6.6.5 Communication
6.6.6 Financial institutions
6.7 Public sector and community sector buildings
6.7.1 Health care
6.7.2 Education
6.7.3 Justice
6.7.4 Defence
6.7.5 Home office and municipalities
6.7.6 Other public buildings
6.7.7 Political and religious organizations
6.7.8 Entertainment and news
6.7.9 Other cultural/ educational activities
6.7.10 Sports facilities
6.8 Primary & secondary sector buildings
6.8.1 Primary sector
6.8.2 Secondary sector
7 PEOPLE
7.1 Introduction
7.2 Occupancy rate residential buildings
7.3 Occupancy rates tertiary sector buildings
7.1 Stock model
7.1.1 Basic set‐up
7.1.2 Preparation
7.1.3 Inputs
7.1.4 Calculations stock model
7.1.5 Outputs
7.2 Design Option Incremental Costs
7.3 Product Life
7.4 Revenues
7.5 Consumer expenditure
7.6 Employment
7.7 Sensitivity analysis: Societal life cycle costs

Fonte: Commissione Europea 2017

Correlati:

[box-note]List of Ecodesign legislation

Direttiva 2009/125/CE [/box-note]

 

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Environmental policies & data
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Methods
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Regulation (EU) 2016/426: Questions & Answers

ID 5015 | | Visite: 8722 | Guide Nuovo Approccio

Questions answers GAR

Regulation (EU) 2016/426: Questions & Answers

EC 20 novembre 2017

Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels (GAR)

Guidance Document: Questions & Answers on the transition from the Gas Appliances Directive to the Gas Appliances Regulation and on the GAR implementation

[box-note]Section 1: Certificates:[/box-note]
1. Question: Will existing GAD EC type-examination certificates become invalid when the GAR applies?
2. Question: Do GAD EC type-examination test reports stay valid?
3. Question: Which ERs have changed and what is the impact?
4. Question: Is a risk analysis needed?
5. Question: Can a GAD certificate be used to cover Annex III, clause 1 (module B) of the GAR?
6. Question: can an EU DoC for the GAR be based upon a GAD module B certificate?
7. Question: Does a new GAR EU type-examination certificate need to be issued from April 21st 2018?
8. Question: Is an initial production inspection / audit performed by a notified body needed prior to issuing the EU type-examination certificate even if the EU type-examination certificate has a significant validity period?
9. Question: When will the validity of the EU type-examination certificate count from?
10. Question: Can a notified body issue an EU type-examination certificate having a finite validity period without performing surveillance for this product according to module C2, D or E?
[box-note]Section 2: Harmonized Standards - Technical Knowledge:[/box-note]
11. Question: Is the use of hENs that are cited in the OJEU under the GAR mandatory?
12. Question: What is meant by state of art?
13. Question: which publicly available documents describe the state of art?
14. Question: Which notified body is responsible to cover Annex III, point 1.7 (information responsibility) on changes of the technical knowledge relevant for the product?
15. Question: How should a manufacturer fulfill his responsibilities as described under GAR Annex III, point 1.7 2nd paragraph?
16. Question: How should a manufacturer fulfill its responsibilities that each individual product complies with the requirements of the GAR in such a way that this takes into account “the state of the art and current practice at the time of design and manufacture” (see Annex I, point 2 of GAR) and which notified body is responsible for supervising this?
17. Question: How can a notified body fulfil his responsibilities as described under Annex III, point 1.7, 1 paragraph?
[box-note]Section 3: Practical Implementation:[/box-note]
18. Question: Can notified bodies issue a GAR EU type-examination certificate before April 21 2018 having a starting date later than April 20st 2018?
19. Question: Can a DoC be issued referring to the GAD after April 21st 2018?
20. Question: Can a DoC be issued referring to the GAR (additionally to the reference to the GAD) before 21st April 2018?
21. Question: Point 2.3 of Annex III (Module C2) mentions product checks once a year (or less) while point 3.4.3 (Module D) production check is to be performed (at least once) every 2 years. Are both required?
22. Question: What should a DoC contain for the GAR?
23. Question: How is the situation with spare parts for gas appliances or fittings, certified according GAD when GAR applies?
24. Question: Is the definition of a fitting changed from the GAD to the GAR?
25. Question: Should a fitting which is made available on the market comply with the GAR?
26. Question: Should a fitting which is designed and produced at request of a specific appliance manufacturer comply with the GAR? Should a component which is designed and produced as a sub-contracted task by the appliance manufacturer and under his full responsibility comply with GAR?
27. Question: can a general purpose component which is not specially designed and intended to be incorporated into an appliance be used by the appliance manufacturer?

Fonte Commissione Europea

Correlati:

[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas

Direttiva 2009/142/CE

Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas [/box-note]

Linee guida attuazione norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017

ID 4971 | | Visite: 31668 | Documenti Riservati Marcatura CE

Linee guida EN 1090 1

Linee guida sull'attuazione della norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017

ID 4971 | 15.11.2017 / Traduzione non ufficiale IT con rimandi al Regolamento (UE) 305/2011 CPR e norma armonizzata EN 1090-1:2009 + A1:2011

Documento Estratto dal Rapporto Tecnico CEN/TR 17052:2017 (traduzione IT non ufficiale), individua le condizioni per identificare se un prodotto di acciaio o di alluminio rientra nel campo di applicazione della EN 1090-1:2009 + A1: 2011 (UNI EN 1090-1:2012) e fornisce un elenco indicativo e non esaustivo di prodotti rientranti (allegato A) non rientranti (allegato B) dal campo di applicazione della norma, riferimenti al Regolamento (UE) 305/2011/CE e EN 1090-1:2009+A1:2011.+

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Excursus

Il campo di applicazione della norma EN 1090-1:2009 + A1:2011 "Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio strutture: Parte 1: requisiti per la valutazione della conformità dei componenti strutturali è molto ampia e ha spinto la Commissione europea a pubblicare delle FAQ sul regolamento dei prodotti di costruzione.

Il Rapporto Tecnico CEN/TR 17052:2017 intende chiarire in modo più organico e ampliato le risposte date sulle FAQ.

Condizione 1 Il prodotto soddisfa i requisiti di EN 1090-2 o EN 1090-3
Condizione 2 Il prodotto è un prodotto da costruzione strutturale ai sensi del regolamento Prodotti da costruzione (UE) 305/2011, il che significa:
Condizione 2a Il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente nella costruzione di opere (edifici o opere di ingegneria), e
Condizione 2b Il prodotto ha una funzione strutturale in relazione a lavori di costruzione. 
Es. con un suo guasto devono essere soddisfatti:
- Requisito di base 1 punto a)
- Requisito di base 2 (dettaglio in punto 2) 
(Allegato 1 del regolamento sui prodotti da costruzione (EU) 305/2011).
Condizione 3 La norma non si applica ai prodotti da costruzione coperti da un'altra specifica tecnica europea, ad esempio:
- una specifica norma armonizzata (hEN)
- una Approvazione Tecnica Europea  (European Technical Approval) ETA
- una Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment) ETA.

...

[box-note]Regolamento prodotti da costruzione (EU) 305/2011 (CPR)

ALLEGATO I - REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b) gravi ed inammissibili deformazioni;
c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso. 
...[/box-note]

[box-note]European Technical Assessment (ETA)

valutazione tecnica europea: valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea sulla base del regolamento Prodotti da costruzione (UE) 305/2011[/box-note]

[box-note]European Technical Approval (ETA)

Valutazione tecnica favorevole (Benestare tecnico europeo) dell’idoneità all’uso di un prodotto da costruzione per uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali dell’Opera di costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporate sulla base della direttiva 89/106/CEE[/box-note]

...

2. Dettaglio condizioni EN 1090-1

I prodotti da costruzione strutturali sono parte di una struttura portante che è un assemblaggio organizzato di parti collegate progettate per fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere.
Un modo per l'identificazione di unprodotto da costruzione strutturale è quello di porre la domanda:

"se il prodotto viene rimosso, la sua rimozione influenza la stabilità della struttura o di parti della struttura?

Se la risposta a questa la domanda è si, il prodotto è prodotto da costruzione strutturale (componente strutturale) della costruzione, vedi anche EN 1090-1:2009 + A1: 2011, 3.1.9.

[box-note]EN 1090-1:2009+A1:2011

3.1.9 componenti strutturali
:
I componenti da utilizzare come parti di supporto del carico delle opere progettati per fornire resistenza meccanica e stabilita alle opere e/o resistenza al fuoco, compresi aspetti della durabilità e della funzionalità in condizioni di esercizio, che possono essere usati direttamente come forniti oppure possono essere incorporati in un'opera di costruzione.[/box-note]

Condizione 2 - Il prodotto è un prodotto da costruzione strutturale ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011.

Condizione 2a- Il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente in lavori di costruzione

a) Incorporato in modo permanente

L'incorporazione di un prodotto in modo permanente nei lavori significa:

- che la sua rimozione riduce le capacità di prestazioni delle opere e
- che lo smantellamento o la sostituzione del prodotto sono operazioni che coinvolgono attività di costruzione.

Prodotti tipici di costruzione non incorporati in modo permanente sono: impalcature, casseformi ponteggi,  protezioni temporanee.

b) Lavori di costruzione

Lavori di costruzione come edifici ed opere di ingegneria civile (come ad esempio ponti).

I lavori di costruzione sono fissati a terra. 

Un lavoro di costruzione deve essere considerato come "fissato alla terra "quando è direttamente o indirettamente connesso al suolo o è sostenuto dal suolo.

Sostenuto dal suolo può essere ad esempio per gravità o tramite palificazione.

Condizione 2b - Il prodotto ha una funzione strutturale in relazione ai lavori di costruzione

Il prodotto deve avere una funzione strutturale in relazione ai lavori di costruzione (vale a dire il suo guasto/rottura influenzano la soddisfazione del requisito di base l e punto a) e il requisito di base 2 come descritto in Allegato I del regolamento UE 305/2011).

Questi requisiti sono relativi alla resistenza meccanica e alla stabilità delle "opere di costruzione" compresa la sicurezza in caso di incendio.
...

Condizione 3 - Il prodotto non è coperto da un altra specifica tecnica europea

I seguenti tipi di specifiche tecniche sono:

- norma armonizzata
- ETA (European Technical Assessment) o (European Technical Approval) valida

3. Prodotti da costruzione coperti da un'altra norma armonizzata

I prodotti da costruzione la cui esecuzione può essere valutata da altri standard armonizzati non rientrano nell'ambito di applicazione della EN 1090-1. Ci sono molti prodotti da costruzione che vengono valutati in conformemente alla propria norma armonizzata specifica (Tabella 1).

Tabella 1 - Elenco di norme armonizzate per i prodotti da costruzione che non rientrano nel campo di applicazione della norma EN 1090-1

EN 40-5 Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
EN 40-6 Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
EN 845-1 Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets
EN 845-2 Specification for ancillary components for masonry- Part 2: Lintels
EN 1317-5 Road restraint systems - Part 5: Product requirements, test and assessment methods and acceptance criteria
EN 1337-3 Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
EN 1337-4 Structural bearings - P art 4: Roller bearings
Segue segue

...

4. Prodotti di costruzione coperti da un ETA

Componenti strutturali in acciaio e alluminio coperti da un ETA (European Technical Valutazione o un Approvazione tecnica europea valido) non sono coperti dalla norma EN 1090-1 (vedi Tabella 2)

Tabella 2 - Elenco non esaustivo dei prodotti coperti da ETA basati su ETAG utilizzati come EAD

ETA according to ETAG used as EAD Component
ETAG 001 Metal Anchors for use in Concrete
ETAG 008 Prefabricated stairs kits
ETAG 015 Three-dimensional nailing plates
Segue Segue

...

Allegato A (informativo) | Prodotti coperti dalla norma EN 1090-1

I seguenti prodotti in acciaio e alluminio sono coperti dal campo di applicazione della norma EN 1090-1, quando l'impiego previsto prevede una funzione strutturale. 
Questa lista è indicativa e non esaustiva.

Componenti strutturali / Componenti strutturali per:

A.1 Balconies
A.2 Balustrades if fulfilling the function of a barrier 1)
A.3 Base plates
A.4 Beams not covered by EN 10025-1
A.5 Beam clamps without ETA
A.6 Bended products from hot rolled beams and steel plates
A.7 Bracing
A.8 Bridges (incl. road-, railway- and footbridges, pipe bridges, moving bridges)
A.9 Buildings
A.10 Canopy framing
A.11 Carports
A.12 Catwalks
Segue Segue

...

Allegato B (informativo) | Prodotti non coperti dalla norma EN 1090-1

I seguenti prodotti in acciaio e alluminio non sono coperti dal campo di applicazione della norma EN 1090-1. Questo elenco è indicativo e non esaustivo. 2)

B.1 Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works according to EN 15088
B.2 Aluminium structural composites
B.3 Amusement rides and devices which are machines or not permanently installed
B.4 Balustrades unless fulfilling the function of a barrier, 3)
B.5 Beam clamps with ETA
B.6 Bearings and steel components used in bearings according to EN 1337
Segue Segue

...

Fonti

CEN/TR 17052:2017
Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures an d aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

European Commission's FAQ

EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures- Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

EN 1090-2:2008+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

EN 1090-3:2008, Execution of steel structures an d aluminium structures- Part 3: Technical requirements for aluminium structures

UNI EN 1090-1:2012 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2017

Collegati
[box-note]Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Linee guida sull'attuazione della norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
EN 1090 Marcatura CE Strutture Rev. 3.0 - 2017[/box-note]

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