Slide background




Regolamento (CE) n. 178/2002

ID 2908 | | Visite: 19601 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/2908

Regolamento  CE  N  178 2002

Regolamento (CE) n. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu­rezza alimentare

GU n. L 31/1 del 1.2.2002 

Allegati Testi consolidati:

M1 - Regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (L 245 4 29.9.2003)
M2 - Regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione del 7 aprile 2006 (L 100 3 8.4.2006)
M3 - Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008 (L 60 17 5.3.2008)
M4 - Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (L 188 14 18.7.2009) 
M5 - Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L 189 1 27.6.2014) 
M6 - Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione del 9 febbraio 2017 (L 35 10 10.2.2017) Consolidato 2018
M7 - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 (GU L 117 1 5.5.2017) Consolidato 2022
M8 - Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (L198, 25.7.2019) Consolidato 2019
M9Regolamento (UE) 2019/1381
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (L 231 del 6.9.2019) Consolidato 2021
_________

Articolo 1 Finalità e campo di applicazione 

1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 

2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.

Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. 

Articolo 2 Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

a) i mangimi; 6)
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
c) i vegetali prima della raccolta;
d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE (2);
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3);
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4);
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti. 
...

segue

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento CE n. 178 2002 Testo consolidato 01.07.2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 3.0 2022
582 kB 2
Allegato riservato Regolamento (CE) N. 178 2002 Consolidato 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2021
599 kB 7
Allegato riservato Regolamento (CE) n . 178 2002 Consolidato 2019.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2019
478 kB 4
Allegato riservato Regolamento (CE) n . 178 2002 Consolidato 2018.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 00 2019
376 kB 5
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE 178 2002.pdf)Regolamento (CE) 178/2002
Autorità europea sicurezza alimentare
IT226 kB1263

Tags: Abbonati Chemicals HACCP

Articoli correlati

Ultime norme armonizzate

Decisione di esecuzione UE 2023 424
Feb 27, 2023 156

Decisione di esecuzione (UE) 2023/424

Decisione di esecuzione (UE) 2023/424 / Documenti EAD Febbraio 2023 ID 19077 | 27.02.2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/424 della Commissione del 24 febbraio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per… Leggi tutto

Norme armonizzate più lette

Apr 12, 2017 16438

Norme armonizzate prodotti da costruzione Giugno 2013

Norme armonizzate direttiva prodotti da costruzione Giugno 2013 Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri… Leggi tutto