Safety Gate Report 19 del 10/05/2024 N. 02 A12/01199/24 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 19 del 10/05/2024 N. 02 A12/01199/24 Svezia
Approfondimento tecnico: Pendente
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la rimozione dai siti internet sui quali era in vendita perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto ha una concentrazione eccessiva di cadmio (valore misurato: 78,3% in peso). Il cadmio è dannoso per la salute umana perché si accumula nel corpo, può danneggiare i reni e le ossa e può provocare il cancro.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli,
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459
ID 21939 | 28.05.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459 della Commissione, del 27 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione dell’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate per i fornitori di mercati online
GU L 2024/1459 del 28.5.2024
Entrata in vigore: 17.06.2024
Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024
__________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/988 impone alla Commissione di mantenere il portale Safety Gate, l’interfaccia pubblica del sistema di allarme rapido Safety Gate.
(2) Le informazioni comunicate sul portale Safety Gate sono essenziali affinché i fornitori di mercati online rispettino una serie di obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/988, in particolare quelli di cui all’articolo 22, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento. Inoltre, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.
(3) Al fine di agevolare la conformità da parte dei fornitori di mercati online e a norma dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/988, la Commissione ha sviluppato un sistema di interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate. La suddetta interfaccia interoperabile dovrebbe essere resa disponibile sul portale Safety Gate.
(4) I fornitori di mercati online dovrebbero poter accedere al sistema di interfaccia interoperabile dopo essersi registrati sul portale Safety Gate conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.
(5) I fornitori di mercati online dovrebbero poter ricevere tramite l’interfaccia interoperabile soltanto informazioni disponibili al pubblico e già pubblicate sul portale Safety Gate. Dovrebbero tuttavia essere in grado di personalizzare, attraverso questa interfaccia, alcuni aspetti del modo in cui possono scaricare le informazioni, compresa la frequenza delle informazioni ricevute.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti ((UE) 2023/988) conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Accesso al sistema di interfaccia interoperabile del portale Safety Gate
All’atto della registrazione sul portale Safety Gate conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, i fornitori di mercati online possono collegare le loro interfacce al portale Safety Gate utilizzando l’interfaccia interoperabile.
Articolo 2 Ricezione di informazioni attraverso l’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate
I fornitori di mercati online che hanno collegato la loro interfaccia all’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate conformemente all’articolo 1 del presente regolamento possono scaricare informazioni già messe a disposizione del pubblico sul portale Safety Gate, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.
I fornitori di mercati online possono configurare la frequenza e il contenuto delle informazioni che possono scaricare, in linea con le istruzioni pubblicate dalla Commissione sul portale Safety Gate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
[...]
Collegati
[box-note]Obblighi fabbricanti / Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)
Regolamento (UE) 2023/988[/box-note]
Direttiva delegata (UE) 2024/1416
Direttiva delegata (UE) 2024/1416 / Modifica Alleg. III Direttiva RoHS (esenzione Cadmio LED)
ID 21893 | 21.05.2024
Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED
C/2024/1573
GU L 2024/1416 del 21.5.2024
Entrata in vigore: 10.06.2025
Adozione IT: non oltre il 31 dicembre 2024
Applicazione IT: a decorrere dal 1° gennaio 2025
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva.
(2) Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,01 % in peso di cadmio nei materiali omogenei.
(3) Con direttiva delegata (UE) 2017/1975 la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione («l’attuale esenzione»), che figura nell’allegato III, voce 39 a), della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 31 ottobre 2019.
(4) La Commissione ha ricevuto domande di modifica dell’attuale esenzione («le domande») il 29 settembre 2017, il 29 aprile 2018 e il 30 aprile 2018, ossia entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(5) La valutazione delle domande, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, ha incluso uno studio di valutazione tecnica e scientifica e uno studio di follow-up. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti pervenuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.
(6) L’attuale esenzione non distingue tra diverse configurazioni per quanto riguarda il modo in cui il materiale a base di cadmio è incorporato nel punto quantico. Dalla valutazione è emerso che le domande con le cosiddette configurazioni on edge e su superficie non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE. La cosiddetta configurazione «su chip» richiede la quantità più bassa di cadmio e presenta livelli di prestazione migliori.
(7) La valutazione ha inoltre concluso che sono attualmente disponibili alternative alla tecnologia «su chip» adatte alle applicazioni di illuminazione che risultano affidabili e raggiungono livelli di prestazione simili. Per tali applicazioni, la valutazione ha concluso che i benefici di un’esenzione non sarebbero superiori agli impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori. Le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono pertanto soddisfatte per la tecnologia «su chip» per le applicazioni di illuminazione.
(8) La valutazione ha inoltre concluso che sebbene siano attualmente disponibili molte alternative alla tecnologia «su chip» per le applicazioni di visualizzazione, per alcune tecnologie specifiche, come i microdisplay, attualmente non esistono alternative affidabili. Per tali applicazioni specifiche di visualizzazione, anche se è in corso lo sviluppo di sostituti, è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2011/65/UE, ossia l’affidabilità dei sostituti non è garantita.
(9) La configurazione «su chip» può anche determinare l’uso di un quantitativo minore di cadmio per dispositivo, in particolare per gli schermi a cristalli liquidi, rispetto alle configurazioni «su superficie», e utilizza meno dello 0,01 % in peso di cadmio in materiale omogeneo. Considerata la maggiore efficienza energetica e l’uso di un quantitativo totale di cadmio minore, i benefici ambientali superano gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione del cadmio. L’ambito di applicazione limitato dell’esenzione richiesta nelle domande, sotto forma di concentrazione massima di cadmio per dispositivo, garantirebbe che il quantitativo di cadmio immesso sul mercato sia inferiore a quello consentito dall’attuale esenzione. La condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva 2011/65/UE è pertanto soddisfatta.
(10) L’esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.
(11) È pertanto opportuno concedere l’esenzione per il cadmio nei punti quantici (nanocristalstali semiconduttori) per il downshift depositati direttamente su chip semiconduttori LED destinati all’utilizzo nelle applicazioni di visualizzazione e proiezione. Si prevede che entro la fine del 2027 potrebbero essere disponibili alternative per tali applicazioni dei punti quantici contenenti cadmio. In questo contesto si tiene conto di tutti gli effetti sull’innovazione, sia positivi (ad esempio la miniaturizzazione) che negativi (ad esempio minori incentivi allo sviluppo di alternative senza cadmio). È pertanto opportuno limitare la durata dell’esenzione fino a tale data conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
(12) È opportuno stabilire una data di scadenza per l’attuale esenzione conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. Al fine di concedere tempo sufficiente all’industria e tenuto conto delle catene di approvvigionamento globali per detti prodotti, è opportuno fissare la data di scadenza massima possibile di 18 mesi dalla decisione relativa all’attuale esenzione.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è così modificato:
1. la voce 39 a) è sostituita dalla seguente:
39 a) | Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) | Scade per tutte le categorie il 21 novembre 2025 |
2. è inserita la seguente voce:
39 b) | Cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) per il downshift depositati direttamente su chip semiconduttori LED destinati all’utilizzo nelle applicazioni di visualizzazione e proiezione (< 5 μg Cd per mm2 di superficie del chip LED) con una quantità massima per dispositivo di 1 mg | Scade per tutte le categorie il 31 dicembre 2027 |
...
Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS
Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]
Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024
Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024
ID 21874 | 17.05.2024
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1103, 19 aprile 2024)
GU L 2024/90295 del 17.5.2024
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1103
Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento delegato (UE) 2019/1188[/box-note]
Linee guida direttiva ATEX 2014/34/UE | Aprile 2024
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 5a Edizione Aprile 2024
ID 21846 | 13.05.2024 / In allegato Linee guida Direttiva ATEX
5rd Edition April 2024
Guida alla applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione della legge degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Queste Linee Guida ATEX sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/34/UE, comunemente indicata come ATEX ("Atmosfere EXplosibles") direttiva di "prodotto", applicabile dal 20 aprile 2016, in sostituzione della precedente direttiva 94/9/CE applicabile dal 1 luglio 2003 fino al 19 aprile 2016.
L'Attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/34/UE, ed è la trasposizione nazionale pertinente del testo della direttiva che è giuridicamente vincolante.
Tuttavia, il documento rappresenta un punto di riferimento per garantire l'applicazione coerente della direttiva per tutte le parti interessate.
Le linee guida ATEX hanno lo scopo di contribuire a garantire la libera circolazione dei prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva ATEX nell'Unione europea tra gli esperti Stati membri e le altre parti interessate.
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Versioni Precedenti:
4rd Edition November 2022
3rd Edition May 2020
2nd Edition - December 2017
1st Edition - April 2016
Draft 0.4 - September 2015
Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Guida al passaggio dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
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Fifth edition of the ATEX 2014 34 EU Guidelines.pdf |
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Safety Gate Report 17 del 26/04/2024 N. 01 A11/00052/24 Lituania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 17 del 26/04/2024 N. 01 A11/00052/24 Lituania
Approfondimento tecnico: Colla
Il prodotto ThMPurpose Adhesive Clear Medium Viscosity, mod. E6000, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La colla contiene toluene (valore misurato: 3,25 % in peso).
Il toluene provoca irritazione alla pelle, può nuocere alla salute se inalato o ingerito ed è sospettato di essere cancerogeno.
Regolamento (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
48. Toluene
Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
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Safety Gate European Commission
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Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato
GU C/2024/2997 del 7.5.2024
Scopo del presente documento è fornire orientamenti su alcune questioni e procedure disciplinate dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato che modifica la direttiva sulle apparecchiature radio, fermo restando quanto indicato nell'avviso importante di cui sopra.
Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato sono applicabili a specifiche categorie di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I.
Il presente documento raggruppa le indicazioni emerse dagli scambi di informazioni con le autorità nazionali competenti e i portatori di interessi che hanno avuto luogo in seguito all'adozione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato (in particolare, la consultazione dei membri del gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio).
La direttiva relativa al caricabatteria standardizzato è entrata in vigore il 28 dicembre 2022 e si applica a decorrere dalle date indicate all'articolo 2 (ulteriori dettagli sono forniti nella sezione Ambito di applicazione e applicabilità). Al momento dell'adozione del presente documento, l'allegato I bis era stato modificato una volta, il 27 giugno 2023, dal regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, con cui sono stati aggiornati i riferimenti alle specifiche tecniche per la ricarica mediante cavo contenuti in tale allegato.
Il presente documento si concentra esclusivamente sulle regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato. Non intende spiegare altre regole della direttiva sulle apparecchiature radio, le regole del nuovo quadro legislativo o i pertinenti documenti di orientamento, ossia la "guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio" e la "guida blu".
Il presente documento costituisce pertanto un'integrazione della guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio e andrebbe letto, ove necessario, congiuntamente a tale guida e alla guida blu. Le apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva sulle apparecchiature radio godono della libera circolazione nel mercato dell'UE solo se il prodotto è conforme a tutte le normative applicabili dell'Unione, che non sono necessariamente menzionate nel presente documento.
Ambito di applicazione e applicabilità
Le regole stabilite dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato saranno applicabili a telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari a partire dal 28 dicembre 2024. Per quanto riguarda i laptop, saranno applicabili a partire dal 28 aprile 2026.
Le suddette categorie di apparecchiature radio sono elencate nell'allegato I bis. Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicano a tali categorie, a decorrere dalle date suindicate, se l'apparecchiatura radio in questione può essere ricaricata mediante cavo.
Presa di ricarica armonizzata
A norma della direttiva sulle apparecchiature radio, le categorie di apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" devono essere dotate di una presa di ricarica armonizzata (la presa USB-C). L'uso di altre prese non è vietato, a condizione che i dispositivi radio contemplati siano altresì dotati di una presa USB-C come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis). Tale norma indica anche le diverse opzioni di alimentazione tramite USB disponibili dal punto di vista di un'apparecchiatura radio con presa USB-C.
La disposizione sulla presa di ricarica armonizzata è stata introdotta dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio come nuovo requisito essenziale. La procedura di valutazione della conformità a tale requisito è stabilita all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio.
Tecnologia di ricarica armonizzata
Per la ricarica "standard", le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, se ricaricabili mediante cavo e con tensione fino a 5 volt, corrente fino a 3 ampère o potenza fino a 15 watt, devono integrare le opzioni di alimentazione tramite USB specificate nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis).
Per la ricarica "rapida", le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, se ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, devono:
a) integrare il protocollo USB Power Delivery (USB PD), come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2 (richiamata nell'allegato I bis); e
b) nel caso in cui integrino qualsiasi protocollo di ricarica supplementare, consentire la piena funzionalità del suddetto protocollo USB PD.
Il requisito è stato introdotto dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio come nuovo requisito essenziale. La procedura di valutazione della conformità a tale requisito è stabilita all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio.
Separazione della vendita del dispositivo di ricarica dalla vendita del dispositivo elettronico
Un operatore economico che offra ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare le apparecchiature radio contemplate insieme a un dispositivo di ricarica (alimentatore esterno) deve offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica.
I consumatori potranno quindi comprare un nuovo dispositivo elettronico senza un nuovo dispositivo di ricarica.
[...] Segue in allegato
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Regolamento delegato (UE) 2023/1717
Direttiva (UE) 2022/2380[/box-note]
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Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato.pdf CE - Maggio 2024 |
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Regolamento delegato (UE) 2024/1295
Regolamento delegato (UE) 2024/1295 / Direttiva MED: norme di prova armonizzate tubazioni antincendio
ID 21804 | 06.05.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione, del 26 febbraio 2024, relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio
GU L 2024/1295 del 6.5.2024
Entrata in vigore: 26.05.2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’applicazione uniforme delle norme e delle procedure internazionali di prova per l’omologazione dell’equipaggiamento marittimo è garantita dalla direttiva 2014/90/UE.
(2) L’equipaggiamento marittimo da installare sulle navi dell’UE deve soddisfare i requisiti della direttiva 2014/90/UE, conformemente ad atti di esecuzione, adottati a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, di tale direttiva, che indichino i pertinenti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali relativi a tale equipaggiamento marittimo.
(3) Per motivi di sicurezza, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) prevede l’obbligo di tubazioni antincendio omologate a bordo delle navi.
(4) Attualmente non esistono norme internazionali per le specifiche tecniche e le prove applicabili alle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 52 mm e pertanto tali tubazioni non sono disciplinate dalla legislazione dell’Unione in vigore. L’assenza di norme internazionali comporta che tali tubazioni non possono essere sottoposte a una valutazione della conformità e omologate per l’uso a bordo delle navi dell’UE a norma della direttiva 2014/90/UE. La mancanza di armonizzazione comporta livelli diversi di sicurezza dei prodotti a bordo delle navi dell’UE, con la conseguente possibilità di un guasto di tali prodotti durante l’utilizzo, il che comporta un rischio grave e inaccettabile per la salute e la sicurezza marittima e un onere amministrativo per gli Stati membri.
(5) Non esistono inoltre norme internazionali per le prove di resistenza all’abrasione delle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno da 25 mm a 52 mm e pertanto tali tubazioni non sono disciplinate dalla legislazione dell’Unione in vigore. In assenza di norme internazionali, tali tubazioni non possono essere sottoposte a una valutazione della conformità relativamente alla resistenza all’abrasione a norma della direttiva 2014/90/UE. La mancanza di armonizzazione per quanto riguarda le prove di resistenza all’abrasione può causare un guasto precoce di tali prodotti quando utilizzati a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell’UE, il che comporta un rischio grave e inaccettabile per la salute e la sicurezza marittima.
(6) È pertanto opportuno stabilire specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tutte le tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 25 mm. Tali specifiche e norme di prova dovrebbero rimanere applicabili fino a quando gli strumenti internazionali saranno stati modificati per includere norme di prova adeguate per tali tubazioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le specifiche tecniche e le norme di prova di cui all’allegato si applicano alle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 25 mm.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
___________
Allegato
Rif. | Elemento | Norma di prova |
1 | Tubazioni antincendio con diametro interno superiore a 25 mm | - NF S 61-112 (giugno 2019) NB: Ai sensi della convenzione SOLAS, capitolo II-2, parte B, regola 10.2.3.2.1, il diametro delle tubazioni antincendio deve soddisfare le prescrizioni dell’amministrazione. |
2 | Tubazioni antincendio con diametro interno superiore a 25 mm | - DIN 14811 (gennaio 2008) esclusi i requisiti di cui al punto 5.3. NB: Ai sensi della convenzione SOLAS, capitolo II-2, parte B, regola 10.2.3.2.1, il diametro delle tubazioni antincendio deve soddisfare le prescrizioni dell’amministrazione. |
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo[/box-note]
Safety Gate Report 15 del 12/04/2024 N. 17 A12/00897/24 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 15 del 12/04/2024 N. 17 A12/00897/24 Svezia
Approfondimento tecnico: Salviette detergenti per acciaio inox
Il prodotto, di marca SCRUBS, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
Il prodotto può essere mortale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie, ma non è dotato di chiusura a prova di bambino e non è provvisto della necessaria etichettatura di pericolo.
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Titolo IV
Imballaggio
Articolo 35
Imballaggio
[...] Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.
Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.
ALLEGATO I
Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose
[...] 3.10.4. Comunicazione del pericolo
3.10.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.10.2.
Tabella 3.10.2 Tossicità in caso di aspirazione - Elementi dell’etichetta
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Regolamento delegato (UE) 2024/371
Regolamento delegato (UE) 2024/371 / Marcatura "ADATTO ALL’ACQUA POTABILE"
ID 21740 | 23.04.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano
GU L 2024/371 del 23.4.2024
Entrata in vigore: 13.05.2024
Applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2026.
__________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in particolare l’articolo 11, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/2184, gli Stati membri devono assicurare che determinati materiali che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua, non favoriscano la crescita microbica e non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
(2) A norma dell’articolo 11, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/2184, la Commissione deve adottare atti delegati per stabilire specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre per indicare che i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a tale articolo. Un prodotto per il quale sia stata rilasciata una dichiarazione UE di conformità a norma del regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione deve essere accompagnato dalla marcatura di cui al presente regolamento.
(3) Le specifiche armonizzate relative alla posizione e alla grafica della marcatura si applicano ai prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che sono destinati a venire a contatto con tali acque.
(4) Affinché la marcatura, che dovrebbe essere costituita da un simbolo e da un testo informativo, sia sufficientemente visibile e chiaramente identificabile, è opportuno stabilirne la dimensione minima,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La marcatura di cui all’articolo 11, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/2184 («marcatura») deve includere il simbolo riportato nell’allegato. Tale simbolo deve avere un’altezza di almeno 5 mm.
Qualora non possa essere apposto sul prodotto, il simbolo della dimensione minima compare sull’imballaggio e nella documentazione.
Il simbolo deve essere indelebile ed essere riportato in modo visibile su una o più superfici del prodotto, su tutti i documenti tecnici e amministrativi che accompagnano il prodotto («documentazione») e sull’imballaggio.
2. La marcatura sulla documentazione e sull’imballaggio del prodotto deve riportare anche il seguente testo informativo:
«ADATTO ALL’ACQUA POTABILE».
3. Il testo informativo di cui al paragrafo 2 deve essere chiaramente visibile e deve essere posizionato sotto il simbolo; deve essere scritto in lettere maiuscole in Helvetica Bold, e i caratteri devono avere una dimensione minima di 5 mm.
Il testo informativo che compare nella documentazione deve essere redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione dello Stato membro in questione.
Il testo informativo apposto sull’imballaggio deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.
Per il testo informativo è possibile usare altre lingue oltre a quelle obbligatorie a norma del presente paragrafo, purché tutte le lingue usate riportino le stesse informazioni.
Se il testo informativo è tradotto in un’altra lingua oltre a quelle obbligatorie di cui al presente paragrafo, la traduzione deve essere posizionata sotto il testo informativo nelle lingue obbligatorie.
4. Il colore e la presentazione della marcatura devono consentire di distinguere chiaramente il simbolo.
5. È possibile apporre altre etichette sul prodotto, sulla documentazione e sull’imballaggio, purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura.
6. Tutti gli elementi della marcatura devono essere posizionati vicino alle altre etichette apposte sul prodotto, la documentazione e l’imballaggio.
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[...]
Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2020/2184
Pacchetto MOCA acque destinate consumo umano / 23 Aprile 2024
Codice delle Acque
Direttiva 2000/60/CE
Linea Guida analisi sostanze prioritarie Direttiva 2000/60/CE
Linee guida dispositivi di trattamento acque destinate al consumo umano[/box-note]
Safety Gate Report 14 del 05/04/2024 N. 20 A12/00848/24 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 14 del 05/04/2024 N. 20 A12/00848/24 Germania
Approfondimento tecnico: Caricabatterie
Il prodotto Quick Charge 3.0, mod. BK-382, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perchè alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN IEC 62368-1:2020 “ Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 1: Requisiti di sicurezza”
L'isolamento elettrico è insufficiente e le distanze in aria e superficiali tra il circuito primario ed i circuiti secondari accessibili non sono sufficienti. Il prodotto potrebbe surriscaldarsi oppure l'utente potrebbe venire in contatti con parti sotto tensione.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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Regolamento (UE) 2024/1103
Regolamento (UE) 2024/1103
ID 21719 | 19.04.2024
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione
C/2024/1732
GU L 2024/1103 del 19.4.2024
Entrata in vigore: 09.05.2024
Applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025.
Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.
...
Rettifiche:
- Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024
_________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW. Il presente regolamento stabilisce anche le specifiche di progettazione ecocompatibile dei dispositivi di controllo separati.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
d) ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
e) alle stufe per sauna;
f) agli apparecchi di cottura.
3. Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non presume che un prodotto esuli dall’ambito di applicazione del presente regolamento in base al paragrafo 2 se la progettazione, le caratteristiche tecniche, l’uso previsto, le asserzioni commerciali o qualsiasi altra informazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a corredo di tale prodotto non lo distinguono sufficientemente dagli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale disciplinati dal presente regolamento.
[...]
Articolo 3 Specifiche di progettazione ecocompatibile
1. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e i dispositivi di controllo separati di cui all’articolo 1 soddisfano le specifiche di progettazione ecocompatibile definite nell’allegato II.
2. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi stabiliti negli allegati III e IV.
Articolo 4 Valutazione di conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati per i parametri di cui all’allegato II, punto 6, del presente regolamento nonché i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti in conformità dell’allegato III del presente regolamento.
3. Qualora le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un determinato modello siano state ottenute con una delle due modalità seguenti, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli, la valutazione svolta dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi:
a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o in entrambi i modi.
4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compreso l’identificativo del modello.
[...]
Articolo 10 Abrogazione
Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.
Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.
[...] Segue in allegato
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento delegato (UE) 2019/1188 [/box-note]
ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps
ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps
ID 21668 | 10.04.2024
ATEX ADCO Recommendation - Dry installed pumps - Requirements according to explosion protection of dry installed pumps conveying inflammable liquids. Status: 27.03.2024
This document is the result of a discussion in the group in which the market surveillance authorities responsible for the ATEX Directive co-operate throughout Europe (ATEX ADCO).
The objectives of the administrative co-operation are:
- To facilitate the uniform application of Union harmonisation legislation within their area of Directive 2014/34/EU with a view to increase the efficiency of market surveillance throughout the internal market.
- To inform each other of national market surveillance methods and activities and to develop and promote best practices.
- To identify issues of shared interest relating to market surveillance and suggest common approaches to be adopted.
- To exchange views.
- To solve practical problems.
- To establish and coordinate common projects, such as cross-border joint market surveillance activities.
- To exchange information on market surveillance interventions.
- To harmonize the findings of the market surveillance actions.
- To harmonize the quality of the market surveillance actions.
A recommendation of ATEX ADCO aims to inform economic operators and other interested parties as well as market surveillance authorities about the view of the members of ATEX on the application of the Directive 2014/34/EU in a particular case. It is not intended to overrule the ATEX 2014/34/EU Guidelines which are the official guidance document of the EU Commission on the application of
the ATEX 2014/34/EU Directive. The recommendation is a more detailed explanation of a question based on the statements in the ATEX 2014/34/EU Guidelines. Neither the ATEX 2014/34/EU Guidelines nor the recommendations of ATEX ADCO have a legal binding force. The legal binding force is restricted to the ATEX 2014/34/EU Directive itself.
...
When emptying storage tanks, storage vessels or tanks filled with flammable liquids, the parties involved repeatedly have different interpretations of the same facts in practice. Likewise, it is often difficult to find a consensus regarding responsibility for compliance with legal and safety requirements.
This document is dealing with the different approaches and shows possible solutions that can be taken without compromising safety to manage the emptying process safely. This document does not apply to products already placed on the market.
“Dry installed pumps” e.g., positive displacement pumps or centrifugal pumps, means, that they are not submerged. This document aids in assigning requirements to equipment (categories) according to the probability of the occurrence of explosive atmospheres for pumps used to convey flammable liquids. The probability of the occurrence of explosive atmospheres is determined by the employer (operator) during the risk assessment in accordance with Articles 4 and 8 and Annex I point 2 of Directive 1999/92/EC (zone classification).
...
Fonte: EU
Collegati
[box-note]Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Novembre 2022
ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX[/box-note]
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ATEX ADCO - Recommendation paper - Dry installed pumps.pdf 27.03.2024 |
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EN ISO 13849-1:2023 Allegato A - Guida per la determinazione del PL richiesto
EN ISO 13849-1:2023 Allegato A - Guida per la determinazione del PL richiesto (PLr)
ID 21652 | Rev. 1.0 del 16.05.2024 / In allegato documento completo
Si illustra l'Allegato A della EN ISO 13849-1:2023 sulla determinazione del PLr, significativamente aggiornato rispetto a quello dell'Edizione 2015.
[box-warning]Update news 16.05.2024
Norma armonizzata Direttiva 2006/42/CE "macchine"
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024) è entrata in regime di armonizzazione la:
- EN ISO 13849-1:2023 Sicurezza del macchinario - parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023)
La norma EN ISO 13849-1:2015 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2015) è soppressa a decorrere dal 15 maggio 2027.[/box-warning]
Se ne evidenziano brevemente le novità di cui a seguire.
_______
Nella precedente edizione la probabilità di evitare il pericolo e la probabilità che si verifichi un evento pericoloso erano entrambe combinate nel parametro P (vedi A.2.3).
Nella presente edizione, i parametri “possibilità di evitare il pericolo o di limitare il danno” (parametro P) e “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” non vengono più accorpati. Difatti, il parametro “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” è adesso solo menzionato e, a favore di sicurezza, è generalmente stimato come elevato (100%).
Nei casi in cui la valutazione risulti “bassa”, il PLr determinato tramite il grafico del rischio, può essere declassato di un livello ed in questo caso, la decisione deve essere giustificata e documentata.
Nella nuova edizione, il parametro P, viene determinato in base a cinque fattori, ovvero:
1. utilizzo della macchina da parte di persona esperta/non esperta
2. la velocità con cui si manifesta la situazione pericolosa
3. possibilità di evitare il pericolo in termini di spazio
4. percettibilità del pericolo (ad es. superficie calda/fredda, radiazioni non ionizzanti, ecc.)
5. complessità delle operazioni (interazione umana in termini di numero di operazioni e/o tempistiche disponibili per tali operazioni).
Nella Tabella A.1 viene illustrata la determinazione del Parametro P in base ai 5 fattori di cui sopra.
I fattori 2., 3. e 4. se hanno valori tali da rientrare nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, sono sufficienti da soli a determinare l’assegnazione di P2 (ovvero scarsamente possibile evitare o limitare il danno).
Gli altri due fattori, ovvero 1. e 5., non rientrando nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, giustificano la scelta di P2 unicamente se utilizzati in combinazione con altri fattori.
[...]
Annex A (informative)
Guidance for the determination of required performance level (PLr)
A.1 General
Key
1 starting point for evaluation of safety function’s contribution to risk reduction
L low contribution to risk reduction
H high contribution to risk reduction
PLr required performance level
Risk parameters:
S severity of injury
S1 slight (normally reversible injury)
S2 serious (normally irreversible injury or death)
F frequency and/or exposure times to hazard
F1 seldom-to-less-often and/or exposure time is short
F2 frequent-to-continuous and/or exposure time is long
P possibility of avoiding or limiting harm
P1 possible under specific conditions
P2 scarcely possible
Figure A.1 - Diagram for determining PLr for safety function
[...]
A.3.3 Possibility of avoiding or limiting harm, P1 and P2
It is important to know whether a hazardous event can be recognized before it can cause harm and be avoided. For example, can the exposure to a hazard be directly identified by its physical characteristics, or recognized only by technical means, e.g. indicators. Other important aspects which influence the selection of parameter P include, for example:
a) speed with which the hazardous situation arises (e.g. quickly or slowly);
b) possibilities to withdraw from the hazardous situation (e.g. avoidance by escaping);
c) practical safety experiences relating to the process;
d) whether operated by trained and suitable operators;
e) operated with or without supervision.
When a hazardous event occurs, P1 should only be selected if there is a realistic possibility of avoiding or significantly reducing harm. Otherwise, P2 should be selected.
One possibility to determine P is the following approach:
- determine the letter of each factor of the Table A.1 that reflects the specific application (only one choice for each factor is possible);
- count the number of chosen letters “A”, “B” and “C”;
- determine the corresponding value of the parameter P in Table A.2.
Table A.1 - Determination of parameter P based on five factors
Table A.2 - Selection of parameter P1 or P2
[...] segue in allegato
Certifico Srl - IT/EN | Rev. 1.0 2024
Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 16.05.2024 | Decisione (UE) 2024/1329 | Certifico Srl |
0.0 | 08.04.2024 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13849-1:2023
EN ISO 13849-1: la documentazione tecnica di un SRP/CS da fornire
EN IEC 62061: la documentazione tecnica di un SCS da fornire
Revisions to machinery functional safety standard ISO 13849-1
Esempio integrazione PL EN ISO 13849-1 in CEM4
La nuova norma EN ISO 13849-1:2015: Allegati C e D
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando - file CEM
ebook EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]
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EN ISO 13849-1 Allegato A Guida per la determinazione del PL richiesto Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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EN ISO 13849-1 Allegato A Guida per la determinazione del PL richiesto Rev. 00 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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Safety Gate Report 11 del 15/03/2024 N. 8 A12/00694/24 Lituania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 11 del 15/03/2024 N. 08 A12/00694/24 Lituania
Approfondimento tecnico: Sedia pieghevole
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. HXC-12-G, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla seguente norma tecnica:
- EN 581-2:2015 “Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per le sedute”.
La sedia è instabile e potrebbe ribaltarsi durante l’uso.
In accordo alla norma EN 581-2:2015 la sedia deve essere sottoposta alle prove descritte nella EN 1728:2012.
A seguito delle prove i requisiti di resistenza e durata sono soddisfatti quando:
a) non vi sono rotture in alcun elemento, giunto o componente;
b) non vi è allentamento dei giunti che devono essere rigidi;
c) la seduta svolge le sue funzioni dopo la rimozione dei carichi di prova;
d) la seduta soddisfa i requisiti di stabilità.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
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Safety Gate Report 11 del 15_03_2024 N. 8 A12_00694_24 Lituania.pdf Sedia pieghevole |
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Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 - 05.04.2024
Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 - 05.04.2024
ID 21633 | 05.04.2024
Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione
GU L 2024/90230 del 5.4.2024
_________
Alla pagina 260, allegato II, sezione D, punto 5, lettera c), punto 1),
anziché:
«(1) Durante il periodo di cui al punto 5, lettera a), punti 1) e 2), il fabbricante, l'importatore o il mandatario consegna i necessari pezzi di ricambio per i display elettronici ai riparatori professionisti entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine;»,
leggasi:
«(1) Durante il periodo di cui al punto 5, lettera a), punti 1) e 2), il fabbricante, l'importatore o il mandatario consegna i necessari pezzi di ricambio per i display elettronici entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine;».
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Macchine per cantiere e costruzioni
Macchine per cantiere e costruzioni - L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione
ID 21596 | 29.03.2024 / In allegato Guida INAIL 2024
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico, il documento raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al tc 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.
Nel corso degli anni si è evidenziato sempre più prepotentemente il valore della diffusione delle informazioni quale strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le conclusioni maturate nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico costituiscono un importante bagaglio informativo che può rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento dell’attività di vigilanza del mercato, indirizzando i soggetti preposti alla definizione di segnalazioni di presunta non conformità.
Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine per cantiere e costruzione, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori.
Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle macchine da verificare.
[box-note] Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:
- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di immissione sul mercato al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sottosezioni:
§ una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono state inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
§ un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di vigilanza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.[/box-note]
Nello specifico il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori di macchine per cantiere e costruzione, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
- organi di vigilanza territoriale, fornendo utili riferimenti per orientare l’attenzione in occasione di azioni vigilanza o inchieste infortuni su specifiche criticità emerse nel corso dell’attività di vigilanza del mercato;
- datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire indicazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 1).
__________
Indice
1. Introduzione
2. Il flusso della vigilanza del mercato delle macchine per cantiere e costruzione
3. Le norme armonizzate
4. Schede tecniche
Appendice - Documentazione
...
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]
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Macchine per cantiere e costruzione - INAIL 2024.pdf INAIL 2024 |
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Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / 09.2023
Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / September 2023
ID 21578 | 26.03.2024 / In allegato Linee guida
Gas Appliances Regulation (GAR): Guidance Sheets - Version 3 - September 2023
A. Interpretations relating to the articles of the Regulation (EU) 2016/426
A1 Appliances and its fittings covered by the Regulation
A2 * Gases covered by the Regulation
A3 Regulators and Connecting hoses used to connect appliances to the fuel source; Other components affecting gas safety
B. Interpretations relating to the Essential Requirements of the Regulation (EU) 2016/426 (Annex I)
B2 Gas Appliances incorporating electrical and/or electronic components
B3 Boiler body / forced draught burner matching
B6 Failure of a safety, controlling or regulating devices
B8 Ignition and combustion
B11 Rational use of energy, state of the art
B12 Remote operation of Gas appliances
B13 Electronic distribution of instructions and manuals (through the internet or by CD/DVD)
B15 Reference to national, regional and local regulations
B.16 * Use of plastic materials in the combustion circuit
C. Interpretations relating to the procedures of the Regulation (EU) 2016/426 (Annex II)
C1 Acceptance of manufacturers test results
C2 On-site checks
C3 On-site checks surveillance
C4 Quality system
C5 Examination and evaluation of the quality system
C6 Uncertainty of Measurements
C7 EC Surveillance during extra-ordinary circumstances with travelling restrictions
*= new in version September 2023
...
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Guidances relating to the Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / 09.2022
Guidances Regulation (EU) Gas Appliances 2016/426 | Oct. 2021
Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426
Decisione di esecuzione (UE) 2024/224
Regulation (EU) 2016/426: Questions & Answers[/box-note]
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Guidance Sheets Regulation (EU) 2016_426 Gas Appliances GAR-09.2023.pdf Version 3 September 2023 |
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Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024
Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024
ID 21950 | 29.05.2024
Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Comunicato in GU - Approvazione del programma e delle modalita' d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. (GU n.124 del 29.05.2024)
...
[panel]Articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[/panel]
...
Fonte: MIT
Collegati
[box-note]Decreto 10 maggio 2005 n. 121
Codice della Nautica da Diporto
Decreto 13 dicembre 2023 n. 227[/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 / Modello di avviso di richiamo
ID 21935 | 27.05.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo
GU L 2024/1435 del 27.5.2024
Entrata in vigore: 16.06.2024
Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 36, paragrafo 3, previa consultazione del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, esse devono assumere la forma di un avviso di richiamo. A norma dell’articolo 35, paragrafo 4, dello stesso regolamento, se non tutti i consumatori interessati da un richiamo possono essere contattati direttamente, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, devono diffondere un avviso di richiamo chiaro e visibile.
(2) Per garantire che i consumatori reagiscano ai richiami per la sicurezza dei prodotti, il relativo avviso dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione. Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce le informazioni obbligatorie che un avviso di richiamo dovrebbe contenere.
(3) Per facilitare e promuovere un approccio coerente e pratiche uniformi in tutta l’UE in relazione agli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti, è necessario stabilire un modello a tal fine. Un modello unico e standardizzato dovrebbe aiutare i consumatori ad individuare e comprendere gli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti e dovrebbe garantire che gli operatori economici e i fornitori di mercati online si conformino in modo più agevole e uniforme alle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2023/988.
(4) Il regolamento (UE) 2023/988 prevede che la Commissione stabilisca il modello di avviso di richiamo tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato, e che lo metta a disposizione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente l’avviso. La soluzione più adeguata dal punto di vista tecnico per mettere a disposizione questo modello sarebbe la pubblicazione sul sito web della Commissione.
(5) L’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988 prevede che l’avviso di richiamo debba essere in formati accessibili alle persone con disabilità. Ciò implica ad esempio che, quando un avviso di richiamo è condiviso online, si tenga conto delle norme e delle migliori pratiche in materia di accessibilità del web. In particolare, se informazioni importanti sul prodotto richiamato o sull’identificazione dei prodotti interessati dal richiamo sono contenute in un’immagine, è essenziale che tali informazioni siano esplicitate in modo da essere leggibili meccanicamente.
(6) Al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguare i loro processi interni in relazione a un avviso di richiamo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data del regolamento (UE) 2023/988,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce il modello di avviso di richiamo a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988.
Il modello figura in allegato.
La Commissione pubblica tale modello sul proprio sito web.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
...
Allegato
...
Collegati
[box-note]Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Regolamento (UE) n. 1025/2012
Regolamento (UE) 2019/1020
Direttiva (UE) 2020/1828[/box-note]
Safety Gate Report 18 del 03/05/2024 N. 01 A11/00055/24 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 18 del 03/05/2024 N. 01 A11/00055/24 Germania
Approfondimento tecnico: Sapone
Il prodotto, di marca Soap-n-Scent, mod. 4049576860768, è stato sottoposto al divieto di vendita perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il prodotto contiene le fragranze "geraniolo" e "linalolo", in concentrazioni misurate superiori a 100 mg/kg, che possono causare reazioni allergiche. Poiché la presenza di queste sostanze non è indicata nell'elenco degli ingredienti, i consumatori non sono informati in merito alla loro presenza nel prodotto.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14 - Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato III - Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti
[…] n. 78
Denominazione chimica/INN Geraniolo
Numero CE 203-377-1
Numero CAS 106-24-1
Restrizione: La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,
- 0,01 % nei prodotti da sciacquare […]
[…] n. 84
Denominazione chimica/INN Linalolo
Numero CE 201-134-4
Numero CAS 78-70-6
Restrizione: La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,
- 0,01 % nei prodotti da sciacquare […]
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
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Safety Gate Report 18 del 03_05_2024 N. 01 A11_00055_24 Germania.pdf Sapone |
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Piattaforme di lavoro elevabili
Piattaforme di lavoro elevabili | INAIL Ed. 2024
ID 21866 | 16.05.2024 / In allegato
Il documento si propone di mettere a confronto le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili (ple) e nello specifico la EN 280:2013+A1:2015, che sarà ritirata il 2 febbraio 2025, e la EN 280-1:2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023.
Il lavoro è strutturato in due parti distinte, in base al fruitore della norma e quindi a quali aspetti del testo normativo possono risultare di interesse per l’attività condotta; in particolare nella prima parte, pensata soprattutto per organi di vigilanza e verificatori, sono state evidenziate le differenze prodottesi nell’evoluzione del testo elaborato nel 2022 rispetto alla versione precedente con riferimento a quelle sezioni che riguardano nello specifico elementi costruttivi della macchina (come ad es. caratteristiche previste per la piattaforma) o dispositivi di sicurezza; mentre nella seconda parte sono state estrapolate le parti della norma che affrontano aspetti più specificatamente connessi alla progettazione del prodotto ple e quindi di esclusivo interesse per i fabbricanti.
Le diverse versioni della EN 280, norma armonizzata alla direttiva macchine riferita alle piattaforme di lavoro elevabili (intese come macchine mobili previste per spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo attraverso posizioni di accesso a livello del suolo o nel telaio e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio), hanno rappresentato nel corso del tempo il riferimento per lo stato dell’arte per questa tipologia di prodotto.
La direttiva macchine, infatti, prescrive i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, mentre le norme armonizzate, la cui adozione è del tutto volontaria, forniscono le misure tecniche dettagliate per rispettare dette prescrizioni, definendo lo stato dell’arte da considerare.
Quando una norma armonizzata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, fino a quando non viene sostituita o ritirata, essa diviene riferimento per lo stato dell’arte e la sua applicazione conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
In altri termini, la norma armonizzata fissa il minimo livello di sicurezza che ci si può aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento. Tuttavia, il fabbricante può scegliere di implementare soluzioni tecniche diverse (anche eventualmente applicando altre specifiche tecniche, ove disponibili), ma deve poter dimostrare che la scelta alternativa è in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili, garantendo un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che avrebbe ottenuto con l’applicazione della norma armonizzata.
Le PLE sono macchine che sollevano persone, esponendole, nella maggior parte dei casi, a un rischio di caduta dall’alto superiore a 3 m, e pertanto ricadono nell’allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, che ricomprende quei prodotti che il legislatore ha ritenuto particolarmente pericolosi e pertanto necessitanti di un percorso di valutazione della conformità più articolato rispetto alla sola autovalutazione del fabbricante.
In tale ottica la norma specifica per questa tipologia di macchine acquisisce ancora più rilevanza nel momento in cui la sua applicazione rappresenta una delle modalità che il legislatore riconosce per la valutazione della conformità (ex art. 12 comma 3 della direttiva 2006/42/CE), in alternativa al ricorso a organismi notificati per la certificazione CE di tipo o all’applicazione della procedura di garanzia qualità totale.
Il legislatore italiano, ritenendo le piattaforme di lavoro elevabili particolarmente pericolose, ha prescritto, all’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., che oltre ai controlli e le manutenzioni gestiti direttamente dal datore di lavoro, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni del fabbricante, siano soggette a verifiche periodiche, condotte da personale terzo rispetto alla struttura del datore di lavoro (Inail, ASL/ARPA e soggetti pubblici o privati abilitati, così come definiti nel d.m. 11 aprile 2011).
In tale contesto la norma EN 280 costituisce un riferimento anche per il verificatore che è chiamato ad accertare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza e, più nello specifico, ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Seppure si tratti di un utilizzo diverso del testo normativo, il verificatore trova comunque in esso riferimenti relativi in particolare ai dispositivi di sicurezza che lo stato dell’arte prevede e alla modalità di corretto funzionamento degli stessi.
In definitiva è evidente come le norme armonizzate costituiscano uno strumento imprescindibile sia per il fabbricante, in fase di progettazione e valutazione dei rischi della macchina, che per le figure preposte al controllo della conformità del prodotto a valle dell’immissione sul mercato e in fase di utilizzo (organi di vigilanza del mercato, autorità di vigilanza del mercato, ecc.).
In tale ottica il documento è suddiviso in due parti distinte ciascuna delle quali evidenzia quegli aspetti del testo normativo di interesse per l’attività condotta dai diversi fruitori della norma; in particolare nella prima parte, pensata soprattutto per organi di vigilanza e verificatori, sono state evidenziate le differenze prodottesi nell’evoluzione del testo elaborato nel 2022 rispetto alla versione precedente, con riferimento a quelle sezioni che riguardano nello specifico elementi costruttivi della macchina (come ad es. caratteristiche previste per la piattaforma) o dispositivi di sicurezza; mentre nella seconda parte sono state estrapolate le parti della norma che affrontano aspetti più specificatamente connessi alla progettazione del prodotto PLE e quindi di esclusivo interesse per i fabbricanti.
Dal punto di vista dei contenuti, a livello generale la EN 280-1:2022 pone particolare attenzione alla salvaguardia dell’operatore incapacitato, che trova in diversi punti del testo uno specifico spazio e spesso anche soluzioni tecniche dedicate alla sua salvaguardia. Gli esiti della valutazione del rischio, infatti, hanno portato a svincolare il guasto della macchina dall’operatore incapacitato e considerare entrambe le evenienze, per definire le misure tecniche atte a contenere gli eventuali rischi, che potrebbero discendere dalle rispettive situazioni (guasto della macchina nelle sue diverse accezioni e malessere dell’operatore), tenendo conto della priorità che deve essere accordata al recupero dell’operatore.
Altro elemento di novità emerso riguarda un modo diverso di concepire l’operatore, al quale si richiede una maggiore consapevolezza nell’utilizzo della PLE (l’eliminazione della protezione per i comandi a terra della protezione dall’uso non autorizzato oppure l’abolizione dell’esigenza di avere evidenza dell’avvenuto override di un dispositivo di sicurezza prevedono sicuramente che l’operatore abbia piena coscienza delle scelte che opera). In tal senso diviene ancor più importante l’aspetto legato alla formazione dell’operatore di PLE, che deve acquisire piena dimestichezza con l’attrezzatura, coscienza di quali siano i limiti e le modalità d’uso stabilite dal fabbricante. In Italia il legislatore ha prescritto, oltre alla formazione, informazione e addestramento sempre previsti per l’utilizzo di un’attrezzatura di lavoro, un percorso abilitante destinato agli operatori di PLE, che dovrebbe tenere in considerazione proprio gli aspetti legati alla conoscenza del mezzo e alla capacità di gestione delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, stante la pericolosità che a questa attrezzatura di lavoro è stata riconosciuta dal legislatore italiano.
[...]
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Piattaforme elevabili PLE in esercizio: le norme
FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e Procedura
UNI EN 280-1:2022 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili [/box-note]
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Piattaforme di lavoro elevabili - INAIL Ed. 2024.pdf Ed. INAIL 2024 |
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Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024
Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024
ID 21844 | 12.05.2024
Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023.
[box-note]Decreto Dirigenziale 07 dicembre 2023
Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo
Capo Servizio Impianti a fune[/box-note]
Safety Gate Report 16 del 19/04/2024 N. 04 A12/00964/24 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 16 del 19/04/2024 N. 04 A12/00964/24 Svezia
Approfondimento tecnico: Gioco per gatti
Il prodotto, di marca Spralla, mod. 17471, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.
Le saldature nel prodotto hanno concentrazioni eccessive di piombo e cadmio (valori misurati rispettivamente fino a 72,3% e 0,24% in peso). Il materiale plastico del cavo ha un'eccessiva concentrazione di piombo (misura valore 0,35% in peso). Il piombo e il cadmio sono pericolosi per l’ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 – Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
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Safety Gate Report 16 del 19_04_2024 N. 04 A12_00964_24 Svezia.pdf Gioco per gatti |
104 kB | 1 |
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024 (EN) - August 2024 (DE)
ID 21807 | Update news 08.08.2024 / In allegato
________
[box-info]
08.08.2024 - Disponibile in lingua tedesca la Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3, preparata dalle autorità Tedesca, Austriaca, Svizzera:
Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Auflage 2.3 - April 2024 (Aktualisierung der 2. Auflage) [/box-info]
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Edition 2.3 - April 2024 (Update of 2nd Edition)
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While, at the time, Machinery Directive 2006/42/EC was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a Guide to its application. The purpose of the Guide being to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
[panel]The 2nd Edition of the Guide was endorsed by the Machinery Committee on 2 June 2010. In comparison with the 1st Edition, it was completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'.
Following discussion with the industry, the comments relating to chains, ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products.
The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
The Guide takes account of the amendment to Directive 2006/42/EC introduced by Regulation (EC) No 569/2009 relating to the regulatory procedure with scrutiny for the Machinery Committee. It also takes account of the provisions of Regulation (EC) No 765/2008 relating to market surveillance, which apply in a complementary way.
The 1st update to the 2nd Edition of the Guide (Edition 2.1) has been completed to include the amendments made to the Machinery Directive by the Directive 2009/127/EC on Pesticide Equipment and the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Tractors). In addition, guidance on “partly completed machinery” and “assemblies” has been added, as well as inserting clarifications and corrections to the concepts of “safety components’’, “new and used machinery”, “marking of machinery”. A number of key guidance decisions of the Machinery Working Group have been incorporated into this text.
The 2nd update (Edition 2.2) contained a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).
This 3rd update (Edition 2.3) contains provisions on instructions for use and EC Declaration of Conformity, as well as the assembly instructions for partly completed machinery and Declaration of Incorporation when provided in digital format. They refer to Articles in the new Machinery Regulation (EU) 2023/1230 that entered into force on 19 July 2023 and that will apply as from 20 January 2027.[/panel]
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.3 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It might be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission. Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.
The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group. The previous updates of the 2nd Edition have been carried out by the Commission, assisted by members of the Editorial Group plus external consultancy3. This Update has been prepared by the Commission services based on the input from the Commission Expert Group on Machinery.
The Commission services are responsible for the content of the Guide. Users are invited to inform the authors about any comments and necessary corrections
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006 42 EG - Au. 2.3 - 2024.pdf |
4569 kB | 9 | |
![]() |
Guide to application of the Machinery Directive 2006 42 EC - Ed. 2.3 2024.pdf |
5091 kB | 379 |
Regolamento delegato (UE) 2024/1208
Regolamento delegato (UE) 2024/1208 / Modifica direttiva OND
ID 21791 | 02.05.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
GU L 2024/1208 del 2.5.2024
Entrata in vigore: 22.05.2024
Applicazione a decorrere dal 22.05.2025
______
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2000/14/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 2025
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[...]
Collegati
[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
Linee guida applicazione direttiva 2000/14/CE [/box-note]
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo
ID 21755 | 24.04.2024
Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione dei dati ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura legittimamente operanti sul territorio nazionale e l’acquisizione finale del numero di iscrizione univoco (ITCA).
Il Sistema consentirà ai suddetti soggetti di comunicare i propri dati identificativi e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura che mettono a disposizione sul territorio italiano nonché le variazioni dei dati conferiti.
Gli utenti identificati come Fabbricanti italiani e Mandatari italiani (per fabbricanti extra-UE) potranno accedere al sistema, tramite il Portale Imprese, secondo le modalità di seguito descritte.
Gli utenti identificati come Fabbricanti UE non italiani e Mandatari UE non italiani (per fabbricanti extra-UE) potranno designare un soggetto per l’accesso al sistema tramite il Portale NSIS, secondo le modalità di seguito descritte.
_________
Indice
1. Introduzione e Modalità di accesso
2. Accesso tramite Portale Imprese
2.1 Inserimento richiesta Fabbricante italiano
2.2 Inserimento richiesta Mandatario italiano
2.3 Inserimento dati Persona Responsabile del rispetto della normativa (PRRC)
2.4 Inserimento Dichiarazioni
3. Accesso tramite Portale NSIS
3.1 Inserimento richiesta per Fabbricante estero
3.2 Inserimento richiesta per Mandatario estero
3.3 Inserimento dati Designato
3.4 Inserimento dati Persona Responsabile del rispetto della normativa (PRRC)
3.5 Inserimento Dichiarazioni
4. Inserimento dati Tipo Dispositivo Medico su Misura
5. Riepilogo
6. Consultazione richieste
7. Variazione richieste validate…
8. Ricerca «Elenco dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura con sede in Italia»
9. DownloadOpenData
10. Contatti
...
Fonte: Ministero della Salute
Collegati
[box-note]Decreto 9 giugno 2023 | Dati identificativi fabbricante e elenco tipi DM su misura
Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137
Regolamento (UE) 2017/745[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo.pdf |
4602 kB | 2 |
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione / Update Aprile 2025
ID 21731 | Update 25.04.2025
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
[panel]Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 4 Condizioni di fornitura del gas
1. Entro il 21 ottobre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato II e nel formato appropriato, i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione dei carburanti gassosi usati sul loro territorio. Essi comunicano le relative modifiche entro sei mesi dall'annuncio delle previste modifiche.
2. Alla Commissione occorre conferire il potere, ai sensi dell'articolo 41, di adottare atti delegati relativi alle modifiche apportate al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni, di cui all'allegato II, alle quali avviene la fornitura del gas sui loro territori per tener conto dei progressi tecnici riguardo alle condizioni di fornitura di gas.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire il formato armonizzato della comunicazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
4. La Commissione si accerta che le informazioni fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1 siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.[/panel]
...
25.04.2025
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (La presente pubblicazione si basa su informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione)
GU C/2025/2463 del 25.4.2025
ESTONIA
Famiglia di gas |
|
|||
Gruppo di gas |
|
|||
|
||||
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
35,53 |
- |
||
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
47,89 |
52,95 |
||
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale |
||||
Contenuto di C1-C5 (somma) |
- |
100 |
||
Contenuto di N2 + CO2 |
N2 < 3 / CO2 < 2,5 |
|||
Contenuto di CO |
- |
- |
||
Contenuto di idrocarburi insaturi |
- |
- |
||
Contenuto di idrogeno |
- |
0,1 |
||
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
|
|||
Pressione di alimentazione |
||||
|
||||
Pressione di alimentazione all’ingresso degli apparecchi [mbar] |
18 |
20 |
25 |
|
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
18 |
23 |
25 |
|
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
|
Condizioni di riferimento per l’indice di Wobbe e il potere calorifico superiore (PCS) |
||||
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 °C |
|||
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 °C |
|||
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
GRECIA
1. Tipi di gas:
In Grecia sono distribuiti i seguenti tipi di gas:
- gas appartenenti al gruppo H (2H) della seconda famiglia (gas naturale), e
- gas appartenenti ai tre gruppi della terza famiglia (gas di petrolio liquefatto):
- butano commerciale (3B) composto per almeno l'85 % della massa da butano e butene, con il butano come componente principale;
- propano commerciale (3P) composto per almeno l'85 % della massa da propano e propene, con il propano come componente principale; e
- una miscela di butano/propano (3P/B), nota anche come miscela GPL, composta da propano e butano in diverse proporzioni. Il GPL sul mercato greco, ad esempio, è composto, per una percentuale della massa compresa tra l'80 e il 90 %, da butano e, per il resto, da propano.
2. Legislazione
Gas naturale
1. Decisione ministeriale n. Δ3/Α΄/οικ.6598/20.3.2012 relativa alla regolamentazione tecnica sugli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500 mbar (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 976)
2. Modifica n. Ε-143/2023 del codice di gestione del sistema nazionale del gas naturale (ESFA) (9a revisione) (GG II 5773)
3. Regolamento (UE) 2015/703 che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (allegato - Fattori di conversione tra le condizioni di riferimento)
Gas di petrolio liquefatto
1. Decisione ministeriale congiunta n. 31856/11.8.2003 relativa alla regolamentazione tecnica sugli impianti GPL negli edifici (diversi dalle fabbriche e dalle piccole industrie) (GG II 1257)
2. Decisione ministeriale congiunta n. 300/2005/18.9.2006 sulle specifiche del GPL (GG II 1483).
3. Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426
Famiglia di gas |
2a famiglia |
3a famiglia |
||||||||||||||
Gruppo di gas |
Gruppo H |
Gruppo P |
Gruppo P/B |
Gruppo B |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
34,75 |
46,70 |
87,48 |
95,40 |
108,72 |
118,80 |
115,92 |
126,36 |
||||||||
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
44,63 |
55,77 |
72,90 |
76,80 |
72,90 |
87,30 |
81,80 |
87,30 |
||||||||
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale |
||||||||||||||||
Contenuto in % di C1-C5 (somma) [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto in % di C1 (somma) [% mole] |
75 |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto in % di C4 (somma) [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
5 |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto in % di C5 (somma) [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
2 |
(1) |
2 |
(1) |
2 |
||||||||
Contenuto di N2 [% mole] |
(1) |
6,0 |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto di CO2 [% mole] |
(1) |
3,0 |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto di CO [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto di idrocarburi insaturi [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Contenuto di idrogeno [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
||||||||||||||||
H2S [mg/Nm3] |
(1) |
5,4 (2) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||
Contenuto di CO [% mole] |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
||||||||
1,3-butadiene [% mole] |
- |
- |
(1) |
0,5 |
(1) |
0,5 |
(1) |
0,5 |
||||||||
Pressione di alimentazione |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
17 |
20 |
25 |
25 |
37 |
45 (3) |
25 |
29 |
35 (3) |
20 |
29 |
35 (3) |
||||
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] |
(1) |
2,0 |
2,0 |
(1) |
2,0 |
2,0 |
(1) |
2,0 |
2,0 |
(1) |
(1) |
(1) |
||||
Condizioni di riferimento per l’indice di Wobbe e il potere calorifico superiore (PCS) |
||||||||||||||||
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 °C |
|||||||||||||||
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 °C |
|||||||||||||||
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
UNGHERIA
Famiglia di gas |
2a famiglia |
3a famiglia |
||||||||||||||
Gruppo di gas |
Gruppo H |
Gruppo S |
Gruppo B/P |
Gruppo P |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
31,46 |
41,01 |
27,94 |
32,6 |
88,52 |
125,81 |
88,52 |
95,65 |
||||||||
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
45,66 |
54,69 |
36,29 |
41,58 |
72,86 |
87,33 |
72,86 |
76,84 |
||||||||
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale |
||||||||||||||||
Contenuto di C1-C5 (somma) |
91 |
100 |
82 |
86 |
99,6 |
100 [m/m%] C4: 60 [m/m%] C5: 2 [m/m%] |
99,6 [m/m%] C3: 95 [m/m%] |
100 [m/m%] C5: 0,2 [m/m%] |
||||||||
Contenuto di N2 + CO2 |
0 |
2,5 |
14 |
18 |
N2 + O2 + H2: max. 0,2 [m/m%] |
|||||||||||
Contenuto di CO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Contenuto di idrocarburi insaturi |
0 |
0 |
0 |
0 |
monoolefine: max. 10 [m/m%] dieni: max. 0,5 [m/m%] |
|||||||||||
Contenuto di idrogeno |
0 |
0 |
- |
- |
N2 + O2 + H2: max. 0,2 [m/m%] |
|||||||||||
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
tecnicamente assenti |
tecnicamente assenti |
tecnicamente assenti |
tecnicamente assenti |
||||||||||||
Pressione di alimentazione |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pressione di alimentazione all’ingresso degli apparecchi [mbar] (4) |
18 (73 ) |
25 (85 ) |
33 (100 ) |
18 (73 ) |
25 (85 ) |
33 (100 ) |
25 (42,5 ) |
29 (50 ) |
35 (57,5 ) |
25 (42,5 ) |
29 (50 ) |
35 (57,5 ) |
||||
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
Valore individuato dal licenziatario della fornitura di gas per il punto di connessione del sistema collettore e della linea di raccordo |
|||||||||||||||
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] |
Dipende dalla marca dell’impianto a gas |
|||||||||||||||
Condizioni di riferimento per l’indice di Wobbe e il potere calorifico superiore (PCS) |
||||||||||||||||
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 °C |
|||||||||||||||
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 °C |
|||||||||||||||
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
MALTA
Famiglia di gas |
3a famiglia |
|||
Gruppo di gas |
|
|||
|
||||
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
(5) |
(5) |
||
Indice di Wobbe (6) [MJ/m3] |
72,9 |
87,3 |
||
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale |
||||
C1 |
(7) |
(7) |
||
C2 |
(7) |
(7) |
||
C3 |
(7) |
(7) |
||
C4 |
(7) |
(7) |
||
C5 |
(7) |
(7) |
||
C6 |
(7) |
(7) |
||
Contenuto in % di N2 + CO2 |
(7) |
(7) |
||
Contenuto in % di CO |
(7) |
(7) |
||
Contenuto in % di idrocarburi insaturi |
(7) |
(7) |
||
Contenuto in % di idrogeno |
(7) |
(7) |
||
Pressione di alimentazione |
||||
|
||||
Pressione di alimentazione all’ingresso degli apparecchi [mbar] |
28 |
- |
30 |
|
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
(8) |
(8) |
(8) |
|
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] |
(8) |
(8) |
(8) |
SLOVACCHIA
Famiglia di gas |
|
|||
Gruppo di gas |
|
|||
|
||||
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
38,5 |
38,9 |
||
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
49,0 |
50,8 |
||
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale |
||||
Contenuto di C1-C5 (somma) |
98,2 |
99,2 |
||
Contenuto di N2 + CO2 |
0,8 |
1,8 |
||
Contenuto di CO |
n/d (9) |
n/d (9) |
||
Contenuto di idrocarburi insaturi |
n/d (9) |
n/d (9) |
||
Contenuto di idrogeno |
n/d (9) |
n/d (9) |
||
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
Il gestore del sistema di distribuzione non dispone di informazioni sulle componenti tossiche. Il gas naturale distribuito nel territorio della Repubblica slovacca è odorizzato e non ha effetti tossici né provoca avvelenamento. Un componente (sostanza odorante) utilizzato a tale scopo è tossico solo per gli organismi acquatici. |
|||
Pressione di alimentazione |
||||
|
||||
Pressione di alimentazione all’ingresso degli apparecchi (10) [mbar] |
17 |
20 |
25 |
|
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
|
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
|
Condizioni di riferimento per l’indice di Wobbe e il potere calorifico superiore (PCS) |
||||
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 °C |
|||
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 °C |
|||
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
(1) Non regolamentato.
(2) In circostanze particolari e per non più di 2 ore può contenere una doppia quantità, ma il valore medio giornaliero deve essere inferiore a 6,5 mg/Nm3.
(3) Riguarda impianti di gas di petrolio liquefatto ad eccezione dei settori industriale e artigianale.
(4) Osservazioni: per la voce «Pressione di alimentazione all'ingresso degli apparecchi», i dati tra parentesi si riferiscono a reti sopraelevate di distribuzione di gas a bassa pressione.
(5) Non specificato.
(6) Sulla base della definizione di GPL contenuta nei regolamenti relativi al mercato del gas di petrolio liquefatto (nota legale 249 del 2008) e successive modifiche.
(7) Non regolamentato.
(8) Non applicabile.
(9) Il gestore del sistema di distribuzione non analizza tali dati, che quindi non sono a sua disposizione.
(10) Si tratta della pressione d'ingresso per gli apparecchi collegati alla rete di distribuzione; nella Repubblica slovacca sono utilizzati anche apparecchi collegati a recipienti a pressione.
...
18.03.2025
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
GU C/2025/1714 del 18.3.2025
IRLANDA
Famiglia di gas |
Seconda |
Terza |
||||||||||
Gruppo di gas |
Gruppo H |
Propano |
Butano |
|||||||||
|
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
||||||
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
36,9 |
42,3 |
88,2 |
100,1 |
121,3 |
126,7 |
||||||
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
47,2 |
51,41 |
72,7 |
78,5 |
85,7 |
87,7 |
||||||
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale: |
||||||||||||
contenuto da C1 a C5 (somma) |
- (1) |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
contenuto di N2 + CO2 |
N2 ≤ 5 mol% CO2 ≤ 2,5 mol% (2) |
nullo |
nullo |
nullo |
nullo |
|||||||
Contenuto di CO |
< 2,5 mol % |
nullo |
nullo |
nullo |
nullo |
|||||||
Contenuto di idrocarburi insaturi |
- (3) |
0 |
100 |
0 |
100 |
|||||||
Contenuto di idrogeno |
< 0,1 mol % |
nullo |
nullo |
nullo |
nullo |
|||||||
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
H2 S ≤ 5 mg/m3 (4) |
(6) |
(6) |
|||||||||
Pressione di alimentazione: |
||||||||||||
|
min |
nom |
max |
min |
nom |
max |
min |
nom |
max |
|||
Pressione di alimentazione all’ingresso degli apparecchi [mbar] |
17 |
20 |
25 |
25 25 (7) |
37 29 (7) |
45 35 (7) |
20 25 (7) |
29 29 (7) |
35 35 (7) |
|||
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
- |
20 (5) |
- |
32 (8) 27 (9) 30 (11) 30 (9) |
37 (8) 37 (9) 37 (11) 30 (9) |
45 (8) 45 (9) 45 (11) 35 (9) |
22 (10) 30 (9) |
29 (10) 30 (9) |
35 (10) 35 (9) |
|||
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] |
- |
- |
1 |
- |
- |
0,5 (9) 2 (10) 5 (11) |
- |
- |
0,5 (9) 2 (10) 5 (11) |
|||
Condizioni di riferimento per l’indice di Wobbe e il potere calorifico superiore (PCS) |
||||||||||||
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 oC |
|||||||||||
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 oC |
|||||||||||
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
(1) Nessun limite specificato per il contenuto da C1 a C5 (somma), C2H6 < 12 mol%.
(2) Per altre pertinenti specifiche di qualità del gas, comprese le specifiche relative al gas naturale rinnovabile (biometano), fare riferimento al documento Code of Operations, Parte G (Technical), di Gas Networks Ireland.
(3) Nessun limite specificato.
(4) All'ingresso della rete zolfo totale < 50 mg/m3 (compreso H2S). Il gas odorizzato ha un'intensità di odore di 2 gradi olfattivi sulla scala SALES o altre specifiche determinate dal trasportatore. Alocarburi < 1,5 mg/m3.
(5) Pressione di erogazione per l'impianto tipico (anche domestico) collegato alla rete di distribuzione di gas del gruppo H.
(6) Il propano e il butano commerciali possono contenere la sostanza 1,3 butadiene classificata come cancerogeno di classe II.
(7) GPL per veicoli abitabili da diporto - EN 1949.
(8) Cylinder Appliance (apparecchio collegato direttamente alla bombola), rif. EN 16129, tabella 5. Nota: tali cifre presuppongono che il punto di fornitura sia l'uscita del regolatore.
(9) Cylinder Appliance (apparecchio collegato direttamente alla bombola) GPL (per veicoli abitabili da diporto - EN 1949), rif. EN 16129, allegato D. Nota: tali cifre presuppongono che il punto di fornitura sia l'uscita del regolatore.
(10) IS 813 Impianti a gas domestici - IS 820 Impianti a gas non domestici.
(11) EN 1949; sistemi di apparecchi collegati direttamente alla bombola che specificano 5 mbar.
....
22.04.2024
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
GU C C/2024/2833 del 22.4.2024
ITALIA
Famiglia di gas |
2a famiglia |
3a famiglia |
||||||
Gruppo di gas |
Gruppo H |
Gruppo M |
Gruppo B/P |
Gruppo P |
||||
|
Gas naturale (incluso biometano) |
Miscela GPL/Aria |
GPL |
Propano |
||||
|
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
34,95 |
45,28 |
— |
47,67 |
— |
125,81 |
— |
95,65 |
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
47,31 |
53 ,00 |
— |
42,29 |
— |
87,33 |
— |
76,84 |
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale: |
||||||||
Contenuto in % di C1-C5 (somma) |
— |
— |
— |
50 |
— |
— |
— |
— |
Contenuto in % di N2 e CO2 (1) |
0 |
2,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Contenuto in % di CO |
0 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Contenuto in % di idrocarburi insaturi |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Contenuto in % di idrogeno |
0 |
2,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
— |
|
< 0,1 % 1,3-butadiene |
< 0,1 % 1,3-butadiene |
Pressione di alimentazione:
|
Minima |
Nominale |
Massima |
Minima |
Nominale |
Massima |
Minima |
Nominale |
Massima |
Minima |
Nominale |
Massima |
Pressione di alimentazione all’ingresso degli apparecchi [mbar] |
17 |
20 |
25 |
17 |
20 |
25 |
20 |
28 -30 |
35 |
25 |
37 |
45 |
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] (2) |
15 |
20 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perdita ammissibile di pressione nell’apparecchio che brucia carburanti gassosi dell’utente finale [mbar] (3) |
1,0 |
— |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le condizioni di riferimento per l’indice di Wobbe e il PCS sono le seguenti: |
||||||||||||
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 °C |
|||||||||||
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 °C |
|||||||||||
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
(1) Solo CO2.
(2) I valori di pressione minima e massima riportati costituiscono le soglie tecnicamente ammesse (UNI 11323:2016), per intervalli temporali limitati, in considerazione dei fisiologici andamenti delle pressioni nelle reti di distribuzione gas.
(3) Valori forniti con riferimento al testo del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi in versione inglese.
...
Collegati
[box-note]Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / 09.2023
Regolamento GAR Regolamento (UE) 2016/426[/box-note]
Safety Gate Report 13 del 29/03/2024 N. 44 A12/00800/24 Croazia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 13 del 29/03/2024 N. 44 A12/00800/24 Croazia
Approfondimento tecnico: Palloncini
Il prodotto Latex Balloons, barcode 8050591019457, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-12:2016 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili”.
La gomma dei palloncini rilascia una quantità eccessiva di sostanze N-nitrosabili (NDMA e NDEA, valore totale misurato: 1,54 mg/kg). Queste nitrosammine possono causare il cancro attraverso l'ingestione o l'esposizione cutanea. Un bambino potrebbe esserne esposto solo toccando o mettendo in bocca il prodotto.
In accordo al punto 4.2 della norma tecnica EN 71-12:2016, i valori limite di migrazione di nitrossamine in giocattoli realizzati con elastomeri sono i seguenti:
1. giocattoli destinatati a bambini di età inferiore a 36 mesi e destinati ad essere messi in bocca: 0,01 mg/kg;
2. giocattoli destinatati a bambini di età inferiore a 36 mesi non rientranti nel punto 1: 0,05 mg/kg;
3. giocattoli destinati a bambini di età pari o superiore a 36 mesi e destinati ad essere messi in bocca: 0,05 mg/kg;
4. palloncini: 0,05 mg/kg.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Safety Gate Report 13 del 29_03_2024 N. 44 A12_00800_24 Croazia.pdf Palloncini |
104 kB | 0 |
Safety Gate Report 12 del 22/03/2024 N. 12 A12/00757/24 Irlanda
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 12 del 22/03/2024 N. 12 A12/00757/24 Irlanda
Approfondimento tecnico: Anello
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. 18210616667, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto contiene una quantità eccessiva di cadmio (valore misurato: superiore al 0,04% in peso).
Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nell'organismo, può danneggiare i reni e le ossa e può causare il cancro.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
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![]() |
Safety Gate Report 12 del 22_03_2024 N. 12 A12_00757_24 Irlanda.pdf Anello |
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EN ISO 13849-1:2023 | Most important new features
EN ISO 13849-1:2023 | Most important new features DGUV
ID 21658 | 09.04.2024 / Documento completo in allegato
The International Organisation for Standardisation (ISO) has published a new version of the basic safety standard for machine controls, ISO 13849-1 “Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design”. A quarter of a century after the first publication of this standard, this is now a completely revised and modernised version. There is still quite some time before the EU Standard EN 13849-1 is harmonised, before the transitional three-year period has been completed and before the new version becomes binding. Yet it is nevertheless worth taking an early glimpse at its new features.
Whereas the changes in the third edition of 2015 were merely editorial, to improve readability and usability, the latest update contains a range of more substantial adjustments and additions.
Illustration: Major changes to the design process for SRP/CS in the fourth edition of the standard
[...]
2 Section 1: Scope
As in the previous edition, the authors point out that the standard only applies to SRP/CS for a high demand or continuous mode of operation. According to definition 3.1.44, the demand for this mode is more frequent than once a year. For SRP/CS in low demand mode, i.e. where the frequency is less than once a year – for instance in the processing industry – the authors now refer expressly to the IEC 61508 series of standards.
IT security aspects are not covered by the standard, but the authors point out that the such aspects can also impact safety functions. For further details, reference is given to ISO/TR 22100-2 and IEC/TR 63074.
[...]
5 Section 5: Specification of safety functions and Annex M
Safety functions now need to be defined in detail as part of a safety requirements specification (SRS) The definition of each safety function continues to be based on the risk assessment and reduction process as per EN ISO 12100. The required details for a precise and complete definition of each safety function include the following items:
[panel]The required details for a precise and complete definition of each safety function include the following items:
- brief description or title (as a unique reference),
- triggering event that demands the safety function,
- required reaction that must be initiated by the safety function in order to achieve the intended safe state,
- required performance level PLr,
- permitted response time, i.e. the time between demanding the safety function and achieving the safe state,
- operating modes in which the safety function must be active,
- interfaces of the safety function with the machine control system and with other safety functions,
- if necessary, a description of the failure response, i.e. how the machine can be returned to a safe state after a fault has been detected in a functional channel,
- behaviour of the machine in the event of energy loss, e.g. a requirement for non-return valves directly on a cylinder or additional mechanical brakes (separation into two safety functions is also possible – one with available energy or a second one without available energy),
- demand rate for the safety function,
- prioritisation of different safety functions that can be enabled at the same time and can trigger conflicting responses,
- additional safety requirements from product standards (type-C standards),
- conditions permitting a restart after the safety function has been requested.[/panel]
[...]
16 Annex L: Electromagnetic interference immunity
Since the third edition of the standard, there has been the introduction of a new generic standard – IEC 61000-6-7 – on immunity requirements for safety-related functional safety systems. To facilitate their implementation, a new informative Annex L now provides guidance on the implementation of the required measures for electromagnetic interference immunity. Depending on the application, four alternative options are provided:
A. Electromagnetic immunity requirements from an applicable product standard have the highest priority (independent of the PL that is to be achieved) and override the general requirements of the generic standard.
B. For PL a and PL b, compliance with the lower immunity requirements of IEC 61000-6-2 for industrial settings that are not designed for functional safety is considered sufficient.
C. Up to PL d (and even up to PL e if the requirements for category 4 are met), the necessary immunity can also be achieved through protective measures at the system level, such as shielding, filters, interference-resistant cables, separation, fault detection or risk analysis, instead of through interference immunity tests. This alternative verification strategy is also expressly mentioned in IEC 61000-6-7, 4.1, Note 1. Table L.1 of the standard lists 23 different measures for this purpose, with compliance resulting in 10 to 30 points. The immunity requirements are considered to be met if the total score for two-channel systems (Categories 2, 3 and 4) is at least 280, or if the total score for single-channel systems (Categories B and 1) is at least 230. Five measures are not applicable to single-channel subsystems. Eight of the listed measures are marked as strongly recommended: If they are applicable but have not been implemented, detailed justification must be provided as to how immunity is to be achieved in an equivalent manner.
D. Up to PL e, compliance with the increased immunity levels can be demonstrated by applying IEC 61000-6-7 or other general EMC standards on functional safety, such as IEC 61326-3-1.
[...] segue in allegato
Fonte: DGUV
Collegati
[box-note]EN ISO 13849-1:2023 Allegato A - Guida per la determinazione del PL richiesto
UNI EN ISO 13849-1:2023
EN ISO 13849-1: la documentazione tecnica di un SRP/CS da fornire
EN IEC 62061: la documentazione tecnica di un SCS da fornire
Revisions to machinery functional safety standard ISO 13849-1
Esempio integrazione PL EN ISO 13849-1 in CEM4
La nuova norma EN ISO 13849-1:2015: Allegati C e D
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando - file CEM
ebook EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EN ISO 13849-1 2023 Most important new features.pdf DGUV - 2024 |
565 kB | 14 |
EN ISO 13849-1: la documentazione tecnica di un SRP/CS da fornire
EN ISO 13849-1: la documentazione tecnica di un SRP/CS da fornire da parte del costruttore
ID 21651 | 08.04.2024 / Documento completo allegato
Il Documento illustra le informazioni per l'uso della SRP/CS (Parte di un sistema di comando legata alla sicurezza / Safety Related Parts of Control Systems) in accordo con la norma EN ISO 13849-1:2023 non ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZA.1 a seguire).
[panel]La norma EN ISO 13849-1:2015 (norma attualmente armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE), in accordo all’appendice ZA, da presunzione di conformità in forma generica solo al punto 1.2.1 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. Riporta però, al capitolo 11, quali sono le istruzioni per l’uso da fornire all’utilizzatore per l’uso sicuro della SRP/CS.
11 Istruzioni Per L’uso
Si devono applicare i principi della ISO 12100:2010, punto 6.4.5.2, e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio IEC 60204-1:2018, punto 17). In particolare, si devono fornire all’utilizzatore le informazioni importanti per l’utilizzo sicuro della SRP/CS.
Queste devono includere, senza limitarsi a ciò, quanto segue:
- i limiti delle parti legate alla sicurezza nelle categorie selezionate e le eventuali esclusioni delle avarie;
- i limiti della SRP/CS e qualsiasi esclusione delle avarie (vedere punto 7.3), per le quali, quando essenziale per mantenere la categoria o le categorie selezionate e la prestazione di sicurezza, si devono fornire informazioni appropriate (per esempio per la modifica, la manutenzione e la riparazione) per assicurare la giustificazione continuativa delle esclusioni delle avarie;
- gli effetti degli scostamenti dalla prestazione specificata sulle funzioni di sicurezza;
- descrizioni chiare delle interfacce con la SRP/CS e i dispositivi di protezione;
- tempo di risposta;
- limiti operativi (incluse le condizioni ambientali);
- indicazioni e allarmi;
- inibizione e sospensione delle funzioni di sicurezza;
- modalità di comando;
- manutenzione (vedere punto 9);
- liste di controllo per la manutenzione;
- facilità di accessibilità e sostituzione delle parti interne;
- mezzi per una risoluzione dei guasti facile e sicura;
- informazioni che spiegano le applicazioni per l’uso pertinenti la categoria cui si fa riferimento;
- intervalli delle prove di controllo quando pertinenti.
Si devono fornire informazioni specifiche sulla categoria o le categorie e il livello di prestazione della SRP/CS, come segue:
- riferimento datato alla presente parte della ISO 13849 (cioè "ISO 13849-1:2006"); la categoria, B, 1, 2, 3 o 4;
- il livello di prestazione a, b, c, d oppure e.
Esempio:
Una SRP/CS in conformità alla presente edizione della ISO 13849-1, di categoria B e di livello di prestazione a, sarebbe denominata come segue:
ISO 13849-1:2006 Categoria B PL a[/panel]
Relativamente alla norma EN ISO 13849-1:2023 il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato al capitolo 13.
[...]
Allegato ZA EN ISO 13849-1:2023
Relationship between this European Standard and the essential requirements of EU Directive 2006/42/EC aimed to be covered
This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request M/396 Mandate to CEN and CENELEC for Standardisation in the field of machinery" to provide one voluntary means of conforming to essential requirements of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive, and associated EFTA regulations.
Table ZA.1 - Correspondence between this European Standard and Directive 2006/42/EC
[box-info]Dalla lettura, il RESS1.7.4.2 Direttiva 2006/42/CE (e, g, i, r, s) “Contenuto delle istruzioni”, è presunto conforme se applicato il punto 13 della norma EN ISO 13849-1:2023.[/box-info]
Schematicamente:
Fig. 1 - EN ISO 13849-1:2023 - 13 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
[panel]Direttiva 2006/42/CE
Allegato I - RESS
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
…[/panel]
[panel]Presunzione Conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s) Direttiva macchine 2006/42/CE
________
13 Information for use
13.1 General
The information for use of the SRP/CS shall be according to ISO 20607:2019 or IEC/IEEE 82079-1:2019 including the relevant instructions for the intended target groups. The lifecycle phases of the machine where an SRP/CS is involved shall be covered by this information.
13.2 Information for SRP/CS integration
The information which is important for the correct integration of SRP/CS shall be given to the integrator.
This shall include, but is not limited to the following:
a) the limits of the safety-related parts of an SRP/CS selected (e.g. environmental conditions, such as EMI immunity, temperature, vibration) and appropriate information to ensure the continued justification of the fault exclusions, e.g. regarding modification, maintenance and repair;
b) clear descriptions of the interfaces to the SRP/CS and protective devices;
c) response time where relevant (according to ISO 13855:2010);
d) operating limits (e.g. demand frequency);
e) indications and alarms;
f) muting and suspension of safety functions;
g) control modes and reset;
[...][/panel]
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT/EN | Rev. 0.0 2024
Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 62061: la documentazione tecnica di un SCS da fornire
Revisions to machinery functional safety standard ISO 13849-1
Esempio integrazione PL EN ISO 13849-1 in CEM4
La nuova norma EN ISO 13849-1:2015: Allegati C e D
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando - file CEM
ebook EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EN ISO 13849-1 la documentazione tecnica di un SRP-CS da fornire Rev. 00 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
203 kB | 140 |
EN IEC 62061: la documentazione tecnica di un SCS da fornire
EN IEC 62061: la documentazione tecnica di un SCS da fornire da parte del costruttore
ID 21640 | 05.04.2024 / Documento completo allegato
Il Documento illustra le informazioni per l'uso dell'SCS (Sistema di Controllo di Sicurezza / Safety-related Control System) in accordo con la norma EN IEC 62061:2021 armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZZ.1 a seguire).
Il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato in 10.3 della EN IEC 62061:2021.
[box-note]EN IEC 62061:2021
Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza
La presente Norma prescrive requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'integrazione e la convalida dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza (SCS) per le macchine.
È applicabile ai sistemi di controllo utilizzati, singolarmente o in combinazione, per svolgere funzioni di sicurezza su macchine non trasportabili manualmente durante il lavoro, compreso un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
La presente è una Norma specifica per il settore dei macchinari nell'ambito della serie di Norme CEI EN 61508 (tutte le parti).
La progettazione di sottosistemi elettronici programmabili complessi o elementi di sottosistemi non rientra nell'ambito di questa Norma.
Tale Norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la verifica di un sistema di controllo relativo alla sicurezza destinato ad essere utilizzato in modalità a domanda alta-continua.
La presente Norma affronta esclusivamente i requisiti di sicurezza funzionale volti a ridurre il rischio di situazioni pericolose e si applica ai rischi derivanti direttamente dai pericoli della macchina stessa o da un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62061:2005-09, che rimane applicabile fino al 26-04-2024. La presente Norma riporta la traduzione completa della EN IEC 62061; la versione inglese è riportata nel fascicolo 18395E di gennaio 2022.[/box-note]
Alla Tabella ZZ.1 della EN IEC 62061:2021 è riportato:
Table ZZ.1 Correspondence between this European standard and Annex 1 of Directive 2006/42/EC [2006 OJ L 157]
[box-info]Presunzione di conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
Dalla lettura della Tabella, il RESS 1.7.4.2 Direttiva 2006/42/CE (e, g, i, r, s) “Contenuto delle istruzioni”, è presunto conforme se applicato il punto 10.3 della norma EN IEC 62061:2021.[/box-info]
Schematicamente:
Fig. 1 - EN IEC 62061:2021 – 10.3 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
Allegato I - RESS
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
…[/box-note]
[box-note]EN IEC 62061:2021
...
10 Documentazione
10.1 Generalità
Il costruttore di un SCS e il costruttore dei sottosistemi devono elaborare la documentazione tecnica pertinente indicata in 10.2 e le informazioni per l’uso indicate in 10.3. La documentazione deve attestare la procedura seguita e i risultati ottenuti.
La documentazione deve essere soggetta al controllo delle versioni.
10.2 Documentazione tecnica
...[/box-note]
[box-note]Presunzione Conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s) Direttiva macchine 2006/42/CE
________
10.3 Informazioni per l'uso dell'SCS
10.3.1 Generalità
10.3.1.1 Panoramica
Le informazioni per l'uso dell’SCS devono fornire indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. Queste devono comprendere una descrizione completa dell'apparecchiatura, dell'installazione e del montaggio come indicato in seguito.
10.3.1.2 Specifica dell'integrità della sicurezza Devono essere fornite informazioni specifiche sull'integrità della sicurezza dell'SCS, come indicato in seguito:
- SIL 1, 2 o 3,
- se pertinenti, i vincoli architettonici del/i sottosistema/i.
10.3.1.3 SCS e sottosistemi
Gli SCS sono tipicamente progettati e implementati come sistemi relativi alla sicurezza da un costruttore di macchine utilizzando sottosistemi separati già disponibili.
I sottosistemi generalmente sono prodotti e immessi sul mercato come dispositivi completi pronti per l'uso. Esistono pertanto prescrizioni diverse per le informazioni per l'uso, applicabili al costruttore della macchina o al costruttore dei sottosistemi. Il costruttore di una macchina può anche ricoprire il ruolo di costruttore del sottosistema SCS.
10.3.2 Informazioni per l'uso fornite dal costruttore dei sottosistemi
Si applicano i principi della ISO 12100:2010, 6.4 e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio la IEC 60204-1:2016, Articolo 17). In particolare, il costruttore di un sottosistema deve indicare nelle istruzioni le informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione in sicurezza del sottosistema. Ciò comprende, ma non si limita a, quanto segue:
a) descrizione del sottosistema comprendente:
- la descrizione generale del sottosistema e della sua funzione;
- istruzioni per l’installazione;
- prescrizioni per l’interfacciamento;
- informazioni sulla configurazione, le impostazioni o la programmazione e, se del caso, una dichiarazione sull'uso previsto del sottosistema, nonché tutte le misure che possono essere necessarie per prevenire gli usi impropri ragionevolmente prevedibili;
b) informazioni sui limiti di funzionamento del sottosistema, comprendenti:
- specifica dei limiti ambientali, ad esempio temperatura, illuminazione, vibrazioni, rumore, contaminanti atmosferici;
- specifica dei limiti di interfacciamento, per esempio caratteristiche elettriche, idrauliche, pneumatiche o meccaniche;
- specificazione di qualsiasi altro limite relativo alla funzionalità di sicurezza prevista, ad esempio frequenza di funzionamento, robustezza, intervallo;
...
[/box-note]
Segue in allegato
Collegati
[box-note]CEI EN IEC 62061:2022
EN IEC 62061:2021
EN IEC 62061:2021 | ISO/TR 14121-2 Metodo ibrido SIL e PLr / Novità
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]
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EN IEC 62061 la documentazione tecnica di un SCS da fornire Rev. 00 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
205 kB | 93 |
Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo requisiti di etichettatura energetica/ecodesign
Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign / ENEA 2019-2021
ID 21616 | 03.04.2024 / In allegato Report Piano di Realizzazione Triennale (PTR)
- Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign – Parte 1 - Prima annualità 2019 del PRT 2019-2021
- Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign – Parte 2 - Seconda annualità 2021 del PRT 2019-2021
- Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign – Parte 3 - Terza annualità 2021 del PRT 2019-2021
La direttiva 2009/125/UE sulla progettazione ecocompatibile o ecodesign dei prodotti connessi all'energia è accanto al Regolamento (UE) 2017/1369 sull'etichettatura energetica il secondo strumento per il raggiungimento dei target europei di efficienza energetica/risparmio energetico e di protezione dell’ambiente.
L’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche, funzionali e ambientali dei prodotti e supportarne la libera circolazione nel mercato interno.
Nel corso degli anni si è evidenziato come uno degli aspetti fondamentali per il successo di queste due misure politiche sia la loro credibilità per i consumatori e per le industrie produttrici, che si può conseguire solo con una efficace ed adeguata opera di sorveglianza del mercato inclusa l’identificazione di eventuali comportamenti elusivi.
L’ENEA è il principale Ente di ricerca attivo in Italia nell’ambito delle politiche di efficienza energetica e riveste anche un ruolo istituzionale di supporto al MISE e di confronto con le altre realtà europee.
La prima annualità 2019 del PRT 2019-2021 dell’AdP ENEA-MiSE ha visto ENEA-DUEE impegnata nella definizione delle misure politiche relative all’etichettatura energetica e all’ecodesign per i prodotti connessi all’energia nei settori industriale, professionale e domestico, fornendo supporto al MISE per (i) la discussione con la Commissione Europea e gli altri Stati Membri sui tavoli negoziali a Bruxelles dei nuovi Regolamenti applicativi di prodotto e (ii) a livello Paese per la diffusione dell’etichettatura energetica e la sorveglianza del mercato.
Per quanto riguarda quesst’ultima gli sforzi si sono concentrati sull’individuazione di metodologie condivise con le Autorità preposte di tutti i paesi europei, fondamentali per contrastare l’immissione sul mercato di prodotti non conformi a protezione dei consumatori e dei produttori nazionali.
ENEA-DUEE è stata attiva anche sul fronte della standardizzazione nazionale, europea e mondiale per la preparazione nuovi standard EN e IEC per le prestazioni degli apparecchi del lavaggio nel settore domestico con la partecipazione ai lavori dell’IEC SC59D Performance of household and similar electrical laundry appliances, del CENELEC TC59x Performance of household and similar electrical appliances e del CEI TC59/61G Lavabiancheria e lavastoviglie.
E’ proseguita inoltre la consultazione delle Associazioni nazionali di categoria dei produttori – ANIMA (e le Associazioni ad essa collegate quali Assoclima), ANIE (e le Associazioni ad essa collegate quali Assoascensori, ANIE Energia, Anitec-Assinform), APPLIA Italia ed EFCEM Italia – per conoscere lo stato dell’arte e le potenzialità di sviluppo tecnologico dei vari prodotti e permetere al Ministero di mettere a punto la strategia negoziale per le proposte di nuovi Regolamenti negli incontri a Bruxelles.
ENEA-DUEE è anche stata anche attiva nella cooperazione europea ed internazionale per una efficace applicazione dell’etichettatura energetica e dell’ecodesign, partecipando come responsabile nazionale a due progetti europei, promossi nell’ambito del Programma Horizon 2020: “EEPLIANT3-Energy Efficiency Compliant Products 3” un’Azione Concertata pan-europea di sorveglianza multi-prodotto, e “ANTICSS-AntiCircumvention of Standards for better market Surveillance” sull’identificazione, definizione e la valutazione del rischio di elusione nella legislazione e relative norme; entrambi gli studi sono complementari alle attività del PAR in quanto il trasferimento dei risultati ha permesso di rendere le azioni del PTR in linea con lo stato dell’arte europeo e di evitare sovrapposizioni, come la duplicazione delle prove di laboratorio, ottimizzando così le risorse disponibili.
Fra i successi di questa prima annualità da segnalare la conclusione del progetto europeo INTAS INdustrial and tertiary product Testing and Application of Standards le cui raccomandazioni sono state presentate a Bruxelles alla conferenza internazionale “Effective market surveillance for ecodesign, with a focus on large industrial products” e sono state in parte recepite nel Regolamento 2019/1783 sui trasformatori in vigore dal 15 novembre 2019.
L’obiettivo è promuovere uno sviluppo tecnologico in linea con i target comunitari, proteggere l'industria dalla concorrenza sleale delle importazioni di prodotti non-conformi a basso prezzo, assicurare il consumatore-utente del sistema elettrico nazionale sulle reali prestazioni energetiche, funzionali e dell'efficienza dei materiali dei prodotti acquistati e supportare il Paese nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica pianificati in risposta agli obblighi comunitari e agli obiettivi di protezione dell’ambiente del recente European Green Deal.
Le ricadute pratiche per gli utenti e il sistema elettrico nazionale si concretizzano nel raggiungimento di prestazioni funzionali garantite, con minori consumi energetici a parità di funzione svolta, nella maggiore durata e migliorata riparabilità dei prodotti e in un più facile smaltimento a fine vita, con la conseguente riduzione della quantità di rifiuti prodotti e delle risorse necessarie per il loro smaltimento.
...
segue in allegato
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Direttiva 2009/125/CE
Regolamento (UE) 2017/1369
Regolamento (UE) 2019/1783[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign - P1 ENEA 2019.pdf ENEA 2019 |
2333 kB | 44 | |
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Requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign - P2 ENEA 2021.pdf ENEA 2021 |
2774 kB | 33 | |
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Requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign - P3 ENEA 2021.pdf ENEA 2021 |
4842 kB | 32 |
Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive
Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive
ID 21579 | 26.03.2024
Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive - Document date: 16/12/2022 - Created by GROW.01.DIR - Publication date: 22/03/2024
...
Dear chairman of the ADCO Lifts, Dear Mr Achillides,
After discussions at various occasions, you had invited the European Commission to clarify its views concerning the use of display technology (“LCDs”) instead of a “traditional” plate inside the lift car to indicate the rated load in kilograms and the maximum number of passengers that may be carried, in addition to any other markings. With this letter, we would like to respond to your request.
In our view, the use of LCDs is not prohibited by the wording of Directive 2014/33/EU (“the Lifts Directive”), provided that the technology allows for markings to be “visibly, legibly and indelibly” affixed to the lift car at all times during the lifetime of the lift. It is up to the manufacturer to ensure that its technological solution satisfies these requirements. We elaborate below.
The question originates from Point 5.1 of Annex I on the Essential Health and Safety Requirements of the Lifts Directive which requires that the rated load and maximum number of passengers are indicated in each car on “an easily visible plate.”
Furthermore, Point 5.1 refers to Directive 2006/42/EC (“Machinery Directive”) stating that the previously mentioned information should be provided “in addition to the minimum particulars required for any machine pursuant to 1.7.3 of Annex I to the Machinery Directive 2006/42/EC.”
Point 1.7.3 of Annex I to the Machinery Directive 2006/42/EC provides that “all machinery must be marked visibly, legibly and indelibly the following minimum particular:
- the business name and full address of the manufacturer and, where applicable, his authorised representative,
- designation of the machinery,
- the CE Marking (see Annex III),
- designation of series or type,
- serial number, if any,
- the year of construction, that is the year in which the manufacturing process is completed” (emphasis added).
It is a long-standing principle of EU product legislation that the essential requirements define the results to be attained but do not specify the technical solutions for doing so. This flexibility allows manufacturers to choose the way to meet the requirements. It allows also that, for instance, the materials and product design may be adapted to technological progress.
For this reason, it is the Commission’s view that the word “plate” in Point 5.1 of Annex I on the Essential Health and Safety Requirements of the Lifts Directive can include LCD displays as long as the resulting markings are “visibly, legibly and indelibly” affixed to the lift car.
In particular, the word of “indelibly” suggests that it must be a permanent indication that cannot disappear due to an electronical failure, power outage or effaced over the lifetime of the lift car. As is the case for all essential requirements, it is the manufacturer’s responsibility to ensure that the LCD display markings comply with these factual requirements for the markings.
Mehdi HOCINE
Head of Unit
_______
[panel]Direttiva 2014/33/UE / Direttiva ascensori
Allegato I - Requisti essenziali di salute e di sicurezza
[...]
5. Marcatura
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto.
...
Direttiva 2006/42/CE / Direttiva macchine
Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
[...]
1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della macchina,
- marcatura «CE» (cfr. allegato III),
- designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura.
La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
...
Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine
[...]
Allegato III - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati
1.7.3. Marcatura delle macchine o dei prodotti correlati
Oltre ai requisiti di marcatura di cui agli articoli 10 e 24, le macchine o i prodotti correlati devono recare una marcatura visibile, leggibile e indelebile.
Le macchine o i prodotti correlati di cui ai capi da 2 a 6 del presente allegato devono recare una marcatura conforme ai requisiti supplementari indicati in tali capi.
Inoltre la macchina o un prodotto correlato progettati e costruiti per l'utilizzo in atmosfera esplosiva devono recare l'apposita marcatura.
Le macchine o i prodotti correlati devono altresì recare indicazioni complete riguardanti il proprio tipo, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Tali informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina o di un prodotto correlato deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.[/panel]
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive.pdf |
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Safety Gate Report 10 dell’08/03/2024 N. 13 A12/00608/24 Italia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 10 dell'08/03/2024 N. 13 A12/00608/24 Italia
Approfondimento tecnico: Dopobarba
Il prodotto, di marca Denim, barcode 8008970004051, è stato sottoposto alla misura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Safety Gate Report 10 dell'08_03_2024 N. 13 A12_00608_24 Italia.pdf Dopobarba |
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Altri articoli...
- Safety Gate Report 09 del 01/03/2024 N. 89 INFO/00058/24 Finlandia
- Safety Gate Report 08 del 23/02/2024 N. 01 A11/00024/24 Germania
- Safety Gate Report 07 del 16/02/2024 N. 56 A12/00292/24 Belgio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668
- Safety Gate Report 06 del 09/02/2024 N. 37 A12/00239/24 Germania