Regolamento (UE) 2024/1103
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Regolamento (UE) 2024/1103
ID 21719 | 19.04.2024
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione
C/2024/1732
GU L 2024/1103 del 19.4.2024
Entrata in vigore: 09.05.2024
Applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025.
Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.
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Rettifiche:
- Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW. Il presente regolamento stabilisce anche le specifiche di progettazione ecocompatibile dei dispositivi di controllo separati.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
d) ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
e) alle stufe per sauna;
f) agli apparecchi di cottura.
3. Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non presume che un prodotto esuli dall’ambito di applicazione del presente regolamento in base al paragrafo 2 se la progettazione, le caratteristiche tecniche, l’uso previsto, le asserzioni commerciali o qualsiasi altra informazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a corredo di tale prodotto non lo distinguono sufficientemente dagli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale disciplinati dal presente regolamento.
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Articolo 3 Specifiche di progettazione ecocompatibile
1. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e i dispositivi di controllo separati di cui all’articolo 1 soddisfano le specifiche di progettazione ecocompatibile definite nell’allegato II.
2. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi stabiliti negli allegati III e IV.
Articolo 4 Valutazione di conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati per i parametri di cui all’allegato II, punto 6, del presente regolamento nonché i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti in conformità dell’allegato III del presente regolamento.
3. Qualora le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un determinato modello siano state ottenute con una delle due modalità seguenti, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli, la valutazione svolta dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi:
a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o in entrambi i modi.
4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compreso l’identificativo del modello.
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Articolo 10 Abrogazione
Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.
Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.
[...] Segue in allegato
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