Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459

ID 21939 | | Visite: 697 | News Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/21939

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459

ID 21939 | 28.05.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459 della Commissione, del 27 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione dell’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate per i fornitori di mercati online

GU L 2024/1459 del 28.5.2024

Entrata in vigore: 17.06.2024

Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/988 impone alla Commissione di mantenere il portale Safety Gate, l’interfaccia pubblica del sistema di allarme rapido Safety Gate.

(2) Le  informazioni comunicate sul portale Safety Gate sono essenziali affinché i fornitori di mercati online rispettino una serie di obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/988, in particolare quelli di cui all’articolo 22, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento. Inoltre, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.

(3) Al fine di agevolare la conformità da parte dei fornitori di mercati online e a norma dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/988, la Commissione ha sviluppato un sistema di interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate. La suddetta interfaccia interoperabile dovrebbe essere resa disponibile sul portale Safety Gate.

(4) I fornitori di mercati online dovrebbero poter accedere al sistema di interfaccia interoperabile dopo essersi registrati sul portale Safety Gate conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.

(5) I fornitori di mercati online dovrebbero poter ricevere tramite l’interfaccia interoperabile soltanto informazioni disponibili al pubblico e già pubblicate sul portale Safety Gate. Dovrebbero tuttavia essere in grado di personalizzare, attraverso questa interfaccia, alcuni aspetti del modo in cui possono scaricare le informazioni, compresa la frequenza delle informazioni ricevute.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti ((UE) 2023/988) conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Accesso al sistema di interfaccia interoperabile del portale Safety Gate

All’atto della registrazione sul portale Safety Gate conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, i fornitori di mercati online possono collegare le loro interfacce al portale Safety Gate utilizzando l’interfaccia interoperabile.

Articolo 2 Ricezione di informazioni attraverso l’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate

I fornitori di mercati online che hanno collegato la loro interfaccia all’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate conformemente all’articolo 1 del presente regolamento possono scaricare informazioni già messe a disposizione del pubblico sul portale Safety Gate, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.

I fornitori di mercati online possono configurare la frequenza e il contenuto delle informazioni che possono scaricare, in linea con le istruzioni pubblicate dalla Commissione sul portale Safety Gate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione (UE) 2024 1459.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459
 
IT549 kB55

Tags: Marcatura CE Safety Gate

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 99

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 172

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2339

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto
Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 860

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 116932

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto