Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459
ID 21939 | 28.05.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459 della Commissione, del 27 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione dell’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate per i fornitori di mercati online
GU L 2024/1459 del 28.5.2024
Entrata in vigore: 17.06.2024
Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/988 impone alla Commissione di mantenere il portale Safety Gate, l’interfaccia pubblica del sistema di allarme rapido Safety Gate.
(2) Le informazioni comunicate sul portale Safety Gate sono essenziali affinché i fornitori di mercati online rispettino una serie di obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/988, in particolare quelli di cui all’articolo 22, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento. Inoltre, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.
(3) Al fine di agevolare la conformità da parte dei fornitori di mercati online e a norma dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/988, la Commissione ha sviluppato un sistema di interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate. La suddetta interfaccia interoperabile dovrebbe essere resa disponibile sul portale Safety Gate.
(4) I fornitori di mercati online dovrebbero poter accedere al sistema di interfaccia interoperabile dopo essersi registrati sul portale Safety Gate conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.
(5) I fornitori di mercati online dovrebbero poter ricevere tramite l’interfaccia interoperabile soltanto informazioni disponibili al pubblico e già pubblicate sul portale Safety Gate. Dovrebbero tuttavia essere in grado di personalizzare, attraverso questa interfaccia, alcuni aspetti del modo in cui possono scaricare le informazioni, compresa la frequenza delle informazioni ricevute.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti ((UE) 2023/988) conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Accesso al sistema di interfaccia interoperabile del portale Safety Gate
All’atto della registrazione sul portale Safety Gate conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, i fornitori di mercati online possono collegare le loro interfacce al portale Safety Gate utilizzando l’interfaccia interoperabile.
Articolo 2 Ricezione di informazioni attraverso l’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate
I fornitori di mercati online che hanno collegato la loro interfaccia all’interfaccia interoperabile del portale Safety Gate conformemente all’articolo 1 del presente regolamento possono scaricare informazioni già messe a disposizione del pubblico sul portale Safety Gate, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.
I fornitori di mercati online possono configurare la frequenza e il contenuto delle informazioni che possono scaricare, in linea con le istruzioni pubblicate dalla Commissione sul portale Safety Gate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
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