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Regolamento (UE) 2019/2021

ID 9654 | | Visite: 5196 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/9654

Regolamento UE 2019 2021

Regolamento (UE) 2019/2021 / Testo consolidato 01.05.2021

Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione

GU L 315/209 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 6, primo comma, si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019. 

...

Modifiche:

Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68/108 del 26.2.2021) [Testo consolidato 2021]

Rettifiche:

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 - 05.04.2024 [...]
Rettifica regolamento (UE) 2019/2021 [Testo consolidato 2021]

_________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) display elettronici di superficie inferiore o pari a 100 cm2;
b) proiettori;
c) sistemi integrati di videoconferenza;
d) display per uso medico;
e) caschi di realtà virtuale;
f) display integrati o da integrare nei prodotti di cui all’articolo 2, punto 3, lettera a), e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2012/19/UE;
g) display che sono componenti o sottounità di prodotti contemplati dalle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE.
3. Le specifiche di cui all’allegato II, punti A e B, non si applicano a:
a) display per diffusione radiotelevisiva;
b) display professionali;
c) display di sicurezza;
d) lavagne interattive digitali;
e) cornici digitali;
f) pannelli segnaletici digitali.
4. Le specifiche di cui all’allegato II, punti A, B e C non si applicano a:
a) display dello stato;
b) pannelli di controllo.

Articolo 9 Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate principalmente all’uso in ambiente domestico, ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e i computer portatili (notebook) di cui al regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, nonché i display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 (*).
(*) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).»;
b) al punto 3, l’ultima voce è sostituita dalla seguente:
«Altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021».

Articolo 10 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 642/2009 è abrogato con effetto dal 1° marzo 2021.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 6, primo comma, si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019. 

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Tags: Ambiente Energy

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