Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435

ID 21935 | | Visite: 700 | Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/21935

Regolamento di esec   UE  2024 1435

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 / Modello di avviso di richiamo

ID 21935 | 27.05.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo

GU L 2024/1435 del 27.5.2024

Entrata in vigore:  16.06.2024

Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 36, paragrafo 3, previa consultazione del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, esse devono assumere la forma di un avviso di richiamo. A norma dell’articolo 35, paragrafo 4, dello stesso regolamento, se non tutti i consumatori interessati da un richiamo possono essere contattati direttamente, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, devono diffondere un avviso di richiamo chiaro e visibile.

(2) Per garantire che i consumatori reagiscano ai richiami per la sicurezza dei prodotti, il relativo avviso dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione. Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce le informazioni obbligatorie che un avviso di richiamo dovrebbe contenere.

(3) Per facilitare e promuovere un approccio coerente e pratiche uniformi in tutta l’UE in relazione agli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti, è necessario stabilire un modello a tal fine. Un modello unico e standardizzato dovrebbe aiutare i consumatori ad individuare e comprendere gli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti e dovrebbe garantire che gli operatori economici e i fornitori di mercati online si conformino in modo più agevole e uniforme alle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2023/988.

(4) Il regolamento (UE) 2023/988 prevede che la Commissione stabilisca il modello di avviso di richiamo tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato, e che lo metta a disposizione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente l’avviso. La soluzione più adeguata dal punto di vista tecnico per mettere a disposizione questo modello sarebbe la pubblicazione sul sito web della Commissione.

(5) L’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988 prevede che l’avviso di richiamo debba essere in formati accessibili alle persone con disabilità. Ciò implica ad esempio che, quando un avviso di richiamo è condiviso online, si tenga conto delle norme e delle migliori pratiche in materia di accessibilità del web. In particolare, se informazioni importanti sul prodotto richiamato o sull’identificazione dei prodotti interessati dal richiamo sono contenute in un’immagine, è essenziale che tali informazioni siano esplicitate in modo da essere leggibili meccanicamente.

(6) Al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguare i loro processi interni in relazione a un avviso di richiamo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data del regolamento (UE) 2023/988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce il modello di avviso di richiamo a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988.

Il modello figura in allegato.

La Commissione pubblica tale modello sul proprio sito web.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

...

Allegato

Allegato

Allegato 1

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione (UE) 2024_1435.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435
 
IT1767 kB60

Tags: Marcatura CE Direttiva sicurezza generale prodotti Nuovo approccio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Lug 12, 2024 63

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 Discipline dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica (GU n. 16 del 17.01.1981) Leggi tutto
Draft standardisation Regulation  EU  2023 1230   Regulation on machinery
Lug 08, 2024 282

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery ID 22202 | 08.07.2024 Draft standardisation request to the European Committee for Standardization and to the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards machinery and related products in support… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1834
Lug 04, 2024 169

Regolamento (UE) 2024/1834

Regolamento (UE) 2024/1834 / Specifiche tecniche ecodesign ventilatori a motore ID 22174 | 04.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la… Leggi tutto
Mag 29, 2024 695

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 ID 21950 | 29.05.2024 Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 111650

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto