RAPEX Report 51 del 20/12/2019 N. 25 A12/00026/19 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 20/12/2019 N. 25 A12/00026/19 Ungheria
Approfondimento tecnico: Peluche
Il prodotto, di marca Honey Toys, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione ed è stato respinto alla frontiera perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE ed alla norma tecnica EN “71-1:2018 - . Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Gli occhi possono staccarsi facilmente dal peluche ed il materiale di imbottitura fibroso del giocattolo è facilmente accessibile a causa della debolezza di alcune cuciture. Gli occhi e il materiale dell’imbottitura possono causare soffocamento se messi in bocca dai bambini.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
[…]
Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al punto 8.2, descrive come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.
Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova. La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.
Inoltre, il punto 5.2, della norma tecnica EN 71-1, stabilisce che i peluche devono essere testati tramite una specifica prova di trazione e, in seguito alla prova, non deve essere possibile inserire uno stelo di 12 mm di diametro attraverso una qualsiasi cucitura. La prova serve a verificare che le cuciture del peluche non permettano l’inserimento di due dita del bambino all’interno del prodotto e la conseguente estrazione del materiale di riempimento.
Il test prevede l’utilizzo di apposite pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze devono essere posizionate, ad esempio, tra la gamba ed il corpo del peluche ed in modo che siano equidistanti dalle cuciture.
Gradualmente deve essere applicata una forza di 70 ± 2 N per un periodo di 5 s.
A seguito della prova di trazione, è necessario verificare l’inserimento, in una qualsiasi cucitura, di uno stelo di 12 mm di diametro, applicando una forza massima di 10 N. Lo stelo non deve entrare per più di 6 mm.
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RAPEX Report 51 del 20_12_2019 N. 25 A12_00026_19 Ungheria.pdf Peluche |
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FAQ on the Ecodesign Directive update December 2019
FAQ on the Ecodesign Directive update december 2019
Update December 2019
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations.
This document will be regularly updated.
This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations.
The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States. The answers as such are not legally binding. A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.
These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23. The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.
Table of Contents
[panel]Table of Contents
Ecodesign Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions
Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with
regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors
Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances
Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 06 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies
Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps - Amended by Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015
Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps
without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council
Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment
Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions
Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines
Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers
Commission Regulation (EC) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW
Commission Regulation (EC) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps
Commission Regulation (EC) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, for light emitting diode lamps and related equipment
Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans
Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the
European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers Commission Regulation (EC) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners
Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters
Commission Regulation (EU) No 814/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks
Commission Regulation (EC) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods
Commission Regulation (EC) No 548/2014 of 21 May 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for small, medium and large power transformers
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel local space heaters
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers 109
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281 of 30 November 2016 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units
COMMISSION REGULATION (EU) 2019/424 of 15 March 2019 laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013
COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009[/panel]
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Fonte: European Commission
Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign[/box-note]
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FAQ on the Ecodesign Directive update december 2019.pdf Update December 2019 |
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Note di orientamento fabbricanti dispositivi medici di classe I
Note di orientamento fabbricanti dispositivi medici di classe I
MDCG 2019-15 - Guidance notes for manufacturers of class I medical devices | December 2019
Lo scopo di questo documento è di fornire una guida ai produttori di dispositivi medici di classe che immettono sul mercato dell'Unione dispositivi medici con il loro nome o marchio, per aiutarli a soddisfare le disposizioni del MDR.
Questa guida dovrebbe essere applicabile anche alle situazioni in cui si è un importatore, un distributore o qualsiasi altra persona giuridica che assume gli obblighi che incombono ai produttori, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, pur non coprendo l'eccezione indicato dall'articolo 16, paragrafo 2.
L'MDR ha cambiato il campo di applicazione della legislazione sui dispositivi medici e ora ne estende l'applicazione tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento (produttore, rappresentante autorizzato, importatore e distributore) nonché un'ampia gamma di prodotti come quelli specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione di dispositivi (articolo 2, paragrafo 1) e prodotti senza uno scopo medico previsto (come alcuni prodotti estetici, come indicato nell'Allegato XVI del MDR). Inoltre, maggiore enfasi è posto su un approccio alla sicurezza del ciclo di vita, supportato da dati clinici e nuovi requisiti come trasparenza e tracciabilità.
Prima di immettere un dispositivo sul mercato, il produttore appone il marchio CE in conformità con Allegato V e redigere la dichiarazione di conformità UE, comprese tutte le informazioni richieste da Allegato IV. Prima di ciò, il produttore dimostrerà la conformità con il MDR e la conformità con i requisiti generali applicabili di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I.
Al fine di svolgere i compiti sopra indicati, il produttore eseguirà le seguenti operazioni:
[panel]- Istituire un sistema di gestione della qualità e un sistema di gestione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 (2) e 10 (9).
- Effettuare una valutazione clinica a norma dell'articolo 61, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 3 e Allegato XV.
- Effettuare una valutazione di conformità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7. In casi specifici (dispositivi sterili, dispositivi con funzione di misurazione, strumenti chirurgici riutilizzabili) definiti nell'articolo citato, il produttore richiederà il coinvolgimento di un organismo notificato (NB).
- Redigere e mantenere aggiornata la documentazione tecnica relativa ai dispositivi come indicato negli allegati II e III, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4.
- Redigere una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 19.
- Presentare le informazioni richieste al sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici (Eudamed) e rispettare l'obbligo di registrazione. Il produttore utilizzerà il singolo Numero di registrazione (SRN) quando si applica a un NB per la valutazione della conformità, se applicabile e per accedere ulteriormente a Eudamed al fine di adempiere ai propri obblighi relativi alla registrazione del dispositivi.
- Registrare il dispositivo in Eudamed assegnando l'UDI-DI di base al dispositivo, come definito nella parte C di Allegato VI, e forniscilo alla banca dati UDI insieme agli altri elementi di dati di base di cui all'allegato VI, parte B, relativo a tale dispositivo.
- Assegnare al dispositivo e, se applicabile, a tutti i livelli più elevati di imballaggio, un UDI che consentirà identificazione e tracciabilità.[/panel]
...
Contents
List of acronyms
Foreword
Introduction
Definitions
Placing on the market of Class I medical devices: The necessary steps
0) Integrate MDR in the Quality Management System (QMS)
1) Confirm product as a medical device
2) Confirm product as a Class I medical device
3) Procedures before placing on the market
a) Meet the general safety and performance requirements
b) Conduct clinical evaluation
c) Prepare technical documentation
d) Request Notified Body involvement
e) Prepare Instructions for Use and Labelling
4) Check compliance with general obligations for manufacturers
5) Draw-up the EU Declaration of Conformity
6) Affix the CE marking
7) Registration of devices and manufacturers in Eudamed
8) Post Market Surveillance (PMS)
a) Review experience gained from Post-Market Surveillance
b) Vigilance
c) Non conforming products
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[box-download]Vedi Raccolta linee guida MEDDEV dispositivi medici[/box-download]
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Guida Dispositivi medici Classe IIa /IIb e IVD Classe B/Classe C
Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
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Guidance Notes for Manufacturers of Class I Med.pdf MDCG 2019-15 |
189 kB | 37 |
Guida Dispositivi medici Classe IIa /IIb e IVD Classe B/Classe C
Guida Dispositivi medici Classe IIa /IIb e IVD Classe B/Classe C
MDCG 2019-13 Guida al campionamento dei dispositivi MDR Classe IIa / Classe IIb e IVDR Classe B / Classe C per la valutazione della documentazione tecnica
Questa guida intende definire i requisiti del campionamento per la Classe IIa e dispositivi di Classe IIb ai sensi del MDR e dispositivi di Classe B e Classe C ai sensi l'IVDR ai fini della valutazione della documentazione tecnica. Inoltre, questa guida chiarisce i compiti che devono essere eseguiti dall'organismo notificato compresa l'applicabilità del capitolo II dell'allegato IX di entrambi i regolamenti e entità della valutazione della documentazione tecnica.
Vedere la Sezione 5.3 per le esenzioni per tipi specifici di dispositivi.
Questo documento è stato approvato dal Medical Device Coordination Group (MDCG) istituito dall'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745. L'MDCG è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante del Commissione europea.
Il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) ed il regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) dispongono i requisiti per il campionamento dei dispositivi di Classe IIa / Classe IIb e Classe B / Classe C. per la valutazione della documentazione tecnica.
L'articolo 52, paragrafi 4 e 6, dell'MDR e l'articolo 48, paragrafi 7 e 9, dell'IVDR stabiliscono la necessità di valutare la documentazione tecnica di almeno un rappresentante dispositivo per gruppo di dispositivi generico (per Classe IIb e Classe C) e per ciascuno categoria di dispositivi (per Classe IIa e Classe B) prima del rilascio del certificato.
Le sezioni 2.3 e 3.4 dell'allegato IX di entrambi i regolamenti (e la sezione 10 dell'allegato XI del MDR) definisce che deve essere la valutazione del sistema di gestione della qualità accompagnato dalla valutazione della documentazione tecnica per i dispositivi selezionati su base rappresentativa.
La Sezione 4.5.2 (a) dell'allegato VII di entrambi i regolamenti richiede all'organismo notificato di redigere e aggiornare un piano di campionamento per la valutazione di aspetti tecnici documentazione di cui agli allegati II e III prima dell'audit.
La sezione 4.5.2 (b) dell'allegato VII richiede che l'organismo notificato valuti la tecnica documentazione come preparazione per gli audit.
...
[box-download]Vedi Raccolta linee guida MEDDEV dispositivi medici[/box-download]
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
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Guidance sampling MDR Class IIa-IIb IVDR Class B-C assessmnent TD.pdf MDCG 2019-13 |
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RAPEX Report 49 del 06/12/2019 N. 17 A12/1840/19 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 49 del 06/12/2019 N. 17 A12/1840/19 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Apriporta per garage
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. 1000, è stato sottoposto aslla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
L’adattatore per il collegamento alla rete elettrica non dispone di una connessione di terra affidabile.
Di conseguenza, toccando la spina si potrebbere ricevere una scossa elettrica. Inoltre, la spina potrebbe surriscaldarsi a causare un incendio.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.5.1 Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
Il punto 1.5.1 tratta i rischi dovuti all’uso dell’energia elettrica.
I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.
Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.
Il secondo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che siano applicabili alla macchina i requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/95/CE (già Direttiva 73/23/CEE come modificata).
La Direttiva 2006/95/CE è stata abrogata, a decorrere dal 20 aprile 2016, con l’entrata in vigore della Direttiva 2014/35/UE.
Tutti i Report Rapex 2019
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
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RAPEX Report 49 del 06_12_2019 N. 17 A12_1840_19 Regno Unito.pdf Apriporta per garage |
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Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 314 del 30.11.2010)
Abrogato da: Regolamento delegato (UE) 2019/2017
Testo allegato modificato dagli atti:
Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 1 17.5.2014)
Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 1 15.2.2017)
Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2017[/box-note]
Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 314 del 30.11.2010)
Regolamento abrogato da: Regolamento delegato (UE) 2019/2014
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Modificato da:
Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 L 147 1 17.5.2014
Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017
Rettificato da:
Rettifica, GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72 (1061/2010)
Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2014 [/box-note]
Nuovi regolamenti UE Ecodesign ed etichettatura energetica | Dicembre 2019
Nuovi regolamenti UE Dicembre 2019 | Ecodesign ed etichettatura energetica
Pubblicati nella Gazzetta Europea L. 315 del 05 dicembre 2019 una serie di novelli regolamenti in materia di:
1. Etichettatura energetica - Disciplinata dal regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europea e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
2. Progettazione ecocompatibile - Disciplinata dalla Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
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1. Etichettatura energetica, nel dettaglio:
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Regolamento delegato (UE) 2019/2013 |
Abrogazione |
Etichettatura energetica dei display elettronici |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1°novembre 2020. |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2014 |
Abrogazione |
Etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020. |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2015 |
Abrogazione |
Etichettatura energetica delle sorgenti luminose |
Applicazione: a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021. |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2016 |
Abrogazione |
Etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020. |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2017 |
Abrogazione |
Etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020. |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2018 |
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Etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta |
2. Progettazione ecocompatibile, nel dettaglio:
Regolamento (UE) 2019/2019 |
Abrogazione |
Apparecchi di refrigerazione |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019. |
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Regolamento (UE) 2019/2020 |
Abrogazione Regolamento (CE) n. 244/2009 |
Sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate |
Applicazione a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 7 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019. |
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Regolamento (UE) 2019/2021 |
Modifica Abrogazione |
Display elettronici |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 6, primo comma, si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019. |
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Regolamento (UE) 2019/2022 |
Modifica Abrogazione |
Lavastoviglie per uso domestico |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2019. |
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Regolamento (UE) 2019/2023 |
Modifica Abrogazione |
Lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico |
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2019. |
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Regolamento (UE) 2019/2024 | Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta |
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/2023
Regolamento (UE) 2019/2023
Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione
GU L 315/285 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2019.
...
Rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2023
________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese lavatrici e lavasciuga biancheria da incasso per uso domestico e lavatrici e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle lavatrici e alle lavasciuga biancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;
b) alle lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente;
3. le specifiche di cui all’allegato II, sezioni da 1 a 6, sezione 9, punto 1, lettere a) e c), e sezione 9, punto 2, punti i) e vii), non si applicano:
a) alle lavatrici per uso domestico con capacità nominale inferiore a 2 kg;
b) alle lavasciuga biancheria per uso domestico con capacità nominale di lavaggio inferiore a 2 kg.
Articolo 9 Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008
Nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1275/2008:
- la voce «Lavatrici» è soppressa;
- la voce «Altri elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, per la pulizia e la conservazione di capi di abbigliamento» è sostituita da «Altri elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, per la pulizia e la conservazione di capi di abbigliamento escluse le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico».
Articolo 10 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1015/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.
Articolo 11 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, in deroga alla prescrizione di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 1015/2010, non occorre che le indicazioni del «programma cotone standard a 60 °C» e del «programma cotone standard a 40 °C» siano visualizzate sul dispositivo di selezione del programma delle lavatrici per uso domestico o sul loro display, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il «programma cotone standard a 60 °C» e il «programma cotone standard a 40 °C» sono chiaramente identificabili nel libretto di istruzioni e nella documentazione tecnica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1015/2010; e
- il programma «eco 40-60» è ben visibile sul dispositivo di selezione del programma delle lavatrici per uso domestico o sul loro display, in conformità all’allegato II, sezione 1, punto 3, del presente regolamento.
Articolo 12 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2019.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/2021
Regolamento (UE) 2019/2021 / Testo consolidato 01.05.2021
Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione
GU L 315/209 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 6, primo comma, si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.
...
Modifiche:
- Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68/108 del 26.2.2021) [Testo consolidato 2021]
Rettifiche:
- Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 - 05.04.2024 [...]
- Rettifica regolamento (UE) 2019/2021 [Testo consolidato 2021]
_________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) display elettronici di superficie inferiore o pari a 100 cm2;
b) proiettori;
c) sistemi integrati di videoconferenza;
d) display per uso medico;
e) caschi di realtà virtuale;
f) display integrati o da integrare nei prodotti di cui all’articolo 2, punto 3, lettera a), e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2012/19/UE;
g) display che sono componenti o sottounità di prodotti contemplati dalle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE.
3. Le specifiche di cui all’allegato II, punti A e B, non si applicano a:
a) display per diffusione radiotelevisiva;
b) display professionali;
c) display di sicurezza;
d) lavagne interattive digitali;
e) cornici digitali;
f) pannelli segnaletici digitali.
4. Le specifiche di cui all’allegato II, punti A, B e C non si applicano a:
a) display dello stato;
b) pannelli di controllo.
Articolo 9 Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate principalmente all’uso in ambiente domestico, ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e i computer portatili (notebook) di cui al regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, nonché i display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 (*).
(*) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).»;
b) al punto 3, l’ultima voce è sostituita dalla seguente:
«Altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021».
Articolo 10 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 642/2009 è abrogato con effetto dal 1° marzo 2021.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 6, primo comma, si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/2019
Regolamento (UE) 2019/2019
Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione
GU L 315/187 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1 500 litri.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto professionali;
b) agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
c) agli apparecchi di refrigerazione mobili;
d) agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione è abrogato con effetto a decorrere dal 1° marzo 2021.
Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2019/2017
Regolamento delegato (UE) 2019/2017
Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione
GU L 315/134 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie per uso domestico da incasso e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle lavastoviglie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;
b) alle lavastoviglie per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1059/2010 è abrogato con decorrenza dal 1° marzo 2021.
Articolo 10 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 1059/2010, anziché essere fornita in formato stampa insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2019/2015
Regolamento delegato (UE) 2019/2015
Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione
GU L 315/68 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.
...
Testo modificato dal:
- Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato al 1° settembre 2021)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
_______
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.
2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punti 1 e 2.
3. Le sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punto 3, sono conformi soltanto ai requisiti fissati nell’allegato V, punto 4.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1°settembre 2021, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati da 25 dicembre 2019.
Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.
_____
ALLEGATO III Etichetta delle sorgenti luminose
1. ETICHETTA
Se la sorgente luminosa è destinata a essere commercializzata presso un punto vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale è stampata un’etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dal presente allegato.
I fornitori scelgono tra il formato di cui al punto 1.1 e quello di cui al punto 1.2 del presente allegato.
L’etichetta misura:
- nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 75 mm di altezza;
- nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.
Le dimensioni dell’imballaggio non sono inferiori a 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.
Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto è comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. L’etichetta di piccole dimensioni non è usata su imballaggi di larghezza superiore a 36 mm.
L’etichetta e la freccia che indica la classe di efficienza energetica possono essere stampate in monocromia, conformemente ai punti 1.1 e 1.2, solo se tutte le altre informazioni sull’imballaggio, compresi gli elementi grafici, sono stampate in monocromia.
Se non è stampata sulla parte dell’imballaggio destinata a essere rivolta verso il potenziale cliente, l’etichetta riporta una freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica come illustrato di seguito, del colore corrispondente a quello della classe energetica. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è in Calibri grassetto ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza sono contornate da un bordo di colore 100 % nero e di 0,5 pt di spessore.
Figura 1
Freccia a colori/in monocromia rivolta verso sinistra/destra per la parte dell’imballaggio rivolta verso il potenziale cliente
Nel caso di cui all’articolo 4, lettera e), l’etichetta riscalata ha un formato e dimensioni che consentono di coprire la vecchia etichetta e di aderirvi.
1.1. Etichetta di dimensioni standard
L’etichetta è come segue:
__________
Testo modificato dal:
Rettificato dal:
[...]
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2019/2013
Regolamento delegato (UE) 2019/2013
Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione
GU L 315/1 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1°novembre 2020.
...
Rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2013
_________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) display elettronici con superficie delle schermo inferiore o pari a 100 cm2;
b) proiettori;
c) sistemi integrati di videoconferenza;
d) display per uso medico;
e) caschi di realtà virtuale;
f) display integrati o da integrare nei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) display elettronici che sono componenti o sottounità di prodotti contemplati dalle misure di esecuzione adottate
a norma della direttiva 2009/125/CE;
h) display per diffusione radiotelevisiva;
i) display di sicurezza;
j) lavagne interattive digitali;
k) cornici digitali;
l) pannelli segnaletici digitali aventi una delle seguenti caratteristiche:
(1) progettati e costruiti come moduli da integrare in quanto superficie d’immagine parziale in uno schermo di superficie maggiore, non come dispositivi di visualizzazione a sé stanti;
(2) distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro per uso permanente in ambiente esterno;
(3) distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro con schermo di superficie inferiore a 30 dm2 o superiore a 130 dm2;
(4) densità in pixel inferiore a 230 pixel/cm2 o superiore a 3 025 pixel/cm2;
(5) luminanza bianca di picco nella modalità operativa a gamma dinamica standard (SDR, Standard Dynamic Range) superiore o pari a 1 000 cd/m2;
(6) privi di interfaccia di ingresso per segnali video e unità di visualizzazione per visualizzare correttamente una sequenza test standardizzata di immagini video con contenuto dinamico a fini di misurazione della potenza;
m) display dello stato;
n) pannelli di controllo.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 è abrogato con effetto dal 1°marzo 2021.
Articolo 10 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1062/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere fornita in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che, su specifica richiesta del distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1°novembre 2020.
_______
ALLEGATO III
Etichetta dei display elettronici
1. ETICHETTA
L’etichetta dei display elettronici contiene le seguenti informazioni:
I. codice QR
II. nome o marchio del fornitore;
III. identificativo del modello del fornitore;
IV. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
V. classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II, punto B, durante l’uso di PmeasuredSDR;
VI. consumo di energia in modo acceso in kWh per1 000h, durante la lettura di contenuti in SDR, arrotondato
all’intero più vicino;
VII. classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II, punto B, durante l’uso di PmeasuredHDR;
VIII. consumo di energia in modo acceso in kWh per1 000h, durante la lettura di contenuti in HDR, arrotondato
all’intero più vicino;
IX. diagonale dello schermo visibile in centimetri e in pollici, e risoluzione orizzontale e verticale in pixel;
X. gli estremi del presente regolamento, ossia «2019/2013».
2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Novembre 2019
Norme armonizzate Click
ID 9605 | 13.12.2019
I testi consolidati dell'elenco delle norme armonizzate per Direttiva / Regolamento UE pubblicate Marzo 2019 / Novembre 2019
Download Norme armonizzate Click Marzo 2019 - Novembre 2019
Come consultare i riferimenti delle norme armonizzate 2019.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi delle Direttive nuovo approccio UE devono essere letti in relazione alle pubblicazioni precedenti.
Per facilitare la consultazione sono stati realizzati dei "testi consolidati" che saranno aggiornati nel tempo, dove sono riporti l'elenco dei titoli delle norme armonizzate pubblicate per Direttiva/Regolamento UE.
I testi consolidati Marzo 2019 / Novembre 2019:
Norme armonizzate Direttiva Bassa tensione
19 Novembre 2019
Norme armonizzate Regolamento Impianti a fune
07 Novembre 2019
Direttiva Macchine
16 Ottobre 2019
Direttiva Giocattoli
Normativa Unione armonizzazione
30 Settembre 2019
Norme armonizzate Direttiva PED
06 Agosto 2019
Direttiva EMC
15 Luglio 2019
Direttiva ATEX
05 Giugno 2019
Direttiva Imbarcazioni da diporto
29 Maggio 2019
Documenti EAD CPR
20 Marzo 2019 (*) Con rettifica del 10.12.2019
Regolamento CPR
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Click
Direttiva click
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Agosto 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Settembre 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Ottobre 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Novembre 2019[/box-note]
RAPEX Report 47 del 22/11/2019 N. 1 A12/1748/19 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 22/11/2019 N. 1 A12/1748/19 Svezia
Approfondimento tecnico: Faro con luce led
Il prodotto, di marca Jula IPX, mod. IPX 002-529, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le saldature contengono una quantità eccessiva di piombo (valore misurato fino al 65% in peso).
Il piombo è pericoloso per l’ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
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Capo Servizio Impianti a fune
Capo Servizio Impianti a fune / Normativa - Update Maggio 2024
ID 9573 | Rev. 1.0 del 12.05.2024 / Documento completo allegato
Note normative generali e dispense corso di formazione Regione VDA
Con il Decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»), sono stati fissati i requisiti e le modalita' per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
I diversi tipi di impianti funicolari aerei o terrestri si possono suddividere nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
Il personale operativo addetto a svolgere le funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti a fune è invece costituito dalle seguenti qualifiche:
1. Capo servizio;
2. Macchinista;
3. Agente.
L'articolo 3 del Decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014 riguarda il Capo Servizio, indicando i requisiti di età e capacità psico-fisiche, all'articolo 4 si indicano i Documenti per il rilascio del patentino a Capo Servizio. L'accertamento dell'idoneità tecnica del Capo Servizio e all'articolo 5, che va accertata dall' U.S.T.I.F territorialmente competente specificando i dettagli dell'esame), all'Art. 6 si specifica l'estensione dell'idoneità e la successiva conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio (art. 7), la sospensione (art. 8).
In dettaglio:
[box-note]Decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014
...
Art. 1. - Generalità
Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 753/80 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.) sono fissate con il presente Decreto i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
1 Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
2. Nel seguito con la sigla D.G.S.T.I.F.T.P.L. (Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale) viene individuata la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con U.S.T.I.F. il competente ufficio trasporti ad impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 é indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
3. Sono preposti all'esercizio degli impianti a fune l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio (secondo quanto stabilito dal D.M. del 18.02.2011) ed il personale operativo.
Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti a fune è costituito dalle seguenti qualifiche:
1. capo servizio
2. macchinista
3. agente.
4. Il riconoscimento della idoneità degli aspiranti alle qualifiche di Capo Servizio, riferito ad ogni singola categoria di impianto di cui al precedente comma 1, avviene, previo esame e conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. competenti per territorio relativamente alla società esercente.
5. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di Macchinisti e Agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell’Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale secondo lo schema dell’allegato III. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. competente per territorio per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
Il verbale di esame controfirmato dall'Esercente, deve essere trasmesso all'U.S.T.I.F. competente.
Art. 2. - Personale addetto all’esercizio di impianti a fune
1. Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell’esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:
1. il capo servizio;
2. il macchinista;
3. l’agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all’intensità di traffico dell’impianto.
Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente.
Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
2. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al capitolo 12 del D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012 “Decreto Infrastrutture”) non è richiesta la presenza del relativo personale presso l’impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
3. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.
Art. 3. - Requisiti del Capo Servizio
I requisiti richiesti, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:
1. età minima di 21 anni, età massima di 67 anni;
2. capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C (D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i.);
3. di non essere consumatore abituale di droghe;
4. di non fare abuso di alcool;
5. cittadinanza italiana o comunitaria;
6. l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
7. per gli impianti delle categorie A e B1 è necessario possedere almeno uno dei requisiti, specificati ai seguenti comma a), b), c):
a) - il diploma di perito tecnico industriale ed aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 3 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
b) - diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed aver maturato almeno 12 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 12 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
c) - la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e abbia svolto:
1) - almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria ;
2) - almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di Capo Servizio di un impianto di categoria inferiore;
3) - almeno 24 mesi di effettivo lavoro nella manutenzione o costruzione sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
8. Per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la licenza della scuola secondaria di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista de categorie B2 o C.
Coloro che sono già in possesso di patentino per impianti di categorie superiori non devono dimostrare di soddisfare i requisiti sopracitati.
Per l'abilitazione del personale operativo d'impianti speciali e/o particolarmente complessi la D.G.S.T.I.F.T.P.L. potrà richiedere ulteriori requisiti.
...[/box-note]
[box-note]Decreto 11 Maggio 2017
...
1.3. Definizioni
...
Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d’esercizio e quelle impartite dal Direttore dell’esercizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
...
2.4.5. Compiti del Capo servizio
Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d’esercizio e quelle impartite dal Direttore dell’esercizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. Egli interviene inoltre, di propria iniziativa, in caso di situazioni non previste, integrando le disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. In particolare il Capo servizio:
a) effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e verifica l’effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7;
b) durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimità dell’impianto o degli impianti dei quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l’impianto entro un tempo massimo di 30 minuti;
c) esercita il controllo sull’impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori;
d) vigila sull’attività e sul corretto comportamento del personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al Direttore dell’esercizio eventuali inadempienze;
e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi;
f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore dell’esercizio, compilando o sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione;
g) provvede all’effettuazione dei controlli mensili in esercizio, compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del Registro giornale;
h) provvede affinché sia assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, compresa la percorribilità dell’eventuale sentiero di soccorso o della passerella, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con le squadre all’uopo previste;
i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto 3.14, alle operazioni di evacuazione;
j) dà immediata comunicazione all’esercente ed al Direttore dell’esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l’esercizio;
k) segnala tempestivamente al Direttore dell’esercizio e all’esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
l) provvede affinché venga osservato l’orario di servizio;
m) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto;
n) comunica al Direttore dell’esercizio ed all’esercente l’elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l’esercizio e la manutenzione;
o) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell’esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
p) nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata comunicazione all’esercente e al Direttore dell’esercizio ed annota sul Registro giornale l’evento o l’anomalia e la causa eventualmente accertata. Nel caso in cui l’impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito dell’indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei piani stessi;
q) stabilisce i compiti del personale dell’impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l’efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all’entità del traffico;
r) accerta la disponibilità del personale necessario in conformità al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del Direttore dell’esercizio;
s) è responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale;
t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio;
u) propone, per l’abilitazione a cura del Direttore dell’esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso delle competenze necessarie all’espletamento delle mansioni loro affidate;
v) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all’esercizio in stazione ed in linea, dell’attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
w) assiste il Direttore dell’esercizio nell’addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche. [/box-note]
Il riconoscimento dell’idoneità per la qualifica di Capo servizio avviene mediante un esame e un conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi), organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano competente per territorio relativamente alla società esercente.
Il riconoscimento dell’idoneità per le qualifiche di macchinisti e agenti, invece, avviene mediante un preventivo accertamento dei requisiti necessari e un successivo esame da parte del Direttore dell’esercizio e del Capo servizio, oppure dal Responsabile dell’esercizio.
L’esame teorico e pratico è svolto presso l’impianto redigendo un successivo verbale che verrà poi firmato e trasmesso all’ U.S.T.I.F. competente.
Le date di tale esame devono essere comunicate con congruo anticipo all’ U.S.T.I.F. competente per l’eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
In allegato Dispense Formazione Capo Servizio Regione VDA
...
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 12.05.2024 | Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 Decreto Ansfisa 0076655 del 7.12.2023 Aggiornato Manuale allegato Capitoli 0, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ed. 2020 |
Certifico srl |
0.0 | 26.11.2019 | --- | Certifico srl |
Collegati
[box-note]Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024
Esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto pubblico persone
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
Decreto 18 febbraio 2011
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753
Decreto MIT n. 203 del 1° dicembre 2015
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Decreto Dirigenziale n.144 del 18 maggio 2016
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 166 del 13 maggio 2019[/box-note]
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Capitolo 8 - Regolamentazione del personale.pdf Regione Autonoma Valle d\'Aosta - Rev. 2020 |
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Capitolo 9 - Norme di esercizio.pdf Regione Autonoma Valle d\'Aosta - Rev. 2020 |
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Capitolo 10 - Soccorso ed evacuazione.pdf Regione Autonoma Valle d\'Aosta - Rev. 2020 |
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Capitolo 11 - Manutenzione.pdf Regione Autonoma Valle d\'Aosta - Rev. 2020 |
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Appendice A - Principi di elettrotecnica ed elettromagnetismo.pdf Regione Autonoma Valle d\'Aosta - Rev. 2014 |
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Esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto pubblico persone
Decreto 11 maggio 2017 | Esercizio e la manutenzione degli impianti a fune trasporto pubblico di persone
ID 9569 | Note di lettura
Il 30 Novembre 2019 è il termine ultimo per l'adeguamento degli impianti a fune esistenti per il trasporto pubblico di persone alle disposizioni del Decreto 11 maggio 2017 (9.1.1 Obblighi di adeguamento sull’esercizio).
Il Documento allegato, fornisce Note di lettura al Decreto 11 maggio 2017 in vigore dal 30 Maggio 2017, che tratta le disposizioni tecniche per esercizio/manutenzione degli impianti a fune.
Il Decreto 11 maggio 2017 (GU n. 118 del 23 maggio 2017) detta le disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.
Le disposizioni tecniche (allegato) si applicano dal 24 maggio 2017, alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell’allegato al D.D. 337/2012.
Le disposizioni tecniche sono una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all’esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.
E' presente un periodo transitorio di 24 mesi (fino al 30 maggio 2019) per l'adeguamento delle disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti contenute nel Decreto (9.1.1 Obblighi di adeguamento sull’esercizio), termine prorogato al 30 Novembre 2019 dal D.D. n. 166 del 13 maggio 2019 (GU n.125 del 30-05-2019).
Il D.D. n. 189 del 29 Maggio 2019 pone approvazione dei modelli dei Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui al Decreto 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”.
Articolazione
Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme
Capitolo 2 - Personale
Capitolo 3 - Modalità di esercizio
Capitolo 4 - Documenti per l’esercizio
Capitolo 5 - Procedure per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione
Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio
Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell’Autorità di sorveglianza
Capitolo 8 - Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva
Capitolo 9 - Norme transitorie
...
IMPIANTI AEREI E TERRESTRI
Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone
Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme
Ambito
Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012.
[panel]Punto 1.1 dell’allegato al D.D. 337/2012.
1.1 Oggetto
Le presenti norme si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
Le funivie si suddividono in:
a) funivia bifune con movimento “a va e vieni” o “a va o vieni”: consistente in una o più funi portanti costituenti vie di corsa, in un anello di fune trattivo e in uno o più veicoli ad esso collegati che percorrono le funi portanti con movimento “a va e vieni” o “a va o vieni”;
b) funivia bifune con movimento unidirezionale: consistente in due o più funi portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente, al quale vengono collegati i veicoli che percorrono le funi portanti; i collegamenti possono essere permanenti ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all’arrivo mediante dispositivi idonei;
c) funivia monofune con movimento unidirezionale continuo o intermittente o con movimento “a va e vieni”: consistente in una (o più) fune portante-traente chiusa ad anello alla quale vengono collegati i veicoli; i collegamenti possono essere permanenti (seggiovie ad attacchi fissi e simili) ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all’arrivo mediante dispositivi idonei.
La funicolare è un impianto a fune nel quale i veicoli sono trainati da una o più funi, lungo una via di corsa fissa al suolo o sorretta da strutture fisse.
La sciovia è un impianto a fune in cui i passeggeri, con gli sci ai piedi o mezzi equivalenti ammessi, sono trainati lungo una pista predisposta per mezzo di dispositive di traino collegati ad una fune e da questa trainati.
La slittinovia è un impianto costruttivamente simile alle sciovie, ma nel quale il trasporto dei viaggiatori ha luogo mediante speciali veicoli (slittini) propri dell'impianto, circolanti su apposita pista innevata e collegati alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di traino analoghi a quelli delle sciovie.[/panel]
Scopo
Scopo delle presenti disposizioni tecniche è una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.
Definizioni
[...] segue
3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica
3.25.1. Comportamento dei viaggiatori
I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.
Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe devono essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo ben visibile. Le disposizioni riguardanti gli obblighi ed i divieti devono essere riportate anche nelle lingue straniere più diffuse in loco.
I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.
I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumita degli altri viaggiatori, sono segnalati all'Autorità giudiziaria dal personale dell' impianto, ai sensi degli articoli 432 e 650 del codice penale.
Per le altre trasgressioni si applica il decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, i cartelli monitori pertinenti di cui al capitolo 13 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012, nonchè eventuali altri avvisi ritenuti utili per l'esercizio.
[...] segue in allegato
Decreti di riferimento:
Decreto 18 febbraio 2011
D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
Decreto MIT n. 203 del 1° dicembre 2015
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Decreto Dirigenziale n.144 del 18 maggio 2016
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 166 del 13 maggio 2019
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[box-note]D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753
Capo servizio impianti a fune[/box-note]
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Esercizio e la manutenzione degli impianti a fune trasporto pubblico di persone Rev. 00 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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RAPEX Report 50 del 13/12/2019 N. 2 A12/1933/19 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 50 del 13/12/2019 N. 2 A12/1933/19 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Salvagente con volante
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. SEA 700, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 13138-3.
Il prodotto non è dotato di una valvola a chiusura automatica.
Di conseguenza, il salvagente potrebbe sgonfiarsi mentre il bambino è ancora seduto al suo interno, affondando e facendolo annegare.
La norma EN 13138-3 stabilisce che i dispositivi di classe A gonfiabili devono essere dotati di valvole che garantiscano la tenuta anche quando il tappo è completamente rimosso. I tappi devono essere collegati al corpo della valvola.
La valvola deve assicurare che, con un tappo aperto, i dispositivi gonfiabili, quando sottoposti alla prova descritta nel’appendice D della norma, mantengano, dopo un periodo di 2 min, almeno il 75% della loro galleggiabilità originale.
La prova consiste nel gonfiare il dispositivo a bocca per ottenere il volume massimo ed immergerlo per due minuti con il tappo aperto nell’apparecchiatura di prova in un bagno d’acqua. La sua ritenzione della galleggiabilità è misurata annotando il cambiamento di massa apparente dell’apparecchiatura di prova con e senza il dispositivo gonfiato per il periodo di prova.
L’apparecchiatura di prova normalizzata richiesta (in accordo alla EN ISO 12402-9:2011) è costituita da una gabbia pesata, il cui peso sommerso è maggiore di 1,1 volte il valore di galleggiabilità previsto.
Classificazione dispositivi
Classe A = dispositivo galleggiante nel quale il bambino è a contatto con l’acqua posizionato all’interno della struttura galleggiante, in modo da tenere l’utilizzatore passivo in una posizione di galleggiamento stabile in cui la base del mento sia sul pelo dell’acqua o sopra di esso. Questo dispositivo è destinato a consentire all’utilizzatore di acquisire familiarità con l’ambiente acquatico.
Classe B = dispositivo galleggiante per il nuoto destinato a essere indossato, a essere fissato in odo sicuro al corpo e ad assistere l’utilizzatore attivo nell’apprendimento della gamma di bracciate di nuoto.
Classe C = dispositivo destinato a essere tenuto in mano o con il corpo e ad assistere nelle bracciate di nuoto e/o a migliorare elementi specifici delle bracciate.
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RAPEX Report 50 del 13_12_2019 N. 2 A12_1933_19 Bulgaria .pdf Salvagente con volante |
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Stima adattiva del rischio di rottura di attrezzature in pressione
Stima adattiva del rischio di rottura di attrezzature in pressione, sulla base dei dati di monitoraggio
Quaderni di ricerca INAIL 16/2019
In molti settori industriali, dove in passato si doveva contare su poche misure puntuali per prevedere il ciclo di vita delle attrezzature critiche, oggi è possibile, grazie all’enorme sviluppo della sensoristica, disporre di una grande quantità di dati aggiornati sull’integrità dei materiali.
Una valutazione delle condizioni presenti delle attrezzature e un pronostico sul loro futuro a breve termine è essenziale per garantire nel tempo la sicurezza; ma per questo occorrono modelli matematici avanzati che utilizzano la massa di dati, informazioni e conoscenze oggi disponibili. Nel quaderno, frutto di una ricerca condotta dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, si discute nel dettaglio l’applicazione di metodiche probabilistiche avanzate per gestire le ispezioni su attrezzature critiche, minimizzando i costi e massimizzando disponibilità, affidabilità e sicurezza degli impianti.
...
Indice degli argomenti
1 Contesto tecnico normativo
2 Valutazione probabilistica dell’insorgenza di fenomeni di degrado
2.1 Caso studio
3 Monitoraggio continuo delle condizioni e stima probabilistica del rischio di Rottura
3.1 La rottura spontanea di un generatore di vapore
3.1.1 Il generatore di vapore
3.1.2 Il modello di SGTR spontaneo
3.1.2.1. La tensocorrosione
3.1.2.2. La vaiolatura
3.2 Stima della frequenza di SGTR
3.2.1 Valutazione probabilistica del rischio
3.2.2 “Valutazione probabilistica del rischio di rottura con monitoraggio delle condizioni”
3.3 Ottimizzazione della strategia di manutenzione per controllare la frequenza di accadimento di SGTR
3.4 Ottimizzazione delle procedure di manutenzione rispetto ai costi di manutenzione
3.5 Caso Studio
3.6 Analisi di sensitività
4 Conclusioni
Riferimenti bibliografici
_______
Volume - Collana Quaderni di ricerca Numero 16 - luglio 2019
di Federico Antonello, Paolo Bragatto, Francesco Di Maio, Seyed Mojtaba Hoseyni, Enrico Zio
Edizioni: Inail - dicembre 2019
Fonte: INAIL
Collegati:
[box-note]Analisi delle cause di rottura di materiali metallici: esempi di applicazione
SAPAF 2018 | Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Attrezzature a Pressione: Norme per il ciclo di vita
Direttiva 2014/68/UE [/box-note]
Explanatory note on MDR codes
Explanatory note on MDR codes
MDCG 2019-14 Explanatory note on MDR codes
Commission Implementing Regulation 2017/2185 establishes the codes for the designation of notified bodies in medical devices under Regulation (EU) 2017/745 and in vitro diagnostic medical devices under Regulation (EU) 2017/746.
These codes are primarily used by designating authorities to define the notified body scope of designation but they are also used by the notified body to:
[alert]1) describe the individual qualification of the NBs staff members
2) describe the qualification required for assessing a device[/alert]
These codes may be very broad and, furthermore, unequivocal authorisation of personnel to codes and the assignment of codes to a device is not always straightforward. However, the notified body’s system needs to ensure, in all cases, that the authorisation of personnel and team allocation for the conformity assessment of a device ensures adequate knowledge and expertise.
The lists of codes and corresponding types of devices established by the above mentioned Regulation takes into account various device types which can be characterised by design and intended purpose, manufacturing processes and technologies used, such as sterilisation and the use of nanomaterials.
These lists of codes should be used in a way that provides for a multi-dimensional application to all typology of devices. This will ensure that notified bodies as well as the staff assigned to conformity assessment are fully competent for the devices they are required to assess.
This guidance is intended to explain the different level of codes and how they should be used, including the use of conditions with a view to ensure a harmonised use of the codes especially for the allocation of resources to conformity assessment activities.
[box-download]Vedi Raccolta linee guida MEDDEV dispositivi medici[/box-download]
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
UDI-DI Formati e caratteristiche | EU 2019[/box-note]
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Explanatory note on MDR codes.pdf MDCG 2019-14 |
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10° Rapporto attività sorveglianza del mercato direttiva macchine
10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Il 10° rapporto si propone come strumento di condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e cercato di organizzare nel settore della sicurezza delle macchine, al fine di offrire spunti per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.
Si tratta di un elaborato tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricati, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori ecc.), costituito da schede riferite alle principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati tecnici (CEN/CENELEC) che trattano le principali non conformità rilevate evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni ritenute accettabili dall’autorità di sorveglianza del mercato.
L’analisi del processo di sorveglianza del mercato e in particolare dell’attività di accertamento tecnico condotta da Inail, in base al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), offre ogni due anni spunti per approfondimenti e valutazioni, che possano contribuire a migliorare l’intero processo.
In particolare questo decimo rapporto costituisce un momento di svolta, o più precisamente di evoluzione, nella direzione di una sempre maggiore condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro. Nel corso degli anni è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato.
Tutte queste attività (vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato), infatti, rappresentano strumenti messi al servizio del lavoratore o più in generale del cittadino, per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza.
Vigilanza e verifica sono da sempre i motori dell’attività di sorveglianza del mercato, in quanto storicamente ASL/ARPA, Ispettorato nazionale del lavoro e organi istituzionali preposti alla verifica periodica hanno dato avvio a oltre il 95% delle segnalazioni di presunta non conformità; allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato hanno offerto utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questi servizi, indirizzando i tecnici nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.
Partendo, come nelle passate edizioni, dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento, si è inteso in questo decimo rapporto realizzare un documento tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, ecc.).
A tal fine sono state realizzate, per le principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati Tecnici CEN/CENELEC), delle schede che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni utili dal punto di vista tecnico, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta).
Ciascuna scheda si compone di tre parti:
- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che chiarisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione della macchina, al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quest’ultimo riferimento è particolarmente importante, in quanto la norma tecnica diviene riferimento per la presunzione di conformità solo nel momento in cui viene pubblicata in gazzetta ufficiale, per cui le eventuali contestazione sollevate non possono prescindere dalla data di immissione sul mercato del
prodotto, rispetto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’eventuale norma tecnica. Ovviamente l’adozione di una norma armonizzata pubblicata in gazzetta ufficiale, seppure dia presunzione di conformità, è a carattere volontario, ma in ogni caso il riferimento normativo determina un livello di sicurezza che i fabbricanti sono tenuti almeno ad assicurare, anche adottando soluzioni tecniche altre rispetto a quelle indicate nel precetto normativo;
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Ovviamente le condizioni dalle quali scaturisce la segnalazione di presunta non conformità devono essere correlate a un problema di tipo costruttivo, ovvero il soggetto segnalante deve escludere, nei limiti del possibile, che la carenza rilevata sia da imputare a manomissioni e/o usi scorretti della macchina. In questi casi, infatti, le responsabilità non sono da riferire al fabbricante e quindi non prevedono l’attivazione di un iter di sorveglianza del mercato, che, rivolgendosi al responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, contempla esclusivamente deficienze imputabili a chi ha progettato e costruito la macchina. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
- un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.
Si tratta ovviamente di un primo esercizio in questa nuova direzione rispetto alle potenzialità che le conoscenze maturate nell’ambito dell’accertamento tecnico offrono, ma costituisce in ogni caso un importante passo anche per comprendere le esigenze di chi ci si aspetta possa adottare questo materiale. Come detto questo Rapporto è stato pensato per tutti coloro che a vario titolo approcciano la conformità dei prodotti alla direttiva macchine e proprio per ottenere un documento di più ampia applicabilità i criteri con i quali le schede sono state selezionate hanno contemplato innanzitutto la diffusione della tipologia di macchina, in seconda battuta si è cercato di individuare situazioni più frequenti, almeno sulla base dei dati disponibili dalla sorveglianza del mercato, e in ultimo si sono privilegiate le situazioni di più immediata individuazione.
In questo modo il lavoro prodotto, almeno in questo primo esemplare, vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori, evidenziando le carenze più ricorrenti e le norme tecniche di riferimento, che si è rilevato non sempre costituiscono il back ground di chi approccia la progettazione e fabbricazione di una macchina;
- organi di vigilanza territoriale, riportando esempi di situazioni pericolose che potrebbero ripresentarsi nei luoghi di lavoro e soprattutto indicando, in un percorso di ottimizzazione del processo di sorveglianza del mercato, modalità di analisi della conformità e di segnalazione alle autorità competenti che possano migliorare l’azione di controllo. È indubbio, infatti, che segnalazioni più puntuali e pertinenti rendono gli interventi dell’autorità di sorveglianza più rapidi e soprattutto facilitano il confronto con il fabbricante, agevolando la rilevazione della problematica e quindi l’interlocuzione, anche per l’eventuale implementazione di interventi correttivi;
- datori di lavoro e utilizzatori, presentando una rassegna di possibili carenze palesi che potrebbero indirizzare nella scelta in fase di acquisto dei prodotti.
Questo decimo rapporto, in conclusione, fornendo analisi e informazioni di supporto alla valutazione di conformità dei prodotti alla direttiva macchine (per fabbricanti, utilizzatori, distributori, verificatori, soggetti istituzionali e non, ecc.), si propone anche di offrire spunti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.
____
Introduzione
CEN TC 98 - Piattaforme elevabili
CEN TC 142 - Macchine per il legno
CEN TC 143 - Macchine utensili
CEN TC 144 - Macchine agricole e forestali
CEN TC 147 - Gru
CEN TC 150 - Carrelli industriali
CEN TC 151 - Macchine per cantiere e costruzione
CEN TC 153 - Macchine per l’industria alimentare
CEN TC 183 - Macchine per la gestione dei rifiuti
Attrezzature intercambiabili
Fonte: INAIL
_________
I Rapporti attività sorveglianza del mercato direttiva macchine precedenti:
[box-note]9° Rapporto attività sorveglianza del mercato Direttiva macchine
8° Rapporto attività Sorveglianza del Mercato Direttiva Macchine[/box-note]
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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10 Rapporto attività sorveglianza del mercato direttiva macchine.pdf INAIL 11.12.2019 |
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RAPEX Report 48 del 29/11/2019 N. 2 A12/1755/19 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 29/11/2019 N. 2 A12/1755/19 Svezia
Approfondimento tecnico: Fitness band
Il prodotto, di marca Denver, mod. BFH-13 è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed al Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS).
Le saldature nel cinturino contengono piombo (valore misurato fino al 54,8% in peso) e la plastica dei cavi interni contiene paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato fino all'1,4%).
Il piombo è pericoloso per l'ambiente.
Gli SCCP persistono nell'ambiente, sono tossici per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si bioaccumulano nella fauna selvatica e nell'uomo, rappresentando un rischio per la salute umana e l'ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS)
Articolo 3
Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco
1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS)
Allegato I
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.
3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
Tutti i Report Rapex 2019
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
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RAPEX Report 48 del 29_11_2019 N. 2 A12_1755_19 Svezia.pdf Fitness band |
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Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 314 del 30.11.2010)
Abrogato da: Regolamento delegato (UE) 2019/2016
Testo allegato modificato dagli atti:
Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 1 17.5.2014)
Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 1 15.2.2017)
Rettificato da:
Rettifica, GU L 165 del 23.6.2016, pag. 23 (1060/2010)
Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2016 [/box-note]
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 314 del 30.11.2010
Abrogato da: Regolamento delegato (UE) 2019/2013
_______
Allegato testo consolidato 2017 con le modifiche apportate dagli atti:
- Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 1 17.5.2014)
- Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 1 15.2.2017)
Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2013[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/2024
Regolamento (UE) 2019/2024
Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 315/313 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:
a) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
b) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;
c) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
d) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente sottoposti a prova e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all’allegato III, tabella 5;
f) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095;
g) frigoriferi cantina e minibar.
3. Le specifiche di cui al punto 1 e al punto 3, lettera k), dell’allegato II non si applicano alle seguenti categorie:
a) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati;
c) saladette;
d) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
e) armadi d’angolo;
f) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
g) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/2022
Regolamento (UE) 2019/2022
Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione
GU L 315/267 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2019.
________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese lavastoviglie da incasso per uso domestico e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono anche essere alimentate da batterie.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle lavastoviglie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;
b) alle lavastoviglie per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore
CA/CC venduto separatamente
Articolo 9 Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008
All’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1275/2008 la voce «Lavastoviglie» è soppressa.
Articolo 10 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1016/2010 è abrogato con decorrenza dal 1° marzo 2021.
Articolo 11 Misure di transizione
In deroga alle disposizioni dell’allegato I, punto 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1016/2010, a decorrere dal 25 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2021, per il programma standard può essere utilizzata la dicitura «eco» anziché la dicitura «programma standard», in conformità all’allegato II, punto 1 del presente regolamento.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/2020
Regolamento (UE) 2019/2020
Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione
GU L 315/209 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 7 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.
...
Rettifiche:
Rettifica regolamento (UE) 2019/2020
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Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di
a) sorgenti luminose;
b) unità di alimentazione separate.
Le specifiche si applicano anche alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.
2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all’allegato III, punti 1 e 2.
3. Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui all’allegato III, punto 3, sono conformi soltanto alle specifiche fissate nell’allegato II, punto 3, lettera e).
Articolo 10 Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 sono abrogati a decorrere dal 1° settembre 2021.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 7 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2019/2018
Regolamento delegato (UE) 2019/2018
Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
GU del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato 01.09.2021)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
__________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:
a) apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
c) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;
d) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
f) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati;
g) saladette;
h) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
i) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all’allegato IV, tabella 4;
j) armadi d’angolo;
k) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
l) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;
m) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095;
n) frigoriferi cantina e minibar.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2019/2016
Regolamento delegato (UE) 2019/2016
Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
GU L 315/102 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
...
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato 01.09.2021)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
Rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2016
_______
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica e aventi un volume superiore a 10 litri e inferiore o pari a 1 500 litri.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto;
b) agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
c) agli apparecchi di refrigerazione mobili;
d) agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.
Articolo 10 Misure transitorie
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1060/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere
presentata in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che se chiesto specificamente dal distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2019/2014
Regolamento delegato (UE) 2019/2014
Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE
GU L 315/29 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
...
Rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2014
___________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese quelle che possono essere alimentate anche a batteria e comprese le lavatrici per uso domestico da incasso e le lavasciuga biancheria per uso domestico da incasso.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle lavatrici e alle lavasciuga biancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;
b) alle lavatrici per uso domestico a batteria e alle lavasciuga biancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente;
c) alle lavatrici per uso domestico aventi una capacità nominale inferiore a 2 kg e alle lavasciuga biancheria per uso domestico aventi una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 2 kg.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1061/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.
La direttiva 96/60/CE è abrogata a decorrere dal 1° marzo 2021.
Articolo 10 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1061/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prescritta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 96/60/CE può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
...
ALLEGATO III
A. Etichetta delle lavatrici per uso domestico
1. ETICHETTA DELLE LAVATRICI PER USO DOMESTICO
1.1. Etichetta
1.2. L’etichetta riporta le informazioni seguenti:
I. codice QR;
II. marchio o nome del fornitore;
III. identificativo del modello del fornitore;
IV. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
V. classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;
VI. consumo ponderato di energia per 100 cicli in kWh, arrotondato all’intero più vicino conformemente all’allegato IV;
VII. capacità nominale, in kg, del programma eco 40-60;
VIII. consumo ponderato di acqua per ciclo in litri, arrotondato all’intero più vicino, conformemente all’allegato IV;
IX. durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale, in ore:min, arrotondata al minuto più vicino;
X. classe di efficienza della centrifuga-asciugatura definita ai sensi dell’allegato II, parte B;
XI. emissioni di rumore aereo della fase di centrifuga, espresse in dB (A) re 1 pW e arrotondate all’intero più vicino e classe dell’emissione di rumore aereo, determinate conformemente all’allegato II, parte C;
XII. numero del presente regolamento, ossia «2019/2014».
2. STRUTURA DELL’ETICHETTA PER LAVATRICI PER USO DOMESTICO
L’etichetta è conforme alla figura riportata di seguito.
...
Collegati:
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
UDI-DI Formati e caratteristiche | EU 2019
UDI-DI Formati e caratteristiche
EU, Dicembre 2019
Le nuove normative sui dispositivi medici Regolamento (UE) 745/2017 e Regolamento (UE) 46/2017 introducono un sistema UDI (Unique Device Identification) per dispositivi medici.
Le principali disposizioni relative all'istituzione del sistema UDI sono contenute nel capitolo III e nell'allegato VI dei due regolamenti sui dispositivi medici.
L'UDI-DI di base è la chiave principale nel database e nella documentazione pertinente (ad esempio certificati, dichiarazione di conformità, documentazione tecnica e riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche) per collegare dispositivi con lo stesso scopo previsto, classe di rischio e caratteristiche essenziali di progettazione e fabbricazione.
È indipendente/separato dall'imballaggio/etichettatura del dispositivo e non appare su alcun articolo commerciale. Qualsiasi UDI-DI di base identifica i dispositivi (gruppo) coperti da tale UDI-DI di base in un modo unico.
Un nuovo UDI-DI deve essere richiesto ogni volta che si verifica una modifica che potrebbe portare all'identificazione errata del dispositivo e/o all'ambiguità nella sua tracciabilità. In particolare, è necessario un nuovo UDI-DI in caso di modifica dei seguenti elementi: nome o ragione sociale, versione o modello del dispositivo, etichettato come monouso, sterile confezionato, necessità di sterilizzazione prima dell'uso, quantità di dispositivi forniti in un pacchetto, avvertenze critiche o controindicazioni (ad esempio contenenti lattice o DEHP), CMR / interferenti endocrini, colore, lingua.
Un UDI-DI deve essere associato a un solo UDI-DI di base.
In allegato documenti GS1/HIBCC/ICCBBA/IFA riguardanti i formati e le caratteristiche UDI-DI, riservati Abbonati Marcature CE.
____________
IFA Basic UDI-DI
[panel]IFA Standards
The Basic UDI-DI is generated from these four elements (substring elements):
- Issuing Agency Code (IAC)
- Manufacturer Code
- Device Group Code
- Check Digit
From the example shown in the table and from the sequence of the four elements (without additional delimiters) results the Basic UDI-DI: “PP12345ABCD.12345678.9004“.
Supplementary information:
IAC: The code “PP” must always be used as the IAC assigned to IFA as the issuing agency.
Manufacturer Code: Here, the manufacturer uses the five-digit IFA supplier number assigned by IFA. It can be found in the overview of supplier address data, which can be requested from IFA.
Device Group Code: This code for the product group in question is assigned by the manufacturer in consideration of the rules stipulated by the Commission. At the time these specifications were generated, the guideline “MDCG 2018-1 v2 Guidance on BASIC UDI-DI and changes to UDI-DI” applied.
For any division within the substring “Device Group Code”, the period “.” can be used.
Check Digits: The check digits in two-digit format are formed via the first three substrings. Here, the method in accordance with Modulo 97 is used in identical form, as for the calculation of the check digits of the PPN. The procedure is described in the IFA document Technical Information – Check Digit Calculations[/panel]
IFA UDI HRI & AIDC Formats
[panel]
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
Linee guida Regolamento Medical Devices (UE) 2017/745[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
IFA UDI HRI AIDC Formats.pdf |
364 kB | 24 | |
![]() |
IFA Basic UDI-DI.pdf |
362 kB | 20 | |
![]() |
HIBCC UDI HRI AIDC Formats.pdf |
440 kB | 15 | |
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HIBCC Basic UDI-DI.pdf |
117 kB | 13 | |
![]() |
ICCBBA UDI HRI AIDC Formats.pdf |
165 kB | 15 | |
![]() |
ICCBBA Basic UDI-DI.pdf |
575 kB | 15 | |
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GS1 UDI HRI AIDC Formats.pdf |
717 kB | 19 | |
![]() |
GS1 Basic UDI-DI.pdf |
339 kB | 22 |
Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE (BT)
Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE (BT) | 31 Ottobre 2024
ID 9598 | Rev. 11.0 del 31 Ottobre 2024
Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE al 31 Ottobre 2024 / Allegato PDF in calce alla pagina
[box-warning]Come consultare i riferimenti alle norme armonizzate 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306/26 del 27.11.2019). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica. (GU L 250/121 del 03.08.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio (GU L 399/6 del 30.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 222/40 del 22.6.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2273 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per prodotti laser, azionamenti elettrici a velocità variabile, convertitori elettronici di potenza, apparecchi di illuminazione, apparecchiature a bassa tensione, sistemi statici di continuità (UPS) e determinato altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 457/15 del 21.12.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/405 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per piastre di copertura e lastre, apparecchi di illuminazione, apparecchi elettrici, sistemi di alimentazione a binario elettrificato, interruttori, apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, e apparecchiature per la saldatura a resistenza. (GU L 83/48 del 10.3.2022)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/713 del 4 maggio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi per il riscaldamento di liquidi, caricabatterie, scaldacqua istantanei, apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali, toilette elettriche, cabine con doccia multifunzione, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 133/26 del 10.05.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/98 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza. (GU L 8/16 dell'11.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo. (GU L 79/171 del 17.3.2023)
11. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2723 del 13.12.2023)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 della Commissione, del 19 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate per scatole e involucri per apparecchi elettrici, sistemi di tubi interrati e apparecchiature a bassa tensione (GU L 2024/1198 del 23.4.2024)
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai portalampade a vite Edison, a scatole e involucri per apparecchi elettrici, alle pompe di circolazione fisse, alle toilette elettriche e al sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici (GU L 2024/2764 del 31.10.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.[/box-warning]
[box-download]In fondo all'articolo, scorrendo la pagina, allegato PDF dell'elenco consolidato dei riferimenti delle norme armonizzate BT ad Ottobre 2024 riservato Abbonati Marcatura CE.
Il testo consolidato PDF delle norme armonizzate allegato in calce alla pagina:
[/box-download]
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
...
[box-note]
Direttiva BT 2014/35/UE / D.Lgs. 86/2016 / NTA
Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate ad Ottobre 2024.
Vedi Testo[/box-note]
Elenco consolidato riferimenti Norme armonizzate direttiva 2014/35/UE BT al 31 Ottobre 2024
Elenco consolidato:
1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2273
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/405
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/713
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/98
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/600
11. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764
OEN (1) | Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) | Prima pubblicazione GU | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 | Decisione di esecuzione |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Cenelec |
HD 308 S2:2001 Identificazione delle anime dei cavi |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
HD 361 S3:1999 Cavi per energia e segnalamento - Sistema di designazione |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
|
HD 361 S3:1999/A1:2006 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
|
|
|
HD 361 S3:1999/AC:1999 |
|
|
|
|
Cenelec |
HD 368 S1:1978 Strumenti di misura elettrici registratori ad azione diretta e relativi accessori IEC 60258:1968 + A1:1976 |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
HD 549 S1:1989 Sistemi di conferenza - Prescrizioni elettriche ed audio |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
HD 597 S1:1992 Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi HD 597 S1:1992/AC:1992
|
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
HD 603 S1:1994 Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6 /1 kV |
13.12.2023 |
|
|
|
|
HD 603 S1:1994/A3:2007 |
|
|
|
|
|
HD 603 S1:1994/A1:1997 |
|
|
|
|
|
HD 603 S1:1994/A2:2003 |
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Cenelec |
HD 604 S1:1994 Cavi per energia 0,6 /1 kV con speciali caratteristiche di comportamento al fuoco, per impiego negli impianti di produzione dell’energia elettrica |
13.12.2023 |
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HD 604 S1:1994/A3:2005 |
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HD 604 S1:1994/A1:1997 |
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HD 604 S1:1994/A2:2002 |
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Cenelec |
HD 605 S2:2008 Cavi elettrici - Metodi di prova addizionali |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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HD 605 S2:2008/AC:2010 |
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Cenelec |
HD 626 S1:1996 Cavi aerei da distribuzione per tensioni nominali Uo/U (Um): 0,6 /1 (12) kV |
13.12.2023 |
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HD 626 S1:1996/A1:1997 |
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HD 626 S1:1996/A2:2002 |
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Cenelec |
HD 627 S1:1996 Cavi multipolari a coppie, terne e quarte per installazione in aria e interrata |
13.12.2023 |
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HD 627 S1:1996/A1:2000 |
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HD 627 S1:1996/A2:2005 |
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Cenelec |
HD 639 S1:2002 Apparecchiatura a bassa tensione - Interruttori differenziali mobili senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari (PRCDs) IEC 61540:1997 (Modificata) + A1:1998 (Modificata) |
13.12.2023 |
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HD 639 S1:2002/A1:2003 |
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HD 639 S1:2002/A2:2010 |
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HD 639 S1:2002/AC:2003 |
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EN ISO 11252:2013 Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 13637:2015 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50065-4-2:2001 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz e da 1,6 MHz a 30 MHz - parte 4-2: Filtri di disaccoppiamento in bassa tensione - Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 50065-4-2:2001/A1:2003 |
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EN 50065-4-2:2001/A2:2005 |
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Cenelec |
EN 50065-4-7:2005 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz e da 1,6 MHz a 30 MHz - parte 4-7: Filtri di disaccoppiamento in bassa tensione portatili - Requisiti di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 50065-4-7:2005/AC:2006 |
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Cenelec |
EN 50085-1:2005 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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EN 50085-1:2005/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 50085-2-1:2006 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto |
13.12.2023 |
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EN 50085-2-1:2006/A1:2011 |
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Cenelec |
EN 50085-2-2:2008 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di canali e di condotti per montaggio sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50085-2-3:2010 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di canali con ferritoie laterali per installazione all’interno di quadri elettrici |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50085-2-4:2009 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - parte 2-4: Prescrizioni particolari per colonne e torrette |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50106:2008 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Regole particolari per le prove di routine degli apparecchi che ricadono nel campo di applicazione della EN 60335-1 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50117-1:2002 Cavi coassiali - parte 1: Specifica generica |
13.12.2023 |
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EN 50117-1:2002/A1:2006 |
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EN 50117-1:2002/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-2-1:2005 Cavi coassiali - parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz |
13.12.2023 |
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EN 50117-2-1:2005/A1:2008 |
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EN 50117-2-1:2005/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-2-2:2004 Cavi Coassiali - parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz |
13.12.2023 |
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EN 50117-2-2:2004/A1:2008 |
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EN 50117-2-2:2004/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-2-3:2004 Cavi Coassiali parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz |
13.12.2023 |
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EN 50117-2-3:2004/A1:2008 |
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EN 50117-2-3:2004/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-2-4:2004 Cavi Coassiali - parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz |
13.12.2023 |
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EN 50117-2-4:2004/A1:2008 |
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EN 50117-2-4:2004/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-2-5:2004 Cavi Coassiali - parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz |
13.12.2023 |
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EN 50117-2-5:2004/AC:2012 |
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EN 50117-2-5:2004/A1:2008 |
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EN 50117-2-5:2004/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-3-1:2002 Cavi coassiali - parte 3-1: Specifica sezionale per cavi utilizzati per applicazioni per le telecomunicazioni - Cavi miniaturizzati utilizzati per sistemi di comunicazione digitali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50117-4-1:2008 Cavi coassiali - parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 - Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 3 000 MHz |
13.12.2023 |
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EN 50117-4-1:2008/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 50117-4-2:2015 Cavi Coassiali - parte 4-2: Specifica settoriale per cavi CATV caratterizzati fino a 6 GHz usati in reti di distribuzione cablate |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50156-1:2015 Equipaggiamento elettrico per forni ed apparecchiature ausiliarie - parte 1: Requisiti per la progettazione e per l’installazione |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50156-2:2015 Equipaggiamento elettrico per forni ed apparecchiature ausiliarie - parte 2: Prescrizioni per la progettazione, lo sviluppo e le prove di tipo di dispositivi e sottosistemi di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50214:2006 Cavi flessibili piatti con guaina in polivinilcloruro |
13.12.2023 |
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EN 50214:2006/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 50250:2002 Adattatori di sistema per uso industriale |
13.12.2023 |
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EN 50250:2002/A1:2015 |
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EN 50250:2002/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 50274:2002 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione - Protezione contro la scossa elettrica - Protezione contro i contatti diretti involontari con le parti attive pericolose |
13.12.2023 |
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EN 50274:2002/AC:2009 |
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Cenelec |
EN 50288-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 1: Specifica generica
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-2-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per dorsali per edificio e cablaggio orizzontale |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-2-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-3-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-3-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-4-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per cablaggio piano e per dorsale di edificio
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-4-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-5-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-5-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-6-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-6-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-7:2005 Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 7: Specifica settoriale per cavi per strumentazione e controllo |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-8:2012 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 8: Specifica per cavi di Tipo 1 caratterizzati fino a 2 MHz |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50288-9-1:2012 Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 9-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 1 000 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50288-9-2:2015 Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 9-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 1 000 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50288-10-1:2012 Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 10: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50288-10-2:2015 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 10-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-11-1:2012 Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 11: Specifica settoriale per cavi non schermati, caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50288-11-2:2015 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50289-1-3:2001 Cavi per comunicazioni - Specifiche per metodi di prova - parte 1-3: Metodi per le prove elettriche - Rigidità dielettrica |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50289-1-4:2001 Cavi per comunicazione - Specifiche per metodi di prova - parte 1-4: Metodi per le prove elettriche - Resistenza di isolamento |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-1:2005 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-1: Regole comuni di progetto e di costruzione |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-20:2001 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-20: Regole comuni di progettazione e costruzione - Generalità |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-21:2001 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-21: Regole generali di progettazione e costruzione - Mescole in PVC per isolamento |
13.12.2023 |
|||
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EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016 |
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EN 50290-2-21:2001/A1:2007 |
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EN 50290-2-21:2001/AC:2003 |
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Cenelec |
EN 50290-2-22:2001 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-22: Regole generali di progettazione e costruzione - Mescole in PVC per guaine |
13.12.2023 |
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EN 50290-2-22:2001/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 50290-2-23:2013 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-23: Regole generali di progettazione e costruzione - Polietilene per isolamento per cavi multicoppia usati nelle reti di accesso di telecomunicazioni: Cavi per esterno |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-24:2002 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-24: Regole generali di progettazione e costruzione - Polietilene per guaine |
13.12.2023 |
|||
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EN 50290-2-24:2002/A1:2008 |
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Cenelec |
EN 50290-2-25:2013 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-25: Regole generali di progettazione e costruzione - Polipropilene per isolamento |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-26:2002 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-26: Regole generali di progettazione e costruzione - Mescole per isolamento senza alogeni con propagazione ritardata della fiamma |
13.12.2023 |
|||
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EN 50290-2-26:2002/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 50290-2-27:2002 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-27: Regole generali di progettazione e costruzione - Mescole termoplastiche per guaine senza alogeni con propagazione ritardata della fiamma |
13.12.2023 |
|||
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EN 50290-2-27:2002/A1:2007 |
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EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010 |
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Cenelec |
EN 50290-2-28:2002 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-28: Regole generali di progettazione e costruzione - Tamponanti per cavi |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-29:2002 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-29: Regole generali di progettazione e costruzione - Mescole per isolamento in PE reticolato |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-2-30:2002 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 2-30: Regole generali di progettazione e costruzione - FEP (Politetrafluoruroetilene-esafluoruroetilene) per isolamento e guaine |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-4-1:2014 Cavi per comunicazione - parte 4-1: Considerazioni generali sull’uso dei cavi - Condizioni ambientali e aspetti relativi alla sicurezza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50290-4-2:2014 Cavi per sistemi di comunicazione - parte 4-2: Considerazioni generali per l’uso dei cavi - Guida all’uso |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50363-0:2011 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 0: Generalità |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
||
Cenelec |
EN 50363-1:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 1: Mescole per isolante elastomerico reticolato |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-2-1:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 2.1: Mescole per guaina elastomerica reticolata |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
|
EN 50363-2-1:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50363-2-2:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 2-2: Mescole per rivestimento elastomerico reticolato |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-3:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 3: Mescole per isolante in PVC |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
|
EN 50363-3:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
|
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Cenelec |
EN 50363-4-1:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 4-1: Mescole per guaina in PVC |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-4-2:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 4-2: Mescole per rivestimento in PVC |
8.7.2016 |
|
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-5:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 5: Mescole per isolante reticolato, senza alogeni |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 50363-5:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50363-6:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 6: Mescole per guaina reticolata, senza alogeni |
8.7.2016 |
|
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 50363-6:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50363-7:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 7: Mescole per isolante termoplastico, senza alogeni |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-8:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 8: Mescole per guaina termoplastica, senza alogeni |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 50363-8:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50363-9-1:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 9-1: Mescole per isolanti vari - Polivinilcloruro reticolato |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-10-1:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 10-1: Mescole per guaine varie - Polivinilcloruro reticolato |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50363-10-2:2005 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - parte 10-2: Mescole per guaine varie - Poliuretano termoplastico |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50364:2010 Limitazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz - 300 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50369:2005 Sistemi di guaine flessibili a tenuta di liquidi per installazioni elettriche |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50395:2005 Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 50395:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50396:2005 Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa tensione |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 50396:2005/A1:2011 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50406-1:2004 Cavi multicoppia per utilizzatori finali usati in reti di telecomunicazioni ad alta velocità - parte 1: Cavi aerei |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50406-2:2004 Cavi multicoppia per utilizzatori finali usati in reti di telecomunicazioni ad alta velocità - parte 2: Cavi per condotte ed interrati |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50407-1:2004 Cavi multicoppia per utilizzatori finali usati in reti digitali di telecomunicazioni ad alta velocità - parte 1: Cavi per esterno |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50407-3:2014 Cavi multi coppia per utilizzatori finali usati in reti digitali di telecomunicazioni ad alta velocità - parte 3: Cavi multi coppia o quarta per interno caratterizzati fino a 100 MHz su 100 m, per installazione in cavedi di edifici multi unità, che supportano servizi universali, xDSL e applicazioni fino a 100 MBits su IP |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50428:2005 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) |
13.12.2023 |
|||
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EN 50428:2005/A1:2007 |
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EN 50428:2005/A2:2009 |
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Cenelec |
EN 50441-1:2012 Cavi per impianti residenziali interni di telecomunicazione - parte 1: Cavi non schermati - Classe 1 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50441-2:2012 Cavi per impianti residenziali interni di telecomunicazione - parte 2: Cavi schermati - Classe 2 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50441-3:2006 Cavi per impianti residenziali interni di telecomunicazione - parte 3: Cavi schermati - Classe 3 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50441-4:2012 Cavi per impianti residenziali interni di telecomunicazione - parte 4: Cavi per 1 200 MHz - Classe 3 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50445:2008 Norma di famiglia di prodotti per dimostrare la conformità delle apparecchiature per la saldatura a resistenza, saldatura ad arco e processi affini ai limiti di base relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50491-4-1:2012 Requisiti generali per i Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) ed i Sistemi di Automazione e Controllo degli Edifici (BACS) - parte 4-1: Requisiti generali per la Sicurezza Funzionale di prodotti integrabili nei sistemi HBES e BACS |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50491-6-1:2014 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e sistemi di automazione e controllo di edifici (BACS) - parte 6-1: Impianti HBES - Installazione e Pianificazione |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50497:2007 Metodo di prova raccomandato per la valutazione del rischio di essudazione plastificata dei cavi isolati in PVC e con guaina in PVC |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50520:2020 Piastre di copertura e lastre per la protezione e l’indicazione della sede di cavi o tubi interrati in installazioni nel sottosuolo EN 50520:2020/A1:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50565-1:2014 Cavi elettrici. Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V - parte 1: Criteri generali
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50525-1:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50565-2:2014 Cavi elettrici - Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V - parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo EN 50525
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 50525-2-11:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-11: Cavi per applicazioni generali - Cavi flessibili con isolamento termoplastico in PVC |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-12:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-12: Cavi per applicazioni generali - Cavi con isolamento termoplastico in PVC per cordoni estensibili |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-21:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-21: Cavi per applicazioni generali - Cavi flessibili con isolamento reticolato elastomerico |
13.12.2023 |
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EN 50525-2-21:2011/AC:2013 |
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Cenelec |
EN 50525-2-22:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-22: Cavi per applicazioni generali - Cavi cordati ad alta flessibilità flessibili con isolamento reticolato elastomerico |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-31:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-31: Cavi per applicazioni generali - Cavi unipolari senza guaina con isolamento termoplastico in PVC |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-41:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-41: Cavi per applicazioni generali - Cavi unipolari con isolamento in gomma siliconica reticolata |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-42:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-42: Cavi per applicazioni generali - Cavi unipolari senza guaina con isolamento reticolato in EVA |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-51:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-51: Cavi per applicazioni generali - Cavi per controllo resistenti all’olio con isolamento termoplastico in PVC |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-71:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-71: Cavi per applicazioni generali - Cavi piatti satinati con isolamento termoplastico in PVC |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-72:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-72: Cavi per applicazioni generali - Cavi piatti divisibili con isolamento termoplastico in PVC |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-81:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-81: Cavi per applicazioni generali - Cavi con rivestimento elastomerico reticolato per saldature ad arco |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-82:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-82: Cavi per applicazioni generali - Cavi con isolamento reticolato elastomerico per catene decorative |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-2-83:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 2-83: Cavi per applicazioni generali - Cavi multipolari con isolamento in gomma siliconica reticolata |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-3-11:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 3-11: Cavi con speciale comportamento al fuoco - Cavi flessibili con isolamento termoplastico senza alogeni e a bassa emissione di fumi |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-3-21:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 3-21: Cavi con speciale comportamento al fuoco - Cavi flessibili con isolamento reticolato senza alogeni e a bassa emissione di fumi |
13.12.2023 |
|||
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EN 50525-3-21:2011/AC:2013 |
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Cenelec |
EN 50525-3-31:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 3-31: Cavi con speciale comportamento al fuoco - Cavi unipolari senza guaina con isolamento termoplastico senza alogeni e a bassa emissione di fumi |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50525-3-41:2011 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi - parte 3-41: Cavi con speciale comportamento al fuoco - Cavi unipolari senza guaina con isolamento reticolato senza alogeni e a bassa emissione di fumi |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50539-11:2013 Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Limitatori di sovratensioni di bassa tensione per applicazioni specifiche inclusa la c.c. - parte 11: Prescrizioni e prove per SPD per applicazioni negli impianti fotovoltaici |
13.12.2023 |
|||
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EN 50539-11:2013/A1:2014 |
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Cenelec |
EN 50550:2011 Dispositivi di protezione contro le sovratensioni a frequenza di rete per applicazioni domestiche e similari (POP) |
13.12.2023 |
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EN 50550:2011/AC:2012 |
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EN 50550:2011/A1:2014 |
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Cenelec |
EN 50556:2011 Sistemi semaforici per la circolazione stradale |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 50615:2015 Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Prescrizioni particolari per i dispositivi di prevenzione ed estinzione degli incendi per piani di cottura elettrici (piastre di cottura) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50618:2014 Cavi elettrici per impianti fotovoltaici |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 50620:2017 Cavi elettrici — Cavi per la ricarica dei veicoli elettrici EN 50620:2017/A1:2019 |
13.12.2023 |
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Cenelec | EN 50626-1:2023 Sistemi di tubi interrati per la protezione e la gestione di cavi elettrici isolati o cavi per la comunicazione – parte 1: Prescrizioni generali | 23.04.2024 | Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 | ||
Cenelec |
EN 50626-2:2023 |
23.04.2024 |
|||
Cenelec |
EN 50689:2021 Sicurezza degli apparecchi laser - Prescrizioni particolari per prodotti laser di consumo |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60034-1:2010 Macchine elettriche rotanti - parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento IEC 60034-1:2010 (Modificata) |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60034-1:2010/AC:2010 |
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Cenelec |
EN 60034-5:2001 Macchine elettriche rotanti - parte 5: Gradi di protezione degli involucri delle macchine rotanti (progetto integrale) (Codice IP) - Classificazione |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60034-5:2001/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 60034-6:1993 Macchine elettriche rotanti - parte 6: Metodi di raffreddamento (Codice IC) IEC 60034-6:1991 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60034-7:1993 Macchine elettriche rotanti - Apparecchiature a bassa tensione - parte 7: Contattori e avviatori |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60034-7:1993/A1:2001 |
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Cenelec |
EN 60034-8:2007 Macchine elettriche rotanti - parte 8: Marcatura dei terminali e senso di rotazione |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60034-8:2007/A1:2014 |
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Cenelec |
EN 60034-9:2005 Macchine elettriche rotanti - parte 9: Limiti di rumore |
13.12.2023 |
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|
EN 60034-9:2005/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 60034-11:2004 Macchine elettriche rotanti - parte 11: Protezione termica |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60034-12:2002 Macchine elettriche rotanti - parte 12: Caratteristiche di avviamento dei motori asincroni trifase a gabbia, ad una sola velocità |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60034-12:2002/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 60034-14:2004 Macchine elettriche rotanti - parte 14: Vibrazioni meccaniche di macchine con altezza d’asse uguale o superiore a 56 mm - Misura, valutazione e limiti della intensità di vibrazione |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60034-14:2004/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 60051-1:1998 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi accessori - parte 1: Definizioni e prescrizioni generali comuni a tutte le parti
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60051-2:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 2: Prescrizioni particolari per gli ampermetri ed i voltmetri |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60051-3:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 3: Prescrizioni particolari per i wattmetri ed i varmetri |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60051-3:1989/A1:1995 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
|
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Cenelec |
EN 60051-4:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 4: Prescrizioni particolari per i frequenzimetri |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60051-5:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 5: Prescrizioni particolari per i fasometri, per i misuratori del fattore di potenza e per i sincronoscopi IEC 60051-5:1985 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60051-6:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 6: Prescrizioni particolari per ohmmetri (misuratori di impedenza) ed i misuratori di conduttanza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60051-7:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 7: Prescrizioni particolari per gli strumenti a funzioni multiple |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60051-8:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 8: Prescrizioni particolari per gli accessori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60051-9:1989 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e loro accessori - parte 9: Metodi di prova raccomandati |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60051-9:1989/A1:1995 |
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EN 60051-9:1989/A2:1995 |
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Cenelec |
EN 60110-1:1998 Condensatori per forni ad induzione - parte 1: Generalità |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60127-1:2006 Fusibili miniatura - parte 1: Definizioni per fusibili miniatura e prescrizioni generali per cartucce di fusibili miniatura |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60127-1:2006/A1:2011 |
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EN 60127-1:2006/A2:2015 |
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Cenelec |
EN 60127-2:2014 Fusibili miniatura - parte 2: Cartucce |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60127-3:1996 Fusibili miniatura - parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura EN 60127-3:1996/A2:2003 EN 60127-3:1996/AC:1996
|
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60127-4:2005 Fusibili miniatura - parte 4: Cartucce modulari universali (UMF) (Tipi di montaggio in superficie e attraverso foro) |
13.12.2023 |
|||
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EN 60127-4:2005/A1:2009 |
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EN 60127-4:2005/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 60127-6:2014 Fusibili miniatura - parte 6: Supporti per cartucce di fusibili miniatura |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60127-7:2016 Fusibili miniatura - parte 7: Cartucce di fusibili miniatura per applicazioni speciali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60143-2:2013 Condensatori per inserzione in serie sulle reti in corrente alternata - parte 2: Dispositivi di protezione per batterie di condensatori per inserzione in serie IEC 60143-2:2012 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60155:1995 Starter a bagliore per lampade fluorescenti |
13.12.2023 |
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EN 60155:1995/A1:1995 |
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EN 60155:1995/A2:2007 |
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Cenelec |
EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60204-32:2008 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60215:1989 Radiotrasmettitori - Norme di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 60215:1989/A1:1992 |
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EN 60215:1989/A2:1994 |
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Cenelec |
EN 60228:2005 Conduttori per cavi isolati IEC 60228:2004 |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 60228:2005/AC:2005 |
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Cenelec |
EN IEC 60238:2018 Portalampade a vite Edison |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 Norma ritirata dal 30.04.2026 |
||
Cenelec |
EN IEC 60238:2018 Portalampade a vite Edison |
31.10.2024 |
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Cenelec |
EN 60252-1:2011 Condensatori statici in corrente alternata - parte 1: Generalità - Prestazioni, prove e valori nominali - Prescrizioni di sicurezza - Guida per l’installazione e l’esercizio |
13.12.2023 |
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EN 60252-1:2011/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 60252-2:2011 Condensatori statici per motori in corrente alternata - parte 2: Condensatori per avviamento motori |
13.12.2023 |
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EN 60252-2:2011/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 60255-27:2014 Relè di misura e dispositivi di protezione - parte 27: Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60269-1:2007 Fusibili per bassa tensione - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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EN 60269-1:2007/A1:2009 |
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EN 60269-1:2007/A2:2014 |
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Cenelec |
HD 60269-2:2013 Fusibili per bassa tensione - parte 2: Prescrizioni supplementari per fusibili utilizzati da persone qualificate (fusibili principalmente per applicazioni industriali) - Esempi di fusibili normalizzati A-K |
13.12.2023 |
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Cenelec |
HD 60269-3:2010 Fusibili per bassa tensione - parte 3: Prescrizioni supplementari per fusibili utilizzati da persone non qualificate (fusibili principalmente per applicazioni domestiche e similari) Esempi di fusibili normalizzati A-F IEC 60269-3:2010 (Modificata) |
13.12.2023 |
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HD 60269-3:2010/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 60269-4:2009 Fusibili a tensione non superiore a 1 000 V per corrente alternata e a 1 500 V per corrente continua - parte 4: Prescrizioni supplementari per le cartucce per la protezione di dispositivi a semiconduttori |
13.12.2023 |
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EN 60269-4:2009/A1:2012 |
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Cenelec |
EN 60269-6:2011 Fusibili per bassa tensione - parte 6: Prescrizioni supplementari per cartucce per la protezione dei sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60309-1:1999 Spine e prese per uso industriale - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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EN 60309-1:1999/A1:2007 |
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EN 60309-1:1999/A2:2012 |
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EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |
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Cenelec |
EN 60309-2:1999 Spine e prese per uso industriale - parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici |
13.12.2023 |
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EN 60309-2:1999/A1:2007 |
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EN 60309-2:1999/A2:2012 |
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Cenelec |
EN 60309-4:2007 Spine e prese per uso industriale - parte 4: Prese fisse e mobili con interruttore, con e senza dispositivo d’interblocco |
13.12.2023 |
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EN 60309-4:2007/A1:2012 |
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Cenelec |
EN IEC 60320-1:2021 Connettori per usi domestici e similari - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60320-2-1:2000 Connettori per usi domestici e similari - parte 2-1: Connettori per macchine da cucire |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60320-2-2:1998 Connettori per usi domestici e similari - parte 2-2: Connettori di interconnessione per apparecchiature di uso domestico e similare |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60320-2-4:2021 Connettori per usi domestici e similari - Parte 2-4: Connettori per apparecchi dipendenti dal peso dell'apparecchio che deve essere connesso |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60332-1-1:2004 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio - parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Apparecchiatura |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 60332-1-1:2004/A1:2015 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
1.9.2018 |
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Cenelec |
EN 60332-1-2:2004 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio - parte 1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
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EN 60332-1-2:2004/A1:2015 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
1.9.2018 |
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Cenelec |
EN 60332-1-3:2004 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio - parte 1-3: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la determinazione di particelle/gocce incandescenti |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-2-1:2004 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio - parte 2-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un piccolo singolo conduttore o cavo isolato - Apparecchiatura |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-2-2:2004 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio - parte 2-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma diffusa |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-3-10:2009 Prove sui cavi elettrici in condizioni di incendio - parte 3-10: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Apparecchiatura |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-3-21:2009 Prove sui cavi elettrici in condizioni di incendio - parte 3-21: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Categoria AF/R |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-3-22:2009 Prove sui cavi elettrici in condizioni di incendio - parte 3-22: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Categoria A |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-3-23:2009 Prove sui cavi elettrici in condizioni di incendio - parte 3-23: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Categoria B |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-3-24:2009 Prove sui cavi elettrici in condizioni di incendio - parte 3-24: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Categoria C |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60332-3-25:2009 Prove sui cavi elettrici in condizioni di incendio - parte 3-25: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Categoria D |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali |
13.12.2023 |
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EN 60335-1:2012/AC:2014 |
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EN 60335-1:2012/A11:2014 |
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EN 60335-1:2012/A13:2017 |
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EN 60335-1:2012/A1:2019 |
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EN 60335-1:2012/A2:2019 |
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EN 60335-1:2012/A14:2019 |
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EN 60335-1:2012/A15:2021 |
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Cenelec |
EN 60335-2-2:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d’acqua |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-2:2010/A11:2012 |
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EN 60335-2-2:2010/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 60335-2-3:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro EN 60335-2-3:2016/A1:2020
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-4:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-4: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria IEC 60335-2-4:2008 (modificata) |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-4:2010/A1:2015
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EN 60335-2-4:2010/A11:2018 |
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EN 60335-2-4:2010/A2:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-5:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per lavastoviglie |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-5:2015/A11:2019 |
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Cenelec |
EN 60335- 5:2015/A1:2020 |
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Cenelec |
EN 60335-2-6:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari per uso domestico |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-6:2015/A11:2020 |
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Cenelec |
EN 60335-2-7:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per macchine lavabiancheria |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-7:2010/A1:2013 |
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EN 60335-2-7:2010/A11:2013 |
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EN 60335-2-7:2010/A2:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi IEC 60335-2-8:2012 (Modificata) |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-8:2015/A1:2016 |
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Cenelec |
EN 60335-2-9:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-9:2003/A1:2004 |
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EN 60335-2-9:2003/A12:2007 |
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EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011 |
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EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012 |
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EN 60335-2-9:2003/A13:2010 |
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EN 60335-2-9:2003/A2:2006 IEC 60335-2-9:2002/A2:2006 |
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Limitazione: L’applicazione delle seguenti parti della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, non conferisce una presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di detto allegato: - sezione 11, tabella Z101, nota b, - le parti della sezione 7.1 che fanno riferimento alla tabella Z101, nota b, - le parti della sezione 11.Z10x che fanno riferimento alle aperture di aerazione. |
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Cenelec |
EN 60335-2-10:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per il trattamento dei pavimenti e per gli strofina-pavimenti per pavimenti bagnati |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-10:2003/A1:2008 |
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Cenelec |
EN 60335-2-11:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 17.9.2024 |
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EN 60335-2-11:2010/A11:2012 |
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EN 60335-2-11:2010/A1:2015 |
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-11:2022 Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-12:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per scaldavivande elettrici ed apparecchi similari |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-12:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-12:2003/A2:2019 |
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EN 60335-2-12:2003/A11:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-13:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-13:2010/A11:2012 |
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EN 60335-2-13:2010/A1:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-15:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-15: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento dei liquidi EN 60335-2-15:2016/A11:2018 EN 60335-2-15:2016/A12:2021 EN 60335-2-15:2016/A1:2021 EN 60335-2-15:2016/A2:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-16:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-16: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti EN 60335-2-16:2003/A1:2008 EN 60335-2-16:2003/A2:2012 EN 60335-2-16:2003/A11:2018
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-17:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-17:2013/A11:2019 |
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EN 60335-2 17:2013/A1:2020 |
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EN 60335-2 17:2013/A2:2021 |
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Cenelec |
EN 60335-2-21:2021 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-21: Norme particolari per scaldacqua ad accumulo EN 60335-2-21:2021/A1:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-23:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012 |
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EN 60335-2-23:2003/A11:2010 |
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EN 60335-2-23:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-23:2003/A2:2015 |
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Cenelec |
EN 60335-2-24:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-24: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio EN 60335-2-24:2010/A1:2019 EN 60335-2-24:2010/A2:2019 EN 60335-2-24:2010/A11:2020 |
22.06.2021 |
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Decisione di esec. (UE) 2021/1015 Pubblicata 22.06.2021
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai corrispondenti obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva: a) al punto 30.2, il testo «an area exceeding 75 cm2» (una superficie superiore a 75 cm2) va inteso come una superficie totale superiore a 75 cm2 (75 cm2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio); b) al punto 30.2.101, il testo «an area not exceeding 75 cm2» (una superficie non superiore a 75 cm2) va inteso come una superficie totale non superiore a 75 cm2 (75 cm2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio).. |
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-24:2022 Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-25:2021 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-25: Norme particolari per forni a microonde, compresi forni a microonde combinati EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-26:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per orologi elettrici |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-26:2003/A1:2008 |
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Cenelec |
EN 60335-2-27:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi EN 60335-2-27:2013/A1:2020 EN 60335-2-27:2013/A2:2020 EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-28:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per macchine per cucire elettriche |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-28:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-28:2003/A11:2018 |
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Cenelec |
EN 60335-2-29:2021 EN 60335-2-29:2021/A1:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-30:2009 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali |
13.12.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 17.9.2024 |
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EN 60335-2-30:2009/A11:2012 |
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EN 60335-2-30:2009/AC:2010 |
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EN 60335-2-30:2009/AC:2014 |
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EN 60335-2-30:2009/A1:2020 EN 60335-2-30:2009/A12:2020
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EN 60335-2-30:2009/A13:2022 |
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EN 60335-2-30:2009/A2:2022 |
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Cenelec |
EN 60335-2-31:2014 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per cappe da cucina |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-32:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-32:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-32:2003/A2:2015 |
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Cenelec |
EN 60335-2-34:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per motocompressori |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-35:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-35: Norme particolari per scaldacqua istantanei EN 60335-2-35:2016/A1:2019 EN 60335-2-35:2016/A2:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-36:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per cucine, forni, fornelli e piani di cottura elettrici per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-36:2002/A1:2004 |
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EN 60335-2-36:2002/A11:2012 |
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EN 60335-2-36:2002/A2:2008 |
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EN 60335-2-36:2002/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-37:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo IEC 60335-2-37:2002 |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-37:2002/A1:2008 |
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EN 60335-2-37:2002/A11:2012 |
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EN 60335-2-37:2002/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-38:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per piastre a grigliare elettriche per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-38:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-38:2003/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-39:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per brasiere elettriche di cottura multiuso per uso collettivo IEC 60335-2-39:2002 |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-39:2003/A1:2004 |
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EN 60335-2-39:2003/A2:2008 |
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EN 60335-2-39:2003/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-40:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d’aria e per i deumidificatori |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-40:2003/A11:2004 |
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EN 60335-2-40:2003/A12:2005 |
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EN 60335-2-40:2003/A1:2006 |
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EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 |
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EN 60335-2-40:2003/A13:2012 |
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EN 60335-2-40:2003/A2:2009 |
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EN 60335-2-40:2003/AC:2006 |
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EN 60335-2-40:2003/AC:2010 |
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-41:2021 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-41: Norme particolari per pompe
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-42:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per forni elettrici a ventilazione forzata, forni per cottura a vapore e forni combinati convezione-vapore per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-42:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-42:2003/A11:2012 |
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EN 60335-2-42:2003/AC:2007 |
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-43:2020 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-43: Norme particolari per gli apparecchi per l'asciugatura dei tessuti e per gli asciugasalviette EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-44:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per macchine per stirare elettriche |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-44:2002/A1:2008 |
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EN 60335-2-44:2002/A2:2012 |
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Cenelec |
EN 60335-2-45:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-45: Norme particolari per utensili elettrici mobili riscaldanti e apparecchi similari |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-45:2002/A1:2008 |
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EN 60335-2-45:2002/A2:2012 |
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Cenelec |
EN 60335-2-47:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per pentole elettriche per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-47:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-47:2003/A11:2012 |
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EN 60335-2-47:2003/AC:2007 |
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EN 60335-2-47:2003/A2:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-48:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per grill e tostapane elettrici per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-48:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-48:2003/A11:2012 |
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EN 60335-2-48:2003/AC:2007 |
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EN 60335-2-48:2003/A2:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-49:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per armadi caldi elettrici per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-49:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-49:2003/A11:2012 |
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EN 60335-2-49:2003/AC:2007 |
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EN 60335-2-49:2003/A2:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-50:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi bagnomaria elettrici per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-50:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-50:2003/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-51:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per pompe di circolazione fisse per impianti di riscaldamento e di distribuzione d’acqua |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 Norma ritirata dal 30.04.2026 |
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EN 60335-2-51:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-51:2003/A2:2012 |
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-51:2023 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-51: Norme particolari per pompe di circolazione fisse per impianti di riscaldamento e di distribuzione d'acqua EN IEC 60335-2-51:2023/A11:2023 |
31.10.2024 |
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Cenelec |
EN 60335-2-52:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi per l’igiene orale IEC 60335-2-52:2002 |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012 |
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EN 60335-2-52:2003/A11:2010 |
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EN 60335-2-52:2003/A1:2008 IEC 60335-2-52:2002/A1:2008 |
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EN 60335-2-52:2003/A12:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-53:2011 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi di riscaldamento per sauna |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-54:2008 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi di pulizia di superfici con l’uso di agenti pulenti liquidi o vapore per uso domestico |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015 |
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EN 60335-2-54:2008/A11:2012 |
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EN 60335-2-54:2008/A1:2015 |
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EN 60335-2-54:2008/A2:2021 |
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Cenelec |
EN 60335-2-55:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-55: Norme particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da giardino IEC 60335-2-55:2002 EN 60335-2-55:2003/A1:2008 EN 60335-2-55:2003/A11:2018 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-56:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per proiettori ed apparecchi similari |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-56:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-56:2003/A2:2014 |
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Cenelec |
EN 60335-2-58:2005 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per lavastoviglie elettriche per uso collettivo |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-59:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-59: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti IEC 60335-2-59:2002 (modificata) EN 60335-2-59:2003/A1:2006 EN 60335-2-59:2003/A2:2009 EN 60335-2-59:2003/A11:2018 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-60:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per vasche e minipiscine idromassaggio IEC 60335-2-60:2002 |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-60:2003/A1:2005 IEC 60335-2-60:2002/A1:2004 |
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EN 60335-2-60:2003/A12:2010 |
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EN 60335-2-60:2003/A11:2010 |
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EN 60335-2-60:2003/A2:2008 IEC 60335-2-60:2002/A2:2008 |
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Cenelec |
EN 60335-2-61:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-61: Norme particolari per gli apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali EN 60335-2-61:2003/A1:2005 EN 60335-2-61:2003/A2:2008 EN 60335-2-61:2003/A11:2019 EN 60335-2-61:2003/A12:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-62:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per risciacquatrici elettriche per uso collettivo |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-62:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-62:2003/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-65:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell’aria IEC 60335-2-65:2002 |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-65:2003/A1:2008 IEC 60335-2-65:2002/A1:2008 |
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EN 60335-2-65:2003/A11:2012 |
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Cenelec |
EN 60335-2-66:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per riscaldatori per materassi ad acqua |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-66:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-66:2003/A2:2012 |
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EN 60335-2-66:2003/A11:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-70:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per macchine per mungitura |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-71:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per allevamento di animali |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-71:2003/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 60335-2-73:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-73: Norme particolari per riscaldatori fissi ad immersione EN 60335-2-73:2003/A1:2006 EN 60335-2-73:2003/A2:2009 EN 60335-2-73:2003/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-74:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-74: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione IEC 60335-2-74:2002 EN 60335-2-74:2003/A1:2006 EN 60335-2-74:2003/A2:2009 EN 60335-2-74:2003/A11:2018
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60335-2-75:2004 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-75:2004/A11:2006 |
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EN 60335-2-75:2004/A1:2005 |
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EN 60335-2-75:2004/A12:2010 |
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EN 60335-2-75:2004/A2:2008 |
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Cenelec |
EN 60335-2-78:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi di grigliatura per uso esterno |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-78:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-78:2003/A11:2020 |
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Cenelec |
EN 60335-2-80:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per ventilatori |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-80:2003/A1:2004 |
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EN 60335-2-80:2003/A2:2009 |
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Cenelec |
EN 60335-2-81:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per scaldapiedi e tappetini riscaldanti |
13.12.2023 |
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EN 60335-2-81:2003/A1:2007 |
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EN 60335-2-81:2003/A2:2012 |
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Cenelec |
EN 60335-2-82:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-82:2003/A1:2008 |
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EN 60335-2-82:2003/A2:2020 |
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Cenelec |
EN 60335-2-83:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2: Norme particolari per i condotti di scolo riscaldati per il drenaggio del tetto |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-83:2002/A1:2008 |
|
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Cenelec |
EN IEC 60335-2-84:2021 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-84: Norme particolari per toilet elettriche |
13.12.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 Norma ritirata dal 30.04.2026 |
Cenelec |
EN IEC 60335-2-84:2021 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-84: Norme particolari per toilette elettriche EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021 EN IEC 60335-2-84:2021/A12:2023 |
31.10.2024 |
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 | ||
Cenelec |
EN 60335-2-85:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti EN 60335-2-85:2003/A11:2018 EN 60335-2-85:2003/A2:2020 |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60335-2-86:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici per pescare |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-86:2003/A1:2005 |
|
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EN 60335-2-86:2003/A11:2016 |
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EN 60335-2-86:2003/A2:2016 |
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Cenelec |
EN 60335-2-87:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per le apparecchiature elettriche per stordire gli animali |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-87:2002/A1:2007 |
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EN 60335-2-87:2002/A2:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-88:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per umidificatori da utilizzarsi in sistemi di riscaldamento, ventilazione o di condizionamento dell’aria |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60335-2-90:2006 Sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per forni a microonde per uso commerciale |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-90:2006/A1:2010 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
|
|
Cenelec |
EN IEC 60335-2-96:2021 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-96: Norme particolari per elementi di riscaldamento a fogli flessibili per il riscaldamento di ambienti EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021
|
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60335-2-97:2006 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per motori di movimentazione per tapparelle, tende per esterno, tende e apparecchiature avvolgibili similari |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-97:2006/A11:2008 |
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EN 60335-2-97:2006/A12:2015 |
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EN 60335-2-97:2006/A2:2010 |
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|
Cenelec |
EN 60335-2-98:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Prescrizioni particolari per umidificatori |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-98:2003/A1:2005 |
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EN 60335-2-98:2003/A2:2008 |
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EN 60335-2-98:2003/A11:2019 |
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Cenelec |
EN 60335-2-99:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per cappe da cucina per uso commerciale |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60335-2-101:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Nome particolari per vaporizzatori |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60335-2-101:2002/A1:2008 |
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EN 60335-2-101:2002/A2:2014 |
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Cenelec |
EN 60335-2-102:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 60335-2-105:2021 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-105: Norme particolari per le cabine con doccia multifunzione EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021 EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2021 |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60335-2-106:2007 Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per tappeti riscaldanti e per pannelli scaldanti installati sotto i rivestimenti rimovibili dei pavimenti, per il riscaldamento dei locali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60335-2-108:2008 Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare - parte 2: Apparecchi elettrolizzatori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60335-2-109:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-109: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV IEC 60335-2-109:2010 EN 60335-2-109:2010/A1:2018 EN 60335-2-109:2010/A2:2018
|
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60358-1:2012 Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi - parte 1: Articoli comuni |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60358-1:2012/AC:2013 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60360:1998 Metodo normalizzato per la misura della sovratemperatura dell’attacco delle lampade |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60399:2004 Filettatura tonda per portalampade con ghiera portalampade |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60399:2004/A1:2008 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60400:2017 Portalampade per lampade fluorescenti tubolari e portastarter EN 60400:2017/A1:2021 |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60423:2007 Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60432-1:2000 Prescrizioni di sicurezza per lampade ad incandescenza - parte 1: Lampade ad incandescenza per illuminazione domestica e similare |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60432-1:2000/A1:2005 |
|
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|
EN 60432-1:2000/A2:2012 |
|
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Cenelec |
EN 60432-2:2000 Lampade ad incandescenza - Prescrizioni di sicurezza - parte 2: Lampade ad alogeni per illuminazione domestica e similare IEC 60432-2:1999 (Modificata) |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60432-2:2000/A1:2005 |
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EN 60432-2:2000/A2:2012 |
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|
|
Cenelec |
EN 60432-3:2013 Lampade a incandescenza - Prescrizioni di sicurezza - parte 3: Lampade ad alogeni (veicoli esclusi) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60477:1997 Resistori da laboratorio per corrente continua |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60477:1997/A1:1997 |
|
|
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|
Cenelec |
EN 60477-2:1997 Resistori da laboratorio - parte 2: Resistori da laboratorio per corrente alternata |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60477-2:1997/A1:1997 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60519-1:2015 Sicurezza negli impianti per i processi elettrotermici ed elettromagnetici- parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-2:2006 Sicurezza degli impianti di elettrotermia - parte 2 Prescrizioni particolari per apparecchiature per il riscaldamento a res |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-3:2005 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 3: Prescrizioni particolari per gli impianti di riscaldamento ad induzione e a conduzione e per gli impianti di fusione ad induzione |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-4:2013 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 4: Prescrizioni particolari per gli impianti di forni ad arco |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-6:2011 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 6: Specifiche per la sicurezza degli impianti industriali di riscaldamento a microonde |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-7:2008 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 7: Norme particolari per gli impianti con cannoni elettronici |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-8:2005 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 8: Prescrizioni particolari per forni di rifusione attraverso scorie elettroconduttrici |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-9:2005 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 9: Prescrizioni particolari per impianti per il riscaldamento dielettrico ad alta frequenza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-10:2013 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 10: Prescrizioni particolari per sistemi di dispositivi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni industriali e commerciali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-12:2013 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 12: Prescrizioni particolari per impianti elettrotermici a raggi infrarossi |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60519-21:2009 Sicurezza degli impianti elettrotermici - parte 21: Prescrizioni particolari per gli impianti di riscaldamento a resistenza - Impianti per il riscaldamento e la fusione del vetro#IEC 60519-21:2008 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60523:1993 Potenziometri per corrente continua |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60523:1993/A2:1997 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60524:1993 Divisori di tensione a resistenze in corrente continua a rapporti fissi |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60524:1993/A2:1997 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60529:1991 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) IEC 60529:1989 EN 60529:1991/AC:1993 EN 60529:1991/AC:2016-12 EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02 EN 60529:1991/A1:2000 EN 60529:1991/A2:2013
|
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60564:1993 Ponti a corrente continua per la misura della resistenza |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60564:1993/A2:1997 |
|
|
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|
Cenelec |
EN 60570:2003 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60570:2003/A1:2018 |
|
|
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|
|
EN 60570:2003/A2:2020 |
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|
Cenelec |
EN IEC 60598-1:2021 Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60598-1:2015 Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove |
8.7.2016 |
EN 60598-1:2008 + A11:2009 Nota 2.1 |
20.10.2017 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 11.7.2024 |
|
EN 60598-1:2015/AC:2015 |
|
|
|
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|
EN 60598-1:2015/AC:2016 |
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|
EN 60598-1:2015/AC:2017-05 |
|
|
|
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|
EN 60598-1:2015/A1:2018 |
14.9.2018 |
Nota 3 |
23.2.2021 |
|
Cenelec |
EN 60598-2-1:1989 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi fissi per uso generale |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-2:2012 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione da incasso |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-3:2003 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 3: Apparecchi per illuminazione stradale |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 |
|
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EN 60598-2-3:2003/AC:2005 |
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Cenelec |
EN 60598-2-4:2018 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 4: Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-5:2015 Apparecchi di illuminazione - parte 2-5: Prescrizioni particolari - Proiettori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-8:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2-8: Prescrizioni particolari - Apparecchi portatili |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-9:1989 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi per riprese fotografiche e cinematografiche (non professionali) |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-9:1989/A1:1994 |
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|
Cenelec |
EN 60598-2-10:2003 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione mobili per bambini |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-10:2003/AC:2005 |
|
|
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|
Cenelec |
EN 60598-2-11:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 17.9.2024 |
|||
|
EN 60598-2-11:2013/A1:2022 |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60598-2-12:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2-12: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione notturna montati su presa |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-13:2006 Apparecchi di illuminazione - parte 2-13: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione da incasso a terra |
13.12.2023 |
|
|
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|
EN 60598-2-13:2006/A1:2012 |
|
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EN 60598-2-13:2006/AC:2006 EN 60598-2-13:2006/A11:2021 |
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|
Cenelec |
EN 60598-2-14:2009 Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica a catodo freddo (tubi neon) e apparecchi similari |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 60598-2-17:2018 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi per palcoscenici, studi televisivi e cinematografici |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-19:1989 Apparecchi di illuminazione - parte 2-19: Prescrizioni particolari - Apparecchi a circolazione d’aria (Prescrizioni di sicurezza) |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-19:1989/A2:1998 |
|
|
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|
EN 60598-2-19:1989/AC:2005 |
|
|
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|
Cenelec |
EN 60598-2-20:2015 Apparecchi di illuminazione - Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60598-2-21:2015 Apparecchi di illuminazione - Parte 2-21: Prescrizioni particolari - Catene luminose sigillate |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN IEC 60598-2-22:2022 Apparecchi di illuminazione - parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60598-2-22:2014 |
30.11.2020 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 11.7.2024 |
Cenelec |
EN IEC 60598-2-23:2021 Apparecchi di illuminazione - Parte 2-23: Prescrizioni particolari - Sistemi di illuminazione a bassissima tensione per sorgenti luminose a bassissima tensione |
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60598-2-24:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 24: Apparecchi a temperatura superficiale limitata |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60598-2-25:1994 Apparecchi di illuminazione - parte 2-25: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per gli ambienti clinici degli ospedali e delle unità sanitarie |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60598-2-25:1994/A1:2004 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60618:1997 Divisori di tensione induttivi |
13.12.2023 |
|
||
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EN 60618:1997/A2:1997 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60645-1:2015 Elettroacustica - Apparecchi audiometrici - parte 1: Apparecchi per audiometria a toni puri |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60645-3:2007 Elettroacustica - Apparecchi audiometrici - parte 3: Segnali di prova di breve durata |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60645-6:2010 Audiometri - parte 6: Strumenti per la misura delle emissioni otoacustiche |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60645-7:2010 Audiometri - parte 7: Strumenti per la misura dei potenziali evocati acustici |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60664-1:2007 Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove
|
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60664-3:2003 Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 3: Utilizzo del rivestimento, dell’incapsulamento o dello stampaggio per la protezione contro l’inquinamento EN 60664-3:2003/A1:2010
|
13.12.2023 |
|
|
|
Cenelec |
EN 60664-4:2006 Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 4: Considerazioni sulle sollecitazioni di tensione ad alta frequenza EN 60664-4:2006/AC:2006
|
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60669-1:2018 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 1: Prescrizioni generali EN 60669-1:2018/AC:2018-11 EN 60669-1:2018/AC:2020-02 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60669-2-1:2004 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 2-1: Prescrizioni particolari - Interruttori elettronici |
13.12.2023 |
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EN 60669-2-1:2004/A1:2009 |
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EN 60669-2-1:2004/A12:2010 |
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EN 60669-2-1:2004/AC:2007 |
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Cenelec |
EN 60669-2-2:2006 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 2: Interruttori con comando a distanza (RCS) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60669-2-3:2006 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 3: Interruttori a tempo ritardato |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60669-2-4:2005 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 2-4: Prescrizioni particolari - Interruttori sezionatori |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60669-2-6:2012 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 2-6: Interruttori per pompieri per insegne luminose e apparecchi di illuminazione per esterni e per interni |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60670-1:2021 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60670-21:2007 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 21: Prescrizioni particolari per scatole e involucri con dispositivi di sospensione |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Soppressa dal 24.10.2025 |
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Cenelec |
EN 60670-21:2007 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 21: Prescrizioni particolari per scatole e involucri con dispositivi di sospensione EN 60670-21:2007/A11:2023 |
23.04.2024 |
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 Norma ritirata dal 30.04.2026 |
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Cenelec |
EN 60670-21:2007 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 21: Prescrizioni particolari per scatole e involucri con dispositivi di sospensione EN 60670-21:2007/A11:2023 EN 60670-21:2007/A1:2023 |
31.10.2024 | |||
Cenelec |
EN 60670-22:2006 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 22: Prescrizioni particolari per scatole e involucri di derivazione |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60670-23:2008 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Soppressa dal 24.10.2025 |
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Cenelec |
EN 60670-23:2008 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento EN 60670-23:2008/A11:2023 |
23.04.2024 |
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 | ||
Cenelec |
EN 60670-24:2013 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 24: Prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Soppressa dal 24.10.2025 |
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Cenelec |
EN 60670-24:2013 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 24: Prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia EN 60670-24:2013/A11:2023 |
23.04.2024 | Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 | ||
Cenelec |
EN 60688:2013 Trasduttori elettrici di misura per la conversione di grandezze elettriche alternate in segnali analogici o digitali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60691:2016 Protettori termici non riutilizzabili - Prescrizioni e guida applicativa |
13.12.2023 |
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EN 60691:2016/A1:2019 |
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Cenelec |
EN 60695-2-10:2013 Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-10: Metodi di prova al filo incandescente - Apparecchiatura di prova al filo incandescente e procedura comune di prova
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-2-11:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-11: Metodi di prova al filo incandescente - Metodi di prova dell’infiammabilità per prodotti finiti#IEC 60695-2-11:2014
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-10-2:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-2: Calore anormale - Prova di pressione della biglia
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#IEC 60695-2-11:2014 |
#IEC 60695-2-11:2014 |
#IEC 60695-2-11:2014 |
#IEC 60695-2-11:2014 |
Cenelec |
EN 60695-10-3:2002 Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-3: Calore anormale - Prova di deformazione a seguito di rammollimento dovuto a riscaldamento
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-11-2:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-11-3:2012 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-3: Fiamme di prova - Fiamme da 500 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-11-4:2011 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-4: Fiamme di prova - Fiamme da 50 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-11-5:2005 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-11-10:2013 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-10: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma verticale ed orizzontale da 50 W EN 60695-11-10:2013/AC:2014
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60695-11-20:2015 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-20: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma da 500 W EN 60695-11-20:2015/AC:2016
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60702-1:2002 Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non superiore a 750 V - parte 1: Cavi |
13.12.2023 |
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EN 60702-1:2002/A1:2015 |
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Cenelec |
EN 60702-2:2002 Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non superiore a 750 V - parte 2: Terminazioni |
13.12.2023 |
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EN 60702-2:2002/A1:2015 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-202:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-202: Requisiti particolari per attuatori a valvole manovrati elettricamente |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60715:2017 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60719:1993 Calcolo dei valori minimi e massimi delle dimensioni medie esterne dei conduttori e dei cavi con conduttori rotondi in rame e con tensione nominale non superiore a 450/750 V |
13.12.2023 |
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EN 60728-11:2017 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - parte 11: Sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 60728-11:2017/A11:2018 |
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Cenelec |
EN 60730-1:2011 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 1: Norme generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-2:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per protettori termici di motori |
13.12.2023 |
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EN 60730-2-2:2002/A11:2005 |
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Cenelec |
EN 60730-2-3:2007 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per protettori termici degli alimentatori per lampade fluorescenti tubolari IEC 60730-2-3:2006 (Modificata) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-4:2007 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per motoprotettori termici per motocompressori di tipo ermetico e semiermetico |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-5:2015 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici automatici di comando di bruciatori |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-6:2016 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-7:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per temporizzatori ed interruttori a tempo |
13.12.2023 |
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EN 60730-2-7:2010/AC:2011 |
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Cenelec |
EN 60730-2-8:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche |
13.12.2023 |
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EN 60730-2-8:2002/A1:2003 |
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Cenelec |
EN 60730-2-9:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-10:2007 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per i relè di avviamento dei motori |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-11:2008 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per regolatori di energia |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-12:2006 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per i bloccoporta elettrici |
13.12.2023 |
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EN 60730-2-12:2006/A11:2008 |
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Cenelec |
EN 60730-2-13:2008 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando sensibili all’umidità |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-14:1997 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2-14: Norme particolari per attuatori elettrici |
13.12.2023 |
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EN 60730-2-14:1997/A11:2005 |
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EN 60730-2-14:1997/A1:2001 |
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EN 60730-2-14:1997/A2:2008 |
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Cenelec |
EN 60730-2-15:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Prescrizioni particolari per i dispositivi elettrici automatici di comando rivelatori del livello di acqua del tipo flottante o ad elettrodo utilizzati nella costruzione delle caldaie |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60730-2-19:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per elettrovalvole per combustibile liquido, comprese le prescrizioni meccaniche |
13.12.2023 |
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EN 60730-2-19:2002/A11:2005 |
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EN 60730-2-19:2002/A2:2008 |
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Cenelec |
EN 60799:1998 Cordoni per connettori e cordoni per connettori di interconnessione
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60754-1:2014 Prova sui gas emessi dai materiali di cavi elettrici durante la combustione - parte 1: Determinazione del contenuto di alogeni nel gas |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60754-2:2014 Prova sui gas emessi dai materiali di cavi elettrici durante la combustione - parte 2: Determinazione dell’acidità (mediante la misura del pH) e della conducibilità |
8.7.2016 |
EN 50267-1:1998 EN 50267-2-1:1998 EN 50267-2-2:1998 EN 50267-2-3:1998 Nota 2.1 |
27.1.2017 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-100:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 100: Generalità |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-201:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 201: Generalità sulle prove - Misura dello spessore dell’isolante |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-202:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 202: Generalità sulle prove - Misura dello spessore delle guaine non metalliche |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-203:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 203: Generalità sulle prove - Misura delle dimensioni totali |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-301:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 301: Prove elettriche - Misura della permettività a 23 oC dei composti di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-302:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 302: Prove elettriche - Misura della resistività in corrente continua a 23 oC e a 100 oC delle miscele di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-401:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 401: Prove varie - Metodi di invecchiamento termico. Invecchiamento in forno ad aria |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-402:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-403:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all’ozono su composti reticolati |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-404:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine realizzate con composti reticolati |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-405:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolamenti in PVC e guaine in PVC |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-406:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 406: Prove varie - Resistenza alla rottura per sollecitazioni ambientali per composti in polietilene e polipropilene |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-407:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 407: Prove varie - Misura dell’incremento di massa dei composti in polietilene e polipropilene |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-408:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 408: Prove varie - Prova di stabilità di lunga durata dei composti in polietilene e polipropilene |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-409:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolamenti e guaine termoplastiche |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-410:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 410: Prove varie - Metodi di prova per la degradazione ossidativa del rame dei conduttori isolati con poliolefine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-411:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 411: Prove varie - Fragilità alle basse temperature dei composti di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-412:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 412: Prove varie - Metodi di invecchiamento termico. Invecchiamento in una bomba ad aria |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-501:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 501: Prove meccaniche - Prove per la determinazione delle proprietà meccaniche dei composti per isolamento e guaina IEC 60811-501:2012 |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-502:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 502: Prove meccaniche - Prova di restringimento per isolamenti |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-503:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 503: Prove meccaniche - Prova di restringimento per guaine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-504:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 504: Prove meccaniche - Prove di piegatura a bassa temperatura per isolamenti e guaine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-505:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 505: Prove meccaniche - Allungamento a bassa temperatura per isolamenti e guaine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-506:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 506: Prove meccaniche - Prova d’urto a bassa temperatura per isolamenti e guaine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-507:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 507: Prove meccaniche - Prova di calore per materiali reticolati |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-508:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 508: Prove meccaniche - Prova di pressione ad alta temperatura per isolamenti e guaine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-509:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 509: Prove meccaniche - Prove di resistenza alla rottura per isolamenti e guaine |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-510:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 510: Prove meccaniche - Metodi specifici per composti in polietilene e polipropilene - Prova di strappo dopo l’invecchiamento in aria |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-511:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 511: Prove meccaniche - Misura dell’indice del flusso di fusione dei composti in polietilene e polipropilene |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-512:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 512: Prove meccaniche - Forza di tensione e allungamento alla rottura dopo condizionamento a temperatura elevata; metodi specifici per composti per isolamento e guaina |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-513:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 513: Prove meccaniche - Metodi specifici per composti in polietilene e polipropilene - Prova di strappo dopo il condizionamento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-601:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 601: Prove fisiche - Misura del punto di gocciolamento dei composti di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-602:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 602: Prove fisiche - Separazione dell’olio nei composti di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-603:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 603: Prove fisiche - Misura del numero completo di acido dei composti di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-604:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 604: Prove fisiche - Misura dell’assenza di sostanze corrosive nei composti di riempimento |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-605:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 605: Prove fisiche - Misura di nero fumo e riempitivo minerale nei composti di polietilene |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-606:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 606: Prove fisiche - Metodo per la determinazione della densità |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60811-607:2012 Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici - parte 607: Prove fisiche - Metodo per la valutazione della dispersione di nerofumo nel polietilene e polipropilene |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
Cenelec |
EN 60825-1:2014 Sicurezza dei prodotti laser - Parte 1: Classificazione degli apparecchi e requisiti EN 60825-1:2014/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60825-2:2004 Sicurezza degli apparecchi laser - parte 2: Sicurezza dei sistemi di telecomunicazione a fibre ottiche |
13.12.2023 |
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EN 60825-2:2004/A1:2007 |
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EN 60825-2:2004/A2:2010 |
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Cenelec |
EN 60825-4:2006 Sicurezza degli apparecchi laser - parte 4: Barriere per laser |
13.12.2023 |
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EN 60825-4:2006/A1:2008 |
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EN 60825-4:2006/A2:2011 |
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Cenelec |
EN 60825-12:2004 Sicurezza degli apparecchi laser - parte 12: Sicurezza dei sistemi di comunicazione ottici nello spazio libero usati per la trasmissione di informazioni |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60831-1:2014 Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1 000 V - parte 1: Generalità - Prestazioni - Prove e valori nominali - Prescrizioni di sicurezza - Guida per l’installazione e l’esercizio |
13.12.2023 |
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EN 60831-1:2014/AC:2014 |
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Cenelec |
EN 60831-2:2014 Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1 kV - parte 2: Prova di invecchiamento, prova di autorigenerazione e prova di distruzione |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60838-1:2017 Portalampade eterogenei - Parte 1: Prescrizioni generali e prove EN 60838-1:2017/A1:2017 EN 60838-1:2017/A2:2021 EN 60838-1:2017/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60838-2-1:1996 Portalampade eterogenei - parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 1: Portalampade S14 IEC 60838-2-1:1994 |
13.12.2023 |
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EN 60838-2-1:1996/A1:1998 |
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EN 60838-2-1:1996/A2:2004 |
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Cenelec |
EN 60838-2-2:2006 Portalampade eterogenei - parte 2-2: Prescrizioni particolari Connettori per moduli LED |
13.12.2023 |
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EN 60838-2-2:2006/A1:2012 |
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Cenelec |
EN 60898-1:2019
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60898-2:2021 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60931-1:1996 Condensatori statici di rifasamento di tipo non autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1 000 V - parte 1: Generalità - Prestazioni, prove e valori nominali - Prescrizioni di sicurezza - Guida per l’installazione e l’esercizio |
13.12.2023 |
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EN 60931-1:1996/A1:2003 |
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Cenelec |
EN 60931-2:1996 Condensatori statici di rifasamento di tipo non autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1 kV - parte 2: Prova di invecchiamento e prova di distruzione IEC 60931-2:1995 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60931-3:1996 Condensatori statici di rifasamento di tipo non-autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1 kV - parte 3: Fusibili interni |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60934:2019 Interruttori automatici per apparecchiature (CBE) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60947-1:2007 Apparecchiature a bassa tensione - parte 1: Regole generali |
13.12.2023 |
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EN 60947-1:2007/A1:2011 |
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EN 60947-1:2007/A2:2014 |
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Cenelec |
EN 60947-2:2017 Apparecchiature a bassa tensione - parte 2: Interruttori automatici EN 60947-2:2017/A1:2020 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60947-3:2021 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60947-4-1:2019 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60947-4-2:2012 Apparecchiature a bassa tensione - parte 4-2: Contattori e avviatori - Regolatori e avviatori a semiconduttori in c.a. |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60947-4-3:2014 Apparecchiature a bassa tensione - parte 4-3: Contattori e avviatori - Regolatori a semiconduttori in c.a. e contattori per carichi diversi da motori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60947-5-1:2017 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60947-5-2:2020 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità |
13.12.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Soppressa dal 24.10.2025 |
Cenelec |
EN 60947-5-3:1999 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità a comportamento definito in condizioni di guasto EN 60947-5-3:1999/A1:2005 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60947-5-4:2003 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sezione 4: Metodi di valutazione della prestazione dei contatti a bassa energia - Prove speciali |
13.12.2023 |
|||
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EN 60947-5-4:2003/A1:2019 |
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Cenelec |
EN 60947-5-5:1997 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra Sezione 5: Dispositivo elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico IEC 60947-5-5:1997 EN 60947-5-5:1997/A1:2005 EN 60947-5-5:1997/A2:2017 EN 60947-5-5:1997/A11:2013
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60947-5-7:2003 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-7: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità con uscita analogica |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 60947-5-8:2021 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-8: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori ausiliari a tre posizioni |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60947-5-9:2007 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-9: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sensori di portata |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60947-6-1:2005 Apparecchiature a bassa tensione - parte 6-1: Apparecchiature a funzioni multiple - Apparecchiature di commutazione IEC 60947-6-1:2005 |
13.12.2023 |
|||
|
EN 60947-6-1:2005/A1:2014 |
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Cenelec |
EN 60947-6-2:2003 Apparecchiature a bassa tensione - parte 6-2: Apparecchiatura a funzioni multiple - Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) |
13.12.2023 |
|||
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EN 60947-6-2:2003/A1:2007 |
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Cenelec |
EN 60947-7-1:2009 Apparecchiature a bassa tensione - parte 7-1: Apparecchiature ausiliarie - Morsetti componibili per conduttori di rame |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60947-7-2:2009 Apparecchiature a bassa tensione - parte 7-2: Apparecchiature ausiliarie - Morsetti componibili per conduttori di protezione in rame |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60947-7-3:2009 Apparecchiature a bassa tensione - parte 7-3: Apparecchiature ausiliarie - Prescrizioni di sicurezza per morsetti componibili con fusibili |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60947-8:2003 Apparecchiature a bassa tensione - parte 8: Unità di comando per protezione termica incorporata (CTP) in macchine elettriche rotanti EN 60947-8:2003/A1:2006 EN 60947-8:2003/A2:2012 |
13.12.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Soppressa dal 24.10.2025 |
Cenelec |
EN IEC 60947-8:2023 Apparecchiature a bassa tensione - parte 8: Unità di comando per protezione termica incorporata (CTP) in macchine elettriche rotanti |
23.04.2024 |
|||
Cenelec |
EN IEC 60947-9-1:2019 Apparecchiature a bassa tensione - parte 9-1: Sistemi attivi di mitigazione del guasto d’arco -Dispositivi di spegnimento dell’arco |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60950-21:2003 Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione - Sicurezza - parte 21: Alimentazione remota IEC 60950-21:2002 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60950-22:2006 Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione - Sicurezza - parte 22: Apparecchiature installate all’aperto |
13.12.2023 |
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EN 60950-22:2006/AC:2008 |
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Cenelec |
EN 60950-23:2006 Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione - Sicurezza - parte 23: Grandi apparecchiature per l’archiviazione dei dati |
13.12.2023 |
|||
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EN 60950-23:2006/AC:2008 |
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Cenelec |
EN 60968:2015 Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 60974-1:2018 Apparecchi di saldatura ad arco - parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 |
13.12.2023 |
|
|
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Cenelec |
EN IEC 60974-2:2019 Apparecchiature per la saldatura ad arco - parte 2: Sistemi di raffreddamento a liquido |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60974-3:2019 Apparecchiatura per la saldatura ad arco - parte 3: Dispositivi d’innesco e stabilizzazione dell’arco |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60974-5:2019 Apparecchiatura per la saldatura ad arco - parte 5: Unità di avanzamento del filo |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60974-6:2016 Apparecchiature per la saldatura ad arco - parte 6: Apparecchiature ad impiego limitato |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60974-7:2019 Apparecchiature per la saldatura ad arco - parte 7: Torce |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60974-8:2021 Apparecchiatura per la saldatura ad arco - parte 8: Console per gas per la saldatura e sistemi di taglio plasma |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 60974-11:2021 Apparecchiature per la saldatura ad arco - parte 11: Portaelettrodi |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60974-12:2011 Apparecchiature per la saldatura ad arco - parte 12: Dispositivi di collegamento per cavi di saldatura |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 60974-13:2021 Apparecchiature per la saldatura ad arco - parte 13: Pinze di massa |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 60998-1:2004 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60998-2-1:2004 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per uso domestico e similare - parte 2-1: Prescrizioni particolari per i dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo a vite |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60998-2-2:2004 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari - parte 2-2: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio senza vite |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60998-2-3:2004 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per uso domestico e similare - parte 2-3: Prescrizioni particolari per i dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio a perforazione d’isolante |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60998-2-4:2005 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari - parte 2-4: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione a cappuccio |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60999-1:2000 Dispositivi di connessione - Conduttori elettrici in rame - Prescrizioni di sicurezza per unità di serraggio a vite e senza vite - parte 1: Prescrizioni generali e prescrizioni particolari per conduttori da 0,2 mm2 fino a 35 mm2 (inclusi) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 60999-2:2003 Dispositivi di connessione - Conduttori elettrici in rame - Prescrizioni di sicurezza per unità di serraggio a vite e senza vite - parte 2: Prescrizioni particolari per unità di serraggio per conduttori oltre 35 mm2 fino a 300 mm2 (inclusi) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61008-1:2012 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 (modificata) EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 EN 61008-1:2012/A1:2014 EN 61008-1:2012/A2:2014 EN 61008-1:2012/A11:2015 EN 61008-1:2012/A12:2017 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61008-2-1:1994 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete |
13.12.2023 |
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EN 61008-2-1:1994/A11:1998 |
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EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999 |
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Cenelec |
EN 61009-1:2012 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - parte 1: Prescrizioni generali EN 61009-1:2012/A1:2014 EN 61009-1:2012/A11:2015 EN 61009-1:2012/A2:2014 EN 61009-1:2012/A13:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61009-2-1:1994 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete |
13.12.2023 |
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EN 61009-2-1:1994/A11:1998 |
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EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999 |
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Cenelec |
EN 61010-1:2010 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 1: Prescrizioni generali IEC 61 IEC 61010-1:2010 |
13.12.2023 |
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EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-010:2020 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-011:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-011: Prescrizioni particolari per apparecchi di refrigerazione EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-012:2022 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio - parte 2-012: Prescrizioni particolari per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e per altri apparecchi di condizionamento della temperatura EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61010-2-020:2006 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e da laboratorio - parte 2-020: Prescrizioni particolari per centrifughe da laboratorio |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-030:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-030: Prescrizioni particolari per apparecchi dotati di circuiti di prova o di misura EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-032:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio - parte 2-032: Prescrizioni particolari per sensori di corrente portatili e utilizzati manualmente per misure e prove elettriche EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-033:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-033: Prescrizioni particolari per multimetri portatili ed altri strumenti di misura portatili, per utilizzo domestico e professionale, in grado di misurare la tensione di alimentazione EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-034:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-034: Prescrizioni particolari per apparecchi di misura della resistenza di isolamento e per apparecchi di prova della rigidità dielettrica EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-040:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-051:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-051: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per mescolare ed agitare EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-061:2021 EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-081:2020 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-091:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio - parte 2-091: Prescrizioni particolari per sistemi a raggi X in contenitore EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-130:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-130: Prescrizioni particolari per apparecchi destinati ad essere utilizzati dai bambini negli istituti scolastici |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-201:2018 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-201: Requisiti particolari per apparecchiature di controllo |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61010-2-202:2021 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-202: Requisiti particolari per attuatori a valvole manovrati elettricamente |
13.12.2023 |
|
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Cenelec |
EN 61010-031:2015 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio - parte 031: Prescrizioni particolari per assiemi sonde utilizzati manualmente per misura e prove elettriche |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61028:1993 Strumenti elettrici di misura - Registratori X - Y |
13.12.2023 |
|||
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EN 61028:1993/A2:1997 |
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Cenelec |
EN 61034-1:2005 Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano sotto specificate condizioni - parte 1: Apparecchiature di prova IEC 61034-1:2005 |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
|
EN 61034-1:2005/A1:2014 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
26.7.2016 |
|
Cenelec |
EN 61034-2:2005 Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano sotto specificate condizioni - parte 2: Procedure di prova e prescrizioni |
8.7.2016 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 13.6.2025 |
|
EN 61034-2:2005/A1:2013 |
8.7.2016 |
Nota 3 |
|
|
Cenelec |
EN 61048:2006 Ausiliari per lampade - Condensatori da utilizzare nei circuiti di lampade tubolari a fluorescenza e di altre lampade a scarica Prescrizioni generali e di sicurezza |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61048:2006/A1:2016 |
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Cenelec |
EN 61050:1992 Trasformatori per lampade a scarica tubolari con tensione secondaria a vuoto superiore a 1 000 V (trasformatori neon) - Prescrizioni generali e di sicurezza |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61050:1992/A1:1995 |
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Cenelec |
EN IEC 61058-1:2018 Interruttori per apparecchi - Parte 1: Prescrizioni generali
|
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61058-2-1:2011 Interruttori per apparecchi - parte 2-1: Prescrizioni particolari per interruttori per cavi flessibili |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61058-2-4:2005 Interruttori per apparecchi - parte 2-4: Prescrizioni particolari per interruttori per montaggio indipendente |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61058-2-5:2011 Interruttori per apparecchi - parte 2-5: Prescrizioni particolari per i selettori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61071:2007 Condensatori per elettronica di potenza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61095:2009 Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61131-2:2007 Controllori programmabili - parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61138:2007 Cavi per apparecchiature portatili di messa a terra e di cortocircuito |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61140:2002 Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61140:2002/A1:2006 |
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Cenelec |
EN 61143-1:1994 Strumenti di misura elettrici - Strumenti registratori X-t - parte 1: Definizioni e prescrizioni |
13.12.2023 |
|||
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EN 61143-1:1994/A1:1997 |
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Cenelec |
EN 61143-2:1994 Strumenti di misura elettrici - Strumenti registratori X-t - parte 2: metodi complementari di prova raccomandati |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61184:2017 Portalampade a baionetta |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61187:1994 Apparecchi di misura elettrici ed elettronici - Documentazione |
13.12.2023 |
|||
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EN 61187:1994/AC:1995 |
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Cenelec |
EN 61195:1999 Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 61195:1999/A1:2013 |
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EN 61195:1999/A2:2015 |
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Cenelec |
EN 61199:2011 Lampade fluorescenti con attacco singolo - Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 61199:2011/A1:2013 |
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EN 61199:2011/A2:2015 |
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Cenelec |
EN 61204:1995 Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua - Caratteristiche di prestazione e requisiti di sicurezza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 61204-7:2018 Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua. Parte 7: Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61210:2010 Dispositivi di connessione - Morsetti piatti a connessione rapida per conduttori elettrici in rame - Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61230:2008 Lavori sotto tensione - Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito
|
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61242:1997 Apparecchiatura a bassa tensione - Avvolgicavi per usi domestici e similari |
13.12.2023 |
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EN 61242:1997/A1:2008 |
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EN 61242:1997/A2:2016 |
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EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010 |
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Cenelec |
EN 61243-3:2014 Lavori sotto tensione - Rivelatori di tensione - parte 3: Rivelatori bipolari a bassa tensione |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61243-3:2014/AC:2015 |
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EN 61243-3:2014/AC:2015 |
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Cenelec |
EN 61270-1:1996 Condensatori per forni a microonde - parte 1: Generalità |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61293:2020 Marcatura delle apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica - Requisiti di sicurezza
|
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61310-1:2008 Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61310-2:2008 Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - parte 2: Prescrizioni per la marcatura |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61310-3:2008 Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61316:1999 Avvolgicavi industriali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61347-1:2015 Unità di alimentazione di lampada - parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61347-2-2:2012 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-2: Prescrizioni particolari per trasformatori elettronici per lampade ad incandescenza alimentati in c.c. o in c.a. |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61347-2-3:2011 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-3: Prescrizioni particolari per alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata e/o in corrente continua per lampade fluorescenti |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61347-2-3:2011/AC:2011 |
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Cenelec |
EN 61347-2-7:2012 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza EN 61347-2-7:2012/A1:2019 EN 61347-2-7:2012/A2:2022 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61347-2-7:2012 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza EN 61347-2-7:2012/A1:2019
|
|
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|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 11.7.2024 |
Cenelec |
EN 61347-2-8:2001 Dispositivi di controllo per lampade - parte 2-8: Prescrizioni particolari per lampade fluorescenti IEC 61347-2-8:2000 |
13.12.2023 |
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EN 61347-2-8:2001/A1:2006 2-8:2000/A1:2006 |
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EN 61347-2-8:2001/AC:2003 |
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EN 61347-2-8:2001/AC:2010 |
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Cenelec |
EN 61347-2-9:2013 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-9: Prescrizioni particolari per alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61347-2-10:2001 Dispositivi di controllo per lampade - parte 2-10: Prescrizioni particolari per invertitori e convertitori elettronici per funzionamento in alta frequenza di lampade tubolari a scarica a catodo freddo (tubi neon) |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61347-2-10:2001/A1:2009 |
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EN 61347-2-10:2001/AC:2010 |
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Cenelec |
EN 61347-2-11:2001 Dispositivi di controllo per lampade - parte 2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli apparecchi di illuminazione |
13.12.2023 |
|||
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EN 61347-2-11:2001/AC:2002 |
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EN 61347-2-11:2001/AC:2010 |
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EN 61347-2-11:2001/A1:2019 |
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Cenelec |
EN 61347-2-12:2005 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-12: Prescrizioni particolari per alimentatori elettronici alimentati in corrente continua e corrente alternata per lampade a scarica (escuse le lampade fluorescenti) |
13.12.2023 |
|||
|
EN 61347-2-12:2005/A1:2010 |
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EN 61347-2-12:2005/AC:2010 |
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Cenelec |
EN 61347-2-13:2014 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN IEC 61347-2-14:2018 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-14: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per lampade fluorescenti a induzione EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61386-1:2008 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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EN 61386-1:2008/A1:2019 |
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Cenelec |
EN 61386-21:2004 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori |
13.12.2023 |
|||
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EN 61386-21:2004/A11:2010 |
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EN 61386-21:2004/AC:2004 |
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Cenelec |
EN 61386-22:2004 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori |
13.12.2023 |
|||
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EN 61386-22:2004/A11:2010 |
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EN 61386-22:2004/AC:2004 |
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Cenelec |
EN 61386-23:2004 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori |
13.12.2023 |
|||
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EN 61386-23:2004/A11:2010 |
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EN 61386-23:2004/AC:2004 |
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Cenelec |
EN 61386-24:2010 Sistemi di canalizzazione per cavi - parte 24: Prescrizioni particolari - Sistemi di tubi interrati |
13.12.2023 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Soppressa dal 24.10.2025 |
||
Cenelec |
EN 61386-25:2011 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - parte 25: Prescrizioni particolari per i dispositivi di fissaggio |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61439-1:2011 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 1: Regole generali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61439-2:2011 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 2: Quadri di potenza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61439-3:2012 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone ordinarie (DBO) |
13.12.2023 |
|||
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EN 61439-3:2012/AC:2019-04 |
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Cenelec |
EN 61439-4:2013 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 4: Quadri per cantiere (ASC) |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61439-5:2015 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche |
13.12.2023 |
|||
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EN 61439-5:2015/AC:2015 |
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Cenelec |
EN 61439-6:2012 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra - parte 6: Condotti sbarre |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61534-1:2011 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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EN 61534-1:2011/A1:2014 |
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EN 61534-1:2011/A11:2021 EN 61534-1:2011/A2:2021 |
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Cenelec |
EN 61534-21:2014 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a parete e a soffitto EN 61534-21:2014/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61534-22:2014 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a pavimento o sotto pavimento EN 61534-22:2014/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61535:2009 Connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61537:2007 Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi - Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61549:2003 Lampade eterogenee |
13.12.2023 |
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EN 61549:2003/A3:2012 |
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EN 61549:2003/A1:2005 |
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EN 61549:2003/A2:2010 |
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Cenelec |
EN 61557-1:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-2:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 2: Resistenza di isolamento |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-3:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 3: Impedenza di anello |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-4:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 4: Resistenza della connessione di terra e collegamento equipotenziale |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-5:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 5: Resistenza verso terra |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-6:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 6: Efficacia dei dispositivi di protezione differenziale (RCD) in sistemi TT, TN e IT |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-7:2007 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 7: Sequenza di fase/successione delle fasi |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-8:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 8: Dispositivi di controllo dell’isolamento nei sistemi IT
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-9:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 9: Apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT |
13.12.2023 |
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EN 61557-9:2015/AC:2017-02 |
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Cenelec |
EN 61557-10:2013 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V AC e 1 500 V DC - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 10: Apparecchi di misura combinati per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione IEC 61557-10:2013 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-11:2009 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 11: Efficacia dei dispositivi di controllo della corrente differenziale di tipo A e di tipo B nei sistemi TT, TN ed IT |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61557-12:2022 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo della potenza (PMD) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-12:2008 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo delle prestazioni (PMD) |
8.7.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 11.7.2024 |
Cenelec |
EN 61557-13:2011 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 13: Pinze amperometriche portatili manipolabili manualmente e sensori per la misura delle correnti di dispersione nei sistemi di distribuzione di energia elettrica |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-14:2013 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 14: Apparecchi per verificare la sicurezza delle apparecchiature elettriche delle macchine |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-15:2014 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 15: Prescrizioni di sicurezza funzionale per dispositivi di controllo di isolamento e per apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61557-16:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 16: Apparecchi per provare l’efficacia delle misure di protezione degli apparecchi elettrici e/o degli apparecchi elettrici medicali descritti nella IEC 62353 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61558-1:2019 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 1: Prescrizioni generali e prove |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-1:2007 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti similari - parte 2-1: Prescrizioni e prove particolari per trasformatori di separazione e unità di alimentazione che incorporano trasformatori di separazione per uso generale |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-2:2007 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti similari - parte 2-2: Prescrizioni e prove particolari per trasformatori di comando e unità di alimentazione che incorporano trasformatori di comando |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-3:2010 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari - parte 2-3: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori di accensione per bruciatori a gas e ad olio |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-4:2009 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari per tensioni fino a 1 100 V - parte 2-4: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori di isolamento e unità di alimentazione che incorporano trasformatori di isolamento |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-5:2010 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari - parte 2-5: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori per rasoi, unità di alimentazione per rasoi e unità di alimentazione per rasoi |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-6:2009 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari per tensioni fino a 1 100 V - parte 2-6: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori di isolamento di sicurezza e unità di alimentazione che incorporano trasformatori di isolamento di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-7:2007 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti similari - parte 2-7: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori per giocattoli |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-8:2010 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari - parte 2-8: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori e unità di alimentazione per campanelli e suonerie |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-9:2011 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 2-9: Prescrizioni e prove per apparecchi e unità di alimentazione per apparecchi portatili di classe III per lampade a incandescenza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-12:2011 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 2-12: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori a tensione costante e unità di alimentazione per tensione costante |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-13:2009 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari per tensioni fino a 1 100 V - parte 2-13: Prescrizioni particolari per autotrasformatori e unità di alimentazione che incorporano autotransformatori |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-14:2013 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 2-14: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori variabili e unità di alimentazione che incorporano trasformatori variabili |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-15:2012 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 2-15: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori di isolamento per alimentazione di locali ad uso medico |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-16:2009 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e similari per tensioni superiori a 1 000 V - parte 2-16: Prescrizioni particolari e prove per unità di alimentazione a commutazione e trasformatori per unità di alimentazione a commutazione |
13.12.2023 |
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EN 61558-2-16:2009/A1:2013 |
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Cenelec |
EN 61558-2-20:2011 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 2-20: Prescrizioni particolari e prove per piccoli reattori |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-23:2010 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari per tensioni fino a 1100 V - parte 2-23: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori e unità di alimentazione per cantieri |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61558-2-26:2013 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni - parte 2-26: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori e unità di alimentazione per risparmio energetico e altre applicazioni |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61643-11:2012 Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e prove EN 61643-11:2012/A11:2018
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61643-21:2001 Limitatori di sovratensioni collegati a linee di telecomunicazioni e di segnale - parte 21: Requisiti e metodi di prova |
13.12.2023 |
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EN 61643-21:2001/A1:2009 |
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EN 61643-21:2001/A2:2013 |
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Cenelec |
EN 61643-31:2019 Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - parte 31: Prescrizioni e prove per i limitatori di sovratensioni destinati agli impianti fotovoltaici |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61730-1:2018 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - parte 1: Prescrizioni per la costruzione |
13.12.2023 |
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EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 |
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Cenelec |
EN IEC 61730-2:2018 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - parte 2: Prescrizioni per le prove IEC 61730-2:2016 |
13.12.2023 |
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EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 |
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Cenelec |
EN 61770:2009 Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Disposizioni per evitare il ritorno d’acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo IEC 61770:2008 |
13.12.2023 |
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EN 61770:2009/AC:2011 |
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Cenelec |
EN 61800-5-1:2007 Azionamenti elettrici a velocità variabile - Parte 5-1: Prescrizioni di sicurezza - Sicurezza elettrica, termica ed energetica EN 61800-5-1:2007/A1:2017 EN 61800-5-1:2007/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61812-1:2011 Relè a tempo per uso industriale e residenziale - parte 1: Prescrizioni e prove IEC 61812-1:2011 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 61851-1:2019 Sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 1: Requisiti generali |
13.12.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 Norma ritirata dal 30.04.2026 |
Cenelec |
EN IEC 61851-1:2019 Sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali EN IEC 61851-1:2019/AC:2023-12 |
31.10.2024 |
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 | ||
Cenelec |
EN 61851-21:2002 Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 21: Requisiti dei veicoli elettrici per il loro collegamento conduttivo all’alimentazione in c.a. o in c.c |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 61851-23:2014 Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Stazione di carica in c.c. dei veicoli elettrici IEC 61851-23:2014 EN 61851-23:2014/AC:2016-06
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61851-24:2014 Carica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 24: Comunicazione digitale tra stazione di carica in c.c. e veicolo elettrico per il controllo della carica |
13.12.2023 |
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EN 61851-24:2014/AC:2015 |
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Cenelec |
EN 61869-1:2009 Trasformatori di misura - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61869-2:2012 Trasformatori di misura - parte 2: Trasformatori di corrente |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61869-3:2011 Trasformatori di misura - parte 3: Prescrizioni addizionali per trasformatori di tensione induttivi |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61869-4:2014 Trasformatori di misura - parte 4: Prescrizioni addizionali per trasformatori combinati |
13.12.2023 |
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EN 61869-4:2014/AC:2014 |
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Cenelec |
EN 61869-5:2011 Trasformatori di misura - parte 5: Prescrizioni addizionali per trasformatori di tensione capacitivi |
13.12.2023 |
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EN 61869-5:2011/AC:2015 |
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Cenelec |
EN IEC 61914:2021 Fissacavi per installazioni elettriche
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61921:2003 Condensatori di potenza - Batterie di rifasamento a bassa tensione IEC 61921:2003 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61995-1:2008 Dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali EN 61995-1:2008/A1:2017 EN 61995-1:2008/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 61995-2:2009 Dispositivi per la connessione di apparecchi d’illuminazione per usi domestici e similari - parte 2: Fogli di normalizzazione per DCL |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62020:1998 Apparecchiatura a bassa tensione - Indicatori di corrente differenziale per installazioni domestiche e similari IEC 62020:1998 |
13.12.2023 |
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EN 62020:1998/A1:2005 |
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Cenelec |
EN 62026-1:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo - parte 1: Regole generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62026-2:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 2: Actuator Sensor interface (AS-i) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62026-3:2015 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 3: DeviceNet EN 62026-3:2015/AC:2019-12 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62026-7:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 7: CompoNet
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 62031:2020 Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62035:2014 Lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti) - Prescrizioni di sicurezza IEC 62035:2014 (Modificata) |
13.12.2023 |
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EN 62035:2014/A1:2019 |
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Cenelec |
EN IEC 62040-1:2019 Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Prescrizioni di sicurezza EN IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62080:2009 Dispositivi di segnalazione acustica per usi domestici e similari |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62094-1:2003 Indicatori luminosi per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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EN 62094-1:2003/A11:2003 |
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Cenelec |
EN 62109-1:2010 Sicurezza degli apparati di conversione di potenza utilizzati in impianti fotovoltaici di potenza - parte 1: Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62109-2:2011 Sicurezza dei convertitori di potenza utilizzati negli impianti fotovoltaici - parte 2: Prescrizioni particolari per gli inverter |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62135-1:2015 Apparecchiature per la saldatura a resistenza - parte 1: Prescrizioni di sicurezza per la progettazione, la costruzione e l’installazione EN 62135-1:2015/AC:2016-02 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62196-1:2014 Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 1: Requisiti generali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62196-2:2012 Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 2: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014 EN 62196-2:2012/A12:2014 EN 62196-2:2012/A11:2013 |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62196-3:2014 Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 3: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente continua e corrente alternata/corrente continua dei connettori per veicoli |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62208:2011 Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione - Prescrizioni generali |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62233:2008 Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domestico e similari con riferimento all’esposizione umana |
13.12.2023 |
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EN 62233:2008/AC:2008 |
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Cenelec |
EN 62253:2011 Sistemi di pompaggio fotovoltaici - Qualificazione di progetto e misura delle prestazioni |
13.12.2023 |
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EN IEC 62275:2019 Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi - Fascette di cablaggio per installazioni elettriche |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62282-3-100:2012 Tecnologie delle celle a combustibile - parte 3-100: Sistemi di potenza a cella a combustibile stazionari - Sicurezza |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62282-3-300:2012 Tecnologie delle celle a combustibile - parte 3-3: Sistemi di potenza a cella a combustibile stazionari - Installazione |
13.12.2023 |
|||
Cenelec |
EN 62282-5-1:2012 Tecnologie delle celle a combustibile - parte 5-1: Impianti di potenza a celle a combustibile portatili - Sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62310-1:2005 Sistemi di trasferimento statici (STS) - parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62311:2008 Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62368-1:2014 Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni - parte 1: Requisiti di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 62368-1:2014/AC:2015 |
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Cenelec |
EN 62395-1:2013 Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni industriali e commerciali - parte 1: Specifiche generali e per le prove |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62423:2012 Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari EN 62423:2012/A12:2022 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62423:2012 Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723: norma ritirata dal 17.9.2024 |
Cenelec |
EN 62444:2013 Pressacavi per installazioni elettriche |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62471:2008 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62477-1:2012 Requisiti di sicurezza per convertitori elettronici di potenza - Parte 1: Generalità EN 62477-1:2012/A11:2014 EN 62477-1:2012/A1:2017 EN 62477-1:2012/A12:2021 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62479:2010 Valutazione della conformità di apparati elettrici ed elettronici di debole potenza alle restrizioni di base relative all’esposizione umana ai campi elettromagnetici (10 MHz - 300 GHz) |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62532:2011 Lampade fluorescenti a induzione - Specifiche di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62549:2011 Sistemi articolati e flessibili per la guida dei cavi |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62532:2011 Lampade fluorescenti a induzione - Specifiche di sicurezza IEC 62532:2011 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62560:2012 Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione > 50 V - Specifiche di sicurezza |
13.12.2023 |
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EN 62560:2012/A1:2015 |
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EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 |
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EN 62560:2012/AC:2015 |
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EN 62560:2012/A11:2019 |
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Cenelec |
EN 62606:2013 Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico EN 62606:2013/A1:2017
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13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62626-1:2014 Interruttori di manovra in involucro al di fuori dell’oggetto della IEC 60947-3 per varie applicazioni destinate ad ottenere il sezionamento dell’apparecchiatura elettrica durante le attività di riparazione e manutenzione |
13.12.2023 |
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Cenelec |
HD 62640:2015 Dispositivi di protezione differenziale con o senza sganciatori di sovracorrente per prese per uso domestico e similare |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62776:2015 Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62868:2015 Pannelli a diodi organici ad emissione luminosa (OLED) per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezza |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 62949:2017 Requisiti particolari di sicurezza per le apparecchiature connesse alle reti d’informazione e comunicazione |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN 63024:2018 |
13.12.2023 |
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Cenelec |
EN IEC 63044-3:2018 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e i sistemi di automazione e controllo di edifici (BACS) - parte 3: Prescrizioni relative alla sicurezza elettrica |
13.12.2023 |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
Nota:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
__________
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
11.0 | 31.10.2024 | Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 | Certifico Srl |
10.0 | 23.04.2024 | Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 | Certifico Srl |
9.0 | 13.12.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 | Certifico Srl |
8.0 | 17.03.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 | Certifico Srl |
7.0 | 11.01.2023 | Decisione (UE) 2023/98 | Certifico Srl |
6.0 | 10.05.2022 | Decisione (UE) 2022/713 | Certifico Srl |
5.0 | 10.03.2022 | Decisione (UE) 2022/405 | Certifico Srl |
4.0 | 21.12.2021 | Decisione (UE) 2021/2273 | Certifico Srl |
3.0 | 22.06.2021 | Decisione (UE) 2021/1015 | Certifico Srl |
2.0 | 30.11.2020 | Decisione (UE) 2020/1779 | Certifico Srl |
1.0 | 03.08.2020 | Decisione (UE) 2020/1146 | Certifico Srl |
0.0 | 27.11.2019 | Decisione (UE) 2019/1956 | Certifico Srl |
Collegati:
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
Decreto 9 marzo 2015
Decreto 9 marzo 2015
Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
(GU n.61 del 14-03-2015)
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999[/box-note]
D.D. n. 166 del 13 maggio 2019
D.D. n. 166 del 13 maggio 2019
Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza di cui all’art. 9.1.1. del Decreto 11 maggio 2017.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto 11 maggio 2017 relativo a "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 118 il 23 maggio 2017, ed entrato in vigore il giorno successivo;
VISTO l'art. 9.1.1 "Obblighi di adeguamento sull'esercizio" che dispone: "Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L'esercente dovrà inviare all'Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, nonché il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi";
RAVVISATA la necessità di uniformare sul territorio nazionale la documentazione di cui all'art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 per tutte le tipologie di impianti a fune aperti al pubblico esercizio;
VISTA la nomina della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri Prot. 7481 del 28 ottobre 2015 e Prot. 9160 del 21 novembre 2018 del "Comitato relatore per la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale per la gestione e manutenzione di tutte le tipologie degli impianti a fune aperti al pubblico esercizio sul territorio nazionale";
TENUTO CONTO della ingente attività da svolgere per giungere alla predisposizione dello schema di decreto e dei relativi allegati;
TENUTO CONTO delle numerose attività da svolgere da parte degli uffici territorialmente competenti per l'approvazione degli atti finali;
decreta
Articolo 1
È prorogata la scadenza dei termini previsti dall’art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 al 30 novembre 2019.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È prorogata la scadenza dei termini previsti dall’art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 al 30 novembre 2019.
(GU n.125 del 30-05-2019)
[box-info]Decreto 11 maggio 2017
...
Allegato
IMPIANTI AEREI E TERRESTRI DISPOSIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
...
Capitolo 9 - Norme transitorie
9.1 Disposizioni di esercizio
9.1.1 Obblighi di adeguamento sull’esercizio
Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2019) tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L’esercente dovrà inviare all’Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonché il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi.[/box-info]
Collegati
[box-note]Decreto 11 maggio 2017[/box-note]
Linee guida progetto definitivo/esecutivo infrastruttura impianti a fune
Linee guida per la redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere civili di infrastruttura degli impianti a fune
Linee guida per la redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere civili di infrastruttura degli impianti a fune (D.M. 16/11/2012, Cap. 15)
Collegati
[box-note]Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012
Decreto 18 febbraio 2011
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune[/box-note]
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