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Regolamento (UE) 2019/2024

ID 9657 | | Visite: 4254 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/9657

Regolamento UE 2019 2024

Regolamento (UE) 2019/2024

Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 315/313 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:
a) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
b) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;
c) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
d) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente sottoposti a prova e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all’allegato III, tabella 5;
f) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095;
g) frigoriferi cantina e minibar.
3. Le specifiche di cui al punto 1 e al punto 3, lettera k), dell’allegato II non si applicano alle seguenti categorie:
a) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati;
c) saladette;
d) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
e) armadi d’angolo;
f) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
g) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie.

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Tags: Ambiente Energy

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