Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2019/2015

ID 9644 | | Visite: 3793 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/9644

Regolamento delegato UE 2019 2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

GU L 315/68 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

Applicazione: a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

...

Testo modificato dal:

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato al 1° settembre 2021)
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
_______

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punti 1 e 2.

3. Le sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punto 3, sono conformi soltanto ai requisiti fissati nell’allegato V, punto 4.

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1°settembre 2021, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati da 25 dicembre 2019.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

_____

ALLEGATO III Etichetta delle sorgenti luminose

1. ETICHETTA

Se la sorgente luminosa è destinata a essere commercializzata presso un punto vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale è stampata un’etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dal presente allegato.

I fornitori scelgono tra il formato di cui al punto 1.1 e quello di cui al punto 1.2 del presente allegato.

L’etichetta misura:

- nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 75 mm di altezza;

- nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.

Le dimensioni dell’imballaggio non sono inferiori a 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.

Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto è comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. L’etichetta di piccole dimensioni non è usata su imballaggi di larghezza superiore a 36 mm.

L’etichetta e la freccia che indica la classe di efficienza energetica possono essere stampate in monocromia, conformemente ai punti 1.1 e 1.2, solo se tutte le altre informazioni sull’imballaggio, compresi gli elementi grafici, sono stampate in monocromia.

Se non è stampata sulla parte dell’imballaggio destinata a essere rivolta verso il potenziale cliente, l’etichetta riporta una freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica come illustrato di seguito, del colore corrispondente a quello della classe energetica. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è in Calibri grassetto ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza sono contornate da un bordo di colore 100 % nero e di 0,5 pt di spessore.

Figura 1

Freccia a colori/in monocromia rivolta verso sinistra/destra per la parte dell’imballaggio rivolta verso il potenziale cliente

Etichetta5

Nel caso di cui all’articolo 4, lettera e), l’etichetta riscalata ha un formato e dimensioni che consentono di coprire la vecchia etichetta e di aderirvi.

1.1. Etichetta di dimensioni standard

L’etichetta è come segue:

 

Etichetta6

 

 

__________

Testo modificato dal:

Rettificato dal:

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2019_2015 Testo consolidato 01.09.2021.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/2015 Testo consolidato 01.09.2021
 
IT1609 kB0
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2019 2015.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/2015
 
IT2982 kB859

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Regolamento delegato  UE  2023 1717
Set 11, 2023 1226

Regolamento delegato (UE) 2023/1717

Regolamento delegato (UE) 2023/1717 / Adeguamento progresso tecnico Direttiva RED norma tecnica 62680-1-3:2022 ID 20373 | 11.09.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto
Set 05, 2023 636

Decreto 9 giugno 2023 / Programma nazionale di HTA Dispositivi medici

Decreto 9 giugno 2023 / Programma nazionale di HTA Dispositivi medici ID 20332 | 05.09.2023 Decreto 9 giugno 2023 Adozione del programma nazionale di HTA. (GU n.207 del 05.09.2023) Entrata in vigore: 06.09.2023 ... Art. 1 Adozione e aggiornamento del Programma nazionale HTA 1. È adottato il… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2023 1667
Ago 31, 2023 236

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 ID 20284 | 31.08.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione, dell'8 agosto 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione,… Leggi tutto
Regolamento  UE  2023 1670
Ago 31, 2023 239

Regolamento (UE) 2023/1670

Regolamento (UE) 2023/1670 / Specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone ID 20283 | 31.08.2023 Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2023 1669
Ago 31, 2023 215

Regolamento delegato (UE) 2023/1669

Regolamento delegato (UE) 2023/1669 / Etichettatura energetica telefoni cellulari e tablet con display flessibile ID 20282 | 31.08.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura… Leggi tutto
Ago 30, 2023 140

DPR 19 ottobre 2000 n. 369

DPR 19 ottobre 2000 n. 369 Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori. (GU n.291 del 14.12.2000) Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 93785

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto