Regolamento delegato (UE) 2019/2018
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Regolamento delegato (UE) 2019/2018
Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
GU del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato 01.09.2021)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:
a) apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
c) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;
d) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
f) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati;
g) saladette;
h) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
i) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all’allegato IV, tabella 4;
j) armadi d’angolo;
k) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
l) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;
m) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095;
n) frigoriferi cantina e minibar.
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