Safe management of wastes from health-care activities
Safe management of wastes from health-care activities
Second edition
This is the second edition of the World Health Organization (WHO) handbook on the safe, sustainable and affordable management of health-care waste – commonly known as “the Blue Book”. The original Blue Book was a comprehensive publication used widely in health-care centres and government agencies to assist in the adoption of national guidance. It also provided support to committed medical directors and managers to make improvements and presented practical information on waste-management techniques for medical staff and waste workers. The first edition in 1999 was published at an influential point in time. Public interest in emerging and developing countries to improve health services was growing, and poor waste practices within health-care facilities were being challenged increasingly by interest groups and communities. In the more developed countries, there was a renewed concern about consumption of resources and impacts on global changes to climate and the environment.
In many countries, knowledge about the potential for harm from health-care wastes has now become more prominent to governments, medical practitioners and civil society. Increasingly, managers and medical staff are expected to take more responsibility for the wastes they produce from their medical care and related activities. The indiscriminate and erratic handling and disposal of waste within health-care facilities is now widely recognized as a source of avoidable infection, and is synonymous with public perception of poor standards of health care.
It has been more than 10 years since the first edition of the Blue Book. During the intervening period, the requirements on generators of health-care wastes have evolved and new methods have become available. Consequently, WHO recognized that it was an appropriate time to update the original text. The purpose of the second edition is to expand and update the practical information in the original Blue Book. In June 2007, WHO held a workshop in Geneva with specialists from 31 countries. The specialists reviewed the Blue Book chapter by chapter and proposed new information to ensure the advice remains relevant to current demands on health-care facilities. During the following four years, every chapter was revised by authors from around the world. These authors gave their time voluntarily, and their drafts were extensively peer-reviewed before being edited into a final form.
The new Blue Book is designed to continue to be a source of impartial health-care information and guidance on safe waste-management practices. The editors’ intention has been to keep the best of the original publication and supplement it with the latest relevant information.
The audience for the Blue Book has expanded. Initially, the publication was intended for those directly involved in the creation and handling of health-care wastes: medical staff, health-care facility directors, ancillary health workers, infection-control officers and waste workers. This is no longer the situation. A wider range of people and organizations now have an active interest in the safe management of health-care wastes: regulators, policy-makers, development organizations, voluntary groups, environmental bodies, environmental health practitioners, advisers, researchers and students. They should also find the new Blue Book of benefit to their activities.
Chapters 2 and 3 explain the various types of waste produced from health-care facilities, their typical characteristics and the hazards these wastes pose to patients, staff and the general environment. Chapters 4 and 5 introduce the guiding regulatory principles for developing local or national approaches to tackling health-care waste management and transposing these into practical plans for regions and individual health-care facilities. Specific methods and technologies are described for waste minimisation, segregation and treatment of health-care wastes in Chapters 6, 7 and 8. These chapters introduce the basic features of each technology and the operational and environmental characteristics required to be achieved, followed by information on the potential advantages and disadvantages of each system.
OMS 2014
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Safe management of wastes health care activities.pdf OMS 2014 |
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Rischio amianto: Raccolta schede HSE
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Asbestos essentials
Asbestos Essentials is a task manual for building, maintenance and allied trades on how to safely carry out non-licensed work involving asbestos.
Asbestos essentials task sheets
For advice on when and how you should use these sheets make sure you printout and read AO - Advice on Non-licensed work with Asbestos PDF.
Equipment and method sheets
Work with asbestos cement (AC) (non-licensed)
Working with textured coatings (TC) containing asbestos (non-licensed)
Strictly controlled minor work on Asbestos Insulating Board (AIB)
Safe work with undamaged asbestos materials
Removal and replacement of other asbestos containing materials
Fly-tipped waste
Equipment and method sheets
EM1. What to do if you uncover or damage materials that may contain asbestos PDF
EM2. Training PDF
EM3. Building and dismantling a mini-enclosure PDF
EM4. Using a class-H vacuum cleaner for asbestos PDF
EM5. Wetting asbestos materials PDF
EM6. Personal Protective Equipment (PPE) PDF
EM7. Using damp rags to clean surfaces of minor asbestos contamination PDF
EM8. Personal decontamination PDF
EM9. Disposal of asbestos waste PDF
EM10. Statement of cleanliness after textured coating removal PDF
Work with asbestos cement (AC) (non-licensed)
A9. Drilling holes in asbestos cement and other highly bonded materials PDF
A10. Cleaning debris from guttering on an asbestos cement roof PDF
A11. Removing asbestos cement debris PDF
A12. Cleaning weathered asbestos cement roofing and cladding PDF
A13. Repairing damaged asbestos cement PDF
A14. Removing asbestos cement sheets, gutters, etc. and dismantling a small asbestos cement structure PDF
A15. Removing asbestos cement or reinforced plastic product eg tank, duct, water cistern PDF
A16. Painting asbestos cement sheets PDF
A35. Replacing an asbestos cement flue or duct PDF
A36. Removing an asbestos cement panel outside, beside or beneath a window PDF
Working with textured coatings (TC) containing asbestos (non-licensed)
A26. Drilling and boring through textured coatings PDF
A27. Inserting and removing screws through textured coatings PDF
A28. Removing textured coating from a small area eg 1 square metre PDF
A29. Cleaning up debris following collapse of a ceiling or wall covered with textured coating PDF
Strictly controlled minor work on Asbestos Insulating Board (AIB)
A1. Drilling holes in asbestos insulating board PDF
A2. Removing a single (screwed-in) asbestos insulating board ceiling tile PDF
A3. Removing a door with asbestos insulating board fireproofing PDF
A4. Removing a single asbestos insulating board panel less than 1m2, fixed in with nails or screws PDF
A5. Cleaning light fittings attached to asbestos insulating board PDF
A6. Repairing minor damage to asbestos insulating board PDF
A7. Painting undamaged asbestos insulating board PDF
Safe work with undamaged asbestos materials
A8. Enclosing undamaged asbestos materials to prevent impact damage PDF
A20. Laying cables in areas containing undamaged asbestos materials PDF
A34. Removing pins and nails from an asbestos insulating board panel PDF
Removal and replacement of other asbestos containing materials
A17. Removing asbestos paper linings PDF
A18. Removing asbestos friction linings PDF
A19. Removing an asbestos fire blanket PDF
A21. Removing asbestos-containing bituminous products PDF
A22. Removing metal cladding lined with asbestos-containing bitumen PDF
A23. Removing asbestos-containing floor tiles and mastic PDF
A24. Removing flexible asbestos duct connectors (gaiters) PDF
A25. Removing compressed asbestos fibre gaskets and asbestos rope seals PDF
A30. Removing an asbestos-containing 'arc shield' from electrical switchgear PDF
A31. Removing a single asbestos-containing gas or electric heater PDF
A32. Replacing an asbestos-containing part in a 'period' domestic appliance PDF
A33. Replacing an asbestos-containing fuse box or single fuse assembly PDF
A37. Removing asbestos-containing mastic, sealant, beading, filler, putty or fixing PDF
Fly-tipped waste
A38. Making safe and collecting fly-tipped asbestos waste
Fonte: HSE
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Asbestos essentials task sheets HSE.pdf HSE |
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La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali
La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali
ID 1176 | 08.11.2014
La pubblicazione, oltre ai principali agenti di rischio tipici del settore, ai DPI e alla segnaletica di sicurezza, contiene dei questionari alla fine di ogni capitolo.
La prima parte, inoltre, passa in rassegna tutte le figure aziendali della sicurezza, così come declinate dal D.Lgs. 81/2008.
Collegati
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Sicurezza lavoro cantieri edili.pdf INAIL 2014 |
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 4 Novembre 2014
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 4 Novembre 2014
I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovi Interpelli pubblicati 4 Novembre 2014:
04/11/2014 - n. 25/2014 ANCE
Costi di manutenzione degli apprestamenti
04/11/2014 - n. 24/2014 Confcommercio
Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008
Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio
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MLPS Istanze Interpello 06 Novembre 2014.pdf 06 Novembre 2014 |
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Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza
Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza
Un importante contributo alla sostenibilità ambientale è fornito dalle "bioraffinerie", costituite da un insieme di tecniche che permettono di ottenere prodotti ad alto valore aggiunto a partire da risorse rinnovabili come le biomasse. L'importanza per il nostro Paese dello sviluppo di questo settore, anche in termini di ricadute occupazionali, è confermata dal recente Decreto Ministeriale 139/2013 in materia di bioraffinerie.
Queste nuove applicazioni devono necessariamente essere valutate anche alla luce di quelli che sono gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione di tali impianti.
L'obiettivo del Progetto 'Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza', finanziato dal Ministero della salute e coordinato dal DIPIA - Settore Ricerca, è stato quello di analizzare i principali pericoli - per la sicurezza e per la salute degli operatori - e punti critici delle bioraffinerie definendo soluzioni di controllo dei rischi in base alle tipologie delle aziende coinvolte e delle relative capacità organizzative/gestionali.
La presente Monografia contiene gli Atti del Convegno Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile Applicazioni e sicurezza tenutosi all'Inail nel mese di ottobre 2014
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Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile applicazioni e sicurezza.pdf INAIL 2014 |
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I disturbi muscoloscheletrici lavorativi
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I disturbi muscoloscheletrici lavorativi
A tal fine, vengono anche esaminate lavorazioni tipiche di diversi settori lavorativi (sanità, edilizia, industria, uffici, etc.). Per quanto concerne la prevenzione, sono illustrate soluzioni pratiche per la riduzione del sovraccarico biomeccanico (comprese le caratteristiche ergonomiche di una postazione munita di videoterminale) ed esercizi fisici per mantenere in buona salute i muscoli.
INAIL 2012
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I disturbi muscoloscheletrici lavorativi.pdf INAIL 2012 |
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Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso
Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso
Nel presente manuale sono indicati gli interventi che possono essere eseguiti da chiunque si trovi a soccorrere un soggetto infortunato o colto da malore.
Essi costituiscono il “PRIMO SOCCORSO” cioè quell'insieme di manovre che si applicano senza l’ausilio di attrezzature particolari e che consentono di preservare la vita o migliorare le condizioni generali della persona che ha subito un evento dannoso o un malore.
Questa pubblicazione potrà essere utilizzata dal medico competente per i corsi di formazione/informazione in tema di “primo soccorso”.
Esso fornisce un primo livello di conoscenza sicuramente implementabile da parte dello specialista, il quale potrà modulare la natura ed il grado dell’assistenza medica d’emergenza, secondo le disposizioni di legge e le esigenze della struttura ove opera, in ordine al numero di lavoratori occupati, la natura dell’attività, i fattori di rischio presenti.
Quanto rappresentato è l’indicazione che ci fornisce il D.L.vo 81/08, al capitolo III, sez. VI “Gestione delle emergenze”. Le novità dettate da tale decreto si concretizzano prevalentemente nella necessità da parte del datore di lavoro di predisporre un “primo soccorso” per la propria realtà produttiva nell’ambito del“piano delle emergenze”.
Elementi fondamentali sono: l’individuazione degli incaricati, la formazione degli stessi, la fornitura dei presidi necessari, l’indicazione puntuale delle procedure da eseguire. Il presente manuale tiene, ovviamente, conto anche delle integrazioni e modifiche introdotte dal D.L.vo 106/09.
Per l’organizzazione e la gestione del primo soccorso aziendale, si evidenzia la vigenza anche del Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, quale riferimento normativo per i datori di lavoro.
INAIL 2010
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Manuale incaricati primo soccorso.pdf INAIL 2010 |
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Il nuovo Certificato di Prevenzione Incendi
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Il nuovo Certificato di Prevenzione Incendi
Il nuovo Certificato di Prevenzione Incendi alla luce del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011
Riferimenti e modulistica
Tutto sul D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22.09.2011, reca importanti e sostanziali modifiche alle procedure di prevenzioni incendi per l’emissione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
Fonte: INAIL
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Storia della Prevenzione - INAIL
Storia della Prevenzione / INAIL 2014
ID 889 | 16.10.2014
Le riforme che negli anni si sono succedute in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dalla prima legge di riforma sanitaria (Legge 833 del 1978), per giungere fino al D.Lgs. 81/2008, hanno costituto un significativo spartiacque con le disposizioni legislative che dal lontano 1883, anno di nascita dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), hanno caratterizzato l’Istituto per le funzioni eminentemente assicurative e previdenziali, di recente affiancate da funzioni di carattere prevenzionale.
La presente monografia ripercorre, dunque, la storia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in Italia, dal punto di vista della normativa e della sua applicazione.
INAIL 2014
Collegati
www.tussl.it
Normativa sicurezza lavoro in Italia: Timeline e Testi
Procedure standardizzate valutazione dei rischi: chiarimenti MLPS 31 gennaio 2013
![](/images/Procedure_standardizzate_valutazione_rischi.jpg)
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 31 gennaio 2013, n. 2583 - Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).
A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del tennine per l"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 8112008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012.
L'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "l datori di lavoro che occupano fìno a IO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). ".
Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: " l datori di lavoro che occupano fino a l0 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lellera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lellere a), b), c), d) nonché g)."
AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.
L' articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: " I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Collegati
Decreto Interministeriale 30.11.2012
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Sicurezza: settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" (BRI)
MALPROF 2009-2010: Studio malattie professionali
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MALPROF 2009-2010
Giunto alla sesta edizione, il Rapporto MALPROF 2009-2010 è il principale risultato, in termini di trasferimento delle conoscenze del Sistema di Sorveglianza Nazionale sulle Malattie Professionali, costituito dall'Inail - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - ai sensi del "Patto per la tutela e la prevenzione nei luoghi di lavoro" (recepito dal DPCM 17 dicembre 2007)La sua finalità principale è lo studio dell'insorgere delle patologie lavoro-correlate in relazione a specifiche attività professionali e condizioni di lavoro, in modo da individuarne le più idonee misure di prevenzione.
Il Sistema si basa su uno schema ‘omogeneo' di rilevazione e rappresenta un modello per la standardizzazione delle informazioni acquisite con lo scopo di fornire dati statisticamente comparabili e confrontabili su tutto il territorio nazionale.
MALPROF STAT
In questa sezione è possibile effettuare un’analisi dei casi di malattia professionale identificati dai Servizi di prevenzione delle ASL di 12 regioni nel periodo 1999-2010 secondo il modello MALPROF.L’analisi può avvenire attraverso 2 criteri di ricerca. Il primo consente di ottenere tabelle descrittive in base alle variabili selezionate, il secondo attraverso “percorsi di approfondimento” mirati. Per entrambi i criteri è possibile filtrare preliminarmente i dati presenti in archivio. Nelle tabelle prodotte vengono riportati i dati assoluti e le relative percentuali: i dati sono ordinabili in senso crescente o decrescente e sono esportabili su foglio Excel.
I dati sono relativi ad un'estrazione dall'archivio MALPROF del 1 marzo 2012.
Vai al MALPROF STAT
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MALPROF 2009-2010.pdf Ed. 1.0 2014 |
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Malattie professionali 2014.pdf INAIL 2014 |
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Le cadute dall'alto per l'attività di lavoro marittimo
Le cadute dall'alto per l'attività di lavoro marittimo: studio della casistica nosologica ed ipotesi di interventi preventivi
Il volume presenta i risultati di un'analisi statistica effettuata dal Settore Marittimo in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, al fine di studiare le casistiche, le modalità e le cause degli infortuni da caduta, in particolare dall'alto, accaduti al personale che opera a bordo di navi (da pesca, da carico o da diporto).
L'analisi è completata dalla presentazione di proposte per prevenire o quantomeno ridurre le cadute sulle imbarcazioni.
INAIL 2013
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Cadute dall'alto settore marittimo INAIL.pdf INAIL 2013 |
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 6 Ottobre 2014
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 6 Ottobre 2014
I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovi Interpelli pubblicati 6 Ottobre 2014:
06/10/2014 - n. 23/2014 FederUtility
Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 17
06/10/2014 - n. 22/2014 Unione Sindacale di Base dei VV.F.
Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione
06/10/2014 - n. 21/2014 Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
06/10/2014 - n. 20/2014
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
06/10/2014 - n. 19/2014 Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
06/10/2014 - n. 18/2014 Unione Sindacale di Base dei VV.F.
Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
06/10/2014 - n. 17/2014 ABI e Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito
Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
06/10/2014 - n. 16/2014 Unione Sindacale di Base dei VV.F.
Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio
Le nuove tensioni nominali 230-400 V della CEI 8-6
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)
Omiss…
Art. 21 Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: “Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente” e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “In esito alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonchè definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.” 3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante “Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt”.
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.
CEI 8-6
Dalla LEGGE 105/49 al DL 24/1/2012 passando per la CEI 8-6
Tutto nasce da una direttiva europea del 1990 (Cenelec HD 472) che intende standardizzare i valori di tensione nominale in tutto il territorio europeo ai valori sopracitati.
Nel documento era previsto un periodo transitorio che doveva concludersi nel 2003.
Nel 2003 pochi paesi si erano adeguati, ed è sopraggiunta così una proroga che sposta la scadenza al 2008 (HD 472 S1/EC:2002).
Nel febbraio 2005 sono state pubblicate le varianti V1 alla CEI 8-6 ed alla CEI 110-22 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica" (La Norma CEI 8-6 "Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione" stabilisce i valori nominali della tensione nominale: 400 V fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori; 230 V fra fase e neutro e 400 V fra le fasi per le reti trifasi a quattro conduttori).
Fino ad oggi i Distributori potevano ancora seguire la Legge 105/49 ("Normalizzazione delle reti di distribuzione a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000 V" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie ordinaria - n. 81, 8 aprile 1949), stabilisce: Art. 1 - " Tensioni nominali": I valori nominali delle tensioni delle reti di distribuzione fra i 100 e i 1.000 V, sono fissati in 125 e 220 V nei circuiti monofasi e in 125- 220, 220-380 V (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi).
Da oggi non sarà più possibile. 230/400 Volt per tutti.
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CEI 6-8 Tensioni nominali di riferimento.pdf CEI 6-8 |
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New risks and trends in the safety and health of women at work
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New risks and trends in the safety and health of women at work
This report presents an update to the Agency´s previous research on gender issues at work, which found that inequality both inside and outside the workplace can have an effect on the health and safety of women at work.
It provides a policy perspective and is meant to contribute to the task outlined by the European strategy on health and safety at work for EU-OSHA’s European Risk Observatory, “examining the specific challenges in terms of health and safety posed by the more extensive integration of women in the labour market”.
It provides a statistical overview of the trends in employment and working conditions, hazard exposure and work-related accidents and health problems for women at work.
It explores selected issues (combined exposures, occupational cancer, access to rehabilitation, women and informal work, and “emerging” female professions such as home care and domestic work).
The research highlights the type of work carried out by women, issues faced by younger and older women, the growth of the service sector, violence and harassment, and increasingly diversified working time patterns as major risk factors.
A literature review on occupational safety and health risks
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A literature review on occupational safety and health risks
Emergency workers comprise large professional groups ranging from career and volunteer fire-fighters, police officers, emergency medical staff (paramedics, emergency medical technicians, doctors and nurses) to psychologists.
In major disasters, rescue workers, technicians from large relief organisations, additional medical staff, military personnel, antiterrorist forces, body handlers, clean-up workers, construction workers, and numerous volunteers are involved.
Depending on the emergency/disaster site, emergency workers need specialisation for instance in water rescue, mountain rescue or rescue from heights.
Current environmental, economic, and political developments and trend data all suggest an increase in the severity and frequency of disasters in the future.
Phenomena that support this assumption include increased energy use, progressive global warming, climate change and pollution, population growth, dispersal of industrialisation around the globe, expansion of transportation facilities, and the growing spread of terrorism.
The growing issue of better protection for emergency workers against the occupational safety and health (OSH) risks has been emphasised as a priority by many experts.The demands made upon emergency workers, as well as OSH risks they are exposed to, will rise as they are confronted with events greater in both number and severity
Stress lavoro correlato, lanciata a Bruxelles la campagna biennale 2014-2015
![](/images/Campaign_Guide_Managing_stress_psychosocial_risks_work_EN.png)
Stress lavoro correlato, lanciata a Bruxelles la campagna biennale 2014-2015
Presentata a Bruxelles dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) la nuova campagna biennale europea sui rischi psicosociali: “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato” .
ROMA - Secondo gli ultimi dati a disposizione emersi da un recente sondaggio d’opinione EU-OSHA, il 51% dei lavoratori europei afferma che lo stress lavoro correlato è molto presente nel proprio ambiente di lavoro. Inoltre, 4 lavoratori su 10 ritengono che non venga adeguatamente affrontato e gestito all’interno della loro azienda.
Numeri che danno l’idea di come la diffusione dello stress lavorativo nel Vecchio Continente abbia raggiunto livelli di allarme. Per offrire un solido contributo in termini di conoscenza scientifica del fenomeno e per incoraggiare imprese ed addetti a gestire e a prevenire con successo questa emergenza, l’Agenzia EU-OSHA lancia la nuova campagna 2014-2015 "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato".
The key task of the 2014/15 campaign, ‘Healthy workplaces manage stress’, israising awareness of stress and psychosocial risks in the workplace and encouraging employers, managers and workers and their representatives to work together to manage those risks.
The Campaign Guide presents the main principles and objectives of the campaign. It includes definitions of stress and psychosocial risks, and contains useful facts and figures to help you in your awareness-raising activities.
Tackling stress and psychosocial risks creates a healthy work environment, improves worker well-being and business performance. To promote these outcomes, the main focuses of the campaign are:
- To raise awareness of the growing problem of work-related stress and psychosocial risks.
- To provide and promote the use of simple, practical tools and guidance for managing psychosocial risks and stress in the workplace.
- To highlight the positive effects of managing psychosocial risks and stress in the workplace, including the business case.
The Campaign Guide explains the background to the problem and why it is so important to tackle it.
It outlines the warning signs and how to prevent and manage psychosocial risks, providing information on resources and support. Finally, as participation is key to the success of the campaign, there is lots of inspiration and ideas for getting involved.
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Campaign Guide Managing stress and psychosocial risks at work EN.pdf EU OSHA |
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La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana
![](/images/Sicurezza_operatori_raccolta_rifiuti.PNG)
La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana
All'interno sono riportate schede informative di sintesi, rivolte principalmente ai lavoratori, che rimandano ai contenuti del testo con differenti richiami cromatici. Fattori di rischio presi in esame:
- lavoro sulla strada
- infortuni (tagli, ferite)
- mezzi meccanici (incluso investimento)
- agenti biologici
- agenti chimici (smog e altre sostanze)
- movimentazione manuale dei carichi
- vibrazioni trasmesse dai macchinari al corpo intero
- stress lavoro-correlato.
INAIL 2009
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Sicurezza operatori raccolta rifiuti.pdf INAIL 2009 |
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Valutazione e riduzione del rischio correlati alle macchine
![](/images/Valutazione_rischio_SUVA.PNG)
Valutazione del rischio correlati alle macchine Suva
Metodo Suva per la valutazione del rischio di installazioni e apparecchi tecnici
Questo metodo si basa sulla norma EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario- principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione del rischio.
La presente pubblicazione è destinata ai costruttori e a tutti coloro che mettono in circolazione delle macchine.
Essa presenta un metodo di analisi e valutazione del rischio per le installazioni e gli apparecchi tecnici. Comprende altresì una guida per redigere un fascicolo tecnico in conformità alla direttiva «Macchine» 98/37/CE (applicabile anche alla Direttiva macchine 2006/42/CE)
1 Introduzione
2 Le tappe della valutazione dei rischi
3 Definizioni
4 Come si verifica un evento?
5 Le cause
6 Esempio: la sega circolare
7 Rappresentazione dei dati relativi alla valutazione e alla riduzione del rischio
8 Determinazione dei limiti della macchina
8.1 Limiti della macchina
8.2 Rilevamento e descrizione delle fasi di vita e dei tipi d’impiego
8.3 Definizione dei campi d’impiego
8.4 Persone esposte
9 Individuazione delle situazioni di pericolo
9.1 Individuazione dei pericoli
9.2 Rilevamento delle situazioni pericolose
9.3 Individuazione degli eventi e delle loro cause
10 Il concetto di rischio
11 Stima del rischio
12 Valutazione del rischio
12.1 Formulazione degli obiettivi di sicurezza
12.2 Accettabilità del rischio
12.3 Classificazione del rischio
13 Riduzione del rischio
13.1 Scelta delle misure di sicurezza
13.2 Valutazione delle misure di sicurezza
14 Dati per la documentazione tecnica
14.1 Descrizione delle soluzioni
15 Bibliografia
Suva
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Sicurezza sul lavoro
www.suva.ch
Collegati
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Valutazione rischio Suva (1).pdf SUVA |
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Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico
Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'agricoltura e dell'artigianato
ID 1171 | 04.11.2014 / In allegato Schede Edizioni 2012 / 2014 / 2023
In allegato:
- Ed. 2023 (anche a questa news: link)
- Ed. 2014
- Ed. 2012
E' noto che la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nella piccola industria, nell'agricoltura e nell'artigianato, caratterizzati da una innumerevole varietà di compiti lavorativi, ciascuno con proprie modalità e tempistiche di attuazione, può presentare notevoli difficoltà.
Le "Schede" raccolte nella pubblicazione e riferite a un'ampia gamma di attività lavorative (appartenenti ad agricoltura, industria e artigianato) contengono la descrizione del compito, con l'indicazione degli eventuali macchinari/attrezzature in uso, fornendo una stima del rischio da sovraccarico biomeccanico per l'arto superiore destro e per quello sinistro.
Il metodo valutativo applicato è la Check-list OCRA. Per ciascun compito vengono ipotizzati e valutati differenti scenari lavorativi e proposti alcuni fra i possibili interventi di prevenzione e protezione, di semplice attuazione.
L'opuscolo, realizzato da varie Contarp regionali, costituisce una versione aggiornata della precedente edizione, risalente al 2012 (in allegato).
Fonte: INAIL
Pubblicato il 20.02.2023 da INAIL il Volume III Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura
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Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico INAIL 2023.pdf INAIL 2023 |
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ISPESL - R. Lombardia: Indicazioni operative Macchine ed Attrezzature
![](/images/Regione_Lombardia_Indicazioni_operative_macchine_attrezzature.jpg)
ISPESL - R. Lombardia: Indicazioni operative Macchine ed Attrezzature
Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprille 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro.
Da Ispesl e Regione Lombardia, indicazioni operative/procedurali, aggiornate al D.Lgs. 106/09, relative alla sicurezza impiantistica di macchine e attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro: impianti elettrici, apparecchi di sollevamento e a pressione.
Un’analisi degli eventi incidentali in Italia mostra che nella maggior parte dei casi alla base di tali eventi è presente una carenza impiantistica e/o operativa.
Per questo motivo assume particolare rilevanza il primo protocollo d’intesa firmato dall‘ISPESL e dalla Regione Lombardia dal titolo “Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro”.
Il documento, un aggiornamento delle indicazioni operative e procedurali alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/2009, è stato redatto da un gruppo di lavoro misto costituito sia da funzionari delle ASL che dei Dipartimenti ISPESL della Lombardia e riguarda tre tipologie di attrezzature e impianti che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte dei due enti:
- impianti elettrici;
- apparecchi di sollevamento;
- apparecchi a pressione PED.
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Linee Guida Ispesl Regione Lombardia applicazione 81_2008.pdf ISPESL |
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Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola
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Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola
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Gestione sistema sicurezza scuola.pdf INAIL 2013 |
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L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali
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L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali
Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare talune attrezzature di lavoro a specifici requisiti di sicurezza.
In particolare, punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08, è richiamata la necessità di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o
lavoratori a bordo mediante l’adozione di particolari misure.
Allo stato delle conoscenze attuali, per i trattori agricoli o forestali, i principali sistemi di prevenzione a fronte del pericolo di ribaltamento sono essenzialmente rappresentati da sistemi di prevenzione di tipo passivo, cioè finalizzati ad evitare che il verificarsi dell’evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore o a ridurre comunque l’entità di tali conseguenze.
INAIL Aprile 2014
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Linea guida ribaltamento Trattori 2014 - INAIL.pdf INAIL 2014 |
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Guida Radiazioni ottiche artificiali
![](/images/465.jpg)
Guida Radiazioni ottiche artificiali
Guida non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE
La maggior parte delle postazioni di lavoro possiede fonti di radiazioni ottiche artificiali e la direttiva 2006/25/CE stabilisce i requisiti minimi di salute e sicurezza relativi all’esposizione dei dipendenti a tali fonti.
La guida di buone prassi a carattere non vincolante per l’attuazione della direttiva 2006/25/CE della Commissione europea individua le applicazioni che comportano un rischio minimo e fornisce una guida per le altre.
Essa presenta, inoltre, una metodologia di valutazione e delinea i provvedimenti per ridurre i pericoli e monitorare gli effetti nocivi sulla salute.
Commissione europea
Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione
Unità B.3
Manoscritto terminato nel giugno 2010
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Guida UE - Sicurezza e Salute sul lavoro Radiazioni ottiche artificiali.pdf Giude UE |
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La sicurezza per gli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento
![](/images/633.jpg)
La sicurezza per gli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento
Guida
Questo opuscolo, di carattere divulgativo e generale, è frutto di uno studio di settore condotto dalla CONTARP dell’INAIL, compreso in un’attività più ampia che la stessa Consulenza svolge sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro nel campo della gestione dei rifiuti e delle acque reflue.
La ricerca, sviluppata negli anni attraverso numerosi sopralluoghi in realtà produttive differenti, ha condotto a individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo e a proporre soluzioni di prevenzione più aderenti alle realtà industriali.
Il prodotto editoriale è a disposizione di quanti sono coinvolti nelle attività di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) tramite incenerimento ed eventuale termovalorizzazione.
Il valore aggiunto del prodotto consiste nel fornire una visione “globale” della prevenzione dei rischi - tutela dell’’ambiente e
dell’uomo-lavoratore - che dovrebbe appartenere a tutti i gestori di impianti a elevato impatto ambientale e sociale.
Tale visione dovrebbe partire da lontano, ossia da una corretta gestione dei rifiuti in toto: per tale motivo, la lettura di questo
opuscolo non può che essere collegata ai precedenti lavori e soprattutto alle Linee di Indirizzo per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali (SGSL-R), emanate all’inizio del 2012 e realizzate da una task force mista (Inail, aziende, OO.SS, Fondazione Rubes Triva) in base all’Accordo tra Inail e Federambiente.
L’obiettivo della pubblicazione dopo un’attenta valutazione dei rischi lavorativi, potenzialmente sinergici, presenti in queste
operazioni di complessità elevata, è quello di illustrare gli opportuni sistemi di prevenzione e protezione, sia collettivi sia individuali, di tipo gestionale, organizzativo e tecnologico-progettuale, indicando gli interventi per migliorare le condizioni e gli ambienti di lavoro.
INAIL 2013
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Sicurezza Impianti termovalorizzatori.pdf INAIL |
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Decreto Interministeriale 30 novembre 2012
Decreto Interministeriale 30 novembre 2012: Procedure Standardizzate
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro della salute
Il Ministro dell’interno
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO l’articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di seguito “Commissione”, il compito di elaborare “le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore”;
VISTO il documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2012 con il quale vengono individuate le procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008:
RITENUTO necessario individuare il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29 comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, con i limiti di cui al comma 7:
VISTO il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 101;
RITENUTO necessario differire l’entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;
DECRETANO:
Articolo 1
1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente npubblicata sul sito www.lavoro.gov.it. sezione “sicurezza nel lavoro”.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.
2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
Roma, 30 novembre 2012
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELL'INTERNO
GU n. 285 del 6 dicembre 2012
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Sicurezza: settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" (BRI)
Procedure standardizzate valutazione dei rischi: chiarimenti MLPS 31 gennaio 2013
Procedure Standardizzate: Quesiti 31.05.2013
Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
![](/images/Valutazione_rischio_STRESS_lavoro_correlato.PNG)
Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato IT/EN
La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017
Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2011 - IT/EN
Valutazione e Gestione del Rischio da Stress lavoro-correlato 2011 IT
ISPESL: La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato - 2010
ll manuale, realizzato dal Dipartimento Medicina del Lavoro dell'ex Ispesl, individua e caratterizza un percorso metodologico che permette al datore di lavoro, alle figure della prevenzione ed ai lavoratori, di valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato nell'ottica della semplicità e, al tempo stesso, del rigore nell'utilizzo di strumenti validati.
Per agevolare le aziende, è stata predisposta una piattaforma online nel sito dell'Inail cui è possibile accedere con registrazione gratuita.
Prodotto: Volume
Edizioni Inail - Maggio 2011
Modello DVR Stress lavoro-correlato
Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro
Circolare 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP
Piano di monitoraggio gestione dello stress lavoro-correlato
Circolare 2 marzo 2015
La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017
ISPESL: La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato - 2010
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Managing assessing risk work-related stress.pdf INAIL 2011 |
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Valutazione rischio STRESS lavoro correlato.pdf INAIL 2011 |
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Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze
Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze
INAIL 2014
Vademecum addetti primo soccorso ed emergenze scuole
Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado
Il vademecum, nato dalla collaborazione tra Sovrintendenza Sanitaria Centrale e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Volontariato e Protezione Civile, è a disposizione di quanti operano nell'ambito scolastico e specialmente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado.
L'obiettivo della pubblicazione è informare gli "attori" della sicurezza (tipicamente Datore di lavoro - ossia dirigente scolastico - e addetti alla gestione delle emergenze) sugli interventi di primo soccorso (emergenze sanitarie) e sulle misure da intraprendere in situazioni di emergenza non sanitaria (incendio, eventi naturali disastrosi).
In Appendice si trovano: un questionario di autorevisione della situazione relativa alle attrezzature di emergenza presenti in una scuola e una panoramica sulle principali piante velenose presenti in Italia, che possono provocare danni per ingestione (soprattutto da parte dei bambini).
La scelta di un linguaggio di facile accesso e la ricchezza iconografica dei testi rendono il vademecum una fonte informativa anche per i “non addetti ai lavori”: insegnanti, collaboratori scolastici, genitori e studenti stessi.
INAIL 2014
Collegati:
Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso
Comunicazione Primo Soccorso (D. 388/2003 Art. 1 c2)
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Vademecum addetti emergenze scuole INAIL.pdf INAIL 2014 |
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Gas compressi in bombole: Istruzione operativa
Gas compressi in bombole: Istruzione operativa
La presente istruzione operativa riguarda le precauzione da adottare nell'utilizzo di gas compressi in bombola.
Le bombole sono essenzialmente costituite da:
1. collare filettato
2. corpo cilindrico
3. piede d’appoggio
4. cappellotto di protezione DIN (a vite o a tulipano) che racchiude la valvola di erogazione e gli eventuali stadi di riduzione; deve rimanere sempre avvitato, tranne quando il recipiente è in uso. Al suo posto può essere presente altra idonea protezione.
NB: le bombole piccole, che non sono dotate di tulipano e su cui non e’ possibile montare il cappellotto devono essere riposte in tubi contenitori appositi che garantiscono la protezione della valvola
5. fondo superiore (ogiva)
6. fondo inferiore
I gas in bombola possono essere comburenti (ad es. aria, ossigeno, protossido di azoto: facilitano e attivano la combustione delle sostanze combustibili), combustibili (ad es. idrogeno, acetilene, ecc.: bruciano in presenza di aria o ossigeno se miscelati in certe proporzioni), inerti (ad es. azoto, elio, anidride carbonica, ecc.: non bruciano e non consentono la combustione).
UNI PD
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Gas compressi in bombole Istruzione operativa.pdf UNI PD |
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Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks
![](/images/Stress_psychosocial_risks.PNG)
Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks
Work-related stress is expensive.
Tackling stress and psychosocial risks can be viewed as too costly, but the reality is that it costs more to ignore them.
Stress affects performance and leads to absence from work. If prolonged it may result in serious health problems such as cardiovascular or musculoskeletal diseases.
All this comes at a cost.
This report summarises the studies focusing on calculating costs of work-related stress and psychosocial risks.
The main costs for individuals relate to health impairment, lower income and reduced quality of life. Organisations are affected by costs related to absenteeism, presenteeism, reduced productivity or high staff turnover.
Health care costs and poorer business outcomes ultimately affect national economies and society.
9° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche
![](/images/Soggetti_verifiche_periodiche.jpg)
9° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014
Con il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014 è stato pubblicato il nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2014.
Fonte: MLPS