Certifico Procedure Standardizzate
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Certifico Procedure Standardizzate
Ed. 4.0 2018
Nell'Edizione 4.0 2018 sono state aggiornate check list, relative ai pericoli del DVR, ed apportati miglioramenti grafici e di formattazione del prodotto.
Prodotto/Linea guida per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure standardizzate, per le piccole aziende con un numero di addetti inferiore a 10 di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012.
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Le Procedure Standardizzate possono essere utilizzate anche per la Valutazione dei Rischi per imprese che occupano fino a 50 lavoratori, salvo esclusioni di cui All'Art. 29 comma 7.
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Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (n.d.r. essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV (n.d.r. cantieri temporanei o mobili) sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 (n.d.r. Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi).
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
Il prodotto è completato da 72 Check List per l’individuazione dei pericoli da inserire nel DVR, estratte dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e da altra legislazione correlata.
CK22.3 - Sollevamento e spostamento di carichi
CK4.6 - Impianti di sollevamento
CK4.1 - Impianti elettrici
CK1.13 - Servizi igienico assistenziali
CK1.12 - Spogliatoi e armadi per il vestiario
CK1.11 - Locali di riposo e refezione
CK1.10 - Illuminazione naturale e artificiale
CK1.9 - Microclima
CK1.8 - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
CK1.7 - Scale
CK1.6 - Porte e Portoni
CK1.5 - Vie e uscite di emergenza
CK1.4 - Vie di circolazione interne ed esterne
CK1.3 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico
CK1.2 - Altezza, cubatura, superficie
CK1.1 - Stabilità e solidità delle strutture
Il file formato Adobe portfolio contiene:
Presente una raccolta di Modulistica per nomina figure/dichiarazioni/verbalizzazioni.
Si ponga particolare attenzione all'utilizzo delle stesse in quanto potrebbero non essere esaustive per tutti i casi, ma quale utile strumento di lavoro eventualmente da integrare.
L’esercizio di compilazione di un DVR è in genere complesso, controllare la normativa correlata al D. Lgs. 81/2008 alla quale rimanda anche la colonna 5 del modello di DVR.
Procedura Standardizzata per la Valutazione dei Rischi ai sensi dell'Art 6, comma 8. lettera f) e dell'Art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
00. Istruzioni prodotto [pdf]
01. Procedura Standardizzata Valutazione dei Rischi [doc]
02. Modello Mansionario [doc]
03. N. 72 Check list relative ai pericoli del DVR [doc] [New Ed. 4.0 2018]
04. Modello Documento di Valutazione dei Rischi [doc]
05. Modulistica nomine TUS D. Lgs 81/2008 [doc]
06. Normativa [pdf]
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Collegati:
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Sicurezza: settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" (BRI)
Procedure standardizzate valutazione dei rischi: chiarimenti MLPS 31 gennaio 2013
Procedure Standardizzate: Quesiti 31.05.2013
Tags: Prodotti Certifico