Light workers e criticità assorbitore di energia sistemi anticaduta
Light workers e criticità dell’assorbitore di energia nei sistemi di arresto caduta
L’assorbitore è l’elemento del sistema di arresto caduta progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante la caduta e permettere di attenuarne gli effetti sul corpo del lavoratore.
Obiettivo della ricerca, oggetto del Quaderno, è verificare che, nei test di arresto caduta - impiegando masse di prova differenti, utilizzando uno stesso tipo di assorbitore e fissata un’altezza di caduta - varino la decelerazione e la forza frenante.
Lo studio evidenzia che sono i light workers i lavoratori soggetti al rischio legato al funzionamento dell’assorbitore.
Essi, infatti, sono sottoposti a ridotte cadute frenate e a elevate accelerazioni che possono comportare danni all’organismo che non sopporti l’elevata energia meccanica trasmessa, a prescindere da caratteristiche fisiche e condizioni di salute.
INAIL 2016
Decreto 4 febbraio 2011
Decreto 4 febbraio 2011
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.83 del 11.04.2011)
La CEI 11-15 costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dai decreti sopra citati in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori.
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1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
In particolare si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purchè si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
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Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
Collegati
Circolare MLPS n. 21 del 7 luglio 2016
Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e norma CEI 11-27
Lavori su impianti elettrici: Procedura organizzativa CEI 11-27
Regole di sicurezza lavori su linee aeree alta tensione
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Regole tecniche di sicurezza: esempio concreto
Regole di sicurezza per lavori su linee aeree ad alta tensione
Le presenti regole sono state elaborate su iniziativa del comitato tecnico TK 11 "Linee aeree" da un gruppo di lavoro, cui hanno partecipato i rappresentanti delle aziende elettriche, delle ditte che effettuano il montaggio e i lavori relativi alla protezione contro la corrosione nonché i rappresentanti degli enti ufficiali (Suva, ESTI).
Il loro obiettivo è di soddisfare le esigenze legali in materia di sicurezza in caso di lavori sulle linee aeree ad alta tensione e di stabilire le regole di applicazione comuni per gli esercenti di reti.
Le presenti regole descrivono da un lato le misure di protezione dai pericoli inerenti alla corrente elettrica e dall'altro le misure di protezione dai rischi di caduta.
1 Introduzione
2 Campo di applicazione
3 Definizioni
3.1 Personale
3.2 Impianti (linee aeree)
3.3 Sicurezza elettrica
3.4 Attrezzature di lavoro
4 Basi giuridiche
4.1 Osservazioni di carattere generale
4.2 Riferimenti a leggi, norme e pubblicazioni
5 Misure generali di protezione
5.1 Disposizioni generali
5.2 Piano per la formazione di base e l’aggiornamento
5.3 Formazione di base e aggiornamento all'interno dell’azienda
5.4 Formazione di base e aggiornamento per formatori autorizzati
6 Misure di protezione contro i rischi di caduta
6.1 Principio
6.2 Equipaggiamento di protezione contro le cadute
6.3 Dispositivi anticaduta fissi
6.4 Accesso al cantiere e protezione sul posto di lavoro
6.5 Campo di applicazione delle disposizioni
6.6 Materiale e attrezzi trasportati sui piloni
6.7 Lavori con mezzi per spostarsi sui conduttori (3.4.1)
6.8 Lavori con piattaforme elevatrici e autogru con cesta
6.9 Montaggio di bracci su pali di cemento con autogru
6.10 Attrezzature di lavoro
6.11 Manutenzione e controllo dei dispositivi di protezione dalle cadute
6.12 Misure di salvataggio
7 Misure di protezione contro i pericoli della corrente elettrica
7.1 Principi
7.2 Organizzazione del lavoro
7.3 Esigenze poste al personale
7.4 Personale estraneo all'azienda
7.5 Lavori in prossimità di parti attive (3.3.11)
7.6 Lavori nella modalità " fuori tensioni" (3.3.10)
7.7 Verifica dell’assenza di tensione
7.8 Messa a terra
7.9 Misure di protezione contro i pericoli inerenti i fenomeni d’induzione
7.10 Condizioni atmosferiche
8 Disposizioni transitorie
Appendici
Appendice A: Esempi pratici relativi a 7.9
Appendice B: Esempio di questionario sullo stato di salute
Appendice C: Piano per la formazione di base e l’aggiornamento
Appendice D: Montaggio di bracci
Appendice E: Esempio di incarico / piano di sicurezza
Appendice F: Lista di controllo: organizzazione del progetto e sicurezza
ESTI - CH
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
Confederazione svizzera
Macrosettori ATECO e moduli di formazione RSPP
Quaderni Tecnici cantieri temporanei o mobili - INAIL
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Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili
I "Quaderni Tecnici", realizzati dal DIPIA (Settore Ricerca), costituiscono una collana di opuscoli informativi rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili e rappresentano un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori, sia per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.
Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.
Gli argomenti trattati nei Quaderni sono:
1. Ancoraggi
2. Parapetti provvisori
3. Ponteggi fissi
4. Reti di sicurezza
5. Scale portatili
6. Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
7. Sistemi di protezione individuale dalle cadute
INAIL 2014
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7. Quaderni tecnici - Cadute.pdf INAIL |
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6. Quaderni tecnici - Scavi.pdf INAIL |
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5. Quaderni tecnici - Scale portatili.pdf INAIL |
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4. Quaderni tecnici - Reti di sicurezza.pdf INAIL |
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3. Quaderni tecnici - Ponteggi fissi.pdf INAIL |
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2. Quaderni tecnici - Parapetti.pdf INAIL |
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1. Quaderni tecnici - Ancoraggi.pdf INAIL |
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2016, n. 12088
Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2016, n. 12088 - Omessa denuncia degli infortuni all'Inail: nessuna responsabilità del datore di lavoro se difetta l'allegazione da parte del lavoratore del certificato medico
"... E' noto come, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la notizia dell'infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto dall'art. 53, primo comma d.p.r. 1124/1965, si riferisca ad eventi produttivi, secondo l'accertamento medico, di un'inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di un'inabilità contenuta nel predetto termine (Cass. 20 novembre 2006, n. 24596), posto che l'obbligo del datore di lavoro di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico, senza che si possa addebitare al datore di lavoro di non averlo acquisito con la massima prontezza e diligenza, atteso che la norma ha inteso indicare un criterio oggettivo per determinare l'obbligo di denuncia e non ha imposto ulteriori obblighi e condizioni (Cass. 23 giugno 2004, n. 11688).
Poiché nel caso di specie difetta l'allegazione di alcun certificato medico, né di prova di obiettivo riscontro dell'infortunio, quale comunicazione immediata dal lavoratore, ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 1124/65, deve essere esclusa l'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di denuncia ai sensi dell'art. 53 d.p.r. cit. e di ogni sua conseguente responsabilità: con irrilevanza di ogni altra questione prospettata.
Raccolta Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Aggiornamento Gen. 2015
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Buone Prassi - Aggiornamento Gen. 2015
Raccolta Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Validate dalla Commissione consultiva
Finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le buone prassi costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica.
Nella seduta del 27 Novembre 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione delle seguenti buone prassi:
Agg. 27 Novembre 2013
1. Movimentazione centrata sulla persona [Associazione Igiea, ISPESL]
2. Impresa Sicura [Associazione Impresa Sicura]
3. Sicuri per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere [CMB Coop. Muratori Braccianti Carpi]
4. Software valutazione equipaggiamenti elettrici macchine ante direttiva (non marcate CE) [Federmacchine]
5. La sicurezza non è un gioco [HERA SpA]
6. Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza attività subacquee di Ispra e agenzie ambientali [ISPRA]
Agg. 25 Settembre 2013
1. Applicazione sistemi con aghi di sicurezza [A.O.U. San Martino Genova]
2. Nuovo processo di valutazione dei rischi [Tarkett SpA]
Agg. 29 Maggio 2013
1. Sicuramen…E TRA noi: formazione, non obbligatoria, dipendenti settore ambiente, migliorare SSL [ETRA]
2. Premio “Idea Sicura” [Sofind]
3. Creazione di supporti audio-video informativi/formativi con la partecipazione dei lavoratori [CNR Pisa]
4. Sicurezza nel prendersi cura….in ottica di genere [Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma]
5. Informativa ai lavoratori in fase di assunzione [ENEA Centro Ricerche Casaccia]
Agg. 17 Aprile 2013
1. Emergenza su postazione di lavoro nascosta [Sertec]
2. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili [Contarp]
3. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro [UNI Ing. Brescia]
Agg. 6 Marzo 2013
1. Un patto per la NOSTRA sicurezza sul lavoro [Bauli SpA]
2. PLAY SAFE - EXPLORA “Play Safe: il gioco è una cosa seria” [ENEL SpA]
3. Il Progetto Health & Safety First: passare da comportamenti apparenti a effettivi [FIAT SpA]
4. Miglioramento del sistema di gestione del rischio a polveri di farine [USL 3 PT]
Elaborato: Certifico S.r.l.
Raccolta Adobe portfolio
Aggiornamento Gen. 2015
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MLPS Buone Prassi Aggiornamento 27 Novembre 2013.pdf Aggiornamento 27 Novembre 2013 |
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Circolare MLPS n. 23 del 22 Luglio 2016
Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi
Circolare MLPS 22 Luglio 2016 n. 23
I lavori su alberi possono esporre gli operatori a rischi particolarmente gravi per la salute e la sicurezza, in primo luogo per quanto attiene al rischio di caduta dall'alto, che determina ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze anche mortali.
L'Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agro forestale dell 'INAIL nel rappresentare tale fenomeno ha evidenziato che nel corso del 2015 sono stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da alberi, dei quali 11 hanno avuto purtroppo conseguenze letali.
Inoltre, emerge che molti di questi infortuni hanno coinvolto soggetti non esperti, impegnati in operazioni di raccolta di frutti o di potatura di alberi, senza che fosse garantita 1' osservanza delle disposizioni previste nel Capo II del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
Per fomire risposta al fenomeno, un gruppo di lavoro istituito presso l'INAIL ha elaborato le istruzioni allegate alla presente circolare con l' intento di illustrare, in modo coerente ed omogeneo, le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi, nel caso specifico di accesso e posizionamento mediante funi, e di fomire informazioni per la corretta scelta e uso dei dispositivi di protezione individuate e delle attrezzature di lavoro. Le suddette istruzioni sono consultabili nelle pagine dedicate del sito web di questo Ministero (www.lavoro.gov.it) e dell 'INAIL (www.inail.it).
Al gruppo di lavoro hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, del coordinamento tecnico delle Regioni, nonché delle principali associazioni datoriali e sindacali di settore, assieme ad esperti del mondo accademico e degli enti formatori.
Le istruzioni, che intendono illustrare e chiarire le disposizioni contenute nel già richiamato Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 /2008, potranno rappresentare un utile strumento
operativo per tutti gli operatori del settore.
Misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi
Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2016, n. 14202
Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2016, n. 14202 - Morte del lavoratore ma nessun nesso causale tra le attività concretamente svolte e l’evento dannoso
Il motivo appare infondato per quanto già detto: le mansioni svolte erano diverse da quelle esposte nel ricorso; conseguentemente non sussisteva l’esposizione a rischio dedotta e non operava alcuna presunzione. Partendo da tale presupposto la Corte di appello ha verificato l’insussistenza di elementi di prova sufficienti per dimostrare il nesso causale tra le attività concretamente svolte e l’evento dannoso ed anche l’omissione di cautele doverose ex art. 2087 c.c. che peraltro neppure vengono indicate al motivo. Si vuole con il motivo in realtà censurare un accertamento di fatto, visto che i condivisibili principi di diritto ormai consolidati citati possono operare solo una volta che si sia accertato (o sia non contestato) che il lavoratore abbia effettivamente svolto delle mansioni che comportino una esposizione a rischio presunta in via legale in connessione con determinate malattie, ma non ove le mansioni espletate siano fattualmente diverse da quelle che la legge pone in connessione con una certa malattia al fine di stabilire la ricordata presunzione.
Le eredi di V.C. chiedevano a titolo personale ed a titolo ereditario la condanna della Nuovo P. spa al risarcimento del danni di carattere biologico, morale, esistenziale, patrimoniale conseguenti al decesso del loro congiunto avvenuta il 28.6.1996 per motivi da ricondurre all’attività lavorativa espletata alle dipendenze della convenuta Nuova P. dal 1970 al 1996 come addetto all’installazione dei macchinari da questa prodotti (compressori per l’industria petrolifera) che aveva comportato l’inalazione di fumi di saldatura contenenti sostanze cancerogene. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte di appello con sentenza del 3.11.2011 rigettava l’appello delle eredi V. . La Corte territoriale osservava che le appellanti avevano impostato le loro argomentazioni su un elemento dato per pacifico e cioè l’essere stato il V. quale tecnico addetto all’installazione, avviamento e manutenzione dei compressori, necessariamente esposto al fumi di saldatura sprigionatasi in tali attività, presupposto da cui erano partiti anche i medici che si erano occupati della vicenda (che comunque avevano ritenuto che un ruolo primario nella determinazione dell’evento fosse stata l’esposizione del V. all’amianto avvenuta presso altra azienda); tuttavia il teste d. aveva dichiarato che il V. controllava come capo squadra le lavorazioni, così come il teste L. aveva precisato che lo stesso era un tecnico addetto all’installazione, ma non un operaio saldatore. Il lavoro era stato svolto comunque all’aperto ed in ogni caso per il pericolo dei fumi c’erano degli aspiratori come affermato da quest’ultimo teste. Pertanto erano giustificati i dubbi sulla vera causa dell’evento espressi dal CTU che aveva indicato come possibili cause l’esposizione all’amianto, i fumi di saldatura ed anche il fumo di sigaretta di cui il V. faceva ampio consumo. Posto che il V. non partecipava direttamente all’esecuzione della saldature vi erano dubbi in ordine all’omissione di cautele preventive da parte della società appellata, posto che nulla di certo era emerso in ordine all’intensità, frequenza e durata dell’esposizione all’amianto.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le eredi V. con due motivi; resiste con controricorso la società Nuovo P. spa con controricorso.
Misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi
Misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 23 del 22 luglio 2016 allo scopo di divulgare le “Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”.
I lavori su alberi possono esporre gli operatori addetti a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall’alto che purtroppo determina ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze spesso mortali.
Il fenomeno in tutta la sua gravità è emerso dallo studio svolto dall’Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agricolo e forestale, curato dal settore ricerca dell’Inail, che nello svolgimento delle relative attività utili a rilevare ed elaborare le informazioni riguardanti gli infortuni occorsi a tutti i lavoratori del settore d’interesse - ivi compresi quelli per i quali non ricorre la tutela assicurativa dell’Inail - si avvale delle segnalazioni degli Organi di sorveglianza territoriale (Ausl), nonché della consultazione dei principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa).
I dati dell’Osservatorio, pur non essendo esaustivi del fenomeno infortunistico in agricoltura possono fornire una panoramica generale degli infortuni occorsi anche fuori dall’attività lavorativa principale. In particolare, i dati estratti relativi ai lavori su alberi, hanno mostrato come nel corso del 2015 sono stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da alberi, dei quali 11 hanno avuto conseguenze letali. È evidente che molti di questi infortuni, hanno coinvolto soggetti non esperti, mentre svolgevano operazioni di raccolta di frutti o potatura di alberi, in palese non ottemperanza alle disposizioni previste nel decreto legislativo 81 del 2008.
Per questo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato la circolare n. 23 del 22 luglio 2016 allo scopo di divulgare le Istruzioni, con l’intento di illustrare adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi, di accesso e posizionamento mediante funi e di fornire informazioni per la corretta scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.
INAIL
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Istruzioni lavori su alberi con funi.pdf INAIL 2016 |
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Circolare MLPS n. 23 del 22 luglio 2016.pdf INAIL 2016 |
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2016, n. 14028
Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2016, n. 14028 - Ricercatore universitario morto a seguito di incidente stradale: tutela Inail e configurabilità dell'infortunio in itinere
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di M.B. volta ad ottenere dall'Inail la rendita ai superstiti per la morte del figlio G.N., ricercatore universitario presso l'Università di Bologna deceduto il 3/3/1999 in un incidente stradale mentre, alla guida della sua vettura, stava ritornando a San Giovanni in Persiceto, dove era sindaco, dopo una riunione del proprio gruppo di lavoro cui aveva partecipato successivamente allo svolgimento delle ordinarie incombenze relative alla carica di sindaco.
La Corte ha escluso che fosse configurabile un infortunio in itinere risarcibile dall'Inail. Richiamata infatti la giurisprudenza sul punto, ha affermato che il dott G.N. doveva e poteva utilizzare il mezzo pubblico di trasporto per il rientro a casa in San Giovanni in Persiceto e che l'uso della propria vettura aveva rappresentato per il G.N. una condotta improntata a maggiore comodità non giustificata da necessità collegate all'attività lavorativa.
Quanto alla questione se l'attività espletata dal dott G.N. potesse essere sussunta sotto la disciplina prevista dall'art 4, comma 5, del dpr n 1124/1965, la Corte territoriale, richiamati gli art 1 e 4 del dpr citato, ha rilevato che la ricorrente non aveva mai dedotto che il G.N. fosse direttamente adibito alle attività indicate nelle norme citate atteso che l'attività di insegnante espletata dal de cuius di per sé sola non dava titolo alla tutela Inail.
Avverso la sentenza ricorre la M.B. con un motivo. Resiste l'Inail con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc.
Consigli per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro
Consigli per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro
Guida breve per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro che illustra come utilizzare al meglio le informazioni di classificazione ed etichettatura ricevute.
Il presente documento ha lo scopo di aiutare gli utilizzatori a conformarsi agli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP.
Tuttavia, si ricorda agli utilizzatori che i testi dei regolamenti REACH e CLP sono gli unici veri riferimenti legali e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.
ECHA 2016
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Consigli utilizzatori sostanze chimiche lavoro.pdf ECHA 2016 |
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Linee guida adeguamento strutture sanitarie Regione Piemonte: il SGSA
Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio
Linee guida adeguamento strutture sanitarie Regione Piemonte
E' entrato in vigore il 26 aprile 2016 il Decreto per gli obblighi di adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi nelle strutture sanitarie.
Il Decreto del Ministero dell'interno 19 Marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25-3-2015, ha fissato nel 24 Aprile 2016 il primo termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi previste all’art.2 del Decreto 19 marzo 2015.
In particolare il punto 1.b) dell’art. 2 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, presentino una SCIA ex art.4 del DPR n.151/11, attestante la predisposizione e l’adozione di un apposito Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del DM 18.09.2002, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione.
Il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SGSA) è definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
- organizzazione del personale;
- controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni con riferimento anche ai cronoprogrammi;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione del SG.
In particolare il SGSA deve contenere:
- il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
- l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti è determinato come di seguito indicato.
Deve essere individuato un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe.
Sono designati gli addetti antincendio, individuati con i seguenti criteri:
- addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.
Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all’unità superiore).
Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata [A + B + C] x D dove:
valori di A (superficie del compartimento)
la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell’edificio, che può corrispondere anche all’intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc.
I valori di A sono riportati in tabella 2;
valori di B (altezza antincendio)
l’altezza antincendio è quella dell’edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l’altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale.
I valori di B sono riportati in tabella 3;
valori di C (funzione del numero di posti letto)
i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;
valori di D
in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.
Regione Piemonte 2013
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Linee guida adeguamento strutture sanitarie.pdf Regione Piemonte 2013 |
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14316
Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14316 - Infortunio con la pressa. Nessun risarcimento se il lavoratore non è regolare
A.P. conveniva la ditta M. s.n.c. di Mi. A.&. L. avanti il Tribunale del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente all'Infortunio sul lavoro occorsogli il 18.5.2002. La società convenuta chiamava in garanzia la compagnia assicuratrice Assicurazioni generali Italia spa. Il Tribunale acquisiti documenti, espletate prove testimoniali e disposta una consulenza tecnica, ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 30%, condannava la ditta convenuta al risarcimento del danno liquidato nelle somme di euro 168.143,60, euro 4.620,00 ed euro 1.911,00; respingeva invece la domanda di manleva della convenuta nei confronti della chiamata in causa. La Corte di appello con sentenza del 18.8.2013 rigettava l'appello della ditta M.; la Corte osservava che il A.P. , all'epoca dipendente esclusivamente di fatto in quanto regolarizzato solo in seguito, per un blocco improvviso del meccanismo di apertura e di chiusura della morsa, mentre stava eseguendo una lavorazione alla pressa meccanica rimaneva con la mano destra imprigionata tra le due leve della detta pressa. Per le lesioni subite gli erano state amputate le prime quattro dita della mano destra; emergeva che l'incidente era stato causato dal blocco del pulsante di sicurezza attuato per consentire all'operatore di avere una mano libera, prassi costante nell'azienda non solo da parte del A.P., ma anche da parte di altri lavoratori ed applicata (e tollerata) dagli stessi titolari. Pertanto la Corte di appello riteneva che sussistesse responsabilità del datore di lavoro (alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità) che conosceva e tollerava tale prassi, pur nel concorso di colpa del lavoratore. Non poteva ritenersi fondata la domanda di garanzia nei confronti delle Assicurazioni generali Italia perché la polizza stipulata tra le parti si riferiva ai lavoratori in regola con gli obblighi di assicurazione di legge mentre A.P. era stato regolarizzato solo in virtù di una sanatoria del 2002, che non aveva alcun effetto retroattivo sui rapporti privati.
Inoltre la polizza era precedente all'emanazione del decreto- legge di sanatoria.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la ditta M. con due motivi; resiste il A.P. con controricorso, nonché le Assicurazioni generali Italia spa con controricorso.
Circolare MLPS n. 21 del 7 luglio 2016
Circolare MLPS n. 21 del 7 luglio 2016
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni".
Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell'autorizzazione.
In occasione del rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2011 e a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione, acquisito il parere della Commissione di cui all'Allegato I del citato decreto ministeriale 4 febbraio 2011, si forniscono le indicazioni relative all'"esecuzione di lavori sotto tensione" e alla "formazione del personale che opera sotto tensione".
A) Rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio.
In attuazione di quanto indicato al punto 1.3.1 dell' Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: "L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1.
L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione", ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.
L'istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell' azienda richiedente, dovrà essere prodotta in originate completa della relativa documentazione (anch'essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in. 2 CD-Rom di uguale contenuto).
Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: "Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
".
segue
Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13465
Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13465 - Infortunio collettivo nello stabilimento molitorio: esplosione di polveri ed incendio. Art. 2087 c.c.
Con sentenza depositata il 13.11.2014, la Corte d'appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio, condannava M.A. s.r.l. a pagare all'INAIL la somma di 3.525.071,81 oltre accessori, quale costo dell'infortunio collettivo occorso il 12.6.1989 presso lo stabilimento molitorio di Guardiagrele.
La Corte, per quel che qui rileva, riteneva che, pur non potendosi ricostruire con ragionevole certezza la causa dell'innesco che aveva portato all'esplosione delle polveri e al successivo incendio (a causa dei quali erano deceduti cinque lavoratori, mentre altri otto erano rimasti gravemente feriti), nondimeno poteva rimproverarsi all’azienda di non aver adottato tutte le misure idonee a ridurre le conseguenze dell'esplosione, le quali, benché all'epoca dei fatti non ancora imposte con norma di legge, erano tuttavia conosciute per essere state pubblicate dall’International Standard Organization (ISO) e fatte oggetto di raccomandazione da fonti tedesche e statunitensi.
Avverso questa statuizione ricorre M.A. s.r.l. con ricorso affidato a due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Linee guida di prevenzione oncologica lavoro
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Linee guida di prevenzione oncologica Cancerogeni occupazionali: prevenzione ed emersione dei tumori professionali
Due classi di fattori influenzano l’insorgenza dei tumori:
• fattori ereditari, che non possono essere modificati;
• fattori ambientali e comportamentali, che sono potenzialmente modificabili e controllabili. Si stima che all’insieme dei fattori ambientali e comportamentali sia attribuibile circa l’80-90% di tutti i tumori che insorgono nella popolazione generale.
I vari fattori non devono comunque essere considerati indipendenti e mutuamente esclusivi: l’esposizione a cancerogeni nell’ambiente di lavoro avviene, pressoché sempre, unitamente ad altre esposizioni ed è difficile distinguere il peso dell’una e delle altre nel processo di causalità di molti tumori.
Per alcuni di essi, il ruolo delle esposizioni lavorative è chiaramente documentabile e documentato, per altri lo è meno: è, per esempio, incerto il ruolo di fattori come lo stress e l’alterazione dei ritmi circadiani nella genesi del tumore della mammella.
Il lavoro rientra, dunque, nella complessa rete delle cause dei tumori, come un fattore suscettibile di essere modificato con interventi tecnici, organizzativi e procedurali. In modo semplificato e con lo scopo di dare un peso alle diverse componenti causali, sono state fatte stime della quota di tumori attribuibile a vari fattori ambientali: quella attribuibile alle esposizioni professionali, nelle nazioni industrializzate, considerando insieme uomini e donne, oscilla tra il 2 e l’8%; è una quota non piccola se si pensa che questi tumori, che non sarebbero insorti se non avessero avuto luogo le esposizioni responsabili, riguardano prevalentemente le fasce di popolazione socialmente ed economicamente più svantaggiate.
Nel 2010 sono state incluse nell’ambito delle linee guida per la prevenzione dei tumori, le linee guida sui cancerogeni occupazionali, a riprova dell’interesse del Consiglio sanitario regionale della Toscana e dell’Istituto toscano tumori (ITT) per la prevenzione dei rischi lavorativi e per la tutela delle popolazioni esposte.
Le linee guida hanno avuto lo scopo di inquadrare la prevenzione del rischio oncologico occupazionale nell’ambito della prevenzione primaria dei tumori e di favorire la diffusione della cultura della prevenzione del rischio occupazionale, tema generalmente poco conosciuto da chi non è direttamente investito di tale compito.
Come previsto, nel 2014, a distanza di quattro anni, è stato avviato il processo di aggiornamento delle linee guida, che ha coinvolto altri operatori del Sistema sanitario regionale, per il pensionamento di alcuni dei primi estensori: nel nuovo gruppo di lavoro vi è un’ampia rappresentanza dei medici del lavoro dei servizi PISLL delle ASL toscane e delle AOU, di igienisti industriali dei laboratori di sanità pubblica e di epidemiologi.
Il nuovo documento offre un contributo più ampio al tema della prevenzione e all’emersione dei tumori professionali, anche se il precedente rimane ancora valido per molti degli argomenti affrontati. Entrambi non si configurano come linea guida propriamente detta, secondo il modello proposto nell’ambito del Sistema nazionale delle linee guida (SNLG, http://www.snlg-iss.it/) e mutuato dalle linee guida cliniche, né rivestono un significato tecnico giuridico, ma si propongono di offrire un indirizzo per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Linee guida tecnico giuridiche erano state redatte nel 2002 dal Comitato tecnico del coordinamento delle Regioni per l’attuazione dell’allora vigente normativa (www.ispesl.it/linee_guida/ aggiornamenti/linee_guida_agenti_cancerogeni_mutageni.pdf).
Si deve, peraltro, rilevare la difficoltà di produrre linee guida in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro basate su valutazioni di efficacia analoghe a quelle seguite in altri ambiti sanitari, con rac- 10 SNLG – Linee guida di prevenzione oncologica - Cancerogeni occupazionali: prevenzione ed emersione dei tumori professionali Introduzione comandazioni specifiche corredate da una modulazione della loro forza, sia perché gli interventi preventivi sono obbligatori e previsti per legge sia perché in questo contesto raramente possono essere condotti gli studi randomizzati, che sono considerati i più rilevanti dal punto di vista della forza della prova fornita.
Regione Toscana 2016
5° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione
5° Elenco soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici
Decreto Direttoriale 1° agosto 2016
Con il decreto direttoriale 1° agosto 2016, e' stato adottato il quinto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle «aziende autorizzate» e dei «soggetti formatori» ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
GU Serie Generale n.185 del 9 Agosto 2016
Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
Collegati
Circolare MLPS n. 21 del 7 luglio 2016
Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e norma CEI 11-27
Lavori su impianti elettrici: Procedura organizzativa CEI 11-27
Decreto 12 luglio 2016
Decreto 12 luglio 2016
Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Entra in vigore 9 Agosto 2016
(GU n. 184 del 08 Agosto 2016)
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Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma,»;
b) all’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;
c) l’allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Collegati
Sicurezza cantieri: Quaderni per immagini 2016
Sicurezza cantieri: Quaderni per immagini 2016
Gli otto opuscoli che compongono la collana 'Quaderni per immagini', realizzati dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione), riguardano i dispositivi di protezione, le opere provvisionali e le attrezzature utilizzate dai lavoratori nei cantieri edili.
01. Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
02. Sistemi di protezione individuale dalle cadute
03. Scale portatili
04. Trabattelli
05. Parapetti provvisori
06. Ancoraggi
07. Reti di sicurezza
08. Ponteggi fissi
La comunicazione nei cantieri esige un'efficacia estremamente rigorosa che consenta l'acquisizione rapida degli elementi di base indispensabili alla sicurezza del singolo lavoratore e a quella degli altri, soprattutto se stranieri. Per queste ragioni e per il superamento delle barriere linguistiche, problema che si aggiunge pericolosamente ai già molteplici rischi presenti in ogni cantiere edile, si è utilizzato uno strumento convenzionale, il libro, servendosi di una comunicazione non convenzionale, senza parole. Ogni informazione viene quindi veicolata unicamente dai disegni che assumono funzione didascalica, approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare così da fornire il maggior numero possibile di indicazioni per il corretto utilizzo di dispositivi, attrezzature, opere provvisionali.
INAIL 2016
01. Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
02. Sistemi di protezione individuale dalle cadute
03. Scale portatili
04. Trabattelli
05. Parapetti provvisori
06. Ancoraggi
07. Reti di sicurezza
08. Ponteggi fissi
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08. Ponteggi fissi.pdf INAIL 2016 |
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07. Reti di sicurezza.pdf INAIL 2016 |
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06. Ancoraggi.pdf INAIL 2016 |
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05. Parapetti provvisori.pdf INAIL 2016 |
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04. Trabattelli.pdf INAIL 2016 |
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03. Scale portatili.pdf INAIL 2016 |
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02. Sistemi di protezione individuale dalle cadute.pdf INAIL 2016 |
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01. Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto.pdf INAIL 2016 |
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Guida Direttiva cantieri - ITA
![](/images/428.jpg)
Guida UE Direttiva cantieri - ITA
Guida non vincolante alle buone pratiche per la comprensione e l’applicazione della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
La presente guida non vincolante fornisce informazioni pratiche per comprendere e porre in atto la direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Illustrando la direttiva e offrendo suggerimenti ed esempi di buona prassi, la guida intende fornire assistenza a tutte le parti coinvolte nelle opere di costruzione, tra cui clienti, supervisori di progetto, progettisti, coordinatori, appaltatori e altri datori di lavoro, operai, fornitori e altri, nelle seguenti aree:
- nella comprensione e messa in atto dei principi generali di prevenzione (capitolo 1);
- nella comprensione delle prescrizioni di sicurezza e di salute della direttiva, specificando quando e a cosa si applicano, gli obblighi e i ruoli delle parti in causa e la documentazione necessaria (capitolo 2);
- individuando alcuni pericoli e rischi tipici durante i lavori di costruzione (capitolo 3);
- nella gestione dei rischi per l’intera durata dei progetti di costruzione, dalla preparazione del progetto, durante la costruzione, fino alla fase successiva alla costruzione (capitolo 4); e
- sintetizzando gli obblighi delle parti in causa fase per fase (capitolo 5)
Commissione europea 2010
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Guida UE Direttiva cantieri 92-57_2011.pdf Direttiva cantieri |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28557
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28557 - Macchina laminatrice priva di qualsiasi sistema di sicurezza. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell'impresa
... Correttamente la Corte di merito ha disconosciuto rilievo al dato che il ricorrente avrebbe voluto vedere diversamente considerato, posto che per quanto "imprudente" il gesto della vittima sia stato, esso risulta comunque compiuto nello svolgimento dei compiti assegnatigli, non estraneo al processo produttivo e non imprevedibile nel senso sopra chiarito.
Quanto alla responsabilità amministrativa dell'impresa:
"...La colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli" (cfr. Sez. U 38343/2014 Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull'ente l'onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112).
Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l'adozione delle misure di sicurezza mancanti."
Qualificazione formatore alla salute e sicurezza sul lavoro
Qualificazione formatore alla salute e sicurezza sul lavoro
La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta, come emerge dal d.lgs 81/2008, uno strumento necessario per contribuire alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Infatti, se tutti gli attori del sistema SSL vengono adeguatamente informati e formati possono svolgere un ruolo attivo ai fini della prevenzione aziendale.
Ciò è altrettanto vero per la figura del formatore, la cui qualificazione è essenziale requisito dell'efficacia dell'azione formativa e del raggiungimento dei suoi obiettivi. In questo ambito si inserisce la presente pubblicazione che riporta i risultati della ricerca svolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo.
INAIL 2016
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Qualificazione formatore salute e sicurezza lavoro.pdf INAIL 2016 |
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Procedura Gestione DPI dalla radiazione X uso medico-diagnostico
Procedura Gestione Dispositivi Protezione Individuale dalla radiazione X uso medico-diagnostico
Proposta di procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione del lavoratore
Il documento intende fonire un valido supporto operativo finalizzato all'espletamento dell'attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, da parte di tutte le figure professionali incaricate, nell'ambito di realtà aziendali in cui vi è un rischio professionale rappresentato dall'esposizione a radiazioni x per uso medico-diagnostico.
L'adozione di buone pratiche, la collaborazione tra le diverse figure deputate nonché la standardizzazione di procedure interne, ricoprono un ruolo essenziale nella prevenzione e gestione del rischio ad esoo associato.
INAIL 2016
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Procedura gestione DPI radioprotezione.pdf INAIL 2016 |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2016, n. 29654
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2016, n. 29654 - Infortunio mortale durante i lavori di istallazione di pannelli fotovoltaici. Ricorso inammissibile
1. Con sentenza n. 943/15 del 17/11/2015, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art.425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di P.P. per il reato contestato per non aver commesso il fatto.
1.1. In data 04/03/2015 il P.M. aveva chiesto l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di B.A.G. e P.P. per rispondere dei reati di omicidio colposo nei confronti di D.S., deceduto il 10/05/2012 a seguito delle lesioni riportate in infortunio sul lavoro.
2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione V.C., parte civile costituita nel detto procedimento penale, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) vizi motivazionali per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto agli atti del processo. Deduce che risulta evidente la manifesta contraddittorietà tra gli elementi fondanti della sentenza e quanto emerso in sede di indagini. Afferma che D.S., nella sua qualità di lavoratore dipendente dell'impresa individuale di B.A.G., s'infortunava mortalmente mentre prestava la propria opera per l'esecuzione dei lavori di istallazione di pannelli fotovoltaici sul piano di copertura di un capannone industriale, sede della società FEMAR logistica s.r.l.. Tale impianto veniva commissionato all'Associazione Temporanea d'imprese (A.T.I.) costituita dalle società A. RENEW s.r.l. (impresa capofila), della quale era amministratore unico P.P., e B. s.r.l.. Il P.P., nella sua qualità, affidò in subappalto i lavori all'impresa del B.A.G. (presso cui lavorava la vittima) senza verificare l'idoneità tecnico professionale della detta impresa. In particolare dalle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti in sede di S.I.T., in data 10/05/2012, innanzi ai carabinieri di Catania, dallo stesso B.A.G. -titolare della omonima ditta e diretto datore di lavoro del deceduto D.S.- emergeva che il 10 maggio 2012, data del tragico evento, la A. RENEW (del P.P.) aveva già preso in carico il cantiere ed avviato i lavori commissionati.
2.1. Con memoria depositata il 15/06/2016, il difensore di P.P. ha formulato osservazioni avversative deducendo la tardività dell'impugnazione.
Linee guida reportage attività investigative VVF
Linee guida e tecniche di repertazione video-fotografica nell’ambito delle attività investigative
Con questa quarta pubblicazione dedicata alle tecniche di repertazione videofotografica, il Nucleo Investigativo Antincendio mette a disposizione degli operatori del settore alcuni accorgimenti e suggerimenti necessari affinché i dati, le immagini e le riprese video possano essere utilizzati dal magistrato nell'ambito dell'azione penale. "Congelare " nel tempo le immagini dello scenario oggetto di indagine è infatti un 'attività indispensabile per il buon esito dell'investigazione: quindi norme di comportamento .. suggerimenti tecnici sull'utilizzo delle attrezzature, procedure necessarie per evitare l'inquinamento dell'area dell 'evento.
La pubblicazione riporta una interessante appendice tecnica sull'esecuzione della cosiddetta "fotografia sferica ", particolarmente utile in taluni contesti investigativi.
Anche questa pubblicazione è stata curata dall'ing. Michele Mazzaro, Dirigente del N.J.A. , che si è avvalso del supporto e dell'esperienza investigativa del personale del Nucleo.
VVF 2016
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Linee guida reportage VVF.pdf VVF 2016 |
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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2016, n. 29393
Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2016, n. 29393 - Mancanza di formazione, mancanza di regolare controllo degli impianti ma prescrizione dei reati
1. B.M. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Benevento del 23/09/2013 di condanna per i reati di cui agli artt. 64, comma 1 lett. e), 36, comma 1 lett. a), e comma 2 lett. a) e c), e 37, comma 1 lett. a) e b) del d. Lgs, n. 81 del 2008, in relazione rispettivamente all' avere omesso di provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza venissero sottoposti a regolare controllo, all' avere omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore ricevesse un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza in generale e sui rischi specifici e per avere omesso di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.
2. Con un primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo a) d'imputazione e l'erronea applicazione dell'art. 64 cit.; in particolare lamenta che il giudicante abbia dato il minimo conto delle ragioni di affermazione della colpevolezza in relazione al reato ascritto, non avendo neppure tenuto conto del contenuto della documentazione prodotta all'udienza del 01/07/2013; deduce che è stato proprio il terzo, Società F.Ili M., proprietario del locale ove viene gestita l'attività della società della fratelli B.M. S.r.l., ad installare l'impianto elettrico, ad effettuare la messa a terra e a sottoporlo a verifica di regolare funzionamento; il giudice, nell’ignorare tali risultanze probatorie, è incorso pertanto in un vero e proprio travisamento della prova.
3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione degli artt. 36 e 37 con riferimento ai capi b) e c) dell'imputazione. Anche in tal caso risulta proprio dalla documentazione prodotta, e in particolare dall'obbligatorio documento di valutazione dei rischi del 05/09/2009, dai verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale e dall'attestato di frequenza al corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro, come i due lavoratori occupati all'epoca avessero ricevuto una formazione conforme ai dettati di legge. Segnatamente, T.E., uno dei due lavoratori impiegati, aveva frequentato proprio in quell'anno, con profitto e su indicazione dello stesso datore di lavoro, un corso di 32 ore per conseguire la qualifica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza conseguendo il relativo attestato. Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso ispettore accertatore mentre la documentazione è stata depositata soltanto in data 02/02/2010 ovvero a distanza di ben oltre quattro mesi dal verbale di accertamento per colpevole negligenza dei vertici societari. Anche in tal caso, dunque, sussisterebbe un travisamento della prova.
4. Con un terzo motivo lamenta l'error in procedendo commesso dal giudice che, nell'individuare la pena più grave, ha individuato quella di cui all'art. 64 comma 1 lett. e), cit., ossia tra i tre reati contestati quello meno gravemente sanzionato, mentre avrebbe dovuto guardare al reato punito con la pena edittale più alta. Il reato più grave è invece rappresentato dalla violazione degli artt. 36 e 37 citati che, prevedendo la medesima pena detentiva, è tuttavia sanzionata con una pena pecuniaria più elevata.
5. Con un quarto motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa riduzione di pena per il concorso delle attenuanti generiche riconosciute in sentenza; in particolare, pur avendo la sentenza affermato espressamente di concedere le circostanze attenuanti generiche, non ha in concreto poi operato alcun diminuzione di pena corrispondente.
6. Con un ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 464 e 448 c.p.p.: rileva, che, originariamente, con opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato aveva presentato richiesta di patteggiamento limitatamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione e il P.M. non aveva prestato il proprio consenso con conseguente rigetto dell'istanza; alla prima udienza utile del 6 febbraio 2012 l'imputato aveva ribadito l'istanza di patteggiamento già formulata e il giudice si era riservato la decisione all'esito dell'istruzione dibattimentale, omettendo tuttavia, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione sul punto.
Aggiornamento Formazione Professionisti Antincendio: Nota VVF
Aggiornamento Formazione Professionisti Antincendio FAD: Nota VVF
Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".
Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto 5 agosto 2011, condivise con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.
L'ipotesi di una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" rispetto alla tradizionale presenza in aula dei discenti, rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa la complessità interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto e verificabile apprendimento.
Tali nuove modalità di erogazione della formazione, generalmente definite come "formazione a distanza (F.A.D.)", sono oggetto di un attento approfondimento da parte di questa Amministrazione, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
Nelle more dell'acquisizione degli esiti degli approfondimenti sopra evidenziati, si ritiene comunque utile avviare una fase sperimentale relativa all'erogazione di corsi seminari di aggiornamento (art. 7 del decreto 5 agosto 2011) con modalità "streaming", secondo le indicazioni riportate in Allegato I.
Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti dei corsi seminari di aggiornamento previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia e le indicazioni già fornite con nota prot. D.C. PREV. 11956 del 09/10/2014 nei casi in cui gli eventi formativi siano organizzati congiuntamente tra diversi soggetti organizzatori.
Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 D.M. 5 agosto 2011
a) Definizioni
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Soggetto organizzatore: Soggetto a cui e affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'art. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 ("Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie", e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.).
b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono
E' consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore.
Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.
Al termine del corso, sara somministrato a tutti i discenti, contemporaneamente, il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale. Il test e raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova.
Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.
c) Seminari di aggiornamento in streaming sincrono
E' consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.
Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.
d) Procedure per l'autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming
Ad integrazione di quanto gia previsto con nota prot. D.C. PREV. 7213 del 25/05/2012, il Soggetto organizzatore dovrà inviare alla Direzione Regionale VV.F. competente la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario comprendente anche l'indicazione delle sedi presso cui i discenti parteciperanno all'evento formativo.
Nel caso di corsi organizzati congiuntamente da piu soggetti organizzatori non tutti afferenti territorialmente ad un'unica Direzione regionale VVF, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Direzione regionale VVF competente per territorio del soggetto organizzatore che si qualifica come "operatore di riferimento" ai sensi della nota prot. D.C.PREV. 11956 del 09/ottobre 2014 (circolare per corsi congiunti).
Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016
Collegati
Decreto 7 giugno 2016: Precisazioni aggiornamento formazione professionisti antincedio
Professionisti antincendio Iscrizione elenchi MI: Quadro normativo
Iscrizione Professionisti Elenchi MI - Raccolta norme
Professionisti Antincendio: i nuovi corsi di formazione
Schema Decreto EMC Lavoro 2016
Schema Decreto EMC Lavoro 2016
Approvato lo schema di decreto legislativo che apporterà modifiche al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) in materia di campi elettromagnetici.
In allegato:
1. Schema Decreto
2. Relazione illustrativa
3. Parere CSR
4. Scheda lettura Senato
Decreto EMC
Lo Schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che abroga la direttiva 2004/40/CE, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia. Prevede modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, relativo alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici".
La Direttiva EMC lavoro 2013/35/UE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° Luglio 2016.
Direttiva 2013/35/UE: EMC lavoro
Guida implementazione nuova direttiva 2013/35/UE EMC lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568 - Manovra impropria di un dipendente e schiacciamento di un lavoratore di una ditta terza. DUVRI generico e responsabilità del datore di lavoro appaltante
M.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 590 cod.pen., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da D.D., avvenuto all'interno dell'azienda di cui l'imputato era legale rappresentante.
Si addebitava all'imputato di non avere adottato efficaci misure organizzative atte ad evitare la presenza di persone nell'area di attrezzature mobili ovvero a tutelarne l'integrità e ciò aveva determinato la verificazione dell'infortunio a seguito di una manovra impropria eseguita da proprio dipendente - separatamente giudicato- il quale, nell'azionare una macchina senza previa verifica dell'effettiva presenza della persona offesa - che operava per conto di altra azienda - determinava lo schiacciamento del D.D. contro la sponda del suo camion, da cui conseguivano le lesioni descritte in atti.
Per quanto interessa, in sede di merito, corrispondendo anche alle doglianze avanzate con l'atto di appello, si apprezzava il contenuto del documento di valutazione dei rischi, concludendosi nel senso che tale documento presentava un contenuto generico e parziale e analogo giudizio veniva motivatamente formulato anche con riguardo alle disposizioni adottate per evitare i rischi di interferenza con le attività svolte dalle ditte appaltatrici che operavano nell'azienda, quale quella da cui dipendeva l'operaio infortunato.
Veniva poi escluso che la condotta del lavoratore dipendente dall'imputato, pur colposa, potesse assurgere a unica causa eccezionale cui ricondurre l'infortunio.
Con il ricorso si ripropongono gli argomenti già disattesi in appello.
Con il primo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il rischio di schiacciamento e intrappolamento, era oggetto di puntuale disamina nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ossia quelli relativi alle attività terziarizzate. In tale documento, sotto forma di allegato a ciascun contratto di appalto, ivi compreso quello intercorso con la ditta per conto della quale lavorava l'operaio infortunato, erano comunicati all'appaltatore rischi presenti nei reparti di produzione, tra cui quello conseguente ad intrappolamento, e si imponeva a ciascuno di coordinarsi con il responsabile del reparto e del settore interessato.
Con il secondo motivo si ripropone la tesi della interruzione del nesso causale, volendo ricondurre l'evento alla improvvida ed eccezionale condotta del proprio dipendente.
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27066
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27066 - Infortunio mortale con un carrello elevatore. Responsabilità del guidatore e del datore di lavoro
l. S.A. e S.EM. sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Brescia per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p., per aver concorso, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della S. Costruzioni srl (la S.A.) e di dipendente (il S.EM.), a cagionare la morte del dipendente P.V. per colpa generica (costituita da imperizia, imprudenza e negligenza) e per colpa specifica (costituita dalla violazione degli artt. 64 comma 1 lett. a), 71 comma 1 e 71 comma 4 lett. a) punti 1 e 2 del d. Lgvo n. 81/08.
Era accaduto che, in Castiglione delle Stiviere il 10 aprile 2009, il S.EM. aveva investito il collega P.V. con un carrello elevatore, per distrazione e per mancato corretto controllo del veicolo guidato, mentre entrambi erano impegnati in incombenze lavorative; tale evento era causato altresì dalla inidoneità del luogo di lavoro rispetto ai requisiti previsti dalla normativa antifortunistica in materia di delimitazione e separazione delle vie di circolazione dei mezzi di passaggio o stazionamento dei lavoratori a piedi (art. 64 citato), oltre che da carenze di sicurezza riscontrate nel carrello elevatore de quo in relazione al mancato funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro, all'assenza di specchio retrovisore ed allo stato deteriorato delle gomme (art. 71 citato).
Tali condotte, secondo l'assunto accusatorio cristallizzato nel capo di imputazione, avevano determinato l'infortunio sul lavoro ed il conseguente grave traumatismo contusivo che infine portava al decesso del P.V..
2. Il Tribunale di Mantova, Sez. dist. di Castiglione delle Stiviere, con sentenza emessa in data 14 febbraio 2012 ad esito di dibattimento (non appellata e, dunque, passata in giudicato nei confronti di S.EM.), ha dichiarato entrambi gli imputati responsabili del delitto di omicidio colposo e, esclusa l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche per il solo S.EM., concesse ad entrambi le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante contestata alla S.A., ha condannato ciascuno alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
3. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2014, ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, appellata dalla sola imputata S.A., salvo che in punto di trattamento sanzionatorio, laddove ha ridotto la pena inflitta alla S.A. ad anni uno di reclusione.
4. Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale propone ricorso per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, la S.A., che denuncia vizio di motivazione in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e conseguente violazione del canone decisorio di cui all'art. 533 c.p.p.
Al riguardo, la ricorrente: fa presente che, ferma restando la posizione di quiete del P.V., vi era stata discordanza tra il sormontamento del corpo del P.V. con le ruote del mezzo (sostenuto dal consulente medico legale del PM in considerazione delle lesioni riportate) e lo schiacciamento della vittima tra la carrozzeria del mezzo ed un muretto (ipotizzato dai tecnici dell'Asl, in considerazione della polvere sulla carrozzeria del mezzo). Si lamenta del fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante stabilire l'esatta dinamica del sinistro (se un investimento con sormontamento, e in questo caso, da quale direzione, ovvero lo schiacciamento involontario della vittima contro il muro, in ripartenza). Sottolinea che il S.EM., dopo aver investito il collega, aveva mentito, sostenendo la tesi del malore, anteponendo la sua impunità alle eventuali residue chanches di sopravvivenza dei P.V.. Rileva che, a fronte delle evenienze che precedono, non poteva definirsi remota l'ipotesi dello scherzo finito male. Conclude affermando che, in mancanza di una ricostruzione attendibile, non poteva essere affermata la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Fascicolo tecnico antincendio resistenza al fuoco: circolare VVF
Fascicolo tecnico antincendio resistenza al fuoco: circolare VVF
Circolare 7765 del 21 giugno 2016
La presente circolare ha il duplice obiettivo di chiarire 2 aspetti:
1. i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore;
2. la modalità di predisposizione della stesso.
Fascicolo tecnico non necessario se il prodotto è marcato CE ai sensi CPR- Regolamento UE n.305/2011
Quanto al prima aspetto, legato all'obbligo di predisposizione, si specifica che le disposizioni citate in premessa non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR- Regolamento UE n.305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.
Tuttavia, si specifica, quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.
In tale eventualità, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 "Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione" che, al punta 5.3.1, recita:
L'applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l'applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori.
NOTA
Quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.
Quanto alla modalità di predisposizione, si chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme EXAP(*) o non.
In caso di ricorso a norme EXAP(*) previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il relativo rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la
citata norme EN 15725, costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico: recando già gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione, il fascicolo sara quindi completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.
In caso di ricorso a norme non EXAP(*), fattispecie possibile solo in assenza delle stesse, vanno applicate le disposizioni ministeriali citate in premessa. Esse differiscono per le modalità di espressione del parere tecnico positivo all'estensione che, come appresso specificate, e formulato:
- o da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del DM 16/2/2007;
- o da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del DM 3/8/2015.
In tale ipotesi, il laboratorio di prova deve essere autorizzato ad effettuare tutti i test standard a supporto del parere tecnico.
In ultimo, si chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché
operante nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questa caso residuale none necessaria alcun parere tecnico positivo dell'estensione da parte del laboratorio.
Si allega lo schema che riassume quanta descritto. em>DM 16/2/2007
...
Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l'attribuzione del risultato conseguito.
Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» è l'ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma, definito da specifiche norme di estensione.
....
< (*)Le norme EXAP (EXtended APplications) sono il gruppo di norme per ottenere il c.d. Extended Application Report: questo consentirà ai produttori di sfruttare tutta la propria gamma di certificazioni ed esperienze.
In alcuni casi le EXAP, che sono state sviluppate da gruppi di lavoro composti da esperti europei, sono già norme EN; altre EXAP sono invece in corso di pubblicazione o di sviluppo.
Collegati
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto 16 febbraio 2007