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Con la sentenza n. 503/2010, pubblicata il 24.11.2010, la Corte d'Appello di Caltanisetta rigettava l'appello proposto dall'INAIL contro la sentenza del Tribunale locale con cui era stata respinta la domanda di regresso ex artt. 10 e 11 dpr 1124/65 esercitata dall'Istituto nei confronti di D.A.F., datore di lavoro di C.I. deceduto per infortunio sul lavoro il 30 gennaio 1991, allo scopo di recuperare le prestazioni erogate alla madre di questi a titolo di rendita ai superstiti e rimborso spese funerarie.
Il primo giudice aveva respinto la domanda sul rilievo dell'insussistenza del requisito della vivenza a carico del defunto da parte della madre beneficiaria delle prestazioni erogate dall'INAIL La Corte d'Appello affermava che correttamente il giudice di primo grado avesse esaminato l'eccezione concernente il rapporto assicurativo in quanto nell'azione dì regresso a differenza che in quella di surrogazione ex art. 1916 c.c. rivolta contro il terzo responsabile, il datore di lavoro è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto assicurativo. Nel merito confermava che non sussistesse il requisito della vivenza a carico che è presupposto per l'attribuzione del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei superstiti ex artt. 85 e 106 d.p.r. 1124/65; così come per le somme erogate a titolo di rimborso spese funerarie, quando effettuate a favore del medesimi superstiti (in mancanza del coniuge e di figli) .
Avverso detta sentenza l'INAIL propone ricorso affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale chiede la cassazione integrale della sentenza. L'intimato non ha svolto attività difensiva. L’Inail ha depositato memoria al sensi dell'art 385 c.p.c.
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