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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14316

ID 2804 | | Visite: 4097 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2804

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14316 - Infortunio con la pressa. Nessun risarcimento se il lavoratore non è regolare

A.P. conveniva la ditta M. s.n.c. di Mi. A.&. L. avanti il Tribunale del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente all'Infortunio sul lavoro occorsogli il 18.5.2002. La società convenuta chiamava in garanzia la compagnia assicuratrice Assicurazioni generali Italia spa. Il Tribunale acquisiti documenti, espletate prove testimoniali e disposta una consulenza tecnica, ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 30%, condannava la ditta convenuta al risarcimento del danno liquidato nelle somme di euro 168.143,60, euro 4.620,00 ed euro 1.911,00; respingeva invece la domanda di manleva della convenuta nei confronti della chiamata in causa. La Corte di appello con sentenza del 18.8.2013 rigettava l'appello della ditta M.; la Corte osservava che il A.P. , all'epoca dipendente esclusivamente di fatto in quanto regolarizzato solo in seguito, per un blocco improvviso del meccanismo di apertura e di chiusura della morsa, mentre stava eseguendo una lavorazione alla pressa meccanica rimaneva con la mano destra imprigionata tra le due leve della detta pressa. Per le lesioni subite gli erano state amputate le prime quattro dita della mano destra; emergeva che l'incidente era stato causato dal blocco del pulsante di sicurezza attuato per consentire all'operatore di avere una mano libera, prassi costante nell'azienda non solo da parte del A.P., ma anche da parte di altri lavoratori ed applicata (e tollerata) dagli stessi titolari. Pertanto la Corte di appello riteneva che sussistesse responsabilità del datore di lavoro (alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità) che conosceva e tollerava tale prassi, pur nel concorso di colpa del lavoratore. Non poteva ritenersi fondata la domanda di garanzia nei confronti delle Assicurazioni generali Italia perché la polizza stipulata tra le parti si riferiva ai lavoratori in regola con gli obblighi di assicurazione di legge mentre A.P. era stato regolarizzato solo in virtù di una sanatoria del 2002, che non aveva alcun effetto retroattivo sui rapporti privati.

Inoltre la polizza era precedente all'emanazione del decreto- legge di sanatoria. 

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la ditta M. con due motivi; resiste il A.P. con controricorso, nonché le Assicurazioni generali Italia spa con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

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