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... Correttamente la Corte di merito ha disconosciuto rilievo al dato che il ricorrente avrebbe voluto vedere diversamente considerato, posto che per quanto "imprudente" il gesto della vittima sia stato, esso risulta comunque compiuto nello svolgimento dei compiti assegnatigli, non estraneo al processo produttivo e non imprevedibile nel senso sopra chiarito.
Quanto alla responsabilità amministrativa dell'impresa:
"...La colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli" (cfr. Sez. U 38343/2014 Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull'ente l'onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112).
Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l'adozione delle misure di sicurezza mancanti."

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