Slide background




Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2016, n. 29393

ID 2824 | | Visite: 4141 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2824

Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2016, n. 29393 - Mancanza di formazione, mancanza di regolare controllo degli impianti ma prescrizione dei reati

1. B.M. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Benevento del 23/09/2013 di condanna per i reati di cui agli artt. 64, comma 1 lett. e), 36, comma 1 lett. a), e comma 2 lett. a) e c), e 37, comma 1 lett. a) e b) del d. Lgs, n. 81 del 2008, in relazione rispettivamente all' avere omesso di provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza venissero sottoposti a regolare controllo, all' avere omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore ricevesse un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza in generale e sui rischi specifici e per avere omesso di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.

2. Con un primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo a) d'imputazione e l'erronea applicazione dell'art. 64 cit.; in particolare lamenta che il giudicante abbia dato il minimo conto delle ragioni di affermazione della colpevolezza in relazione al reato ascritto, non avendo neppure tenuto conto del contenuto della documentazione prodotta all'udienza del 01/07/2013; deduce che è stato proprio il terzo, Società F.Ili M., proprietario del locale ove viene gestita l'attività della società della fratelli B.M. S.r.l., ad installare l'impianto elettrico, ad effettuare la messa a terra e a sottoporlo a verifica di regolare funzionamento; il giudice, nell’ignorare tali risultanze probatorie, è incorso pertanto in un vero e proprio travisamento della prova.

3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione degli artt. 36 e 37 con riferimento ai capi b) e c) dell'imputazione. Anche in tal caso risulta proprio dalla documentazione prodotta, e in particolare dall'obbligatorio documento di valutazione dei rischi del 05/09/2009, dai verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale e dall'attestato di frequenza al corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro, come i due lavoratori occupati all'epoca avessero ricevuto una formazione conforme ai dettati di legge. Segnatamente, T.E., uno dei due lavoratori impiegati, aveva frequentato proprio in quell'anno, con profitto e su indicazione dello stesso datore di lavoro, un corso di 32 ore per conseguire la qualifica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza conseguendo il relativo attestato. Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso ispettore accertatore mentre la documentazione è stata depositata soltanto in data 02/02/2010 ovvero a distanza di ben oltre quattro mesi dal verbale di accertamento per colpevole negligenza dei vertici societari. Anche in tal caso, dunque, sussisterebbe un travisamento della prova.

4. Con un terzo motivo lamenta l'error in procedendo commesso dal giudice che, nell'individuare la pena più grave, ha individuato quella di cui all'art. 64 comma 1 lett. e), cit., ossia tra i tre reati contestati quello meno gravemente sanzionato, mentre avrebbe dovuto guardare al reato punito con la pena edittale più alta. Il reato più grave è invece rappresentato dalla violazione degli artt. 36 e 37 citati che, prevedendo la medesima pena detentiva, è tuttavia sanzionata con una pena pecuniaria più elevata.

5. Con un quarto motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa riduzione di pena per il concorso delle attenuanti generiche riconosciute in sentenza; in particolare, pur avendo la sentenza affermato espressamente di concedere le circostanze attenuanti generiche, non ha in concreto poi operato alcun diminuzione di pena corrispondente.

6. Con un ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 464 e 448 c.p.p.: rileva, che, originariamente, con opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato aveva presentato richiesta di patteggiamento limitatamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione e il P.M. non aveva prestato il proprio consenso con conseguente rigetto dell'istanza; alla prima udienza utile del 6 febbraio 2012 l'imputato aveva ribadito l'istanza di patteggiamento già formulata e il giudice si era riservato la decisione all'esito dell'istruzione dibattimentale, omettendo tuttavia, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione sul punto.

Tags: Sicurezza lavoro Rischio impianti Formazione Informazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 52

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 52

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 115

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 178

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 107

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 119

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza