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Lettera-Circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011

ID 5231 | | Visite: 11226 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare M I  prot  13061 del 6 10 2011

Lettera-Circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011 VVF / Primi indirizzi applicativi DPR 151/2011

ID 5231 | 09.12.2017 / Update news 15.10.2022

Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010, n. 122." Primi indirizzi applicativi.
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...

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, in relazione a quanto indicate al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislative 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI).

La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando.

Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011, e rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:

- una dichiarazione sostituiva dell'atto notorio con la quale il titolare deli'attività segnala l'inizio dell'attivita;

- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformita dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;

- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto
rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, art. 4 del D.P.R 151/2011, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.

Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fomirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.

Perle attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell' interessato.

Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta gioni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPl.
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Segue in allegato

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Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19

ID 5225 | | Visite: 10747 | Decreti Sicurezza lavoro

D Lgs  19 febbraio 2014 n  19

Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

GU n.57 del 10-03-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2014

Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

Art. 286 -bis. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Art. 286 -ter . Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro;
b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;
c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;
d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater. Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;
c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fi ne di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies . Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualifi cazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’infl uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286 -sexies . Misure di prevenzione specifiche

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; 
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.

g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.

Art. 286 -septies. Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286 -quinquies.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286 -sexies.».

Art. 2. Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto 9 luglio 2012

ID 5220 | | Visite: 9170 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 9 luglio 2012 

Ministero della Salute

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(GU n.173 del 26.07.2012)

Modificato da:

Decreto 13 agosto 2013 (GU n.212 del 10-09-2013)
Decreto 16 luglio 2016 (
GU Sn.184 del 08-08-2016) 

D. Lgs. 81/2008
...
Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n  81

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

ID 5216 | Update 02.01.2024

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(GU n.101 del 30.04.2008 - S.O. 108)

Entrata in vigore del decreto: 15.05.2008.

Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Disponibile il testo consolidato, del D.Lgs. 81/2008 in formato PDF:

- allegato all'articolo
ebook dedicato al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza 

Cover TUS

D.Lgs. 81/2008 consolidato

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Vedi ebook D.Lgs. 81/2008 Testo consolidato

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Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106

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D Lgs  n  106 2009

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(GU n.180 del 05.08.2009 - S.O. n. 142)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009

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Cassazione Civile Sent. Sez. 1 n. 2915 del 05 dicembre 2017

ID 5205 | | Visite: 3286 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sent. Sez. 1 n. 2915 del 05 dicembre 2017

La condotta abnorme del lavoratore può esonerare da responsabilità il DL - fallimento e credito per infortunio mortale -.

Civile Ord. Sez. 1 Num. 29115 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 05/12/2017

Ritenuto in fatto

O.T., vedova del defunto D'A.R., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori D'A. Silvia ed Elisa, nonché il figlio maggiorenne D'A. Daniele hanno proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Duegi Prefabbricati srl, dal quale era stato escluso un credito risarcitorio per i danni jure hereditatis e iure proprio, patrimoniali e non, da essi congiunti sofferti a causa del grave infortunio sul lavoro occorso a D'A.R., in data 30 maggio 2009, che ne aveva provocato la morte dopo cinquanta giorni di agonia.
Il Tribunale di Cuneo, con decreto del 2 novembre 2012, ha accertato, sulla base di varie circostanze emerse all'esito dell'istruttoria compiuta mediante l'assunzione di prove testimoniali e documentali, che il D'A., al momento dell'infortunio, stava lavorando alle dipendenze della Duegi e che non poteva attribuirsi efficacia causale esclusiva al suo comportamento nel manovrare l'autocarro, essendo state insufficienti le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro; in considerazione del tempo trascorso tra l'incidente e la morte e della sofferenza psichica provata dalla vittima, rimasta lucida durante l'agonia, il Tribunale ha determinato equitativamente il danno morale, a titolo ereditario, in complessivi € 270.000,00, da ripartirsi secondo le diverse quote ereditarie, e lo ha ammesso in via privilegiata, a norma dell'art. 2751 bis c.c., in considerazione della natura del danno; ha ammesso in chirografo il danno non patrimoniale subito dai congiunti per lesione del rapporto parentale, quantificato equitativamente in € 250.000,00 per ciascuno; ha escluso l'esistenza di un danno patrimoniale differenziale rispetto a quello già indennizzato dall'Inail.Il Fallimento Duegi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si sono opposti gli intimati con controricorso.

Considerato in diritto 

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere violato il principio secondo cui, ai fini dell'ammissione al passivo del fallimento di un credito risarcitorio derivante da infortunio sul lavoro, è la parte offesa che deve allegare i fatti, indicare i mezzi di prova e dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa nel momento dell'infortunio da rapportare alla mansione effettivamente svolta, in quanto dovuta in virtù del contratto, e non al generico status di dipendente appartenente all'organico dell'imprenditore, mentre, nella specie, non era provato che la presenza del lavoratore in un cantiere estraneo alla sede della propria azienda fosse dovuta all'espletamento della propria attività alle dipendenze di quella stessa azienda.

Con il secondo motivo la Duegi ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. e 115 c.c., per avere errato nell'attribuire soltanto ad essa l'obbligo di predisporre i mezzi di sicurezza del lavoro e per avere omesso di considerare che il materiale edile presente sul rimorchio non era stato da essa prodotto.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 2087 c.c., per avere ritenuto irrilevante il comportamento imprudente del lavoratore e, quindi, erroneamente escluso il suo concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso.

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti ragioni:

I primi due motivi, nonostante la rubrica, priva di efficacia vincolante (Cass. n. 7882 del 2006, n. 7981 dei 2007), prospetti una violazione di legge, denunciano in buona sostanza vizio di motivazione, in relazione all'accertamento della circostanza che D'A.R. rimase vittima dell'infortunio, mentre espletava una prestazione lavorativa per la società fallita, della quale era, peraltro, pacificamente dipendente.

[...]

Nessuna violazione della norma che governa l'onere probatorio (art. 2697 c.c.) è, altresì, riscontrabile. Nei nostro ordinamento, per consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. deve essere, infatti, contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che rinviene solida base, tra l'altro, nei canone costituzionale del giusto processo, in virtù del quale tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo (quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate) concorrono alla formazione del convincimento del giudice (per tutte, Cass. n. 15162 del 2008, n. 2285 del 2006, n. 1112 del 2003, n. 5126 del 2000). Il Tribunale null'altro ha fatto che interpretare e valutare le risultanze processuali acquisite, pervenendo alla conclusione che le stesse dimostravano che il D'A. stava lavorando per la società fallita.

Relativamente alla valorizzazione di presunzioni, è sufficiente ricordare che il giudice del merito può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su di esse (ex plurimis, Cass. n. 3837 de/2001; n. 491 del 2000) e la presunzione può essere basata anche su un singolo elemento, purché preciso e grave (Cass. n. 4406 dei 1999). Con tale ultimo carattere «non si esige [poi] che l'esistenza dei fatto (ignoto), dedotta per presunzione, assuma un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente (...) una "ragionevole” certezza (anche probabilistica)» (Cass. n. 23079 del 2005, n. 4168 del 2001, n. 9782 del 1999). E' possibile «ravvisare ordinaria connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza, sia pure con qualche margine di opinabilità» (Cass. n. 3837 del 2001), non occorrendo che «l'esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile», poiché è applicabile la regola dell'inferenza probabilistica, non quella dell'inferenza necessaria (Cass. n. 2632 del 2014, n. 5082 del 1997), ferma l'impossibilità di attribuire valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632 del 2014).

L'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione non è censurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dai punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. n. 15219 del 2007, n. 1216 del 2006, n. 3974 del 2002). Tanto si riscontra nella specie, vieppiù in considerazione del testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. qui applicabile, avendo il Tribunale logicamente argomentato in ordine ai convergenti elementi (molteplici) comprovanti la conclusione resa, anche in ordine alle circostanze oggetto del secondo motivo, che palesemente si risolvono in una mera, inammissibile, critica dell'apprezzamento di fatto del giudice del merito.

Il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato la causa dell'infortunio, negando il concorso di colpa del D'A..

[...]

Peraltro, neppure è qualificabile come abnorme il comportamento del lavoratore che intervenga, nell'esecuzione delle ordinarle mansioni assegnate, su un macchinario per effettuare una riparazione, qualora ciò sia dettato da una necessità, non solo possibile, ma anche probabile del procedimento lavorativo (Cass. n. 20533 del 2015).

Tali principi, pacifici nella giurisprudenza della Corte, sono stati osservati dal Tribunale che, per affermare la responsabilità esclusiva del datore di lavoro, ha valorizzato l'accertamento contenuto nella perizia assunta nel processo penale (non contestata in quello civile), chiaro ed univoco nel ricondurre l'evento ad «un insieme di situazioni dipendenti dalla inadeguatezza in termini di sicurezza del mezzo utilizzato», precisamente identificate (consistenti nel difetto della «presa di forza su scambio» e nella modalità di installazione della stessa). E' dunque evidente il riferimento a violazioni inerenti le misure antinfortunistiche ascrivibili al datore di lavoro. La circostanza che è stata riscontrata dal perito di «una certa imprudenza del lavoratore» è significativa, ma in senso opposto alla tesi del ricorrente. Essa infatti dimostra l'inesistenza del carattere dell'abnormità della condotta (nei termini dianzi descritti) e, al più, un'imprudenza nell'utilizzazione del «selettore» inidonea ad escludere la responsabilità esclusiva del datore di lavoro, siccome peraltro ricollegata ad una modalità resa possibile dalle carenze (pure evidenziate dal perito) concernenti le misure di funzionamento (e sicurezza) della «presa di forza».

Queste argomentazioni sono integralmente condivise dal Collegio.

Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge. Roma 13 luglio 2017

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Decreto 22 novembre 2017

ID 5187 | | Visite: 30394 | Prevenzione Incendi

Decreto 22 novembre 2017

Decreto 22 novembre 2017

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Entra in vigore il 05 Gennaio 2018

GU n. 285 del 06.12.2017
______

...
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Art. 2.Obiettivi
1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2.
2. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.
4. L’installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

Art. 5. Impiego di prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 6. Disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017
Il Ministro dell’interno

Decreto e RT allegata

RT breve sintesi

- La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3 .
- Liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C.
- I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
- Il grado di riempimento del contenitore-distributore deve essere ≤90% della capacità geometrica.
- I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
- - a) fabbricati e depositi non soggetti CPI: 5mt
- - b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici: 10 mt
- - c) linee ferroviarie: 15 mt
- - d) proiezione verticale di linee elettriche 1000 V CA o 1500 CC: 6 mt
- Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
- N. 2 estintori portatili con capacità estinguente almeno 21A-89B o se Cap. contenitore >6 m3 estintore carrellato almeno B3.
- Il personale addetto al riempimento deve osservare la disciplina vigente dell’ADR.
...

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Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109

ID 5174 | | Visite: 4364 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109 

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.

GU Serie Generale n.172 del 25-07-2012

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012

 

Decreto 26 giugno 2003 n. 201

ID 5159 | | Visite: 4541 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 26 giugno 2003 n. 201 

Ministero della Giustizia

Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

GU Serie Generale n.179 del 04-08-2003

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Decreto 16 novembre 2017

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Formazione codice IGF

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF

Decreto 16 Novembre 2017

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per il personale marittimo in servizio su navi soggette all’applicazione del codice IGF e su navi non soggette all’applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di infiammabilità come definiti nel codice IGF.

2. Il corso definisce le conoscenze e l’addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione, funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilità, nonché la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale correlati alla movimentazione, allo stoccaggio e all’utilizzo degli stessi come combustibili, in conformità a quanto previsto dalla regola V/3 dell’annesso alla Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata e la corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi soggette all’applicazione del codice IGF;
b) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi non soggette all’applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL o altri combustibili con basso punto di infiammabilità come definiti nel codice IGF.

2. Prima di essere destinati a specifici compiti a bordo di una nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono ricevere una formazione adeguata in relazione alle loro capacità, compiti e responsabilità.

3. Tutti i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto, devono ricevere una appropriata e specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilità in condizioni di normalità e di emergenza come specificato alla regola I/14, paragrafo 1.5 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e all’art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Art. 3. Conseguimento dell’addestramento di base

1. Il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all’utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, deve essere in possesso di un certificato di addestramento di base per poter prestare servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto.

2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento di base di cui al comma 1, oltre ad aver completato favorevolmente i corsi relativi all’addestramento di base (Basic training) e antincendio avanzato, deve soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

a) aver completato favorevolmente l’addestramento di base per il personale in servizio su navi soggette al presente decreto in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al successivo art. 5; oppure
b) essere in possesso di un certificato di addestramento di base o avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui alla regola V/1-2, paragrafo 2 e 5, o di cui alla regola V/1-2, paragrafo 4 e 5.

GU Serie generale - n. 282 del 02.12.2017

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Cassazione Civile Sez. Lav. n. 27793 | 22 Novembre 2017

ID 5127 | | Visite: 4145 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Carpentiere malattia professionale uso strumenti vibranti

Cassazione Civile Sez. Lav. n. 27793 del 22 novembre 2017

Rigetto del ricorso: per ottenere l'indennizzo per malattia professionale asseritamente contratta nell'esercizio, e a causa, dell'attività lavorativa di carpentiere con uso di strumenti vibranti dal 1982 al 2004. 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 22/11/2017

Estratto:

Rilevato
1. che con sentenza in data 16 dicembre 2010, la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e ha rigettato la domanda proposta dall'attuale intimato volta ad ottenere l'indennizzo per malattia professionale asseritamente contratta nell'esercizio, e a causa, dell'attività lavorativa di carpentiere con uso di strumenti vibranti dal 1982 al 2004, nella misura del sedici per cento;
2. che avverso tale sentenza R.C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria tardiva, al quale ha opposto difese l'INAIL, con controricorso, con il quale ha eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 12 dicembre 2011, per essere stata la sentenza impugnata notificata il 29 settembre 2011;

Considerato
[...omissis]
5. che, con il secondo articolato motivo, deducendo plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver prestato adesione ad una consulenza tecnica non immune da vizi logico- formali e non rispondente ai criteri della scienza medica, in contrato con le evidenze documentali, e per aver escluso l'origine professionale della patologia denunciata e, a suffragio del motivo, valorizza la circostanza che l'attività lavorativa, svolta per oltre vent'anni con utilizzo di attrezzi vibranti, sollevamento di pesi considerevoli e con notevole sollecitazione degli apparati muscolo-scheletrici della colonna vertebrale e degli arti superiori, avrebbe dovuto essere valutata e valorizzata quantomeno come concausa della riscontrata patologia;
6. che il ricorso va respinto;
7. che il primo motivo non coglie nel segno, nel contrastare la sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha ben sottolineato di non avere fondato la decisione sulla produzione documentale della quale si contestata la tardiva produzione in appello, reputandola, espressamente, "neppure necessaria ai fini del decidere", con apprezzamento costituente compendio dei chiarimenti resi in udienza, al riguardo, dall'ausiliare officiato in sede di gravame (riportati nell'iter argomentativo della sentenza impugnata), che pure ne aveva ribadito l'ininfluenza sull'esito delle conclusioni rassegnate e, in particolare, sugli effetti della diagnosticata malattia sistemica;
8. che, pertanto, è inutile saggiare la fondatezza della dedotta violazione della regola processuale;
9. che il secondo motivo è infondato;
10. che la soluzione adottata dalla Corte d'appello è stata fondata sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha valorizzato le caratteristiche concrete della situazione clinica del periziato e a tanto è pervenuta, come già rimarcato nei paragrafi che precedono, a prescindere dal documento (dimissioni ospedaliere) del quale si è contestata la produzione in sede di gravame, sulla base del confronto tra la documentazione sanitaria allegata - indice di malattia sistemica a carico di vari organi e con patologia osteoarticolare manifestata dal R.C. fin da giovane e ancor prima di intraprendere l'attività lavorativa - rimarcando l'impossibilità di stabilire una correlazione causale tra le lavorazioni svolte e le rilevate malattie osteoarticolari, posto che la detta malattia sistemica, a prescindere dall'attività lavorativa espletata, sarebbe comunque evoluta, nei modi e tempi effettivamente verificatisi;
11. che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha disatteso i principi reiteratamente affermati da questa Corte, valorizzati dal ricorrente, secondo i quali nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod.pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa ritenersi, con certezza, che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (v. ,da ultimo, ex plurimis Cass. 5 giugno 2017, n. 13949; Cass. 7 aprile 2016, n. 6761, 26/03/2015 n. 6105);
12. che la sentenza impugnata ha rimarcato che la patologia extralavorativa sarebbe evoluta nei modi e tempi come in effetti verificatisi e l'impossibilità di stabilire, in conseguenza di ciò, la correlazione causale tra lavorazioni svolte e malattie osteoarticolari;
[...omissis]

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303

ID 5077 | | Visite: 13142 | Decreti Sicurezza lavoro

D P R  19 marzo 1956 n  303

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro. 

(GU n.105 del 30-04-1956 - SO)

Atto abrogato da: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Resta in vigore l'Art. 64:

Art. 64.

Gli ispettori del lavoro hanno facolta' di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresi' di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro hanno facolta' di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

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FEM 4.005 (2013)

ID 5075 | | Visite: 3673 | Documenti Sicurezza Enti

FEM 4.005 (2013) Stacking aisle width

Introduction
Information for the determination of the stacking aisle width has been included until now in the illustrated terminology of FEM IV and in the technical note, FEM IV-TN01.

This information does not, however, cover all the peripheral conditions included in this new guideline. TN01 is replaced by this guideline.

This document assumes that forklift trucks are driven by trained and qualified operators.

1. Scope
In this guideline, the determination of the 90° stacking aisle width has been defined for major industrial truck types. Articulated counterbalance trucks are not included in this document.

NOTE: This method of calculation, due to its simplistic nature, may not necessarily represent the minimum possible safe stacking aisle width. More sophisticated methods are available and may be more suitable particularly when long or wide loads are being handled. BITA guidance note GN9 is an example of such a method.

FEM 2013

Cassazione Penale Sez. 4 n. 52534 del 17 novembre 2017

ID 5046 | | Visite: 3981 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Responsabilità datore di lavoro: Infortunio mortale archi sollevati da mezzo meccanico

Cassazione Penale Sez. 4 n. 52534 del 17 novembre 2017

Penale Sent. Sez. 4 Num. 52534 Anno 2017
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 09/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno - Sez. Distaccata di Montecorvino Rovella aveva dichiarato Toriello Gerardo colpevole del reato previsto dall'art.589, secondo comma, cod. pen. commesso ai danni di Storean Marcel in Bellizzi in data antecedente e prossima al 21 maggio 2007. Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per il diverso reato previsto dall'art.367 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione.

2. Il fatto è stato così accertato nelle fasi di merito: Storean Marcel lavorava presso il cantiere dell'impresa Alba di Toriello Gerardo s.r.I., a latere di un macchinario detto Manitou, quando era stato colpito da archi di forma allungata sollevati da tale mezzo meccanico; le circostanze della morte non erano state messe in discussione dall'imputato, che per occultare il reato aveva trasportato, unitamente al coimputato Toriello Luciano, il cadavere dell'operaio in altra località abbandonandolo in una cunetta per simulare un incidente stradale previo danneggiamento della bicicletta della vittima; l'infortunio si era verificato per l'uso scorretto del sollevatore telescopico, sul cui dispositivo di presa del carico, costituito da forche, erano stati appoggiati gli archi; la caduta era avvenuta mentre gli archi venivano trasportati ad un'altezza superiore ai 30 centimetri da terra previsti dal manuale d'uso senza assicurarne la stabilità; i requisiti di sicurezza dell'operazione non erano stati valutati nel documento della sicurezza aziendale; il mezzo meccanico non presentava difetti di funzionamento ed, al momento dell'infortunio, era manovrato dall'imputato, amministratore unico dell'impresa e datore di lavoro, che doveva caricare gli archi su un diverso macchinario idoneo al loro trasporto per il montaggio nelle serre.

3. Gerardo Toriello propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a) vizio di motivazione in relazione alle risultanze documentali e testimoniali circa la condotta dell'imputato; la prova della responsabilità del ricorrente è stata desunta dalle dichiarazioni contraddittorie rese da due informatori (Cirlan Viorel  e Raimondi Filippo) nell'immediatezza del fatto; è illogica la valutazione come piena prova delle dichiarazioni rese da uno dei due informatori, laddove nella medesima sentenza si è affermato che quanto dichiarato da persona informata sui fatti può essere utilizzato esclusivamente ai sensi dell'art.500, comma 2, cod. proc. pen. per le contestazioni;
b) violazione di legge in merito alle concause che hanno contribuito al verificarsi dell'evento, avendo il giudice di appello fondato il giudizio di responsabilità sul precetto generale di cui all'art.2087 cod. civ. senza collegare la condotta dell'agente al principio di colpevolezza, trascurando che, a seguito degli accertamenti eseguiti dall'ufficio ISPES, l'unico rilievo mosso all'impresa era l'omesso aggiornamento del corso linguistico per la mano d'opera straniera e l'assenza del box spogliatoio;
c) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sebbene le prove fossero contrastanti ed incerte, l'affermazione di responsabilità fosse basata sulla mera qualità di titolare dell'impresa.

[...]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

[...]

1.3. Nel ricorso si sovrappongono argomenti inerenti al nesso di causalità (concause dell'evento) al tema della colpa (errore determinato da altri e da circostanza che l'imputato non aveva possibilità di conoscere), ignorando che la Corte di Appello ha analiticamente richiamato i profili di colpa specifica ascrivibili all'imputato quale datore di lavoro (inadeguatezza del documento rischi e sicurezza in relazione alle operazioni di movimentazione dei carichi, omissione di misure organizzative per ridurre al minimo i rischi correlati all'uso del carrello elevatore). I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del motivo di ricorso è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante.

2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, che la condotta complessivamente tenuta dall'imputato, improntata all'inquinamento del fatto
con frapposizione di ostacoli alla sua ricostruzione e connotata da assenza di resipiscenza, non consentisse di applicare le circostanze attenuanti generiche.
Tale valutazione ha, con evidenza, influito anche sul giudizio prognostico funzionale al diniego della sospensione condizionale della pena, corroborato dalla rilevata reiterazione di condotte penalmente rilevanti in materia antinfortunistica, dunque fondato su valutazione discrezionale esente da vizi ed insindacabile in questa sede.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Elenco malattie professionali 2014

ID 1102 | | Visite: 26267 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 14 giugno 2014

Decreto 10 giugno 2014 / Elenco malattie professionali 2014

ID 1102 | Update news 13.01.2024

In allegato Documento completo sulle malattie professionali, con FAQ, Quadro normativo e Decreto 10 giugno 2014 (elenco)

Decreto aggiornato 2024 da: Decreto 15 novembre 2023

Con il Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024) è approvato l'aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto 10 giugno 2014
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

(GU 212 del 12 Settembre 2014)

D.P.R 1124/1965 

Art. 139.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1) 

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)
__________

Aggiornamenti Art. 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".

_______

La denuncia/segnalazione è trasmessa, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro e alle Aziende sanitarie locali, anche all’Inail ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 38/2000.

L’elenco è stato predisposto dalla Commissione scientifica, istituita ai sensi del predetto articolo 10, cui compete anche l'elaborazione e la revisione periodica delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del Testo Unico assicurazione obbligatoria D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

D.P.R 1124/1965 

Art. 3.

L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.(3) Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni. 

Aggiornamento Art. 3

(3) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"
...

D.P.R 1124/1965 

Art. 211.

L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.(4)
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Aggiornamento Art. 211

(4)La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

Malattie professionali

Documento completo Riservato Abbonati

Il Decreto (art.1) aggiorna l'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 e riguarda esclusivamente, gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche in tutte le tre liste rappresentate:

Decreto 10 giugno 2014 Completo

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ;

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ;

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE.

TUTTE LE LISTE

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Allegato riservato Malattie professionali - Quadro Normativo e Procedure Rev. 00 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
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Strumenti di stima rischio chimico occupazionale

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Strumenti rischio chimico 2017

Strumenti di stima rischio chimico occupazionale

Panoramica degli strumenti riconosciuti dall'ECHA per la valutazione del rischio chimico occupazionale

Lo scenario d’esposizione è definito nel Regolamento REACH come “l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita ed il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla, o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare, l'esposizione delle persone e dell'ambiente”.

Lo scenario d’esposizione rappresenta il fulcro del processo di valutazione della sicurezza chimica in quanto costituisce la base per la stima dell’esposizione ed, allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), è anche il maggior strumento di comunicazione delle informazioni lungo la catena d’approvvigionamento della sostanza. La stima dell’esposizione deve essere effettuata per ciascun scenario d’esposizione nella sua fase iniziale di sviluppo e successivamente affinata fino alla definizione dello scenario finale.

Il processo di stima dell’esposizione dovrebbe basarsi su misure sperimentali. In pratica, la disponibilità di dati reali d’esposizione è limitata e quindi, nella maggior parte dei casi, si deve ricorrere all’uso di modelli di calcolo. In particolare nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), che si distinguono per un’elevata variabilità delle mansioni lavorative degli addetti e dei relativi tempi di esposizione, nonché delle modalità d’uso degli agenti chimici, gli algoritmi o i modelli di calcolo possono rappresentare uno strumento di grande utilità nella valutazione del rischio.

L’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), nella Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica - Parte D , distingue tra modelli elaborati con l’intento di offrire una semplicità d’uso, ma intrinsecamente conservativi, e pertanto indicati ad essere utilizzati come modelli per uno screening iniziale (modelli di livello 1), e modelli più complessi di livello 2, che richiedono un maggior numero di dati di input e che forniscono stime d’esposizione più accurate e più aderenti ai dati sperimentali.

Gli strumenti comuni attualmente disponibili sono descritti nell'Appendice R.14-1 Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment - Chapter R.14: Occupational exposure assessment Version 3. 0 - August 2016.

Una panoramica di base sui diversi ambiti e domini di applicabilità degli strumenti è riportato nella Tabella R.14-2 e nella Tabella R.14-3:

Table R.14- 2: Applicability matrix (inhalation models)

Tabella ECHA R 14 1

Table R.14- 3 Applicability matrix (dermal models)

Tabella ECHA R 14 2

TREXMO

TREXMO

Lo strumento TREXMO può essere un'utile fonte di informazioni su come i diversi strumenti definiscono i determinanti dell'esposizione.

Lo strumento stabilisce un terreno comune per tutti i modelli di assumendo che un insieme di parametri di input in un modello possa essere tradotto in un altro modello. Ulteriori informazioni sullo strumento TREXMO sono disponibili su https://www.seco.admin.ch/trexmo.

Cos'è TREXMO?

TREXMO è uno strumento più grande per valutare in modo efficiente e affidabile l'ampia gamma di effetti speciali di esposizione professionale.

TREXMO integra sei modelli di esposizione professionale utilizzati:

-          ART v.1.5,
-          STOFFENMANAGER (versione Schinkel et al. 2010) v.5.1,
-          ECETOC TRA v.3,
-          MEASE v.1.02.01,
-          EMKG-EXPO-TOOL e EASE v. 2.0.

Questo metodo armonizza l'uso di diversi modi per la stessa situazione di esposizione In definitiva, TREXMO dovrebbe contribuire a rendere più affidabili i problemi di esposizione.

Perché è necessario TREXMO?

Spesso è un approccio di 1 ° livello (metodo di screening) o di 2 ° livello (analisi approfondita) per stimare l'esposizione per diversi scenari di esposizione. Nessuna guida è disponibile per interpretare i diversi livelli del modello e per gestire le incertezze associate alla situazione di esposizione, ai parametri e ai modelli. Numerosi studi sull'affidabilità tra utenti hanno presentato una valutazione di esposizione che si stima su diversi ordini di grandezza per la stessa situazione di esposizione.

Quali sono gli obiettivi del progetto TREXMO?

-          ridurre l'entrata per la selezione dei parametri in sei modelli.

-          ridurre il tempo richiesto per l'esecuzione di diversi modelli per un determinato ES

-          beneficio di stime di esposizione più affidabili per migliorare l'esperienza tra utente.

l'uso di TREXMO per scenari scenari di esposizione, ad esempio per rapporti di sicurezza o per il processo di autorizzazione delle SVHC.

Stoffenmanager® 

sTOFFENMANAGER 7

Il modello Stoffenmanager è stato sviluppato in Olanda inizialmente per le piccole e medie imprese con l’intento di facilitare il controllo del rischio chimico e l’individuazione delle priorità tra gli interventi di prevenzione e protezione da mettere in atto.

Il modello è intermedio tra il livello 1 e 2, è un modello web-based, ossia utilizzabile tramite internet, e attualmente è fruibile in Inglese, Olandese e Finlandese dal sito web: https://www.stoffenmanager.nl; è disponibile in una versione base, gratuita, e in una versione a pagamento, con maggiori funzionalità che, ad esempio, consente di far interagire il modello con altri database.

Stoffenmanager® ha i seguenti moduli:

1. Banding di controllo. Stoffenmanager® è stato inizialmente sviluppato come strumento per le PMI per dare priorità ai loro rischi per la salute di lavorare con prodotti pericolosi sul posto di lavoro e per determinare misure di controllo efficaci. Per raggiungere una priorità di rischio, Stoffenmanager® combina le informazioni sui pericoli di un prodotto con una stima dell'esposizione per inalazione o contatto con la pelle. Se vengono identificati dei rischi, è possibile selezionare le misure di controllo. Le valutazioni del rischio possono essere aperte come report e salvate sul computer. Un piano d'azione mostra le misure di controllo selezionate. I filmati Pimex e le schede di istruzioni sul posto di lavoro possono essere utilizzate per lo scambio di informazioni e la comunicazione del rischio. Il Report Sostanze pericolose genera una panoramica di tutti i prodotti pericolosi che vengono utilizzati all'interno dell'azienda. Accanto a questo è disponibile una registrazione speciale CMR (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione).

2. Valutazione quantitativa dell'esposizione . Stoffenmanager® contiene un modulo di esposizione quantificato e convalidato per stimare l'esposizione a polveri e vapori in mg / m3. Stoffenmanager® stima la concentrazione del compito nel caso peggiore, il cosiddetto 90 percentile. Accanto a questi altri percentili della distribuzione dell'esposizione sono disponibili (ad esempio 50, 75 o 95 percentile). L'esposizione durante l'attività può essere confrontata con un limite di esposizione professionale (OEL). Successivamente la concentrazione media giornaliera può essere calcolata per uno o più compiti. Questo risultato può anche essere confrontato con un OEL. Se vengono identificati dei rischi, è possibile selezionare le misure di controllo. Le valutazioni del rischio possono essere aperte come report e salvate sul computer. Un piano d'azione mostra le misure di controllo selezionate.

3. L'esposizione del lavoratore. Stoffenmanager® contiene un modulo di esposizione REACH per stimare quantitativamente l'esposizione per inalazione. Questo è lo stesso modello del modulo di valutazione dell'esposizione quantitativa ma specificato per REACH. Stoffenmanager® presenta la distribuzione completa dell'esposizione e i corrispondenti percentili. La stima dell'esposizione può essere confrontata con il DNEL della sostanza. Questo modulo è disponibile solo nel pacchetto Premium.

4. Modulo Nano. Questo è un modulo separato per valutare qualitativamente i rischi di lavorare con oggetti nano fabbricati. Proprio come il modulo di controllo numerico, le proprietà di rischio e le informazioni sull'esposizione sono combinate per ricavare un punteggio di rischio. Le misure di gestione del rischio possono essere selezionate per controllare l'esposizione.

5. PGS-15. Questo è un modulo speciale per la gestione della conservazione chimica secondo la linea guida olandese PGS-15. Questo modulo è disponibile online in olandese e nel pacchetto Premium.

6. ATEX. Questo è un modulo per la valutazione della sicurezza dell'esplosione sul luogo di lavoro in conformità con le linee guida europee ATEX. Questo modulo è disponibile online in olandese e nel pacchetto Premium.

MEASE

MEASE (versione 1.02.01) è stata ampiamente utilizzata dall'industria dei metalli per le valutazioni di sicurezza chimica nei fascicoli di registrazione REACH negli ultimi anni.

Per valutare l'esposizione professionale, la guida prevede un "approccio a più livelli". Per il 1 ° livello, si propone di utilizzare i cosiddetti "strumenti di screening". Questi strumenti forniscono stime prudenti dell'esposizione e sono intesi a identificare (schermare) PROC privi di problemi al fine di risparmiare risorse da allocare alle PROC per le quali sono necessarie valutazioni di livello superiore.

A nome di EUROMETAUX, EBRC ha sviluppato uno strumento per la stima e la valutazione dell'esposizione della sostanza (MEASE versione 1) che combina approcci dal sistema esperto EASE, dallo strumento TRA ECETOC e dalla guida per la valutazione del rischio per la salute dei metalli (HERAG). Mira a fornire uno strumento di screening di 1 ° livello per la stima dell'inalazione professionale e dell'esposizione cutanea a metalli e sostanze inorganiche.

Per l'esposizione per inalazione, lo strumento segue l'approccio PROC dello strumento ECETOC TRA e seleziona le stime di esposizione iniziale da tre classi di fugacità (bassa, media, alta). Le classi di fugacità sono definite in base alla forma fisica, al punto di fusione del metallo, alla temperatura del processo, alla tensione di vapore e alla PROC selezionata. Le stime di esposizione iniziale per PROC 21-27a in MEASE si basano su dati misurati dall'industria dei metalli.

Per l'esposizione dermica, MEASE si basa sul sistema di bande di esposizione del sistema EASE ampiamente utilizzato. Tuttavia, le stime dell'esposizione generate si basano su dati misurati da diversi metalli, raccolti e tracciati rispetto alle classi di esposizione EASE nella "scheda informativa dermica" del progetto HERAG.

MEASE versione 1.02.01 http://www.ebrc.de/mease.html.

Strumento REACH avanzato (ART)

ART

ART è uno strumento di valutazione dell'esposizione di livello superiore che combina le previsioni dell'esposizione per inalazione modellate meccanicamente con i dati di esposizione disponibili utilizzando un approccio bayesiano. ART valuta l'esposizione per scenari in diversi impianti e siti. Le stime sono fornite per percentili diversi della distribuzione dell'esposizione e degli intervalli di confidenza attorno alla stima. Produce anche stime dell'esposizione in assenza di dati, ma l'incertezza delle stime diminuirà quando saranno inclusi i risultati delle misurazioni dell'esposizione.

L'Advanced REACH Tool (ART) è uno strumento di valutazione dell'esposizione che combina stime dell'esposizione per inalazione modellate meccanicamente con i dati di esposizione disponibili utilizzando un approccio bayesiano.

Il modello meccanicistico è basato su nove fattori di modifica principali indipendenti (MF). Uno di questi MF è il potenziale di emissione della sostanza, che affronta le proprietà intrinseche della sostanza come determinanti dell'emissione da una fonte. Questo documento descrive le attuali conoscenze e prove sulle caratteristiche intrinseche di solidi e liquidi che determinano il potenziale per il loro rilascio nell'aria del posto di lavoro. Il fattore principale che determina il rilascio di aerosol dalla manipolazione o dalla lavorazione di materiali in polvere, granulari o pellettizzati è la polverosità del materiale, nonché la frazione in peso della sostanza di interesse nella polvere e il contenuto di umidità. La pressione parziale di vapore è il principale fattore intrinseco che determina il potenziale di emissione della sostanza per l'emissione di vapori. Per la generazione di nebbia, il potenziale di emissione della sostanza è determinato dalla viscosità del liquido e dalla frazione in peso della sostanza di interesse nel liquido. All'interno di ART il rilascio di vapori è considerato per sostanze con una tensione di vapore parziale alla temperatura di processo di 10 Pa o più, mentre la formazione di nebbia è considerata per sostanze con una tensione di vapore ≤ 10 Pa. I moltiplicatori relativi sono assegnati per la maggior parte dei fattori intrinseci, ad eccezione della frazione in peso e della tensione di vapore, che viene applicata come variabile continua nella stima del potenziale di emissione della sostanza. Attualmente, la stima del potenziale di emissione di sostanze non è disponibile per fumi, fibre e gas. Il potenziale di emissione delle sostanze tiene conto dell'ultima riflessione sulle emissioni di polveri, nebbie e vapori e, a nostro avviso, fornisce un buon equilibrio tra teoria e pragmatismo. L'espansione della base di conoscenze sul potenziale di emissione delle sostanze migliorerà il potere predittivo dei modelli di esposizione professionale e, di conseguenza, l'accuratezza e la precisione delle stime dell'esposizione. 

Lo strumento avanzato REACH (ART): incorporazione di un database di misurazione dell'esposizione

L'incorporazione del database di esposizione in ART consente agli utenti che non dispongono di dati di misurazione propri per il proprio scenario di esposizione, di aggiornare le stime dell'esposizione prodotte dal modello meccanicistico utilizzando serie di misurazioni analoghe selezionate dal database di misurazione dell'esposizione ART. A seconda dell'input dell'utente per la categoria di sostanze e le classi di attività (sotto), il sistema seleziona le serie di misurazione dell'esposizione dal database di esposizione. Le esaurienti descrizioni degli scenari e le statistiche riassuntive aiutano l'utente a decidere se le serie di misure sono effettivamente completamente analoghe. Dopo aver selezionato uno o più set di dati analoghi, i dati sono utilizzati dal modulo bayesiano del sistema ART per aggiornare le stime dell'esposizione modellate meccanicamente. Le misurazioni dell'esposizione 1944 attualmente memorizzate nel database di misurazione dell'esposizione ART coprono 9 situazioni di esposizione per la gestione di oggetti solidi (n = 65), 42 situazioni per il trattamento di polveri, granuli o materiale pelletizzato (n = 488), 5 situazioni per la gestione della bassa volatilità liquidi (n = 88), 35 situazioni per la manipolazione di liquidi volatili (n = 870) e 26 situazioni per il trattamento di liquidi in cui le polveri sono disciolte o disperse (con conseguente esposizione alla nebbia) (n = 433). 

Advanced Reach Tool 1.5

EMKG-EXPO-TOOL 

Il sistema di controllo del posto di lavoro facile da usare per sostanze pericolose (EMKG) dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro (BAuA) esiste dal 2005. È una guida pratica per la gestione dei rischi che coinvolge attività con sostanze pericolose. L'EMKG ha lo scopo di aiutare soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) a tradurre le informazioni dalle schede di sicurezza e dai luoghi di lavoro in misure di riduzione dei rischi pratici che portano a condizioni di lavoro più sicure.

Identificazione rapida delle misure

Combinando i parametri facilmente accessibili dalle schede di sicurezza e dalle ispezioni in loco, l'EMKG consente di determinare in modo rapido e preciso il livello corretto di azione per ciascun pericolo. Vengono rilevati rischi inaccettabili per la salute e vengono fornite raccomandazioni appropriate per l'azione.

 Ad ogni livello di azione, l'EMKG offre linee guida sulle linee guida sotto forma di liste di controllo fronte-retro, che aiutano nell'implementazione delle misure.

Quali livelli di azione ci sono?

Nel complesso, l'EMKG comprende tre fasi.

Misura livello 1: il livello di misurazione 1 include i requisiti minimi per il posto di lavoro. Queste misure organizzative e igieniche devono sempre essere implementate.

Misura livello 2: il livello di misurazione 2 descrive le misure di riduzione delle emissioni per i processi di lavoro tipici che riducono al minimo il rilascio di sostanze pericolose, quali: B. pesatura, riempimento e decantazione, svuotamento, miscelazione, rivestimento e laminazione.

Livello di azione 3: il livello di azione 3 contiene proposte per la progettazione di sistemi chiusi

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/EMKG/Einfaches-Massnahmenkonzept-EMKG_node.html

ECETOC’S TARGETED RISK ASSESSMENT (TRA) 

Lo strumento ECETOC's Targeted Risk Assessment calcola il rischio di esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente ai prodotti chimici.

È stato identificato dal regolamento sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) della Commissione europea come approccio preferenziale per la valutazione dei rischi per la salute dei consumatori e dei lavoratori (ECHA, 2010 a, b).

L'aggiornamento alla versione 3.1 è stato utilizzato come un'occasione per includere una lista specifica di rilascio ambientale aggiornato (SpERC) e miglioramenti delle funzionalità offrendo l'esportazione e l'importazione di singoli set di dati di sostanze. La versione 3.1 è disponibile sia come modello integrato che come versione standalone per la parte consumer e può essere scaricata insieme con guide aggiornate per questi strumenti e rapporti tecnici ECETOC TRA.

ECHA. 2010 a. Guida tecnica REACH sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, Capitolo R14: Estimazione dell'esposizione professionale. Agenzia europea delle sostanze chimiche, Helsinki, Finlandia.

ECHA. 2010 b. Guida ai requisiti di informazione e valutazione della sicurezza chimica, Capitolo R15: Valutazione del rischio di consumo (versione 2, aprile 2010). Agenzia europea delle sostanze chimiche, Helsinki, Finlandia. Addendum a TR114: Base tecnica per il TRA v3.1 (giugno 2014)

ECETOC

RISKOFDERM 

Il modello RISKOFDERM (http://product-testing.eurofins.com) è stato sviluppato da un consorzio di 15 società di 11 paesi e aventi come coordinamamento l’ente olandese TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research).
Questo modello calcola solamente l'esposizione dermica per ambienti industriali e professionali. vengono presi in considerazione sei differenti ambienti di lavoro (DEO: Dermal Occupational Units). Il modello si presenta in forma di foglio di calcolo e rilascia una stima quantitativa del carico dermico (mg/day) nei vari DEO, inoltre da la possibilità di scegliere il valore percentile dell’esposizione.

Viene considerato il modello di riferimento per l’esposizione dermica. 

Versione non più aggiornata dal 2004.

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Fonte: ECHA

Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment - Chapter R.14: Occupational exposure assessment Version 3. 0 - August 2016

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Chapter R.14 Occupational exposure assessment
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Avviso di rettifica 26.05.2016

ID 5228 | | Visite: 6348 | Decreti Sicurezza lavoro

Avviso di rettifica  26.05.2016

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2016).

GU Serie Generale n.122 del 26-05-2016

Decreto 6 agosto 2012

ID 5221 | | Visite: 9570 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 6 agosto 2012 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

GU Serie Generale n.218 del 18-09-2012

Elenco sostituito

Elenco sostituito dal Decreto 2 maggio 2020 (GU n.128 del 19-05-2020)

Art. 1

L'Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81/2008 e' sostituito dall'elenco, allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

__________

ALLEGATO XXXVIII

Valori limite di esposizione professionale

EINECS(1) CAS(2) NOME DELL'AGENTE CHIMICO VALORE LIMITE NOTAZIONE(3)
8 ore(4) Breve Termine(5)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
mg/m3
ppm
200-467-2 60-29 

Dietiletere

308 100 616 200  
200-662-2 67-64-1

Acetone

1210 500 - - -
200-663-8  67-66-3

Cloroformio

10 2 - - Pelle
200-756-3  71-55-6 

Tricloroetano, 1,1,1-

555 100 1110 200 -
200-834-7 75-04-7

Etilammina

9,4 5 - - -
200-863-5 75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412 100 - - Pelle
200-870-3 75-44-5 

Fosgene

0,08 0,02 0,4 0,1 -
200-871-9 75-45-6 

Clorodifluorometano 

3600 1000 - - -
201-159-0 78-93-3

Butanone

600  200 900 300 -
201-176-3 79-09-4

Acido propionico

31 10 62 20 -
202-422-2 95-47-6

o-Xilene

221 50 442 100 Pelle
202-425-9 95-50-1

Diclorobenzene, 1, 2- 

122 20 306 50 Pelle
202-436-9 95-63-6

Trimetilbenzene, 1, 2, 4 

100 20 - - -
202-704-5 98-82-8

Cumene

100 20 250 50 Pelle
202-705-0 98-83-9

Fenilpropene, 2-

246 50 492 100 -
202-849-4  100-41-4 

Etilbenzene

442 100 884 200 Pelle
203-313-2  105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori)8)

10 40 - -
203-388-1 106-35-4

Eptan-3-one

95 20 - - -
203-396-5 106-42-3

p-Xilene

221 50 442 100 Pelle
203-400-5 106-46-7

Diclorobenzene, 1,4-

122 20 306 50 -
203-470-7  107-18-6

Alcole allilico

4,8 2 12,1 5 Pelle
203-473-3 107-21-1

Etilen glicol

52 20 104 40 Pelle
203-539-1 107-98-2

Metossipropanolo-2,1- 

375 100 568 150 Pelle
203-550-1 108-10-1

Metilpentan-2-one,4- 

83 20 208 50 -
203-576-3 108-38-3

m-Xilene

221 50 442 100 Pelle
203-603-9 108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275 50 550 100 Pelle
203-604-4 108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100 20 - - -
203-631-1 108-94-1

Cicloesanone

40,8 10 81,6 20 Pelle
203-726-8 109-99-9

Tetraidrofurano

150 50 300 100 Pelle
203-737-8 110-12-3

5-metilesan-2-one

95 20 - - -
203-767-1 110-43-0 

eptano-2-one

238 50 475 100 Pelle
203-808-3 110-85-.0

Piperazina (polvere e vapore) (8)

0,1 - 0,3 - -
203-905-0 111-76-2 

Butossietanolo-2

98 20 246 50 Pelle
203-933-3  112-07-2

2-Butossietilacetato

133 20 333 50 Pelle
204-065-8 115-10-6

Etile dimetilico

1920 1000 - - -
204-428-0  120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1 2 37,8 5 Pelle
204-469-4  121-44-8

Trietilammina

8,4 2 12,6 3 Pelle
204-662-3 123-92-2

Acetato di isoamile

270 50 540 100 -
204-697-4 124-40-3

Dimetilammina

3,8 2 9,4 5 .
204-826-4 127-19-5 

N,N-Dimetilacetammide

36 10 72 20 Pelle
205-480-7 141-32-2

Acrilato di n-butile

11 2 53 10 -
205-563-8 142-82-5

Eptano, n-

2085  500 - - -
208-394-8 526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100 20 - - -
208-793-7 541-85-5

5-Metileptano-3-one

53 10 107 20 -
210-946-8 626-38-0 

Acetato di 1-metilbutile

270 50 540 100 -
211-047-3 628-63-7

Acetato di pentile

270 50 540 100 -
  620-11-1

Acetato di 3-amile 

270 50 540 100 -
  625-16-1

Acetato di terz-amile

270 50 540 100 -
215-535-7 1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221 50 442 100 Pelle
222-995-2 3689-24-5

Sulfotep

0,1 - - - Pelle
231-634-8 7664-39-3 

Acido fluoridrico

1,5 1,8 2,5 3 -
231-131-3  7440-22-4

Argento, metallico

0,1 - - - -
231-595-7 7647-01-0

Acido cloridrico

8 5 15 10 -
231-633-2 7664-38-2

Acido ortofosforico

1 - 2 - -
231-635-3 7664-41-7 

Ammoniaca anidra

14 20 36 50 -
231-945-8 7782-41-4 

Fluoro 

1,58 1 3,16 2 -
231-978-9 7782-41-4 

Seleniuro di idrogeno

0,07 0,02 0,17 0,05 -
233-113-0 10035-10-6

Acido bromidrico

- - 6,7 2 -
247-852-1 26628-22-8

Azoturo di sodio

0,1 - 0,3 - Pelle
252-104-2 34590-94-8

(2-Metossimetilotossi)-propanolo

308 50 - - Pelle
   

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5 - - - -
   

Piombo inorganico e suoi composti

0,15 - - - -
200-193-3 54-11-5

Nicotina

0,5 - - - Pelle
200-579-1 64-18-6

Acido formico

9 5 - - -
200-659-6 67-56-1

Metanolo

260 200 - - Pelle
200-830-5 75-00-3

Cloroetano

268 100 - - -
200-835-2 75-05-8

Acetonitrile

35 20 - - Pelle
201-142-8 78-78-4

Isopentano

2000 667 - - -
202-716-0 98-95-3

Nitrobenzene

1 0,2 - - Pelle
203-585-2 108-46-3

Resorcinolo

45 10 - - -
203-625-9 108-88-3

Toluene

192 50 - - Pelle
203-628-5 108-90-7

Monoclorobenzene

23 5 70 15 -
203-692-4 109-66-0

Pentano

2000 667 - - -
203-716-3 109-89-7

Dietilammina

15 5 30 10 -
203-777-6 110-54-3

n-Esano

72 20 - - -
203-806-2 110-82-7

Cicloesano

350 100 - - -
203-815-1 110-91-8

Morfolina

36 10 72 20 Pelle
203-906-6 111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1 10 - - Pelle
203-961-6 112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5 10 101,2 15 -
204-696-9 124-38-9

Anidride carbonica

9000 5000 - - -
205-483-3 141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5 1 7,6 3 Pelle
205-634-3 144-62-7

Acido ossalico

1 - - - -
206-992-3 420-04-2

Cianammide

1 - - - Pelle
207-343-7 463-82-1

Neopentano

3000 1000 - - -
215-236-1 1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1 - - - -
215-242-4 1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1 - - - -
231-131-3  

Argento (composti solubili come Ag)

0,01 - - - -
   

Bario (composti solubili come Ba)

0,5 - - - -
   

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)

0,5 - - - -
231-714-2 7697-37-2

Acido nitrico

- - 2,6 1 -
231-778-1 7726-95-6

Bromo

0,7 0,1 - - -
231-959-5 7782-50-5

Cloro

- - 1,5 0,5 -
232-260-8 7803-51-2

Fosfina

0,14 0,1 0,28 0,2 -
  8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1 - - - -
233-060-3 10026-13-8 Pentacloruro di fosforo 1 - - - -
200-679-5 68-12-2

N.N Dimetilformamide

15 5 30 10 Pelle
200-843-6 75-15-0

Disulfuro di carbonio

3 1 - - Pelle
201-245-8 80-05-7

Bistenolo A (polveri inalabili)

10 - - - -
201-297-1 80-62-6

Metacrilato di metile

- 50 - 100 -
202-500-6 96-33-3

Metilacrilato

7 2 36 10 Pelle
203-545-4 108-05-4

Acetato di vinile

17,6 5 35,2 10 -
203-632-7 108-95-2

Fenolo

8 2 16 4 Pelle
203-713-7 109-86-4

2-Metossietanolo

- 0,5 - - Pelle
203-772-9 110-49-6

2-Metossietil acetato

- 0,5 - - Pelle
203-804-1 110-80-5

2-Etossi etanolo

8 2 - - Pelle
203-839-2 111-15-9

2-Etossietil acetato

11 2 - - Pelle
204-661-8 123-91-1

1,4 Diossano

13 20 - - Pelle
205-438-8 140-88-5

Etilacrilato

21 5 42 10 -
210-866-3 624-83-9

Isocianato di metile

- - - 0,02 Pelle
212-828-1 872-50-4

n-metil-2-pirrolidone

40 10 80 20 Pelle
216-653-1 1634-04-4

Ossido di terz-butile e metile

183,5 50 367 100 -
   

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9)

0.02 - - - Pelle
231-639-5 7664-93-9

Acido solforico (nebulizzazione) (10) (11)

0,05 - - - -
231-977-3 7783-06-4

Acido solfidrico

7 5 14 10 -
   

 

         

1 EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
2 CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
3 Notazione cutanea attribuita ai VLEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.
4 Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.
5 Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale l'esposizione non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
6 mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.
7 ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).
8 Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore
9 Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.
10 Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
11 La nebulizzazione è definita come frazione toracica.

__________

Decreto di recepimento dei valori di esposizione professionale e biologici degli agenti chimici di cui all'art. 232 co. 2 Dlgs 81/2008 

Art. 232 co. 2 Adeguamenti normativi
...

2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

Collegati:

Decreto interministeriale 02 Maggio 2020
Direttiva 2009/161/UE
Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS 

Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57

ID 5219 | | Visite: 7851 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57 

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

(GU n.111 del 14.05.2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2012.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162).
______

Aggiornamenti all'atto

13/07/2012
LEGGE 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n.162)

Collegati

Corte Costituzionale Sentenza n. 310/2010

ID 5215 | | Visite: 8762 | Cassazione Sicurezza lavoro

Corte Costituzionale Sentenza n. 310  2 - 5 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Ius superveniens non modificativo del censurato contenuto precettivo - Trasferimento della questione sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum - Inammissibilita'. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113. Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Eccezione di inammissibilita' della questione per omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113.

Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Elusione dei principi di pubblicita', di trasparenza e di conoscibilita' dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113.

GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 10-11-2010

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 54825 del 06 Dicembre 2017

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 54825 del 06 Dicembre 2017

Responsabilità preposto: Prassi scorretta e pericolosa tollerata e mai impedita

Penale Sent. Sez. 4 Num. 54825 Anno 2017
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 15/11/2017

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 gennaio 2017 la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, relativamente alla sola determinazione della pena, ha condannato C.M. alla pena di giorni 20 d reclusione ex art. 53 della L. 289/1981, sostituita dalla pena della multa nella misura di Euro 5.000,00 per il reato di cui all'art. 590, comma 3A in relazione all'art. 583, comma 1A cod. pen. perché in qualità di preposto delegato della ARGENTA s.p.a., esercente attività di somministrazione di alimenti a mezzo di distributori automatici, cagionava a A.F., tecnico riparatore, lesioni gravi consistenti nello schiacciamento del piede, con trauma distorsivo e conseguente incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per gg. 63, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il fatto è stato ricostruito nel modo che segue: il giorno 8 marzo 2010 (e non il 22 novembre 2010, come indicato nel capo di imputazione) A.F. dipendente della Argenta s.p.a., con mansioni di tecnico riparatore di distributori automatici, dopo avere provveduto alla pulizia di una gabbia di protezione dei distributori, si accingeva a caricarla sul muletto condotto da M.G., quando, inclinata la gabbia per consentire al M.G. di caricarla veniva attinto dalle forche al piede sinistro, che rimaneva schiacciato fra la gabbia e le forche medesime. Entrambi i lavoratori svolgevano nell'occasione operazioni non comprese nelle loro mansioni ed erano privi di formazione, informazioni ed addestramento sul lavoro da svolgere.

3. La sentenza di primo grado ha assolto - con la formula 'perché il fatto non costituisce reato' - l'amministratore delegato della società L.I., mentre ha riconosciuto C.M., preposto alla filiale di Grugliasco, colpevole del reato di lesioni gravi, anche in relazione al disposto dell'art. 19 lett.re b) e d) del d.lgs. 81/2008.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, C.M., affidandolo ad un unico motivo relativo al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

5. La doglianza censura la sentenza della Corte territoriale, ex art. 606, primo comma lett.) cod. proc. pen. sotto due distinti profili: nella parte in cui confermando la responsabilità del C.M. nella causazione del sinistro omette di valutare la sussistenza dell'interruzione del nesso causale, dovuta al comportamento abnorme ed imprevedibile del M.G., circa la scelta di utilizzare il muletto anziché il transpallet; nella parte in cui condanna l'imputato per avere omesso l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (condotta oggetto dell'imputazione dell'amministratore delegato) anziché per la condotta contestagli nel capo di imputazione, consistente nell' avere omesso di vigilare affinché solo i lavoratori in possesso di specifica formazione circa l'utilizzo del carrello elevatore procedessero alle operazioni di manovra e di carico del mezzo.


 

Considerato in diritto

1. Il motivo formulato è infondato.

2. Le censure non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che i giudici del secondo grado di giudizio hanno espressamente affrontato la non imprevedibilità della condotta del M.G..[...]
3. Il reato va, in ogni caso, dichiarato estinto essendosi la prescrizione consumata in data 8 settembre 2017, avuto riguardo alla reale data di produzione dell'evento fissata il giorno 8 marzo 2010, anziché il 21 novembre 2010, come erroneamente indicato in sentenza. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 15/11/2017

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Carichi di lavoro personale sanitario

Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari

Benessere di medici e infermieri, performance e conseguenze sulla sicurezza dei pazienti

Il lavoro illustra i risultati di un progetto che ha coinvolto oltre seicento operatori di sei Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie della Toscana.

Tale progetto ha indagato sulle cause che fanno sì che i fattori legati ai volumi di attività e all’organizzazione del lavoro possono avere ricadute sul benessere degli operatori, sull’incidenza delle tecnopatie (al di là di infortuni al sistema muscolo-scheletrico), sulla frequenza di eventi avversi, sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza anche economica del Sistema sanitario in generale.

Il Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della Regione Toscana ha sempre promosso, sin dalla sua istituzione nell’anno 2003 tramite delibera di Giunta regionale, la cultura della sicurezza e dell’imparare dagli errori come condizioni imprescindibili per un sistema sanitario più affidabile e sicuro. Il Centro opera secondo una vision partecipata della sicurezza e per questa ragione condivide e sperimenta sul campo le pratiche per la sicurezza, le adatta alla realtà operativa e ne evidenzia efficacia e criticità. Tale approccio sta alla base della rete di Clinical Risk Manager e di Facilitatori per il Rischio Clinico che negli anni è stata costituita nelle aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie. Questo mirato contatto con le singole realtà lavorative ha permesso al Centro di raccogliere direttamente dagli operatori la percezione che i carichi di lavoro fossero diventati ben diversi da quelli di pochi anni fa, che il tempo effettivamente dedicato al paziente si stia riducendo sempre di più e che questi cambiamenti stavano pesantemente impattando sul benessere dei lavoratori in Sanità.

Lo studio della letteratura scientifica dedicata a questi temi ha confermato quanto i problemi di staffing in sanità (carenza di operatori, aumento del turn-over del personale infermieristico e incremento dell’età media), insieme al peso e alla frequenza delle interruzioni del flusso lavorativo (Weigl et al, 2012), nonché pratiche amministrative costrittive (uso sempre più assiduo di protocolli e procedure che regolano l’attività clinica, la crescente informatizzazione dei sistemi sanitari, la necessità di formalizzare a fini legali numerosi atti) siano alcuni dei fattori che impattano maggiormente, talvolta in modo molto grave, sull’organizzazione del lavoro, sulla sicurezza delle cure e sul benessere degli operatori sanitari, compromettendone la performance e aumentando le probabilità di eventi avversi a danno dei pazienti.

Con questi presupposti, il Centro Grc ha incontrato l’interesse di Inail Toscana per la realizzazione di uno studio che andasse proprio ad indagare anche nelle realtà italiane il rapporto staffing-qualità-sicurezza delle cure e quantificare la connessione esistente tra benessere degli operatori da un lato, ed efficienza, sicurezza e affidabilità delle cure dall’altro.

Fonte: INAIL 2017

Decreto 27 gennaio 2006

ID 5189 | | Visite: 6639 | Prevenzione Incendi

Decreto 27 gennaio 2006 

Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio.

GU n. n. 32 del 8 Febbraio 2006

Update 06.12.2017: 

Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

Legge 3 agosto 2007 n. 123

ID 5165 | | Visite: 8015 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge 3 agosto 2007 n. 123 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 

GU Serie Generale n.185 del 10-08-2007

Entrata in vigore del provvedimento: 25/8/2007
_______

Aggiornamenti all'atto

28/12/2007
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300)

30/04/2008
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (in SO n.108, relativo alla G.U. 30/04/2008, n.101)

19/04/2016
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91)

Collegati

 

15° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

ID 5146 | | Visite: 5293 | Decreti Sicurezza lavoro

15° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

1° dicembre  2017

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 101  del 1° Dicembre 2017

Con il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 - emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il quindicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:

- all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;

- all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;

- all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;

- all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;

- all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;

- all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L' elenco adottato in allegato al suddetto Decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017.

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

Consulta il database dei Soggetti abilitati

Collegati:

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 53549 | 27 Novembre 2017

ID 5128 | | Visite: 4893 | Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Subappalto violazione delle norme antinfortunistiche

Circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 53549 Anno 2017

Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 08/11/2017

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 641/2012 del 10/10/2012, il Tribunale di Macerata -sez. dist. di Civitanova Marche- dichiarava A.L., B.M. e F.A., colpevoli del reato loro ascritto e li condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno. Pena sospesa per il B.M. e l'A.L. (per quest'ultimo subordinatamente all'espletamento di giorni 100 di lavoro di pubblica utilità presso ente idoneo).
1.1. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 590, commi 1 e 2, e 589, commi 1 e 3 (tale comma prevedendo un'ipotesi speciale di concorso formale di reati) cod. pen., perché, F.A. quale legale rappresentante della ditta CEB Impianti s.r.l., subappaltatrice ed esecutrice dei lavori inerenti gli scavi, i getti e i rizzamenti dei pali, B.M. quale assistente tecnico e responsabile dei lavori della ditta appaltatrice Nuova ECEM s.r.l., A.L. quale titolare della ditta appaltatrice Nuova ECEM s.r.l., realizzando o consentendo che venisse realizzata una fondazione di sostegno di un palo in modo non conforme al progetto, o comunque omettendo di controllare l'esatta esecuzione, ed in particolare realizzando o facendo realizzare detta fondazione non come blocco di calcestruzzo monolitico, e senza la necessaria ripresa mediante ferri di collegamento tra le diverse gettate di cemento, ed inoltre inserendo il palo all'interno del getto di cemento con minore profondità di quella prevista e idonea, determinavano lo sradicamento del palo, sul quale stavano lavorando, ad un'altezza di circa 10 metri, B.S. (dipendente ditta Nuova Ecem s.r.l.) e A.F. (dipendente ditta Ceb Impianti s.r.l.), cagionando la morte di B.S., nonché lesioni personali in danno di A.F., guaribili in giorni 60 (tra cui trauma cranico, toracico e addominale, frattura di milza; frattura coste e spina scapolare, frattura ulna e radio ed altre plurime fratture) per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed inoltre: per F.A., nel non aver messo a disposizione degli operai idonea casseratura in ferro; per B.M., nell'aver disposto o comunque consentito la realizzazione della fondazione nelle scorrette modalità sopra descritte; per A.L. nel non aver nominato un direttore dei lavori che avrebbe garantito l'esecuzione a regola d’arte dei lavori. In Mogliano il 24/11/2005.
1.1. Con la sentenza n° 2345/2015 del 01/06/2015, la Corte di Appello di Ancona, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione; concedeva agli imputati le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 cod. pen., contestata in fatto, e riduceva la pena inflitta al B.M. a mesi 6 di reclusione e quella inflitta agli altri appellanti a mesi 9 di reclusione ciascuno; concedeva al F.A. il beneficio della sospensione condizionale; confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza d'appello, propongono ricorso per cassazione A.L., B.M. e F.A., a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
A.L.:
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 157, 589 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che, in riferimento all'art. 157 cod. pen., il capo d'imputazione, così come formulato dalla Pubblica Accusa e rimasto invariato nel corso dell'intera istruttoria dibattimentale, contestava con espresso riferimento all'omicidio colposo la violazione dell'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen. "tale comma prevedendo un’ipotesi speciale di concorso formale di reati"; si è, dunque, contestato l'ipotesi semplice dell'omicidio colposo in concorso formale con l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 590 cod. pen. [...omissis]
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'alt. 40, comma 2, cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver omesso una completa valutazione della plausibilità della ricostruzione offerta dalla difesa. Deduce che la Corte d'appello ha omesso ogni logica motivazione in ordine alla prospettazione avanzata dalla difesa riguardo il contratto di sub-appalto intercorso tra Nuova Ecem Srl e la Ceb Impianti; i giudici dell'appello avrebbero dovuto spiegare perché le prove acquisite nel corso del processo eliminano ogni ragionevole dubbio sulla ricostruzione dei rapporti tra le ditte oggi condannate. Sostiene che è stato omesso di considerare sia la lettera raccomandata che, in data 19/08/2005, l'Enel inviava a N. Ecem e per conoscenza a Ceb Impianti e con la quale autorizzava il sub-appalto del contratto per l'esecuzione di opere e interventi sulla rete elettrica nella Zona di Macerata alla ditta Ceb Impianti s.r.l., sia la circostanza per cui la Ceb Impianti, non casualmente, redigeva uno specifico Piano Operativo di Sicurezza per i lavori di scavi, getti e rizzamento pali di cui al contratto di subappalto;
III) vizi motivazionali per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per aver omesso una completa valutazione della plausibilità della ricostruzione offerta dalla difesa, anche con riferimento alle testimonianze rese dai dipendenti di Ceb Impianti. Deduce che il Giudice di merito ha inspiegabilmente omesso una corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali, dando credito a quanto affermato da alcuni testi della difesa F.A., (il C. e il Ce. in particolare), dipendenti Ceb, e omettendo incomprensibilmente qualsiasi richiamo alle affermazioni di tutti gli altri numerosi testi che, invece, hanno sconfessato tali dichiarazioni;§
IV) violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'alt. 603, comma 3, cod. proc. pen. [...omissis]
I. A.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 157, 589 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che travisamento delle risultanze processuali [...omissis]
II. A.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 40, comma 2, cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che travisamento delle risultanze processuali. Deduce che la Corte d'appello riconosce un'assoluta carenza di competenze tecniche e della necessaria qualifica professionale in capo all'imputato B.M.; appare, perciò, contraddittoria ed incomprensibile la successiva affermazione della stessa Corte secondo cui il ricorrente per il "ruolo di fatto assunto...non potesse non accorgersi delie macroscopiche incongruenze tecniche del progetto";
III. A.) violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'art. 603, cometa 3, cod. proc. pen. [...omissis]
I. B.) violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. b), e 416, comma 1, cod. proc. pen. stante l'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. Deduce che nei confronti dell'odierno ricorrente veniva originariamente notificato avviso ex art. 415-bis Cod. proc. pen. per la ritenuta violazione della fattispecie ex art. 589, comma 1, cod. pen.; successivamente, e cioè con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, il F.A. apprendeva che il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale anche per l'ulteriore fattispecie ex art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. Sostiene che tale errore procedurale veniva prontamente eccepito in sede di udienza preliminare e alla prima udienza dibattimentale, oltre che essere riproposta in sede di giudizio di appello;
II. B.) violazione di legge in relazione all'art. 3, D.Lgs. 81/2008 e agli artt. 40, comma 2, 589, commi 1 e 2, 590, commi 1 e 2, cod. pen., nonché carenza e/o illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità penale dell'odierno ricorrente. Deduce l'error in iudicando in cui è incorsa la Corte territoriale nel momento in cui riconosce impropriamente una "anomala posizione di garanzia" in capo al F.A.. Sostiene che appare disattesa la normativa speciale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) che espressamente prevede un'ipotesi di esclusione da ogni tipo di responsabilità, anche agli effetti penali, del distaccante dagli obblighi di specifica prevenzione e protezione dai rischi derivanti dallo svolgimento delle lavorazioni in caso di distacco del lavoratore. Assume che, per effetto della citata previsione normativa, sono a carico dei distaccatario tutti gli obblighi di formazione ed informazione, con annesse attività di prevenzione e protezione, delle specifiche lavorazioni svolte in costanza di distacco di personale, residuando al distaccante un "mero" obbligo di informazione e formazione del lavoratore sui rischi generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato; risulta, pertanto, evidente che l'odierno ricorrente non può considerarsi destinatario della censura di colpa specifica formulata a suo carico ed acriticamente recepita dai giudici di merito, posto che l'avvenuto distacco del personale non rende ad egli riferibile il dovere di predisporre tutti gli accorgimenti tecnico-pmfessionali funzionali allo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa svolta dagli operai distaccati della società CEB Impianti S.r.l. alla Nuova ECEM S.r.l. per la realizzazione dei lavori commissionati da Enel Distribuzione S p.a. Rimarca che, nel caso in esame, come affermato dalla medesima Corte territoriale nella parte in cui affronta la posizione relativa al coimputato A.L., gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori - cadevano proprio sui Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Nuova ECEM S.r.l. poiché tale carica, in assenza di avvicendamenti od incarichi societari, comporta di per sé il sorgere dell'obbligo di protezione dei beni alla cui preservazione tale posizione è preordinata e a ciò deve aggiungersi che, come accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e confermato nella gravata sentenza, le direttive in ordine alle lavorazioni da eseguire sul cantiere teatro del fatto venivano impartite dallo stesso A.L., il che induce verosimilmente a ritenere che vi fosse una ripartizione di funzioni lavorative imposta dalla complessità delle lavorazione; appare, pertanto, ragionevole e legittimo concludere che allo stesso fosse intrinsecamente delegata la funzione di garanzia, già in suo capo sussistente atteso il ruolo apicale rivestito;
III. B.) violazione di legge in relazione all'omessa rinnovazione dell'Istruttoria dibattimentale e agli artt. 132 e 133 cod. pen. [...omissis]
IV. B.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 157, 589 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che travisamento delle risultanze processuali. [...omissis]

Considerato in diritto

3. Occorre preliminarmente, determinare se sia o meno decorso il termine prescrizionale. 
[...omissis]
5.1 A tal fine va rammentato il principio secondo cui viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in difetto di impugnazione del P M. abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dai giudice di primo grado (cfr. anche Sez. 4, n. 31917 del 06/03/2009 Ud. -dep. 05/08/2009- Rv. 244685; Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001 Ud. (dep. 15/03/2001 ) Rv. 218328: nell'occasione si è, tra l'altro, affermato che la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen., che consente al giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'Imputato e ferma restando la pena irrogata, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, non consente tuttavia di riconoscere la esistenza di una circostanza aggravante, non ritenuta in primo grado).
5.2 Nel caso che occupa con l'imputazione originaria il P.M. contestava la violazione degli «artt. 590, commi 1 e 2, e 589, commi 1 e 3 (tale comma prevedendo un'ipotesi speciale di concorso formale di reati) cod. pen.» e nel dispositivo della sentenza di primo grado il Giudice dichiarava gli odierni imputati responsabili dei reati agli stessi ascritti e li condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno: in sostanza il Tribunale pur non riconoscendo le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., al di là della mancata contestazione formale, non riconosceva alcuna aggravante contestabile "in fatto" come emerge dal calcolo della pena finale, non essendovi alcun cenno relativo all'asserita aggravante ritenuta "in fatto" dalla Corte territoriale. Del resto non si rileva alcuna contestazione formale della suddetta aggravante, nemmeno nelle forme di cui all'art. 517 cod. proc. pen. e, secondo il Giudice di primo grado, l'evento derivò «da un errore esecutivo nella predisposizione delle gettata» (come peraltro affermato dal Consulente del PM), senza alcun riferimento al mancato rispetto di norme antinfortunistiche. Né tale violazione risulta adombrata dal funzionario ASUL Marche, intervenuto sul luogo subito dopo il fatto, il quale, escussa in dibattimento, confermava l'errore tecnico, escludendo la violazione d qualsiasi norma volta alla prevenzione degli infortuni (v. verbale di udienza del 15/06/2009) ;
5.3. Occorre, infine, evidenziare che la pronuncia citata dal Giudice dell'appello (Sez. 4, n. 42309 del 18/09/2014) per sostenere la contestazione "in fatto" della circostanza aggravante in questione, atteneva a situazioni del tutto diverse da quelle che occupano. In particolare l'arresto citato riguardava un processo per fatti inerenti un infortunio mortale sul lavoro in cui era stata sin dall'inizio contestata agli imputati la violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 art. 4 comma 5 lett. d), per aver omesso di fornire al lavoratore scarpe antinfortunistiche e del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 7, per aver consentito al lavoratore prestazioni lavorative giornaliere eccedenti le 13 ore non seguite da un periodo di riposo di almeno 11 ore; la pronuncia, 'invero, riguardava tra l'altro una clausola contrattuale con cui erano stati trasferiti all'utilizzatore tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, e per il detto utilizzatore doveva valere il "principio interpretativo affermato da questa Suprema Corte, in base al quale, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori".
5.4. In altri termini, vero è che, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (cfr. Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro, Rv. 250761); nondimeno, nella specie, deve escludersi che l'infortunio si sia verificato per violazione di normative antinfortunistiche ovvero del disposto di cui al citato art. 2087 cod. civ. alla luce delle dichiarazioni rese, come sopra già riportato, dal funzionario ASUL Marche, intervenuto sul luogo nell'immediatezza del fatto, il quale, escusso in dibattimento, escludeva la violazione di qualsiasi norma volta alla prevenzione degli infortuni.
6. Da questi presupposti, preso atto della già intervenuta declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e del riconoscimento -ad opera della Corte territoriale- delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., il termine prescrizionale massimo per il residuo reato -così come contestato- deve ritenersi pari a sette anni e sei mesi e, perciò, già decorso al momento della emanazione della sentenza di secondo grado.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

Dossier scuola Inail 2017

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Dossier scuola INAIL

Dossier scuola Inail 2017

I numerosi progetti formativi dedicati al mondo della scuola, realizzati dalle Direzioni regionali, testimoniano la capillare attenzione che l’Istituto riserva da anni alla diffusione dei valori e della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana.

In tale ottica, anche per il 2017 è stato predisposto il Dossier scuola, pubblicazione che presenta una selezione dei progetti formativi, realizzati dalle Direzioni regionali su tematiche inerenti la cultura della prevenzione, destinati a studenti e docenti di istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di accompagnare i futuri cittadini nella formazione alla salute e sicurezza sin dalla scuola primaria.

Il Dossier, realizzato in collaborazione con la Direzione centrale pianificazione e comunicazione, contiene anche contributi della Direzione centrale patrimonio, relativamente ai finanziamenti erogati dall’Istituto per il miglioramento e la messa in sicurezza degli istituti scolastici, e della Consulenza statistico attuariale, con la presentazione dell’andamento degli infortuni occorsi agli studenti nell’ultimo quinquennio.

Fonte INAIL
Novembre 2017

Linea guida pavimenti per l’uso di carrelli per VNA

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VDMA Pavimenti uso carrelli

Linea guida pavimenti per l’uso di carrelli per VNA

Questa linea guida specifica i requisiti di regolarità dimensionale dei pavimenti finiti all’interno di edifici usati da carrelli industriali guidati per corridoi molto stretti (VNA) e altri carrelli industriali operanti con carichi elevati (si vedano EN 1726-2/EN ISO 3691-3) all’interno di corridoi molto stretti o in prossimità della scaffalatura in corridoi larghi.

Questa linea guida incorpora riferimenti datati e non datati, forniti da altre pubblicazioni. Questi riferimenti normativi sono citati nei punti opportuni del testo, e le pubblicazioni sono riportate qui di seguito. Per i riferimenti datati, emendamenti successivi o revisioni degli stessi si applicano a questa linea guida solo se incorporati nel riferimento. Per quelli non datati, si applica l’ultima edizione della pubblicazione (inclusi gli emendamenti).

Corridoio molto stretto (VNA)

corridoio tra scaffali per l’uso di carrelli elevatori che hanno un interspazio minimo di 90 mm dallo scaffale o dal carico

Materials Handling and Logistics Technology
VDMA 2010

Cassazione Civile Sez. Lav. n. 27669 | 21 novembre 2017

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Responsabilità datore di lavoro: caduta operaio su una protezione marcia

Calcolo danno biologico differenziale

Cassazione Civile Sez. Lav. n. 27669 del 21 novembre 2017

Civile Sent. Sez. L Num. 27669 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO
Data pubblicazione: 21/11/2017

SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 160 in data 29 marzo 7 aprile 2012 rigettava il gravame interposto da BERTANI TRASPORTI S.p.A. contro DERADA Raffaele, avverso la pronuncia del giudice del lavoro di Mantova in data 11 ottobre 2011, che aveva accolto la domanda dello stesso DERADA, volta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale derivato dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 3 dicembre 2007, per cui la società convenuta era stata condannata al pagamento della somma di euro 40.820,81.
Ad avviso della Corte distrettuale, era infondata l'eccezione relativa alla escussione del teste MANENTI, siccome validamente disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., in relazione a quanto indicato dal testimone VERGNA Mauro, dopo che il procuratore costituito dell'attore ne aveva fornito il nominativo (il Manenti peraltro aveva dichiarato che il lavoratore infortunatosi era scivolato cadendo di schiena verso la protezione che non aveva retto, per cui era caduto a terra ed aveva potuto constatare che il paletto di protezione che aveva ceduto era marcio).
Nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, sussisteva la responsabilità, di natura contrattuale ex art. 2087 c.c., di parte datoriale in ordine al sinistro verificatosi, per cui non era stata fornita prova liberatoria dalla società, ai sensi dell'articolo 1218 dello stesso codice. La generale situazione di pericolo e di rischio risultava oggetto di rilievi da parte del Servizio di prevenzione della Asl di Mantova, che aveva censurato l'amovibilità del parapetto e comunque la lassità di una difesa costituita da funi metalliche rivestite di plastica, unita alla circostanza dello scarso spazio a disposizione di colui che si trovava ad operare su di un piano di calpestio del tutto irregolare e con la porzione centrale aperta verso il vuoto. A prescindere dalle misure strutturali per ovviare a questa situazione, che competevano al costruttore del mezzo, non vi era dubbio che una così palese situazione di rischio dovesse essere oggetto di intervento da parte del datore di lavoro, che avrebbe dovuto dotare il mezzo quantomeno di ripari più idonei. 
[...]
Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione BERTANI TRASPORTI S.p.A. con atto della 3 e 4 settembre 2012 affidato a CINQUE motivi, cui ha resistito DERADA Raffaele mediante controricorso notificato il 3 ottobre 2012, in seguito illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..  chiaramente che la somma di 60.522,00 euro corrispondeva al solo valore di complessivo punteggio, sul quale andava applicata la maggiorazione personalizzata, che era stata contenuta nella misura del 20%, sicché il danno biologico permanente era stimabile in ragione di complessivi 72.956,40 euro, cui andava aggiunto l'importo di 6330,00 euro per invalidità temporanea, dato non contestato. Dal suddetto totale andava, quindi, detratto l'indennizzo percepito dall'INAIL per danno biologico, sicché era del tutto corretta la quantificazione del danno non patrimoniale differenziale in ragione di euro 40.820,81. In proposito non potevano invece computarsi le somme liquidate dall'INAIL per prestazioni attinenti al ristoro del danno patrimoniale, essendo d'altro canto irrilevante la possibilità che sommando il danno non patrimoniale, liquidato dall'Istituto e dal giudice, e la rivalsa dell'Inali, per quanto corrisposto al lavoratore come danno patrimoniale, parte datoriale possa trovarsi esposta per un ammontare superiore a quello previsto per la liquidazione interamente privatistica del danno, senza che questo meccanismo sia motivo di alcuna censura, attenendo ad una scelta de/legislatore e che dipendeva dal particolare disvalore sociale per il colpevole del danno subito dal lavoratore nello svolgimento delle sue prestazioni.

Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione BERTANI TRASPORTI S.p.A. con atto della 3 e 4 settembre 2012 affidato a CINQUE motivi, cui ha resistito DERADA Raffaele mediante controricorso notificato il 3 ottobre 2012, in seguito illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c.. 

MOTIVI della DECISIONE 

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 421 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 dello stesso codice, riguardo all'assunzione del teste MANENTI Giacomo, disposta di ufficio dal giudice.

Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 2087 e 2697 c.c.. [...]

Con il terzo motivo di ricorso, la società si è doluta della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte territoriale spiegato assolutamente in modo convincente la ragione della mancanza di prova liberatoria.[...]

Con il quarto motivo è stata denunciata omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. [...]

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dell'art. 13 decreto legislativo numero 38 del 2000, nonché vizio della motivazione. [...]

Tanto premesso, il ricorso va respinto in base alle seguenti considerazioni. [...]

Invero, risulta correttamente applicata nella specie la disciplina vigente in materia di responsabilità contrattuale per infortuni sul lavoro, di guisa che una volta provato che l'infortunio si è verificato mentre il lavoratore stata eseguendo attività cui era adibito e che la sua caduta dall'alto -con conseguenti lesioni personali e postumi- è dipesa dal cedimento di alcuni elementi di protezione, relativi alla struttura (bisarca), sulla quale il DERADA stava operando, la prova liberatoria resta comunque a carico di parte datoriale, che però nella specie non risulta averla debitamente fornita. Dalla deposizione testimoniale, pressoché interamente riportata alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza, emerge in particolare che la caduta non dipese soltanto da carenze strutturali, relative alle protezioni installate sulla bisarca, peraltro emendabili, ma soprattutto dal fatto che il paletto che aveva ceduto risultava marcio, di modo che la cattiva manutenzione di quest'ultimo resta indubbiamente imputabile alla società, che aveva la disponibilità dell'automezzo, non rilevando evidentemente il fatto della mera omologazione. Rileva, altresì, la situazione di pericolo e di rischio, già pure evidenziata dal Servizio di prevenzione di Mantova, che aveva "censurato l'amovibilità del parapetto e comunque la lassità di una difesa costituita da funi metalliche rivestite di plastica, unita alla circostanza dello scarso spazio a disposizione dell'autista, che si trovava ad operare su di un piano di calpestio del tutto irregolare e con la porzione centrale aperta verso il vuoto". Di conseguenza, opportunamente la Corte di Appello osservava che, indipendentemente dalle misure strutturali di stretta competenza del costruttore del mezzo (questione estranea al procedimento e quindi palesemente irrilevante), non vi era dubbio che la descritta situazione pericolosa e di rischio dovesse formare oggetto d'intervento da parte datoriale, che avrebbe quindi dovuto dotare la bisarca almeno di più idonei ripari. Tale ragionevoli e adeguate argomentazioni peraltro vanno integrate dall'anzidetta circostanza, probabilmente determinante, inerente al cedimento del paletto marcio, così come constatato dal teste oculare Menanti, il quale aveva assistito alla caduta di schiena del DERADA verso la protezione che non aveva retto, ossia il paletto marcio; marciume, con conseguente fragilità della protezione, chiaramente, quindi, non ascrivibile a difetti strutturali di fabbricazione, ma a cattiva manutenzione da parte della società, che aveva quindi pacificamente la giuridica disponibilità della bisarca (se non addirittura la piena proprietà del veicolo, ma il titolo della disponibilità del mezzo in capo alla datrice di lavoro è palesemente irrilevante ai fini della decisione).[...]

Pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle relative spese.

P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario del controricorrente, avv. Sergio Vacirca.

Decreto 11 dicembre 2009

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Decreto 11 dicembre 2009

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

(GU n. 76 del 1 aprile 2010  S.O. n. 66)
________

Decreto aggiornato da:

1. Decreto 10 giugno 2014
2. Decreto 15 novembre 2023

Collegati

Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 26577 del 09 novembre 2017

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Infortunio sul lavoro e risarcimento danni

Respinto il ricorso del datore di lavoro

Civile Sent. Sez. L Num. 26577 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA
Data pubblicazione: 09/11/2017

Fatto
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 13 settembre 2011. in accoglimento del gravame interposto da N.C. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro il 14 gennaio 2010. accertava il diritto della N.C. al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul lavoro del 24 ottobre 2003 e condannava il datore di lavoro B.P., titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di Euro 75.841.62 comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate sino alla data della pronunzia di secondo grado.
Per la cassazione della sentenza il B.P. propone ricorso articolando sei motivi e depositando memoria.
La N.C. resiste con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5. del codice di rito, un "errore di giudizio per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.". nonché “errore in procedendo per viziata motivazione sul giudizio di fatto decisivo della controversia: vecchia o nuova macchina segaossa in uso nell'occorso infortunio". In particolare, assume che la Corte territoriale avrebbe attribuito alle dichiarazioni della teste P.S. la valenza di deposizione "disinteressata e circostanziata”, qualificandola "testimone de visu sulla base dell’affermazione che l’attiguo laboratorio era visibile -pacificamente- anche dal vano negozio ove trovavasi la teste e che la sua visione dell'infortunio sarebbe coerente con la particolareggiata descrizione delle modalità dell’infortunio capitato alla N.C."; lamenta, inoltre, il ricorrente, al riguardo, che l'impianto decisionale della Corte d'Appello non risponderebbe al criterio del prudente apprezzamento del giudice nella valutazione delle prove, con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei principi della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale.

2. Con il secondo motivo il B.P.. deducendo, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 445 c.p.p. e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in punto di riflessi civilistici della sentenza di patteggiamento, lamenta che la Corte distrettuale abbia attribuito espressamente al patteggiamento effettuato dal ricorrente la valenza di "ammissione (in sede penale) di colpevolezza del B.P. il quale ha pacificamente richiesto l'applicazione della pena", senza tener conto del fatto che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo e non deve essere considerata come elemento unico ed imprescindibile atto a determinare le sorti del processo civile.

3. Con il terzo motivo viene denunciato, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p. e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in punto di riflessi civilistici della sentenza di patteggiamento nonché dell'art. 116 c.p.c.; ed altresì "errore in procedendo per viziata motivazione sul giudizio di fatto decisivo della controversia. Al riguardo, in particolare, ci si duole dell'"evidente errore di giudizio“ in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale censurando l'operato del Giudice di primo grado, il quale, invece, giustamente, aveva valutato il compendio probatorio penale prima di riconoscere che lo stesso non conteneva alcun elemento idoneo a supportare la responsabilità penale del datore di lavoro.

4. Con il quarto motivo il B.P. deduce, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. la violazione e falsa applicazione delle norme di legge relativamente all'onere della prova; nonché "errore in procedendo per omessa motivazione sostanziale e motivazione contraddittoria", avendo i Giudici di seconda istanza affermato che il lavoratore infortunato non deve dare dimostrazione "anche della c.d. nocività dell'ambiente di lavoro poiché la normativa di riferimento pone, in tale ipotesi, una chiara inversione legale dell'onere della prova".

5. Con il quinto mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c., "errore in procedendo per contraddittorietà e vizio logico di motivazione", poiché la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione delle prove, dal momento che la C.t.u. ha escluso l'incapacità lavorativa specifica e risultando, peraltro che la N.C., per tutto il periodo di inabilità temporanea, ha regolarmente percepito il proprio stipendio con conseguente esclusione di ogni danno patrimoniale.

6. Con il sesto mezzo di impugnazione viene dedotto, sempre in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c.. "errore in procedendo per vizio logico di motivazione, contraddittoria, insufficiente ed omessa", non avendo la Corte territoriale motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni del C.t.u..

7. I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente, stante l'evidente connessione, non possono essere accolti, in quanto presentano evidenti profili di inammissibilità e mancano della localizzazione del momento di conflitto, rispetto alle censure in essi formulate, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011).[...]

8. Il quinto motivo presenta, nella prima parte, profili di inammissibilità, in quanto, ancora una volta, la formulazione non risulta rispettosa del canone della specificità del motivo, poiché viene confuso l'error in procedendo con il vizio di motivazione, rendendo, in tal modo, impossibile scindere le ragioni poste a sostegno delfinio o dell'altro vizio, in una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione delle censure (cfr., ex multis, Cass. nn. 7394/2010, 20355/2008. 9470/2008). La seconda parte del motivo è infondata, poiché, con motivazione coerente e priva di vizi logici, nonché basata sulle risultanze istruttorie, ha riconosciuto la risarcibilità del danno patrimoniale quantificandola in ragione del reddito annuale percepito dalla lavoratrice e rapportandolo al periodo di inabilità temporanea.

9. Il sesto motivo è inammissibile, poiché, oltre al mancato rispetto del canone della specificità dei motivi, non riporta la c.t.u. oggetto della censura. E, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr.. tra le molte. Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016). Il motivo è quindi inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c... in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c.. fattispecie riconducibile ad una ipotesi di errar in procedendo ex art. 360. n. 4, c.p.c.. per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità. all’adempimento. da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

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