Cassazione Penale Sez. 4 n. 51735 del 14 novembre 2017
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Cassazione Penale Sez. 4 n. 51735 del 14 novembre 2017
Infortunio mortale - autogru dal gancio di sollevamento della linguetta non funzionante
Responsabilità datore di lavoro
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 08/11/2017
1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna dell'imputato G.C., quale Presidente della ditta Autotrasporti G.C. S.p.A. e datore di lavoro, per il reato di omicidio colposo ai danni del dipendente U.M., aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, revocando le statuizioni civili, eccezion fatta per quelle relative a Z.O..
In particolare, si è contestato all'imputato, nella suindicata qualità, di avere cagionato la morte dell'U.M., per colpa generica (consistita in negligenza, imprudenza e imperizia) e specifica, in quanto:
- metteva a disposizione del lavoratore attrezzature inidonee ai fini di sicurezza (autogru con gancio di sollevamento della linguetta non funzionante e non sottoposta alla prescritta verifica annuale);
- ometteva di sottoporre il lavoratore alla necessaria formazione per l'utilizzo dell'autogrù, cosicché costui, giunto presso il cantiere edile "Complesso Crocetta", a bordo dell'automezzo SCANIA, dovendo scaricare bancali contenenti rotoli di guaine impermeabilizzanti, sganciava l'estremità della fune e sfilava i bracci della gru, posizionandoli a 19 mt. dal suolo, dopodiché, con radiocomando, azionava il verricello portando il gancio di sollevamento, con linguetta non funzionante, in corrispondenza dell'alloggiamento della forca, che doveva sollevare il primo bancale e, mentre stava iniziando il sollevamento del bancale con fune in tensione, a causa della linguetta non funzionante, dal gancio della gru fuoriusciva l'anello di sollevamento e il bozzello colpiva al capo U.M., causandone l'immediato decesso (in Parma il 27 maggio 2009).
2. Questa, in sintesi, la vicenda descritta nell'impugnata sentenza. [...]
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il G.C., formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto mancanza della motivazione in ordine ad un punto rilevante. Questo il ragionamento del ricorrente: la Corte di merito aveva ritenuto non provata nel processo la riconducibilità del mancato funzionamento del componente al difetto del fine corsa elettrico, ma anche indimostrata l'incidenza causale dell'angolazione laterale impressa dal lavoratore all'innesto della carrucola, prospettata a difesa. Tuttavia, pur non individuando alcuna diversa causa della riscontrata problematica, aveva comunque ritenuto provato il malfunzionamento della linguetta al momento dell'evento lesivo e, conseguenzialmente, ritenuto che tale difetto non fosse temporaneo e quindi imprevedibile, bensì strutturale ed imputabile quindi al datore di lavoro, omettendo, tuttavia, di spiegare le rassegnate conclusioni.
Con il secondo, ha dedotto vizio di motivazione contraddittoria in ordine all'elemento soggettivo della colpa, la cui esistenza assume esser stata affermata sulla scorta di un travisamento probatorio, avendo il giudice ravvisato la rimproverabilità della condotta nelle modalità di aggancio della carrucola, giudicate scorrette e imprudenti rispetto a quelle da utilizzarsi (utilizzo di un componente, c.d. grillo) in base al manuale delle istruzioni che, invece, nulla prescriveva sul punto, essendo quel componente prescritto per un altro modello di gru. [...]
Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge in relazione all'All. VII del d.lgs. 81 del 2008, assumendo che l'obbligo di verifica annuale riguardava solo le attrezzature che hanno un anno di fabbricazione non antecedente ai 10 anni, quella utilizzata dai lavoratore nell'occorso risalendo al novembre 1999 e, dunque, al momento dell'infortunio non essendo ancora decorsi i 10 anni che ne richiedevano la sottoposizione a verifiche più ravvicinate. [...]
Infine, con il quarto motivo, ha dedotto mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale, in caso di reato colposo, non potrebbe rinviarsi ai plurimi profili nei quali si articola il rimprovero, atteso che, in difetto di colpa, saremmo al cospetto di una condotta penalmente irrilevante.
1. Il ricorso va rigettato.
2. Alla luce del compendio probatorio richiamato in sentenza, la Corte territoriale ha preliminarmente ricostruito la vicenda, rilevando che:
- la parte lesa si era recata con l'autocarro munito di gru presso un cantiere edile per scaricare alcuni bancali;
- la morte era stata conseguenza della caduta del bozzello sul capo della vittima, a sua volta riconducibile alla fuoriuscita del gancio della gru dall'anello di sollevamento;
- il lavoratore aveva correttamente sbloccato la gru, inserendo il gancio nell'apposita sede, posizionandosi sopra il carico e mettendo in tensione la fune;
- il carico non era stato sollevato e, a quel punto, era invece caduta la carrucola;
- gli ispettori intervenuti in sede di sopralluogo avevano rilevato alcuni malfunzionamenti del macchinario (dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio di sospensione palesemente fuori uso e sistema di fine corsa del verricello non correttamente funzionante) che avevano prodotto sollecitazioni anomale aggravanti la situazione del macchinario;
- i testi oculari avevano confermato che la carrucola era agganciata quando la parte lesa aveva sfilato il braccio della gru. [...]
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve, intanto, rilevarsi che, in maniera assai suggestiva, parte ricorrente ha evidenziato il gap motivazionale circa le cause del malfunzionamento della linguetta, avendo la Corte disatteso la tesi difensiva (del posizionamento laterale della carrucola), ma anche quella prospettata dall'accusa (del difetto del fine corsa elettrico) assumendo che quel giudice non avesse indicato la causa alternativa di detto, comprovato malfunzionamento. [...]
3.2. Il secondo motivo è infondato.
La Corte di merito ha descritto, attraverso un richiamo delle prove raccolte, la modalità di aggancio del carico che, nell'occorso, il lavoratore aveva osservato, giudicando, sempre in conformità alle stesse (C.T. del P.M., testimonianze ispettori S. e B.) che essa era stata scorretta, oltre che imprudente, atteso che, nel caso di specie, l'alloggiamento dell'anello del bozzello al gancio posto sulla sommità della gru non aveva consentito di tenere fissa la puleggia, e il gancio di sollevamento non era provvisto di un funzionante dispositivo di chiusura all'imbocco.
Inoltre, quel giudice ha dato atto che il sistema seguito era diverso da quello descritto nel manuale d'istruzioni e che una maggior cautela era doverosa in un caso in cui vi era un malfunzionamento della linguetta. [...]
3.3. Anche il terzo motivo è infondato.
La Corte d'appello, sulla scorta di un apprezzamento di merito, ancorato alle risultanze accertate dai consulenti e dagli ispettori del lavoro, ha confermato la sussistenza della violazione dell'allegato VII al d.lgs. 81 del 2008, relativo alle verifiche delle attrezzature di lavoro, ritenendo doverosa, nel caso di specie, tenuto conto della tipologia del trasporto, dell'ambiente lavorativo (un cantiere edile), della portata del carico e della tipologia del macchinario, la verifica annuale di funzionamento.
La parte ha contestato tale conclusione, ritenendo, sulla scorta dell'oggetto sociale della G.C. S.p.A. (trasporti e consegna merci) e della data di fabbricazione del mezzo (per sei mesi rientrante nel limite dei dieci anni) che il macchinario dovesse essere sottoposto solo a verifica biennale.
Trattasi, a ben vedere, non di una violazione di legge, come dedotta dalla parte, bensì della prospettazione di una lettura degli elementi fattuali, diversa rispetto a quella datane dalla Corte d'appello sulla scorta di precise indicazioni, del tutto coerenti con una delle ipotesi cui l'ALL. VII riconnette la necessità di una verifica più ravvicinata.
3.4. Deve rilevarsi, infine, la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, con il quale si è addirittura dedotta la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, palesandosi una totale indifferenza verso le ragioni ampiamente esposte sul punto nella sentenza impugnata. Rispetto ad esse, infatti, consta l'obiezione secondo cui i profili di colpa (la cui pluralità è stata sottolineata dal giudice a conferma della non meritevolezza del beneficio), siccome fondanti il titolo della responsabilità penale, non potrebbero essere valutati per giustificare il diniego della mitigazione del trattamento sanzionatorio. [...]
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Z.O. che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; lo condanna inoltre a rimborsare alla parte civile Z.O. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Deciso in Roma il giorno 08 novembre 2017
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