Cassazione Civile Sez. Lav. n. 27793 | 22 Novembre 2017
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Carpentiere malattia professionale uso strumenti vibranti
Cassazione Civile Sez. Lav. n. 27793 del 22 novembre 2017
Rigetto del ricorso: per ottenere l'indennizzo per malattia professionale asseritamente contratta nell'esercizio, e a causa, dell'attività lavorativa di carpentiere con uso di strumenti vibranti dal 1982 al 2004.
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 22/11/2017
Estratto:
1. che con sentenza in data 16 dicembre 2010, la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e ha rigettato la domanda proposta dall'attuale intimato volta ad ottenere l'indennizzo per malattia professionale asseritamente contratta nell'esercizio, e a causa, dell'attività lavorativa di carpentiere con uso di strumenti vibranti dal 1982 al 2004, nella misura del sedici per cento;
2. che avverso tale sentenza R.C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria tardiva, al quale ha opposto difese l'INAIL, con controricorso, con il quale ha eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 12 dicembre 2011, per essere stata la sentenza impugnata notificata il 29 settembre 2011;
[...omissis]
5. che, con il secondo articolato motivo, deducendo plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver prestato adesione ad una consulenza tecnica non immune da vizi logico- formali e non rispondente ai criteri della scienza medica, in contrato con le evidenze documentali, e per aver escluso l'origine professionale della patologia denunciata e, a suffragio del motivo, valorizza la circostanza che l'attività lavorativa, svolta per oltre vent'anni con utilizzo di attrezzi vibranti, sollevamento di pesi considerevoli e con notevole sollecitazione degli apparati muscolo-scheletrici della colonna vertebrale e degli arti superiori, avrebbe dovuto essere valutata e valorizzata quantomeno come concausa della riscontrata patologia;
6. che il ricorso va respinto;
7. che il primo motivo non coglie nel segno, nel contrastare la sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha ben sottolineato di non avere fondato la decisione sulla produzione documentale della quale si contestata la tardiva produzione in appello, reputandola, espressamente, "neppure necessaria ai fini del decidere", con apprezzamento costituente compendio dei chiarimenti resi in udienza, al riguardo, dall'ausiliare officiato in sede di gravame (riportati nell'iter argomentativo della sentenza impugnata), che pure ne aveva ribadito l'ininfluenza sull'esito delle conclusioni rassegnate e, in particolare, sugli effetti della diagnosticata malattia sistemica;
8. che, pertanto, è inutile saggiare la fondatezza della dedotta violazione della regola processuale;
9. che il secondo motivo è infondato;
10. che la soluzione adottata dalla Corte d'appello è stata fondata sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha valorizzato le caratteristiche concrete della situazione clinica del periziato e a tanto è pervenuta, come già rimarcato nei paragrafi che precedono, a prescindere dal documento (dimissioni ospedaliere) del quale si è contestata la produzione in sede di gravame, sulla base del confronto tra la documentazione sanitaria allegata - indice di malattia sistemica a carico di vari organi e con patologia osteoarticolare manifestata dal R.C. fin da giovane e ancor prima di intraprendere l'attività lavorativa - rimarcando l'impossibilità di stabilire una correlazione causale tra le lavorazioni svolte e le rilevate malattie osteoarticolari, posto che la detta malattia sistemica, a prescindere dall'attività lavorativa espletata, sarebbe comunque evoluta, nei modi e tempi effettivamente verificatisi;
11. che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha disatteso i principi reiteratamente affermati da questa Corte, valorizzati dal ricorrente, secondo i quali nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod.pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa ritenersi, con certezza, che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (v. ,da ultimo, ex plurimis Cass. 5 giugno 2017, n. 13949; Cass. 7 aprile 2016, n. 6761, 26/03/2015 n. 6105);
12. che la sentenza impugnata ha rimarcato che la patologia extralavorativa sarebbe evoluta nei modi e tempi come in effetti verificatisi e l'impossibilità di stabilire, in conseguenza di ciò, la correlazione causale tra lavorazioni svolte e malattie osteoarticolari;
[...omissis]
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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Sentenza Cassazione Civile Sez Lavoro n. 27793 del 22.11.2017.pdf |
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