Corte Costituzionale Sentenza n. 310/2010
ID 5215 | | Visite: 9305 | Cassazione Sicurezza lavoro | Permalink: https://www.certifico.com/id/5215 |
Corte Costituzionale Sentenza n. 310 2 - 5 novembre 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Ius superveniens non modificativo del censurato contenuto precettivo - Trasferimento della questione sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum - Inammissibilita'. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113. Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Eccezione di inammissibilita' della questione per omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113.
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Elusione dei principi di pubblicita', di trasparenza e di conoscibilita' dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113.
GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 10-11-2010
Correlati: