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Convenzione ILO C32 del 12 aprile 1932

ID 14036 | | Visite: 2052 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C32 del 12 aprile 1932

ID 14036 | 16.07.2021

Convenzione ILO C32 Protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932.

Ginevra, 12 aprile 1932

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixteenth Session on 12 April 1932, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Convention concerning the protection against accidents of workers employed in loading or unloading ships adopted by the Conference at its Twelfth Session, which is the fourth item on the agenda of the Session, and considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this twenty-seventh day of April of the year one thousand nine hundred and thirty-two the following Convention, which may be cited as the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention:
(1) the term processes means and includes all or any part of the work performed on shore or on board ship of loading or unloading any ship whether engaged in maritime or inland navigation, excluding ships of war, in, on, or at any maritime or inland port, harbour, dock, wharf, quay or similar place at which such work is carried on; and
(2) the term worker means any person employed in the processes.

Article 2
1. Any regular approach over a dock, wharf, quay or similar premises which workers have to use for going to or from a working place at which the processes are carried on and every such working place on shore shall be maintained with due regard to the safety of the workers using them.
2. In particular,
(1) every said working place on shore and any dangerous parts of any said approach thereto from the nearest highway shall be safely and efficiently lighted;(2) wharves and quays shall be kept sufficiently clear of goods to maintain a clear passage to the means of access referred to in Article 3;
(3) where any space is left along the edge of any wharf or quay, it shall be at least 3 feet (90 cm.) wide and
clear of all obstructions other than fixed structures, plants and appliances in use; and
(4) so far as is practicable having regard to the traffic and working,
(a) all dangerous parts of the said approaches and working places (e.g. dangerous breaks, corners and edges) shall be adequately fenced to a height of not less than 2 feet 6 inches (75 cm.);
(b) dangerous footways over bridges, caissons and dock gates shall be fenced to a height of not less than 2 feet 6 inches (75 cm.) on each side, and the said fencing shall be continued at both ends to a sufficient distance which shall not be required to exceed 5 yards (4 m. 50).
(5) The measurement requirements of paragraph (4) of this Article shall be deemed to be complied with, in respect of appliances in use at the date of the ratification of this Convention, if the actual measurements are not more than 10 per cent. less than the measurements specified in the said paragraph (4).

Article 3
(1) When a ship is lying alongside a quay or some other vessel for the purpose of the processes, there shall be safe means of access for the use of the workers at such times as they have to pass to or from the ship, unless the conditions are such that they would not be exposed to undue risk if no special appliance were provided.
(2) The said means of access shall be:
(a) where reasonably practicable, the ship's accommodation ladder, a gangway or a similar construction;
(b) in other cases a ladder.
(3) The appliances specified in paragraph (2) (a) of this Article shall be at least 22 inches (55 cm.) wide, properly secured to prevent their displacement, not inclined at too steep an angle, constructed of materials of good quality and in good condition, and securely fenced throughout to a clear height of not less than 2 feet 9 inches (82 cm.) on both sides, or in the case of the ship's accommodation ladder securely fenced to the same height on one side, provided that the other side is properly protected by the ship's side.
Provided that any appliances as aforesaid in use at the date of the ratification of this Convention shall be allowed to remain in use:
(a) until the fencing is renewed if they are fenced on both sides to a clear height of at least 2 feet 8 inches (80 cm.);(b) for two years from the date of ratification if they are fenced on both sides to a clear height of at least 2 feet 6 inches (75 cm.).
(4) The ladders specified in paragraph (2) (b) of this Article shall be of adequate length and strength, and
properly secured.
(5)(a) Exceptions to the provisions of this Article may be allowed by the competent authorities when they are satisfied that the appliances specified in the Article are not required for the safety of the workers.
(b) The provisions of this Article shall not apply to cargo stages or cargo gangways when exclusively used for the processes.
(6) Workers shall not use, or be required to use, any other means of access than the means specified or allowed by this Article.

Article 4
When the workers have to proceed to or from a ship by water for the processes, appropriate measures shall be prescribed to ensure their safe transport, including the conditions to be complied with by the vessels used for this purpose.

Article 5
(1) When the workers have to carry on the processes in a hold the depth of which from the level of the deck to the bottom of the hold exceeds 5 feet (1 m. 50), there shall be safe means of access from the deck to the hold for their use.
(2) The said means of access shall ordinarily be by ladder, which shall not be deemed to be safe unless it complies with the following conditions:
(a) provides foothold of a depth, including any space behind the ladder, of not less than 4.5 inches (11.5 cm.) for a width of not less than 10 inches (25 cm.) and a firm handhold;
(b) is not recessed under the deck more than is reasonably necessary to keep it clear of the hatchway;
(c) is continued by and is in line with arrangements for secure handhold and foothold on the coamings (e.g. cleats or cups);
(d) the said arrangements on the coamings provide foothold of a depth, including any space behind the said arrangements, of not less than 4.5 inches (11.5 cm.) for a width of not less than 10 inches (25 cm.);
(e) if separate ladders are provided between the lower decks, the said ladders are as far as practicable in line with the ladder from the top deck.
Where, however, owing to the construction of the ship, the provision of a ladder would not be reasonably practicable, it shall be open to the competent authorities to allow other means of access, provided that they comply with the conditions laid down in this Article for ladders so far as they are applicable.
In the case of ships existing at the date of the ratification of this Convention the measurement requirements of subparagraphs (a) and (d) of this paragraph shall be deemed to be complied with, until the ladders and arrangements are replaced, if the actual measurements are not more than 10 per cent. less than the measurements specified in the said subparagraphs (a) and (d).
(3) Sufficient free passage to the means of access shall be left at the coamings.
(4) Shaft tunnels shall be equipped with adequate handhold and foothold on both sides.
(5) When a ladder is to be used in the hold of a vessel which is not decked it shall be the duty of the contractor undertaking the processes to provide such ladder. It shall be equipped at the top with hooks or with other means for firmly securing it.
(6) The workers shall not use, or be required to use, other means of access than the means specified or allowed by this Article.
(7) Ships existing at the date of ratification of this Convention shall be exempt from compliance with the measurements in paragraph (2) (a) and (d) and from the provisions of paragraph (4) of this Article for a period not exceeding four years from the date of ratification of this Convention.

Article 6
(1) While the workers are on a ship for the purpose of the processes, every hatchway of a cargo hold accessible to the workers which exceeds 5 feet (1 m. 50) in depth from the level of the deck to the bottom of the hold, and which is not protected to a clear height of 2 feet 6 inches (75 cm.) by the coamings, shall, when not in use for the passage of goods, coal or other material, either be securely fenced to a height of 3 feet (90 cm.) or be securely covered. National laws or regulations shall determine whether the requirements of this paragraph shall be enforced during meal times and other short interruptions of work.
(2) Similar measures shall be taken when necessary to protect all other openings in a deck which might be dangerous to the workers.

Article 7
1. When the processes have to be carried on on a ship, the means of access thereto and all places on board at which the workers are employed or to which they may be required to proceed in the course of their employment shall be efficiently lighted.
2. The means of lighting shall be such as not to endanger the safety of the workers nor to interfere with the navigation of other vessels.

Article 8
In order to ensure the safety of the workers when engaged in removing or replacing hatch coverings and beams used for hatch coverings,
(1) hatch coverings and beams used for hatch coverings shall be maintained in good condition;
(2) hatch coverings shall be fitted with adequate hand grips, having regard to their size and weight, unless the construction of the hatch or the hatch coverings is of a character rendering the provision of hand grips unnecessary;
(3) beams used for hatch coverings shall have suitable gear for removing and replacing them of such a character as to render it unnecessary for workers to go upon them for the purpose of adjusting such gear;
(4) all hatch coverings and fore and aft and thwart-ship beams shall, in so far as they are not interchangeable, be kept plainly marked to indicate the deck and hatch to which they belong and their position therein;
(5) hatch coverings shall not be used in the construction of cargo stages or for any other purpose which may expose them to damage.

Article 9
1. Appropriate measures shall be prescribed to ensure that no hoisting machine, or gear, whether fixed or loose, used in connection therewith, is employed in the processes on shore or on board ship unless it is in a safe working condition.
2. In particular,
(1) before being taken into use, the said machines, fixed gear on board ship accessory thereto as defined by national laws or regulations, and chains and wire ropes used in connection therewith, shall be adequately examined and tested, and the safe working load thereof certified, in the manner prescribed and by a competent person acceptable to the national authorities;
(2) after being taken into use, every hoisting machine, whether used on shore or on board ship, and all fixed gear on board ship accessory thereto as defined by national laws or regulations shall be thoroughly examined or inspected as follows:
(a) to be thoroughly examined every four years and inspected every twelve months: derricks, goose necks, mast bands, derrick bands, eyebolts, spans and any other fixed gear the dismantling of which is specially difficult;
(b) to be thoroughly examined every twelve months: all hoisting machines (e. g. cranes, winches), blocks, shackles and all other accessory gear not included in (a).
All loose gear (e.g. chains, wire ropes, rings, hooks) shall be inspected on each occasion before use unless they have been inspected within the previous three months.
Chains shall not be shortened by tying knots in them and precautions shall be taken to prevent injury to them from sharp edges.
A thimble or loop splice made in any wire rope shall have at least three tucks with a whole strand of rope and two tucks with one half of the wires cut out of each strand; provided that this requirement shall not operate to prevent the use of another form of splice which can be shown to be as efficient as the form hereby prescribed.
(3) Chains and such similar gear as is specified by national laws or regulations (e.g. hooks, rings, shackles, swivels) shall, unless they have been subjected to such other sufficient treatment as may be prescribed by national laws or regulations, be annealed as follows under the supervision of a competent person acceptable to the national authorities:
(a) In the case of chains and the said gear carried on board ship:
(i) half inch (12.5 mm.) and smaller chains or gear in general use once at least in every six months;
(ii) all other chains or gear (including span chains but excluding bridle chains attached to derricks or masts) in general use once at least in every twelve months:
Provided that in the case of such gear used solely on cranes and other hoisting appliances worked by hand, twelve months shall be substituted for six months in subparagraph (i) and two years for twelve months in subparagraph (ii);
Provided also that, if the competent authority is of opinion that owing to the size, design, material or infrequency of use of any of the said gear the requirements of this paragraph as to annealing are not necessary for the protection of the workers, it may, by certificate in writing (which it may at its discretion revoke), exempt such gear from the said requirements subject to such conditions as may be specified in the said certificate.
(b) In the case of chains and the said gear not carried on board ship:
measures shall be prescribed to secure the annealing of the said chains and gear.
(c) In the case of the said chains and gear whether carried on board ship or not, which have been lengthened, altered or repaired by welding, they shall thereupon be tested and re-examined.
(4) Such duly authenticated records as will provide sufficient prima facie evidence of the safe condition of the machines and gear concerned shall be kept, on shore or on the ship as the case may be, specifying the safe working load and the dates and results of the tests and examinations referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article and of the annealings or other treatment referred to in paragraph (3).
Such records shall, on the application of any person authorised for the purpose, be produced by the person in charge thereof.
(5) The safe working load shall be kept plainly marked on all cranes, derricks and chain slings and on any similar hoisting gear used on board ship as specified by national laws or regulations. The safe working load marked on chain slings shall be either in plain figures or letters upon the chains or upon a tablet or ring of durable material attached securely thereto.
(6) All motors, cogwheels, chain and friction gearing, shafting, live electric conductors and steam pipes shall (unless it can be shown that by their position and construction they are equally safe to every worker employed as they would be if securely fenced) be securely fenced so far as is practicable without impeding the safe working of the ship.
(7) Cranes and winches shall be provided with such means as will reduce to a minimum the risk of the accidental descent of a load while in process of being lifted or lowered.
(8) Appropriate measures shall be taken to prevent exhaust steam from and, so far as practicable, live steam to any crane or winch obscuring any part of the working place at which a worker is employed.
(9) Appropriate measures shall be taken to prevent the foot of a derrick being accidentally lifted out of its socket or support.

Article 10
Only sufficiently competent and reliable persons shall be employed to operate lifting or transporting machinery whether driven by mechanical power or otherwise, or to give signals to a driver of such machinery, or to attend to cargo falls on winch ends or winch drums.

Article 11
(1) No load shall be left suspended from any hoisting machine unless there is a competent person actually in
charge of the machine while the load is so left.
(2) Appropriate measures shall be prescribed to provide for the employment of a signaller where this is necessary for the safety of the workers.
(3) Appropriate measures shall be prescribed with the object of preventing dangerous methods of working in the stacking, unstacking, stowing and unstowing of cargo, or handling in connection therewith.
(4) Before work is begun at a hatch the beams thereof shall either be removed or be securely fastened to prevent their displacement.
(5) Precautions shall be taken to facilitate the escape of the workers when employed in a hold or on 'tween decks in dealing with coal or other bulk cargo.
(6) No stage shall be used in the processes unless it is substantially and firmly constructed, adequately supported and where necessary securely fastened.
No truck shall be used for carrying cargo between ship and shore on a stage so steep as to be unsafe.
Stages shall where necessary be treated with suitable material to prevent the workers slipping.
(7) When the working space in a hold is confined to the square of the hatch, and except for the purpose of breaking out or making up slings,
(a) hooks shall not be made fast in the bands or fastenings of bales of cotton, wool, cork, gunny-bags, or other similar goods;
(b) can-hooks shall not be used for raising or lowering a barrel when, owing to the construction or condition of the barrel or of the hooks, their use is likely to be unsafe.
(8) No gear of any description shall be loaded beyond the safe working load save in exceptional cases and then only in so far as may be allowed by national laws or regulations.
(9) In the case of shore cranes with varying capacity (e.g. raising and lowering jib with load capacity varying according to the angle) an automatic indicator or a table showing the safe working loads at the corresponding inclinations of the jib shall be provided on the crane.

Article 12
National laws or regulations shall prescribe such precautions as may be deemed necessary to ensure the proper protection of the workers, having regard to the circumstances of each case, when they have to deal with or work in proximity to goods which are in themselves dangerous to life or health by reason either of their inherent nature or of their condition at the time, or work where such goods have been stowed.

Article 13
1. At docks, wharves, quays and similar places which are in frequent use for the processes, such facilities as having regard to local circumstances shall be prescribed by national laws or regulations shall be available for rapidly securing the rendering of first-aid and in serious cases of accident removal to the nearest place of treatment. Sufficient supplies of first-aid equipment shall be kept permanently on the premises in such a condition and in such positions as to be fit and readily accessible for immediate use during working hours. The said supplies shall be in charge of a responsible person or persons, who shall include one or more persons competent to render first-aid, and whose services shall also be readily available during working hours.
2. At such docks, wharves, quays and similar places as aforesaid appropriate provision shall also be made for the rescue of immersed workers from drowning.

Article 14
Any fencing, gangway, gear, ladder, life-saving means or appliance, light mark, stage or other thing whatsoever required to be provided under this Convention shall not be removed or interfered with by any person except when duly authorised or in case of necessity, and if removed shall be restored at the end of the period for which its removal was necessary.

Article 15
1. It shall be open to each Member to grant exemptions from or exceptions to the provisions of this Convention in respect of any dock, wharf, quay or similar place at which the processes are only occasionally carried on or the traffic is small and confined to small ships, or in respect of certain special ships or special classes of ships or ships below a certain small tonnage, or in cases where as a result of climatic conditions it would be impracticable to require the provisions of this Convention to be carried out.
2. The International Labour Office shall be kept informed of the provisions in virtue of which any exemptions
and exceptions as aforesaid are allowed.

Article 16
Except as herein otherwise provided, the provisions of this Convention which affect the construction or permanent equipment of the ship shall apply to ships the building of which is commenced after the date of ratification of the Convention, and to all other ships within four years after that date, provided that in the meantime the said provisions shall be applied so far as reasonable and practicable to such other ships.

Article 17
In order to ensure the due enforcement of any regulations prescribed for the protection of the workers against accidents,
(1) the regulations shall clearly define the persons or bodies who are to be responsible for compliance with the respective regulations;
(2) provision shall be made for an efficient system of inspection and for penalties for breaches of the regulations;
(3) copies or summaries of the regulations shall be posted up in prominent positions at docks, wharves, quays and similar places which are in frequent use for the processes.

Article 18
1. Each Member undertakes to enter into reciprocal arrangements on the basis of this Convention with the other Members which have ratified this Convention, including more particularly the mutual recognition of the arrangements made in their respective countries for testing, examining and annealing and of certificates and records relating thereto;
2. Provided that, as regards the construction of ships and as regards plant used on ships and the records and other matters to be observed on board under the terms of this Convention, each Member is satisfied that the arrangements adopted by the other Member secure a general standard of safety for the workers equally effective as the standard required under its own laws and regulations;
3. Provided also that the Governments shall have due regard to the obligations of paragraph (11) of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation.
(NB: That provision read as follows:
In no case shall any Member be asked or required, as a result of the adoption of any Recommendation or draft Convention by the Conference, to lessen the protection afforded by its existing legislation to the workers concerned.
As a result of the amendment of the Constitution in 1946, a corresponding provision is now contained in article 19, paragraph 8, thereof.)

Article 19
The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 20
1. This Convention shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 21
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 22
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 23
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 24
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve denunciation of this Convention without any requirement of delay, notwithstanding the provisions of Article 22 above, if and when the new revising Convention shall have come into force.
2. As from the date of the coming into force of the new revising Convention, the present Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
3. Nevertheless, this Convention shall remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising convention.

Article 25
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDL 21 settembre 1935, n. 1364
Entrata in vigore: 30 Ottobre 1934

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ILO 1932
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Convenzione ILO C29 del 28 giugno 1930

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Convenzione ILO C29 del 28 giugno 1930

14025 | 15.07.2021

Convenzione ILO C29 Lavoro forzato, 1930.

Ginevra, 10 giugno 1930

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 10 giugno 1930 nella sua quattordicesima sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti il lavoro forzato od obbligatorio, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, in questo ventottesimo giorno di giugno del millenovecentotrenta, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, e che dovrà essere ratificata dagli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna a sopprimere l’uso del lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma, nel più breve tempo possibile.
2. Nell’attesa della soppressione totale, il lavoro forzato od obbligatorio potrà essere permesso, eccezionalmente, alle condizioni e con le garanzie contenute negli articoli seguenti.
3. Allo spirare di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, e in occasione del rapporto previsto all’art. 31 qui appresso, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro esaminerà la possibilità di sopprimere, senz’altro termine, il lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma e deciderà se sia il caso di iscrivere la questione all’ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 2
1. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» designerà qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e peri il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà.
2. Tuttavia, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» non comprende, ai sensi della presente Convenzione:
a. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige in virtù delle leggi sul servizio militare obbligatorio e destinato all’esecuzione di opere che hanno carattere puramente militare;
b. qualsiasi lavoro o prestazione che rientri negli obblighi civici normali dei cittadini di un paese che si governa completamente da sè;
c. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige da una persona come conseguenza di una condanna pronunciata in virtù di una decisione giudiziaria, a condizione che il lavoro o la prestazione sia eseguito sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità pubbliche e che la persona non sia ceduta o messa a disposizione di privati, compagnie o persone giuridiche private;
d. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige nel caso di forza maggiore, come in caso di guerra, di sinistri o pericolo di sinistri, quali gli incendi, le inondazioni, le carestie, i terremoti, le epidemie e le epizoozie violente, le invasioni di animali, di insetti o di parassiti nocivi, ed in generale in tutti i casi che mettono in pericolo o stanno per mettere in pericolo la vita o le condizioni normali di esistenza di tutta o parte della popolazione;
e. i lavori correnti del paese, cioè quelli eseguiti nell’interesse diretto della collettività dai membri stessi della popolazione, lavori che per ciò possono essere considerati come obblighi civici normali che spettano ai membri della collettività, a condizione che la popolazione stessa o i suoi rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi sulla fondatezza di questi lavori.

Articolo 3
Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «autorità competenti» designerà tanto le autorità metropolitane quanto le autorità centrali superiori del territorio interessato.

Articolo 4
1. Le autorità competenti non devono imporre o lasciar imporre il lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private.
2. Se tale forma di lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private esiste al momento in cui la ratificazione della presente Convenzione da parte di uno Stato membro è registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, questo membro dovrà abolire completamente detto lavoro forzato od obbligatorio al momento in cui la presente Convenzione entra in vigore in suo confronto.

Articolo 5
1. Nessuna concessione a privati, a compagnie o persone giuridiche private dovrà avere per conseguenza l’imposizione di una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere prodotti che questi privati, compagnie o persone giuridiche private utilizzano o ne fanno oggetto di commercio.
2. Se concessioni già esistenti implicano disposizioni che hanno per conseguenza l’imposizione di simile lavoro forzato od obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere abrogate il più presto possibile per poter ottemperare alle prescrizioni dell’art.1 della presente Convenzione.

Articolo 6
I funzionari amministrativi, anche quando dovranno spingere la popolazione di cui hanno cura a dedicarsi ad una forma qualsiasi di lavoro, non dovranno esercitare sulla popolazione una pressione collettiva od individuale perchè il lavoro sia fatto a profitto di privati, compagnie o persone giuridiche private.

Articolo 7
1. I capi che non esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con l’espressa autorizzazione delle autorità competenti, ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio nelle condizioni poste dall’art. 10 della presente Convenzione.
3. I capi legalmente riconosciuti e che non ricevono un compenso adeguato sotto altre forme, potranno valersi dei servigi personali, debitamente regolati, restando beninteso che dovranno essere presi tutti i provvedimenti atti a prevenire gli abusi.

Articolo 8
1. La responsabilità di qualsiasi decisione di ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio incomberà alle autorità civili superiori del territorio che entra in linea di conto.
2. Tuttavia, queste autorità potranno delegare alle autorità locali superiori il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio nei casi in cui questo lavoro non avrà per effetto di allontanare i lavoratori dalla loro residenza abituale. Queste autorità.
potranno parimente delegare alle autorità locali superiori, per i periodi e alle condizioni che saranno stipulati dal regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione, il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione del quale i lavoratori dovranno allontanarsi dalla loro residenza abituale, quando si tratterà di facilitare lo spostamento di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell’amministrazione.

Articolo 9
Salve disposizioni contrarie stipulate all’art. 10 della presente Convenzione, qualsiasi autorità che abbia il diritto d’imporre lavoro forzato od obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza prima accertarsi:
a) che il servizio od il lavoro da eseguire è d’un interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
b) che questo servizio o lavoro è di una necessità attuale ed imminente;
c) che è stato impossibile procurarsi la mano d’opera volontaria per la esecuzione di questo servizio o lavoro malgrado l’offerta di salari e di condizioni di lavoro almeno pari a quelli praticati nel territorio che entra in considerazione, per lavori o servigi del genere, e
d) che dal lavoro o servizio non risulterà un onere troppo grave per la popolazione attuale, avuto riguardo alla mano d’opera disponibile ed alla sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta.

Articolo 10
1. Il lavoro forzato od obbligatorio chiesto a titolo d’imposta ed il lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione di opere pubbliche, imposto da capi che esercitano una funzione amministrativa, dovranno essere progressivamente aboliti.
2. Nell’attesa di tale abolizione, quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà chiesto a titolo d’imposta e quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà imposto da capi che esercitano funzioni amministrative, allo scopo di far eseguire opere d’interesse pubblico, le autorità interessate dovranno dapprima accertarsi:
a. che il servizio o il lavoro da eseguirsi è d’interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
b. che il sevizio o il lavoro è di una necessità attuale od imminente;
c. che non risulterà dal lavoro o servizio obbligatorio un onere troppo grave alla popolazione attuale, per quanto concerne la mano d’opera disponibile e la sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta;
d. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio non costringe i lavoratori ad allontanarsi dalla loro residenza abituale;
e. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio è diretta conformemente alle esigenze della religione, della vita sociale e dell’agricoltura.

Articolo 11
1. Potranno essere adibiti al lavoro forzato od obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile, d’età non presumibilmente inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro di cui all’art. 10 della presente Convenzione, dovranno essere osservate le limitazioni e condizioni seguenti:
a. accertamento preventivo, in tutti i casi dove sarà possibile, da parte di un medico designato dall’amministrazione, dell’assenza di qualsiasi malattia contagiosa e dell’attitudine fisica degli interessati a sopportare il lavoro imposto e le condizioni in cui dovrà essere eseguito;
b. esenzione del personale delle scuole, allievi e insegnanti, come pure del personale amministrativo in generale;
c. conservazione in ciascuna collettività del numero d’uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
d. rispetto dei vincoli coniugali e familiari.
2. Agli scopi indicati dalla lett. c precedente, il regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione fisserà la proporzione dei capi di popolazione permanente maschile e valida che potrà formare oggetto d’un determinato prelevamento, senza tuttavia che questa proporzione possa, in nessun caso, superare il 25 per cento della popolazione stessa. Fissando questa proporzione, le autorità competenti dovranno tener conto della densità della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di questa popolazione, dell’epoca dell’anno e dello stato dei lavori da eseguire dagli interessati sul posto e per loro conto; in modo generale, esse dovranno rispettare le necessità economiche e sociali della vita normale della collettività di cui si tratta.

Articolo 12
1. Il periodo massimo durante il quale un individuo qualsiasi potrà essere tenuto al lavoro forzato od obbligatorio sotto le sue varie forme non dovrà superare sessanta giorni per periodo di dodici mesi, i giorni di viaggio necessari per recarsi sul posto di lavoro e per ritornarne restando compresi nei sessanta giorni.
2. Ogni lavorante tenuto al lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere provvisto d’un certificato che indichi i periodi di lavoro forzato od obbligatorio che ha già compiuti.

Articolo 13
1. Le ore normali di lavoro di qualsiasi persona tenuta al lavoro forzato od obbligatorio dovranno essere le stesse che quelle in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro compiute in più della durata normale dovranno essere retribuite secondo le stesse aliquote che quelle in uso per le ore supplementari dei lavoratori liberi.
2. Un giorno di riposo settimanale dovrà essere concesso a tutte le persone soggette ad una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio e questo giorno dovrà coincidere, per quanto possibile, con quello consacrato al riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Articolo 14
1. Ad eccezione del lavoro previsto dall’art. 10 della presente Convenzione, il lavoro forzato od obbligatorio sotto tutte le sue forme dovrà essere retribuito in denaro e secondo aliquote che, per lo stesso genere di lavoro, non dovranno essere inferiori né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono impiegati né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono stati reclutati.
2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento delle mercedi nelle condizioni previste al capoverso precedente dovrà essere introdotto il più presto possibile.
3. I salari dovranno essere versati ad ogni lavoratore singolarmente e non al suo capo tribù o a qualsiasi altra autorità.
4. I giorni di viaggio per recarsi al luogo del lavoro e per ritornarvi dovranno essere calcolati per pagamento dei salari come giorni di lavoro.
5. Il presente articolo non avrà per effetto di vietare la fornitura ai lavoratori delle solite razioni alimentari calcolate come parte del guadagno; queste razioni dovranno però essere equivalenti alle somme di denaro che rappresentano; tuttavia non potrà essere fatta alcuna deduzione sul salario né per il pagamento di imposte, né per gli alimenti, il vestiario e l’alloggio speciali che saranno forniti ai lavoratori per mantenerli in istato di continuare il loro lavoro avuto riguardo alle speciali condizioni del loro impiego, né per la fornitura di attrezzi.

Articolo 15
1. Qualsiasi legislazione sulla riparazione degli infortuni o delle malattie professionali, come pure qualsiasi legislazione che preveda l’assegnazione di indennità alle persone che erano a carico di lavoratori morti o invalidi, che sia o che sarà in vigore sul territorio che entra in linea di conto, dovrà applicarsi alle persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio alle stesse condizioni che per i lavoratori liberi.
2. In ogni modo, qualsiasi autorità che assume una persona per il lavoro forzato od obbligatorio è tenuta ad assicurare la sussistenza di detto lavoratore quando un infortunio od una malattia cagionata dal suo lavoro lo rende totalmente o parzialmente incapace a provvedere ai suoi bisogni. Questa autorità sarà parimente tenuta a prendere provvedimenti per assicurare il mantenimento di qualsiasi persona effettivamente a carico di detto lavoratore in caso di incapacità o di morte cagionata dal lavoro.

Articolo 16
1. Le persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio non dovranno, salvo nei casi di necessità eccezionale, essere trasferite nelle regioni in cui le condizioni di alimentazione e di clima fossero talmente diverse da quelle a cui sono stati abituati da presentare un pericolo per la loro salute.
2. In nessun caso, tale trasferimento di lavoratori sarà autorizzato prima che siano strettamente applicate tutte le norme igieniche e d’abitazione che s’impongono per la loro istallazione e per la tutela della loro salute.  Lavoro forzato od obbligatorio.
3. Quando un simile trasferimento non potrà essere evitato, dovranno essere prese misure che assicurino l’adattamento progressivo dei lavoratori alle nuove condizioni di alimentazione e di clima, dopo aver sentito il servizio medico competente.
4. Nel caso in cui questi lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale non sono abituati, dovranno essere prese misure per garantire il loro adattamento a questo genere di lavoro, specialmente per quanto concerne l’allenamento progressivo, le ore di lavoro, la sistemazione del riposo intercalare e il miglioramento od aumento delle razioni alimentari che fosse necessario.

Articolo 17
Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:
1. che sono state prese tutte le misure necessarie per assicurare le condizioni igieniche dei lavoratori e per garantire le indispensabili cure mediche e, in modo particolare:
a. che questi lavoratori subiscono un esame medico prima di cominciare i lavori e altri esami medici ad intervalli determinati durante il loro impiego;
b. che è stato previsto un numero sufficiente di medici, come pure di dispensari, infermerie, ospedali con il materiale necessario per far fronte a tutti i bisogni; e
c. che la buona igiene dei luoghi di lavoro, l’approvvigionamento dei lavoratori con acqua, commestibili, combustibili e batteria di cucina sono assicurati in modo soddisfacente, e che si è provveduto al vestiario e all’alloggio che potessero occorrere;
2. che sono state prese misure adeguate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente per facilitare l’invio d’una parte del salario a quest’ultima, in modo sicuro e con il consenso o a domanda del lavoratore stesso;
3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sui lavori e per tornarne saranno assicurati dall’amministrazione, sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l’amministrazione stessa faciliterà questi viaggi utilizzando nella più larga misura possibile tutti i mezzi di trasporto disponibili;
4. che in caso di malattia o d’infortunio del lavoratore che cagionerebbe un’incapacità al lavoro di una certa durata, il rimpatrio del lavoratore sarà assicurato a spese dell’amministrazione;
5. che qualunque lavoratore che desidera restare sul posto come lavoratore libero, allo spirare del suo periodo di lavoro forzato, od obbligatorio, avrà la facoltà di farlo senza decadere, per un periodo di due anni, dai suoi diritti di rimpatrio gratuito.

Articolo 18
1. Il lavoro forzato od obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, come per esempio quello da portatore o da battelliere, dovrà essere soppresso nel più breve tempo possibile, e, nell’attesa di questa soppressione, le autorità competenti dovranno emanare dei regolamenti che fissano in modo particolare:
a. l’obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per facilitare i trasferimenti di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni, od il trasporto di materiale dell’amministrazione, o in caso di urgente necessità assoluta, il trasporto di altre persone che non siano funzionari;
b. l’obbligo di non adibire a simili trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente atti da un esame medico ogni qualvolta sia possibile tale esame; nei casi in cui non sia possibile, la persona che assume tale mano d’opera deve accertarsi, sotto sua responsabilità, che i lavoratori adibiti ai lavori hanno attitudine fisica voluta e non sono affetti da nessuna malattia contagiosa;
c. il carico massimo che i lavoratori devono portare;
d. il percorso massimo che potrà essere imposto a questi lavoratori dal luogo della loro residenza;
e. il numero massimo di giornate mensili o per qualsiasi altro periodo in cui i lavoratori potranno essere requisiti, comprendendo in questo numero i giorni per il viaggio di ritorno;
f. le persone che sono autorizzate a far appello a questa forma di lavoro forzato od obbligatorio, come pure la misura nella quale esse hanno diritto di ricorrervi.
2. Nel fissare i massimi di cui alle lett. c, d ed e del numero precedente, le autorità competenti dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in considerazione, specialmente dell’attitudine fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, della natura dell’itinerario da seguire, come pure delle condizioni climatiche.
3. Le autorità competenti dovranno, inoltre, prendere disposizioni affinché il tragitto quotidiano normale dei portatori non sia superiore ad una distanza corrispondente alla durata media di una giornata media di lavoro di otto ore, restando inteso che, per determinarla, si dovrà tener conto non solo del carico da portare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della strada, dell’epoca dell’anno e di tutti gli altri elementi che entrano in linea di conto; se fosse necessario imporre ai lavoratori ore supplementari di marcia, queste dovranno essere rimunerate secondo aliquote più elevate di quelle normali.

Articolo 19
1. Le autorità competenti non dovranno permettere che si ricorra alla coltura obbligatoria se non allo scopo di prevenire la carestia o la penuria di generi alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ottenuti debbano restare proprietà delle persone o delle collettività che li hanno prodotti.
2. Quando la produzione è organizzata secondo la legge e la consuetudine sopra una base comunale e quando i prodotti od i profitti derivanti dalla vendita di questi prodotti restano proprietà della collettività, il presente articolo non dovrà avere per effetto di sopprimere l’obbligo per i membri della collettività di adempiere il lavoro in tal modo imposto.

Articolo 20
Le legislazioni le quali prevedono una repressione collettiva applicabile ad un’interna collettività per delitti commessi da alcuni dei suoi membri, non dovranno comprendere tra i metodi di repressione il lavoro forzato od obbligatorio per la collettività.

Articolo 21
Per i lavori sotterranei da eseguirsi nelle miniere non si ricorrerà al lavoro forzato od obbligatorio.

Articolo 22
I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro7, sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.

Articolo 23
1. Per applicare le disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa sull’uso del lavoro forzato od obbligatorio.
2. Questa regolamentazione dovrà contenere, in modo particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato od obbligatorio di presentare alle autorità qualsiasi reclamo relativo alle condizioni di lavoro che le sono imposte e che le diano garanzie che i suoi reclami saranno esaminati e presi in considerazione.

Articolo 24
In tutti i casi dovranno essere prese misure appropriate per garantire la stretta applicazione dei regolamenti sul lavoro forzato od obbligatorio, sia mediante estensione al lavoro forzato od obbligatorio delle attribuzioni di qualsiasi organismo di ispezione già esistente per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante altro sistema adeguato allo scopo. Saranno parimente prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone tenute a prestare il lavoro forzato od obbligatorio.

Articolo 25
Il fatto di esigere illegalmente lavoro forzato od obbligatorio sarà punibile penalmente ed ogni membro che ratifica la presente Convenzione avrà l’obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e strettamente applicate.

Articolo 26
1. Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla ai territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, tutela od autorità, nella misura in cui ha diritto di sottoscrivere impegni concernenti questioni di giurisdizione interna. Tuttavia, se questo membro intende prevalersi delle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro8, dovrà accompagnare la sua ratificazione d’una dichiarazione la quale faccia conoscere:
i. i territori in cui intende applicare integralmente le disposizioni della presente Convenzione;
ii. i territori in cui intende applicare le disposizioni della presente Convenzione con modificazioni e in che cosa consistono le dette modificazioni;
iii. i territori per i quali riserva la sua decisione.
2. La dichiarazione suddetta sarà considerata come parte integrante della ratificazione e avrà effetti identici. Qualsiasi membro che formulerà tale dichiarazione avrà la facoltà di rinunciare, mediante una dichiarazione nuova, a tutte od a parte delle riserve contenute, in virtù dei capoversi ii e iii che precedono, nella dichiarazione anteriore.

Articolo 27
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 28
1. La presente Convenzione non impegnerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 29
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 30
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione da parte dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di
un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di cinque anni, alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 31
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 32
1. Nel caso in cui la Conferenza generale adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 30 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore.
2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
3. La presente Convenzione resta tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Articolo 33
I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.

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Fonte e Ratifica: Legge 29 gennaio 1934, n. 274
Entrata in vigore: 01 Maggio 1932

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Allegato riservato Convenzione ILO C29 del 28 giugno 1930.pdf
ILO 1930
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Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929

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Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929

ID 14019 | 14.07.2021

Convenzione ILO C27 Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, 1929.

Ginevra, 21 giugno 1929

La conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitavisi il 30 maggio 1929 nella sua dodicesima sessione, dopo aver risolto d’adottare diverse proposte relative all’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, oggi ventun giugno millenovecentoventinove, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione su l’indicazione del peso sui colli trasportati per battello, 1929, e che dovrà essere ratificata dai membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima di essere imbarcato, recare l’indicazione del suo peso, segnata all’esterno in modo chiaro e durevole.
2. La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l’indicazione del peso approssimativo.
3. L’obbligo di vegliare all’osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d’onde è spedito il collo o l’oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.
4. Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l’obbligo d’indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri.

Articolo 2
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate da lui.

Articolo 3
1. La presente Convenzione non vincolerà se non quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la ratificazione dei quali sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 4
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 5
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da lui. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nel termine d’un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al numero precedente, non farà uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione alla fine d’ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 6
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 7
1. Nel caso in cui la Conferenza internazionale adottasse una nuova Convenzione modificante totalmente o in parte la presente Convenzione, la ratificazione, da parte d’un Membro, della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la denunzia della presente Convenzione senza condizione di termine, nonostante l’art. 5 precedente, con la riserva che la nuova Convenzione modificativa sia entrata in vigore.
2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione modificativa, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione da parte dei Membri.
3. La presente Convenzione resterebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione modificativa.

Articolo 8
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente fede.

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Fonte e Ratifica: RDL 08 maggio 1933, n. 676
Entrata in vigore: 14 giugno 1930

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ILO 1929
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Legge 14 gennaio 1929 n. 417

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Legge 14 gennaio 1929 n. 417

Approvazione delle Convenzioni concernenti il «Rimpatrio dei marinai» ed il «Contratto di arruolamento dei marinai», adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 192

(GU n.86 del 12.04.1929)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1929

Convenzione ILO C23 del 07 giugno 1926

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Convenzione ILO C23 del 07 giugno 1926

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Convenzione ILO C23 Rimpatrio dei marittimi, 1926.

Ginevra, 07 giugno 1926

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the repatriation of seamen, which is included in the first item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-six the following Convention, which may be cited as the Repatriation of Seamen Convention, 1926, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. This Convention shall apply to all sea-going vessels registered in the country of any Member ratifying this Convention, and to the owners, masters and seamen of such vessels.
2. It shall not apply to:
(a) ships of war,
(b) Government vessels not engaged in trade,
(c) vessels engaged in the coasting trade,
(d) pleasure yachts,
(e) Indian country craft,
(f) fishing vessels,
(g) vessels of less than 100 tons gross registered tonnage or 300 cubic metres, nor to vessels engaged in the home trade below the tonnage limit prescribed by national law for the special regulation of this trade at the date of the passing of this Convention.

Article 2
For the purpose of this Convention the following expressions have the meanings hereby assigned to them, viz.:
(a) the term vessel includes any ship or boat of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in maritime navigation;
(b) the term seaman includes every person employed or engaged in any capacity on board any vessel and entered on the ship's articles. It excludes masters, pilots, cadets and pupils on training ships and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of a Government;
(c) the term master includes every person having command and charge of a vessel except pilots;
(d) the term home trade vessel means a vessel engaged in trade between a country and the ports of a neighbouring country within geographical limits determined by the national law.

Article 3
1. Any seaman who is landed during the term of his engagement or on its expiration shall be entitled to be taken back to his own country, or to the port at which he was engaged, or to the port at which the voyage commenced, as shall be determined by national law, which shall contain the provisions necessary for dealing with the matter, including provisions to determine who shall bear the charge of repatriation.
2. A seaman shall be deemed to have been duly repatriated if he has been provided with suitable employment on board a vessel proceeding to one of the destinations prescribed in accordance with the foregoing paragraph.
3. A seaman shall be deemed to have been repatriated if he is landed in the country to which he belongs, or at the port at which he was engaged, or at a neighbouring port, or at the port at which the voyage commenced.
4. The conditions under which a foreign seaman engaged in a country other than his own has the right to be repatriated shall be as provided by national law or, in the absence of such legal provisions, in the articles of agreement. The provisions of the preceding paragraphs shall, however, apply to a seaman engaged in a port of his own country.

Article 4
The expenses of repatriation shall not be a charge on the seaman if he has been left behind by reason of--
(a) injury sustained in the service of the vessel, or
(b) shipwreck, or
(c) illness not due to his own wilful act or default, or
(d) discharge for any cause for which he cannot be held responsible.

Article 5
1. The expenses of repatriation shall include the transportation charges, the accommodation and the food of the seaman during the journey. They shall also include the maintenance of the seaman up to the time fixed for his departure.
2. When a seaman is repatriated as member of a crew, he shall be entitled to remuneration for work done during the voyage.

Article 6
The public authority of the country in which the vessel is registered shall be responsible for supervising the repatriation of any member of the crew in cases where this Convention applies, whatever may be his nationality, and where necessary for giving him his expenses in advance.

Article 7
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 9
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10
Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 1 January 1928, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 11
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 12
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 13
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 14 gennaio 1929, n. 417
Entrata in vigore: 16 aprile 1928

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ILO 1926
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Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021

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Nota INL prot  10962 del 5 luglio 2021

Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021 | Sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili

Oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021, s.o. n. 21) - Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (pubblicata nella G.U. n. 146 del 21.06.2021).

In relazione alle disposizioni normative di natura emergenziale afferenti ai lavoratori in condizioni di rischio, facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione, si rende opportuno rappresentare quanto segue.

Con l’art. 26 del decreto legge n. 18/2020 (conv. in L. 27/2020), così come da ultimo modificato dall’art. 15 del  Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 è statuito (comma 2) che “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”

Inoltre, ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione è statuito che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ciò posto, atteso che non risultano intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, ovvero alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, si rappresenta altresì quanto segue.

Per effetto dell’art. 11 della legge n. 87 del 17 giugno u.s. di conversione del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 è fissata la proroga al 31 luglio p.v. della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020 recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Ai sensi dell’art. 83 citato “fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

Ciò posto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive di questa Amministrazione in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.

Ciò non di meno, richiamando la precedente nota di questa Direzione prot. 14972 del 29.09.2020 relativamente ai dipendenti ‘fragili’ che manifestano l’esigenza di prestare la propria attività lavorativa in ufficio, sarà cura del dirigente acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) al fine di valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro, oltre che la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.

Tanto si rappresenta fino a diverse determinazioni che sia necessario adottare per effetto del mutamento delle situazioni di fatto o di diritto nella materia in esame.

...

Fonte: INL

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Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925

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Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925

ID 13993 | 12.07.2021

Convenzione ILO C18 Malattie professionali, 1925.

Ginevra, 19 maggio 1925

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta, in data d’oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1.  Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un’indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro.
2.  I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell’indennità per le malattie di cui si tratta, e nell’applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.

Articolo 2
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale.

Elenco delle malattie e delle sostanze tossiche

Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti

Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi composti), con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco.
Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani. Fabbricazione d’oggetti di piombo fuso o di leghe contenenti piombo.
Industrie poligrafiche.
Fabbricazione dei composti di piombo.
Fabbricazione e riparazione degli accumulatori.
Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo.
Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere.
Lavori d’imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il maneggio d’intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo.

Intossicazione mercuriale (dal mercurio, le sue amalgame e i suoi composti) con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali di mercurio.
Fabbricazione dei composti di mercurio.
Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.
Preparazione delle materie prime per la fabbricazione dei cappelli.
Doratura a fuoco.
Uso delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a incandescenza.
Fabbricazione delle micce al fulminato di mercurio.

Infezione carbonchiosa.

Operai in contatto con animali carbonchiosi.
Manipolazione di carogne o di resti di animali.
Caricamento, scaricamento o trasporto di merci.

Articolo 3
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 4
1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 5
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Orga­nizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione della ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 6
Salve restando le disposizioni dell’art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Articolo 7
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d’un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 9
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 10
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 04 dicembre 1933, n. 1792
Entrata in vigore: 01 aprile 1927

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ILO 1925
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Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921

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Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921

ID 13982 | 11.07.2021

Convenzione ILO C16 Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi, il 25 ottobre 1921, per la sua terza sessione, avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti l’obbligo dell’esame obbligatorio per i fanciulli e i giovani impiegati a bordo (questione elencata come ottavo punto nell’agenda della sessione) e avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta la convenzione seguente che sarà denominata «Convenzione sull’esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921,» e ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro;

Articolo 1
Per l’applicazione della presente convenzione, il termine «nave» comprende tutti I battelli, navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Articolo 2
Fatta eccezione per le navi sulle quali sono occupati soltanto i membri di una stessa famiglia, i fanciulli e i giovani di meno di diciotto anni potranno essere impiegati a bordo soltanto mediante presentazione di un certificato medico che attesti la loro attitudine a questo lavoro e che sia firmato da un medico approvato dall’autorità competente.

Articolo 3
L’impiego di questi fanciulli o giovani potrà essere continuato soltanto a condizione che l’esame sia rinnovato a intervalli non superiori a un anno e verso presentazione, dopo ogni esame, di un certificato medico che attesti l’attitudine al lavoro marittimo. La validità di un certificato che scade durante un viaggio può, tuttavia, essere prorogata fino alla fine dello stesso.

Articolo 4
Nei casi urgenti, l’autorità competente può permettere a un giovane di età inferior ai 18 anni di imbarcarsi senza essere stato sottoposto agli esami previsti negli articoli 2 e 3, a condizione che quest’esame sia subito nel primo porto di scalo.

Articolo 5
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione entra in vigore dopo che il direttore generale avrà registrato la ratificazione di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
2. Essa sarà vincolante soltanto per quei Membri la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione all’Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 7
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i membri della Organizzazione. Egli notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno communicate ulteriormente dagli altri Membri.

Articolo 8
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 6, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, al più tardi entro il 1o gennaio 1924, e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.

Articolo 9
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti e protettorati, conformemente all’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro.6

Articolo 10
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.

Articolo 11
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 12
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 24 marzo 1924, n. 587
Entrata in vigore: 20 novembre 1922

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ILO 1921
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Convenzione ILO C14 del 25 ottobre 1921

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Convenzione ILO C14 del 25 ottobre 1921

ID 13980 | 11.07.2021

Convenzione ILO C14 Riposo settimanale (industria), 1921.

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell’industria, questione compresa nel settimo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale, adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell’Organizza­zione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «sta­bili­menti industriali»:
a) le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere;
b) le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità;
c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione o la demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici e cloache ordinarie, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra;
d) il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la conservazione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
2. L’enumerazione precedente è fatta con la riserva delle eccezioni speciali d’ordine nazionale previste nella Convenzione di Washington, intesa a limitare ad otto ore il giorno ed a quarantott’ore la settimana la durata del lavoro negli stabilimenti industriali6, e nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.
3. A compimento dell’enumerazione di cui sopra, ciascun membro potrà, ove sia necessario, determinare la linea di separazione tra l’industria da una parte, e il commercio e l’agricoltura dall’altra.

Articolo 2
1. Tutto il personale occupato in uno stabilimento industriale qualsiasi, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere, nel corso di ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattr’ore consecutive.
2. Questo riposo sarà accordato, per quanto possibile, simultaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.
3. Esso coinciderà, per quanto possibile, con i giorni consacrati dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Articolo 3
Ciascun membro potrà eccettuare dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d’una stessa famiglia.

Articolo 4
1. Ciascun membro può consentire eccezioni totali o parziali (comprese le sospensioni e le riduzioni del riposo) alle disposizioni dell’art. 2, tenendo conto specialmente di tutte le considerazioni economiche e umanitarie convenienti e dopo aver consultato le associazioni padronali ed operaie qualificate, là dove esistono.
2. Questa consultazione non sarà necessaria per le eccezioni che fossero già state accordate con l’applicazione della legislazione in vigore.

Articolo 5
Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire disposizioni che prevedano dei periodi dei riposo per compensare le sospensioni o riduzioni accordate in virtù dell’art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto siffatti riposi.

Articolo 6
1.  Ciascun membro allestirà un elenco delle eccezioni accordate conformemente agli art. 3 e 4 della presente Convenzione e la parteciperà all’Ufficio internazionale del Lavoro. Ciascun membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà portato a questo elenco.
2.  L’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà un rapporto in materia alla conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, è fatto obbligo ad ogni padrone, direttore o gerente:
a) nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere i giorni e le ore di riposo collettivo, per mezzo di affissi collocati in modo ben visibile nello stabilimento, o in qualsivoglia altro luogo adatto o in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;
b) quando il riposo non è dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere, per mezzo d’un registro allestito nel modo approvato dalla legislazione del paese o da un regolamento dell’autorità competente, gli operai e impiegati soggetti a un particolare regime di riposo e d’indicare questo regime.

Articolo 8
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 9
1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena la ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i membri la cui ratificazione sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 10
Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 11
Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al più tardi il 1o gennaio 1924 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Articolo 12
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 13
Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla, allo spirare d’un periodo di dieci anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 14
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica­zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15
I testi francesi e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 agosto 1924, n. 580
Entrata in vigore: 12 giugno 1923

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ILO 1921
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Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR)

ID 11071 | | Visite: 14495 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio FCR 1 0 2021

Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR)

ID 11071 | Rev. 1.0 del 28.04.2021

Documenti e riferimenti sulle fibre ceramiche refrattarie (FRC) alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che introduce nel D.Lgs. 81/2008 quali agenti cancerogeni nell'allegato XLIII, le fibre ceramiche refrattarie, definendone il valore limite di esposizione professionale.

Update Rev. 1.0 del 28.04.2021

Decreto 11 Febbraio 2021 - Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) vengono utilizzate nel settore industriale per l’isolamento di altoforno, di forni, di stampi di fonderia, di condutture e di cavi ma anche nel settore automobilistico, aeronautico e nella protezione incendio.

Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro

Le sostanze pericolose per la salute e sicurezza sul sono trattate al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008:

Capo I Protezione da agenti chimici (Artt. da 221 a 232)
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Artt. da 233 a 245)
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Artt. da 246 a 264)
...

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.



La nuova Direttiva sugli Agenti cancerogeni lavoro

Con la nuova direttiva (UE) 2017/2398 (adottata con D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - entrata in vigore il 24.06.2020) sono aggiunte, come agenti cancerogeni, le “Fibre ceramiche refrattarie” nell’elenco dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 con il valore limite di esposizione professionale pari a 0,3 f/ml.

Direttiva 2004/37/CE

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004)

Entrata in vigore: 19.07.2004

Direttiva modificata da:

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 L 345/87 27.12.2017
Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019 L 30/112 31.01.2019
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 L 164/23 20.06.2019
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019

Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GUUE L 345/87 del 27.12.2017).

Entrata in vigore: 16.01.2018

La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la direttiva Direttiva 2004/37/CE modificando l’Allegato III introduce:

- 11 nuovi agenti cancerogeni, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) definendone il Valore limite di esposizione professionale.

D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU n.145 del 09-06-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 introduce quindi nel D.Lgs. 81/2008:

- 11 nuovi agenti cancerogeni nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), definendone il Valore limite di esposizione professionale.


Figura 1
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m 3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5) 

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

-

-

2 (8)

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 3 mg /m3 fino al 17 gennaio 2023.

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

 

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

 

Polvere di silice cristallina respirabile

-

-

0,1 (9)

-

-

-

-

-

-

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

-

-

-

-

-

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,2 -Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

-

-

-

-

-

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

-

164,1

30

-

Cute (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

-

-

-

-

-

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

4,4 '- Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

 

-

-

-

-

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

-

-

-

-

Cute (10)

 

ldrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

-

-

-

-

Cute (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

-

-

-

-

-

 

Cadmio e suoi composti inorganici

 

 

0,001 (12)

---

-

-

-

---

 

Valore limite 0,004 mg/m3 (13) fino all' 11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002 (12)

---

-

 

-

 

-

---

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all' 11 luglio 2026.

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

 

 

0,01(12)

---

-

-

-

---

 

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall' 11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

---

0,74

0,6

---

Sensibilizzazione cutanea (15)

Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3)   per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all' 11 luglio 2024.

4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina)  202-918-9  1 01-14-4  0,01 ---  ---  ---  ---  ---  Cute (10)   
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel     0,05 (11)            

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, ii valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti  benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37                 Cute (10)   
Oli minerali precedentemente usati nei motori combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore                 Cute (10)   

NOTE
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): e ii numero ufficiale della sostanza all' intero dell' Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte I, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

NB 

Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come sostituito dal Decreto 11 Febbraio 2021

Fibre ceramiche refrattarie - FCR

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

La normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele in completa attuazione dal 1° giugno 2015.

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono classificate nell'Allegato VI del Regolamento CLP:
Fibre ceramiche refrattarie - FCR- Numero Indice 650-017-00-8
Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO +MgO + BaO) pari o inferiore al 18% in peso.

I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES) delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

L'attribuzione della classificazione "cancerogeno" è strettamente collegata al diametro medio geometrico della fibra e alla presenza degli ossidi alcalini e alcalino terrosi.

Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1 B oppure di classe 2, a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

Le fibre ceramiche (Numero Indice 650-0 17-00-8) si classificano come cancerogene 1 B in quanto il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%.

Lo schema sottostante illustra la classificazione secondo CLP come riportata in allegato VI del CLP.

Tabella. Classificazione delle FCR (tratta da tabella 3.1 Allegata VI del CLP)

Figura 3

Nota A

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3.

Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generate del tipo «composti di ... » o «solidi ... ».

In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.

Nota R

La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm.

L'applicazione delle nota R alla FCR, ai fini della loro possibile declassificazione come cancerogeno, è rappresentata graficamente in figura:

Figura. Classificazione delle FCR

Figura 4

 

(*) per Diametro si intende il diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES)
...
segue in allegato

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Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921

ID 13974 | | Visite: 1442 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921

ID 13974 | 09.07.2021

Convenzione ILO C11 Diritto di associazione (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione; dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver deciso che le proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul diritto d’associazione (agricoltura), 1921, da ratificarsi dagli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell’agri­coltura gli stessi diritti d’associazione e di coalizione dei lavoratori dell’industria, e ad abrogare qual­siasi disposizione legislativa o di altra natura che abbia per effetto di limitare questi diritti di fronte ai lavoratori agricoli.

Articolo 2
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 3
1.  La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2.  Essa non impegnerà che i membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Uf­ficio internazionale del Lavoro.
3.  In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 4
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazio­nale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 5
Con riserva delle disposizioni dell’art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni dell’art. 1 entro il 1o gennaio 1924 al più tardi, ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 6
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai possedimenti ed ai protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spira­re di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 9
I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 601
Entrata in vigore: 11 maggio 1923

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ILO 1921
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Infezione da COVID-19 e COVID lunga - guida per i dirigenti

ID 13954 | | Visite: 1501 | News Sicurezza

Infezione da COVID 19 e COVID lunga   guida per i dirigenti

Infezione da COVID-19 e COVID lunga - guida per i dirigenti

EU OSHA, 06.07.2021

I dirigenti svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i dipendenti a rientrare al lavoro dopo la COVID-19 in forma grave o lunga. Questa guida spiega le misure che i dirigenti dovrebbero adottare per agevolare ai propri dipendenti il rientro sul luogo di lavoro e la continuità dell’impiego.

Affronta vari aspetti, quali contattare il dipendente, concordare un rientro graduale ed eventuali adeguamenti delle mansioni e degli orari di lavoro di tale dipendente per gestire al meglio il rientro. La guida presenta altresì il sostegno messo a disposizione dei dirigenti dai servizi sanitari aziendali e dalle risorse umane.

Per ciascun lavoratore è necessario fornire un diverso tipo di sostegno a seconda della posizione ricoperta e dei sintomi ancora eventualmente presenti, pertanto è fondamentale ascoltare le esigenze di ciascuno e monitorare l’evoluzione della situazione

____

Indice
Cosa sono il «post COVID» e la «COVID lunga»?
Perché i dirigenti sono importanti per sostenere il rientro al lavoro?
Cosa dovrebbero fare i dirigenti per aiutare collaboratori con COVID lunga a tornare al lavoro?
Fase 1: rimanete in contatto con il lavoratore mentre è assente dal lavoro
Fase 2: preparate il ritorno del lavoratore
Fase 3: programmate un colloquio di rientro al lavoro
Fase 4: fornite sostegno nei primi giorni successivi al rientro al lavoro
Fase 5: fornite sostegno costante e riesaminate la situazione periodicamente
Esempi di modifiche del lavoro
Rientro e orario di lavoro progressivi
Altri esempi
In che modo i servizi di medicina del lavoro possono aiutare i dirigenti e i lavoratori che rientrano al lavoro?
Responsabilità generali del dirigente

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dBA2020 - Microclima luoghi di lavoro in una emergenza epidemica

ID 13911 | | Visite: 2470 | Documenti Sicurezza Enti

dBA2020   Microclima luoghi di lavoro in una emergenza epidemica

dBA2020 - La gestione del microclima nei luoghi di lavoro in presenza di una emergenza epidemica

ID 13911 | Bologna - Giovedì 3 dicembre 2020 / Atti allegati

La pandemia di Coronavirus - COVID-19 ha naturalmente coinvolto anche i luoghi di lavoro, evidenziando aspetti critici tra i quali la necessità di gestire ed utilizzare gli impianti di climatizzazione, sia estiva che invernale, per prevenire e limitare il rischio di diffusione di SARS-CoV2-19, i rischi da ROA derivanti dall’utilizzo di lampade germicide a UV, nonché il disconfort termico conseguente all’utilizzo prolungato di mascherine chirurgiche e filtranti facciali durante l’attività lavorativa.

Il Convegno ha l’obiettivo di fornire alle Imprese e a tutti gli attori della prevenzione le evidenze scientifiche e le migliori prassi oggi disponibili relativamente alla riduzione del rischio di propagazione per via area (aerosol) del SARS-CoV2-19 tramite un impiego corretto degli impianti di climatizzazione ambientale e di ventilazione, delle lampade germicide a UV e dei DPI per le vie respiratorie.

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Regione ER - 201820
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Convenzione ILO C9 del 15 giugno 1920

ID 13940 | | Visite: 1586 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C9 del 15 giugno 1920

ID 13940 | 07.07.2021

Convenzione ILO C9 Collocamento dei marittimi, 1920.

Genova, 15 giugno 1920

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office, on the 15th day of June 1920, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the "supervision of articles of agreement; provision of facilities for finding employment for seamen; application to seamen of the Convention and Recommendations adopted at Washington in November last in regard to unemployment and unemployment insurance", which is the second item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Placing of Seamen Convention, 1920, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term seamen includes all persons, except officers, employed as members of the crew on vessels engaged in maritime navigation.

Article 2
1. The business of finding employment for seamen shall not be carried on by any person, company, or other agency, as a commercial enterprise for pecuniary gain; nor shall any fees be charged directly or indirectly by any person, company or other agency, for finding employment for seamen on any ship.
2. The law of each country shall provide punishment for any violation of the provisions of this Article.

Article 3
1. Notwithstanding the provisions of Article 2, any person, company or agency, which has been carrying on the work of finding employment for seamen as a commercial enterprise for pecuniary gain, may be permitted to continue temporarily under Government licence, provided that such work is carried on under Government inspection and supervision, so as to safeguard the rights of all concerned.
2. Each Member which ratifies this Convention agrees to take all practicable measures to abolish the practice of finding employment for seamen as a commercial enterprise for pecuniary gain as soon as possible.

Article 4
1. Each Member which ratifies this Convention agrees that there shall be organised and maintained an efficient and adequate system of public employment offices for finding employment for seamen without charge. Such system may be organised and maintained, either--
(a) by representative associations of shipowners and seamen jointly under the control of a central authority, or,
(b) in the absence of such joint action, by the State itself.
2. The work of all such employment offices shall be administered by persons having practical maritime experience.
3. Where such employment offices of different types exist, steps shall be taken to co-ordinate them on a national basis.

Article 5
Committees consisting of an equal number of representatives of shipowners and seamen shall be constituted to advise on matters concerning the carrying on of these offices. The Government in each country may make provision for further defining the powers of these committees, particularly with reference to the committees' selection of their chairmen from outside their own membership, to the degree of State supervision, and to the assistance which such committees shall have from persons interested in the welfare of seamen.

Article 6
In connection with the employment of seamen, freedom of choice of ship shall be assured to seamen and freedom of choice of crew shall be assured to shipowners.

Article 7
The necessary guarantees for protecting all parties concerned shall be included in the contract of engagement or articles of agreement, and proper facilities shall be assured to seamen for examining such contract or articles before and after signing.

Article 8
Each Member which ratifies this Convention will take steps to see that the facilities for employment of seamen provided for in this Convention shall, if necessary by means of public offices, be available for the seamen of all countries which ratify this Convention, and where the industrial conditions are generally the same.

Article 9
Each country shall decide for itself whether provisions similar to those in this Convention shall be put in force for deck-officers and engineer-officers.

Article 10
1. Each Member which ratifies this Convention shall communicate to the International Labour Office all available information, statistical or otherwise, concerning unemployment among seamen and concerning the work of its seamen's employment agencies.
2. The International Labour Office shall take steps to secure the co-ordination of the various national agencies for finding employment for seamen, in agreement with the Governments or organisations concerned in each country.

Article 11
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing --
(a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing.

Article 12
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 13
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 14
This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, and it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 15
Subject to the provisions of Article 14, each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 16
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 17
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 18
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 588
Entrata in vigore: 23 novembre 1921

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Allegato riservato Convenzione ILO C9 del 15 giugno 1920.pdf
ILO 1920
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Convenzione ILO C7 del 15 giugno 1920

ID 13930 | | Visite: 1794 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C7 del 15 giugno 1920

ID 13930 | 06.07.2021

Convenzione ILO C7 Età minima (lavoro marittimo), 1920.

Washington, 15 giugno 1920

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office, on the 15th day of June 1920, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the application to seamen of the Convention adopted at Washington last November prohibiting the employment of children under fourteen years of age, which is the third item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2
Children under the age of fourteen years shall not be employed or work on vessels, other than vessels upon which only members of the same family are employed.

Article 3
The provisions of Article 2 shall not apply to work done by children on school-ships or training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority.

Article 4
In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every shipmaster shall be required to keep a register of all persons under the age of sixteen years employed on board his vessel, or a list of them in the articles of agreement, and of the dates of their births.

Article 5
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing:
(a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing.

Article 6
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 7
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 8
This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, but it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 9
Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 10
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


________
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Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 591
Entrata in vigore: 27 settembre 1921

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ILO 1920
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Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

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Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

ID 13928 | 06.07.2021

Convenzione ILO C4 Lavoro notturno (donne).

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato a Washington dal governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in materia di occupazione femminile; durante la notte, che fa parte del terzo punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno (donne), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o impianti telefonici, impianti elettrici, lavori del gas, acquedotti o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nei paesi in cui non si applica ancora alcuna normativa governativa all'impiego notturno delle donne nelle imprese industriali, il termine notte può essere provvisoriamente, e per un periodo massimo di tre anni, essere dichiarato dal governo per significare un periodo di soli dieci ore, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

Articolo 3
Le donne senza distinzione di età non possono essere impiegate durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, che non sia un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia.

Articolo 4
L'articolo 3 non si applica:
a) nei casi di "forza maggiore", quando in qualsiasi impresa si verifica un'interruzione del lavoro che era impossibile prevedere e che non ha carattere ricorrente;
b) nei casi in cui il lavoro ha a che fare con materie prime o in corso di trattamento soggette a rapido deterioramento, quando tale lavoro notturno è necessario per preservare detti materiali da perdite certe.

Articolo 5
In India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione può essere sospesa dal governo nei confronti di qualsiasi impresa industriale, ad eccezione delle fabbriche come definite dalla legislazione nazionale. La notifica di ciascuna di tali sospensioni deve essere presentata all'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 6
Nelle imprese industriali condizionate dalle stagioni e in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano, il periodo notturno può essere ridotto a dieci ore in sessanta giorni dell'anno.

Articolo 7
Nei paesi dove il clima rende il lavoro diurno particolarmente dannoso per la salute, il periodo notturno può essere più breve di quanto prescritto negli articoli precedenti, purché durante il giorno sia accordato un riposo compensativo.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ma sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione in intero o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

________
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Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

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Formazione antincendio | Slide corsi di formazione VVF

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Formazione antincendio

Formazione antincendio | Slide corsi di formazione PPTX | VVF

ID 10980 | Rev. 1.0 del 24.03.2021 / Presentazione pptx e quesiti allegati

Slide in .pptx (418 slide) per organizzazione corsi di formazione antincendio rischio BASSO, MEDIO, ALTO - Fonte VVF

In accordo all'art. 37, comma 9 e all'art. 43 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro di un'aziende deve formare una o più persone interne ed incaricarle dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
...
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
... 

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione e' abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Secondo quanto indicato nell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 per i contenuti del corso del formazione è necessario, pertanto, fare riferimento a quanto previsto del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Allegato IX.

Corso di formazione - Rischio ALTO (16 ore)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Corso di formazione - Rischio MEDIO (8 ore)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

- principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Corso di formazione - Rischio BASSO (4 ore)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)

- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

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Valutazione del rischio

Triangolo del fuoco

Curve nominali

Simboli grafici
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Fonte: Vigili del Fuoco - VVF
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Matrice Revisioni

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1.0 24.03.2021 Inseriti
Quesiti vero/falso
Quesiti risposta multipla
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Protocollo d’intesa caporalato 14 Luglio 2021

ID 14023 | | Visite: 1346 | News Sicurezza

Protocollo di intesa 14 07 2021

Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, 14 luglio 2021

ID 14023 | 15.07.2021

...

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA E DEL CAPORALATO

ART. 1 (Finalità)

l. Il presente protocollo è finalizzato a favorire l’attivazione di più efficaci sinergie interistituzionali dalle quali possa derivare, anche in sede locale e, in particolare, nelle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo, un dinamico avanzamento dell’attuazione delle misure previste dal Piano triennale e di quelle comunque individuate sul territorio coerenti con gli obiettivi del Piano medesimo, nonché a promuovere la realizzazione e la diffusione di progetti provenienti da associazioni di categoria operanti nel settore dell’agricoltura, ritenute di particolare rilevanza.


ART. 2 (Impegni del Ministero dell’interno)

1. Il Ministero dell’interno si impegna a:
a) promuovere l’attivazione, nell’ambito dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione presso le Prefetture, di un tavolo permanente che costituisca il punto di raccordo per il monitoraggio del fenomeno e l’analisi di dati e bisogni rilevabili in sede locale, utile per la definizione di indirizzi e linee di intervento da attivare in coerenza con il Piano triennale, nonché il punto di riferimento per la programmazione degli interventi su base provinciale da ricomporre a livello regionale e centrale, attraverso una attenta verifica delle risorse disponibili e del loro efficace utilizzo.
b) sensibilizzare i Prefetti affinché assicurino la partecipazione attiva di un rappresentante della Prefettura-UTG alle iniziative delle sezioni territoriali della Rete del Lavoro agricolo di qualità, con particolare riguardo alle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo;
c) sostenere, con risorse del PON Legalità 2014 - 2020 o del Programma complementare dello stesso POC Legalità, le seguenti misure a favore dei lavoratori stagionali agricoli extracomunitari a rischio di sfruttamento lavorativo o di coinvolgimento nel fenomeno del caporalato nelle aree delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, presso le quali l’attività di mappatura svolta nell’ambito del presente Protocollo o di ulteriori strumenti attuativi del Piano triennale evidenzi la sussistenza di un particolare fabbisogno:
1. interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico, anche confiscato, da destinare a sistemazioni alloggiative o all’erogazione di servizi di supporto all’integrazione;
2. erogazione di servizi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione professionale, orientamento al lavoro e accompagnamento all’autoimprenditorialità, supporto informativo, psicologico, medico e legale;
d) finanziare il completamento degli interventi strutturali volti ad assicurare idonee condizioni logistiche e il superamento di criticità igienico sanitarie degli insediamenti spontanei di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, vittime o possibili vittime di sfruttamento lavorativo;
e) sostenere, con risorse del FAMI, l’erogazione di servizi ad hoc, nell’ambito delle azioni ammissibili previste dalla base giuridica del Fondo europeo;
f) individuare percorsi che consentano, a normativa vigente, di supportare le categorie più deboli nell’ambito del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

ART. 3 (Impegni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a:
a) supportare le amministrazioni comunali nell’attuazione a livello locale, per le misure di propria competenza, del Piano triennale, contribuendo al radicamento e alla governance territoriale del Piano stesso, anche attraverso una mappatura puntuale del territorio nazionale per l’individuazione delle aree esposte a maggiore rischio - verso le quali indirizzare prioritariamente le azioni in materia di soluzioni alloggiative dignitose - condotta insieme ad ANCI e con il sostegno del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie;
b) sostenere, con risorse del FAMI, del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie e di altri Fondi di provenienza comunitaria che dovessero rendersi disponibili, interventi sull’intero territorio nazionale volti, indicativamente, a:
1. migliorare l’efficacia, l’equità, la trasparenza e la qualità del lavoro attraverso il rafforzamento dell’occupazione e il mantenimento delle condizioni di regolarità lavorativa delle categorie maggiormente vulnerabili, in particolare cittadini di Paesi terzi e vittime di sfruttamento;
2. disegnare e avviare un meccanismo nazionale di referral che assicuri identificazione, adeguata e rafforzata protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, attraverso l’adozione di linee-guida che indirizzino e uniformino l’azione dei soggetti territorialmente competenti sul tema;
3. attuare programmi e percorsi personalizzati per favorire l’accesso delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura alle misure di politica attiva del lavoro;
4. rafforzare e qualificare le attività di vigilanza attraverso l’impiego di task force multi- agenzia che prevedano anche la presenza della figura del mediatore culturale, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
5. promuovere, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’agricoltura etica e di qualità, l’inclusione sociale nelle aree rurali, la sensibilizzazione in materia di sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso in agricoltura, anche attraverso campagne di comunicazione istituzionale e sociale congiunte.

ART. 4 (Impegni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si impegna a:
a) a promuovere iniziative normative volte a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”;
b) realizzare e aggiornare periodicamente, anche attraverso il finanziamento di appositi progetti, il calendario delle colture e la mappatura dei fabbisogni di manodopera agricola a livello nazionale;
c) potenziare la misura dei contratti di filiera, anche mediante il ricorso alle risorse rese disponibili dalla programmazione complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
d) promuovere l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, valutando l’introduzione di meccanismi premianti in favore delle aziende aderenti alla rete che intendano accedere a contributi e misure resi disponibili a livello nazionale e regionale nell’ambito del settore agricolo;
e) promuovere, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’agricoltura etica e di qualità, l’inclusione sociale nelle aree rurali, la sensibilizzazione in materia di sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso in agricoltura, anche attraverso campagne di comunicazione istituzionale e sociale congiunte.

ART. 5 (Impegni di ANCI)

1. ANCI si impegna a promuovere e favorire l’attuazione del Piano triennale nei contesti locali attraverso un supporto diretto alle autorità locali e territoriali, chiamate quotidianamente a gestire le ricadute negative che i fenomeni dello sfruttamento lavorativo e del caporalato portano con sé sulla coesione sociale e sulla sicurezza delle comunità residenti. In particolare, ANCI si impegna ad assicurare:
a) supporto e sensibilizzazione istituzionale dei Comuni, anche attraverso le reti territoriali già esistenti, al fine di incentivare e accompagnare una partecipazione attiva nel coordinamento e attuazione di iniziative dirette all’inserimento sociale e abitativo dei lavoratori agricoli in condizioni di precarietà;
b) la messa a disposizione di informazioni, di pertinenza dei Comuni, sul tema della precarietà del lavoro agricolo, utili anche a meglio orientare le risorse che si rendano disponibili a livello centrale per il supporto alle attività di cui al punto precedente, a partire dalle risorse del PON Legalità;
c) collaborazione all’efficace utilizzo di strumenti di carattere amministrativo che, a normativa vigente, sostengano i percorsi di emersione individuale dei lavoratori in condizioni di soggiorno irregolare, anche attraverso la messa a sistema di prassi e protocolli di collaborazione già sperimentati sui territori in materia.

ART. 6 (Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa)

1. Al fine di individuare le più adeguate soluzioni in merito all’attuazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo d’intesa, nonché per l’analisi dei risultati conseguiti e la diffusione territoriale di buone prassi, è istituita una Consulta presso il Ministero dell’interno, composta da rappresentanti di ciascuna delle Parti firmatarie.
2. La Consulta è presieduta da una persona di comprovata esperienza, anche estranea alla pubblica amministrazione, in possesso di particolari competenze nel settore. Il Presidente della Consulta è nominato d’intesa tra i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita ANCI.
3. Nella prima riunione la Consulta stabilisce il programma dei lavori e il calendario delle attività.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta relaziona in merito all’attività svolta, anche ai fini dell’informazione del Tavolo Caporalato.
5. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà diritto ad alcun compenso. Le eventuali spese sostenute dai Componenti e dal Presidente sono a carico dell’organismo di appartenenza, fatte salve le spese vive sostenute dai componenti estranei alla pubblica Amministrazione.
6. La Consulta può invitare a partecipare alle proprie riunioni soggetti pubblici o privati, o individui di comprovata esperienza negli ambiti oggetto del protocollo. In sede di prima applicazione partecipano ai lavori della Consulta la Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare e l’Osservatorio Placido Rizzotto, che firmano per adesione.

ART. 7 (Durata)

1. Il Protocollo d’intesa sarà valido ed efficace dalla data della sottoscrizione fino al periodo di vigenza del Piano triennale.

...

Fonte: MLPS

Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928

ID 14018 | | Visite: 2116 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928

ID 14018 | 14.07.2021

Convenzione ILO C26 Metodi di fissazione dei salari minimi, 1928.

Ginevra, 16 giugno 1928

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e quivi riunitasi il 30 maggio 1928 nella sua undicesima sessione; dopo aver deciso di adottare varie proposte relativo ai metodi per la fissazione dei salari minimi, questione che costituiva la prima trattando dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver deciso che queste proposte sarebbero state concretate in una Convenzione internazionale, adotta, in questo sedicesimo giorno del mese di giugno millenovecentoventotto, la Convenzione qui appresso che sarà denominata Convenzione sui metodi per la fissazione dei salari minimi, 1928, da sottoporre alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad introdurre o a conservare metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove i salari siano eccessivamente bassi.
2. La denominazione «industrie», nel senso della presente Convenzione, comprende le industrie di trasformazione e il commercio.

Articolo 2
Ciascun membro che ratifica la presento Convenzione ha la facoltà di decidere, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie, laddove esistano per l’industria o ramo dell’industria di cui si tratta, a quale industria o rami d’industria, ed in modo speciale, a quali industrie a domicilio o rami di queste industrie, saranno applicabili i metodi per la fissazione dei salari minimi previsti nell’art. 1.

Articolo 3
1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di scegliere i metodi per la fissazione dei salari minimi, come pure le modalità, per la loro applicazione.
2. Tuttavia:
1. prima di applicare i metodi ad un’industria o ad un ramo di una determinata industria, dovranno essere sentiti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, compresi i rappresentanti delle loro organizzazioni rispettive laddove esistano, come pure tutte le altre persone particolarmente qualificate in virtù della loro professione o delle loro funzioni, alle quali l’autorità competente reputa, opportuno rivolgersi;
2. i datori di lavoro ed i lavoratori interessati dovranno cooperare all’applicazione dei metodi, nella forma e nella misura che potranno essere stabilite dalla legislazione nazionale, ma in ogni caso, in proporzione ed in modo uguale;
3. le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno carattere obbligatorio per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e non potranno venir ridotte da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell’autorità competente, mediante contratto collettivo.

Articolo 4
1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere i provvedimenti necessari, mediante un sistema di controllo e di sanzioni, affinché, da una parte, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza delle aliquote minime dei salari in vigore e, dall’altra, i salari effettivamente corrisposti non siano inferiori alle aliquote minime applicabili.
2. Ciascun lavoratore a cui sono applicabili le aliquote minime e che ha percepito salari inferiori a tali aliquote, deve avere il diritto, per via giudiziaria od altra via legale, di ricuperare l’importo della rimanente somma dovutagli, entro un termine che potrà essere stabilito dalla legislazione nazionale.

Articolo 5
Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve presentare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto generale con l’elenco delle industrie o dei rami di industrie in cui sono applicati i metodi per la fissazione dei salari minimi, e che esponga le modalità d’applicazione di tali metodi ed i loro risultati. Il rapporto comprenderà le indicazioni succinte sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, le aliquote dei salari minimi fissate e, dato il caso, gli altri più importanti provvedimenti concernenti i salari minimi.

Articolo 6
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procederà alla loro registrazione.

Articolo 7
1. La presente Convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla registrazione da parte del Direttore generale della ratificazione di almeno due membri.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Articolo 8
Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 9
1. Qualsiasi membro che ha ratificato la presento Convenzione ha la facoltà di disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo spirato il periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
Il testo francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 26 aprile 1930, n. 877
Entrata in vigore: 16 giugno 1928

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Allegato riservato Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928.pdf
ILO 1928
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Decreto 30 giugno 2021

ID 14008 | | Visite: 5123 | Prevenzione Incendi

Decreto 30 giugno 2021

Decreto 30 giugno 2021 | RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

Ministero dell'Interno

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. 

(GU n.166 del 13.07.2021)

Entrata in vigore: 12.08.2021

Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021

Pubblicato nella GU n. 52 del 02.03.2023 il Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto», in vigore dal 01.04.2023.

Il testo consolidato del decreto 30 giugno 2021 con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023:

1. in calce alla pagina o

2. al Documento:

...

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’art. 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. Ubicazione dell’impianto

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione
dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.

Art. 6. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

Allegato 1 (articolo 3)

Indice
1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
2 Principi generali
3 Elementi costitutivi
4 Elementi pericolosi
5 Serbatoi criogenici di GNL
6 Pompe
7 Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura
8 Sistema di contenimento
9 Barriera di confinamento
10 Torcia fredda
11 Recinzione
12 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio
13 Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici
14 Tubazioni di GNL e GNC
15 Impianto elettrico
16 Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
17 Fognature e caditoie
18 Protezione antincendio
19 Recupero dei gas di evaporazione(boil-off) di GNL dell’impianto di distribuzione
20 Convogliamento dei gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli
21 Apparecchi di distribuzione del GNL
22 Distanze di sicurezza
23 Distanze di protezione
24 Sosta dell’autocisterna
25 Norme di esercizio
26 Rifornimento in modalità self service
27 Stazioni di rifornimento mobili e movibili

...

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Convenzione ILO C22 del 07 giugno 1926

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Convenzione ILO C22 del 07 giugno 1926

ID 14006 | 13.07.2021

Convenzione ILO C22 Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926.

Ginevra, 07 giugno 1926

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to seamen's articles of agreement, which is included in the first item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-six the following Convention, which may be cited as the Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. This Convention shall apply to all sea-going vessels registered in the country of any Member ratifying this Convention and to the owners, masters and seamen of such vessels.
2. It shall not apply to:
(a) ships of war,
(b) Government vessels not engaged in trade,
(c) vessels engaged in the coasting trade,
(d) pleasure yachts,
(e) Indian country craft,(f) fishing vessels,

(g) vessels of less than 100 tons gross registered tonnage or 300 cubic metres, nor to vessels engaged in
the home trade below the tonnage limit prescribed by national law for the special regulation of this trade at the date of the passing of this Convention.

Article 2
For the purpose of this Convention the following expressions have the meanings hereby assigned to them, viz.:
(a) the term vessel includes any ship or boat of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in maritime navigation;
(b) the term seaman includes every person employed or engaged in any capacity on board any vessel and entered on the ship's articles. It excludes masters, pilots, cadets and pupils on training ships and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of a Government;
(c) the term master includes every person having command and charge of a vessel except pilots;
(d) the term home trade vessel means a vessel engaged in trade between a country and the ports of a neighbouring country within geographical limits determined by the national law.

Article 3
1. Articles of agreement shall be signed both by the shipowner or his representative and by the seaman. Reasonable facilities to examine the articles of agreement before they are signed shall be given to the seaman and also to his adviser.
2. The seaman shall sign the agreement under conditions which shall be prescribed by national law in order to ensure adequate supervision by the competent public authority.
3. The foregoing provisions shall be deemed to have been fulfilled if the competent authority certifies that the provisions of the agreement have been laid before it in writing and have been confirmed both by the shipowner or his representative and by the seaman.
4. National law shall make adequate provision to ensure that the seaman has understood the agreement.
5. The agreement shall not contain anything which is contrary to the provisions of national law or of this Convention.
6. National law shall prescribe such further formalities and safeguards in respect of the completion of the agreement as may be considered necessary for the protection of the interests of the shipowner and of the seaman.

Article 4
1. Adequate measures shall be taken in accordance with national law for ensuring that the agreement shall not contain any stipulation by which the parties purport to contract in advance to depart from the ordinary rules as to jurisdiction over the agreement.
2. This Article shall not be interpreted as excluding a reference to arbitration.

Article 5
1. Every seaman shall be given a document containing a record of his employment on board the vessel. The form of the document, the particulars to be recorded and the manner in which such particulars are to be entered in it shall be determined by national law.
2. The document shall not contain any statement as to the quality of the seaman's work or as to his wages.

Article 6
1. The agreement may be made either for a definite period or for a voyage or, if permitted by national law, for an indefinite period.
2. The agreement shall state clearly the respective rights and obligations of each of the parties.
3. It shall in all cases contain the following particulars:
(1) the surname and other names of the seaman, the date of his birth or his age, and his birthplace;
(2) the place at which and date on which the agreement was completed;
(3) the name of the vessel or vessels on board which the seaman undertakes to serve;
(4) the number of the crew of the vessel, if required by national law;
(5) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
(6) the capacity in which the seaman is to be employed;
(7) if possible, the place and date at which the seaman is required to report on board for service;
(8) the scale of provisions to be supplied to the seaman, unless some alternative system is provided for by national law;
(9) the amount of his wages;
(10) the termination of the agreement and the conditions thereof, that is to say:
(a) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
(b) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire
after arrival before the seaman shall be discharged;
(c) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission; provided that such period shall not be less for the shipowner than for the seaman;
(11) the annual leave with pay granted to the seaman after one year's service with the same shipping company, if such leave is provided for by national law; (12) any other particulars which national law may require.

Article 7
If national law provides that a list of crew shall be carried on board it shall specify that the agreement shall either be recorded in or annexed to the list of crew.

Article 8
In order that the seaman may satisfy himself as to the nature and extent of his rights and obligations, national law shall lay down the measures to be taken to enable clear information to be obtained on board as to the conditions of employment, either by posting the conditions of the agreement in a place easily accessible from the crew's quarters, or by some other appropriate means.

Article 9
1. An agreement for an indefinite period may be terminated by either party in any port where the vessel loads or unloads, provided that the notice specified in the agreement shall have been given, which shall not be less than twenty-four hours.
2. Notice shall be given in writing; national law shall provide such manner of giving notice as is best calculated to preclude any subsequent dispute between the parties on this point.
3. National law shall determine the exceptional circumstances in which notice even when duly given shall not terminate the agreement.

Article 10
An agreement entered into for a voyage, for a definite period, or for an indefinite period shall be duly terminated by:
(a) mutual consent of the parties;
(b) death of the seaman;
(c) loss or total unseaworthiness of the vessel;
(d) any other cause that may be provided in national law or in this Convention.

Article 11
National law shall determine the circumstances in which the owner or master may immediately discharge a seaman.

Article 12
National law shall also determine the circumstances in which the seaman may demand his immediate discharge.

Article 13
1. If a seaman shows to the satisfaction of the shipowner or his agent that he can obtain command of a vessel or an appointment as mate or engineer or to any other post of a higher grade than he actually holds, or that any other circumstance has arisen since his engagement which renders it essential to his interests that he should be permitted to take his discharge, he may claim his discharge, provided that without increased expense to the shipowner and to the satisfaction of the shipowner or his agent he furnishes a competent and reliable man in his place.
2. In such case, the seaman shall be entitled to his wages up to the time of his leaving his employment.

Article 14
1. Whatever the reason for the termination or rescission of the agreement, an entry shall be made in the document issued to the seaman in accordance with Article 5 and in the list of crew showing that he has been discharged, and such entry shall, at the request of either party, be endorsed by the competent public authority.
2. The seaman shall at all times have the right, in addition to the record mentioned in Article 5, to obtain from the master a separate certificate as to the quality of his work or, failing that, a certificate indicating whether he has fully discharged his obligations under the agreement.

Article 15
National law shall provide the measures to ensure compliance with the terms of the present Convention.

Article 16
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 17
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 18
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 19
Subject to the provisions of Article 17, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 into operation not later than 1 January 1928, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 20
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 21
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 22
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 23
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 14 gennaio 1929, n. 417
Entrata in vigore: 04 aprile 1928

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ILO 1926
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Convenzione ILO C19 del 19 maggio 1925

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Convenzione ILO C19 del 19 maggio 1925

ID 13994 | 12.07.2021

Convenzione ILO C19 Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925.

Ginevra, 19 maggio 1925

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents, the second item in the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-five the following Convention, which may be cited as the Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to grant to the nationals of any other Member which shall have ratified the Convention, who suffer personal injury due to industrial accidents happening in its territory, or to their dependants, the same treatment in respect of workmen's compensation as it grants to its own nationals.
2. This equality of treatment shall be guaranteed to foreign workers and their dependants without any condition as to residence. With regard to the payments which a Member or its nationals would have to make outside that Member's territory in the application of this principle, the measures to be adopted shall be regulated, if necessary, by special arrangements between the Members concerned.

Article 2
Special agreements may be made between the Members concerned to provide that compensation for industrial accidents happening to workers whilst temporarily or intermittently employed in the territory of one Member on behalf of an undertaking situated in the territory of another Member shall be governed by the laws and regulations of the latter Member.

Article 3
The Members which ratify this Convention and which do not already possess a system, whether by insurance or otherwise, of workmen's compensation for industrial accidents agree to institute such a system within a period of three years from the date of their ratification.

Article 4
The Members which ratify this Convention further undertake to afford each other mutual assistance with a view to facilitating the application of the Convention and the execution of their respective laws and regulations on workmen's compensation and to inform the International Labour Office, which shall inform the other Members concerned, of any modifications in the laws and regulations in force on workmen's compensation.

Article 5
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 7
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 8
Subject to the provisions of Article 6, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, and 4 into operation not later than 1 January 1927 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 9
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 10
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic..

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 dicembre 1927, n. 2795
Entrata in vigore: 08 settembre 1926

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Allegato riservato Convenzione ILO C19 del 19 maggio 1925.pdf
ILO 1925
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Convenzione ILO C15 del 25 ottobre 1921

ID 13981 | | Visite: 1424 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C15 del 25 ottobre 1921

ID 13981 | 11.07.2021

Convenzione ILO C15 Età minima (carbonai e fuochisti navali), 1921.

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the employment of any person under the age of eighteen years as trimmer or stoker, which is included in the eighth item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2
Young persons under the age of eighteen years shall not be employed or work on vessels as trimmers or stokers.

Article 3
The provisions of Article 2 shall not apply:
(a) to work done by young persons on school-ships or training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority;
(b) to the employment of young persons on vessels mainly propelled by other means than steam;
(c) to young persons of not less than sixteen years of age, who, if found physically fit after medical examination, may be employed as trimmers or stokers on vessels exclusively engaged in the coastal trade of India and of Japan, subject to regulations made after consultation with the most representative organisations of employers and workers in those countries.

Article 4
When a trimmer or stoker is required in a port where young persons of less than eighteen years of age only are available, such young persons may be employed and in that case it shall be necessary to engage two young persons in place of the trimmer or stoker required. Such young persons shall be at least sixteen years of age.

Article 5
In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every shipmaster shall be required to keep a register of all persons under the age of eighteen years employed on board his vessel, or a list of them in the articles of agreement, and of the dates of their births.

Article 6
Articles of agreement shall contain a brief summary of the provisions of this Convention.

Article 7
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 9
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10
Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 11
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 12
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 13
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 agosto 1924, n. 580
Entrata in vigore: 12 giugno 1923

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ILO 1921
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Convenzione ILO C13 del 25 ottobre 1921

ID 13979 | | Visite: 1781 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C13 del 25 ottobre 1921

ID 13979 | 11.07.2021

Convenzione ILO C13 Impiego della biacca e dei sali di piombo, 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the use of white lead in painting, which is the sixth item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the White Lead (Painting) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to prohibit, with the exceptions provided for in Article 2, the use of white lead and sulphate of lead and of all products containing these pigments, in the internal painting of buildings, except where the use of white lead or sulphate of lead or products containing these pigments is considered necessary for railway stations or industrial establishments by the competent authority after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.
2. It shall nevertheless be permissible to use white pigments containing a maximum of 2 per cent of lead expressed in terms of metallic lead.

Article 2
1. The provisions of Article 1 shall not apply to artistic painting or fine lining.
2. The Governments shall define the limits of such forms of painting, and shall regulate the use of white lead, sulphate of lead, and all products containing these pigments, for these purposes in conformity with the provisions of Articles 5, 6 and 7 of the present Convention.

Article 3
1. The employment of males under eighteen years of age and of all females shall be prohibited in any painting work of an industrial character involving the use of white lead or sulphate of lead or other products containing these pigments.
2. The competent authorities shall have power, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, to permit the employment of painters' apprentices in the work prohibited by the preceding paragraph, with a view to their education in their trade.

Article 4
The prohibitions prescribed in Articles 1 and 3 shall come into force six years from the date of the closure of the Third Session of the International Labour Conference.

Article 5
Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to regulate the use of white lead, sulphate of lead and of all products containing these pigments, in operations for which their use is not prohibited, on the following principles:

 

(a) White lead, sulphate of lead, or products containing these pigments shall not be used in painting operations except in the form of paste or of paint ready for use;
(b) measures shall be taken in order to prevent danger arising from the application of paint in the form of spray;
(c) measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising from dust caused by dry rubbing down and scraping.

(a) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work;
(b) overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period;
(c) suitable arrangements shall be made to prevent clothing put off during working hours being soiled by painting material.

(a) Cases of lead poisoning and of suspected lead poisoning shall be notified, and shall be subsequently verified by a medical man appointed by the competent authority;
(b) the competent authority may require, when necessary, a medical examination of workers.

IV. Instructions with regard to the special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

Article 6
The competent authority shall take such steps as it considers necessary to ensure the observance of the regulations prescribed by virtue of the foregoing Articles, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.

Article 7
Statistics with regard to lead poisoning among working painters shall be obtained:
(a) as to morbidity--by notification and certification of all cases of lead poisoning;
(b) as to mortality--by a method approved by the official statistical authority in each country.

Article 8
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 10
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11
Each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 12
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 13
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

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ILO 1921
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Convenzione ILO C12 del 25 ottobre 1921

ID 13975 | | Visite: 1710 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C12 del 25 ottobre 1921

ID 13975 | 09.07.2021

Convenzione ILO C12 Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection of agricultural workers against accident, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to extend to all agricultural wage-earners its laws and regulations which provide for the compensation of workers for personal injury by accident arising out of or in the course of their employment.

Article 2
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has
been registered with the International Labour Office.

Article 4
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 5
Subject to the provisions of Article 3, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 6
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 8
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Fonte e Ratifica: RDLN 26 aprile 1930, n. 878
Entrata in vigore: 12 novembre 1921

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ILO 1921
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Decreto 17 gennaio 1997 n. 58

ID 13967 | | Visite: 1808 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 17 gennaio 1997 n  58 Tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro

Decreto 17 gennaio 1997 n. 58

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

(GU n.61 del 14.03.1997)

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanita' pubblica e veterinaria.

2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attivita' soggette a controllo.

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarita' rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e) vigila e controlla la qualita' degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessita' di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l'igiene e sanita' veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessita' di procedere a successive indagini;

g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attivita' e collabora con altre figure professionali all'attivita' di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualita' degli atti svolti nell'esercizio della propria attivita' professionale.

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attivita' di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e' nei luoghi dove e' richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attivita' professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK

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L’infezione da COVID-19 e sindrome post-COVID - guida per i lavoratori

ID 13952 | | Visite: 2508 | News Sicurezza

Infezione da COVID 19 e sindrome post COVID

L’infezione da COVID-19 e sindrome post-COVID – guida per i lavoratori

EU OSHA, 06.07.2021

Ritornare al lavoro dopo la COVID-19 in forma grave o la sindrome post-COVID può essere difficile. Alcuni sintomi possono persistere per molto tempo dopo la diagnosi e le condizioni di salute possono cambiare da un giorno all’altro. Questa guida pratica per i lavoratori in via di guarigione offre aiuto a chi ha già un lavoro e a chi ne cerca uno o è appena stato assunto.

Affronta vari aspetti quali restare in contatto con il datore di lavoro, gestire un rientro graduale e usufruire del sostegno messo a disposizione dai servizi sanitari aziendali.

Per molte persone rientrare al lavoro è un momento importante del processo di guarigione, anche se potrebbe rivelarsi necessario ridurre l’orario e adattare il ritmo di lavoro e le mansioni durante la fase di recupero.

_____

Indice
Collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro
Durante la malattia
Cosa fare se si manifestano i sintomi della COVID-19
Aspetti da discutere con il vostro responsabile se restate in malattia per un tempo più lungo, per esempio a causa della sindrome post-COVID
Il ruolo del responsabile
Il rientro al lavoro
L’incontro per il rientro al lavoro (o il «colloquio» in vista del rientro al lavoro)
Autorizzazione medica prima del rientro al lavoro
Modifiche alle mansioni lavorative
Esempi di modifiche alle mansioni lavorative
Rientro graduale
Altri esempi
Come possono aiutarvi i servizi sanitari aziendali?
Le responsabilità generali del vostro datore di lavoro

...

Fonte: EU OSHA

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Convenzione ILO C10 del 25 ottobre 1921

ID 13941 | | Visite: 1676 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C10 del 25 ottobre 1921

ID 13941 | 07.07.2021

Convenzione ILO C10 Età minima (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the employment of children in agriculture during compulsory school hours, which is included in the third item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
Children under the age of fourteen years may not be employed or work in any public or private agricultural undertaking, or in any branch thereof, save outside the hours fixed for school attendance. If they are employed outside the hours of school attendance, the employment shall not be such as to prejudice their attendance at school.

Article 2
For purposes of practical vocational instruction the periods and the hours of school attendance may be so arranged as to permit the employment of children on light agricultural work and in particular on light work connected with the harvest, provided that such employment shall not reduce the total annual period of school attendance to less than eight months.

Article 3
The provisions of Article 1 shall not apply to work done by children in technical schools, provided that such work is approved and supervised by public authority.

Article 4
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 5
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 6
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 7
Subject to the provisions of Article 5, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, and 3 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 8
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 9
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 10
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


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Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 585
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

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ILO 1921
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Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920

ID 13939 | | Visite: 1375 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920

ID 13939 | 07.07.2021

Convenzione ILO C8 Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920.

Genova, 09 luglio 1920

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Genova dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, il 15 giugno 1920, avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti il controllo delle condizioni d’assunzione dei marinai, il collocamento e le condizioni di applicazione ai marinai della Convenzione e delle Raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso per quanto concerne la disoccupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione (questione elencata quale secondo punto nell’agenda della sessione della Conferenza tenutasi a Genova) e avendo deciso che queste proposte siano redatte nella forma di una convenzione internazionale, adotta la seguente convenzione che sarà denominata «Convenzione sulla indennità di disoccupazione (naufragio), 1920» e ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Per la presente convenzione il termine «marinai» comprende tutte le persone impiegate a bordo delle navi che effettuano una navigazione marittima.
2. Per la presente convenzione il termine «nave» comprende tutti i battelli, le navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Articolo 2
1. In caso di perdita di una nave per naufragio, l’armatore, o colui cui fu delegato di stipulare contratti d’arruolamento, dovrà pagare, a ciascun marinaio che serviva sulla nave, un’indennità per far fronte alla disoccupazione risultante dal naufragio.
2. Quest’indennità sarà pagata per tutti i giorni del periodo di disoccupazione effettiva del marinaio, all’aliquota del salario previsto dal contratto; l’indennità totale pagabile ad ogni marinaio in virtù della presente convenzione potrà, tuttavia, essere limitata a due mesi di salario.

Articolo 3
Queste indennità godranno gli stessi privilegi degli arretrati di salario guadagnati durante il servizio e i marinai le potranno ottenere mediante i metodi validi per ottenere tali arretrati.

Articolo 4
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie e ai suoi protettorati che non si governano in modo indipendente, con le seguenti riserve:
a. che le disposizioni della presente convenzione non risultino inapplicabili a cagione delle condizioni locali;
b. che possano essere introdotte nella convenzione le modificazioni necessarie ad adattarla alle condizioni locali.
2. Ogni Membro deve notificare all’Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non si governano in modo indipendente.

Articolo 5
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Articolo 6
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Articolo 7
La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui detta comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell’ufficio internazionale del lavoro, e sarà vincolante soltanto per i Membri dell’organizzazione la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione.

Articolo 8
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 7, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi entro il 1° luglio 1922 e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.

Articolo 9
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.

Articolo 10
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 590
Entrata in vigore: 16 marzo 1923

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ILO 1920
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Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | | Visite: 1501 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | 06.07.2021

Convenzione ILO C6 Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919.

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato dal Governo degli Stati Uniti d'America a Washington, il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in merito al "lavoro dei bambini: durante la notte", che fa parte del quarto punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno dei giovani (industria), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o installazione telefonica, impresa elettrica, lavori a gas, lavori idrici o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture;
d) trasporto di passeggeri o merci su strada o su rotaia, compresa la movimentazione di merci presso banchine, banchine, moli e magazzini, ma escluso il trasporto a mano.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere impiegati durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, diversa da un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia, salvo quanto di seguito previsto.
2. I giovani di età superiore ai sedici anni possono essere impiegati durante la notte nelle seguenti imprese industriali per lavori che, per la natura del processo, devono essere svolti ininterrottamente giorno e notte:
a) fabbricazione di ferro e acciaio; processi in cui si utilizzano forni a riverbero oa rigenerazione e zincatura di lamiere o fili (eccetto il processo di decapaggio);
b) vetrerie;
c) fabbricazione della carta;
d) fabbricazione di zucchero greggio;
e) lavori di riduzione dell'estrazione dell'oro.

Articolo 3
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nelle miniere di carbone e di lignite il lavoro può essere svolto nell'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino, se l'intervallo è ordinariamente di quindici ore, e comunque non inferiore a tredici ore, separa due periodi di lavoro.
3. Qualora il lavoro notturno nell'industria della panificazione sia vietato a tutti i lavoratori, l'intervallo tra le nove di sera e le quattro del mattino può essere sostituito nell'industria della panificazione con l'intervallo tra le dieci del sera e le cinque del mattino.
4. Nei paesi tropicali in cui il lavoro è sospeso durante le ore centrali della giornata, il periodo notturno può essere inferiore a undici ore se è concesso un riposo compensativo durante il giorno.

Articolo 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro notturno dei giovani di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in caso di emergenze non controllabili o prevedibili, che non abbiano carattere periodico e che interferiscano con il normale funzionamento dell'impresa industriale.

Articolo 5
Nell'applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 si applica solo ai giovani di età inferiore a quindici anni e successivamente si applica solo ai giovani di età inferiore a sedici anni.

Articolo 6
Nell'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine "impresa industriale" includerà solo "fabbriche" come definito nell'Indian Factory Act, e l'articolo 2 non si applica ai giovani di sesso maschile di età superiore ai quattordici anni.

Articolo 7
Il divieto di lavoro notturno può essere sospeso dal Governo, per i giovani di età compresa tra i sedici ei diciotto anni, quando in caso di grave emergenza l'interesse pubblico lo richieda.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione integrale o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

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Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

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ILO 1919
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Convenzione ILO C3 del 28 ottobre 1919

ID 13927 | | Visite: 1775 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C3 del 28 ottobre 1919

ID 13927 | 06.07.2021

Convenzione ILO C3 Protezione della maternità.

Washington, 28 ottobre 1919

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29th day of October 1919, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to "women's employment, before and after childbirth, including the question of maternity benefit", which is part of the third item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Maternity Protection Convention, 1919, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking includes particularly:
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
(b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed; including shipbuilding and the generation, transformation, and transmission of electricity or motive power of any kind;
(c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration, or demolition of any building, railway, tramway, harbour, dock, pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, water work, or other work of construction, as well as the preparation for or laying the foundation of any such work or structure;
(d) transport of passengers or goods by road, rail, sea, or inland waterway, including the handling of goods at docks, quays, wharves, and warehouses, but excluding transport by hand.
2. For the purpose of this Convention, the term commercial undertaking includes any place where articles are sold or where commerce is carried on.
3. The competent authority in each country shall define the line of division which separates industry and commerce from agriculture.

Article 2
For the purpose of this Convention, the term woman signifies any female person, irrespective of age or nationality, whether married or unmarried, and the term child signifies any child whether legitimate or illegitimate.

Article 3
In any public or private industrial or commercial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed, a woman:
(a) shall not be permitted to work during the six weeks following her confinement;
(b) shall have the right to leave her work if she produces a medical certificate stating that her confinement will probably take place within six weeks;
(c) shall, while she is absent from her work in pursuance of paragraphs (a) and (b), be paid benefits sufficient for the full and healthy maintenance of herself and her child, provided either out of public funds or by means of a system of insurance, the exact amount of which shall be determined by the competent authority in each country, and as an additional benefit shall be entitled to free attendance by a doctor or certified midwife; no mistake of the medical adviser in estimating the date of confinement shall preclude a woman from receiving these benefits from the date of the medical certificate up to the date on which the confinement actually takes place;
(d) shall in any case, if she is nursing her child, be allowed half an hour twice a day during her working hours for this purpose.

Article 4
Where a woman is absent from her work in accordance with paragraph (a) or (b) of Article 3 of this Convention, or remains absent from her work for a longer period as a result of illness medically certified to arise out of pregnancy or confinement and rendering her unfit for work, it shall not be lawful, until her absence shall have exceeded a maximum period to be fixed by the competent authority in each country, for her employer to give her notice of dismissal during such absence, nor to give her notice of dismissal at such a time that the notice would expire during such absence.

Article 5
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing:
(a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates, and possessions which are not fully self-governing.

Article 7
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 8
This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, but it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 9
Each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 10
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


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Fonte e Ratifica: LN 02 agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

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