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Schema Dlgs attuazione direttiva (UE) 2017/2398

ID 10006 | | Visite: 3349 | Normativa in iterPermalink: https://www.certifico.com/id/10006

Schema Dlgs attuazione della direttiva 2017 2398

Schema Dlgs attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 | Rischi esposizione agenti cancerogeni e mutageni

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Atto n. 153

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Annuncio all'Assemblea: 31 gennaio 2020
Assegnazione ed esito:
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari Sociali) (Assegnato il 31 gennaio 2020 - Termine l'11 marzo 2020)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 31 gennaio 2020 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine l'11 marzo 2020)
V Bilancio (Assegnato il 31 gennaio 2020 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 20 febbraio 2020)

_______

Articolo 1. Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il comma 6 è sostituito del seguente: "6. il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Il medico fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche".

Articolo 2. Modifiche agli allegati XLII e XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

...

Allegato I

ALLEGATO XLII

Elenco di sostanze, miscele e processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.

6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Allegato II

Allegato XLIII

Valori limite di esposizione professionale

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite (3)

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Polveri di legno duro

 -

 -

2 (7)

 -

 -

 -

Valore limite: 
3 mg/m3 fino al 
17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)

 -

 -

0,005

 -

 -

 -

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 
Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino 
al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

 -

 -

-

 -

0,3

 -

 -

Polvere di silice cristallina respirabile

 -

 

0,1 (8)

 -

 -

 

 -

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

 -

Pelle (9)

 -

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 -

-

 -

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

 

Pelle (9)

 -

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

-

 -

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

 

Pelle (9)

 -

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

-

 -

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

 

Pelle (9)

 -

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

-

 -

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

 

Pelle (9)

 -

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

-

 -

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile

(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

 ...

Fonte: Camera dei Deputati

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