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Convenzione ILO C141 del 04 giugno 1975

ID 14531 | | Visite: 994 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C141 del 04 giugno 1975

ID 14531 | 12.09.2021

Convenzione ILO C141 Organizzazione lavoratori agricoli, 1975.

Ginevra, 04 giugno 1975

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione; Avendo riconosciuto che, data la loro importanza nel mondo, è urgente annunciare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale, per migliorare in modo durevole ed efficace le loro condizioni di vita e di lavoro; Rilevato che, in numerosi paesi del mondo e particolarmente in quelli in via di sviluppo, la terra viene utilizzata in maniera del tutto insufficiente e la manodopera è largamente sottooccupata, e che tali fatti esigono che i lavoratori rurali siano incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, suscettibili di sviluppo e in grado di proteggere e difendere gli interessi dei propri membri e di garantire il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale; Considerato che l’esistenza di simili organizzazioni può e deve contribuire ad attenuare la carenza persistente di derrate alimentari in varie parti del mondo; Riconoscendo che la riforma agraria è, in molti paesi in via di sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e quindi che le organizzazioni di tali lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolar modo la convenzione sul diritto di associazione (agricoltura), 1921, la convenzione sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948, e la convenzione sul diritto di organizzare e di contrattazione collettiva, 1949 - le quali affermano il diritto di tutti i lavoratori, compresi quelli rurali, di creare organizzazioni libere e indipendenti, nonché le disposizioni contenute in numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, che chiedono tra l’altro che le organizzazioni di lavoratori partecipino alla loro applicazione; Rilevato che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l’Organizzazione internazionale del Lavoro e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, dimostrano tutte interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale; Rilevato che le norme che seguono sono state elaborate in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e che, per evitare doppioni, la cooperazione con tale organizzazione e le Nazioni Unite verrà perseguita, al fine di promuovere e garantire l’applicazione di tali norme; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle organizzazioni di lavoratori rurali ed al loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulle organizzazioni di lavoratori agricoli, 1975.

Articolo 1
La presente convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni di lavoratori agricoli, comprese quelle che non sono limitate a questi lavoratori, ma che li rappresentano.

Articolo 2
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «lavoratori agricoli», designa tutte le persone che esercitano, nelle zone rurali, una attività agricola, artigianale od altra, assimilata o connessa, sia che si tratti di salariati, o, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di persone che lavorino in proprio, ad esempio, affittuari agricoli, mezzadri o piccoli coltivatori diretti.
2. La presente convenzione si applica soltanto a coloro, tra gli affittuari, mezzadri o piccoli coltivatori diretti la cui principale fonte di reddito sia l’agricoltura e che lavorino essi stessi la terra, con il solo ausilio dei familiari o facendo ricorso a terzi a titolo meramente occasionale, e che:
a) non occupino manodopera in modo permanente, o;
b) non occupino manodopera stagionale numerosa, o;
c) non facciano coltivare le loro terre da mezzadri o affittuari.

Articolo 3
1. Tutte le categorie di lavoratori agricoli, siano essi salariati o persone che lavorano in proprio, hanno il diritto, senza previa autorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta, come anche di iscriversi a tali organizzazioni, all’unica condizione di attenersi agli statuti delle organizzazioni stesse.
2. I principi della libertà sindacale dovranno essere osservati pienamente; le operazioni di lavoratori agricoli dovranno essere indipendenti e fondate su basi volontarie, e non dovranno essere sottoposte ad alcuna ingerenza, coercizione o misura repressiva.
3. L’acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori agricoli non può essere subordinata a condizioni tali da mettere in causa l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti, come pure le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.
5. La legislazione nazionale non dovrà pregiudicare, né essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo.

Articolo 4
Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovrà essere quello di facilitare la creazione e lo sviluppo, su base volontaria, di organizzazioni di lavoratori agricoli, forti e indipendenti, quale mezzo efficace per assicurare a detti lavoratori, senza discriminazione - ai sensi della convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958 - la partecipazione allo sviluppo economico e sociale ed il beneficio dei vantaggi che ne derivano.

Articolo 5
1. Onde consentire alle organizzazioni di lavoratori agricoli di svolgere il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione dovrà adottare ed attuare una politica diretta ad incoraggiare tali organizzazioni, tra l’altro al fine di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro creazione, al loro sviluppo ed all’esercizio delle loro lecite attività, come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori rurali ed i loro membri potrebbero essere oggetto.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione dovrà assicurarsi che la legislazione nazionale non ostacoli, tenuto conto delle condizioni proprie del settore rurale, la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori agricoli.

Articolo 6
Dovranno essere adottate disposizioni al fine di promuovere la comprensione più larga possibile della necessità di sviluppare le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il contributo che esse possono dare ad un miglioramento delle possibilità di occupazione e delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle zone rurali, nonché all’incremento ed a una migliore distribuzione del reddito nazionale.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale dell’entrata in vigore della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La denunzia avrà effetto dopo un anno dalla data di registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati, conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 12
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione, totale o parziale.

Articolo 13
1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto, per gli Stati membri che la avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 03 Febbraio 1979, n. 68
Entrata in vigore: 24 Novembre 1977

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ILO 1975
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Convenzione ILO C139 del 05 giugno 1974

ID 14519 | | Visite: 1261 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C139 del 05 giugno 1974

ID 14519 | 10.09.2021

Convenzione ILO C139 Cancro professionale, 1974.

Ginevra, 05 giugno 1974

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1974 nella sua cinquantanovesima sessione; Preso atto dei termini della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, nonché della convenzione e della raccomandazione sul benzene, 1971; Considerato che è auspicabile fissare norme internazionali sulla protezione contro sostanze o agenti cancerogeni; Tenuto conto del pertinente lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali, ed in particolare dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dal Centro internazionale di Ricerche sul Cancro, con cui l’Organizzazione internazionale del Lavoro collabora; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla prevenzione ed al controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni, tema che figura al punto quinto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, ventiquattro giugno millenovecentosettantaquattro, la convenzione che segue, che verrà denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974.

Articolo 1
1. Ogni membro che ratifichi la presente convenzione dovrà periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l’esposizione professionale sarà vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente convenzione.
2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare.
3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, occorrerà considerare i dati più recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche nonché i prontuari elaborati dall’Ufficio internazionale del Lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.

Articolo 2
1. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni o con sostanze o agenti meno nocivi ; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrerà tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altro.
2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

Articolo 3
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.

Articolo 4
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori che sono, sono stati o rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.

Articolo 5
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori beneficino, durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.

Articolo 6
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione:
a) dovrà adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
b) dovrà designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione;
c) dovrà demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione o accertarsi che un’ispezione adeguata venga assicurata.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione vincolerà unicamente i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sia stato registrato dai Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo l’avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica di due Membri da parte del Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data dell’avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.

Articolo 9
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, nei termini contemplati dal presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunce trasmessigli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denuncie registrate in conformità con i precedenti articoli.

Articolo 12
Ogni qualvolta do ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se convenga iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o totale revisione.

Articolo 13
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, la immediata denuncia della presente convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei Membri che l’abbiano ratificata e che non intendano ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 10 Giugno 1976

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Allegato riservato Convenzione ILO C139 del 05 giugno 1974.pdf
ILO 1974
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Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021

ID 14513 | | Visite: 1500 | News Sicurezza

Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.

La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.

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Fonte: INAIL

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Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021

ID 14509 | | Visite: 2177 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021

Disattivazione delle fotocellule della macchina curvatubi e infortunio del lavoratore. Responsabilità dei datori di lavoro

Vizio di motivazione nella parte in cui, richiamando solo una delle misure preventive, adottate da Eurotubi in sostituzione delle misure automatizzate, la considerava inidonea a ridurre al minimo il rischio infortuni per la violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 AII. V D. Lgs. n. 81 del 2008.

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 07/04/2021

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 7 marzo 2018, con cui M.L. e Z.L. erano stati condannati alla pena di euro trecento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., in relazione all'art. 71, comma 1, D. Lvo n. 81 del 2008, perché, in qualità di legali rappresentanti della società Eurotubi Europa S.r.l., cagionavano al lavoratore V.D. lesioni personali consistite in " F.L.C. 2, 3 e 4 dito della mano destra", da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a gg. 56; per colpa generica ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, perché omettevano di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alla macchina curvatubi, le cui fotocellule erano state disattivate nonostante fosse possibile un intervento tecnico sulla macchina, cosicché, presso la sede della "Eurotubi s.r.l." sita in Nova Milanese, via Croce Rossa Italiana n. 12, mentre V.D. stava utilizzando la predetta macchina con fotocellule di sicurezza disattivate per preparare la lavorazione di curvatura di alcuni tubi a sezione quadrata, entrava all'interno della zona di operazione per rimuovere il tubo rimasto incastrato nella macchina ed appoggiava la mano destra nella zona di chiusura del braccio di curvatura della macchina, che rimaneva incastrata a causa della chiusura del braccio, così procurandosi le lesioni personali sopraindicate - con le circostanze aggravanti della lesione grave per durata della malattia superiore ai 40 giorni nonché della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - in Nova Milanese in data 3 giugno 2014.
1.1. In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, gli imputati, in qualità di datori di lavoro della vittima, avevano permesso la disattivazione delle fotocellule di sicurezza di una macchina curvatubi, in modo tale da permettere agli operari di intervenire sull'apparecchiatura mentre il blocco di sicurezza era disattivato.
Nella mattina del 3 giugno 2014, V.D., dipendente della Eurotubi s.r.l., stava attrezzando una macchina curvatubi per prepararla alla successiva lavorazione di una serie di curvature di tubi a sezione quadrata. Tale particolare lavorazione era normalmente effettuata con procedura stabilita dall'azienda solo da tre dei dieci dipendenti addetti al reparto, tra i quali il vice capo reparto V.D., particolarmente esperto, presente in azienda sin dall'anno 2000, e che lavorava su quella macchina da circa quattro - cinque anni (cfr. dichiarazioni del lavoratore) .
Il sistema di fotocellule di sicurezza della macchina impediva di entrare all'interno della zona di operazione durante il movimento, permettendo l'ingresso solo con l'interruzione della lavorazione. La zona di lavoro della macchina risultava separata dall'esterno su tre lati da un grigliato metallico e protetta sul quarto lato dal sistema di fotocellule di sicurezza con fermo del movimento in caso d'ingresso dell'operatore nella zona interna di lavorazione. La pulsantiera di avvio e spegnimento era posizionata all'esterno della macchina. Nelle lavorazioni abitudinarie, l'addetto, inserito manualmente il tubo da piegare, usciva dalla zona protetta e azionava la macchina attraverso la pulsantiera mobile esterna che eseguiva automaticamente la lavorazione. Secondo la tesi difensiva, nel corso di particolari lavorazioni, quale quella del giorno dell'infortunio, l'azienda si era dotata di una diversa procedura, conseguente alla necessità di particolari tipologie di piegatura dei tubi, in sequenza e a sezione quadrata, che comportavano spesso il blocco della lavorazione, perché il tubo si incastrava ed era necessario l'intervento manuale dell'addetto per ovviare all'inceppamento e che necessitava altresì di una maggiore vicinanza dell'operatore alla macchina rispetto a quella resa possibile dalla zona grigliata. In tali ipotesi si era deciso di eliminare le fotocellule di sicurezza, portando all'interno della zona di operazione la pulsantiera di comando che, essendo dotata di due pulsanti, a doppio comando, costringeva i lavoratori ad avere entrambe le mani impegnate e lontane dalla zona non sicura.
Il giorno dell'infortunio, il lavoratore azionava la macchina, ma inspiegabilmente appoggiava la mano destra sulla zona di curvatura della stessa e la sua mano rimaneva incastrata all'interno. Spegneva con la mano sinistra il movimento della macchina che gli permetteva di liberare la mano destra, che però subiva conseguenze lesive. A seguito dell'infortunio, su richiesta degli ufficiali di P.G. dell'ASL, la Società modificava il sistema di curvatura dei tubi a sezione quadrata, rendendolo più fluido e ripristinava le fotocellule di sicurezza, modificando il sistema di curvatura.
1.2. La Corte di appello di Milano ha condiviso le argomentazioni del Tribunale; ha premesso che il datore di lavoro, dall'alto della sua posizione di garanzia sulla vita e sulla salute dei prestatori d'opera, è penalmente responsabile ogni qualvolta l'infortunio derivi da una propria omissione di quelle guarentigie che, ove adottate, avrebbero impedito l'evento.
In base a questi principi, le esigenze di lavorazione della Eurotubi Europa S.r.l. potevano essere soddisfatte, senza sacrificare la sicurezza dei lavoratori. L'omesso intervento in epoca anteriore all'infortunio aveva causato l'evento lesivo. Il costruttore aveva correttamente dotato il macchinario di sistemi automatici di blocco (foto­ cellule), nel caso in cui un operatore avesse superato la zona, ove era possibile entrare in contatto con parti in movimento. Gli imputati avevano annullato le protezioni per eseguire una particolare lavorazione: l'impostazione della macchina per la piega­ tura di tubi a sezione quadrata. Consapevoli dei rischi avevano giudicato sufficiente mettere all'interno della zona di operazione un interruttore a due pulsanti, per cui il lavoratore avrebbe avuto entrambe le mani impegnate e lontane dalla zona di rischio.
L'andamento dell'infortunio dimostrava l'inidoneità di tale accorgimento a proteggere i lavoratori. Occorreva chiedersi come la macchina avesse potuto mantenersi in movimento anche quando il V.D. aveva tolto la mano dal secondo pulsante, andando ad appoggiarla in una zona, ove era poi attinta da organi in movimento.
Le critiche difensive, basate sulla pretesa impossibilità di completa segregazione delle aree pericolose a cagione di effettive esigenze di lavorazione, risultavano prive valore. Il paragrafo 6 dell'allegato 5° D. L.vo n. 81 del 2008, richiamato dalla difesa, è una norma di natura residuale. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5 del par. cit., quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile. Non ricorreva una ipotesi di abnormità della condotta del lavoratore. Il V.D. era nel suo luogo di lavoro, in giorni e orario di regolare attività, addetto alla macchina sulla quale era stato comandato, secondo la procedura a lui indicata; era prevedibile che potesse muovere le mani ed eventualmente appoggiarle sull'apparecchiatura.

2. M.L. e Z.L., a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 dell'AII. V D. Lgs. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione per l'omessa valutazione del particolare funzionamento bifasico della macchina curvatubi quale motivo principale della temporanea disattivazione delle fotocellule di sicurezza della macchina e della sostituzione con altre misure preventive, in conformità al par. 6.5 AII. V D. Lgs. n. 81 del 2008.

La Eurotubi aveva disposto che, sulla macchina curvatubi BLM, sulla quale era avvenuto l'infortunio, in presenza di specifiche condizioni, fossero disattivate le fotocellule di sicurezza e che fossero adottate misure antinfortunistiche alternative, strettamente codificate e fatte rispettare, ritenendo tale condotta autorizzata dal citato par. 6.5. Le condizioni che avevano portato la Eurotubi a sostituire la presenza delle fotocellule di sicurezza della macchina Curvatubi con altre misure di contenimento del rischio infortuni non riguardavano solo la particolarità delle lavorazioni (la curva­ tura dei tubi a sezione quadrata, richiamata dall'impugnata sentenza), ma anche le modalità di funzionamento della macchina curvatubi BLM, articolate in due fasi: a) attrezzamento o preparazione, consistente nella regolazione della macchina in funzione della sua successiva messa in produzione, implicante necessariamente un in­ tervento diretto dell'operatore sulla macchina per inserire il tubo da curvare, effettuare le calibrature, registrare la pressione degli elementi e rimuovere il tubo alla fine del collaudo; b) produzione in serie (o lavorazione), che procede in automatico, senza necessità di interventi dell'operatore.

L'incidente avveniva durante la fase sub a). La particolarità della lavorazione in corso - curvatura dei tubi di base quadrata - era connessa col peculiare funzionamento della macchina. La curvatura di tubi di conformazione irregolare, interagendo con la matrice della morsa della macchina, determinava frequenti inceppamenti dei tubi stessi durante la fase di attrezzamento; l'operatore, pertanto, doveva intervenire con un martello per disincastrare il tubo inceppato, per poter proseguire con l'attività di preparazione della macchina.

La disattivazione delle fotocellule di sicurezza e l'ingresso dell'operatore con la pulsantiera nell'area operativa della macchina erano inevitabili: B.P., responsabile del servizio prevenzione e protezione della società, spiegava come la necessità di disattivare le fotocellule di sicurezza dipendesse dal fatto, verificato direttamente anche alla presenza del caporeparto, che il passaggio dell'operatore nell'area operativa attraverso le fotocellule attivate toglieva tutta la potenza alla macchina, tra cui i blocchi, cioè il consolidamento meccanico delle regolazioni impostate. Ne derivava che, il minimo spostamento della macchina, inevitabilmente causato dal martellamento del tubo inceppato, resettava le precedenti impostazioni e impediva di procedere con l'attività di preparazione della macchina. Nella relazione scritta, il consulente della difesa ing. Roxas descriveva analiticamente le operazioni di preparazione della macchina per lavorazioni specifiche quali quella in oggetto.

La sentenza impugnata, pertanto, ha trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

La sentenza impugnata si è limitata a considerare lo svolgimento dell'infortunio durante una lavorazione specifica e, solo su questo dato, ha escluso l'impossibilità di una completa segregazione delle aree pericolose. Il ricorso alla modifica della matrice, infatti, si rivelava solo a posteriori un accorgimento utile a evitare il necessario ingresso dell'operatore nell'area di lavoro. Prima dell'infortunio, la matrice originaria della macchina curvatubi era una componente meccanica diffusamente utilizzata nel settore industriale e usata per effettuare ogni tipo di lavorazione, compresa la curvatura dei tubi a sezione quadrata, come quella in corso durante l'infortunio. Nello stesso senso si esprimeva anche il caporeparto C., secondo il quale l'azienda lo supportava nell'attività di aggiornamento tecnico dei macchinari di sua competenza e di aver appreso, in precedenza, di matrici innovative che riducevano il rischio di inceppamento del tubo. Il C., su input dell'azienda, aveva incaricato l'ufficio tecnico di preparare i disegni di tali modifiche, che erano in corso di definizione quando era avvenuto l'incidente.

A fronte di ciò, la Corte di appello ha basato la condanna sulla mancata installazione di una matrice innovativa rispetto agli standard del settore industriale e ha correlato l'attribuzione di responsabilità degli imputati a una condotta inesigibile, omettendo di valutare i motivi effettivi che avevano indotto l'azienda a disattivare le fotocellule di sicurezza. Quando il datore di lavoro disponga di più sistemi di prevenzione degli infortuni, è tenuto ad adottare il più idoneo e moderno; tuttavia, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino all'individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l'imprenditore sostituisca immediatamente le tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione su tempi, modalità e costi dell'innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano, comunque, idonei a garantire un elevato livello di sicurezza.

Nella conformazione originaria della macchina, prima delle modifiche apportate a seguito dell'infortunio, l'elemento che rendeva inevitabile l'avvicinamento dell'operatore all'area di lavoro era, soprattutto, il particolare funzionamento della macchina curvatubi, nella fase di attrezzamento - preparazione, come testimoniato dal C.. La Corte di appello ha ritenuto possibile soddisfare le esigenze della lavorazione di cui al par. 6.5, adottando quale accorgimento la modifica della matrice - all'epoca inesigibile per il datore di lavoro - e ha trascurato l'impossibilità di procedere alla fase di attrezzamento della macchina a fotocellule attivate. Ciò era in contrasto con la ratio di quella stessa norma.

Per valutare se effettive esigenze di produzione rendessero impossibile segregare le zone pericolose della macchina, si sarebbe dovuto verificare se, come argomentato dalla difesa, la segregazione delle aree pericolose della macchina fosse effettivamente impossibile per la sola (e necessaria) fase di attrezzamento/preparazione della macchina stessa per l'esecuzione di quelle specifiche lavorazioni. I giudici di merito hanno omesso ogni valutazione su tale punto. Infatti, per potere escludere l'applicabilità del par. 6.5 cit., i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare se esisteva una modalità di preparazione della macchina, diversa da quella effettuata da Eurotubi, che consentisse il mantenimento in funzione delle fotocellule di sicurezza, in contrasto con la posizione contraria, sostenuta dalla difesa e diffusamente argomentata.

Le sentenze di merito non hanno esaminato una deduzione difensiva, lungamente articolata, relativa all'impossibilità di regolare il funzionamento della macchina senza disattivare le fotocellule, che incideva in modo determinante sull'applicabilità della normativa cautelare invocata. La sentenza impugnata non ha spiegato perché le particolari modalità di funzionamento della macchina curvatubi non rendessero necessario sostituire le misure di sicurezza automatizzate, con misure diverse, idonee a evitare il rischio infortuni, secondo quanto disposto dal par. 6.5 cit.. Le particolari modalità di funzionamento della macchina non rendevano possibile la completa segregazione della stessa.

2.2. Violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 AII. V D. Lgs. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione nella parte in cui, richiamando solo una delle misure preventive, adottate da Eurotubi in sostituzione delle misure automatizzate, la considerava inidonea a ridurre al minimo il rischio infortuni.

L'esclusione dell'applicabilità e della rilevanza nel caso in esame del par. 6.5 AII. V cit. dipende, secondo la Corte di appello di Milano, da un preciso rilievo: l'accorgi­ mento utilizzato dalla Eurotubi per sostituire i sistemi automatici di blocco della mac­ china (le fotocellule di sicurezza), ossia l'utilizzo di un interruttore a due pulsanti, per cui il lavoratore avrebbe avuto entrambe le mani impegnate e lontane dalla zona di rischio, è inidoneo a garantire la tutela dei lavoratori. Correttamente la Corte di appello, nel valutare l'applicabilità della norma invocata, ha considerato le misure di sicurezza sostitutive delle fotocellule di sicurezza, adottate dalla Eurotubi, per apprezzarne l'idoneità a prevenire gli infortuni.
La Corte di merito, tuttavia, ha esaminato solo la meno rilevante delle misure adottate da Eurotubi, sorvolando sui numerosi e documentati elementi, emersi nel dibattimento, che descrivevano un quadro di accorgimenti antinfortunistici ben di­ verso. AI riguardo è opportuno richiamare schematicamente quanto segue.
A) La Eurotubi, anzitutto, aveva specificamente valutato il rischio infortuni, derivante dalla necessaria e temporanea disattivazione delle fotocellule di sicurezza della macchina curvatubi nel DVR e aveva elaborato una specifica procedura per contenerlo al massimo. La procedura n. 31, allegata appunto al DVR e acquisita in atti, dava conto delle misure cautelari elaborate Eurotubi e le codificava esplicitamente. Secondo tale procedura, valida per le lavorazioni particolari, l'attività di preparazione della macchina era riservata esclusivamente a personale selezionato, qualificato ed esperto, dotato di apposita formazione professionale. È opportuno sottolineare come questa procedura fosse stata elaborata dalla direzione dell'azienda in modo collegiale, con la collaborazione degli operai qualificati all'uso della macchina. Essa, quindi, costituisce una sintesi di conoscenze concrete, ispirate non solo a esigenze di produttività ma anche - e soprattutto - al rispetto delle condizioni di sicurezza.
B) La formazione specifica in relazione all'uso della macchina in condizioni di sicurezza era stata effettivamente prestata dall'azienda, come confermato dal tecnico ASL e spiegato dal responsabile servizio prevenzione e protezione B.P..
C) Altrettanto effettivo era il controllo circa il rispetto concreto della procedura: il caporeparto C. aveva spiegato le modalità di esercizio di questo controllo.
La Corte di appello ha trascurato di considerare la portata contenitiva del rischio delle misure, ben più importanti, sia in termini di efficacia che di onerosità, adottate dall'azienda: ci si riferisce alla formazione specifica di personale per l'uso di quella macchina; alle modalità pratiche di somministrazione di tale formazione; all'effettività della formazione; alla rigorosa selezione numerica degli operai abilitati a operare sulla macchina; al controllo esercitato da caporeparto sul rispetto della codificata procedura di sicurezza nell'utilizzo della macchina. L'omissione di tali elementi vizia la sussistenza stessa o la coerenza logica della motivazione, che limita l'esame dell'idoneità delle misure di contenimento del rischio infortuni alla sola adozione della doppia pulsantiera: misura efficace ma, come espresso dai testi in dibattimento, ancillare rispetto alla ben più effettiva sicurezza garantita dalla formazione specifica e rispettata dagli addetti alla macchina a fotocellule disattivate.
La sentenza impugnata ha offerto un'interpretazione errata del par 6.5 cit., in base al quale, in linea generale, gli elementi mobili di macchine che possono causare incidenti debbano essere dotati di sistemi protettivi che impedicano l'accesso dei lavoratori alle zone pericolose. A fronte di questa impostazione generale, esplicitata nel par. 6.1, le disposizioni seguenti definiscono una serie di eccezioni al principio della segregazione delle zone pericolose della macchina, motivate da ragioni tecniche o produttive. Il par. 6.5. disciplina una di queste eccezioni ed è indirizzato al datore di lavoro, che faceva uso di macchine costruite da terzi, dotate di sistemi di sicurezza intrinseci, idonei a segregare le zone pericolose. Tale disposizione regola, appunto, situazioni peculiari, in cui si verifica un contrasto tra il funzionamento delle normali condizioni di sicurezza della macchina (che isolano le aree pericolose) e effettive esigenze di lavorazione, che rendono impossibile la completa segregazione delle aree pericolose. Il par 6.5. risolve questo contrasto, attribuendo al datore di lavoro il potere (e la correlata responsabilità in ordine al suo corretto esercizio) di individuare le misure di sicurezza alternative alla completa segregazione degli organi lavoratori. La correttezza nell'esercizio di tale potere dipende dall'idoneità delle misure alternative adottate dal datore di lavoro a ridurre al minimo il rischio infortunio. Non sono state considerate tutte le misure di sicurezza alternative, adottate dall'imprenditore ma solo una di queste, per cui l'interpretazione prospettata del par. 6.5 era giuridicamente errata.

2.3. Violazione degli artt. 40, 41, comma secondo, e 590 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza della condotta imprudente del lavoratore nel meccanismo causale dell'evento.

Si rileva che la Corte di appello non ha esaminato la precisa censura, concernente la condotta esorbitante del lavoratore, e non la diversa categoria dell'abnormità. La natura esorbitante della condotta del V.D. emergeva da diversi elementi. La concreta dinamica dell'infortunio ha fatto emergere appunto un comportamento esorbitante del lavoratore rispetto agli obblighi cautelari che sullo stesso gravavano. Il V. si era infortunato, perché, secondo le sue stesse dichiarazioni, mentre stava attrezzando la macchina, aveva involontariamente appoggiato la mano sul braccio di salita, che, muovendosi, l'aveva poi schiacciata. Il movimento che aveva originato l'infortunio non era funzionale alle esigenze di produzione e non poteva considerarsi un movimento routinario o seriale. L'azione del V.D. si presentava come elemento esorbitante e imprevedibile. Tale azione, infatti, non essendo funzionale a esigenze di produzione non poteva essere collegata all'attività lavorativa.

2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione per omessa considerazione dei profili di offensività di condotta e danno, come emergenti dal caso concreto.

Si deduce che i giudici di merito hanno ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sulla base di un'interpretazione sbagliata dell'art. 131 bis cod. pen.. L'omessa applicazione di tale istituto, nella sentenza im­ pugnata, è stata rimessa a considerazioni di carattere generale e non come impone la norma, ad un esame specifico delle caratteristiche del fatto. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e implica una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

Diritto

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed è infondato nel resto.

2. Col primo motivo di ricorso si deduce che la Corte di appello, riportandosi alla sentenza di primo grado, non avrebbe risposto alle censure difensive che avevano evidenziato come la particolare fase di lavorazione a cui era intento l'infortunato, quella dell'attrezzamento o preparazione dei tubi che comportava frequenti inceppa­ menti, imponeva la disattivazione delle fotocellule di sicurezza, la segregazione delle aree pericolose e l'ingresso dell'operatore con la pulsantiera nell'area operativa del macchinario. Si era perciò deciso tale diversa modalità di lavorazione, compatibile con le esigenze di sicurezza e col paragrafo 6.5 dell'All. V, D.lgs. n. 81 del 2008, non essendo possibile "pretendere che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative" dovendo aversi riguardo a tempi e costi dell'innovazione laddove i sistemi in atto siano già sufficientemente adeguati ed essendo, dunque, inesigibile all'epoca per gli imputati l'accorgimento della modifica della motrice.
Col secondo motivo si deducono i medesimi vizi nella parte in cui la Corte milanese ha valutato solo una delle misure precauzionali adottate dall'azienda, l'uso di un interruttore a due pulsanti per tenere impegnate le mani dell'operatore lontane dall'area di pericolo, senza considerare in alcun modo le ulteriori misure: elaborazione collegiale di una specifica procedura di contenimento del rischio; formazione specifica adeguata dei lavoratori; selezione accurata del personale addetto alla macchina; con­ trollo sul concreto rispetto della procedura. Ciò in osservanza del disposto del para­ grafo 6.5 dell'All. V D. lgs. n. 81 del 2008, che prevede le eccezioni al principio di segregazione delle zone pericolose della macchina per ragioni tecniche o produttive.
2.1. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, va premesso che il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (Sez. 4, n. 27787 del 8/5/2019, Rossi, Rv. 276241).
Il datore di lavoro, infatti, risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone, Rv. 271079). Infatti, tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, Bortoli, Rv. 252729).
Non può infatti venire in soccorso del datore di lavoro il comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del 19 maggio 2015, Vallani, Rv. 265178) .
Si è poi ulteriormente specificato che l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266860). Ciò in quanto l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 259219).
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255, in fattispecie relativa all'omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313).
Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).
2.2. In applicazione di tali principi, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, ha spiegato che l'infortunio era avvenuto a causa di una modifica apportata al meccanismo di sicurezza previsto dall'azienda costruttrice . Nelle previsioni originarie il macchinario su cui il lavoratore V.D. operava era protetto per tre lati da griglie metalliche che ne impedivano l'avvicinamento, per il quarto lato erano previste fotocellule di sicurezza che arrestavano il movimento nel caso di interferenze del lavoratore nella parte interna. Gli imputati, per evitare continue interruzioni delle lavorazioni, necessitate da particolari interventi sulla curvatura di alcuni tipi di tubo, e consentire l'avvicinamento dell'operatore, avevano modificato la macchina eliminando le fotocellule e predisponendo una pulsantiera con due pulsanti ad attivazione manuale che impegnava entrambe le mani, così da tenerle lontane dalla zona di pericolo. Al riguardo, i giudici di merito hanno correttamente chiarito come tale modifica in diretta correlazione causale con l'infortunio, in quanto annullava le attente prescrizioni della ditta fornitrice, inserendo un meccanismo non adeguato a tutelare il lavoratore dai pericoli di contatto con la macchina e, peraltro, neppure pienamente efficiente, considerato che tale meccanismo non si era tempestivamente fermato malgrado una delle mani non fosse sulla pulsantiera.
Nella sentenza impugnata si è precisato che il sistema di sicurezza a doppio pulsante installato non era correttamente operativo, oppure la macchina non si era fermata con la dovuta tempestività; tale circostanza, pertanto, è stata logicamente ritenuta indicativa della sua inadeguatezza.
Si è preferito adottare una modifica rischiosa al macchinario, non prevista dal costruttore, per esigenze lavorative a detrimento della salute del lavoratore.
La difesa, peraltro, non fornisce nessuna indicazione da cui emergesse che i nuovi dispositivi adottati subito dopo l'infortunio fossero particolarmente innovativi e non potessero essere adoperati in precedenza. E' preciso dovere dei soggetti che rive­ stano una posizione di garanzia, provvedere a munire il lavoratore dei più moderni strumenti che la tecnologia offre, per garantire la sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229).
Al riguardo, la difesa invoca il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza (Sez. 4, n. 3616 del 14/01/2016, Alfano, Rv. 265738, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto responsabile, per l'infortunio occorso ai dipendenti, l'imprenditore che, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell'impianto, aveva omesso di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza già da tempo esistenti sul mercato e di adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta).
E' evidente l'inconferenza del richiamo a tale pronuncia, in quanto nella fattispecie in oggetto il datore di lavoro modificava un meccanismo di funzionamento di un macchinario sicuro in modo rischioso per la salute del lavoratore esclusivamente per esigenze produttive.
Né appare giustificare la condotta degli imputati il richiamo al contenuto del para­ grafo 6.5 dell'Ali. V al D. lgs. n. 81 del 2008. La sentenza impugnata, ricordando come tale disposizione sia di chiusura alla disciplina in esame, infatti, ha sottolineato come le esigenze produttive potessero essere adeguatamente salvaguardate anche con una totale segregazione dell'area di rischio come poi agevolmente avvenuto immediatamente dopo l'infortunio, con l'intervento della società produttrice sul sistema di curvatura dei tubi e il ripristino delle fotocellule di sicurezza.
Tali considerazioni appaiono conformi ai principi regolatori del sistema antinfortu­ nistico ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. La salute del lavoratore, invero, costituisce un "vero e proprio limite all'attività produttiva, alla sua utilità sociale nonché alla produzione del relativo profitto" (Sez. 4, n. 6566 del 17/10/2019, dep. 2020, Vitrano, non massimata) e, nel caso concreto, aldilà di un generico e irrilevante riferimento ai costi della sicurezza evocato in ricorso, i veloci interventi sulla macchina hanno reso evidente la possibilità di conciliare le necessità della lavo­ razione con la massima tutela dei lavoratori.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La condotta del lavoratore, consistente nell'aver appoggiato la mano destra sulla zona di curvatura della macchina, che poi rimaneva incastrata all'interno, non può essere ritenuta eccentrica rispetto alle mansioni attribuitegli.
In ordine alla prevedibilità delle circostanze che hanno determinato l'evento lesivo del lavoratore, i giudici dì merito hanno evidenziato come l'operazione intrapresa dall'infortunato costituisse un ordinario accadimento fortuito, trattandosi di condotta, seppur anomala, preventivamente controllabile e intuibile in anticipo.
L'assunto del giudice d'appello è corretto e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, at di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222); nello stesso senso, si è affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).
Pertanto, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Tali disposizioni, infatti, sono dirette a difendere il lavora­ tore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
Orbene, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale, in linea coi principi sopra richiamati, il comportamento tenuto dal lavoratore non può essere inquadrato nell'ambito delle condotte connotate da esorbitanza, non essendosi realizzato in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto.
Il lavoratore era intento alla sua ordinaria mansione e che, nonostante la sua esperienza, che lo aveva selezionato proprio per quel tipo di compito, costituiva evenienza del tutto prevedibile una ridotta attenzione dettata dalla stanchezza e un movimento delle mani sbagliato a fronte dell'inadeguatezza delle alternative misure di sicurezza adottate, peraltro, neppure pienamente funzionanti. Alla luce di tali elementi, pertanto, è configurabile la responsabilità a carico dei ricorrenti nel determinismo causale.

4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), richiamando ad una valuta­zione quanto più aderente alla concreta fattispecie e ripudiando - entro le sole "rime obbligate" dei limiti edittali e dell'abitualità, previste dalla legge - impropri automatismi (Sez. 5, n. 11240 del 28/02/2019, Curci, non massimata).
In tal senso, la mancata sussumibilità del fatto nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa e l'inapplicabilità dell'istituto non può essere desunta dai precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv. 270948; Sez. 4, n. 7905 del 7/1/2016, Vinci, Rv. 266065), ma questi possono essere posti alla base della valutazione di gravità della condotta e dell'allarme sociale da essa provocato, unita­ mente alle modalità concrete con le quali la medesima sia stata realizzata, con ciò tenendosi conto, dunque, dei parametri di giudizio di natura e struttura oggettiva voluti dal legislatore e non di quelli legati alla personalità dell'imputato.
L'art. 131 bis cod. pen., prevede, perché possa ritenersi la particolare tenuità del fatto, che il comportamento non risulti abituale. Tale disposizione, al terzo comma, indica le ipotesi in cui il comportamento debba ritenersi abituale:
a) autore dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b) autore che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità;
c) reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. L'art. 131 bis cod. pen., quindi, pretende la veste formale di delinquente abituale, professionale o per tendenza, una recidivanza non generica ma specifica, una struttura del reato intrinsecamente conformata dalla pluralità, dalla abitualità e dalla reiterazione delle condotte (Sez. 4, n. 7905 del 07/01/2016, Vinci, non massimata sul punto).
Peraltro, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Salzano, Rv. 274186; Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).
Ciò posto, nella fattispecie la Corte di merito ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., rilevando che solo il caso aveva salvato la mano del lavoratore da più gravi conseguenze.
Nell'escludere la causa di non punibilità in questione, la Corte di appello non ha svolto una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, mediante l'analisi delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e si è limitata a riportare un dato del tutto generico ed apodittico, incorrendo sostanzialmente in una petizione di principio.

5. Per tali ragioni la sentenza va impugnata limitatamente alla questione inerente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso va rigettato nel resto.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2021.

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CC 2021
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Convenzione ILO C138 del 06 giugno 1973

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Convenzione ILO C138 del 06 giugno 1973

ID 14500 | 08.09.2021

Convenzione ILO C138 Età minima, 1973.

Ginevra, 06 giugno 1973

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’età minima per l’assunzione all’impiego, tema che figura al punto quarto dell’ordine del giorno della sessione, Preso atto dei termini della Convenzione sull’età minima (industria), 1919, della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965, Considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti già esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell’abolizione totale del lavoro infantile, Dopo aver deciso che tale strumento prenderà la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sull’età minima, 1973.

Articolo 1
Ciascun membro per il quale la presente convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

Articolo 2
1. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà specificare in una dichiarazione allegata alla sua ratifica un’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta all’impiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l’età minima precedentemente specificata.
3. L’età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo tempo, un’età minima di quattordici anni.
5. Ogni membro che avrà specificato un’età minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro:
a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;
b) o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Articolo 3
1. L’età minima per l’assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti dal precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti dall’età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto un’istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d’attività corrispondente.

Articolo 4
1. Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l’autorità competente potrà non applicare la presente convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l’applicazione della presente convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d’esecuzione.
2. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima, che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente convenzione per quanto riguarda dette categorie.
3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall’articolo 3.

Articolo 5
1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente convenzione.
2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente convenzione.
3. Il campo di applicazione della presente convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l’edilizia e i lavori pubblici, l’elettricità, il gas e l’acqua, i servizi sanitari, i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della convenzione in virtù del presente articolo:
a) dovrà indicare, nei rapporti che dovrà presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la situazione generale dell’impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini dei settori di attività che sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della convenzione;
b) potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 6
La presente convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:
a) o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale;
b) o di un programma di formazione professionale approvato dall’autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda;
c) o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Articolo 7
1. La legislazione nazionale potrà autorizzare l’impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l’esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:
a) non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;
b) non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell’istruzione ricevuta.
2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma a. e b. del precedente paragrafo 1, autorizzare l’impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo.
3. L’autorità competente determinerà le attività nelle quali l’impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici anni e di quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

Articolo 8
1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l’autorità competente potrà autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all’articolo 2 della presente convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli spettacoli artistici.
2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell’impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.

Articolo 9
1. L’autorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. La legislazione nazionale o l’autorità competente dovrà specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla convenzione.
3. La legislazione nazionale o l’autorità competente dovrà prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione, detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l’età o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 10
1. La presente convenzione modifica la Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito.
2. L’entrata in vigore della presente convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.
3. La Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età minima (carbonai e fuochisti), 1921 saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
4. Dall’entrata in vigore della presente convenzione:
a) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente convenzione e fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria), 1937;
b) il fatto che un membro parte della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavoratori non industriali), 1932;
c) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta convenzione e fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoratori non industriali), 1937;
d) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, o specifichi che l’articolo 3 della presente convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936;
e) il fatto che un membro parte della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, o specifichi che l’articolo 3 della presente convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959;
f) il fatto che un membro parte della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente convenzione e, o fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all’articolo 3 della presente convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.
5. Dall’entrata in vigore della presente convenzione:
a) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;
b) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione per l’agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;
c) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull’età minima (carbonai e fuochisti), 1921 in applicazione del suo articolo 12.

Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 12
1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 13
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato nel precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo. 

Articolo 14
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 15
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

Articolo 16
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 17
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l’hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 18
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 19 Giugno 1976

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Circolare 20 marzo 2004 n. 36/04

ID 14493 | | Visite: 1105 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare 20 marzo 2004 n. 36/04

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessita' di adeguamenti costruttivi.

(GU n. 268 del 15-11-2004)

Alle Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alla div. VII della D.G.AA.GG.
Al Ministero delle attivita' produttive
Agli assessorati alla sanita' delle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle ASL
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

La Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data 1° luglio 2004, ha ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorita' svedesi preposte al controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su carro.

Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta condotta dalle suddette autorita' a seguito di un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa dell'improvvisa apertura del portello di accesso alla piattaforma.

L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il portello in questione - il cui dispositivo di blocco era difettoso al momento del fatto - puo' essere aperto anche per effetto di una spinta laterale esercitata involontariamente dal corpo dell'operatore. In particolare e' stato riconosciuto che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine): in questo caso, infatti, non risultano essere stati compiutamente rispettati i principi di «integrazione della sicurezza» di cui al p. 1.1.2 del citato allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal costruttore debbono tener conto dei rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili. Nella fattispecie non e' garantito il mantenimento della chiusura del portello nel caso si eserciti una spinta laterale e il portello non risulti bloccato.

Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva, la Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:

- piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46;
- piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL,

non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. Di conseguenza e' stato ritenuto giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle autorita' svedesi.

Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra evidenziato.

Pertanto - fatte salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive per quanto riguarda l'estensione del divieto di cui sopra anche al territorio nazionale - risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi gia' menzionati provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono: mettere «a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ...» (art. 35.1, decreto legislativo n. 626/1994); attuare «le misure tecniche ... adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ...» (art. 35.2, decreto legislativo n. 626/1994). Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di darne piu' ampia diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 30 settembre 2004
Il direttore generale: Onelli

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CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

ID 12898 | | Visite: 9902 | Prevenzione Incendi

CPI Attivit   una tantum  del DM d m 16 febbraio 1982 rinnovo entro il 07 10 2021

CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

ID 12898 | 20.02.2021 / Documento completo allegato

Il DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi" (GU 9 aprile 1982, n. 98) abrogato dal DPR 1° agosto 2011 n. 151, prevedeva per le attività seguenti il C.P.I. con scadenza “una tantum”:

DM 16 febbraio 1982 Attività Scadenza C.P.I. “una tantum”

Allegato 1 Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

N.

Attività

Scadenza C.P.I.

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6

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

u. t.

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82

Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti

u.t.

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89

Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

u.t.

90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

u.t.

---

---

---

94

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

u.t.

95

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

u.t.

96

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886

u.t

97

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

u.t

Con il DPR 1° agosto 2011 n. 151, che ha abrogato il DM 16 febbraio 1982 non è prevista più in effetti una scadenza del C.P.I..

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (Art. 5), che deve essere effettuata dal titolare di cui all'Allegato I da inviare al Comando è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio ed è scadenzata:

- ogni cinque anni (Art. 5. c. 1)
- ogni 10 anni (Art. 5. c. 2) per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I (sono le attività "una tantum" del DM 16 febbraio 1982).

DPR 1° agosto 2011 n. 151 relativamente alle Attività “una tantum” del DM 16 febbraio 1982

Allegato 1 (di cui all’articolo 2, comma 2)
elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.

Attività

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Equiparazione Attività DM 16 Febbraio 1982 "una tantum"

 

 

 

 

 

 

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

--

6

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

Tutti

96

8

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

---

tutti

---

97

--

---

---

---

---

---

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

82

---

---

---

---

---

---

71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

89

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

 

 

Tutti

90

---

---

---

---

---

---

77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

fino a 32 m

oltre 32 m e fino a 54 m

oltre 54 m

94

---

---

---

---

---

95 (*)

In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95(*), 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni.

Infatti:

DPR 1° agosto 2011, n. 151

Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; 
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento (7 Ottobre 2011 - ndr).

Attestazione di rinnovo relativamente al solo punto c), (essendo già scaduti termini per a) e b))

Tabella di equiparazione Attività con scadenza CPI “una tantum” DM 16 febbraio 1982e Attività DPR 1° agosto 2011 n. 151:

Tabella equiparazione CPI   una tantum

(*)
L’attività 95 del DM 16 febbraio 1982 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 non è più elencata nell’Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151.
...
Esempio:

Attivita  una tantum e rinnovo   esempio

Fig. 1 - Esempio rinnovo Attività “una tantum” DM 16 febbraio 1982 (Attività 89) / DPR 1° agosto 2011 n. 151 (Attività 71)

...
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Convenzione ILO C136 del 02 giugno 1971

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Convenzione ILO C136 del 02 giugno 1971

ID 14482 | 07.09.2021

Convenzione ILO C136 Benzene, 1971.

Ginevra, 02 giugno 1971

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, questione che figura al punto sesto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sul benzene, 1971.

Articolo 1
La presente convenzione si applica a tutte le attività che comportano l’esposizione dei lavoratori:
a) a idrocarburo aromatico benzene C6H6, qui di seguito chiamato «benzene»;
b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l’1 percento in volume, qui di seguito chiamati «prodotti contenenti benzene».

Articolo 2
1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) alla produzione del benzene;
b) all’uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;
c) all’uso del benzene nei carburanti;
d) ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.

Articolo 3
1. In ogni paese, l’autorità competente potrà concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell’articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, se ve ne sono.
2. In tal caso, il Membro interessato indicherà, nelle sue relazioni sull’applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell’applicazione integrale delle disposizioni della convenzione.
3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza una relazione speciale sull’applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterrà opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.

Articolo 4
1. L’uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovrà essere vietato in alcuni lavori che la legislazione nazionale dovrà fissare.
2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l’uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti; salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.

Articolo 5
Misure di prevenzione tecnica e d’igiene del lavoro devono essere applicate allo scopo di assicurare una adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene od a prodotti contenenti benzene.

Articolo 6
1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro.
2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l’autorità competente dovrà fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3).
3. Direttive dell’autorità competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell’atmosfera di luoghi di lavoro.

Articolo 7
1. I lavori che comportano l’uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.
2. Quando non è possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare l’evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.

Articolo 8
1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle.
2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell’esposizione deve essere limitata il più possibile.

Articolo 9
1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l’esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:
a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell’impiego, comprendente una analisi del sangue;
b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza è fissata dalla legislazione nazionale.
2. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di imprenditori e di lavoratori interessare, se esistono, l’autorità competente di ogni paese può concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.

Articolo 10
1. Le visite mediche previste al paragrafo 1 dell’articolo 9 della presente convenzione devono:
a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico riconosciuto qualificato dall’autorità competente, con l’aiuto, all’occorrenza, di laboratori competenti;
b) essere corredate di relativi certificati appropriati.
2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.

Articolo 11
1. Le donne in stato di gravidanza accertato da un medico e le madri nel periodo dell’allattamento non devono essere adibite a lavori che comportino l’esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene.
2. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere adibiti a lavori che comportino l’esposizione al benzene o a prodotti contenenti benzene; tale divieto non può tuttavia applicarsi ai giovani nel periodo di istruzione o di formazione professionale se sono tenuti sotto controllo tecnico e sanitario adeguato.

Articolo 12
La parola «Benzene» nonché i simboli di pericolo appropriati devono essere chiaramente visibili su ogni recipiente contenente benzene o prodotti contenenti benzene.

Articolo 13
Ogni Membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonché sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.

Articolo 14
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione:
a) prenderà, per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente convenzione;
b) designerà, in conformità alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l’obbligo di assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
c) s’impegnerà ad incaricare servizi d’ispezione adeguati del controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un’ispezione adeguata.

Articolo 15
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 16
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 17
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 18
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 19
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutte le denuncie da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.

Articolo 20
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà, se sarà il caso, la possibilità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Articolo 21
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di un Membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 17 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Articolo 22
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 26 Luglio 1973

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ILO 1971
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Protocollo misure COVID-19 sicurezza scuole a.s. 2021/2022 | Check list

ID 14315 | | Visite: 40726 | Documenti Riservati Sicurezza

Protocollo Covid 19 Sicurezza scuole  as 2021 2022  Cover

Protocollo misure COVID-19 sicurezza scuole a.s. 2021/2022 | Check list

ID 14315 | 16.08.2021 / Documento in forma check list allegato

Il Documento allegato relativo al Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021 è sviluppato in forma check list articolata in 14 schede (in formato.doc/pdf).

Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19 in accordo con:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;
- Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;
- Art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
- Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;
- Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;
- “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
-  “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021;
-  “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
Piano scuola 2021-2022
- Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;
- "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;
- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
- Parere tecnico MIUR 1237 del 13.08.2021

La check list è articolata in 14 schede riguardanti nello specifico:

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale
4. Disposizioni relative alla misura del distanziamento
5. Disposizioni relative alla organizzazione dell’attività convittuale, semiconvittuale, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e dei percorsi di istruzione degli adulti
6. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni
7. Disposizioni relative all’aerazione degli spazi
8. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni
9. Supporto psicologico, pedagogico-educativo
10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
11. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
12. Costituzione di una commissione

________

Introduzione

Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

Considerato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni1.

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.”

Pertanto, si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid - 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

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Estratto

Protocollo misure COVID-19 sicurezza scuole a.s. 2021/2022 | Check list

Protocollo Covid 19 Sicurezza scuole  as 2021 2022   Immagine 1 schede

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Decreto Legge Incendi boschivi: Approvato CdM 02.09.2021

ID 14464 | | Visite: 2942 | News Prevenzioni Incendi

Decreto Legge Incendi boschivi   Approvato CdM 02 09 2021

Decreto Legge Incendi boschivi: Approvato CdM 02.09.2021

CdM 02 Settembre 2021

Approvato il decreto-legge sugli incendi boschivi per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei roghi 

Update 09.09.2021: Pubblicato il Decreto in GU

Decreto-Legge 8 settembre 2021 n 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

(GU n.216 del 09.09.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2021

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi di concerto con i Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell’interno Luciana Lamorgese, della difesa Lorenzo Guerini, dell’economia e delle finanze Daniele Franco, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, della transizione ecologica Roberto Cingolani, per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Il decreto affida al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di stilare, con cadenza triennale, il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per una più adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, documento che andrà ad integrare la consueta pianificazione regionale.

A tal fine al Dipartimento della protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione di strumenti innovativi, quali:

tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente;
mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto;
mezzi terrestri;
formazione.
Il Dipartimento della protezione civile provvederà a questa ricognizione e valutazione avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con Decreto del Capo del Dipartimento, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri interessati, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia.

A fronte dei numerosi e drammatici incendi che hanno interessato nei mesi scorsi il nostro Paese e per consentire l’urgente rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali impegnate nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, sono autorizzati – già nel 2021 - all’acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi. L’acquisizione potrà avvenire già nell’anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell’ambito della transizione ecologica.

Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, sono inoltre stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, in particolare: contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane.

Sanzioni

Il decreto inasprisce le sanzioni – sia amministrative che penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (viene, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) – e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato.

Una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta, inoltre, per il dipendente pubblico l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della lotta contro gli incendi.

Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare l’incendio doloso sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi.

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Convenzione ILO C134 del 14 ottobre 1970

ID 14461 | | Visite: 1352 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C134 del 14 ottobre 1970

ID 14461 | 05.09.2021

Convenzione ILO C134 Prevenzione infortuni (marittimi), 1970.

Ginevra, 14 ottobre 1970

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 per la sua cinquantacinquesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali sul lavoro esistenti, applicabili al lavoro a bordo di navi nonché nei porti e concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi, e in particolare dei termini della raccomandazione sull’ispezione del lavoro (marittimi), 1926; della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 1929; della convenzione sulla protezione degli scaricatori contro gli infortuni (riveduta), 1932; della convenzione sulle visite mediche dei marittimi, 1946, e della convenzione come pure della raccomandazione sul controllo delle macchine, 1963; Preso atto dei termini della convenzione sulla salvaguardia della vita umana per mare, 1960, e della regolamentazione in allegato alla convenzione internazionale sulle linee mercantili, riveduta, 1966, che prevedono un certo numero di misure di sicurezza da adottare a bordo delle navi onde garantire la salvaguardia di coloro che vi lavorano; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in navigazione e nei porti, tema che figura al punto cinque dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale; Considerato che per il successo dell’azione intrapresa nel campo della prevenzione degli infortuni a bordo di navi è necessario mantenere una stretta collaborazione, nei rispettivi campi, fra l’Organizzazione internazionale del Lavoro e l’Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima; Considerato che le seguenti norme sono pertanto state elaborate in collaborazione con l’Organizzazione intergovernativa di Consulenza sulla Navigazione marittima, e che ci si propone di perseguire la collaborazione con detta organizzazione per l’applicazione di tali norme, adotta, oggi trenta ottobre millenovecentosettanta, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970.

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «marittimi» si applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima.
2. Ove sorgano dubbi circa l’inclusione di talune categorie di persone fra i marittimi, la questione sarà risolta in ciascun paese dalla competente autorità, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
3. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «infortuni sul lavoro» si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell’adempimento del loro lavoro.

Articolo 2
1. In ogni paese marittimo, la competente autorità dovrà adottare le necessarie misure affinché gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinché vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni.
2. Ogni infortunio sul lavoro dovrà essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli. infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave.
3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave — il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio — ed in quale luogo — in mare o in un porto, ad esempio — l’incidente si è verificato.
4. La competente autorità dovrà avviare un’inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.

Articolo 3
Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull’evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.

Articolo 4
1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti.
2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all’esercizio del mestiere di marittimo.
3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:
a) disposizioni generali e disposizioni di base;
b) aspetti strutturali delle navi;
c) macchinari;
d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti;
e) materiale di carico e scarico;
f) prevenzione ed estinzione degli incendi;
g) ancore, catene e cavi;
h) carichi pericolosi e zavorre;
i) attrezzature individuali di protezione.

Articolo 5
1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all’articolo 4 dovranno chiaramente indicare l’obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate.
2. In genere, all’obbligo per l’armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtù delle quali ai marittimi sarà fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.

Articolo 6
1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all’articolo 4.
2. Opportune misure dovranno essere adottate affinché siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4.
3. Le autorità incaricate dell’ispezione e del controllo dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi.
4. Onde facilitare l’applicazione delle disposizioni contemplate all’articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all’attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.

Articolo 7
Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o più persone qualificate o per la costituzione di un comitato qualificato composto di membri dell’equipaggio, responsabili, sotto l’autorità del comandante, della prevenzione infortuni.

Articolo 8
1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorità in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
2. L’attuazione di questi programmi dovrà avvenire in modo che la competente autorità, gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi o chi per loro vi prendano parte attiva.
3. In particolare saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi. 

Articolo 9
1. La competente autorità dovrà favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni paese, prevedere l’inclusione dell’insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all’igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni ; tale insegnamento dovrà rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale.
2. Inoltre, dovranno essere prese le più opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l’attenzione dei marittimi su determinati rischi.

Articolo 10
I Membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all’aiuto di organizzazioni. intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 12
1. La presente convenzione non vincolerà che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 13
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadete dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà affetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia contemplata dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 14
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonché delle denunce pervenutegli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 15
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunzie da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

Articolo 16
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua globale o parziale revisione.

Articolo 17
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà, di diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei Membri che l’hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 18
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 17 Febbraio 1973

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Convenzione ILO C132 del 03 giugno 1970

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Convenzione ILO C132 del 03 giugno 1970

ID 14458 | 04.09.2021

Convenzione ILO C132 Congedi pagati (riveduta), 1970.

Ginevra, 03 giugno 1970

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1970 nella sua cinquantaquattresima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai congedi pagati, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentosettanta, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sui congedi pagati (riveduta), 1970.

Articolo 1
Finché le disposizioni non verranno applicate o mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, o mediante organismi ufficiali di determinazione dei salari, o in ogni altro modo conforme alla prassi interna e ritenuto opportuno, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate mediante legislazione interna.

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi.
2. Ove risulti necessario, l’autorità competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun paese potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall’applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza.
3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovrà indicare, nel primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima che è tenuto a presentare in base all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura è stato dato effetto o ci si è proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.

Articolo 3
1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima.
2. Ciascun Membro che ratifichi la convenzione dovrà specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa ana ratifica.
3. La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio.
4. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.

Articolo 4
1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo prescritto all’articolo 3 di cui sopra, avrà diritto, per l’anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «anno» indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorità competente o dall’organismo appropriato nel paese interessato.

Articolo 5
1. Un periodo di servizio minimo potrà essere richiesto per aver diritto ad un congedò annuale pagato.
2. Spetterà all’autorità competente o all’organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovrà in alcun caso superare i sei mesi.
3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sarà fissato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun paese.
4. A condizioni da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dell’organismo appropriato in ciascun paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di servizio.

Articolo 6
1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell’articolo 3 di cui sopra.
2. A condizioni da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilità al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale prescritto al paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione.

Articolo 7
1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l’interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun paese.
2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.

Articolo 8
1. Il frazionamento del congedo annuale pagato potrà essere autorizzato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun paese.
2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.

Articolo 9
1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8 della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.
2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il minimo di congedo che non potrà essere soggetto a tale rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorità competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive, sia con qualsiasi altra modalità conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

Articolo 10
1. L’epoca in cui sarà preso il congedo sarà stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale.
2. Per stabilire l’epoca in cui il congedo sarà preso, si terrà conto delle esigenze del lavoro e della possibilità di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.

Articolo 11
Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di un congedo pagato proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennità compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.

Articolo 12
Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennità, o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.

Articolo 13
L’autorità competente o l’organismo appropriato in ciascun paese può adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attività remunerata incompatibile con l’oggetto di questo congedo.

Articolo 14
Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 15
1. Ciascun Membro può accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente:
a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dall’agricoltura;
b) per le persone impiegate nell’agricoltura.
2. Ciascun Membro deve precisare, nella propria ratifica, se accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une è le altre.
3. Ciascun Membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, può ulteriormente notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.

Articolo 16
La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate:
a) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall’agricoltura, da parte di un Membro che sia parte della convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione;
b) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell’agricoltura, da parte di un Membro che sia parte della convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest’ultima convenzione;
c) l’entrata in vigore della presente convenzione non chiude ad ulteriore ratifica la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.

Articolo 17
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 18
1. La presente convenzione non vincolerà che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la propria ratifica.

Articolo 19
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione la può denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 20
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 21
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, notizie complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità con i precedenti articoli.

Articolo 22
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione parziale o totale di essa.

Articolo 23
Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifichi totalmente o in parte la presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopracitato articolo 19, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova convenzione comportante revisione.

Articolo 24
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 30 Giugno 1973

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Allegato riservato Convenzione ILO C132 del 03 giugno 1970.pdf
ILO 1970
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Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole

ID 14453 | | Visite: 1835 | News Sicurezza

Piano monitoraggio SARS COV 2 scuole

Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie

ID 14453 | 02.09.2021 / Documento allegato

Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di sorvegliare, attraverso una “rete di scuole sentinella” la diffusione del virus in ambito scolastico anche in soggetti asintomatici.

Il piano prevede test molecolari salivari condotti, su base volontaria, su alunni nella fascia di età 6-14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale. Le “scuole sentinella” saranno indicate dalle autorità sanitarie regionali in collaborazione con gli uffici scolastici.

La campagna coinvolgerà almeno 55mila alunni ogni 15 giorni e sarà supportata dalla Struttura Commissariale nella sua implementazione.

La scelta dei test molecolari su campione salivare è stata effettuata poiché questi offrono un’alta precisione del risultato e garantiscono il vantaggio della facilità della raccolta del campione.

In una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle Asl competenti o dal personale della struttura commissariale.

Successivamente, la raccolta dei campioni verrà effettuata in ambito familiare rispettando le istruzioni che garantiscono la correttezza della sua esecuzione.

Il prelievo potrà essere effettuato in modo autonomo dalla famiglia e il test consegnato in punti di raccolta. Questo permette anche la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.

In caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio), si seguiranno le indicazioni dei Dipartimenti di prevenzione sulla base delle procedure definite dalla rispettiva Regione/Provincia Autonoma, e del Ministero della Salute.

....

1. SCOPO

Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Campagna di testing nelle cosiddette “scuole sentinella” (primarie e secondarie di primo grado).

2. PREMESSA

Sulla base del documento “Considerazioni tecniche in merito ad attività di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 nel contesto scolastico”, che riporta le evidenze scientifiche circa i limiti di attività estensive di screening, il presente piano si propone di attuare un monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, tramite una campagna programmata di testing nella popolazione di alunni asintomatici. Tale piano consentirà di supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l’impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate. Il piano non esclude eventuali ulteriori azioni locali di screening da parte delle Regioni/PP.AA. a carico delle stesse, purché condotte nel rispetto della normativa vigente e tenendo in considerazione quanto riportato nel documento di cui sopra.

Tale approccio potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell’infezione sia nelle scuole che nella comunità (es. famiglie) e limitare i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (isolamenti, quarantene, didattica a distanza, etc.) che ne potrebbero scaturire.

Il modello di individuazione delle “scuole sentinella”, già risultato efficiente in alcune realtà regionali, consentirebbe di monitorare un campione significativo (circa 110.000 alunni/mese con cadenza quindicinale) e rappresentativo della popolazione scolastica di riferimento che ammonta ad un totale di circa 4.200.000 alunni.

3. POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale e classificate dalle Regioni/PP.AA. come “scuole sentinella”. Fasce di età presunte: 6-11 e 12-14 anni.

Ipotizzando una prevalenza attesa di positivi a SARS-CoV-2 del 3% e una precisione della stima dello 0,1%, con un errore alpha del 5%, è necessario un campione quindicinale di 54.663 di studenti testati a partire da una popolazione di circa 4,2 milioni di studenti (N=4.202.970, Fonte ISTAT 2019).

Da precedenti esperienze regionali, ipotizzando una partecipazione al monitoraggio del 60% degli studenti invitati a effettuare il test, è necessario considerare di invitare ogni 15 giorni un numero di studenti pari a 91.121 per ottenere la numerosità di 54.663 alunni testati.

La numerosità degli studenti da invitare a ogni sessione quindicinale e la numerosità campionaria da raggiungere sono riportate in allegato (all.1), e risultano proporzionali al numero di studenti presenti in ogni provincia suddivisi per tipologia di scuola.

La numerosità degli studenti delle classi a cui proporre la partecipazione (all.1) potrà variare nel tempo, anche in considerazione del grado di adesione da parte dei genitori al monitoraggio o per diverse esigenze epidemiologiche e/o organizzative durante il periodo di monitoraggio.

4. METODOLOGIA OPERATIVA

La scelta della metodologia tiene in considerazione alcuni parametri principali ed imprescindibili come: sostenibilità, impatto economico, accettabilità del test da parte dell’alunno/famiglia, volontarietà.

Il monitoraggio, previsto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, verrà avviato con un carattere di gradualità in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni/PP.AA.

Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà le caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche, in termini di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di positività al test.

La metodologia operativa adottata in ogni Regione/P.A. dovrà essere riportata in un protocollo operativo regionale che tenga in considerazione il contesto e l’organizzazione in atto, con particolare riferimento alle fasi di raccolta del campione, del consenso informato, di pre-etichettatura e di consegna ai laboratori di riferimento.

4.1 Tipo di test

Sulla base delle migliori evidenze scientifiche al momento disponibili, tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dell’elevata sensibilità e specificità della metodica, sarà prioritariamente utilizzato il test molecolare su campione salivare¹.

Quest’ultimo garantisce il vantaggio che la raccolta possa essere effettuata in modo autonomo in ambito familiare e il campione consegnato in punti di raccolta, minimizzando l’intervento di personale sanitario; allo stesso tempo la metodica garantisce la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.

I kit molecolari per la PCR dovrebbero essere quelli che già riportano nelle indicazioni d’uso la possibilità dell’utilizzo della matrice salivare e comunque verrà effettuato, entro l’inizio del monitoraggio, un approfondimento con il Ministero della Salute su:

- la eventuale necessità di validazione della metodica nella fase pilota della sorveglianza, alla luce delle diverse modalità di raccolta della saliva,
- l’eventuale uso di kit di test PCR senza specifiche su quella modalità
- la possibilità di utilizzo mediante auto-prelievo del campione salivare
- la questione della attuale non-validità del test salivare ai fini della certificazione verde
- il riconoscimento della non necessità di conferma con tampone naso-faringeo dei test salivari risultati positivi.

Con la stessa tempistica, sarà aggiornata la circolare del Ministero della Salute n. 21675 del 14 maggio 2021.

L’uso di test antigenici con ridotta sensibilità e specificità potrebbe dar luogo ad un numero di falsi positivi/negativi come specificato dalla tabella ECDC in allegato 2, e discusso in dettaglio nel documento “Considerazioni tecniche in merito ad attività di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 nel contesto scolastico”, con conseguenti interruzioni non necessarie della frequenza scolastica.

Attualmente tra i diversi dispositivi di raccolta salivare disponibili sul mercato, quelli maggiormente utilizzati per la raccolta di saliva ai fini dell’amplificazione mediante PCR del genoma virale sono il modello lollisponge e salivette e non richiedono particolari attenzioni per la conservazione, trasporto, estrazione, accettabilità. I dispositivi di raccolta devono essere preventivamente etichettati per l’invio in laboratorio. Tuttavia, le Regioni/PP.AA. potrebbero utilizzare anche altri metodi di raccolta saliva purché con marchio CE e supportati da opportune validazioni.

Le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l’effettuazione dei test sarà supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, su mandato del Governo. La stessa distribuirà i dispositivi necessari alle Regioni/PP.AA. in relazione al fabbisogno definito. Per l’analisi molecolare, è preferibile utilizzare kit “compatibili” con le apparecchiature e le procedure di processazione già in dotazione ed utilizzati nei laboratori regionali o, più semplicemente, kit diagnostici già utilizzati sulla popolazione del proprio territorio.

4.2 Identificazione degli Istituti scolastici

Gli Istituiti scolastici, ovvero le scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici regionali, su base provinciale, tenendo conto della:

- rappresentatività della provincia di riferimento;
- potenziale di adesione;
- fattibilità logistica (trasporto verso i laboratori di biologia molecolare individuati).

Ogni Regione/P.A., in base alla numerosità campionaria per provincia (citato all.1) può selezionare uno o più plessi scolastici per ogni provincia selezionando possibilmente studenti da differenti classi. Ogni mese, inoltre, è auspicabile l’inclusione di più plessi scolastici anche in diversi comuni nella stessa provincia.

Tale identificazione costituisce un’azione dinamica che tiene conto dell’andamento epidemiologico, della copertura vaccinale, della sostenibilità e auspica una rotazione sistematica delle classi/sezioni e scuole rappresentative.

4.3 Frequenza, modalità di raccolta e consegna dei campioni salivari

I campioni saranno raccolti ogni 15 giorni con l’obiettivo di processare un totale di circa 109.000 RT-PCR mensili su scala nazionale. Verrà stabilito un calendario di riferimento dove, a ogni sessione, verranno abbinate due settimane del calendario (es. sessione 1 dal 13 al 26 settembre, sessione 2 dal 27 settembre al 10 ottobre etc). Questo permetterà alle Regioni/PP.AA. di effettuare la raccolta dei campioni per ogni specifica sessione anche in giorni diversi della stessa sessione, evitando il sovraccarico dei laboratori.

In una prima fase “di avviamento” (due mesi) le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle ASL competenti, ovvero della Difesa.

Successivamente, al fine di garantire maggior comfort familiare e rispettare le modalità di raccolta (digiuno, prima di lavare i denti, ecc.) si prediligerà la modalità di “auto-raccolta” al mattino appena svegli.

Tale fase seguirà un preventivo iter formativo per il conseguimento della necessaria confidenza con i dispositivi di raccolta (che potrebbe avvalersi, laddove disponibili, dei referenti scolastici, eventualmente coadiuvati da personale sanitario).

Tuttavia, le Regioni/PP.AA. che lo riterranno opportuno potranno non fare ricorso a questa fase di avviamento e iniziare le attività direttamente con l’auto-raccolta dei campioni di saliva da parte dei genitori.

I campioni raccolti saranno etichettati con le generalità del soggetto (nome, cognome, data di nascita), trasportati dal singolo alunno/familiare presso l’Istituto di frequenza e immessi in un apposito contenitore gestito da un referente scolastico, unitamente alla modulistica prevista dal laboratorio di riferimento.

N.B. solo durante il periodo di avviamento tale attività potrà essere svolta a cura del personale sanitario (ASL e/o Difesa).

Si valuti anche la possibilità dell’uso di etichette prestampate e fornite dal laboratorio da distribuire ai genitori e da incollare sulla provetta. In alternativa alla raccolta dei campioni in sede scolastica, le Regioni/PP.AA. hanno la facoltà di identificare altri punti di raccolta, come ad esempio aziende sanitarie o eventualmente alle farmacie o altri punti di raccolta nel quadro di una organizzazione auspicabilmente omogenea.

Il monitoraggio si baserà su una adesione informata e volontaria da parte dei genitori/tutori e la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull’accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal CTS².

Gli aderenti alla campagna di monitoraggio (genitore/tutore) firmeranno un apposito modulo di “consenso informato” uniforme a livello nazionale, corredato da una dettagliata nota informativa (sviluppata dalle Regioni/PP.AA. in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità) che dovrà necessariamente indicare:

- garanzia della privacy;
- volontarietà di sottoporsi al test;
- vantaggi individuali e sociali dell’adesione;
- sicurezza del test;
- figure professionali coinvolte;
- procedure previste dalle autorità sanitarie per la gestione dei positivi/contatti.

4.4 Trasporto dei campioni verso i laboratori regionali di biologia molecolare

Le Regioni/PP.AA. individueranno uno o più laboratori di biologia molecolare di riferimento per eseguire la RT-PCR sui campioni raccolti e definiranno le modalità di trasporto dai plessi scolastici alle sedi di testing molecolare.

4.5 Gestione dei soggetti positivi e dei contatti

In caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio), si seguiranno le indicazioni dei Dipartimenti di prevenzione sulla base delle procedure definite dalla rispettiva Regione/Provincia Autonoma, e del Ministero della Salute.

I risultati e le azioni di sanità pubblica devono essere pienamente integrati nel sistema di contrasto al COVID-19 delle Regioni/PP.AA. e i dati registrati nei sistemi informativi secondo le disposizioni di ogni Regione/P.A. (come da Circolare del Ministero della Salute n. 21675 14.5.21 e n. 705 8.1.21).

4.6 Registrazione dati sanitari

Al fine di esercitare un’azione di monitoraggio precisa e puntuale, che tenga conto dell’intera popolazione presa a riferimento, le Regioni/PP.AA. dovranno predisporre un sistema di segnalazione di positività al singolo soggetto con le azioni di sanità pubblica conseguenti. Inoltre, si rende necessaria una registrazione aggregata dei dati sanitari che includa complessivamente tutta la fascia di età 6 - 14 anni (considerando anche soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria per motivi vari) e che consenta, quindi, un’azione di monitoraggio nazionale su informazioni aggregate tra cui:

- per ogni settimana di riferimento: numero test effettuati per provincia, per classe, per tipologia di test e relativi totali degli eleggibili al testing nelle classi delle scuole partecipanti al monitoraggio nella settimana di riferimento;
- per ogni settimana di riferimento: numero test positivi per provincia, per classe, tipologia di test e relativi totali degli eleggibili al testing nelle classi delle scuole partecipanti al monitoraggio nella settimana di riferimento;

Maggiori dettagli saranno forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, istituzione in carico di gestire la raccolta e l’elaborazione di questi dati e il relativo ritorno di informazioni.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

La riapertura in sicurezza della scuola in presenza costituisce un dovere nazionale a tutela dell’istruzione ed a garanzia della salute dei nostri studenti. Il presente documento, condiviso con tutti gli Organi Istituzionali aventi competenza in materia, costituisce uno strumento operativo per le Regioni/PP.AA. e per gli Istituti scolastici affinché siano supportati e agevolati nella gestione tecnica, sanitaria e logistica dell’attività di monitoraggio delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le Regioni/PP.AA. devono essere pienamente coinvolte fin dalle fasi organizzative del monitoraggio per contestualizzare l’organizzazione del monitoraggio.

Sarà cura delle singole Regioni/PP.AA. diramare protocolli operativi a livello locale per gli aspetti organizzativi e logistici di competenza. Spetterà alle Regioni/PP.AA. la valutazione sulla opportunità se implementare, in autonomia, il monitoraggio anche in altre fasce età; si raccomanda in questo caso di mantenere una compatibilità con la metodologia qui presentata al fine di consentire di aggregare i dati a livello nazionale.

A seguito della introduzione di certificazione verde per il personale scolastico, potrebbe venire meno la necessità di estendere il monitoraggio ai docenti e ai collaboratori scolastici. Sarà comunque valutata, al di fuori di questo protocollo, la possibilità di offrire il testing ai docenti e agli operatori ATA.

Sarà possibile una modifica del protocollo sia sugli aspetti organizzativi, operativi e tecnici in base alla situazione epidemiologica, alla adesione della popolazione scolastica, alla disponibilità di nuove tecnologie diagnostiche, all’andamento stesso del monitoraggio o alle mutate esigenze di salute pubblica a livello nazionale o regionale.

6. ALLEGATI

1) Numerosità degli studenti da invitare ogni sessione quindicinale e numerosità campionaria da raggiungere per provincia.

[...]

2) Esempio concettuale di valore predittivo positivo (PPV) e negativo (NPV) in relazione a due diverse specificità e sensibilità e a diversi esempi di prevalenza di infezioni da SARS-CoV-2.

[...]

3) Diagramma riassuntivo “scuola in presenza”: monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Piano per il monitoraggio COVID scuole Allegato 3

...

Fonte: ISS

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Ordinanza Ministero della Salute 30 agosto 2021

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Ordinanza 30 agosto 2021

Ordinanza Ministero della Salute 30 agosto 2021

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».

(GU n.209 del 01.09.2021)

...

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, i servizi di trasporto pubblico devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 agosto 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai sensi dell’art. 10 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato tecnico.
3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, si applicano i coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida di cui alla presente ordinanza, anche in deroga, laddove previsto, all’art. 31, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione.

[...]

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Convenzione ILO C127 del 07 giugno 1967

ID 14440 | | Visite: 1263 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C127 del 07 giugno 1967

ID 14440 | 01.09.2021

Convenzione ILO C127 Peso massimo, 1967.

Ginevra, 07 giugno 1967

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul peso massimo, 1967.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) l’espressione «trasporto manuale dei carichi» indica ogni trasporto nel quale il peso del carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;
b) l’espressione «trasporto manuale regolare di carichi» indica ogni attività rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;
c) l’espressione «giovane lavoratore» indica i lavoratori di età inferiore a diciotto anni.

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.
2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Articolo 3
Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere né richiesto né ammesso.

Articolo 4
Ai fini dell’applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.

Articolo 5
Ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie affinché ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.

Articolo 6
Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.

Articolo 7
1. L’impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sarà limitato.
2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovrà essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Articolo 8
Ciascuno Stato membro adotterà, con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 9
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 10
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Articolo 11
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 12
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 13
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 14
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 11, denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 16
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 10 Marzo 1970

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Allegato riservato Convenzione ILO C127 del 07 giugno 1967.pdf
ILO 1967
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Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili

ID 7725 | | Visite: 13715 | Prevenzione Incendi

Guida tecnica facciate negli edifici civili

Guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili"

Nota DCPREV 5093 del 15/04/2013

La guida è uno strumento utile a limitare la probabilità di propagazione di un incendio:

-originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali delle facciate degli edifici, o da interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata; 
- originato all'esterno dell'edificio (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio).

Inoltre, intende prevenire la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Al Paragrafo 2 sono contenute le principali Definizioni, che si riferiscono alle diverse tipologie di facciate (semplice, a doppia parete, a parete ventilata non ispezionabile, facciata continua) e delle parte ((aperta, chiusa) e di Kit (nell'accezione della Direttiva Prodotti da Costruzione (DPC) e del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione - Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2011 (CPR), un kit è equivalente ad un prodotto da costruzione)

Il Paragrafo 3 è dedicato ai Requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione riferiti a Facciate semplici e curtain walls, ai diversi tipi di Facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili e di Facciate a doppia parete ventilate ispezionabili.
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Fonte: VVF

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Nota DCPREV 5093 del 15/04/2013
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VVF 20213
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Verifiche attrezzature e insiemi a pressione: UNI 11325-12:2018

ID 5428 | | Visite: 21333 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI 11325 12 2018 Verifiche attrezzature pressione

Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione | UNI 11325-12:2018

Il Documento allegato illustra la nuova norma UNI 11325-12:2018 elaborata per dettagliare le procedure generali per effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

La norma UNI 11325-12:2018 - Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi, è stata elaborata in conformità alle indicazioni dell'art. 3 del decreto del Ministero delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93" (di seguito indicate con D.M. 329/2004) con il contributo dell’INAIL, del Forum degli organismi notificati, del Coordinamento tecnico interregionale e delle associazioni di categoria interessate nell'ambito di un incarico conferito all’UNI dal Ministero delle Attività produttive al fine di supportare le disposizioni del D.M. 329/2004.

Riferimenti normativi:

Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione. s.m.i.

- Decreto Legislativo n. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. s.m.i.

- Decreto 11 aprile 2011 Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

 - UNI 11325-12:2018 -Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione.
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11325-12-2018.html

Excursus

...

Valutazione dello stato di conservazione dell’attrezzatura/insieme effettuato mediante esame visivo e controllo spessimetrico

Premesso che l'esame visivo consiste nell'ispezione delle superfici interne ed esterne, esso può essere coadiuvato con l'utilizzo di apparecchiature endoscopiche.

Nota 1 Per l'esecuzione dell'esame visivo si può far riferimento alla Linea Guida ISPESL "L'esame visivo su attrezzature a pressione ai fini delle verifiche di costruzione in esercizio”.

Prima dell'effettuazione dell'esame visivo interno, l'attrezzatura/insieme, sotto responsabilità dell'utilizzatore, deve essere bonificata e pulita e ne deve essere resa sicura l'accessibilità e l'eventuale recupero dell'operatore in caso di necessità, in applicazione della legislazione vigente 7).

L’ispezione visiva deve essere integrata da un esame spessimetrico:

- nei casi di limitata accessibilità e/o ispezionabilità dell'attrezzatura/insieme (in questi casi l'esame visivo deve essere anche integrato da una prova a pressione);

- quando previsto dal fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE e 2014/68/UE, 87/404/CEE, 90/488/CEE, 2009/105/CE e 2014/29/UE);

- a fronte di visibili o attese riduzioni di spessore (presenza di fenomeni corrosivi/erosivi).

L’esame spessimetrico è comunque necessario laddove nella documentazione a corredo dell'attrezzatura siano previsti sovraspessori di corrosione.

________

7) Allo stato attuale sono applicabili il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, e, limitatamente alle attrezzature a pressione installate in luoghi di lavoro, le disposizioni del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, Allegato II, punto 5.3.1.

UNI 11325 12 2018 Verifiche attrezzature pressione 01

...

Controlli non distruttivi

I controlli devono essere effettuati in accordo alle indicazioni eventualmente previste nel manuale di istruzioni predisposto dal fabbricante o, laddove mancanti, in accordo alle norme tecniche di riferimento nelle zone più critiche e di maggior interesse.

Il personale addetto ai controlli deve essere qualificato in conformità alla UNI EN ISO 9712.

In relazione alla tipologia di danneggiamento prevedibile, una singola tecnica di controllo può non essere sufficiente per rilevare in maniera efficace i relativi difetti; in tal caso si devono predisporre piani di controllo che includano diverse tecniche.

Il piano di controllo deve essere predisposto da personale qualificato in conformità alla UNI EN ISO 9712.

Nel prospetto 1 presentato un elenco non esaustivo di alcune tecniche di controllo con il relativo grado di efficacia in relazione alla tipologia di danneggiamento.

Prospetto 1 - Efficacia di alcune tecniche di controllo per tipologia di danneggiamento

UNI 11325 12 2018 Verifiche attrezzature pressione 00
Segue...

...

Premessa
1. Scopo e campo dl applicazione
2. Esame documentale
3. Verifica di funzionalità dei dispositivi di protezione
4. Verifica dei parametri operativi
5. Verifica di funzionamento dei generatori di vapore d'acqua e/o acqua surriscaldata
6. Verifica di funzionamento di attrezzature o insiemi in cui sono presenti aperture o portelle a manovra unica o multipla
7. Verifica di integrità
8. Verifica documentale
9. Valutazione dello stato di conservazione dell’attrezzatura/insieme effettuato mediante esame visivo e controllo spessimetrico
10. Indagini supplementari
10.1 Generalità
10.2 Controlli non distruttivi
11. Verifica di membrature non ispezionabili
12. Casi particolari
13. Verifica di integrità e di idoneità all'ulteriore esercizio di attrezzature soggette a fenomeni di scorrimento viscoso e/o fatica
14. Visita interna dei generatori di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata
Fonti

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Aggiornamento proroga scadenze sicurezza antincendio al 31.12.2021

ID 14518 | | Visite: 7255 | News Prevenzioni Incendi

Aggiornamento proroga scadenze sicurezza antincendio

Aggiornamento proroga scadenze sicurezza antincendio al 31.12.2021

Circ. CNI n. 779/XIX Sess./2021

Oggetto: emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Con DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 - n. 105 (allegato), la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.

Rispetto a quanto segnalato nella precedente circolare di pari oggetto (circ. CNI n.750/XIX Sess./2021 del 07/06/2021), si produce un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Pertanto, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022.

Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.

Fonte: CNI

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Decreto-Legge 8 settembre 2021 n. 120

ID 14512 | | Visite: 4605 | Prevenzione Incendi

DL 8 settembre 2021 n  120   contrasto degli incendi boschivi

Decreto-Legge 8 settembre 2021 n. 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

(GU n.216 del 09.09.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2021
______

Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
Art. 3. Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi
Art. 5. Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353
Art. 6. Modifiche al codice penale
Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile
Art. 8. Disposizioni finanziarie
Art. 9. Entrata in vigore

Pubblicata nella GU n. 266 dell' 8.11.2021 la Legge 8 novembre 2021 n. 155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (in GU n.266 dell'08.11.2021). Entrata in vigore: 09.11.2021

In allegato Testo DL 120/2021 coordinato con la Legge 8 novembre 2021 n. 155

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Gli incendi di natura elettrica

ID 4692 | | Visite: 8705 | Documenti Sicurezza VVF

Gli incendi di natura elettrica VVF 2017

Gli incendi di natura elettrica / VVF 2017

VVF 26 Settembre 2017
Nucleo Investigativo Antincendi - Capannelle - ROMA

La presente pubblicazione è stata realizzata al fine di fornire utili elementi per l'interpretazione dei segni di danno termico prodotti da incendi di natura elettrica, attraverso cui poter risalire all'individuazione della zona d'origine dell'evento tecnico alla determinazione della causa mediante una rigorosa indagine condotta con metodo scientifico.

II documento si avvale sia della raccolta di un'ampia documentazione inerente l'investigazione sugli incendi di "natura elettrica" sia dei risultali di una serie di prove sperimentali condotte dai Nucleo Investigativo Antincendio mirate allo studio della dinamica di un incendio di ''natura elettrica" e alla caratterizzazione dei segni di danno termico che ne possono derivare.

Nel corso degli ultimi trenta anni, le nostre abitazioni, come i posti di lavoro o di intrattenimento, sono stati drasticamente trasformati dalla presenza di apparecchi elettrici. Televisori, frigoriferi, forni a microonde, macchine da caffè, lavastoviglie, aspirapolvere, phon, rasoi, computers, stampanti laser e moltissimi altri utilizzatori elettrici rappresentano, ormai, i simboli del progresso e del benessere dell’uomo.

L'utilizzo quotidiano dell'energia elettrica, per via della sua scontata e necessaria presenza, viene spesso sottovalutata come causa o effetto di un incidente. La corrente elettrica può essere molto pericolosa, specialmente in un ambiente dove è facile andare incontro ad errori, spesso anche banali, ma che possono portare a conseguenze molto gravi per la sicurezza nostra e di chi ci sta attorno.

L’elettricità infatti non può essere percepita direttamente, ma è possibile osservarne alcuni effetti come ad esempio: il calore (ferri da stiro, forni, stufe, phon, saldatrici, scaldabagni, lampade ad incandescenza), il magnetismo (motori elettrici, elettrocalamite) o la luminosità (led, lampade a scarica o ad induzione), ecc..

La diretta percezione dell’elettricità è legata soltanto ai sui effetti fisiopatologici derivanti da un contatto accidentale (diretto o indiretto) con parti in tensione, che può determinare il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano e che vanno dal lieve fastidio a danni anche mortali, oppure effetti d’arco che possono determinare anche ustioni.

L’elettricità mentre si muove nel circuito elettrico, o comunque attraverso un qualsiasi materiale conduttivo, determina sempre un fisiologico sviluppo di calore che, oltre a rappresentare una perdita di energia, provoca un aumento di temperatura dei componenti.

Negli apparecchi termici, quali ad esempio i forni, le stufe, gli scaldabagni elettrici questo è un effetto desiderato che ne consente il funzionamento ma che, d’altra parte, sollecita soprattutto gli isolanti e può causarne il danneggiamento graduale o, nei casi più gravi, la distruzione completa, con possibile innesco di incendi.

La causa degli incendi di “natura elettrica”, pertanto, ha spesso origine all’interno del sistema considerato ed è associata ad un qualche tipo di guasto elettrico o malfunzionamento che produce la perdita di alcune caratteristiche o funzioni del sistema.

Questo tipo di incendi sono in genere considerati accidentali, anche se possono verificarsi incendi dovuti a eventi naturali (fulmini) e di natura dolosa (mediante manomissione di impianti e apparecchi).

...

Sommario
Introduzione
1. STATISTICHE
2. FENOMENOLOGIA DEGLI INCENDI DI NATURA ELETTRICA
2.1 Gli incendi di natura elettrica
2.2 Anomalie di funzionamento e guasti elettrici
2.2.1 Avarie, difetti, meccanismi e modi di guasto
2.2.1.1 Guasti di isolamento
2.2.1.2 Guasti ai terminali di collegamento
2.2.1.3 Guasti ai conduttori
2.2.2 Fenomeni elettrici associati agli eventi di guasto
2.2.2.1 Sovratensioni
2.2.2.2 Sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito)
2.2.2.3 Correnti di guasto verso terra
2.2.2.4 Guasti d’arco
2.3 La fisica del trasferimento di calore dai guasti elettrici
2.3.1 L’effetto Joule
2.3.2 Scintille ed arco elettrico
2.4 Durata dei guasti ed energia totale rilasciata dai guasti
2.5 Mappa concettuale delle cause d’innesco
2.6 Importanza dei sistemi di protezione
3. METODOLOGIE INVESTIGATIVE SUGLI INCENDI DI NATURA ELETTRICA
3.1 Importanza dell’indagine sull’incendio di natura elettrica
3.2 Metodi di indagine sull’incendio di natura elettrica
3.3 Esame degli apparecchi elettrici
3.4 Segni elettrici (Electrical Pattern)
3.4.1 Indicazioni di archi elettrici sui conduttori
3.4.2 Indicazioni di calore sui conduttori
3.4.3 Indicazioni di sovracorrrenti sui conduttori
3.5 Mappatura degli archi
3.6 La metodologia della mappatura degli archi utilizzata dopo un incendio di prova
3.7 Osservazione delle perlinature
3.8 Spettroscopia e spettrometria
3.9 AES, ESCA e SIMS
3.10 Metallografia
3.11 Raggi X
4. SEGNI ELETTRICI (Electrical Patterns)
5. CASI REALI: ESEMPI DI INDAGINI SVOLTE DAL NIA
5.1 Incendio di un appartamento non generato da cause elettriche
5.2 Incendio di un appartamento provocato da un frigorifero
5.3 Incendio in un istituto scolastico
6. PROVE SPERIMENTALI ESEGUITE DAL PERSONALE DEL NIA
6.1 Il surriscaldamento di una spina a causa di un cattivo contatto
6.2 Individuazione di un’anomalia su un interruttore di comando luce
6.3 L’utilizzo della termocamera per rilevare anomalie e surriscaldamenti dovuti ad Effetto Joule
6.4 Individuazione di un’anomalia sull’interruttore di un quadro elettrico
6.5 Individuazione di un’anomalia su un pannello fotovoltaico
6.6 Lampade alogene e rischio incendi
6.7 Incendio di una multipresa
7. BIBLIOGRAFIA (non esaustiva)

Ed. 2017
VVF - Nucleo Investigativo Antincendi - Capannelle - ROMA

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Decreto Direttoriale 29 novembre 2004

ID 14494 | | Visite: 1029 | Decreti Sicurezza lavoro

Macchine impianti perforazione conforme norme API

Decreto Direttoriale 29 novembre 2004

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959/ n° 128 al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTO l'articolo 83 del D.P.R. n.886 del 1979 con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Commissione consultiva incaricata di rendere pareri obbligatori previsti dagli articoli 81 e 82 dello stesso D.P.R. e pareri facoltativi sull'intera materia oggetto delle citate disposizioni;
VISTO l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 624 del 25.11.96 con il quale è previsto che gli impianti di tipo speciale incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del D.P.R. n.886 del 1979;
CONSIDERATA l'assenza di norme italiane vigenti per gli impianti di perforazione e di tipo speciale incorporati in macchine operatrici;
ACQUISITO il parere positivo della citata Commissione Consultiva nella riunione del 2 giugno 1999, espresso in base alle conclusioni dell'esame effettuato da un gruppo di lavoro istituito allo scopo in seno alla citata Commissione consultiva, sulla scorta delle istanze presentate da varie Società di titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi e fluidi geotermici, nonché da Società fornitrici di servizi a detti titolari.

DECRETA

Art. 1
Sono riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624:

a) le norme straniere emanate dell'American Petroleum Institute-API di cui all'elenco riportato nell'allegato I al presente decreto;
b) le specifiche del costruttore relative ad impianti di tipo speciale purché accompagnate da criteri di costruzione, uso, manutenzione ed esercizio ed emanate da Ditta costruttrice della quale sia accertata la capacità tecnica, in quanto specializzata a produrre attrezzature correntemente impiegate nell'ambito della ricerca e coltivazione di idrocarburi e fluidi geotermici e soggette a certificazione da parte di enti riconosciuti.

Art 2
E' fatto salvo l'istituto della deroga prevista dall'articolo 81 del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 per gli impianti non riconosciuti di tipo speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma 29 Novembre 2004

Il Direttore Generale: GARRIBBA

ALLEGATO I

Tipo di impianto Norma di riferimento Note
torre di perforazione e sue sottostrutture API serie 4F e 4G  
argano principale di perforazione (drawwork) e suoi ausiliari (sistemi frenanti, circuiti di raffreddamento, cambio, fine corsa) API serie RP 7L (1) (1) definiscono i criteri di ispezione e di esercizio
componenti del sistema di sollevamento della batteria di perforazione ( ancora di capo morto, taglia fissa, taglia mobile, gancio) API serie 8  
cavi speciali del sistema di perforazione API serie 9  
sistemi motrici della batteria di perforazione (tavola rotante e top drive) API serie RP 7L (1) (1) definiscono i criteri di ispezione e di esercizio
sistemi di controllo delle eruzioni del pozzo (BOP) e loro unità di controllo API serie 6A, 16 A e 16D  

Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624

Art. 30 (Disposizioni specifiche)

1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.

2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresi' essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.

3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonche' rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, nn. 675 e 727, nonche' alla legge 17 aprile 1989, n. 150, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

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Nota SIML 03.09.2021 - Certificazione verde e giudizio di idoneità

ID 14490 | | Visite: 1630 | News Sicurezza

Nota SIML 03 09 2021   Certificazione verde e giudizio di idoneit

Nota SIML 03.09.2021 - Certificazione verde e giudizio di idoneità 

Osservazioni su certificazione verde e giudizio di idoneità della commissione permanente per l’attività professionale dei medici competenti

Durante l’intera pandemia i medici competenti sono stati e continuano ad essere un riconosciuto punto di riferimento per i lavoratori e per le aziende. Nel fornire la nostra consulenza in merito all’adozione delle misure previste dal cosiddetto Protocollo condiviso, abbiamo costantemente considerato sia la tutela della salute dei lavoratori, sia la necessità di contribuire al mantenimento del massimo livello possibile di operatività per le aziende.

La Società Italiana di Medicina del Lavoro conferma, come più volte dimostrato, la piena disponibilità dei medici del lavoro a dare ogni contributo allo sforzo del Paese per uscire dalla situazione emergenziale. Si vede, però, costretta a ribadire che questo può avvenire solo nel pieno rispetto del dettato normativo.

Coerenti con questo spirito, ci risulta necessario intervenire a proposito di una interpretazione, diffusa in questi giorni, che estende oltre quanto previsto dalla norma l’ambito delle nostre competenze. Tale intervento è doveroso al fine esclusivo di evitare un ulteriore aumento dell’incertezza e l’esplodere di un contenzioso dannoso per tutto il mondo del lavoro.

In estrema sintesi, viene sostenuto che il quadro normativo emergenziale (ivi compresi i pareri in proposito espressi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali) attribuisce al medico competente la possibilità di esprimere un Giudizio di inidoneità parziale o assoluta per il lavoratore non munito di Certificazione verde (Green pass) e che in seguito a tale Giudizio, il datore di lavoro potrà liberamente sospendere il lavoratore. A supporto di questa attribuzione vengono invocati, talvolta congiuntamente, altre separatamente, l’articolo 2087 del Codice civile e l’art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008. Queste posizioni, inoltre, vengono ritenute applicabili, sia all’ambito sanitario che a quello non sanitario.

Per le ragioni che succintamente si elencheranno di seguito e rifacendosi all’assunto che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, riteniamo tale estensione irragionevole: stante il quadro normativo vigente, il medico competente che esprimesse un Giudizio di idoneità in relazione al possesso da parte del lavoratore della Certificazione verde, travalicherebbe il mandato assegnatogli dalla legge.

L’attività dei medici competenti, innanzitutto, è rigidamente sottoposta ad una riserva legale secondo la quale possono essere svolti nei confronti dei lavoratori esclusivamente quegli accertamenti che la legge esplicitamente ammette (tale riserva è espressa in maniera limpida dall’art. 5 della L. n. 300/1970).

Riguardo gli ambienti di lavoro non sanitari, è anzitutto il cosiddetto Protocollo condiviso, anche nella versione aggiornata del 6 aprile 2021, a ribadire che il “COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione ”. È invece noto che l’espressione di un Giudizio di idoneità è ammessa dal D.Lgs. n. 81/2008 esclusivamente in relazione al rischio specifico, ovvero quello a cui sono esposti i lavoratori (e non la popolazione generale) in funzione della loro attività.

Riguardo l’invocato articolo 2087 del Codice civile il legislatore ha precisato che i datori di lavoro adempiono all’obbligo di massima sicurezza fattibile, adattando alla propria realtà aziendale le prescrizioni contenute nel cosiddetto Protocollo condiviso (art. 29 bis del D.L. n. 23/2020). Al momento, quindi, non è previsto che i Protocolli di Sicurezza Anti-Contagio comportino che il lavoratore esibisca la Certificazione verde

A proposito degli ambienti di lavoro sanitari, dove siamo in presenza di un rischio (biologico) specifico, va ricordato che il D.L. n. 44/2021 (istitutivo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario del cosiddetto obbligo vaccinale) fa esclusivo riferimento ad una finalità di tutela della salute pubblica. La norma, infatti, non fa alcun cenno al D.Lgs. n. 81/2008 e non prevede in alcun passaggio un ruolo del medico competente. Coerentemente con la finalità dichiarata, il percorso delineato attribuisce i compiti di erogazione della sospensione dei soggetti non adempienti alle Aziende Sanitarie Locali, congiuntamente agli Ordini professionali e ai datori di lavoro.

In relazione alla supposta possibilità di utilizzare l’art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008, è da rimarcare che una sua non superficiale lettura rende evidente che esso non autorizzerebbe comunque a sottoporre i lavoratori ad una visita di aggiornamento dell’idoneità basata solo sul dato vaccinale, il quale non si configura come una variata o nuova esposizione al rischio. Pertanto, se la visita non è in scadenza il medico competente non può arbitrariamente rivalutare l’idoneità dei soggetti non vaccinati.

A questo proposito, poi, va tenuto presente che, qualora successive disposizioni normative mettessero in carico al medico competente anche la valutazione dello stato vaccinale, si potrebbe arrivare a favorire proprio coloro che (al di fuori dei casi di impossibilità oggettiva) rifiutano l’obbligo. Questo avrebbe il paradossale risultato di consentire l’esclusione del personale volontariamente non vaccinatosi dai reparti maggiormente a rischio, disincentivando la vaccinazione in tutti gli altri operatori (con un serio pericolo per l’assistenza qualora ci si trovasse di fronte a nuove ondate epidemiche, ma anche qualora fosse necessario sottoporsi periodicamente a richiamo vaccinale).

In conclusione, la Società Italiana di Medicina del Lavoro auspica un aggiornamento sollecito del quadro legislativo che coniughi la ulteriore messa in sicurezza degli ambienti di lavoro con il maggior grado possibile di certezza degli adempimenti.

Proprio in quanto consapevole che una norma, per quanto ben scritta, potrà sempre lasciare un qualche spazio al dubbio interpretativo, la nostra comunità continuerà a mettere a disposizione del mondo del lavoro le sue competenze e ad offrire la sua collaborazione leale alle Istituzioni, alle Parti Sociali ed agli altri portatori di interesse.

...

Fonte: SIML

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Convenzione ILO C137 del 06 giugno 1973

ID 14483 | | Visite: 976 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C137 del 06 giugno 1973

ID 14483 | 07.09.2021

Convenzione ILO C137 Lavoro nei porti, 1973.

Ginevra, 06 giugno 1973

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono modificati e continuano a subire importanti modifiche - per esempio in seguito all’adozione di unità di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (roll-on / roll-off), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione -, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor più in avvenire; Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio della economia del paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita; Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli ripercussioni sul livello dell’impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano; Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l’introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall’elaborazione e dall’adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonché alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei porti; Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatré, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973.

Articolo 1
1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo.
2. Ai fini della presente convenzione, i termini «scaricatori» e «lavoro nei porti» indicano persone ed attività definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori interessate devono essere consultate all’atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovrà inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.

Articolo 2
1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinché venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare.
2. Si dovrà comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.

Articolo 3
1. Saranno istituiti e tenuti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di porto, secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti.
3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 4
1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessità del porto.
2. Qualora si renderà necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verrà presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.

Articolo 5
Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare gli imprenditori o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall’altro, a collaborare per il miglioramento della produttività nei porti, con il concorso, all’occorrenza, delle autorità competenti.

Articolo 6
I Membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.

Articolo 7
Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.

Articolo 8
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 9
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 10
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, nelle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 11
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 12
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 13
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 14
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di un Membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 10 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Articolo 15
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 24 Luglio 1975

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ILO 1973
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ANMA nota 03.09.2021 - Certificazione verde e medico competente

ID 14474 | | Visite: 2463 | News Sicurezza

ANMA nota 03 09 2021   Certificazione verde e medico competente

ANMA nota 03.09.2021 - Certificazione verde e medico competente

ID 14474 | 06.09.2021 / Nota ANMA in allegato

Come recita la premessa del documento constatata una qual certa confusione in materia, lo scopo è in sostanza fornire elementi per chiarire che il MC non è generalmente coinvolto nelle procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, né dal (inesistente) collegamento tra Green Pass ed idoneità lavorativa.

...

Delimitazione della problematica

Innanzitutto, spesso si vedono accomunati - quando non equiparati - vaccino anti SARS-CoV-2 e green pass, quasi fossero la stessa cosa. Non è così: la disciplina del green pass non ha nulla a che fare con la disciplina della vaccinazione e con il tema dell’obbligo vaccinale.

Sul tema “vaccino” la situazione è ad oggi ancora quella consolidata con il D.L. 44/2021:

a) non esiste un obbligo generalizzato di vaccinazione, sussiste tale obbligo solo per le categorie di lavoratori ivi previste;
b) il MC non è tra i soggetti individuati dal legislatore nella disciplina che regola questa vaccinazione.

In questo senso si richiama la nota della Regione Piemonte del 01/07/2021 (unica Istituzione ad essersi espressa in maniera ufficiale) avente ad oggetto “applicazione art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2001: compiti del medico competente”, in cui si legge:

[...] La norma non richiama il D.Lgs. 81/2008 ne fa riferimento al ruolo che il medico competente potrebbe avere [...]. Il medico competente non può pertanto essere considerato elemento attivo all'interno del processo previsto dal D.L. 44/2021: [...] nell'eventuale formulazione di un giudizio di inidoneità può considerare solo gli aspetti relativi alla tutela della salute del lavoratore e non quelli inerenti gli aspetti di sanità pubblica tutelata dal D.L. 44/2021 e del resto la vaccinazione costituisce un prerequisito [...] prescindendo dalla formulazione stessa del requisito di idoneità. Da rimarcare che non è ipotizzabile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che i lavoratori siano sottoposti a visita per verifica/aggiornamento dell'idoneità richiamando il dato vaccinale, non configurandosi alcuna variazione o nuova esposizione al rischio. Se la visita non è in scadenza, il medico competente non può rivalutare l'idoneità dei soggetti non vaccinati richiamandosi alla Legge 76/2021.

Quanto invece alla Certificazione verde, la normativa (D.L. 52/2021 convertito in L. 87/2021; DPCM 17.6.2021D.L. 105 e D.L. 111) dà le seguenti indicazioni:

a) il green pass non è un documento sanitario; è un certificato che attesta un “fatto”, ossia alternativamente 1) la avvenuta vaccinazione anti COVID-19, 2) la avvenuta guarigione da malattia COVID-19, 3) l’effettuazione di test (tampone molecolare o antigenico) con esito negativo;
b) il rilascio di green pass può avvenire solo ed esclusivamente dalla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate gestita direttamente dal Ministero della Salute;
c) il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute che designa come responsabili il Ministero dell’Economia, SOGEI S.p.A. e PAGO PA S.p.A.;
d) il green pass può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il MC, può essere verificato esclusivamente tramite la APP dedicata che non rende visibili i dati sanitari, l’attività di verifica non comporta “in alcun caso” la raccolta dei dati (in qualsiasi forma);
e) quanto all’impiego dello strumento nei luoghi di lavoro, il green pass può essere utilizzato esclusivamente per le finalità specificamente previste (spostamenti in zona arancione-rossa, accompagnamento pazienti nelle sale di attesa, spettacoli e feste, e poi ristorazione, musei, etc. e ancora scuola e trasporti);
f) la violazione delle disposizioni che regolano casi e uso del green pass comporta la sanzione da parte del soggetto che disattende tali regole.

L’intero impianto normativo che regola il green pass non nomina mai il MC in nessun punto e per nessun aspetto e tantomeno offre qualche tipo di collegamento con la idoneità/inidoneità del lavoratore. Ciò è tanto più rilevante perché questo impianto normativo è stato ampiamente condiviso anche dal Garante per la protezione dei dati personali (lo stesso Organismo che in passato aveva in qualche modo lasciato aperto uno spazio alle teorie sulla idoneità alla mansione e sul ruolo del MC); non vi è nessun dubbio oggi sul fatto che con il green pass il MC non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità.

Vale la pena sottolineare che il rispetto delle misure stabilite dal c.d. Protocollo Condiviso del 6 aprile u.s. resta ad oggi l’“arma istituzionale” efficace per contrastare il contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nelle occasioni di lavoro. È bene ricordare - e il MC lo deve richiamare in Azienda - che, allo stato attuale, la possibilità di contagiare e di contagiarsi sussiste indipendentemente dalla condizione vaccinale e/o dal possesso del green pass.

Il certificato verde non rappresenta una “misura di sicurezza” per il Datore di Lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni 48h tramite tampone, condizione che riteniamo perlopiù inattuabile.

Tantomeno può essere invocato ricorrere ad un aggiornamento del DVR relativamente al rischio da virus SARS-CoV-2 tranne che nelle situazioni già definite dal Titolo X del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, qualora il MC esprimesse una non idoneità nei lavoratori non in possesso di Certificazione verde o di vaccinazione il lavoratore interessato potrebbe adire ad un ricorso avverso il giudizio ed è facile immaginare che gli Organi competenti accoglierebbero il ricorso annullando il giudizio del MC e, da quanto prima detto al sopra citato punto f) potrebbero nondimeno sanzionarlo.

Sulla base di queste considerazioni crollano quindi al momento le diverse ipotesi ed i tentativi di giustificare il “ricorso al green pass” in ambito lavorativo.

Ribadiamo allora il ruolo del Medico Competente

In conclusione, resta fermo il ruolo di ampia collaborazione del MC con il sistema azienda (il Medico Competente inserito nel contesto aziendale) soprattutto nella messa a punto, aggiornamento e/o monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 in questa onda lunga di pandemia post-vaccinazione di massa.

Per questo, come sopra ricordato, le norme di riferimento rimangono quelle indicate dal Protocollo condiviso Governo - Parti Sociali (ove peraltro non si fa cenno a vaccini e/o certificazioni), nonostante le ampie problematiche aperte (legate alla gestione dei c.d. lavoratori fragili, al ritorno in presenza di molti lavoratori attualmente in smart working, al rientro in azienda dei lavoratori, al possibile monitoraggio dello stato immunitario acquisito dopo malattia COVID-19, al contact tracing aziendale, ai lavoratori con sindrome Long Covid, etc.).

Il ruolo del MC in ambito vaccinale: resta la sensibilizzazione attraverso iniziative aziendali di info-formazione e di counseling sul tema allo scopo di fornire elementi oggettivi di valutazione personale ai lavoratori chiamati a decidere su un tema fonte di preoccupazioni e/o allarmismi più o meno ingiustificati. L’attenzione dell’Associazione è testimoniata dal video che da alcuni mesi apre il suo sito istituzionale.

Fonte: ANMA

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Linee guida attività investigativa incendi boschivi e territoriali VVF

ID 14465 | | Visite: 3628 | Prevenzione Incendi

Linee guida attivit  investigativa incendi boschivi e territoriali VVF 2017

Linee guida attività investigativa del corpo nazionale vigili del fuoco sugli incendi boschivi e territoriali

Il bosco fornisce ossigeno, legno, cibo, acqua dolce, principi attivi farmaceutici, contrasta la desertificazione, aiuta a prevenire l’erosione del suolo, funge da deposito naturale di carbonio e svolge un’importante funzione per la stabilizzazione del clima e il surriscaldamento globale. L’Italia ha un patrimonio boschivo unico, che copre circa il 36% della superficie territoriale nazionale. Il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche del Paese. Tale fenomeno, negli ultimi tempi, ha assunto il carattere di vera e propria calamità, dovuta, principalmente, all’azione negligente o criminale dell’uomo che, con gesti inconsulti o volontari, provoca l’evento ponendo a rischio l’incolumità pubblica, determina distruzione e morte di piante ed animali, con perdita di quote di biodiversità, riduce sensibilmente il livello di sicurezza ambientale e determina notevoli danni al patrimonio forestale nazionale.

Ogni anno sono incalcolabili i danni allo Stato e a tutto il patrimonio ambientale che derivano dai devastanti incendi che percorrono migliaia di ettari di zone boscate e non boscate del nostro territorio. A tale situazione si è già cercato di porre rimedio con la legge quadro in materia di incendi boschivi “Legge 21 novembre 2000, n. 353”.

Tale norma contiene importantissimi elementi di innovazione, tra cui: la definizione giuridica di “incendio boschivo”, l’attribuzione di rilevanti compiti alle Regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, l’introduzione al titolo VI del Codice Penale del reato specifico di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), il divieto temporaneo di nuove costruzioni sui terreni percorsi dal fuoco.

L’emanazione del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha distinto le funzioni in capo all’ex Corpo forestale dello Stato, assegnando quelle investigative e repressive dei reati di incendio boschivo e la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco all’Arma dei Carabinieri, tramite il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) e le attività di contrasto, con l’ausilio di mezzi da terra ed aerei, degli incendi boschivi e il coordinamento degli spegnimenti, d’intesa con le Regioni, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per ricercare ogni sinergia operativa per migliorare l'efficacia degli interventi di lotta agli incendi boschivi, in data 5 aprile 2017 è stato siglato un del Protocollo di Intesa tra Arma dei Carabinieri e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, l’articolo 5, comma 3 di tale Protocollo riporta che: “Il Corpo nello svolgimento delle attività di spegnimento adotta metodiche favorevoli al compimento delle attività di indagine, indica misure di sicurezza da adottare a tutela degli operatori, concorre, se richiesto, all’individuazione dell'area di insorgenza e del punto di innesco”. In effetti, la ricerca della causa ed origine degli incendi boschivi richiede un intervento tempestivo e specialistico. Una squadra investigativa, appena giunta su un incendio boschivo, deve anzitutto individuare l’area di insorgenza delle fiamme, applicando tutte le metodologie disponibili che possano rendere oggettive le osservazioni empiriche, basandosi sulle tracce lasciate dalle fiamme e dal calore sulla vegetazione e sul materiale inorganico giacente sul terreno. La predetta prova materiale, dovrà ovviamente essere, ove possibile, convalidata e confermata dalla cosiddetta “prova personale”, cioè dalle informazioni testimoniali raccolte sulla scena criminis dalla Polizia Giudiziaria. Anche sulla base delle prime indicazioni operative fornite con nota prot. n. 10853 del 4 agosto 2017, si è ritenuta utile la redazione di questo manuale. Con tale documento, realizzato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato dal PD Michele Mazzaro, dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi, è costituito per svolgere in maniera completa ed efficace la prima attività investigativa di contrasto al reato di incendio boschivo, anche attraverso l’applicazione di idonee procedure e tecniche investigative.
...
segue in allegato

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Convenzione ILO C135 del 05 giugno 1971

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Convenzione ILO C135 del 05 giugno 1971

ID 14462 | 05.09.2021

Convenzione ILO C135 Rappresentanti dei lavoratori, 1971.

Ginevra, 02 giugno 1971

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva, 1949, che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la libertà sindacale in materia di impiego; Considerato che è auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell’azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971.

Articolo 1
I rappresentanti dei lavoratori nell’azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché, agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.

Articolo 2
1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell’azienda devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.
2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche, del sistema di relazioni professionali predominante nel paese, sia delle esigenze, dell’importanza e delle possibilità dell’azienda interessata.
3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell’azienda interessata.

Articolo 3
Ai fini della presente convenzione, i termini «rappresentanti dei lavoratori» indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:
a) rappresentanti sindacali, cioè rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati;
b) oppure rappresentanti eletti, cioè rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell’azienda in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attività riconosciute, nei paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

Articolo 4
La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente convenzione. 

Articolo 5
Qualora in un’azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sarà necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall’altro.

Articolo 6
L’applicazione delle disposizioni della convenzione potrà essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o tramite accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione vincolerà solo i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 9
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno trasmesse dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità dei precedenti i articoli.

Articolo 12
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Qualora la Conferenza adotti una, nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, la immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data, di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificherebbero la convenzione riveduta.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 30 Giugno 1973

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ILO 1971
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Convenzione ILO C133 del 14 ottobre 1970

ID 14459 | | Visite: 1156 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C133 del 14 ottobre 1970

ID 14458 | 04.09.2021

Convenzione ILO C133 Alloggio equipaggi (disposizioni complementari), 1970.

Ginevra, 14 ottobre 1970

La Conferenza dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 nella sua cinquantacinquesima sessione; Osservando che la convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, fissa norme particolareggiate per quanto concerne questioni quali i posti-cuccetta, le mense e le sale di ricreazione, la ventilazione, il riscaldamento, l’illuminazione e gli impianti sanitari a bordo delle navi; Considerando che la rapida evoluzione delle caratteristiche di costruzione e di utilizzazione delle navi moderne permette di prevedere nuove migliorie nell’alloggio degli equipaggi ; Avendo deciso l’adozione di varie proposte relative all’alloggio degli equipaggi, argomento che costituisce il secondo punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale destinata a completare la convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, adotta, oggi trenta ottobre millenovecentosettanta, la seguente convenzione denominata Convenzione sull’alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima, di proprietà pubblica o privata, adibita per fini commerciali al trasporto di merci o di passeggeri, o adibita a qualsiasi altro fine di natura commerciale, immatricolata in un territorio per il quale la presente convenzione sia in vigore, e la cui chiglia sia stata collocata — o la cui costruzione sia ad uno stadio equivalente — alla data di entrata in vigore della convenzione per tale territorio o posteriormente a tale data.
2. La legislazione nazionale stabilirà quando una nave dovrà essere ritenuta nave marittima ai fini dell’applicazione della presente convenzione.
3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile.
4. La presente convenzione non si applica:
a) alle navi di stazza inferiore a 1 000 tonnellate;
b) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, siano o no esse equipaggiate di un motore ausiliario;
c) alle navi destinate alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
d) alle navi ad ali portanti e a cuscino pneumatico.
5. Tuttavia la presente convenzione si applicherà nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile:
a) alle navi da 200 a 1 000 tonnellate;
b) all’alloggio delle persone preposte alle normali attività di bordo sulle navi adibite alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe.
6. Inoltre si potrà derogare nei riguardi di qualsiasi nave, alta piena applicazione di una qualunque delle prescrizioni contemplate all’articolo 3 della convenzione, se, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, l’autorità competente ritiene che le modalità della deroga comporteranno vantaggi aventi l’effetto di determinare condizioni che non saranno meno favorevoli, nel complesso, di quelle che sarebbero derivate dalla piena applicazione della convenzione. Particolari relativi a tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dal Membro interessato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
7. Inoltre, l’autorità competente stabilirà, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, in quale misura sarà opportuno, tenuto conto delle necessità di locali destinati al personale per il tempo libero, fare delle eccezioni o discostarsi dalle disposizioni della presente convenzione per quanto riguarda:
a) le navi-traghetto, le navi rifornimento e le navi analoghe che non dispongano in modo continuo dello stesso equipaggio permanente;
b) le navi marittime, quando il personale preposto al servizio di riparazione è temporaneamente imbarcato in sovrappiù all’equipaggio della nave;
c) le navi marittime adibite a viaggi di breve durata che permettano ogni giorno ai membri dell’equipaggio, o di tornare a domicilio o di beneficiare di vantaggi analoghi.

Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione:
a) con il termine «nave» s’intende qualsiasi imbarcazione alla quale si applica la convenzione;
b) con il termine «tonnellate» s’intendono le tonnellate di stazza lorda;
c) con il termine «nave passeggeri» s’intende qualsiasi nave per la quale è valido:
i) sia un certificato di sicurezza per nave passeggeri rilasciato in conformità alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;
ii) sia un certificato per il trasporto di passeggeri;
d) con il termine «ufficiale» s’intende qualsiasi persona, ad eccezione del capitano, che possegga il grado di ufficiale, secondo la legislazione nazionale o, in mancanza di una tale legislazione, secondo i contratti collettivi o la consuetudine;
e) il termine «personale subalterno» significa qualsiasi membro dell’equipaggio tranne gli ufficiali;
f) con il termine «membro del personale di maestranza» s’intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità e che sia considerato come tale dalla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
g) il termine «adulto» si applica a qualsiasi persona che abbia almeno diciotto anni;
h) il termine «alloggio dell’equipaggio» comprende i dormitori, le mense, le installazioni sanitarie, le infermerie e i luoghi di ricreazione previsti per uso dell’equipaggio;
i) il termine «prescritto» significa prescritto dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente;
j) il termine «approvato» significa approvato dall’autorità competente;
k) il termine «nuova immatricolazione» significa nuova immatricolazione in occasione di un cambiamento simultaneo di bandiera e di proprietà di una nave.

Articolo 3
Ogni Membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s’impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:
a) alle disposizioni delle Parti II e III della convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
b) alle disposizioni della Parte II della presente convenzione.

Articolo 4
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione s’impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l’applicazione.
2. La suddetta legislazione:
a) vincolerà l’autorità competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
b) indicherà le persone incaricate di assicurarne l’applicazione;
c) prescriverà sanzioni adeguate per ogni infrazione;
d) prevederà l’istituzione ed il mantenimento di un sistema d’ispezione atto a garantire effettivamente l’osservanza delle disposizioni adottate;
e) vincolerà l’autorità competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all’applicazione di questi regolamenti.

PARTE II – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ALLOGGIO DEGLI EQUIPAGGI

Articolo 5
1. La superficie per occupante di ogni cabina destinata al personale subalterno non sarà inferiore a:
a) 3,75 metri quadri (40,36 piedi quadri) a bordo delle navi di 1 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3 000 tonnellate;
b) 4,25 metri quadri (45,75 piedi quadri) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10 000 tonnellate;
c) 4,75 metri quadri (51,13 piedi quadri) a bordo delle navi di 10 000 tonnellate ed oltre di stazza.
2. Tuttavia, la superficie, per occupante di ogni cabina destinata a due membri del personale subalterno, non sarà inferiore a:
a) 2,75 metri quadri (29,60 piedi quadri) a bordo delle navi di 1 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3 000 tonnellate;
b) 3,25 metri quadri (34,98 piedi quadri) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10 000 tonnellate;
c) 3,75 metri quadri (40,36 piedi quadri) a bordo delle navi di 10 000 tonnellate ed oltre di stazza.
3. Inoltre, la superficie delle cabine destinate al personale subalterno a bordo delle navi passeggeri non sarà inferiore a:
a) 2,35 metri quadri (25,30 piedi quadri) per occupante, a bordo delle navi di 1 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3 000 tonnellate;
b) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate ed oltre di stazza, a:
i) 3,75 metri quadri (40,36 piedi quadri) per cabine individuali;
ii) 6,00 metri quadri (64,58 piedi quadri) per cabine di due persone;
iii) 9,00 metri quadri (96,88 piedi quadri) per cabine di tre persone;
iv) 12,00 metri quadri (129,17 piedi quadri) per cabine di quattro persone.
4. Due membri del personale subalterno al massimo potranno occupare la stessa cabina salvo sulle navi passeggeri, sulle quali tale numero non potrà essere superiore a quattro.
5. I membri del personale di maestranza disporranno sia di cabine individuali che di cabine per due persone.
6. Nelle cabine destinate agli ufficiali, quando questi non dispongano di un salottino privato, la superficie, per occupante, sarà di almeno 6,50 metri quadri (69,96 piedi quadri), a bordo delle navi di meno 3 000 tonnellate di stazza, e non inferiore a 7,50 metri quadri (80,73 piedi quadri) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate di stazza ed oltre.
7. A bordo di tutte le navi, tranne le navi passeggeri, ogni membro adulto dell’equipaggio disporrà di una cabina individuale quando le dimensioni, la destinazione e la sistemazione della nave rendono tale soluzione ragionevole e possibile.
8. Quando ciò sarà possibile sulle navi di 3 000 tonnellate di stazza ed oltre, il direttore di macchine ed il secondo ufficiale disporranno di un’altra stanza contigua alla propria cabina la quale servirà da salottino privato.
9. Lo spazio occupato da cuccette, armadi, cassettoni e sedie sarà compreso nel calcolo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per circolare o che non possono essere utilizzati per disporvi mobili non saranno compresi in tale calcolo.
10. Le dimensioni interne di una cuccetta non saranno inferiori a 1,98 metro per 0,80 metro (6 piedi 6 pollici per 2 piedi 7,50 pollici).

Articolo 6
1. La superficie delle mense destinate agli ufficiali od al personale subalterno non sarà inferiore a 1 metro quadro (10,76 piedi quadri) per ogni posto a sedere previsto.
2. Ogni mensa sarà dotata di tavoli e di sedie omologati, fissi o amovibili, in numero sufficiente per il maggior numero probabile di membri dell’equipaggio che li utilizzeranno contemporaneamente.
3. I seguenti impianti saranno in ogni momento utilizzabili, quando i membri dell’equipaggio sono a bordo:
a) un frigorifero di comodo accesso e di capacità sufficiente per il numero di persone che utilizzano la o le mense;
b) impianti che permettono di disporre di bevande calde;
c) impianti di distribuzione di acqua fresca.
4. L’autorità competente potrà concedere deroghe alle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardante la sistemazione delle mense, nella misura in cui le condizioni particolari esistenti a bordo delle navi passeggeri lo esigano.

Articolo 7
1. Locali di svago situati in posto adatto ed ammobiliati in modo adeguato saranno previsti per gli ufficiali ed il personale subalterno. Quando non vi saranno altri locali di svago all’infuori delle mense, queste verranno sistemate ed ammobiliate in modo da sostituirli.
2. I locali di svago saranno attrezzati al minimo di biblioteca e di installazioni per la lettura, la corrispondenza e, possibilmente, per i giochi.
3. Sulle navi di 8 000 tonnellate di stazza ed oltre, sarà opportuno sistemare una sala per fumatori ed una biblioteca in cui potrebbero essere proiettati film o impiantata la televisione, nonché una sala per piccoli lavori manuali e da gioco; si dovrà prevedere anche l’installazione di una piscina.
4. All’atto della determinazione dei piani riguardanti i locali di svago, l’autorità competente prenderà in considerazione la creazione di uno spaccio.

Articolo 8
1. A bordo di ogni nave, sarà opportuno prevedere per gli ufficiali ed il personale subalterno, almeno una latrina situata in un posto appropriato, nonché una vasca da bagno e/o una doccia per ogni gruppo di sei persone a meno che non dispongano di istallazioni sanitarie in conformità ai paragrafi 2-4 seguenti. Quando a bordo di una nave lavorano delle donne, impianti sanitari separati saranno previsti per loro.
2. A bordo delle navi di 5 000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15 000 tonnellate, almeno cinque cabine individuali destinate agli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, di vasca e/o di doccia nonché di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potrà essere installato nella cabina. Inoltre, a bordo delle navi di 10 000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15 000 tonnellate, le cabine di tutti gli altri ufficiali disporranno di stanze da bagno private o comunicanti equipaggiate nello stesso modo.
3. A bordo delle navi di 15 000 tonnellate di stazza ed oltre, le cabine individuali degli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, nonché di una vasca e/o di doccia e di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potrà essere installato nella cabina.
4. A bordo delle navi da 25 000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, sarà prevista una stanza da bagno per ogni due membri del personale subalterno, sia comunicante tra due cabine, sia situata di fronte all’ingresso di due cabine contigue; questa stanza da bagno sarà equipaggiata di tazza nonché di vasca e/o doccia e di lavandino alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
5. A bordo delle navi di 5 000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, ogni cabina destinata agli ufficiali od al personale subalterno sarà equipaggiata di lavandino alimentato di acqua dolce corrente, calda e fredda, a meno che ce ne sia uno in una stanza da bagno installata in conformità ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.
6. A bordo di ogni nave, saranno previsti mezzi per lavare, asciugare e stirare la biancheria, in proporzione corrispondente agli effettivi dell’equipaggio e alla durata normale del viaggio, per uso degli ufficiali e del personale subalterno. Tali impianti saranno situati, per quanto possibile, in posti ai quali gli interessati potranno accedere facilmente dai loro alloggi.
7. Tali impianti comprenderanno:
a) lavatrici;
b) macchine per asciugare la biancheria o locali per l’asciugatura convenientemente riscaldati e ventilati;
c) ferri da stiro o apparecchi equivalenti.

Articolo 9
1. A bordo delle navi di 1 600 tonnellate di stazza ed oltre, saranno previsti:
a) delle toelette separate, comprendenti una tazza ed un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla passerella di navigazione e destinate essenzialmente al personale che vi lavora;
b) una tazza nonché un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla sala macchine, se non esistono impianti del genere vicini al posto centrale di comando della sala macchine.
2. A bordo delle navi di 1 600 tonnellate di stazza ed oltre — all’infuori di quelle in cui esistono cabine individuali o stanze da bagno private o semi private per l’insieme del personale di servizio alle macchine — bisognerà prevedere spogliatoi che saranno:
a) situati all’estremo della sala macchine, ma facilmente accessibili da questa;
b) equipaggiati di armadi individuali, nonché di vasche e/o di docce e di lavandini, alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.

Articolo 10
In tutti i locali dell’equipaggio in cui deve essere assicurata la libertà di circolazione, l’altezza dello spazio libero non sarà inferiore a 1,98 metro (6 piedi 6 pollici) ; tuttavia l’autorità competente potrà autorizzare una certa riduzione di tale dimensione per ogni spazio o parte di spazio in questi locali, quando lo consideri ragionevole, e a condizione che una tale riduzione non comprometta gli agi dell’equipaggio.

Articolo 11
1. I locali destinati all’alloggio dell’equipaggio saranno convenientemente illuminati.
2. Con riserva delle sistemazioni speciali che possono essere autorizzate per le navi passeggeri, i dormitori e le mense saranno provvisti d’illuminazione naturale nonché d’illuminazione artificiale adeguata.
3. Ogni nave sarà dotata di un impianto che permetta d’illuminare elettricamente l’alloggio dell’equipaggio. Se non esistono a bordo due fonti indipendenti di produzione di elettricità, sarà previsto un sistema sussidiario d’illuminazione per mezzo di lampade o di apparecchi d’illuminazione di modello appropriato.
4. Nelle cabine, ogni cuccetta sarà munita di una lampada da comodino elettrica.
5. Norme appropriate d’illuminazione naturale ed artificiale saranno fissate dall’autorità competente.

Articolo 12
A bordo delle navi la cui composizione dell’equipaggio deve, senza che ne risultino discriminazioni, tener conto dell’interesse di equipaggi che abbiano pratiche religiose e sociali diverse, l’autorità competente potrà — dopo essersi consultata con organizzazioni di armatori e/o armatori ed organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, e con riserva di accordo tra le due parti — consentire deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 4 e 7 dell’articolo 5 e dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo 8 della presente convenzione, a condizione che non ne risulti una situazione che, nel complesso, sarebbe meno favorevole di quella che sarebbe derivata dall’applicazione della convenzione. Particolari su tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dallo Membro interessato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale ne informerà i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

PARTE III – APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE NAVI ESISTENTI

Articolo 13
1. Nel caso di una nave completamente terminata alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il paese in cui la nave è immatricolata, e che è al di sotto delle prescrizioni della convenzione, l’autorità competente potrà, dopo essersi consultata con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto in particolar modo dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall’applicazione degli articoli 5, 8 e 10 allorché :
a) la nave sarà nuovamente immatricolata;
b) importanti modifiche di struttura o riparazioni maggiori saranno fatte alla nave in seguito all’applicazione di un piano prestabilito, e non in seguito ad un incidente o ad un caso di urgenza.
2. Nel caso di una nave in costruzione e/o in trasformazione alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il territorio di immatricolazione, l’autorità competente potrà, previa consultazione con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall’applicazione degli articoli 5, 8 e 10 ; tali modifiche costituiranno un’applicazione definitiva dei termini della convenzione.
3. Quando una nave — a meno che non si tratti di nave di cui si faccia menzione ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o alla quale la presente convenzione fosse applicabile nel corso della costruzione — è nuovamente immatricolata in un territorio dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, l’autorità competente potrà, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che siano apportate alla nave, allo scopo di renderla conforme alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall’applicazione degli articoli 5, 8 e 10 ; tali modifiche costituiranno un’applicazione definitiva dei termini della convenzione.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 15
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale saranno state registrate le ratifiche di dodici Membri possessori ciascuno di una marina mercantile di oltre 1 milione di tonnellate di stazza, essendo inteso che almeno quattro di essi dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di almeno 2 milioni di tonnellate di stazza.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 16
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, con atto notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione dell’ultima ratifica necessaria all’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.

Articolo 18
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 19
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 20
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di uno Membro, della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 sopraccitato, denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 21
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 158
Entrata in vigore: 27 Agosto 1991

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Allegato riservato Convenzione ILO C133 del 14 ottobre 1970.pdf
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Indicazioni strategiche ad interim infezioni da SARS-CoV-2 ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

ID 14451 | | Visite: 2338 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Indicazioni strategiche ad interim scuola 2021 2022

Indicazioni strategiche ad interim infezioni da SARS-CoV-2 ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

ID 14451 | 02.09.2021

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

La nuova pubblicazione, a cura dell'Istituto superiore di sanità, dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dell'Inail e della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, presenta le misure di mitigazione/controllo da adottare nelle comunità scolastiche.

Il documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” intende presentare le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP) nel 2021-2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale.

Le misure di prevenzione e contrasto alla trasmissione di SARS-CoV-2 si sono basate principalmente su interventi di prevenzione non farmacologica, di contact tracing e di testing per la didattica in presenza, tra cui, il distanziamento fisico, l’utilizzo delle mascherine, la sanificazione degli ambienti, il ricambio d’aria, l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria.

Il documento fa anche il punto sulle evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica.

______

Sommario
Acronimi
Introduzione
Scopo del documento
Il sistema di sorveglianza integrata per COVID-19 in Italia
Andamento dei casi nell’età pediatrica nel periodo 24 agosto 2020 - 6 giugno 2021
Andamento dei casi nel personale scolastico e negli studenti durante l’anno scolastico 2020/2021
Andamento delle denunce per infortunio da COVID-19 nei lavoratori del settore istruzione
Revisione della letteratura sulla diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle scuole
Ruolo dei bambini nella diffusione del virus
Ruolo delle attività scolastiche
Le misure di prevenzione e di contrasto
Misure non farmacologiche di prevenzione
Restrizione degli accessi per le persone sintomatiche o con positività a test per infezione da SARS-CoV-2 in atto
Distanziamento fisico
Contesto internazionale
Didattica a Distanza (DAD)
Igiene dell’ambiente
Igiene personale ed etichetta respiratoria
Protezioni respiratorie
Gli screening e i metodi diagnostici
Gli interventi farmacologici di prevenzione
Anagrafe Vaccinale e Certificazione
Efficacia vaccinale
Peculiarità per specifici gruppi nell’ambito scolastico
Operatori scolastici
Servizi educativi dell’infanzia e scuole primarie
Scuole secondarie di primo e secondo grado
Bambini e studenti con fragilità
Interventi proposti per la apertura dell’anno scolastico 2021-2022
Introduzione
Misure in relazione agli scenari
Considerazioni finali
Appendice 1. Documenti istituzionali relativi alla scuola
Allegato A: Considerazioni tecniche in merito ad attività di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 nel contesto
scolastico
Sintesi delle considerazioni
Introduzione
Possibili scenari dell’uso dello screening in relazione al contesto
Obiettivo del documento
Valutare l’utilità e la fattibilità di una strategia di screening dei soggetti asintomatici in ambito scolastico
Metodologia
Identificazione della popolazione da sottoporre a screening ai fini di monitoraggio
Invito, informazione, formazione e adesione
Scelta ed esecuzione dei test di screening
Analisi dei risultati e valutazione dell’accuratezza della strategia
Allegato 1

...

Fonte: INAIL

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Allegato riservato strategico scuola e Protocollo operativo test_2021-2022.pdf
01.09.2021
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Tar del Lazio decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021

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Tar del Lazio decreti monocratici nn 4531 2021 e 4532 2021

TAR del Lazio decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 | Personale scolastico no vax: sospensione giustificabile 

ID 14450 | 02.09.2021 / Decreti in allegato

Il Tar del Lazio, con due decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 depositati il 2 settembre 2021, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del green pass per il personale scolastico.

In caso di mancato possesso del Green pass, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”, afferma il Tar del Lazio nei decreti con i quali viene respinta l’istanza di sospensiva dei provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione in materia di ‘certificazione verde’.

In particolare, si legge ancora nei decreti, “relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti”.

La presentazione di un test molecolare o antigenico “in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.

_______

T.A.R. Lazio, Sez. Terza bis - 1° settembre 2021, n. 4531

Personale scolastico no vax: sospensione giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8539 del 2021, proposto da -OMISSIS-, Anief, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F.G., W.M., V.D.M., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S.R.in Roma, ***;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto 6 agosto 2021, prot. 257, con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il «Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione» (doc. 1), nella parte in cui sancisce che “È ESSENZIALE che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE,”, mentre esonera gli alunni sia dalla vaccinazione, che dalla effettuazione dei test diagnostici o screening preliminari;
- della Nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto «decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» (doc. 2), nella parte in cui pone a carico dei ricorrenti “un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde”, qualifica il mancato possesso della certificazione verde come “assenza ingiustificata” e sancisce che “il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, …. oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno -per norma di carattere generale, ANCHE PER QUELLE COMPRESE FRA IL PRIMO E IL QUARTO GIORNO, AL PERSONALE NON SONO DOVUTE “RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, comunque denominato”;
- della Nota del Ministero dell'Istruzione AOODPPR prot. n. 900 del 18 agosto 2021, recante «trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022» (doc. 3), nella parte in cui dispone che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche”;
- dell'allegato Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 (doc. 4), nella parte in cui conferma l'obbligo dei soli dipendenti non vaccinati ad effettuare il tampone, non prevede la gratuità dei tamponi effettuati da tutto il personale non vaccinato, nonché dispone che “il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid -19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29-bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile” e che “ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto”;
- delle ulteriori circolari e degli avvisi di estremi ignoti adottate dai singoli Istituti Scolastici presso cui lavorano i ricorrenti nonché di ogni altro atto pregiudizievole, connesso, presupposto, conseguenziale e/o sopravvenuto ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art.9 ter, commi 1 e 2, del D.L. n.52/2021 i quali testualmente stabiliscono che
“1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”;
Avuto presente che:
a) giusta quanto stabilito dalle citate disposizioni gli impugnati provvedimenti, per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi della richiamata normativa;
b) in ordine all’asserita mancata previa emanazione del DPCM, da adottare ai sensi dell’art.9, comma 10, del citato decreto legge n.52/2021, deve essere evidenziato che:
1) l’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria per cui la previa adozione del citato DPCM risulta essere irrilevante;
2) in ordine alle verifiche e controlli delle certificazioni verdi Covid -19, premesso che il comma 10, del citato art.9 stabilisce che “ Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni”, è da evidenziare che:
a) allo stato non può essere in alcun modo escluso che le disposizioni emanate dall’intimato Ministero e dai Dirigenti scolastici per disciplinare l’esecuzione dei controlli de quibus dovranno per forza di cose raccordarsi con la sopravvenuta normativa di cui al DPCM;
b) parte ricorrente, sotto il profilo del periculum in mora, nulla ha specificato in merito, avuto presente soprattutto che nessun addebito può essere imputato al personale scolastico che abbia effettuato le verifiche attenendosi scrupolosamente alla disciplina vigente a tale data;
3) in ordine all’asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali, premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal citato DPCM che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, deve essere rilevato che nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al Dirigente scolastico;
4) analoga conclusione vale per l’altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza;
Relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti;
In ordine poi all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che;
A) il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
B) in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2;
C) nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa;
D) l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini ex art.53 cpa, depositata insieme al ricorso in data 31.8.2021;
Considerato che non sussiste anche con l’accoglimento della stessa il termine di 10 gg liberi per rinviare l’esame della proposta istanza cautelare alla camera di consiglio del 6.9.2021;

P.Q.M.

Rigetta sia l’istanza ex art.56 cpa che quella ex art.53 cpa.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.10.2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma il giorno 1 settembre 2021.

T.A.R. Lazio, Sez. Terza bis - 1° settembre 2021, n. 4532 - Personale scolastico no vax: sospensione giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente. Rigetto istanza annullamento/sospensione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8538 del 2021, proposto da -OMISSIS-, Anief, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F.G., W.M., V.D.M., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S.R. in Roma, ***;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto 6 agosto 2021, prot. 257, con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il «Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione» (doc. 1), nella parte in cui sancisce che “È ESSENZIALE che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE,”, mentre esonera gli alunni sia dalla vaccinazione, che dalla effettuazione dei test diagnostici o screening preliminari;
- della Nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto «decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» (doc. 2), nella parte in cui pone a carico dei ricorrenti “un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde”, qualifica il mancato possesso della certificazione verde come “assenza ingiustificata” e sancisce che “il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, …. oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno -per norma di carattere generale, ANCHE PER QUELLE COMPRESE FRA IL PRIMO E IL QUARTO GIORNO, AL PERSONALE NON SONO DOVUTE “RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, comunque denominato”;
- della Nota del Ministero dell'Istruzione AOODPPR prot. n. 900 del 18 agosto 2021, recante «trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022» (doc. 3), nella parte in cui dispone che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche”;
- dell'allegato Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 (doc. 4), nella parte in cui conferma l'obbligo dei soli dipendenti non vaccinati ad effettuare il tampone, non prevede la gratuità dei tamponi effettuati da tutto il personale non vaccinato, nonché dispone che “il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid - 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29-bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile” e che “ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto”;
- delle ulteriori circolari e degli avvisi di estremi ignoti adottate dai singoli Istituti Scolastici presso cui lavorano i ricorrenti nonché di ogni altro atto pregiudizievole, connesso, presupposto, conseguenziale e/o sopravvenuto ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art.9 ter, commi 1 e 2 , del D.L. n.52/2021 i quali testualmente stabiliscono che
“1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”;
Avuto presente che:
a) giusta quanto stabilito dalle citate disposizioni gli impugnati provvedimenti, per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi della richiamata normativa;
b) in ordine all’asserita mancata previa emanazione del DPCM, da adottare ai sensi dell’art.9, comma 10, del citato decreto legge n.52/2021, deve essere evidenziato che:
1) l’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria per cui la previa adozione del citato DPCM risulta essere irrilevante;
2) in ordine alle verifiche e controlli delle certificazioni verdi Covid -19, premesso che il comma 10, del citato art.9 stabilisce che “ Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni”, è da evidenziare che:
a) allo stato non può essere in alcun modo escluso che le disposizioni emanate dall’intimato Ministero e dai Dirigenti scolastici per disciplinare l’esecuzione dei controlli de quibus dovranno per forza di cose raccordarsi con la sopravvenuta normativa di cui al DPCM;
b) parte ricorrente, sotto il profilo del periculum in mora, nulla ha specificato in merito, avuto presente soprattutto che nessun addebito può essere imputato al personale scolastico che abbia effettuato le verifiche attenendosi scrupolosamente alla disciplina vigente a tale data;
3) in ordine all’asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali, premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal citato DPCM che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, deve essere rilevato che nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al Dirigente scolastico;
4) analoga conclusione vale per l’altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza;
Relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti impugnati privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti;
In ordine poi all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che;
A) il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
B) in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2;
C) nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa;
D) l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini ex art.53 cpa, depositata insieme al ricorso in data 31.8.2021;
Considerato che non sussiste anche con l’accoglimento della stessa il termine di 10 gg liberi per rinviare l’esame della proposta istanza cautelare alla camera di consiglio del 6.9.2021;

P.Q.M.

Rigetta sia l’istanza ex art.56 cpa che quella ex art.53 cpa.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.10.2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma il giorno 1 settembre 2021.

Collegati

Convenzione ILO C129 del 09 giugno 1969

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Convenzione ILO C129 del 09 giugno 1969

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Convenzione ILO C129 Ispezione del lavoro (agricoltura), 1969.

Ginevra, 04 giugno 1969

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969 nella la sua cinquantatreesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni internazionali del lavoro esistenti concernenti l’ispezione del lavoro, quali la convenzione sulla ispezione del lavoro, 1947, che si applica all’industria ed al commercio, nonché la convenzione sulle piantagioni, 1958, che si applica ad un tipo particolare di aziende agricole; Considerato che è auspicabile adottare oggi norme internazionali sull’ispezione del lavoro nell’agricoltura, in genere; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’ispezione del lavoro in agricoltura, tema che costituisce il punto quarto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo stabilito che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, venticinque giugno millenovecentosessantanove, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969.

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «azienda agricola» sta a designare quelle aziende o parte di esse aventi come oggetto la coltivazione, l’allevamento, la silvicoltura, l’orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attività agricola.
2. Se necessario, la competente autorità determinerà, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, ove ve ne siano, la linea di demarcazione fra agricoltura da un lato, e industria e commercio dall’altro, affinché nessuna azienda agricola sfugga al sistema nazionale di ispezione del lavoro.
3. Ove non sia certa l’applicazione della convenzione ad una azienda o parte di essa, l’autorità competente sarà chiamata a dirimere la questione.

Articolo 2
Nella presente convenzione, il termine «disposizioni di legge» sta ad indicare oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali ed i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono chiamati ad assicurare l’applicazione.

Articolo 3
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve disporre di un sistema d’ispezione del lavoro in agricoltura.

Articolo 4
Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà applicato a quelle aziende agricole che occupano lavoratori salariati o apprendisti, qualunque siano le modalità ed il tipo della loro remunerazione, la forma o la durata del loro contratto.

Articolo 5
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può, con una dichiarazione che accompagni la sua ratifica, impegnarsi ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle seguenti categorie di persone che lavorino in aziende agricole:
a) fittavoli che non impieghino mano d’opera esterna, mezzadri e analoghe categorie di lavoratori agricoli;
b) persone associate alla gestione di un’azienda collettiva, quali i membri di una cooperativa;
c) membri della famiglia del conduttore quali definiti dalla legislazione nazionale.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà in seguito trasmettere al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con cui si impegna ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle categorie di persone enumerate nel precedente paragrafo che non siano già state menzionate in una dichiarazione antecedente.
3. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà indicare, nei rapporti che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, in che misura ha attuato o intende attuare le disposizioni della convenzione relative a quelle categorie di persone enumerate nel paragrafo 1 di cui sopra che non abbiano fatto oggetto di simili dichiarazioni.

Articolo 6
1. Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà tenuto a:
a) garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nello esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l’igiene ed il benessere, l’impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l’applicazione di dette disposizioni;
b) fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi più validi per osservare le disposizioni di legge;
c) attirare l’attenzione della competente autorità sulle anomalie o abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre le proposte per un miglioramento della legislazione vigente.2. La legislazione nazionale può affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l’applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.
3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l’esercizio dei loro compiti principali né pregiudicare in alcun modo l’autorità o la imparzialità loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.

Articolo 7
1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del Membro, l’ispezione del lavoro in agricoltura sarà posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale.
2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l’espressione «organo centrale» può designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un’entità costituente federata.
3. L’ispezione del lavoro in agricoltura potrà essere ad esempio assicurata da:
a) un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti i rami dell’attività economica;
b) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione funzionale mediante l’adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura;
c) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura;
d) un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le proprie funzioni in agricoltura, la cui attività sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro in altri settori dell’attività economica quali l’industria, i trasporti ed il commercio.

Articolo 8
1. Gli addetti all’ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilità di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne.
2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun Membro potrà includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilità delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.

Articolo 9
1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno unicamente reclutati in base all’attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati.
2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti dalle competenti autorità.
3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un’adeguata formazione ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.

Articolo 10
I servizi di ispezione del lavoro in agricoltura potranno impiegare sia donne che uomini; ove necessario, particolari compiti potranno rispettivamente essere affidati ad ispettori o ad ispettrici.

Articolo 11
Ciascun Membro dovrà adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti e tecnici qualificati in grado di concorrere alla soluzione di problemi richiedenti particolari cognizioni tecniche, collaborino all’assolvimento dei compiti di ispezione del lavoro in agricoltura, in base ai criteri meglio rispondenti alle esigenze nazionali.

Articolo 12
1. Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire un’effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attività.
2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorità potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l’applicazione dei princìpi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.

Articolo 13
Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire la collaborazione fra funzionari dell’ispettorato del lavoro in agricoltura, datori di lavoro e lavoratori, o loro organizzazioni, ove ne esistano.

Articolo 14
Disposizioni dovranno essere prese affinché il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:
a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:
i) del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione;
ii) del numero e della diversità di categorie di persone impiegate in tali aziende;
iii) della molteplicità e complessità di disposizioni di legge da far rispettare;
b) degli strumenti a disposizione degli ispettori;
c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.

Articolo 15
Le competenti autorità dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura:
a) uffici locali di ispettorato attrezzati in maniera consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell’ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti;
b) i mezzi di trasporto necessari all’esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico.
2. Le competenti autorità dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tutte le spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 16
1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a:
a) penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi, di lavoro soggetti ad ispezione;
b) penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell’ispettorato;
c) procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo:
i) interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell’impresa o qualunque altra persona che si trovi nell’azienda, sulle varie materie relative all’applicazione delle disposizioni di legge;
ii) chiedere, secondo le modalità previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti;
iii) prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati.
2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtù dei comma a) e b) del precedente paragrafo, nell’abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l’autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.
3. Gli ispettori dovranno, al momento dell’ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l’efficacia del controllo.

Articolo 17
I servizi dell’ispettorato del lavoro in agricoltura saranno associati, nei casi e termini previsti dalle competenti autorità, all’opera di controllo preventivo di nuovi impianti, nuove sostanze e nuove tecniche di manipolazione o trasformazione dei prodotti suscettibili di costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.

Articolo 18
1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l’utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.
2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che:
a) siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza;
b) siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono giungere sino alla cessazione dell’attività, in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza.
3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l’autorità competente affinché formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive.
4. I difetti constatati dall’ispettore nel corso della visita ad una azienda, così come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all’attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 19
1. L’ispettorato del lavoro in agricoltura dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro nonché dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale.
2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta in loco riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.

Articolo 20
Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura:
a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo;
b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazione o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un’ispezione a seguito di denuncia.

Articolo 21
Le aziende agricole dovranno essere ispezionate tanto spesso e meticolosamente quanto necessario per assicurare l’effettiva applicazione delle relative norme di legge.

Articolo 22
1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura è immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale può tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive.
2. Gli ispettori del lavoro avranno facoltà di decidere se dare avvertimenti o consigli anziché intentare o sollecitare azioni legali.

Articolo 23
Qualora gli ispettori del lavoro in agricoltura non siano essi stessi abilitati ad intentare procedimenti penali, essi potranno deferire direttamente all’autorità investita di tale potere i verbali constatanti violazioni alle disposizioni di legge.

Articolo 24
Appropriate sanzioni per violazione delle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta al controllo di ispettori del lavoro in agricoltura e per ostruzione contro detti ispettori nell’esercizio delle loro funzioni saranno contemplate dalla legge nazionale ed effettivamente applicate.

Articolo 25
1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell’ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all’ufficio centrale dello ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attività in agricoltura.
2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall’ufficio centrale dell’ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall’ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Articolo 26
1. L’ispettorato centrale pubblicherà un rapporto annuale sulla attività dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale.
2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell’anno cui si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Articolo 27
I rapporti annui pubblicati dall’ispettore centrale verteranno in particolare sui seguenti punti, nella misura in cui essi ricadranno sotto il controllo di detto ispettorato:
a) leggi e regolamenti di competenza dell’ispettorato del lavoro in agricoltura;
b) personale dell’ispettorato del lavoro in agricoltura;
c) statistiche delle aziende agricole sottoposte a controllo da parte dell’ispettorato e numero di addetti di tali aziende;
d) statistiche delle visite di ispezione;
e) dati statistici sulle infrazioni commesse e le sanzioni inflitte;
f) dati statistici sugli infortuni sul lavoro e loro cause;
g) dati statistici sulle malattie professionali e loro cause;

Articolo 28
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 29
1. La presente convenzione sarà unicamente vincolante per i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la ratifica di due membri sarà stata registrata dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 30
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, secondo i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 31
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli da parte dei membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 32
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché ne prenda atto, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito agli strumenti di ratifica ed alle denunce da lui registrati in conformità con i precedenti articoli.

Articolo 33
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se la questione della sua totale o parziale revisione debba essere iscritta all’ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 34
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinerà di diritto, nonostante l’articolo 30 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia già in vigore;
b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Articolo 35
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 19 Gennaio 1972

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Covid-19: linee guida per le diverse tipologie di trasporto 31.08.2021

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Linee guida COVID 19 trasporti 2021

Covid-19: linee guida per le diverse tipologie di trasporto 31.08.2021

31.08.2021 - Nuove linee guida predisposte dal Governo

Pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.

Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

...

Fonte: MIMS

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Confindustria | Nota di aggiornamento 18 agosto 2021

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Confindustria 18 08 2021 Nota

Nota Confindustria 18 agosto 2021 | Green pass ed accesso mense aziendali

Nota Confindustria di aggiornamento 18 agosto 2021 - Il green pass quale condizione per l’accesso alle mense aziendali

Il Governo, con una FAQ del 14 agosto scorso, ha chiarito che l’obbligo di esibire una delle certificazioni verdi Covid - 19 si applica anche alle mense aziendali.

La presente nota, nel ripercorrere i tratti normativi della questione e la posizione di Confindustria, propone alcune soluzioni operative alle principali questioni poste dalle imprese associate.

_________

Sommario
Abstract
1. Premessa
2. La certificazione verde
3. La FAQ sulle mense aziendali
4. La posizione generale sul tema della vaccinazione e del green pass espressa dal Presidente Bonomi nell’intervista al quotidiano La Stampa del 15 agosto 2021
5. I quesiti pervenuti
5.2 Per l’accesso alla mensa aziendale si applica il Protocollo aziendale o quanto previsto dal DL 105/2021 come chiarito dalla FAQ del 14 agosto?
5.3 È coerente la condizione del possesso di certificazione valida per l’accesso alla mensa per lavoratori che hanno comunque fatto accesso in azienda senza bisogno di esibire il green pass?
5.4 In presenza di un Protocollo specifico relativo alla mensa, questo prevale o meno su quanto previsto dal DL 105/2021 come chiarito dalla FAQ del 14 agosto?
5.5 Il concetto di mensa aziendale riguarda anche un eventuale spazio comune messo a disposizione dei lavoratori per una serie di attività non precisate, ma non lavorative né di ristorazione?
5.6 Da quando decorre l’obbligo? È possibile convenire una applicazione differita o graduale di quanto previsto dal DL 52/2021 e chiarito dalla FAQ del 14 agosto?
5.7 Il gestore della mensa è legittimato a chiedere una somma aggiuntiva al datore di lavoro che ha conferito l’appalto, legata all’onere di verificare il possesso del green pass?
5.8 Quale è l’efficacia giuridica della FAQ?
5.9 Perché la mensa aziendale è stata equiparata alla attività di ristorazione?
5.10 Posso equiparare la mensa aziendale al ristorante presso una struttura recettiva?
5.11 Il personale chiamato, per le necessità lavorative o dell’organizzazione del lavoro, a soggiornare per più giorni in una determinata sede di lavoro, con sistemazione in alloggio e relativo servizio di ristorazione fornito dal datore di lavoro attraverso un servizio sostanzialmente equiparato ad una sistemazione alberghiera (alloggio e vitto), può essere equiparato all’ipotesi prevista dalla FAQ relativa alle mense che accedono all’attività ricettiva?
5.12 Quale è la posizione di Confindustria in merito alla gestione della privacy?
5.13 Quale è la posizione giuridica dell’azienda e del datore di lavoro rispetto all’obbligo di green pass per accedere alla mensa aziendale affidata ad un gestore secondo quanto previsto dall’art. 3 del DL 105/2021 e chiarito dalla recente FAQ del 14 agosto us.?

1. Premessa

Facendo seguito alle precedenti note di aggiornamento sui diversi provvedimenti normativi, con la presente nota si intende fornire un aggiornamento sul tema delle certificazioni verdi Covid-19 e accesso alle mense aziendali.

Preliminarmente, merita ricordare che il certificato verde (nel seguito green pass) non attesta solamente l’avvenuta vaccinazione o la guarigione, ma anche il possesso di un tampone negativo che certifica la non presenza nel recente passato del virus (configurandosi, quindi, come prova della assenza del virus in atto).

Così come per il vaccino, il Legislatore ha scelto, per il momento, di non introdurre un obbligo generalizzato di possesso del green pass (che, comunque, non rappresenterebbe un sostanziale obbligo di vaccinazione, per quanto detto sopra), ma ha individuato le attività per le quali questo è richiesto come condizione per il loro svolgimento o per la fruizione di taluni servizi.

Tali attività devono, quindi, ritenersi tassativamente elencate, con esclusione - in presenza di un corredo sanzionatorio anche di rilevante entità, come la sospensione dell’attività prevista dall’art. 13 del DL n. 52/2021, riepilogate nella recente circolare del 10 agosto 2021 del Ministero dell’interno - di ogni interpretazione analogica o estensiva.

In tale cornice, manca una previsione che condizioni l’accesso all’attività lavorativa al possesso di un valido green pass.

Confindustria ha sostenuto la necessità di estendere il possesso del green pass anche al mondo del lavoro, ad integrazione e quale evoluzione doverosa del sistema dei Protocolli: questi, infatti, continuano a svolgere il proprio ruolo, ma sarebbe miope non integrarne l’efficacia, a fronte di varianti del virus maggiormente trasmissibili, con lo strumento oggi ampiamente disponibile e dalla efficacia ormai riconosciuta.

2. La certificazione verde

La certificazione verde è stata introdotta con il DL 52/2021 (art. 9) prima per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali, inizialmente indicate nel medesimo DL 52/2021 (art. articoli 2, comma 1; 2-bis, comma 1; 2-quater; 5; 8-bis, comma 2), e poi per altre attività, previste prima nel DL 105/2021 (che ha introdotto le ipotesi del comma 9-bis) e poi nel DL 111/2021 (che ha introdotto le ipotesi dell’art. 9-ter e 9-quater).

Tra le ipotesi previste, con efficacia a decorrere dal 6 agosto 2021, il DL 105/2021 all’art. 3 dispone “l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.

La richiamata disposizione normativa ha fatto sorgere, sin da subito, dubbi sulla sua applicabilità ai contesti lavorativi e, in particolare, sulla sua estensione o meno alle mense aziendali e Confindustria ha immediatamente sollecitato l’adozione di chiarimenti da parte delle Istituzioni competenti.

La questione è stata sollevata anche nel corso della riunione tenutasi il 6 agosto us. tra i Ministri del lavoro e della salute e le parti sociali, durante il quale è stata rinnovata la richiesta di un urgente chiarimento sul tema.

Al termine della riunione, il Ministro del lavoro ha riferito il parere positivo del Ministro della salute in ordine alla ricomprensione della mensa aziendale nel novero delle attività di ristorazione, legittimando così l’ulteriore richiesta di formalizzazione della dichiarazione.

Il 14 agosto scorso il Governo, con una serie di FAQ ha fornito indicazioni utili sulla interpretazione e applicazione delle disposizioni recate dal DL 105/2021, ivi compresa quella prevista dalla lett. a), del nuovo articolo 9-bis del DL 52/2021, come introdotta dall’art. 3 del DL 105/2021.

3. La FAQ sulle mense aziendali

Come accennato, la formalizzazione del chiarimento interpretativo già espresso nel corso dell’incontro con le parti sociali del 6 agosto scorso, è giunta nella serata del 14 agosto 2021 attraverso una FAQ pubblicata su sito del Governo² che reca la risposta al quesito se, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, sia necessario esibire la certificazione verde COVID-19.

La risposta è, come visto, positiva, e certifica - ormai in modo definitivo - che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”.

Tre i principali aspetti di rilievo, si segnala:

a) la conferma della ampiezza della nozione di attività di ristorazione;
b) l’estensione dell’obbligo non solamente alle mense aziendali ma anche ai "locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti”;
c) il compito di vigilanza assegnato al gestore della mensa.

Sul valore delle FAQ, merita ricordare che anche la recente giurisprudenza ha evidenziato che esse “orientano i comportamenti degli interessati” e “contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame” e che "una volta suggerita, attraverso le FAQ la ratio propria /N.d.R. dell’atto o provvedimento ...] all’amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni”.

A decorrere dal 6 agosto 2021, pertanto, in virtù di quanto previsto dal citato art. 3 del DL 105/2021, l’accesso alle mense aziendali e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti è precluso - salve le ipotesi previste per legge relative al requisito dell’età (compimento dei 12 anni) e delle condizioni sanitarie che legittimano l’esonero dalla vaccinazione - a chi non esibisce un green pass in corso di validità.

4. La posizione generale sul tema della vaccinazione e del green pass espressa dal Presidente Bonomi nell’intervista al quotidiano La Stampa del 15 agosto 2021

“Non vaccinarsi e rifiutare il green pass è un danno per la collettività” in quanto “quella contro il virus è una battaglia di tutti”: affermazioni che non lasciano adito a dubbi in merito alla posizione di Confindustria in ordine ai dati ed alle considerazioni della scienza e agli strumenti messi in campo dal decisore politico.

Il tema delle mense non deve essere affrontato da solo ma “devono essere messi in sicurezza tutti gli ambienti di lavoro”.

È evidente che la esigenza di sicurezza nei luoghi di lavoro, quella stessa che ci ha visto convintamente promotori e sottoscrittori dell’iniziativa dei Protocolli, è ora coerente con la disponibilità del vaccino, del green pass e con la necessità di elevare il livello della lotta al virus disponendo di tutte le armi a disposizione.

Quindi, non superamento dei Protocolli, ma integrazione delle misure originarie con quelle più efficaci ed aggiornate (anche ai sensi della generica disposizione dell’art. 2087 del Codice civile).

[...] Segue in allegato

Fonte: Confindustria

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