Decreto ministeriale n. 142 del 19 Settembre 2024
ID 22612 | 24.09.2024
Decreto ministeriale n. 142 del 19 Settembre 2024 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui ...

1. Guida alla valutazione e gestione del rischio elettrico
Strumenti per la valutazione del rischio elettrico secondo le procedure standardizzate di cui al DI 30/11/2012:
2. Lista di controllo per la valutazione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili
3. Guida all’utilizzo della lista di controllo per la valutazione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili
È importante distinguere i “lavori ordinari” da quelli (“lavori in prossimità di parti attive” e “lavori elettrici”) in cui l’attività svolta determina condizioni di rischio elettrico aumentato.
Nel primo caso, i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti e delle apparecchiature messi loro a disposizione, che dovrebbero risultare sicuri in quanto realizzati a regola d’arte.
In una fase iniziale, pertanto, il compito del datore di lavoro sarà quello di garantirsi che le sorgenti di rischio elettrico rese disponibili ai propri lavoratori siano progettate, costruite ed installate a regola d’arte, in conformità alle norme applicabili, tenendo conto proprio delle caratteristiche del lavoro, della classificazione degli ambienti e delle condizioni di rischio specifiche, nonché delle possibili condizioni di esercizio.
Per far ciò dovrà avvalersi della documentazione, delle dichiarazioni di conformità e delle altre attestazioni espressamente previste dalla legge.
Dovrà altresì verificare che, pur in presenza di tali documenti e attestazioni, gli impianti, gli apparecchi e gli organi di collegamento mobile non presentino vizi palesi all’atto della messa in servizio e siano idonei alle effettive condizioni di installazione e di impiego.
Il livello di sicurezza così conseguito dovrà poi essere mantenuto mediante la formazione generale dei lavoratori e l’adozione di opportune procedure di uso e manutenzione, nonché mediante l’effettuazione di verifiche e controlli periodici.
Nel caso in cui i lavoratori effettuino “lavori in prossimità di parti attive” o “lavori elettrici”, per gestire adeguatamente il rischio elettrico sono indispensabili la formazione specialistica dei lavoratori, l’adozione di specifiche procedure di lavoro e di idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, secondo quanto prescritto da leggi e norme tecniche.
Elaborato Certifico srl
INAIL 2014
ID 22612 | 24.09.2024
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