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Circolare 20 marzo 2004 n. 36/04

ID 14493 | | Visite: 661 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/14493

Circolare 20 marzo 2004 n. 36/04

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessita' di adeguamenti costruttivi.

(GU n. 268 del 15-11-2004)

Alle Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alla div. VII della D.G.AA.GG.
Al Ministero delle attivita' produttive
Agli assessorati alla sanita' delle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle ASL
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

La Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data 1° luglio 2004, ha ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorita' svedesi preposte al controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su carro.

Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta condotta dalle suddette autorita' a seguito di un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa dell'improvvisa apertura del portello di accesso alla piattaforma.

L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il portello in questione - il cui dispositivo di blocco era difettoso al momento del fatto - puo' essere aperto anche per effetto di una spinta laterale esercitata involontariamente dal corpo dell'operatore. In particolare e' stato riconosciuto che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine): in questo caso, infatti, non risultano essere stati compiutamente rispettati i principi di «integrazione della sicurezza» di cui al p. 1.1.2 del citato allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal costruttore debbono tener conto dei rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili. Nella fattispecie non e' garantito il mantenimento della chiusura del portello nel caso si eserciti una spinta laterale e il portello non risulti bloccato.

Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva, la Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:

- piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46;
- piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL,

non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. Di conseguenza e' stato ritenuto giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle autorita' svedesi.

Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra evidenziato.

Pertanto - fatte salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive per quanto riguarda l'estensione del divieto di cui sopra anche al territorio nazionale - risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi gia' menzionati provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono: mettere «a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ...» (art. 35.1, decreto legislativo n. 626/1994); attuare «le misure tecniche ... adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ...» (art. 35.2, decreto legislativo n. 626/1994). Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di darne piu' ampia diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 30 settembre 2004
Il direttore generale: Onelli

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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