Slide background




Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti

ID 14538 | | Visite: 13654 | Documenti Riservati Sicurezza

Obbligo Green Pass   Tabella attivit  soggetti Rev  0 0 2021

Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti - Rev. 4.0 del 29.11.2021

ID 14538 | Rev. 4.0 del 29.11.2021 / Tabella riepilogativa in allegato 

In allegato tabella con l'individuazione dei settori, attività ed i servizi per cui l'accesso comporta l'obbligo o meno del possesso della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.

Green pass rafforzato / Super green pass (introdotto dal Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172)

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.

Super green pass   Schema

Fig. 1 - Super Green pass / Green pass rafforzato - Modalità

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni (DL n. 52/2021):

Fig  2   Green pass   Certificazione verde   Modalita

Fig. 2 - Green pass / Certificazione verde - Modalità

(*) Estensione a 72 ore della validità del test molecolare per la durata della certificazione verde introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133, conversione in legge del DL 111/2021.

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

ATTENZIONE: dal 15 dicembre 2021 la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione dopo una dose di vaccino passa da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi". Se si desidera avere il proprio green pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato.

Terza dose di vaccino e Certificazione verde COVID-19

Viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e verrà inviato via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 12 novembre 2021, i nuovi green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo":

2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);

2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;

3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Vaccini che consento il rilascio della certificazione verde COVID-19

Vaccini autorizzati in Italia

- Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech - è il primo vaccino ad essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il 22 dicembre dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
- Vaccino Spikevax (Moderna) - il 6 gennaio è stato autorizzato dall'EMA e il 7 gennaio dall'AIFA .
- Vaccino Vaxzevria di AstraZeneca - il 29 gennaio è stato autorizzato dall’EMA e il 30 gennaio dall’AIFA.
- Vaccino Janssen (Johnson & Johnson) - è il quarto vaccino autorizzato dall'EMA l'11 marzo e dall'AIFA il 12 marzo 2021.

Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero

Circolare Ministero della Salute n. 042957 del 23.09.2021

Sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea;
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

In Italia, la Certificazione verde COVID-19, o green pass, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta.

Lavoro pubblico e privato

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici dal 23 luglio 2021.

Scuole e Università

Fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.

L’obbligo riguarda:

- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
- chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

Mezzi di trasporto

La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:

- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione ";
- volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Strutture sanitarie

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care. Permette di:

- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e altre strutture residenziali e socioassistenziali. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

Attività e servizi

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;
- alberghi e strutture ricettive;
- spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- feste per cerimonie civili e religiose;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche, locali assimilati.

Dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione soltanto ai possessori di green pass da vaccinazione o da guarigione è consentito accedere alle attività e ai servizi limitati o sospesi dalla normativa vigente, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali valgono tutti i tipi di green pass.

Green pass rafforzato

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente a chi è in possesso del green pass da vaccinazione o da guarigione.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
-  persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

...

Tabella Obbligo Green Pass Tabella Attività / Soggetti

Tabella green pass   1

[...] Segue in allegato

(*) Esenzioni

- bambini sotto i 12 anni.
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre 2021.
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata.

(**) Art. 9-bis Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Impiego certificazioni verdi COVID-19. Modifiche in rosso di cui al DL 172/2021

1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
a -bis) alberghi e altre strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, ((salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche,)) parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste salvo quanto previsto al comma 2 -bis.
...

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122

Art. 1 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

1. Al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i soggetti/attività con obbligo vaccinale vedasi il documento specifico:

Obbligo vaccinale   Tabella Soggetti Professionisti   lavoratori

Maggiori info

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 29.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
3.0 02.10.2021 Legge 24 settembre 2021 n. 133 Certifico Srl
2.0 24.09.2021 Legge 16 settembre 2021 n. 126
Circolare Min. Salute n. 042957 del 23.09.2021
Certifico Srl
1.0 23.09.2021 Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 Certifico Srl
0.0 13.09.2021 ---- Certifico Srl

Collegati

Decreto 18 settembre 2008 n. 163

ID 15092 | | Visite: 2231 | Prevenzione Incendi

Decreto 18 settembre 2008 n  163

Decreto 18 settembre 2008 n. 163

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.249 del 23.10.2008)

Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2008

...

Modificato dal Decreto 5 ottobre 2021 n. 203

...

Collegati

Decreto 24 novembre 2021

ID 15080 | | Visite: 4993 | Prevenzione Incendi

Decreto 24 novembre 2021

Decreto 24 novembre 2021 / Modifiche Allegato 1 Codice Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015)

ID 15080 | 02.12.2021

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

(GU n.287 del 02.12.2021)

Entrata in vigore: 01.01.2022

...

Art. 1. Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. È approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Per le attività sottoposte alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015

1. Al capitolo G.1 della sezione G - Generalità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo G.1.7 il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).”;
b) al paragrafo G.1.8, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole “in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso” ed è aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf.”;
c) al paragrafo G.1.9 il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo
considerato.”;
d) al paragrafo G.1.9 il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”;
e) al paragrafo G.1.12 sono aggiunti il seguente comma e la relativa nota:
“14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco.”;
“Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, …”;
f) al paragrafo G.1.18, nel comma 3, la parola “concertazione” è sostituita dalla seguente “concentrazione”;
g) al paragrafo G.1.18 i commi 7, 8 e 9 e le relative note sono sostituiti dai seguenti:
“7. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.
Nota Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale).
8. Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.
9. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi.
Nota Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.”;
h) al paragrafo G.2.6.5.2, nel comma 1, la parola “punto” è sostituita dalla seguente “comma”;
i) è eliminato il paragrafo G.1.26 “Indice analitico”.
2. Alla sezione S – Strategia antincendio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a ciascuno dei paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.8.4, S.9.4 è aggiunta la seguente nota:
“Nota Il livello di prestazione I della presente misura antincendio non richiede l’applicazione di soluzioni progettuali.”
b) al paragrafo S.1.7, nel comma 2, è eliminata la nota;
c) al paragrafo S.3.5.1, nel comma 3, la parola “punto” è sostituita dalla seguente “comma”;
d) al paragrafo S.3.5.6, nel comma 1, è eliminata la nota;
e) al paragrafo S.3.8, nel comma 1 è aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento.”;
f) al paragrafo S.4.5.3.2, nel comma 2, sono eliminate le seguenti parole: “Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;
g) al paragrafo S.4.5.3.3, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole: “Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;
h) al paragrafo S.4.5.11 è aggiunto il seguente comma:
“4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema d’esodo.”;
i) al paragrafo S.4.7, nel comma 8, la parola “evita” è sostituita dalla seguente “evitato”;
j) al termine del paragrafo S.4.8.2 è aggiunta la seguente nota:
“Nota Anche nel caso sia ammesso omettere porzione di corridoio cieco, devono essere rispettati i requisiti del paragrafo S.4.7”;
k) al paragrafo S.4.8.3, nel comma 3, le parole “dalla verifica” sono sostituite dalle seguenti “la verifica”; le parole “le vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie d’esodo /*esterne, poiché si ritiene improbabile che vi si inneschi un incendio.” sono sostituite dalle seguenti “nelle vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e nelle vie d’esodo esterne.”;
l) al paragrafo S.4.8.6, nel comma 3, è aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, le scale d’esodo a prova di fumo aventi le caratteristiche di filtro non richiedono verifica di ridondanza, a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.”;
m) al paragrafo S.4.9.1, comma 2, alla lettera a è aggiunta la seguente nota:
“Nota Il sistema di comunicazione bidirezionale è un impianto di sicurezza (capitoli G.2 ed S.10).”;
n) al paragrafo S.4.12, nel comma 1, la lettera d è sostituita dalla seguente:
“d. UNI EN 17210 “Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali”;”;
o) al paragrafo S.6.6.2.1, nel comma 3, la parola “raggiuntamento” è sostituita dalla seguente “raggiungimento”.

[...] Segue in allegato

Collegati

Direttiva 2012/35/UE

ID 15071 | | Visite: 1742 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2012/35/UE

Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare Testo rilevante ai fini del SEE

(GU L 343, 14.12.2012)

Abrogata da:

Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (GU L 169 del 27/06/2022)

Attuazione: Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71

Collegati

Sicurezza lavoratori marittimi: quadro normativo

ID 6287 | | Visite: 52411 | Documenti Riservati Sicurezza

Sicurezza lavoratori marittimi quadro normativo

Sicurezza lavoratori marittimi: Quadro normativo

ID 6287 | Update Rev. 1.0 del 01 dicembre 2021 /  Documento completo in allegato

La normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi (bordo navi, ambito portuale, settore pesca) è molto articolata.
Se il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha abrogato il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, non ha invece abrogato:

1. Attività lavorative a bordo delle navi: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
2. Attività lavorative in ambito portuale: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
3. Settore delle navi da pesca: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298

Gente di mare

Il riferimento per altri lavoratori marittimi è il Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71:

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (GU n.133 del 11 giugno 2015)

Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Decreti

Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. 
GU n.201 del 27-8-1999

Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. 
GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151

Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
GU n.185 del 09-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 151

Decreto 27 aprile 2018
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

D.Lgs. n. 81/2008
..
Art. 3 - Campo di applicazione
...

3....."Con decreti, da emanare entro cinquantacinque(1)(2) mesi (15 maggio 2008 - 15 settembre 2012 / ndr) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione".

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.
Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

(1) La legge 26 febbraio 2011, n. 10 - ha convertito con modifiche il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato all'articolo 2, comma 5 il termine, portandolo da trentasei a quarantotto mesi.
(2) La legge 12 luglio 2012, n. 101 - ha convertito con modifiche il d.l. 12 maggio 2012, n. 57ha ulteriormente prorogato il termine, portandolo da quarantotto mesi a cinquantacinque.

Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57

Il Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57 si inserisce in un iter procedurale che è delegato ad armonizzare le norme attuative della legislazione in materia di sicurezza nei settori del trasporto ferroviario, marittimo e portuale. In particolare, la previsione dell’ulteriore differimento a cinquantacinque mesi dell’emanazione dei regolamenti attuativi.

E' stato presentato lo "Schema di legge recante delega in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario”. Tale proposta di legge delega, permetterebbe di superare l’ostacolo tecnico, fin qui manifestatosi per la complessità delle norme da armonizzare, alla emanazione delle citate disposizioni e per la rivisitazione del sistema sanzionatorio.

Comandante

Per il Codice della Navigazione (art. 321) la Gerarchia di bordo delle navi marittime mette all’apice dei componenti dell’equipaggio marittimo il comandante.
Il comandante della nave è nominato dall’armatore che può in qualsiasi momento dispensarlo dal comando. In caso di assenza, impedimento o morte dello stesso, il comando della nave spetta all’ufficiale di coperta più anziano, fino a nuove disposizioni dall’armatore. Per poter assumere il comando della nave il comandante firma la convenzione di arruolamento con l’armatore, da tale contratto nasce tra i due il rapporto di lavoro con carattere privatistico

Obblighi

possedere un titolo professionale che abilita al comando
- emettere procedure ed istruzioni per l’equipaggio relative all’igiene, salute e sicurezza
- designare, tra i componenti dell’equipaggio, i lavoratori incaricati della gestione delle situazioni di emergenza
- informare l’armatore ed il rappresentante alla sicurezza in caso di eventi non prevedibili o incidenti
- segnalare all’armatore le deficienze compromettenti l’igiene la salute e la sicurezza

Armatore

Il responsabile dell’esercizio dell’impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l’equipaggio

Obblighi

- valutare i rischi per la sicurezza e per la salute
- predisporre il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro

Obblighi Comandante e Armatore

Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono obbligati a:
- designare il Responsabile e gli addetti del Serv. Prev. e Protezione
- designare il medico competente
- organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il rispetto della durata del lavoro 
- informare i lavoratori dei rischi specifici e fornire gli adeguati DPI
- limitare al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi e garantire le condizioni di efficienza nell’ambiente di lavoro e formare e addestrare il personale in materia d’igiene

 

Lavoratore marittimo(*)

Qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca;

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.
(GU n.93 del 18-4-1942)

Art. 114. Distinzione del personale marittimo
Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
...
Art. 115. Categorie della gente di mare.
La gente di mare si divide in tre categorie:

1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Obblighi

- osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave
- non compiere operazioni di propria iniziativa
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI
- segnalare al comandante o all’RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione
- sottoporsi ai controlli sanitari

(*) La definizione di lavoratore è stata modificata dalla Legge 06.08.2013, n. 97:
...

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (G.U. 20.08.2013, n. 194)
...
Capo III - Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
...
Art. 11 - Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL
...
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione.
....

Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Obblighi

- collabora con l’armatore e col servizio di prevenzione e protezione
- effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore
- effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali

Servizio di Prevenzione e Protezione

A bordo di ogni unità navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate dall’armatore, espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio deve ricevere, dall’armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza (natura dei rischi, organizzazione del lavoro, dati del registro infortuni e malattie professionali).

Obblighi

- segnalare al responsabile della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e la sicurezza 
- individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative 
- esaminare gli infortuni verificatisi a bordo dell’unità a carico dei lavoratori marittimi 
- informare l’equipaggio sulle problematiche inerenti all’igiene e la sicurezza del lavoro 
- proporre programmi di formazione ed informazione

Rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro

A bordo di tutte le navi o unità, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Il lavoratore eletto deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica.

Obblighi

- collaborare col servizio di prevenzione e protezione 
- deve esser consultato sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
- proporre iniziative in materia di prevenzione e protezione
- ricevere le informazioni riguardo la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative

Manuale della Sicurezza

A bordo della nave deve essere presente il “Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” dove sono riportati:

- gli strumenti
- le procedure utilizzate dall’armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme internazionali.

Esso può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.

Riunione periodica di prevenzione e protezione

L’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l’anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine di esaminare: 

- le misure di igiene e sicurezza previste a bordo 
- l’idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo  i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi
- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell’unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio

Orario di lavoro -  D.lgs. 108/2005

Durata del lavoro: tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l’attività lavorativa. Rientrano in questa categoria le esercitazioni di emergenza, le attività inerenti la sicurezza della navigazione, la formazione, la manutenzione, le attività richieste dal comandante in caso di soccorso. Ore di riposo: tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende interruzioni di breve durata. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, cui uno è almeno di 6 ore consecutive, e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

Numero massimo di ore di lavoro:
14 ore in un periodo di 24 ore
72 ore per un periodo di sette giorni

Numero minimo di ore di riposo non inferiore a:
10 ore in un periodo di 24 ore
77 ore in un periodo di sette giorni.

Fattori di fatica (Allegato I del D.lgs. 271/99)

Per identificare a bordo delle navi attività lavorative che possono contribuire alla fatica lavorativa, la normativa classifica i fattori di esposizione in categorie indicando le attività con cui tali fattori possono essere messi in relazione. La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell’uomo, può essere provocata da fattori fisici, mentali, fisiologici, stress o altri fattori. Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica sono la cattiva qualità del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l’eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause sono vari e l’importanza dei fattori si differenziano in relazione alle varie attività.

Fattori:
- di gestione e responsabilità di amministrazione (comunicazioni, assegnazioni di mansioni, grado di armamento, operazioni portuali, ecc.)
- relativi alla nave (grado di automazione, affidabilità attrezzature, ecc.)
- relativi all’equipaggio (esperienza, qualità e competenza, addestramento, ecc.)
- ambientali esterni (condizioni meteorologiche, densità traffico, condizioni portuali, ecc.)

Direttive UE

Direttiva 93/103/CE 
del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993)

Convenzioni

Convenzione ILO sul lavoro marittimo – Maritime labour convention MLC 2006
Legge 23 settembre 2013 n. 113
Convenzione SOLAS

Convenzione STCW ’78

Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare

Guide INAIL

Gli infortuni dei lavoratori del mare
Le cadute dall'alto per l'attività di lavoro marittimo
Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze
Rapporto sui sinistri marittimi 2016
Secondo rapporto pesca - INAIL

Guide UE
Guida UE per la prevenzione dei  rischi a bordo piccoli pescherecci

Altri

Decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (GU n.133 del 11-06-2015)

Decreto 16 giugno 2016
Attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi. (GU 195 del 22 Agosto 2016)

Decreto 25 maggio 1988, n. 279
Modificazioni delle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi (GU n. 170 del 21.07.1988)

D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108
Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all’Accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione Europea (G.U. n. 145 del 24/06/2005)

Decreto 10 ottobre 200
Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunità (G.U. n. 266 del 15.11.2005);

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
(GU n.57 del 09-03-2016)

Circolare n. 09/SM
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Direttive operative.

Accordo 27 gennaio 2000: Applicazione d.lgs. 271/99

Modello redazione piano di sicurezza lavoratori marittimi

Codice della Navigazione | Testo consolidato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 01.12.2021 Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71
Correzioni
Certifico Srl
0.0 06.06.2018 --- Certifico Srl


Collegati

Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 194

ID 15065 | | Visite: 4106 | Legislazione Sicurezza

Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n  194   Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 194 / Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

(GU n.285 del 30.11.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021
_______

Il Decreto Legislativo modifica articoli del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (GU n.133 del 11 giugno 2015)

(!) 28.12.2021
D.lgs 8 novembre 2021 n. 194 - Avviso di rettifica 28.12.2021

_______

Collegati


Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 43350 | 25 Novembre 2021

ID 15032 | | Visite: 1231 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 25 novembre 2021 n. 43350

Caduta del tubo di colata sul lavoratore durante le operazioni di distaffatura. DVR e procedura non adeguata ad evitare il rischio di caduta e investimento di materiali

Penale Sent. Sez. 4 Num. 43350 Anno 2021
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 05/10/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio a seguito di giudizio abbreviato in data 10/04/2018 nei confronti di M.P., imputato del delitto previsto dagli artt.589, commi 1 e 2, e 40, comma 2, cod. pen. per avere cagionato per colpa, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa San Gregorio S.p.A. Fonderia Officina Meccanica, datore di lavoro sul quale incombeva l'onere di impedire l'evento, il decesso del lavoratore G.G..
2. La colpa del datore di lavoro, secondo l'accusa, si era sostanziata in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, nella inosservanza dell'art. 64, comma 1 lett.a) e Ali. IV punti 1.4.6, 1.4.7, 1.8.1, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per non aver dotato le zone di pericolo che comportavano il rischio di caduta di oggetti diversi di dispositivi atti a impedire che i lavoratori non autorizzati potessero accedere a tali zone; per non aver preso misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo e, in particolare, misure finalizzate a eliminare il rischio che il tubo di colata, staccandosi, potesse cadere e investire un lavoratore; per non aver difeso idoneamente i posti di lavoro e passaggio contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa, non essendo presente alcuna protezione adeguata a impedire che il tubo di colata o il materiale in lavorazione cadesse verso le aree di lavoro e le vie di passaggio esterne all'area di distaffatura. La colpa del datore di lavoro si era, altresì, sostanziata nell'inosservanza dell'art.29, comma 1, d. lgs. n.81/2008 in quanto non aveva valutato i rischi legati alla rimozione dei bulloni dal tubo di colata che l'infortunato svolgeva durante le operazioni di distaffatura.
3. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito, sulla base della consulenza tecnica del pubblico ministero, della relazione della ASL e dei filmati delle telecamere di sicurezza: la vittima G.G., operaio dipendente della Sangregorio s.p.a. Fonderia Officina Meccanica, stava lavorando nel capannone «fonderia» unitamente a un collega; il compito da eseguire consisteva nella estrazione dallo stampo di un cilindro grezzo ottenuto qualche giorno prima mediante colatura di metallo fuso (questo compito si definisce in , termini tecnici «operazione di distaffatura»); il collega della vittima, che manovrava il carroponte mediante radiocomando, aveva sollevato e sfilato la staffa superiore e la conchiglia metallica intermedia, prelevando successivamente la forma dalla fossa di colata e collocandola accanto al distaffatore a griglia vibrante; a quel punto G.G. aveva rimosso i tre bulloni di acciaio che assicuravano il tubo di colata alla staffa inferiore e, dopo aver rimosso i bulloni, si era posto all'esterno dell'area di distaffatura; tale area aveva una struttura di protezione discontinua e il lavoratore si trovava esattamente in corrispondenza dell'apertura di essa; il collega aveva, quindi, iniziato a spostare la forma con il carroponte per posizionarla sulla griglia vibrante al fine di completare l'operazione di estrazione; in quel momento il tubo di colata si era staccato dalla forma ed- era caduto, dapprima, sulla struttura metallica costituita da travi all'altezza di tre metri da terra e, successivamente, sul lavoratore G.G., cagionandone il decesso.
4. I giudici di merito hanno fondato il loro giudizio di responsabilità del datore dì lavoro sia sull'omessa previsione del rischio nel DVR, sia sull'inadeguatezza della formazione dei lavoratori in corrispondenza della reale situazione di lavoro, sia sull'omessa previsione di presidi che comportassero la completa segregazione dell'area pericolosa, sia sull'omessa previsione di una procedura atta a ridurre al minimo il rischio collegato alle operazioni di distaffatura.
5. Il difensore di P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con un primo motivo, la mancanza del giudizio controfattuale e della verifica in merito alla causalità della colpa e la manifesta. illogicità della motivazione per omessa disamina delle pagg.7-9 del DVRI e di quanto emerge dai filmati, considerato che nel documento era previsto il rischio di distacco del tubo di colata ed era stata individuata, con l'obiettivo di prevenire tale rischio, la procedura che imponeva al manovratore del carroponte di attendere che l'altro lavoratore si fosse allontanato dall'area interessata e che dai filmati era emerso che l'operatore al carroponte non aveva atteso che G.G. si allontanasse dall'area di distaffatura. La difesa si duole del fatto che non siano stati presi in considerazione i rilievi difensivi tendenti a evidenziare l'esistenza di prove contrastanti con il convincimento del giudice di primo grado.
5.1. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, cod. pen. nonché vizio di motivazione circa la sussistenza del nesso eziologico. Avendo il datore di lavoro specificamente previsto che l'addetto al carroponte dovesse controllare che il collega, dopo aver rimosso i bulloni, si fosse posizionato esternamente all'area di lavoro prima di accendere la griglia vibrante e proseguire nell'attività di distaffatura, se l'addetto al carroponte avesse seguito questa procedura il sinistro non si sarebbe verificato. La violazione da parte del dipendente del dovere di attenersi alle prescrizioni del datore si è concretizzata in un comportamento abnorme, da solo sufficiente a causare l'infortunio; le riflessioni della Corte territoriale circa le modifiche al documento di valutazione dei rischi e la procedura di distaffatura avvenute successivamente all'evento non concretano motivazione idonea all'accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento, in quanto non dimostrano che il ricorrente fosse tenuto a gestire un rischio eccentrico rispetto a quello lavorativo inerente all'organizzazione del lavoro.
5.2. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 589, commi 1 e 2, 40, comma 2, cod. pen., 64, comma 1 lett.a) e AII.IV, punti 1.4.6, 1.4.7, 1.8.1, art. 68, comma 1 lett.b), 29, comma 1, e 55, comma 1 lett.a), d. lgs. n.81/2008 nonché vizio di motivazione derivante dalla distorsione valutativa del «senno di poi». Premesso che il giudice non può prescindere dall'accertamento della regola cautelare violata e del comportamento materiale difforme contestato all'agente, il difensore ritiene che, nel caso di specie, il vizio della sentenza risieda nell'aver anteposto le modifiche alle procedure operative e l'adozione di alcuni accorgimenti intervenuti dopo la morte del lavoratore al giudizio di prevedibilità dell'evento. All'epoca dei fatti non si era mai manifestata l'esigenza di modificare la struttura metallica di delimitazione dell'area o di assicurare il tubo di colata, il cui scivolamento era stato fino a quel momento esente da rischi in ragione della procedura codificata. Tale procedura, nel precedente decennio, aveva rivelato la propria idoneità a prevenire eventi del genere di quello verificatosi. La Corte avrebbe dovuto verificare la prevedibilità dell'evento nella prospettiva della c.d. «prognosi postuma», anziché trattare di una regola cautelare più efficace rispetto a quelle esistenti e riconoscibili all'epoca della condotta. I giudici di merito avrebbero, quindi, dovuto ricostruire il fatto in modo da esprimere una situazione nella quale l'imputato fosse in condizione di avvertire l'esigenza di adeguare la procedura, posto che sarebbe stato necessario accertare la possibilità di riconoscere il pericolo prima che esso si concretizzasse. L'imprevedibilità dell'evento, si assume, era collegata sia alla condotta del manovratore del carroponte violativa della procedura prevenzionistica prescritta sia all'avvenuta nomina nel 1995 di un RSPP che non aveva segnalato all'imputato alcuna criticità, potendo quindi il ricorrente legittimamente confidare nel fatto che gli sarebbe stata segnalata una condizione di rischio potenziale o l'inidoneità della procedura codificata.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso consentono una trattazione unitaria, vertendo sul punto dell'affermazione della responsabilità per colpa omissiva del datore di lavoro. Si tratta di motivi infondati.
1.1. In linea di principio, va premesso che l'intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risente del principio di matrice eurounitaria (Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE che avevano già trovato attuazione con d. lgs. 19 settembre 1994, n.626) per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi non è oggi immaginabile un sistema di sicurezza del lavoro che non sia incentrato sul concetto di rischio. Il dovere principale che la normativa italiana impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono «garanti» è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare quali sono i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore.
1.2. Il capo d'imputazione era stato strutturato, nel caso concreto, con specifico riferimento alla condotta omissiva del datore di lavoro (art.40, comma 2, cod. pen.) e il rischio descritto nell'ipotesi accusatoria in conseguenza di tale condotta omissiva è stato più in dettaglio definito nelle sentenze: esso è stato identificato nella possibilità che, nel corso delle operazioni di distaffatura, una parte della struttura potesse cadere verso l'esterno dell'area di lavorazione e colpire chiunque si fosse trovato anche oltre la zona delimitata, anche se non direttamente coinvolto nel processo. Occorre, dunque, verificare i motivi di ricorso, inerenti alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, alla luce di tale specifico rischio che, si ripete, concerne l'eventualità che la manovra mediante carroponte determinasse la caduta dall'alto di oggetti in «zone di pericolo», non solo all'interno dell'area in cui si svolgevano le operazioni di distaffatura ma anche all'esterno di tale area.
1.3. Il percorso causale che ha determinato la caduta del cilindro nella zona esterna alla lavorazione è incontestato ed è descritto nella sentenza di primo grado: il tubo era caduto sulla trave orizzontale situata a tre metri di altezza, posta a delimitazione e protezione dell'area di lavorazione, e da qui sul lavoratore, posizionato in area esterna a quella di lavorazione ma in corrispondenza di un'apertura della struttura di protezione. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio indicata nel ricorso, in base alla quale il manovratore del carroponte avrebbe iniziato la manovra prima che il G.G. raggiungesse l'area esterna, rappresenta una deduzione in fatto, inammissibile in fase di legittimità e, in ogni caso, non contraddice frontalmente quanto descritto in sentenza a proposito del percorso compiuto dal cilindro metallico, segnatamente a proposito del fatto che il G.G. sia stato colpito mentre si trovava nell'area esterna alla lavorazione in corrispondenza di un'apertura della struttura metallica di delimitazione e protezione dell'area di distaffatura.
1.4. Le regole cautelari contestate erano: l'art.64 d. lgs. n.81/2008 che, letto in combinato disposto con l'art.63, comma 1, d. lgs.cit., impone al datore di lavoro di provvedere affinchè i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del medesimo testo normativo. Tra tali requisiti, l'Allegato prescrive l'adozione di dispositivi che impediscano ai lavoratori non autorizzati di accedere a zone di pericolo in funzione, tra l'altro, del rischio di cadute di oggetti (1.4.6), l'adozione di misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere a tali zone di pericolo (1.4.7), la difesa tanto dei posti di lavoro quanto dei posti di passaggio dalla caduta o dall'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa (1.8.1). Si tratta, in breve, del rischio correlato alla caduta di oggetti nel corso di una lavorazione in quelle che il legislatore definisce «zone di pericolo», estendendo tale definizione dai posti di lavoro ai «posti di passaggio». A monte, si contestava al datore di non avere valutato il predetto rischio (art.29, comma 1, d. lgs. n.81/08).
2. Tanto premesso, se ne desume la correttezza della decisione tanto sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi, quanto della regola cautelare applicabile al caso in esame, rappresentata dalla necessità di prevedere, e di adottare misure appropriate, la caduta di un oggetto nel corso della lavorazione in «zona di pericolo». I giudici hanno ritenuto, in proposito, che la struttura di delimitazione dell'area di distaffatura non fosse sufficiente, per la sua conformazione discontinua, a garantire la sicurezza di un lavoratore posizionato all'esterno di essa. Su tale punto della motivazione il ricorso tace, ponendo l'accento sull'inizio della movimentazione del carroponte allorchè il lavoratore G.G. si trovava ancora nell'area di lavoro, omettendo di confrontarsi compiutamente con la dinamica dell'infortunio consegnata dall'attività d'indagine al giudizio mediante rito abbreviato e trascurando l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, a mente del quale non può configurarsi un rischio «eccentrico», concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).
3. Dal concetto di rischio la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106) ha desunto altri due concetti:
- il concetto di garante come gestore del rischio: l'obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l'integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni;
- il concetto di area di rischio: è garante è colui che ha il potere di gestire un determinato rischio e, d'altro canto, risponde a condizione che l'infortunio possa ricondursi all'area del rischio che quel soggetto ha il potere di gestire.
3.1. I giudici di appello hanno replicato alla censura concernente l'asserita correttezza dell'operato del datore di lavoro precisando che il DVR, ove dunque il rischio di caduta di oggetti era stato previsto, indicava una procedura non idonea ad evitare il rischio di caduta dall'alto del tubo in relazione al reale stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un segmento non protetto dell'area esterna alla lavorazione.
3.2. La motivazione va esente da rilievi, posto che rappresenta obbligo di diligenza del garante, oltre che prevedere il rischio, indicare nel DVR e, quindi, adottare misure appropriate a prevenirlo. Il datore di lavoro aveva individuato il rischio, tanto che aveva previsto una procedura secondo la quale il manovratore del carroponte avrebbe dovuto attendere la fuoriuscita del collega dall'area di distaffatura. Tuttavia essa era inadeguata in relazione alla conformazione dell'area di lavoro, considerato che, in ragione della movimentazione del tubo e delle sue caratteristiche, questo, t>Ve caduto, avrebbe potuto raggiungere anche l'area esterna alla recinzione, in corrispondenza del varco in essa presente. E ciò fonda adeguatamente la colpa. La redazione del documento di valutazione dei rischi e persino la previsione e l'adozione di misure di prevenzione non precludono il giudizio di responsabilità quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nella identificazione delle misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.
4. L'applicazione del principio di colpevolezza esclude, poi, qualsivoglia automatico addebito di responsabilità a carico di chi ricopre la posizione di garante del rischio, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto di regole cautelari (generiche o specifiche) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire: l'individualizzazione della responsabilità penale impone, infatti, di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell'accertamento dell'elemento oggettivo della colpa), ma anche se l'autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
4.1. In quest'ottica, i giudici di merito (le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado sono state integralmente riportate e fatte proprie dai giudici di appello) hanno ritenuto che la pericolosità dell'area in cui si è verificato l'infortunio fosse evidente e che fosse prevedibile che nel corso della distaffatura una parte della pesante struttura potesse cadere verso l'esterno attraverso l'unico segmento non protetto del perimetro, richiedendosi al datore di lavoro una, esigibile, condotta alternativa consistente nel delimitare la zona di lavorazione mediante una struttura priva di soluzioni di continuità e nell'assicurare il tubo di colata con un sistema idoneo a impedire che scivolasse al suolo. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione di tali principi, giacché, dopo aver chiaramente delineato la posizione di garanzia di P.M., nella qualità di datore di lavoro tenuto al rispetto di una serie di regole cautelari specifiche inerenti al rischio di caduta di oggetti e alla correlata pericolosità di determinate aree afferenti la lavorazione, ha individuato nella completa delimitazione dell'area di lavorazione, oltre che nell'approntamento di un sicuro metodo di aggancio del tubo di colata, il comportamento alternativo corretto che sarebbe stato esigibile, così fornendo con valutazione ex ante una motivazione coerente e logica all'affermata causalità della colpa, non censurabile in questa sede.
4.2. Ancorchè la condotta alternativa corretta, secondo i giudici di merito, fosse stata cristallizzata nelle misure di protezione adottate dalla società successivamente all'evento, non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale il giudizio a posteriori abbia in via assorbente sorretto l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 ottobre 2021

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 43350 Anno 2021.pdf
 
452 kB 6

Direttiva 2004/37/CE: nuovo agente cancerogeno sul lavoro 1,4-diossano

ID 15012 | | Visite: 3603 | Documenti Riservati Sicurezza

Direttiva 2004 37 CE Nuovo agente cancerogeno 1 4 diossano

Direttiva 2004/37/CE: nuovo agente cancerogeno sul lavoro 1,4-diossano - In inserimento

ID 15012 | 24.11.2021 / Documento completo allegato

1,4-diossano: da agente chimico Allegato XXXVII ad agente cancerogeno Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Previsto per l'1,4-diossano, un OEL (Agente cancerogeno) in accordo con Direttiva 2004/37/CE (CDM) con direttiva da recepire nel D.Lgs. 81/2008 - Allegato XLIII, attualmente l'agente è in Direttiva 98/24/CE (CAD) e recepito nell'Allegato XXXVII degli agenti chimici del D.Lgs. 81/2008.

L'ECHA

A luglio 2021, l'ECHA ha annunciato l'aggiunta dell'1,4-diossano al suo elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVCH) per l'autorizzazione. Secondo l'agenzia, l'1,4-diossano è stato aggiunto all'elenco a causa della sua cancerogenicità e delle preoccupazioni relative ai suoi "probabili effetti gravi" per la salute umana e l'ambiente.

Un nuovo rapporto scientifico (PDF allegato) pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche include le raccomandazioni dell'ECHA sui limiti di esposizione professionale per il solvente 1,4-diossano.

I nuovi OEL previsti per il 1,4-diossano

L'agenzia raccomanda un OEL di 6 ppm (22 mg/m3) come media ponderata nel tempo di otto ore e un limite di esposizione a breve termine di 20 ppm (73 mg/m3).

Il valore STEL raccomandato corrisponde all'attuale valore indicativo OEL per 1,4-diossano a livello dell'Unione Europea. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro descrive i valori indicativi dell'OEL come "valori basati sulla salute, non vincolanti, derivati ​​dai dati scientifici più recenti disponibili e che tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione affidabili".

"È stato riportato che l'1,4-diossano nell'uomo causa irritazione del naso, degli occhi e della gola ad alte concentrazioni", spiega il rapporto dell'ECHA. "Poiché gli effetti di irritazione locale del naso nel peggiore dei casi possono essere seguiti da infiammazione, iperplasia nasale e formazione [di] tumori nasali, è considerato rilevante limitare l'esposizione a breve termine".

L'ECHA raccomanda inoltre un valore limite biologico, o BLV, utilizzando l'acido 2-idrossietossiacetico nelle urine come biomarcatore. Il BLV proposto dall'agenzia per 1,4-diossano è di 120 mg di acido 2-idrossietossiacetico/g di creatinina nelle urine. E poiché "l'1,4-diossano può essere assorbito attraverso la pelle in quantità significative", l'ECHA raccomanda una notazione cutanea per la sostanza chimica.

L'agenzia accetterà commenti pubblici sulla sua proposta OEL fino al 26 novembre 2021. Maggiori informazioni sulla presentazione di commenti sono disponibili sul sito web dell'ECHA. È disponibile anche una “scheda informativa” su 1,4-diossano.

La Commissione

La Commissione, in vista della preparazione delle proposte di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro (CMD) ha chiesto il parere del RAC per valutare la rilevanza scientifica di limiti di esposizione professionale per alcune sostanze chimiche cancerogene.

Pertanto, l'11 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una richiesta all'ECHA in conformità con il Service Level Agreement (SLA) (Ares(2019)18725), per valutare, in conformità con la Direttiva 2004/37/CE (Direttiva Agenti Cancerogeni e Mutageni - CMD) del 1,4-diossano.

1,4-diossano è stato precedentemente classificato come cancerogeno di categoria 2, ma ha una nuova classificazione come cancerogeno di categoria 1B portandolo nel campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE.

1,4-diossano ha già un Valore Limite indicativo di esposizione professionale (IOELV) sotto la Direttiva 98/24/CE (Direttiva Agenti Chimici - CAD), vedi tabella sottostante e in seguito alla sua riclassificazione è necessario rivedere l'attuale IOELV e sostituirlo con un Limite di Esposizione Professionale (OEL) ai sensi della CMD.

La Commisione resta in attesa dei risultati della Consultazione pubblica ECHA sul 1,4 Diossano che terminerà, come detto, il 26 novembre 2021.

1,4 Diossano - IOELV attuale

D.Lgs. 81/2008 - Allegato XXXVII - Valori limite di esposizione professionale Direttiva 98/24/CE - 1,4 Diossano.

.CE(1)

CAS (2)

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

NOTAZIONE
(3)

8 ore (4)

Breve Termine (5)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

204-661-8

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

Cute

Abstract

The Commission, in view of the preparations of the proposals for amendment of Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (CMD), and in line with the 2017 Commission Communication ‘Safer and Healthier Work for All’ - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy1 , asked the advice of RAC to assess the scientific relevance of occupational exposure limits for some carcinogenic chemical substances. Therefore, the Commission made a request on 11 December 2020 to ECHA in accordance with the Service Level Agreement (SLA) (Ares(2019)18725), to evaluate, in accordance with the Directive 2004/37/EC, 1,4-dioxane. 1,4-dioxane was previously classified as a category 2 carcinogen, but has a new classification as a category 1B carcinogen bringing it into the scope of the CMD. 1,4- dioxane already has an IOELV under CAD and as a result of its reclassification it is necessary to review the current IOELV and to replace it with an OEL under CMD. In support of the Commission’s request, ECHA has prepared a scientific report concerning occupational limit values for 1,4-dioxane at the workplace. In the preparatory phase of making this report, a call for evidence was started on 23 March 2021 to invite interested parties to submit comments and evidence on the subject by 22 June 2021. The scientific report was made publicly available on 27 September 2021 and interested parties were invited to submit comments by 26 November 2021. The Committee for Risk Assessment (RAC) will develop its opinion on the basis of the scientific report submitted by ECHA. During the preparation of the opinion on occupational limit values for 1,4-dioxane, the scientific report will be further developed as the Annex to the RAC opinion.

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

 

Decreto Ministeriale n.224 del 24 novembre 2021

ID 15021 | | Visite: 2401 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n 224 del 24 novembre 2021

Decreto Ministeriale n.224 del 24 novembre 2021 / Ridefinizione tavolo tecnico SINP

Decreto attuativo dell'articolo 13, comma 1, lett. b) punto 5, del D.L. n. 146/2021 recante ridefinizione della composizione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP

________

Articolo 13, comma 1, lett. b) punto 5, del D.L. n. 146/2021

5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;

...

Collegati

Directive 2004/37/CE (CMD): Isoprene in evidence OEL

ID 15014 | | Visite: 2902 | Documenti Riservati Sicurezza

OEL Isoprene

Directive 2004/37/CE (CMD): Isoprene in evidence OEL

ID 15014 | 25.11.2021 / Report in attachment

The Commission, in view of the preparation of the proposals for amendment of Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (CMD), and in line with the 2017 Commission Communication ‘Safer and Healthier Work for All’ - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy1 , asked the advice of RAC to assess the scientific relevance of occupational exposure limits for some carcinogenic chemical substances . Therefore, the Commission made a request on 11 Dec 2020 to ECHA in accordance with the Service Level Agreement (SLA) (Ares(2019)18725), to evaluate, in accordance with the Directive 2004/37/EC, isoprene which is classified as a carcinogen Category 1B in CLP legislation.

In support of the Commission’s request, ECHA has prepared a scientific report concerning occupational limit values for isoprene at the workplace. In the preparatory phase of making this report, a call for evidence was started on 14 April 2021 to invite interested parties to submit comments and evidence on the subject by 13 July 2021.

The scientific report was made publicly available at: Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation - ECHA (europa.eu) on 11 October 2021 and interested parties were invited to submit comments by 10 December 2021.

The Committee for Risk Assessment (RAC) will develop its opinion on the basis of the scientific report submitted by ECHA. During the preparation of the opinion on occupational limit values for isoprene, the scientific report will be further developed as the Annex to the RAC opinion.

Occupational Exposure Limits (OELs) - 8h TWA proposed isoprene

Thus, it can be anticipated that the additional cancer risk would be minimal if the work-life long isoprene exposure level was 3 ppm. Based on this an 8 h TWA of 3 ppm (8.5 mg/m3) isoprene is proposed.

...
add more in attachment

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Legge 21 novembre 2000 n. 353

ID 13527 | | Visite: 4600 | Prevenzione Incendi

Legge 21 novembre 2000 n  353

Legge 21 novembre 2000 n. 353 / Testo consolidato 23 novembre 2021

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

(GU n.280 del 30-11-2000)

Entrata in vigore della legge: 1-12-2000
________

Aggiornamenti all'atto:

10/09/2001
DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 (in G.U. 10/09/2001, n.210) convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n. 262)

27/12/2003
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in SO n.196, relativo alla G.U. 27/12/2003, n.299)

14/02/2004
LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36 (in G.U. 14/02/2004, n.37)

31/12/2008
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49)

16/05/2012
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59 (in G.U. 16/05/2012, n.113) convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162)

20/06/2017
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188)

22/01/2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17)

16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) Testo consolidato 24.09.2021

09/09/2021
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 (in G.U. 09/09/2021, n.216) - Testo consolidato 24.09.2021

08/11/2021
LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n.266) - Testo consolidato 23.11.2021

Collegati

Circolare VVF n. 4293 del 15 Novembre 2021

ID 15002 | | Visite: 4492 | Prevenzione Incendi

Circolare VVF n  4293 del 15 Novembre 2021

Circolare VVF n. 4293 del 15 Novembre 2021 / PEE Impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

ID 15002 | 21.11.2021 / In allegato Circolare

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha diramato una circolare a tutte le Prefetture tenute alla predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di cui all’art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Il contenuto della circolare recepisce le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021.

Alla circolare è allegato uno schema tipo di piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che di velocizzare le attività propedeutiche alla predisposizione del piano.

Nell’intento di fornire alle Prefetture tutto il supporto necessario per l’adozione dei piani in parola, il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

...

Fonte: VVF

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare VVF 4293 del 15 novembre 2021.pdf
 
72 kB 124

Novità Legge di conv. n. 165/2021 DL Green Pass Lavoro

ID 14998 | | Visite: 3571 | News Sicurezza

Novit  Legge n 165 2021 conversione DL Green pass lavoro

Novità Legge di conv. n. 165/2021 DL Green Pass Lavoro  

ID 14998 | 21.11.2021 / In allegato pdf

Pubblicata nella GU n. 277 del 20 Novembre 2021 la Legge 19 novembre 2021 n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2021. 

Di seguito si evidenziano alcune delle novità in merito al controllo ed al possesso della certificazione verde del lavoratore disposte dalla legge di conversione in parola, e precisamente:

1. Esonero dai controlli per i lavoratori che, previa richiesta al DL, consegnano la certificazione verde.

2. Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.

3. Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

4. Possesso e verifica del green pass lavoratori in somministrazione.

Vedi documento Decreto-Legge green pass lavoro 2021 | Note Update Legge di conv. 165/2021 Novembre 2021

1. Esonero dai controlli per i lavoratori che, previa richiesta al DL, consegnano la certificazione verde.

Prevista la possibilità, tramite richiesta, sia per i lavoratori pubblici che privati, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Vedi Modello Richiesta consegna al DL Green pass (Art. 9-septies co. 5 DL 52/2021)

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021) , coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

In rosso le novità della Legge di conv. Legge 19 novembre 2021 n. 165

ART.1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico).
[...]

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Consegna Green pass al Datore di lavoro (PA)

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Articolo introdotto dalla Legge 19 novembre 2021 n. 165 (GU n. 277 del 20 Novembre 2021))
.
...

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico).
...
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

...

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

[...]

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Consegna Green pass al Datore di lavoro (Settore privato)

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Articolo introdotto dalla Legge 19 novembre 2021 n. 165 (GU n. 277 del 20 Novembre 2021))
.
...

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).
...
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

2. Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

Viene stabilito che nel caso si verifichi tale fattispecie, il lavoratore non incorre in sanzioni e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ». 

Art. 3 - bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

1. Dopo l’articolo 9 -octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9 -novies . – ( Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa )
1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9 -quinquies , commi 7 e 8, e 9 -septies , commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

3. Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

Per l'attuazione delle campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021) , coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ». 

Art. 4 - bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Possesso e verifica del green pass lavoratori in somministrazione

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni in ordine ad possesso ed all'esibilizione su richiesta del green pass per l'acceso al luogo di lavoro, compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

In rosso le novità della Legge di conv. Legge 19 novembre 2021 n. 165

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

[...]

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Novità Legge n. 165 2021 Conversione DL Green Pass Lavoro Rev. 0.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
217 kB 69

I ponteggi di facciata - Analisi requisiti legislazione italiana e norme tecniche europee

ID 14985 | | Visite: 3632 | Documenti Riservati Sicurezza

I Ponteggi di facciata

I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee

ID 14985 | 19.11.2021

Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.

Identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di “evoluzione del progresso tecnico” (comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08). In generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come “processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie” e "può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi".

Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V - Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).

L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) ndicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era previsto già nel d.p.r. 164/56 all’art. 30. Dal 1973 lo stesso Ministero ha emesso diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo.

Con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico” (art. 131 comma 5).

A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l’evoluzione del progresso tecnico nell’ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.

________

Indice
Premessa
Introduzione
1. Scopo
2 Riferimenti legislativi e normativi
2.1 Legislazione
2.1.1 Decreti legislativi
2.1.2 Decreti ministeriali
2.1.3 Circolari e lettere circolari
2.1.4 Interpelli
2.2 Norme tecniche
3 Definizioni
3.1 Definizioni previste nelle Circolari MLPS n. 44/90 del 15/05/1990 e n. 132/91 del 24/10/1991
3.2 Definizioni previste nelle norme UNI EN
3.2.1 UNI EN 12811-1
3.2.2 UNI EN 12811-4
3.2.3 UNI EN 74-1
3.2.4 UNI EN 74-3
4 Requisiti previsti nella legislazione
4.1 Requisiti nel d.lgs. 81/08
4.1.1 Articoli contenuti nel d.lgs. 81/08
4.1.2 Allegati contenuti nel d.lgs. 81/08
4.2 Requisiti nelle Circolari MLPS
4.2.1 Articoli contenuti nelle Circolari MLPS n. 44/90 e n. 132/91
4.2.2 Circolare MLPS n. 20/2003
4.2.3 Lettera Circolare MLPS 9 febbraio 1995
4.2.4 Articoli contenuti nel Decreto Ministeriale del 2 settembre 1968
5 Requisiti previsti nelle norme UNI EN
5.1 Serie base di configurazioni del ponteggio
5.2 Classificazione
5.3 Designazione
5.4 Componenti del sistema
5.5 Classi di larghezza
5.6 Altezza libera di passaggio
5.7 Aree di lavoro
5.8 Protezione laterale
5.9 Rivestimento
5.10 Basette e basette regolabili
5.11 Spinotti
5.12 Giunzioni tra montanti con sezioni cave
5.13 Giunti
5.14 Accesso tra livelli
5.15 Impalcati
5.16 Collegamenti
5.17 Requisiti di progettazione strutturale
5.17.1 Appoggio esterno
5.17.2 Classi di carico
5.17.3 Azioni
5.17.4 Carico sull’area di lavoro
5.17.5 Carico di servizio orizzontale
5.17.6 Percorsi di accesso
5.17.7 Carichi sulla protezione laterale
5.17.8 Carichi da neve e ghiaccio
5.17.9 Carichi da vento
5.17.10Carico dinamico
5.17.11 Combinazioni di carichi
5.17.12 Inflessioni
5.17.13 Durabilità
6 Considerazioni
6.1 Generalità
6.2 Classificazione
6.3 Designazione
6.4 Classi di larghezza e altezza libera di passaggio
6.5 Protezione laterale
6.6 Basette, giunti e spinotti
6.7 Accesso tra livelli
6.8 Impalcati
6.9 Collegamenti
6.10 Classi di carico
7 Conclusioni

...

Fonte: INAIL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato I ponteggi di facciata - INAIL 2021.pdf
 
6977 kB 137

INAIL Dossier scuola 2021

ID 14974 | | Visite: 1882 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Dossier scuola 2021

INAIL Dossier scuola 2021

Il volume contiene una sintesi dettagliata di tutte le attività svolte dall’Inail durante l’anno scolastico 2020-2021, a livello territoriale e centrale, per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza.

Il dossier fa una panoramica dei migliori progetti formativi realizzati dall’Inail, a livello locale, nazionale ed europeo, durante l’anno scolastico 2020-2021, nei quali non sono mancate indicazioni specifiche sul Covid-19, sui rischi biologici e sulle misure di prevenzione da adottare.

Una sezione del volume è dedicata agli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico, e un focus riporta i dati relativi agli infortuni occorsi a studenti e docenti nel triennio 2018-2020. Chiudono il dossier una rassegna di film e serie tv sui temi della legalità e della sicurezza a scuola e una sezione dedicata alle pubblicazioni.

______

SOMMARIO
INTRODUZIONE
#IoTornoaScuola in salute e sicurezza
I progetti realizzati dalle strutture Inail
PROGETTI REGIONALI E TERRITORIALI
L’angioletto della sicurezza
Pacchetto didattico per le scuole primarie sul rischio biologico
Gli Scacciarischi e le Olimpiadi della Prevenzione
Portolab
SafeGround. Giocare in sicurezza
Il Diario di SicurEnza
Arte e Sicurezza
Navigare in sicurezza
Liberi di imparare
Vite spezzate
La promozione della sicurezza negli istituti tecnici ad indirizzo ‘costruzioni, ambiente e territorio’ della provincia di Verona
PROGETTI CENTRALI E NAZIONALI
In viaggio con SicurEnza - dalla didattica a distanza alla didattica in presenza
Lavoriamo allo studio dei rischi: la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro
Sicuri si diventa: a scuola di sicurezza nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Take it easy, il futuro è nelle tue mani
Influencer e fai da te 4.0: insieme ad Inail, in sicurezza
Sportello della conoscenza scientifica e tecnologica nel settore della Sicurezza agroalimentare e delle Biotecnologie (2016-2021)
FORMAZIONE PER STUDENTI INSERITI NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: “STUDIARE IL LAVORO”
IL PROGETTO EUROPEO
Con Napo tutti a scuola di sicurezza
SICUREZZA NELLE SCUOLE
EDILIZIA SICURA
LA SICUREZZA A SCUOLA ATTRAVERSO I NUMERI
SCUOLA, SICUREZZA E LEGALITÀ NEL CINEMA E IN TV
PUBBLICAZIONI

...

Fonte: INAIL

Collegati

Circolare CNI - XIX Sessione n. 809 dell'11 Novembre 2021

ID 14955 | | Visite: 1747 | Prevenzione Incendi

Circolare CNI   XIX Sessione n  809 11 Novembre 2021

Circolare CNI - XIX Sessione n. 809 dell'11 Novembre 2021

Novità in materia di sicurezza antincendio e nuova RTV

_______

Sono stati emanati:

1. Decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (G.U. n.230 del 25/09/2021).

Il decreto stabilisce i criteri generali di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di sistemi e impianti antincendio; introduce inoltre i criteri di qualifica dei manutentori antincendio.

Entrerà in vigore il 25 settembre 2022.

1.1 Circolare VVF (DCPREV 14804 del 06/10/2021) avente per oggetto: Decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Si tratta di un documento che definisce:
- le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione dei manutentori;
- i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio;
- il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

2. Decreto 2 settembre 2021, recante: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (G.U. n.237 del 04/10/2021).

Il decreto contiene in sintesi:

- le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza);
- i contenuti dell'informazione e della formazione dei lavoratori;
- la designazione degli addetti al servizio antincendio;
- il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio;
- il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio;
- i requisiti dei docenti dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.

2.1 Circolare VVF (DCPREV 15472 del 19/10/2021) avente per oggetto: DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

3. Decreto 3 settembre 2021, recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.” (G.U. n.259 del 29/10/2021).

Si tratta del cosiddetto “MINICODICE” che regola la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate.

Entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

3.1 Circolare VVF (DCPREV 16700 del 08/11/2021) avente per oggetto: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”. Primi chiarimenti.

Si segnala infine la pubblicazione di una nuova regola tecnica verticale (V.12) che integrerà il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.). RTV V.12 Decreto 14 ottobre 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi
individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” (G.U. n.255 del 25/10/2021).

Si tratta della RTV (capitolo V.12) che contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, ma diversi da musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, già regolati da una precedente RTV (V.10).

Questo decreto estende inoltre il campo di applicazione del Codice relativamente all’attività n. 72 dell'allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, comprendendo anche gli edifici precedentemente esclusi dal DM 10 luglio 2020, sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al DPR n. 151/2011.

Entrerà in vigore il 24 novembre 2021.

...

Vedi documento Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro / Sintesi e Documenti 2021/2022

...

Fonte: CNI

Collegati

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 02.12.2021

ID 15083 | | Visite: 3513 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida riaperture 02 12 2021

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | Versione 02.12.2021

ID 15083 | 03.12.2021 / In allegato documento Linee guida riaperture 02.12.2021

Roma, 2 dicembre 2021 -  “La Conferenza delle Regioni è tornata ad aggiornare, dopo le ulteriori indicazioni del CTS, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, ad annunciarlo è il presidente, Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo lavorato per migliorare il testo secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo anche riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di green pass. E’ stata infine definita meglio la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi, attraverso un coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie locali in base alla specificità degli eventi.

Ora attendiamo – conclude Fedriga - l’ordinanza del Ministro della Salute che recepisca tali linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza”.

____

Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica.

Pertanto, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti.

Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità
che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.

 Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

...

Fonte: Regioni


Decreto 5 ottobre 2021 n. 203

ID 15091 | | Visite: 2843 | Prevenzione Incendi

Decreto 5 ottobre 2021 n  203

Decreto 5 ottobre 2021 n. 203

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.288 del 03.12.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2021

...

Collegati

Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 136

ID 15072 | | Visite: 1624 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 136

Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

(GU n.185 del 10.08.2011 - S.O. n. 187)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2011

Abrogazione

Il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (in G.U. 11/06/2015, n.133) ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Collegati

Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche

ID 14836 | | Visite: 5250 | News Sicurezza

Linee guida in materia di lavoro agile PA

Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche / Dicembre 2021

ID 14836 | Update 01.12.2021 / In allegato Schema Linee guida lavoro agile PA

Update 01.12.2021 - Versione 30.11.2021

"Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l'anno nei contratti di lavoro. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, come avevamo concordato nel Patto Governo-sindacati del 10 marzo, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all'efficienza e alla produttività. Esprimo il mio orgoglio per il lavoro svolto: per la Pa abbiamo trovato le soluzioni più avanzate ed efficienti". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante l'incontro finale con i sindacati sulle nuove linee guida in tema di smart working nella Pa. I sindacati hanno espresso soddisfazione nel merito e nel metodo.

“Abbiamo costruito insieme – ha sottolineato il ministro - uno strumento intelligente e flessibile, affidato, da un lato, all’intelligenza della contrattazione e, dall’altro lato, all’autonomia delle singole amministrazioni. Anche alla luce dell’evoluzione della pandemia, su cui io sono moderatamente ottimista, non ci saranno più decreti d’autorità sullo smart working nella Pa. Le decisioni saranno assunte dalle singole amministrazioni che, attraverso i Piani integrati di organizzazione e attività (Piao), organizzeranno il lavoro agile in modo autonomo. La Pubblica amministrazione sta dando una grande lezione di responsabilità”.
...

Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

In Italia il c.d. lavoro agile è stato introdotto dall’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81. Con tale norma il legislatore ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato da remoto conferendogli, da un lato, autonoma disciplina e cercando, dall’altro, di differenziare tale nuova modalità dal telelavoro, che già riscontrava una normativa di riferimento sia nel settore pubblico (a partire dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e poi con d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70) sia nel settore privato (grazie all’accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di recepimento dell’accordo quadro europeo del 16 luglio 2002, e alla contrattazione collettiva che vi aveva dato esecuzione).

Come noto durante le fasi più acute dell’emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. Questo ha sicuramente consentito di garantire la continuità del lavoro in sicurezza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza e per quanto possibile, la continuità dei servizi erogati dalle amministrazioni. Tuttavia, in ragione della nuova positiva fase dell’esperienza pandemica, risulta necessario porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale individuando quale via per lo sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione quella della contrattazione collettiva e quella della disciplina da prevedersi nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Le presenti linee guida anticipano in parte quello che sarà previsto nei CCNL per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata. In tal senso, l’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale.

Estratto

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ambito soggettivo.

L’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni individua l’ambito soggettivo di applicazione delle misure previste dal predetto decreto - tra le quali rientrano quelle per l’acceso al lavoro agile – nel personale dipendente delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ambito oggettivo

L’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ha stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile. Ai sensi del comma 6 del medesimo decreto vengono adottate le presenti linee guida che approfondiscono i profili relativi a:
a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;
3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

PARTE SECONDA – LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA AGILE

1. Condizioni tecnologiche

- Si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica.
- Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro.
- Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro.
- L’amministrazione deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.

2. Privacy e sicurezza

- In nessun caso può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio.

3. Accesso al lavoro agile

1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. L’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

4. Accordo individuale

1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
f) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

5. Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

1. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL.
2. In ogni caso deve essere individuata una fascia di inoperabilità (disconnessione) - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto.
2. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018, i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

6. Formazione

1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.
2. La formazione di cui al punto 1 dovrà perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

7. Lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al punto 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.
Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause e permessi orari.
4. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
5. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno trimestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.

[...]

Collegati

Direttiva 2005/45/CE

ID 15066 | | Visite: 1109 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2005/45/CE

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

(GU L 255, 30.9.2005)

Abrogata da: Direttiva (UE) 2019/1159 

Collegati

Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note

ID 13241 | | Visite: 173491 | News Sicurezza

Obbligo vaccinale personale sanitario Note

Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 / Note Novembre 2021

ID 13241 | Rev. 3.0 del 29 Novembre 2021 / Documento completo in allegato

A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44, convertito con modificazioni in legge dalla Legge 28 Maggio 2021 n. 76, riguardante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge),  di seguito si forniscono note in merito alle novità introdotte afferenti:

- l’obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-COV2 per tutti i sanitari e
- l'introduzione dello scudo penale per i sanitari che sono vaccinatori.
- la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 (GU n.217 del 10.09.2021) introduce l’Art 4-bis al Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 ed estende l'obbligo vaccinale, dal 10 ottobre 2021 al 31.12.2021, ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali (in GU n.282 del 26.11.2021) all’articolo 2, con l’introduzione dell’art 4-ter D.L. 44 del 1° aprile 2021 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) dispone che dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Update Rev. 3.0 del 29Novembre 2021
Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (GU n.282 del 26.11.2021).
Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021

Update Rev. 2.0 del 12 Settembre 2021
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
(GU n.217 del 10.09.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

Update Rev. 1.0 del 1° giugno 2021
Legge 28 Maggio 2021 n. 76
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU n.128 del 31.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021

_____

Obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-COV2 per tutti i sanitari

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, inoltre, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso.

Le sanzioni per l'operatore sanitario che non si vaccina. In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari.

La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 15 giugno 2021.

Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali (in GU n.282 del 26.11.2021) all’articolo 1, ha sostituito l’art. 4 del D.L. 44 del 1° aprile 2021

Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionaleDGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 -ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 -ter, commi 2, 3 e 6.

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 (GU n.217 del 10.09.2021) introduce l’Art. 4-bis al Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44.

Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
(GU n.217 del 10.09.2021)

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali (in GU n.282 del 26.11.2021) all’articolo 1, ha modificato l’art. 4 bis del D.L. 44 del 1° aprile 2021 (in rosso le modifiche)

ART. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

...

Figura 1: Obbligo vaccinazione operatori sanitari

Figura 1

Figura 2: Timeline procedure trasmissione/verifica elenchi

Figura 2

 

Figura 3: Verifica obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale Note  Figura 3

 Figura 4: Sanzioni

Obbligo vaccinale Note  Figura 4

Scudo penale per i sanitari vaccinatori

Viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.

ART. 3 (Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Art. 3 - bis Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.


...

Vedi il Documento riepilogativo:

Obbligo vaccinale   Tabella Soggetti Professionisti   lavoratori

Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 29.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
2.0 12.09.2021 Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Certifico Srl
1.0 01.06.2021 Legge 28 maggio 2021 n. 76 Certifico Srl
0.0 01.04.2021   Certifico Srl

Collegati

Rapporto inchiesta pubblica incendio Grenfell Tower del 14 giugno 2017

ID 15025 | | Visite: 3265 | Prevenzione Incendi

Rapporto Fase 1 incendio Grenfell Tower di Londra del 14 giugno 2017

Rapporto dell'inchiesta pubblica sull'incendio alla Grenfell Tower del 14 giugno 2017 / Rapporto completo fase 1 EN (Summary in IT)

ID 15025 | 25.11.2021 / Allegato Versione completa Fase 1 EN e IT (panoramica)

Note e riferimenti del Rapporto Grenfell Tower sono riportati nella Relazione NIA dell'incendio alla Torre dei Moro depositata 25.11.2021:

Note/riferimenti del Rapporto GTI è presente nella relazione sulle cause dell'Incendio alla Torre dei Moro del 29 Agosto 2021 deposita dal NIA (Nucleo Investigativo Antincendi - Vigili del Fuoco) in data 25 Novembre 2021.

In allegato Rapporto Fase 1 dell'incendio della Grenfell Tower di Londra del 14 giugno 2017.
L'incendio della Grenfell Tower è avvenuto a Londra nella notte del 14 giugno 2017 nel grattacielo di 24 piani Grenfell Tower, (North Kensington), nel quale morirono 72 persone.
Il primo ministro inglese, Theresa May, ha annunciato il 15 giugno 2017 un'inchiesta pubblica sull'incendio alla Grenfell Tower. L'inchiesta sulla Grenfell Tower esaminerà le circostanze che hanno portato all'incendio e che hanno circondato l'incendio.

Allegati Grenfell Tower Inquiry:

GTI - Phase 1 report Executive Summary IT
GTI - Phase 1 report Executive Summary FR
GTI - Phase 1 report Executive Summary EN
GTI - Phase 1 full report - volume 1 EN
GTI - Phase 1 full report - volume 2 EN
GTI - Phase 1 full report - volume 3 EN
GTI - Phase 1 full report - volume 4 EN

La Fase 1 si è concentrata sulla narrazione fattuale degli eventi della notte del 14 giugno 2017. Le udienze per la Fase 1 sono iniziate il 21 maggio 2018 e si sono concluse il 12 dicembre 2018. Il 30 ottobre 2019 il Presidente ha pubblicato il suo rapporto di Fase 1.
La Fase 2 dell'inchiesta esamina le cause di questi eventi, compreso il modo in cui la Grenfell Tower si è trovata in una condizione che ha permesso all'incendio di diffondersi nel modo identificato dalla Fase 1.

****Fase 2 attualmente in corso****
_______

Introduzione

Questa prima relazione riguardante l'inchiesta sulla Grenfell Tower è suddivisa in sei parti.
La Parte I contiene un'ampia presentazione degli eventi che sono accaduti durante le prime ore del 14 giugno 2017. Include una descrizione dell'edificio della Grenfell Tower e dell'organizzazione dei Vigili del Fuoco di Londra (London Fire Brigade - LFB)
La Parte II contiene una narrazione dettagliata dell'incendio e delle misure adottate per contrastarlo.
La Parte III contiene le mie conclusioni in merito all'origine e allo sviluppo dell'incendio, nonché la mia analisi sulle risposta della LFB e degli altri servizi di emergenza presenti sul luogo dell'evento. Le udienze per commemorare coloro che hanno perso la vita costituiscono una parte importante dei procedimenti dell'Inchiesta.
Il riepilogo degli omaggi resi dalle famiglie e dagli amici ai propri cari è disponibile nella Parte IV.

La Parte V contiene le raccomandazioni derivanti dalle conclusioni tratte precedentemente nel rapporto e la Parte VI procede all'individuazione di alcuni argomenti di particolare importanza su cui l'Inchiesta si focalizzerà nella Fase 2.

Parte I: Elementi del contesto
Parte II: gli eventi del 14 giugno 2017
Parte III: Conclusioni
Parte IV: Commemorazione delle vittime
Parte V: Raccomandazioni
Parte VI: Avanzamento alla Fase 2

Presidente: Onorevole Sir Martin Moore-Bick Ottobre 2019
______

Versione IT: Inchiesta su Grenfell Tower: panoramica del rapporto sulla fase 1

La presente Panoramica della relazione sulla Fase 1 contiene i seguenti capitoli tratti dalla relazione completa sulla Fase 1

Capitolo 2 Riepilogo esecutivo 
Capitolo 3:Raccomandazioni
Capitolo 4: Procedere alla Phase 2
______

Collegati

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Ottobre 2021

ID 15028 | | Visite: 2030 | Documenti Sicurezza

Scheda nazionale   INAIL 31 10 2021

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Ottobre 2021

INAIL 26.11.2021

Pubblicato il 21esimo report della Consulenza statistico attuariale Inail: dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto sono 183.147, 782 delle quali con esito mortale. Rispetto al monitoraggio mensile precedente, i casi in più sono 1.511 (+0,8%)

Covid-19, nei primi 10 mesi dell’anno i contagi sul lavoro in calo del 57,2% rispetto al 2020
 
ROMA - Tra gennaio e ottobre di quest’anno i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail sono diminuiti del 57,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. A rilevarlo è il 21esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto e pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, da cui emerge che dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre le infezioni di origine professionale segnalate all’Inail sono 183.147, pari a oltre un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 3,8% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data.

Dallo scorso febbraio il trend è in discesa. Rispetto alle 181.636 denunce rilevate dal monitoraggio precedente del 30 settembre 2021, i casi in più sono 1.511 (+0,8%), di cui 619 riferiti a ottobre, 254 a settembre e 117 ad agosto scorsi, mentre gli altri 521 casi riguardano per il 63,5% gli altri mesi del 2021 e il restante 36,5% il 2020. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti. Il 2020, in particolare, con 148.216 infezioni totali denunciate raccoglie l’80,9% degli infortuni da Covid-19 pervenuti da inizio pandemia, con i mesi di novembre (40.536 denunce) e marzo (28.671) ai primi due posti per numero di casi. Il 2021, con 34.931 contagi denunciati in 10 mesi, al momento pesa invece per il restante 19,1%. Da febbraio di quest’anno il fenomeno è in significativa discesa e i 237 casi di giugno, sebbene ancora provvisori, rappresentano il minor numero di contagi mensili registrati dall’anno scorso, sensibilmente inferiore anche al precedente minimo osservato a luglio del 2020 (con poco più di 500 casi).

Le morti sono 20 in più ma solo una è avvenuta nell’ultimo mese di rilevazione. Le morti sul lavoro da Covid-19 denunciate all’Inail dall’inizio della pandemia sono 782, oltre un quarto del totale dei decessi denunciati all’Inail da gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,6% rispetto al complesso dei deceduti nazionali comunicati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 762 casi rilevati dal monitoraggio dello scorso 30 settembre, i decessi sono 20 in più, di cui uno avvenuto a ottobre e i restanti 19 riconducibili ai mesi precedenti (13 avvenuti nel 2021 e 6 nel 2020). Il 2020 con 559 decessi da Covid-19 raccoglie il 71,5% di tutti i casi mortali da contagio sul lavoro pervenuti fino al 31 ottobre di quest’anno, con il mese di aprile al primo posto per numero di deceduti (195), seguito da marzo (140). Il 2021, con 223 decessi nei primi 10 mesi, al momento pesa invece per il 28,5% sul totale delle infezioni di origine professionale con esito mortale.

Due denunce su tre al Nord. L’analisi territoriale, che è possibile approfondire anche attraverso le schede regionali aggiornate, evidenzia una distribuzione delle denunce del 42,3% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,1%), del 24,6% nel Nord-Est (Veneto 10,5%), del 15,3% al Centro (Lazio 6,7%), del 12,9% al Sud (Campania 5,9%) e del 4,9% nelle Isole (Sicilia 3,3%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,6%), Torino (6,9%), Roma (5,3%), Napoli (4,0%), Brescia e Varese (2,5% ciascuna), Verona e Genova (2,4% ciascuna), e Bologna (2,3%). Milano è anche la provincia che registra il maggior numero di contagi professionali accaduti nel solo mese di ottobre, seguita da Roma, Torino, Napoli, Ravenna, Foggia, Ancona, Firenze, Bergamo e Catania. Le province che registrano i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di settembre – non per contagi avvenuti nel mese di ottobre ma per il consolidamento dei dati in mesi precedenti – sono però quelle di Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Matera, Caltanissetta, Pistoia e Reggio Calabria.

La provincia di Napoli maglia nera dei decessi. Prendendo in considerazione solo i decessi, la quota del Nord-Ovest sul totale scende al 36,3% (prima la Lombardia con il 24,8%), mentre il Sud, con il 26,1% dei casi mortali denunciati, contro il 12,9% riscontrato sul complesso dei contagi, precede il Centro (18,0%), il Nord-Est (12,8% rispetto al 24,6% delle denunce totali) e le Isole (6,8%). Le province con più decessi da inizio della pandemia sono Napoli (con l’8,1%), Roma (7,7%), Milano (6,6%), Bergamo (6,4%), Brescia e Torino (4,0% ciascuna), Cremona (2,4%), Genova (2,3%), Bari, Caserta e Palermo (2,2% ciascuna), e Parma (2,0%).

L’identikit dei lavoratori più colpiti. La maggioranza dei casi mortali riguarda gli uomini (83,2%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (71,8%), over 64 anni (18,5%) e 35-49 anni (9,1%), mentre tra gli under 35 si registra solo lo 0,6% dei morti e nessuna lavoratrice. Allargando l’analisi a tutti i contagi sul lavoro da Covid-19, il rapporto tra i generi si inverte. La quota femminile sul totale delle denunce, infatti, è pari al 68,3%. Il numero delle lavoratrici contagiate supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 48,8%, del 45,8% e del 44,2%. L’età media dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per i contagiati di entrambi i sessi e 59 per i deceduti (57 per le donne, 59 per gli uomini). Il 42,5% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni (18,9%) e over 64 anni (2,0%). L’86,5% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 13,5% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (12,6%), albanesi (8,1%), moldavi (4,6%), ecuadoriani (4,1%) e svizzeri (3,9%). Più di nove morti su 10 sono italiani (90,7%), mentre la comunità straniera con più decessi denunciati è quella peruviana (con il 16,4% dei casi mortali dei lavoratori stranieri), seguita da quelle albanese (12,3%) e rumena (8,2%).

Poco più di tremila i contagiati tra insegnanti, professori e ricercatori. La stragrande maggioranza dei contagi e dei decessi (rispettivamente 96,9% e 88,1%) riguarda l’Industria e servizi, con i restanti casi distribuiti nelle gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione. Sono poco più di tremila, in particolare, le infezioni di origine professionale di insegnanti, professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, riconducibili sia alla gestione dei dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della gestione Industria e servizi.

La sanità e assistenza sociale sempre al primo posto tra le attività produttive. Il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – è sempre al primo posto tra le attività produttive con il 65,0% delle denunce e il 22,4% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,1% dei contagi e il 10,4% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il trasporto e magazzinaggio, secondo per numero di decessi con il 12,9% del totale, il manifatturiero (tra le prime categorie coinvolte gli addetti alla lavorazione di prodotti alimentari, alla stampa, alla lavorazione di prodotti farmaceutici, di metalli, di macchinari e di pelli), che con l’11,8% figura al terzo posto per casi mortali denunciati, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale).

Per trasporto e commercio incidenze in crescita nell’ultimo quadrimestre. Rispetto al 2020, però, nei primi 10 mesi del 2021 si riscontrano alcune differenze nell’evoluzione dei contagi in vari settori produttivi. La sanità e assistenza sociale ha mostrato, in termini assoluti, un numero di infezioni da Covid-19 di origine professionale in costante discesa, registrando nel mese di giugno il suo livello più basso, con una sessantina di casi (erano 400 a giugno 2020), per poi risalire lievemente nei due mesi successivi e rallentare di nuovo a settembre e ottobre. A partire dal febbraio 2021 il settore ha avuto riduzioni in termini di incidenza, che però nell’ultimo quadrimestre mostrano segnali di ripresa, in particolare nel mese di ottobre. Altri comparti produttivi, come il trasporto e magazzinaggio e il commercio, nello stesso periodo hanno invece registrato incidenze di contagi professionali in crescita rispetto allo scorso anno.

Un quarto dei morti tra il personale sanitario e socio-assistenziale. L’analisi per professione dell’infortunato evidenzia come un quarto dei decessi (25,7%) riguardi il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è quella più coinvolta dai contagi, con il 37,4% delle denunce complessive, l’82,6% delle quali relative a infermieri, e il 9,6% dei casi mortali codificati (il 66,7% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 18,1% delle denunce (e il 3,7% dei decessi), i medici con l’8,5% (e il 5,0% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 6,9% (e il 2,6% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (e il 3,3% dei decessi). Il restante personale coinvolto riguarda, tra le prime categorie professionali, gli impiegati amministrativi, con il 4,6% delle denunce e il 10,0% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, con il 2,3% sia per i contagiati in complesso che per i deceduti, i conduttori di veicoli, con solo l’1,3% dei contagi ma ben il 7,8% dei decessi, gli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, e gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia.

L’andamento per professione dell’infortunato. Anche rispetto alla professione dell’infortunato si osserva in generale un calo significativo delle denunce a partire dal febbraio 2021, con incidenze in riduzione per alcune categorie, tra le quali le professioni sanitarie, che però nell’ultimo quadrimestre mostrano segnali di ripresa. Altre professioni, come per esempio gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, gli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, gli insegnanti di scuola primaria o gli impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro, con il ritorno alle attività hanno visto invece aumentare l’incidenza dei casi di contagio rispetto allo scorso anno, con l’esclusione del mese di ottobre in cui si registra un calo.
 
 
Fonte: INAIL

Collegati

Sentenza Cassazione Penale Sez. 3 n. 32234 del 26 agosto 2021

ID 15015 | | Visite: 1663 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza Cassazione Penale Sez  3 n  32234 del 26 agosto 2021

Sentenza Cassazione Penale Sez. 3 n. 32234 del 26 agosto 2021

ID 15015 | 25.11.2021 / In allegato testo sentenza

Con la sentenza n. 32234 del 26 agosto 2021, la Cassazione penale afferma che, anche a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Jobs Act costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

La Cassazione rileva che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 4 e 38 della L. 300 del 1970, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la normativa vigente - rimodulata da ultimo dall'art. 23 del D.Lgs. 151/2015 - letta in combinato disposto con i precetti contenuti nel c.d. codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

...

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 32234 Anno 2021.pdf
 
85 kB 10

Applicazioni biotecnologiche - Gli aspetti normativi e i progetti Inail

ID 15011 | | Visite: 1502 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Applicazioni biotecnologiche   INAIL 2021

Applicazioni biotecnologiche - Gli aspetti normativi e i progetti Inail

Il presente fact sheet è il primo di una serie di approfondimenti relativi alle biotecnologie e alle diverse tematiche ad esse correlate, di forte attualità, che verranno redatte sotto forma di raccolta, implementabile a seguito di aggiornamenti normativi e/o sviluppi progettuali del dipartimento.

Con l’attuazione del d.lgs.206/2001, l’Autorità Competente italiana ha il compito di valutare e autorizzare gli impianti dove vengono effettuate le attività (di ricerca, di sviluppo e produzione) ed il tipo di manipolazione genetica, nonché i rischi prevedibili, immediati o futuri che i MOGM utilizzati possono presentare per la salute umana, animale e per l’ecosistema in generale. Saranno qui anticipati gli aspetti relativi alla normativa nazionale biotech e il progetto dal titolo “Prevenzione e la tutela della salute e dell’ambiente in caso di impiego di tecniche biotecnologiche avanzate”.

...

Fonte: INAIL 2021

Collegati

Modello Richiesta consegna al DL Green pass (Art. 9-septies co. 5 DL 52/2021)

ID 14999 | | Visite: 25374 | Documenti Riservati Sicurezza

Modello richiesta consegna green pass DL

Modello Richiesta consegna al DL Green pass (Art. 9-septies co. 5 DL 52/2021)

ID 14999 | 21.11.2021 / In allegato modello doc/pdf

In allegato Modello Richiesta consegna al DL settore privato della Certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell'art. 9-septies co. 5 DL 52/2021). 

Consegna Green pass al Datore di Lavoro

La Legge di conversione Legge 19 novembre 2021 n. 165 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (Decreto Legge Green pass), ha previsto la possibilità, tramite richiesta, sia per i lavoratori pubblici che privati, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

In rosso le novità della Legge di conversione Legge 19 novembre 2021 n. 165

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

[...]

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Decreto-Legge green pass lavoro Sett. 2021 | Note

ID 14557 | | Visite: 20045 | Documenti Riservati Sicurezza

Decreto Legge green pass lavoro   Rev  3 0 2021

Decreto-Legge green pass lavoro 2021 / Note Update Legge di conv. 165/2021 Novembre 2021

ID 14557 | Rev. 3.0 del 21.11.2021 / In allegato documento di lavoro completo 

A seguito della pubblicazione nella GU n. 226 del 21.09.2021 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e della conversione in legge con modificazioni di cui alla Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), si forniscono nel proseguo alcune delle novità emergenti in ordine all’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 nel lavoro pubblico e privato, in vigore dal 15 Ottobre 2021 fino al 31 Dicembre 2021.

Consegna Green pass al Datore di Lavoro: Legge 19 novembre 2021 n. 165

La Legge di conversione Legge 19 novembre 2021 n. 165 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (Decreto Legge Green pass), ha previsto la possibilità, tramite richiesta, sia per i lavoratori pubblici che privati, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Rev. 3.0 del 21.11.2021
Legge 19 novembre 2021 n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.277 del 20.11.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2021

A. Lavoro pubblico

Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021

Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni.

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Al fine di semplificare e razionalizzare, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza ingiustificata.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive. Il decreto rimette agli organi costituzionali la decisione relativa all’applicazione della disciplina in materia di Certificazioni Verdi.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 convertito Legge 19 novembre 2021 n. 165

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

In rosso le novità della Legge di conv. Legge 19 novembre 2021 n. 165

ART.1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9- ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4- bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500 nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell’articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

B. Lavoro privato

Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori.

Il decreto prevede che il personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 convertito Legge 19 novembre 2021 n. 165

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021) , coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

In rosso le novità della Legge di conv. Legge 19 novembre 2021 n. 165

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Schema 1 – Obbligo green pass lavoratori pubblici/privati

Decreto Legge green pass lavoro   Schema 1

(*) Obbligo possesso ed esibizione per l’accesso nei luoghi dove l’attività è svolta.
(**) Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
(***) Non applicabile per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

[...]

Decreto Legge Green pass Settembre 2021 Tabella 1

NB
Tabella non esaustiva

Schema 2 - DL compiti verifica rispetto green pass

Decreto Legge green pass lavoro Sett  2021 Note Schema 2

 

NB
Vedere Incarico accertatori / Procedura verifica green pass lavoratori

Schema 3 - Sanzioni

Decreto Legge green pass lavoro   Schema 3

NB.
Sanzioni irrogate dal Prefetto
...

Certificazione verde COVID-19 (Green pass)

La Certificazione verde COVID-19 (Green pass) nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni (DL n. 52/2021):

Decreto Green pass lavoro Rev  3 0 2021 Schema3

(*) Condizione introdotta dal Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 21.11.2021 Legge 19 novembre 2021 n. 165 Certifico Srl
2.0 22.09.2021 Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 Certifico Srl
1.0 18.09.2021 Modifiche D.L 22 aprile 2021, n. 52
Integrazione Tabella Soggetti obbligati

Green pass (Uffici giudiziari)
Certifico Srl
0.0 17.09.2021 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto green pass lavoro - Note Rev. 3.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 3.0 2021
277 kB 200
Allegato riservato Decreto green pass lavoro - Note Rev. 2.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2021
255 kB 424
Allegato riservato Decreto green pass lavoro - Note Rev. 1.0 2021.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2021
243 kB 360
Allegato riservato Decreto green pass lavoro - Note Rev. 0.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
210 kB 205

Sicurezza impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 CPI

ID 14984 | | Visite: 3049 | News Prevenzioni Incendi

Misura S 10 CPI INAIL 2021

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi

INAIL, 19 Novembre 2021

Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio.

Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, “restringe” il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.
______

Prefazione
1. Obiettivi
2. Introduzione
3. Le soluzioni fornite dal Codice - la misura antincendio S.10
S.10.1 Premessa
S.10.2 Livelli di prestazione
S.10.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
S.10.4 Soluzioni progettuali
S.10.4.1 Soluzioni conformi
S.10.4.2 Soluzioni alternative
S.10.5 Obiettivi della sicurezza antincendio
S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio
S.10.6.1 Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica
S.10.6.2 Impianti fotovoltaici
S.10.6.3 Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
S.10.6.4 Protezione contro le scariche atmosferiche
S.10.6.5 Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone
S.10.6.6 Impianti di distribuzione gas combustibili
S.10.6.7 Deposito di combustibili
S.10.6.8 Impianti di distribuzione di gas medicali
S.10.6.9 Opere di evacuazione dei prodotti della combustione
S.10.6.10 Impianti di climatizzazione e condizionamento
S.10.7 Riferimenti
La sicurezza degli impianti tecnologici nelle nuove RTV
4. Legami tra la misura antincendio S.10 e le RTV V.1 e V.2

Caso studio 1: Spazio calmo, sistema di comunicazione da utilizzare in un asilo nido
Descrizione
Dati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.10
Studio della problematica antincendio
Progettazione dell’esodo
Soluzione conforme
Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio
Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio
Definizione dello spazio calmo; descrizione del sistema di comunicazione da utilizzare
Lo spazio calmo
Calcolo della superficie dello spazio calmo al piano primo
Il sistema di comunicazione bidirezionale
La scelta tra cablaggio attivo e passivo
Le caratteristiche
Le funzioni
L’alimentazione del sistema di sicurezza
I parametri igienico sanitari
Considerazioni a commento

Caso studio 2: Aree a rischio specifico nell’ambito di un magazzino automatico

Descrizione
Dati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.10
Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio
Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio
Normativa applicabile alle due nuove attività secondarie
Strategia antincendio RTV V.1 (par. V.1.2)
Considerazioni a commento

Caso studio 3: Aree a rischio specifico di tipo elettrico - capannone industriale
Descrizione
Dati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.10
Valutazione del rischio
Strategia antincendio RTV V.1 (par. V.1.2)
Considerazioni a commento

Caso studio 4: Aree a rischio specifico con centraline oleodinamiche - capannone industriale
Descrizione
Dati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.10
Valutazione del rischio
Criteri di protezione delle centraline oleodinamiche
Strategia antincendio RTV V.1 (par. V.1.2)
Considerazioni a commento

Caso studio 5: Rilascio di liquido infiammabile in ambiente aperto
Descrizione
Dati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.10
Tipologia della zona classificata
Ampiezza della zona classificata
Misure di prevenzione e protezione finalizzate a limitare l’estensione della zona classificata
Considerazioni a commento

Caso studio 6: Calcolo delle superfici di sfogo dell’esplosione in un silos di stoccaggio
Descrizione
Dati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.10
Scelta della strategia di resistenza del contenimento
Dati di progetto per il calcolo della pressione ridotta
Calcolo della tensione ammissibile
Calcolo della resistenza del contenimento
Posizionamento delle membrane di rottura
Dati caratteristici delle polveri combustibili alimentari
Caratteristiche tecniche della struttura e delle membrane di rottura
Calcolo delle superfici di sfogo
Forza e tensioni sviluppate
Effetti prevedibili dell’esplosione
Considerazioni a commento

Bibliografia
Fonti immagini
...

Fonte: INAIL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Focus sulla misura S.10 Codice di prevenzione incendi.pdf
INAIL 2021
7281 kB 115

Codice della Navigazione | Testo consolidato

ID 5650 | | Visite: 30503 | Documenti Riservati Sicurezza

Codice della navigazione R D  30 marzo 1942

Codice della Navigazione | RD 327/1942  / Testo consolidato 2021

ID 5650 | Ed. 2.2 del 05 Aprile 2021

Il testo consolidato 2021 del Codice della navigazione tiene conto delle modifiche/abrogazioni al Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327  (GU n.93 del 18.04.1942) dal 1945 al 2021.

Disponibile Codice della Navigazione | Testo consolidato 2021, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Full Plus

Ed. 2.2 del 05 Aprile 2021

- Modifiche apportate da:

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37 (in G.U. 26/05/2020, n.134)
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) convertito da Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).

Ed. 2.1 del 13 Giugno 2018

- Inserito art. 347-bis disposto dal Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 61 (in G.U. 06/06/2018, n.129)

Testo nativo:

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327
Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (GU n.93 del 18-4-1942)
______

Aggiornamenti all'atto:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 336 (in G.U. 28/10/1946, n.245) 
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 240 (in G.U. 28/10/1946, n.245)
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 547 (in G.U. 02/07/1947, n.148)
LEGGE 15 febbraio 1950, n. 72 (in G.U. 18/03/1950, n.65
LEGGE 16 aprile 1954, n. 202 (in G.U. 21/05/1954, n.116)
LEGGE 15 maggio 1954, n. 233 (in G.U. 01/06/1954, n.124)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1954, n. 747 (in G.U. 31/08/1954, n.199)
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 66 (in G.U. 15/03/1955, n.61)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1106 (in G.U. 01/12/1955, n.277)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1957, n. 1438 (in G.U. 27/03/1958, n.75)
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616 (in G.U. 05/07/1962, n.168)
La LEGGE 3 febbraio 1963, n. 54 (in G.U. 15/02/1963, n.43)
LEGGE 4 febbraio 1963, n. 58 (in G.U. 16/02/1963, n.44
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 94 (in G.U. 26/02/1963, n.55)
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366 (in G.U. 02/04/1963, n.89)
Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 96 (in G.U. 17/07/1967 n. 177)
Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1970, n. 121 (in G.U. 15/07/1970 n. 177)
LEGGE 8 ottobre 1973, n. 645 (in G.U. 03/11/1973, n.284)
LEGGE 14 agosto 1974, n. 359 (in G.U. 21/08/1974, n.218)
LEGGE 9 dicembre 1975, n. 723 (in G.U. 07/01/1976, n.4)
LEGGE 9 dicembre 1975, n. 744 (in G.U. 08/01/1976, n.6)
Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1976, n. 164 (in G.U. 14/07/1976 n. 184)
DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 12 (in G.U. 01/02/1977, n.29), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1977, n. 91 (in G.U. 02/04/1977, n. 90)
LEGGE 9 giugno 1977, n. 333 (in G.U. 21/06/1977, n.167)
LEGGE 19 dicembre 1979, n. 649 (in G.U. 29/12/1979, n.352)
LEGGE 11 dicembre 1980, n. 862 (in G.U. 22/12/1980, n.349)
LEGGE 27 aprile 1981, n. 165 (in G.U. 02/05/1981, n.119)
LEGGE 6 agosto 1981, n. 469 (in G.U. 13/08/1981, n.222)
LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 (in G.U. 31/05/1982, n.147)
LEGGE 25 gennaio 1983, n. 26 (in G.U. 10/02/1983, n.40)
LEGGE 13 maggio 1983, n. 213 (in G.U. 24/05/1983, n.140)
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 32 (in G.U. 21/02/1986, n.43)
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193 (in G.U. 21/05/1986, n.116)
LEGGE 17 ottobre 1986, n. 732 (in G.U. 05/11/1986, n.257)
Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 1987, n. 63 (in G.U. 11/03/1987 n. 11)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1987, n. 201 (in G.U. 23/05/1987, n.118)
LEGGE 23 agosto 1988, n. 380 (in G.U. 01/09/1988, n.205
LEGGE 14 giugno 1989, n. 234 (in SO n.46, relativo alla G.U. 21/06/1989, n.143)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 66 (in G.U. 29/03/1990, n.74)
Corte costituzionale, con sentenza 17 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 06/02/1991 n. 6)
LEGGE 10 febbraio 1992, n. 165 (in G.U. 27/02/1992, n.48)
DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400 (in G.U. 05/10/1993, n.234), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 (in G.U. 4/12/1993, n. 285
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561 (in G.U. 31/12/1993, n.306)
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 (in SO n.21, relativo alla G.U. 04/02/1994, n.28)
Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 1995, n. 220 (in G.U. 07/06/1995 n. 24)
Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 20/03/1996 n. 12)
DECRETO 2 febbraio 1996, (in G.U. 01/04/1996, n.77)
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996, n.248), convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (in G.U. 23/12/1996, n. 300),
LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665 (in G.U. 30/12/1996, n.304
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. 31/12/1997, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/2/1998, n. 49)
LEGGE 24 aprile 1998, n. 128 (in SO n.88, relativo alla G.U. 07/05/1998, n.104)
LEGGE 21 maggio 1998, n. 164 (in G.U. 30/05/1998, n.124)
LEGGE 30 novembre 1998, n. 413 (in G.U. 03/12/1998, n.283)
LEGGE 5 febbraio 1999, n. 25 (in SO n.33, relativo alla G.U. 12/02/1999, n.35)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1999, n. 66 (in G.U. 22/03/1999, n.67)
LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472 (in SO n.220, relativo alla G.U. 16/12/1999, n.294)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306)
Avviso di rettifica (in G.U. 28/01/2000, n.22)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 28 (in G.U. 01/03/2001, n.50)
LEGGE 7 marzo 2001, n. 51 (in G.U. 14/03/2001, n.61)
LEGGE 16 marzo 2001, n. 88 (in G.U. 03/04/2001, n.78)
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (in SO n.54, relativo alla G.U. 26/03/2002, n.72)
LEGGE 1 agosto 2002, n. 166 (in SO n.158, relativo alla G.U. 03/08/2002, n.181)
LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 (in G.U. 14/07/2003, n.161)
DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153 (in G.U. 23/06/2004, n.145)
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237 (in G.U. 10/09/2004, n.213), convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 (in G.U. 10/11/2004, n. 264
LEGGE 15 dicembre 2004, n. 308 (in SO n.187, relativo alla G.U. 27/12/2004, n.302)
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2004, n. 335 (in G.U. 15/02/2005, n.37)
Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 01/06/2005 n. 22)
DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96 (GU n. 131 Suppl.Ord. del. 08/06/2005)
Avviso di rettifica (in G.U. 10/12/2005, n.287)
DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2 (in G.U. 11/01/2006, n.8), convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n. 59)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151 (in G.U. 14/04/2006, n.88)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n. 231 (in G.U. n. 161 del 13 luglio 2006)
LEGGE 6 febbraio 2007, n. 13 (in SO n.41, relativo alla G.U. 17/02/2007, n.40) ha disposto (con l'art. 27, comma 1)
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159 (in G.U. 02/10/2007, n.229) convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 203 (in SO n.228, relativo alla G.U.
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 09/04/2008, n.84), convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 07/06/2008, n.132
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in SO n.39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (GU n.294 del 18-12-2012 - SO n. 208)
LEGGE 23 settembre 2013, n. 113 (in SO n.68, relativo alla G.U. 09/10/2013, n.237)
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221 (in G.U. 26/11/2016, n.277
LEGGE 1 dicembre 2016, n. 230 (in G.U. 19/12/2016, n.295)
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5 (in G.U. 27/01/2017, n.22)
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)
DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) 
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61 (in G.U. 06/06/2018, n.129) Testo consolidato 2018

______

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37 (in G.U. 26/05/2020, n.134)
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) convertito da Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).Testo consolidato 04.2021
______

Elaborato Certifico S.r.l. - IT | 2021

Ed. 2.2 del 05.04.2021
Formato: pdf
Pagine: +335
Ed.: 2.2
Pubblicato: 05/04/2021
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-94-4
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full

Info e acquisto Google Play 

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942 n. 32 Ed. 2.2 2021.pdf
Certifico Srl - IT | Testo consolidato 2021 Ed. 2.2
3423 kB 34
Allegato riservato Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942 n. 32 Ed. 2.1 2018.pdf
Certifico Srl - IT | Testo consolidato 2018 Ed. 2.1
3381 kB 78
Allegato riservato Codice della navigazione Testo consolidato 2018 Ed 2.0.pdf
Certifico Srl - IT | Testo consolidato 2018 Ed. 2.0
5140 kB 33
Allegato riservato Codice della navigazione Testo consolidato 2018 Ed 1.1 2018.pdf
Certifico Srl - IT | Testo consolidato 2018 Ed. 1.1
3576 kB 42
Allegato riservato Codice della navigazione Testo consolidato 2018 Ed. 1.0.pdf
Certifico Srl - IT | Testo consolidato 2018 Ed. 1.0
3811 kB 39

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 41147 | 12 Novembre 2021

ID 14961 | | Visite: 1143 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

 

Cassazione Penale Sez. 4 del 12 novembre 2021 n. 41147

Infortunio con un macchinario marcato CE. Obbligo del datore di lavoro di adeguare la sicurezza ai progressi della tecnologia e di installare dei meccanismi automatici di blocco

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41147 Anno 2021
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 27/10/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Venezia il 9 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Padova il 2 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto L.F., in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni colpose gravi nei confronti dell'operaio dipendente M.P., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 6 maggio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia (un mese di reclusione), condizionalmente sospesa.
2. I fatti, in estrema sintesi, come accertati dai giudici di merito.
L.F., in qualità di datore di lavoro, legale rappresentante della S.P.A. "Commit Siderurgia" e delegato della società in materia di sicurezza, è stato ritenuto responsabile delle lesioni gravi patite da un lavoratore, M.P., che ha avuto una mano schiacciata, con plurime fratture, dalla ripartenza dei rulli, che prima erano in posizione di quiete, del macchinario che stava ripulendo da residui di lamiera.
Si tratta di una macchina, detta "linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice", in cui la zona lavoro contenente parti mobili in movimento - sia rulli che una cesoia - era protetta da una grata di protezione apribile con un chiavistello ma priva di dispositivo automatico di blocco automatico in grado di arrestare il movimento all'apertura della grata.
I giudici di merito hanno ritenuto violato l'art. 71, comma 4, lett. a), nn. 1 e 2, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina non sicura, nel senso appena specificato, ritenendo non rilevante la circostanza, segnalata e documentata dalla difesa, che il macchinario avesse il marchio "CE" e che fosse regolarmente in commercio. In particolare, hanno osservato i decidenti che, essendo stata acquistata nel 2004, cioè dieci anni prima dell'incidente, era obbligo del datore di lavoro, adeguare gli standard di sicurezza nel tempo alla luce dei progressi della tecnologia ed installare dei meccanismi automatici di blocco, richiamando al riguardo (alla p. 9 della sentenza di primo grado e alla p. 4 di quella di appello) i principi, puntualizzati da tempo dalla S.C., secondo il quale «In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti. di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., per avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza carattere di sistematicità)» (Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948) e secondo cui «L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza» (Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 251620).
Si è esclusa la esorbitanza del comportamento del lavoratore, che, peraltro chiamato a lavorare con mansioni diverse, quel giorno era intento a svolgere le mansioni che gli erano state in concreto assegnate.
3. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali lamenta violazione di legge, anche sotto il profilo della omissione di pronuncia (il primo motivo).
3.1. In particolare, con il primo motivo censura violazione di legge, appunto sotto il profilo della omissione di pronunzia, avendo la Corte di appello totalmente trascurato di prendere in considerazione la richiesta, concordemente avanzata dalla Difesa e dal Procuratore Generale all'udienza del 9 luglio 2020 (il cui verbale è allegato al ricorso), pur sussistendone i presupposti.
Si richiama al riguardo il precedente di Sez. 5, n. 34803 del 15/06/2016, Romeo Umberto, non mass., ove si è affermato che «costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice di appello sulla particolare tenuità del fatto, quando nell'atto impugnatorio o nel giudizio sia stata esplicitamente sollecitata una verifica sulla applicabilità del ridetto beneficio» (così in motivazione, sub n. 4.3. del "considerato in diritto", p. 4) in una fattispecie, peraltro, in cui la sollecitazione proveniva solo dalla Difesa, mentre nel caso di specie vi era anche la domanda del P.M.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge (art. 71, comma 4, nn. 1 e 2, del d. lgs. n. 81 del 2008) nella parte in cui la norma che si pretende violata non prevede che il datore di lavoro abbia l'obbligo di sostituirsi al costruttore nell'installazione di sicurezze non presenti sin dall'origine in macchine marcate "CE".
La regola cautelare asseritamente violata avrebbe un perimetro assai più ampio rispetto a quello delineato dal legislatore ed estenderebbe l'ambito degli obblighi imposti al datore di lavoro con riferimento alla gestione dei macchinari oltre ogni confine di ragionevolezza e di esigibilità, addebitandogli di non avere installato sul macchinario un sistema di sicurezza che pacificamente non vi era mai stato, nonostante le rassicurazioni presenti sul libretto di uso e di manutenzione, in sostanza richiedendogli di superare la valutazione del costruttore, che aveva immesso in commercio il macchinario.
La lettura corretta dell'art. 71, nn. 1 e 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 descriverebbe, ad avviso del ricorrente, il compito del datore di lavoro come accessorio ed esecutivo rispetto a quello del costruttore, non già come sostitutivo di esso, dovendo, per dettato di legge, attenersi alle istruzioni d'uso ed al manuale, scritti, appunto, dal costruttore; il riferimento alla "permanenza nel tempo" dei requisiti di sicurezza deve riferirsi necessariamente al mantenimento e/o alla conservazione di quei requisiti che in precedenza erano effettivamente esistenti, non certo a requisiti che in quel momento e dall'origine in verità non esistevano.
Disattendendo la lettera della legge, si verrebbe ad imporre al datore di lavoro un obbligo - illegittimo poichè non previsto da alcuna norma - suppletivo e non già meramente esecutivo-integrativo rispetto a quello del costruttore.
Del resto, la c.d. "direttiva-macchine" (direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006) fa carico al costruttore, e non ad altri, l'obbligo di accertare che il prodotto immesso sul mercato presenti i requisiti di sicurezza, attestandolo attraverso apposita marcatura "CE", mentre l'acquirente è mero beneficiario, essendo persona rinchiusa nella platea di coloro che fanno affidamento sulla marcatura.
Inoltre, l'eventuale alterazione della macchina, anche se effettuata per ragioni di sicurezza, farebbe venire meno l'originaria conformità.
La descritta suddivisionè di sfere di responsabilità corrisponde concretamente - osserva il ricorrente- al principio di dominabilità del rischio, poiché la eventuale mancanza originaria è addebitabile solo al costruttore, non potendo l'acquirente intervenire né avendo le competenze per farlo.
Diversamente, ove cioè il costruttore abbia consegnato al datore di lavoro una macchina priva di criticità e tali criticità siano insorte durante l'epoca di governo del rischio del datore di lavoro, questi ne sarà responsabile.
3.3. Con l'ultimo motivo L.F. si duole della violazione dell'art. 43, comma 1, terzo alinea, cod. pen., nella parte in cui si ritiene esigibile in capo al datore di lavoro la conoscenza e la correzione di un vizio occulto della macchina, vizio celato anche nel libretto d'uso e manutenzione della stessa.
La sentenza sarebbe censurabile anche sotto il profilo della valutazione del quoziente soggettivo della colpa ossia della effettiva rimproverabilità dell'agente concreto per il mancato adeguamento al comando cautelare posto dall'ordinamento in astratto. Infatti, la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente il tema della esigibilità in concreto della condotta diligente in capo a L.F. ossia la capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, come puntualizzato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 18/09/2014, rie. Espenhahn, ove si è evidenziata la necessità di personalizzare il rimprovero colposo, misurandolo con la còncreta situazione nella quale si colloca il soggetto agente, onde evitare astrazioni basate sul c.d. agente modello.
La Corte di merito si sarebbe adeguata, ma soltanto nominalmente, a tali parametri interpretativi, riferendosi in maniera generica, ad un monitoraggio periodico sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza installatati e ad una verifica di quelli eventualmente ancora mancanti.
Si sottolinea che l'omissione contestata all'imputato ha quale pre-requisito ineluttabile la conoscenza o la conoscibilità del vizio che avrebbe richiesto l'intervento manutentivo a correzione dello stesso.
Si tratta, però, nel caso concreto di vizio occulto, a ben vedere occultato dal costruttore.
Infatti, alla p. 54 del manuale si legge che "l'apertura di ogni barriera comporta l'arresto prima che l'operatore arrivi nella zona pericolosa o comunque in luogo tale da costituire elemento di collusione", poiché l'espressione "ogni barriera" non può che riferirsi anche al cancelletto aperto dal lavoratore prima del sinistro; inoltre, alla p. 8, tra le avvertenze generali, si legge che "i cancelli di ingresso alla barriera sono muniti di fine corsa che arrestano tutto l'impianto alla loro apertura"; ancora, alla p. 9, tra le norme di comportamento, si ammoniscono gli operatori a "non manomettere i micro di fine corsa".
Si tratterebbe - si evidenzia - di indicazioni fallaci, che sembrano indicare la presenza di un interblocco meccanico ovvero fotoelettrico collegato all'apertura del cancelletto di ingresso. Sicchè il datore di lavoro è in condizione di minorata capacità critica, potendo fare affidamento sulle indicazioni del costruttore.
A ciò si aggiunga che la conformazione fisica del macchinario non consente di percepire una differenza rispetto a quanto indicato a livello documentale.
Peraltro, nessun lavoratore escusso in istruttoria ha percepito l'anomalia, perché nessun incidente o problema si era verificato in precedenza, né era emersa la necessità di verificare un meccanismo che si era dimostrato efficace.
E, dunque, dalla circostanza che il datore di lavoro aveva a disposizione un manuale che riportava le indicazioni che si sono riferite, in particolare garantendo che all'apertura di "ogni barriera" la macchina avrebbe arrestato il proprio moto e dal fatto che non si erano verificati problemi, discende che l'imputato riteneva vi fosse il meccanismo di salvaguardia automatico e che sapeva che il macchinario funzionava regolarmente: donde la non esigibilità sia della conoscenza del vizio sia della necessitò di porre ad esso rimedio.
Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. La difesa ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso.

Considerato in diritto

1. Premesso che il reato non è, alla data dell'udienza, prescritto, il primo motivo di ricorso risulta fondato, mentre sono infondati gli altri due per le seguenti ragioni.
2. Quanto alla prima delle censure, infatti, risulta documentalmente dal verbale dell'udienza del 9 luglio 2020 (p. 2), puntualmente allegato dal ricorrente, la avvenuta richiesta, sia pure avanzata in linea subordinata, di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia da parte della Difesa sia da parte del P.G., richiesta che è stata totalmente trascurata dalla Corte di appello.
Pertinente e condivisibile è il precedente richiamato nel ricorso: infatti, secondo Sez. 5, n. 34803 del 15/06/2016, Romeo Umberto, non mass., «Costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice di appello sulla particolare tenuità del fatto, quando nell'atto impugnatorio o nel giudizio sia stata esplicitamente sollecitata una verifica sulla applicabilità del ridetto beneficio» (così in motivazione, sub n. 4.3. del "considerato in diritto", p. 4).
Né potrebbe ritenersi, come suggerito dal Procuratore Generale nella discussione all'udienza del 27 ottobre 2021, essere stata la richiesta implicitamente disattesa, poiché agli elementi della gravità del fatto e della natura della violazione (che si leggono alla p. 7 della sentenza impugnata) si contrappongono quelli, di segno contrario, della mitezza della pena inflitta, condizionalmente sospesa, del motivato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'avvenuto risarcimento integrale della persona offesa (v. pp. 10-11 della sentenza di primo grado).
Spetterà, dunque, al giudice del rinvio pronunciarsi, con prudente apprezzamento, sulla richiesta in questione.
3. A diversa conclusione deve giungersi quanto agli ulteriori motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente.
E' ben noto ed in linea di massima condivisibile il - severo - principio di diritto secondo il quale «Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» (così Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948, secondo cui «In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., per avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza carattere di sistematicità)»; e Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro Rv. 259229, secondo cui «In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza»).
Ebbene, le, pur non irragionevoli, censure difensive (che si sono riferite sub nn. 3.2. e 3.3. del "ritenuto in fatto"), anche relative alle indicazioni contenute nel libretto di istruzioni (su cui v. già i primi due motivi di appello, pp. 3-12 dell'impugnazione di merito), trascurano, però, di attribuire il giusto peso alla centrale importanza nel caso in esame del tipo di dispositivo di sicurezza omesso e alla visibilità di un meccanismo di segregazione delle parti mobili e pericolose (rulli di metallo in movimento) della macchina rispetto agli arti dei lavoratori che era affidato ad un chiavistello, agevolmente apribile, dovendosi provvedere con altra manovra su distante meccanismo ad interrompere l'erogazione di corrente, e non già ad un blocco di tipo automatico, che sarebbe stato oggettivamente più sicuro.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio, affermato dalla S.C. in un caso, non identico a quello in esame ma ad esso affine, di mancata adozione di protezione delle parti meccaniche in movimento, parti suscettibili di rivelarsi pericolose in caso di contatto del lavoratore, secondo il quale «In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di "carter" di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l'ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore)» (così Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114-02).
Nel caso di specie le parti in movimento non erano, invece, immediatamente raggiungibili da parte del lavoratore ma risultavano protette in maniera insufficiente cioè da un meccanismo esistente - sì - ma facilmente eludibile, come in effetti accaduto nel caso concreto, solo agendo su un chiavistello, con ogni evidenza agevolmente apribile, rendendosi necessario inoltre lo spegnimento manuale del macchinario con altra manovra (v. specc. pp. 8-10 della sentenza di primo grado e 4-5 di quella di appello), sicchè, avuto riguardo alla centralità del valore della tutela della salute del lavoratore, non può che valere lo stesso principio appena richiamato.
Per la stessa ragione (i.e. l'agevole verificabilità della situazione) i giudici di merito hanno escluso che possa parlarsi, malgrado le indicazioni nel libretto di istruzioni, di un vizio occulto (p. 5 della sentenza impugnata), sottolineando che l'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008 impone l'obbligo di «ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro» (p. 4 della sentenza di appello). Si tratta di affermazione in linea con il precedente di Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 251620, secondo cui «L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza».
In definitiva, il ragionamento dei giudici di merito risulta immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, logico, con particolare riferimento all'obbligo del datore di lavoro nel caso di specie, cioè trascorsi dieci anni dall'acquisto, di adeguare gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e di installare dei meccanismi automatici di blocco (p. 4 della sentenza impugnata e p. 9 di quella di primo grado), e corretto poiché conforme alle tradizionali affermazioni della esistenza degli obblighi, fondati sui valori costituzionali di solidarietà sociale e di tutela della salute (artt. 2 e 32 Cost.) e sul dettato dell'art. 71 del d.lgs. n. 81 del 2008, del datore di lavoro di verificare che le macchine siano prive di rischi e sicure per i lavoratori (ex plurimis, Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, dep. 2008, Mantelli e altro, Rv. 238959; v. già Sez. 4, n. 1122 del 15/06/1990, Beretta, Rv. 185064) e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire, appunto, la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 2630 del 23/11/2006, dep. 2007, Mogliani e altro, Rv. 236012; nello stesso senso, Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, cit.; Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, cit.; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, cit.).
4. Consegue, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa valutazione sulla richiesta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio sul punto a diversa Sezione della Corte di appello di Venezia, ed il rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione sulla richiesta causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e rinvia sul punto alla Corte di appello di Venezia, altra Sezione; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 27/10/2021.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 41147 Anno 2021.pdf
 
518 kB 13

INAIL Dati 10/2021 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

ID 14953 | | Visite: 2401 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

INAIL Dati INAIL 10 2021

INAIL Dati 10/2021 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Trasporti e magazzinaggio, nel 2020 denunce in frenata ma accelerano i decessi

Il nuovo numero del periodico statistico Dati Inail è dedicato a questo settore produttivo molto eterogeneo, che nell’anno della pandemia ha fatto segnare rispetto al 2019 un netto calo degli infortuni (-25,8%) e un forte incremento dei casi mortali (+41,0%), concentrati soprattutto tra i conducenti di veicoli

Nel 2020 le denunce di infortunio sul lavoro nel trasporto e magazzinaggio sono state 29.254, in netto calo rispetto al 2016, quando si contavano oltre 43mila casi (-32,1%), ma anche rispetto al 2019 (-25,8%). Nello stesso anno, però, i casi mortali sono stati 165, in aumento di una trentina di casi dal 2016 (+23,1%) e di una cinquantina dal 2019 (+41,0%). A fare il punto della situazione su questo settore molto variegato, che dà lavoro a circa 1,2 milioni di persone e comprende una serie di attività eterogenee – dal trasporto terrestre e mediante condotte, marittimo e per vie d’acqua, al trasporto aereo, sia di merci sia di passeggeri, e include anche i servizi postali e di corriere, il magazzinaggio delle merci e le attività di supporto, dalla gestione di strade, stazioni di autobus e parcheggi alla movimentazione delle merci – è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto.

L’effetto Covid sull’andamento infortunistico. I dati 2020 sono fortemente influenzati dalla pandemia da Covid-19, che per una parte dell’anno ha ridotto le attività a quelle essenziali e rallentato anche il trasporto di merci e passeggeri ma non i servizi postali e di corriere, che anzi sono aumentati per l’impossibilità di acquistare direttamente nei negozi e per la paura stessa del contagio, che ha spinto molti all’acquisto online. Le attività postali e di corriere, infatti, sono quelle che hanno subito la contrazione minore, inferiore al 10%, degli infortuni denunciati rispetto al 2019 ed è proprio in questo comparto che si contano circa due terzi dei contagi sul lavoro da SARS-CoV-2 rilevati complessivamente nel settore dei trasporti. Il virus ha inciso anche sull’incremento dei decessi, che registrano un aumento dell’incidenza nei servizi postali e nelle attività di corriere (25 vittime nel 2020 rispetto a una media di 7/8 nel quadriennio 2016-2019) e un calo nel solo comparto del magazzinaggio e nelle attività di supporto ai trasporti (-17,4%).

In un terzo delle morti coinvolto un mezzo di trasporto. La quota di infortuni in itinere, avvenuti cioè nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, rappresenta il 13% circa sia per il complesso delle denunce che per i casi mortali, mentre gli infortuni con coinvolgimento di un mezzo di trasporto, in occasione di lavoro e in itinere, costituiscono il 18% delle denunce e poco più di un terzo dei casi mortali. L’80% degli infortuni del settore sono denunciati dagli uomini, con i servizi postali e di corriere come unico comparto in cui la quota femminile (51%) supera quella maschile.

Le professioni più colpite. La categoria professionale più colpita è quella dei conducenti di veicoli, con il 34% delle denunce e ben il 64% dei casi mortali, seguita dal personale addetto allo spostamento e consegna di merci, con rispettivamente il 13% e l’8%. Gli impiegati addetti allo smistamento e recapito della posta sono al terzo posto per numero di denunce, con il 17%, mentre al terzo posto dei decessi figura il personale addetto alla segreteria e agli affari generali, con l’8% del totale. Disaggregando i dati, il postino/portalettere è il lavoratore che denuncia più infortuni in valore assoluto (12%), seguito da facchino e autotrasportatore (entrambi con il 6%), conducente di furgone e impiegato amministrativo (entrambi col 5%). A pagare il maggior contributo in termini di vite umane sono invece i conducenti di mezzi pesanti, come camionisti (14%), conducenti di autotreno (13%) e autotrasportatori di merce (10%).

La distribuzione territoriale. Quasi sei infortuni su 10 avvengono nel Nord (58,7%), il resto è ripartito tra Centro e Mezzogiorno. Prendendo in considerazione solo i decessi, però, aumenta la quota di casi nel Mezzogiorno, in particolare nel Sud, che dal 14,5% di denunce passa al 26,1% dei morti sul lavoro, e si riduce quella del Centro, dal 20,7% di denunce al 13,3% dei decessi. Le regioni che in valore assoluto registrano il maggior numero di infortuni sono la Lombardia (18,0%), l’Emilia Romagna (12,8%), il Veneto (10,9%) e il Lazio (9,3%). Con più di una vittima su quattro, la Lombardia è prima anche per i casi mortali, seguita da Campania (13,3%), Veneto (10,9%) e Piemonte (9,7%).

Con lo stop delle attività rallentano anche le malattie professionali. I dati dell’Inail confermano anche la pericolosità del settore dei trasporti in termini di malattie professionali, collocandolo al quarto posto per numero di patologie denunciate dopo il manifatturiero, le costruzioni e il commercio. Nel quinquennio 2016-2020, se si considerano solo i casi cui è stata assegnata la classificazione Ateco, i trasporti hanno registrato mediamente il 7,7% del totale delle malattie professionali protocollate dall’Istituto, passando dai 2.713 casi di inizio periodo (8,2%) ai 1.989 del 2020 (7,6%), anno in cui si è registrata una consistente diminuzione rispetto all’anno precedente (-26,0%) dovuta principalmente alla chiusura delle attività produttive.

Le dorsopatie al primo posto tra le patologie più diffuse. Le patologie che colpiscono più frequentemente i lavoratori del settore trasporti sembrano essere dovute principalmente alle attività tipicamente collegabili alla movimentazione di carichi, a sforzi prolungati, posture non corrette o incidenti stradali. Le dorsopatie, riconducibili ad affezioni a carico dell’apparato della colonna vertebrale, rappresentano infatti il 48,3% del totale riferito al 2020, seguite dai disturbi dei tessuti molli con il 26,8%, dai disturbi dei nervi con il 7,2% e dalle artropatie con il 4,7%. Altre malattie, pur incidendo per il rimanente 13,0%, non pesano in modo rilevante se considerate singolarmente.

L’estensione della copertura assicurativa ai ciclofattorini. Il nuovo numero di Dati Inail si sofferma anche sul fenomeno emergente dei cosiddetti “rider”, lavoratori che operano al servizio di piattaforme anche digitali di “food delivery”. In Italia, in anticipo su altri Paesi dove pure il fenomeno è diffuso e radicato, un’apposita normativa ha disciplinato le forme di tutela di questi lavoratori, tra cui il diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, primo passo verso le tutele sociali che da tempo necessitavano di una rielaborazione e ricalibrazione per un’attività molto flessibile ma anche molto concentrata in alcuni orari della giornata, con ritmi estremamente sostenuti che possono generare nuovi specifici rischi per i lavoratori. Molto tuttavia resta da fare, soprattutto in termini di sensibilizzazione dei committenti che gesticono le piattaforme e degli stessi rider.

...

Fonte: INAIL

Collegati

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza