Slide background




Decreto MLPS 27 aprile 2018

ID 6163 | | Visite: 5045 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6163

Decreto 27 aprile 2018

Decreto 27 aprile 2018 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto

1. Il presente decreto individua, nell’allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.

2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, indicate nell’allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, e successive modificazioni.

3. L’elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all’evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

_________

ALLEGATO A

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
b) il lavoro all’interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
c) l’esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
d) l’utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
e) l’utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l’ancoraggio;
f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
g) il lavoro sull’alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
h) il servizio di guardia notturna;
i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
l) l’esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

GU Serie Generale n.114 del 18-05-2018

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 27 aprile 2018.pdf)Decreto 27 aprile 2018
 
IT1471 kB879

Tags: Sicurezza lavoro Lavoro marittimo

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

NFPA 13 2025
Nov 07, 2024 107

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition

NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition ID 22889 | 07.11.2024 The 2025 edition includes many technical additions and revisions, including: - Inclusion of listed vacuum dry pipe systems in Chapter 8- New provisions in Chapter 7, including allowing vapor phase… Leggi tutto
Nov 06, 2024 93

Sentenza Tribunale di Vicenza n. 343 del 19 luglio 2017

Sentenza Tribunale di Vicenza n. 343 del 19 luglio 2017 ID 22876 | 06.11.2024 Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 343 depositata il 19 luglio 2017, ha statuito che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente… Leggi tutto

Più letti Sicurezza