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DL 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi): I Documenti aggiornati 2022

ID 15612 | | Visite: 8716 | News Sicurezza

DL 146 2021  Decreto Sicurezza Draghi  I Documenti aggiornati 2022

DL 146/2021 (Decreto Sicurezza lavoro Draghi): I Documenti aggiornati Sett. 2022

ID 15612 | Rev. 3.0 del 05.09.2022 / Scheda allegata

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Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021) ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La presente scheda riepiloga i Documenti del sito aggiornati al Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146.

I documenti elaborati sicurezza 2022

1. Preposto 2022

2. Nuovi obblighi preposto 2022


3. Obbligo del datore di lavoro 2022



4. Modulo di nomina preposto 2022

ID 15499 Modulo Nomina

5. Modulo di comunicazione preposto appaltatori e subappaltatori 2022



6. Obbligo formazione preposto 2022



7. La Registrazione dell'addestramento sicurezza lavoro / Note e Modulo registrazione


8. Lavoratori autonomi e TUS: Tutti gli Obblighi e Check controllo



9. Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale: la norma e le note di precisazione

Provvedimento sospensione attivit  imprenditoriale Rev 2 0 2022


10. Dirigente sicurezza sul lavoro - Atto di nomina

Dirigente per la sicurezza Atto di nomina Rev  0 0 2022

11. Dirigente scolastico



12. Testo Unico Sicurezza 2022




13. TUSSL / Link

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 05.09.2022 La Registrazione dell'addestramento sicurezza lavoro Certifico Srl
2.0 03.02.2022 Dirigente sicurezza sul lavoro - Atto di nomina / Novità DL 146/2021
Dirigente Scolastico Datore di lavoro: quadro normativo
Certifico Srl
1.0 03.02.2022 Provvedimento sospensione attività imprenditoriale: Norma e note Certifico Srl
0.0 31.01.2022 --- Certifico Srl

 

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Risk assessment for biological agents EU-OSHA

ID 17633 | | Visite: 1744 | Documenti Sicurezza Enti

Risk assessment biological agents EU OSHA

Risk assessment for biological agents EU-OSHA

ID 17633 | 18.09.2022 / In allegato

Biological agents are living organisms or products of living organisms. They include viruses, bacteria and fungi and their metabolites, as well as parasitic worms and plants. They can enter the body by inhalation, by ingestion or by absorption through the skin, eyes, mucous membranes or wounds (bites from animals, needlestick injuries, etc.). If the living conditions are favourable viruses, bacteria and fungi can reproduce very rapidly in a very short time. In addition, some of them can be passed from one person to another.

The European directive 2000/54/CE divides biological hazards (pathogens) into four groups, based on the inherent hazard of the organism. (This classification refers only to the level of infection risk of the biological agent concerned.)

Group 1 – Unlikely to cause human disease;
Group 2 – Can cause human disease and might be a hazard to workers; unlikely to spread to the community; there is usually effective prophylaxis or treatment available;
Group 3 – Can cause severe human disease and present a serious hazard to workers; it may present a risk of spreading to the community, but there is usually effective prophylaxis or treatment available;
Group 4 – Causes severe human disease and is a serious hazard to workers; it may present a high risk of spreading to the community; there is usually no effective prophylaxis or treatment available.

It should be noted that as the biological agents included in Group 1 are too numerous to specify, if an agent is not listed this does not mean that it automatically falls into Group 1.
But biological agents are not only a risk because they are infectious and toxic – they can also cause allergic reactions such as hypersensitivity pneumonitis, allergic rhinitis, some types of asthma and organic dust toxic syndrome (ODTS). The sensitising effects of biological agents are not related to the risk groups. Sensitising effects are known for fungi, bacteria and few parasites. Normally they affect the respiratory system but a few affect the skin. In addition, some biological agents may have a carcinogenic effect after a chronic infection.
This issue is a serious health at work matter and it overlaps with the public health sphere.
...
Some examples of workplaces with potential exposure to biological agents:

1. Food production plants
2. Agriculture
3. Activities where there is contact with animals and/or products of animal origin (abattoirs)
4. Health care, including isolation and post-mortem units
5. Refuse disposal plants (waste handling and sorting plants)
6. Sewage purification installations
...
Risk assessment biological agents EU OSHA Picture 2

Picture 2: Workers exposed to biological agents in a waste sorting plant.
...
How to do a Risk Assessment

Risk assessment is the process of evaluating risks to workers’ safety and health from workplace hazards. A risk assessment is a systematic examination of all aspects of the work undertaken to consider what could cause injury or harm, whether the hazards could be eliminated, and if not what preventive or protective measures are, or should be, in place to control the risks.
For most businesses, especially small and medium-sized enterprises, a straightforward five-step approach (incorporating elements of risk management) such as the one presented below should work well.

Step 1. Identifying hazards and those at riskLooking for those things at work that have the potential to cause harm, and identifying workers who may be exposed to the hazards.
Step 2. Evaluating and prioritising risksEstimating the existing risks in terms of severity and probability of possible harm and prioritising them in order of importance.
Step 3. Deciding on preventive actionIdentifying the appropriate measures to eliminate or control the risks.
Step 4. Taking actionPutting in place the preventive and protective measures through a prioritisation plan.
Step 5. Monitoring and reviewing
...
Risk assessment biological agents EU OSHA Checklist
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Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL)

ID 17632 | | Visite: 1173 | Documenti Sicurezza Enti

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories  BMBL

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 

ID 17632 | Ed. 6th 2020 CDC US

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) has served as the cornerstone of biosafety practice in the United States since its initial release in 1984. We wish to emphasize that the sixth edition of BMBL remains an advisory document recommending best practices for the safe conduct of work in biomedical and clinical laboratories from a biosafety perspective. The BMBL is not intended to be a regulatory document, although we recognize that some may use it in that way. The core principle of this document is protocol-driven risk assessment; it is not possible for a single document to identify all of the possible combinations of risks and mitigations feasible in biomedical and clinical laboratories. The BMBL should be used as a tool in the assessment and proposed mitigation steps in biomedical and clinical laboratories.

This edition of BMBL includes revised sections, agent summary statements, and appendices. We harmonized the recommendations included in this edition with guidance issued and regulations promulgated by other organizations and federal agencies. Wherever possible, we clarified both the language and intent of the information provided. In order to serve the needs of our community better, this edition includes new appendices on the following topics: inactivation and verification; laboratory sustainability; large-scale biosafety; and clinical laboratory biosafety.

Over 200 of our scientific and professional colleagues contributed to the preparation of the sixth edition through participation in technical working groups and serving as reviewers, guest editors, and subject matter experts. We wish to thank them all for their dedication and hard work. Without them, the sixth edition of BMBL would not be possible. We also recognize the hard work and contributions made by all who participated in preparation of the previous editions of BMBL; we have built on their solid work and commitment.
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Allegato riservato Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 6th Ed. 2020.pdf
CDC - 6th Ed. 2020
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La malaria contratta sul lavoro: infortunio sul lavoro

ID 17630 | | Visite: 2672 | News Sicurezza

Malaria contratta sul lavoro Infortunio sul lavoro

La malaria contratta sul lavoro: infortunio sul lavoro

ID 17630 | 18.09.2022 / Documento in allegato

Le malattie infettive e parassitarie, in particolare la malaria, contratte in occasione di lavoro sono ritenute infortuni sul lavoro. Rilevante, in merito, è la Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/1987.
________

La malaria è considerata attualmente una grave e comune malattia tropicale. Si tratta di un’infezione, dovuta ad un protozoo della specie Plasmodium, trasmessa agli esseri umani attraverso la puntura di zanzare anofele. I lavoratori in aree malariche (Africa sub sahariana, bacino del Mediterraneo, Italia compresa) possono contrarre la malattia. Le malattie infettive e parassitarie contratte in occasione di lavoro sono ritenute infortuni sul lavoro.

Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 all’art. 2, secondo comma, riporta: “…è considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali”.

Il periodo ha valore storico ed era motivata dal fatto che in Italia la malaria era diffusa così tanto che il rischio di contrarla era considerato generico. Ma arrivò il DDT e le campagne di bonifica sanarono l’Italia da quella piaga.

Nel 1987 la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 2, secondo comma, del TU relativamente al capoverso riguardante la malaria, sottolineando come “… tale infezione, che colpisca il soggetto in occasione di lavoro, è da annoverare tra gli infortuni sul lavoro, di cui ha peraltro tutti i requisiti giuridici prescritti: evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa (malattia parassitaria), avvenuta per causa violenta (puntura dell’insetto), in occasione di lavoro (ambiente in cui è presente la zanzara anofele)….

Nei casi di malaria, dunque, deve essere presentata all’INAIL di residenza del lavoratore la domanda di indennità giornaliera per infortunio e di indennizzo del danno biologico, accompagnata dalla certificazione della malaria e dall’indicazione del datore di lavoro e del luogo di lavoro all’estero o in Italia, dove si è contratto tale parassitosi.

(art. 2, 2° comma, TU 1124/65; Cor. Cost. 226/87)

Fonte: ANMIL
...
segue in allegato

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Allegato riservato Malaria contratta sul lavoro Infortunio sul lavoro Rev. 00 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
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33° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 17612 | | Visite: 2937 | Decreti Sicurezza lavoro

33° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 72 del 16 Settembre 2022

ID 17612 | 16.09.2022

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 72 del 16 Settembre 2022

Con il Decreto direttoriale  n. 72 del 16 Settembre 2022, è stato adottato il trentatreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da tre articoli:

Articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 2 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

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D.M. 12 marzo 1959

ID 17611 | | Visite: 1245 | Decreti Sicurezza lavoro

DM 12 marzo 1959

Decreto Ministeriale 12 marzo 1959 / Presidi medico chirurgici cantieri lavori in sotterraneo

Presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo.

(GU n. 74 del 26.03.1959)
_______

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Visti gli articoli 96, 97 e l' art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Sentito il Consiglio superiore di Sanità;

Decreta:

Art. 1. La cassetta di medicazione di cui all'art. 96, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, deve essere fornita almeno di:

1. Un tubetto da gr. 100 di sapone in polvere ed uno spazzolino da unghie;
2. Una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato;
3. Una boccetta da gr. 50 di tintura di iodio;
4. Una boccetta da gr. 150 di acqua ossigenata ovvero cinque dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di gr. 25 di acqua ossigenata a 12 volumi;
5. Cinque dosi, per un litro di soluzione ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Dakin;
6. Un astuccio contenente gr. 30 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
7. Un preparato antiustione;
8. Due fialette da cc. 2 di ammoniaca;
9. Quattro fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, quattro di morfina, due di lobelina, due di adrenalina;
10. Cinque fiale di un preparato emostatico;
11. Cinque fialette di siero antitetanico;
12. Due rotoli di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 5;
13. Sei bende di garza idrofila da m. 5 cm x 5, sei da m. 5 x cm. 7, sei da m. 5 x cm. 12;
14. Dieci buste di venticinque compresse e venti buste di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10x 10;
15. Dieci pacchetti da gr. 50 e due da gr. 250 di cotone idrofilo;
16. Cinque teli di garza idrofila da m. 1 1;
17. Quattro triangoli di tela;
18. Venti spille di sicurezza;
19. Un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza Kocher, una pinza Péan, un apribocca, un abbassalingua, un tiralingua, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, cinque bustine con filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un rasoio;
20. Tre lacci emostatici di gomma;
21. Due siringhe per iniezioni: una da cc. 2 e una da cc. 10 con dieci aghi di numerazioni diverse;
22. Un ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e gli altri presidi chirurgici;
23. Un fornellino e una lampada ad alcool;
24. Una bacinella di materiale infrangibile e disinfettabile;
25. Otto paia, di diversa forma e lunghezza, di stecche per fratture;
26. Un termometro clinico;
27. Una barella smontabile ed adattabile per il trasporto anche sulle funivie;
28. Istruzioni sul modo di usare i presidî e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico (Allegato A).

Art. 2. Il locale di pronto soccorso, di cui agli articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della  Repubblica 20 Marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo deve contenere almeno i seguenti presidî medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari:

1. Un tubetto da gr. 100 di sapone in polvere ed uno spazzolino da unghie;
2. Una bottiglia di alcool denaturato da gr. 1.000;
3. Una boccetta da gr. 50 di tintura di iodio;
4. Una boccetta da gr. 150 di acqua ossigenata, ovvero dieci dosi di sostanze per la preparazione
estemporanea, con ciascuna dose, di gr. 25 di acqua ossigenata a 12 volumi;
5. Dieci dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Dakin;
6. Un astuccio contenente gr. 50 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
7. Un preparato antiustione;
8. Quattro fialette da cc. 2 di ammoniaca;
9. Cinque fialette di canfora, cinque di sparteina, cinque di caffeina, cinque di morfina, cinque di lobelina, cinque di novocaina, cinque di adrenalina;
10. Dieci fiale di un preparato emostatico;
11. Cinque fiale di siero antitetanico e cinque di vaccino antitetanico;
12. Una boccetta contagocce da gr. 10 di laudano liquido;
13. Una boccetta contagocce di analettico-cardiotonico liquido;
14. Una boccetta con contagocce di collirio alla cocaina;
15. Dieci dosi di un preparato antinevralgico in compresse o cachets;
16. Dieci bende di garza idrofila da m. 5 cm. 5; dieci da m. 5 cm. 10; dieci da m. 5 cm. 15;
17. Due bende di cotone Cambric da m. 5 cm. 10 e due bende gessate da m. 5 cm. 10;
18. Dieci buste di 25 compresse e venti di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10x10; dieci buste di 5 compresse da cm. 18x40;
19. Cinque teli di garza idrofila sterilizzata da m. 1 1;
20. Venti pacchetti da gr. 50 e due da gr. 250 di cotone idrofilo;
21. Quattro rotoli di cerotto adesivo da m. 1 cm. 5;
22. Quattro triangoli di tela;
23. Venti spille di sicurezza;
24. Un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza Kocher, una pinza Pèan, un apribocca, un abbassalingua, un tiralingua, una pinza portaghi con quattro
aghi assortiti per sutura, cinque bustine con filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un rasoio;
25. Due paia di guanti di gomma;
26. Tre lacci emostatici di gomma;
27. Quattro cateteri Nélaton di diverso calibro, contenuti in astuccio;
28. Una sonda esofagea contenuta in astuccio;
29. Quattro siringhe per iniezioni: due da cc. 2; una da cc. 5 e una da cc. 10 con dodici aghi di numerazioni diverse;
30. Due catinelle e due bacinelle, di cui una reniforme, di materiale infrangibile e disinfettabile;
31. Un irrigatore di vetro con tubo di gomma;
32. Un ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e gli altri presidî chirurgici;
33. Un fornellino o una lampada ad alcool;
34. Un cestello con relativo portacestello per materiale sterile;
35. Due termometri clinici;
36. Una apparecchiatura per ipodermoclisi e per trasfusioni, con almeno un fialone da cc. 500 di soluzione isotonica per ipodermoclisi e due fialoni da cc. 250 di succedaneo del plasma sanguigno;
37. Dieci paia, di diversa forma e lunghezza, di stecche per frattura;
38. Una bombola di ossigeno per inalazione con relative apparecchiature d'uso;
39. Un lettino di medicazione rivestito di tela impermeabile;
40. Un tavolo portamedicazione;
41. Due barelle smontabili ed adattabili per il trasporto sui carrelli e sulle funivie;
42. Una lampada ad accumulatore per illuminazione di emergenza;
43. Due camici per medico e due per infermiere;
44. Sei asciugamani e due lenzuoli per il lettino di medicazione;
45. Istruzioni sul modo di usare i presidî e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico (Allegato A).

Art. 3. I presidi chirurgici e farmaceutici di cui agli articoli precedenti debbono essere costantemente in condizioni di efficienza.

Art. 4. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la sostituzione di taluni dei presidî elencati negli articoli precedenti con altri di riconosciuta pari efficacia, ovvero, qualora si presentino particolari rischi nelle lavorazioni, ad azione più specifica; può altresì prescrivere che questi ultimi siano tenuti in aggiunta.

Art. 5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO A
Istruzioni sul modo di usare i presidi medico-chirurgici e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
1) Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
2) Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le scheggie, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
3) Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con garza sterile.
4) Trattare la ferita con acqua ossigenata oppure con liquido di Carrell-Dakin, servendosi dalla garza.
5) Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di tintura di iodio ovvero di polvere antibioticosulfamidica; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fermare alla fine con uno spillo o con un pezzetto di cerotto, ovvero, nel caso di piccola ferita, fissare la medicazione con striscioline di cerotto.
6) Se dalla ferita esce molto sangue, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, comprimere la ferita con garza e cotone idrofilo. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico, applicare il laccio emostatico, secondo i casi, a monte della ferita, o a valle di essa, o in ambedue le sedi, fino a conseguire l'arresto della emorragia. Quando la sede della ferita non consenta l'uso del laccio emostatico, ed in ogni caso di emorragia grave, praticare una o più iniezioni intramuscolari del preparato emostatico.
7) Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo, fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
8) In caso di punture di insetti e morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
9) In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche flittena (bolla), applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione, coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto. Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali), prima di applicare il preparato, lavare prolungatamente con acqua. Se si tratta, invece, di ustioni estese o profonde, limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del medico, in attesa del quale, se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potrà sostenerle con iniezioni di canfora e di caffeina. Provvedere al trasporto sollecito del paziente in luogo di cura.
10) In caso di frattura, di lussazione, di distorsione o anche di grave contusione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, adagiare l'infortunato in modo da far riposare bene la parte offesa, ed evitare movimenti bruschi. Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzate la parte lesa mediante bendaggio convenientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, immobilizzare questo con stecche di forma e grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo e mantenere aderenti mediante fasciatura. Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei, disinfettare la lesione con liquido di Carrel-Dakin o con acqua ossigenata, coprirla con garza sterile e immobilizzare la parte così come si trova, senza toccare o spostare i frammenti. Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito al luogo di cura. In tutte le ferite provocate da chiodi, schegge, spine, ecc., specialmente ai piedi, ed in quelle che mostrino i tessuti lacerati o imbrattati da terriccio, massimamente se inquinato da letame, come pure nelle ustioni estese e nelle fratture esposte che si presentino nelle suddette condizioni, è prudente, qualora non sia possibile consultare un medico in giornata, praticare una iniezione di siero antitetanico. In tal caso, occorre, però, attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nella nota B) in calce alle presenti istruzioni.
11) In caso di male improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato.
12) In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento, da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura, portare detto infortunato in luogo aerato, e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, insieme anche ad iniezioni di canfora, di caffeina e di lobellina.
13) In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.); tenere la testa sollevata se il viso è fortemente7 arrossato, e allo stesso livello del tronco se il viso è, invece, pallido; raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa e sul petto; non somministrare bevande alcooliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro è assente o irregolare.
14) In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato, svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite; frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda, finché non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali; quando il soggetto comincia a riprendersi, porlo al caldo e somministrargli bevande calde ed eccitanti (caffè, tè, ecc.).

Nota:
A. Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici per tagliare bende, garza, cerotto, ecc. Prima dell'uso, disinfettare i suddetti strumenti mediante l'ebollizione o, almeno, in caso di urgenza, ripassandoli accuratamente con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. Disinfettare sempre, mediante l'ebollizione, prima dell'uso, la siringa e gli aghi per le iniezioni.
B. L'uso delle fialette per iniezioni, contenute nella cassetta, è riservato al medico, ovvero può essere fatto soltanto dietro sua indicazione e sotto la sua responsabilità, salvo il caso di assoluta irreperibilità del sanitario.
Per quanto riguarda in particolare l'iniezione antitetanica, è da avvertire, tuttavia, che essa può essere praticata soltanto quando si sia certi che il paziente non abbia ricevuta altra volta anche in epoca remota iniezioni di siero. Qualora tale precedente non possa essere escluso con assoluta certezza, l'uso del siero antitetanico va riservato esclusivamente al medico, in quanto, in tali casi, l'iniezione di detto siero, potendo implicare gravi rischi per il paziente, deve essere praticata secondo una particolare tecnica, di esclusiva
competenza del medico. E' ugualmente riservato al giudizio del medico determinare i casi nei quali sia indicato l'uso del vaccino antitetanico in luogo del siero, nonché i casi nei quali convenga associare i due farmaci.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 33547 | 13 Settembre 2022

ID 17606 | | Visite: 1243 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 settembre 2022 n. 33547

Lesioni personali gravi dell'addetto allo scarico merci e rischi interferenti. La designazione del RSPP non costituisce delega e non basta a sollevare il datore di lavoro da responsabilità

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33547 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 08/03/2022

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 28 giugno 2021, con cui M.F. era stato condannato alla pena di euro settecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (in concorso con C.G.A., nei cui confronti si è proceduto separatamente).
Il M.F., in qualità di amministratore unico della ALMA s.p.a., subappaltatrice di G.L.I. società consortile R.L. in relazione allo svolgimento di attività logistica e magazzinaggio presso il sito logistico di Vercelli della MAXI DI s.r.l., in cooperazione col C.G.A., concorrevano a cagionare al proprio dipendente G.A., addetto allo scarico delle merci, lesioni personali gravi, per colpa generica nonché per inosservanza: a) per il M.F., dell'art. 26, comma 2, lett. A e B) d.Lgs cit., per omessa cooperazione in modo adeguato ed efficiente all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, evidenziandone all'occorrenza anche le criticità e/o le carenze nonché per omesso coordinamento col committente, con gli appaltatori e/o coi subappaltatori cit. per gli interventi relativi all'attuazione di tali misure, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva del sito logistico; b) per entrambi dell'art. 2087 cod. civ., per omessa adozione di misure di tutela dell'integrità fisica del lavoratore: segnatamente, mentre il G.A. - impegnato, presso il magazzino - comparto 2" - a bordo di transpallet elettrico nelle operazioni di scarico dei pallet di merce dall'autocarro posizionato alla porta di carico/scarico n. 4 - usciva del cassone del mezzo in retromarcia, urtava violentemente con le due gambe contro la rampa di carico elettroidraulica di raccordo tra la porta di carico/scarico ed il pianale del mezzo, azionata e sollevata per errore (incolpevole) dall'autista dell'automezzo posizionato alla porta di carico/scarico n. 48 (C.B.).
In ordine alla ricostruzione dei fatti, il G.A. con un transpallet, stava scaricando dei pallet un autocarro posizionato alla porta di scarico 4 del sito logistico della MAXI DI; in quel frangente, sopraggiungeva nella porta di scarico contigua un altro autocarro, il cui autista azionava per errore i comandi delle rampe di carico elettroidrauliche della baia adiacente rispetto a quella sulla quale doveva transitare il G.A.: il sollevamento della rampa creava un dislivello di 30 cm. rispetto al pianale dell'autocarro, cosicché il lavoratore, che, procedendo in retromarcia, non poteva rendesi conto che le due superfici non erano più complanari, urtava violentemente contro l'ostacolo imprevisto, procurandosi gravi lesioni. C.C., l'autista dell'autocarro che G.A. stava scaricando, riferiva che, al momento dell'infortunio, non v'era personale ALMA preposto al controllo della regolarità delle operazioni di scarico in corso e che, verosimilmente, l'altro camionista li aveva azionati per velocizzare lo scarico del suo mezzo: il teste precisava di non aver ricevuto un espresso divieto di operare autonomamente sui comandi delle baie di carico, ma di non aver mai preso tale tipo di iniziativa perché, per esperienza personale, sapeva di non doverlo fare, non certo perché aveva ricevuto delle specifiche indicazioni in loco.
L'organo giudicante ha evidenziato che, all'interno del plesso aziendale facente capo alla committente, il rischio interferenziale indubbiamente derivante dall'interazione fra il personale addetto al carico/scarico delle merci della ALMA e gli autisti dei mezzi pesanti non era stato adeguatamente valutato. Pur essendo materialmente chiamati a cooperare nelle manovre di allineamento alle baie per la salita dei mezzi deputati alle operazioni di scarico, essi non ricevevano precise informazioni sul divieto di intervenire nell'esecuzione e, in particolare, di azionare i comandi delle rampe.
Gli autisti esterni, all'atto dell'ingresso nel magazzino - attività gestita dal personale della ALMA - ricevevano, infatti, solo scarne indicazioni sulla procedura da seguire per raggiungere le aree delimitate dove collocarsi, in attesa delle operazioni di scarico affidate all'addetto incaricato. L'opuscolo informativo ricevuto era sostanzialmente costituito dal DUVRI elaborato dalla committente e non contemplava indicazioni specifiche sui rischi legati alle possibili interferenziali con gli addetti alle operazioni di scarico e, in particolare, il divieto assoluto di azionare autonomamente i comandi delle baie di carico e delle saracinesche verticali di chiusura/apertura presenti all'interno del sito. Al riguardo, il dr. B., RSPP della ALMA, ammetteva che la ditta subappaltatrice si era limitata a recepire acriticamente la relativa valutazione operata nel DUVRI redatto dalla committente, senza apportare modifiche significative per rendere effettivo il divieto per gli autisti in ingresso di ingerirsi dell'azionamento dei comandi delle baie di carico, pur trattandosi dì attività riservata agli addetti.
All'esito dell'inchiesta, erano impartite alla committente articolate prescrizioni dirette ad integrare i protocolli di sicurezza esistenti, contenenti la previsione dei compiti, degli obblighi e dei divieti degli autisti in accesso nonché ad implementare la segnaletica a terra in modo da indicare con precisione agli autisti in ingresso il per­ corso da utilizzare per raggiungere la corrispondente banchina per la successiva esecuzione delle operazioni di scarico.

La Corte di appello ha confermato la ricostruzione del Tribunale in ordine all'assenza di un protocollo specifico sui profili di rischio legati ad un utilizzo improprio dei comandi delle baie di scarico e/o ad un azionamento fortuito del sistema interno di movimentazione delle rampe del sito, al fine di prevenire i rischi connessi alla presenza di lavoratori esterni, chiamati a cooperare alle manovre di allineamento alle baie per la salita dei mezzi e le operazioni di scarico: gli autisti non ricevevano, infatti, precise ed adeguate informazioni sul divieto di interferire nelle relative procedure (riservate agli addetti) e, nella specie, di azionare autonomamente i comandi delle baie di carico. I DUVRI della committente e quelli rilasciati dalle aziende coinvolte nell'appalto risultavano carenti riguardo al coordinamento delle rispettive attività all'interno dell'organizzazione rispetto alla prevenzione dei rischi connessi alla gestione ed al controllo dei lavoratori esterni, con conseguente assoluta confusione all'entrata dei mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico (vedi dichiarazioni dell'autista C.B.).
Al momento dell'infortunio non era presente un addetto al coordinamento dei soggetti coinvolti nella movimentazione delle merci, per garantire che ciascuno si attenesse alla propria attività, tanto più che gli autisti non ricevevano preventive istruzioni in merito al divieto di azionare autonomamente i comandi delle baie, operazione riservata esclusivamente al personale addetto. Il M.F. non considerava che la ALMA non si aveva informato/formato i lavoratori sulle misure di protezione da adottare per evitare il rischio di infortuni. Essa si limitava a recepire acriticamente le indicazioni della committente, senza procedere ad autonoma valutazione del rischio ad essa demandata e senza predisporre precauzioni funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti tramite l'effettivo coordinamento con gli altri datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'appalto; ciò nonostante la significativa interferenza sussistente tra il personale della ALMA e gli autisti delle varie ditte di autotrasporti, che, in qualità di vettori avevano accesso al sito ed ai comandi delle rampe.

2. Il M.F., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge.
Si deduce che non poteva essere affermata la responsabilità del M.F., in quanto questi aveva nominato B. come RSPP. La committente MAXI DI era responsabile circa la valutazione di congruità delle misure per la prevenzione del rischio interferenziale legato alla gestione degli impianti della struttura, in quanto questi ultimi erano di sua proprietà e nella sua disponibilità giuridica; essa prevedeva ad approvare le modifiche ai relativi protocolli di sicurezza (vedi le dichiarazioni del teste di difesa B.). Un eventuale e residuo obbligo di coordinamento fra i datori di lavoro (ditta appaltatrice MAXI DI e ditta subappaltatrice ALMA) spettava per la ALMA al più in capo all'RSPP e non al legale rappresentante. Non si era tenuto conto della struttura della società amministrata dall'imputato che, per le sue dimensioni, non consentiva una supervisione da parte dello stesso su tutto il territorio nazionale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la responsabilità per l'evento lesivo dovrebbe essere attribuita al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in conseguenza delle carenze di informativa.
Come è noto, in materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi, Rv. 277877, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso). Egli ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David, Rv. 275279, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori).
La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 270286). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013, Porcu, Rv. 258125).
In questa prospettiva, la figura in esame, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può, in misura concorrente, essere ritenuta responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che essa avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261107).

2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, stanti i limitati poteri del RSPP nei termini sopra precisati, permane la corresponsabilità del datore di lavoro.
La Corte di merito ha logicamente chiarito che la nomina di un RSPP non esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di controllare direttamente la rispondenza delle attrezzature e dei luoghi alla prescrizioni di legge in materia antinfortunistica.
Nella sentenza impugnata si è evidenziata la sussistenza di un preciso obbligo dell'imputato, a fronte della significativa interferenza tra il personale di diverse società, di adottare le necessarie misure al fine di garantire efficacemente la sicurezza dei propri dipendenti.
La Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'obbligo di previsione e neutralizzazione del rischio interferenziale spettava all'imputato, in qualità di datore di lavoro, come espressamente indicato nel DUVRI da lui redatto in data 24 marzo 2016, ove si leggeva in calce che egli aveva condotto la valutazione dei rischi con la collaborazione del RSPP.
Né la responsabilità del ricorrente poteva essere esclusa in conseguenza della dedotta notevole dimensione della società amministrata dal M.F., in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche (Sez. 4, n. 39266 del 04/10/2011, Fornoni, Rv. 251440). La responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche. (Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016, Tornassi, Rv. 267026).
In un'impresa strutturata come persona giuridica, il destinatario delle normativa antinfortunistica è il suo legale rappresentante, essendo la persona fisica per mezzo della quale l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive e sulla quale ricade l'onere di dimostrare che dalla sua qualifica non discende anche quella di datore di lavoro (Sez. 3, n. 2580 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 274748).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'8 marzo 2022.

Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate

ID 17599 | | Visite: 1547 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate

Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci

ID 17599 | 15.09.2022

Il volume si è posto l’obiettivo di aggiornare e ampliare le indicazioni di un triennio fa, allineandole al quadro normativo attuale. A corredo sono stati anche identificati degli indicatori utili alla realizzazione di liste di controllo da proporre quali schede di autovalutazione per le strutture interessate.

L’utilizzo di radionuclidi in ambito sanitario trova oggi una sempre più ampia diffusione nelle applicazioni di medicina nucleare (MN), ovvero nelle attività riguardanti la produzione e l’utilizzo di sorgenti sigillate e/o non sigillate a scopo medico, sia diagnostico che terapeutico, le quali devono essere approcciate, da un punto di vista radioprotezionistico, conformemente sia alle buone prassi applicabili, sia alle disposizioni normative vigenti, che hanno visto in tempi recenti l’entrata in vigore del d.lgs. 101/2020, evento alla base del presente lavoro.

Le principali attività con radionuclidi in MN sono dunque:

- diagnostica medico-nucleare convenzionale;
- diagnostica PET;
- terapia medico nucleare mediante somministrazione di radiofarmaci e isotopi radioattivi a pazienti;
- produzione di emettitori di positroni mediante ciclotrone in situ e sintesi dei radiofarmaci nel laboratorio di radiofarmacia per l’uso clinico in diagnostica PET.

Le principali attività svolte all’esterno dell’Unità operativa (UO) di MN ma che comportano l’utilizzo di sorgenti radioattive non sigillate sono:

- chirurgia radioguidata;
- radioembolizzazione con microsfere radioattive 90Y o 166Ho.

La scelta dei radiofarmaci da impiegare segue criteri differenti a seconda che si svolgano attività di diagnostica o di terapia e, inoltre, in base alle attività cliniche e alle dotazioni tecnologiche.

L’utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze radioattive non sigillate possono esporre i lavoratori a un rischio sia di irradiazione esterna, che risulta la fonte di rischio prevalente, sia di contaminazione interna.

Risulta quindi evidente la necessità che la progettazione dell’UO di MN preveda caratteristiche e dotazioni tali da limitare i rischi da irraggiamento e prevenire la contaminazione dei lavoratori, dell’ambiente di lavoro e delle apparecchiature e la dispersione di sostanze radioattive all’esterno dell’UO, garantendo così anche la protezione della popolazione.

A questo scopo l’UO di MN dovrà garantire il soddisfacimento di diversi requisiti tecnici e procedurali tra cui:

- una corretta distribuzione e predisposizione dei locali;
- un’adeguata scelta delle superfici di rivestimento;
- un opportuno sistema di ventilazione;
- la predisposizione di attrezzature speciali, tra cui cappe ventilate, celle schermate, isolatori, schermature e sistemi di monitoraggio; adeguate soluzioni per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi e degli effluenti liquidi e gassosi;
- procedure di lavoro finalizzate alla gestione in sicurezza delle attività che comportano un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L’elaborazione di questo testo è dedicata alla definizione dei requisiti minimi tecnici e procedurali utili ad approcciare nel modo più efficace e rispettoso dei principi della radioprotezione e di una strategia prevenzionistica e protezionistica ispirata a standard di adeguato livello. Si intende rappresentare un doveroso aggiornamento del testo proposto tre anni fa alla luce del d.lgs. 101/2020, così da fornire al lettore un modello di confronto derivante dall’aggregazione delle esperienze professionali acquisite dagli autori coinvolti.

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Fonte: INAIL

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Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

ID 17562 | | Visite: 3426 | Prevenzione Incendi

Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

ID 17562 | 12.09.2022 / Monografia INAIL-VVF in allegato

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendi.

L’emanazione dei tre provvedimenti, d.m. 1 settembre 2021d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento dello “storico” d.m. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, sebbene l'art. 3 ne limitasse l'applicazione solo agli allegati II, VI e VII.

Tale decreto si occupava dei criteri citati dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, poi ripresi dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei quali fossero definite per le attività lavorative le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, fra i quali, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione.

Anche in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di Prevenzione Incendi", si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale.

La scelta di emanare tre distinti decreti è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri.

In tale contesto si inserisce il progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio, che ha prodotto la presente monografia incentrata sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati coinvolti per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del fuoco, al Soccorso pubblico e della difesa civile.

La monografia riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

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Indice

Prefazione

Introduzione

La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Normativa italiana
Risvolti penali

Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 10 marzo 1998
La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 3 settembre 2021
Le (nuove) competenze del RSPP
Connessioni con il Codice di prevenzione incendi

Richiami salienti nella precedente normativa abrogata
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il decreto “Controlli” - d.m. 1 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Allegato II
Circolare esplicativa DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021
Sintesi e commenti

Il decreto “GSA” - d.m. 2 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Circolare esplicativa DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021
d.m. 28 settembre 2021
Sintesi e commenti

Il decreto “Minicodice” - d.m. 3 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Circolare esplicativa DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021
Sintesi e commenti

Caso studio - Ufficio a basso rischio di incendio
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio 104
Campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021
Calcolo del carico di incendio
Analisi del luogo di lavoro
Individuazione dei pericoli d’incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio
Premessa
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio
Esiti della valutazione
Strategia antincendio
Premessa
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Considerazioni a commento

Caso studio - Attività commerciale a rischio di incendio non basso
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021
Calcolo del carico di incendio
Analisi del luogo di lavoro
Individuazione dei pericoli d’incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio
Premessa
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio
Esiti della valutazione
Strategia antincendio
Criticità nell’applicazione della strategia antincendio
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Considerazioni a commento

Appendice
Testo coordinato del d.m. 10 marzo 1998 alla luce dei nuovi decreti
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Allegato IV - Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività
Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6, comma 3
Abrogazione del d.m. 10 marzo 1998

Bibliografia

Fonti immagini

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Fonte: INAIL

Collegati

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Allegato riservato Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (1).pdf
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Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga

ID 11959 | | Visite: 51802 | Documenti Riservati Sicurezza

Locali di lavoro seminterrati o interrati   Note e Deroga

Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga all’utilizzo

ID 11959 | 31.10.2020 / Documento completo allegato

In allegato Note, es. Modello e Documentazione richiesta dall'Organo competente(*) di Deroga all'utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

(*) Contattare l'Organo competente ASL / ecc.

Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 comma 1 stabilisce che: “E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei” L’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei in assenza di particolari esigenze tecniche o senza preventiva autorizzazione dell’organo di vigilanza è punito ai sensi dell’art. 68 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Locali sotterranei o semisotterranei 

In accordo con il Regolamento edilizio-tipo "Intesa Governo, le Regioni e i Comuni  20 ottobre 2016" le definizioni sono:

INTESA 20 ottobre 2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (16A08003) (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016)
...
Allegato A
...
21. Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

22. Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
...

Delibera PAT n 1513 del 13.07.2012 APPS Provincia Autonoma di Trento (allegata)

Criteri di valutazione di edifici o di locali da destinare a luogo di lavoro in ambiente produttivo e nel terziario
...

Allegato

6.2. Definizioni.

Piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è compresa tra 50% e 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.
....

________

Individuazione locale seminterrato interrato

________

Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008 Sent. N. 271
..."Un seminterrato, in particolare, è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei limiti ritenuti dalle norme comunali, che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare  un accesso dall’esterno."

Le deroghe possibili

La normativa prevede due situazioni derogabili:

1) quando ricorrano particolari esigenze tecniche (Art. 65, comma 2, D.Lgs. 81/2008). In questi casi non è richiesta alcuna autorizzazione in deroga al divieto. Il datore di lavoro deve assicurare “idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. Per esigenze tecniche sono da intendersi quelle condizioni indispensabili per un’ottimale resa del ciclo produttivo, non raggiungibile, allo stato attuale delle conoscenze, adottando soluzioni alternative. (Es. per le lavorazioni connesse alla stagionatura di alcuni formaggi, per le cantine, ecc).

2) Per definire la seconda condizione si cita integralmente il disposto di legge (Art. 65, comma 3, D.Lgs. 81/2008): “L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”. 

In questo secondo caso il datore di lavoro deve richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL) una formale autorizzazione, con le modalità indicate nel successivo capitolo “Come deve essere fatta la richiesta di autorizzazione”.

Locali di lavoro seminterrati o interrati   Deroghe

(*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione, di microclima adeguate.

Fig. 1 - Deroga all'utilizzo di locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 5 2015

Con l'Interpello n. 5 del 2015, il CNI ha posto alla Commissione richiesta di chiarimenti inerenti la permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale.

N. 5/2015
Data 24 giugno 2015
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto Art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l'istante rappresenta che: "il D.Lgs. 81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale".
Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.
Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2".
Risposta Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, D.Lgs. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Locali sotterranei o semisotterranei

D.Lgs. 81/2008

Titolo II
LUOGHI DI LAVORO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 64 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Altezza luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008
...
ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
..
1.1 Stabilità e solidità
..
1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3 (*)
..

(*) Vedasi regolamenti edilizi locali per altezze inferiori e per deroghe/locali corridoi, locali tecnici, ecc

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Collegati

Il "fochino": Quadro normativo

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Fochino quadro normativo

Il "fochino": Quadro normativo

ID 6455 | Scheda 04.07.2018 / Documento completo in allegato

Documento completo allegato, normativa di riferimento per l'attività di "fochino".

Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco, ecc come da definizione Art. 27 D.P.R. 19/03/1956, n. 302.

D.P.R. 19/03/1956, n. 302
...
Art. 27 Licenza per il mestiere del fochino 

Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;

devono essere effettuate, esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti)
b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1 luglio 1958, potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma dei presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza. Fino al 30 giugno 1960, i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.

La licenza

L'attività di fochino consiste in:

- disgelamento delle dinamiti
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori a mina
- brillamento di mine a fuoco ed elettrico
- eliminazione delle cariche inesplose.

Il Comune di residenza (Questura), a fronte di apposita domanda, rilascia una licenza che ha validità triennale. Prima della sua scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Requisiti

1. morali:
- possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
- non incorrere in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. tecnici:
- essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956, n. 302) in regolare corso di validità;
- possesso del nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciato dalla Questura.

3. fisici:
- possesso del certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi previsto dall'art. 35 del T.U.L.P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da un medico militare o di polizia.
 
All'istanza va allegata la seguente documentazione:
 
- copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti
- copia del nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciato dalla Questura
- certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da un medico militare o di polizia.
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

La suddetta licenza comunale ha validità triennale (art. 13 comma 1 lettera a) Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 che modifica il T.U.L.P e, precisazioni in merito nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012).

RD 18 giugno 1931, n. 773
...
Art. 13. (Art. 12 T. U. 1926)
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.

Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.

Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l’interessato deve possedere alcuni requisiti di idoneità di tipo morale e professionale.

1. I requisiti morali sono stabiliti dal RD 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. (artt. 11) e dalla normativa antimafia (D.Lgs 159/2011 art. 67). Nel caso di società i soci e/o le persone con poteri di rappresentanza e amministrazione devono essere in possesso di tali requisiti.

RD 18 giugno 1931, n. 773
...
Art. 11. (Art. 10 T. U. 1926).
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.(1)

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione. 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".

Documento completo allegato

Il fochino quadro normativo

2. I requisiti professionali sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità, che attiene a: capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività cognizioni proprie del mestiere conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Secondo il D.Lgs. 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è, come visto, necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l’interessato risiede.

Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (artt. 30 e ss TULPS). L’eventuale revoca del nulla osta è comunicata al Suap che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro.

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (GU n. 173 del 27 luglio 2005)
...
Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».

4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il seguente:

Art. 2-bis

1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Il Decreto 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. 

 Decreto 15 agosto 2005
Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del T.U.L.P.S. e dell’art. 101 del Regolamento attuativo, anche chi fabbrica o accende fuochi d’artificio deve avere una licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento di idoneità effettuato dalla Prefettura e su parere della Commissione tecnica di cui all’art. 49 TULPS.

RD 6 maggio 1940, n. 635
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza (GU n.149 del 26-6-1940 - SO n. 149)
...
Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del TULPS RD 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri. Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000(2).

(2)Il DPR 12 gennaio 1973, n. 145 (in G.U. 30/04/1973, n.110) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 101.

 

3. L'aspirante dever avere superato l'esame di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti (esame tecnico ex art. 49 TULPS)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 5/2012, la licenza ha validità di tre anni.

RD 18 giugno 1931, n. 773
...
Art. 49. (Art. 48 T. U. 1926).
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
...
Art. 51. (Art. 50 T. U. 1926).
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. E' consentita la rappresentanza.

Art. 52. (Art. 51 T. U. 1926).
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonche' quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta', e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumita' pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacita' tecnica.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136  (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. 
(GU n.105 del 21-4-1975)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.92 del 21-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 77)
...
Art. 163. Trasferimenti agli enti locali
...
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.(3)

(3Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con l'art. 8, commi 3 e 4) la modifica dell'art. 163, comma 2, lettera e).

Collegati

RD 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS
Legge 18 aprile 1975 n. 110 Controllo armi, munizioni ed esplosivi
RD 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento esecuzione TULPS
Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 Conferimento funzioni Enti locali
Decreto 15 agosto 2005
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Antimafia
Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 Antiterrorismo
Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 

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Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro

ID 17545 | | Visite: 1530 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro

Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro

ID 17545 | 09.09.2022 / In allegato Fact sheet INAIL 2022

Le sostanze chimiche rientrano tra fattori di rischio per la salute riproduttiva in ambiente di lavoro. La pubblicazione della nuova direttiva 2022/431 del parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il cui recepimento è previsto entro febbraio 2024, va ad inserire i reprotossici in ambiente di lavoro all’interno della direttiva cancerogeni e mutageni, prevedendo misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti.

Nella normativa per la tutela dei lavoratori è stata posta molta attenzione alla tutela della donna in gravidanza, ma finora la possibile esposizione a sostanze reprotossiche sembra sia stata ampiamente sottostimata.

...

Fonte: INAIL

Collegati

Fire Prevention on Construction Sites

ID 17539 | | Visite: 1682 | Prevenzione Incendi

Fire Prevention on Construction Sites

Fire Prevention on Construction Sites / 9th edition 2015

9th edition / October 2015

The Joint Code of Practice on the Protection from Fire of Construction Sites and Buildings Undergoing Renovation

The Joint Code of Practice 9th edition is widely recognised and highly regarded, and applies to activities carried out prior to and during the procurement, construction and design process. 

Often used as a condition of construction insurance, the scope of this code applies to projects with an original contract value of £2.5m or above, and applies equally to smaller value contracts where these are part of a large project. In cases where the construction contract or the insurance contract does not require this code to apply, it serves as best practice guidance.

The objective of the code is the prevention of fires on construction sites. The majority of fires can be prevented by designing out risks, taking simple precautions, and by adopting safe working practices. The code applies to all activities carried out prior to and during the procurement, construction and design process – not the complete structure – and should be read in conjunction with all current legislation and the HSE publication HSG168: Fire safety in construction.

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 32235 | 02 Settembre 2022

ID 17522 | | Visite: 1229 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 02 settembre 2022 n. 32235

Infortunio del "tuttofare" feritosi con una motosega: mancanza di ogni preventiva informazione sull'utilizzo dello strumento. Irrilevante l'inesistenza di corsi di formazione specifica

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32235 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 24/02/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di M.A., responsabile, quale titolare della Tuscany Flowers s.n.c. delle lesioni subite dal dipendente A.H.M., feritosi all'avambraccio destro mentre utilizzava una motosega per tagliare dei rami, non avendo fornito al lavoratore una adeguata formazione sull'uso di tale macchinario, in violazione degli artt.3738 d.lgs. n.81/2008.
2. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il M.A. aveva incaricato l'A.H.M. di suddividere i rami già tagliati in parti più piccole, con l'utilizzo di una motosega; nel fare ciò l'operaio, che aveva già tagliato una decina di rami grandi, trovandosi in precario equilibrio con i piedi sopra i rami bagnati posti a terra, nel passare la motosega da una mano all'altra, era scivolato e si era procurato una profonda ferita, con lesione vascolare.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi:
I) Errata applicazione della legge penale in riferimento all'elemento soggettivo del reato; erronea ricostruzione delle regole cautelari, mutamento dell'elemento soggettivo descritto nel capo di imputazione da colpa specifica a colpa generica, violazione delle regole del giusto processo rispetto alla difformità tra capo di imputazione e sentenza. La motivazione della sentenza non accenna affatto al comportamento della persona offesa ed alla colpa per "assunzione" dell'A.H.M., il quale, privo della capacità di uniformare la condotta pericolosa all'osservanza di regole modali, non avrebbe dovuto intraprendere il lavoro, assumendo altrimenti il rischio degli eventi ad esso connessi. Non vi era nessuna regola positiva imputabile al M.A., la cui osservanza era imposta in un momento anteriore all'esercizio dell'attività da parte della persona offesa, tanto che la sentenza trasmigra dalla colpa specifica contestata in imputazione ad una responsabilità per colpa generica.
II) Manifesta illogicità della motivazione, per travisamento del contenuto degli elementi probatori acquisiti al processo. La sentenza impugnata si fonda sulla supposta violazione di norme cautelari specifiche, in quanto il lavoratore non sarebbe stato previamente formato sull'uso della motosega, strumento definito "estremamente pericoloso", e su un profilo di colpa generica per non aver vigilato sull'operato della persona offesa. In realtà, da un lato è stato accertato che non esistono corsi di formazione sull'utilizzo di una motosega, essendo sufficiente al datore di lavoro, per l'adempimento dei propri oneri formativi, di addestrare personalmente il lavoratore all'uso del macchinario (teste P., dipendente del servizio di prevenzione sull'igiene e sicurezza del lavoro dell'Azienda Usl di Firenze); dall'altro, l'apodittica affermazione della Corte di Firenze che all'operaio mancavano le conoscenze per l'uso dello strumento di lavoro, è smentita da quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, la quale ha affermato di aver già utilizzato in precedenza la sega elettrica sotto la formazione dei propri datori di lavoro. Di qui la correttezza del comportamento del M.A. e l'abnormità di quello del lavoratore, il quale maneggiava la motosega con la mano sinistra, in equilibrio precario, passandola poi da una mano all'altra, contro ogni regola di comune esperienza. Da un lato, dunque, l'omissione di vigilanza attribuita al M.A. come profilo di colpa generica non trova alcun fondamento normativo, dall'altro l'A.H.M., pur se assunto come magazziniere, è risultato essere persona di esperienza, incaricato di svolgere funzioni di tuttofare ed abituato ad usare strumenti pericolosi, quale la motosega.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. In sentenza non viene fatto alcun riferimento all'avvenuto risarcimento della persona offesa ed alla conseguente revoca della costituzione di parte civile, come da atto di transazione e quietanza allegati alle conclusioni. Ciò nonostante la Corte ha ritenuto "equa e congrua" la pena inflitta in prime cure, prima del risarcimento.
4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto attiene ai profili di colpa, generica e specifica, contestati al M.A. ed all'asserito comportamento abnorme del lavoratore, giova ricordare i principi più volte ribaditi da questa Corte Suprema in tema di responsabilità colposa del datore di lavoro per la cui affermazione è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare, ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento (c.d. causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto solo quell'evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare ( Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270779; Sez. 4, n.1819 del 03/10/2014, Di Domenico, Rv. 261768).
Sotto il secondo profilo il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 27 222 2). E' stato ulteriormente precisato che perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che sia, oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez.4, n.15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv . 269603).
3. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto laddove ha evidenziato - con argomentazione supportata dall'esito dell'istruttoria dibattimentale e costituente accertamento in fatto, estraneo al vaglio di questa Corte di legittimità - che all'A.H.M. venne affidato un lavoro con l'uso di una motosega, messa a sua disposizione senza una preventiva informazione sull'uso corretto dello strumento, estremamente pericoloso.
La deduzione del ricorrente riguardante la inesistenza di corsi di formazione specifica appare priva di pregio, atteso che rientrava comunque negli obblighi del datore di lavoro istruire il dipendente sulle modalità di utilizzo della sega elettrica in funzione dello specifico compito affidato, di ridurre in piccoli pezzi i rami già tagliati, e di assicurarsi che tale compito venisse eseguito in una posizione stabile e non certo precaria, come quella assunta dall'A.H.M..
Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la mancanza di ogni preventiva informazione sull'utilizzo dello strumento secondo buona tecnica, affidato ad un operaio generico, assunto come magazziniere e di fatto con mansioni di "tuttofare" (secondo quanto si legge in ricorso), senza quindi alcuna esperienza specifica sui singoli lavori da eseguirsi all'interno della Tuscany Flowers, consente di ravvisare in capo al M.A. i profili di colpa generica e specifica contestati: l'imputato, dopo aver dato l'incarico al dipendente e consegnato la motosega, non si è in alcun modo preoccupato né di indicare come utilizzare correttamente tale strumento né di verificare le modalità di esecuzione del lavoro di taglio dei rami, al fine di escludere ogni rischio per la incolumità del lavoratore.
4. Quanto alla misura della pena, si osserva che la richiesta di concessione dell'attenuante del risarcimento del danno deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio (si argomenta in tal senso da Sez.l, n.12624 del 12/02/2019, Dulan Cristian, Rv.275057).
Trattandosi, nella specie, di risarcimento avvenuto in corso di giudizio - fuori pertanto dal termine di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. - la Corte di appello ha motivato sulla congruità della pena inflitta dal Tribunale in rapporto alla rilevanza del fatto ed al grado di colpa palesato dall'imputato nella vicenda, rilevando peraltro che il motivo di gravame sul punto era generico e non argomentato.
Tale motivazione appare sufficiente ad escludere il denunciato vizio di legittimità.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 24 febbraio 2022

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Covid-19: le norme e misure per le imprese / Settembre 2022

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Covid 19 le norme e misure per le imprese   Settembre 2022

Covid-19: le norme e misure per le imprese / Settembre 2022

ID 17507 | 03.09.2022 / Documento in allegato

Le principali norme Covid-19 da rispettare per la ripresa delle attività produttive dal 1° Settembre 2022. Si ricorda che il periodo emergenziale è terminato il 31 marzo 2022.

Restano in vigore (in particolare):

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40 (Nota 2)

Art. 29-bis. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle  prescrizioni   contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure  ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o  accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74 (Nota 2)

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e  sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento  della protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630,e successive  modificazioni. 

In relazione all'andamento della  situazione  epidemiologica  sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle  disposte  ai  sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro  della salute, anche ampliative.

Nota 1

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Nota 2

Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

__________

Trasporto pubblico

Normativa / Prassi

Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
- Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)
- Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei.

Attività lavorative 

Normativa / Prassi

- Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 - Eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022
- Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 - Valido fino al 31 dicembre 2022
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1° aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
- Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022
- Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)

Status disposizioni a Settembre 2022

Informazione

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

Vedi: Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Gestione degli appalti

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2021 del 20 maggio 2021).

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2.

Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Lavoro agile

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Con il 31 agosto è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della l. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro.

A decorrere dal 1° settembre, la possibilità di ricorrere alla modalità organizzativa del lavoro agile sarà possibile solo in presenza dell’accordo individuale a cui dovrà seguire, entro il 1° novembre prossimo, la comunicazione telematica da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149 dello scorso 26 agosto 2022.

Lavoratori fragili

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili il 30 giugno 2022 è scaduto il diritto, in caso di mansioni non compatibili con il lavoro agile, di equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Per i genitori di figli under 14 è invece scaduto il 31 luglio 2022 il diritto allo smart working a fronte di mansioni che possono essere svolte in modalità agile e a condizione che l'altro genitore lavori e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Dal 1° settembre 2022 ritorno al lavoro in presenza a meno di firma di accordi con l’azienda per mantenere almeno una parte di lavoro agile.

A data articolo nessuna proroga per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni.

Scuola

Le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2021 del 20 maggio 2021);
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.

Normativa / Prassi

- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)
- Vademecum Min. Istruzione indicazioni covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023
- Linee guida ad interim indicazioni anti covid servizi educativi per l’infanzia 2022/2023
- Linee guida ad interim indicazioni anti covid per la ripresa della scuola 2022/2023 / ISS Rev. 5 agosto 2022
- DPCM 26 luglio 2022 | Linee guida aerazione ambienti scolastici
- Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022

...

Vedi Documento timeline aggiornato Settembre 2022

La gestione Rischio Covid 19 lavoro a cessato stato emergenza   Sintesi Sett  2022
.
..
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Protocolli/Misure COVID-19: Status

ID 11501 | | Visite: 25963 | Documenti Riservati Sicurezza

Protocolli   misure covid 19   Settembre 2022

Protocolli/ Misure COVID-19: Status / Update Rev. 10.0 del 03 settembre 2022

ID 11501 | Rev. 10.0 del 03.09.2022 / Documenti di lavoro completi allegati
________

Update Rev. 10.0 del 03.09.2022

Status dei Protocolli e delle misure Covid-19 condivisi tra le parti sociali/Linee guida/Misure alla data (il DPCM 02 Marzo 2021 è cessato il 31.03.2022), aggiornati:

(4) Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)
(5) Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 (Ordinanza 9 maggio 2022) - Valido fino al 31 dicembre 2022
(6) Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
________

Update Rev. 9.0 del 14.11.2021

Status dei Protocolli e delle misure Covid-19 condivisi tra le parti sociali/Linee guida/Misure inseriti come allegati nei DPCM pubblicati (a partire dal DPCM 26 Aprile 2020 - ultimo DPCM pubblicato DPCM 02 Marzo 2021, le cui misure sono state prorogate dal Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52).

Con il DPCM 02 Marzo 2021 confermati 25 Protocolli e aggiunti 3 nuovi:

26. Spettacoli dal vivo
27. Cinema
28. Protocollo imbarco navi

(! Rev. 9.0) Con Ordinanza Ministero della Salute12 Novembre 2021 - Aggiornato il Protocollo contenimento della diffusione del COVID-19 trasporto e logistica (allegato 14 del Dpcm del 2 marzo 2021).

(! Rev. 8.0) Con Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021 - Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza il protocollo aggiorna e sostituisce il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

(! Rev. 8.0) Con Ordinanza Ministero della Salute del 29 Maggio 2021 - Aggiornate e sostituite le «Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative», di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 con le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività 28 Maggio 2021.

I Protocolli/Misure e loro modifiche inseriti/e nei DPCM sono stati indicati in 3 stati:

1. Inserito: Inserito nel DPCM come allegato
2. Confermato: Confermato nel DPCM seguente come allegato
3. Sostituito: Sostituito nel DPCM per modifiche/integrazioni seguente come allegato

...

Protocollo condiviso Covid 19

n.  Protocollo/Misura Data DPCM 26.04.2020 DPCM 17.05.2020 // DPCM
24.10.2020
DPCM
03.11.2020
DPCM
03.12.2020
DPCM 
14.01.2021
 
DPCM 02.03.2021 DPCM 02.03.2021
cessato
In vigore al 03.09.2022

01 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo
07.05.2020 --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
02 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane 14.05.2020 --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
03 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 14.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
04 Protocollo con le Comunità ortodosse 14.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
05 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista
(Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh 
14.05.2020 --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
06 Protocollo con le Comunità Islamiche 14.05.2020  --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
07 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 14.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
08  Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza covid-19
17.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
09  Linee guida per la riapertura delle attività economiche
e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’08 ottobre 2020
 

08.10.2020

(2)
28.05.2021 

--- --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Sostituito (2) --- ---
10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
15.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
11 Misure per gli esercizi commerciali  26.04.2020 Inserito  Confermato // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 

24.04.2020

(1) 
06.04.2021

(4)
30.06.2022

Inserito Confermato // Confermato Confermato Confermato Confermato

Sostituito (1)

---

(4)
30.06.2022

13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri 

24.04.2020

(5)
30.06.2022

Inserito Confermato // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- (5)
30.06.2022
14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

20.03.2020

(3)
12.11.2021 

Inserito Sostituito  // Confermato Confermato Confermato Confermato Sostituito (3) --- ---
15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 20.03.2020

(6)
03.09.2022
Inserito Sostituito  // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- (6)
03.09.2022
16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato 29.08.2020 --- --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
07.08.2020 --- --- // Confermato Confermato Confermato  Confermato Confermato --- ---
18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle
ordinarie attività nelle istituzioni della formazione
superiore per l’anno accademico 2020/21
07.08.2020  ---  --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
19 Misure igienico-sanitarie 17.05.2020  --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
20 Spostamenti da e per l’estero 07.09.2020  ---  --- // Confermato Confermato Sostituito Sostituito Confermato --- ---
21 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell'infanzia
28.08.2020  ---  --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
22

Protocollo per la gestione di casi confermati
e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

28.08.2020  ---  --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
23

Commercio al dettaglio (Attivita' non sospese)

03.11.2020 --- --- // --- Inserito Confermato Confermato Confermato --- ---
24

Servizi per la persona
(Attivita' non sospese)

03.11.2020 --- --- // --- Inserito Confermato Confermato Confermato --- ---
25

Prevenzione e risposta a COVID- 19 strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale

09.10.2020 --- --- // --- Inserito Confermato Confermato Confermato --- ---
26

Spettacoli dal vivo

                Inserito --- ---
27 Cinema                 Inserito --- ---
28 Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio                 Inserito --- ---

Note

(1) Con Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021 - Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza il protocollo aggiorna e sostituisce il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

(2) Con Ordinanza Ministero della Salute del 29 Maggio 2021 - Aggiornate e sostituite le «Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative», di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 con le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività 28 Maggio 2021.

(3) Con Ordinanza Ministero della Salute12 Novembre 2021 - Aggiornato il Protocollo contenimento della diffusione del COVID-19 trasporto e logistica (allegato 14 del Dpcm del 2 marzo 2021).

(4) Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)

(5) Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 (Ordinanza 9 maggio 2022) - Valido fino al 31 dicembre 2022

(6) Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022

Lettura consolidata degli allegati dei DPCM 24 Ottobre 2020 / DPCM 3 Dicembre 2020 / DPCM 14 Gennaio 2021DPCM 02 Marzo 2021 (cessato) 

Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane ( DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane ( DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse ( DPCM 18 Ottobre 2020)
Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 19 Misure igienico-sanitarie (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 20 Spostamenti da e per l’estero. (DPCM 14 Gennaio 2021)
Allegato 21 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell'infanzia (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 22 Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 23 Commercio al dettaglio (Attivita' non sospese) (DPCM 03 novembre 2020)
Allegato 24 Servizi per la persona (Attivita' non sospese) (DPCM 03 novembre 2020)
Allegato 25 Prevenzione e risposta a COVID- 19 strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale (DPCM 03 novembre 2020)
Allegato 26 Spettacoli dal vivo (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 27 Cinema (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 28 Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio(DPCM 02 Marzo 2021)

Segue in allegato

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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
10.0 03.09.2022 Inserita Nota (4):
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022
Inserita Nota (5):
Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022
Inserita Nota (6):
Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022
Certifico Srl
9.0 14.11.2021 Inserita Nota (3):
- Protocollo contenimento della diffusione del COVID-19 trasporto e logistica 12 novembre 2021
Certifico Srl
8.0 30.05.2021 Inserite Nota (1) e (2):
Protocollo condiviso misure covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Linee guida delle Regioni e delle Province autonome riapertura attività 28 Maggio 2021
Certifico Srl
7.0 09.03.2021 DPCM 02 Marzo 2021 Certifico Srl
6.0 17.01.2020 DPCM 14 Gennaio 2021 Certifico Srl
5.0 04.12.2020 DPCM 3 Dicembre 2020 Certifico Srl
4.0 03.11.2020 DPCM 03 novembre 2020 Certifico Srl
3.0 28.10.2020 DPCM 18 Ottobre 2020 Certifico Srl
2.0 19.10.2020 DPCM 18 Ottobre 2020 Certifico Srl
1.0 13.10.2020 DPCM 13 Ottobre 2020 Certifico Srl
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Check list verifica applicazione rischio biologico Titolo X D.Lgs. 81/2008

ID 17638 | | Visite: 3049 | Documenti Sicurezza Enti

Technical Rules for Biological Agents (TRBA)

ID 17642 | | Visite: 1843 | Documenti Sicurezza Enti

BAuA TRBA

Technical Rules for Biological Agents (TRBA)

ID 17642 | BAuA / TRBA

The "Technical Rules for Biological Agents (TRBA)" and "Resolutions of the Committee for Biological Agents (ABAS) on requirements for activities with biological agents in special cases" reflect the state of requirements in terms of safety, occupational health, hygiene and work science with respect to activities involving the handling of biological agents. They are drawn up and adapted in accordance with developments by the Committee for Biological Agents - Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS).

In allegato le seguenti Technical Rules for Biological Agents (TRBA):

TRBA 100 Protective measures for activities involving biological agents in laboratories
TRBA 130 Occupational safety measures in acute biohazard situations
TRBA 200 Requirements for professional expertise in accordance with the Biological Agents Ordinance
TRBA 220 Safety and health for activities involving biological agents in sewage plants
TRBA 230 Protective measures for activities involving biological agents in agriculture and forestry and comparable activities
TRBA 240 Protective measures for activities involving microbially contaminated archival materials
TRBA 250 Biological agents in health care and welfare facilities
TRBA 400 Guideline for risk assessment and for the instruction of employees regarding activities involving biological agents
TRBA 450 Criteria for the classification of biological agents
TRBA 466 Classification of prokaryotes (bacteria and archaea) into risk groups
TRBA 500 Basic measures to be taken for activities involving biological agents
Resolution 610 Protective measures for activities outside of special isolation units involving the care of patients infected with highly pathogenic organisms or suspected of having a disease

Fonte: BAuA Federal Institute for Occupational Safety and Health 

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Sentenza Corte Costituzionale n. 226/1987

ID 17631 | | Visite: 1208 | News Sicurezza

Sentenza Corte Costituzionale n. 226/1987

ID 17631 | 18.09.2022 / In allegato

E' infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica
________

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali;
...
________

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
.
..

Art. 2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa.

Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali (incostituzionale /ndr)

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Circolare MLPS n. 77 del 23 dicembre 1976

ID 17610 | | Visite: 1517 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS n. 77 del 23 dicembre 1976

Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all'art. 194 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547 e all'art. 5 del D.M. 12/9/1959

L'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, come è noto, dispone che le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, debbono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

È' altresì noto che - al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di verifica e di controllo alle installazioni, apparecchi e attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro - con il D.M. 12 settembre 1959 furono attribuiti all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative alle gru e agli apparecchi di sollevamento di cui in parola (art. 5, lett. f) del citato decreto.

Ora, in sede di espletamento di tali attribuzioni di verifica e di controllo da parte dei tecnici dell'ENPI - al quale vanno presentate le denunce dei datori di lavoro, utenti degli apparecchi in questione, prima della loro utilizzazione in servizio - è stato ripetutamente riscontrato da qualche tempo che gli apparecchi sottoposti a verifica di idoneità non presentano quegli elementi e quelle condizioni tecniche di sicurezza necessari al fine della dichiarazione di "adeguatezza", da apporre in calce ai verbali di verifica, previsti dall'art. 399 del citato D.P.R. 547/1955 e approvati con D.M. 12 settembre 1959 sono i modd. I e L allegati al decreto stesso.

In particolare veniva rilevato che le gru e gli apparecchi di sollevamento in moltissimi casi mancavano di documentazione tecnica idonea a consentire ai tecnici dell'ENPI le valutazioni e soprattutto la dichiarazione di agibilità, ad essi incombenti, dichiarazione che, in caso di dubbia idoneità, poteva, al limite, sollecitare l'accertamento d'ufficio con prove tecniche di riscontro in laboratorio o in situ oppure concludere per la "non adeguatezza", allorché la documentazione stessa avesse posto in evidenza l'inidoneità del mezzo.

Peraltro, l'espressione generica "con relativi allegati" usata negli allegati I e L del D.M. 12 settembre 1959 e la carenza di un preciso quadro di riferimento giuridico, ai fini di completa ed esauriente interpretazione della espressione stessa, hanno determinato una grave situazione di incertezza applicativa, denunciata da molti Ispettorati del lavoro e concretantesi nella omissione da parte degli ispettori dell'ENPI del giudizio di "adeguatezza" o di "non adeguatezza" del mezzo di sollevamento, sostituito con una impropria "riserva.

Tale situazione ed il comportamento che l'ha determinata non appaiono del tutto conformi alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e non favoriscono certamente quelle condizioni di sicurezza in cui si deve svolgere il lavoro nei cantieri e negli stabilimenti, per cui, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 7 del citato D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, lo scrivente, previa consultazione degli esperti tecnici in materia, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ha ritenuto - nella prospettiva di riordinamento formale, prevista a breve scadenza, della specifica normativa prevenzionistica degli apparecchi di sollevamento - di dettare le disposizioni che seguono, dirette ad assicurare con immediatezza la corretta applicazione delle norme di prevenzione in relazione all'uso degli apparecchi in questione.

In sede di prima verifica degli apparecchi di cui alla lett. f) dell'art. 5 del citato D.M. 12 settembre 1959 ed in presenza, allo stato, delle cosiddette "riserve" formulate dai tecnici dell'ENPI, si dispone che il contenuto degli allegati di cui ai modd. I e L del detto decreto, nonché i criteri di esame degli allegati stessi dovranno rispondere agli elementi documentali di cui appresso:

I) Contenuti delle documentazioni tecniche da allegare alla denuncia degli apparecchi di sollevamento.

Le documentazioni prodotte all'ENPI, ai sensi del citato decreto ministeriale, dovranno essere:
- redatte in lingua italiana, facendo salvi i diritti delle minoranze linguistiche;
- firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati a norma di legge all'esercizio della professione;
- corredate da quanto appresso specificato:
a) elaborati grafici costituiti da:
- disegno d'insieme (quotato o in scala);
- disegno quotato delle sezioni delle strutture principali considerate nel calcolo;
b) schemi funzionali degli impianti elettrici e/o fluodinamici corredati da note esplicative, ove necessario;
c) estratto della relazione di calcolo contenente:
- indicazioni della norma adottata dal progettista (CNR-UNI, FEM, DIN, BSI, ASA, AISE, AFNOR).
Per gli apparecchi costruiti secondo norme diverse da quelle sopracitate, o in assenza di normativa di riferimento, dovranno essere esplicitati i criteri di calcolo seguenti:
- classe dell'apparecchio (se prevista dalla norma);
- caratteristiche dei materiali per ciascuna struttura principale;
- azioni e ipotesi di carico adottate e loro combinazioni;
- verifiche di resistenza per tutte le condizioni di carico stabilite dalle norme, per ciascuna struttura principale;
- verifiche a fatica, per ciascuna struttura principale;
- verifiche alla stabilità globale e/o locale per ciascuna struttura principale;
- verifica al ribaltamento e/o al trascinamento.

II) La classe dell'apparecchio deve corrispondere al servizio da svolgere.

III) Criteri per l'esame delle relazioni di calcolo da parte dell'ENPI

I tecnici dell'ENPI accertano la conformità e quanto stabilito dalla norma tecnica adottata per ciò che attiene a:

a) ipotesi di carico;
- azioni verticali;
- azioni orizzontali;
- condizioni di carico;
b) risultati di calcolo:
- confronto tra le tensioni calcolate nelle verifiche statiche ed a fatica con le relative tensioni ammissibili;
- coefficienti di sicurezza per la stabilità globale e/o locale;
- coefficienti di stabilità al ribaltamento e/o al trascinamento.

Per gli apparecchi di seguito esemplificati, per strutture principali, di cui al punto I, lett. c), terza linea, si intendono:

a) per gru a ponte: travi principali - travi di testa - telaio del carrello;
b) per gru a cavalletto: stilate - travi principali - telaio del carrello;
c) per gru a torre: carro di base - torre a cuspide - braccio e controbraccio - telaio del carrello;
d) per autogru: telaio e stabilizzatori - telaio principale della struttura girevole e ralla di rotolamento - braccio - dispositivo di sostegno del braccio;
e) per gru su autocarro: controtelaio e stabilizzatori - colonna - bracci di sollevamento e sviluppo;
f) gru girevoli: portale - telaio principale della struttura girevole e ralla di rotolamento - braccio, controbraccio e relativi dispositivi di sostegno;
g) per gru a struttura limitata, argani, paranchi: struttura di sostegno dell'argano/ paranco e/o del carrello - tamburo e albero di forza.

In conseguenza di tutto quanto sopra disposto, i presupposti che giustificarono la formulazione delle cosiddette "riserve" da parte dei funzionari dell'ENPI devono considerarsi perenti di guisa che essi non hanno più ragione di essere.

Avuto riguardo, pertanto, al ruolo di responsabilizzazione tecnica del progettista derivante dalla sottoscrizione delle documentazioni, nonché alla connessa responsabilità dei costruttori, il personale dipendente dell'ENPI, incaricato ai fini di prevenzione, delle verifiche e dei controlli, indirizzerà la propria azione al riscontro della rispondenza delle normative applicate - proprie degli enti di standardizzazione - con quelle indicate nelle documentazioni tecniche esibite all'ENPI, nonché a tutti gli altri adempimenti che non riguardino le condizioni di vincolo, la individuazione delle sezioni più sollecitate degli apparecchi o lo svolgimento dei calcoli, essendo queste parti escluse coperte dalla presunzione iuris tantuum della loro validità e regolarità per effetto del rinvio alle regolamentazioni degli enti di standardizzazione.

Allo stesso personale tecnico è data facoltà di disporre per gli apparecchi impiegati in edilizia, sulla scorta delle documentazioni fornite dal costruttore, la utilizzazione degli stessi apparecchi in classe diversa da quella di progettazione, con la salvaguardia dei limiti di osservanza tecnica indicati dalle normative degli enti di standardizzazione.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dovrà procedere a disciplinare con istruzioni interne la modalità di scioglimento delle "riserve" e delle prime verifiche degli apparecchi denunciati, assicurando in particolare che i provvedimenti di competenza siano adottati nel minor tempo possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche.

Ai costruttori e agli utenti delle gru e degli apparecchi di sollevamento in questione è fatto obbligo, in virtù del citato art. 7 del D.P.R. 547 del 1955, in ragionevole lasso di tempo e compatibilmente con le esigenze di sicurezza del lavoro, alla predisposizione delle documentazioni d'uopo secondo le modalità sopraillustrate ed all'inoltro delle stesse alle competenti sedi periferiche dell'ENPI.

Esposizione a endotossine aerodisperse: un rischio biologico occupazionale

ID 17609 | | Visite: 1705 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Esposizione a endotossine aerodisperse

Esposizione a endotossine aerodisperse: un rischio biologico occupazionale

ID 17609 | 16.09.2022 / In allegato Fact sheet INAIL

In ambito lavorativo, oltre alle patologie di natura infettiva e allergica, è possibile distinguerne altre derivanti dall’azione infiammatoria e tossica ad opera di endotossine la cui inalazione può causare alterazioni delle funzioni polmonari con complicanze a medio/lungo termine.

La loro esposizione è comune in diversi settori ma risulta prevalente in ambienti caratterizzati dalla presenza di ingenti quantità di materiale organico la cui manipolazione contribuisce allo sviluppo di poveri organiche di cui le endotossine sono una componente biologicamente attiva (es. allevamenti). La problematica può coinvolgere settori meno “tipici” quali gli uffici. Il documento vuole richiamare l’attenzione verso questa tipologia di rischio per incentivare attività di prevenzione mirate.

...

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 33548 | 13 Settembre 2022

ID 17596 | | Visite: 1142 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 settembre 2022 n. 33548

Schiacciamento della mano durante i lavori di incorsamento del tessuto tra i cilindri della calandra. Macchinario modificato. Costruttore, datore di lavoro e dirigente con delega

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33548 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 08/03/2022

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 15 novembre 2018, con cui C.F. e C.G. erano stati condannato alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, C.P. alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione, tutti coi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in relazione al reato di cui agli artt. 113, 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma primo, nn. 1), e secondo, cod. pen., perché, in cooperazione colposa tra loro (e con B.A.H. giudicato separatamente), il C.F., quale presidente del consiglio di amministrazione e consigliere ed amministratore delegato, e, quindi, datori di lavoro della società Renolit Gor s.p.a., avente ad oggetto la fabbricazione di altri articoli in materie plastiche", il C.P., quale dirigente della Renolit, munito di delega in materia di sicurezza e igiene sul lavoro conferita il 31 ottobre 2001 e il C.G., quale legale rappresentante della società I.C.M.A. San Giorgio Industria Costruzioni Macchine e Affini s.p.a., fabbricante della macchina denominata "Linea di estrusione 1", avente matricola n. 926, e recante marcatura CE, per colpa generica per inosservanza di leggi, regolamenti e discipline e, segnatamente:
1) il B.A.H. e il C.F. in violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché non provvedevano ad elaborare il documento di valutazione dei rischi in conformità all'art. 17 d.lvo n. 81 del 2008;
2) il C.P. in violazione degli artt.: 37, comma 1, d.lvo n. 81 del 2008, perché non provvedeva affinché ciascun lavoratore fosse adeguatamente formato ed informato in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro anche con riferimento alle conoscenze linguistiche; 70, comma 1, d.lvo n. 81 del 2008, in quanto non provvedeva a predisporre dispositivi di sicurezza atti ad impedire l'accesso alla zona di intrappolamento della calandra; 71, comma 2, d.lvo n. 81 del 2008, in quanto sceglieva le attrezzature di lavoro - in particolare Trasco - senza averne considerato i rischi derivanti dalle interferenze con altre attrezzature in uso;
3) il C.G. in violazione dell'art. 23 d.lvo n. 81 del 2008, in quanto fabbricava attrezzature da lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cagionavano a G.A. - dipendente della Manpower s.r.l. con mansioni di operaio aiuto estrusionista, in servizio a decorrere dal maggio 2013 presso la Renolit - lesioni personali consistite in "amputazione con sguantamento III, IV e V dito mano sinistra", dalle quali derivava uno stato di malattia per un tempo superiore ai 40 giorni, segnatamente giorni 402 nonché l'indebolimento permanente di un organo in quanto il lavoratore, intento ad effettuare la sostituzione di un rotolo di tessuto ormai esaurito con un nuovo rotolo in ingresso alla linea di estrusione 1 - zona calandra-, nell'atto di inserire il capo della bobina di tessuto, rimaneva pizzicato con la mano sinistra indossante il guanto di protezione dal calore tra i cilindri della calandra.
Con le aggravanti di avere cagionato una lesione personale grave e di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - in Buriasco (T0), in data 1° agosto 2014.

1.1. Il Tribunale ricavava l'affermazione di responsabilità in base ai seguenti elementi di prova:
A) Dichiarazioni rese dalla persona offesa G.A.. La notte del 1° agosto 2014, il G.A., dipendente della Manpower s.r.l., ma dal maggio 2013 in servizio presso la Renolit, mentre stava sostituendo la bobina di tessuto, rimaneva pizzicato con la mano sinistra, indossante il guanto di protezione dal calore, tra i cilindri della calandra in cui il tessuto andava inserito; la mano era trascinata dai grossi cilindri in movimento e così rimaneva dagli stessi schiacciata, ciò determinando le­sioni personali sopra riportate ed un'incapacità dì attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 402 nonché l'indebolimento permanente dell'organo della prensione.
8) L'accertata non conformità del macchinario adoperato dal lavoratore infortunato al momento del fatto, che era stato poi oggetto di prescrizioni ex d.lvo 19 settembre 1994, n. 758 puntualmente ottemperate dalla Renolit.
C) L'accertata inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, che sottostimava il rischio di intrappolamento (valutando magnitudo e frequenza molto bassi) e non prevedeva misure di protezione dell'infortunio (i ripari della zona pericolosa), ma solo un sistema di arresto di emergenza ad infortunio in corso (la fune), alla mancanza di riparo dei rulli della calandra e all'inadeguatezza del dispositivo di arre­sto di emergenza (la fune) poiché non si attivava con una semplice pressione in ogni direzione come imposto dalla normativa in materia di sicurezza.
D) L'accertato erroneo utilizzo del macchinario in quanto impiegato per attività diverse da quelle previste dal suo costruttore il quale aveva previsto che l'incorsamento del tessuto avvenisse con un telo (che avrebbe trainato la pasta plastica) in un punto diverso della linea a macchina ferma, evitando il rischio di intrappolamento degli arti nella calandra (presso la quale non era prevista la presenza di operatori).
E) Sussistenza del nesso causale tra la condizione del macchinario e le sue modalità di utilizzo e l'evento verificatosi: l'infortunio avveniva, mentre il G.A. stava effettuando un'operazione rientrante nelle sue mansioni cioè l'incorsamento del tessuto tra i cilindri della calandra presso un macchinario palesemente pericoloso e per­ché i rulli in movimento non erano stati segregati (e, dunque, erano raggiungibili) ed erano privi dei ripari imposti dalla normativa rispetto a questo tipo di macchinari; le lesioni si erano verificate a causa della mancanza dei presidi di sicurezza normativamente imposti con conseguente violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 70 e del punto 5.9 della parte seconda del d.lvo n. 81 del 2008, All. 5.
F) Il C.P., dirigente dello stabilimento delegato per la sicurezza sin dal 2001 era responsabile, in quanto non aveva verificato la sicurezza dei macchinari messi a disposizione dei dipendenti; egli dava conto di sapere le modalità d'uso della linea in esame, non rilevando che l'imputato aveva confidato sulla certificazione della conformità alla normativa di sicurezza da parte del fornitore della calandra.
G) Il C.F., amministratore delegato della società a far data dal gennaio 2014 e formale datore di lavoro dell'infortunato, è stato ritenuto responsabile in quanto, ancorché dimostratosi sensibile al tema della sicurezza, non aveva rispettato l'obbligo di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) d.lvo. n. 81 del 2008 di redigere un D.V.R. adeguato o, in presenza di un documento già predisposto dal suo predecessore, di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia; il D.V.R. era generico e poco chiaro (non dando conto nel dettaglio delle lavorazioni e delle procedure operative adottate), come sottostimasse il rischio inveratosi (attribuendo alle linee di estrusione magnitudo della gravità dell'infortunio media; attribuendo anche alla mansione svolta dal G.A. magnitudo media e probabilità minima; nel nuovo D.V.R., invece, la magnitudo era massima) e, inoltre, non prevedeva misure precauzionali (cioè presidi volti a scongiurare o limitare il più possibile il verificarsi dei rischi evidenziati).
H) La responsabilità del C.G., legale rappresentante della società costruttrice del macchinario - I.C.M.A. San Giorgio Industrie Costruzioni Macchine e Affini s.p.a. - cui il lavoratore era intento al momento dell'infortunio - ossia la calandra di cui sopra - rivelatosi ex post inadeguato da un punto di vista delle precauzioni antinfortunistiche - è stata riconosciuta perché, sebbene tale macchinario fosse stato modificato per adeguarlo alle esigenze produttive della Renolit, non era stato provato che l'I.C.M.A. non fosse a conoscenza delle modifiche all'impianto e della possibilità di utilizzare una filiera di lunghezza inferiore ai due metri. I testi a difesa erano poco attendibili, in quanto erano anche solo involontariamente interessati a rendere tale versione (anche solo per non sentirsi indirettamente responsabili dell'infortunio) e poiché ben difficilmente potevano rammentare dettagli relativi ad un progetto risa­lente al 2009/2010. Inoltre, in senso contrario si esprimevano il C.P. e il C.F.; ne conseguiva allora che il C.G. doveva rispondere del delitto, per aver fornito alla Renolit una calandra priva dei ripari imposti dalla normativa di settore e per non averla informata adeguatamente dell'importanza ai fini della sicurezza dell'uso della filiera di ampiezza pari a quella della calandra, ciò concorrendo al verificarsi dell'infortunio, ex art. 3 d.lvo. n. 17 del 2010 (attuativo della direttiva macchine).

1.2. La Corte di appello ha confermato la pronunzia di condanna emessa nei confronti dei tre imputati.
In ordine alla posizione del C.F., ha premesso che l'assunzione della carica di amministratore delegato della Renolit aveva comportato ipso iure l'assunzione da parte del medesimo della posizione di garanzia prevista dal d.lvo. n. 81 del 2008: il C.F. sosteneva di non poter essere chiamato a rispondere delle "conseguenze" correlate alle erronee valutazioni contenute nel D.V.R. predisposto dal suo predecessore, non avendo avuto il tempo necessario per avvedersi della reale situazione circa il rispetto della normativa antinfortunistica all'interno della società.
Siffatta prospettazione doveva ritenersi erronea, in quanto dal momento di assunzione della posizione di garanzia derivante ope legis non sono ipotizzabili momenti di sospensione ovvero di attenuazione di tale status che consentano al soggetto gravato dall'obbligo di non adempiere integralmente a quanto normativamente imposto. Sin dalla data di assunzione della veste di amministratore delegato della società Renolit il C.F. aveva iniziato a ricoprire la carica di datore di lavoro nell'accezione di cui al d.lvo n. 81 del 2008 e dal quel momento era, pertanto, tenuto a rispettare ed a fare rispettare tutte le normative vigenti nella materia de qua, anche qualora il D.V.R., in precedenza elaborato, si presentasse incompleto od erroneo.
Con riferimento alla posizione del C.P. ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato nella sua qualità come contestata nell'addebito rilevavano la ri­ chiesta al lavoratore di operare su un macchinario privo delle necessarie protezioni e l'incidenza di tale mancanza sul verificarsi dell'evento lesivo.
L'imputato ricopriva la posizione di garanzia ex art. 70 d.lvo n. 81 del 2008, in forza della quale sul delegato dal datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza grava un obbligo, di natura dinamica, di assicurarsi costantemente della sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori per lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative, indipendentemente dal possesso dei requisiti formali di adeguatezza.
L'imputato ricopriva da ventidue anni la carica di responsabile della produzione all'interno della società, per cui conosceva perfettamente le esigenze produttive ed era consapevole della pregressa richiesta alla società, che produceva i macchinari di sostituire e/o aggiungere nuove componenti. Inoltre, il macchinario era seriamente pericoloso, tenuto conto della presenza di pesanti rulli in movimento non interamente segregati in un punto, dove era previsto il frequente impiego di operai.
Non operava la presunzione di cui all'art. 4 d.lvo n. 17 del 2010, in quanto l'imputato era stato informato dei successivi interventi eseguiti sul macchinario la cui certificazione CE non poteva più ritenersi adeguata, afferendo ad una condizione che la calandra non possedeva più. Il C.P. aveva segnalato che il rapporto tra la I.C.M.A. e la Renolil non era commerciale, ma era decisamente più stretto ed il suo difensore, a supporto di tale asserzione, aveva richiesto l'acquisizione di documentazione, tuttavia, non ammessa dal Tribunale. Tale tema di prova poteva ritenersi valutato anche sulla scorta di altre prove dichiarative e documentali e non possedeva il valore dimostrativo dell'assenza di colpa che l'atto di impugnazione gli attribuiva, giacché la regolarità formale - documentale delle condizioni del macchinario non escludeva la responsabilità dell'imputato il quale, stante la posizione di garanzia ricoperta, avrebbe dovuto avvedersi ictu oculi che la calandra sulla quale era intento a lavorare il G.A. non era sicura, in quanto gli organi in movimento della stessa erano "avvicinabili" anche accidentalmente dal lavoratore. Gravava, quindi, su di lui l'obbligo di verificare la sicurezza in concreto del macchinario utilizzato dal lavoratore. Quanto alla posizione del C.G., in base al quadro probatorio, la Corte di merito ha ricavato la conoscenza dell'avvenuta modifica del macchinario mediante collocazione di un inappropriato estrusore (di dimensioni diverse da quello originale progettato dalla I.C.M.A.) che presentava componenti in movimento non protette da contatto, anche accidentale, tra l'operatore e gli ingranaggi.
Nel corso dell'udienza istruttoria del 14 aprile 2018, la difesa dell'imputato aveva prodotto un documento - acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. al fascicolo per il dibattimento - denominato "offerta n. 12.09.386-1/ZZ - Linea calandratura lastra WPC": si trattava, come si comprendeva dai messaggi di posta elettronica allegati a tale documento di un'offerta di acquisto del macchinario e di altre componenti, nella quale si descriveva il prodotto nei dettagli tecnici. Orbene, dalla lettura del documento si prevedeva espressamente la possibilità di sostituire l'estrusore: "Quando andrete a sostituire l'estrusore per raggiungere i 1.500 Kg/h sarà opportuno considerare la seguente apparecchiatura". Doveva ritenersi acclarato che la calandra, a seguito delle modifiche apportate dalla Renolit, aveva perso le caratteristiche di conformità alla disposizione regolamentare citata che, però, formalmente manteneva e che doveva ritenersi altrettanto pacifico che la I.C.M.A. aveva previsto, nello stesso contratto di compravendita del bene, l'ipotesi che si potesse procedere alla sostituzione di un suo componente. Tuttavia, occorreva prendere atto che il contratto non prevedeva l'obbligo per l'acquirente di informare quantomeno il produttore di una modifica apportata su un macchinario sul quale il produttore aveva apposto il marchio CE e ciò poneva l'I.C.M.A. nelle condizioni di avere immesso in circolazione un macchinario funzionante con componenti diverse da quelle originarie.

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello

3. C.F. (due motivi di ricorso)
3.1. Violazione degli artt. 43 e 590 cod. pen..
Si deduce che il C.F. aveva assunto la carica di amministratore delegato e la qualifica di datore di lavoro il 24 gennaio 2014 e si era immediatamente attivato per farsi carico della gestione delle complesse tematiche HSE, riguardanti lo stabilimento produttivo di rilevanti dimensioni di Buriasco, per acquisire le conoscenze della situazione attuale e per valutare i necessari miglioramenti. Nei sei mesi intercorsi tra l'as­ sunzione della carica e l'infortunio per cui si procede egli non aveva potuto esplorare l'adeguatezza dell'organizzazione della sicurezza e dell'analisi del rischio di cui al DVR ereditato dal predecessore. Il C.F. attendeva gli esiti di una generale ed approfondita attività di revisione e implementazione della valutazione del rischio affidata alle conoscenze e all'esperienza di una impresa terza specializzata, Alfasic s.r.l..
3.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 43 cod. pen. e all'inesigibilità di una condotta diversa da quella tenuta.
Si osserva che il ricorrente si era immediatamente impegnato per affrontare al meglio le tematiche HSE. Nel corso di numerose riunioni, voleva acquisire le conoscenze in ordine alla situazione attuale nella gestione della sicurezza, presupposto necessario per valutare i necessari miglioramenti. Lo Z. riferiva dei numerosi incontri col C.F., finalizzati ad informarlo dei temi collegati alla sicurezza, alla ristrutturazione aziendale in atto per accogliere un reparto con nuove linee riproduttive con incarico alla Alfasic di revisionare il DVR esistente e all'organizzazione di corsi di formazione. La calandra non era mai stata modificata. Ciò non era emerso nell'istruttoria dibattimentale, che invece aveva evidenziato la destinazione della medesima calandra alla produzione di lastre di diversa larghezza e, quindi, ad essa potessero essere applicate teste di estrusore di diverse dimensioni. L'estrusore (con la relativa testa) è una macchina diversa e distinta dalla calandra.
3.3. Con memoria difensiva del 4 febbraio 2022, si ribadisce l'esigenza di verificare se il periodo di permanenza in carica dell'imputato fosse sufficiente a conoscere la situazione in cui era chiamato ad operare e, in ragione di ciò, adottare le opportune iniziative. Da una mera analisi documentale il C.F. non avrebbe potuto rendersi conto dell'inadeguatezza del D.V.R., trattandosi di un rimprovero di sottostima del rischio e non di omessa valutazione dello stesso.

4. C.P. ( quattro motivi di ricorso)
4.1. Vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.
Si deduce che i giudici di merito non hanno considerato le risultanze processuali, dalle quali emergeva la non riconoscibilità del pericolo insito in una macchina accompagnata dalla certificazione di conformità CE.
A) Nella specifica tecnica di progetto del 16 novembre 2009 ai punti 3 e 3.2 si prescriveva che l'apparecchiatura dovesse essere certificata CE e dotata di un "sistema di incorsamento che garantisca con facilità l'avvio di produzione e in assoluta sicurezza"; e, infatti, la linea di calandratura "lastra WPC" era marcata CE e dichiarata conforme dal costruttore, tra le altre, alla Direttiva Macchine 2006/42 CE e alla norma UNI EN ISO 12301: 2008 Calandre - requisiti di sicurezza.
B) La calandra era stata collaudata presso il costruttore e presso lo stabilimento della Renolit. In tali occasioni il costruttore non aveva mai registrato irregolarità del macchinario o del suo utilizzo nell'ambito della linea di produzione. Nè aveva evidenziato la necessità di utilizzare una filiera come protezione per i cilindri, né all'interno dei documenti tecnici che accompagnavano la macchina, né in sede di collaudo.
L'affermazione di cui alla sentenza impugnata della rilevabilità ictu oculi della pericolosità della calandra appariva manifestamente illogica alla luce delle seguenti risultanze: a) la ridotta zona scoperta dal riparo costituito dalla testa dell'estrusore;
b) la necessità degli operatori, formati ed addestrati, di lavorare a debita distanza dai cilindri; l'operazione di incorsamento, infatti, prevedeva che essi si ponessero in una posizione accovacciata ed utilizzassero uno specifico attrezzo per imboccare il tessuto nei rulli, ciò che escludeva la possibilità di avvicinarsi alla zona di intrappolamento: una simile circostanza, infatti, non si era mai verificata prima dell'agosto 2014.
4.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva - vedi ordinanza del 19 giugno 2018 in punto di produzioni documentali richieste dalla difesa il 24 maggio 2018.
Si deduce che tali documenti rivestivano rilevanza decisiva, in quanto dimostra­ vano: a) la non rilevabilità da parte del C.P. dei profili di pericolosità della macchina, mai prospettati dal produttore in occasione dei collaudi; b) la consapevolezza del produttore dell'utilizzo della calandra con teste di estrusore di diverse dimensioni, con conseguente mancata integrale copertura dei cilindri; c) l'assenza di modifiche alla calandra; d) il cambio delle dimensioni delle teste di estrusore applicate.
4.3. Vizio di motivazione in ordine all'ordinanza del 19 giugno 2018 di rigetto delle richieste formulate ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen..
Si rileva che erano state erroneamente rigettate le richieste di audizione dei testi F. e G. dipendenti della Renolit e dell'ing. Co., responsabile per il MISE della procedura di cui all'art. 70, comma 4, d.Lgs. n. 81 del 2008. I primi due testi avrebbero dovuto riferire in ordine ai rapporti intercorsi tra la Renolit e il fornitore I.C.M.A., al fine di evidenziare la non rispondenza al vero di quanto affermato al riguardo dai testimoni dell'I.C.M.A.. Il terzo avrebbe dovuto illustrare la procedura volta a verificare la conformità del macchinario ai requisiti di sicurezza.
La motivazione del rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza del CO. appariva manifestamente illogica, in quanto basata sull'assunto dell'applicazione alla calandra di una nuova componente che la avrebbe resa insicura. Ciò nonostante i documenti la cui richiesta di acquisizione era stata rigettata evidenziavano che era stato originariamente previsto che alla calandra fossero applicate teste di estrusore di diverse larghezze e, a fronte di ciò, il fabbricante non avesse mai rilevato che ciò comportava l'insicurezza della macchina ed al contrario avesse rilasciato la certificazione CE. Era manifestamente illogica anche la motivazione del ri­ getto della richiesta dì assunzione delle testimonianze di F. e G.. Infatti, i rapporti tra le società utilizzatrice e fabbricante della macchina risultavano dalle produzioni documentali, laddove la stessa Corte di merito ha respinto l'impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato proprio la richiesta di acquisizione dei documenti relativi a detti rapporti.
4.4. Vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen..
Si deduce che la Corte torinese ha erroneamente ritenuto non dimostrata l'integralità del danno risarcito.
In realtà, l'entità della somma versata dall'I.N.A.1.L. risultava dalla richiesta del difensore di fiducia del G.A. di quantificazione delle pretese risarcitorie della persona offesa a titolo di danno differenziale rispetto alla somma percepita dall'I.N.A.I.L.. D'altra parte, dalla richiesta di rivalsa pervenuta dall'ente risultava la somma versata alla persona offesa e il Tribunale avrebbe potuto acquisirla se la reputava indispensabile ai fini della valutazione circa l'integralità del risarcimento. Risultava quindi palese l'illogicità della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale negava la concedibilità dell'attenuante, nonostante disponesse del documento in cui l'I.N.A.I.L. indicava tale somma con la richiesta di rivalsa. L'acquisizione di prova documentale nel grado d'appello, infatti, non implica la necessità di una formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di prova precostituita.

5. Il C.G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione.
5.1. Violazione degli artt. 2, lett. I), Direttiva Macchine 2006/42/CE23 d.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione alla definizione dì fabbricante.
Sì osserva che il C.G. risponde in qualità dì fabbricante della sola calandra e non della più complessa macchina denominata "Linea di estrusione l" (come erroneamente ancora riportato in sentenza), sulla quale era occorso l'infortunio. Le modifiche apportate dalla Renolit alla linea di estrusione per la quale la I.C.M.A. aveva progettato, prodotto e certificato la propria calandra, l'avevano resa differente da quella per la quale la I.C.M.A. aveva progettato e venduto la propria calandra. Le caratteristiche di conformità CE della calandra presentì al momento della vendita erano venute meno a causa delle modifiche apportate dalla Renolit. L'aggiunta del Trasco, componente sconosciuto alla I.C.M.A. e installato autonomamente dalla Renolit sulla linea di produzione nonché la decisione della società acquirente di montare una testa di estrusione di dimensioni ridotte rispetto a quella inserita nelle specifiche date alla I.C.M.A., avevano sostanzialmente modificato il macchinario originario.

5.2. Travisamento della prova (documento "Offerta n. 12.09.286-1/ZZ - Linea Calandratura Lastra WPC").
Si rileva che non era condivisibile il passaggio in cui la Corte di appello (salvo poi fornire tutt'altra motivazione) ha tentato di affermare che il C.G. sapesse delle modifiche che la Renolit voleva apportare alla "Linea di estrusione 1"; essa ha erroneamente disatteso la pronuncia di primo grado che, viceversa, aveva motivato la condanna solo su questo profilo (la conoscenza - conoscibilità da parte della I.C.M.A.) con varie argomentazioni, tutte censurate nell'atto di appello.
5.3. Violazione degli artt. 23, 8772 d.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione alle condotte doverose del venditore.
Si deduce che la motivazione della sentenza di appello è fondata sull'errato pre­ supposto della conoscenza da parte dell'I.C.M.A. delle modifiche apportate. La verifica circa la sussistenza o meno dei requisiti di sicurezza e, conseguentemente, la certificazione vanno rapportati al momento della consegna a chi acquisti. Se, in un momento successivo, e a totale insaputa del venditore-certificatore l'acquirente apporta modifiche sostanziali che richiedono - per i rischi insorti a seguito di esse - nuovi e diversi dispositivi di sicurezza, ciò diventa incontrovertibilmente responsabilità esclusiva di chi tali modifiche ha posto in essere (il quale, come già eccepito, assume ex novo la qualifica di fabbricante).
5.4. Travisamento della prova in relazione alla deposizione del c.t. ing. Marco V..
Si osserva che non poteva essere tratto alcunché dalle dichiarazioni del c.t. della difesa ing. Marco V., rispetto alla responsabilità della I.C.M.A., atteso che la loro portata scontava la prova della conoscenza da parte della I.C.M.A. stessa in ordine alle modifiche/aggiunte successivamente apportate dalla Renolit, così di fatto travisando le stesse dichiarazioni del c.t.. Il c.t. intendeva solo distinguere la c.d. "macchina finita" dalla c.d. "quasi macchina" (laddove la prima era quella pronta all'uso, "che può svolgere un compito da sola", mentre la seconda è quella destinata ad essere inserita in una filiera), al fine di precisare che da tale distinzione discendevano due diverse tipologie di certificazioni CE.
5.5. Violazione di legge in relazione al nesso causale e vizio di motivazione.
Si rileva che le modifiche sostanziali apportate dalla Renolit al macchinario venduto e originariamente certificato dalla I.C.M.A. - anche ove non fossero ritenute tali da trasferire sulla medesima società la qualifica di "fabbricante" - risultavano quan­tomeno idonee ad interrompere il nesso causale rispetto all'evento infortunistico.
5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Si deduce che, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, che la Corte di appello ha erroneamente riportato che il C.G. "ha veduto o fatto vedere o comunque gestito il post vendita del macchinario de qua in tal modo assumendo una posizione di garanzia rispetto al macchinario ed in ciò si sostanzia la componente soggettiva della sua condotta colposa", in quanto la condotta doverosa del venditore si esaurisce al momento della consegna del macchinario, col collaudo, e non può essere estesa a qualsivoglia momento successivo.
5.7. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Si osserva che la Corte di appello ha erroneamente negato la formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e ha irrogato una pena di entità eccessiva.

Considerato in diritto

1. I ricorsi proposti da C.G. e da C.F. sono fondati nei termini meglio precisati nell'esposizione in diritto. Il ricorso di C.P. è infondato.

2. Sono fondati i due motivi di ricorso - da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico - con cui il C.F. deduce che, nei sei mesi intercorsi tra l'assunzione della carica di amministratore delegato della Renolit Gor s.p.a. e l'infortunio per cui si procede, egli non aveva potuto esplorare l'adeguatezza dell'organizzazione della sicurezza e dell'analisi del rischio di cui al DVR, per cui ciò determinava la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli e l'inesigibilità del rispetto della regola cautelare.
In linea generale va premesso che la colpa, infatti, ha un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare.
Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 e ss.). Il profilo soggettivo e personale della colpa è generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito del principio di colpevolezza, intesa anche con riferimento al suo profilo costituzionale (art. 27 Cost.), in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente.
Si tratta di un profilo della responsabilità colposa recentemente approfondito dalla giurisprudenza nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (Sez. 4, n. 1096 del 08/10/2020, dep. 2021, Verondini, Rv. 280188; Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797).
L'assunzione di una determinata carica, che comporti l'acquisizione di una posizione di garanzia, implica l'accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato.
In particolare, occorre stabilire tempi e modi di apprensione delle informazioni connesse al ruolo svolto in ordine al giudizio sull'esigibilità del comportamento dovuto, circostanza indispensabile per fondare uno specifico rimprovero per un atteggiamento antidoveroso della volontà.
Diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro un'inaccettabile responsabilità penale «di posizione», tale da sconfinare in responsabilità oggettiva, in luogo di una invece fondata sull'esigibilità del comportamento dovuto (sul rischio di sconfinamento nella responsabilità oggettiva in ragione della mera posizione assunta, vedi Sez. 4, n. 1096 del 08/10/2020, dep. 2021, Verondini, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 32507 del 2019 cit., non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20833 del 03/04/2019, Stango, non massimata sul punto).
Nella fattispecie in esame, il C.F. assumeva la posizione di garanzia alla data di nomina quale amministratore delegato.
Nelle società di capitali, infatti, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017, G., Rv. 269133, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).
Nella sentenza impugnata si è affermato che, alla data di assunzione dell'incarico, il C.F. avrebbe dovuto acquisire preventivamente notizie circa la situazione aziendale in materia di sicurezza e così porsi in condizione di adempiere immediatamente ai propri doveri.
Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che, nella fattispecie, la Corte territoriale non risulta aver svolto un adeguato accertamento in ordine all'elemento soggettivo e, in particolare, alla possibilità di pretendere il rispetto della regola cautelare violata.
Più nello specifico, è mancata una verifica finalizzata a verificare le ragioni del mancato avvio di iniziative in tema di sicurezza del lavoro e se, nel lasso temporale intercorrente tra la data di investitura quale legale rappresentante e quella del sinistro, alla luce delle dimensioni della società e della tipologia di attività espletata, egli poteva ragionevolmente mettersi in condizione di conoscere ogni eventuale problema connesso al lavoro dei dipendenti, operare gli approfondimenti tecnici necessari, anche attraverso deleghe a persone esperte ed effettuare una corretta valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 55005 del 10/11/2017, Pesenti, non massimata sul punto).
In particolare, sebbene sia generalmente auspicabile, in un ambito di normali rapporti tra amministratori che si succedono tra loro, che prima della designazione il subentrante venga preventivamente informato della situazione della società in relazione a tutti i risvolti, tra cui quello della sicurezza sul lavoro, non è detto che ciò sia realmente avvenuto. Occorre anche stabilire i tempi per provvedere alle verifiche dello stato dei luoghi, per comunicare coi precedenti addetti, per predisporre gli appositi interventi tecnici qualora necessari, ecc..
A ciò va aggiunto che il dato riportato nella sentenza impugnata dei tre pregressi infortuni alle mani degli operai non appare decisivo al riguardo: trattandosi di un'azienda di elevate dimensioni, sarebbe stato necessario ripercorrere le modalità di tali vicende e specificare se riguardassero lo stesso settore di operatività del lavoratore infortunato.
In sostanza, è mancata un'analisi complessiva circa la possibilità del titolare della posizione di garanzia di incidere concretamente ai fini dell'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, che avevano provocato l'evento lesivo.

3. E' fondato anche il ricorso proposto dal C.F., legale rappresentante della società costruttrice del macchinario - I.C.M.A. San Giorgio Industrie Costruzioni Macchine e Afini s.p.a.
Il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non era a conoscenza delle modifiche apportate al macchinario per adeguarlo alle esigenze produttive della Renolit Gor s.p.a..
Va ricordato al riguardo, che la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l'uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa solo quando si provi che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 2006, Mollo, Rv. 233174).
Qualora un infortunio sia dipeso dall'utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione, senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162; Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372).
Il costruttore infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Daniele, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 2020, Sorianini, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256390); a meno, quindi, che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 5541 dell'8/11/2019, dep. 2010, Sorianini, Rv. 278445). Né rileva, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all'evento da essa causato (Sez. 4, n. 5541 del 2019 cit.).
Ciò posto sui principi operanti in materia, va osservato che, nella fattispecie in esame, il C.G. aveva costruito un solo macchinario (la calandra) e non il complesso macchinario denominato "Linea di estrusione l", al quale la Renolit Gor s.p.a. aveva aggiunto modifiche mediante l'installazione di un componente nuovo (Trasco) e di una testa di estrusione di dimensioni ridotte rispetto a quella prevista dal progetto.
Il macchinario, pertanto, era stato alterato in senso diverso rispetto a quello originario, che aveva ottenuto la certificazione CE. Tali innovazioni avrebbero comportato la necessità di un positivo espletamento di un nuovo iter certificativo per conseguire la marcatura CE.
Come dimostrato dal documento - acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. al fascicolo per il dibattimento - denominato "offerta n. 12.09.386-1/ZZ - Linea calandratura lastra WPC" - e depositato nella presente sede ai fini dell'autosufficienza, l'atto societario dal quale la Corte di appello ha desunto la conoscenza da parte della I.C.M.A. delle modifiche effettuate dalla Renolit Gor. s.p.a. riguardava un banco di raffreddamento da inserire eventualmente tra calandra e rastrelliera, mentre la Renolit sostituiva non l'estrusore bensì la testa di estrusione e posizionava autonomamente un diverso componente, il Trasco, avente funzione del tutto differente.
Sotto il profilo contrattuale, il rapporto tra costruttore ed acquirente cessava alla data della vendita. Il costruttore, pertanto, non poteva sapere anticipatamente che l'acquirente avrebbe modificato il macchinario né, tanto meno, che sarebbe stato profondamente alterato rispetto alla struttura originaria con un componente di tipo­ logia nettamente diversa. Né ovviamente il fabbricante aveva poteri di controllo per verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza e per scongiurare modifiche al macchinario rischiose per l'incolumità degli operatori.
Le modifiche sostanziali apportate dalla Renolit Gor s.p.a. al macchinario venduto e originariamente certificato dalla I.C.M.A., pertanto, determinavano quantomeno l'interruzione del nesso causale rispetto all'evento infortunistico.
In sostanza, il C.G. non aveva nessun dovere di compiere azioni per evitare i pericoli insorti ex post a seguito delle modifiche apportate dal compratore, in quanto, ai sensi dell'art. 15 d.Lgs. n. 17 del 2010 (art. 15) è punito "chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti". Si trattava di un'innovazione dovuta ad esclusiva volontà ed all'autonoma iniziativa dell'utilizzatore dell'impianto, non prevista dal con­ tratto di vendita e difforme da qualsiasi indicazione del costruttore.
In conseguenza delle modifiche al macchinario non previste dal costruttore, per­ tanto, si realizzava un subentro dell'acquirente nella posizione di garanzia, per non aver assolto all'obbligo di fornire misure di sicurezza utili ed efficaci.

4. Il ricorso proposto dal C.P. è infondato.
4.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, va osservato che il C.P. è stato riconosciuto responsabile in qualità di dirigente dello stabilimento delegato per la sicurezza sin dal 2001, avente l'onere di verificare la regolarità dei macchinari messi a disposizione dei dipendenti, il quale non poteva ritenersi assolto solo confidando nella certificazione della conformità alla normativa di sicurezza nazionale e comunitaria da parte del fornitore della calandra.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta -, siano pericolosi per la incolumità del lavoratore che li manovra (Sez. 4, n. 3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv. 280382; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto entrambi responsabili il direttore generale della società e il responsabile di stabilimento, dotati di specifiche deleghe in materia di sicurezza, per le lesioni di cui era rimasto vittima un lavoratore in conseguenza dell'uso di un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza).
Nella sentenza impugnata si è precisato che, ricoprendo da ventidue anni la carica di responsabile della produzione all'interno della società, conosceva perfettamente le esigenze produttive ed era consapevole delle intervenute modifiche al macchinario, estremamente pericoloso in ragione della presenza di pesanti rulli in movimento non interamente segregati in un punto, dove era previsto il frequente impiego di operai.
La Corte territoriale ha rilevato una carenza nei ripari, cioè nelle misure tecniche atte a prevenire il contatto coi rulli in movimento, in quanto le parti scoperte del macchinario avevano causato la tritatura delle dita, essendo stato impiantato un estrusore (macchina, usata soprattutto nell'industria delle materie plastiche, che permette di ottenere degli estrusi, ossia delle forme di sezione costante prestabilita dalla forma della trafila e di lunghezza determinata dall'intervallo di taglio) di dimensioni diverse rispetto a quello originario.
Stanti l'intervenuta modifica ed il ruolo di responsabile della sicurezza, il C.P. era sicuramente a conoscenza delle innovazioni apportate al macchinario, che avrebbe dovuto verificare personalmente, senza affidarsi alla pregressa certificazione CE, ormai inadeguata perché rilasciata in ragione delle caratteristiche originarie.
Il ricorrente non si confronta con le logiche argomentazioni illustrate dalla Corte di merito e incentra la propria critica sulla non visibilità delle modifiche apportate. La decisione impugnata si colloca infatti nel solco da tempo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che, in plurime pronunce, ha ribadito la concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso di evento dannoso provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina. Grava, infatti, sul datore di lavoro l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine e di adottare tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114).
4.2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole del mancato accoglimento di plurime richieste di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen..
Va ricordato che, in base all'insegnamento di questa Corte, l'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen., stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello ha luogo quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta; tale previsione, interpretata alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). In tema, infatti, opera pacificamente il principio della presunzione di completezza dell'istruttoria in primo grado.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, pertanto, deve ritenersi un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano prov­ veduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808, del 2/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Si è, altresì, chiarito che con il ricorso per Cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rile­ vanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez, 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).
Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte piemontese ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine alle ragioni della non necessità delle varie integrazioni istruttorie (acquisizioni documenti, testimonianze):
1) Il ricorrente evidenzia che l'esame del teste CO. del M.I.S.E. era finalizzato a meglio circostanziare la prova documentale prodotta all'udienza del 5 aprile 2018 e costituita dalle segnalazioni indirizzate dal Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. - sede di Pinerolo - del 24 dicembre 2014 (rif. prot.llo 013444733/643), con le quali era richiesto al M.I.S.E. l'avvio delle procedure di cui all'art. 6, comma 3, d.lvo. n. 17 del 2010: tale esito, tuttavia, non rilevava ai fini del giudizio, non assumendo rilievo nella fattispecie il dato formale - ossia la presenza della certificazione CE sul macchinario - bensì il dato sostanziale, cioè la successiva installazione su tale macchinario di una nuova componente, all'uopo predisposta per soddisfare le esigenze della produzione - che aveva reso la calandra insicura, da un punto di vista del rispetto della normativa antinfortunistica, in quanto, a seguito di tale modifica, essa presentava degli organi in movimento non protetti;
2) L'esame dei testi F. e G. non poteva, ugualmente, con giudizio ex post, definirsi necessario in quanto i rapporti fra la Renolit Gore la I.C.M.A. erano stati adeguatamente ricostruiti attraverso le produzioni documentali, di guisa che le dichiarazioni di tali soggetti non avrebbero mai potuto aggiungere ovvero smentire il rilievo probatorio posseduto da un documento avente valore giuridico (come un certificato di collaudo, un documento fiscale, ecc.).
In sostanza, per entrambe le richieste integrazioni istruttorie, la risposta negativa della Corte di appello si è basata sulla corretta osservazione della mancanza di rilievo dei dati formali (certificazione CE, certificato di collaudo), occorrendo invece che il C.P. eseguisse la verifica in concreto delle condizioni del macchinario, potendo egli avvedersi ictu oculi che la calandra sulla quale era intento al lavorare G.A. non era sicura, in quanto gli organi in movimento della stessa erano avvicinabili, anche accidentalmente, dal lavoratore.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle richieste di acquisizioni di documentazione varia, finalizzata principalmente a far rilevare l'esistenza di profili di pericolosità del macchinario non comunicati dal produttore.
La richiesta di acquisizione di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. era stata rigettata, perché la difesa intendeva dimostrare che la calandra, acquistata nell'anno 2010, era stata sottoposta ad un doppio collaudo: uno presso lo stabilimento di produzione ed uno presso i locali della Renolit Gor s.p.a. e che la produzione era finalizzata a smentire l'affermazione che la calandra non fosse stata collaudata. La Corte territoriale ha ritenuto tale motivo di impugnazione inammissibile, in quanto non illustrava quali limitazioni del diritto alla controprova fossero derivate al C.P., il quale aveva comunque riferito in merito al contenuto dei documenti dei quali il Tribunale non aveva disposto l'acquisizione ex artt. 234 e 237 cod. proc. pen..
In ogni caso, come sopra analizzato, si è evidenziato che la vicenda non era ascrivibile a responsabilità del costruttore, bensì alle indebite modifiche successivamente apposte da parte dell'utilizzatore sul macchinario, in modo da aumentarne la pericolosità, senza adottare le conseguenti misure precauzionali per i lavoratori.
4.3. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole del diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen.
Va rammentato che, secondo il consolidato principio di questa Corte, l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio, non richiedendo, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), giacché è sufficiente che si tratti di attività volontaria (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321).
Peraltro, la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'av­ venuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424). Analogamente, anche la valutazione in ordine alla corri­ spondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).
Nella fattispecie in esame, il Tribunale, con motivazione integralmente condivisa dalla Corte territoriale, ha osservato che non era stato fornito al Giudice nessun elemento di prova in ordine al quantum di danno risarcito (rectius: indennizzato) dall'I.N.A.I.L., per cui non poteva essere compiuta nessuna stima circa la natura integralmente satisfattiva della somma offerta a titolo risarcitorio dall'appellante.
In proposito, si è logicamente osservato che il C.G. non si era attivato per corrispondere un risarcimento né per partecipare a quanto corrisposto dalla Renolit. In base a tali considerazioni non è stato riconosciuto il diritto al risarcimento, evidenziandosi che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro sol­ tanto parziale. Si è osservato, con motivazione immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, che il dato fornito non risultava sufficientemente preciso, per consentire di verificare la possibilità di ritenere il risarcimento integrale e pienamente soddisfacente per la parte civile.

5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di C.G. perché il fatto non sussiste.
La sentenza va impugnata nei confronti di C.F. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Il ricorso proposto dal C.P. va rigettato con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.G. per­ ché il fatto non sussiste.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di C.F. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino.
Rigetta il ricorso di C.P. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'8 marzo 2022

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Circolare VVF 2/2018: Linee guida infrastrutture ricarica veicoli elettrici

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Linee guida infrastrutture ricarica veicoli elettrici

Circolare VVF 2/2018: Linee guida infrastrutture ricarica veicoli elettrici / Update Settembre 2022

Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Update 12 Settembre 2022

In allegato:

- Testo coordinato Lettera Circolare VVF 2/2018 aggiornata al 02.09.2022
Indice
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
Stato normativo
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi
Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 - Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

______

Circolare 2/2018 dipvvf DCPREV  REGISTRO UFFICIALE.U.0015000 05-11-2018

Linee guida presentate al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

La legislazione europea, recepita da quella nazionale, ha da tempo avviato un processo finalizzato alla riduzione della dipendenza dei trasporti dal petrolio incoraggiando, con diversi atti normativi, lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

In particolare si evidenziano i seguenti provvedimenti:

- White Paper on Transport (2011): incoraggia a tagliare la dipendenza dei trasporti dal petrolio e pone l'obiettivo della riduzione del 60% dell'emissione del greenhouse gases (GHG) dovuta ai trasporti a partire dal 2050.
- Clean Power for Transport Package (CPT- 2013): con l'obiettivo di ridurre, gradualmente, la dipendenza europea dal petrolio attraverso l'uso di energie alternative nei trasporti e di realizzare la necessaria infrastruttura, con l'ausilio di specifiche tecniche comuni.
Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI).
L'allegato II precisa le caratteristiche delle specifiche tecniche per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (stazioni di ricarica, connettore e corrispondenti prese per la mobilita elettrica) per energie alternative.
- Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257: riportante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed ii previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, installate sia in ambito pubblico che in ambito privato, rendono necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell'ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Tale valutazione è attualmente limitata dal fatto che i veicoli elettrici hanno iniziato a diffondersi solo di recente e, pertanto, i dati statistici a disposizione sono ancora scarsamente significativi.

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da tecnici dei vigili del fuoco, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (CUNA), rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ricercatori e studiosi (ENEA, Università) e professionisti antincendio, ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale ed internazionale ed ha concluso che, allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.

Non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dall'attività sperimentale condotta sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuno la revisione delle Linee guida.

Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell'ambito di un' attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell' Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Qualora l'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un' attività soggetta al controllo dei VV.F., essa comporta una modifica da considerare secondo le fattispecie di seguito indicate:

1. L'installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonchè l'installazione di infrastrutture poste in funzione prima dell a pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell' arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l'obbligo da parte del responsabile dell'attività dell'acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell'installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
2. L'installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 10 agosto 2011, n. 151.

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Fonte: VVF

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ID 17573 | | Visite: 2213 | Documenti Sicurezza Enti

Verifica congruita  oneri aziendali sicurezza contratti lavori pubblici

Verifica di congruita' degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative / Ed. 2015

ID 17573 | 12.09.2022 / ITACA 2015

Come è noto la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. lgs. 81/2008 il cosiddetto Testo Unico per la sicurezza nel lavoro ha avuto importanti ricadute
anche sulla disciplina del le procedure di affidamento dei contratti pubblici ed ha inevitabilmente impattato sui precetti del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici / Abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - ndr) relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del successivo D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207 (Abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - ndr) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il nuovo assetto normativo richiama con particolare enfasi la centralità del ruolo del com mittente ritenendo che, in qualità di soggetto nell’interesse del quale l’opera edile viene realizzata, sia il
primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, ed in particolare, al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione
delle operazioni di cantiere, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del richiamato D. lgs. 81/2008.

Nei lavori pubblici il responsabile del procedimento, figura centrale e strategica nella sua funzione di responsabile dei lavori, deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi preventivati, alla manutenzione programmata, alla qualità richiesta ma anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, non potendo derogare, tra l’altro, all’obbligo morale, oltre che giuridico, della corretta ed efficace selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Purtroppo, nonostante le molte attività messe in atto da organismi sociali e di categoria nonché dalle stesse Istituzioni, l’andamento degli infortuni nel comparto delle costruzioni evidenzia ancora elementi di criticità.

Uno degli aspetti principali che ha orientato la normativa è che “il 60% degli incidenti mortali in cantiere dipendono da cause determinate da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori”.

Quest’affermazione, sostenuta dalla Commissione europea che tempo fa ha appunto elaborato la cosiddetta “direttiva cantieri”, rompe formalmente la barriera dei luoghi comuni che ha fino ad oggi avvolto l'infortunio dell'operaio edile, vale a dire l'ineluttabilità dell'evento, l'impossibilità di progettare un luogo di lavoro sicuro, la forte componente "soggettiva” della responsabilità dell'infortunio, al contrario ha chiamato in causa più direttamente, quale momento principale del nuovo "sistema" della sicurezza, l’organizzazione del lavoro, le varie figure che svolgono ruoli
determinanti nella vita dei cantieri, il costo dell'opera e quelli per la sicurezza e la necessità di una pianificazione fin dalla fase della programmazione dei lavori.

Il presente documento ha proprio lo scopo di fare il punto sulla materia dei costi della sicurezza, ripercorrendo posizioni legislative, giurisprudenziali e dottrinali e di fornire un supporto operativo
utile soprattutto alle Stazioni Appaltanti, ma anche per gli operatori economici, sotto il profilo della valutazione dei cosiddetti oneri aziendali d ella sicurezza nella fase della gestione delle procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici.

In relazione a questo profilo specifico, il gruppo di lavoro, su mandato del Comitato direttivo di ITACA e composto da esperti delle Regioni e Province Autonome ed esperti di ANCE, ha approfondito la nozione di “onere aziendale della sicurezza”, sia alla luce della vigente normativa che della lettura giurisprudenziale, per proporre quindi uno schema descrittivo, utile anche per la verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

Il presente documento tratterà, dopo un “glossario” relativo ai costi e agli oneri della sicurezza e a un breve inquadramento normativo, la valutazione di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nel solo caso di lavori pubblici, proponendo un elenco esemplificativo delle voci utili per procedere alla valutazione.

Siamo consapevoli che ulteriori approfondimenti e altri autorevoli contributi potranno migliorare ancora di più la corretta ed univoca applicazione della norma, tuttavia queste indicazioni, se da un
lato si pongono come obiettivo fondamentale l’esplicitazione di quanto previsto dal Codice dei contratti e dal D.lgs 81/2008 in merito alla stima dei costi della sicurezza, dall’altro hanno ancora
una volta il compito di richiamare l’attenzione sull’importanza e la centralità del momento progettuale, a qualsiasi livello ed ambito sviluppato, in quanto una corretta e completa pianificazione è presupposto fondamentale per la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori.

A tutti i referenti del Gruppo di lavoro in materia di “Sicurezza Appalti”, che vede il coinvolgimento e la collaborazione attiva delle istituzioni pubbliche, delle Parti sociali, degli Ordini e Collegi professionali, delle Università e delle Associazioni scientifiche, va il sincero ringraziamento per la collaborazione e preziosi contributi offerti, che mirano a promuovere lo sviluppo di iniziative comuni ed a favorire l’omogeneità e l’uniformità degli interventi su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle diverse autonomie, con l’obiettivo di rendere compatibile lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione con il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
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segue in allegato

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Macchinisti treni: Quadro tecnico-normativo e sicurezza

ID 6660 | | Visite: 38582 | Documenti Riservati Sicurezza

Macchinisti treni   Quadro tecnico normativo e sicurezza

ID 6660 | Rev. 1.0 del 11.09.2022

Documento tecnico-normativo (elementi) e sicurezza allegato, relativo ai sistemi di controllo e vigilanza della presenza del macchinista conducente del treno: panoramica in estrema sintesi, per dettagli tecnico-normativi e cronistoria vedasi allegati.

Premessa

I macchinisti di treni sono lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e la cabina è un luogo di lavoro a tutti gli effetti. Il Documento intende illustrare i dispositivi vigilanti e la loro evoluzione nel contesto tecnico-normativo/sicurezza, non per ultimo vedasi l'Interpello n. 6/2018 del 18 Luglio 2018, sul concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo.

Il dispositivo vigilante

ln ambito ferroviario, il dispositivo vigilante, più conosciuto come dispositivo dell'uomo morto, è uno specifico dispositivo di sicurezza atto che controlla la presenza e la vigilanza del conducente di un treno.

Tali dispositivi, applicati fin dai primi decenni del XX secolo, erano destinati ad evitare che un eventuale malore o la distrazione del macchinista posto alla guida di un rotabile provocasse disastri.

In Francia viene utilizzato un dispositivo vigilante che prende il nome di VACMA (Veille Automatique à Contrôle du Maintien d'Appui) che ha lo scopo di controllare la presenza e vigilanza del macchinista e permette l'uso dell'agente unico di guida.

Tali dispositivi, con l'evoluzione tecnologica dei dispositivi elettronici ad esempio di motion detection (S.R.I) sono destinati ad essere dismessi.

Funzionamento VACMA

Trattasi di un sistema di controllo sulla presenza e vigilanza dell'agente di condotta. Il macchinista ha a disposizione in cabina di guida alcuni punti di interfaccia con operativita obbligatoria da rispettare durante il servizio di condotta. In particolare:

- le touche sensitive sul manipolatore di sforzo (es. BB36000) o sul piano di appoggio (es. E402B-ETR460P-ETR500PLT);
- uno o due pedali in corrispondenza del posto di guida, un pedale sul pavimento (es. pulsante vicino al finestrino per la E402BF-ETR460- ETR500PLT), dal lato del 1° agente, da utilizzare per l'esecuzione delle manovre ed un pulsante da utilizzare per l'esecuzione delle manovre dal lato 2° agente.

Il macchinista, con velocità del treno superiore a 3 Km/h, deve agire su uno dei dispositivi suddetti senza rilasciare il medesimo per un tempo superiore a 2,5 secondi, pena l'attivazione di una suoneria in cabina di guida; se nonostante ciò, dopo ulteriori 2,5 secondi il macchinista non agisce su uno dei dispositivi VACMA, si verifica la frenatura d'urgenza del treno e l'apertura dell'IR/DJ del mezzo di trazione.

Fino ad alcuni anni fa la funzionalità di questa apparecchiatura era limitata a quanto suddetto.

Risulta evidente che in queste condizioni bastava posizionare un oggetto (borsa od altro) su un pedale e la vigilanza dell'apparecchiatura era inibita.

Successivamente è stata implementata la funzione di "Appui" (rilascio); infatti, se il macchinista non rilascia entro 55 secondi il dispositivo di vigilanza utilizzato, si attiva un'altra suoneria in cabina di guida (con tonalità diversa alla precedente); se nonostante ciò, dopo ulteriori 2,5 secondi il macchinista non rilascia il dispositivo, si verifica la frenatura d'urgenza del treno e l'apertura dell'IR/DJ.

L'apparecchiatura VACMA si inserisce automaticamente su rete SNCF con il posizionamento del selettore della catenaria in posizioni 1,5KV SNCF e 25KV SNCF e senza che il macchinista esegua ulteriori operazioni.

VACMA 01
Fig. 1 - Postazione con pedale e touche sensitive

In Italia l'uso del dispositivo vigilante fu ideato ma non utilizzato dalle Ferrovie dello Stato nel secondo dopoguerra. A partire dal 2002 un dispositivo VACMA è stato introdotto progressivamente da Trenitalia S.p.A. sui rotabili nonostante dure opposizioni sindacali.

L'introduzione del dispositivo vigilante o uomo morto nei rotabili delle FS era stata contestata da alcuni sindacati italiani con la motivazione dello stress causato al macchinista obbligato a esercitare ripetitivamente una pressione sul pedale. Era stata presentata, senza successo, nel 2006 anche un'interrogazione al Senato tendente a proibirne la reintroduzione.

I sindacati dei macchinisti ritenevano l'introduzione solo un pretesto per ridurre il numero di macchinisti. Di fatto successivamente all'installazione del vigilante, non è variato l'equipaggio dei treni. Solo successivamente, sono state installate apparecchiature come il SCMT e il SSC che vigilano e correggono direttamente l'errore umano.

Attualmente sulla maggioranza dei convogli di Trenitalia il macchinista può scegliere se mantenere il dispositivo in posizione VIG (pressione all'avvio del treno e ogni 55 secondi) o in posizione di esclusione EVIG (pressione del pedale solo all'avvio del treno). Se il treno è dotato di SCMT, il vigilante funziona solo se esso è attivato, inoltre se l'SCMT è in modalità manovra si ha l'obbligo di pressione ogni 55 secondi indipendentemente dalla posizione del selettore VIG/EVIG.

Altri convogli, ad esempio i TSR, hanno il vigilante non dissociabile.

Altre imprese ferroviarie italiane continuano ad utilizzare sui propri treni il dispositivo vigilante adottato con la funzione EVIG inibita per ovvie ragioni di sicurezza.

Trenitalia e RFI studiano le alternative al sistema vigilante VACMA.

La sperimentazione fa seguito all'accordo dello scorso gennaio stipulato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, che contempla l'eliminazione del VACMA; questo sistema vigilante attualmente in uso e oggetto di contestazione, prevede che il pedale posto sotto il banco di manovra debba essere costantemente premuto e rilasciato ogni 55 secondi dal macchinista, a garanzia che lo stesso è vigile e presente quando il treno è in marcia.

Tre locomotive E.464 (265, 267 e 299) sono state sperimentalmente attrezzate con dieci punti di reiterazione, che se azionati dal macchinista azzerano il conteggio di 55 secondi, normalmente azzerabile solo con il rilascio del pedale posto sotto il banco di manovra.

Il SCMT Sistema controllo della marcia del treno

Il Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT), sviluppato a partire dal 2000, è un sistema di sicurezza della marcia dei treni di ausilio al macchinista applicabile su linee elettrificate delle reti fondamentale, complementare e di nodo, a semplice o doppio binario. Il sistema risulta applicabile su linee elettrificate delle reti fondamentale, complementare e di nodo, a semplice o doppio binario, ed è certificato fino alla velocità massima di 250 Km/h. Il sistema ha richiesto una complessa fase di sviluppo ed omologazione in accordo con le attività di Verifica, Validazione e Valutazione definite dalle normative europee CENELEC applicabili in materia e fatte proprie da RFI. 

Fornisce il controllo della velocità massima ammessa, istante per istante, in relazione ai vincoli posti dal segnalamento, dalle caratteristiche dell’infrastruttura e dalle prestazioni del treno, sia in condizioni normali che di degrado, utilizzando una tecnologia trasmissiva a balise, integrata ove presente con il “Blocco Automatico a Correnti Codificate”.

Al 30 giugno 2018 sono 12.210 km le linee attrezzate con lo SCMT (di cui 175 con doppio attrezzaggio SCMT-SSC).

Il sistema è “trasparente” per il macchinista, che continua ad operare con le abituali modalità di condotta. Esso è composto da:

- un Sotto Sistema di Terra (SST), con il compito di trasferire a bordo del locomotore, tramite punti informativi (tecnologia a “boe” dello stesso tipo utilizzato per il sistema interoperabile ERTMS), le informazioni sull’aspetto del segnale (condizioni sulla libertà della via) e sulle caratteristiche della linea;

- un Sotto Sistema di Bordo (SSB), composto da un computer che ha il compito di elaborare le informazioni acquisite dalle boe, da eventuali codici del binario e dalle operazioni del personale di macchina, e che è in grado di comandare la frenatura di servizio o di urgenza nel caso in cui vengono superati i vincoli di marcia controllati dal sistema.

Il Sotto Sistema di Terra, attraverso le “boe” che si attivano al passaggio di un treno, invia informazioni al Sotto Sistema di Bordo che, effettuate le conseguenti elaborazioni anche sulla base dei parametri del treno introdotti all’origine della corsa, determina i tetti e le curve di velocità che consentono la protezione della marcia del treno. 

Il Sotto Sistema di Bordo SCMT può presentarsi in una versione stand-alone, in una versione integrata con le funzionalità SSC o ancora come modulo di Sistema Nazionale integrato nel SSB ERTMS/ETCS. 

Il grafico che segue schematizza la relazione fra i vari componenti del sistema SCMT.

SCMT Schema
Fig. 2 - Schema SCMT/SSC

Il sistema di trasmissione SCMT è discontinuo. La trasmissione avviene attraverso delle boe poste sul binario (agganciate alle traverse) pertanto la ricezione dei messaggi da parte del SSB avviene solo in corrispondenza di tali boe.
 
Boa Sistema SCMT
Fig. 3 - Boe del sistema SCMT
 
SCMT Limite
Fig. 3 - Limite fermata SCMT

L'ETRMS/ETCS European Rail Traffic Management System/European Train Control System

L'ETMRS controllo della sicurezza della circolazione ferroviaria è un sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo, progettato allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie Ferrovie Europee allo scopo di garantire l'interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità.

Il sistema ERTMS/ETCS è costituito da differenti equipaggiamenti che hanno lo scopo di integrare le due funzioni suddette ed è caratterizzato da tre diversi livelli funzionali, 1º, 2º e 3º. La definizione del livello dipende da come la linea è equipaggiata ed il modo in cui le informazioni sono trasmesse tra treno e posti di controllo.

I Frecciarossa che collegano le principali città su oltre 1000 chilometri di linea ad una velocità di crociera di 300 km/h (entro il 2018 sfiorerà i 360) utilizzano l'ETRMS di livello 2, un sistema che elimina la possibilità dell'errore umano assicurando il controllo della marcia del treno istante per istante.

Il funzionamento si basa su una serie di sensori integrati che raccolgono a bordo le informazioni da trasmettere a intervalli predeterminati alla centrale attraverso la rete GSM-R, creando un canale di comunicazione bidirezionale che consente ai tecnici a terra di monitorare e - in caso di emergenza - intervenire in automatico, prevaricando le azioni di comando del macchinista.

Con questa tecnologia e altre, si va verso la dismissione del Vacma: il dispositivo vigilante, potrebbe ora farsi da parte per il motion detector, un lettore a infrarossi di respiri, battiti e movimenti.

Particolare attenzione è e sarà dedicata a rendere protetto il sistema ERTMS (completamente digitale) da hacker che potrebbero entrare in esso e iniettarvi informazioni false, con il rischio di provocare incidenti gravi.

Il SRI - Sistema di Reiterazione Innovativo

(Orsa - Macchinisti uniti)

Il 06 settembre 2017 si è svolta la programmata corsa prova (non in servizio commerciale), per la sperimentazione del primo prototipo del sistema di reiterazione innovativo (S.R.I.), basato sul rilevamento del volto e del battito delle palpebre. Il prototipo è stato installato sulle cabine di guida dell’automotrice diesel 663-1107 del Deposito Locomotive di Siena, collegando l’apparato al sottosistema di bordo (SCMT) su una sola cabina di guida.

L’installazione del prototipo si è presentata cosi composta;  una telecamera posta sul banco di guida, per  visone sia diurna che notturna e da un'interfaccia hardware di gestione del segnale proveniente  della telecamera, quest’ultima posta vicino alla piastra di inserzione dell’SCMT.  

Si è potuto anche verificare visivamente su di un PC come il  segnale viene elaborato da un software proprietario, sviluppato dall'istituto superiore di San Anna dell'Università di Pisa, il quale  nell’immagine fissa, ricerca il volto umano, analizzandone  il battito delle palpebre, rilevando quindi lo stato di coscienza e attività del macchinista, ogni 10 secondi al rilevamento positivo del movimento delle palpebre, invia un segnale di reiterazione all’appartato di vigilanza. Si è potuto verificare il corretto riconoscimento anche durante il transito in galleria, quindi in assenza di luce. La messa a fuoco della telecamera è tale da permettere il rilevamento del volto nelle varie posizioni,  sia  con il Macchinista seduto che in piedi e per le diverse stature.

Nella corsa prova si è potuto verificare che il Macchinista non ha mai dovuto interagire con il punto di reiterazione manuale ( RAP), in quanto il sistema ha sempre rilevato l'attività del Macchinista,  senza invasività o richiedendo particolari posture. Si è simulato anche il malore del Macchinista, facendo assumere al P.d.M. una postura che simulava uno stato diincoscienza – occhi chiusi testa reclinata sul petto, assenza di battito delle palpebre- il software, pur inquadrando il volto del Macchinista,  dopo 55 in assenza di un rilevamento delle palpebre, non ha inviato il segale di  reitero e l’apparato S.C.M.T. ha comandato l’intervento acustico, il quale  è stato tacitato da Macchinista, agendo sul pulsante R.A.P., in tempo utile  prima dell’intervento della frenatura, per mancato riconoscimento della reiterazione. Questo prototipo dopo le necessarie certificazione e approvazioni di legge, verrà installato su tutta la flotta delle 663 circa 90 automotrici.

Siamo stati informati che sarà prevista anche una sperimentazione di un prototipo su mezzi AV. Abbiamo evidenziato la necessita che l’apparato dia una indicazione  al Macchinista, dello  stato di efficienza del sistema, dopo una procedura di test,  ci è stata data assicurazione che tale informazione è in stato di implementazione. Il sistema ci è sembrato efficiente e in avanzato stato  di messa appunto, va quindi verificato il funzionamento su altre cabine di guida dei diversi mezzi e che a valle delle necessarie valutazioni e approvazioni degli organi preposti alla salvaguardia della salute e sicurezza del Macchinista,  si possa procedere rapidamente all’installazione su tutti i mezzi ferroviari.

VACMA 2
Fig. 4 - Sistema SRI

Sicurezza sul lavoro e VACMA

Sostanzialmente il VACMA è stato contestato dai lavoratori e sindacati per i seguenti rischi lavorativi principali:

- stress
- movimenti ripetitivi
- attenzione distolta del conduttore dalle sue normali mansioni
- primo soccorso critico per malore macchinista

Si propone la "Relazione del gruppo interregionale sullo studio del VACMA di Giugno 2004 sui rischi inerenti l'uso del VACMA"

Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

Relazione del gruppo interregionale sullo studio del VACMA Giugno 2004

Il Dispositivo vigilante denominato VACMA si propone, nelle intenzioni di RFI e Trenitalia, di favorire lo stato di vigilanza del conduttore di treni. 

L'azione di controllo della presenza e della vigilanza del conduttore si esercita nel seguente modo:

- il funzionamento del dispositivo è assicurato quando il treno procede a velocità superiore a 5 Km/ora;
- un pedale o un pulsante devono essere mantenuti premuti costantemente e rilasciati per brevissimi periodi di tempo ad intervalli che non devono essere superiori a 55 secondi;
- se i dispositivi di cui sopra vengono rilasciati per periodi di tempo più lunghi, dopo 2.5 secondi si ha un segnale acustico e luminoso di avvertimento;
- dopo ulteriori 2.5 secondi, se pedale o pulsante non vengono attivati, si ha il taglio della trazione e la conseguente frenatura di emergenza; il riarmo del dispositivo è tuttavia possibile in qualsiasi momento senza attendere l'arresto del convoglio; 
- analoga procedura si innesta se i dispositivi non vengono rilasciati entro i 55 secondi.
- Tutte le volte che il dispositivo viene rilasciato, per un breve periodo di tempo, il conteggio del tempo viene azzerato ed inizia nuovamente il conteggio dei 55 secondo al termine del quale vi sarà la segnalazione acustica (tonalità tromba) e luminosa.
- L'apparecchiatura è dotata di un dispositivo per l'inserimento del dato relativo al numero degli agenti di condotta a cui è affidato il mezzo. Quando viene inserito il dato di un solo agente viene attivata una procedura che determina l'inibizione della trazione e la conseguente frenatura di emergenza se vengono superati i 100 km orari.
- Il personale di condotta è obbligato, sulla base di quanto previsto dalla circolare 35 del 22 Novembre 2002 di RFI, all'utilizzo del dispositivo, se presente e funzionante, sempre che lo stesso personale abbia effettuato un apposito aggiornamento teorico pratico sul dispositivo VACMA.

Trenitalia, Divisione Trasporto passeggeri e Divisione Cargo hanno provveduto ad installare il dispositivo VACMA su gran parte dei locomotori presenti e, sempre nella circolare 35 del 2002, hanno previsto la possibilità che, a far data dal 1/3/2003, il capotreno possa allontanarsi fino al primo rotabile ed, a seguito di successivo provvedimento, fino al quarto rotabile. 

In sintesi, a regime, la presenza del dispositivo SCMT-VACMA, dovrebbe consentire, nelle intenzioni di RFI e Trenitalia, la possibilità di condurre alcune tipologie di convogli con un macchinista unico, non supportato né da altro macchinista né dal capotreno che potrebbe allontanarsi fino al quarto rotabile. 

Nell'ambito della istruttoria necessaria alla predisposizione della presente relazione si è provveduto ad incontrare il sindacato OrSA e la Direzione di Trenitalia, Divisione Cargo e Divisione trasporto passeggeri, la quale, su alcuni problemi sollevati dal gruppo di lavoro attivato dal coordinamento tecnico delle Regioni, non ha fornito chiarimenti sufficienti a dissipare le perplessità illustrate nel corso della riunione e quindi tuttora presenti. 

In relazione alla introduzione della nuova tecnologia a supporto dell'attività del conduttore è opportuno formulare le seguenti considerazioni, attinenti i soli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro:

1) Il decreto legislativo 626/94 prevede all'articolo 6 che la progettazione dei luoghi o posti di lavoro debba avvenire nel rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute. Tali principi sono individuati, tra l'altro, dall'art. 3 comma 1 lettera f del citato decreto legislativo dove si afferma che "devono essere rispettati i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo".

Appare evidente come il dispositivo VACMA introdotto comporti sicuri elementi di ripetitività e monotonia, che, per altro, possono essere attenuati dall'utilizzo sistematico di modifiche che possono determinare un azzeramento nel conteggio del tempo (55 secondi) tutte le volte che il macchinista compie operazioni connesse con la guida (come ad esempio aumentare o ridurre la velocità). Questa tesi è sostenuta tra l'altro da RFI che, con propria circolare del 6/10/2003, ha riconosciuto la validità ergonomica di meccanismi che garantiscono la reiterazione del tempo tramite l'azionamento di altri organi da banco. Si ricorda che la normativa italiana, in presenza di tecnologie che consentono un minor impatto sulla salute dell'uomo, non ne permette l'adozione di altre che potrebbero risultare maggiormente dannose per la salute dei lavoratori.

L'utilizzo del VACMA potrebbe inoltre introdurre elementi che favoriscono lo stress costringendo il conduttore alla effettuazione di un numero consistente di manovre aggiuntive nei confronti di quelle, già numerose, che è necessario compiere per la conduzione di un treno. Anche sotto il profilo più strettamente ergonomico il dispositivo VACMA non offre le necessarie garanzie in quanto obbliga a posizioni maggiormente coatte in ambienti ristretti. Le cabine di guida delle motrici in esercizio presentano necessità di interventi di miglioramento delle posizioni di guida aggravati dall'introduzione del VACMA come evidenziato da parte del Centro Regionale di Ergonomia della Regione Toscana (vedi relazione allegata). 

2) II VACMA non aggiunge alcun elemento di sicurezza nei confronti dell'errore umano non legato allo stato di vigilanza. Questa considerazione, una volta superati i problemi di cui al punto 1, potrebbe consentire l'introduzione del dispositivo vigilante, ma non la riduzione del numero di addetti impegnati nella conduzione del treno, poiché la presenza di un solo conduttore che utilizza il VACMA offre comunque minori garanzie di errore rispetto alla situazione preesistente nei casi in cui erano previsti due macchinisti o un macchinista ed un capotreno presente in cabina in quanto il secondo agente aiuta ad evidenziare i possibili errori nella guida, anche indipendenti dallo stato di vigilanza del conduttore. 

3) In Caso di malore del macchinista l'assenza di altro operatore abilitato alla conduzione di treni determinerebbe la impossibilità di spostare il convoglio e quindi di recare soccorso al macchinista medesimo in tempi rapidi, nel caso in cui il convoglio fosse fermo in una località isolata, oltre che di spostare il treno, qualora lo stesso si trovasse in zona pericolosa (ad esempio all'interno di una galleria). La situazione di cui sopra appare in contrasto con quanto previsto dall'alt. 15 del decreto legislativo 626/94 che impone al datore di lavoro di adottare i provvedimenti necessari in tema di pronto soccorso e di emergenza sanitaria. 

4) Il dispositivo VACMA richiama l'attenzione del macchinista sulla necessità di effettuare una serie ripetitiva di operazioni che potrebbero distogliere l'attenzione del conduttore dalle sue normali mansioni, per cui si avvalora la necessità di collegare l'azionamento del dispositivo alle altre operazioni svolte dal conduttore medesimo. 

5) Inoltre il VACMA impone l'effettuazione di una serie di gesti ripetitivi ed automatici (breve rilascio del pedale ad intervalli predeterminati o rilascio dello stesso a seguito di avviso luminoso od acustico) che potrebbero essere compiuti anche in assenza di uno stato di piena vigilanza. Il dispositivo, pertanto, potrebbe non fornire sufficienti garanzie di affidabilità anche in ordine all'obiettivo, non certo esaustivo ai fini della sicurezza del trasporto, di garantire la vigilanza del conduttore per cui andrebbe vagliata la possibilità dell'introduzione di altri sistemi più innovativi. 

6) Qualche attenzione meritano infine anche le conclusioni della relazione tecnica sull'argomento eseguita dal prof. Bagnara e dal prof. Bergamaschi in quanto, pur essendo la ricerca sollecitata dalle organizzazioni sindacali, è tuttavia espressione del parere sull'argomento di autorevoli organismi scientifici (Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Cattedra di Medicina del Lavoro e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Tor Vergata", Servizio Medicina del Lavoro). 

7) Le considerazioni formulate ai punti precedenti mantengono ovviamente la propria validità anche nei casi in cui il dispositivo VACMA è funzionalmente associato al dispositivo SCMT o al RSC. 

8) Infine la circolare del Ministero dei Trasporti del 7/8/2003 vincola comunque l'utilizzo del VACMA alla presenza a bordo, nella cabina di guida, del telefono bordo - bordo o bordo - terra che non risulta presente nella maggior parte dei convogli nei quali si intende attivare il VACMA. Non appare per altro verso ipotizzabile la sostituzione del telefono di cui sopra con un cellulare che non offre le stesse garanzie di disponibilità della linea (vi sono zone in cui i cellulari non prendono), di affidabilità (per possibili guasti od esaurimento delle pile) o di celerità delle comunicazioni (possibilità di trovare il numero chiamato occupato o di non disporre del numero che sarebbe necessario chiamare.

Primo soccorso in ambito ferroviario

1. Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011

E' da menzionare anche il Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.58 del 11.03.2011), Primo soccorso in ambito ferroviario:
...
Art. 4. Organizzazione di pronto soccorso

1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all’articolo 5.
I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifi co piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più effi caci al fi ne di garantire un soccorso qualifi cato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.

2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifi che informazioni per consentire l’efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

Art. 5. Dotazioni per il primo soccorso

1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso.

2. Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016

Inoltre l'Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario”, riporta il seguente quesito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

L'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992?". 

La Commissione risponde: "Ricordando che il modello organizzativo “è una scelta libera del datore di lavoro”, la Commissione indica che “l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati”

Vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza/Dispositivi per il controllo della vigilanza

Interpello n. 6/2018 del 18 Luglio 2018

L'Interpello n. 6/2018 del 18 Luglio 2018 ha per oggetto "art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo al concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo", riporta il seguente quesito del Club trasporti:

L’organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:

1. «tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore e fermo restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»;
2. «l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario - di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto - in tema di “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».

La Commissione risponde: la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.In merito la Commissione rappresenta che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste.
Inoltre, si evidenzia che l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nell’ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto già precisato nella risposta all’interpello n. 5/2018: «in merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.

Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.

 

Direttiva 2005/47/CE / Decreto Legislativo 23 dicembre 2010 n. 264

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195 del 27.7.2005).

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 11.09.2022 Direttiva 2005/47/CE
Decreto Legislativo 23 dicembre 2010 n. 264
D.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372
Certifico Srl
0.0 27.08.2018 --- Certifico Srl

 

Collegati

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 32326 | 02 Settembre 2022

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 02 settembre 2022 n. 32326

Incidente ferroviario di Viareggio. Ricorsi inammissibili

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32326 Anno 2022
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 12/07/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 32899 del 2 dicembre 2020, depositata il 6 settembre 2021, la Sezione Quarta della Corte di cassazione, nell'ambito del processo per i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel Comune di Viareggio, ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di M.C., limitatamente al reato di cui agli art. 430 e 449 cod. pen., commesso quale amministratore delegato di Cargo Chemical S.r.l. e di responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A., e ha integralmente rigettato il ricorso di V.S., condannato per il residuo reato degli art. 430 e 449 cod. proc. pen.

2. M.C.
Con il primo motivo di ricorso lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sulla responsabilità soggettiva relative al carro incidentato.
Contesta di aver fornito a Trenitalia il carro, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, che gli aveva ascritto tale condotta commissiva. Infatti, aveva sottoscritto il contratto con la tedesca GATX per il noleggio del mezzo nel 2005, ma il contratto tra FS Logistica e Trenitalia Cargo era stato sottoscritto il 30 gennaio 2009 da altri soggetti, B. per FS Logistica (mai indagato) e DV. per Trenitalia (archiviato). Lamenta che aveva avanzato delle osservazioni sulla posizione di DV. che la Corte aveva omesso di considerare o aveva considerato incorrendo in un errore di fatto, tralasciando le ragioni dell'archiviazione su cui erano state sollevate delle censure. Con il secondo eccepisce l'errore di fatto sulla natura giuridica della Cargo Chemical e della FS Logistica, con riflessi sulla sua posizione.
La Corte di cassazione aveva affermato che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, era tenuta a osservare tutte le norme relative alla sicurezza del trasporto e alla tracciabilità del carro, anche se tali norme erano dirette alle imprese ferroviarie. Osserva che la Corte era incorsa in un errore di fatto in quanto il teste CH., sentito nel dibattimento, aveva escluso che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, fosse destinataria delle norme in materia di sicurezza ferroviaria. In tali sensi, anche le testimonianze di LS. e di L. e la circostanza che FS Logistica era indicata alla Camera di Commercio come un'impresa di spedizione e non un'impresa ferroviaria.
Con il terzo lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul nesso causale.
Deduce che la Corte di cassazione aveva ritenuto generiche le considerazioni svolte in merito all'efficacia del controllo documentale, quando invece, non solo dai documenti non era possibile ricavare la frattura dell'assile, quanto poi questa si era presentata sofk durante la manutenzione presso la CIMA nel 2009. Contesta l'affermazione secondo cui anche il mancato controllo sull'adeguatezza della gestione delle manutenzioni, operato attraverso l'acquisizione della documentazione ad essa relativa, aveva assunto rilievo causale.
Con il quarto denuncia l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul motivo di ricorso in tema di colpa.
Il carro, entrato in Italia nel 2005, era stato immatricolato in Germania ed era dotato dei piani di manutenzione. Dai documenti risultava la regolarità della sua circolazione. Tuttavia, l'evento si era verificato per una cricca invisibile e il carro era uscito dalla GATX con i documenti che garantivano l'idoneità a circolare. Il carro, quindi, era in regola con le scadenze manutentive, aveva fatto la revisione presso un'officina autorizzata, la successiva revisione era stata programmata entro il dicembre 2012, era in buone condizioni, omologato nel prototipo immatricolato presso l'EBA, Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria tedesca, il proprietario GATX non era nella black list per l'incidentalità dei mezzi posseduti ed era considerato affidabile, le sue officine erano collaudate e certificate, ad esempio la Junghetal, dove erano avvenute le prove sull'assile poi incidentato, era certificata da DB, Ferrovie dello Stato tedesche, e la CIMA era certificata dalla stessa EBA e da DB. La certificazione significava che l'officina era stata ritenuta in possesso dei requisiti tecnici per svolgere le operazioni di manutenzione dei carri e che era in possesso di macchinari e di personale con le competenze tecnico-professionali per svolgere tali operazioni. Lamenta che la Corte di cassazione aveva omesso di pronunciarsi su tali aspetti, nonostante le doglianze difensive. Ribadisce che dal dossier sulla sicurezza, dalle officine utilizzate, dal piano di manutenzione non era possibile desumere problemi né individuare la cricca dell'assile. Del resto, quando, dopo l'incidente, il CH. aveva chiesto a EBA informazioni sul carro, l'EBA aveva inviato i documenti già presenti presso Cargo Chemical e FS Logistica.

3. V.S.
Con il primo motivo eccepisce l'errore di fatto in merito alla posizione di garanzia e alla ripartizione dei compiti all'interno di Trenitalia in materia di rischio ferroviario.
Espone che aveva impugnato la sentenza per erronea interpretazione e violazione degli art. 40 e 41 cod. pen. e della normativa extrapenale, integrativa di quella penale, nonché per omessa, travisata, illogica motivazione sulla questione della valutazione del rischio e per omessa valutazione del tema relativo alle società complesse. Lamenta che la Corte di cassazione era incorsa in un errore di fatto, perché aveva affermato che il ricorso aveva avuto a oggetto la sicurezza sul lavoro e non il rischio ferroviario. Contesta la decisione nella parte in cui aveva omesso di considerare il tema della ripartizione interna anche rispetto agli obblighi del rischio ferroviario, in particolare quello sul trasporto di merci pericolose. Precisa che la Corte aveva omesso di considerare la "comunicazione organizzativa per il certificato di sicurezza", n. 13 del 2008 e ribadisce che era estraneo alla condotta ascrittagli.
Con il secondo deduce l'errore di fatto per omessa considerazione del motivo di ricorso relativo al nesso causale con riferimento specifico alla sua posizione, di cui non erano definiti gli obblighi.
Con il terzo eccepisce l'errore di fatto per omessa considerazione del motivo di ricorso relativo alla colpa e al suo accertamento.
Osserva che non erano stati individuati gli obblighi gravanti a suo carico e non era stata delineata la sua colpa, avuto riguardo alla ripartizione dei compiti. Sostiene che l'evento era imprevedibile anche alla luce delle altre sette ipotesi di deragliamento di treni merci, esaminate nel corso del giudizio.
Nei motivi nuovi, sottoscritti per adesione dal prof. avv. Antonio F., difensore del responsabile civile Trenitalia S.p.A., ribadisce i temi già svolti.
Lamenta che non erano stati definiti gli obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, non era stata data risposta in merito alla rilevanza dell'acquisizione del dossier sicurezza sul nesso causale, non erano stati individuati i profili di colpa e i criteri di esigibilità di un comportamento impeditivo nonché di prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Chiede la sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

4. La parte civile P. eccepisce il difetto di legittimazione ad agire perché i ricorrenti non potevano essere considerati "condannati" rispetto a una sentenza di annullamento con rinvio.
Nel merito osserva che le censure attengono a questioni analizzate nella sentenza impugnata. Aggiunge che la Corte di appello di Firenze in sede di rinvio aveva assolto il M.C. dal reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 2), limitatamente alla condotta ascrittagli nella posizione di direttore della Divisione Cargo di Trenitalia.

5. La parte civile O. chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria delle competenze di giudizio

Considerato in diritto

6. Preliminarmente va osservato che in data 8 luglio 2022 ore 10,19 è pervenuta in cancelleria la comunicazione a mezzo pec degli avv. Filippo Antonini, Riccardo Carloni, Gabriele Dalle Luche ed Enrico Marzaduri, difensori delle parti civili Omissis e Provincia di Lucca, con cui, avendo avuto conoscenza casuale della fissazione dell'udienza di camera di consiglio del 12 luglio 2022, hanno chiesto di verificare l'esistenza o meno di un interesse dei loro assistiti tale da giustificarne la partecipazione all'udienza, con tutti i provvedimenti conseguenziali.
Analoga richiesta è pervenuta lo stesso giorno alle ore 16,40 da parte degli avv. Andrea Bagatti, Tiziano Nicoletti, Maurizio Dalla Casa, difensori rispettivamente delle parti civili Omissis, che hanno eccepito il difetto di notificazione e hanno chiesto il rinvio dell'udienza.
Il Collegio ha disatteso le richieste di rinvio perché si tratta di parti civili non interessate dai ricorsi di M.C. e V.S. che sono stati condannati in via definitiva solo per il delitto di cui agli art. 430 e 449 cod. pen. Come si desume dalla formulazione dei capi d'imputazione, le parti civili erano state indicate in relazione ai reati degli art. 589 e 590 cod. pen. per i quali è stata accertata la prescrizione nel corso del giudizio.
Per la stessa ragione, non hanno rilievo nel presente procedimento né le difese della P. né le richieste dell'O..
Peraltro, non può non evidenziarsi che nessuna delle parti civili ha allegato il suo specifico interesse in tale giudizio, non rilevando a tal fine una generica preoccupazione che un eventuale accoglimento dei ricorsi avrebbe inciso anche sul responsabile civile Trenitalia S.p.A. e quindi messo in discussione il risarcimento del danno (memoria degli avv. Bagatti, Nicoletti e Dalla Casa).
I difensori dei responsabili civili hanno svolto interventi orali in udienza adesivi a quelli dei ricorrenti.

7. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Entrambi i ricorrenti sono legittimati ad agire perché condannati in via definitiva, non ostando a tali fini l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per M.C., limitatamente al suo ruolo di direttore della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.A. Nel dispositivo della sentenza, la stessa Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
I condannati hanno diritto a chiedere la correzione dell'errore contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, purché sia materiale o di fatto, come indicato dall'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
E' pacifico in giurisprudenza, ed è stato di recente ribadito da Cass., Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, che l'errore materiale o di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza a Sez. U n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 si legge che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Pertanto, non è ammesso il ricorso straordinario, quando la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Cass., Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527)
La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, siccome incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. (Cass., Sez. 1, ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868) ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268 982) . Analogamente è a dirsi per l'omessa valutazione di una memoria difensiva (Cass., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384).

8. Entrambi i ricorrenti hanno disatteso tali principi, al di là delle enunciazioni.
Con i primi due motivi M.C. ha sostenuto di essere estraneo ai fatti, come configurati dalla Corte di cassazione (in termini commissivi per l'affidamento del carro a Trenitalia, per non essersi occupato del carro dopo il noleggio dalla tedesca GATX, con il terzo ha negato il nesso causale1perché la frattura dell'assile era comparsa nel 2009, con il quarto ha negato la colpa, perché nulla avrebbe potuto desumere dai documenti relativi alla manutenzione.
La sentenza ha affrontato tutti i temi prospettati dalla difesa.
Il riassunto dei motivi di ricorso, non specificamente contestato è al par.18 del "Ritenuto in fatto", le precisazioni preliminari in ordine ai concetti di "posizione di garanzia", "norme di dovere", "regole cautelari" e la valenza causale della trasgressione alla regola prevenzionistica sono stati analizzate nei par. 2 e 4, mentre la colpa e il nesso di causalità sono stati esposti nelle linee generali ai par. 19-22, del "Considerato in diritto". Il M.C. è stato condannato in qualità di amministratore delegato della Cargo Chemical e successivamente responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A. per aver fornito a Trenitalia il carro, il cui assile si era fratturato dando luogo alla sequela di tragici eventi. L'accertamento del suo ruolo in seno alle società è stato oggetto delle sentenze di merito, riassunte nei par. 2 e 3 del "Ritenuto in fatto". Il ricorrente non ha dedotto errori di fatto nell'interpretazione del complesso dei contratti e dei rapporti commerciali tra le varie parti coinvolte nella vicenda, ma ha lamentato l'omessa motivazione in merito alla censura dell'archiviazione della posizione del DV., circostanza che la Corte di cassazione ha ritenuto non decisiva nel quadro definito dalla Corte di appello con argomenti sviluppati nel par. 23.3 del "Considerato in diritto".
Le restanti censure sono state oggetto dell'analisi dei par. 23.4-23.7 in cui la Corte di cassazione è tornata sui profili della colpa e del nesso di causalità, con specifico riferimento alla posizione del M.C..
Il V.S., amministratore delegato di Trenitalia, con il primo motivo ha lamentato l'errore percettivo della Corte di cassazione che aveva ritenuto che si fosse difeso solo in merito alla sicurezza sul lavoro e non anche in merito al rischio da trasporto ferroviario. L'assunto non ha nessuna consistenza, perché lo svilimento della censura in merito al modello organizzativo di Trenitalia è stato il frutto di una valutazione della Corte di cassazione che ha spiegato per quali ragioni ha fondato la responsabilità piuttosto sulla titolarità della gestione del rischio ferroviario. Alle altre censure la Corte di cassazione ha risposto nei par. 2, 4, 19-22, e con riferimento alla posizione specifica del V.S. nel par. 24.5 dove ha rinviato per la censura delle prassi aziendali al par. 27, in cui ha diffusamente argomentato nel trattare la posizione di M.E. e M.M..
In definitiva, questo Collegio non ravvisa alcun errore di fatto o omessa motivazione nella sentenza impugnata con riguardo alle posizioni dei ricorrenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Tale statuizione esonera dall'esame dei motivi nuovi del V.S., peraltro riproduttivi dei motivi originari, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Nulla per le spese delle parti civili che sono intervenute nel presente giudizio dal momento che non hanno interesse al procedimento. Nulla per le spese dei responsabili civili che hanno svolto generici interventi orali a supporto dei ricorrenti

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 12 luglio 2022

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Circolare 03 luglio 1967 n. 75

ID 17541 | | Visite: 1992 | Prevenzione Incendi

Circolare 03 luglio 1967 n. 75 / Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc

Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc

La disposizione, che in modo specifico ha curato gli aspetti della prevenzione incendi, è stata, per diverso tempo, la circolare 03/07/67 n° 75 integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118. Col DM 27 luglio 2010 è stata emanata la regola di prevenzione incendi sull’attività in argomento, che comunque non abroga le sopracitate circolare e lettera circolare.

Il punto 11 della circolare 36/85, chiarisce che “rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m2 .”.

La lett. b) del punto 12 della circolare 36/85 riporta “sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all’uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte”.

Per quanto sopra, gli esercizi commerciali eserciti all’interno di edifici pregevoli per arte o storia hanno, quali norme di riferimento, oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 e del e DM 20/05/1992, n. 569, anche le norme antincendi della circolare 03/07/67 n° 75, integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118, o del DM 27/07/2010 a secondo del periodo di costruzione.

Si ritiene opportuno ribadire che la circolare e la lettera circolare, come riportato all’art.7 del DM 27/07/2010, “… continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento”. È applicabile, in alternativa alla circolare ed al DM 27 luglio 2010, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 23/11/2018 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali). Si precisa che l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella della circolare e del DM 27 luglio 2010 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.
...
segue in allegato

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Nota INL 6 settembre 2022 prot. n. 9550

ID 17538 | | Visite: 4117 | News Sicurezza

Nota INL 6 settembre 2022 prot  n  9550

Nota INL 6 settembre 2022 prot. n. 9550 / Nuove disposizioni congedi e permessi genitori 

ID 17538 | 08.09.2022 / In allegato nota INL

Oggetto: Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022) - nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, è stato adottato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, nel quale è stato previsto un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei cd. caregiver familiari, “al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare” (art. 1, comma 1, d.lgs. 105/2022).

Le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza.

Si riportano, di seguito, le novità introdotte in relazione ai singoli istituti.

1. Congedo di paternità obbligatorio

Rispetto alla previgente disciplina, l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022, in merito al congedo di paternità obbligatorio, stabilisce che “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”. Tale congedo si aggiunge al congedo di paternità alternativo, disciplinato dall’art. 28 T.U., spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità.

Nelle more di eventuali chiarimenti condivisi con il Ministero del lavoro, si evidenzia di seguito quanto stabilito dalle le disposizioni di recente emanazione secondo le quali il congedo di paternità:

a) spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
b) è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
c) non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
d) è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
e) si applica anche al padre adottivo o affidatario;
f) può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
g) è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall'articolo 28 del T.U.;
h) dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione ed, in particolare, il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, cc. da 2 a 7, e dell'art. 23 (art. 29 T.U. nuova formulazione) e il trattamento previdenziale è quello previsto dall’art. 25 (art. 30 T.U. nuova formulazione);
i) è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.); in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso (art. 55, cc. 1 e 2 T.U.).

Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.

Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica di cui sopra. Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail dovranno essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.

2. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del T.U., disponendo che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

Nello specifico, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U.: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale ai sensi dell’art. 33 T.U., è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento (art. 34, comma 2, T.U. nuova formulazione).

Le modifiche in materia di congedo parentale trovano applicazione anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento. Pertanto, la sopra citata indennità del 30 per cento è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dei 9 mesi, entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (art. 36, c.3, T.U.).

Resta ferma la previsione di maggior favore contenuta nell’art. 28, c. 3 del CCNL 2019-2021, che riconosce, nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, l’intera retribuzione alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, per i primi trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente.

Con l’occasione si rammenta che, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice (art. 28, c. 5, CCNL 2019-2021).

Si evidenzia che, secondo la previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 34 T.U. nuova formulazione, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.

Per la fruizione dei congedi parentali, dovrà essere inserita apposita istanza sul modulo “Richieste” del sistema informativo di gestione delle presenze, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione, salvo che ricorrano particolari e comprovate situazioni personali, in presenza delle quali la domanda potrà essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, utilizzando i codici appositamente previsti:

- FA1 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 100%);
- FA5 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 30%);
- FA6 (Congedo parentale a giorni non retribuito);
- F1H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 100%);
- F5H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 30%);
- F6H (Congedo parentale a ore non retribuito).

Si rappresenta che la fruizione dei congedi in esame viene resa disponibile sul sistema informatico previo inserimento nel modulo “Anagrafica dei Dipendenti” (già “Dotazione Organica”), i dati relativi ai figli all’interno della sezione “Nucleo Familiare”.

3. Congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

L’articolo 2, comma 1, lett. n) ha riformulato l'articolo 42, comma 5, prevedendo l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, al pari del coniuge.

Ne consegue che, secondo la disciplina entrata in vigore il 13 agosto 2022, nell’ordine di priorità, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità.

È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

La richiesta di concessione del congedo in parola viene effettuata per via ordinaria e pertanto la verifica del rispetto dei tempi sopra indicati non avviene tramite l’applicativo informatico.

Per la fruizione del congedo straordinario in parola è previsto che su “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”) vengano inseriti i dati relativi al provvedimento di concessione del diritto al lavoratore ed, in particolare, le date di inizio e termine del periodo di congedo. L’assenza del lavoratore, in corrispondenza delle giornate e dei periodi di fruizione, comporta che il sistema generi il corrispondente giustificativo (AZ).

4. Permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il novellato art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022, nel riferirsi espressamente anche al lavoratore dipendente pubblico, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto e stabilisce che “Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro”.

Viene, dunque, superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - per i quali è sempre stata prevista tale facoltà - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a far data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

5. Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

In conseguenza della modifica dell’art. 8, c. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad opera dell’art. 5, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 105/2022, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge.

...

Fonte: INL

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Cassazione Civile Sez. 2 n. 25890 | 02 Settembre 2022

ID 17520 | | Visite: 1396 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. 2 del 02 settembre 2022 n. 25890

Contratto di vendita del macchinario non conforme a normativa di sicurezza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 25890 Anno 2022
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 02/09/2022

Rilevato
- la società RF Celada s.p.a. con ricorso notificato il 31/7/2017 ha impugnato per cassazione la sentenza notificata il 5/6/2017 con cui la corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto dalla società Zucchelli snc di Zucchelli Mario & C., ha respinto la di lei domanda di adempimento del contratto di vendita della macchina per elettroerosione Sodick mediante pagamento del residuo prezzo di euro 170.000,00, dichiarando la nullità del contratto per violazione di norme imperative di legge quali quelle sulla sicurezza del lavoro;
- in particolare, Celada aveva convenuto in giudizio avanti al tribunale di Monza la società Zucchelli chiedendo il pagamento del residuo prezzo della macchina vendutale e la convenuta aveva eccepito la presenza di vizi e chiesto in via riconvenzionale il risarcimento per i danni;
- l’adito tribunale monzese aveva accolto la domanda dell’attrice Celada e parzialmente anche quella riconvenzionale accertando la presenza di vizi, sia pure non redibitori, quantificati nella misura di euro 11.500,00;
- proposto gravame da parte della Zucchelli, la corte d’appello ha dichiarato d’ufficio la nullità del contratto di vendita per essere il macchinario ed in particolare gli schemi elettrici affetti da vizi sostanziali accertati in sede di atp; il bene venduto era risultato altresì privo di certificazione di conformità alla direttiva Ce di settore (direttiva 97/37/Ce) e non era neppure conforme alla norme tecniche applicabili (EN 12957:2003 e EN 60204-1:2006) così come al disposto dell’art. 23 d.lgs. 81/2008 (che vieta la fabbricazione, la vendita il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società Celada con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste Zucchelli con controricorso;

Considerato che
- con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. per avere la corte d’appello posto a fondamento della sua decisione la questione della nullità del contratto rilevata d’ufficio senza previamente sottoporla alle parti assegnando loro i termini di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.;
- assume la ricorrente che nonostante la tardività della domanda di risoluzione proposta dalla società Zucchelli solo in sede di precisazione delle conclusioni, di eccezione di inadempimento sollevata in sede di repliche ex art. 190 cod. proc. civ., la corte d’appello ha ritenuto di rilevare d’ufficio la questione della nullità del contratto intercorso fra le parti, senza assegnare alle parti il termine di cui all’art. 101 , comma 2, cod. proc. civ.;
- con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,101 116 cod. proc. civ., art. 3 art. 111 Cost., per avere la corte d’appello ritenuto che l’appello incidentale condizionato (all’accoglimento anche parziale dell’appello principale) spiegato da Celada nei confronti della domanda riconvenzionale proposta da Zucchelli di risarcimento dei danni dal deprezzamento e maggiori oneri subiti in conseguenza della mancata restituzione della macchina, era assorbito dalla preliminare declaratoria di nullità del contratto;
- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1227, comma 2, cod. civ., per non avere la corte d’appello tenuto in considerazione il comportamento ispirato a buona fede della Celada posto a fondamento della domanda di adempimento illegittimamente respinta dalla corte d’appello conformemente alla prospettazione dell’appellante Zucchelli;
- con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 1, cod. proc. civ., per non avere la corte d’appello considerato che il processo aveva avuto causa nel comportamento tenuto dalla società Zucchelli fuori dal processo, già stigmatizzato nel precedente motivo e tale da far ritenere illegittima la pronunciata condanna dell’appellante incidentale, odierna ricorrente, alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ. per la mancata applicazione della compensazione delle spese di lite;
- ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato;
-l a Corte ha chiarito l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili d'ufficio per tutto il corso del processo, compreso l’appello;
- detto obbligo trova il suo diacronico fondamento normativo nel combinato disposto delle norme di cui agli artt. 183 comma 6 , 101, comma 2, cod. proc. civ. e nell’art. 111 Cost.;
- l'intervento legislativo del 2009, con la nuova formulazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. non consente più dubbi in proposito (cfr. Cass.Sez. Un. 26243/2014);
- tuttavia, come rilevato dalla corte territoriale, nel caso di specie non vi è stato rilievo ufficioso della nullità del contratto bensì eccezione dell’appellante Zucchelli per essere l’oggetto contrario a norme imperative (cfr. pag. 18 dell’atto di citazione in appello terzultimo cpv. e pag. 9 della sentenza impugnata);
- il rigetto del primo motivo con l’effetto di ritenere legittima la declaratoria di nullità del contratto , assorbe la decisione sugli altri motivi, e cioè sul ritenuto assorbimento dell’appello incidentale condizionato nonchè sulle spese di lite come disposte dalla corte d’appello;
- il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
- sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e liquidate in euro 7800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sez.

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Gestione Rischio Covid-19 lavoro a cessato stato di emergenza

ID 16272 | | Visite: 21306 | Documenti Riservati Sicurezza

La gestione Rischio Covid 19 lavoro a cessato stato emergenza   Sintesi Sett  2022

La gestione del Rischio Covid-19 lavoro dopo la cessazione dello stato di emergenza / dal 1° settembre 2022

ID 16272 | Rev. 1.0 del 03.09.2022 / Documento completo allegato

Il Documento timeline sintetizza norme e procedure per la gestione del rischio Covid-19 sui luoghi di lavoro:

- Nella Rev. 1.0 del 03 Settembre 2022 (Misure al 1° Settembre 2022)
- Nella Rev. 0.0 del 30 Marzo 2022 (Misure al 1° Aprile 2022)

__________

Rev. 1.0 del 03.09.2022

Cosa fare in azienda per il rischio Covid-19 dal 1° Settembre 2022: il Documento sintetizza le norme e le procedure per la gestione del rischio Covid-19 dal 1° Settembre 2022.

Premessa

Sintesi delle norme Covid-19 generali e specifiche per:
- Trasporto pubblico
- Attività lavorative 
- Scuola

Trasporto pubblico

Normativa / Prassi

Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)
Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei.

Attività lavorative 

Normativa / Prassi

Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)
Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 (Ordinanza 9 maggio 2022) Valido fino al 31 dicembre 2022
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1° aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022
Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.
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Vedi Documento specifico Settembre 2022

Covid 19 le norme e misure per le imprese   Settembre 2022
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Rev. 0.0 del 30.03.2022

Cosa fare in azienda per il rischio Covid-19 dal 1° Aprile: il Documento sintetizza le norme e le procedure per la gestione del rischio Covid-19 lavoro dopo la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022.

Premessa

- Il 31 Marzo 2022 cessa lo stato emergenza Covid-19;
- Dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021 (DPCM protocolli);
- Dal 1° Aprile 2022 è necessario solo il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro;
- Dal 1° aprile 2022 è abolito il sistema della classificazione regionale a colori;
- Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Le proroghe del DPCM 02 marzo 2021

DPCM 2 Marzo 2021 valido fino 6 Aprile 2021, le cui misure sono state prorogate:
- dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021) ed ulteriormente prorogate
- dal 1° Maggio al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
- dal 1° Agosto al 31 Dicembre 2021 dal DL 23 luglio 2021 n. 105 (GU n.175 del 23.07.2021)
- dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022 dal DL 24 Dicembre 2021 n. 221 (GU n.305 del 24.12.2021) (Art. 18).

Accesso al luogo di lavoro dopo il 31 marzo 2022 (vedi Fig. 1)

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
________


Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro – timeline (escluso RSA / Ospedali)

Restano in vigore (in particolare):

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40 (Nota 2)

Art. 29-bis. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle  prescrizioni   contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o  accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74 (Nota 2)

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e  sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento  della protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630,e successive  modificazioni. 

In relazione all'andamento della  situazione  epidemiologica  sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle  disposte  ai  sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro  della salute, anche ampliative.

Nota 1

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Nota 2

Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

1. Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha avuto questa evoluzione/aggiornamenti

a. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
b. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
c. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021

Tutti i Protocolli:

d. Protocolli sicurezza settoriali

2. Il Documento tecnico INAIL 23 Aprile 2020

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
...
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
...

3. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Il datore di lavoro ai sensi degli Artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi durante l'attività lavorativa".

D.Lgs 81/08

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
...
c1. lett a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. 
...
Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Ai sensi del Titolo X s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale.La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal Titolo X.

Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell’ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il Titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08

Importante

Si fa presente che con Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU L 279/54 del 31.10.2019), la:

- Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

è inserita nell’elenco degli Agenti biologi (Virus) della direttiva 2000/54/CE Direttiva generale agenti biologici lavoro, che è recepita nel D.Lgs. 81/08.

4. ISO/PAS 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020

General guidelines for safe working during covid-19 pandemic

Questo documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti da COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza dei lavoratori.

E' applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che:

a) hanno operato durante la pandemia;
b) riprendono o prevedono di riprendere le attività a seguito di chiusura totale o parziale;
c) stanno rioccupando luoghi di lavoro che sono stati completamente o parzialmente chiusi;
d) sono nuovi e prevedono di operare per la prima volta.
...

5. Come gestire il rischio (SARS-CoV-2) in azienda dal 1° Aprile 2022 

In tutte le attività lavorative e non gli obblighi di Valutazione dei rischi (tra cui SARS-CoV-2) sono previsti dall’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Il Processo di Valutazione dei Rischi COVID-19 lavoro può essere così schematizzato:

Fig  2 Schema VR rischio Covid 19 lavoro

Fig. 2 - Schema VR rischio Covid-19 lavoro

(*) Scegliere il metodo adeguato
- L'EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che “le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
- L'OSHA US nella Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività.

(**) Tutti i Protocolli sicurezza settoriali

(***) Possono includere altre misure fuori dai protocolli, quali green pass base (obbligo fino al 30 Aprile 2022) vaccinazioni, ecc (misure attuate dopo la VR).
...

Tutti i Protocolli Sicurezza Covid-19

Tutti i Protocolli sicurezza settoriali
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 03.09.2022 Norme in vigore al 30 Settembre 2022 Certifio Srl
0.0 31.03.2022 Norme in vigore al 1° Aprile 2022 Certifio Srl

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Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022

ID 17506 | | Visite: 1472 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MIMS n  48 del 1  settembre 2022

Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022

Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici o prodotti petroliferi.

Questo Comando generale, nell’esercizio delle proprie funzioni relative all’addestramento del personale navigante - di cui al D.P.C.M. n. 190/2020 come modificato dal D.P.C.M. n. 115/2021 - ha istituto, con decreti in data 1° aprile 2016, i Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

In tale contesto, la Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori ha presentato un quesito relativo all’addestramento del personale navigante che presta servizio su un rimorchiatore con propulsione LNG - conforme all’IGF Code - ma che esercisce come “spintore” di una “barge” che trasporta, prevalentemente per attività di bunkeraggio, gas naturale liquefatto. In particolare, il quesito tende a comprendere quale sia la certificazione di cui debba essere in possesso l’equipaggio del rimorchiatore che andrà ad operare sulla “barge” quando in esercizio.

Premesso quanto sopra e fermo restando la necessaria certificazione statutaria di cui devono essere in possesso le due unità - trattata separatamente - per quanto attiene invece allo specifico quesito, un analogo scenario normativo - che può costituire la base per orientare la risposta all’interrogativo in premessa - è quello disciplinato dalla Regola 24, lettera b) del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare ove si legge: Quando una nave che spinge ed una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23.

Nel caso in esame, quindi, il rimorchiatore connesso alla “barge” deve essere considerato come unità composta e ciò ancor più nella considerazione che il rimorchiatore fornisce, tra l’altro, servizi essenziali per le operazioni commerciali; l’equipaggio del rimorchiatore, quindi, per eseguire le operazioni di caricazione e discarica di LNG dalla “barge”, deve essere in possesso della certificazione di cui ai decreti citati in premessa e specificatamente Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Qualora, invece, la barge trasporti prodotti chimici o prodotti petroliferi, l’equipaggio del rimorchiatore, deve essere in possesso della certificazione prevista dai Corsi di addestramento di base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici o prodotti petroliferi.

In tale contesto va evidenziata la “specialità” della fattispecie rappresentata. In particolare, la circostanza che tale tipologia di rimorchiatori è equipaggiata con propulsione cicloidale che - costituita da un impianto in cui propulsione e controllo di direzione sono racchiuse in un’unica unità - richiede una specifica e non comune esperienza dei Comandanti e Primi Ufficiali di Coperta, così come per Direttori e Primi Ufficiali di macchina diversa da quella maturata dal personale navigante sulle navi tradizionali (propulsione e timone).

A tal riguardo, valutata l’attuale normativa e quanto già posto in essere per i decreti IGF si ritiene - per quanto attiene ai corsi avanzati per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici e di prodotti petroliferi - che il requisito di cui:

- all’articolo 2, comma 1., lettera b) possa essere considerato soddisfatto mediante la sorveglianza durante la fase di costruzione ed allestimento dell’unità “composta”, commissioning degli impianti e relative attività operative effettuate in cantiere. In questo caso sarà cura del Proprietario/Armatore/Società di gestione fornire evidenza documentale di avvenuta familiarizzazione del personale con gli impianti e le operazioni connesse attraverso il costruttore dell’impianto (maker) e del cantiere. Nella fase di esercizio, il requisito si ritiene soddisfatto, qualora l’unità “composta” abbia una stazza superiore a 3000 GT e vengano rispettati i criteri previsti all’articolo 2, comma 1., lettera b) dei relativi decreti. Al fine di dimostrare che l’imbarco dell’equipaggio è avvenuto sull’unità composta, il proprietario/armatore/Società di gestione dovrà fornirne evidenza mediante estratto del giornale nautico - parte II.

- all’articolo 5, comma 2., possa essere considerato soddisfatto - ai fini del rinnovo - attraverso l’imbarco di almeno 3 (tre) mesi sulla nave “composta” che abbia una stazza superiore a 3000 GT e vengano rispettati i criteri previsti all’articolo 5, comma 2. dei relativi decreti. Al fine di dimostrare che l’imbarco dell’equipaggio è avvenuto sull’unità composta, il proprietario/armatore/Società di gestione dovrà fornirne evidenza mediante estratto del giornale nautico - parte II.

Quanto sopra, fermo restando la frequenza di eventuali, ulteriori corsi preordinati all’imbarco sul rimorchiatore (1) indipendentemente se lo stesso operi quale unità singola o composta.

_______

(1) A titolo di esempio, se il rimorchiatore:
- è propulso con GNL o altro combustibile con basso punto di infiammabilità, l’equipaggio dovrà conseguire anche i corsi di cui al decreto 16 novembre 2017;
- opera in acque polari, l’equipaggio dovrà conseguire anche i corsi di cui al decreto 5 giugno 2018.

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