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Nuove etichette carburante | Obbligo dal 12 Ottobre 2018

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Nuove etichette carburante

Nuove etichette carburante | Obbligo dal 12 Ottobre 2018

Dal 12 ottobre 2018 entrerà in vigore, nell’Unione Europea, l’obbligo di apporre sui nuovi veicoli e su tutte le pompe delle stazioni di rifornimento e di ricarica le etichette carburante conformi allo standard definito nella norma EN 16942.

In allegato Ris. Abbonati tutti i simboli della EN 16942:2016 ed etichette da apporrer apparecchiature di erogazione e alle stazioni di servizio

Download Infografica Identificatori carburante Preview

La norma EN 16942 - Combustibili - Identificazione della compatibilità dei veicoli - Espressione grafica per l’informazione agli utenti, stabilisce identificatori armonizzati per i combustibili liquidi e gassosi immessi in commercio.

Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore dello standard "EN 16942:2016 Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information" (12 ottobre 2016), così come stabilito dall'art 7 comma 5 Direttiva DAFI (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure(Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), ovvero dal 12 ottobre 2018 è obbligatorio apporre sui nuovi veicoli e su tutte le pompe delle stazioni di rifornimento e di ricarica le etichette carburante conformi a detto standard.

I requisiti di questa norma sono definiti al fine di integrare le esigenze di informazione per gli utenti in merito alla compatibilità dei combustibili immessi sul mercato con i veicoli. Nello sviluppo di questa norma si è concentrata l’attenzione sui veicoli immessi in commercio per la prima volta, ma non si esclude l'applicazione anche ai veicoli già in circolazione.

L'identificatore deve essere visualizzato sulle apparecchiature di erogazione e alle stazioni di servizio, sui veicoli, nelle concessionarie di veicoli e nei libretti di istruzione come descritto in questa norma. I combustibili immessi in commercio includono, ad esempio i combustibili derivati dal petrolio, i combustibili sintetici, i biocarburanti, il gas naturale, il gas di petrolio liquefatto, l’idrogeno e il biogas e loro miscele, destinati a fonti mobili.

In allegato preview EN 16942 ed Elaborato Certifico su identificatori carburante estratto norma EN 16942 riservato Abbonati 

infografica

Lo standard è stato sviluppato per ottemperare a quanto disposto dall’art. 7 della Direttiva DAFI (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure(Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), che ha lo scopo di permettere ai conducenti dei veicoli di scegliere in maniera corretta il carburante adatto (o i carburanti adatti).

La Direttiva è stata recepita in IT con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (G.U. n. 10 del 13.01.2017 S.O. n. 3)

La Direttiva richiede che le etichette vengano applicate sui veicoli immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati a partire dal 12 ottobre 2018, data entro cui le etichette dovranno comparire anche su tutte le stazioni di rifornimento dell’UE.

Le tipologie di veicoli interessati dalla norma sono: ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli; autovetture; veicoli commerciali leggeri e pesanti; autobus. Sui veicoli le etichette si troveranno in prossimità del tappo o dello sportello del serbatoio e sul manuale d’uso e manutenzione. Sui modelli più recenti potranno anche trovarsi nel manuale elettronico incluso nel sistema di infotainment del veicolo.

Per quanto riguarda la rete distributiva, le etichette compariranno sia sul distributore di carburante che sulla pistola della pompa per l’erogazione di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL), idrogeno (H2). Le etichette saranno presenti anche in tutte le concessionarie di veicoli.

Articolo 7 Direttiva DAFI Informazioni per gli utenti

1. Fatta salva la direttiva 2009/30/CE, gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda i veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica. Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore ubicati sul loro territorio. Tale prescrizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.

2. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 si basa sulle disposizioni in materia di etichettatura per quando riguarda la conformità dei combustibili alle norme degli organismi europei di normazione che definiscono le specifiche tecniche dei combustibili. Qualora tali norme riguardino una rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico di codifica, la rappresentazione grafica è semplice e facile da comprendere, e collocata in maniera chiaramente visibile:

a) sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi sul mercato;
b) sui tappi dei serbatoi di carburante, o nelle immediate vicinanze, di tutti i veicoli a motore raccomandati e compatibili con tale combustibile e nei manuali dei veicoli a motore, quando tali veicoli a motore sono immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.

3. Ove opportuno, e in particolare per il gas naturale e l'idrogeno, quando nelle stazioni di rifornimento sono affissi i prezzi dei combustibili, è indicato a scopo informativo il raffronto tra i relativi prezzi unitari. L'indicazione di tali informazioni non induce in errore o ingenera confusione nell'utente.
Per accrescere la consapevolezza dei consumatori e prevedere la trasparenza riguardo ai prezzi dei combustibili in modo coerente in tutta l'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi.

4. Qualora le norme degli organismi europei di normazione che definiscono le specifiche tecniche di un combustibile non includano disposizioni in materia di etichettatura per quanto riguarda la conformità alle norme in questione, se le disposizioni in materia di etichettatura non riguardano una rappresentazione grafica, inclusi sistemi cromatici di codifica, o se le disposizioni in materia di etichettatura non sono idonee al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, la Commissione può, ai fini dell'esecuzione uniforme dei paragrafi 1 e 2, incaricare gli organismi europei di normazione di elaborare specifiche concernenti l'etichettatura sulla compatibilità o adottare atti di esecuzione per definire la rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico di codifica, della compatibilità per i combustibili introdotti sul mercato dell'Unione che, sulla base di una valutazione della Commissione, raggiungano l'1 % del volume totale delle vendite in
più di uno Stato membro.

5. Se le disposizioni in materia di etichettatura delle rispettive norme degli organismi europei di normazione sono aggiornate o se sono adottati atti delegati riguardo all'etichettatura o sono elaborate, ove necessario, nuove norme degli organismi europei di normazione per i combustibili alternativi, i corrispondenti requisiti in materia di etichettatura si applicano a tutti i punti di rifornimento e ricarica e a tutti i veicoli a motore immatricolati nel territorio degli Stati membri dopo 24 mesi dal rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.

6. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri assicurano che, ove disponibili, i dati riportanti l'ubicazione geografica dei punti di rifornimento e ricarica accessibili al pubblico di combustibili alternativi contemplati dalla presente direttiva sono accessibili a tutti gli utenti su base aperta e non discriminatoria. Per i punti di ricarica i dati, ove disponibili, possono includere informazioni sull'accessibilità in tempo reale e informazioni sulla ricarica storiche e in tempo reale.

L’aspetto delle etichette cambia a seconda del tipo di carburante: la sagoma di quelle per la benzina è circolare, mentre quella delle etichette per il gasolio è quadrata e la sagoma delle etichette per i carburanti gassosi è a forma di rombo. Una serie di etichette simili, al momento in via di sviluppo, sarà prevista anche per i veicoli elettrici o ibridi plug-in e relative stazioni di ricarica, in modo da indicare agli utenti le modalità di ricarica più adatte al proprio veicolo.

Carburanti sigle 2018
Fig. 1 Etichette carburanti

Etichetta veicolo

Fig. 2 Etichette veicolo 

Le etichette devono essere apposte sui nuovi veicoli (in prossimità del tappo/sportello del serbatoio) diametro minimo 13 mm, Fig. 2.

L’applicazione delle etichette vige in tutti i 28 Stati membri dell’UE, nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), ma anche in Serbia, Macedonia, Svizzera e Turchia. Anche sui nuovi veicoli prodotti in UE e destinati al mercato britannico continueranno ad essere presenti le etichette, indipendentemente dalle decisioni di questo Paese sull’applicazione delle regole UE dopo la Brexit.

Attenzione: in Italia non viene distribuita benzina addizionata con etanolo (E5/E10/E85), quindi l’unica sigla che si vedrà sarà la “E”.

Etichetta distributore

Fig. 3 Etichette distributore

Le Etichette in Fig. 3 dovranno essere in evidenza nelle stazioni di rifornimento (sia sul distributore che sulla pistola della pompa per l’erogazione del carburante), diametro minimo: 13 mm per la pistola, 30 mm per il distributore.

EN 16942:2016
Fuels. Identification of vehicle compatibility. Graphical expression for consumer information
...
Annes A 


List of acutual fuels and their specifications 

At the moment of publicatio n of this European Standard the common fuels and their designations and specifications listed in this Annex are known.
This list is not intended to be exhaustive, nor restri ctive, but given to assist the user of this European Standard.

ES: Petrol fuel compliant to EN 228:201 2, Table,1 or equivalent national legislation;
E10: Petrol fuel compliant to EN 228:2012, Table 2, or equivalent national legislation;
E85: Automotive ethanol (E85) fuel compliant to CEN/TS 15293 or equivalent national legislation;

B7: Diesel fuel compliant to EN 590 or equivale nt n ational legislation;
B10: Diesel fuel compliant to EN 16734 or equivalent national legislation;
B20: Diesel fuel compliant to EN 16 709:2015, Table 1, or equivalent national legislation;
B30: Diesel fuel compliant to EN 16709:2015, Table 2, or equiva lent nationa l legislation;
B100: Fatty Acid Methyl Ester diesel fuel compliant to EN 14214 or equivalent national legislation;

XTL: Paraffinic diesel fuel compliant to EN 15940 or equivalent national legislation;

LPG: Liquefied Petroleum Gas compliant to EN 589 or equiva lent n ationa llegislation;
CNG: Compressed natural gas, biomethane, syngas and blends thereof compliant to prEN 16723-2 or equivalent national legislation;
LNG: Liquefied natural gas, biomethane, syngas and blends there of compliant to prEN16723-2 or equivalent nationallegislation;

H2: Hydrogen fuel compliant to ISO 14687-2 or equivalent national legislation.

Fonte: UNI
EVS

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