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Linee guida 2018 DPI Regolamento (UE) 2016/425

ID 6070 | | Visite: 13337 | Guide Nuovo Approccio

PPE Guidelines 2018

Linee guida 2018 DPI Regolamento (UE) 2016/425 

1st Edition - April 2018

PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment

The objective of these PPE Guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. They provide a cross reference from the legal text of the Regulation to explanations by EU sectorial experts. The Guidelines should be used in conjunction with the Regulation itself and with the European Commission’s “The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules”.

These Guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.

First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the Regulation leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA) (see footnote 2). It should be noted that the statements in these Guidelines refer only to the application of Regulation (EU) 2016/425 unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply.

The PPE Regulation (EU) 2016/425 is total harmonisation and a “New Approach” legislation aligned to the “New Legislative Framework”. It lays down essential health and safety requirements (EHSRs) and leaves it to standards, primarily European harmonised standards, to give technical expression of the relevant requirements contained in the Regulation.

[alert]Regulation (EU) 2016/425 replaces the previous PPE Directive 89/686/EEC as from 21 April 2018. After a transition period, as indicated in Article 47, from 21 April 2019 the PPE Regulation is the sole legal instrument applicable for products in its scope to be placed on the EU/EEA market.[/alert]

The reader has to be aware that when PPE is intended for use in a workplace, national and Union legislation, intended to ensure the safety of employees, will usually apply. Whereas “New Approach / “New Legislative Framework” legislation set the highest possible requirements given their overall objectives and hence do not allow for additional national provisions within scope, “use” Directives (89/391/EEC4, 89/656/EEC5) set minimum requirements. In effect this means that national authorities, following the agreement of other Member States by means of the notification procedure under Directive (EU) 2015/1535, can put in place further requirements relating to “use” and selection so long as these do not constitute a barrier to trade.

____________

1. PREAMBLE TO THE PPE REGULATION - THE CITATIONS AND THE RECITALS
1.1. The citations
1.2. The legal basis of the PPE Regulation
1.3. The recitals
1.4. The previous PPE Directive
1.5. The “New Legislative Framework”
1.6. The scope and the objective of the PPE Regulation
1.7. Exclusions from the scope
1.8. Responsibilities of economic operators
1.9. Responsibilities of manufacturers: conformity assessment
1.10. Responsibilities of importers and distributors
1.11. Documentation to be provided by economic operators
1.12. Obligations of the manufacturer for economic operators
1.13. Information and traceability of PPE for market surveillance
1.14. Noise, vibrations and radiation
1.15. Use of PPE at the workplace
1.16. The EU declaration of conformity
1.17. Technical documentation
1.18. The EU type-examination certificate
1.19. The CE marking
1.20. Conformity assessment procedures
1.21. Conformity assessment bodies: notified bodies
1.22. Compliance of products on the market and market surveillance
1.23. The safeguard clause procedure
1.24. Delegated and implementing powers and procedures
1.25. The PPE Committee
1.26. Implementing acts concerning measures on non-compliant products
1.27. Transitional provisions
1.28. Enforcement: penalties
1.29. Subsidiarity and proportionality
1.30. Repeal of Directive 89/686/EEC
2. CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS
2.1. Article 1 - Subject matter
2.2. Article 2 - Scope
2.3. Article 3 - Definitions
2.4. Article 4 - Making available on the market
2.5. Article 5 - Essential health and safety requirements
2.6. Article 6 - Provisions concerning the use of PPE
2.7. Article 7 - Free movement
3. CHAPTER II - OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS
3.1. Article 8 - Obligations of the manufacturers
3.2. Article 9 - Authorised representatives
3.3. Article 10 - Obligations of importers
3.4. Article 11 - Obligations of distributors
3.5. Article 12 - Cases in which obligations of manufacturers apply to importers and distributors
3.6. Article 13 - Identification of economic operators
4. CHAPTER III - CONFORMITY OF THE PPE
4.1. Article 14 - Presumption of conformity of PPE
4.2. Article 15 - EU declaration of conformity
4.3. Article 16 - General principles of the CE marking
4.4. Article 17 - Rules and conditions for affixing the CE marking
5. CHAPTER IV - CONFORMITY ASSESSMENT
5.1. Article 18 - Risk categories of PPE
5.2. Article 19 - Conformity assessment procedures
6. CHAPTER V - NOTIFICATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES
6.1. Article 20 - Notification
6.2. Article 21 - Notifying authorities
6.3. Article 22 - Requirements relating to notifying authorities
6.4. Article 23 - Information obligation on notifying authorities
6.5. Article 24 - Requirements relating to notified bodies
6.6. Article 25 - Presumption of conformity of notified bodies
6.7. Article 26 - Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies
6.8. Articles 27 and 28- Application and procedures for notification
6.9. Article 29 - Identification numbers and lists of notified bodies
6.10. Article 30 - Changes to notifications
6.11. Article 31 - Challenge of the competence of notified bodies
6.12. Article 32 - Operational obligations of notified bodies.
6.13. Article 33 - Appeal against decisions of notified bodies
6.14. Article 34 - Information obligation on notified bodies
6.15. Article 35 - Exchange of experience
6.16. Article 36 - Coordination of notified bodies
7. CHAPTER VI - UNION MARKET SURVEILLANCE, CONTROL OF PPE ENTERING THE UNION MARKET AND UNION SAFEGUARD PROCEDURE
7.1. Article 37 - Union market surveillance and control of PPE entering the Union market
7.2. Article 38 - Procedure at national level for dealing with PPE presenting a risk
7.3. Article 39 - Union safeguard procedure
7.4. Article 40 - Compliant PPE which presents a risk
7.5. Article 41 - Formal non-compliance
8. CHAPTER VII - DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
8.1. Article 42 - Delegated power
8.2. Article 43 - Exercise of the delegation
8.3. Article 44 - Committee procedure
9. CHAPTER VIII - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
9.1. Article 45 - Penalties
9.2. Article 46 - Repeal
9.3. Article 47 - Transitional provisions
9.4. Article 48 - Entry into force and application
9.5. Legal value, direct applicability and signatories of the Regulation
10. ANNEX I - RISK CATEGORIES OF PPE
10.1. Category I
10.2. Category II.
10.3. Category III
11. ANNEX II - ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
11.1. Preliminary remarks
11.2. 1. General requirements applicable to all PPE
11.3. 1.1. Design principles
11.4. 1.2. Innocuousness of PPE
11.5. 1.3. Comfort and effectiveness
11.6. 1.4. Manufacturer’s instructions and information
11.7. 2. Additional requirements common to several types of PPE
11.8. 2.1. PPE incorporating adjustment systems
11.9. 2.2. PPE enclosing the parts of the body to be protected
11.10. 2.3. PPE for the face, eyes and respiratory system
11.11. 2.4. PPE subject to ageing
11.12. 2.5. PPE which may be caught up during use
11.13. 2.6. PPE for use in potentially explosive atmospheres
11.14. 2.7. PPE intended for rapid intervention or to be put on or removed rapidly
11.15. 2.8. PPE for intervention in very dangerous situations
11.16. 2.9. PPE incorporating components which can be adjusted or removed by the user
11.17. 2.10. PPE for connection to complementary equipment external to the PPE
11.18. 2.11. PPE incorporating a fluid circulation system
11.19. 2.12. PPE bearing one or more identification markings or indicators directly or indirectly relating to health and safety
11.20. 2.13. PPE capable of signalling the user’s presence visually
11.21. 2.14. Multi-risk PPE
11.22. 3. Additional requirements specific to particular risks
11.23. 3.1. Protection against mechanical impact
11.24. 3.1.2. Falls
11.25. 3.1.3. Mechanical vibration
11.26. 3.2. Protection against static compression of a part of the body
11.27. 3.3. Protection against mechanical injuries
11.28. 3.4. Protection in liquids
11.29. 3.5. Protection against the harmful effects of noise
11.30. 3.6. Protection against heat and/or fire
11.31. 3.7. Protection against cold
11.32. 3.8. Protection against electric shock
11.33. 3.9. Radiation protection
11.34. 3.10. Protection against substances and mixtures which are hazardous to health and against harmful biological agents
11.35. 3.11. Diving equipment
12. ANNEX III - TECHNICAL DOCUMENTATION FOR PPE
13. ANNEX IV - INTERNAL PRODUCTION CONTROL (MODULE A)
14. ANNEX V - EU TYPE-EXAMINATION (MODULE B)
15. ANNEX VI - CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL (MODULE C)
16. ANNEX VII - CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS (MODULE C2)
17. ANNEX VIII - CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)
18. ANNEX IX - EU DECLARATION OF CONFORMITY
19. ANNEX X - CORRELATION TABLE
20. APPENDIX: GUIDE FOR THE CATEGORISATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) ORGANISATIONAL SCHEME FOR THE PPE REGULATION (EU) 2016/425 USEFUL WEBSITES AND LINKS

Fonte: Commissione Europea

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 475/2016
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Direttiva 89/686/CEE DPI
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
DPI Calzature Panoramica requisiti EN ISO 20349-2:2017
Vademecum illustrato | Scelta APVR
Norme armonizzate DPI 
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]

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Allegato riservato PPE Regulation (EU) 2016 425 Guidelines.pdf
CE 1st Edition Aprile 2018
6130 kB 88

Regolamento n. 132 UNECE - Omologazione dispositivi REC

ID 6046 | | Visite: 5837 | Regolamento Emissioni

Regolamento 132 UNECE

Omologazione dispositivi REC  veicoli pesanti, trattori agricoli e forestali e macchine mobili non stradali con motore ad accensione spontanea

Regolamento n. 132 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni (REC) per veicoli pesanti, trattori agricoli e forestali e macchine mobili non stradali con motore ad accensione spontanea

REGOLAMENTO

1. Oggetto
2. Ambito di applicazione
3. Definizioni
4. Domanda di omologazione
5. Marcature ed etichette
6. Omologazione
7. Prescrizioni generali
8. Prescrizioni relative alle prestazioni
9. Prescrizioni relative alla durabilità
10. Gamma di applicazioni
11. Modifiche delle emissioni di base del motore
12. Scelta della combinazione di motori di prova e REC
13. Prescrizioni relative alla misurazione delle emissioni
14. Famiglia di REC di riduzione delle emissioni di particolato
15. Famiglia di REC di riduzione delle emissioni di NOx
16. Famiglia di REC di riduzione delle emissioni di NOx e PM
17. Carburante e consumo specifico di carburante
18. Comportamento in servizio e pericoli per la sicurezza
19. Emissioni sonore
20. Montaggio dei REC
21. Modifiche ed estensione dell'omologazione dei REC
22. Conformità della produzione
23. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
24. Cessazione definitiva della produzione
25. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione
26. Disposizioni transitorie
ALLEGATI
1. Scheda informativa
2. Notifica
3. Addendum alla notifica relativa a un tipo di dispositivo retrofit per il controllo delle emissioni (REC) a norma del regolamento n. 132
4. Configurazione del marchio di omologazione del sistema REC
5. Prove da effettuare sui REC di riduzione delle emissioni di particolato (REC di classe I o II)
6. Prove da effettuare sui REC di riduzione delle emissioni di NOx (REC di classe III)
7. Prove da effettuare sui REC di riduzione delle emissioni di PM e NOx (REC di classe IV)
8. Sequenze di prove
9. Tabelle di equivalenza dei valori limite
10. Prescrizioni relative al sistema diagnostico di controllo delle emissioni di NOx dei REC di riduzione delle emissioni di NOx o di NOx e particolato che richiedono un reagente
11. Istruzioni di montaggio ed uso
12. Prescrizioni specifiche relative all'omologazione dei REC per quanto riguarda i limiti di emissione stabiliti nella serie 06 di modifiche del regolamento n. 49

1. OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce un metodo armonizzato per la classificazione, la valutazione e l'omologazione dei sistemi retrofit per il controllo delle emissioni (REC) di particolato (PM), di ossidi di azoto (NOx) o di entrambi (PM e NOx), e per la determinazione dei livelli di emissione dei motori ad accensione spontanea utilizzati nelle applicazioni rientranti nell'ambito di applicazione di cui al punto 2.

Il regolamento definisce un quadro riguardante l'omologazione di REC per diverse applicazioni e i relativi livelli di efficienza ambientale, nonché per la determinazione di detti livelli nell'omologazione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni (REC) destinati  a essere installati:

2.1. su veicoli delle categorie M2, M3 e N e sui relativi motori ad accensione spontanea, esclusi i veicoli omologati a norma del regolamento n. 83;
2.2. su motori ad accensione spontanea con potenza netta superiore a 18 kW ma inferiore a 560 kW, installati su macchine mobili non stradali operanti a regime variabile;
2.3. su motori ad accensione spontanea con potenza netta superiore a 18 kW ma inferiore a 560 kW, installati su macchine mobili non stradali operanti a regime costante;
2.4. su motori ad accensione spontanea con potenza netta superiore a 18 kW ma inferiore a 560 kW, installati su veicoli di categoria T.

[...]

5. MARCATURE ED ETICHETTE

5.1. Tutti i REC devono recare la denominazione commerciale o il marchio del costruttore quale indicato all'allegato 1 del presente regolamento, e il numero identificativo del dispositivo quale indicato nella scheda informativa predisposta conformemente al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
5.2. Tutti i REC devono essere identificati da un'etichetta recante il marchio di omologazione, comprensivo della classe, come prescritto all'allegato 4. Tale etichetta deve essere fissata permanentemente al REC e deve risultare chiaramente leggibile dopo l'installazione del REC.
5.2.1. Per garantire che l'etichetta risulti visibile una volta installato il sistema, il costruttore può fornire un duplicato dell'etichetta da applicare sul dispositivo a cura dell'installatore del REC. Tale duplicato deve recare in modo visibile l'indicazione «duplicato».
5.2.2. Le etichette devono essere in grado di durare per tutta la vita utile del dispositivo. Devono essere chiaramente leggibili e le scritte che recano devono essere indelebili. Inoltre, devono essere apposte in modo tale che il loro fissaggio abbia una durata pari alla vita utile del dispositivo e che non sia possibile asportarle senza distruggerle o cancellarle.
5.3. Il marchio di omologazione deve essere composto da:
a) un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha
rilasciato l'omologazione; 
b) il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui all'allegato 4 del presente regolamento. Il numero di omologazione figura nella scheda di notifica relativa al tipo (cfr. punto 6.2 e allegato 2 del presente regolamento), preceduto da due cifre che indicano la serie più recente di modifiche del presente regolamento;
c) la classe del REC.
5.4. I campioni del REC presentati per le prove di omologazione devono essere chiaramente identificati almeno con il nome del richiedente e il riferimento della domanda.

...

GUUE L 109/100 del 27.04.2018

 

 

Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED

ID 6036 | | Visite: 8525 | Guide Nuovo Approccio

Supplementary Guidance LVD EMCD RED

Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED

Brussels, 26/04/2018

This document supplements the Guides (existing or future) on Directive 2014/35/EU (LVD), Directive 2014/30/EU (EMCD) and Directive 2014/53/EU (RED).

In addition, this document shall be read together with the Blue Guide. In particular, Chapter 2 of the Blue Guide provides clarifications on the application of Union Harmonisation legislation to finished products. Chapter 3 of the Blue Guide provides clarifications on role and responsibilities of economic actors in the supply chain when they make their products available on the EU market.

The references, in this document, to 'EU market' are without prejudice to the EEA agreement and the EU-Turkey association agreement.

This document has been prepared by the competent Commission services in collaboration with the relevant national authorities and stakeholders.

It should be noted that this document is publicly available but is not binding, even if the word 'shall' is used in many parts. In the event of any inconsistency between the provisions of a EU law (e.g. LVD/EMCD/RED) and this document, the provisions of EU law prevail. National market surveillance authorities shall take action with respect to finished non- compliant products on the basis of the provisions of the applicable EU act(s).

Lastly, this is without prejudice to the applicability of any other EU act (s) which might also be applicable to the products in question.

...

Fonte: Commissione Europea

Collegati:
[box-note]Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Guida Blu: Guida attuazione direttive nuovo approccio e approccio globale
Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio [/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato LVD EMCD RED Supplementary Guidance.pdf
Commissione Europea Aprile 26 2018
146 kB 64

Draft guidance on basic UDI-DI and changes to UDI-DI

ID 6025 | | Visite: 12373 | Documenti Riservati Marcatura CE

Draft guidance  on  basic  UDI

Draft guidance on basic UDI-DI and changes to UDI-DI

Commissione Europea, Marzo 2018

The new Medical Device Regulations 745/2017 and 746/2017 introduce a Unique Device Identification (UDI) system for medical devices.

Main provisions related to the establishment of the UDI system are contained in Chapter III and Annex VI of the two medical device Regulations.

The main features of the UDI system and relevant obligations for operators will be provided in a dedicated Q/A paper to be published by the Commission in spring 2018.

This guidance is intended to provide a clarification on the notion of Basic UDI-DI, its use in relevant documentation and the factors triggering UDI-DI changes.

The Basic UDI-DI is the main key in the database and relevant documentation (e.g. certificates, declaration of conformity, technical documentation and summary of safety and clinical performance) to connect devices with same intended purpose, risk class and essential design and manufacturing characteristics.

It is independent/separate from the packaging/labelling of the device and it does not appear on any trade item. Any Basic UDI-DI shall identify the devices (group) covered by that Basic UDI-DI in a unique manner.

[alert]A new UDI—DI shall be required whenever there is a change that could lead to misidentification of the device and/or ambiguity in its traceability. In particular, a new UDI-DI shall be required in the case of any change of the following elements: name or trade name, device version or model, labelled as single use, packaged sterile, need for sterilization before use, quantity of devices provided in a package, critical warnings or contra-indications (e.g. containing latex or DEHP), CMR/Endocrine disruptors, colour, language.[/alert]

A UDI-DI shall be associated with one and only one Basic UDI-DI.

The architecture of the UDI database - Basic UDI-DI and UDI-DI attributes for Medical devices and In-vitro diagnostic medical devices

Figura 1 MD

Figura 2 IVD

Figura: UDIWG 2018-2

____________

MDCG endorsed documents

Reference

Title

Publication date

MDCG 2018-1

Draft guidance on basic UDI-DI and changes to UDI-DI

March 2018

MDCG 2018-2

Future EU medical device nomenclature – Description of requirements

March 2018

Other documents

Reference

Title

Publication date

UDIWG 2018-1

UDI database. Definitions, descriptions and formats of the UDI core elements

March 2018

UDIWG 2018-2

The architecture of the UDI database - Basic UDI-DI and UDI-DI attributes for medical devices and in-vitro diagnostic medical devices

March 2018

 

Fonte: Commissione Europea

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745 [/box-note]

RAPEX Report 16 del 20/04/2018 N.27 A12/0577/18 Polonia

ID 6006 | | Visite: 3097 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 20/04/2018 N.27 A12/0577/18 Polonia

Approfondimento tecnico: Palla rimbalzante

Palla rimbalzante

Il prodotto, di marca Midex, è stato ritirato dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il materiale plastico della palla contiene 2-etilesil ftalato (DEHP) (valore misurato: 31,7% in peso).

Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al sistema riproduttivo.

Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

3. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Tutti i Report Rapex 2018

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 16 del 20_04_2018 N. 27 A12_0577_18 Polonia.pdf
Palla rimbalzante
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Decreto MATTM 15 febbraio 2018

ID 5953 | | Visite: 8392 | Direttiva RoHS II

D M 15 febbraio 2018

Decreto 15 febbraio 2018 

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GU Serie Generale n.84 dell' 11-04-2018

Art. 1.

1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 9, lettera b) , è sostituito dal seguente:

9 b)

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:

a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9.

9 b)-I

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.

b) il punto 13, lettera a) , è sostituito dal seguente:

13 a)

Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:

a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie»

 c) il punto 13, lettera b) , è sostituito dal seguente:

13 b)

Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il:

a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;

b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9

13 b)-I

Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate

Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 13 b)-II 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;

13 b)-II

Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato

13 b)-III

Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione

d) il punto 39, è sostituito dal seguente:

39 a)

Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)

Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019

Art. 2.

[alert]1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) , b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.

2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) , si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018. [/alert]

[alert]Decreto Legislativo n. 27 del 4 marzo 2014

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

GU n.62 del 15-3-2014[/alert] 

Collegati:
[box-note]
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello [/box-note] 

Regolamento GAR Regolamento (UE) 2016/426

ID 5944 | | Visite: 16508 | Regolamento apparecchi gas

Cover GAR small

Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) e NTA / Ed. 2.0 Gennaio 2024

ID 5944 | 12.01.2024 / Ed. 2.0 2024

Regolamento (UE) 2016/426
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
(GU 
L 81/99 del 31.03.2016)

Disponibile Regolamento GAR e NTA | Regolamento (UE) 2016/426, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE

[box-note]Ed. 2.0 del 12 Gennaio 2024

Inserite norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/426 GAR "GAR" (Gas Appliance Regulation) Gennaio 2024, di cui alla:

Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/224 del 12.01.2024). Entrata in vigore: 12.01.2024[/box-note]

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[alert]Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Entrata in vigore: 21 Aprile 2018

Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere completamente dal 21 aprile 2018.

Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.[/alert]

Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante; 
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; 
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente: 

a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; 
b) all'uso su aerei e ferrovie; 
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico. 

Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti. 

Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.

Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016; 
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Attuazione

Il Regolamento (UE) 2016/426 è stato attuato in IT con il D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22.10.2019).

...

Prezzo: gratuito
Formato: pdf
Pagine: +90
Ed.: 2.0 2024
Pubblicato: 12/01/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN:  978-88-98550-99-9
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus

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Circolare 22 maggio 2000 n. 759470

ID 5926 | | Visite: 8545 | Regolamento DPI

Maschere mediche CE

Maschere uso medico: Conformità Direttiva MD o DPI

Con la Circolare 22 maggio 2000 n. 759470 sono stati precisati i limiti di applicazione della Direttiva DPI alle maschere ad uso medico che devono essere marcate CE in primis ai sensi della Direttiva MD.

[alert] Le maschere ad uso medico, disciplinate dalla direttiva 93/42/CEE e non atte a proteggere chi le indossa, devono recare una dicitura che riporti chiaramente:

- o che la protezione di chi indossa la maschera non e' in nessun modo garantita;

- o che indossare la maschera non garantisce una protezione;

che il marchio CE indica esclusivamente la conformita' ai requisiti della direttiva 93/42/CEEE sui dispositivi medici.

Nel caso in cui tali maschere svolgano anche una funzione di protezione di chi le indossa, recano la marcatura CE esclusivamente in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui "DPI" e ottemperano al disposto di quest'ultima.[/alert]
________

Circolare 22 maggio 2000 n. 759470

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Circolare 22 maggio 2000 n. 759470

Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie respiratorie nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai "Dispositivi di protezione individuale" modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE. 

Considerate le linee guida della Commissione europea del 17 dicembre 1999, prot. n. 60973, da applicare alle maschere di protezione delle vie respiratorie per disciplinare la commercializzazione di tali maschere volte ad ottenere un'applicazione uniforme della direttiva "DPI", nell'Unione europea;

Considerata la necessita' di fornire alle autorita' preposte alla sorveglianza indicazioni precise e di evitare turbative del mercato;

Si precisa quanto segue:

le maschere di protezione delle vie respiratorie (respiratori) sono disciplinate dalla direttiva "DPI". Si tratta di prodotti atti a proteggere chi li indossa da tutti gli agenti esterni che, se inalati, possono costituire un pericolo per la salute o la sicurezza;

esistono anche maschere che non svolgono funzioni di protezione delle vie respiratorie, ma che servono a evitare che la persona "contamini" l'ambiente circostante; e' questo il caso, ad esempio, del personale che lavora in camera controllata, degli assemblatori di chip (mascherine igieniche) o del personale chirurgico (mascherine chirurgiche) etc. Alcuni prodotti di questo tipo sono disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE (decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) in materia di dispositivi medici;

si e' constatato che a tutt'oggi un certo numero di respiratori e' commercializzato senza il marchio CE e non ottempera al disposto della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.

Quindi, considerate le linee guida della Commissione europea, il parere degli Stati membri e tutte le parti interessate, si e' giunto alle seguenti conclusioni:

1) tutte le maschere destinate a proteggere le vie respiratorie di chi le indossa, indipendentemente dalla loro denominazione, sono disciplinate dalla direttiva sui dispositivi "DPI" e sottostanno quindi alle pertinenti norme ivi contenute;

2) le maschere ad uso medico, disciplinate dalla direttiva 93/42/CEE e non atte a proteggere chi le indossa, devono recare una dicitura che riporti chiaramente:

o che la protezione di chi indossa la maschera non e' in nessun modo garantita;

o che indossare la maschera non garantisce una protezione;

che il marchio CE indica esclusivamente la conformita' ai requisiti della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

Nel caso in cui tali maschere svolgano anche una funzione di protezione di chi le indossa, recano la marcatura CE esclusivamente in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui "DPI" e ottemperano al disposto di quest'ultima.

Le maschere di altro tipo, non disciplinate da direttive europee, non possono recare il marchio CE e devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa.

A tal fine:

tutte le maschere immesse in commercio per svolgere la funzione di protezione delle vie respiratorie siano conformi al disposto della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale cui sono assoggettate, e rechino il marchio CE;

gli organismi notificati in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale non rilascino attestati di esame CE del tipo e non espletino le procedure di cui all'art. 11 di detta direttiva (art. 7 del decreto legislativo n. 475/1992), per maschere che non sono destinate ad assicurare funzioni di protezioni delle vie respiratorie;

le maschere recanti il marchio CE in virtu' della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, rechino una chiara avvertenza secondo cui non svolgono alcuna funzione di protezione delle vie respiratorie;

le maschere atte a impedire la contaminazione dell'ambiente non rechino il marchio CE e indichino chiaramente che non svolgono alcuna funzione di protezione delle vie respiratorie.

La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2000
Il direttore generale: Visconti

GU n. 150 del 29 giugno 2000

Collegati

[box-note]Direttiva 89/686/CEE DPI
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]

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Maschere uso medico
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RAPEX Report 14 del 06/04/2018 N.2 A12/0499/18 Francia

ID 5920 | | Visite: 3319 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 14 del 06/04/2018 N.2 A12/0499/18 Francia

Approfondimento tecnico: Giacca per bambini

Giacca per bambini

Il prodotto, di marca KIPSTA, modelli 8364292 e 8364291, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica europea EN 14682:2015 - Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche.

La corda nell’area collo è troppo lunga ed il bambino potrebbe rimanere intrappolato con conseguente strangolamento.

Pagina di richiamo dell'azienda:

https://www.decathlon.fr/rainjackett500.html

EN 14682:2015 – Punto 3.3

I lacci non devono avere estremità libere.

I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana, alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti non deve essere di 15 cm.

Quando sono utilizzati dei fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento.

I cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7.5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici.

Tutti i Report Rapex 2018

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Direttiva 90/396/CEE

ID 5906 | | Visite: 10949 | Regolamento apparecchi gas

Direttiva 90/396/CEE

ID 5906 | 26.04.2025

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15) 

Testo consolidato 2010

[box-info]Recepimento

D.P.R. 15 Novembre 1996 n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas
.
(GU n. 302 del 27.12.1996 - S.O)[/box-info]

[box-warning]1. Direttiva 90/396/CEE abrogata da:

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009

(GU L 330/10 del 16.12.2009)[/box-warning]

[box-warning]2. Direttiva 2009/142/CE abrogata da:

Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

(GU L 81/125 del 31.3.2016)[/box-warning]

Collegati
[box-note]D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996[/box-note]

EN 547-X Aperture accesso corpo macchine

ID 5837 | | Visite: 28641 | Documenti Riservati Direttiva macchine

EN 547 1 Accessi postazioni lavoro macchine

EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine

Documento allegato estratto norma EN 547-1 "Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario" con i dati antropometrici riportati nella parte 3 (EN 547-3).

Le norme della serie EN 547-X sono norme di ergonomia riguardanti la sicurezza del macchinario. La EN 614-1 "Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali" descrive i principi che i progettisti dovrebbero adottare per tenere conto dei fattori ergonomici.

Le norme della serie EN 547-X indicano in quale modo detti principi dovrebbero essere applicati nella progettazione delle aperture destinate a permettere l'accesso completo di un corpo umano.

Preview EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine

[panel]Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE sono:

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario

EN 547-2:1996+A1:2008 
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici[/panel]

La EN 547-1:1996+A1:2008 specifica le dimensioni delle aperture per l’accesso dell'intero corpo da applicarsi al macchinario come è definito nella EN ISO 12100. Essa indica le dimensioni alle quali sono applicabili i valori riportati nella EN 547-3. I valori per i requisiti degli spazi supplementari sono contenuti nell'appendice A. La presente norma europea è stata prioritariamente prevista per il macchinario fisso; per il macchinario mobile possono essere previsti requisiti specifici supplementari.

Le dimensioni delle aperture dei passaggi sono basate sui valori al 95° e al 99° percentile della popolazione interessata quale potenziale utilizzatrice. I valori al 99° percentile sono utilizzati per le uscite di emergenza.

I dati antropometrici riportati nella EN 547-3 traggono origine da misure statiche di persone nude e non tengono conto dei movimenti del corpo, nè degli indumenti, degli equipaggiamenti, delle condizioni di funzionamento del macchinario e delle condizioni ambientali.

La presente norma europea indica come integrare i dati antropometrici con gli spazi supplementari, che servono a tenere conto di questi fattori.

Un'apertura di passaggio è un'apertura che permette il movimento o l'entrata di tutto il corpo di una persona, dando la possibilità di effettuare operazioni quali l’azionamento di dispositivi di comando, la sorveglianza di processi e l'osservazione dei risultati del lavoro.

La EN 547-1 specifica le dimensioni minime, non quelle ottimali, per le aperture. Ovunque sia possibile dal punto di vista della sicurezza le dimensioni dovrebbero essere aumentate.

Inoltre le aperture di passaggio dovrebbero essere sufficientemente ampie da permettere una fuga rapida in caso di pericolo.

[panel]La EN 547-1 prevede i seguenti casi di accesso:

CASO I - Apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta
CASO II - Apertura per un movimento laterale orizzontale in postura eretta per brevi distanze
CASO III - Movimento verticale in un condotto usando una scala
CASO IV - Passo d’uomo con necessità di effettuare movimenti rapidi
CASO V - Apertura per l’entrata in postura inginocchiata[/panel]

Gli spazi supplementari x e y di cui da 4.1 a 4.5 sono riportati nell'appendice A. 
I valori a1, h1, ecc. sono riportati nella EN 547-3.

CASO 1 - Apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta:

EN 547 1 caso I

A = h1 (P95) o P99) + Y 
B = a1 (P95 o P99) + X
A Altezza dell’apertura
B Larghezza dell’apertura 
h1 Statura
a1 Distanza tra i gomiti
Y Spazio supplementare in altezza
X Spazio supplementare in larghezza 
X=a1-1 + a1-2

P95: 95° percentile della popolazione di utilizzatori prevista 
P99: 99° percentile della popolazione di utilizzatori prevista

dove i valori di h1 e a1 sono estratti da EN 547-3:

h1 statura P95 1 881
h1 statura P99 1 944
a1 distanza tra i gomiti P95 545
a1 distanza tra i gomiti P99 576

con le seguenti misure per gli spazi supplementari X e Y (EN 547-1 A2.1)

Spazio supplementare in altezza X per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- indumenti da lavoro: 20 mm
- indumenti che possono essere danneggiati dal contatto con le pareti del passaggio: 100 mm
- indumenti pesanti invernali o indumenti di protezione individuale: 100 mm
- trasporto di persone infortunate: 200 mm

Spazio supplementare in larghezza Y per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- scarpe o calzature pesanti: 40 mm
- dispositivi di protezione individuale che innalzano la statura, per esempio elmetti: 60 mm
...

CASO III - Movimento verticale in un condotto usando una scala

EN 547 1 caso III
...

Appendice ZB (Informativa)

Relazione tra questo standard europeo ed i Requisiti Essenziali della Direttiva macchine 2006/42/CE.

L’applicazione della norma EN 547-1 è Presunzione di Conformità ai RESS:

ZB B1

Tabella ZB.B.1- Corrispondenza tra la presente norma europea e la direttiva 2006/42/CE

[alert]RESS Allegato I Direttiva macchine 20006/42/CE "Presunzione Conformità"

1.1.6 - Ergonomia
1.6.1 - Manutenzione della macchina
1.6.2 - Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
1.6.5 - Pulitura delle parti interne
3.2.1 - Posto di guida
3.4.5 - Mezzi di accesso[/alert]

_________

Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE:

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-1-2009.html

EN 547-2:1996+A1:2008 
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-2-2009.html

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-3-2009.html

Altre ergonomia:

EN 614-1:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-1-2009.html

EN 614-2:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-2-2009.html

File CEM | cem4.eu

CEM4

[box-note]EN 547-X Aperture accesso corpo macchine - File CEM
Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2018
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

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Regolamento delegato (UE) 2015/2402

ID 5813 | | Visite: 6288 | Direttiva Ecodesign

Regolamento 2015 2402

Regolamento delegato (UE) 2015/2402 / Testo consolidato 01.01.2024

Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre 2015 che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

Articolo 1 Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2 Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro. Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.
3. Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.

Articolo 3 Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.
3. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.

Articolo 4 Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

1. Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'articolo 3.

Articolo 5 Ammodernamento di un'unità di cogenerazione

Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata ai fini degli articoli 3 e 4.

Articolo 6 Miscela di combustibili

Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.

_______

ALLEGATO I Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 1)

ALLEGATO II Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articolo 1)

ALLEGATO III Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 2, paragrafo 1)

ALLEGATO IV Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 2, paragrafo 2)

...

GUUE L 333/54 del 19.12.2015

Entrata in vigore: 1o gennaio 2016

Collegati:
[box-note]Direttiva 2012/27/UE[/box-note]

RAPEX Report 11 del 16/03/2018 N.19 A11/0022/18 Paesi Bassi

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 11 del 16/03/2018 N.19 A11/0022/18 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Kit per la riparazione di pneumatici per biciclette

21 20180316

Il prodotto, di marca W - De wauw factor, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La colla contiene benzene (valore misurato pari allo 0,8% in peso) e toluene  (valore misurato pari allo 5,8% in peso). Il benzene può causare il cancro e difetti genetici, mentre il toluene può nuocere alla fertilità del nascituro.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

5. Benzene

1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.

2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.

3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:

- come sostanza,
- come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:

a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;
b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.

48. Toluene

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

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Kit per la riparazione di pneumatici per biciclette
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Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori

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Libretto ascensori

Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori: Legislazione, normativa ed esempi

Allegati:

1. Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori
2. Norme tecniche ascensori
3. Verifica Requisiti Sicurezza EN 81-20
4. Tabella Manutenzione EN 13015 Appendice A
5. Tabella Manutenzione EN 13015 Appendice B
6. Facsimilie Modulo modifiche costruttive 
7. Facsimile Modulo comunicazione messa in esercizio

Focus su tutta la Documentazione tecnica, Manuale di Istruzioni, Libretto, Verbali di verifica, Esiti manutenzione per gli ascensori e montacarichi in riferimento a quanto previsto dalla Direttiva Ascensori 2014/33/UE e dal Decreto di attuazione D.P.R. 162/1999 e dalle 3 principali norme armonizzate (vedi elenco completo allegato):

- EN 81-20:2014 (armonizzata Direttiva ascensori)
- EN 81-50:2014 (armonizzata Direttiva ascensori)
- EN 13015:2008 (armonizzata Direttiva ascensori)

Ruolo primario nell'ambito degli ascensori è la figura dell'installatore definito come: "la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore", con gli obblighi di cui a seguire.

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante dove è istallato l'ascensore sono tenuti ad effettuare:

- regolari manutenzioni (cadenza semestrale) | Manutentore abilitato Prefetto
- verifica periodica (verifica periodica biennale) | Ingegnere incaricato da ON.
- verifica straordinaria (es. in caso di NC verifica periodica o a seguito di modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione) | Ingegnere incaricato da ON.

I verbali, esiti e documenti relativi a tali operazioni devono essere annotati nel libretto dell'ascensore.

  Excursus  

A. LA LEGISLAZIONE

Nella Direttiva Ascensori 2014/33/UE (D.P.R. 162/1999) è espressamente definita la figura e gli obblighi dell'installatore che è colui che firma la Dichiarazione UE di Conformità:
...
e) "immissione sul mercato":
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
g) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

h) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
i) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
m) «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
...

cc) «modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione», in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.”;
...

ART. 4-bis Obblighi degli installatori
...
ART. 4-ter Obblighi dei fabbricanti
...
ART. 4-quinquies Obblighi degli importatori
...
ART. 4-sexies Obblighi dei distributori
...
ART. 4-sexies Obblighi dei distributori
...
ART. 12 Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi 

1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 4 bis, comma 2 del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 bis, comma 2 del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui ai comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.
...

ART. 13. Verifiche Periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità' di cui all'allegato V o VIII;
e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. 

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

ART. 14. Verifiche Straordinarie

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.
...

ART. 15. Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

Vedi:

Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento


2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.

3. Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell‘impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 16. Libretto e Targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4 bis comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.
______

ALLEGATO I (articolo 2, comma 1, lettera c))
...
5. Marcatura

5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2. Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

6. Istruzioni
6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:

a) il montaggio;
b) i collegamenti;
c) la regolazione;
d) la manutenzione.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:

a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
...
ALLEGATO II (articolo 6-ter, comma 2)
A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
...
B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI
...
ALLEGATO III (articolo 1, comma 2)
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.
  a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
   i) a caratteristica non lineare, o
   ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
  b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
....

[alert]Allegato II (art. 6-ter, comma 2)
...
B. Contenuto della dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori

La dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, e' redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:

a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l'ascensore e' installato;
d) anno di installazione dell'ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l'ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformita' dell'ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo degli ascensori di cui all'allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale per gli ascensori di cui all'allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualita' applicato dall'installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell'installatore o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma. [/alert]

________

B. LA NORMA

Le norme principali di riferimento per gli ascensori sono le EN 81-20:2014 e EN 81-50:2014 che hanno sostituito le EN 81-1:2010 e EN 81-2:2010 con l'abrogazione delle stesse a partire dal 31 agosto 2017 dopo un periodo transitorio di 3 anni che è servito a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme.

[alert] UNI EN 81-1:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici
Data entrata in vigore : 11 marzo 2010
Data ritiro: 31 agosto 2017
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-1:1998+A3 (edizione dicembre 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 6 gennaio 2010. La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione dei nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici per il trasporto di persone o persone e cose, sospesi per mezzo di funi o catene e che si muovono tra guide inclinate di non più di 15° sulla verticale.

UNI EN 81-2:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 2: Ascensori idraulici
Data entrata in vigore: 11 marzo 2010
Data ritiro: 31 agosto 2017
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-2:1998+A3 (edizione dicembre 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 27 gennaio 2010. La norma fornisce le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori idraulici nuovi, in installazione permanente, che servono piani definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose, sospesa a mezzo di gruppi cilindro-pistone, funi o catene, che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.

Sostituite da:

UNI EN 81-20:2014
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
Data entrata in vigore: 02 ottobre 2014
Data ritiro: ---
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-20 (edizione agosto 2014) e tiene conto delle correzioni introdotte il 2 settembre 2014. La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.

UNI EN 81-50:2014
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
Data entrata in vigore : 02 ottobre 2014
Data ritiro: ---
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-50 (edizione agosto 2014). La norma fornisce le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti degli ascensori, i cui requisiti sono specificati in altre norme utilizzate per la progettazione degli ascensori per persone, per persone e cose, per le sole cose e altri tipi simili di apparecchi di sollevamento.[/alert]

________

EN 81-20:2014 Dettaglio dei contenuti di ogni documentazione
...

6 VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA E/0 DELLE MISURE PROTETTIVE

6.1 Documentazione tecnica di conformità
...
7.3 Libretto
...

APPENDICE C informativa)
CONTROLLI E PROVE PERIODICI, CONTROLLI E PROVE DOPO UNA MODIFICA IMPORTANTE O DOPO UN INCIDENTE

C1 Controlli e prove periodici

C2 Controlli e prove dopo una modifica importante o dopo un incidente
...
[alert]UNI EN 81-1 e 2 sostituite da UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014

Le norme europee EN 81-1 e EN 81-2 stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori elettrici (parte 1) e idraulici (parte 2): dalla loro prima pubblicazione sono state più volte aggiornate e poste in linea con i requisiti della direttiva europea 95/16/CE.
Dopo la pubblicazione degli ultimi amendments nel 2009, il comitato europeo CEN/TC 10 “Lifts, escalators and moving walks” decise di avviare una revisione globale per entrambe le parti, istituendo una task force allo scopo di individuare gli aspetti da sottoporre a revisione e i nuovi elementi da inserire.

Vista l’importanza delle norme, ampiamente utilizzate in tutto il mondo, il CEN/TC 10 ha quindi deciso di lavorare in stretta collaborazione con la sua controparte internazionale, l’ISO/TC 178.

I lavori svolti dalla task force hanno identificato più di 700 modifiche da apportare e deciso di combinare i requisiti tecnici per gli ascensori elettrici e idraulici in un’unica norma, mantenendone un’altra separata contenente le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti. Le nuove norme, UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014, sono a disposizione dallo mese di agosto 2014.
Sono più semplici da usare rispetto alle “vecchie” EN 81-1 e EN 81-2 e hanno una struttura più chiara. I benefici riguardano miglioramenti in termini di accessibilità e di sicurezza sia per i passeggeri che per i tecnici degli ascensori e la garanzia di un alto livello di armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici.

Il recepimento delle norme EN 81-20 e EN 81-50 ha rixchiesto delle modifiche ad alcuni aspetti di progettazione degli ascensori e ai documenti rilasciati dai produttori e relativi certificati. Le “vecchie” norme (EN 81-1 e EN 81-2) sono state ritirate il 31 agosto 2017: il periodo transitorio di 3 anni è servito a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme. [Fonte UNI]

UNI EN 81-1:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici
Data entrata in vigore: 11 marzo 2010
Data ritiro: 31 agosto 2017
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-1:1998+A3 (edizione dicembre 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 6 gennaio 2010. La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione dei nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici per il trasporto di persone o persone e cose, sospesi per mezzo di funi o catene e che si muovono tra guide inclinate di non più di 15° sulla verticale.

Sostituita da:

UNI EN 81-20:2014
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
Data entrata in vigore: 02 ottobre 2014
Data ritiro: ---
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-20 (edizione agosto 2014) e tiene conto delle correzioni introdotte il 2 settembre 2014. La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.

UNI EN 81-50:2014
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
Data entrata in vigore: 02 ottobre 2014
Data ritiro: ---
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-50 (edizione agosto 2014). La norma fornisce le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti degli ascensori, i cui requisiti sono specificati in altre norme utilizzate per la progettazione degli ascensori per persone, per persone e cose, per le sole cose e altri tipi simili di apparecchi di sollevamento.[/alert]
 
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ISO 7010 Raccolta Segnaletica sicurezza - Ed. 2018

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ISO 7010 2018

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2018

Ed. 4.0 Dicembre 2018

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2018, con altri segnali pubblicati con l'emendamento 9 di Dicembre 2018, in allegato:

- Prospetto della codifica di segnaletica Rev. Dicembre (Amd 9)
- Prospetto della codifica di segnaletica Rev. Marzo (Amd 8)

- Raccolta immagini segnaletica

[box-info]Nuovi Pittogrammi Emendamento A9:2018 Dicembre 2018

E026: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (left)
E030: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (right)[/box-info]

[box-info]Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS

In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti[/box-info]

ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Corrigenda/Amendments:

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018

https://www.iso.org/standard/54432.html

UNI EN ISO 7010:2017 (in attesa di aggiornamento ad Amd 9)
Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza  - Segnali di sicurezza registrati

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.
Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Dim.: 800 x 800 px
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Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO

Vedi ISO 7010 Ed. 2020

[box-note]Versioni precedenti:

La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2012
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2015
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2017[/box-note]

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Efficienza energetica D.Lgs 102/2014 | Consolidato 2018

ID 5764 | | Visite: 19954 | Direttiva Ecodesign

D Lgs  102 2014 efficienza energetica small

Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato 2018

Il D.Lgs. 102/2014 "Efficienza energetica" Consolidato 2018 tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2014 al 2018.

[box-warning]Tutte le edizioni 20XX

Vedi pagina: Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato[/box-warning]

Download Indice e aggiornamenti atto

Il D.Lgs. 102/2014 è il Decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE (Direttiva 27 Efficienza energetica), che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.

I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.

Gli ambiti di applicazione sono:

- Edilizia
- Trasporti
- Prodotti
- Produzione

Il primo settore che dovrà garantire il risparmio energetico è quello dell’edilizia. La direttiva impone un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e di utilità pubblica del +1,5% all’anno. Si stima che la quota del settore edilizio garantisca un risparmio del 10-12% sul 20% totale.
Tutte le grandi imprese, inoltre, hanno l’obbligo di sottoporsi una volta ogni 4 anni a un audit energetico (obbligo che non è invece imposto alle PMI).  
Deve, inoltre, essere promossa dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia.

Ed 1.0 Marzo 2018

Decreto Legislativo luglio 2014 n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU n.165 del 18-7-2014)

Disponibile il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.

Aggiornamenti dell'atto:

- Avviso di rettifica (in G.U. 24/07/2014, n.170)

- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262)

- Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)

- Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (in G.U. 25/07/2016, n.172)

- Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in G.U. 30/12/2016, n.304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n.49)

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)

______

Formato: pdf/epub
Pagine: +60/+150
Edizione: 1.0
Pubblicato: 10/03/2018
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-97-5
Abbonati: Ambiente/3Red/Full

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Collegati:
[box-note]Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2004
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2012/27/UE 
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Decreto 11 dicembre 2017 [/box-note]

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Regolamento delegato (UE) n. 626/2011

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Regolamento delegato (UE) n. 626/2011

ID 5755 | 09.03.2018

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

GU L 178 del 6.7.2011

...

Modificato da:

Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014
Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016
Regolamento delegato  (UE) 2020/1059 della Commissione del 27 aprile 2020 (Testo consolidato 09.08.2020)
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023

Rettificato da:

Rettifica, GU L 178, 13.7.2023, pag. 10 (n. 626/2011)

 

Decreto 22 dicembre 2017

ID 5744 | | Visite: 3916 | Direttiva Ecodesign

Decreto 22 dicembre 2017

Decreto 22 dicembre 2017 

Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

(GU n.54 del 06-03-2018)

__________

Art. 1. Contenuti e finalità

1. Il presente decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, di seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

[alert]Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
...
Art. 15. Fondo nazionale per l’efficienza energetica

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo.  A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015.

La dotazione del Fondo può essere integrata:

a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modifiato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con il medesimo decreto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera a);

b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. [/alert]
Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le seguenti definizioni:

a) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni
b) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;
d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) banche: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
g) intermediari finanziari: gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
h) Cabina di regia: la cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia;
i) data di avvio della realizzazione del progetto: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori; 
j) ESL: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, è l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; k) evento di escussione: il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell’operazione finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente decreto;
l) intimazione di pagamento: diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
n) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;
o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari, quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.

Art. 3. Dotazione e gestione finanziaria del Fondo

1. All’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilità, le risorse di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. La dotazione del Fondo è incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 23, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la ripartizione indicata al comma 1 dell’art. 5, su due conti correnti infruttiferi intestati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nel seguito INVITALIA, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.

4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in conformità al presente decreto, disciplinano le modalità di accesso ai benefici.

Art. 4. Gestione del Fondo

1. La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l’altro, le modalità di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla gestione del Fondo.

3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 5. Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il Fondo è articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 3:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

2. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).

3. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni. 4. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, nell’ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.

Art. 6. Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7.

2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

Art. 7. Tipologie di intervento agevolabili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:

a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;

b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare; iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.

3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) , punto ii) , possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.

5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.

6. Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a) , punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’art. 16, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’agevolazione di cui al presente decreto.

8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L’investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L’importo dell’agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16, nel rispetto del regolamento de minimis .

segue in allegato

Collegati:

[box-note]Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2014
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Direttiva 2012/27/UE[/box-note]

EN 1299 Isolamento vibrazionale dei macchinari

ID 6049 | | Visite: 15865 | Documenti Riservati Direttiva macchine

EN 1299 isolamento vibrazionale macchine

EN 1299 Isolamento vibrazionale dei macchinari

Il Documento allegato in calce all'articolo è estratto dalla norma tecnica armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE (Presunzione Conformità RESS 1.5.9 Vibrazioni), ed è strutturato con i requisiti prescritti da:

- EN 1299
- Guida Direttiva macchine

Sono riportati disegni e illustrazioni di esempio.

Il pericolo dell'isolamento vibrazionale dei macchinari e del relativo rischio di cedimenti strutturali diretti e indiretti, rotture, proiezioni di parti, rumore, vibrazioni corpo intero per stazionamento operatore, ecc, si presenta in molte macchine in diverse applicazioni industriali e settori, dalle centrifughe alle presse, dalle macchine con organi in movimento alle linee di processo, movimentazione e trasferimento prodotti.

In questo contesto la norma non è da intendersi per macchine portatili condotte a mano o macchine movimento terra, ecc e per tutte quelle per cui non deve essere gestito il pericolo isolamento vibrazionale.

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[panel]EN 1299:1997+A1:2008
Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte

Norma tecnica di tipo B armonizzata direttiva macchine 2006/42/CE

La presente norma europea fornisce linee guida per garantire che i produttori di macchine forniscano informazioni adeguate sull'applicazione dell'isolamento delle vibrazioni per ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni generate dalle loro macchine. Vengono inoltre fornite linee guida per garantire che gli utenti forniscano informazioni sufficienti in merito alle loro applicazioni ai fornitori di macchine o, se del caso, al fornitore del sistema di isolamento, per consentire la selezione ottimale e la progettazione dell'isolamento delle vibrazioni.

Questo standard europeo è limitato all'isolamento della sorgente. Sebbene questo standard sia principalmente inteso per l'uso di nuove macchine, può essere applicato anche all'installazione di macchine usate.

La presente norma europea è rivolta ai produttori e agli installatori di una macchina, come guida per definire i parametri rilevanti per la scelta e l'installazione di un sistema di isolamento dalle vibrazioni da utilizzare con la macchina.

NOTA
Questa norma europea può essere applicata anche dagli utenti di macchine già installate, che utilizzano o desiderano utilizzare l'isolamento delle vibrazioni per risolvere un problema di vibrazione causato dalla macchina. La presente norma europea non deve essere considerata un manuale per la progettazione o l'installazione di un sistema di isolamento. Esempi di elementi di isolamento delle vibrazioni sono riportati nell'allegato A solo per informazione.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-1299-2009.html[/panel]

Come riportato nella norma stessa è importante che il costruttore della macchina effettui la verifica relativamente al rischio vibrazioni, ma deve fornire all'utilizzatore il massimo delle informazioni previste dalla norma al fine di consentire la corretta installazione della macchina. Quando è necessario, egli dovrebbe ricorrere all'assistenza del fornitore del sistema d'isolamento vibrazionale.

[alert]Macchine specifiche o su commessa
Per macchine specifiche o su commessa, che prevedono ad esempio delle fondazioni di isolamento vibrazionale, è importante che ci sia uno scambio di informazioni tra costruttore e utilizzatore, eventualmente contrattualizzate, tale si da poter effettuare un'istallazione "conforme".[/alert]

EN 1299 Isolamento fondazioni 00
1.3.1 Isolamento antivibrazioni fondazioni dell'utilizzatore prima dell'installazione della macchina

1.2 Informazioni che il fabbricante della macchina deve fornire

Il fabbricante della macchina deve fornire all'utilizzatore il massimo delle informazioni seguenti, al fine di consentire la corretta installazione della macchina.
Quando è necessario, egli dovrebbe ricorrere all'assistenza del fornitore del sistema d'isolamento vibrazionale.

1.2. Dati fisici della macchina

1.2.1 Disegno schematico della macchina

Deve essere fornito un disegno schematico che comprenda:
a) la configurazione e l'installazione della macchina e, se è il caso, la fondazione intermedia prescritta dal fabbricante della macchina;
b) le dimensioni di ingombro;
c) la massa totale, la posizione del centro di gravità. Devono essere compresi anche i valori caratteristici dell'inerzia rotazionale;
d) le specifiche concernenti le dimensioni della bulloneria e dei raccordi speciali per il fissaggio della macchina; la posizione dei fissaggi, dei fori filettati, le tolleranze e tutte le considerazioni speciali sui materiali devono essere indicate sul disegno schematico;
e) l'identificazione e la direzione dei tre assi perpendicolari con origine nel centro di gravità della macchina da isolare, con l'orientamento prescelto per la macchina;
f) l'orientamento perpendicolare della macchina rispetto alla verticale; deve essere indicata la direzione degli urti e delle vibrazioni principali e i punti nei quali è possibile l'ancoraggio alla struttura; questi punti sono frequentemente determinanti sul sistema d'isolamento per le loro relazioni con il centro di gravità, con l'orientamento, ecc.

1.2.2 Eccitazione vibratoria
Per consentire l'installazione e l'utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza. Si deve descrivere, in modo sufficientemente dettagliato, l'eccitazione vibratoria generata dalla macchina, caratterizzandola riportando forze e coppie in funzione del tempo o in funzione della frequenza.

Esempi:
- forze e coppie inerenti in funzione della frequenza di rotazione prima dell'equilibratura;
- forze e coppie residue in funzione della frequenza di rotazione dopo l'equilibratura;
- forze e coppie generate dal moto alterno delle masse;
- coppie di reazione;
- ampiezza e/o frequenza dei fenomeni di variazione della pressione dei gas;
- frequenza dei fenomeni aerodinamici (per esempio delle ventole);
- forze e frequenze elettromagnetiche in relazione alle macchine elettriche rotanti o ai trasformatori.

1.2.3 Requisiti speciali

Nella descrizione della macchina e nei disegni schematici devono essere specificate le caratteristiche speciali relative agli equipaggiamenti, fra cui:
a) i connettori elettrici, i tubi, i condotti e le maniche suscettibili di modificare la risposta meccanica del sistema di montaggio (tipi, dimensioni, rigidezza, ecc.);
b) le forze e i momenti esternamente applicati;
c) le aree di accesso prescritte;
d) le aree di passaggio minime prescritte per la circolazione dell’aria di raffreddamento; si deve indicare sul disegno schematico ogni gradiente di temperatura che può avere un effetto negativo sul funzionamento del sistema isolante e precisare l'intervallo di temperatura previsto;
e) lo spazio libero massimo da lasciare fra l'apparecchiatura e la fondazione, quando è il caso.

1.2.4 Caratteristiche elettriche

Sul disegno schematico devono essere indicati, in nota o in allegata, le disposizioni per la messa a terra e gli altri requisiti applicabili.

1.2.5 Requisiti speciali per la stabilità meccanica

Si devono fornire i requisiti speciali per assicurare la stabilità meccanica. Per esempio, è necessaria un'attenzione speciale alle apparecchiature aventi un centro di gravità elevato o variabile, sostenute da isolatori situati al di sotto del centro di gravità, o sottoposte a spinte laterali non compensate.

1.3 Informazioni che il fabbricante della macchina deve richiedere all'utilizzatore

1.3.1 Informazioni tecniche che riguardano la struttura circostante la macchina

Deve essere fornita una breve descrizione sufficiente a generare la buona comprensione delle caratteristiche tecniche della sistemazione proposta. Tale informazione dovrebbe contenere:
a) il tipo di struttura nella quale la macchina deve essere montata (nave, costruzione in acciaio, edificio di calcestruzzo, centrale elettrica, ecc.);
b) la localizzazione entro la struttura (sala macchine, ponte principale, tetto. ecc.);
c) i dati concernenti la struttura di sostegno (per esempio natura del suolo, carico ammissibile sul suolo, livello della falda freatica rispetto al pavimento, frequenze proprie e mobilità delle strutture di fondazione);
d) l'efficacia dell'isolamento o i criteri di accettazione dell'utilizzatore (zona: industriale o residenziale; il tipo di macchine nelle vicinanze: macchine di prova o perforatrici).

...

A. ELEMENTI PER L’ISOLAMENTO VIBRAZIONALE

A.1 Molle

Le molle sono utilizzate come supporto elastico di macchine per l'isolamento da vibrazioni e da urti; esse sono elementi costruttivi a deformazione essenzialmente elastica. Le molle ideali, teoricamente parlando, non possono essere realizzate, perché ogni molla possiede una certa massa e un certo smorzamento. Mentre, per il calcolo delle vibrazioni nella gamma di frequenze interessate dalla presente norma europea, la massa della molla può essere trascurata, lo smorzamento dipende fortemente dal materiale della molla.

EN 1299 Isolamento fondazioni 01
A.1.1 Molle generiche applicate al basamento macchina

A.1.1 Molle elastomeriche

A causa della loro deformabilità elastica e del piccolo modulo di Young, gli elastomeri sono materiali assai convenienti. Rispetto alle molle metalliche, le molle elastomeriche hanno uno smorzamento superiore.

Le caratteristiche di deformazione, come la rigidezza e to smorzamento, dipendono dalla scelta del materiale di base e dei componenti della mescola, e dalla forma della molla.

Esse sono anche influenzate dalle condizioni ambientali, quali la temperatura. Il cedimento anelastico (creep) a lungo termine dipende fortemente dalla composizione del materiale, il quale ha proprietà visco-elastiche.

EN 1299 Isolamento fondazioni 02
A1. Esempi di molle elastomeriche

EN 1299 Isolamento fondazioni 03
A1.1.1 Esempi di molle elastomeriche (piastre antivibranti)

EN 1299 Isolamento fondazioni 04
A1.1.1 Esempi di molle elastomeriche (zoccoli antivibranti)

...

A.1.2 Molle metalliche

Le molle metalliche non sono sensibili ai grossi salti di temperatura e resistono alla maggior parte delle sostanze organiche.

Per l'isolamento vibrazionale delle macchine si usano molle metalliche: esse sono preferibilmente di acciaio da molle in forma di fili, di lamine e di barre specialmente forgiate a questa scopo. Non c’è differenza fra la rigidezza statica e la rigidezza dinamica delle molle metalliche. In dipendenza dal tipo e dal progetto della molla, la curva di deformazione può essere lineare, progressiva o regressiva. Utilizzando molle metalliche, si possono ottenere frequenze caratteristiche verticali da 1,5 Hz a 8 Hz. Le molle metalliche di acciaio hanno la capacità di immagazzinare molta energia di deformazione elastica in corrispondenza di elevate deformazioni. Le loro caratteristiche elastiche non cambiano con il tempo.

...

La figura A.3 presenta un esempio tipico di sospensione. Esso ha la capacita di sopportare carichi che vanno da pochi newton a circa 1500 kN.
Scegliendo adeguatamente le dimensioni della molla, è possibile far variare la rigidezza trasversale o orizzontale di una molla elicoidale di compressione entro un'ampia gamma di valori in rapporto alla sua rigidezza verticale.

EN 1299 Isolamento fondazioni 04
A3. Sospensione tipica costituita da molle elicoidali e di compressione

EN 1299 Isolamento fondazioni 05
A.1.2.1 Molla metallica

...

EN 1299 Isolamento fondazioni 06
A.1.2.4 Molla metallica

...

A.1.3 Molle pneumatiche

Una molla pneumatica è costituita concettualmente da un volume chiuso, con pareti deformabili, riempito di gas (vedere figura A.4). Al variare del carico, essa si deforma in corrispondenza delle pareti, provocando un cambiamento di volume che produce un cambiamento di pressione.

Questo principio si applica ugualmente a uno stantuffo mobile entro un cilindro come ai differenti sistemi a soffietto proposti dai fabbricanti. La caratteristica deformazione delle molle pneumatiche dipende dall'equilibrio fra il carico esterno e la differenza di pressione fra l'interno della molla e l'esterno (per esempio la pressione atmosferica), moltiplicata per la superficie utile.

Per consentire la regolazione del livello, le molle pneumatiche sono preparate in versione regolabile e non-regolabile.

EN 1299 Isolamento fondazioni 07
A.4 Esempi di molle pneumatiche

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A.1.3.1 Molla pneumatica

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A.2 Ammortizzatori

Gli ammortizzatori sono utilizzati per limitare i movimenti dei sistemi supportati elasticamente quando sussistono condizioni di risonanza, nel caso di eccitazione periodica, di urti o di eccitazioni aleatorie. Essi sono montati in parallelo rispetto alle molle e trasformano l'energia meccanica in calore.

...

EN 1299 Isolamento fondazioni 11
A.2.1 Sistema ammortizzatori

...

A.3 Combinazioni di molle e di smorzatori

Lo smorzamento come parte importante del sistema di isolamento vibrazionale, sia nella forma di smorzamento insito nel materiale sia nella forma di ammortizzatori integrati (vedere figura A.6), è richiesto nei seguenti casi:
a) in tutti i casi in cui è necessario limitare l'aumento dell'ampiezza delle vibrazioni, passando attraverso a frequenze di risonanza;
b) per la maggior parte delle macchine rotanti, dove le condizioni di funzionamento potrebbero generare forze di squilibrio;
c) per assorbire le coppie transitorie generate da corto circuiti sulle macchine elettriche;
d) per stabilizzare macchine e sistemi che devono essere montati stabilmente su fondazioni di massa inadeguata, per ragioni tecniche o economiche;
e) per ottenere un rapido decremento delle vibrazioni originate da un urto.

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A.3.1 Antivibrante per presse con smorzatore viscoso integrato

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A.3.5 Sistema antivibrante attivo installato

...

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B.2 Esempi Applicativi

...

[panel]

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE

...

1.5.9 Vibrazioni

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Il livello dell’emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.

Il requisito di cui al punto 1.5.9 tratta dei rischi associati con l’esposizione alle vibrazioni generate dalla macchina. Le vibrazioni possono essere generate dal funzionamento della macchina stessa, per esempio dalla rotazione o dal movimento alternativo di masse, da pulsazioni di gas o da fenomeni aerodinamici come quelli causati da ventilanti o dall’impatto di macchine tenute a mano su materiali duri.

Le vibrazioni possono essere generate anche dall’interazione fra la macchina e il suo ambiente come, ad esempio, il movimento delle macchine mobili su terreni accidentati. L’esposizione alle vibrazioni trasmesse tramite i piedi o il sedile a tutto il corpo può causare o aggravare i disturbi a carico del sistema muscoloscheletrico, come i dolori dorso-lombari o i danni alla spina dorsale. 

L’esposizione del sistema mano-braccio alle vibrazioni può causare disturbi vascolari alle dita e alle mani (fenomeno di 
Raynaud) e danni al sistema nervoso periferico, ai tendini, ai muscoli, alle ossa e alle giunture delle mani e delle braccia. E’ importante fare una distinzione fra l’esposizione delle persone alle vibrazioni dall’emissione di vibrazioni da parte della macchina. Va osservato che l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è disciplinata dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva 2002/44/CE.

Questa direttiva stabilisce i valori limite di esposizione giornaliera e i valori d’azione connessi alle vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio e al corpo intero. L’esposizione giornaliera delle persone alle vibrazioni non può essere semplicemente dedotta dalla misurazione dell’emissione di vibrazioni prodotte dalla macchina, in quanto l’esposizione dipende anche dalla durata e dalle condizioni d’uso della macchina stessa. Più è bassa l’emissione di vibrazioni prodotte dalla macchina, più sarà facile per l’utilizzatore rispettare i limiti di esposizione fissati dalla direttiva 2002/44/CE.

Gli utilizzatori hanno quindi interesse a selezionare una macchina che abbia il livello più basso possibile di vibrazioni per le prestazioni richieste

L’approccio del fabbricante alla prevenzione dei rischi dovuti all’emissione di vibrazioni deve tener conto dei principi di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2:

- la prima priorità deve essere accordata alle misure di progettazione e costruzione per ridurre la generazione di vibrazioni alla fonte, ad esempio, assicurandosi che le frequenze di risonanza degli elementi della macchina non siano prossime alle frequenze di eccitazione delle vibrazioni, scegliendo fra i materiali costituenti la macchina quelli che hanno elevate caratteristiche intrinseche di smorzamento delle vibrazioni, inserendo masse ausiliarie o bilanciando il movimento degli elementi sottoposti a rotazione o movimento alternativo;

- la seconda priorità deve essere data alle misure di protezione integrata: si possono adottare misure di isolamento volte a impedire la trasmissione di vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero. Le misure di isolamento includono l’installazione di molle di metallo o in fibra elastomerica, di ammortizzatori a frizione, idraulici o a gas, oppure una combinazione di molle e ammortizzatori;

- la terza priorità deve essere data all’informazione dell’utilizzatore sulle emissioni residue di vibrazioni, in modo che questi possa adottare le misure di protezione necessarie come, ad esempio, le misure relative all’installazione della macchina o sulla formazione adeguata da fornire. 

Il secondo paragrafo del punto 1.5.9 fa riferimento a un approccio per la valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate per ridurre i rischi dovuti all’emissione di vibrazioni: il confronto del livello di rischio rispetto a quello di macchine simili. Questo metodo deve essere applicato alle stesse condizioni previste dai rispettivi requisiti concernenti i dati sulle emissioni di rumore.

Le specifiche generali sull’isolamento delle fonti di vibrazione sono fornite dalla norma EN 1299.

Oltre ai requisiti generali di cui al punto 1.5.9, i requisiti supplementari relativi ai sedili sulle macchine soggette a vibrazioni sono indicati al punto 1.1.8.

[/panel]

Fonti:
EN 1299:1997+A1:2008
Guida Direttiva macchine

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali in formato CEM/PDF Update 09. 2017
RESS Direttiva macchine / Norma tecniche armonizzate
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17[/box-note]

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Allegato riservato EN 1299 Isolamento vibrazionale dei macchinari.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
2046 kB 253

RAPEX Report 17 del 27/04/2018 N.6 A12/0607/18 Repubblica Ceca

ID 6043 | | Visite: 3965 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 27/04/2018 N.6 A12/0607/18 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Gel per capelli

Gel per capelli

Il prodotto, di marca Editt, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , sui prodotti cosmetici ed al Regolamento (UE) N. 1003/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Il gel per capelli contiene il conservate MCI/MI.

Il contatto cutaneo con prodotti contenenti MCI/MI può provocare dermatite allergica da contatto, in particolare per i consumatori sensibili.

Con il Regolamento (UE) N. 1003/2014 la Commissione ha vietato l’uso della miscela di methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone (MCI/MI) nei prodotti da non sciacquare, come le creme per il corpo. Tale misura è intesa a ridurre il rischio e l'incidenza delle allergie cutanee. Il conservante può ancora essere utilizzato nei prodotti da eliminare con il risciacquo, quali shampoo e gel doccia, in una concentrazione massima dello 0,0015% di una miscela, con un rapporto 3:1 di MCI/MI.

La misura si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 16 luglio 2015.

Tutti i Report Rapex 2018

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 17 del 27_04_2018 N. 6 A12_0607_18 Repubblica Ceca.pdf
Gel per capelli
394 kB 0

Tracciabilità dei dispositivi medici

ID 6026 | | Visite: 7598 | Documenti Marcatura CE ENTI

Rapporto ISTISAN 18 1

Tracciabilità dei dispositivi medici

ISTISAN Rapporto  18/1

In ambito ospedaliero, il rischio clinico al quale è esposto un paziente è uno dei fattori critici che gli operatori sanitari cercano costantemente di minimizzare. In particolare, uno dei maggiori pericoli individuati è rappresentato dalla perdita di tracciabilità dei dispositivi medici. La tenuta sotto controllo di eventi di questo tipo, oltre ad avere un positivo impatto sulla sicurezza di pazienti e operatori, può migliorare la qualità dei servizi forniti dalle strutture ospedaliere, riducendo contestualmente i costi di gestione.

In questo documento la tematica della rintracciabilità viene definita e inquadrata con vari esempi, a partire dagli aspetti generali che riguardano la tracciabilità di cose e persone a tutela della salute pubblica, fino ad arrivare alla valutazione dello stato dei sistemi per il mantenimento della rintracciabilità dei dispositivi medici all’interno delle Strutture Ospedaliere presenti sul territorio nazionale, evidenziandone le potenzialità ma anche discutendone le principali criticità.

Tenendo conto della normativa vigente e delle nuove prescrizioni imposte dal Regolamento (UE) 2017/745, questo documento descrive anche gli strumenti per la valutazione del rischio dovuto alla perdita di rintracciabilità, illustra i requisiti rilevanti per la rintracciabilità dei dispositivi medici e introduce il sistema unico di identificazione (UDI) la cui applicazione è raccomandata a livello comunitario.
...

Contenuti:

1. Tracciabilità dei dispositivi medici
1.1. Definizioni
1.2. Panorama normativo
2. Indagine su sistemi e tecnologie per il mantenimento della rintracciabilità: analisi della letteratura scientifica
2.1. Rintracciabilità delle cose e delle persone
2.2. Rintracciabilità delle cose e delle persone a tutela della salute pubblica
2.3. Rintracciabilità dei DM
2.3.1. Rintracciabilità dei DM in ambito ospedaliero
3. Indagine su sistemi e tecnologie per il mantenimento della rintracciabilità: analisi sul territorio nazionale
3.1. Rintracciabilità di DM, farmaci e alimenti importati nel territorio nazionale
3.1.1. Applicativo NSIS in uso presso USMAF
3.1.2. Analisi dei dati relativi all’attività degli uffici USMAF-SASN sul territorio nazionale
3.1.3. Analisi dei dati relativi all’attività degli uffici USMAF-SASN del centro Italia
3.2. Metodologie e sistemi in uso nelle strutture ospedaliere
3.2.1. Studio, sviluppo e gestione del questionario
3.2.2. Livello di diffusione dei sistemi per il mantenimento della rintracciabilità dei DM in ambito ospedaliero
3.2.3. Siti della struttura in cui sono attivi sistemi e metodologie per il mantenimento della rintracciabilità dei DM
3.2.4. Tipologia del sistema adottato per il mantenimento della rintracciabilità
3.2.5. Tipologia di chiave utilizzata per la rintracciabilità
3.2.6. Integrazione della metodologia adottata nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale
3.2.7. Analogie con il sistema attualmente in uso per la rintracciabilità dei farmaci
3.2.8. Anomalie riscontrate
3.2.9. Impatto del sistema di rintracciabilità sulla qualità dei servizi forniti
3.2.10. Impatto del sistema di rintracciabilità sul rischio clinico nella struttura ospedaliera
3.2.11. Impatto del sistema di rintracciabilità sui costi di gestione della struttura ospedaliera
4. Valutazione del rischio dovuto alla perdita della rintracciabilità dei DM
4.1. Gestione dei rischi: generalità
4.2. Applicazione della gestione dei rischi: ambito ospedaliero
5. Una soluzione al problema del mantenimento della rintracciabilità dei DM
5.1. Mantenimento della rintracciabilità nella gestione dei DM
5.2. Rintracciabilità dei DM: responsabilità del fabbricante
5.3. Rintracciabilità e sistemi di vigilanza: le prescrizioni dell’Autorità Competente
6. Sistema unico per l’identificazione dei DM
6.1. Attività internazionale sul sistema UDI
6.2. Principali obiettivi di un sistema UDI
7. Implementazione di un sistema UDI-Risk Based Approach
7.1. Composizione della codifica UDI
7.2. Tipologia delle informazioni dinamiche
7.3. Condizioni da rispettare da parte di operatori economici, istituzioni sanitarie e utilizzatori professionali
7.4. Nuovo Regolamento sui DM: requisiti per il mantenimento della rintracciabilità
7.4.1. Informazioni da presentare
7.4.2. Informazioni da fornire alla banca dati UDI
8. Conclusioni e sviluppi futuri
Bibliografia
APPENDICE A
Strutture che hanno partecipato all’indagine
APPENDICE B
Questionario di valutazione

Fonte: ISTISAN

Collegati:
[box-note]Draft guidance on basic UDI-DI and changes to UDI-DI
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR) [/box-note]

Medical devices | Manual on borderline and classification

ID 6024 | | Visite: 18496 | Documenti Riservati Marcatura CE

Medical  devices Manual on  borderline  and  classification

Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices

ID 6024 | Update 08.07.2021 - Version 1.22 (May 2019)

Borderline cases are considered to be those cases where it is not clear from the outset whether a given product is a medical device, an in vitro diagnostic medical device, an active implantable medical device or not. Or alternatively, borderline cases are those cases where the product falls within the definition of a medical device but is excluded from the Directives by their scope. Where a given product does not fall within the definition of medical device or is excluded by the scope of the Directives, other Community and/or national legislation may be applicable.

Classification cases can be described as those cases where there exists a difficulty in the uniform application of the classification rules as laid down in the MDD (or where for a given device, depending on interpretation of the rules, different classifications can occur).

There may be cases where ‘claims’ of a medical nature are made for certain products, where those claims cannot be substantiated by technical, clinical and scientific data. If there is insufficient clinical, technical and scientific data to support the claims made, the product would not meet the requirements of the medical device directives and therefore may not be CE marked as a medical device. For such products no medical claim can be made.

Defining a given product as a medical device and interpretation of the application of the classification rules fall within the competence of the competent authorities of the Member States where the product is on the market.

Different interpretations of Community legislation occur, and, can put public health at risk and distort the internal market. Both issues are of great concern to Member States and the Commission. Therefore, the Commission finds it important to facilitate a dialogue among regulators and industry where diverse interpretations exist.

To this end, the working party on borderline and classification comprised of Commission services, experts of Member States and other stakeholders meet on a regular basis to discuss borderline and classification cases in order to ensure a uniform approach. The borderline and classification meeting’s primary aim is to provide for a forum to exchange opinions, and, possibly reach consensus.

This manual represents the views agreed by the regulators in this group, after a broad consultation with stakeholders, on products, or categories of products, which have raised doubts. The Commission, Member States and other stakeholders concluded that guidance is needed which goes beyond abstract rules and addresses their actual application.

However, please note that the views expressed in this manual are not legally binding, since only the European Court of Justice (“the Court”) can give an authoritative interpretation of Community law.

This manual does not relieve national competent authorities from their obligation to render decisions in these areas for any individual product, on a case-by-case basis. National authorities, acting under the supervision of the courts, must proceed on a case-by-case basis, taking account of all the characteristics of the product.

Therefore, this manual shall not “prescribe” which regulatory framework applies or how the classification rules must be applied by national authorities. Rather, it shall serve as one out of many elements supporting the national competent authorities in their case-by-case decision on individual products.

In particular, this manual does not prevent a national authority from consulting with colleagues from other regulated sectors concerned in order to reach a complete view on all aspects related to a given product.

This manual will be updated in the light of the outcomes of the discussions of the working party on borderline and classification issues.
________

INTRODUCTION
1. MEDICAL DEVICE/IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE – MEDICAL INTENDED PURPOSE
Introduction
1.1. Light box indicated to treat seasonal affective disorder (S.A.D) 
1.2. AB0 and Rhesus (D) blood grouping intended for diet purposes 
1.3. Pharmacy compounders
1.4. Dental disclosing products 
1.5. Mixer 
1.6. Non-corrective contact lenses with a medical purpose
1.7. Biofunctional clothes
1.8. System for the determination of bacterial contamination in blood products 
1.9. Independent in-vivo dosimeters
1.10. Gallipots
1.11. Shoe covers
1.12. Urine Diverter / Funnel Element for Mid-Stream Urine Collection
1.13. Air purifiers / Air decontamination units / Mobile air decontamination units 
1.14. Wigs and head scarves.
1.15. Blood irradiation indicators.
1.16. Odour neutralizers
1.17. Bedwetting alarm
1.18. Sweat generation and diagnostic system – status of sweat card
1.19. Products intended to reduce the effect of alcohol 
1.20. Radiation shields
1.21. Rugby helmet 
1.22. Autopsy saw 
1.23. UV flow germicidal lamp 
1.24. Water filter
1.25. Mattress covers against mites 
1.26. Lubricants intended for body massages and/or sexual intercourse
1.27. Solution for adhesive bandage removal 
1.28. Pill organiser boxes

2. BORDERLINE IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE
Introduction 
2.1. Sample receptacles and sampling devices which are intended to be used for the collection by the lay user of samples, which are subsequently examined by third persons
2.2. CE labelled microscope slides
2.3. Single or multiple channel pipettes 
2.4. Qualification of fluid collection bowl 
3. BORDERLINE ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE – MEDICAL DEVICE
3.1. Bone anchored hearing aids
4. BORDERLINE MEDICAL DEVICE – MEDICINAL PRODUCT
Introduction 
4.1. Product for testing patient reflex cough 
4.2. Elastoviscous fluids.
4.3. In-Vitro Fertilisation (IVF) and Assisted Reproductive Technologies (ART) products
4.4. Peritoneal dialysis solutions
4.5. Agents for transport, nutrition and storage of organs intended for transplantation
4.6. Zinc oxide containing creams
4.7. Eye drops intended for related to the alleviation of ‘soreness’ , ‘discomfort’ or ‘irritation’ caused by environmental factors (such as dust, heat, smoke, etc.) 
4.8. Product for use in acute sore throat
4.9. Plaster with capsaicin 
4.10. Gold implants for treatment of osteoarthrosis
4.11. Substances for chemical peeling
4.12. Mustard packs
4.13. Washing solutions used for pathogenic microorganisms
4.14. Mousse for rapid relief from irritation, itching, burning and sensitivity associated with chickenpox
4.15. Injectable substance for treatment of localized adiposity
4.16. Riboflavin solution for treatment of keratoconus
4.17. Dentistry products with aluminium chloride used in haemostasia
4.18. Qualification and classification of a wound gel containing soluble beta glucan
4.19. Glycerin suppositories
4.20. D-mannose for the prevention of urinary tract infections
4.21. Solution of 8-MOP in extracorporeal photochemotherapy
4.22. Bone void fillers containing animal growth factors
4.23. Weight management products 
5. BORDERLINE MEDICAL DEVICE – BIOCIDES 
Introduction 
5.1. Hand disinfectants 
5.2. Insect repellent
5.3. Multipurpose disinfectants
5.4. Brushes and sponges for washing/cleaning nails, hands and/or harms in hospitals (prior to surgery) 
6. BORDERLINE MEDICAL DEVICE –COSMETIC PRODUCTS
Introduction 
6.1. Tooth whitening or bleaching products
6.2. Alum styptic pencils
7. ACCESSORY TO A MEDICAL DEVICE OR AN IN-VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE
Introduction 
7.1. Haemodialysis water test strips
7.2. Surgical instrument decontamination products
7.3. Dental Water Line Disinfectants
7.4. Sterilization indicators
7.5. Microplate washers
7.6. Automated external defibrillator storage units (Ed. 1.22 May 2019)
8. CLASSIFICATION
Introduction
8.1. Light box indicated to treat seasonal affective disorder (S.A.D) 
8.2. Oxygen delivery
8.3. Examination gloves coated with polyhexamethylene biguanide (PHMB)
8.4. Picture Archiving and Communication Systems (PACS)
8.5. Blood refrigerators, freezers and defrosters 
8.6. Warming blankets
8.7. Products evaluating the condition of respiratory muscles
8.8. Neutral electrodes for high frequency surgery
8.9. Surgical instrument decontamination products
8.10. Dental water line disinfectants
8.11. Dental curing lights 
8.12. Bacterial/viral filter for use on patient undergoing pulmonary function testing 
8.13. Hydrocolloid plaster for blisters
8.14. Movement monitor for babies
8.15. Medical devices containing silver
8.16. Ethyl chloride spray for local refrigeration anaesthesia
8.17. Pathogen inactivation system for platelets
8.18. Pre-transfusion confirmatory tests
8.19. Eye drops regulated as medical devices
8.20. Wound irrigation solutions containing antimicrobial agents
8.21. Contact lenses.
8.22. Paraffin oil for IVF/ART procedure
8.23. Dental abutments
8.24. Autologous Platelet Preparation System
8.25. Antimicrobial Photodynamic Therapy (APDT) systems 
8.26. Tissue expanders used in the breast
8.27. Dura guard for use with a craniotome
8.28. Heart bypass cannulae
8.29. Liquid nitrogen for cryopreservation of cells and tissues of human origin for medical purpose
8.30. Whole body and partial body cryotherapy chambers
8.31. Trial hip prosthesis heads or stems 
8.32. Lubricants intended for alleviation of vaginal dryness  (Ed. 1.22 May 2019)

9. SOFTWARE AND MOBILE APPLICATIONS
Introduction 
9.1. A mobile application for processing ECGs
9.2. A mobile application for the communication between patient and caregivers while giving birth 
9.3. A mobile medical application for viewing the anatomy of the human body
9.4. Qualification of software for interpretation of a guideline
9.5. Qualification and classification of software for delivery and management of cognitive remediation and rehabilitation programs
9.6. Classification of software for information management and patient monitoring 
9.7. Mobile application for managing pictures of moles
9.8. Mobile application for the assessment of moles
9.9. Product intended to facilitate conception based on basal body temperature 
9.10. Product intended to facilitate conception and enable contraception based on basal body temperature
9.11. Stand-alone software application for conception and contraception purposes using data entered by the patient
9.12. Medication decision support software (Ed. 1.22 May 2019)

10. APPENDIX

Fonte: EC

Versioni

1.19 Aprile 2018 Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices
1.20 Ottobre 2018 Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices
1.21 Gennaio 2019 Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices
1.22 Maggio 2019 Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745 [/box-note]

RAPEX Report 15 del 13/04/2018 N.23 A12/0524/18 Finlandia

ID 5965 | | Visite: 3668 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 15 del 13/04/2018 N.23 A12/0524/18 Finlandia

Approfondimento tecnico: Casco per bambini

Casco per bambini

Il prodotto, di marca Jofa, modello 215, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 89/686/CEE DPI (ora abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/425) ed alla norma tecnica EN 1080.

La capacità di assorbimento degli urti non è sufficiente.

Di conseguenza, il casco non fornisce una protezione sufficiente in caso di impatto e l'utente potrebbe subire lesioni alla testa.

La norma EN 1080 tratta delle capacità di assorbimento degli urti al punto 4.4. In particolare stabilisce che il casco deve assicurare protezione a tutta la testa dell’utilizzatore (come definito al punto 5.4.1 della norma stessa).

Durante l’esecuzione delle prove per testarne la capacità di assorbimento degli urti l’accelerazione di picco non deve, per ogni impatto, essere maggiore di 250 g per la velocità di 5,42 + 0,1/-0 m/s sull’incudine piatta e di 4,57 + 0,1/-0 m/s sull’incudine a cordolo di marciapiede. Questi valori sono teoricamente equivalenti ad altezze di caduta di 1497 mm e 1064 mm rispettivamente.

Il test di impatto sull’incudine piatta e sull’incudine a cordolo di marciapiede devono essere eseguiti con le attrezzature previste dalla norma EN 1080.

Tutti i Report Rapex 2018

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Proposta Regolamento conformità normativa di armonizzazione UE

ID 5948 | | Visite: 6217 | Nuovo Approccio

Proposta Regolamento 2017 795

Proposta di Regolamento norme e procedure conformità normativa di armonizzazione dell'Unione

del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE2014/68/UE e 2014/90/UE.

COM 2017/795 del 19.12.2017

Motivi e obiettivi della proposta

La realizzazione di un mercato unico più equo e approfondito, che sviluppi i suoi punti di forza e sfrutti appieno le sue potenzialità in tutte le sue dimensioni, è una delle priorità politiche fondamentali della Commissione europea. Dare seguito e attuare la comunicazione del 2015 "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" costituisce uno dei principali obiettivi del programma di lavoro della Commissione per il 2017.

All'interno del mercato unico, la libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà fondamentali. Essa genera circa il 25 % del PIL dell'UE e il 75 % degli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE. L'UE interviene in circa un sesto degli scambi mondiali di merci. Gli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE sono stati valutati in 3 063 miliardi di EUR nel 2015. L'obiettivo di un mercato unico più equo e approfondito resta tuttavia ancora lungi dall'essere conseguito.

Il crescente numero di prodotti illegali o non conformi presenti sul mercato provoca distorsioni della concorrenza e rappresenta un pericolo per i consumatori. Molti operatori economici non rispettano le norme perché non le conoscono oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Sono necessari maggiori deterrenti, ma le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate dalle frontiere nazionali. Le imprese sono spesso attive sia all'interno dell'UE sia nel mondo e le moderne catene di fornitura evolvono rapidamente. In particolare nel commercio elettronico le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà a seguire le tracce dei prodotti non conformi importati nell'UE e a individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione.

Nel suo programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha annunciato un'iniziativa volta a rafforzare la conformità dei prodotti e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti nel quadro del "pacchetto merci".

L'iniziativa riguarderà il crescente numero di prodotti non conformi sul mercato dell'Unione, offrirà incentivi per favorire il rispetto della normativa e garantirà un trattamento giusto ed equo a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

L'iniziativa è intesa in primo luogo a fornire i giusti incentivi alle imprese, intensificare i controlli di conformità e promuovere una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità preposte all'applicazione delle norme. Essa:

- consoliderà il quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato;
- incoraggerà azioni congiunte da parte delle autorità di vigilanza del mercato di vari Stati membri;
- migliorerà lo scambio di informazioni e promuoverà il coordinamento dei programmi di vigilanza del mercato;
- creerà un quadro rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e per una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

[alert]a) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce l'attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti ed è complementare alla decisione n. 768/2008/CE. La decisione istituisce le disposizioni di riferimento affinché la normativa dell'Unione armonizzi le condizioni di commercializzazione dei prodotti, in particolare gli obblighi per le imprese nella catena di fornitura.

Si propone che gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 non si applichino più alla normativa elencata nell'allegato della presente proposta legislativa. Le disposizioni di riferimento stabilite a norma della decisione n. 768/2008/CE continueranno a fornire il quadro generale per gli obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio La presente proposta è coerente con la proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti che è stata adottata dalla Commissione nel febbraio 2013 [COM(2013)75] come parte
del pacchetto relativo alla sicurezza dei prodotti di consumo e alla vigilanza del mercato. L'obiettivo generale del COM(2013)75 era semplificare radicalmente il quadro di vigilanza del mercato dell'Unione nel settore dei prodotti non alimentari mediante la riduzione del numero di atti legislativi contenenti norme in materia di vigilanza del mercato e di istituire un sistema su un unico livello in cui tutte queste norme siano riunite in un unico atto giuridico. In particolare, il COM(2013)75 è stato concepito per rivedere e razionalizzare le norme sulla vigilanza del mercato della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, del regolamento (CE) n. 765/2008 e di molti atti settoriali contenuti nella normativa di armonizzazione dell'Unione in un unico atto giuridico applicabile orizzontalmente a tutti i settori.[/alert]

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta il 15 aprile 2014. Nel 2015 le discussioni legislative hanno segnato tuttavia una battuta d'arresto. Qualora riprendessero le discussioni legislative sul COM(2013)75, un'analisi della normativa di armonizzazione dell'Unione in vigore in quel momento, che tenga conto degli sviluppi a partire dal 2013, e la presente proposta potrebbero alimentare i progressi compiuti dai colegislatori in merito alla proposta, conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

La presente proposta contiene "disposizioni lex generalis" per evitare qualsiasi eventuale rischio di sovrapposizioni o disposizioni contraddittorie con la proposta COM(2013)75 sulla vigilanza del mercato.

[alert]c) Normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti

La normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti stabilisce prescrizioni comuni sul modo in cui un prodotto deve essere fabbricato, comprese regole su prodotto, dimensioni e composizione. Il suo obiettivo è non solo eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato unico, ma anche garantire che nell'UE siano venduti solo prodotti sicuri e conformi. In questo modo gli operatori onesti trarranno beneficio da condizioni eque di concorrenza, i consumatori e gli utilizzatori professionali saranno tutelati e verrà promosso un mercato unico competitivo.

La normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti elencata nell'allegato della presente proposta di regolamento stabilisce il quadro specifico per la commercializzazione di ciascuna categoria di prodotti contemplati e quindi gli obblighi delle imprese nella catena di fornitura.

Una cooperazione efficace e buoni contatti tra i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato sono fondamentali per garantire che i prodotti siano conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. A norma della presente iniziativa un prodotto può essere immesso sul mercato solo se nell'Unione è stabilita una persona responsabile delle informazioni sulla conformità che possa fungere da interlocutore diretto per le autorità di vigilanza del mercato. Tale persona può essere il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altro operatore economico incaricato dal fabbricante.

d) Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

La direttiva garantisce che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri, concentrandosi in particolare sui casi in cui prodotti comportano un rischio grave e le autorità di uno Stato membro intendono negarne o vietarne la commercializzazione o l'uso per attenuare il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

e) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice doganale dell'Unione)

La cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali è essenziale per un'efficace applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Ciò è dovuto al fatto che il più importante filtro per i prodotti non conformi è alle frontiere esterne dell'Unione, dove le autorità dispongono di un quadro completo dei flussi commerciali.

Le norme in materia di controlli di sicurezza e di conformità devono inoltre essere applicate in modo più uniforme. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una cooperazione sistematica tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

Una cooperazione efficace ed efficiente è importante anche qualora più di un'autorità negli Stati membri fosse responsabile di verificare che le merci importate siano conformi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Tali autorità devono collaborare, in particolare condividendo le informazioni pertinenti.[/alert]

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle reti preposte a far applicare le norme e si è prefissata di incoraggiare e aiutare gli Stati membri a migliorare la loro capacità di applicare il diritto dell'Unione e di provvedere affinché le autorità amministrative e gli ispettorati dispongano di mezzi adeguati per svolgere i loro compiti.

Al fine di migliorare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, la Commissione ha tenuto conto dei recenti lavori simili intesi a migliorare l'applicazione in altri settori. Uno di questi settori è quello degli alimenti e dei mangimi, in cui il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari aumenterà la capacità degli Stati membri di prevenire, eliminare o ridurre i rischi sanitari per l'uomo, gli animali e le piante. La Commissione ha inoltre presentato una proposta di riforma del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in merito ai poteri delle autorità preposte all'applicazione delle norme e al modo in cui possono cooperare.

La Commissione ha inoltre proposto nuove norme per conferire maggiori poteri alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e per far sì che esse dispongano di tutti gli strumenti necessari per applicare la normativa antitrust dell'UE in modo più efficace. La questione dei maggiori poteri di applicazione è fondamentale anche in altre iniziative legislative recenti, nelle norme sulla protezione dei dati e nella recente legislazione sui fertilizzanti.
Dati l'aumento delle importazioni di prodotti e la riduzione delle risorse doganali, la governance dell'unione doganale deve essere meglio preparata alle sfide attuali e future. Le disposizioni della presente proposta tengono conto degli auspicati meccanismi di coordinamento e di cooperazione tra agenzie e di una migliore valutazione dei rischi, anche al livello dell'unione doganale, per rendere i controlli più efficienti ed efficaci

...

Estratto Proposta di Regolamento COM 2017/795:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per la fornitura di informazioni sulla conformità di determinati prodotti oggetto di atti dell'Unione che armonizzano le condizioni per la loro commercializzazione. Esso istituisce un quadro per la cooperazione con gli operatori economici in relazione a tali prodotti.

Il presente regolamento fornisce inoltre un quadro per la vigilanza del mercato di tali prodotti per garantire che essi soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.

Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli su questi prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato del presente regolamento ("normativa di armonizzazione dell'Unione").

2. Ciascuna delle disposizioni del presente regolamento si applica se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.

3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

[...]

Articolo 38 Applicabilità del regolamento (CE) n. 765/2008 e modifiche della normativa di armonizzazione dell'Unione

Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 non si applicano alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato.

Articolo 39 Modifiche della direttiva 2004/42/CE

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE sono soppressi.

Articolo 40 Modifiche della direttiva 2009/48/CE

La direttiva 2009/48/CE è così modificata:
1) l'articolo 40 è soppresso;
2) all'articolo 42, il paragrafo 1 è soppresso;
3) l'articolo 44 è soppresso.

Articolo 41 Modifiche della direttiva 2010/35/UE

La direttiva 2010/35/UE è così modificata:
1) l'articolo 16 è soppresso;
2) all'articolo 30, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 42 Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011

All'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 43 Modifiche del regolamento (UE) n. 528/2012

All'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
"Il regolamento (UE) 2018/[XX inserire il numero del presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio* si applica di conseguenza."
* Regolamento (UE) 2018/[XX inserire il numero del presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio del [inserire la data e il titolo completo del presente regolamento e il riferimento alla GU tra parentesi].

Articolo 44 Modifiche della direttiva 2013/29/UE

La direttiva 2013/29/UE è così modificata:
1) all'articolo 38, il paragrafo 2 è soppresso;
2) all'articolo 39, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 45 Modifiche della direttiva 2013/53/UE

La direttiva 2013/53/UE è così modificata:
1) l'articolo 43 è soppresso;
2) all'articolo 44, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.

Articolo 46 Modifiche della direttiva 2014/28/UE

La direttiva 2014/28/UE è così modificata:
1) all'articolo 41, il primo comma è soppresso;
2) all'articolo 42, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 47 Modifiche della direttiva 2014/29/UE

La direttiva 2014/29/UE è così modificata:
1) l'articolo 34 è soppresso;
2) all'articolo 35, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 48 Modifiche della direttiva 2014/30/UE

La direttiva 2014/30/UE è così modificata:
1) l'articolo 37 è soppresso;
2) all'articolo 38, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 49 Modifiche della direttiva 2014/31/UE

La direttiva 2014/31/UE è così modificata:
1) l'articolo 36 è soppresso;
2) all'articolo 37, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 50 Modifiche della direttiva 2014/32/UE

La direttiva 2014/32/UE è così modificata:
1) l'articolo 41 è soppresso;
2) all'articolo 42, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 51 Modifiche della direttiva 2014/33/UE

La direttiva 2014/33/UE è così modificata:
1) l'articolo 37 è soppresso;
2) all'articolo 38, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.

Articolo 52 Modifiche della direttiva 2014/34/UE

La direttiva 2014/34/UE è così modificata:
1) l'articolo 34 è soppresso;
2) all'articolo 35, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 53 Modifiche della direttiva 2014/35/UE

La direttiva 2014/35/UE è così modificata:
1) l'articolo 18 è soppresso;
2) all'articolo 19, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso.

Articolo 54 Modifiche della direttiva 2014/53/UE

La direttiva 2014/53/UE è così modificata:
1) l'articolo 39 è soppresso;
2) all'articolo 40, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 55 Modifiche della direttiva 2014/68/UE

La direttiva 2014/68/UE è così modificata:
1) l'articolo 39 è soppresso;
2) all'articolo 40, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso.

Articolo 56 Modifiche della direttiva 2014/90/UE

La direttiva 2014/90/UE è così modificata:
1) all'articolo 12, il paragrafo 10 è soppresso;
2) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"In relazione all'equipaggiamento marittimo gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato conformemente al quadro UE di vigilanza del mercato di cui al regolamento [numero del nuovo regolamento relativo all'applicazione della normativa], fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.";
3) all'articolo 25, il paragrafo 4 è soppresso;
4) all'articolo 26, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 57 Modifiche del regolamento (UE) 2016/424

Il regolamento (UE) 2016/424 è così modificato:
1) l'articolo 39 è soppresso;
2) all'articolo 40, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 58 Modifiche del regolamento (UE) 2016/425

Il regolamento (UE) 2016/425 è così modificato:
1) l'articolo 37 è soppresso;
2) all'articolo 38, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 59 Modifiche del regolamento (UE) 2016/426

Il regolamento (UE) 2016/426 è così modificato:
1) l'articolo 36 è soppresso;
2) all'articolo 37, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 60 Modifiche del regolamento (UE) 2017/1369

Il regolamento (UE) 2017/1369 è così modificato:
1) all'articolo 8, i paragrafi 1 e 3 sono soppressi;
2) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

Articolo 61 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni. Le
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il [31 marzo 2020], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2. Nel decidere se imporre una sanzione si tiene debitamente conto, in ogni singolo caso, dei seguenti elementi:
a) la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese;
b) la natura, la gravità e la durata della non conformità, prendendo in considerazione il danno causato agli utilizzatori finali;
c) il carattere doloso o colposo della violazione;
d) il livello di cooperazione mostrato dall'operatore economico durante il periodo dell'indagine effettuata dalle autorità di vigilanza del mercato;
e) eventuali precedenti violazioni analoghe commesse dall'operatore economico.

3. Le sanzioni possono essere inasprite qualora l'operatore economico abbia commesso in precedenza una violazione analoga e possono comprendere sanzioni penali in caso di gravi violazioni della normativa di armonizzazione dell'Unione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazioni intenzionali della normativa di armonizzazione dell'Unione permettano almeno di compensare il vantaggio economico derivante dalla violazione.

5. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché sia possibile imporre sanzioni nei casi in cui l'operatore economico non cooperi o rifiuti di cooperare durante i controlli e le attività di vigilanza del mercato.

...

Fonte: Commissione Europea
_________

Collegati:
[box-note]Direttive Nuovo Approccio (Direttive che prevedono marcatura CE) [/box-note]

Decreto 7 dicembre 2007

ID 5929 | | Visite: 5415 | Regolamento DPI

Decreto 7 dicembre 2007

Decreto 7 dicembre 2007

Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

GU n.32 del 07-02-2008 - SO n. 32
_____

Decreto 7 dicembre 2007 | Completo

Allegato I
Decreto 7 dicembre 2007 Allegato I


Allegato II
Decreto 7 dicembre 2007 Allegato II - I
Decreto 7 dicembre 2007 Allegato II - II
Decreto 7 dicembre 2007 Allegato II - III
Decreto 7 dicembre 2007 Allegato II - IV
Decreto 7 dicembre 2007 Allegato II - V

Allegato del Decreto 7 novembre 2007 pubblicazione dei testi completi delle seguenti norme tecniche armonizzate - Fonte UNI pubbliche

UNI EN 892

2005

Attrezzatura per alpinismo - Corde dinamiche per alpinismo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 352-1

2004

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

UNI EN 352-2

2004

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti

UNI EN 358

2001

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

UNIEN 361

2003

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo

UNI EN 363

2003

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta RITIRATA CON SOSTITUZIONE UNI EN 363:2008

UNI EN 702

1996

Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e il fuoco. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di protezione o loro materiali. RITIRATA CON SOSTITUZIONE UNI EN ISO 12127-1:2016

UNI EN 1836

2004

Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole RITIRATA CON SOSTITUZIONE UNI EN ISO 12312-1:2015

UNI EN ISO 13998

2004

Indumenti di protezione - Grembiuli, pantaloni e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano

UNI EN ISO 15025

2003

Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma

UNI EN 132

2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi

UNI EN 133

2002

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione RITIRATA SENZA SOSTITUZIONE

UNI EN 134

2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti

UNI EN 135

2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti

UNI EN 136

2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE;

Viste le direttive 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva 89/686/CEE relativa alla marcatura CE, 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e la 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive sopra citate;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto 17 gennaio 1997, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme armonizzate;

Visto il decreto 4 giugno 2001, concernente la pubblicazione di un secondo elenco di norme armonizzate;

Visto il decreto 13 febbraio 2003, concernente la pubblicazione di un terzo riepilogativo di norme armonizzate;

Visto il decreto 27 novembre 2006, concernente la pubblicazione di un quarto elenco riepilogativo di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C314 del 21 dicembre 2006;

Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46 comma 3 della legge n. 128/1998 in data 21 novembre 2005 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione concernente la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili;

Considerata la necessita' di pubblicare tra le norme europee armonizzate anche i corrispondenti testi italiani di alcune di maggiore interesse per gli utilizzatori e consumatori;

Decreta:

Articolo unico 1.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il quinto elenco di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

3. L'allegato II, parte integrante del presente decreto, contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee di interesse per gli utilizzatori e consumatori. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano

Regolamento DPI: I compiti degli Organismi notificati (RfU)

ID 5921 | | Visite: 6783 | Regolamento DPI

ON Regolamento DPI

Regolamento DPI: I compiti degli Organismi notificati (RfU)

Schede tecniche per il coordinamento riportanti la posizione comune degli organismi notificati - settore DPI - approvata dal gruppo di esperti "DPI "

Commissione Europea 06.04.2018

Horizontal recommendation for use sheets (rfus) of the european coordination of notified bodies in the field of PPE Regulation (EU) 2016/425

 

Number of RfU PPE-R/

Version

Keywords

Approved by Horizontal Committee

Endorsed by PPE Working Group

00.004

01

ModuleC2 testing

30/03/17

23/01/18

00.005

01

Category III product

30/03/17

23/01/18

00.010

01

Sample selection / production address(es)

30/03/17

23/01/18

00.013

01

Sample selection / production address(es)

30/03/17

23/01/18

00.014

01

ModuleD: Suspension, withdrawal or restriction of

certificates

30/03/17

23/01/18

00.015

01

Quality assurance system

30/03/17

23/01/18

00.025

01

Testing of materials

12/06/17

23/01/18

00.027

01

Componentsfrom differentmanufacturers

12/06/17

23/01/18

00.029

01

Use of pictograms

12/06/17

23/01/18

00.030

01

Test reports, designationof materials

12/06/17

23/01/18

00.031

01

Slip resistance, type examination certificate

12/06/17

23/01/18

00.036

01

Harmonised standards, essential requirements, EU type- examination

12/06/17

23/01/18

00.037

01

Technical documentation

12/06/17

23/01/18

00.038

01

Innocuousness of PPE

12/06/17

23/01/18

00.039

01

Conformity to standard

12/06/17

23/01/18

00.040

01

CE marking,separate items of PPE, technical

documentation

12/06/17

23/01/18

00.047

01

Own brand certificates

12/06/17

23/01/18

00.048

01

Sizing

12/06/17

23/01/18

00.049

01

Traceability of technical documentation

12/06/17

23/01/18

00.050

01

ModuleC2 or D assessment, EU type-examination

certificate

12/06/17

23/01/18

00.052

01

Product marking, referenceto standards

12/06/17

23/01/18

00.054

01

Modules C2 and D, non-conform product, unsafe design

12/06/17

23/01/18

00.055

01

Control systems

12/06/17

23/01/18

 

(1)  : PPE-R/xx.xxx = Coordination of Notified Bodies/PPE-Regulation/Numbering ofthe RfUs

Fonte: Commissione Europea

Collegati:
[box-note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425 
D.M. 2 maggio 2001
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]

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Allegato riservato PPE horizontal rfu regolamento 2016 425.pdf
 
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Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR

ID 5907 | | Visite: 11402 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione UE Conformita  GAR

Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR

Modello di Dichiarazione UE di Conformità Apparecchi a gas in accordo con l'allegato IV del Regolamento 2016/426 GAR (Gas Appliance Regulation).

Rev. 1.0 2018

Regolamento (UE) 2016/426 | GAR
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.

2. Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

3. Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:
a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
b) all'uso su aerei e ferrovie;
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.

4. Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.

5. Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

6. Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE2010/31/UE e 2012/27/UE.. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.

Art. 7 Obblighi dei costruttori
...

7. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, ai sensi dell'allegato I, punto 1.5, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori e di altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

I fabbricanti garantiscono che l'accessorio sia accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità contenente, tra l'altro, le modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato.

Tuttavia, se un grande quantitativo di accessori è consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione UE di conformità.
...

Articolo 15 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I.

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura descritta all'allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato o messo a disposizione.

3. Per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti di cui all'allegato I, la dichiarazione UE di conformità dell'accessorio indica le caratteristiche dell'accessorio e contiene istruzioni su come l'accessorio dovrebbe essere incorporato in un apparecchio o montato per costituire un siffatto apparecchio. La dichiarazione UE di conformità deve essere in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti dell'apparecchio e delle autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

4. Se un apparecchio o un accessorio è soggetto a più atti giuridici dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità, è sufficiente redigere una sola dichiarazione UE di conformità che sarà valida per l'insieme di tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

5. Nel rilasciare la dichiarazione UE di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'apparecchio o dell'accessorio ai requisiti del presente regolamento. 6. Con l'accessorio è fornita una copia della dichiarazione UE di conformità.

Articolo 16 Principi generali del marchio CE
Il marchio CE è soggetto ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.



Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE
1. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio e sull'accessorio o eventualmente sulla targhetta che ne riporta i dati. Qualora la natura dell'apparecchio o dell'accessorio non lo consenta o non lo giustifichi, è apposto sull'imballaggio e sui documenti che accompagnano l'apparecchio o l'accessorio.
2. Il marchio CE va apposto prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato.
3. Al marchio CE deve seguire il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione dell'apparecchio o dell'accessorio e le ultime due cifre dell'anno in cui è stato apposto il marchio CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. Il marchio CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolari.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina il marchio CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marchio.

Articolo 18 Diciture
1. Le diciture di cui all'allegato IV sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla targhetta che ne riporta i dati nonché, eventualmente, sull'accessorio o sulla targhetta che ne riporta i dati.
2. Le diciture di cui all'allegato IV sono apposte prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato
...
ALLEGATO III PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER APPARECCHI E ACCESSORI
1. MODULO B: ESAME UE DEL TIPO / TIPO DI PRODUZIONE
2. MODULO C2: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SIA SU CONTROLLI INTERNI ALLA PRODUZIONE CHE SU PROVE UFFICIALI EFFETTUATE SUL PRODOTTO A INTERVALLI CASUALI
3. MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
4. MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO
5. MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO
6. MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO ESEMPLARE 

ALLEGATO IV ISCRIZIONI

1. Oltre al marchio CE di cui all'articolo 16, l'apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:
a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
b) tipo, lotto o numero di serie dell'apparecchio o un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;
d) marchio caratteristico della categoria dell'apparecchio;
e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l'apparecchio;
f) informazioni necessarie a garantire un'installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell'apparecchio.

2. L'accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.

ALLEGATO IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Apparecchio o accessorio/modello dell'apparecchio o dell'accessorio (numero del prodotto, del tipo, del lotto, o della serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio che ne consenta la tracciabilità. Se necessaria all'identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio, si può accludere un'immagine): descrizione dell'apparecchio o dell'accessorio.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: … (riferimento alle altre normative dell'Unione applicate).
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:
7. L'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero)… ha effettuato (descrizione dell'intervento)… e ha rilasciato il/i certificato/i: … (informazioni dettagliate, inclusa la data e, ove opportuno, informazioni relative alla durata e alle condizioni della validità).
8. Nel caso degli accessori, le istruzioni sul modo in cui l'accessorio dovrebbe essere incorporato in un apparecchio o sul modo in cui dovrebbe essere assemblato per costituire un apparecchio affinché siano rispettati i requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti.
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

© Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2018 (Nuovo Regolamento 2016/426 GAR in vigore dal 21 Aprile 2018)

Collegati

[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas[/box-note]

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RAPEX Report 13 del 30/03/2018 N.2 A12/0448/18 Francia

ID 5885 | | Visite: 2958 | RAPEX 2018


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 13 del 30/03/2018 N.2 A12/0448/18 Francia

Approfondimento tecnico: Cappello per bambini

27 2018030

Il prodotto, di marca ELDYS, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il prodotto rilascia una quantità eccessiva di ammina aromatica 4-amminoazobenzene (valore misurato: 441,9 mg/kg).

Quando il prodotto è in contatto diretto e prolungato con la pelle, l'ammina aromatica può essere assorbita dalla pelle. Le ammine aromatiche possono causare reazioni allergiche, cancro, mutazioni cellulari ed influire sulla riproduzione.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

43. Coloranti azoici

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

- capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

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Cappello per bambini
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RAPEX Report 12 del 23/03/2018 N.11 A12/0415/18 Malta

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 12 del 23/03/2018 N.11 A12/0415/18 Malta

Approfondimento tecnico: Laptop

24 20180316

Il prodotto, di marca Lenovo, mod. 20HQ-Z36JCN, S/N PF-0QQJQM, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

Una vite non avvitata potrebbe contribuire al surriscaldamento della batteria, rappresentando un potenziale rischio di incendio.

Pagina Lenovo di richiamo: https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL

Direttiva 2014/35/UE
Articolo 3
Requisiti essenziali

1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;

b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:

a) interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;

b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;

c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;

d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;

i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i).

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Regolamento Delegato (UE) 2018/414

ID 5806 | | Visite: 3593 | Direttiva MED

Etichetta elettronica equipaggiamento marittimo

Etichetta elettronica equipaggiamento marittimo

Regolamento Delegato (UE) 2018/414 

della Commissione del 9 gennaio 2018 che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica (Vedi Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / ndr)

GUUE L 75/3  del 19.03.2018

Entrata in vigore: 08.04.2018

Articolo 1

Agli elementi specifici di equipaggiamento marittimo elencati nell'allegato del presente regolamento può essere applicata l'etichetta elettronica.

[alert]

ALLEGATO

Agli elementi del presente elenco può essere applicata l'etichetta elettronica:[/alert]

1. Mezzi di salvataggio

MED/1.1
Salvagenti anulari

MED/1.2a
Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:
a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,
b) per salvagenti anulari,
c) per giubbotti di salvataggio.

MED/1.3
Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari

MED/1.4
Giubbotti di salvataggio

MED/1.5

Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio
a) tute per immersione senza isolamento,
b) tuta per immersione con isolamento,
c) tute antiesposizione.

MED/1.6

Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio
a) tute per immersione senza isolamento,
b) tuta per immersione con isolamento,
c) tute antiesposizione.
...

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

3. Protezione antincendio

MED/3.1
Sottofondo di rivestimento dei ponti

MED/3.2
Estintori portatili

MED/3.3
Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)

MED/3.4
Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali

MED/3.5
Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti

MED/3.6
Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco

MED/3.7
Autorespiratore ad aria compressa

MED/3.8
Respiratori ad aria compressa

MED/3.9
Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento).
[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono compresi in questa voce]

... 

4. Apparecchiature di navigazione

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.

...

Collegati:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS [/box-note]

RAPEX: Rapporto annuale 2017

ID 5791 | | Visite: 3583 | RAPEX

Cover Rapporto RAPEX

RAPEX: Rapporto annuale 2017

Rapporto 2017 Sistema di allarme rapido dell'UE per prodotti non alimentari pericolosi

Nel 2017, il RAPEX è stato sempre più utilizzato dalle autorità nazionali con oltre 2.000 segnalazioni di prodotti pericolosi diffuse attraverso il sistema. I giocattoli, ad esempio diversi modelli di macchine e motociclette popolari, sono in cima alla lista dei prodotti pericolosi rilevati e rimossi dai mercati.

Rapporto RAPEX 2

Il sistema di allarme è uno strumento importante per l'applicazione delle leggi sui consumatori dell'UE da parte delle autorità nazionali dei consumatori. Per migliorare ulteriormente l'applicazione, la Commissione presenterà in aprile il suo "New Deal per i consumatori", che mira a modernizzare le norme esistenti e a migliorare la protezione dei consumatori.

In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, un prodotto è sicuro se soddisfa tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge europea o nazionale.

[box-info]È responsabilità delle imprese e delle autorità nazionali garantire che solo i prodotti sicuri siano venduti. Le aziende hanno la responsabilità di:

- immettere solo prodotti sicuri sul mercato;
- informare i consumatori di eventuali rischi associati al prodotti che forniscono;
- assicurarsi che tutti i prodotti pericolosi presenti il mercato possano essere rintracciati e rimossi rapidamente se necessario per evitare di mettere a rischio i consumatori.

Le autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato hanno la responsabilità di:

- verificare se i prodotti disponibili sul mercato siano sicuri;
- garantire che le leggi sulla sicurezza del prodotto siano applicate dai produttori;
- prendere le misure appropriate in caso di un prodotto pericoloso immesso sul mercato.[/box-info]

Quando viene identificato un prodotto pericoloso, autorità oppure operatore economico adottano delle misure, come il ritiro dal mercato, la distruzione o il richiamo presso i consumatori.

Le sfide per la sicurezza dei prodotti stanno diventando sempre più globali: come dimostrato dal numero di vendite online e dai richiami di prodotti internazionali. Per essere sicuri di non perdere nessuna informazione e per trovare le soluzioni migliori, la Commissione europea comunica e collabora con paesi come gli Stati Uniti, la Cina, il Canada, il Giappone e organizzazioni internazionali come l'OCSE.

Dalla creazione del Rapid Alert System, la Cina è stata identificata come il paese di origine di oltre il 50% di tutti gli avvisi registrati. Per affrontare questo specifico problema sono in atto accordi per cooperare con le autorità cinesi e ricevere feedback su casi identificati.

Rapporto RAPEX

[box-info]Nel rapporto tutti i dati pubblicati fanno riferimento alle informazioni ricevute da autorità nazionali sulle misure adottate contro i prodotti non sicuri. I dati coprono tutti i rischi rilevati dalle autorità nazionali, i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o altri tipi di rischi.[/box-info]

Fonte

European Commission - Rapid Alert System

Collegati:
[box-note]RAPEX: Report annuale Certifico 2017[/box-note]

Direttiva RED: Requisiti linguistici

ID 5780 | | Visite: 5344 | Documenti Marcatura CE UE

Direttiva RED requisiti linguistici

Direttiva RED: Requisiti linguistici

Update 28.07.2021 dell'elenco dei requisiti linguisti Direttiva RED

National language requirements of the national implementation of the Radio Equipment Directive (RED 2014/53/UE)

In allegato, l'elenco dei requisiti linguistici nei diversi Stati Membri, ai sensi della  Direttiva RED, in ordine agli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, alla documentazione tecnica ed alla dichiarazione di conformità UE.

Requisiti linguistici:

Articolo 10 Obblighi dei fabbricanti

7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.
Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio alla presente direttiva, in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.

Articolo 12 Obblighi degli importatori

3. Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio
o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono senza indugio a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radio da essi immesse sul mercato.

Articolo 18 Dichiarazione di conformità UE

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchiatura radio è immessa sul mercato o messa a disposizione sul mercato.

Articolo 21 Documentazione tecnica

3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

Fonte: Commissione Europea

Correlati:
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)[/box-note]

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Allegato riservato National language requirements for RED July 2021.pdf
European Commission 26.07.2021
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Allegato riservato National language requirements for RED_04.05.2020.pdf
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Allegato riservato National language requirements for RED.pdf
European Commission 13.03.2018
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D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo

ID 5765 | | Visite: 10964 | Direttiva MED

D P R 20 dicembre 2017 293

D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 / Consolidato 04.2022

ID 5765 | Update news 24.04.2022

D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (GU n.58 del 10.03.2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018
_________

Modifiche/abrogazioni:

D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171 - Consolidato 2020
Decreto 18 febbraio 2022 - Consolidato 04.2022
_________

Art. 1. Finalità - Attuazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/90/UE

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l’esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi.

Art. 2. Ambito di applicazione - Attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2014/90/UE

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera.

2. Per i fini di cui all’articolo 1, l’equipaggiamento di cui al comma 1 è soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.

Art. 8. Marcatura di conformità - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE

1. L’equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell’articolo 4 reca la marcatura di conformità. La marcatura di conformità è apposta esclusivamente sull’equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.

2. L’equipaggiamento che reca la marcatura di conformità si presume conforme al presente decreto.

3. La marcatura di conformità è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.

4. La marcatura di conformità è apposta sull’equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalità previste dall’Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software. Nel caso ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell’equipaggiamento, la marcatura di conformità è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

5. La marcatura di conformità è apposta alla fine della fase di produzione.

6. La marcatura di conformità è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall’indicazione in cifre dell’anno in cui è apposta.

7. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

Art. 9. Etichetta elettronica - Attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/90/UE

1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell’equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8.

2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica, la marcatura di conformità può essere integrata dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.

3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformità può essere sostituita dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.

4. All’etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformità di cui all’articolo 8, in quanto compatibili.

Art. 12. Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/90/UE

1. Con l’apposizione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l’equipaggiamento marittimo è stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile secondo quanto disposto dall’articolo 17. Nel caso in cui la conformità dell’equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell’articolo 18 e appongono la marcatura di conformità secondo quanto previsto dall’articolo 8.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo interessato.

4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’equipaggiamento marittimo, nonché delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 4, comma 1, sulla base delle quali è dichiarata la conformità dell’equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformità dell’allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformità.

5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l’identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.

6. I fabbricanti si accertano che l’equipaggiamento marittimo è corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l’installazione a bordo e l’utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d’uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.

7. I fabbricanti indicano sull’equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l’indirizzo al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l’equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all’articolo 8 non è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l’equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Art. 38. Disposizioni abrogative e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

2. All’equipaggiamento già installato a bordo di una nave all’entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente fino alla medesima data.

...

Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171[/box-note]

RAPEX Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Bicicletta

20 20180309

Il prodotto, di marca Specialized, modelli Allez (Base), Allez Sport e Allez Elite, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Pagina di richiamo dell'azienda:

https://www.specialized.com/gb/en/safety-notices

A causa di un difetto nella testa della forcella il ciclista potrebbe perdere il controllo della bici e cadere.

Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3

1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.

Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:

a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;

b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;

c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;

d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;

e) ultimi ritrovati della tecnica;

f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.

Tutti i Report Rapex 2018

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RAPEX European Commission

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Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU

ID 5745 | | Visite: 8644 | Guide Nuovo Approccio

Guide for the EMCD Directive 2014 30 EU   March 2018

Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU

EC March 2018

These guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by the “new” Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD).

Vedi Guida Agg. Dicembre 2018

They assist in the interpretation of the Directive but do not substitute for it; they explain and clarify some of the most important aspects related to its application. The Guide is also intended to ensure the free movement of products in the EU Internal Market by agreement of these explanations and clarifications, reached by consensus amongst Member States and other stakeholders.

This Guide will be reviewed periodically to be kept up to date.

This Guide is publicly available but is not binding in the sense of a legal act adopted by any of the EU institutions, even if the word 'shall' is used in many parts of this Guide. In the event of any inconsistency between the provisions of the EMCD and this Guide, the provisions of the EMCD prevail.

The European Commission undertakes to maintain this Guide to ensure that the information is accurate and up to date. Errors brought to the Commission’s attention, will be corrected. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this Guide. The information:

- is of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- is not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information over which the Commission has no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- does not constitute legal advice.

Finally, attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate to the EMCD only. A product only benefits from the free circulation in the Union market if the product complies with the provisions of all the applicable Union legislation. Reference is therefore made, whenever necessary but not always, to other EU legal acts.

_________

Table of contents
1 SCOPE
1.1 General
1.2 Geographic Application
1.2.1 Application in non-EU States, countries & territories
1.2.2 Mutual Recognition Agreements (MRAs)
1.2.3 Agreements on Conformity Assessment and Acceptance (ACAAs)
1.3 Placing on the market/putting into service
1.3.1 Placing on the market
1.3.2 Putting into service
1.3.3 Special measures regarding equipment at trade fairs, etc
1.4 Equipment and products
1.4.1 Equipment without electrical and/or electronic parts
1.4.2 Explicit exclusions from the EMCD
1.4.4 Inherently benign equipment
1.4.5 Custom built evaluation kits
1.4.6 Classification as apparatus or fixed installation
1.5 Defining the scope of apparatus
1.5.1 Finished appliances
1.5.2 Combination of finished products
1.5.3 Components/Sub-assemblies
1.5.4 Mobile installations
1.6 Defining the scope for fixed installations
1.6.1 Fixed installations
1.6.2 Specific apparatus for fixed installations
1.7 Specific Case: Jammers
2 ESSENTIAL REQUIREMENTS
3 OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS
4 CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE FOR APPARATUS
4.1 Introduction
4.2 Risk analyses and risk assessment
4.3 EMC Assessment
4.3.1 General Concept
4.3.3 An EMC assessment where no harmonised standards have been applied
4.4 Documentation required by the EMCD
4.4.1 Technical documentation
4.4.2 EU Declaration of Conformity
4.5 CE Marking and information
4.5.1 CE marking
4.5.2 Information on indentification
4.5.3 Information for traceability
4.5.4 Information concerning the use of apparatus
4.5.5 Information when compliance is not ensured with essential requirements in residential areas
5 FIXED INSTALLATIONS
5.1 Essential Requirements
5.2 Documentation
5.3 Responsible person for fixed installations
5.4 Requirements for specific apparatus for given fixed installations
5.4.1. Obligations when the exemption clause is used for specific apparatus
6 MARKET SURVEILLANCE OF THE EMCD
7 NOTIFIED BODIES
7.1 Introduction
7.2 Subcontracting
7.3 Information exchange
7.4 Coordination between Notified Bodies
7.5 Complaints regarding the service provided by NB
ANNEX 1 - Overall flowchart
ANNEX 2 - Guidance on using a harmonised standard
ANNEX 3 - EMC assessment where harmonised standards do not exist or are not fully (applied)
ANNEX 4 - Application of Directives 2014/53/EU, 2014/35/EU and 2014/30/EU
ANNEX 5 - Acronyms and abbreviations
ANNEX 6 - Organisations and Committees
Table of Flowcharts
FLOWCHART 1 – SCOPE
FLOWCHART 2 - CLASSIFICATION AS APPARATUS
FLOWCHART 3 - PROVISIONS APPLICABLE TO APPARATUS
FLOWCHART 4 - INSTALLATIONS
FLOWCHART 5 - CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE FOR APPARATUS
FLOWCHART 6 - OVERALL FLOWCHART

European Commission
Final, 07 March 2018

Collegati:
[box-note]Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU - December 2018
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click [/box-note]

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CE - Final March 2018
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Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma

ID 5736 | | Visite: 15962 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Accordo riparazione macchine non a norma

Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma

ID 5736 | 26.05.2024 / In allegato

L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 (menzionata nello stesso Interpello), hanno previsto come il divieto posto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 per la vendita di macchine non a norma possa subire “[...] un qualche temperamento in chiave derogatorialaddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.

E' il caso di vendita di una macchina ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva della stessa macchina, mediata tramite il venditore all’origine.

Il Modello è stato redatto per la vendita di macchine non a norma per "riparazione" a ditta specializzata, in accordo con:

Art. 23 - D.Lgs. 81/2008
Art. 72 - D.Lgs.. 81/2008
Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590

L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, possono occorre i termini per la vendita di una macchina non a norma (comunque vietata dall'Art. 23 del D.Lgs. 81/2008), "laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma".

In particolare, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si afferma che sulla base di “[...] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale [...] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”

"E' evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione" (Art. 23).

[alert]Art. 23 D.Lgs. 81/2008

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.[/alert]

[alert]Art. 72 D.Lgs.. 81/2008

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. 
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.[/alert]

[...]

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 26.05.2024 Aggiornamento link TUSSL/ Altro
Certifico Srl
0.0 06.03.2018 --- Certifico Srl

Collegati:
[box-note]Macchine non a norma: è possibile la vendita per "riparazione"
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590
Interpello 13 dicembre 2017, n. 1
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

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