Direttiva 85/374/CEE
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Direttiva 85/374/CEE Responsabilità per danno da prodotti difettosi
ID 6100 | 08.05.2018
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
GU n. L 210 del 07/08/1985
Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (G.U. n. 146 del 23 giugno 1988, S.O. n. 56)
Pubblicata nella GU L 2024/2853 del 18.11.2024 la Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio
Entrata in vigore: 08.12.2024
Recepimento: entro il 9 dicembre 2026
La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026.
La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data.
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Articolo 1
Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, per « prodotto » si intende ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per « prodotti agricoli naturali » si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione. Per « prodotto » si intende anche l'elettricità.
Articolo 3
1. Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. 2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del « leasing » o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine regionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.
Articolo 4
Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
Articolo 5
Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa.
Articolo 6
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) la presentazione del prodotto,
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,
c) il momento della messa in circolazione del prodotto.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.
Articolo 7
Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:
a) che non ha messo il prodotto in circolazione;
b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente;
c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;
d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;
f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzione date dal produttore del prodotto.
Articolo 8
1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall'intervento di un terzo.
2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa, tenuto conto di tutte le circostanze, quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e per colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.
Articolo 9
Ai sensi dell'articolo 1, per « danno » si intende:
a) il danno causato dalla morte o da lesioni personali,
b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 ECU, purché la cosa
i) sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
e
ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali.
Articolo 10
1. Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione della prescrizione.
Articolo 11
Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore.
Articolo 12
La responsabilità del produttore derivante dalla presente direttiva non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità.
Articolo 13
La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva.
Articolo 14
La presente direttiva non si applica ai danni risultanti da incidenti nucelari e coperti da convenzioni internazionali ratificate dagli stati membri.
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Entrata in vigore: 30.07.1985
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