Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori
ID 5781 | | Visite: 67026 | Documenti Riservati Marcatura CE | Permalink: https://www.certifico.com/id/5781 |
Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori: Legislazione, normativa ed esempi
Allegati:
1. Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori
2. Norme tecniche ascensori
3. Verifica Requisiti Sicurezza EN 81-20
4. Tabella Manutenzione EN 13015 Appendice A
5. Tabella Manutenzione EN 13015 Appendice B
6. Facsimilie Modulo modifiche costruttive
7. Facsimile Modulo comunicazione messa in esercizio
- EN 81-20:2014 (armonizzata Direttiva ascensori)
- EN 81-50:2014 (armonizzata Direttiva ascensori)
- EN 13015:2008 (armonizzata Direttiva ascensori)
Ruolo primario nell'ambito degli ascensori è la figura dell'installatore definito come: "la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore", con gli obblighi di cui a seguire.
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante dove è istallato l'ascensore sono tenuti ad effettuare:
- regolari manutenzioni (cadenza semestrale) | Manutentore abilitato Prefetto
- verifica periodica (verifica periodica biennale) | Ingegnere incaricato da ON.
- verifica straordinaria (es. in caso di NC verifica periodica o a seguito di modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione) | Ingegnere incaricato da ON.
I verbali, esiti e documenti relativi a tali operazioni devono essere annotati nel libretto dell'ascensore.
Excursus
A. LA LEGISLAZIONE
Nella Direttiva Ascensori 2014/33/UE (D.P.R. 162/1999) è espressamente definita la figura e gli obblighi dell'installatore che è colui che firma la Dichiarazione UE di Conformità:
...
e) "immissione sul mercato":
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
g) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
h) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
i) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
m) «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
...
cc) «modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione», in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.”;
...
ART. 4-bis Obblighi degli installatori
...
ART. 4-ter Obblighi dei fabbricanti
...
ART. 4-quinquies Obblighi degli importatori
...
ART. 4-sexies Obblighi dei distributori
...
ART. 4-sexies Obblighi dei distributori
...
ART. 12 Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 4 bis, comma 2 del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 bis, comma 2 del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui ai comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.
...
ART. 13. Verifiche Periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità' di cui all'allegato V o VIII;
e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
ART. 14. Verifiche Straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.
...
ART. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Vedi:
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.
3. Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell‘impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
ART. 16. Libretto e Targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4 bis comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.
______
ALLEGATO I (articolo 2, comma 1, lettera c))
...
5. Marcatura
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. Istruzioni
6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:
a) il montaggio;
b) i collegamenti;
c) la regolazione;
d) la manutenzione.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:
a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
...
ALLEGATO II (articolo 6-ter, comma 2)
A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
...
B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI
...
ALLEGATO III (articolo 1, comma 2)
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.
a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
i) a caratteristica non lineare, o
ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
....
...
B. Contenuto della dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori
La dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, e' redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l'ascensore e' installato;
d) anno di installazione dell'ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l'ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformita' dell'ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo degli ascensori di cui all'allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale per gli ascensori di cui all'allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualita' applicato dall'installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell'installatore o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.
________
B. LA NORMA
Le norme principali di riferimento per gli ascensori sono le EN 81-20:2014 e EN 81-50:2014 che hanno sostituito le EN 81-1:2010 e EN 81-2:2010 con l'abrogazione delle stesse a partire dal 31 agosto 2017 dopo un periodo transitorio di 3 anni che è servito a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme.
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici
Data entrata in vigore : 11 marzo 2010
Data ritiro: 31 agosto 2017
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-1:1998+A3 (edizione dicembre 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 6 gennaio 2010. La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione dei nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici per il trasporto di persone o persone e cose, sospesi per mezzo di funi o catene e che si muovono tra guide inclinate di non più di 15° sulla verticale.
Sostituite da:
________
EN 81-20:2014 Dettaglio dei contenuti di ogni documentazione
...
6 VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA E/0 DELLE MISURE PROTETTIVE
6.1 Documentazione tecnica di conformità
...
7.3 Libretto
...
APPENDICE C informativa)
CONTROLLI E PROVE PERIODICI, CONTROLLI E PROVE DOPO UNA MODIFICA IMPORTANTE O DOPO UN INCIDENTE
C1 Controlli e prove periodici
C2 Controlli e prove dopo una modifica importante o dopo un incidente
...
Le norme europee EN 81-1 e EN 81-2 stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori elettrici (parte 1) e idraulici (parte 2): dalla loro prima pubblicazione sono state più volte aggiornate e poste in linea con i requisiti della direttiva europea 95/16/CE.
Dopo la pubblicazione degli ultimi amendments nel 2009, il comitato europeo CEN/TC 10 “Lifts, escalators and moving walks” decise di avviare una revisione globale per entrambe le parti, istituendo una task force allo scopo di individuare gli aspetti da sottoporre a revisione e i nuovi elementi da inserire.
Vista l’importanza delle norme, ampiamente utilizzate in tutto il mondo, il CEN/TC 10 ha quindi deciso di lavorare in stretta collaborazione con la sua controparte internazionale, l’ISO/TC 178.
I lavori svolti dalla task force hanno identificato più di 700 modifiche da apportare e deciso di combinare i requisiti tecnici per gli ascensori elettrici e idraulici in un’unica norma, mantenendone un’altra separata contenente le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti. Le nuove norme, UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014, sono a disposizione dallo mese di agosto 2014.
Sono più semplici da usare rispetto alle “vecchie” EN 81-1 e EN 81-2 e hanno una struttura più chiara. I benefici riguardano miglioramenti in termini di accessibilità e di sicurezza sia per i passeggeri che per i tecnici degli ascensori e la garanzia di un alto livello di armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici.
Il recepimento delle norme EN 81-20 e EN 81-50 ha rixchiesto delle modifiche ad alcuni aspetti di progettazione degli ascensori e ai documenti rilasciati dai produttori e relativi certificati. Le “vecchie” norme (EN 81-1 e EN 81-2) sono state ritirate il 31 agosto 2017: il periodo transitorio di 3 anni è servito a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme. [Fonte UNI]
UNI EN 81-1:2010Sostituita da:
©Riproduzione vietata (autorizzata abbonati)
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Norme tecniche ascensori.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
201 kB | 215 | ||
Verifica dei requisiti di sicurezza Prospetto 18 EN 81-20.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
91 kB | 207 | ||
Tabella Manutenzione Appendice B EN 13015.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
67 kB | 213 | ||
Tabella Manutenzione Appendice A EN 13015.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
98 kB | 214 | ||
Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
418 kB | 359 |
Tags: Marcatura CE Direttiva ascensori Abbonati Marcatura CE