Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2015/2402

ID 5813 | | Visite: 5610 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/5813

Regolamento 2015 2402

Regolamento delegato (UE) 2015/2402 / Testo consolidato 01.01.2024

Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre 2015 che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

Articolo 1 Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2 Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro. Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.
3. Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.

Articolo 3 Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.
3. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.

Articolo 4 Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

1. Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'articolo 3.

Articolo 5 Ammodernamento di un'unità di cogenerazione

Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata ai fini degli articoli 3 e 4.

Articolo 6 Miscela di combustibili

Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.

_______

ALLEGATO I Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 1)

ALLEGATO II Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articolo 1)

ALLEGATO III Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 2, paragrafo 1)

ALLEGATO IV Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 2, paragrafo 2)

...

GUUE L 333/54 del 19.12.2015

Entrata in vigore: 1o gennaio 2016

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2015 2402 Testo consolidato 01.01.2024.pdf)Regolamento delegato (UE) 2015/2402
Testo consolidato 01.01.2024
IT277 kB87
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2015 2402.pdf)Regolamento delegato (UE) 2015/2402
 
IT352 kB1303

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Set 21, 2024 1527

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto
Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 605

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto
Ago 27, 2024 187

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023. Collegati[box-note]Decreto dirigenziale… Leggi tutto
Ago 27, 2024 238

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024 Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre… Leggi tutto
Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024
Ago 27, 2024 210

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024 Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi». Collegati[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTARegolamento (UE) 2016/424: Impianti a funeImpianti a… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 115589

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto