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Proposta Regolamento conformità normativa di armonizzazione UE

ID 5948 | | Visite: 5766 | Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/5948

Proposta Regolamento 2017 795

Proposta di Regolamento norme e procedure conformità normativa di armonizzazione dell'Unione

del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE2014/68/UE e 2014/90/UE.

COM 2017/795 del 19.12.2017

Motivi e obiettivi della proposta

La realizzazione di un mercato unico più equo e approfondito, che sviluppi i suoi punti di forza e sfrutti appieno le sue potenzialità in tutte le sue dimensioni, è una delle priorità politiche fondamentali della Commissione europea. Dare seguito e attuare la comunicazione del 2015 "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" costituisce uno dei principali obiettivi del programma di lavoro della Commissione per il 2017.

All'interno del mercato unico, la libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà fondamentali. Essa genera circa il 25 % del PIL dell'UE e il 75 % degli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE. L'UE interviene in circa un sesto degli scambi mondiali di merci. Gli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE sono stati valutati in 3 063 miliardi di EUR nel 2015. L'obiettivo di un mercato unico più equo e approfondito resta tuttavia ancora lungi dall'essere conseguito.

Il crescente numero di prodotti illegali o non conformi presenti sul mercato provoca distorsioni della concorrenza e rappresenta un pericolo per i consumatori. Molti operatori economici non rispettano le norme perché non le conoscono oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Sono necessari maggiori deterrenti, ma le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate dalle frontiere nazionali. Le imprese sono spesso attive sia all'interno dell'UE sia nel mondo e le moderne catene di fornitura evolvono rapidamente. In particolare nel commercio elettronico le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà a seguire le tracce dei prodotti non conformi importati nell'UE e a individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione.

Nel suo programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha annunciato un'iniziativa volta a rafforzare la conformità dei prodotti e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti nel quadro del "pacchetto merci".

L'iniziativa riguarderà il crescente numero di prodotti non conformi sul mercato dell'Unione, offrirà incentivi per favorire il rispetto della normativa e garantirà un trattamento giusto ed equo a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

L'iniziativa è intesa in primo luogo a fornire i giusti incentivi alle imprese, intensificare i controlli di conformità e promuovere una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità preposte all'applicazione delle norme. Essa:

- consoliderà il quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato;
- incoraggerà azioni congiunte da parte delle autorità di vigilanza del mercato di vari Stati membri;
- migliorerà lo scambio di informazioni e promuoverà il coordinamento dei programmi di vigilanza del mercato;
- creerà un quadro rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e per una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

a) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce l'attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti ed è complementare alla decisione n. 768/2008/CE. La decisione istituisce le disposizioni di riferimento affinché la normativa dell'Unione armonizzi le condizioni di commercializzazione dei prodotti, in particolare gli obblighi per le imprese nella catena di fornitura.

Si propone che gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 non si applichino più alla normativa elencata nell'allegato della presente proposta legislativa. Le disposizioni di riferimento stabilite a norma della decisione n. 768/2008/CE continueranno a fornire il quadro generale per gli obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio La presente proposta è coerente con la proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti che è stata adottata dalla Commissione nel febbraio 2013 [COM(2013)75] come parte
del pacchetto relativo alla sicurezza dei prodotti di consumo e alla vigilanza del mercato. L'obiettivo generale del COM(2013)75 era semplificare radicalmente il quadro di vigilanza del mercato dell'Unione nel settore dei prodotti non alimentari mediante la riduzione del numero di atti legislativi contenenti norme in materia di vigilanza del mercato e di istituire un sistema su un unico livello in cui tutte queste norme siano riunite in un unico atto giuridico. In particolare, il COM(2013)75 è stato concepito per rivedere e razionalizzare le norme sulla vigilanza del mercato della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, del regolamento (CE) n. 765/2008 e di molti atti settoriali contenuti nella normativa di armonizzazione dell'Unione in un unico atto giuridico applicabile orizzontalmente a tutti i settori.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta il 15 aprile 2014. Nel 2015 le discussioni legislative hanno segnato tuttavia una battuta d'arresto. Qualora riprendessero le discussioni legislative sul COM(2013)75, un'analisi della normativa di armonizzazione dell'Unione in vigore in quel momento, che tenga conto degli sviluppi a partire dal 2013, e la presente proposta potrebbero alimentare i progressi compiuti dai colegislatori in merito alla proposta, conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

La presente proposta contiene "disposizioni lex generalis" per evitare qualsiasi eventuale rischio di sovrapposizioni o disposizioni contraddittorie con la proposta COM(2013)75 sulla vigilanza del mercato.

c) Normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti

La normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti stabilisce prescrizioni comuni sul modo in cui un prodotto deve essere fabbricato, comprese regole su prodotto, dimensioni e composizione. Il suo obiettivo è non solo eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato unico, ma anche garantire che nell'UE siano venduti solo prodotti sicuri e conformi. In questo modo gli operatori onesti trarranno beneficio da condizioni eque di concorrenza, i consumatori e gli utilizzatori professionali saranno tutelati e verrà promosso un mercato unico competitivo.

La normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti elencata nell'allegato della presente proposta di regolamento stabilisce il quadro specifico per la commercializzazione di ciascuna categoria di prodotti contemplati e quindi gli obblighi delle imprese nella catena di fornitura.

Una cooperazione efficace e buoni contatti tra i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato sono fondamentali per garantire che i prodotti siano conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. A norma della presente iniziativa un prodotto può essere immesso sul mercato solo se nell'Unione è stabilita una persona responsabile delle informazioni sulla conformità che possa fungere da interlocutore diretto per le autorità di vigilanza del mercato. Tale persona può essere il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altro operatore economico incaricato dal fabbricante.

d) Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

La direttiva garantisce che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri, concentrandosi in particolare sui casi in cui prodotti comportano un rischio grave e le autorità di uno Stato membro intendono negarne o vietarne la commercializzazione o l'uso per attenuare il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

e) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice doganale dell'Unione)

La cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali è essenziale per un'efficace applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Ciò è dovuto al fatto che il più importante filtro per i prodotti non conformi è alle frontiere esterne dell'Unione, dove le autorità dispongono di un quadro completo dei flussi commerciali.

Le norme in materia di controlli di sicurezza e di conformità devono inoltre essere applicate in modo più uniforme. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una cooperazione sistematica tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

Una cooperazione efficace ed efficiente è importante anche qualora più di un'autorità negli Stati membri fosse responsabile di verificare che le merci importate siano conformi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Tali autorità devono collaborare, in particolare condividendo le informazioni pertinenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle reti preposte a far applicare le norme e si è prefissata di incoraggiare e aiutare gli Stati membri a migliorare la loro capacità di applicare il diritto dell'Unione e di provvedere affinché le autorità amministrative e gli ispettorati dispongano di mezzi adeguati per svolgere i loro compiti.

Al fine di migliorare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, la Commissione ha tenuto conto dei recenti lavori simili intesi a migliorare l'applicazione in altri settori. Uno di questi settori è quello degli alimenti e dei mangimi, in cui il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari aumenterà la capacità degli Stati membri di prevenire, eliminare o ridurre i rischi sanitari per l'uomo, gli animali e le piante. La Commissione ha inoltre presentato una proposta di riforma del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori in merito ai poteri delle autorità preposte all'applicazione delle norme e al modo in cui possono cooperare.

La Commissione ha inoltre proposto nuove norme per conferire maggiori poteri alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e per far sì che esse dispongano di tutti gli strumenti necessari per applicare la normativa antitrust dell'UE in modo più efficace. La questione dei maggiori poteri di applicazione è fondamentale anche in altre iniziative legislative recenti, nelle norme sulla protezione dei dati e nella recente legislazione sui fertilizzanti.
Dati l'aumento delle importazioni di prodotti e la riduzione delle risorse doganali, la governance dell'unione doganale deve essere meglio preparata alle sfide attuali e future. Le disposizioni della presente proposta tengono conto degli auspicati meccanismi di coordinamento e di cooperazione tra agenzie e di una migliore valutazione dei rischi, anche al livello dell'unione doganale, per rendere i controlli più efficienti ed efficaci

...

Estratto Proposta di Regolamento COM 2017/795:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per la fornitura di informazioni sulla conformità di determinati prodotti oggetto di atti dell'Unione che armonizzano le condizioni per la loro commercializzazione. Esso istituisce un quadro per la cooperazione con gli operatori economici in relazione a tali prodotti.

Il presente regolamento fornisce inoltre un quadro per la vigilanza del mercato di tali prodotti per garantire che essi soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.

Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli su questi prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato del presente regolamento ("normativa di armonizzazione dell'Unione").

2. Ciascuna delle disposizioni del presente regolamento si applica se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.

3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

[...]

Articolo 38 Applicabilità del regolamento (CE) n. 765/2008 e modifiche della normativa di armonizzazione dell'Unione

Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 non si applicano alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato.

Articolo 39 Modifiche della direttiva 2004/42/CE

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE sono soppressi.

Articolo 40 Modifiche della direttiva 2009/48/CE

La direttiva 2009/48/CE è così modificata:
1) l'articolo 40 è soppresso;
2) all'articolo 42, il paragrafo 1 è soppresso;
3) l'articolo 44 è soppresso.

Articolo 41 Modifiche della direttiva 2010/35/UE

La direttiva 2010/35/UE è così modificata:
1) l'articolo 16 è soppresso;
2) all'articolo 30, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 42 Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011

All'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 43 Modifiche del regolamento (UE) n. 528/2012

All'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
"Il regolamento (UE) 2018/[XX inserire il numero del presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio* si applica di conseguenza."
* Regolamento (UE) 2018/[XX inserire il numero del presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio del [inserire la data e il titolo completo del presente regolamento e il riferimento alla GU tra parentesi].

Articolo 44 Modifiche della direttiva 2013/29/UE

La direttiva 2013/29/UE è così modificata:
1) all'articolo 38, il paragrafo 2 è soppresso;
2) all'articolo 39, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 45 Modifiche della direttiva 2013/53/UE

La direttiva 2013/53/UE è così modificata:
1) l'articolo 43 è soppresso;
2) all'articolo 44, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.

Articolo 46 Modifiche della direttiva 2014/28/UE

La direttiva 2014/28/UE è così modificata:
1) all'articolo 41, il primo comma è soppresso;
2) all'articolo 42, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 47 Modifiche della direttiva 2014/29/UE

La direttiva 2014/29/UE è così modificata:
1) l'articolo 34 è soppresso;
2) all'articolo 35, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 48 Modifiche della direttiva 2014/30/UE

La direttiva 2014/30/UE è così modificata:
1) l'articolo 37 è soppresso;
2) all'articolo 38, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 49 Modifiche della direttiva 2014/31/UE

La direttiva 2014/31/UE è così modificata:
1) l'articolo 36 è soppresso;
2) all'articolo 37, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 50 Modifiche della direttiva 2014/32/UE

La direttiva 2014/32/UE è così modificata:
1) l'articolo 41 è soppresso;
2) all'articolo 42, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 51 Modifiche della direttiva 2014/33/UE

La direttiva 2014/33/UE è così modificata:
1) l'articolo 37 è soppresso;
2) all'articolo 38, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.

Articolo 52 Modifiche della direttiva 2014/34/UE

La direttiva 2014/34/UE è così modificata:
1) l'articolo 34 è soppresso;
2) all'articolo 35, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 53 Modifiche della direttiva 2014/35/UE

La direttiva 2014/35/UE è così modificata:
1) l'articolo 18 è soppresso;
2) all'articolo 19, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso.

Articolo 54 Modifiche della direttiva 2014/53/UE

La direttiva 2014/53/UE è così modificata:
1) l'articolo 39 è soppresso;
2) all'articolo 40, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 55 Modifiche della direttiva 2014/68/UE

La direttiva 2014/68/UE è così modificata:
1) l'articolo 39 è soppresso;
2) all'articolo 40, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso.

Articolo 56 Modifiche della direttiva 2014/90/UE

La direttiva 2014/90/UE è così modificata:
1) all'articolo 12, il paragrafo 10 è soppresso;
2) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"In relazione all'equipaggiamento marittimo gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato conformemente al quadro UE di vigilanza del mercato di cui al regolamento [numero del nuovo regolamento relativo all'applicazione della normativa], fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.";
3) all'articolo 25, il paragrafo 4 è soppresso;
4) all'articolo 26, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 57 Modifiche del regolamento (UE) 2016/424

Il regolamento (UE) 2016/424 è così modificato:
1) l'articolo 39 è soppresso;
2) all'articolo 40, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 58 Modifiche del regolamento (UE) 2016/425

Il regolamento (UE) 2016/425 è così modificato:
1) l'articolo 37 è soppresso;
2) all'articolo 38, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 59 Modifiche del regolamento (UE) 2016/426

Il regolamento (UE) 2016/426 è così modificato:
1) l'articolo 36 è soppresso;
2) all'articolo 37, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Articolo 60 Modifiche del regolamento (UE) 2017/1369

Il regolamento (UE) 2017/1369 è così modificato:
1) all'articolo 8, i paragrafi 1 e 3 sono soppressi;
2) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

Articolo 61 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni. Le
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il [31 marzo 2020], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2. Nel decidere se imporre una sanzione si tiene debitamente conto, in ogni singolo caso, dei seguenti elementi:
a) la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese;
b) la natura, la gravità e la durata della non conformità, prendendo in considerazione il danno causato agli utilizzatori finali;
c) il carattere doloso o colposo della violazione;
d) il livello di cooperazione mostrato dall'operatore economico durante il periodo dell'indagine effettuata dalle autorità di vigilanza del mercato;
e) eventuali precedenti violazioni analoghe commesse dall'operatore economico.

3. Le sanzioni possono essere inasprite qualora l'operatore economico abbia commesso in precedenza una violazione analoga e possono comprendere sanzioni penali in caso di gravi violazioni della normativa di armonizzazione dell'Unione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazioni intenzionali della normativa di armonizzazione dell'Unione permettano almeno di compensare il vantaggio economico derivante dalla violazione.

5. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché sia possibile imporre sanzioni nei casi in cui l'operatore economico non cooperi o rifiuti di cooperare durante i controlli e le attività di vigilanza del mercato.

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Fonte: Commissione Europea
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