Decreto MATTM 15 febbraio 2018
ID 5953 | | Visite: 7901 | Direttiva RoHS II | Permalink: https://www.certifico.com/id/5953 |
Decreto 15 febbraio 2018
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
GU Serie Generale n.84 dell' 11-04-2018
Art. 1.
1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 9, lettera b) , è sostituito dal seguente:
9 b) |
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9. |
9 b)-I |
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) |
Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019. |
b) il punto 13, lettera a) , è sostituito dal seguente:
13 a) |
Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche |
Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie» |
c) il punto 13, lettera b) , è sostituito dal seguente:
13 b) |
Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione |
Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9 |
13 b)-I |
Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate |
Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 13 b)-II 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10; |
13 b)-II |
Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato |
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13 b)-III |
Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione |
d) il punto 39, è sostituito dal seguente:
39 a) |
Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) |
Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019 |
Art. 2.
2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) , si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche GU n.62 del 15-3-2014
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