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Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

ID 5148 | | Visite: 16621 | Decreti Sicurezza lavoro

D lgs n  231 2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 / Consolidato Agosto 2023

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. 

(GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001)

Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001

Il Testo consolidato

Ebook D.Lgs. 231/2001

D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato 2023

D. Lgs 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il testo consolidato del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23 "Responsabilità amministrativa Enti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001 al 2022.

Maggiori info e download

Direttiva 2001/23/CE

ID 20163 | | Visite: 1074 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2001/23/CE

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

(GU L 82 del 22.3.2001)

Modificata da:

- M1 Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 (GU L 263 1 8.10.2015)

 

Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento

ID 17459 | | Visite: 10272 | Documenti Riservati Sicurezza

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento

Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Note 2023

ID 17459 | Rev. 1.0 del 16.02.2023 / Documento completo in allegato

In attesa della pubblicazione del nuovo Accordo CSR armonizzato per la formazione dei lavoratori di cui all’Art. 37 c. 2, già previsto entro il 30 giugno 2022 dal D.L 146/2021 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), si rappresentano gli attuali Accordi CSR per la formazione sicurezza lavoro:

- Lavoratori, dirigenti e preposti
- Datore lavoro RSPP
- RSS e ASPP

in relazione, in particolare, alle modalità di svolgimento (non si esamina l'aggiornamento periodico e salvo addestramento, prove pratiche, verifiche finali, casi particolari).
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Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento   Fig  1

Fig. 1 - Accordi CSR formazione sicurezza lavoro

Le modalità di svolgimento

Le Modalità svolgimento (non considerato caso necessità di "addestramento / prova pratica") previste sono:

- FAD sincrona (on-line / in diretta) 
- FAD asincrona (e-learning)
- Presenza (aula)
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FAD sincrona / asincrona

La FAD sincrona (on-line / in diretta) consiste nell’apprendimento di un gruppo di partecipanti, guidato da un formatore/docente, che avviene nello stesso luogo e al medesimo momento (formazione on-line) con un programma di lezioni stabilito e tempi di accesso richiesti.

I metodi comuni di apprendimento per la FAD sincrona includono webinar e aule virtuali, videoconferenze, teleconferenze, chat dal vivo e lezioni in streaming dal vivo che devono essere visualizzate in tempo reale. Il vantaggio della formazione sincrona è la possibilità di interagire e chiedere chiarimenti.

La FAD asincrona (e-learing) consiste nello studio totalmente autonomo del materiale e-learning: videolezioni, podcast, testi, simulazioni, ecc.. L’apprendimento avviene principalmente secondo la pianificazione del discente. Non c’è una vera interazione con le altre persone. I metodi più comuni di apprendimento e-learning possono includere moduli di lezione autoguidati, contenuti video preregistrati, biblioteche virtuali, appunti di lezione e forum di discussione on-line o piattaforme di social media.
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1. Formazione Lavoratori / Dirigenti / Preposti

Lavoratori / Dirigenti / Preposti

Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8) 

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) , dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Modalità

Presenza / FAD sincrona (on-line) / FAD asincrona (e-learning) (*) (**)

(*) Prevista FAD asincrona
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning (FAD asincrona / ndr) per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I (Formazione SSL via e-learning).

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

(**) Prevista FAD sincrona
La Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che la Formazione ìn accordo con l'Art. 37 c. 2, nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza "armonizzato", già previsto entro il 30 giugno 2022, può essere svolta in modalità presenza o FAD (sincrona o asincrona / ndr), salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica.
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Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento Fig  2

Fig. 2 - Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 - Modalità di svolgimento consentite
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2. Svolgimento diretto RSPP del DL

Datore di lavoro RSPP

Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)

Modalità

Presenza / FAD asincrona (e-learning) (*)

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(*) Prevista FAD asincrona
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning (FAD asincrona / ndr) per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I (Formazione SSL via e-learning).

(non si esamina l'aggiornamento periodico e salvo addestramento, prove pratiche, verifiche e casi particolari, si rimanda all’Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011).

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento   Fig  3

Fig. 3 - Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 - Modalità di svolgimento consentite
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3. Formazione RSPP e ASPP

RSPP e ASPP

Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 
Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 (GU n. 193 del 19 agosto 2016)

Modalità

Presenza / FAD asincrona (e-learning) (*)

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(*) Prevista FAD asincrona
Si rappresenta, inoltre, che per i Corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (FAD asincrona / ndr) e da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla Contrattazione Collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II (Formazione SSL via e-learning).

(non si esamina l'aggiornamento periodico e salvo addestramento, prove pratiche, verifiche e casi particolari, si rimanda allAccordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016).

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento   Fig  4

(*) Si rappresenta, inoltre, che per i Corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (FAD asincrona / ndr) e da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla Contrattazione Collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II (Formazione SSL via e-learning).

Fig. 4 - Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016 - Modalità di svolgimento consentite
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4. Lavoratori / Dirigenti / Preposti e RSPP DL (Integrazione)

Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012 (GU n. 192 del 18 agosto 2012)

 

Formazione in modalità e-learning

L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 (221/CSR e 223/CSR) disciplina la formazione in modalità e­learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro ".

L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella "semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale ". Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning "va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l 'uso de! personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata ".

...

5. La formazione e-Learning sulla sicurezza e salute lavoro
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.02.2023 Aggiunto Cap. 5 inerente la formazione e-learning Accordi:
Allegato I - Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Allegato I - Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
Allegato II - Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016
Certifico Srl
0.0 27.08.2022 --- Certifico Srl

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Heat at work - Guidance for workplaces

ID 19721 | | Visite: 1420 | Documenti Sicurezza Enti

Heat at work   Guidance for workplaces

Lavorare in presenza di temperature elevate: orientamenti per i luoghi di lavoro | EU-OSHA 2023 / In lingua italiana

ID 19721 | Update 10.08.2023 / In allegato in IT

L’aumento della temperatura ambiente media, previsto a causa dei cambiamenti climatici, può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro. Gli episodi di calore estremo possono comportare importanti problemi di salute come l’esaurimento da calore, il colpo di calore e altre malattie legate allo stress termico. Temperature più elevate per periodi prolungati possono inoltre accrescere il rischio di lesioni dovute alla stanchezza, alla mancanza di concentrazione, a un processo decisionale inadeguato e ad altri fattori. Può anche verificarsi una riduzione della produttività. L’aumento delle temperature può causare un aumento dei livelli di stress nei lavoratori, compresi quelli che operano nei servizi di emergenza o che svolgono la propria attività all’aperto, i quali devono lavorare con orari modificati onde evitare periodi di temperatura elevata. Temperature più elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature; una maggiore esposizione alle sostanze chimiche può essere correlata al lavoro in ambienti caldi, ad esempio nelle attività che richiedono l’utilizzo di solventi e altre sostanze volatili. Infine, le temperature più calde possono aumentare i livelli di inquinamento atmosferico nonché le esposizioni dannose per i lavoratori, come l’ozono troposferico e il particolato fine (ad esempio, lo smog), e favorire l’accumulo di contaminanti atmosferici dovuti alla stagnazione dell’aria.

Tutti i lavoratori hanno diritto a un ambiente in cui i rischi per la loro salute e sicurezza siano adeguatamente controllati e la temperatura sul posto di lavoro è uno dei rischi che i datori di lavoro devono valutare, indipendentemente dal fatto che il lavoro venga svolto al chiuso o all’aperto.

La presente guida fornisce orientamenti pratici su come gestire i rischi associati al lavoro in presenza di temperature elevate e informazioni su cosa fare se un lavoratore inizia a soffrire di una malattia legata al calore. La guida è stata redatta sulla base degli attuali orientamenti del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSHA, Istituto nazionale statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro), dell’Health and Safety executive del Regno Unito (HSE, comitato esecutivo per la salute e la sicurezza), del Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOSH, Centro canadese per la sicurezza e la salute sul lavoro) e di Safe Work Australia (agenzia governativa australiana per la sicurezza sul lavoro).

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Indice

Chi può essere interessato
Lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto
Lavoratori che svolgono la propria attività in ambienti chiusi
Stress termico: malattia legata al calore
Colpo di calore
Primo soccorso per il trattamento del colpo di calore
Esaurimento da calore
Primo soccorso per il trattamento dell’esaurimento da calore
Rabdomiolisi
Primo soccorso per i sintomi della rabdomiolisi
Sincope da calore
Primo soccorso per il trattamento della sincope da calore
Crampi da calore
Primo soccorso per il trattamento dei crampi da calore
Eruzione cutanea da calore
Primo soccorso per il trattamento dell’eruzione cutanea da calore
Edema da calore
Primo soccorso per il trattamento dell’edema da calore
Effetti a lungo termine dell’esposizione al calore
Rischi di infortunio
Esiste una temperatura massima cui i lavoratori possono essere esposti in condizioni di sicurezza sul posto di lavoro?
Indici di stress termico
Stress termico: misure e raccomandazioni
Normativa
Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro
Controllo dello stress termico
Misure tecniche
Misure organizzative
Abbigliamento e attrezzature protettive
Dispositivi di protezione individuale e calore
Idratazione
Bevande sportive
Pause
Protezione dei lavoratori vulnerabili
Acclimatazione
Mantenimento dell’acclimatazione
Recupero dal calore al di fuori dell’orario di lavoro
Consultazione dei lavoratori
Servizi di medicina del lavoro: sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione dei lavoratori
Orientamenti e normativa
Riferimenti bibliografici

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Fonte: EU-OSHA

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Decreto 7 luglio 2023

ID 20025 | | Visite: 6504 | Prevenzione Incendi

Decreto 7 luglio 2023

Decreto 7 luglio 2023 / RT PI  impianti di produzione di idrogeno / Versione VVF Agosto 2023

ID 20025 | 08.08.2023 / In allegato DM e Testo coordinato VVF Agosto 2023

Decreto 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

(GU n.169 del 21.07.2023)

Entrata in vigore: 20.08.2023
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Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.
2. Previa valutazione del rischio, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere applicate anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da quelle definite nel comma 1.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all’art. 1 devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
d) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all’allegato 1 si applicano agli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (cosiddetti elettrolizzatori) e ai relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Non sono richiesti adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5. Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi costituenti l’impianto sono specificamente progettati, costruiti ed allestiti per l’installazione prevista secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Tutti i sistemi pressurizzati sono protetti dalla sovrappressione.
2. Gli impianti e le relative apparecchiature sono progettati per ridurre al minimo la possibilità di rilasci accidentali di idrogeno.
3. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l’impianto sono idoneamente installati secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore o secondo le indicazioni contenute nella regola dell’arte o definite dal progettista.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2, l’installatore è tenuto a verificare che l’impianto sia ido- neo per il tipo di utilizzo nonché per la tipologia di installazione prevista e che l’utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto e dei relativi stoccaggi.

Art. 6. Impiego di prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto sono:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dalla presente norma e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella norma allegata.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304

ID 20118 | | Visite: 1118 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n  304

Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304 / Carrelli semoventi per movimentazione

ID 20118 | 07.08.2023 / In vigore

Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304
Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

(GU n.221 del 20-09-1991 - SO n. 57)

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Decreto Direttoriale n. 94 del 03 Agosto 2023

ID 20112 | | Visite: 689 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n  94 del 03 Agosto 2023

Decreto Direttoriale n. 94 del 03 Agosto 2023 / Iscrizione “Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici 

ID 20112 | 04.08.2023

Decreto Direttoriale n. 94 del 03 Agosto 2023 - Iscrizione “Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza”, con sede legale in Piacenza, Via Prevostura n. 62, è iscritto al numero 17 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Piacenza” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del SGSS aziendale settore “Automotive”

ID 20097 | | Visite: 1283 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Rapporto operativo Luglio 2023

La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del SGSS aziendale settore “Automotive

ID 20097 | 03.08.2023 / In allegato

La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza aziendale nel settore “Automotive” / Rapporto operativo Luglio 2023

Tale documento, elaborato congiuntamente dagli esperti Inail e Anfia e con la collaborazione di Brembo, SKF Industrie, Meccanotecnica Umbra, Aptiv Service Italia e Stellantis, descrive il percorso realizzato per la definizione di un modello di riferimento per lo sviluppo delle necessarie conoscenze, competenze e abilità per le figure previste dal d.lgs. 81/2008, focalizzandosi su datore di lavoro, dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’implementazione di una vera cultura della sicurezza in azienda.

Il presente rapporto operativo sarà uno strumento che ogni interlocutore potrà utilizzare, implementare e modificare sulla base delle specifiche realtà produttive e lavorative, sviluppando così una reale ed efficace cultura della sicurezza.

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Sommario

PREMESSA

INTRODUZIONE

1. TERMINI E DEFINIZIONI

2. IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE

3. IL PROGETTO: LE FASI E I RISULTATI

3.1 La raccolta e l’analisi delle esperienze aziendali
3.2 I profili
3.2.1 Il profilo dell’RSPP: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.2 Il profilo dell’ASPP: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.3 Il profilo dell’RLS: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.4 Il profilo del datore di lavoro: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.5 Il profilo del dirigente: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.6 Il profilo del preposto: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.7 Il profilo del lavoratore: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.2.8 Riassunto delle aree di abilità e conoscenze per profili

4. GAP ANALYSIS E GAP RECOVERY: approcci metodologici

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

6. APPENDICE
6.1 APPENDICE A: Intervista ai lavoratori: risposte

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Fonte: INAIL

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Rapporto operativo Luglio 2023
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Lavoro: il Garante Privacy ribadisce il no al controllo a distanza

ID 20086 | | Visite: 829 | News Sicurezza

Lavoro: il Garante Privacy ribadisce il no al controllo a distanza

ID 20086 | 01.08.2023 / Allegato Provvedimento GDPR del 1° giugno 2023

Sanzionata un’azienda per violazioni alla normativa privacy e allo Statuto dei lavoratori rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda.

Non sono bastate le motivazioni presentate da un’azienda per evitare una sanzione di 20mila euro dal Garante per la protezione dei dati personali per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori. 

Le violazioni sono emerse dall’ispezione avviata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione.

In particolare, con riferimento al sistema di videosorveglianza, è stato accertato che lo stesso, oltre alle riprese delle immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni; avevano accesso attraverso uno smartphone il legale rappresentante della società e la sua famiglia. L’applicativo permetteva all’utente di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell’impianto.

Dall’ispezione è emerso inoltre che l’azienda utilizzava un applicativo che, quand’era in uso, tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del dipendente nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando così un controllo del lavoratore non consentito.

Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un’adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). Per quanto riguarda la videosorveglianza è stata rilevata anche l’assenza di cartelli informativi in loco.

Allo scopo di rinforzare ulteriormente le misure di sicurezza ai locali aziendali, la Società aveva installato anche un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di 21 soggetti, tra cui i dipendenti.

Al riguardo nel provvedimento è stato rilevato che il trattamento dei dati biometrici, di regola vietato in quanto dati rientranti nelle cc.dd. categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), è consentito solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dal paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR e, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e sia previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie.

Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.

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Il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro

ID 20068 | | Visite: 1678 | News Sicurezza

Il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro

ID 20068 | 29.07.2023 / Documento allegato

Ministero dell'interno
Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Documento informativo redatto dal Comitato Unico di Garanzia del Ministero dell'Interno e dalla Consigliera di fiducia

Il presente documento, curato dal Comitato Unico di Garanzia in collaborazione con la Consigliera di Fiducia, si propone di realizzare una capillare sensibilizzazione sul fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro, e favorirne l'emersione, laddove eventualmente presente, mediante il ricorso agli strumenti di segnalazione e tutela messi a disposizione dall'Amministrazione.
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Sulla base della letteratura di settore, è da ritenersi molestia sessuale in ambito lavorativo qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o fondato sull'appartenenza di genere, che si verifichi in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturisca dal lavoro, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

Può manifestarsi con gesti, atti, parole, insinuazioni, per esempio:

- insinuazioni e commenti equivoci sull'aspetto esteriore dei colleghi e collaboratori;
- osservazioni e barzellette che riguardano le caratteristiche, il comportamento e l'orientamento sessuale di donne e uomini;
- molestie poste in essere con mezzi informatici, sms, invio di foto, messaggi vocali;
- affissione o esibizione di materiale pornografico nei luoghi di lavoro;
- contatti fisici indesiderati;
- avances in cambio di promesse di vantaggi o minacce di svantaggi;
- inviti indesiderati con un chiaro intento sessuale;
- atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.

I comportamenti configurabili come molestia sessuale possono dunque essere molto vari, ma sono sostanzialmente caratterizzati dal fatto di avere una base direttamente o indirettamente sessuale e dal fatto di non essere né desiderati né graditi da chi li subisce.

Si tratta di comportamenti che ledono la dignità, la libertà, il benessere psicofisico della persona, che possono causare forme di ansia e disagi psicologici anche molto gravi, riflettendosi negativamente sulla vita personale e lavorativa di chi li subisce.

Anche se la casistica conosciuta fa emergere la prevalenza femminile, sia donne che uomini possono essere oggetto di molestia sessuale.

Chi molesta nuoce non solo alla propria vittima, ma anche all'ufficio/amministrazione, agli altri lavoratori e colleghi, alla produttività, perché in un ambiente lavorativo in cui il clima delle relazioni è improntato su ricatti, violenza e mancanza di rispetto, tutti lavorano male.

Come ben puntualizza la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 "è circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si venfichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull'immagine delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza".
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segue in allegato

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Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98

ID 20052 | | Visite: 3841 | News Sicurezza

Decreto Legge 28 luglio 2023 n  98

Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98 / DL tutela dei lavoratori nelle emergenze climatiche - Cov. Legge n. 127/2023

ID 20052 | 28.07.2023 / DL Pubblicato in GU

Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98 Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

(GU n.175 del 28.07.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2023

Conversione in Legge

Legge 18 settembre 2023 n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (GU n.223 del 23.09.2023)

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In allegato

Testo coordinato Legge Legge 18 settembre 2023 n. 127 di conversione 
Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98 (GU n.175 del 28.07.2023)
Comunicato Stampa Cdm n. 45
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Art. 1. Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2. Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.
3. In deroga all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3. Linee guida in materia in salute e sicurezza

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Art. 4. Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

1. Il contributo di solidarietà di cui dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.
2. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».

Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Comunicato Stampa Cdm n. 45/2023

Decreto-Legge - Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di taluni adempimenti fiscali 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato il 26 luglio 2023, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.

Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.

Si prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto.

Si stabilisce che, entro il 30 novembre 2023, possa essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono introdotte, infine, norme per il rinvio del versamento del cosiddetto pay back nelle forniture di dispositivi medici.

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Protocollo condiviso rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

ID 20057 | | Visite: 4977 | News Sicurezza

Protocollo condiviso contenimento rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

Protocollo condiviso rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro / Bozza

ID 20057 | 27.07.2023 / In allegato Bozza 07.2023

Bozza Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro

Vedasi DL 98/2023 Emergenza climatica lavoro

Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98 Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

(GU n.175 del 28.07.2023)

Il DL tutela dei lavoratori nelle emergenze climatiche, approvato dal CdM il 26 luglio 2023, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Di seguito in allegato bozza dell Protocollo congiunto con le parti sociali è inserito come nuova disciplina per la tutela dei lavoratori nel DL tutela dei lavoratori nelle emergenze climatiche.

Il Protocollo condiviso, afrronta i temi dell’organizzazione del lavoro, delle misure e delle buone prassi da adottare per combattere l’emergenza caldo, con la fornitura di DPI ad hoc e supporti anticalore.
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Bozza - Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro

Il cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello globale comportando, allo stesso tempo, l’esposizione dei lavoratori ad ulteriori rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare per quelle che più direttamente ne subiscono gli effetti di danno.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e quindi anche di interesse lavorativo.

Ferme restando le misure per la prevenzione dei rischi connessi alle ondate di calore per la popolazione generale raccomandate dal Ministero della Salute, vanno considerati specifici aspetti connessi alle attività lavorative.

È noto, infatti, che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per quei contesti lavorativi nei quali sono previste mansioni dove è richiesto lo svolgimento di lavorazioni in ambienti all’aperto (c.d. outdoor), con una costante esposizione non solo alle temperature più elevate, ma anche ai raggi ultravioletti, con conseguenze dirette sul benessere psicofisico dei lavoratori, che può essere compromesso, a titolo esemplificativo, da disidratazione, insolazione, vertigini e malattie della pelle. Inoltre, può essere causa di alterazioni delle capacità motorio-cognitive, lesioni di vario tipo, malattie infettive e stress da calore.

Le condizioni climatiche rilevano non solo con riguardo alle prestazioni lavorative svolte all’aperto, ma in specifico anche nei confronti dei lavoratori c.d. indoor, per i quali non è possibile coniugare la produzione con un sistema di areazione condizionato (ad esempio cartiere, macellazione carni, panificazione industriale, altiforni…).

E’ tuttavia fondamentale, guardando a coloro che possono utilizzare sistemi di condizionamento dell’aria, che gli venga garantito un ambiente adeguatamente climatizzato e ventilato, oltre che ritmi di lavoro bilanciati, soprattutto nell’ambito industriale. Negli ambienti al chiuso, infatti, l’esposizione ad alte temperature, in combinazione con gli agenti inquinanti dell’aria interna e i fattori meteorologici esterni, può pregiudicare il benessere psicofisico a causa dello stress termico e della compromissione delle capacità cognitive e respiratorie, soprattutto in contesti caratterizzati da salubrità limitata, con potenziale sviluppo di patologie.

A questi rischi generici e comuni a tutte le attività lavorative, si aggiungono quelli specifici derivanti dalla combinazione della condizione climatica con le particolari modalità di prestazioni lavorative caratterizzate, a titolo esemplificativo, da sforzi fisici, utilizzo di sostanze chimiche e macchinari, rapporto con animali e necessario utilizzo di indumenti da lavoro e DPI.

Dunque, alla luce degli scenari di cambiamento climatico si considera la protezione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza connessi alle alte temperature come una priorità.

Oltre ai sistemi previsionali metereologici consolidati curati dall’aeronautica militare, nonché il bollettino sulle ondate di calore pubblicato quotidianamente dal Ministero della Salute, è, altresì, importante sviluppare un sistema di allerta caldo attraverso previsioni personalizzate degli effetti della temperatura sui lavoratori “in un modello meteorologico previsionale deterministico a elevata risoluzione spaziale e temporale”, tenendo in considerazione il tipo di attività fisica, l’ambiente di lavoro, i dispositivi di protezione individuali e le criticità organizzative.

In questo contesto, il protocollo tende a promuovere le buone pratiche per la salute e la sicurezza, contribuendo a realizzare un ambiente di lavoro più sano e sicuro, migliorando il benessere dei lavoratori.

Il presente protocollo si pone, altresì, l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate alla gestione dei rischi determinati dallo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di condizioni climatiche non adeguate, al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi all’innalzamento delle temperature, con particolare attenzione agli strumenti dell’informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela.

Le misure di protezione, così come piani e programmi di intervento, a salvaguardia della salute e sicurezza contro gli effetti avversi determinati dalle alte temperature di calore o percepite tali, dovranno essere adottate in via preventiva e non solo in occasione dell’evento per costituire una guida nelle scelte tecnico/organizzative da compiere anche per gli anni futuri e non solo per l’attuale “emergenza stagionale”.

Quindi, unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, a soluzioni organizzative specifiche per tali condizioni particolari, le Parti intendono indicare percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di studenti in PCTO o nelle altre forme di istruzione e formazione, che dovranno essere declinate nei diversi contesti lavorativi mediante protocolli aziendali, frutto di una collaborazione tra gli attori della prevenzione aziendale e la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (RLS/RLST - RSA/RSU) e, quando non previste quelle territoriali, sulla base delle esigenze e condizioni specifiche, al fine di prevenire le conseguenze di danno, contrastando gli effetti determinati dall’esposizione alle alte temperature, mirando, quando possibile, al coniugare le tutele con lo svolgimento del lavoro.

Si stabilisce che

i datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che già fornisce il quadro per la protezione dei lavoratori, adottano il presente protocollo per l’adeguamento degli attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche dei lavoratori, nonché per aumentare il livello di consapevolezza, responsabilità riguardo ai rischi delle alte temperature o percepite tali e di compliance normativa.

Propedeutica alla individuazione di strumenti operativi pratici per organizzare al meglio l’attività lavorativa e per tutelare i lavoratori, è la compiuta valutazione dei rischi che non può prescindere da una corretta individuazione delle attività e delle aree di lavoro più esposte al calore.

La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima 1. Così, il suo aggiornamento e il relativo documento, ai sensi dell’art.29 del medesimo decreto legislativo.

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi dovrà tenere conto:

a) ONDATE DI CALORE, TEMPERATURE ALTE O PERCEPITE TALI ED EFFETTI SULLA SALUTE

Durante le ondate di calore, le temperature alte o quelle percepite tali, sono documentati effetti sulla salute, le patologie più ricorrenti associate alle alte temperature ambientali possono essere:

- colpo di sole (rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea) - all’effetto dell’eccessiva esposizione ai raggi solari si aggiungono gli effetti del surriscaldamento e della disidratazione;
- crampi da calore (spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione);
- esaurimento da calore (abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale);
- colpo di calore (temperatura corporea superiore a 40 °C, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, stato confusionale, deliri o convulsioni, possibile perdita di coscienza).

Tali eventi sono classificati come infortuni sul lavoro quando causati dalle ondate di calore, dalle alte temperature o da quelle “percepite”. Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

1 Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all'ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.

b) FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALL’INSORGENZA DELLE PATOLOGIE DA CALORE

- Alta temperatura dell’aria e alti tassi di umidità.
- Basso consumo di liquidi.
- Esposizione diretta al sole (senza ombra).
- Movimento d'aria limitato (assenza di aree ventilate).
- Attività fisica intensa.
- Alimentazione non adeguata.
- Insufficiente periodo di acclimatamento.
- Uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione.
- Condizioni di suscettibilità individuale.

c) FATTORI DI RISCHIO

Fattori individuali che aumentano il rischio di effetti negativi sulla salute:
- età (˃ 65 anni);
- presenza di patologie croniche (BPCO, diabete, cardiopatie, malattie neurologiche);
- assunzione di alcuni farmaci;
- gravidanza;
- alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione;

Fattori correlati con lo svolgimento della mansione che aumentano il rischio di eventi avversi:
- lavoro con esposizione diretta al sole, ad alte temperature o percepite tali;
- scarso consumo di liquidi;
- lavoro fisico pesante e/o ritmo di lavoro intenso;
- pause di recupero non determinabili
- abbigliamento protettivo pesante o equipaggiamento ingombrante.

2. SORVEGLIANZA SANITARIA

Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi è possibile attivare la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori, non già sottoposti, per i quali venisse considerata necessaria dal medico competente (art.18, co.1, lett. a).

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria – quale strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro – disciplinata dagli articoli 38-42, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il medico competente aziendale, valutando lo stato di salute dei lavoratori, può fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore.

La presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore che contribuisce all’aumento del rischio di aggravamento della malattia di cui si soffre. Il medico competente con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause.

Va considerata la possibilità di programmare esami medici periodici per i lavoratori esposti a condizioni di caldo estremo, per individuare eventuali condizioni preesistenti che possano aumentare il rischio di stress da caldo.

Al fine di agevolare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è auspicabile attivare un sistema di supervisione mediante, formazione specifica dei preposti volta a riconoscere i sintomi di stress da caldo e colpo di calore e ad agire tempestivamente per attivare una procedura di emergenza, ivi compreso il trasporto immediato del lavoratore interessato in un’area sicura e la contestuale chiamata dei soccorsi.

3. STRATEGIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI

INFORMAZIONE/FORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, forma e informa tutti i lavoratori sui rischi correlati al caldo, sulle misure di prevenzione, sulle procedure da seguire e sui comportamenti adeguati da tenere con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli stessi sugli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

È importante che la formazione/informazione tenga conto anche della presenza di lavoratori di lingua straniera.

Oltre che per i lavoratori, si deve prevedere la info-formazione anche per i preposti e l’addetto al primo soccorso.

L’informazione deve comprendere raccomandazioni relative:
- agli abiti preferibilmente da indossare;
- all’importanza di mantenere un ottimo stato di idratazione e un’alimentazione equilibrata;
- ai fattori di rischio individuali e alla gestione dei sintomi delle patologie da calore (come prevenirne l’insorgenza e come e quando riconoscerne i sintomi).
- al consumare pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi di grassi e sale che rallentano la digestione e predispongono allo stress da caldo.

IDRATAZIONE

La prima difesa contro gli effetti delle alte temperature è una corretta idratazione. Pertanto, anche in occasione di lavoro è necessario assicurare adeguati livelli di idratazione.
- Il datore di lavoro deve rendere disponibile e facilmente accessibile acqua potabile e acqua per rinfrescarsi, nonché installare contenitori per l’acqua in diverse postazioni sul luogo di lavoro.
- I lavoratori fanno massima attenzione al proprio livello di idratazione e bevono prima di avvertire la sete, moderano l’assunzione di bevande contenenti caffeina.
- Il datore di lavoro deve vietare in modo esplicito il consumo di bevande alcoliche (anche a bassa gradazione quali birra e vino) durante l’attività lavorativa, compreso i pasti.
- Il datore di lavoro deve garantire il facile accesso ai servizi igienici, tenuto conto della maggiore e frequente idratazione.

ABBIGLIAMENTO/INDUMENTI/DPI 

Il datore di lavoro nei riguardi dei lavoratori deve:
- informare in merito all’indossare, se possibile, abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e che ricoprano buona parte del corpo, per evitare di lavorare a pelle nuda e un copricapo con visiera o a tesa larga;
- vietare lo svolgimento delle attività lavorative con parti del corpo interamente scoperte.
- consegnare indumenti da lavoro e DPI (quando previsti) adeguati alle alte temperature.
- fornire crema solare ad alta protezione (quale DPI) su specifica prescrizione del medico competente.

RIORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI LAVORO

Il datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi (artt.28 e 29) interviene sull’organizzazione dei piani di lavoro per eliminare o, quando non possibile, ridurre l’esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature o percepite tali. Al riguardo, si ritiene opportuno considerare a priorità di adozione, tra le altre, le seguenti soluzioni organizzative:

- Riprogrammare in giorni con condizioni meteo-climatiche più favorevoli le attività non prioritarie e da svolgersi all’aperto.
- Pianificare le attività che richiedono un maggiore sforzo fisico durante i momenti più freschi della giornata.
- Prevedere l’alternanza dei turni tra i lavoratori in modo da minimizzare l’esposizione individuale al caldo o al sole diretto.
- Prevedere interruzioni del lavoro in casi estremi, quando il rischio di patologie da calore è molto alto.
- Prevedere la variazione dell’inizio dei lavori.
- Evitare che i lavoratori svolgano la propria attività da soli, al fine di assicurare, in caso di necessità, l’attivazione immediata del soccorso.
- Incaricare i preposti, dopo una formazione specifica, di svolgere una supervisione volta a riconoscere i sintomi di stress da caldo e colpo di calore al fine di agire tempestivamente per attivare una procedura di emergenza.

PAUSE

Devono essere garantite pause brevi ma frequenti, al fine di assicurare al lavoratore un adeguato ristoro. Infatti, l’assenza di pause pianificate rallenta il ritmo di lavoro e aumenta il rischio di errore umano.
In particolare, per quanto possibile:

- Assicurare la disponibilità di aree completamente ombreggiate o climatizzate per le pause, ivi compresa la pausa pranzo.
- Prevedere, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta, segnali acustici, messaggi audio, qualsiasi tipo di comunicazione efficace per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco per la reidratazione e il rinfrescamento.
- Quando prevista la mensa aziendale, il datore di lavoro deve garantire che vengano preparati pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi di grassi e sale, oltre alla totale assenza di bevande alcoliche (anche a bassa gradazione).

VIGILANZA E CONTROLLI

Per facilitare e potenziare l’azione fondamentale di vigilanza e controllo del territorio da parte delle autorità competenti, specie nelle realtà meno facilmente tracciabili per dimensione e lavoro esterno, si sollecitano segnalazioni da parte dei lavoratori e delle loro rappresentanze nel caso di rilievo dell’assenza di misure prevenzionali appropriate o del mancato riconoscimento dei diritti di tutela nei termini di quanto previsto dal Protocollo o dalla normativa vigente.

MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Il datore di lavoro, al fine di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di elevate temperature, è tenuto ad effettuare un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche anche mediante la consultazione del bollettino di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo).

4. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Nell’ambito dell’azienda, l’applicazione e la verifica dell’attuazione delle misure e delle indicazioni previste nel presente protocollo avvengono attraverso la stipula di un protocollo aziendale che andrà a declinarle nei diversi contesti lavorativi con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) e, quando non previste, quelle territoriali.

Le parti riconoscono, inoltre, la necessità di coinvolgere attivamente i lavoratori nell’applicazione e nell’aggiornamento del protocollo aziendale, mediante le rappresentanze sindacali aziendali e quando non previste quelle territoriali, includendo i loro feedback e suggerimenti per migliorare la sicurezza del luogo di lavoro.

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Decreto 16 marzo 2023

ID 20039 | | Visite: 3900 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 16 marzo 2023   Criteri e modalit  installazione DAE

Decreto 16 marzo 2023 / Criteri e modalità installazione DAE

ID 20039 | 24.07.2023

Decreto 16 marzo 2023 Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

(GU n.171 del 24.07.2023)

...

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.

2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere opportunamente indicati con l’apposita segnaletica di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

[...]

ALLEGATO  A     

A. Finalità. 

1. Il presente allegato individua i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e indica i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE. 

B. Caratteristiche dei DAE. 

1. I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2021, n. 116

2. I suddetti dispositivi devono consentire l’esecuzione delle seguenti operazioni:   analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;  ove la predetta analisi sia positiva, caricamento automatico dell’apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. In accordo con le linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali shock sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;  registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell’apparecchio. 

C. Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. 

1. I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un’ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/ cinque minuti dall’arresto cardiaco. 

2. L’installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza, etc.). È altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell’anno. 

3. Nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/Km2.   

4. Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:   

a. la presenza di apposita segnaletica, come di seguito specificata; 
b. la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi.

Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi. 

5. In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. 

D. Segnaletica.   

1. Ai fini di una corretta installazione e gestione dei DAE, è necessario l’utilizzo della apposita segnaletica individuata nell’allegato B del presente decreto, tale da garantire: 

a. la presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE; 
b. la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura, preferibilmente in apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza. 

2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere indicati, in modo chiaro e visibile, con la segnaletica internazionale di cui al punto 2 dell’allegato B, la quale, preferibilmente, è altresì utilizzata, in aggiunta ai pittogrammi nazionali di cui al punto 1 del medesimo allegato, per segnalare i DAE in tutti i contesti in cui è ipotizzata la presenza di soggetti stranieri non italofoni. 

3. La presenza di segnaletica deve essere prevista anche sulle planimetrie per emergenza ed evacuazione. È necessario provvedere all’aggiornamento delle stesse ogniqualvolta venga acquistato o riposizionato un defibrillatore. 

E. Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. 

1. La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l’utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.   

2. In aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi di trasporto di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 116 del 2021, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, devono essere identificate, all’interno del territorio regionale, le seguenti aree:   

- aree con particolare afflusso di pubblico; 
- aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione. 

3. Va pertanto valutata, in considerazione dell’afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, l’opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture: 

-  luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria:
- strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
- luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione:

- - centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto; 
- - strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; 
- - strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici; 
- - postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi; 
- - farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio; 
- - luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.   

4. In conformità a quanto indicato dal decreto ministeriale 18 marzo 2011, inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi: 

- mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118; 
- mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile; 
- mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi; 
- ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario. 

5. È altresì opportuno dotare di DAE i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.    

Allegato B

1. Segnaletica indicativa italiana DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano

a)

DAE pittogramma

Il pittogramma di cui alla lettera a) deve essere po0sizionato nel luogo in cui è istallato il DAE, nonché sulle planimetrie per emergenza ed evacuazione.

b)

Il pittogramma di cui alla lettera b) deve essere posizionato lungo i percorsi che conducono al DAE.

DAE pittogramma percorso

c)

Struttura cardioprotetta

Il pittogramma di cui alla lettera c) deve essere posizionato, in maniera ben visibile, nei punti accesso di una struttura cardioprotetta.
...

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Nota INL del 14 aprile 2023 prot. n. 2573

ID 20034 | | Visite: 1589 | Documenti Sicurezza

Nota INL del 14 aprile 2023 prot. n. 2573

ID 20034 | 23.07.2023 / In allegato

Nota del 14/04/2023, prot. n. 2573 - Oggetto: Quesito in materia di ponteggi - Riscontro

...

INL
Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Codesto Ufficio ha richiesto un parere in merito alla natura di un’opera rinvenuta su un cantiere autostradale, ove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria delle pile e dell’intradosso degli impalcati di un viadotto.

Tale struttura appare costituita da un unico impalcato, esteso a tutta l’area occupata dalle travi e soletta del viadotto,  formato a sua volta da elementi di impalcato metallico poggiati su travi metalliche reticolari posizionate longitudinalmente e sospeso con catene agganciate a tasselli, annegati a loro volta nell’intradosso della soletta.

In particolare, è stato chiesto:

1. se l’opera in esame sia qualificabile come “ponteggio” e quindi necessiti della relativa autorizzazione ministeriale;

2. qualora l’opera in esame sia invece qualificabile come “opera provvisionale”, se i singoli elementi costituenti  l’opera necessitino comunque di autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 133, co. 3, D. Lgs. 81/2008  ovvero, qualora siano appartenenti a diverse autorizzazioni, siano assemblabili, se compatibili, tramite  progetto con relativo calcolo e disegno esecutivo.

Nel merito si rappresenta quanto segue.

In relazione al quesito sub 1.: la normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. n.  81/2008 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”) e fornisce indicazioni “relative alla loro installazione ed alle operazioni di montaggio e smontaggio”.

Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce tuttavia una specifica definizione del ponteggio, per la quale si ritiene di poter fare riferimento al punto 2 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 149 del 22/11/1985 come di  seguito riportata “I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d'insieme […]”.

L’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, pur rispondendo alla definizione di opera provvisionale presente in letteratura ovvero “…strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte  dell’opera compiuta”, non appare riconducibile alla richiamata definizione di ponteggio, atteso che si sviluppa su un unico piano sospeso con catene agganciate a tasselli annegati nell’intradosso della soletta del viadotto.

Pertanto, deve ritenersi che l’opera rivenuta rientri genericamente tra le opere provvisionali impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie, ad altezze superiori ai 2 metri, che sono di ausilio nella  realizzazione dei lavori civili, non fanno parte dell’opera finale, hanno una durata temporale limitata e devono essere  rimosse quando non più necessarie.

La stessa può considerarsi un'opera di “servizio” tra quelle destinate al transito, allo stazionamento ed al sostegno sicuro durante il lavoro; essa deve essere realizzata in modo idoneo, con materiali resistenti e adeguatamente  dimensionata. I ponti di servizio utilizzati per la manutenzione dell'intradosso degli impalcati dei viadotti sono, in  genere, opere di notevole entità da inserirsi, ai fini valutativi, nei piani di sicurezza (si veda, ad es., il punto 2.2.4 lett. a) dell’All. XV d.lgs. 81/08 sul PSC).

Se da un punto di vista progettuale è necessario che venga esibito il dimensionamento, da un punto di vista  strettamente costruttivo è bene far riferimento all’art. 123 (che impone che il montaggio e lo smontaggio delle opere  provvisionali siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori) e al successivo art. 126 ( "gli impalcati  e ponti di servizio (…) che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso  il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione”)

In relazione al quesito sub 2. e a integrazione della nota prot. n. 3687 del 17/06/2022 inerente a quesiti in materia  di piani di carico nei cantieri edili (che si allega), le opere provvisionali rientrano nell’articolo 133 del d.lgs. n. 81/2008  (relativo ai ponteggi fissi ed altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole  importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi) qualora siano costituite da elementi di  ponteggio fisso, pertanto, solo in tale caso occorre la redazione di un progetto secondo le istruzioni approvate  nell’autorizzazione ministeriale.

Stante quanto sopra, tenuto conto che l’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito rientra deve ricondursi alle opere provvisionali e che l’art. 112 del d.lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che “Le opere provvisionali devono  essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo;…”, è necessario che,  per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto  (relazione di calcolo e disegno esecutivo) che tenga conto anche dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione  per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in fase di montaggio e smontaggio della stessa, sia in fase di  utilizzo da parte dei lavoratori.

Per gli elementi di ponteggio (elementi di impalcato metallici, travi metalliche reticolari prefabbricate, tubi e giunti,  parapetti prefabbricati, ecc.) compatibili fra loro ed impiegati nell’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, il  progetto dovrà tenere conto di quanto previsto nell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008,  con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche dei materiali, alle certificazioni di prova relative ai suddetti  elementi di ponteggio ed ai coefficienti di sicurezza adottati.

IL DIRETTORE CENTRALE - Dott. Orazio Parisi

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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 07.2023

ID 20032 | | Visite: 1440 | Testo Unico Sicurezza

Testo Unico Sicurezza D Lgs  81 2008   07 2023

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 / Luglio 2023

ID 20032 | 23.07.2023 / In allegato

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 07.2023 (16 Luglio 2023)

Disponibile il testo coordinato Ingg. Amato e Di Fiore nell'edizione Luglio 2023. 

Download TUS Ed. 07.2023

Novità in questa versione:

- Inserito un commento personale ai punti 1.1.1 lett. i), 3.1.1 e 3.2.2 dell’Allegato XV riguardo gli obblighi di redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS);

- Corretto un refuso al punto 4.2.3.5 dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.

- Inserita la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi;

- Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili;

Inserita la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa – richiesta parere;

Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 - decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale;

Inserita la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi – Riscontro;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 – Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 – Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

- Inseriti gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023;

- Inserita la nota del 13/07/2023, prot. n. 5056 avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

- Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 738798 come disposto dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);

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Direttiva 77/187/CEE 

Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

(GU L 61 del 5.3.1977)

Abrogata da: Direttiva 2001/23/CE

Attuazione

Art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990). (GU n.10 del 12.01.1991 - SO n. 2)

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217

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Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n  217

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 / Ordinamento Corpo nazionale VVF - Consolidato 08.2023

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. 

(GU n.249 del 25.10.2005 - S.O. n. 170)

Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005
_______

In allegato Testo consolidato riservato Abbonati.

Modifiche:

DECRETO 8 maggio 2006, n. 222 (in G.U. 28/06/2006, n.148)
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254)
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265)
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 (in G.U. 20/06/2012, n.142) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190)
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49)
DECRETO 30 aprile 2015, n. 103 (in G.U. 10/07/2015, n.158)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24/06/2016, n.146), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97 (in G.U. 23/06/2017, n.144)
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) - Testo consolidato 2018
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 (in SO n.52, relativo alla G.U. 06/11/2018, n.258)
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)
DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186)
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186)
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21/09/2019, n.222) convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n. 272)
LEGGE 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n.272)
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180).
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322)
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 (in G.U. 09/09/2021, n.216) convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266)
LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n.266)
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67)
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 17/08/2022, n.191)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 121 (in SO n.33, relativo alla G.U. 17/08/2022, n.191)
LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47)
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95)
DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 (in G.U. 13/06/2023, n.136)
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) - Testo consolidato 08.2023

Decreto 7 aprile 2023

ID 20154 | | Visite: 1998 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 7 aprile 2023   Utilizzo DAE societa  sportive

Decreto 7 aprile 2023 / Utilizzo DAE societa' sportive

ID 20154 | 10.08.2023

Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.

(GU n.186 del 10.08.2023)

...

Art. 1.

1. Per le finalità indicate in premessa, al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 24 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti»;

b) all’art. 1, comma 1, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 11 e 11-bis»; dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)»; dopo la parola «salvavita» sono inserite le parole «nelle competizioni e negli allenamenti»;

c) alla rubrica dell’art. 5, dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)» e dopo la parola «salvavita» sono inserite le parole «nelle competizioni e negli allenamenti»;

d) all’art. 5, comma 3, dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)»; al comma 6, dopo le parole «defibrillatore semiautomatico» sono inserite le parole «e automatico (DAE)»; al comma 7, dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)»;

e) all’art. 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui all’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico»;

f) l’allegato E, recante «Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», è sostituito dall’allegato E del presente decreto.

[...]

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Aggiornamento periodico formazione CSP CSE / Note

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Aggiornamento periodico formazione CSP CSE   Note

Aggiornamento periodico formazione CSP CSE / Ultima scadenza quinquennio 15.05.2023

ID 20137 | 08.08.2023 / Download Nota allegata

Il 15 maggio 2023 è scaduto l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione da 40 ore per i Coordinatori per la sicurezza Cantieri (CSP CSE) abilitati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 il 15 maggio 2008.

Infatti, 15 maggio 2008, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, è stato previsto l'obbligatorietà per i CSP e CSE di effettuare l'aggiornamento formativo ogni 5 anni, con di durata complessiva di 40 ore.

L'obbligo di aggiornamento è finalizzato al mantenimento del ruolo di CSP / CSE (sia in fase di Progettazione CSP, che di esecuzione CSE), oltre che al miglioramento delle competenze nelle tematiche per la salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Quindi, per I CSP e CSE che sono stati abilitati prima dell'entrata in vigore del  D. Lgs. 81/2008, i quinquenni di scadenza formazione quinquennale di 40 h, sono:

1° Termine scadenza formazione quinquennale: 15 maggio 2013 

2° Termine scadenza quinquennale: 15 maggio 2018

3° Termine scadenza quinquennale: 15 maggio 2023

4° Termine scadenza quinquennale: 15 maggio 2028
...

Per i CSP e CSE abilitati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 il riferimento per la scadenza è quello della data effettiva di abilitazione.

Allegato XIV
...
È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Modalità per l'aggiornamento formazione 

Si veda Documento

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La tragedia di Marcinelle 1956

ID 14071 | | Visite: 4086 | News Sicurezza

La tragedia di Marcinelle 1956

La tragedia di Marcinelle 08 Agosto 1956

ID 14071 | 08.08.2023 / Download Scheda

08 Agosto 2023 - 67° anniversario della tragedia di Marcinelle e 22ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

​Oggi 08 Agosto 2023, nella "Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo", istituita in memoria della tragedia di Marcinelle, in Belgio, in cui persero la vita oltre 262 lavoratori, di cui la maggior parte emigrati italiani, il Presidente Meloni ricorda tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all'estero.

"La catastrofe della miniera del Bois du Cazier di Marcinelle dell'8 agosto 1956 ha segnato per sempre la storia nazionale ed europea.

L'Italia ha pagato il prezzo più alto di quella tragedia. Dei 262 minatori vittime del disastro, infatti, 136 erano nostri connazionali. Avevano deciso, con sofferenza e dolore, di abbandonare la Patria per emigrare in Belgio. Lavorarono duro, con umiltà e dedizione, senza garanzie, in condizioni terribili e ora inimmaginabili. Persero la vita nel buio della miniera, ma la loro luce non si è spenta e risplende nel ricordo e nella riconoscenza tributati loro dalla comunità nazionale.

Marcinelle è diventata un simbolo, un tassello di quel grande mosaico che è la storia dell'emigrazione italiana, un susseguirsi di enormi sacrifici ma anche di straordinari successi e obiettivi raggiunti. Oggi rendiamo omaggio anche a tutto questo e riscopriamo il legame che ci lega agli italiani all'estero, ambasciatori d'Italia nel mondo col Tricolore nel cuore".

...

La tragedia di Marcinelle 08 Agosto 1956

L'incendio nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, del 1956, provocò la morte di 262 minatori di cui 136 gli italiani.

Una delle più gravi tragedie minerarie della storia si verificò l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier (appena fuori la cittadina belga di Marcinelle) dove si sviluppò un incendio che causò una strage.

262 minatori morirono, per le ustioni, il fumo e i gas tossici. 136 erano italiani. Causa dell’incidente fu un malinteso sui tempi di avvio degli ascensori. Si disse che all’origine del disastro fu un’incomprensione tra i minatori, che dal fondo del pozzo caricavano sul montacarichi i vagoncini con il carbone, e i manovratori in superficie. Il montacarichi, avviato al momento sbagliato, urtò contro una trave d’acciaio, tranciando un cavo dell’alta tensione, una conduttura dell’olio e un tubo dell’aria compressa.

Erano le 8 e 10 quando le scintille causate dal corto circuito fecero incendiare 800 litri di olio in polvere e le strutture in legno del pozzo. Dopo due settimane di ricerche, mentre una fumata nera e acre continuava a uscire dal pozzo sinistrato, uno dei soccorritori che tornava dalle viscere della miniera non poté che lanciare un grido di orrore: «Tutti cadaveri!».

Ci furono due processi, che portarono nel 1964 alla condanna di un ingegnere (a 6 mesi con la condizionale).

In ricordo della tragedia, oggi la miniera Bois du Cazier è patrimonio Unesco.

La tragedia della miniera di carbone di Marcienelle è soprattutto una tragedia degli italiani immigrati in Belgio nel dopoguerra. Tra il 1946 e il 1956 più di 140mila italiani varcarono le Alpi per andare a lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia. Era il prezzo di un accordo tra Italia e Belgio che prevedeva un gigantesco baratto: l’Italia doveva inviare in Belgio 2mila uomini a settimana e, in cambio dell’afflusso di braccia, Bruxelles si impegnava a fornire a Roma 200 chilogrammi di carbone al giorno per ogni minatore.

...

Cronologia degli eventi

Alle 7:56 dell'8 agosto Antonio I., addetto alle manovre del livello 975 m, una volta caricato l'ultimo carrello pieno, dà il via alla rimonta. Poi lascia il suo posto di lavoro e va alla ricerca di altri carrelli pieni; il suo aiutante Vaussort rimane sul posto.

Verso le 8:00 Mauroy, addetto alle manovre in superficie, telefona a Vaussort poiché ha bisogno dell'ascensore per il piano 765 m. Mauroy e Vaussort prendono un accordo previsto dai protocolli di lavoro, ma che in seguito risulterà fatale.

L'accordo è il seguente: per due viaggi l'ascensore sarà "libero". Questo permette a Mauroy di fare partire l'ascensore senza il via libera del piano 975 m, ma questa decisione implica che il piano 975, per due volte, non potrà più caricare l'ascensore. Dopo essersi accordato, a sua volta Vaussort parte alla ricerca di vagoncini pieni; secondo le registrazioni del "Rockel" sono le 8:01 e 40 sec.

Alle 8:05 uno dei due ascensori (d'ora in poi indicato con A) arriva al piano 765 m per essere caricato. L'altro (B) si ritrova nel pozzo verso 350 m.

Alle 8:07 l'ascensore A è carico e rimonta in superficie, mentre B ridiscende a 975 m. Durante questa movimentazione Antonio I. è ritornato al suo posto di lavoro. Qui vi sono due versioni divergenti. Secondo Antonio I., lui avrebbe chiesto al suo aiutante Vaussort se poteva caricare, ricevendone una risposta affermativa; secondo Mauroy, Vaussort era ancora assente e quindi non avrebbe potuto autorizzare Antonio I. a caricare e neppure avvertirlo che quell'ascensore gli era vietato. Nessuna delle due versioni è totalmente soddisfacente; Vaussort morirà nella sciagura e non potrà quindi testimoniare e confermare una delle due versioni o fornirne una sua terza.

Alle 8:10 l'ascensore A arriva in superficie, mentre B arriva al livello 975. Incurante (o ignaro) del fatto che quell'ascensore gli fosse vietato, Antonio I. comincia a caricare i vagoncini pieni, arrivati dai cantieri durante la sua assenza. Ma la manovra non riesce: il sistema che blocca il carrello durante la rimonta dell'ascensore s'inceppa. Questo sistema avrebbe dovuto ritirarsi un breve istante per lasciare uscire totalmente il vagoncino vuoto. Ma ciò non accade ed i due vagoncini si ritrovano bloccati e sporgenti dal compartimento dell'ascensore. Il vagoncino vuoto sporge di 35 cm, mentre quello pieno sporge di 80 cm. Per Antonio I. la situazione è fastidiosa, ma non pericolosa: è sicuro che l'ascensore non partirà senza il suo segnale di partenza. In superficie Mauroy ignora totalmente la situazione verificatasi al piano 975 m. Mauroy è nel protocollo di lavoro «ascensore libero» e farà partire l'ascensore allorché avrà finito di scaricare i vagoncini rimontati dal piano 765 m.

Alle 8:11 Mauroy ha finito di scaricare l'ascensore A e dà il via alla partenza, il che immancabilmente provoca anche la partenza dell'ascensore B. Al piano 975 m Antonio I. vede l'ascensore B rimontare bruscamente. Nella risalita l'ascensore, con i due vagoncini sporgenti, sbatte in una putrella del sistema di invio. A sua volta questa putrella trancia una condotta d'olio a 6 kg/cm² di pressione, i fili telefonici e due cavi in tensione (525 Volt), oltre alle condotte dell'aria compressa che servivano per gli strumenti di lavoro usati in fondo alla miniera: tutti questi eventi insieme provocano un imponente incendio. Essendo questo avvenuto nel pozzo di entrata dell'aria, il suo fumo raggiunge ben presto ogni angolo della miniera, causando la morte dei minatori. In quanto al fuoco, la sua presenza si limitò ai due pozzi e dintorni, ma il suo ruolo fu determinante perché tagliò ogni via d'accesso nelle prime ore cruciali, fra le 9 e le 12. L'incendio non scese sotto il piano 975 m, mentre divampò nei pozzi fino al piano 715 m. A questo piano Bohen, prima di morire, annotò nel suo taccuino "je reviens de l'enfer" (ritorno dall'inferno). L'allarme venne dato alle 8:25 da Antonio I., il primo risalito in superficie tramite il secondo pozzo, anche se già alle 8:10, in superficie, si era capito che qualcosa di gravissimo era accaduto, poiché il motore dell'ascensore (1 250 CV) si era fermato e il telefono non funzionava più (il responsabile Gilson era corso ad avvertire l'ingegnere Calicis che probabilmente erano di fronte a un cassage de fosse, cioè a una "rottura nel pozzo", un deragliamento). Calicis ordinò al suo aiutante Votquenne di scendere nelle miniera per informarsi.

Verso le 8:30 Votquenne è pronto a scendere, ma il freno d'emergenza è bloccato per mancanza di pressione d'aria. Ciò era dovuto alla rottura della condotta in fondo al pozzo, che aveva svuotato il serbatoio in superficie. Votquenne ordina la chiusura della condotta d'aria che scende nel pozzo: ci vorranno più di 10 minuti per ristabilire una pressione sufficiente. Votquenne e Matton scendono senza equipaggiamento, arrivano sotto 835 metri, ma devono rinunciare a causa del fumo.

Nel frattempo 6 minatori superstiti arrivano in superficie mentre Stroom scende nella miniera.

Alle 8:35 Calicis telefona alla centrale di soccorso chiedendo di tenersi pronti e precisa che richiamerà in caso di bisogno.

Alle 8:48 Calicis chiede l'intervento della centrale di soccorso distante 1,5 km dalla miniera. I soccorritori impiegheranno 10 minuti per arrivare.

Alle 8:58 la prima squadra di soccorritori arriva sul posto. Votquenne e uno dei soccorritori equipaggiati con i respiratori Dräger fanno un secondo tentativo. Arrivano a 1035 metri, ma non riescono ad uscire dall'ascensore, in quanto i suoi occupanti erano montati nel terzo compartimento dell'ascensore fermo a 3,5 m più in alto del livello di uscita. Odono dei lamenti, ma l'addetto alle manovre non risponde più alle loro chiamate[8], probabilmente già incosciente. In superficie, Gilson decide di far rimontare l'ascensore. Rimontando, a livello 975, Votquenne vede già le fiamme che hanno raggiunto l'ultima delle tre porte di sbarramento fra i due pozzi.

Verso le 9:10 il pozzo di estrazione dell'aria era a sua volta inutilizzabile, raggiunto dall'incendio. I cavi degli ascensori di questo pozzo cedettero a poco a poco. Il primo si spezzò verso le 9:30, il secondo cavo si spezzò verso le 10:15.

Verso le 9:30 due persone tentarono, senza equipaggiamento, di farsi strada attraverso un tunnel laterale comunicante col pozzo in costruzione al livello 765 m. Il tentativo risultò vano. Il passo d'uomo venne allargato solo quattro ore e mezza più tardi e ciò permise di scoprire i primi cadaveri (Il primo cadavere era in realtà un cavallo, trovato da Arsene Renders, ingegnere della società Foraky, che dichiarò che "era un brutto presagio"). D'altro lato fu anche verso le 9:30 che si decise di fermare la ventilazione.

Alle 10:00 Calicis decide di separare i due cavi del pozzo numero I. Questo permetterà di servirsi dell'ascensore rimasto bloccato in superficie. Questo lavoro lungo e delicato sarà finito poco prima di mezzogiorno.

Alle 12:00 3 uomini, Calicis, Galvan e un soccorritore, scendono fino a 170 m, ma un tappo di vapore impedisce loro di continuare.

Alle 13:15 Gonet, il caposquadra del piano 1035, lascia un messaggio su una trave di legno. «On recule pour la fumée vers 4 paumes. On est environ à 50. Il est 1h 1/4. Gonet» ("Indietreggiamo per il fumo verso 4 palmi. Siamo a circa 50. È l'una e un quarto. Gonet"). Questo messaggio sarà ritrovato dai soccorritori il 23 agosto.

Verso le 14:00 si decide di rimettere la ventilazione in marcia.

Verso le 15:00 una spedizione scende attraverso il primo pozzo e scopre tre sopravvissuti. Gli ultimi tre furono scoperti più tardi, da un'altra spedizione.

Il 22 agosto, alle 3 di notte, dopo la risalita, uno di coloro che da due settimane tentavano il salvataggio dichiarò in italiano: «tutti cadaveri». Persero la vita 262 uomini, di cui 136 italiani e 95 belgi. Solo 13 minatori sopravvissero.

Direttiva 86/663/CEE

ID 20125 | | Visite: 1030 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 86/663/CEE

Direttiva 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione

(GU L 384 del 31.12.1986)

Recepimento

Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304
Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. (GU n.221 del 20-09-1991 - SO n. 57)

Abrogata da: Direttiva 91/368/CEE

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Qualifica Tecnico Manutentore Antincendio: obbligo dal 25 Settembre 2023

ID 20116 | | Visite: 8774 | Prevenzione Incendi

Tecnico Manutentorre antincendio qualificato   dal 25 Settembre 2023

Qualifica Tecnico Manutentore antincendio: obbligo dal 25 Settembre 2023

ID 20116 | 05.08.2023 / Documento allegato

Scadenza prorogata al 25 settembre 2024

Il termine per la Qualificazione dei Tecnici Manutentori è prorogato al 25 settembre 2024 dal Decreto 31 agosto 2023 (GU n.212 del 11.09.2023) Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

Il Documento illustra e riassume le norme e le modalità per la Qualifica del Tecnico Manutentore Antincendio ai sensi del Decreto 1 settembre 2021 come modificato dal Decreto 15 settembre 2022, qualificazione obbligatoria a decorrere dal 25 settembre 2023.

Decreto 1 settembre 2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). Entrata in vigore: 25.09.2022

Decreto 15 settembre 2022  - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022

Il Decreto 1 settembre 2021 all'Art. 6 c. 1.bis (introdotto dal Decreto 15 settembre 2022), prevede che le disposizioni per la qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Decreto 1 settembre 2021

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale. 

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. (*) 

(*) Comma 1-bis aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4 (4. Valutazione dei requisiti / ndr) innanzi ad un’apposita commissione esaminatrice.

Schematizzando:

Tecnico Manutentorre antincendio qualificato   dal 25 Settembre 2023   Schema

I Documenti d'interesse

Decreto Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 - Testo consolidato 2022

Decreto 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) come modificato dal:
-
 Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022  - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022)

Tecnici manutentori antincendio - Qualifica / Decreto 1 Sett. 2021 aggiornato al Decreto 15 Sett. 2022 

Il Documento illustra, con il supporto di schemi e di tabelle, come ottenere la qualificazione di manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, come definiti dal Decreto 1 settembre 2021 (come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022).

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segue in allegato

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Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023

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DD n  93 del 02 Agosto 2023

Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023 / Iscrizione “O.P.P. - PIACENZA” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici 

ID 20111 | 04.08.2023

Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023 - Iscrizione “O.P.P. - PIACENZA” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA sinteticamente enunciabile in sigla O.P.P. - PIACENZA” (da qui in poi “O.P.P. - PIACENZA”), con sede legale in Piacenza, Via Prevostura n. 62, è iscritto al numero 16 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“O.P.P. - PIACENZA” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “O.P.P. - PIACENZA” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

____________

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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42° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

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42° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 92 del 1° Agosto 2023

ID 20093 | 02.08.2023 / In allegato DD MLPS n. 92/2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 92 del 1° agosto 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 92 del 1° agosto 2023, è stato adottato il quarantaduesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Sentenza CP Sez. 4 n. 32233 del 02 settembre 2022

ID 20076 | | Visite: 1101 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CP Sez. 4 n. 32233 del 02 settembre 2022

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 settembre 2022, n. 32233 - Infortunio mortale durante le operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia. Applicabilità dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08 inerente gli obblighi del CSE

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 15 novembre 2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui M.G. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 113, comma secondo, e 589 cod. pen. (omicidio colposo dell'operaio I.M.F. - capo A) e di euro seimila di ammenda per i reati di cui all'art. 92, lett. b, (capi P e Q).
In ordine alla ricostruzione dei fatti, va premesso che, a seguito del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel gennaio 2012 erano predisposte le operazioni di rimozione del relitto di detta nave in relazione alla quale i lavori subacquei erano appaltati al consorzio Titan-Micoperi e svolti dalla Titan, una delle società del consorzio, che a sua volta subappaltava i lavori alla Underwater Contractors UCSL, della quale I.M.F. era dipendente.
L'infortunio avveniva durante le operazioni di taglio della parte inferiore del davit, struttura di supporto relativa alla scialuppa n. 27', ancorata alla fiancata della nave, che permette la movimentazione orizzontale fuori bordo durante l'ammaino delle scialuppe, composta da due gru, una che sorregge la parte prodiera e l'altra la parte poppiera della scialuppa saldata al ponte superiore rispetto a quello dove si trova la scialuppa da utilizzare.
La notte del naufragio i davit erano rimasti sbracciati verso l'esterno, per cui parte della struttura idraulica sottostante aveva subito una deformazione, ripiegandosi contro la fiancata della nave con lo schiacciamento sul fondale roccioso; a seguito del caricamento e del parziale affondamento della nave sul lato di dritta, il pistone, ancorato alla parte mobile del davit, era ricurvo verso l'alto come a formare una U, mentre il cilindro, che teoricamente doveva essere parallelo al davit, era divergente rispetto alla struttura, sebbene ancorato alla parte fissa del davit.
Per rimuovere il pistone erano previsti due tagli: uno vicino al cilindro e l'altro all'estremità opposta di ancoraggio al davit e, sulla base della documentazione video acquisita dal c.t. del P.M., era ricostruito lo sviluppo delle operazioni: a) dapprima interveniva il diver S.P.M., che tagliava la parte superiore del pistone ovvero quella in prossimità della cerniera di aggancio al davit; b) in un secondo momento, la vittima doveva completare l'operazione di rimozione del pistone, tagliando in prossimità del cilindro ovvero dalla parte opposta rispetto a quella già tagliata dal S.P.M..
Il diver, immersosi prima della vittima, sentito a sommarie informazioni, riferiva di aver visto il pistone ricurvo non più collegato alla struttura del davit. Il taglio del pistone aveva fatto venir meno il collegamento tra il cilindro e le parti telescopiche del davit, sicché queste erano libere di muoversi e di provocare poi lo schiacciamento della vittima a contrasto col cilindro.
Dagli accertamenti svolti era emerso che il davit sul quale stava operando la vittima non era stato assicurato alla struttura della nave prima dell'inizio delle operazioni di taglio ed era stato completamente divelto a causa del ribaltamento della nave.
La circostanza del distacco del davit dalla struttura già dal momento del naufragio era desumibile da un video dei carabinieri di Genova, dal quale si rilevava la presenza di ruggine in corrispondenza del punto di saldatura tra il davit e la struttura, per effetto dell'ossidazione da contatto diretto con l'acqua marina. Il mancato ancoraggio alla struttura aveva comportato che il taglio del pistone, rappresentante un suo componente, aveva modificato la distribuzione dei pesi, considerando che il davit si presentava in equilibrio quasi come una specie di altalena. Entrambi gli operatori, pertanto, avevano assunto posizioni pericolose durante lo svolgimento delle operazioni, perché assicurati ad una struttura, non fissata alla nave ed instabile .
La Corte di merito ha condiviso il giudizio doppiamente controfattuale operato dal Tribunale, ritenendo dimostrato che l'evento non si sarebbe verificato con certezza o con un alto grado di probabilità. Dovevano evidenziarsi il documentato distacco del davit e la sottovalutazione del rischio specifico, dimostrata dall'erroneità della procedura di soccorso che, presupponendo come ancora esistente l'ancoraggio del davit, era consistito nel tirare verso il basso il cilindro, manovra che non aveva consentito di liberare la presa, perché determinava lo spostamento anche del davit. Se il davit fosse stato assicurato dall'alto, non sarebbe precipitato verso il basso.
La contravvenzione di cui al capo P) consisteva nell'omessa verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza e nel mancato adeguamento del piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, anche valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
La contravvenzione di cui al capo Q) consisteva nella mancata verifica dell'adeguamento dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.
La Corte toscana ha confermato la sentenza di primo grado, condividendo le valutazioni del Tribunale in ordine al riconoscimento della posizione di garanzia del M.G. in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008.

2. M.G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità.
Si deduce l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui è affermato che il rimprovero mosso al ricorrente sarebbe stato non quello di non avere "effettivamente e concretamente fatto qualcosa per risolvere i problemi di rischio connessi al mancato ancoraggio del davit", ma quello "di non aver concreta­mente preso atto che nel documento mancava proprio la previsione relativa alla lavorazione da eseguire per la rimozione dei davit". In realtà, la documentazione depositata dimostrava che non v'erano state carenze immediatamente percepibili in relazione alle lavorazioni da svolgere.
Non sussistevano carenze organizzative, essendo stato programmato un briefing quotidiano, preliminare e propedeutico all'inizio della giornata lavorativa, relativo a tutte le tipologie di opere da eseguirsi al fine di verificarne la regolare modalità operativa necessaria per il compimento del lavoro. Al riguardo, doveva evidenziarsi l'organizzazione dei documenti di sicurezza presenti in cantiere: la documentazione generale era integrata per ogni fase lavorativa e comprendeva una procedura, un manuale operativo e il relativo P.O.S. della ditta coinvolta, coordinato col P.O.S. della ditta affidataria e allineato al documento di sicurezza e di coordinamento.
In ordine alla preparazione della nave all'installazione dei cassoni di sollevamento, una delle fasi considerate consisteva nella rimozione delle appendici libere, cioè di tutte quelle parti della nave, presenti sulla fiancata, sporgenti, danneggiate o pericolanti, che avessero successivamente ostacolato detta installazione.
Le specifiche modalità di lavoro, come l'ancoraggio, la posizione dell'operatore rispetto al pezzo da tagliare e i punti di taglio, così diverse tra loro, non potevano essere generalizzate in una procedura, ma necessitavano di essere valutate momento per momento e caso per caso, fermi restando i principi generali presenti nella valutazione dei rischi e le misure preventive da mettere atto. Questi dettagli erano analizzati prima di procedere alle operazioni, pianificati e condivisi con gli operatori coinvolti, come emergeva dal documento di Titan Micoperi relativo alle fasi in corso. Oltre ai meetings di pianificazione necessari per sviluppare la procedura in oggetto, nei giorni precedenti l'operazione, erano tenuti i seguenti meetings: a) meeting di riesame delle procedure allo scopo di riesaminare la procedura con il personale chiave;
b) riunioni informative con le maestranze (cd. tool box meeting), da tenersi nelle ore immediatamente precedenti all'operazione da parte dei relativi supervisori.
La situazione in campo era analizzata caso per caso e discussa prima di effettuare le operazioni con l'ausilio di video, lavagnette e quant'altro ritenuto opportuno alla situazione quotidiana. Ciò permetteva di individuare le modalità di fissaggio, di scegliere il materiale necessario (funi, catene, etc.) e di individuare la corretta posizione di lavoro: ciò risultava dagli atti di indagine e, in particolare, dalle sommarie informazioni testimoniali. Era chiara la ricostruzione dettagliata riportata sulla base delle indagini dal prof. Scamardella nel suo elaborato peritale e, in particolare, nella parte relativa all'analisi della programmazione dell'intervento da effettuare.
Non è, dunque, comprensibile la motivazione per cui il ricorrente avrebbe dovuto "procedimentalizzare" preventivamente il lavoro di rimozione dei davit, più di quanto fosse stato, in quanto le modalità operative normalmente attuate erano ben dettagliate, note a tutti gli operatori e ben applicate. Nel periodo antecedente all'infortunio, il ricorrente aveva verificato le modalità operative e osservato come venissero analizzate le singole situazioni e attuate le misure preventive.
Stante il ruolo di alta vigilanza espletato, il M.G. non poteva entrare nel merito di un'organizzazione di dettaglio che non evidenziava criticità e che sembrava ben allineata alle singole specificità. Le modalità di lavoro di ogni singola attività, alcune della durata di poche ore, rientravano nell'organizzazione propria degli operatori, dei preposti e dei loro datori di lavoro.
Non si è tenuto conto di tale argomentazione, né si è spiegato per quale ragione si giungeva ad una motivazione che invece ha fatto riferimento alla poca attendibilità delle isolate dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali del preposto P.DA. presente sul luogo, e che, in evidente posizione di non terzietà, nel corso delle sommarie informazioni, ebbe a riferire che v'era la prassi di procedere al preventivo fissaggio con una fune dei davit di cui era noto il distacco e che il giorno dei fatti l'infortunato, dopo averlo rassicurato di essersi attenuto a tali prescrizioni, evidentemente aveva di sua iniziativa rimosso la corda di ancoraggio. Quanto sopra riportato, affermato dal preposto, non era l'unica dichiarazione resa in merito alle modalità operative anomale. Una dettagliata descrizione delle operazioni e la previsione del fissaggio dei pezzi su cui lavorare, oltre quanto riportato al riguardo dal prof. Scamardella, emergeva anche dalle dichiarazioni rese dal collega dell'infortunato D.M.S. e, precisamente, dalla descrizione delle modalità operative (domande 5, 6, 7, 8 e 9). Anche il responsabile delle operazioni J.C. aveva confermato tali procedure operative.
La Corte di merito ha erroneamente considerato il preposto P.DA. in condizione di non terzietà: le sue affermazioni evidenziavano, eventualmente, una carenza di attenzioni alla programmazione giornaliera delle operazioni e alla sorveglianza delle stesse a lui stesso imputabile, trattandosi di compito specifico a lui assegnato dall'organizzazione del lavoro. Le modalità di fissaggio e la posizione dell'infortunato durante quel turno di lavoro si erano rivelate inidonee: il prof. Scamardella rilevava: "altrettanto appare evidente che nell'effettuare il taglio della parte superiore del pistone, il Sig. S.P.M. si sia posizionato al di sotto del davit con entrambe le gambe piegate e poggiate sul cilindro da cui fuoriusciva il pistone oggetto di taglio". Tale circostanza era confermata dallo stesso S.P.M..

Nella sentenza impugnata si evidenziava l'obbligo di cui all'art. 92, lett. f), d.Lgs. n. 81 del 2008, in forza del quale il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, obbligo che non opera allorquando il pericolo inerisca al rischio specifico del datore di lavoro. In caso contrario, l'intervento del C.S.E. costituirebbe un'ingerenza nella gestione di lavori estranei alla sua sfera di competenza, comportando la presa in carico di rischi specifici dell'impresa esecutrice. Il che implica, ai sensi dell'art. 29 dello stesso D.Lgs., l'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro, disponendo tale articolo che le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, gravano altresì su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti.
Nell'identificare l'area di rischio governata dal C.S.E. e quella di competenza del datore di lavoro o dei soggetti da lui delegati, si può fare riferimento all'ambito di intervento del C.S.E. come delineato dalle sue funzioni di coordinatore: sono, quindi, esclusi i rischi specifici propri dell'attività di impresa. Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è legato alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine generalmente mancante in chi opera in settori diversi.
Per determinare l'estensione della posizione di garanzia occorre prima inquadrare la natura del rischio, verificando in concreto se la sua realizzazione sia conseguenza di un'attività riconducibile all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa. La Corte di appello non ha considerato tale aspetto.
L'infortunio non derivava da una mancata pianificazione, bensì dalle modalità anomale ed eccezionali dello sviluppo dell'attività di quella giornata. Per analizzare la situazione di dettaglio e adeguare le misure preventive, era prassi consolidata svolgere una riunione preliminare ad ogni attività giornaliera, in cui il J.C., responsabile delle operazioni, e il preposto addetto alla gestione delle attività insieme agli stessi operatori valutavano le attività da svolgere, le modalità operative, le misure di sicurezza da adottare e le eventuali necessità da soddisfare (vedi la relazione peritale del prof. Scamardella). Tali procedure operative erano confermate ripetutamente in sede di sommarie informazioni testimoniali, e non occasionalmente da parte di un singolo operatore, come erroneamente affermato dalla Corte toscana.
L'evento, quindi, doveva ricondursi esclusivamente alla cattiva esecuzione delle operazioni di valutazione, di legatura e di stabilizzazione della struttura al corpo della nave, che rivestiva i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà sfuggendo, dunque, al suddetto criterio di credibilità razionale che fondava il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente. Era evidente la non corretta posizione dei lavoratori in quella giornata.
Doveva poi rilevarsi che l'art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008 contestato al ricorrente si colloca all'interno del capo I del titolo IV che contempla la previsione espressa dall'art. 88, lett. f), che indiscutibilmente ne esclude l'applicabilità ai lavori svolti in mare.
Tale disposizione costituisce un'eccezione rispetto all'ambito di applicazione generale e mira ad escludere dall'ambito di applicazione del capo I titolo IV i lavori svolti sulle navi, tra i quali quelli effettuati ai fini della rimozione di una parte di essa.
Il d.lgs n. 81 del 2008 esclude elementi specifici quali ad esempio i lavori sulla nave, in banchina e in rada e i lavori in cava. Il titolo IV, norma speciale, si occupa espressamente dei lavori nei cantieri temporanei e mobili: l'ambito entro il quale si verificava l'evento dedotto a processo risultava escluso dall'applicazione di tale normativa.
La Corte territoriale ha incoerentemente concluso per la specialità dell'art. 88 cit. rispetto alla generalità dei casi residui: emerge, invece, il contrario dal raffronto di tale normativa col citato allegato X al Decreto in parola che, come detto, elenca i lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), ricadenti nella previsione normativa generale.
2.2. Illogicità e carenza di motivazione in m,erito all'indicazione delle specifiche ragioni per cui si ritengono inapplicabili le disposizioni del capo I del titolo IV del d.Lgs. n. 81 del 2008.
Si osserva che, con particolare riferimento alla clausola di esclusione prevista dall'art. 88, lett. f), cit., secondo cui "le disposizioni del capo I del titolo IV", al cui interno si colloca anche l'art. 92, "non si applicano ai lavori svolti in mare", la Corte di merito ha riconosciuto che "l'art. 88 pur prevedendo che le disposizioni del capo non si applicano ai lavori svolti in mare non appare norma di univoca interpretazione". La Corte di appello ha concluso in senso sfavorevole alla tesi difensiva, contraddicendo al fondamentale principio in dubio pro reo. Pur in presenza di una normativa speciale, e nella piena sussistenza di un ambito applicativo che esclude la fattispecie in esame dalla sussumibilità all'art. 92 cit. per effetto della clausola di esclusione dell'art. 88 cit., la Corte toscana ha ammesso di trovarsi di fronte ad un bivio interpretativo, ma non ha fornito nessuna motivazione idonea a superarlo.
2.3. Nei motivi nuovi di ricorso, depositati in data 4 febbraio 2022 ai sensi dell'art.585, comma 4 cpp la difesa insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Si ribadisce la tesi della peculiarità delle operazioni da compiere, variabili giorno per giorno, con conseguente necessità di predisporre specifiche procedure in occasione di riunioni preventive.
per giorno, con conseguente necessità di predisporre specifiche procedure in occa­ sione di riunioni preventive.

Si reitera la tesi dell'inapplicabilità delle disposizioni di cui al capo I, titolo IV, del d.lgs. n. 81 del 2008 alla luce delle disposizioni di tale normativa ,e di quelle previste dal d.lgs. n. 271 del 1999 e dal d.lgs. n. 272 del 1999.

Diritto

1. Preliminarmente, va osservato che i reati contravvenzionali di cui ai capi P) e Q) devono ritenersi prescritti, in quanto, pur tenendo conto delle cause di sospensione, il relativo termine di prescrizione risulta ma1turato in data 30 aprile 2021 (come riportato anche nella sentenza impugnata).
Il ricorso è infondato nel resto.

2. E' infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che, in relazione alle lavorazioni da svolgere, non erano individuabili carenze organizzative, potendosi ritenere sufficiente la previsione di un breafing quotidiano all'inizio della giornata lavorativa, inerente a tutte le tipologie di opere da eseguire, in modo da informare tutti gli operatori sulle modalità operative da seguire, a prescindere da una procedimentalizzazione preventiva del lavoro di rimozione. Si rileva, pertanto, un'interruzione del nesso causale, in quanto l'infortunio non sarebbe riconducibile ad una mancata pianificazione delle "configurazioni generali", bensì alle modalità operative anomale prescelte, non rispettando la procedura nota a tutti gli operatori.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b), D.lgs n. 81 del 2008, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.. 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione: all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
Al contempo, l'art. 91, comma 1, lett. a), D.lgs n. 81 del 2008 stabilisce che durante la progettazione dell'opera e, comunque, prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliata­ mente specificati nell'allegato XV.
Peraltro, già durante la vigenza della pregressa normativa di cui al d.l. 14 agosto 1996, n. 494, si era affermato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177, relativa a fattispecie nella quale si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).
Il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, Martinelli, Rv. 280319; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).
La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti, Rv. 281489).
2.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che il M.G. ricopriva, per la committenza, il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione e, in quanto tale, era destinatario di una posizione di garanzia (precisamente di alta vigilanza) ed era addetto alla verifica dell'idoneità sotto il profilo prevenzionale del piano operativo di sicurezza (POS) delle varie ditte che eseguivano i lavori.
In ragione della carica rivestita, nella sentenza impugnata si è correttamente ritenuto integrato un profilo di colpa specifica per violazione dell'art. 92, comma 1, lett. b), d.lgs n. 81 del 2008, per omesso svolgimento della funzione di alta vigilanza assegnatagli e, precisamente, per non aver svolto:
a) il controllo e la valutazione dei rischi specifici connessi alle lavorazioni per ciascuna impresa;
b) una valutazione a monte dei singoli POS e la verifica della loro corrispondenza alle concrete necessità in tema di sicurezza;
c) l'accertamento, al momento dell'entrata della ditta subappaltata nel cantiere, dell'idoneità del relativo POS, come emergeva dal 9enerico riferimento nel documento ai POS delle imprese esecutrici del contratto;
d) una funzione di stimolo all'integrazione dei POS nelle parti mancanti;
e) un'attività di predisposizione dei POS con specifiche indicazioni in tema di taglio e di ancoraggio dei davit, in modo che non provocassero danni agli operai (al riguardo sussisteva solo una prassi dì fatto, consistente nella legatura del solo pezzo da tagliare, ma non del davit).
Ad avviso della Corte dì appello, l'imputato, pertanto, avrebbe dovuto valutare gli specifici rischi connessi all'attività lavorativa in questione, in quanto l'incombenza assegnatagli non poteva essere surrogata mediante preventivi meetings e riunioni tra i dipendenti degli appaltatori ai livelli operativi inferiori. Anche il documento di sicurezza e coordinamento e l'ulteriore documentazione richiamata dal ricorrente non disciplinavano il rischio specifico derivante dalle lavorazioni sul davìt.
La Corte dì appello ha logicamente ricollegato la morte del sub alla mancata predisposizione dell'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni sul davit mediante preventiva stabilizzazione della struttura al corpo della nave, essendo prevedibile che, a causa dell'inabissamento parziale della stessa, le strutture metalliche ivi esistenti risultassero accartocciate e compresse, La situazione esistente, d'altronde, era ampiamente documentata dai filmati realizzati nel corso delle indagini per il naufragio della nave: la vittima, a causa di un movimento improvviso dello stesso davìt, che durante l'affondamento e il coricamento della nave sul lato destro sì era stz1ccato dai supporti originari, restava incastrata tra il cilindro incernierato alla struttura metallica e il davìt, per cui il peso era venuto a gravare interamente sul corpo del sub, causandone lo schiacciamento a livello del bacino con fratture e diffuse lesioni organi interni.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, pertanto, la vicenda non può essere ascritta al presunto inesatto posizionamento degli operai subacquei, ad errori nei soccorsi o altri fattori eccezionali ed imprevedibili. Tale ricostruzione alternativa degli eventi, peraltro, contrasta con le risultanze probatorie e, nonostante fosse stata disattesa in modo approfondito nelle sentenze di merito, non è neanche supportata da argomentazioni decisive e prospettabili in sede di legittimità.
In linea coi principi giurisprudenziali sopra esposti, la Corte territoriale ha ampiamente illustrato che la responsabilità del M.G., in qualità di coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori, non è stata affermata in ragione della mancanza di una concreta attività derivante dai rischi connessi al mancato ancoraggio del davit o dell'assenza di una vigilanza momento per momento delle lavorazioni; essa, invece, è stata coerentemente riconosciuta per l'omessa previsione relativa alle lavorazioni da eseguire per la rimozione dei davit, il cui disancoraggio rispetto alla parete della nave era fatto già noto, in quanto alcune riprese subacquee dell'ottobre 2013 evidenziavano il distacco. La rimozione dei davit, d'altronde, costituiva una delle operazioni principali ricomprese tra i lavori di smantellamento della nave.
Si trattava, pertanto, di una problematica di carattere generale, sicuramente conosciuta dal M.G., ed alla quale avrebbe dovuto rimediare, per quanto di sua competenza, procedimentalizzando il rischioso lavoro di rimozione dei davit; al contrario di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha ampiamente spiegato che non si versava in un'ipotesi di evenienza improvvisa, fronteggiabile praticamente in occasione del breafing quotidiano.
Al riguardo, occorre anche rilevare che la Corte di merito, con ampia ed articolata motivazione, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste P.DA., evidenziando che, contrariamente a quanto da lui riferito, non esisteva una prassi di procedere al preventivo fissaggio con una fune dei davit, dei quali invece era noto il distacco e che il M.G. avrebbe rimosso la corda di ancoraggio di sua iniziativa. Sul punto la Corte territoriale ha sottolineato che, dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, emergeva che non era legato il davit, bensì il pezzo da tagliare, per favorirne il recupero, tanto vero che i primi soccorsi erano stati organizzati alla presenza dello stesso P.DA. sull'erroneo presupposto che il davit fosse fissato alla struttura della nave.
Il ricorrente si confronta solo parzialmente con tale approfondita spiegazione, evidenziando che altri testi avrebbero fornito dichiarazioni identiche a quelle del P.DA., mentre in realtà nessuno di loro riferiva di eventuali condotte maldestre della vittima o dell'esecuzione di un preventivo bloccaggio dei davit.

3. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 alla fattispecie in esame, è infondato.
La difesa fa riferimento alla clausola di esclusione prevista dall'art. 88, lett. f), d.lgs n. 81 del 2008, secondo cui "le disposizioni del capo I del titolo IV", al cui interno si colloca anche l'art. 92, specificamente richiamato nel caso di specie, "non si applicano ai lavori svolti in mare"; secondo il ricorrente, l'art. 88 cit., in quanto norma di non univoca interpretazione (come riconosciuto dalla stessa Corte di appello), deve essere interpretata in senso favorevole all'imputato.
Preliminarmente, va rilevato che l'art. 3 d.lgs n. 81 del 2008 stabilisce al comma 1 che «Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio» e al comma 4 che «Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo».
Si tratta di una disposizione di carattere generale finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione della disciplina sulla tutela della sicurezza del lavoratore a tutte le tipologie di attività e che non contiene esclusioni di particolari ambienti lavorativi e tanto più quello del lavoro in mare costituente oggetto del presente giudizio.
L'art. 88 d.lgs n. 81 del 2008 (collocata nel capo I, Titolo IV) stabilisce che «Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). [...] Le disposizioni del presente capo non si applicano: [...] f) ai lavori svolti in mare [ ...]».
Come correttamente rilevato dai giudici di merito, la ratio di tale disposizione consiste nell'escludere dall'applicazione del capo I, Titolo IV solo i lavori svolti nelle navi in ragione della particolarità degli ambienti di lavoro.
La clausola di esclusione dell'art. 88 cit., infatti, ha senso in ambito interpretativo sistematico, ove il legislatore abbia sottratto alla disciplina comune un'area per affidarla a previsioni di carattere specialistico, non potendosi per contro ritenere che residuino vuoti normativi nell'ambito del settore antinfortunistico, storicamente sottoposto ad attenta tutela.
Le vicende in questione si svolgevano in un cantiere subacqueo e, cioè, in una situazione del tutto peculiare e non sovrapponibile ad un generico cantiere in mare, per cui la Corte toscana ha condiviso l'interpretazione del Tribunale, che aveva ritenuto di seguire l'imputazione che richiama l'art. 92 d.lgs n. 81 del 2008, inerente agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, senza applicare la clausola di esclusione dell'art. 88 cit..
La clausola di riserva prevista dall'art. 88 cit. per i "lavori in mare" concerne settori per i quali è prevista una disciplina specialistica: a) il d.p.r. n. 177 del 2011, riguardanti la qualificazione delle imprese e dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento e confinanti a norma dell'art. 6, comma 8, lett. g), d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e, cioè cantieri a bordo delle navi; b) il d.lgs 27 luglio 1999, n. 272, in tema di adeguamento della normativa di sicurezza e di salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della l. 31 dicembre 1991, n. 85 e, cioè all'interno dei porti.

In entrambi i casi sono regolamentati ambienti di lavoro diversi e non assimilabili al caso di specie (cantiere subacqueo).
Esula dall'inquadramento normativo del fatto oggetto di esame anche la disposizione specialistica UNI 11366 richiamata nel d.lgs n. 1 del 2014, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. "decreto liberalizzazioni"). Per tutelare la salute degli operatori subacquei e del personale di assistenza, l'UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria", la quale definisce i criteri e le modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'Industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività. La norma fornisce indicazioni precise sulle modalità per la conduzione di operazioni subacquee: tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ed esperto; le immersioni subacquee devono seguire precise ed indifferibili operazioni, che consentano il monitoraggio ed il contatto costante ed ininterrotto fra l'uomo immerso e la superficie: in caso di emergenza deve essere consentito il ritorno in superficie, o comunque in una situazione di sicurezza del personale impegnato direttamente nelle immersioni subacquee. Infine, è indispensabile l'utilizzo di attrezzature specifiche ed adatte alle varie situazioni di lavoro che il sommozzatore professionista deve affrontare nell'esecuzione di opere ed interventi subacquei.
La norma UNI 11366 descrive nel dettaglio come devono essere effettuate le operazioni subacquee ad esempio in basso fondale (da 0 a 50 metri di profondità), in alto fondale (oltre i 50 metri), con campana aperta, con immersione da un mezzo di posizionamento dinamico e per ciascuna delle tipologie indicate, la norma stabilisce l'equipaggiamento minimo necessario all'immersione. Si tratta dunque di un testo che raccoglie raccomandazioni e disposizioni di carattere squisitamente tecnico inidonee sul plano giuridico ad interferire con la disciplina prevista nel d.lgs n. 81 del 2008.
La norma UNI 11366, pertanto, non può essere considerata una norma specialistica di riferimento, consistendo in una sorta di linea guida tecnica, che in quanto tale può avere funzione integrativa ma non sostitutiva delle disposizioni dell'art. 92 d. lgs. n. 81 del 2008.
In conclusione la disciplina di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 e, in particolare, dell'art. 92 d.lgs n. 81 del 2008, inerente agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica anche alla fattispecie in esame di lavori subacquei di rimozione di un relitto.

4. Per tali ragioni la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi P) e Q), con conseguente necessità di eliminare le relative sanzioni pecuniarie (di euro seimila di ammenda complessive), rideterminando in anni uno di reclusione la pena finale per il delitto residuo, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen..
Il ricorso va rigettato nel resto.

P. Q. M. 


Annulla senza rinvio per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi P e Q e, per l'effetto, elimina le relative sanzioni pecuniarie rideterminando la pena finale in anni uno di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2022.

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Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)

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Valutazione rischio rumore Autocertificazione

Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)

ID 8223 | 22.04.2019 | Modello doc allegato

L'Autocertificazione rischio rumore sui luoghi di lavoro inferiore a 80 dB(A) (valore limite basso-soglia) è in effetti un documento previsto dalla norma secondo il principio della "giustificazione" (Art. 181. c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 - agenti fisici, tra i quali il rumore), infatti in numerosi casi è ragionevole una autocertificazione livello "basso" rumore (Art. 190 c.1) senza procedere alla misura dei livelli (valutazione dettagliata Art. 190 c.2).

Tale Autocertificazione, rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), e dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione ed allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui Art. 28 c.2. (Fig. 1).

Se ai sensi dell'Art. 181 c.3 il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere alle prescrizioni dell'Art. 190 c.2, la Valutazione del rischio rumore “dettagliata” (misurata) può non essere effettuata.

L'autocertificazione può essere "giustificata" in tutte quelle attività che sono prive/scarse di sorgenti di rumore a cui possono essere esposti i lavoratori.

Potrebbe essere questo il caso di attività in negozi, uffici, ristoranti, e simili, per le quali risultano assenti, in particolar modo, esposizioni a sorgenti di rumore derivate da macchine (ed escludibili tutte le lettere di cui all'Art. 190 c.1).

Valutazione rischio rumore Autocertificazione 80 db A

Fig. 1 - Valutazione rischio rumore

Non verificato (Non verificato Artt. 181 c. 3 e 190 c.1):
Art. 190 c. 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

Classe di rischio: BASSA

- LEX,8h ≤ 80 dB(A)
- ppeak ≤ 135 dB(C)

Sintesi delle misure: valutazione del rischio senza misurazioni, adottando tutte le misure per eliminare o ridurre il rischio

Vedi tabella obblighi D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai livelli di esposizione

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo VIII
AGENTI FISICI

Capo I
Disposizioni generali
...

Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
...

Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 187. Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Art. 188. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Art. 190. Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.(1)
________

(1) Comma sostituito dall'art. 20, comma 1 lett. p del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

NOTE: Vedi Banca dati PAF

Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) l'informazione e la formazione;

c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Art. 197. Deroghe

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

La linea guida INAIL sul Rischio Rumore distingue situazioni nelle quali è evidente che “l'esposizione al rumore risulti trascurabile” dalle altre in cui sono necessarie delle valutazioni con misurazioni.

Nel primo caso il documento ricorda che “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la Valutazione del Rischio”.  (vedi Art. 181 c. 3). Nell'ipotesi, quindi, di una valutazione senza misurazioni, la relazione tecnica deve indicare:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
- l'indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
- le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

Nel secondo caso invece, laddove non si possa “fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (livello di esposizione giornaliera al rumore > 80dB(A) o livello di picco > 135dB(C)), la valutazione deve prevedere anche misurazioni”, la relazione tecnica deve contenere:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
- l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
- i risultati delle misurazioni di rumore;
- l'individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio;
- la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione;
- il calcolo dei livelli di esposizione giornaliera/settimanale e di picco degli esposti oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
- la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori;
- la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio;
- le conclusioni.

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Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino

ID 20065 | | Visite: 1222 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino

Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino

ID 20065 | 28.07.2023 / In allegato

Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino - indicazioni operative per gli operatori coinvolti in procedure interventistiche

Il presente lavoro intende sintetizzare l’attività di studio biennale (BRIC 2019 - ID 45) che è stata dedicata da un gruppo specifico multicentrico alla valutazione della dose al cristallino degli operatori coinvolti in diverse procedure di radiologia interventistica, con particolare attenzione ai primi operatori nelle procedure cardiologiche.

Ciò che ne è conseguito è una indicazione operativa e comportamentale fatta di regole chiare, univoche, concrete, tali da indicare delle strategie di monitoraggio e valutazione della dose al cristallino per tutto il personale coinvolto nelle suddette procedure, in pieno allineamento a quello che è il quadro normativo vigente.

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Fonte: INAIL

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Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale: EU-OSHA 2023-2025

ID 20053 | | Visite: 1749 | News Sicurezza

Salute e sicurezza sul lavoro nell era digitale EU OSHA 2023 2025

Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale / Campagna ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025: guida alla campagna

ID 20053 | 26.07.23023 / In allegato materiali disponibili

L’EU-OSHA contribuisce a rendere l’Europa un luogo più sicuro, salubre e produttivo in cui lavorare. Istituita dall’Unione europea nel 1994, con sede a Bilbao (Spagna), l’Agenzia ricerca, sviluppa e distribuisce informazioni affidabili, equilibrate e imparziali sulla sicurezza e sulla salute, creando al contempo reti con le organizzazioni in tutta Europa per migliorare le condizioni di lavoro. L’EU-OSHA gestisce inoltre le campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri, sostenute dalle istituzioni dell’UE e dalle parti sociali europee e coordinate a livello nazionale dalla rete dei punti focali dell’Agenzia.

La campagna Sicurezza e salute sul lavoro nell’era digitale 2023-2025 intende sensibilizzare in merito all’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e sui luoghi di lavoro e alle correlate sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2023: dal 23.10.2023

La Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2023 aumenterà la consapevolezza in merito alla prossima campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 23-25.

Con il tema "Lavoro sano e sicuro nell'era digitale", la campagna vuole garantire un approccio incentrato sull'uomo alla gestione delle tecnologie digitali sul posto di lavoro.

L'EU-OSHA collabora con un'ampia rete di punti focali nazionali , partner ufficiali della campagna , media partner e ambasciatori per la SSL della rete Enterprise Europe . Lavorano insieme per aumentare la consapevolezza durante la Settimana europea, organizzando numerosi eventi, tra cui conferenze, concorsi, sessioni di formazione, mostre e networking e eventi di buone pratiche.

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Indice

Informazioni sulla guida

1. Introduzione
1.1. Materiali e risorse della campagna
1.2.Date importanti

2. Sicurezza e salute sul lavoro nell’era digitale
2.1. Quali sono le opportunità e i rischi della digitalizzazione?
2.2. Prevenire i rischi connessi alla digitalizzazione
2.3. Normativa sulla digitalizzazione e sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro

3. Ambiti prioritari della campagna
3.1. Ambito prioritario: lavoro su piattaforma digitale
3.2. Ambito prioritario: automazione dei compiti
3.3. Ambito prioritario: lavoro da remoto e ibrido
3.4. Ambito prioritario: gestione dei lavoratori tramite l’intelligenza artificiale
3.5. Ambito prioritario: sistemi digitali intelligenti

4. Come partecipare alla campagna
4.1.Chi dovrebbe partecipare?
4.2. La nostra rete di partner
4.3. Come sostenere la campagna
4.4. Premi per le buone pratiche nell’ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri

5. Riferimenti e note

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Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

ID 20035 | | Visite: 1572 | Documenti Sicurezza

Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

ID 20035 | 23.07.2023 / In allegato

Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687 - Oggetto: quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili.

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Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

Oggetto: quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili.

L’ITL di Chieti Pescara ha chiesto alla Scrivente un parere in merito a piazzole di carico rinvenute in occasione di accesso ispettivo. Nel caso di specie le piazzole di carico sono state realizzate sulla base di un progetto ed installate in quota su un ponteggio metallico previo ulteriore progetto redatto da ingegnere. Non risultando tale configurazione contemplata tra gli schemi tipo del libretto di autorizzazione all'impiego del ponteggio, è stato chiesto di sapere se:

1. le piazzole di carico in questione possono essere qualificabili come ponteggi e quindi debbono sottostare alle previsioni di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008 o se, al contrario possono essere considerati come “altre opere provvisionali” di cui al comma 1 dell’art. 133;

2. le medesime piazzole di carico sono qualificabili come ponteggi e quindi necessitano “…di omologazione anche se non sono stati installati su altri ponteggi ma autonomamente su struttura fissa”.

Sentito l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si rappresenta quanto segue.

In riferimento al primo quesito si rappresenta che la struttura metallica oggetto del quesito si configura, sia sotto l’aspetto morfologico che sotto l’aspetto funzionale, come una piazzola di carico facente parte del ponteggio e tale qualificazione risulta contenuta anche nell’intestazione del progetto della struttura metallica, che riporta la scritta “piazzola di carico”.

La piazzola di carico in questione è parte integrante del ponteggio a telai, in quanto la stessa è strutturalmente collegata al ponteggio, e può essere utilizzata come piano di carico/scarico da chi lavora sul ponteggio. In ragione di quanto sopra, la piazzola di carico non può essere considerata nel novero delle “altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici e non …” di cui all’art. 133 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, in quanto essa non costituisce “altra opera provvisionale” rispetto al ponteggio, bensì è un elemento costitutivo del ponteggio stesso.

L’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, al comma 2, che il fabbricante del ponteggio chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ciascun tipo di ponteggio. Il ponteggio è soggetto ad autorizzazione ministeriale con tutti gli schemi tipo dichiarati dal costruttore ed ogni schema tipo deve essere esaminato e approvato, pertanto, se la piazzola di carico risulta essere parte di uno schema tipo del ponteggio, la stessa risulta utilizzabile alle condizioni contenute nello schema tipo e indicate nel libretto che accompagna il ponteggio autorizzato, e previste dall’autorizzazione che (complessivamente) viene rilasciata dal Ministero del Lavoro. La piazzola di carico, quindi, non è oggetto di autonoma autorizzazione ma rientra tra i componenti del ponteggio oggetto di verifica ed eventuale autorizzazione ministeriale. In tal caso, mediante la verifica degli schemi tipo autorizzati contenuti nel libretto del ponteggio, si può controllare che il montaggio della stessa sia conforme alle indicazioni contenute nel medesimo libretto. Diversamente, qualora la piazzola di carico, realizzata da elementi appartenenti ad una determinata autorizzazione, risulti non essere parte di uno schema tipo del ponteggio, la stessa deve essere realizzata in base ad uno specifico progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, in attuazione dell’art. 133, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008. Sia il progetto che la relazione di calcolo devono risultare conformi alle indicazioni contenute nel libretto del ponteggio e devono essere messi a disposizione degli utilizzatori.

In riferimento al secondo quesito si rappresenta che nell’ipotesi in esame si è in presenza o del montaggio di uno schema non facente parte dell'autorizzazione, ovvero di un'opera provvisionale di cui all'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In entrambi i casi, per erigere la piazzola di carico, è necessario un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, con allegati disegno e relazione di calcolo.

A questo proposito, si chiarisce il principio generale per cui un qualsiasi ponteggio, anche se a sbalzo, non può essere utilizzato come piazzola di carico, pertanto la sola piazzola di carico non può essere annoverata nella categoria dei ponteggi, a meno che non ne rappresenti un elemento costitutivo, come detto sopra, e quindi risulti espressamente parte di uno schema tipo. Qualora, invece, la piazzola di carico sia realizzata su un solaio in cemento armato e sia ancorata direttamente all’opera da servire può rientrare a tutti gli effetti nel novero delle altre opere provvisionali di cui all’art. 133 del d.lgs. n. 81/2008. In quest’ultimo caso la sua realizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle modalità indicate dal medesimo art. 133.

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Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

ID 20033 | | Visite: 1547 | Documenti Sicurezza

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

ID 20033 | 23.07.2023 / In allegato

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

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DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

È pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell’ACAI “Associazione fra i costruttori in acciaio italiani”concernente la liceità dell'uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati.

Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della normativa di sicurezza.

L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della stessa autorizzazione.

Infatti, gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.

In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l'art. 32 del D.P.R. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:

- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.

Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego - secondo gli schemi autorizzati - è condizione indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui prototipi.

Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo One

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Allegato riservato Circolare Prot. 21112 del 23 maggio 2003.pdf
 
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Vademecum rischi lavorativi esposizione ad alte temperature

ID 20022 | | Visite: 1697 | Documenti Sicurezza

Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature 2023

Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature | 2023

ID 20022 | 21.07.2023 / In allegato

Il vademecum contiene indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo - temperature elevate”.

Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

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Fonte: MLPS

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Allegato riservato Vademecum rischi lavorativi esposizione ad alte temperature.pdf
MLPS 2023
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