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Il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro

ID 20068 | | Visite: 1741 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/20068

Il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro

ID 20068 | 29.07.2023 / Documento allegato

Ministero dell'interno
Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Documento informativo redatto dal Comitato Unico di Garanzia del Ministero dell'Interno e dalla Consigliera di fiducia

Il presente documento, curato dal Comitato Unico di Garanzia in collaborazione con la Consigliera di Fiducia, si propone di realizzare una capillare sensibilizzazione sul fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro, e favorirne l'emersione, laddove eventualmente presente, mediante il ricorso agli strumenti di segnalazione e tutela messi a disposizione dall'Amministrazione.
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Sulla base della letteratura di settore, è da ritenersi molestia sessuale in ambito lavorativo qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o fondato sull'appartenenza di genere, che si verifichi in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturisca dal lavoro, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

Può manifestarsi con gesti, atti, parole, insinuazioni, per esempio:

- insinuazioni e commenti equivoci sull'aspetto esteriore dei colleghi e collaboratori;
- osservazioni e barzellette che riguardano le caratteristiche, il comportamento e l'orientamento sessuale di donne e uomini;
- molestie poste in essere con mezzi informatici, sms, invio di foto, messaggi vocali;
- affissione o esibizione di materiale pornografico nei luoghi di lavoro;
- contatti fisici indesiderati;
- avances in cambio di promesse di vantaggi o minacce di svantaggi;
- inviti indesiderati con un chiaro intento sessuale;
- atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.

I comportamenti configurabili come molestia sessuale possono dunque essere molto vari, ma sono sostanzialmente caratterizzati dal fatto di avere una base direttamente o indirettamente sessuale e dal fatto di non essere né desiderati né graditi da chi li subisce.

Si tratta di comportamenti che ledono la dignità, la libertà, il benessere psicofisico della persona, che possono causare forme di ansia e disagi psicologici anche molto gravi, riflettendosi negativamente sulla vita personale e lavorativa di chi li subisce.

Anche se la casistica conosciuta fa emergere la prevalenza femminile, sia donne che uomini possono essere oggetto di molestia sessuale.

Chi molesta nuoce non solo alla propria vittima, ma anche all'ufficio/amministrazione, agli altri lavoratori e colleghi, alla produttività, perché in un ambiente lavorativo in cui il clima delle relazioni è improntato su ricatti, violenza e mancanza di rispetto, tutti lavorano male.

Come ben puntualizza la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 "è circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si venfichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull'immagine delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza".
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