Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994

ID 4151 | | Visite: 3969 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994 - Rischio da interferenza tra conducenti e carrellisti: rischio di investimento del conducente nel corso delle operazioni di scarico. Infortunio mortale

1. La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo, riconosceva T.A. e T.D. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.G. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, li condannava alla pena di nove mesi di reclusione ciascuno.

1.2 Agli imputati, T.A. legale rappresentante della ditta K., azienda titolare del deposito in cui si era verificato l'infortunio mortale e affidataria delle opere di logistica e di scarico, e T.D., legale rappresentante della Ku. s.p.a., impresa di autotrasporto, datrice di lavoro del dipendente infortunato mortalmente, veniva contestato di avere omesso di cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori e in particolare gli autisti che operavano nel deposito della K. in Madone tanto che si era realizzata una interferenza sul luogo di lavoro tra F.V., alla guida del carrello elevatore cui erano demandati i compiti di scarico del mezzo di trasporto e B.G., conducente dell'autoarticolato da scaricare, che era sceso a terra per agevolare l'attività di scarico rimuovendo il telone del rimorchio.

2. Il giudice di appello da un lato, sovvertendo le considerazioni del giudice di primo grado, escludeva profili di eccezionalità e di abnormità nella prestazione lavorativa del carrellista F.V. il quale, con manovra del tutto improvvisa e repentina, era andato a operare nell'area ove si trovava il conducente sceso dall'autocarro; dall'altra parte era a ravvisare a carico di entrambi gli imputati, che pure si dovevano rappresentare e comunque si erano rappresentati lo specifico rischio di infortuni, un grave difetto di cooperazione e di coordinamento nella predisposizione di un piano di sicurezza idoneo a evitare interferenze sul luogo di lavoro, come quella che aveva portato all'investimento del lavoratore, laddove le stesse prescrizioni provenienti dalla struttura organizzativa unitaria che gestiva la sicurezza, rimetteva ai lavoratori la gestione di siffatta delicata fase di lavoro.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati, prospettando cinque motivi di ricorso.

3.1 Con un primo motivo di ricorso la difesa degli imputati si doleva di violazione di legge per errata applicazione dell'art.41 cod.pen., laddove era stata esclusa la interruzione del rapporto di causalità in ragione dell'imprevedibile e abnorme operato del carrellista investitore.

3.2 Con un secondo motivo rilevava erronea applicazione delle norme relative al profilo di garanzia del datore di lavoro laddove dalle risultanze processuali risultavano adeguatamente e specificamente precisati e resi cogenti gli obblighi precauzionali in capo ad entrambi i soggetti la cui condotta lavorativa aveva concretizzato il rischio interferenziale.

3.3 Con un terzo motivo deduceva errata applicazione della legge penale in relazioni ai profili di colpa specifica ascritti, atteso che il datore di lavoro K. aveva predisposto adeguati strumenti di formazione e informazione dei dipendenti, realizzando la segnaletica stradale ai fini dell'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa di scarico del mezzo di trasporto e dettando le regole da seguire da parte degli operatori in una brochure informativa.

3.4 Con un quarto motivo deduceva la erronea applicazione della legge anche in relazione al riconosciuto difetto di cooperazione nella gestione del rischio interferenziale, in presenza di apposito organismo (K. Safety Team) operativo e votato a coordinare e a prevenire i rischi cui erano esposti i lavoratori, ove la ditta K. era priva di autonomia nella gestione della sicurezza, mentre era la società Nestlè, maggiore azionista della stessa, a tracciare i principi di indirizzo, indicando le regole e la loro attuazione.

3.5 Con un quinto motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in ordine alla posizione di T.D., stante l'assoluta genericità dei motivi di impugnazione.

In data 18.1.2016 depositava memoria difensiva la difesa delle parti civili M.N. in proprio e quale esercente la responsabilità sul minore B.N. la quale confutava le singole ragioni di doglianza avanzate dalla difesa del ricorrente rappresentando la coerenza logica giuridica della motivazione della sentenza impugnata prospettando la inammissibilità di tutte le ragioni di doglianza.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
204 kB 9

Apparecchiature di risonanza magnetica

ID 4131 | | Visite: 10072 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Apparecchiature di risonanza magnetica

Caratterizzazione delle apparecchiature di risonanza magnetica installate in Italia

Il presente documento intende proporsi quale studio approfondito e sistematico relativo al campione rappresentato dalle apparecchiature di risonanza magnetica installate a scopo medico sul territorio nazionale.

Le informazioni e le statistiche evidenziate al lettore sono correlate alla banca dati Inail, strumento operativo essenziale per l’esercizio delle prerogative ispettive in capo all’Istituto sin dal 1994.

...

Introduzione
Il regime autorizzativo delle apparecchiature RM: categorizzazione  dei tomografi e novità introdotte dall’art. 21-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160
Censimento delle apparecchiature RM alla data del 31 dicembre 2015
L’età media dei tomografi installati in Italia
La vita media dei tomografi utilizzati in Italia
L’esperto responsabile della sicurezza dell’impianto
Conclusioni
Allegato 1 - Il programma di gestione della banca dati
Allegato 2 - La comunicazione di avvenuta installazione di un tomografo RM
Allegato 3 - Verbale di ispezione

L’applicazione della normativa attualmente vigente in materia di autorizzazione all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica (vedi Allegato 1), consente all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), per il tramite della sezione di supporto tecnico al SSn in materia di radiazioni del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, di espletare:

- istruttorie finalizzate all’espressione - da parte dell’Istituto - del parere di competenza al Ministero della salute per le richieste di installazione ed uso di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con campo magnetico superiore a 4 tesla (2 tesla fino al 21 agosto 2016);

- accertamenti ispettivi presso tutti i siti di installazione delle apparecchiature RM presenti sul territorio nazionale, al fine di verificarne la conformità agli standard di sicurezza vigenti per legge (vedi Allegato 2).

L’atto che formalmalmente consente alla sezione sopra introdotta di venire a conoscenza delle nuove installazioni presenti sul territorio nazionale è la comunicazione di avvenuta installazione che ogni struttura sanitaria, preventivamente autorizzata ai sensi di legge, è tenuta a produrre agli organismi competenti ai sensi del d.m. 02/08/1991.

Con tale comunicazione la struttura sanitaria fornisce agli organismi di vigilanza tutte le informazioni sulle caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative specifiche del proprio sito RM, consentendo all’Istituto la pianificazione e il successivo espletamento dell’attività ispettiva, nonché la strutturazione - dal 2010 del tutto informatizzata - di un ingente quantitativo di dati ed informazioni relativi ai singoli siti RM. Il database che ne è risultato, e nel quale confluiscono anche tutti i dati sull’attività ispettiva sopra introdotta, rappresenta, nei fatti, una risorsa unica nel suo genere, aggiornata in tempo reale, ricca di dati ed informazioni concernenti la caratterizzazione relativa all’utilizzo, in Italia, di questa tecnologia diagnostica che risulta in costante forte sviluppo.

L’art. 21-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160, abrogando esplicitamente alcuni comma del d.p.r. 542/1994 e prevedendo espressamente per i tomografi RM con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla l’autorizzazione all’installazione da parte della regione o della provincia autonoma, ha rimosso il limite che vincolava l’utilizzo di apparecchiature RM con campo magnetico superiore a 2 tesla solo all’interno di istituti di ricerca e per lo studio di applicazioni RM innovative, permettendo quindi l’utilizzo delle apparecchiature RM con campo magnetico fino a 4 tesla nella routine diagnostica, riallineando pertanto la normativa italiana al contesto internazionale più evoluto.

Di conseguenza, alla luce del recente intervento normativo, l’installazione e l’utilizzo dei tomografi RM è soggetto alle seguenti tre tipologie di regimi autorizzativi:

1. apparecchiature non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 542/1994;
2. apparecchiature soggette all’autorizzazione all’installazione da parte della regione o della provincia autonoma, ai sensi dell’art. 21-bis comma 2 della l. 160/2016;
3. apparecchiature soggette all’autorizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 21-bis comma 3 della l. 160/2016.

La prima categoria di tomografi RM, non soggetti ad autorizzazione ed installabili presso tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica, è costituita dalle apparecchiature settoriali, dedicate, cioè, agli arti, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti e misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 tesla. I tomografi installati come settoriali, ovvero ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 542/94, non sono oggetto di questa pubblicazione.

La seconda categoria delle apparecchiature RM, la cui installazione è soggetta ad autorizzazione regionale o della provincia autonoma, allo stato attuale comprende tutti i tomografi RM a superconduttore (anche se dedicati agli arti o alla testa) e, indipendentemente dal tipo di magnete utilizzato per generare il campo magnetico, tutte le apparecchiature RM di tipo total body, ovvero non dedicate ad un uso esclusivo sugli arti, purché, in entrambi i casi, abbiano un valore di campo magnetico statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla.

Della terza categoria delle apparecchiature RM, quelle con valore di campo magnetico statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla, soggette ad autorizzazione ministeriale all’installazione e all’uso, installabili solo presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative, è al momento presente un solo tomografo nel territorio nazionale.

Ciò premesso, è opportuno chiarire preliminarmente al lettore che al momento la banca dati Inail, sulla base della quale è stato compiuto il censimento illustrato nel presente lavoro, e che ha come data di riferimento quella del 31 dicembre 2015, è ancora strutturata per categorizzare le apparecchiature rispetto a quanto sancito dalla normativa che è stata di riferimento fino al 20 agosto 2016, e quindi avendo come valore di riferimento discriminante fra applicazioni di routine diagnostica ed applicazione di ricerca quello di 2 tesla anziché il 4.

Stante quanto sopra ciò evidenziato, ovvero la presenza di un unico tomografo installato ed operante sopra 4 tesla (7 tesla), ciò di fatto non inficia le valutazioni che i dati del censimento fanno emergere. A tale proposito, è anzi intenzione della sezione di supporto tecnico al SSn titolare della banca dati, di mantenere questo tipo di strutturazione della banca dati, al fine di poter valutare quella che si rivelerà nel tempo l’eventuale corsa all’installazione del 3 tesla che di certo caratterizzerà - in particolare - molti centri che al momento sono ancora proprietari di tomografi da 1,5 tesla e che, con l’evoluzione normativa testé illustrata, saranno orientati - per motivi fondamentalmente connessi al miglioramento delle immagini ed alla minimizzazione della durata dell’esame diagnostico - ad aggiornare la tecnologia in loro possesso, perseguendo un innalzamento del campo magnetico statico del tomografo RM da un valore inferiore a 3 tesla (nella maggior parte dei casi, da 1,5 tesla) ad un valore di 3 tesla.

Preme evidenziare che l’accesso al database è rigidamente regolamentato sulla base di specifiche procedure di Istituto che garantiscono la massima riservatezza in merito al trattamento dei dati sensibili: quanto periodicamente pubblicato dall’Inail ha esclusivamente finalità statistiche, e solo eventualmente gli organi di vigilanza territoriali possono, su richiesta motivata, accedere alle informazioni di dettaglio.

INAIL 2017

6° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 4119 | | Visite: 4589 | Decreti Sicurezza lavoro

 

6° Elenco soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici

Upgrade 21.06.2017

Lavori sotto tensione: pubblicata rettifica Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017

È stato nuovamente pubblicato il Decreto direttoriale n. 46 dell'1 giugno 2017, a seguito della rettifica dell'elenco allegato che - per mero errore materiale - non riportava per la società e-Distribuzione S.p.A. l'indicazione dell'abilitazione a eseguire le attività di sperimentazione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) del d.m. 4 febbraio 2011.

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017

Con il decreto direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017, e' stato adottato il sesto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle «aziende autorizzate» e dei «soggetti formatori» ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

Collegati

Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

ID 4115 | | Visite: 9625 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

ID 4115 | Update news 08.06.2024

Allegate:
- Linee Guida Rev. 2018
- Linee Guida Rev. 2017

Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione.

Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) , che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di Ordigni Bellici Inesplosi (OBI) .

Le linee guida rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" commisurati agli scenari di rischio prevedibili.

Le attività di indagine per il rinvenimento di tali ordigni inesplosi, in caso di realizzazione di scavi, a lungo lasciate allo spirito di iniziativa dei soggetti interessati, è stata disciplinata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, con la promulgazione, da parte del Parlamento, della Legge 1 ottobre 2012, n. 177 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012). Dal 26 giugno 2016, con l’entrata in vigore di tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza, introdotte con la citata Legge 177, i principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli dell’81/08:

- art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi);
- art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);
-  art. 100 comma 1 (Piano di Sicurezza e Coordinamento) 
-  art. 104 - (Modalità attuative di particolari obblighi)
- allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per i lavoratori)
- allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento) Le modifiche a tali articoli, riportate in appendice 1, riguardano sostanzialmente le seguenti novità:
a) Obbligo diretto a carico del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
b) Definizione da parte del Ministero della Difesa di direttive tecniche per la messa in sicurezza (bonifica bellica);
c) Predisposizione da parte del Ministero Difesa di un nuovo sistema di qualificazione per imprese specializzate nella bonifica bellica (in sostituzione dell’ex Albo A. F. A., soppresso in precedenza.).

A tali riferimenti bisogna affiancare, per la bonifica delle aree: il disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (agg. 2015), e la direttiva n. 001/B.TER./2015 della Direzione dei Lavori e del Demanio, che definiscono il procedimento tecnico-amministrativo inerente “il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza, la verifica di conformità relativi al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni bellici esplosivi residuati bellici eseguita, a scopo precauzionale, da soggetti interessati a norma dell’art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 - come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012 n.20”.

Mentre per l’identificazione e la qualificazione delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni bellici: il D.M. 11 maggio 2015, n.82 – “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni inesplosi residuati bellici, ai sensi dell’art.1 c.2 della legge 177/2011”.

In ultimo si ricorda l’interpello n. 14 del MLPS del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la "Risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici".

1 - Premessa
2 - Riferimenti normativi
3 - Campo di applicazione
4 - Le figure coinvolte: ruoli e responsabilità
5 - Contenuti minimi del PSC
6 - Analisi preliminari: storica, documentale e strumentale
7 - Costi della sicurezza

CNI Aprile 2017

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25550

ID 4108 | | Visite: 3260 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25550 - Infortunio con un impianto di pressofusione manomesso dal capo reparto. Responsabile anche il DL per omessa formazione di tutti, compresi i dirigenti e preposti

... In un contesto in cui il foro aperto sulla grata di protezione del macchinario, oltre che privo di una chiusura con sportello apribile dotato di microinterruttore, era di dimensioni tali da consentire agevolmente l’introduzione della mano e dell'intero braccio del lavoratore, l'avere semplicemente confidato nel fatto che i lavoratori addetti seguissero con attenzione e pedissequamente le istruzioni fornite è stato correttamente ritenuto, anzitutto, espressione di una pesante carenza formativa/informativa in tema di sicurezza, di cui non poteva non essere chiamato a rispondere, in primis, il datore di lavoro, a prescindere dal fatto che egli sapesse o meno dell'esistenza di quel foro escogitato dal capo reparto e di cui tutti all'interno del reparto, nelle diverse posizioni gerarchiche, apparivano comunque a conoscenza.


Condivisibile, sul punto, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla non trascurabile circostanza che proprio il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 36 e 37 D.L.vo 81/2008, nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresi quelli aventi un ruolo dirigenziale o comunque sovraordinato, in modo che costoro siano perfettamente informati dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa, alle macchine, alle sostanze e agli impianti in uso. E l'art. 37 citato, in tema di formazione dei lavoratori, stabilisce proprio, tra l'altro, al 7 comma che il datore di lavoro deve assicurare anche ai dirigenti e preposti "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.").

Dunque, il dato essenziale nel caso in esame ritenuto dai giudici di merito con motivazione logica e congrua non è quanto fatto dal capo reparto in termini di istruzioni sull'uso della trancia, una volta praticato il foro sulla griglia laterale, ma piuttosto quanto non fatto nella circostanza dal datore di lavoro in termini di complessiva formazione ed informazione dei lavoratori. Quanto al capo reparto, autore materiale, reo confesso, della pericolosa modifica apportata sulla macchina, egli era perfettamente consapevole dei rischi che essa comportava per la sicurezza dei lavoratori, al punto da redigere istruzioni scritte per il corretto utilizzo della trancia in presenza del foro e prima dell'installazione di uno sportello dotato di un micro-interruttore in grado di bloccare gli organi lavoratori alla sua apertura. Ed appare pienamente condivisibile che sia stato ritenuto del tutto irrilevante che egli abbia agito con "buone intenzioni", ovvero con lo scopo di adeguare la macchina ad un maggiore standard di sicurezza, realizzando un sistema di pulizia dei residui di lavorazione più sicuro per gli addetti, ove si consideri che tale finalità sarebbe stata raggiunta all'evidenza solo quando il foro praticato fosse stato dotato di una finestrella con microinterruttore, e non certo semplicemente realizzando un buco nella grata di protezione, tanto grande da consentire di introdurre un braccio intero, mantenendo in operatività l'impianto nella piena consapevolezza dei rischi che esso nel frattempo implicava.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25550.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
238 kB 5

Comunicazione Primo Soccorso (D. 388/2003 Art. 1 c2)

ID 4103 | | Visite: 19716 | Documenti Riservati Sicurezza

Comunicazione Primo Soccorso (D. 388/2003 Art. 1 c2)

Modello Comunicazione appartenenza Azienda Gruppo A del Decreto 388/2003 Art. 1 c.2, n particolare la Comunicazione deve essere trasmessa da tutte le aziende (AII) con oltre 5 addetti e con indice infortunistico di inabilità permanente INAIL superiore a quattro (Vedi Indici INAIL 2016).

In elaborazione un Focus di raccordo della Normativa e Obblighi connessi.


D. 388/2003 Art. 1
...
"2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato."
...

In relazione al Decreto 388/2003, è stato emanato:

Decreto 24 gennaio 2011 n. 19 (Applicazione Decreto in ambito ferroviario)

Addetti Primo Soccorso:

a) D.Lgs. 81/2008 Art. 1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

lettera. b:
"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;"
 
b) D.Lgs. 81/2008 Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni (Decreto 24 gennaio 2011 n. 19).

____________
....

Art. 1. Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unita produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unita produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (SEVESO RiR), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28  e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

____________

Correlati

Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Decreto 24 gennaio 2011 n. 19

Interpello 2/2016 Risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Comunicazione Primo Soccorso D. 388 2003 Art. 1 c2.pdf
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2017
295 kB 225
Allegato riservato Comunicazione Primo Soccorso D. 388 2003 Art. 1 c2.docx
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2017
29 kB 264

Circolare n. 28 del 30 Agosto 2016

ID 4089 | | Visite: 7269 | Circolari Sicurezza lavoro

Indirizzi operativi scalata

Circolare n. 28 del 30 Agosto 2016 / Indirizzi operativi redazione specifiche procedure scalata lavoratori

ID 4089 | 29.05.2017

Oggetto: Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei.

Le attività lavorative in quota nell'ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree, possono esporre gli operatori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto e aile situazioni di emergenza connesse al recupero e al soccorso dei lavoratori non pili autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente.

Pertanto, un apposito gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero, al quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute,
dell'INAIL, del Coordinamento tecnico delle Regioni e del Comitato Elettrotecnico Italiano, ha elaborato gli indirizzi operativi allegati alla presente circolare, con I ' intento di fornire indicazioni per favorire l'uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale da parte di professionisti, gestori, imprese, manutentori e organi di vigilanza, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, al fine di prevenire il rischio di caduta dall'alto durante le predette attività lavorative.

Inoltre, sono proposti possibili metodi di calata al suolo dei lavoratori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente. Vengono altresì fornite indicazioni per la corretta scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.

Gli indirizzi operativi, che sono consultabili nelle pagine dedicate del sito internet di questo Ministero (www.lavoro.gov.it) e deii 'INAIL (www.inail.it), non si sostituiscono a quanto disposto dal decreta legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, con particolare riguardo al Titolo IV del medesimo decreta, rna potranno ugualmente rappresentare un utile strumento operativo per tutti gli operatori del settore.

MLPS

Collegati

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25561

ID 4080 | | Visite: 2901 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25561 - Infortunio mortale durante le operazioni di montaggio di una pressa: mancanza di idonee attrezzature

1. Con sentenza del Tribunale di Torino -Sezione Distaccata di Susa- in data 10/12/2009, DF.G. veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione perchè ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589, comma 2, c.p. per avere, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Asservo Presse s.r.l., (ditta incaricata di operazioni di montaggio presse nello stabilimento della G.M.C. GENERAL MECCANICA CAPRIE S.p.A.), cagionato per colpa la morte di P.S., dipendente della ditta ASSERVO PRESSE s.r.l.; in particolare con negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione dell'art. 35, comma 1, D.L.vo 494/1995 (ndr. art. 35, comma 1, D.Lgvo 626/1994) disponeva o consentiva che P.S. effettuasse operazioni di montaggio di una pressa IMV 400 Tipo DML 79.644 presso lo stabilimento industriale della G.M.C. GENERAL MECCANICA CAPRIE S.P.A. non avendo fornito al medesimo attrezzatura idonea ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro; infatti le operazioni di sollevamento della colonna, sita all'interno del corpo della pressa, richiedevano -a differenza di quanto avvenuto- l'utilizzo di una ganascia idonea a trattenere la colonna (art. 35 D.L.vo 626/1994), mentre invece la manovra era eseguita mediante l'impiego di un tipo di ganascia non idonea al trattenimento ovvero:

1) dotata di una superficie di attrito troppo ridotta tra la ganascia stessa e la colonna;
2) in presenza di una colonna a sua volta liscia e priva di punti di presa;
3) con la possibilità dell'attuazione di un serraggio non identico tra le due barre filettate, con conseguente possibilità di spostamento laterale della ganascia e quindi dello sfilarsi della colonna dalla presa; di modo che, effettuando l'operaio P.S. un sollevamento della colonna con lo strozzo della cinghia posto sotto alla ganascia, il P.S. stesso si collocava durante il montaggio tra la pressa e la cinghia non in tensione allorquando, essendo improvvisamente scivolata la colonna verso il basso in quanto non trattenuta dalla ganascia inidonea, si determinava una messa in tensione del sistema di sollevamento, con schiacciamento del P.S. tra la cinghia improvvisamente tesasi e la pressa, con gravissimi traumatismi alla testa e conseguente decesso del lavoratore; con l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In Caprie (TO), il 26/07/2007.

1.1. Con la sentenza n. 4042/16 R.T.L. del giorno 11/12/2015, la Corte di Appello di Torino, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, riduceva la pena a 4 mesi di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione DF.G., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) vizi motivazionali in relazione alla manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamenti della prova. Deduce che l'evento mortale si verificò dunque esclusivamente in conseguenza della improvvida ed imprevedibile scelta dell'esperto lavoratore (P.S.) di non rispettare il POS e di non più ripetere le stesse corrette manovre che già aveva compiuto in precedenza per le due prime colonne.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25561.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
197 kB 4

Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi

ID 4065 | | Visite: 17588 | Documenti Sicurezza Enti

Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi

ID 4065 | 24.05.2017

Il presente documento si pone come fine l’analisi e la definizione degli elementi costruttivi delle scaffalature metalliche e dei soppalchi. Le varie problematiche progettuali e costruttive sono state affrontate per fornire un parametro progettuale il più possibile oggettivo e riscontrabile nella normativa vigente, e per offrire al costruttore, al committente e agli organi di vigilanza un riferimento il più possibile chiaro ed univoco. Il presente documento è finalizzato a:

- segnalare ipotesi e soluzioni costruttive alla luce della normativa vigente e delle norme di buona tecnica;
- facilitare gli utilizzatori nell’acquisto di attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza e salute;
- facilitare gli organi di vigilanza circa l’accertamento di rispondenza delle attrezzature ai requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro.

ACAI 2008

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi.pdf
ACAI 2008
1333 kB 5411

Il lavoro negli Ambienti Confinati

ID 4049 | | Visite: 5731 | Documenti Sicurezza Enti

Il lavoro negli Ambienti Confinati

Guida informativa per le imprese

Negli ultimi anni sono accaduti diversi infortuni mortali durante lo svolgimento di attività lavorative all’interno di cisterne, serbatoi, stive di navi, fosse biologiche, vasche e pozzi. La drammatica evidenza delle criticità e della complessità di questo tipo di attività lavorativa ha portato alla definizione di nuovi obblighi legislativi da rispettare durante le lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (che d’ora in poi per brevità indicheremo solo come “ambienti confinati”). 

Tra le cause degli infortuni accaduti predominano l’assenza della consapevolezza dei rischi presenti negli ambienti confinati sia da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro, la carenza delle necessarie misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la mancata pianificazione del soccorso dei lavoratori. 

Per i motivi sopra esposti, agli obblighi già previsti per le lavorazioni negli ambienti confinati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 il recente Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 ha aggiunto ulteriori indicazioni legislative sulla qualificazione delle imprese che possono effettuare lavorazioni negli ambienti confinati e sulle relative procedure di sicurezza. 

Partendo dalle indicazioni normative sopra richiamate e al fine di consentire un corretto approccio alle lavorazioni negli ambienti confinati, con questo opuscolo ci rivolgiamo in modo particolare al mondo delle micro e piccole imprese (datori di lavoro, RSPP, consulenti e RLS) con l’obiettivo di chiarire gli aspetti basilari della problematica. Per una trattazione più approfondita della materia si può fare riferimento ai documenti indicati nell’allegato IV. 

AUSL 2012

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110

ID 4043 | | Visite: 3172 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110 - Caduta durante la raccolta delle mele. Criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile

La Corte d'Appello di Trento, in data 16/8/2011, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione (sentenza n.9689/2009), confermava la decisione del Tribunale di Trento n.105/2004, che aveva rigettato il ricorso di N.B., dipendente a tempo determinato dell'azienda agricola di M.S..

Il lavoratore chiedeva di ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del M.S. per la causazione dell'infortunio occorsogli in data 4/10/2000, dovuto a inosservanza della normativa antinfortunistica di settore, e comunque alla mancata adozione di tutte le cautele necessarie ex art. 2087 cod. civ., con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 11.358 con rivalutazione monetaria e interessi per il mancato godimento della somma rivalutata al tasso del 5%. Deduceva il ricorrente, addetto alla raccolta delle mele presso l'azienda agricola del M.S., di aver perduto l'equilibrio e di essere caduto dalla scala a pioli - affondata nel terreno e con la parte superiore appoggiata ai rami dell'albero - da un'altezza di 8-12 metri riportando trauma lombare con frattura guaribile in trenta giorni. Sosteneva, inoltre, che l'infortunio si era verificato per aver il datore omesso di adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la sua integrità fisica in base al d.P.R. n.547/1955, art. 18, il quale prevede le caratteristiche delle scale da lavoro, e art. 386 sull'obbligo della cintura di sicurezza in caso di lavori in cui vi sia il rischio di cadere dall'alto e all'art.3 del d.lgs.626/1994, il quale dispone che il datore ha l'obbligo di eliminare i rischi in base alle conoscenze tecniche acquisite e al progresso tecnico raggiunto o comunque di ridurli al minimo, oltre all'obbligo di informare il lavoratore circa le modalità con cui operare. Sia in primo sia in secondo grado il ricorso del lavoratore era stato rigettato nel merito sull'assunto che l'infortunio fosse da imputarsi a una sua imprudenza; che, trattandosi di attività manuali semplici, nessun'altra adozione di cautele era necessaria; infine che neanche poteva riscontrarsi una culpa in vigilando del M.S., essendo il lavoratore già informato per aver partecipato l'anno precedente all'attività di raccolta.

La Corte di Cassazione adita da N.B. aveva rinviato alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, ritenendo non corretta la decisione gravata per aver ricondotto la fattispecie alla normativa del settore delle costruzioni (art. 10 d.P.R. n. 164/1956), e non ad altra (d.P.R. n.547/1955, art. 386), riferita anche al settore agricolo (artt. 1 e 2).

Codesta Corte, richiamandosi ai principi costantemente affermati in tema di responsabilità del datore per mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, e al connesso onere della prova, precisava inoltre che detta responsabilità potesse ritenersi esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, inteso, quest'ultimo, come un fatto causativo di un evento riconducibile allo svolgimento di attività estranea alla prestazione, o esorbitante dai limiti della stessa in modo abnorme e irrazionale. Avverso la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio ricorre N.B., affidando le sue ragioni a quattro motivi.

Resiste con controricorso M.S., che propone altresì ricorso incidentale sul punto della sentenza del rinvio che ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio "per giusti motivi".

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente 14/09/2016.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
190 kB 4

Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017

ID 4039 | | Visite: 7166 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017

18 Maggio 2017

Pubblicata la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 nella quale vengono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008.

Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Si fa riferimento alle modalità di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 11 aprile 2011 (di seguito D.I. 11 aprile 2011).

In proposito, ferme restando le circolari esplicative già emanate da questa Amministrazione e tenuto conto di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato III al citato D.I. 11 aprile 2011, acquisito altresì il parere della Commissione tecnica prevista nel medesimo Allegato come ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, si forniscono le seguenti indicazioni.

Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo.
In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell’Allegato III del D.I. 11 aprile 2011, il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l’interesse a continuare ad operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III.

Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente. L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica ad entrambi i seguenti indirizzi: PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo
L’istanza di rinnovo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia, pienamente leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

c) dichiarazione, resa ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’abilitazione all’effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare, tra cui il possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011.
In particolare, in calce alla dichiarazione dovrà essere indicato il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio e di scadenza;

d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al punto 1, lettera e), dell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;

e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, ivi comprese le attività di formazione previste al punto 3 del medesimo Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;

f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore (da produrre in formato excel) e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del Soggetto Abilitato;

g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, ove prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;

h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche. Istruttoria e verifiche delle istanze pervenute La Commissione procederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).

Si precisa che non saranno sottoposte all’esame della Commissione le istanze incomplete della documentazione innanzi richiamata. Ai sensi del punto 5.4 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011 resta ferma la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di procedere, per il tramite della Commissione di cui al medesimo Allegato III, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare.

MLPS 17.05.2017

Correlati:

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

Elenchi soggetti abilitati Verifiche periodiche 

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22592

ID 4016 | | Visite: 3377 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22592 - Macchina spalmatrice priva di protezione. Responsabile il presidente del CDA anche quando non ha adeguati poteri in materia di sicurezza

Con sentenza emessa in data 19 dicembre 2014 il Tribunale di Bergamo condannava S.A. alla pena di 300 euro di multa per il reato di cui all'art. 590 commi 1,2,3 perché, quale legale rappresentante della società Exide Technologies srl cagionava al dipendente G.C., addetto alla linea di spalmatura, lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in quaranta giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, avendo omesso di provvedere affinché la zona di carico della pasta in lavorazione della macchina spalmatrice fosse provvista delle necessarie protezioni atte ad impedire l’accesso dei lavoratori alle pale di miscelazione interne alla tramoggia stessa. Ciò con la conseguenza che il G.C., dovendo controllare il funzionamento del suddetto macchinario inserendovi una paletta metallica per rimuovere la pasta che aderiva alle pareti, veniva afferrato dalle pale in movimento rimanendo con l’avambraccio sinistro bloccato all'interno della tramoggia.

Proposto appello, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiesta dei privati.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in punto di individuazione del soggetto da considerarsi datore di lavoro ai sensi della D.lvo 81/2008 e, di conseguenza, responsabile ai fini della condotta colposa di cui all’art. 590 c.p.

A detta della difesa la struttura per comparti riscontrata con riferimento agli apici della Exide Technologies srl prescindeva dalla struttura societaria. In particolare anche se il S.A. rivestiva la carica di rappresentante legale della società italiana, non prendeva certo le decisioni relative alla struttura produttiva né aveva i relativi poteri di spesa o di assunzione/nomina dei vari organi dirigenti responsabili; scelte quest’ultime tutte riservate ad organi societari sovranazionali.

I giudici di merito non hanno considerato tale profilo evidenziato dalla difesa sostenendo che, comunque, il S.A. avrebbe potuto sostenere, con i fondi a sua disposizione, la spesa necessaria a porre in sicurezza il macchinario predetto evitando, così, il verificarsi dell’evento lesivo oggetto del presente procedimento.

Tale conclusione, però, ribadisce la difesa non è condivisibile perché parte dall’erroneo presupposto che l’imputato potesse in qualche modo influire sulla scelta delle strategie aziendali in tema di sito produttivo e sicurezza. Invero non era così ma, anzi, lo stesso era tenuto all’oscuro e non aveva alcun potere di spesa in relazione all’attività produttiva. Stando così l’effettiva situazione non si può certo riconoscere - conclude la difesa - alcuna responsabilità colposa in capo all’imputato per l’infortunio verificatesi ai danni del G.C..

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22592.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
188 kB 12

Contaminazione microbiologica superfici ambienti lavorativi

ID 4000 | | Visite: 6969 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi

Il volume raccoglie lo stato dell’arte sulla tematica “Contaminazione microbiologica delle superfici”, in applicazione dell'Art 64 del TUS D.Lgs. 81/2008 "Pulizia luoghi di lavoro".

Sono stati sviluppati criteri e indicazioni operative per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto.

La pubblicazione è strutturata in diverse sezioni: aspetti normativi, risultati di studi epidemiologici, metodologie e tecniche di indagine, valori di riferimento, interventi di sanificazione. Sono presenti anche contributi di soggetti esterni all’Inail, allegati e un glossario tecnico.

...
"La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici costituisce un preciso adempimento di legge per il datore di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). nelle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per contatto, il monitoraggio della contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenta un percorso obbligato per controllare lo stato igienico generale e verificare la salubrità ambientale.
Infatti, l’aria e le superfici di attrezzature, piani, apparecchiature e indumenti di lavoro, così come delle mani dei lavoratori possono rappresentare importanti veicoli di contaminazione microbiologica e potenziali fonti di trasmissione di agenti infettivi.
L’attenzione è focalizzata sulla misura delle concentrazioni batteriche e fungine totali e sul rilevamento di indicatori microbici specifici e di patogeni, correlati allo svolgimento dell’attività di lavoro in esame.

L’indisponibilità, per i biocontaminanti, di valori limite ufficiali che definiscano la soglia di rischio o di salubrità ambientale rende difficoltosa la valutazione dei risultati delle misure quantitative.
Tuttavia, nel caso di attività con esposizione potenziale o accidentale ad agenti biologici, conoscere i livelli e la tipologia di contaminanti presenti e la loro variazione temporale e spaziale consente di rilevare la presenza di eventuali fonti di contaminazione o di amplificazione microbica, intervenendo tempestivamente con adeguate misure di prevenzione o di contenimento.

La contaminazione microbiologica delle superfici può avvenire per contatto con altre superfici contaminate (oggetti, utensili, mani del lavoratore ecc.) e per sedimentazione.
È nota la correlazione esistente tra aerodispersione e sedimentazione gravitazionale dei biocontaminanti e i fattori in grado di influire su di essa (dimensioni e densità delle particelle sospese nell’aria, livelli di umidità, ventilazione ambientale ecc.).
Maggiore è la contaminazione dell’aria, maggiore sarà il numero dei microrganismi che sedimentano per gravità. Il monitoraggio microbiologico delle superfici viene, pertanto, condotto anche per determinare il fall out microbico su aree o punti critici ai fini dell’esposizione.

...

La valutazione della contaminazione microbiologica ambientale non è esplicitamente menzionata tra le misure di tutela contemplate dalla normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tuttavia, la sua valenza ai fini della corretta gestione dei rischi per la salute dei lavoratori è implicitamente affermata laddove le prescrizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. obbligano il datore di lavoro a sottoporre a regolare pulizia luoghi di lavoro, impianti e dispositivi, onde assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 64) e a disporre affinché le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti siano tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene (Allegato IV, p.to 1.3). In tutte le attività lavorative in cui la valutazione abbia evidenziato rischi biologici per la salute dei lavoratori (Titolo X, artt. 272 e 273), si impone altresì al datore di lavoro di: 

- Adottare misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate alla prevenzione e alla protezione dal rischio, ovvero misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 
- Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario e tecnicamente realizzabile. 

La verifica dell’adeguatezza delle condizioni igieniche e della salubrità ambientale non può prescindere dalla conoscenza dei livelli di contaminazione microbiologica e della tipologia di contaminanti rinvenuti.

...

INAIL 2017

_____

D.Lgs. 81/2008  Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
....

Allegato IV

...
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
...

Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857

ID 3986 | | Visite: 3518 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857 - Mancata nomina del RSPP. Nessuna specifica formalità di notificazione

1. Con sentenza in data 7.1.2016 il Tribunale di Roma, ritenuta la continuazione, ha condannato P.G. alla pena di € 8.000,00 di ammenda, pena sospesa, e revoca del decreto penale di condanna n. 390/14. L'imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di cui al capo A), art. 29, comma 1, e 55, comma 1, sub a), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, e di cui al capo B), art. 17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, sub b), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; in Roma, via Casale del Finocchio, 198, accertamento del 3.10.2012. 

2. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per erronea applicazione di norme giuridiche processuali in relazione all'art. 161 c.p.p. Espone che era stato tratto a giudizio, a seguito di decreto penale opposto, per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, nonché per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La violazione del reato era stata accertata a seguito di un infortunio sul lavoro occorso a I.B. che, come meccanico, aveva eseguito un intervento di cambio dell'olio sul camion del figlio, P.A.. La sua qualità di datore di lavoro era stata accertata solo attraverso la dichiarazione resa all'operante G.R. dell'ASL Roma B, che, a seguito della segnalazione della persona offesa, si era recato presso la sede della P. Service Group a r.l. ove aveva assunto informazioni. Dagli atti di causa non risultava notificata alcuna contravvenzione ma era stato redatto solo il verbale di elezione di domicilio in data 3.10.2012 per un reato ancora non perfezionato e poi era stata elevata la contravvenzione il 4.1.2013, dopo il decorso del termine indicato per l'esecuzione delle prescrizioni. Le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 erano illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857.pdf
Cassazione Penale, Sez. 3
187 kB 3

Rischio MMC e ISO/TR 12295:2014

ID 1026 | | Visite: 56359 | Documenti Riservati Sicurezza



Rischio MMC e ISO/TR 12295:2014

Valutazione rapida MMC
Rischio Movimentazione Manuale dei carichi

Il rapporto tecnico ISO/TR 12295:2014 consente con delle tabelle predefinite di stabilire se è presente o meno il Rischio MMC, (Valutazione rapida/Quick assessment) e se del caso quali norme della Serie 11228 e 11226 applicare.

E’ così possibile fare uno screening documentato di applicabilità o meno del Rischio MMC in accordo con quanto previsto il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo VI Allegato XXIII.

1. Documento estratto dal Rapporto Tecnico formato doc*
2. Versione ISO (Estratto)

*Attenzione Traduzione IT non Ufficiale

La serie ISO 11228 e ISO 11226 stabiliscono raccomandazioni ergonomiche per differenti per azioni di sollevamento manuali e posture di lavoro.

Tutti le loro parti si applicano alle attività occupazionali e non.

Le norme forniscono informazioni per i progettisti, datori di lavoro, dipendenti e altre persone coinvolte nel lavoro, posti di lavoro e prodotti, come anche professionisti della salute e sicurezza sul lavoro.

ISO 11228 è composta dalle seguenti parti, sotto il titolo generale, Ergonomia - Movimentazione manuale: 

- Parte 1: Sollevamento e trasporto;
- Parte 2: Spinta e traino;
- Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

ISO 11226, Ergonomia Valutazione delle posture di lavoro statiche, è raccomandato limitatamente a posture di lavoro statico o meno, o con il minimo esercizio di forze esterne, tenendo conto di angoli e durata del corpo.

È stato predisposto per fornire una guida sulla valutazione di diverse tipi di operazioni valutando i rischi per la salute della popolazione lavorativa.

Mentre ISO 11228 e ISO 11226 sono entrambe autonome rispetto ai dati e metodi, gli utenti potrebbero aver bisogno di una guida nella selezione o utilizzando gli standard nella loro applicazione specifica.

Il Rapporto Tecnico ISO/TR 12295 serve come una guida applicativa che offre una semplice metodologia di valutazione del rischio per le piccole e medie imprese e per le attività non professionali. 

Per gli utenti esperti, sono presenti più dettagliate metodologie di valutazione negli allegati.

ISO TR 12295, consente di “disporre di valori di ‘riferimento’ nella valutazione delle attività di sollevamento in sostituzione del valore esplicito di 30 Kg che era previsto nel D.Lgs. 626/94 All. VI”.

Questi i principali punti trattati nel ANNEX A - lifting/carrying con specifico riferimento alla norma:

A) masse di riferimento da utilizzare se si tiene conto di età e genere;
B) introduzione del concetto di LI (Lifting Index - Indice di sollevamento);
C) metodo per l'analisi di sollevamenti eseguiti da 2 o più lavoratori.

Questi sono invece i punti principali ad integrazione della norma:

D) articolazione della Classificazione derivata dal LI;
E) metodo per l'analisi di sollevamenti eseguiti con un arto;
F) valutazione delle operazioni di sollevamento variabile con esempi di calcolo del VLI (Variable Lifting Index).

In particolare si riporta la tabella: "Popolazione lavorativa e genere di età/Masse di Riferimento"

_______

Dettagli

D.Lgs. 81/2008
...

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili.
Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
...

Allegato XXXIII

...

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

Norme

UNI ISO 11228-1:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto

UNI ISO 11228-2:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino

UNI ISO 11228-3:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

ISO 11226:2000
Ergonomics - Evaluation of static working postures

ISO/TR 12295:2014
Ergonomics - Application document for International Standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226)

Certifico Srl - IT Rev. 00 2014
Ris. Abbonati: Sicurezza, 2X, 3X, 4X, Full

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Sicurezza lavoro



Collegati

La riparazione delle scaffalature con raddrizzamento dei montanti

ID 4134 | | Visite: 5566 | Documenti Sicurezza Enti

La riparazione delle scaffalature mediante raddrizzamento dei montanti danneggiati

Il presente documento è stato scritto con il contributo di tutte le Associazioni Nazionali di Costruttori di Scaffalature Industriali Europee ed è stato pubblicato ufficialmente da ERF European Racking Federation.

In particolare, l’associazione italiana AISEM/Scaffalature CISI ha dato il suo contributo tecnico e scientifico alla stesura del presente documento, e ha deciso di diffonderne la traduzione italiana per la tutela e la salvaguardia della salute e delle proprietà dell’utilizzatore finale dei sistemi di scaffalature industriali, condividendo in tutto e per tutto quanto esposto.


AISEM/Scaffalature

Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure

ID 4121 | | Visite: 5559 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

 

Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure

Ministero dell Salute Circolare 1° giugno 2017 (DGPRE 0017041 01.06.2017)

Il Ministero della salute ha emanato la circolare 1° giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.

I medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato (decreto ministeriale 4 marzo 2009), presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti sui seguenti  aspetti, in particolare:

- natura dell’elenco nazionale medici competenti;
- scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
- controlli;
- aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
- cancellazioni/reinscrizioni.

Fonte: Ministero della Salute

Normativa di riferimento:

CODICE UNICO SICUREZZA

Articoli correlati:

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: UNA SCHEDA SINTESI

CODICE INTERNAZIONALE DI ETICA OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO

MEDICO COMPETENTE, PUBBLICATE LE PRIME ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL’ALL.3B DEL D.LGS. 81/2008

Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa

ID 4118 | | Visite: 4373 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa

A 100 anni dall’avvio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura l’Inail, con questo Quaderno della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, approfondisce i principali aspetti che caratterizzano l’attività di tutela di lavoratori e aziende.

...

Introduzione

Inquadramento generale

Il regime assicurativo: evoluzione normativa e sistema contributivo
I lavoratori stagionali in agricoltura
Il contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge 29 ottobre 2016 n. 199
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Gli infortuni sul  lavoro e le malattie professionali in agricoltura
Lavorazioni agricole e neoplasie focus sui rischi per la salute e la sicurezza
Le macchine quale agente materiale di infortunio in agricoltura
Le istruzioni dell’Inail per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi
Rischi da sovraccarico biomeccanico
Prevenzione e protezione dei lavoratori nell’utilizzo dei pesticidi in agricoltura
Il Piano d’azione nazionale (direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)
Impiego delle sostanze naturali in agricoltura, in alternativa a pesticidi e fertilizzanti di sintesi, per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare
Agenti biologici emergenti e riemergenti in agricoltura
Il rischio da agenti biologici nelle serre
Aggiornamento in tema di organismi geneticamente modificati
Progetto Insula: i dati sulla percezione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro
I lavoratori immigrati in agricoltura: il punto di vista degli stakeholder le azioni strategiche

Le azioni strategiche

Il Piano nazionale agricoltura e selvicoltura
I finanziamenti alle imprese: il contributo dell’Inail a sostegno dell’agricoltura

Le esperienze delle Contarp regionali

Friuli Venezia Giulia
Azioni di prevenzione in agricoltura
Lazio
Prevenzione e sicurezza in agricoltura: indagine conoscitiva sul territorio di Viterbo
Liguria
Valutazione del rischio per la salute correlato all’uso dei fitofarmaci in serra. Test sperimentali su modelli a dimensioni reali e su modelli fisici
Lombardia
Valutazione dei rischi professionali ed interventi di prevenzione nel settore della floricoltura in serre
Linee guida per la gestione in sicurezza degli impianti di biogas, nelle fasi significative della loro vita utile
Progetto per promozione della salute e sicurezza del lavoro negli istituti agrari della provincia di Mantova
Marche
La sicurezza in agricoltura: sinergie tra Contarp Marche e Università politecnica delle Marche
Puglia
Trattazione delle tecnopatie e progetti formativi
Toscana
La valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate nelle cantine vinicole
Trento
Banca dati esposizione a vibrazioni total body da attrezzature e macchine del settore agricolo in provincia di Trento

INAIL 2017

Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 maggio 2017, n. 11566

ID 4109 | | Visite: 3724 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 maggio 2017, n. 11566 - Domanda per accertare i postumi invalidanti dell'infortunio. Nessuna prova che le lesioni denunziate siano la conseguenza di un trauma verificatosi durante la prestazione lavorativa

La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione di C.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che le aveva respinto la domanda proposta nei confronti delI'Inail per l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti, pari almeno al 6%, per l'infortunio occorsole il 27.11.2003 e per il conseguimento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito.

La Corte di merito ha spiegato che non si era avuta la prova che le lesioni denunziate fossero la conseguenza di un trauma verificatosi durante la prestazione lavorativa.

Per la cassazione della sentenza ricorre la C.M.C. con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l'Inail.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 maggio 2017, n. 11566.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
192 kB 3

Decreto 24 gennaio 2011 n. 19

ID 4104 | | Visite: 9280 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 24 gennaio 2011 n. 19 

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

GU n.58 del 11.03.2011

____________

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Collegati

Decreto 15 luglio 2003 n. 388

ID 4102 | | Visite: 24537 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 15 luglio 2003 n. 388 / Pronto soccorso aziendale

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 

Entrata in vigore: 03.08.2004

GU n.27 del 03.02.2004

____________
...

Art. 1. Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unita produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unita produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (SEVESO RiR), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28  e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.

4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Art. 4. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5 Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
...

Allegato I

ALLEGATO 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile
10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici. Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
Istruzioni sul modo di usare i presidi sud
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

____________

Indici di frequenza inabilità permanente INAIL 2016

Elenco, per gruppo di tariffa, degli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente.

Codici di Tariffa InailInabilità Permanente
 
1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41
1400 Produzione di alimenti 3,57
2100 Chimica, plastica e gomma 2,76
2200 Carta e poligrafia 2,73
2300 Pelli e cuoi 2,97
3100 Costruzioni edili 8,60
3200 Costruzioni idrauliche 9,12
3300 Strade e ferrovie 7,55
3400 Linee e condotte urbane 9,67
3500 Fondazioni speciali 12,39
3600 Impianti 5,43
4100 Energia elettrica 2,20
4200 Comunicazioni 2,07
4300 Gasdotti e oleodotti 2,16
4400 Impianti acqua e vapore 4,11
5100 Prima lavorazione legname 7,95
5200 Falegnameria e restauro 7,18
5300 Materiali affini al legno 5,02
6100 Metallurgia 5,74
6200 Metalmeccanica 4,48
6300 Macchine 3,32
6400 Mezzi di trasporto 3,91
6500 Strumenti e apparecchi 1,57
7100 Geologia e mineraria 8,40
7200 Lavorazione delle rocce 6,55
7300 Lavorazione del vetro 4,65
8100 Lavorazioni tessili 2,40
8200 Confezioni 1,40
9100 Trasporti 4,93
9200 Facchinaggio 15,99
9300 Magazzini 3,32
0100 Attività commerciali 2,36
0200 Turismo e ristorazione 2,54
0300 Sanità e servizi sociali 1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57
0500 Cinema e spettacoli 2,94
0600 Istruzione e ricerca 1,11
0700 Uffici e altre attività 0,72

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

Normativa di riferimento
Il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale.

Articoli correlati

Collegati

Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 - 05.2017

ID 4088 | | Visite: 7007 | Testo Unico Sicurezza

Testo Unico Sicurezza D. lgs 81/2008 - 05.2017

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 05.2017 (25 maggio 2017)

Disponibile il testo coordinato MLPS nell'edizione Maggio 2017

Novità in questa versione:

- Inserite le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016n. 11 del 17/05/2017

- Inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016);

- Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;

- Modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016;

- Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016);

- Sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

- Inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale;

- Inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017;

- Inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016;

- Modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle machine agricole, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal 30/12/2016;

- Corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente);

- Eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso;

- Inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 228, 229, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del preposto;

- Integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177” (LINK ESTERNO), pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015.

MLPS - 25 Maggio 2017

Tutte le Versioni del TUS MLPS pubblicate

ebook Codice Unico Sicurezza

Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE

Codice Unico Sicurezza, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, riservato Abbonati o in Acquisto Store

Vedi la nostra versione nativa per smartphone/tablet

Info e acquisto Store Certifico

Info e acquisto Google Play

Info e acquisto Apple Store

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561

ID 4079 | | Visite: 3388 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561 - Infortunio con l'uso di un carroponte: l'appaltante dei lavori nella propria impresa con proprie macchine ha l'obbligo formativo previsto per legge. No alla formazione "fai da te"

Con decreto ex art. 99 l. fallimentare, depositato il 26.5.2011, il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato la domanda svolta dall'INAIL di ammissione al passivo del fallimento F.lli B. srl allo scopo di recuperare le prestazioni previdenziali erogate all'operaio carpentiere L.S. in seguito ad un grave infortunio sul lavoro per complessivi € 372.403,14.

Il primo giudice aveva respinto la domanda dell'INAIL sul rilievo dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la società F.lli B. srl ed il lavoratore L.S.; ed il tribunale confermava nel provvedimento in oggetto che al momento del sinistro l'infortunato era dipendente della società croata MGF e lavorava presso la F.lli B. in forza di un contratto di appalto stipulato tra le due imprese avente ad oggetto "la costruzione e l'assemblaggio secondo i disegni in Vs possesso". Il contrario assunto formulato dall'INAIL non era quindi fondato ed era del tutto indimostrato, ancorché fosse provato che i titolari delle due imprese coinvolte fossero i medesimi; inoltre, nonostante il Servizio di Prevenzione avesse ravvisato una responsabilità a carico della F.lli B., per non aver impartito un'adeguata informazione e formazione nell'uso del carroponte, secondo i giudici, nella dinamica del sinistro nessuna responsabilità poteva essere ravvisata a carico della F.lli B. nel grave infortunio occorso al L.S., in quanto questi era un lavoratore esperto per aver lavorato alcuni mesi e per essere stato istruito dai propri colleghi.

Avverso detta sentenza l'INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. L'Inail ha depositato memoria ai sensi dell'art 378 c.p.c.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
211 kB 9

Decreto Direttoriale n. 35 del 19/05/2017

ID 4052 | | Visite: 6221 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n. 35 del 19/05/2017

Rinnovo provvisorio di centoventi giorni iscrizione oggetti abilitati verifiche periodiche attrezzature di lavoro con scadenza 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017.

Il Decreto Interdirettoriale n. 35/17 regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017.

MLPS 19 Maggio 2017

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 maggio 2017, n. 23786

ID 4044 | | Visite: 3629 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 maggio 2017, n. 23786 - Numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: associazione sportiva dilettantistica o discoteca?

1. - Con sentenza del 26 febbraio 2016, il Tribunale di Genova ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui: 1) agli artt. 55, comma 1, lettera a), e 29, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere redatto il documento di valutazione dei rischi; 2) agli artt. 55, comma 1, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 3) agli artt. 55, comma 5, lettera a), e 43, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere designato gli addetti antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza; 4) agli artt. 55, comma 5, lettera c), e 43, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere provveduto alla pianificazione dell'emergenza e salvaguardia dei lavoratori; 5) agli artt. 68, comma 1, lettera b), e 64, comma 1,lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per la condizione delle porte rispetto alle esigenze della sicurezza; 6) agli artt. 68, comma 1, lettera b), e 64, comma 1,lettera e), del d.lgs. n. 81 del 2008, per difetti di manutenzione e inefficienza degli idranti e dell'impianto d'illuminazione di sicurezza; 7) agli artt. 165, comma 1, lettera a), e 163 del d.lgs. n. 81 del 2008, per mancanza della segnaletica di sicurezza (il 2 agosto 2012).

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto tramite il difensore ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione degli artt. 55, 68, 165 del d.lgs. n. 81 del 2008, perché non si sarebbe considerato che l'imputato era il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, priva di dipendenti, cui non si applicherebbe la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, che poteva avvalersi della collaborazione dei soci e di altri soggetti, anche a titolo gratuito. Sul piano fiscale, del resto, le associazioni sportive sono tali: se costituite nel rispetto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, se affiliate a una federazione sportiva iscritte al registro Coni. E gli organi accertatori intervenuti nel caso di specie non avrebbero potuto dichiarare il venire meno di tali presupposti.

2.2. - In secondo luogo, quanto alle imputazioni di cui ai capi 5 e 6, si sostiene che si tratterebbe di una duplicazione di un unico fatto, secondo quanto stabilito dall'art. 68 del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea dei requisiti di sicurezza è considerata con un'unica come un'unica violazione.

2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate per il solo fatto che l'imputato aveva scelto di non difendersi nel processo.

2.4. - Si lamenta, infine, la mancanza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, non essendosi considerata l'incensuratezza dell'imputato.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 3, 15 maggio 2017, n. 23786.pdf
Cassazione Penale, Sez. 3
189 kB 8

1° Rapporto annuale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ANMIL

ID 4041 | | Visite: 4294 | Documenti Sicurezza Enti

1° Rapporto annuale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ANMIL 

Roma, 17 maggio 2017

ANMIL ha presentato in Senato il 1° rapporto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per contribuire a promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Negli ultimi anni l’attenzione di media, istituzioni e cittadini è molto cresciuta verso il tema della sicurezza sul lavoro ma, al di là dei meri dati statistici che con impegno l’INAIL diffonde periodicamente, è convinzione dell'ANMIL, che il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e le problematiche legate alla loro prevenzione meritino una più approfondita valutazione analizzando l’efficacia della normativa in materia.

Con questo obiettivo, da diversi mesi, un gruppo di esperti di ANMIL, si è dedicato allo studio dei principali interventi del legislatore, della giurisprudenza, della prassi amministrativa e del mondo della ricerca in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori e della loro sicurezza in ambito lavorativo che hanno caratterizzato in modo significativo l’anno precedente e la metà dell’anno in corso.

I risultati di questo lavoro, che ha rivolto lo sguardo al contesto nazionale senza perdere di vista la prospettiva europea ed internazionale, hanno dato vita al 1° Rapporto sulla salute e sicurezza sul lavoro - che intende diventare un appuntamento annuale -  per comprendere come sia cambiato il lavoro nel nostro paese con i Decreti 81 e 106 nell’ultimo decennio e fornire, a tutti gli addetti ai lavori, un servizio informativo e culturale aggiornato e completo, con l’auspicio di contribuire all’innalzamento del livello di conoscenza, di spirito critico e di quella consapevolezza che il tema merita, considerati i valori costituzionali che lo governano.

Col primo Rapporto Annuale sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ANMIL inaugura un prodotto editoriale innovativo ed unico nello scenario nazionale ed europeo.

Si tratta di un “annuario della sicurezza sul lavoro” che analizza, in chiave pratico-ricostruttiva ed immediatamente fruibile, i principali interventi del legislatore, della giurisprudenza (sentenze di merito e di legittimità), della prassi amministrativa (circolari ed interpelli ministeriale) e del mondo dello studio e della ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che hanno caratterizzato in modo significativo l’anno precedente e la metà dell’anno in corso.  

Il Rapporto ANMIL sulla Sicurezza risponde all’esigenza di maggiore conoscenza delle norme e delle loro interpretazioni, per favorire una loro applicazione pratica più rapida e certa da parte di tutti. L’approccio, volutamente multilivello, è rivolto a tutti gli attori coinvolti nella gestione del lavoro, dai professionisti della materia agli addetti ai lavori, dal complessivo mondo dei lavoratori a chiunque sia interessato ad un aggiornamento dettagliato e ragionato sulle numerose novità che incidono sui molteplici aspetti della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Dal Rapporto ANMIL sulla Sicurezza, nato dall’osservazione della situazione critica del Paese, sono emersi, in sintesi, i seguenti punti:

- Nonostante i numerosi e significativi sforzi fatti dal Legislatore per migliorare l’apparato normativo in materia di sicurezza e prevenzione, i livelli di efficacia delle tutele restano ancora insoddisfacenti, specie in alcune aree del Paese ovvero in alcuni ambiti produttivi. Ad aggravare la situazione è la crisi economica, a fronte della quale gli investimenti in materia di sicurezza spesso diventano, agli occhi di alcuni operatori dei differenti settori economici, una "voce di spesa" sacrificabile come confermano, in primo luogo, alcuni dati statistici INAIL riportati in allegato.

- Anche i dati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel Rapporto 2016, descrivono una situazione allarmante. Infatti, nel complesso, a fronte di 25.864 aziende ispezionate, sono state riscontrate 30.251 violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui ben 27.480 di carattere prevenzionistico e 2.771 di tipologia tecnica. Per di più, rispetto al 2015, si registra un sensibile aumento del tasso di irregolarità del lavoro, riscontrato in sede ispettiva.

Fonte: ANMIL
Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Normativa di riferimento:

CODICE UNICO SICUREZZA

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio 2017, n. 11418

ID 4015 | | Visite: 3254 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio 2017, n. 11418 - Due ricorsi a distanza di anni per ottenere una rendita per malattia professionale. Rigetto

Con la sentenza n. 86/2010, la Corte d'Appello di Perugia rigettava il gravame proposto da B.W. contro la pronuncia di primo grado che aveva rigettato per maturata prescrizione, ex art. 112 DPR 1124/65, il suo ricorso diretto ad ottenere dall'INAIL il riconoscimento del diritto alla percezione della rendita per malattia professionale.

A fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che il ricorrente avesse già presentato una domanda all'INAIL nel febbraio 1998, corredata da documentazione dalla quale risultava che conoscesse la origine professionale della malattia e la sua gravità. Non poteva ritenersi poi che la successiva malattia denunciata nel 2003 (spondilartrosi del rachide lombare con degenerazioni discali multiple) fosse diversa da quella denunciata nel 1998 (ernia lombare L4-L5), in quanto si trattava solo di una più ampia e dettagliata descrizione della stessa malattia.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.W. con due motivi,m illustrati da memoria. L'INAIL resiste con controricorso.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio 2017, n. 11418.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
192 kB 2

Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647

ID 3987 | | Visite: 2880 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647 - Costretto a casa da una distorsione alla caviglia - dovuta ad infortunio sul lavoro - va a giocare a calcio: conferma definitiva del licenziamento

1. Con la sentenza n. 5837/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia depositata il 21.11.2009 dal Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la domanda, proposta da B. P., volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, intimatogli con lettera dell'11.12.2007, per avere, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 5.10.2007, ove aveva riportato una distorsione della caviglia destra, partecipato a due partite calcistiche del "campionato Amatori" della Provincia di Torino il 22.10.2007 ed il 30.10.2007, pregiudicato con tale comportamento la guarigione.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) con la lettera di giustificazione nell'ambito del procedimento, il lavoratore implicitamente aveva ammesso la partecipazione ad entrambe le partite; b) si trattava di una confessione stragiudiziale per cui correttamente erano state respinte le richieste istruttorie tendenti a dimostrare la partecipazione solo alla gara del 30.10.2007; c) la circostanza circa il suggerimento, da parte di un sindacalista della CISL, della dichiarazione del 30.11.2007 era una allegazione nuova e, pertanto, inammissibile; d) analogamente non era ammissibile né rilevante la produzione delle copie dei verbali del procedimento penale stante l'autonomia, più volte affermata in giurisprudenza, tra i due giudizi; e) la partecipazione a due gare calcistiche, anche ove fosse stata dimostrata la limitatezza della presenza in campo, durante la malattia per distorsione della caviglia era tale da comportare il pericolo, secondo una prognosi ex ante, di aggravamento dei postumi della malattia in considerazione dello sport praticato (calcio); f) era, quindi, ravvisabile una condotta gravemente lesiva del legame fiduciario con l'azienda.

3. Per la cassazione propone ricorso B. P. affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Trenitalia spa.

5. Sono state depositate le memorie ex art. 378 cpc..

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
189 kB 5

Prevention of Accidents due to Overheated or Burning Tyres

ID 3980 | | Visite: 3466 | Documenti Sicurezza Enti

Prevention of Accidents due to Overheated or Burning Tyres

Safety Info 17/17

Transport vehicle tyre fires mainly occur when travelling on highways, but can also break out when parked after travelling. The industry continues to experience these incidents.

This Safety Information sheet identifies potential causes of tyre fires. It provides guidance on what to do in the event of an overheating or burning tyre and on prevention.

It is a revision of an existing information sheet but has been extensively revised to reflect current good practices and experience from recent incidents.

The Safety Information is intended for all personnel involved in transport operations.

Transport vehicle tyre fires mainly occur when travelling on highways, but can also break out when parked after travelling.

Causes of tyre fires

There are various causes for the overheating and ignition of a tyre, including:

- badly adjusted or badly maintained brakes,
- poorly maintained, or failure of axle component(s),
- use of non-original equipment manufacturer (OEM) or approved replacement parts or components,
- overloading of the vehicle,
- inadequate inflation of the tyres,
- loss of inflation of the tyre whilst travelling,
- overloading of one twin tyre when the other deflates,
- excessive use of the brakes,
- tyres in bad condition.

In some cases, a fire can occur after stopping because there is no longer any cooling effect from air flow during travelling.

EIGA 2017

Fondo per le vittime dell’amianto

ID 3955 | | Visite: 5068 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Fondo per le vittime dell’amianto

Quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti

Tra le diverse competenze che qualificano la sua attività istituzionale, l’Inail si distingue per il ruolo svolto nella lotta all’amianto e per l’adozione degli strumenti più idonei a garantire la tutela dei lavoratori. Uno di questi strumenti è la prestazione economica aggiuntiva per i titolari di rendite per malattie asbesto-correlate, erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail con contabilità autonoma e separata dalla legge finanziaria del 2008.

Questo opuscolo illustra la composizione e il funzionamento del Fondo, chiarendo le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e approfondendo le novità normative più recenti: dall'estensione in via sperimentale dei benefici del Fondo ai malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, alla nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali deceduti per malattie asbesto-correlate.

Come sottolineato da Giuseppe D’Ercole, presidente del Comitato amministratore del Fondo, "per le vittime 'non professionali' l’esperienza di questi primi due anni ci segnala due problemi sottovalutati. Il primo è la forte carenza di informazione. Questa pubblicazione, merito dell’Istituto che ha accolto prontamente la sollecitazione del Comitato amministratore del Fondo, ha il compito di sopperire a questa lacuna che ha colto tutti di sorpresa. Il secondo, che deve far riflettere, è che il dramma del mesotelioma, nei casi in cui la diagnosi arriva in una fase molto avanzata della malattia, non lascia nemmeno le energie per chiedere aiuto. La diffusione di questo opuscolo nei centri specialistici ospedalieri potrebbe essere di pronto supporto".
...

Indice:

- Amianto, una questione sempre attuale
- Il ruolo dell’Inail
- Il Fondo per le vittime dell’amianto
- Le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva
- L’estensione ai malati di mesotelioma non professionale
- Il Comitato amministratore del Fondo
- I beneficiari del Fondo
- La nuova prestazione per gli eredi dei lavoratori portual
- Ulteriori informazioni
- La tutela da migliorare e stabilizzare

INAIL 2017

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza