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Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857

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Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857 - Mancata nomina del RSPP. Nessuna specifica formalità di notificazione

1. Con sentenza in data 7.1.2016 il Tribunale di Roma, ritenuta la continuazione, ha condannato P.G. alla pena di € 8.000,00 di ammenda, pena sospesa, e revoca del decreto penale di condanna n. 390/14. L'imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di cui al capo A), art. 29, comma 1, e 55, comma 1, sub a), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, e di cui al capo B), art. 17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, sub b), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; in Roma, via Casale del Finocchio, 198, accertamento del 3.10.2012. 

2. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per erronea applicazione di norme giuridiche processuali in relazione all'art. 161 c.p.p. Espone che era stato tratto a giudizio, a seguito di decreto penale opposto, per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, nonché per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La violazione del reato era stata accertata a seguito di un infortunio sul lavoro occorso a I.B. che, come meccanico, aveva eseguito un intervento di cambio dell'olio sul camion del figlio, P.A.. La sua qualità di datore di lavoro era stata accertata solo attraverso la dichiarazione resa all'operante G.R. dell'ASL Roma B, che, a seguito della segnalazione della persona offesa, si era recato presso la sede della P. Service Group a r.l. ove aveva assunto informazioni. Dagli atti di causa non risultava notificata alcuna contravvenzione ma era stato redatto solo il verbale di elezione di domicilio in data 3.10.2012 per un reato ancora non perfezionato e poi era stata elevata la contravvenzione il 4.1.2013, dopo il decorso del termine indicato per l'esecuzione delle prescrizioni. Le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 erano illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo.

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Cassazione Penale, Sez. 3
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