Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110

ID 4043 | | Visite: 3320 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4043

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110 - Caduta durante la raccolta delle mele. Criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile

La Corte d'Appello di Trento, in data 16/8/2011, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione (sentenza n.9689/2009), confermava la decisione del Tribunale di Trento n.105/2004, che aveva rigettato il ricorso di N.B., dipendente a tempo determinato dell'azienda agricola di M.S..

Il lavoratore chiedeva di ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del M.S. per la causazione dell'infortunio occorsogli in data 4/10/2000, dovuto a inosservanza della normativa antinfortunistica di settore, e comunque alla mancata adozione di tutte le cautele necessarie ex art. 2087 cod. civ., con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 11.358 con rivalutazione monetaria e interessi per il mancato godimento della somma rivalutata al tasso del 5%. Deduceva il ricorrente, addetto alla raccolta delle mele presso l'azienda agricola del M.S., di aver perduto l'equilibrio e di essere caduto dalla scala a pioli - affondata nel terreno e con la parte superiore appoggiata ai rami dell'albero - da un'altezza di 8-12 metri riportando trauma lombare con frattura guaribile in trenta giorni. Sosteneva, inoltre, che l'infortunio si era verificato per aver il datore omesso di adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la sua integrità fisica in base al d.P.R. n.547/1955, art. 18, il quale prevede le caratteristiche delle scale da lavoro, e art. 386 sull'obbligo della cintura di sicurezza in caso di lavori in cui vi sia il rischio di cadere dall'alto e all'art.3 del d.lgs.626/1994, il quale dispone che il datore ha l'obbligo di eliminare i rischi in base alle conoscenze tecniche acquisite e al progresso tecnico raggiunto o comunque di ridurli al minimo, oltre all'obbligo di informare il lavoratore circa le modalità con cui operare. Sia in primo sia in secondo grado il ricorso del lavoratore era stato rigettato nel merito sull'assunto che l'infortunio fosse da imputarsi a una sua imprudenza; che, trattandosi di attività manuali semplici, nessun'altra adozione di cautele era necessaria; infine che neanche poteva riscontrarsi una culpa in vigilando del M.S., essendo il lavoratore già informato per aver partecipato l'anno precedente all'attività di raccolta.

La Corte di Cassazione adita da N.B. aveva rinviato alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, ritenendo non corretta la decisione gravata per aver ricondotto la fattispecie alla normativa del settore delle costruzioni (art. 10 d.P.R. n. 164/1956), e non ad altra (d.P.R. n.547/1955, art. 386), riferita anche al settore agricolo (artt. 1 e 2).

Codesta Corte, richiamandosi ai principi costantemente affermati in tema di responsabilità del datore per mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, e al connesso onere della prova, precisava inoltre che detta responsabilità potesse ritenersi esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, inteso, quest'ultimo, come un fatto causativo di un evento riconducibile allo svolgimento di attività estranea alla prestazione, o esorbitante dai limiti della stessa in modo abnorme e irrazionale. Avverso la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio ricorre N.B., affidando le sue ragioni a quattro motivi.

Resiste con controricorso M.S., che propone altresì ricorso incidentale sul punto della sentenza del rinvio che ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio "per giusti motivi".

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente 14/09/2016.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
190 kB 4

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 55

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 57

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 128

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 184

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 112

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 123

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza