Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561

ID 4079 | | Visite: 3396 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4079

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561 - Infortunio con l'uso di un carroponte: l'appaltante dei lavori nella propria impresa con proprie macchine ha l'obbligo formativo previsto per legge. No alla formazione "fai da te"

Con decreto ex art. 99 l. fallimentare, depositato il 26.5.2011, il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato la domanda svolta dall'INAIL di ammissione al passivo del fallimento F.lli B. srl allo scopo di recuperare le prestazioni previdenziali erogate all'operaio carpentiere L.S. in seguito ad un grave infortunio sul lavoro per complessivi € 372.403,14.

Il primo giudice aveva respinto la domanda dell'INAIL sul rilievo dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la società F.lli B. srl ed il lavoratore L.S.; ed il tribunale confermava nel provvedimento in oggetto che al momento del sinistro l'infortunato era dipendente della società croata MGF e lavorava presso la F.lli B. in forza di un contratto di appalto stipulato tra le due imprese avente ad oggetto "la costruzione e l'assemblaggio secondo i disegni in Vs possesso". Il contrario assunto formulato dall'INAIL non era quindi fondato ed era del tutto indimostrato, ancorché fosse provato che i titolari delle due imprese coinvolte fossero i medesimi; inoltre, nonostante il Servizio di Prevenzione avesse ravvisato una responsabilità a carico della F.lli B., per non aver impartito un'adeguata informazione e formazione nell'uso del carroponte, secondo i giudici, nella dinamica del sinistro nessuna responsabilità poteva essere ravvisata a carico della F.lli B. nel grave infortunio occorso al L.S., in quanto questi era un lavoratore esperto per aver lavorato alcuni mesi e per essere stato istruito dai propri colleghi.

Avverso detta sentenza l'INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. L'Inail ha depositato memoria ai sensi dell'art 378 c.p.c.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
211 kB 9

Tags: Sicurezza lavoro Formazione Informazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 12, 2024 64

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1980

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1980 Vigilanza congiunta (ispettorati del lavoro e organi ispettivi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) sulla applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni negli impianti ferroviari. (GU n. 103 del 15 aprile 1980) Leggi tutto
Sentenze cassazione penale
Lug 12, 2024 96

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23049 | 10 giugno 2024

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2024 n. 23049 ID 22237 | 12.07.2024 Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2024 n. 23049 - Infortunio durante la pulizia di un macchinario con la soda caustica. Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul comportamento del preposto in modo da impedire… Leggi tutto
Lug 11, 2024 101

Decreto direttoriale n. 64 del 10 Luglio 2024

Decreto direttoriale n. 64 del 10 Luglio 2024 ID 22229 | 11.07.2024 / In allegato Decreto direttoriale n. 64 del 10 Luglio 2024 - Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del… Leggi tutto

Più letti Sicurezza