Documento allegato sui requisiti e obblighi dell'Esperto Responsabile e del Medico Responsabile, in riferimento alla normativa in vigore nei presidi e attività di risonanza magnetica per la Sicurezza dei lavoratori, pazienti e pubblico. Allegati Documenti e Guide ufficiali in merito.
Excursus
Il sito RM è definito come l’insieme dei locali e delle aree destinate, in via esclusiva, al supporto dell’attività diagnostica RM. L’intero ambiente deve essere perimetralmente confinato al fine di garantire l’interdizione all’accesso nelle zone di rischio a tutti i soggetti non abilitati, ovvero riservare l’accesso al solo personale autorizzato e ai pazienti (o volontari sani, nel caso di strutture di ricerca) da sottoporre ad esame diagnostico, preventivamente autorizzati dal Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame RM, equivalentemente definibile Medico Responsabile della Prestazione diagnostica (MRP).
I lavoratori che prestano sistematicamente servizio presso il sito RM sono individuati dal Medico Responsabile dell’attività dell’impianto (MR), sentito l’Esperto Responsabile della sicurezza (ER), sulla base delle effettive necessità di risorse umane per la gestione dell’attività medica RM, e autorizzati all’accesso nelle zone di rischio dal Datore di Lavoro (DL), previa preventiva valutazione da parte del Medico Competente (MC) al quale spetta il giudizio di idoneità sanitaria specifica, da emettere sulla base di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria.
I lavoratori che accedono occasionalmente al sito RM devono essere resi edotti da parte del MR (e/o dell’ER) sui rischi specifici ed essere sottoposti alle procedure di valutazione anamnestica per accertare la sussistenza di eventuali controindicazioni all’accesso al sito RM. Si precisa che quanto segue deve intendersi come indicazione riguardante i requisiti minimi di carattere nazionale, che devono poi essere integrati sulla base degli eventuali requisiti regionali emanati per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie.
Il D.M. 02.08.91 identifica quali responsabili per la gestione della sicurezza in un sito di Risonanza Magnetica due figure professionali specifiche, il Medico Responsabile (MR) e l’Esperto Responsabile (ER). Essi sono formalmente incaricati dal datore di lavoro per quanto di specifica competenza, ovvero rispettivamente la sicurezza “medica” e la sicurezza “tecnico-fisica”, e rappresentano gli interlocutori principali dell’Istituto all’atto dell’espletamento dell’attività ispettiva prevista ai sensi dell’articolo 7.2 del DPR 542/94 e di competenza del già richiamato Settore per le Verifiche Autorizzative ed Ispettive in Radiazioni Ionizzanti e Risonanza Magnetica.
1. La vigilanza sulle apparecchiature R.M. e' demandata all'unita' sanitaria locale.
2. Accertamenti ispettivi per verificare la conformita' della installazione e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni possono essere effettuati in ogni tempo dal Ministero, nonche' dall'Istituto superiore di sanita' e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro anche su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma.
3. L'accertata violazione delle prescrizioni puo' comportare la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione.
Le figure del MR dell’impianto e dell’ER per la sicurezza sono obbligatorie per tutte le tipologie di apparecchiatura RM, in quanto la necessità di rispettare gli standard di sicurezza vigenti, come rappresentata dall’articolo 2 del sopra richiamato DPR, non prevede alcuna deroga.
Il ruolo dell’ER è quello di esprimere un preventivo benestare all’installazione, e successivamente, gestire gli aspetti di sicurezza e qualità sia del tomografo e di tutti gli impianti accessori necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura diagnostica. Per assumere una tale responsabilità di incarico, ad oggi è richiesto avere un diploma di laurea e un curriculum professionale specifico attestante le competenze acquisite in materia, così come esplicitamente previsto dall’articolo 2 del D.M. 29/11/1985.
Chiunque intende procedere alla installazione di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare ad uso diagnostico deve fare domanda di autorizzazione al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, con le seguenti indicazioni:
a) tipo di apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare con menzione esplicita della intensità del campo magnetico e del tipo di magnete (resistivo o superconduttore) che si intende utilizzare oltreché delle finalità d'uso di tale apparecchiatura (diagnostica mediante immagini o diagnostica mediante immagini e spettroscopia in vivo);
b) descrizione con relativa documentazione del sito di installazione dell'apparecchiatura, dei sistemi di schermatura del campo magnetico e della radiofrequenza, con allegata planimetria dei locali destinati alla macchina, alla strumentazione di controllo e di visualizzazione dei risultati, alla preparazione del paziente, all'archivio dati, ai servizi, agli uffici ecc. Nella planimetria dovrà risultare l'indicazione dei limiti delle diverse aree ed accesso controllato. Dovranno essere altresì descritte le misure adottate entro tali limiti per la sicurezza dei pazienti, dei volontari, dei lavoratori e dei visitatori;
c) documentazione sulla disponibilità dei mezzi tradizionali di diagnostica per immagini (tomografia assiale computerizzata, angiografia, medicina nucleare, ultrasonografia, ecc.);
d) l'elenco degli esperti in diagnostica per immagini, degli esperti in tecnologia della risonanza magnetica nucleare e degli esperti nei campi interdisciplinari previsti per la utilizzazione della risonanza magnetica nucleare con spettroscopia in vivo. Per ciascuno di essi deve essere prodotta la documentazione sulla loro specifica competenza (curriculum professionale, pubblicazioni, ecc.);
e) indicazione quantitativa e qualitativa della presumibile patologia afferente dal relativo bacino di utenza;
f) previsione del carico lavorativo e conseguente modalità di gestione anche al fine di garantire la più ampia utilizzazione dell'apparecchiatura onde valutare la validità dell'indagine basata sulla risonanza magnetica nucleare su una più ampia varietà di patologie.
Sale e zone in un presidio di risonanza magnetica
All’interno di un presidio di risonanza magnetica, è possibile identificare la zona di accesso controllato, la zona di rispetto, e la zona controllata.
Vengono date indicazioni particolari anche per quelle che sono le sale di attesa ed accettazione, le sale di anamnesi, gli spogliatoi, i servizi igienici, la sala di preparazione, la sala di emergenza, la sala magnete, il locale tecnico, la sala refertazione e l’archivio.
È importante dire che un presidio di risonanza magnetica deve essere confinato nel suo perimetro ed avere un unico accesso rigidamente controllato e riservato al solo personale autorizzato e a pazienti da esso accompagnati. Opportuna segnaletica identificatrice (fig. 1) apposta sull’esterno delle porte deve indicare sia i rischi all’esposizione ai campi magnetici presenti all’interno, sia le opportune restrizioni di accesso e gestione.
Fig.1 - Segnaletica di avvertimento
Di seguito, con riferimento alla normativa, si riporta la principale classificazione delle zone all’interno di un presidio di RMN:
- La zona di rispetto si definisce come quella in cui il campo magnetico disperso va da 0.1 mT (1Gauss) a 0.5 mT (5 Gauss). Deve essere completamente contenuta all’interno della proprietà di pertinenza del datore di lavoro possessore del tomografo RM e non può essere utilizzata per scopi o finalità che prevedano postazioni di lavoro fisse. Inoltre, la zona di rispetto deve avere al suo interno dotazioni che tengano conto delle problematiche esistenti connesse alla compatibilità elettromagnetica con apparecchi elettronici e della possibile magnetizzazione di apparati ferromagnetici.
- La zona controllata è quella in cui il campo magnetico disperso e uguale o superiore a 0.5 mT (5 Gauss). La linea di campo dei 5 gauss deve necessariamente essere contenuta all’interno della zona ad accesso controllato, e per lo più si trova ad essere confinata all’interno della sala magnete.
- Le zone esterne alla sala magnete eventualmente interessate vanno interdette con barriere fisse ed identificate con cartellonistica che indichi i rischi all’esposizione ai campi magnetici presenti all’interno e le restrizioni di accesso.
Oltre alle zone, è possibile definire le sale. La prima è la sala magnete dove vengono definite quelle che sono le condizioni ambientali, vedendo come la ventilazione e la climatizzazione della sala magnete devono garantire una temperatura costante di 22 ± 2 °C ed una umidità relativa del 40-60%, al fine di salvaguardare il benessere del paziente. Per ottenere quanto riportato, occorre garantire all’interno della sala 6-10 ricambi/ora di aria in condizioni di normale esercizio, e 18-20 ricambi/ora in condizioni di emergenza. In caso di presenza di tomografi raffreddati ad elio, il dispositivo di sicurezza fondamentale è il sensore ossigeno, capace di rilevare fughe d’elio dall’apparecchiatura mediante la rilevazione dell’abbassamento della concentrazione di O2 nella sala. Il suo posizionamento e critico: l’ideale potrebbe essere rappresentato da una quota di circa 2.5 metri da terra, sulla torretta di raffreddamento della macchina RM, ed in prossimità della prima flangia di raccordo del tubo del quench di dotazione all’apparecchiatura. La zona di preparazione è un locale o area attrezzata destinata a trattamenti medici sul paziente che precedono l’esame RM. Se le procedure di gestione prevedono la possibilità che due pazienti siano contemporaneamente presenti all’interno del sito RM, la zona preparazione deve essere ben distinta dalla zona emergenza, e delimitata da barriere fisse o mobili che garantiscono la privacy del paziente trattato. La dotazione minima e il cabinet per i farmaci, il lettino/barella amagnetica, la disponibilità di gas anestetici e dispositivi medici specifici.
La zona di emergenza è un locale o area attrezzata, destinata per un eventuale primo soccorso medico sul paziente che, nel corso dell’esame, necessiti di pronto intervento. Tale zona non deve essere delimitata da porte o altro tipo di barriera fissa che possa creare impedimento alle procedure di soccorso. Le postazioni di emergenza attrezzate devono essere tante quante sono le apparecchiature RM presenti nel sito. La dotazione minima propone cabinet per i farmaci, la barella amagnetica, la disponibilità di gas rianimanti e dispositivi specifici. Qualora la stessa postazione sia adibita sia a preparazione e sia ad emergenza, occorre definire e formalmente istituire delle procedure restrittive di esecuzione degli esami.
Sicurezza in un presidio di RMN
Una volta conclusa l’installazione dell’impianto, è importante che la conduzione delle indagini RMN venga eseguita in modo tale da proteggere le tre categorie interessate: - pazienti, - lavoratori - pubblico.
Vengono dunque ripresi alcuni riferimenti normativi nei quali sono contenute una serie di indicazioni, linee guida e limiti previsti tali da garantire l’obiettivo di sicurezza da raggiungere. La normativa di riferimento è la seguente:
- D.M. 29 novembre 1985 Disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale (GU n. 290 del 10 dicembre 1985) - D.M. 2 agosto 1991 Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. (GU n.194 del 20-08-1991 - SO n. 51) - Circolare del Ministero della Sanità (Prot.900.2/4.1-AG/581 del 28/4/1992); - Decreto Ministeriale 3 agosto 1993 Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica (GU n. 187 del 11 agosto 1993) - D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale. (GU n. 219 del 19 settembre 1994) - Circolare 65420 del 01 Dicembre 2016 Legge 7 agosto 2016, n. 160 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2016) - Art. 21bis - Autorizzazione all’installazione di apparecchiature a Risonanza Magnetica (RM) con campo magnetico statico tra 2 e 4 Tesla - Passaggio di competenza - Precisazioni. - ISPESL RM: Procedure autorizzative e gestionali relative all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica (2004); - REPORT AIFM n.2 -2004: Raccomandazioni per l’assicurazione di qualità in risonanza magnetica; - ISS Valutazione sicurezza apparecchiature RM: Valutazione della sicurezza dell’installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica per campi superiori a 2 Tesla. - CEI EN 60601-2-33: contenente prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica (02-2004). Si riferisce ad apparecchiature per esami in vivo e non comprende il loro utilizzo nel campo della ricerca medica. Ha lo scopo di proteggere il paziente, l’operatore, il personale e la popolazione, fornendo metodi per misurare le caratteristiche richieste; - DIRETTIVA 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (abrogata da DIRETTIVA 2013/35/UE) - DIRETTIVA 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. - ICNIRP Health Physics: Vol 87, N 2, 197-216, Agosto 2004 - INAIL Soluzioni strutturali per la progettazione e la realizzazione a regola d'arte di un sito di risonanza magnetica | 2013 - INAIL Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica | 2015 - INAIL Apparecchiature di risonanza magnetica | 2017
I riferimenti normativi e legislativi appena evidenziati, consentono di analizzare e governare i rischi connessi all’esercizio dell’attività in un presidio di risonanza magnetica.
È possibile identificare le seguenti sorgenti di rischio, derivanti dall’esposizione a:
- campo magnetico statico; - campo magnetico variabile nel tempo; - radiofrequenza; - rumore; - liquidi criogeni.
Campo magnetico statico: effetti e normativa
Il campo magnetico statico è responsabile di diversi possibili effetti nel paziente, quali la creazione di forze elettrodinamiche, che su elettroliti in movimento nei vasi sanguigni generano potenziali elettrici e teoricamente portano alla diminuzione della velocità del flusso. È inoltre in grado di alterare l’onda dell’elettrocardiogramma. Vengono indotte forze di attrazione e torsione insieme a movimenti di traslazione e rotazione, osservabili solo con esperimenti in laboratorio. Ciò nonostante non esistono evidenze significative di effetti dannosi o irreversibili per esposizione di pazienti a campi magnetici statici ≤ 2T. Viene preso come limite per esami clinici whole body 4T. Movimenti di traslazione e rotazione divengono importanti nel caso di presenza di impianti metallici nelle vicinanze di vasi sanguigni o tessuti delicati.
La presenza di clips intracraniche, protesi ortopediche, valvole cardiache, apparecchi dentali, può essere incompatibile con il normale funzionamento del tomografo RM. I neurostimolatori o pace-maker possono alterare la loro funzionalità in presenza di campo > 0.5mT. Si parla anche di effetto missile come la capacità del campo magnetico statico periferico di attrarre oggetti ferromagnetici in direzione delle linee di campo verso il centro del magnete. La forza di attrazione e torsione dipende dalle proprietà magnetiche del materiale, dall’intensità del campo (>3mT), dal gradiente di campo, dalla massa e dalla forma dell’oggetto. Il rischio esistente si traduce dunque in pericolo per il paziente o per chiunque si trovi nella traiettoria. La Normativa vigente prevede dei limiti di esposizione per i lavoratori che prestano costante servizio in presenza di intenso campo magnetico disperso, al fine di garantire la riduzione del rischio ed evitare problematiche come quelle individuate precedentemente.
Tali limiti di esposizione sono previsti nel D.M. 2 agosto 1991 e sono riportati nella tabella IV. Laddove possibile, è buona norma che l’esposizione non sia continuativa, ma frazionata, alternandosi, per esempio, con i colleghi nelle mansioni che possono comportare l’esposizione. Chiunque debba operare a qualsiasi titolo presso il presidio e che possa essere soggetto all’esposizione deve essere preventivamente visitato e valutato idoneo dal Medico Responsabile. Il suddetto decreto introduce inoltre le due figure di riferimento per un presidio di risonanza magnetica, il Medico Responsabile e l’Esperto Responsabile.
I limiti di esposizione riportati nella tabella IV non si applicano ai pazienti, in quanto la loro esposizione e considerata una tantum e non continuativa. Restano validi anche per i pazienti i criteri di esclusione integrati dalle altre informazioni presenti nel questionario preliminare all’indagine RM. Per la popolazione, il limite di esposizione continua (tempo lungo) a campo magnetico statico e pari a 40mT (400G). E’ stato posto il divieto di accesso per i portatori di pace-maker o altre protesi a controllo elettronico, ad aree con induzione magnetica superiore a 0.5mT (5G), quindi è necessario intraprendere una serie di iniziative mirate ad avvertire la popolazione della presenza di un campo magnetico con valori uguali o superiori a quanto precedentemente indicato.
Norme generali inerenti le aree di rischio nel sito RMN
La normativa attualmente vigente in materia di sicurezza di impianti RM ad uso medico stabilisce che:
- Gli accessi a tutte le zone in cui il campo disperso di induzione magnetica supera il valore 0.5 mT debbono essere rigorosamente controllati mediante barriere fisiche fisse, quali porte apribili liberamente solo dall’interno, recinzioni o altre strutture fisiche idonee ad impedire di fatto l’ingresso accidentale di persone non autorizzate (Allegato I, D.M. 02-08-1991).
- Agli ingressi delle zone controllate e alla sala magnete verrà affissa idonea segnaletica permanente, atta a segnalare con chiarezza la presenza del campo magnetico e il divieto di ingresso a portatori di pace-maker, nonché alle altre categorie di persone per cui esista controindicazione all’esposizione al campo magnetico. All’ingresso del locale del magnete dovrà essere apposta una segnaletica, idonea a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza adottati per impedire l’introduzione accidentale di oggetti ferromagnetici mobili (Allegato I D.M. 02- 08-1991).
- L’accesso al sito da parte dei pazienti e delle persone occasionalmente esposte dovrà essere realizzato attraverso un unico ingresso controllato. I controlli saranno eseguiti da personale responsabile, addestrato. Altri eventuali ingressi al sito dovranno essere riservati al personale autorizzato (Allegato I D.M. 02-08-1991)
- L’ingresso alle zone ad accesso controllato e riservato al personale medico e non medico autorizzato, pazienti o volontari sani da sottoporre all’esame RM (per il tempo necessario allo stesso) e, a seguito di autorizzazione esplicita, eventuali accompagnatori e/o visitatori (Allegato I D.M. 02-08-1991).
- Non possono essere adibite ad operazioni nelle zone di accesso controllato ne al rabbocco dei liquidi criogeni donne in gravidanza, ne soggetti portatori di pace-maker o altre protesi dotate di circuiti elettronici, clips vascolari o preparati metallici intracranici (o comunque situati in prossimità di strutture anatomiche vitali) o schegge in materiale ferromagnetico (Allegato I D.M. 02-08-1991)
- la destinazione d’uso dei locali compresi nelle aree ad accesso controllato e nelle zone di rispetto dovranno garantire che il corretto funzionamento degli apparati e dei dispositivi installati sia compatibile con la presenza del campo magnetico (Allegato I D.M. 02-08-1991)
- E’compito dell’Esperto Responsabile per gli aspetti fisici e del Medico Responsabile per gli aspetti medici di controllare il primo il permanere delle condizioni di rischio, il secondo la 26 permanenza dell’idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa, mediante controlli medici almeno annuali (Allegato I D.M. 02-08-1991).
Al fine di ottemperare alle suddette norme la zona ad accesso controllato viene segnalata mediante nastro adesivo di colore generalmente rosso applicato sul pavimento. La presenza del campo statico di induzione magnetica e delle onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF), unitamente ai principali rischi connessi, sono indicati da apposita segnaletica apposta all’ingresso dell’accesso controllato del sito RM e della sala magnete.
Per quanto concerne le aree individuate come zona di rispetto non sono previste precise e rigide prescrizioni come per le aree delimitate zona ad accesso controllato. In relazione ai valori del campo disperso di induzione magnetica, le zone di rispetto devono essere considerate comunque aree sorvegliate per quanto riguarda la sorveglianza fisica. Particolare attenzione deve essere posta all’eventuale impiego di strumenti ed apparati elettronici all’interno della zona di rispetto, nonché alla destinazione d’uso dei locali interessati ed all’eventuale presenza di postazioni di lavoro fisse al loro interno riservate a personale non idoneo ad accedere alla zona ad accesso controllato del sito RM.
La presenza del campo statico di induzione magnetica potrebbe, infatti, interferire con il corretto funzionamento di strumenti, apparati elettromedicali o altro. Nelle aree non individuate come zona ad accesso controllato o zona di rispetto i valori del campo disperso di induzione magnetica sono confrontabili con il valore del campo magnetico terrestre.
I rischi da agenti fisici connessi alla presenza del campo statico di induzione magnetica risultano non rilevanti.
Il Regolamento di Sicurezza si completa nel momento in cui vengono definite una serie di norme da condividere con le categorie operanti nel presidio RM, fornendo particolari indicazioni ai lavoratori e ai tecnici addetti alle manutenzioni. Le disposizioni per i pazienti ed il pubblico vengono fornite distribuendo adeguate indicazioni in termini di cartellonistica, oppure mediante comunicazioni verbali e scritte da parte dei lavoratori operanti.
Norme generali di sicurezza per i lavoratori
Fra i lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività di diagnostica mediante RM, oltre alla figura del medico radiologo e del tecnico sanitario di radiologia medica, rientrano l’Esperto Responsabile per la sicurezza, il Medico Responsabile dell’impianto RM, gli infermieri, il personale addetto alle pulizie, il personale addetto alla manutenzione ed al rabbocco dei criogeni. I lavoratori direttamente connessi all’attività svolta nel sito RM, e quindi caratterizzati da una presenza, magari non prolungata, ma comunque pressoché continuativa all’interno del sito RM, devono essere formalizzati all’interno di un elenco nominativo. I lavoratori la cui presenza risulta, invece, essere non continuativa all’interno del sito RM, devono essere di volta in volta autorizzati, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, dall’Esperto Responsabile e dal Medico Responsabile dell’impianto RM, ai quali e dato il compito di illustrare i protocolli comportamentali da rispettare all’atto dell’accesso al sito RM. Le norme generali di sicurezza per le categorie di lavoratori coinvolte riguardano la sorveglianza medica, la sorveglianza fisica, e la gestione operativa dell’impianto. Vengono riportate di seguito alcune disposizioni rilevanti specifiche per i lavoratori che operano continuamente nei presidi RM:
- I lavoratori individuati nell’elenco del personale autorizzato, anche sulla base degli atti effettuati, per quanto di competenza, dal Medico Responsabile dell’impianto RM e dall’Esperto Responsabile formalmente incaricati, devono sottoporsi alle visite ed agli esami periodici prescritti dal Medico Competente, al fine di valutare il mantenimento dell’idoneità a svolgere la propria attività presso il sito RM, comunicando tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute tali da rendere impossibile l’attività nel presidio RM.
- Le lavoratrici devono comunicare al Medico Responsabile dell’impianto RM e al medico competente l’eventuale stato di gravidanza. Alle lavoratrici in stato di gravidanza e vietato operare nella zona ad accesso controllato ed e sconsigliato prestare servizio all’interno della zona di rispetto del sito RM soprattutto nei primi tre mesi di gravidanza.
- Tutti i lavoratori devono astenersi dal compiere, all’interno del sito RM, operazioni che non siano di propria competenza e devono essere informati sui rischi.
- I lavoratori adibiti all’attività diagnostica che prestano servizio presso il sito RM devono controllare sull’apposito display e registrare giornalmente i valori di temperatura ed umidità all’interno della sala magnete, i valori della percentuale di riempimento del serbatoio dell’elio, i valori della concentrazione dell’ossigeno e l’integrità dei contatti finger fra la porta della sala magnete e la struttura della gabbia di Faraday. Eventuali anomalie devono essere segnalate al Medico Responsabile dell’impianto RM e all’Esperto Responsabile. Per il livello di ossigeno, in caso di valori significativamente inferiori a 20.9% ed assenza di segnalazioni di allarme e necessario avvertire prontamente l’Esperto Responsabile e il Medico Responsabile dell’impianto RM.
- I lavoratori non devono permanere per più di 1 ora al giorno oltre la linea isomagnetica di 200 mT nell’area ad alto campo. Tale linea risulta indicata dal nastro adesivo di colore applicato sul pavimento della sala magnete.
L. 7 agosto 2016, n. 160
Art. 21 bis Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla e' consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali universita' ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata.
4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla.
Oleare la sicurezza - I rischi per i lavoratori nella coltivazione dell’olivo e la produzione delle olive
INAIL 04 Luglio 2018
Gli oliveti sono per la maggior parte ubicati su terreni con caratteristiche orografiche difficili che non sempre permettono la meccanizzazione delle pratiche colturali e, pertanto, richiedono un significativo impiego di manodopera. Anche nelle aziende a gestione familiare l’attività formativa viene data per scontata ed è facile che le cattive prassi si siano consolidate nel tempo, provocando decine di infortuni sul lavoro.
Il settore dell’agricoltura, insieme a quello dell’edilizia, è considerato tra i più rischiosi per frequenza e gravità di infortuni. L’Istituto da diversi anni destina cospicue risorse allo sviluppo di specifiche azioni di prevenzione in questi settori nei quali, tra l’altro, è significativa la presenza di lavoratori stranieri.
Nell’ambito dell’avviso pubblico regionale 2016 per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in Regione, la Direzione regionale Inail Campania ha condiviso e cofinanziato il progetto “Oleare la sicurezza, la sicurezza dei lavoratori del settore olivicolo” proposto da IRFoM.
La Regione Campania, infatti, è tra le cinque regioni italiane a maggior produzione di olio di oliva e negli ultimi anni si è affermata sul mercato con prodotti di alta qualità. Gli oliveti sono per la maggior parte ubicati su terreni con caratteristiche orografiche difficili, che non sempre permettono la meccanizzazione delle pratiche colturali e, pertanto, richiedono un significativo impiego di manodopera. La concorrenza sul mercato di prodotti ottenuti da coltivazioni intensive con minori costi di produzione, possono indurre gli imprenditori a risparmiare sui costi della manodopera utilizzando personale non sufficientemente formato. Anche nelle aziende a gestione familiare l’attività formativa viene data per scontata ed è facile che le cattive prassi si siano consolidate nel tempo.
Il progetto ha previsto attività realizzate sul campo mediante visite aziendali e Focus Group durante le principali fasi di lavorazione del terreno, cura delle piante e raccolta.
Nel corso degli incontri, gli imprenditori ed i lavoratori hanno partecipato attivamente alla individuazione dei rischi contribuendo alla individuazione delle azioni di prevenzione e recependo le migliori prassi già sviluppate in altre realtà.
Il manuale si propone di suggerire, con semplici schemi, le principali criticità emerse dall’analisi sul campo delle fasi lavorative suggerendo le misure di prevenzione e di protezione opportune, per contribuire alla riduzione degli infortuni in un settore che da sempre rappresenta un’occasione di sviluppo economico per il territorio.
Raccontiamo alcune storie di infortuni perchè non ne accadano più di uguali
Raccontiamo qui alcune storie di casi veri indagati, con la speranza che l’informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora, nei nostri territori, di infortuni con le stesse dinamiche.
Le schede, prima della loro pubblicazione, sono revisionate e validate da un Gruppo di Lavoro composto da operatori di 3 ATS Lombarde, di Assolombarda ed anche di ESEM-CPT, per i soli infortuni in Edilizia.
Nelle schede è riportato lo stato delle nostre conoscenze sulle dinamiche infortunistiche trattate e le opinioni espresse non vanno intese come posizioni ufficiali dell’Ente di appartenenza. (Possono essere mandati a questa ATS eventuali contributi per migliorare le informazioni delle schede già pubblicate e/o segnalazione di eventuali errori. I contributi saranno oggetto di validazione del G.d.L. ed eventualmente oggetto di revisione delle schede).
Le schede di infortunio possono essere distribuite gratuitamente in momenti formativi e ne è possibile la diffusione con qualsiasi mezzo, ma questa è consentita solo con citazione chiara della fonte. Ne è invece vietata la vendita a fini di lucro.
Invito: Le Altre ATS Lombarde, le ASL nazionali, le Aziende e loro Associazioni sono invitate a collaborare e contribuire a questa campagna informativa con altre schede di infortunio e di near-miss, comunicandolo al Coordinatore di questa Campagna di Promozione della Sicurezza Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per dettagli sugli obbiettivi di questa campagna comunicativa, si veda la relazione “Progetto ATS Brianza Impariamo dagli errori”
Direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE
GU L 38/36 del 9.2.2006 _______
2° elenco di valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici
Decreto di recepimento:
Decreto 4 febbraio 2008 Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.
Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione
(GU L 338/87 19.12.2009) _________
3° elenco di valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici
Decreto di recepimento:
Decreto interministeriale 6 agosto 2012 Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione
La situazione di recepimento delle Direttive agenti chimici:
Promuovere l’invecchiamento attivo sul luogo di lavoro
Abstract
La capacità lavorativa può essere valutata mediante il Work Ability Index (WAI, indice della capacità lavorativa), uno strumento d’indagine soggettiva che si compone di sette elementi. Il punteggio WAI varia tra 7 e 49, dove il punteggio migliore è quello più alto. Il punteggio WAI si classifica in scadente, mediocre, buono ed eccellente. L’indice WAI ha un alto valore predittivo: il 60 % di coloro che hanno ottenuto un punteggio WAI scadente all’età di 45-57 anni, percepiva dopo 11 anni una pensione per incapacità lavorativa. L’indice WAI è stato tradotto in 26 lingue ed è ampiamente utilizzato nelle diverse culture di tutto il mondo.
La capacità lavorativa tende a diminuire con l’età, anche se i valori medi della popolazione attiva compresa tra 20 e 65 anni restano nelle categorie “buona” ed “eccellente”. Tuttavia, circa il 30% dei lavoratori di sesso maschile e femminile oltre i 45 anni di età mostra un calo pronunciato dell’indice WAI, sia per gli operai che per gli impiegati. Inoltre, la tendenza all’invecchiamento dell’indice WAI cambia a seconda del settore economico. La capacità lavorativa sembra essere più bassa nel settore dell’allevamento e dell’agricoltura, dell’industria del legno, dell’industria metallurgica, dei trasporti, dei servizi sociali, e in alcuni paesi fra il corpo docente. I settori che offrono la migliore compatibilità tra lavoro e risorse individuali sono l’elettronica e le telecomunicazioni, così come i settori bancario e assicurativo.
Le differenze individuali relative alla capacità lavorativa aumentano con il passare dell’età. Una popolazione attiva oltre i 45 anni è molto eterogenea rispetto ai lavoratori più giovani. Circa il 15-30% dei 45enni ha un punteggio dell’indice WAI di livello mediocre o scadente. Questi rischiano di perdere la loro capacità lavorativa a meno che non vengano prese le necessarie azioni preventive e correttive.
La tendenza a una ridotta capacità lavorativa con l’età è dovuta alle difficoltà di adeguare i cambiamenti dell’ambiente di lavoro ai cambiamenti delle risorse individuali. Il mondo del lavoro sembra svilupparsi autonomamente senza seguire necessariamente la via dei normali processi di invecchiamento dell’uomo. ...
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 5 del 25 Giugno 2018
Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche; - che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovo Interpello del 25 Giugno 2018 (n. 5/2018):
25/06/2018- n. 05/2018 Destinatario: Associazione FerCargo Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smi - risposta ai quesiti relativi “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante”.
Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti relativi “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante”.
L’associazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito: 1. “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”; 2. all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo dafornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.
Violazioni in materia di salute e sicurezza: indicazioni operative per il personale ispettivo
INL, 22 Giugno 2018
Circolare INL rivalutazione sanzioni prot n. 314 del 22.06.2018
In seguito alla pubblicazione del Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, recante la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza, è stata emanata la lettera Circolare del 22 giugno 2018 recante le indicazioni operative per il personale ispettivo.
Oggetto: Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 – rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza – indicazioni operative per il personale ispettivo.
L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”. Si allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.
GU n.219 del 19-09-1994
Aggiornamenti all'atto
24/06/2016 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24/06/2016, n.146) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194)
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Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature R.M.) sul territorio nazionale.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero della sanità.
Art. 2. Determinazione degli "standards"
1. Gli "standards" di sicurezza ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e aggiornati, con la medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica, anche su domanda delle imprese produttrici.
2. Fino all'emanazione dei predetti decreti gli "standards" sono quelli previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1991, allegati 1 e 4, e dal relativo aggiornamento di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, allegati A e B.
Art. 3. Apparecchiature non soggette ad autorizzazione
1. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, sono individuate le apparecchiature R.M. non soggette ad autorizzazione e ne sono stabiliti i relativi "standards" di sicurezza ed impiego.
2. Le apparecchiature R.M. "settoriali" - dedicate, cioè, agli arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso.
3. Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica.
4. Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all'interno del locale in cui è installata l'apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con:
- divieto di accesso a persone non autorizzate; -approntamento di idonea segnaletica che interdica l'accesso ai portatori di pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico; -divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.
Art. 4. Collocazione delle apparecchiature R.M.
1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri:
a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma;
b) integrazione con strutture specialistiche già esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specilistico limitatamente a unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologia e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.
2. [La collocazione di apparecchiature R.M. con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, è consentita esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative] [1].
Art. 5. Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale
1. [Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma [1]
2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome.
3. La domanda di autorizzazione dell'installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di conformità agli "standards" di cui all'art. 2 del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata.
4. L'autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Art. 6. Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale.
1. [Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione ed all'uso da parte del Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e può essere revocata in qualunque momento al venir meno anche parziale delle condizioni di rilascio] [1]
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità agli "standards" di cui all'art. 2 del presente regolamento firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata, nonché dalla documentazione relativa a:
a) [progetto della ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 2 Tesla [1]
b) caratteristiche e prestazioni tecniche;
c) prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della ricerca clinica programmata;
d) descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti;
e) controlli di sicurezza.
3. Alla fine del periodo di utilizzo, deve essere inviata al Ministero una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare riguardo a:
a) efficacia clinica;
b) analisi del rapporto rischio/beneficio;
c) analisi dell'impegno economico;
d) verifiche di funzionalità;
e) verifiche di produttività;
f) [controlli di sicurezza e soglie di esposizione specifici per campi superiori a 2 Tesla] [1]
g) requisiti quali-quantitativi del personale;
h) requisiti in merito a controlli di qualità.
4. [Le apparecchiature R.M. con valori di campo statico di induzione magnetica superiori a 4 Tesla possono essere autorizzate esclusivamente per specifiche, motivate esigenze di ricerca sperimentale scientifica o clinica, ed utilizzate limitatamente agli arti. L'autorizzazione è concessa per ogni singolo protocollo di studio proposto e con definizione del periodo temporale necessario al suo svolgimento] [1]
Art. 7. Vigilanza e controlli
1. La vigilanza sulle apparecchiature R.M. è demandata all'unità sanitaria locale.
2. Accertamenti ispettivi per verificare la conformità della installazione e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni possono essere effettuati in ogni tempo dal Ministero, nonché dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro anche su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma.
3. L'accertata violazione delle prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, nonché gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 e gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1993.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Commi abrogati dall'art. 21 bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
L. 7 agosto 2016, n. 160
Art. 21 bis Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; c) all'articolo 6: 1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata;
3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata;
4) il comma 4 e' abrogato.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla e' consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali universita' ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata.
4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni
Approccio alla valutazione del rischio
INAIL 22.06.2018
Questo lavoro intende fornire informazioni necessarie per accrescere la consapevolezza degli operatori del settore in merito alle problematiche legate all’approccio alla valutazione del rischio utilizzato dall’RsPP e dallo specialista del caso, al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.
L’interazione tra le figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi, necessaria in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti, non risulta sempre ottimale.
Un esempio è rappresentato dalla difficoltà di interazione tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lo specialista del singolo fattore di rischio, quale l’esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti e l’esperto responsabile in ambito di risonanza magnetica. Il presente lavoro intende fornire informazioni necessarie per accrescere la consapevolezza degli operatori in merito alle problematiche legate all’approccio alla valutazione del rischio utilizzato dall’RSPP e dallo specialista del caso, al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.
L’ambiente ospedaliero è un complesso sistema operativo, generalmente ad elevata specializzazione, in cui un alto numero di operatori è impegnato in attività sanitarie. I rischi professionali presenti comprendono tutti i rischi convenzionali legati all’ambiente in cui si lavora (rischi derivanti dagli impianti e dalla struttura), aggravati dai rischi specifici derivanti dalle attività sanitarie svolte (rischi chimici, fisici, biologici, cancerogeni, movimentazione manuale dei pazienti, ecc.).
Un rischio fisico importante nel settore sanitario è quello dell’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate per attività a scopo diagnostico, terapeutico o di disinfezione.
Questi scenari, spesso molto complessi, comportano la necessità da parte di tutte le figure professionali coinvolte di lavorare in équipe e contribuire, ciascuno con le proprie competenze, a definire delle regole finalizzate alla protezione degli operatori e del paziente.
Nell’ambito delle attività di competenza della sezione supporto tecnico al servizio sanitario nazionale in materia di radiazioni dell’Inail, l’entrata in vigore del d.lgs. 159/2016, relativo all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici, ha costituito l’occasione per riesaminare con occhio critico il modus operandi degli operatori professionalmente coinvolti nella valutazione dei rischi, e ridelinearne le responsabilità.
Infatti l’interazione tra le figure professionali che si occupano di valutazione del rischio, necessaria soprattutto in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti e molto specifici che richiedono la partecipazione di più specialisti del settore, non risulta sempre ottimale. Un esempio è rappresentato dalla difficoltà di interazione, che si traduce in una scarsa collaborazione, tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RsPP) e lo specialista del singolo fattore di rischio, quale ad esempio l’esperto qualificato (EQ) per le radiazioni ionizzanti e l’esperto responsabile (ER) per le radiazioni non ionizzanti in ambito di risonanza magnetica, problema che risulta ancora più rilevante nei casi in cui è richiesta una rapida risposta. Spesso, purtroppo, è assente una standardizzazione di approccio nella valutazione del rischio tra l’RsPP, per quanto di sua competenza, e gli esperti qualificati (nel caso di rischio da radiazioni ionizzanti) e gli esperti responsabili (nel caso di rischio da radiazioni non ionizzanti in RM).
Il decreto legislativo 81/2008, altrimenti detto testo unico, è una norma che ha tonificato il quadro normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e costituisce l’elemento centrale di riferimento di tutti i decreti specifici che recepiscono le direttive comunitarie relative alle problematiche di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il testo unico ha introdotto significative innovazioni, che mirano ad un sistema di gestione aziendale permanente, organico, diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. Il suo obiettivo è la ricerca e la valutazione sistematica dei rischi lavorativi, finalizzata alla loro eliminazione o riduzione prima che producano effetti indesiderati.
Affinché sia possibile raggiungere tale obiettivo, è necessaria la collaborazione tra tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel campo della prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e che sono individuati dalla legge ovvero il datore di lavoro (DL), il lavoratore, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RsPP), il medico competente (MC) ecc.
É, però, necessario evidenziare che l’attività consultiva non può sostituire le singole responsabilità dei soggetti appartenenti alla linea operativa, essendo i loro obblighi definiti in modo specifico dalla legge.
Il DL è sicuramente la figura centrale della normativa su cui ruota tutto il sistema di prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è colui che, avendo titolarità, può imporre e chiedere atteggiamenti corretti da tenere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tra i compiti attribuiti dalla normativa al DL, in relazione alla natura dell’attività svolta, vi è la valutazione dei rischi (art. 28 del d.lgs. 81/2008) e la designazione delle figure deputate alla sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce il presupposto dell’intero sistema di prevenzione, ed è di fondamentale importanza per le misure generali di tutela.
Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli relativi all’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti e non. In questo senso la nomina di un consulente professionalmente competente sulla sicurezza, l‘RsPP, permette di impostare correttamente le attività di prevenzione.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l’onere di guidare coloro che lavorano al rispetto della normativa prevista in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e, considerato il suo ruolo strategico, rappresenta probabilmente la figura che, sin dall’emanazione del d.lgs. 626/1994, ha provocato il maggior numero di dibattiti in merito alle sue funzioni, ai suoi compiti, alle sue responsabilità.
É, dunque, necessario definire e chiarire i ruoli e le funzioni dell’RsPP e delle figure coinvolte nella stesura delle valutazioni di tipo specifico quali quelle relative all’esposizione a radiazioni ionizzanti e non.
Nell’ambito delle radiazioni ionizzanti, per i soggetti che a vario titolo utilizzano le medesime in ambito professionale, la protezione è normata esclusivamente dal d.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), come evidenziato anche dal d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro, il quale, per quanto riguarda l’agente fisico di cui trattasi, rimanda interamente alla fonte legittimante sopra citata.
All’interno del d.lgs. 230/1995 vengono chiaramente identificate le figure professionali che sovraintendono alla gestione del ‘rischio radiologico’, ovvero l’esperto qualificato per quanto concerne l’attuazione dei principi di radioprotezione e la sorveglianza fisica, ed il medico addetto alla sorveglianza medica per quanto attiene la sorveglianza medica del personale esposto.
Per le radiazioni non ionizzanti, con particolare riferimento alla risonanza magnetica, la protezione dei lavoratori è normata dal d.p.r. 542/1994 e successive modifiche, e dal recente d.lgs. 159/2016 relativo all’esposizione professionale a campi elettromagnetici. Le procedure di valutazione in materia di radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti, sia specifiche che non, risultano strettamente correlate tra di loro; è quindi necessario che le regole di comportamento da adottare siano univoche.
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Introduzione Rischio da esposizione a radiazioni – la normativa Il caso specifico della risonanza magnetica Le figure di interesse nella valutazione del rischio specifico Le figure di prevenzione codificate dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Le figure di prevenzione nel rischio da radiazioni ionizzanti Le figure di prevenzione nel rischio da radiazioni non ionizzanti La valutazione del rischio La gestione dei rischi nei reparti di diagnostica per immagini Proposta di procedura per una efficace interazione tra le varie figure professionali coinvolte Conclusioni Bibliografia Sitografia Riferimenti normativi Acronimi
L’Italia è già oggi uno dei paesi più anziani dell’Ocse, ma lo sarà ancora di più nei prossimi anni a causa di un’accelerazione del processo di invecchiamento della popolazione.
Obiettivo dell’opuscolo è diffondere informazioni di base sui cambiamenti dovuti all’età - che agiscono non solo sulle capacità individuali ma anche sul livello di qualità dell’esecuzione del proprio lavoro - nonché definire le dimensioni chiave per una corretta gestione dell’età nei luoghi di lavoro e illustrare le buone pratiche sviluppate dall’Inail per garantire benessere lavorativo a tutti i lavoratori di tutte le età.
La forza lavoro europea sta invecchiando. Entro il 2030 in molti paesi1 le persone di età compresa tra 55 e 64 anni costituiranno almeno il 30% dei lavoratori
L’Italia è già oggi uno dei paesi più anziani dell’Ocse, ma lo sarà ancora di più nei prossimi anni a causa di un’accelerazione del processo di invecchiamento della popolazione. L’età pensionabile ufficiale in aumento comporta una prolungata permanenza nei luoghi di lavoro e una maggiore esposizione ai rischi professionali.
L’adattamento degli ambienti lavorativi alle singole capacità, competenze e allo stato di salute delle persone, l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto dei lavoratori, la tutela della salute e della sicurezza nonché le politiche per la formazione continua e per la promozione del benessere lavorativo rappresentano elementi cruciali per garantire la sostenibilità del lavoro a tutte le età, attraverso un approccio che cominci ben prima dell’età matura.
L’invecchiamento della popolazione lavorativa non rappresenta solo una sfida, bensì una opportunità in termini di trasferimento di conoscenze ed esperienze.
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Indice
Premessa La popolazione lavorativa in Inail I cambiamenti dovuti all’età e la loro rilevanza per il lavoro Le dimensioni chiave della gestione dell’età negli ambienti di lavoro Le misure di prevenzione proposte dal Cug e le linee di intervento dell’Istituto
Schema di decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.
Con il decreto sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. In particolare, oltre ad adeguare, sulla base delle modifiche intervenute in campo internazionale, i codici identificativi delle categorie merceologiche relativi all’elenco dei prodotti semilavorati metallici, di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 100/2011, sono stabiliti i contenuti dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti qualificati ai soggetti sui quali incombe l’obbligo della sorveglianza radiometrica in questione.
Vengono altresì stabilite talune disposizioni in ordine al mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di importazione, provenienti da Paesi terzi, effettuati nel luogo di origine dei carichi, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Con l’emanazione di questo decreto si conclude, pertanto, il regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, poiché le relative disposizioni vengono superate e sostituite da quelle del presente decreto a partire dalla data della sua entrata in vigore.
Il provvedimento è costituito da 10 articoli e due allegati. Nell'articolato sono individuati e stabiliti:
Articolo 1- Finalità e campo di applicazione; Articolo 2 - Criteri della sorveglianza radiometrica; Articolo 3 - Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica; Articolo 4 - Attestazione della sorveglianza radiometrica; Articolo 5 - Personale addetto all’espletamento della sorveglianza radiometrica; Articolo 6 - Formazione del personale; Articolo 7 - Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici provenienti da Paesi terzi; Articolo 8 - Prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica; Articolo 9 - Invarianza degli oneri; Articolo 10 - Entrata in vigore.
L'Allegato I raffigura il Modello IRME90 - Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici.
L'Allegato II riporta l’elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.
Estratto:
Articolo 1 Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, di cui al comma 1 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.
2. Il presente decreto stabilisce altresì i contenuti dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici soggetti alla sorveglianza radiometrica che abroga l’Allegato I del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, nonché il mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici effettuati nel luogo di origine dei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici di importazione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Articolo 2 Criteri della sorveglianza radiometrica
1. La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici è effettuata mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, qualora disponibili, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 157 del suddetto decreto legislativo. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici.
2. La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici. 3. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto. 4. Nell’ambito di una programmata attività di controllo qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonché sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell’impianto. 5. Per i rottami e per gli altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, la sorveglianza radiometrica si effettua sui carichi via via formati.
[...]
Art 157 co. 3 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
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Iter: scaduto il 13.06.2018 il periodo di valutazione da parte della Commissione Europea (notifica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE)
Guida elettronica dell’UE sui rischi per la sicurezza posti dai veicoli durante l’attività professionale (VeSafe)
La guida è rivolta a conducenti/datori di lavoro, dipendenti ed esperti in materia di sicurezza in tutti i settori dell’UE, interessati ai rischi derivanti dai veicoli.
E' possibile selezionare:
- un tipo di veicolo: furgone, autovettura, autocarro, autobus, bicicletta, ecc.; - un rischio: consegna, carico, manutenzione, pericoli fisici, ecc.; - un settore in cui lavori: conduzione sicura nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale, lavoro su strada o in prossimità di una strada e sicurezza dei trasporti per recarsi sul luogo di lavoro.
Questa guida elettronica è resa disponibile dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro mentre il contenuto editoriale è gestito dalla DG EMPL.
Una guida alle buone pratiche per la gestione dei rischi di veicoli legati al lavoro nella UE, con un focus specifico sul trasporto sul posto di lavoro, la guida per il lavoro e lavorare su o vicino a una strada.
Un certo numero di norme e regolamenti si applicano per il lavoro in generale e per i lavori stradali. Questi sono elencati qui e ulteriormente descritti in una relazione dell'UE sulla prevenzione degli incidenti stradali e lesioni per la sicurezza dei lavoratori (fonte):
La direttiva sulla sicurezza e la salute quadro 89/391/CEE del Consiglio sottolinea l'obbligo del datore di lavoro per proteggere i loro lavoratori. Essa afferma che essi dovrebbero valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e prendere misure di controllo necessarie. Esso descrive i principi generali di approccio di valutazione dei rischi alla gestione della sicurezza.
Molte altre direttive in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro contengono i requisiti che si applicano ai lavoratori che utilizzano veicoli o stanno lavorando sopra o vicino a una strada, va sottolineato che le valutazioni dei rischi devono includere tutte le attività in corso di Svolte da un lavoratore, tali direttive comprendono.
La direttiva 92/57/CEE stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili, vale a dire qualunque luogo in cui edili o di genio civile lavori sono eseguiti. Essa si propone di prevenire i rischi attraverso la definizione di una catena di responsabilità che collega tutte le parti coinvolte. Mentre l'allegato I della direttiva non afferma esplicitamente che si applica a lavori stradali, molte delle attività trattate sono svolte nella costruzione di strade.
La direttiva 89/656 dispositivi di protezione individuale si applica a qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona per la protezione contro uno o più rischi per la salute e la sicurezza (come definito nella direttiva).
Oltre alla specifica per la salute e la sicurezza dei lavoratori la legislazione ci sono altre direttive pertinenti, quali: la direttiva 2008/96/CE gestione della sicurezza su infrastrutture stradali è anche molto rilevante. Si tratta di progetti che mirano a costruire nuove infrastrutture stradali o di apportare modifiche sostanziali alla rete esistente, interessando così il flusso del traffico sulla rete stradale transeuropea. I dettagli direttiva che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le linee guida sulle misure di sicurezza temporanee applicabili ai lavori stradali, ai sensi dell'articolo 6.
Accanto alle norme e ai regolamenti che si applicano in tutta l'UE ci sono anche le normative nazionali in materia di condizioni di lavoro, procedure di lavoro e manutenzioni stradali. Questi sono normalmente disponibili dai siti della strada nazionale pertinente o autorità di lavoro.
Sicurezza dei trasporti sul posto di lavoro
Per legge, ogni posto di lavoro devono essere sicuri per le persone e veicoli che lo utilizzano. Allo stesso modo, le vie di circolazione devono essere adatti per le persone e i veicoli che li utilizzano ( fonte ).
La direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la fornitura di segnaletica di salute e/o sicurezza sul lavoro
standard esistenti, quali le norme ISO e CEN, forniscono informazioni tecniche dettagliate sulla prevenzione degli incidenti con veicoli e macchinari. Ad esempio, nel caso di carrelli elevatori:
ISO 2328: Carrelli elevatori: forche e ponte cuscinetto attacco a forchetta - Dimensioni di montaggio
ISO 5057 : Carrelli industriali - Controllo e riparazione delle forche in servizio su carrelli elevatori.
direttive europee stabiliscono gli standard minimi per la salute e la sicurezza, che deve essere recepita nella legislazione in tutti gli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri possono anche introdurre disposizioni più severe. Dal momento che la legislazione nazionale può di conseguenza richiedono standard più elevati, è necessario verificare questa legislazione.
Guida sicura per il lavoro
La direttiva sulla sicurezza e la salute quadro 89/391/CEE sottolinea l'obbligo del datore di lavoro per proteggere i loro lavoratori, che si applica anche per i lavoratori che sono piloti professionisti, o unità come parte del loro lavoro. Questa direttiva è quindi fondamentale anche per una guida sicura per il lavoro. Essa afferma che "il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro", questo significa che il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e prendere misure di controllo necessarie. Questo è un processo in corso e deve essere valutata frequentemente.
Ulteriori regole e la legislazione che si applicano a chi guida autobus e veicoli commerciali pesanti [camion] per il lavoro sono descritti da UE direzioni generali Mobilità e trasporti:
La legislazione vigente si applicano ai servizi di trasporto su strada stabilisce norme comuni in materia di accesso alla professione e al mercato, stabilisce standard minimi per l'orario di lavoro, tempo di guida e di riposo (tra cui l'applicazione e l'uso di tachigrafo) per il trasporto stradale professionale, e set tasse minimi annuali di veicoli, così come a norme comuni per i pedaggi e diritti d'utenza per i mezzi pesanti. Inoltre, armonizza i pesi e le dimensioni massime dei veicoli stradali. La Commissione promuove anche più e più sicure le aree di parcheggio lungo la rete stradale transeuropea.
Oltre alle norme e ai regolamenti che si applicano in tutta l'UE, ci sono anche coesistenti normative nazionali in materia di circolazione stradale e la sicurezza stradale in generale. Queste sono le regole che stabiliscono i limiti di velocità, limiti di alcol e requisiti patente di guida specifiche. Ci possono essere anche regole e procedure specifiche in materia di lavori stradali, manutenzione stradale, ecc sono normalmente disponibili dai siti delle competenti autorità stradali e di lavoro nazionali Tali norme e regolamenti.
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96)
In Allegato Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale N. 150 del 30 giugno 2005).
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti sportivi” sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato:
N. Attività
Categoria
A
B
C
65
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Con il decreto legislativo 25 novembre 1966, n° 624. (S.O.G.U. n° 293 del 14 dicembre 1996) sono state introdotte disposizioni aggiornate, sia procedurali che tecniche, in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, rappresentate, ai sensi dell'art. 64 del decreto stesso, dalle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio delle sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui estrazione avvenga mediante la perforazione di pozzi.
Le nuove disposizioni in materia antincendio sono contenute principalmente negli articoli 84 e 85 per le attività che si svolgono in terraferma e negli articoli 90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare.
In merito alla loro applicazione, stante il diretto coinvolgimento dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti chiarimenti.
A - ATTIVITÀ IN TERRAFERMA
Con gli articoli 84 e 85 è stata delineata una compiuta procedura per il deposito dei progetti degli impianti e per l'esame e la verifica delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio, la quale viene ad integrare e modificare le precedenti disposizioni in materia previste dal D.P.R. n° 128 del 1959.
L'art. 84 prevede il deposito del progetto degli impianti presso la competente Sezione periferica del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione Generale delle Miniere - U.N.M.I.G. - (per la Sicilia l'organo competente è il Corpo delle Miniere della Regione siciliana Settore Idrocarburi), corredato della necessaria documentazione inerente le misure di prevenzione e protezione antincendio, sulla quale deve essere acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Tale parere, ricadente tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966 del 1965, deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.
L'art. 85 prevede invece le modalità di effettuazione della verifica e del collaudo degli impianti da parte 'di una apposita commissione di cui è chiamato a far parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato e le cui risultanze devono essere formalizzate in apposito verbale.
Poiché l'art. 85, comma 2, stabilisce che l'esito favorevole della verifica di cui sopra, vale ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa, si ribadisce al riguardo che le attività estrattive in terraferma non sono soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. n° 689 del 1959, in quanto già disciplinate all'epoca da specifica normativa costituita dal D.P.R. n° 128 del 1959.
Si chiarisce inoltre che anche eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti stessi, pur se singolarmente contemplati dall'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non sono soggetti a rilascio di certificato di prevenzione incendi, ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria così come definita dall'art. 64 del decreto legislativo n°624 del 1996.
Nel ciclo funzionale rientrano pertanto sia le linee di trasporto del greggio e/o del gas dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e primo trattamento, che i serbatoi di deposito presso questi ultimi.
B - ATTIVITÀ IN MARE (IMPIANTI OFF-SHORE) [...] C - CHIARIMENTI SULL'ARTICOLO 93 DEL D.L.VO N°624 DEL 1996 [...]
Segue in allegato
La lettera circolare prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 è stata abrogata dalla Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012 Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Decreto MPLS 18 aprile 2018 | Domanda di pensione lavori usuranti
Lavorazioni gravose o usuranti: presentazione della domanda di pensione per accedere al beneficio della non applicazione dell'incremento della speranza di vita
Il Decreto ministeriale del 18 aprile 2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 153, della Legge di Bilancio 2018, si occupa sia di definire le procedure di presentazione della domanda di pensione, al fine di ottenere, per coloro che svolgono lavorazioni gravose o usuranti, l'esenzione dall'adeguamento alla speranza di vita, stabilito a decorrere dall'anno 2019, sia di definire le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale (INPS).
Tale provvedimento segue il precedente Decreto ministeriale 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, che fornisce la specificazione delle professioni gravose, già inserite nell'allegato B della Legge di Bilancio 2018.
Come prescritto dal d.m., la domanda di pensione deve essere presentata all'INPS, in modalità esclusivamente telematica, attraverso apposito modello predisposto dall'Istituto, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della Legge 296/2006. In mancanza della comunicazione obbligatoria, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro.
...
Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Articolo 2 Presentazione delle domande
1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della predetta legge. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, secondo il modello predisposto dall’Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili. [...segue in allegato]
- Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); - Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974 n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018; - Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato).
Legge 26 aprile 1974 n. 191 / Prevenzione degli infortuni sul lavoro FS
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
GU n.134 del 24/05/1974
...
Art. 1.
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attivita' tipicamente industriali nonche' nelle attivita' proprie dell'esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse svolte dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (esclusi gli articoli 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395, primo e secondo comma, 398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonche' le norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l'Azienda predetta esegua direttamente i lavori in essa previsti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concernente "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547"; b) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.ì 164, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" (escluso articolo 11); c) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo", per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili; d) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa"; e) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione"; f) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici" (escluso articolo 9 per la parte concernente l'obbligo del collegamento elettrico a terra per le stazioni amplificatrici).
All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonche' le amministrazioni statali, la Compagnia internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente, quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario. __________
Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.
Direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.
GU L 142/47 del 16.6.2000
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1° elenco di valori limite indicativi esposizione agenti chimici
UNI CEN/TR 17167:2018 Sistemi di comunicazione per contatori
Rapporto tecnico di accompagnamento alle EN 13757-2, -3 e -7 - Esempi e informazioni supplementari
Data entrata in vigore: 28 giugno 2018
Il rapporto tecnico contiene informazioni aggiuntive ai requisiti specificati nelle EN 13757-2, EN 13757-3 ed EN 13757-7, in particolare esempi per la realizzazione, esempi di datagrammi protetti dal meccanismo di sicurezza di cui alla parte 7 e requisiti non-normativi aggiuntivi al di là della stessa comunicazione del contatore.
Recepisce: CEN/TR 17167:2018
Sostituisce: UNI CEI EN 13757-3:2013
In allegato Preview UNI CEN/TR 17167:2018 riservato per Abbonati
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M-Bus (Meter-Bus) è uno standard europeo (EN 13757-2 strato fisico e di collegamento, strato applicativo EN 13757-3) per la lettura a distanza di contatori di gas o elettricità . L'M-Bus è utilizzabile anche per altri tipi di contatori di consumo. L'interfaccia M-Bus è realizzata per la comunicazione su due fili, rendendola economica. Una variante radio di M-Bus ( Wireless M-Bus ) è anche specificata in EN 13757-4.
L'M-Bus è stato sviluppato per soddisfare l'esigenza di un sistema per il collegamento in rete e la lettura a distanza dei contatori, ad esempio per misurare il consumo di gas o acqua nell'abitazione. Questo bus soddisfa i requisiti speciali dei sistemi alimentati a distanza o a batteria, compresi i contatori di utenza. Quando interrogati, i misuratori forniscono i dati raccolti a un master comune, ad esempio un palmare, collegato a intervalli periodici per leggere tutti i contatori di utilità di un edificio. Un metodo alternativo per la raccolta centralizzata dei dati consiste nel trasmettere le letture dei contatori tramite un modem.
Altre applicazioni per l'M-Bus come sistemi di allarme, installazioni flessibili di illuminazione, controllo del riscaldamento, ecc. Sono adatte.
Sistemi di comunicazione per contatori - Parte 2: Comunicazione M-Bus cablata Data entrata in vigore: 03 maggio 2018 La norma, parte della serie EN 17357, si applica ai parametri relativi al livello fisico e di collegamento della comunicazione in banda base su doppino telefonico (M-Bus) per i sistemi di comunicazione per contatori. Essa è in particolare applicabile a contatori di energia termica, ripartitori di calore, contatori d'acqua e contatori del gas.
Sistemi di comunicazione per contatori - Parte 3: Protocolli applicativi
Data entrata in vigore: 28 giugno 2018 La norma, parte della serie EN 13757, specifica i protocolli applicativi per i sistemi di comunicazione per contatori. Essa tratta, in particolare, il protocollo applicativo M-Bus. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alle specifiche per i livelli inferiori, determinati dalle EN 13757-2, EN 13757-4, EN 13757-5, EN 13757-6 e EN 13757-7.
Sistemi di comunicazione per contatori - Parte 7: Servizi per il trasporto e la sicurezza
Data entrata in vigore: 28 giugno 2018
La norma, parte della serie EN 13757, specifica i servizi per il trasporto e la sicurezza relativi ai sistemi di comunicazioni per contatori. Essa specifica funzioni di comunicazione concepite per essere sicure e supporta la progettazione di un’architettura di sistema sicura. La norma è applicabile ai fini della protezione dei dati del consumatore e per assicurare la relativa privacy. Essa è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alle specifiche per i livelli inferiori, determinati dalle EN 13757-2, EN 13757-3, EN 13757-4, EN 13757-5 e EN 13757-6.
1. I dati dell’Inail, infortuni e malattie professionali 2. La prevenzione 3. Ricerca, formazione e riabilitazione 4. Sulla solvibilità: risultati finanziari e economici; gli investimenti 5. Impegni per il futuro
Relazione del Presidente - Appendice statistica
1. Analisi della numerosità degli infortuni 2. Analisi della numerosità delle malattie professionali
I dati dell’Inail su infortuni e malattie professionali
Nel 2017 sono state censite dall’Inail circa 3 milioni e 750 mila posizioni assicurative (territoriali), con una minima riduzione (dello 0,22%) rispetto al 2016.
Al 31 dicembre erano in essere 726 mila rendite, per inabilità permanente e ai superstiti (il 2,56% in meno rispetto al 2016); le rendite per inabilità di nuova costituzione sono circa 16 mila e 500.
Infortuni
Sono state registrate poco più di 641 mila denunce di infortuni accaduti nel 2017, allo stesso livello del 2016 (-0,08%); sono circa il 14% in meno rispetto al 2012. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417 mila, di cui circa il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”). Il dato “fuori azienda” è rilevante per la valutazione accurata delle politiche e delle azioni di prevenzione.
Delle 1.112 denunce di infortunio mortale (erano 1.142 nel 2016, 1.370 nel 2012) gli infortuni accertati “sul lavoro” sono 617 (di cui 360, il 58% “fuori dell’azienda”): anche se i 34 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una diminuzione del 2,8% rispetto al 2016 e una riduzione di circa il 25% rispetto al 2012.
Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità, con costo a carico dell’Inail; in media 85 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione, circa 21 giorni in assenza di menomazione.
Malattie professionali
Le denunce di malattia sono state circa 58 mila (circa duemila e 200 in meno rispetto al 2016), con un aumento di circa il 25% rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 33%, il 3% è ancora “in istruttoria”. Il 65% delle denunce è per malattie del sistema osteomuscolare.
È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 43 mila; di cui circa il 37% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco meno di 1.400 i lavoratori con malattia asbesto-correlata.
I lavoratori deceduti nel 2017 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.206 (il 37% in meno rispetto al 2012) di cui 335 per silicosi/asbestosi (l’86% è con età al decesso maggiore di 74 anni, il 75% con età maggiore di 79 anni).
Gli infortuni mortali, nei primi mesi del 2018 – Nel primo quadrimestre dell’anno si sono avute 286 denunce di infortunio mortale: 24 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. L’analisi dei dati sulle morti è sempre attività triste, ma doverosa perché utile per meglio comprendere le cause e fronteggiarle. Va notato che gli infortuni mortali «in occasione di lavoro» sono diminuiti (sebbene di troppo poco, da 194 a 190), mentre forte è stato l’incremento degli infortuni «in itinere» (da 68 a 96).
La prevenzione
Nel discorso per la celebrazione della festa del lavoro – rilevando «la sequenza – purtroppo continua – degli incidenti mortali» – il Presidente Mattarella ha ribadito che «la sicurezza sul lavoro è un tema di civiltà», e che la prevenzione «richiama la responsabilità di tutte le parti» coinvolte nei cicli produttivi.
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 4 del 25 Giugno 2018
Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche; - che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovo Interpello del 25 Giugno 2018 (n. 4/2018):
25/06/2018- n. 04/2018 Destinatario: Provincia Autonoma di Trento Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smi - risposta al quesito riguardante l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.
Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito riguardante l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.
La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.
In particolare l’istante rappresenta che «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[…] ».
Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.
(GU n.194 del 20-08-1991 - SO n. 51)
NB Articoli vigenti: 7, Allegati da 1 a 6
Modifiche:
Allegato 1 -modificato in base a quanto disposto dall’art.4 Decreto agosto 1993 (in allegato testo consolidato dell'Allegato 1 disponibile per Abbonati)
Allegato 4 -modificato in base a quanto disposto dall’art.4 Decreto 3 agosto 1993 (in allegato testo consolidato dell'Allegato 4 disponibile per Abbonati)
Art. 1. Criteri generali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (abrogato)
1. L'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature RM) sono consentiti presso presidi pubblici e privati nel rispetto delle seguenti norme tecniche e procedure amministrative, uniformi sul territorio nazionale.
2. I presidi pubblici o privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale i cui oneri gravino comunque su fondi pubblici debbono, inoltre, assicurare per l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature di cui al primo comma:
a) massima accessibilita' in rapporto alle caratteristiche orogeografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio; b) sviluppo preferenziale delle prestazioni ambulatoriali integrate ed efficaci collegamenti tra strutture di ricovero ed extra-ospedaliere; c) utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali e delle competenze professionali disponibili, collegando la produttivita' delle seconde alla pontenzialita' delle prime.
Art. 2. Protezione e sorveglianza (abrogato)
1. La protezione e la sorveglianza fisica e medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta, vengono effettuate nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 3. Identificazione delle apparecchiature RM (abrogato)
1. Le apparecchiature RM sono classificate nelle due categorie seguenti:
Gruppo A - Apparecchiature di utilita' clinica convalidata e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni largamente consolidati (fino a 2 tesla);
Gruppo B - Apparecchiature di utilita' clinica documentata solo in alcuni settori e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni in corso di evoluzioni (oltre 2 tesla e con i limiti di campo magnetico indicati nell'allegato 4).
Art. 4. Collocazione delle apparecchiature RM (abrogato)
1. La collocazione delle apparecchiature RM del gruppo A deve rispettare i seguenti criteri: adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista nell'area territoriale o comunque nel bacino d'utenza potenziale, secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma; integrazione con strutture specialistiche gia' esistenti, finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unita' autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirugica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.
2. La collocazione di apparecchiature RM del gruppo B e' consentita solo presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (universita' ed enti di ricerca, policlinici, I.R.C.C.S.), ai fini della validazione clinica di metodologie RM in- novative, che richiedono l'uso di campi magnetici superiori a 2 tesla.
Art. 5. Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo A (abrogato)
1. Il presidio che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo A deve presentare alla competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma proposta di installazione secondo il modello di cui all'allegato 2, corredata dalla dichiarazione di conformita' ai requisiti di cui all'allegato 1, firmata dal legale rappresentante. La competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere di compatibilita' rispetto alla propria programmazione sanitaria. In caso di mancata risposta nei limiti di tempo sopraindicati, il parere si intende favorevole. In caso di parere contrario e' ammesso ricorso al Ministero della sanita' che si esprimera' in merito, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la regione o provincia autonoma interessata.
2. Il presidio, espletate le relative procedure, deve inviare alla competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma e per conoscenza alla Direzione generale degli ospedali del Ministero della sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nel seguito ISS e ISPESL, comunicazione, di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 3 nonche' relazione informativa sui seguenti parametri strumentali misurati all'installazione: uniformita' dell'immagine; rapporto segnale/rumore; distorsione geometrica dell'immagine.
3. In fase di esercizio il presidio e' tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza di cui all'allegato 1 e, limitatamente ai presidi di cui al comma 2 dell'art. 1, a trasmettere relazione annuale di produttivita' all'autorita' sanitaria regionale o della provincia autonoma e al Ministero della sanita'.
4. La vigilanza nel rispetto delle disposiioni relative alle apparecchiature RM del gruppo A e' demandata all'autorita' sanitaria locale.
5. Controlli sulle installazioni in opera sono effettuati dal Ministero della sanita' nonche' all'ISS e dall'ISPESL, su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma o su iniziativa propria. Qualora tali controlli rivelassero inadempienze da parte del presidio, l'ISS e l'ISPESL indicano all'autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma i provvedimenti del caso, potendo anche proporre la sospensione dell'attivita', qualora le difformita' rilevate risultassero di particolare gravita'.
Art. 6. Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo B (abrogato)
1. L'installazione e l'esercizio delle apparecchiature RM del gruppo B sono subordinate ad autorizzazione del Ministro della sanita'.
2. Il soggetto che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo B deve presentare al Ministero della sanita' domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 5, corredata dalla dichiarazione di conformita' ai requisiti di cui all'allegato 4, firmata dal legale rappresentante, nonche' dalla documentazione relativa a: - progetto (i) della ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino in modo inequivocabile le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 2 tesla; - caratteristiche e prestazioni tecniche; prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della ricerca clinica programmata; - descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti; - controlli di sicurezza.
3. Sulla base delle risultanze derivanti dll'esame della documentazione da parte dell'ISS e dell'ISPESL, sentito il Consiglio superiore di sanita', il Ministro della sanita' autorizza l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura a RM per un periodo sperimentale di 3 anni.
4. Il titolare dell'autorizzazione, espletate le relative procedure, deve inviare al Ministero della sanita' - Direzione generale degli ospedali, all'ISS e All'ISPESL, comunicazione di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6.
5. In fase di esercizio il soggetto autorizzato e' tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza e a trasmettere al Ministero della sanita' relazione annuale sui risultati della ricerca.
6. I controlli sulle installazioni anche in opera sono effettuati dal Ministero della sanita', nonche' dall'ISS e dall'ISPESL su richiesta del Ministero della sanita' o su iniziativa propria.
7. Alla fine del periodo sperimentale, il soggetto autorizzato deve inviare al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare riguardo a: - efficacia clinica; - analisi del rapporto rischio/beneficio; - analisi dell'impegno economico; verifiche di funzionalita'; - verifiche di produttivita'; - controlli di sicurezza e soglie di esposizione specifici per campi superiori a 2 tesla; - requisiti quali-quantitativi del personale; - requisiti in merito a controlli di qualita'.
8. Sulla base delle relazioni scientifiche di cui al comma precedente, Il Ministero della sanita', sentito il parere dell'ISS, dell'ISPESL e del CSS rinnova l'autorizzazione all'uso clinico dell'apparecchiatura RM ovvero classifica l'apparecchiatura RM per la quale si e' comprovato il supermento della fase di sperimentazione.
Art. 7. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fanno parte integrante del presente decreto
Roma, 2 agosto 1991 Il Ministro: DE LORENZO
FigureResponsabili
ALLEGATO I INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA DEL GRUPPO A PER USO DIAGNOSTICO REQUISITI TECNICI, CRITERI DI IDONEITA' EDILIZIA E CONTROLLI DI SICUREZZA
7. Esperti e Responsabili della sicurezza I Responsabili della sicurezza debbono prestare la loro opera presso il Centro RM in forma assidua e comunque tale da assicurare la propria reperibilita' ed il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari e visitatori lo richiedano. Si raccomanda che per quanto possibile il Responsabile della sicurezza fisica risieda nell'ambito regionale. Ai fini della sicurezza dell'impianto RM in regime di esercizio, si ricorda infine la necessita' che la gestione operativa dell'apparecchiatura sia svolta con il continuativo controllo di un medico dipendente dalla Istituzione.
ALLEGATO II PROPOSTA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA DEL GRUPPO A PER USO DIAGNOSTICO DICHIARAZIONE DI UTENTI E DI CONFORMITA' AI REQUISITI
1.2. Fornire l'elenco quali-quantitativo del Personale che si prevede di assegnare alla gestione dell'apparecchiatura RM:
a) Personale laureato medico e non medico; b) Personale tecnico; c) Personale sanitario non medico; d) Personale amministrativo; e) Personale ausiliario.
La consistenza numerica e la professionalita' del personale dedicato all'esercizio dell'apparecchiatura debbono essere sufficenti a garantire: a) la presenza all'esame di almeno un medico esperto nelle metodologie RM ad uso diagnostico; b) il rispetto di tutte le norme di sicurezza e l'attuazione degli interventi necessari.
1.3. Indicare nominativo e qualifica del Medico Responsabile del Presidio in cui si intende installare l'apparecchiatura RM. 1.4. Indicare nominativo e qualifica del Medico Responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura RM che si intende installare (qualora diverso dal Medico Responsabile del Presidio di cui al punto 1.3).
ALLEGATO III COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA DEL GRUPPO A PER USO DIAGNOSTICO
4.10 Designazione dei Responsabili della sicurezza 4.10.1. Nome e qualifica dell'Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto: Nome: Laurea: Qualifica: 4.10.2. Nome e qualifica del Medico Responsabile dell'attivita' dell'impianto: Nome: Laurea: Qualifica: Si allegano, per l'Esperto Responsabile ed il Medico Responsabile, il curriculum vitae e l'accettazione di responsabilita'. In caso di sostituzione di uno o piu' Responsabili si provvedera' a notificarlo immediatamente all'Autorita' Sanitaria competente.
ALLEGATO IV INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA DEL GRUPPO B PER USO DIAGNOSTICO REQUISITI TECNICI, CRITERI DI IDONEITA' EDILIZIA E CONTROLLI DI SICUREZZA
7. Esperti e Responsabili della sicurezza I Responsabili della sicurezza debbono prestare la loro opera presso il Centro RM in forma assidua e comunque tale da assicurare la propria reperibilita' ed il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari e visitatori lo richiedano. Si raccomanda che per quanto possibile il Responsabile della sicurezza fisica risieda nell'ambito regionale. Ai fini della sicurezza dell'impianto RM e del suo utilizzo, si ricorda infine la necessita' che la gestione operativa dell'apparecchiatura sia svolta con il continuativo controllo di un medico dipendente dalla Istituzione.
ALLEGATO V RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA DEL GRUPPO B PER USO DIAGNOSTICO
1.2 Elenco quali-quantitativo del Personale che si prevede di assegnare alla gestione dell'apparecchiatura: Si allegano, per ciascun esperto impegnato, il curriculum vitae con elenco delle pubblicazioni scientifiche e l'eventuale rapporto di impiego con altre Istituzioni. 1.3 Nominativo e qualifica del Medico Responsabile dell'Istituto presso cui si intende installare l'apparecchiatura: 1.4 Nominativo e qualifica del Medico Responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura (qualora diverso dal nominativo di cui al punto 1.3):
ALLEGATO VI COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA DEL GRUPPO B PER USO DIAGNOSTICO
4.10 Designazione ed attribuzioni dei Responsabili della sicurezza Indicare nome e qualifica degli esperti designati (Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto e Medico Responsabile dell'attivita' dell'impianto) allegando, per ciascuno di essi, il "curriculum vitae" e l'accettazione di responsabilita'. Le attribuzioni dei Responsabili della sicurezza sono:
Esperto Responsabile: - validazione del progetto esecutivo; - stesura delle regole da seguire in casi di emergenza nel sito; - controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza; - controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dall'installazione delle apparecchiature; - verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta; - verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto; - stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualita' (in collaborazione con il Medico Responsabile); - sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnalazione degli incidenti del tipo tecnico Per quanto riguarda la verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto, si raccomanda il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi: - dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a radiofrequenza; - tenuta della gabbia di Faraday; - sistema di rivelazione di ossigeno, di canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici, di ventilazione ed espulsione rapida dei gas; - distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato e alle zone di rispetto.
Medico Responsabile: - stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualita' (in collaborazione con l'Esperto Responsabile); - stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami; - stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza; - segnalazione degli incidenti di tipo medico. I Responsabili della sicurezza sono altresi' incaricati di provvedere a: a) elaborare un Regolamento scritto contenente, in forma dettagliata, tutte le norme interne di sicurezza (v. anche le raccomandazioni rel- ative al Quadro 3); b) rendere edotte e consapevoli del contenuto del Regolamento tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito; c) mettere in atto tutte le misure necessarie affinche' le norme di sicurezza siano di fatto rispettate.
Controlli a distanza per sicurezza sul lavoro - autorizzazioni e DVR
INL Lettera circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302
Oggetto: Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
Pervengono a questo Ispettorato nazionale diverse richieste di chiarimento, da parte degli uffici territoriali, in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.
In proposito va sottolineato che l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Pertanto si ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.
Più specificatamente appare necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).
Pertanto l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
Rivalutazione sanzioni violazioni in materia di salute e sicurezza | dal 1° luglio 2018
Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018)
...
IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Visto il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 (conv. da L. n. 99/2013), secondo il quale “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.”;
Vista la nota del 19 aprile 2018 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all’Ispettorato nazionale del lavoro con la quale il Ministero ritiene che “il provvedimento di cui all’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, possa essere adottato da codesto Ispettorato, trattandosi di materia rientrante tra le competenze attribuite”;
Vista la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013- 2018 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari a 1,9%;
DECRETA
1. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.
OGGETTO: lndicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi
Un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili delfuoco, del C.l.G. - Comitato Italiano Gas, di Federchimica - Assogasliquidi c di A.N.V.A. Associazione Nazionale Venditori Ambulanti ha redatto un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.
Il suddetto lavoro e costituito da:
- Documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e Ia gcstione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi. - Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di g.p.l. per l'alimentazione di apparecchi per Ia cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi. - Allegato B: Utitizzo di impianti a g.p.l. non atimentati da rete di distribuzione in occasione di mani festazioni tempo ranee alt'aperto. Estratto dat rapporto Tecnico UNI TR 11426. Le suddette indicazioni di prevenzione incendi sono trasmesse alle SS.LL. che provvederanno alia relativa applicazione. __________
Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti:
1. installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciaU utilizzanti GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi; 2. installazioni ambulanti per uso professionals e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi; 3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi). ... segue in allegato
Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113)
Entrata in vigore del decreto: 31/5/1996
...
Art. 1. Obiettivi.
1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonchè della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.
Articolo 2 Definizione.
1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.
Articolo 3 Art. 3. Campo di applicazione.
1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16. 2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili. ... segue in allegato
Circolari VVF Uso di uscite di emergenza con tornelli o porte scorrevoli
ID 6368 | 29.10.2023
Il 4 aprile 2012 dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha emanato due circolari riguardanti la sicurezza delle vie di esodo:
Circolare n. 4962 2012 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli” Circolare n. 4963 2012 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”.
Circolare n. 4962 2012
Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli.
Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l'esodo previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.
Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).
Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:
1) l'uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
2) il numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all'esodo delle persone;
3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che presidia l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;
4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.
Circolare n. 4963 2012
Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).
Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:
a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;
b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità; in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;
d) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c),
f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ... Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO ... 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
Lettera Circolare che coordina le procedure di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 con il procedimento di cui al DLgs 624/1996
Il DPR 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624” (attività n.7 dell’Allegato I). Precedentemente, il D.M. Interno 16/02/1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979” (attività 96, impianti off-shore).
Il D.Lgs. 624/1996, per evitare una duplicazione di procedure, agli artt. 84, 85 e 90 disciplinava l’esame del progetto e il rilascio CPI per tali attività, coordinando l’attività del Comando Provinciale VVF con quella della competente sede territoriale del Ministero Sviluppo Economico (UNMIG).
A ulteriore chiarimento, il CNVVF emanò la lettera-circolare prot P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997, precisando che:
- le attività in terraferma erano soggette ad esame progetto e non a rilascio di CPI; - le attività off-shore erano invece soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.
La lettera circolare LC 15909 del 18 dicembre 2012, elaborata di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sostituisce la precedente lettera-circolare.
In sintesi, le procedure prima valide per le piattaforme off-shore vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
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